SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 13
News 51/SSL/2016
Lunedì,19 dicembre 2016
Campi elettromagnetici: le novità normative e gli sviluppi futuri.
Le novità e le conseguenze in materia di sicurezza della direttiva 2013/35/UE e del
decreto legislativo 159/2016. Le future procedure per la gestione dei rischi. Ne
parliamo con Andrea Bogi, uno dei referenti in materia CEM del Portale Agenti Fisici.
Bologna, 16 Dic – Il 2016 è stato caratterizzato da diverse novità normative in
materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e una di queste novità
ha riguardato uno degli aspetti spesso meno conosciuti e più sottovalutati negli
ambienti lavorativi: l’esposizione ai campi elettromagnetici(CEM).
Infatti il 18 agosto è stato finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto
legislativo del 01 agosto 2016, n° 159 recante “Attuazione della direttiva 2013/35/UE
sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori
ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) e che abroga la
direttiva 2004/40/CE”.
Un recepimento della Direttiva europea 2013/35/UE che è avvenuto con il consueto
ritardo delle nostre normative (il recepimento da parte dell’Italia sarebbe dovuto
avvenire entro il 1° luglio 2016) e che apporta molte modifiche e integrazioni alla
parte del Decreto Legislativo 81/2008 (Testo Unico in materia di tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro) riguardante la protezione dei lavoratori contro i
rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall’esposizione ai campi elettromagnetici.
Per comprendere il significato e l’impatto sui luoghi di lavoro della Direttiva europea
2013/35/UE - chiamata anche direttiva EMF - e del D.Lgs. 159/2016, abbiamo
intervistato, il 21 ottobre 2016 ad Ambiente Lavoro di Bologna, Andrea Bogi, uno dei
referenti in materia di campi elettromagnetici del Portale Agenti Fisici (PAF) e
relatore al convegno “dBAincontri2016 - Campi Elettromagnetici nei luoghi di
lavoro. Legislazione, Valutazione, Tutela”.
Con Andrea Bogi, del Laboratorio di Sanità Pubblica (Usl Toscana Sud-Est), abbiamo
cercato di comprendere non solo le criticità nelle novità normative e gli aspetti da
chiarire, ma anche l’importanza della valutazione: una valutazione del rischio da
campi elettromagnetici che “andava fatta anche prima di questo recepimento”.
Anche se il ritardo nel recepimento e la conseguente mancata applicazione delle
sanzioni “ha spinto molti datori di lavoro a non occuparsene”.
Cosa cambia con la nuova direttiva europea? Quali sono le modifiche rilevanti?
Ci sono criticità o aspetti che potevano essere meglio definiti o chiariti?
Quali sono gli aspetti positivi e negativi delle “guide non vincolanti”, prodotte dalla
Commissione Europea per aiutare i datori di lavoro a ottemperare agli obblighi
previsti della direttiva EMF?
Arriviamo poi a parlare del recente e tardivo decreto di recepimento.
Il D.Lgs. 159/2016 apporta modifiche e integrazioni nel Decreto Legislativo 81/2008
riguardante la protezione dei lavoratori contro i rischi dell’esposizione ai campi
elettromagnetici? Ad esempio con riferimento alla definizione di lavoratore esposto?
Quali chiarimenti sono ancora necessari?
Ed infine ci soffermiamo con Andrea Bogi sulle attività del Laboratorio di Sanità
Pubblica e sull’importante Portale Agenti Fisici, un portale che riporta non solo utili
informazioni, ma anche vere e proprie banche dati per le valutazioni dei rischi
relative agli agenti fisici. Quali sono gli sviluppi futuri? Verranno prodotte delle
procedure guidate per semplificare la gestione dei rischi?
Come sempre diamo la possibilità ai nostri lettori di ascoltare integralmente
l’intervista e/o di leggerne una parziale trascrizione (in questo caso rielaborata e
integrata da successive osservazioni dell’intervistato).
Articolo e intervista a cura di Tiziano Menduto
In questo ultimo periodo ci sono state diverse novità in materia. Innanzitutto,
qualche anno fa, la nuova direttiva europea 2013/35 (direttiva EMF), poi la
pubblicazione di una serie di guide di buone prassi all’applicazione della direttiva e
poi, con il consueto ritardo che caratterizza molti provvedimenti nostrani, il decreto
legislativo del 01 agosto 2016, n° 159 di recepimento della direttiva 2013/35/UE che
è entrato in vigore il 2 settembre.
Cerchiamo di fare un po’ di chiarezza.
Innanzitutto cosa cambia con la nuova direttiva europea? Quali sono le modifiche
rilevanti?
