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Focus sulle norme e le
incentivazioni per una
riqualificazione efficiente
in Piemonte



             Adriano Mussinatto
             Direzione Ambiente
            Regione PIEMONTE
Inquadramento normativo

                                  Dir. 2002/91/CE
                                     Dir. 2002/91/CE
Dir. 96/62/CE                      Dir. 2010/31/CE
 Dir. 2008/50/CE                  Rendimento energetico
                                     Rendimento energetico
Qualità dell’aria                  Rendimento energetico
                                     degli edifici
 Qualità dell’aria                degli edifici
                                   degli edifici

                       D.Lgs. 192/05
D.Lgs. 351/99
 D.Lgs. 155/2010       311/06, Dpr 59/09 e       L.R. 13/2007
Qualità dell’aria
 Qualità dell’aria     Dm 26/6/2009


L.R. 43/2000                                       Altri regolamenti
                        d.g.r. 46
                               46-11968
Piano di risanamento                               art. 21 LR 13/07
e tutela della q.a.     del 4/8/2009
                                                   d.g.r. 43-11965
                                                   d.g.r. 45-11967
                                                   del 4/8/2009
                                                   d.g.r.35-9702
                                                   del 30/9/2008
Unione Europea
                          Riferimenti
Stato
                          normativi
Regione Piemonte
La qualità dell’aria
La qualità dell’aria

Individuazione delle aree di superamento dei limiti:
Sistema regionale di rilevamento della Qualità dell’Aria e le Valutazioni
effettuate sullo stato della qualità dell’aria evidenziano vaste aree con
criticità per PM10 NO2 e O3.

Individuazione delle fonti di emissione (da IREA)
la mobilità delle persone e delle merci costituisce la fonte più rilevante di
emissione a livello regionale, provinciale e urbano.

la climatizzazione/produzione di acqua calda sanitaria rappresenta in
Piemonte più di un terzo dei consumi energetici (36,1 %).
Nel semestre invernale, le emissioni del settore rappresentano:


     30 % delle emissioni di PM10       17 % delle emissioni di NOx
L’energia




Energia termica = 2.725 ktep/anno
                         ktep/anno
Energia elettrica = 420 ktep/anno
                        ktep/anno
Emissioni di CO2 => circa 8 Mton/anno
                             Mton/anno
L’energia


    20…20…20...                                                          2020
                                                               numero abitazioni


Per incidere in modo          Migliaia
                                 500


significativo sui                450

                                 400


consumi del settore è            350

                                 300


indispensabile                   250

                                 200


intervenire sull’edificato       150

                                 100



esistente!
                                  50

                                    0
                                         prima 1919 1919-1945 1946-1960 1961-1971 1972-1981 1982-1986 dopo 1986




                             Tasso di rinnovo dell’edificato piemontese pari
                             a circa lo 0,65% all’anno
Il provvedimento

Il regolamento è stato approvato dalla Giunta Regionale, sentite le
                                              Regionale,
competenti Commissioni consiliari, con d.g.r. 4 agosto 2009 n. 46-11968;
                                                               46-11968;
Il regolamento ha superato la procedura di notifica alla Commissione
Europea ai sensi della direttiva 98/34/CE (“procedura di informazione nel
settore delle norme e regolamentazioni tecniche”);
A partire dal 1 Aprile 2010, data di entrata in vigore, il regolamento sostituisce
                       2010,
integralmente la d.c.r. 11 gennaio 2007 n. 98-1247;
                                             98-
Le indicazioni contenute si applicano agli interventi per i quali la richiesta di
permesso di costruire o la denuncia di inizio attività (DIA) sia presentata
successivamente all’entrata in vigore del provvedimento e, nel caso non
siano previsti specifici titoli abilitativi, agli interventi realizzati
successivamente all’entrata in vigore dello stesso. Tali indicazioni sono
cogenti in forza di quanto previsto dalla l.r. 43/2000 (art.6, comma 5) e dalla
l.r. 13/2007.
     13/2007.
La cogenza dei contenuti del provvedimento, quindi, non è vincolata al
recepimento degli stessi all’interno dei Regolamenti Edilizi comunali.
                                                             comunali.
L’involucro dell’edificio

Edifici nuovi o edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni che riguardano superfici
> 1000 m2
        Individuazione di valori di fabbisogno energetico annuo (*) limite (Allegato 3 – Tabelle 1 o 3);
                                 di
        Valori di trasmittanza massima per i vari componenti dell’involucro (Punti 1.3.3 e 1.3.4).


Edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni che riguardano superfici < 1000 m2
        Valori di trasmittanza massima che devono essere rispettati dalla trasmittanza media delle
        componenti strettamente interessate dall’intervento di ristrutturazione (+30% dei valori in Tabella
        5, Allegato 3) (punto 1.3.5).


Introduzione della “trasmittanza periodica” come parametro per la verifica della
                    “trasmittanza
risposta alle sollecitazioni termiche dinamiche degli elementi opachi che
separano un ambiente riscaldato dall’esterno (superamento del criterio della
massa superficiale)
(*) Differenza tra l’energia dispersa per trasmissione e ventilazione e quella relativa agli apporti gratuiti (l.r. 13/2007)
Edifici nuovi



Valori di
fabbisogno utile
per nuove
costruzioni e
ristrutturazioni
> 1000 m2
Edifici esistenti

In occasione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su edifici
esistenti, il provvedimento richiede che vengano poste in atto azioni di
miglioramento della prestazione energetica dell’involucro edilizio.
Alcuni esempi:

Sono fissati i valori di trasmittanza massima nel caso di interventi di manutenzione
che prevedano la sostituzione dei serramenti esterni, la rimozione ed il
riposizionamento del manto di copertura;
E’ ribadito l’obbligo, in occasione di interventi di ritinteggiatura delle facciate, di
                                                                           facciate,
migliorare la coibentazione delle murature perimetrali che contengono una camera
d’aria. A tale proposito sono specificati i casi di deroga e le modalità di applicazione.
In caso di interventi di manutenzione straordinaria che coinvolgono strutture verticali
opache esterne e che prevedono, ad esempio, il rifacimento di pareti o intonaci, è
richiesto il rispetto dei valori di trasmittanza massimi previsti nell’Allegato 5,
incrementati del 30%.
Impianto termico

Negli edifici di nuova costruzione con più di 4 unità abitative, obbligo di utilizzo
di impianti termici centralizzati dotati di sistemi di termoregolazione e
contabilizzazione separata del calore;

In alternativa all’installazione dell’impianto termico centralizzato, è consentita
l’installazione di sistemi di climatizzazione separati per ogni unità abitativa
basati esclusivamente su pompe di calore prive di sistemi di combustione e
aventi caratteristiche conformi a quanto indicato nell’Allegato 4.4.

Negli edifici esistenti con più di 4 unità abitative non è consentito trasformare
gli impianti centralizzati in autonomi;
                              autonomi;


Per gli impianti centralizzati esistenti la norma regionale prescrive un percorso
di riqualificazione complessiva basato principalmente sui seguenti interventi:
– inserimento della termoregolazione e contabilizzazione separata del calore;
                                                                      calore;
– adeguamento emissivo ed energetico dei generatori di calore (maggiore
   rendimento e minori emissioni di PM10 e NOx).
Impianto termico

E’ individuato il rendimento globale medio stagionale minimo per impianti
termici nuovi o soggetti a ristrutturazione:
                          ήglobale = 77 + 3 Log(Pn)
                   per Pn > 1000 kW         ήglobale = 86 %
Nel caso di installazione, in edifici esistenti,
di generatori di calore con potenza
nominale > 100 kW è fatto obbligo di
allegare, alla relazione tecnica di cui all’art.
7, comma 1 della l.r. 13/2007, una diagnosi
energetica dell’edificio e dell’impianto
(punto 1.4.2).
Nel caso di installazione di un sistema di
produzione di acqua calda sanitaria in un
edificio, quest’ultimo deve garantire un
rendimento medio stagionale non inferiore
a 0,6.
Termoregolazione e contabilizzazione

 Nei nuovi impianti garantisce la flessibilità gestionale tipica di un impianto
 autonomo senza dover rinunciare ai vantaggi di un impianto centralizzato;
                                                                   centralizzato;
 per gli impianti centralizzati esistenti costituisce un’altra tappa importante
 verso la riqualificazione in quanto:
            Consente una gestione personalizzata del riscaldamento a livello di unità abitativa;
            consente un’uniformità maggiore delle temperature tra le varie parti dell’edificio;
            permette una valorizzazione più consistente degli apporti termici gratuiti
            (irraggiamento solare, fonti di calore endogene, ecc.);
            consente di valorizzare, in termini di risparmio di combustibile, eventuali interventi
                       di valorizzare,
            sull’involucro dell’edificio (coibentazioni, sostituzione degli infissi o dei vetri, ecc.);
            consente di correlare meglio la spesa con il calore effettivamente utilizzato nell’unità
            abitativa;
            è stimolo alla nascita di comportamenti virtuosi da parte degli utenti e alla correzione
            di abitudini “energeticamente scorrette”;
            la termoregolazione, in particolare, può contribuire a migliorare le performance dei
            nuovi generatori di calore ad alta efficienza;
            il tempo di ritorno dell’investimento è pari, mediamente, a 5 – 6 anni.
                                                                                  anni.

In sintesi è un elemento importante per una corretta e moderna gestione della
                climatizzazione invernale negli edifici residenziali
Termoregolazione e contabilizzazione

                          La norma regionale
1.4.17
“…. gli edifici esistenti di cui alla Scheda 1 (E1), la cui costruzione è stata autorizzata
prima del 18.07.1991, devono essere sottoposti agli interventi necessari per permettere,
ove tecnicamente possibile, la termoregolazione e la contabilizzazione del calore per
singola unità abitativa:
- nel caso vengano realizzati interventi di cui alle lettere n. ed o. oppure venga sostituito il generatore di
calore (comprendendosi nel concetto di sostituzione del generatore di calore l’allacciamento ad una rete di
teleriscaldamento);

- in ogni caso entro il 01.09.2014                      Nuovo termine fissato dalla
                                                        d.g.r. 85-3795 del 27/04/2012

A seguito della realizzazione degli interventi finalizzati a consentire la termoregolazione e la
contabilizzazione del calore il responsabile dell’impianto è tenuto a inviare apposita comunicazione al
Comune. Nei casi di impossibilità tecnica i medesimi dovranno essere giustificati mediante perizia
asseverata da parte di un tecnico abilitato, da inoltrarsi al Comune a cura del responsabile dell’impianto.”

1.4.18
“Le apparecchiature installate per la termoregolazione e la contabilizzazione devono assicurare un errore
di misura, nelle condizioni di utilizzo, inferiore al 5%, con riferimento alle norme UNI in vigore. Per le
modalità di contabilizzazione e di ripartizione dei costi fra gli utenti si fa riferimento alle norme e linee
guida UNI in vigore.”
Generatori di calore

Nel provvedimento sono indicate le
prestazioni minime emissive ed
energetiche che devono essere garantite
dai generatori di calore da installarsi in
edifici nuovi o esistenti.
Generatori di calore a biomassa
Generatori di calore a biomassa
Pompe di calore




La d.g.r. 46-11968
          46-
stabilisce i requisiti
minimi per le pompe
di calore, sia a ciclo a
   calore,
compressione di gas
che ad assorbimento.
Cogenerazione

                                          Sono ribaditi i requisiti minimi emissivi ed
                                          energetici degli impianti di
                                          cogenerazione il cui calore sia destinato
                                          esclusivamente alla climatizzazione degli
                                          edifici o all’alimentazione di reti di
                                          teleriscaldamento (Allegato 1).




Sono individuati specifici requisiti emissivi
per gli impianti di cogenerazione alimentati
con biomassa solida o liquida, biodiesel o
                        liquida,
biogas (Allegato 1).
Cogenerazione
FEet = FEcomb / (ηtot – ηe)
FEet = fattore di emissione equivalente termico (in mg/kWh)
FEcomb = fattore di emissione rispetto al combustibile (in mg/kWh)
ηtot = rendimento totale del cogeneratore in condizioni nominali (Pe+Pt)/(Pcomb)
 tot
ηe = rendimento elettrico del cogeneratore in condizioni nominali (Pe/Pcomb)
 e
ηe >= 25 %
FEet(NOx) <= 135 mg di NOx (espressi come NO2)/kWh
FEet(PT) <= 11 mg di particolato totale /kWh
Nel caso di cogeneratori alimentati con biomassa solida o liquida, biodiesel o biogas
individuati nella parte I, dell’Allegato X alla parte quinta del d.lgs. 152/2006:
ηe >= 15 %
FEet(NOx) <= 350 mg di NOx (espressi come NO2)/kWh
FEet(PT) <= 20 mg di particolato totale /kWh


                                 IRE > 0
   Requisiti minimi              LT > 0,5 per impianti con ηe ≤ 0,38
   energetici                    LT > (1 - ηee / 0,75) per impianti con ηe > 0,38
Adeguamento generatori di calore