Andrea Bogi: Intanto il primo punto che bisogna avere in testa è che in realtà la
valutazione del rischio da campi elettromagnetici andava fatta anche prima di
questo recepimento, così come ampiamente riportato nell’ultimo aggiornamento
delle Linee guida pubblicate dal Coordinamento Tecnico delle Regioni – INAIL (FAQ
Agenti Fisici) e riportato nel Portale Agenti Fisici. Perché una volta che nel testo unico
c’è scritto che vanno valutati tutti i rischi, bisogna valutarli tutti. Poi quello che invece
mancava era l'applicazione vigente dei limiti e delle sanzioni. E il fatto che poi non
ci fossero sanzioni ha spinto molti datori di lavoro a non occuparsi di questa
valutazione.
D'ora in poi quello che cambia, sostanzialmente, è che da una parte al livello
tecnico si è aggiunta un po' di flessibilità, per poter rendere più agevole l’effettivo
rispetto dei valori limite in alcuni scenari espositivi che presentavano criticità
nell’applicazione della vecchia direttiva.
Con la nuova normativa i limiti sono stati divisi in due categorie: bisogna occuparsi
da una parte dei limiti per gli effetti sensoriali e dall'altra per quelli sanitari. Si assume
che i limiti per gli effetti sensoriali, che sono più bassi, in certe condizioni controllate si
possono anche superare.
E poi c’è tutta la parte di gestione dei casi di superamento e dei differenti limiti.
Infine ci sono tutte le sanzioni.
Il nostro giornale ha pubblicato le guide non vincolanti. Quali sono gli aspetti positivi
e negativi di queste linee guida?
Andrea Bogi: Le linee guida sicuramente aiutano in prima battuta a orientarsi con i
criteri applicativi dei diversi limiti introdotti dalla normativa. E poi soprattutto la cosa
positiva è che c'è una tabella di attrezzature che riesce direttamente a dire se c'è
un problema di campi elettromagnetici oppure no, senza necessariamente dover
andare a fare le misure, ed orienta al tipo di valutazione del rischio richiesta per le
differenti categorie di lavoratori potenzialmente esposti
Quindi da questo punto di vista sicuramente queste tabelle offrono un primo
approccio che risolve velocemente la gestione del rischio dei campi
elettromagnetici per la maggior parte delle aziende, soprattutto le PMI.
Come lato negativo c'è forse il fatto che, negli esempi e nella parte dei “casi studio”
specialmente per quelle sorgenti che sono in grado di produrre esposizioni
importanti, quindi che emettono campi elettromagnetici significativi sotto il profilo
protezionistico, il documento pecca talvolta di superficialità. Per esempio nella
parte degli elettromedicali si poteva andare molto più avanti con i casi studio.
Comunque questo è un buon inizio.
Ci sono criticità nella direttiva? Aspetti che potevano essere meglio definiti o
chiariti? O temi che non hanno trovato spazio?
Andrea Bogi: La direttiva quando è uscita non era sicuramente di facile
applicazione, perché era molto più articolata rispetto alla precedente. E questo
fatto ha portato alla necessità di sviluppare delle linee guida perché altrimenti ci si
perdeva un po' in tutta questa serie di limitazioni, in relazione a effetti, frequenze, ….
Veniamo ora al decreto di recepimento, il recente e tardivo decreto 159 del 2016. Il
decreto apporta modifiche e integrazioni nel Decreto Legislativo 81/2008
riguardante la protezione dei lavoratori contro i rischi dell’esposizione ai campi
elettromagnetici?
Andrea Bogi: Sicuramente la cosa in più, che viene detta, è questa differenziazione
in base al tipo di impiego e riguardo alla possibilità di superare i limiti sensoriali e nel
contempo mettere in atto idonee misure di tutela per i lavoratori. Perché se con la
tecnologia attuale non si riesce a rispettare un dato limite se ne deve prendere atto,
gestendo comunque al meglio la sicurezza del lavoratore.
Poi, anche se poteva essere messa meglio, c'è un richiamo alla legge quadro per la
protezione dei campi elettromagnetici per la popolazione generale che permette di
agganciarsi anche al discorso della distinzione tra lavoratori professionalmente
esposti e non esposti ed una maggiore attenzione verso la tutela dei soggetti
particolarmente sensibili, quali ad esempio portatori di pacemaker e dispositivi
elettronici impiantati, anche in termini di obblighi di formazione specifica.
Mi pare che ci sia anche una definizione di lavoratore esposto. Si definisce meglio
chi sia il lavoratore esposto…
Andrea Bogi: Anche lì si potevano fare le cose meglio rispetto a come sono state
fatte, ma diciamo che quantomeno è stato messo un richiamo alla legge quadro
sui campi elettromagnetici che definisce in maniera chiara ed univoca chi è un
lavoratore esposto e chi deve essere considerato e trattato secondo i limiti della
popolazione generale.