                                                           Pot (kW)        2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015
GN, GPL, Gas di città                                       Pn < 35
GN, GPL, Gas di città                                    35 < Pn <= 300
GN, GPL, Gas di città                                   300 < Pn <= 1000
GN, GPL, Gas di città                                      Pn > 1000

gasolio e Kero, biodiesel, emulsioni e biogas               Pn < 35
gasolio e Kero, biodiesel, emulsioni e biogas           35 < Pn <= 1000
gasolio e Kero, biodiesel, emulsioni e biogas              Pn > 1000
Olio comb., emulsioni, biomasse liquide, comb. solidi      Pn > 300


    I limiti di emissione e i requisiti energetici a cui adeguare gli impianti
    sono riportati nella Tabella B della d.g.r. 46-11968 come modificata
                                                 46-
    dalla d.g.r. 18-2509 del 3/8/2011.
                  18-
    E’ possibile posticipare l’adeguamento energetico (vedi Allegato 5)
    all’ 1/9/2020.
Adeguamento generatori di calore
                      a legna da ardere o biomassa solida

                                             Pot (kW)         2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016
biomasse solide - zona di risanamento      35 < Pn <= 500

biomasse solide - zona di risanamento     500 < Pn <= 3000

biomasse solide - zona di risanamento    3000 < Pn <= 6000
biomasse solide - zona di risanamento    6000 < Pn <= 20000

biomasse solide - zona di risanamento       Pn > 20000
biomasse solide - zona di mantenimento     35 < Pn <= 500

biomasse solide - zona di mantenimento    500 < Pn <= 3000

biomasse solide - zona di mantenimento   3000 < Pn <= 6000
biomasse solide - zona di mantenimento   6000 < Pn <= 20000

biomasse solide - zona di mantenimento      Pn > 20000




I limiti di emissione e i requisiti energetici a cui adeguare gli
impianti sono riportati nell’Allegato 2 (sez. A e B)
E’ possibile posticipare l’adeguamento energetico all’ 1/9/2020.
                                                       1/9/2020.
L’olio combustibile

Generatori di calore Pn ≤ 300 kW:
        utilizzo vietato dal 1.9.2007 (d.lgs. 152/06)

Generatori di calore Pn > 300 kW:
        obbligo di adeguamento emissivo (NOx = 80 mg/kWh,
        PM10 = 10 mg/kWh) entro il 30.06.2012 (d.g.r. 46-11968
                                                        46-
        come modificata dalla d.g.r. n. 18-2509 del 3/8/2011)
                                        18-

Generatori di calore 300 < Pn < 3000 kW:
        divieto di utilizzo a partire dal 01/09/2013 per gli impianti
        esistenti e già autorizzati ai sensi del d.lgs. 152/06 (art. 3,
        comma 32 del d.lgs. 128/2010)
Le sanzioni

Il Decreto Legislativo n. 128 del 29 Giugno 2010, che modifica il d.lgs. 152/06 (Testo unico
                                            2010,
ambientale), introduce importanti novità nel campo dei rapporti tra la normativa nazionale
e regionale anche sotto l’aspetto sanzionatorio.
                                   sanzionatorio.
285. Caratteristiche tecniche
1.Gli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore al valore di soglia (35 kW n.d.r.)
  Gli
devono rispettare le caratteristiche tecniche previste dalla parte II dell'Allegato IX alla parte quinta del
presente decreto pertinenti al tipo di combustibile utilizzato e le ulteriori caratteristiche tecniche
previste dai piani e dai programmi di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa, ove
necessarie al conseguimento ed al rispetto dei valori e degli obiettivi di qualità dell'aria.
286. Valori limite di emissione
1.Le emissioni in atmosfera degli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore al valore di
  Le
soglia (35 kW n.d.r.) devono rispettare i valori limite previsti dalla parte III dell'Allegato IX alla parte
quinta del presente decreto e i più restrittivi valori limite previsti dai piani e dai programmi di
qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa, ove necessario al conseguimento ed al rispetto dei
                                                       ,
valori e degli obiettivi di qualità dell'aria.

Nell’articolo 288 - Controlli e sanzioni - è prevista un’articolata casistica sanzionatoria che,
nel caso in cui l’impianto non sia conforme alle caratteristiche tecniche di cui all’art. 285 o
non rispetti i valori limite di emissione di cui all’articolo 286, comma 1, può coinvolgere
l’installatore o il responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico.
                                                                                    termico.
Riqualificazione degli edifici

L’edificato esistente in Piemonte ha un potenziale di riduzione dei
consumi energetici per il riscaldamento valutato in media pari ad
almeno il 30%.
Gli interventi di riqualificazione energetica necessari a raggiungere
questo obiettivo sono caratterizzati, mediamente, da tempi di ritorno
degli investimenti compresi tra 4 e 10 anni.

  E’ importante spostare “risorse economiche” dall’acquisto di
 combustibili all’acquisto di materiali, tecnologie e prestazioni
 professionali che permettano alle nostre case di essere meno
 energivore,
 energivore, quindi più economiche e rispettose dell’ambiente.

Ad esempio: una riduzione dei consumi energetici per il riscaldamento
pari al 20% su base regionale consentirebbe di liberare una quantità di
risorse stimabile, oggi, in circa 450 - 500 M€/anno.
                                            M€
Riqualificazione degli edifici

                                          Edifici esistenti adibiti ad abitazione,
                                          caratterizzati da un numero di unità
                                          abitative > 50 e da un fabbisogno
                                          annuo di energia primaria superiore a
                                          200 kWh/m2

                                          Edifici esistenti di tutte le altre
                                          tipologie (esclusi quelli riconducibili
                                          alla classe E8) che presentano una
                                          volumetria superiore a 10.000 m3 e un
                                          fabbisogno annuo di energia primaria
                                          > 70 kWh/m3


Questi edifici entro il 31/12/2016 devono realizzare interventi in grado di ridurre il
proprio consumo di energia primaria per il riscaldamento di almeno il 35%
Riqualificazione degli edifici

Ridurre il consumo di energia per la climatizzazione invernale del
territorio regionale del 20% richiede, in termini di investimenti, uno
                                                     investimenti,
sforzo considerevole, quantificabile approssimativamente tra i 3 e i 5
miliardi di euro, da “spalmare” nei prossimi 7 anni (se si prende in
            euro,
considerazione, come riferimento temporale, quello individuato
dall’Unione Europea per il “20-20-20”).
                            “20-20-
Questi investimenti avrebbero una ricaduta sul tessuto produttivo
regionale e nazionale sicuramente più interessante e incisivo rispetto
all’impiego delle stesse risorse per il mero acquisto di combustibili.
                                                         combustibili.
Dal punto di vista tecnico, diventa quindi strategico disporre di idonei
strumenti finanziari che permettano di affrontare gli investimenti
necessari sfruttando al meglio le risorse liberate dal risparmio
energetico ottenuto grazie agli interventi realizzati.
Le agevolazioni in campo energetico


Bandi aperti:
 •P.O.R. F.E.S.R. 2007/13 – Asse II Misura 2/Bando 2010
 •P.S.O. Misura II.8 - “Più green”
 •L.R. 23/02 “Riqualificazione energetica degli edifici”
 •L.R. 23/02 Contributi per edifici energia quasi zero (ZEB)
 •“Fondo Kyoto” – Bando Ministero Ambiente (MATTM)

Bandi in rielaborazione:
 •Revamping “Riqualificazione energetica degli edifici”
Caratteristiche del bando


 Incentivazioni per la riduzione delle emissioni in
      atmosfera ed il risparmio energetico

    Stanziamento: circa 5.650.000 euro
Bando aperto = si può presentare domanda


  Fondi impegnati: circa 2.650.000 euro
Dotazione disponibile: circa 3.000.000 euro
l.r. 23/02 – Risparmio Energetico

Obiettivi del bando:
gli interventi di miglioramento         delle   prestazioni   energetiche
dell’involucro edilizio;

gli interventi di ristrutturazione dell’impianto termico, nonché quelli di
installazione di impianto termico in edifici esistenti;

l’installazione di sistemi automatizzati        di    termoregolazione   e
contabilizzazione del calore;

l’installazione di pannelli solari termici e/o pompe di calore per la
produzione di acqua calda ad uso sanitario;

l’installazione di sistemi di cogenerazione civili.
l.r. 23/02 – Risparmio Energetico

Beneficiari:
   Possono presentare domanda di contributo i
   soggetti pubblici e privati, in qualità di:
   proprietari o titolari di diverso diritto reale o di
   godimento degli edifici collocati in Piemonte;
   amministratori condominiali di edifici collocati in
   Piemonte per conto dei soggetti sopra indicati;
   società di gestione energetica che operano per
   conto dei soggetti sopra indicati.
l.r. 23/02 – Risparmio Energetico

Entità contributo:

   60% degli interessi nel caso di soggetti pubblici,
   persone fisiche e condomini, nonché di
   microimprese. Qualora i costi di investimento
   ammessi ammontino ad una cifra compresa tra €
   2.500 e € 100.000, l’entità dell’intervento
   agevolativo è fissata pari al 100% degli interessi.

   50% degli interessi nel caso delle imprese, nonché
   delle società di gestione energetica che operano
   per conto dei proprietari o titolari.
l.r. 23/02 – Risparmio Energetico

Aspetti particolari:

 Gli interventi devono rispondere agli obiettivi ed agli
 indirizzi previsti dalla D.G.R 4 agosto 2009 n. 46-11968
                              R.
 “Disposizioni      attuative    della l.r.  13/2007    e
 aggiornamento dello Stralcio di Piano per il
 Risanamento Ambientale e il Condizionamento”, come
 esplicitati nell’allegato A al bando.

 Tali caratteristiche sono da considerarsi requisito
 minimo per l’accesso al contributo previsto dal bando.
l.r. 23/02 – Risparmio Energetico

Cumulabilità:

L’agevolazione E’ NUOVAMENTE CUMULABILE con:
  detrazioni fiscali per il risparmio energico (55%).

L’agevolazione E’ CUMULABILE con:
  detrazione fiscale del 36% dell’Irpef

  NB: per le imprese si ricorda che L’ESL in regime “de
    :
  minimis” non può essere superiore a € 200.000,00
  nell’arco di tre esercizi finanziari.
l.r. 23/02 – Risparmio Energetico

Istruttoria:

   Il bando è “a sportello” ed ha come scadenza l’esaurimento
   dei fondi disponibili (circa 5,7 M
                                    M€).
   Le domande devono essere presentate a Finpiemonte prima
   dell’inizio dei lavori ed accompagnate da una relazione
   tecnico-economica redatta da un tecnico abilitato.
   La valutazione delle domande è svolta da una apposito
   Comitato Tecnico di Valutazione e normalmente avviene entro
   60 giorni dalla presentazione della domanda.
   A fronte di esito favorevole viene comunicata al beneficiario e
   all’Istituto di Credito prescelto la disponibilità a concedere il
   contributo in conto interessi.
“Revamping Risparmio Energetico”

Caratteristiche del bando:
 Agevolare gli stessi interventi previsti dal bando 2007
 Migliorare l’accesso al credito bancario dei cittadini
     Sostenere direttamente gli interventi più ridotti



              3 tipologie di agevolazione:

Fondo perduto        Conto interessi     Fondo garanzia


      Apertura ipotizzata: metà giugno 2012
“Revamping Risparmio Energetico”

  Fondo perduto

Esempio interventi ammissibili (piccoli interventi) :
     INVOLUCRO EDILIZIO                     IMPIANTO TERMICO
Sostituzione serramenti esterni      Sostituzione generatore di calore
Sostituzione vetri in serramenti     Termoregolazione e contabilizz. del
esterni                              calore
Coibentazione involucro edilizio o   Impianto solare termico
parte di esso

Beneficiari: SOLO persone fisiche
Esempio entità contributo: 15% dei costi ammissibili
Aspetti particolari: limite importo lavori MAX 15.000,00 €
Cumulabilità: NO con 55% e 36%
“Revamping Risparmio Energetico”

   Conto interessi             e/o       Fondo garanzia

Esempi interventi ammissibili: TUTTI gli interventi previsti
                             :
dalla l.r. 13/2007 DGR 46-11968
                            11968

          INVOLUCRO EDILIZIO                               IMPIANTO TERMICO
                                               Ristrutturazione dell’impianto termico
                                               Installazione di impianto termico in edifici
                                               esistenti
 Miglioramento delle prestazioni energetiche
           dell’involucro edilizio             Termoregolazione e contabilizz. del calore
                                               Installazione impianti solari termici per ACS
                                               Installazione pompe di calore per ACS
                                               Installazione di sistemi di cogeneraz. civili
“Revamping Risparmio Energetico”

  Conto interessi    e/o   Fondo garanzia
Beneficiari:
•Persone fisiche
•Soggetti pubblici
•Imprese (anche le ESCO)
•Condomini
Esempio entità agevolazione:
•Finanziamento bancario a 5/7 anni
 Finanziamento
•Contributo in conto interessi al 50% - 60% - 100%
 Contributo
•Fondo di garanzia al 50% - 100
                             100%
Aspetti particolari: limite importo lavori MIN = 2.500,00 €
Cumulabilità: SI’ con 55% e 36%
Per informazioni sul contenuto dei bandi




        URP – Ufficio Relazioni con il Pubblico
     Galleria San Federico, 54 – 10121 – Torino
 Tel: 011-57.17.777 – finanziamenti@finpiemonte.it
      011-
Internet: www.finpiemonte.it – Finanza Agevolata
Grazie per l’attenzione!