In particolare i lavoratori esposti a CEM sono quei lavoratori che per la loro specifica
mansione sono esposti ai campi elettromagnetici. Questo porta ad una sostanziale
differenza rispetto a come è avvenuta la valutazione fino ad ora, anche nel migliore
dei casi. Perché normalmente le valutazioni dei campi elettromagnetici non si
trovano nelle aziende, ma in quelle poche che le hanno si fa riferimento
semplicemente ai valori di azione per i lavoratori, quando invece anche
l’esposizione della segretaria che lavora insieme al saldatore deve essere valutata,
ma facendo riferimento ai limiti valevoli per la popolazione, non ai limiti dei
lavoratori.
Sempre in relazione alla normativa, mi pare siano sorti dubbi sull’interpretazione dei
casi in cui occorre inviare la comunicazione all’organo di vigilanza…
Andrea Bogi: Sì, questo è un punto su cui abbiamo avuto molte richieste, telefonate,
mail, … Perché, ad esempio, nel caso delle saldatrici si ha il superamento dei valori
inferiori d'azione. Sul Portale a breve pubblicheremo delle FAQ che chiariranno
questi ed altri aspetti controversi, su cui stiamo ricevendo molte richieste.
Abbiamo anche in programma la pubblicazione di procedure on linespecifichecon
l’obiettivo di semplificare la gestione del rischio e garantire nel contempo la messa
in atto di idonee misure di tutela nel caso dei saldatori e in generale dei casi più
critici e diffusi nelle PMI.
In linea di principio comunque la comunicazione non va fatta in tutti i casi in cui
anche se si superano i livelli di azione i valori limite di esposizione interni (…) non sono
superati. E quindi in qualche modo, con l'aiuto magari anche dei produttori e
dell’evolversi delle norme di prodotto (…) si riuscirà ad evitare una serie di
comunicazioni che poi alla fine rimangono lì e non hanno una reale valenza ai fini
della prevenzione. (Articolo di Tiziano Menduto)
Link al Portale Agenti Fisici…
Decreto legislativo 1 agosto 2016, n. 159 - Attuazione della direttiva 2013/35/UE sulle
disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti
dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) e che abroga la direttiva 2004/40/CE. (16G00172).
Fonte: puntosicuro.it
Cantieri edili o di ingegneria civile: rischi interferenziali e non.
In un cantiere edile possono essere presenti diverse tipologie di rischi. Vediamo
quali possono essere considerati “rischi d’interferenza” e quali no.
Negli ultimi tempi sta sempre più aumentando la discussione tra gli addetti ai lavori
su cosa debba intendersi per “rischio d’interferenza” in un cantiere edile o
d’ingegneria civile ricadente nel campo di applicazione del Capo I del Titolo IV del
D. Lgs. n° 81/2008 e quale debba essere il contenuto, al riguardo, dello strumento
che governa la sicurezza sul lavoro nei cantieri e cioè il Piano di Sicurezza e
Coordinamento ( PSC).
Innanzi tutto va chiarito cosa s’intende per “rischi d’interferenza” e quali sono le altre
tipologie di rischi presenti in un cantiere edile o d’ingegneria civile dove operano più
imprese esecutrici.
Questa particolare tipologia di rischio deriva da una situazione di presenza
simultanea o successiva di più imprese o di lavoratori autonomi nella medesima
area di lavoro; esso è, pertanto, generato non da singole attività lavorative ma dalla
suddetta situazione di promiscuità e/o di polifunzionalità e dalle ricadute esterne
delle attività stesse. I rischi interferenziali possono anche derivare dalla specifica
interazione tra le diverse attività presenti nel cantiere come, ad esempio, durante
l’utilizzazione d’impianti, d’aree e/o d’attrezzature di lavoro comuni.
Accanto a questi esistono altre tipologie di rischi come, ad esempio, quelli derivanti
dalle particolarità dell’ambiente fisico dove sono eseguiti i lavori e cioè dalle
specifiche condizioni dell’area di cantiere, come le condizioni idrogeologiche o
dalle particolari condizioni della zona dei lavori e dell’ambiente circostante.
Infine, ci sono anche i rischi specifici o propri derivanti dalla natura dell’attività delle
imprese esecutrici.
Al riguardo va ricordato che, rispetto i rischi specifici o propri, la posizione di garanzia
continua ad essere quella del datore di lavoro che, tramite la sua catena
gerarchica, è chiamato a soddisfare gli obblighi posti a suo carico dal legislatore fin
dagli anni ’50 del secolo scorso con i D.P.R. 164/1956, D. P. R. n° 547/1955, ecc.. Ogni
datore di lavoro ha la sua autonomia organizzativa ma più datori di lavoro, nello
stesso ambiente e ciascuno con la sua autonomia, possono creare delle situazioni di
rischio che non sono governabili da ciascuno di loro ma che necessitano di una
regia.