Il testo integrale della d.g.r. 46-11968 è scaricabile alla pagina web:
                                46-
http://www.regione.piemonte.it/ambiente/aria/home.htm

Per ulteriori informazioni:
risanamento.atmosferico@regione.piemonte.it
                                                                   REGIONE PIEMONTE
                                                                     Direzione Ambiente

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  • 1. Focus sulle norme e le incentivazioni per una riqualificazione efficiente in Piemonte Adriano Mussinatto Direzione Ambiente Regione PIEMONTE
  • 2. Inquadramento normativo Dir. 2002/91/CE Dir. 2002/91/CE Dir. 96/62/CE Dir. 2010/31/CE Dir. 2008/50/CE Rendimento energetico Rendimento energetico Qualità dell’aria Rendimento energetico degli edifici Qualità dell’aria degli edifici degli edifici D.Lgs. 192/05 D.Lgs. 351/99 D.Lgs. 155/2010 311/06, Dpr 59/09 e L.R. 13/2007 Qualità dell’aria Qualità dell’aria Dm 26/6/2009 L.R. 43/2000 Altri regolamenti d.g.r. 46 46-11968 Piano di risanamento art. 21 LR 13/07 e tutela della q.a. del 4/8/2009 d.g.r. 43-11965 d.g.r. 45-11967 del 4/8/2009 d.g.r.35-9702 del 30/9/2008 Unione Europea Riferimenti Stato normativi Regione Piemonte
  • 4. La qualità dell’aria Individuazione delle aree di superamento dei limiti: Sistema regionale di rilevamento della Qualità dell’Aria e le Valutazioni effettuate sullo stato della qualità dell’aria evidenziano vaste aree con criticità per PM10 NO2 e O3. Individuazione delle fonti di emissione (da IREA) la mobilità delle persone e delle merci costituisce la fonte più rilevante di emissione a livello regionale, provinciale e urbano. la climatizzazione/produzione di acqua calda sanitaria rappresenta in Piemonte più di un terzo dei consumi energetici (36,1 %). Nel semestre invernale, le emissioni del settore rappresentano: 30 % delle emissioni di PM10 17 % delle emissioni di NOx
  • 5. L’energia Energia termica = 2.725 ktep/anno ktep/anno Energia elettrica = 420 ktep/anno ktep/anno Emissioni di CO2 => circa 8 Mton/anno Mton/anno
  • 6. L’energia 20…20…20... 2020 numero abitazioni Per incidere in modo Migliaia 500 significativo sui 450 400 consumi del settore è 350 300 indispensabile 250 200 intervenire sull’edificato 150 100 esistente! 50 0 prima 1919 1919-1945 1946-1960 1961-1971 1972-1981 1982-1986 dopo 1986 Tasso di rinnovo dell’edificato piemontese pari a circa lo 0,65% all’anno
  • 7. Il provvedimento Il regolamento è stato approvato dalla Giunta Regionale, sentite le Regionale, competenti Commissioni consiliari, con d.g.r. 4 agosto 2009 n. 46-11968; 46-11968; Il regolamento ha superato la procedura di notifica alla Commissione Europea ai sensi della direttiva 98/34/CE (“procedura di informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche”); A partire dal 1 Aprile 2010, data di entrata in vigore, il regolamento sostituisce 2010, integralmente la d.c.r. 11 gennaio 2007 n. 98-1247; 98- Le indicazioni contenute si applicano agli interventi per i quali la richiesta di permesso di costruire o la denuncia di inizio attività (DIA) sia presentata successivamente all’entrata in vigore del provvedimento e, nel caso non siano previsti specifici titoli abilitativi, agli interventi realizzati successivamente all’entrata in vigore dello stesso. Tali indicazioni sono cogenti in forza di quanto previsto dalla l.r. 43/2000 (art.6, comma 5) e dalla l.r. 13/2007. 13/2007. La cogenza dei contenuti del provvedimento, quindi, non è vincolata al recepimento degli stessi all’interno dei Regolamenti Edilizi comunali. comunali.
  • 8. L’involucro dell’edificio Edifici nuovi o edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni che riguardano superfici > 1000 m2 Individuazione di valori di fabbisogno energetico annuo (*) limite (Allegato 3 – Tabelle 1 o 3); di Valori di trasmittanza massima per i vari componenti dell’involucro (Punti 1.3.3 e 1.3.4). Edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni che riguardano superfici < 1000 m2 Valori di trasmittanza massima che devono essere rispettati dalla trasmittanza media delle componenti strettamente interessate dall’intervento di ristrutturazione (+30% dei valori in Tabella 5, Allegato 3) (punto 1.3.5). Introduzione della “trasmittanza periodica” come parametro per la verifica della “trasmittanza risposta alle sollecitazioni termiche dinamiche degli elementi opachi che separano un ambiente riscaldato dall’esterno (superamento del criterio della massa superficiale) (*) Differenza tra l’energia dispersa per trasmissione e ventilazione e quella relativa agli apporti gratuiti (l.r. 13/2007)
  • 9. Edifici nuovi Valori di fabbisogno utile per nuove costruzioni e ristrutturazioni > 1000 m2
  • 10. Edifici esistenti In occasione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su edifici esistenti, il provvedimento richiede che vengano poste in atto azioni di miglioramento della prestazione energetica dell’involucro edilizio. Alcuni esempi: Sono fissati i valori di trasmittanza massima nel caso di interventi di manutenzione che prevedano la sostituzione dei serramenti esterni, la rimozione ed il riposizionamento del manto di copertura; E’ ribadito l’obbligo, in occasione di interventi di ritinteggiatura delle facciate, di facciate, migliorare la coibentazione delle murature perimetrali che contengono una camera d’aria. A tale proposito sono specificati i casi di deroga e le modalità di applicazione. In caso di interventi di manutenzione straordinaria che coinvolgono strutture verticali opache esterne e che prevedono, ad esempio, il rifacimento di pareti o intonaci, è richiesto il rispetto dei valori di trasmittanza massimi previsti nell’Allegato 5, incrementati del 30%.
  • 11. Impianto termico Negli edifici di nuova costruzione con più di 4 unità abitative, obbligo di utilizzo di impianti termici centralizzati dotati di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione separata del calore; In alternativa all’installazione dell’impianto termico centralizzato, è consentita l’installazione di sistemi di climatizzazione separati per ogni unità abitativa basati esclusivamente su pompe di calore prive di sistemi di combustione e aventi caratteristiche conformi a quanto indicato nell’Allegato 4.4. Negli edifici esistenti con più di 4 unità abitative non è consentito trasformare gli impianti centralizzati in autonomi; autonomi; Per gli impianti centralizzati esistenti la norma regionale prescrive un percorso di riqualificazione complessiva basato principalmente sui seguenti interventi: – inserimento della termoregolazione e contabilizzazione separata del calore; calore; – adeguamento emissivo ed energetico dei generatori di calore (maggiore rendimento e minori emissioni di PM10 e NOx).
  • 12. Impianto termico E’ individuato il rendimento globale medio stagionale minimo per impianti termici nuovi o soggetti a ristrutturazione: ήglobale = 77 + 3 Log(Pn) per Pn > 1000 kW ήglobale = 86 % Nel caso di installazione, in edifici esistenti, di generatori di calore con potenza nominale > 100 kW è fatto obbligo di allegare, alla relazione tecnica di cui all’art. 7, comma 1 della l.r. 13/2007, una diagnosi energetica dell’edificio e dell’impianto (punto 1.4.2). Nel caso di installazione di un sistema di produzione di acqua calda sanitaria in un edificio, quest’ultimo deve garantire un rendimento medio stagionale non inferiore a 0,6.
  • 13. Termoregolazione e contabilizzazione Nei nuovi impianti garantisce la flessibilità gestionale tipica di un impianto autonomo senza dover rinunciare ai vantaggi di un impianto centralizzato; centralizzato; per gli impianti centralizzati esistenti costituisce un’altra tappa importante verso la riqualificazione in quanto: Consente una gestione personalizzata del riscaldamento a livello di unità abitativa; consente un’uniformità maggiore delle temperature tra le varie parti dell’edificio; permette una valorizzazione più consistente degli apporti termici gratuiti (irraggiamento solare, fonti di calore endogene, ecc.); consente di valorizzare, in termini di risparmio di combustibile, eventuali interventi di valorizzare, sull’involucro dell’edificio (coibentazioni, sostituzione degli infissi o dei vetri, ecc.); consente di correlare meglio la spesa con il calore effettivamente utilizzato nell’unità abitativa; è stimolo alla nascita di comportamenti virtuosi da parte degli utenti e alla correzione di abitudini “energeticamente scorrette”; la termoregolazione, in particolare, può contribuire a migliorare le performance dei nuovi generatori di calore ad alta efficienza; il tempo di ritorno dell’investimento è pari, mediamente, a 5 – 6 anni. anni. In sintesi è un elemento importante per una corretta e moderna gestione della climatizzazione invernale negli edifici residenziali
  • 14. Termoregolazione e contabilizzazione La norma regionale 1.4.17 “…. gli edifici esistenti di cui alla Scheda 1 (E1), la cui costruzione è stata autorizzata prima del 18.07.1991, devono essere sottoposti agli interventi necessari per permettere, ove tecnicamente possibile, la termoregolazione e la contabilizzazione del calore per singola unità abitativa: - nel caso vengano realizzati interventi di cui alle lettere n. ed o. oppure venga sostituito il generatore di calore (comprendendosi nel concetto di sostituzione del generatore di calore l’allacciamento ad una rete di teleriscaldamento); - in ogni caso entro il 01.09.2014 Nuovo termine fissato dalla d.g.r. 85-3795 del 27/04/2012 A seguito della realizzazione degli interventi finalizzati a consentire la termoregolazione e la contabilizzazione del calore il responsabile dell’impianto è tenuto a inviare apposita comunicazione al Comune. Nei casi di impossibilità tecnica i medesimi dovranno essere giustificati mediante perizia asseverata da parte di un tecnico abilitato, da inoltrarsi al Comune a cura del responsabile dell’impianto.” 1.4.18 “Le apparecchiature installate per la termoregolazione e la contabilizzazione devono assicurare un errore di misura, nelle condizioni di utilizzo, inferiore al 5%, con riferimento alle norme UNI in vigore. Per le modalità di contabilizzazione e di ripartizione dei costi fra gli utenti si fa riferimento alle norme e linee guida UNI in vigore.”
  • 15. Generatori di calore Nel provvedimento sono indicate le prestazioni minime emissive ed energetiche che devono essere garantite dai generatori di calore da installarsi in edifici nuovi o esistenti.
  • 16. Generatori di calore a biomassa
  • 17. Generatori di calore a biomassa
  • 18. Pompe di calore La d.g.r. 46-11968 46- stabilisce i requisiti minimi per le pompe di calore, sia a ciclo a calore, compressione di gas che ad assorbimento.
  • 19. Cogenerazione Sono ribaditi i requisiti minimi emissivi ed energetici degli impianti di cogenerazione il cui calore sia destinato esclusivamente alla climatizzazione degli edifici o all’alimentazione di reti di teleriscaldamento (Allegato 1). Sono individuati specifici requisiti emissivi per gli impianti di cogenerazione alimentati con biomassa solida o liquida, biodiesel o liquida, biogas (Allegato 1).
  • 20. Cogenerazione FEet = FEcomb / (ηtot – ηe) FEet = fattore di emissione equivalente termico (in mg/kWh) FEcomb = fattore di emissione rispetto al combustibile (in mg/kWh) ηtot = rendimento totale del cogeneratore in condizioni nominali (Pe+Pt)/(Pcomb) tot ηe = rendimento elettrico del cogeneratore in condizioni nominali (Pe/Pcomb) e ηe >= 25 % FEet(NOx) <= 135 mg di NOx (espressi come NO2)/kWh FEet(PT) <= 11 mg di particolato totale /kWh Nel caso di cogeneratori alimentati con biomassa solida o liquida, biodiesel o biogas individuati nella parte I, dell’Allegato X alla parte quinta del d.lgs. 152/2006: ηe >= 15 % FEet(NOx) <= 350 mg di NOx (espressi come NO2)/kWh FEet(PT) <= 20 mg di particolato totale /kWh IRE > 0 Requisiti minimi LT > 0,5 per impianti con ηe ≤ 0,38 energetici LT > (1 - ηee / 0,75) per impianti con ηe > 0,38
  • 21. Adeguamento generatori di calore Pot (kW) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 GN, GPL, Gas di città Pn < 35 GN, GPL, Gas di città 35 < Pn <= 300 GN, GPL, Gas di città 300 < Pn <= 1000 GN, GPL, Gas di città Pn > 1000 gasolio e Kero, biodiesel, emulsioni e biogas Pn < 35 gasolio e Kero, biodiesel, emulsioni e biogas 35 < Pn <= 1000 gasolio e Kero, biodiesel, emulsioni e biogas Pn > 1000 Olio comb., emulsioni, biomasse liquide, comb. solidi Pn > 300 I limiti di emissione e i requisiti energetici a cui adeguare gli impianti sono riportati nella Tabella B della d.g.r. 46-11968 come modificata 46- dalla d.g.r. 18-2509 del 3/8/2011. 18- E’ possibile posticipare l’adeguamento energetico (vedi Allegato 5) all’ 1/9/2020.
  • 22. Adeguamento generatori di calore a legna da ardere o biomassa solida Pot (kW) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 biomasse solide - zona di risanamento 35 < Pn <= 500 biomasse solide - zona di risanamento 500 < Pn <= 3000 biomasse solide - zona di risanamento 3000 < Pn <= 6000 biomasse solide - zona di risanamento 6000 < Pn <= 20000 biomasse solide - zona di risanamento Pn > 20000 biomasse solide - zona di mantenimento 35 < Pn <= 500 biomasse solide - zona di mantenimento 500 < Pn <= 3000 biomasse solide - zona di mantenimento 3000 < Pn <= 6000 biomasse solide - zona di mantenimento 6000 < Pn <= 20000 biomasse solide - zona di mantenimento Pn > 20000 I limiti di emissione e i requisiti energetici a cui adeguare gli impianti sono riportati nell’Allegato 2 (sez. A e B) E’ possibile posticipare l’adeguamento energetico all’ 1/9/2020. 1/9/2020.
  • 23. L’olio combustibile Generatori di calore Pn ≤ 300 kW: utilizzo vietato dal 1.9.2007 (d.lgs. 152/06) Generatori di calore Pn > 300 kW: obbligo di adeguamento emissivo (NOx = 80 mg/kWh, PM10 = 10 mg/kWh) entro il 30.06.2012 (d.g.r. 46-11968 46- come modificata dalla d.g.r. n. 18-2509 del 3/8/2011) 18- Generatori di calore 300 < Pn < 3000 kW: divieto di utilizzo a partire dal 01/09/2013 per gli impianti esistenti e già autorizzati ai sensi del d.lgs. 152/06 (art. 3, comma 32 del d.lgs. 128/2010)
  • 24. Le sanzioni Il Decreto Legislativo n. 128 del 29 Giugno 2010, che modifica il d.lgs. 152/06 (Testo unico 2010, ambientale), introduce importanti novità nel campo dei rapporti tra la normativa nazionale e regionale anche sotto l’aspetto sanzionatorio. sanzionatorio. 285. Caratteristiche tecniche 1.Gli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore al valore di soglia (35 kW n.d.r.) Gli devono rispettare le caratteristiche tecniche previste dalla parte II dell'Allegato IX alla parte quinta del presente decreto pertinenti al tipo di combustibile utilizzato e le ulteriori caratteristiche tecniche previste dai piani e dai programmi di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa, ove necessarie al conseguimento ed al rispetto dei valori e degli obiettivi di qualità dell'aria. 286. Valori limite di emissione 1.Le emissioni in atmosfera degli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore al valore di Le soglia (35 kW n.d.r.) devono rispettare i valori limite previsti dalla parte III dell'Allegato IX alla parte quinta del presente decreto e i più restrittivi valori limite previsti dai piani e dai programmi di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa, ove necessario al conseguimento ed al rispetto dei , valori e degli obiettivi di qualità dell'aria. Nell’articolo 288 - Controlli e sanzioni - è prevista un’articolata casistica sanzionatoria che, nel caso in cui l’impianto non sia conforme alle caratteristiche tecniche di cui all’art. 285 o non rispetti i valori limite di emissione di cui all’articolo 286, comma 1, può coinvolgere l’installatore o il responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico. termico.
  • 25. Riqualificazione degli edifici L’edificato esistente in Piemonte ha un potenziale di riduzione dei consumi energetici per il riscaldamento valutato in media pari ad almeno il 30%. Gli interventi di riqualificazione energetica necessari a raggiungere questo obiettivo sono caratterizzati, mediamente, da tempi di ritorno degli investimenti compresi tra 4 e 10 anni. E’ importante spostare “risorse economiche” dall’acquisto di combustibili all’acquisto di materiali, tecnologie e prestazioni professionali che permettano alle nostre case di essere meno energivore, energivore, quindi più economiche e rispettose dell’ambiente. Ad esempio: una riduzione dei consumi energetici per il riscaldamento pari al 20% su base regionale consentirebbe di liberare una quantità di risorse stimabile, oggi, in circa 450 - 500 M€/anno. M€
  • 26. Riqualificazione degli edifici Edifici esistenti adibiti ad abitazione, caratterizzati da un numero di unità abitative > 50 e da un fabbisogno annuo di energia primaria superiore a 200 kWh/m2 Edifici esistenti di tutte le altre tipologie (esclusi quelli riconducibili alla classe E8) che presentano una volumetria superiore a 10.000 m3 e un fabbisogno annuo di energia primaria > 70 kWh/m3 Questi edifici entro il 31/12/2016 devono realizzare interventi in grado di ridurre il proprio consumo di energia primaria per il riscaldamento di almeno il 35%
  • 27. Riqualificazione degli edifici Ridurre il consumo di energia per la climatizzazione invernale del territorio regionale del 20% richiede, in termini di investimenti, uno investimenti, sforzo considerevole, quantificabile approssimativamente tra i 3 e i 5 miliardi di euro, da “spalmare” nei prossimi 7 anni (se si prende in euro, considerazione, come riferimento temporale, quello individuato dall’Unione Europea per il “20-20-20”). “20-20- Questi investimenti avrebbero una ricaduta sul tessuto produttivo regionale e nazionale sicuramente più interessante e incisivo rispetto all’impiego delle stesse risorse per il mero acquisto di combustibili. combustibili. Dal punto di vista tecnico, diventa quindi strategico disporre di idonei strumenti finanziari che permettano di affrontare gli investimenti necessari sfruttando al meglio le risorse liberate dal risparmio energetico ottenuto grazie agli interventi realizzati.
  • 28. Le agevolazioni in campo energetico Bandi aperti: •P.O.R. F.E.S.R. 2007/13 – Asse II Misura 2/Bando 2010 •P.S.O. Misura II.8 - “Più green” •L.R. 23/02 “Riqualificazione energetica degli edifici” •L.R. 23/02 Contributi per edifici energia quasi zero (ZEB) •“Fondo Kyoto” – Bando Ministero Ambiente (MATTM) Bandi in rielaborazione: •Revamping “Riqualificazione energetica degli edifici”
  • 29. Caratteristiche del bando Incentivazioni per la riduzione delle emissioni in atmosfera ed il risparmio energetico Stanziamento: circa 5.650.000 euro Bando aperto = si può presentare domanda Fondi impegnati: circa 2.650.000 euro Dotazione disponibile: circa 3.000.000 euro
  • 30. l.r. 23/02 – Risparmio Energetico Obiettivi del bando: gli interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche dell’involucro edilizio; gli interventi di ristrutturazione dell’impianto termico, nonché quelli di installazione di impianto termico in edifici esistenti; l’installazione di sistemi automatizzati di termoregolazione e contabilizzazione del calore; l’installazione di pannelli solari termici e/o pompe di calore per la produzione di acqua calda ad uso sanitario; l’installazione di sistemi di cogenerazione civili.
  • 31. l.r. 23/02 – Risparmio Energetico Beneficiari: Possono presentare domanda di contributo i soggetti pubblici e privati, in qualità di: proprietari o titolari di diverso diritto reale o di godimento degli edifici collocati in Piemonte; amministratori condominiali di edifici collocati in Piemonte per conto dei soggetti sopra indicati; società di gestione energetica che operano per conto dei soggetti sopra indicati.
  • 32. l.r. 23/02 – Risparmio Energetico Entità contributo: 60% degli interessi nel caso di soggetti pubblici, persone fisiche e condomini, nonché di microimprese. Qualora i costi di investimento ammessi ammontino ad una cifra compresa tra € 2.500 e € 100.000, l’entità dell’intervento agevolativo è fissata pari al 100% degli interessi. 50% degli interessi nel caso delle imprese, nonché delle società di gestione energetica che operano per conto dei proprietari o titolari.
  • 33. l.r. 23/02 – Risparmio Energetico Aspetti particolari: Gli interventi devono rispondere agli obiettivi ed agli indirizzi previsti dalla D.G.R 4 agosto 2009 n. 46-11968 R. “Disposizioni attuative della l.r. 13/2007 e aggiornamento dello Stralcio di Piano per il Risanamento Ambientale e il Condizionamento”, come esplicitati nell’allegato A al bando. Tali caratteristiche sono da considerarsi requisito minimo per l’accesso al contributo previsto dal bando.
  • 34. l.r. 23/02 – Risparmio Energetico Cumulabilità: L’agevolazione E’ NUOVAMENTE CUMULABILE con: detrazioni fiscali per il risparmio energico (55%). L’agevolazione E’ CUMULABILE con: detrazione fiscale del 36% dell’Irpef NB: per le imprese si ricorda che L’ESL in regime “de : minimis” non può essere superiore a € 200.000,00 nell’arco di tre esercizi finanziari.
  • 35. l.r. 23/02 – Risparmio Energetico Istruttoria: Il bando è “a sportello” ed ha come scadenza l’esaurimento dei fondi disponibili (circa 5,7 M M€). Le domande devono essere presentate a Finpiemonte prima dell’inizio dei lavori ed accompagnate da una relazione tecnico-economica redatta da un tecnico abilitato. La valutazione delle domande è svolta da una apposito Comitato Tecnico di Valutazione e normalmente avviene entro 60 giorni dalla presentazione della domanda. A fronte di esito favorevole viene comunicata al beneficiario e all’Istituto di Credito prescelto la disponibilità a concedere il contributo in conto interessi.
  • 36. “Revamping Risparmio Energetico” Caratteristiche del bando: Agevolare gli stessi interventi previsti dal bando 2007 Migliorare l’accesso al credito bancario dei cittadini Sostenere direttamente gli interventi più ridotti 3 tipologie di agevolazione: Fondo perduto Conto interessi Fondo garanzia Apertura ipotizzata: metà giugno 2012
  • 37. “Revamping Risparmio Energetico” Fondo perduto Esempio interventi ammissibili (piccoli interventi) : INVOLUCRO EDILIZIO IMPIANTO TERMICO Sostituzione serramenti esterni Sostituzione generatore di calore Sostituzione vetri in serramenti Termoregolazione e contabilizz. del esterni calore Coibentazione involucro edilizio o Impianto solare termico parte di esso Beneficiari: SOLO persone fisiche Esempio entità contributo: 15% dei costi ammissibili Aspetti particolari: limite importo lavori MAX 15.000,00 € Cumulabilità: NO con 55% e 36%
  • 38. “Revamping Risparmio Energetico” Conto interessi e/o Fondo garanzia Esempi interventi ammissibili: TUTTI gli interventi previsti : dalla l.r. 13/2007 DGR 46-11968 11968 INVOLUCRO EDILIZIO IMPIANTO TERMICO Ristrutturazione dell’impianto termico Installazione di impianto termico in edifici esistenti Miglioramento delle prestazioni energetiche dell’involucro edilizio Termoregolazione e contabilizz. del calore Installazione impianti solari termici per ACS Installazione pompe di calore per ACS Installazione di sistemi di cogeneraz. civili
  • 39. “Revamping Risparmio Energetico” Conto interessi e/o Fondo garanzia Beneficiari: •Persone fisiche •Soggetti pubblici •Imprese (anche le ESCO) •Condomini Esempio entità agevolazione: •Finanziamento bancario a 5/7 anni Finanziamento •Contributo in conto interessi al 50% - 60% - 100% Contributo •Fondo di garanzia al 50% - 100 100% Aspetti particolari: limite importo lavori MIN = 2.500,00 € Cumulabilità: SI’ con 55% e 36%
  • 40. Per informazioni sul contenuto dei bandi URP – Ufficio Relazioni con il Pubblico Galleria San Federico, 54 – 10121 – Torino Tel: 011-57.17.777 – finanziamenti@finpiemonte.it 011- Internet: www.finpiemonte.it – Finanza Agevolata
  • 41. Grazie per l’attenzione! Il testo integrale della d.g.r. 46-11968 è scaricabile alla pagina web: 46- http://www.regione.piemonte.it/ambiente/aria/home.htm Per ulteriori informazioni: risanamento.atmosferico@regione.piemonte.it REGIONE PIEMONTE Direzione Ambiente