Per questo motivo l’Unione Europea aveva emanato la direttiva 92/57/CEE e non
certo per aggiungere un ulteriore livello di controllo sui rischi propri dell’impresa.
Aspetto che, ancor oggi, risulta di difficile comprensione tra molti degli addetti ai
lavori.
Nella realtà, ciò che oggi continua a mancare è una seria ricerca prevenzionale in
fase progettuale svolta almeno “a quattro mani” dal progettista (nelle sue vare
declinazioni: architettonico, strutturale, impiantistico, ecc.) e il Coordinatore della
Sicurezza per la Progettazione dell’opera (CSP).
Nella realtà, specialmente nei piccoli cantieri “privati” (sono la maggioranza), non
c’è traccia di ricerca prevenzionale in fase progettuale con la totale assenza
d’integrazione delle scelte conseguenti nella progettazione dell’opera. Il PSC è, in
genere, un documento che vive in una “dimensione parallela” alla progettazione
dell’opera o, e succede anche questo, viene ad essere redatto a cantiere già
aperto. Naturalmente, in questi casi, appare evidente quale sia l’effettiva utilità di
tale documento.
Ciò avviene perché il committente, non ha proceduto alla nomina del CSP o
perché non lo sapeva o perché non voleva procedere in tal senso per una sua
precisa scelta in dispregio delle norme di legge vigenti.
E’ indubbio, infatti, che il soggetto deputato ad informare il committente sui suoi
obblighi è, innanzitutto, il professionista a cui ci si rivolge per le pratiche autorizzative
e la successiva progettazione; in altri casi è lo stesso imprenditore a cui il
committente si è direttamente rivolto.
Per evitare queste pratiche difformi dalle norme nei cantieri “privati”,sarebbe
bastato prevedere che, al momento della richiesta del titolo autorizzativo
all’amministrazione concedente, il legislatore avesse imposto, visto che la nomina
del CSP deve avvenire contestualmente all’affidamento dell’incarico di
progettazione, anche la comunicazione dell’avvenuto affidamento dell’incarico di
CSP o, in caso contrario, specifiche motivazioni sul perché non si è proceduto in tal
senso (ad esempio: certezza della presenza di un’unica impresa esecutrice) .
Così come concepita la norma, però, va ricordato che è sempre possibile
permettere al committente di poter attendere fino all’ultimo momento per
l’affidamento dell’incarico di coordinatore, visto che l’appalto per l’esecuzione
dell’opera, viene assegnato, quasi sempre ad un’impresa (esclusi gli appalti
scorporati) che, generalmente, poi subappalterà parte dei lavori ad altre imprese (e
lavoratori autonomi).
Quindi, se si volesse rimuovere la causa prima di PSC “raffazzonati o appiccicati” al
progetto dell’opera da eseguire, basterebbe prevedere quanto sopra perché,
diciamolo chiaramente, quanti sono oggi gli appalti per la cui esecuzione, in
cantiere è realmente presente una sola impresa?
Fare prevenzione vuol dire intervenire diminuendo le probabilità di accadimento di
un evento; le azioni preventive devono essere messe in atto, in termini di scelte
progettuali ed organizzative (Allegato XV, p. 1.1.1. lett. a)), dal progettista
supportato dal CSP (ove esistente/operante perché temporalmente nominato in
modo corretto) durante lo sviluppo di tutta la fase progettuale.
Le scelte progettuali ed organizzative, definite per eliminare o ridurre i rischi,
sarebbero così già dentro il progetto ed il capitolato.
Va anche ricordato che non è certo il CSP che può, fin dall’inizio del processo
costruttivo (inizio, inteso come concezione dell’opera) far incamminare il
committente lungo il percorso virtuoso definito dal legislatore ma è il progettista che
può, ovviamente, anche coincidere con il CSP.
Tornando ai rischi interferenziali, per spiegare come gestirli, è opportuno utilizzare un
esempio.
Si può far riferimento alla realizzazione di un nuova porzione del tetto di un piccolo
capannone industriale da ristrutturare per riadibirlo poi ad officina meccanica.
Se il CSP ha ricevuto un incarico realmente nella fase progettuale e non a progetto
già finito (come avviene spesso) si dovrà innanzi tutto domandare quali saranno i
rischi presenti durante l'esecuzione dei lavori.
Pertanto, il CSP, visto che nel capannone non sono presenti attività di un
committente che è anche datore di lavoro (altrimenti dovrebbe considerare anche
il rischio che le attività di cantiere trasmettono alle attività del datore di lavoro
committente e viceversa), il primo rischio di cui si dovrà preoccupare ed a cui
saranno esposti gli addetti all’esecuzione dei lavori, sarà il rischio di caduta dall'alto.
Semplificando al massimo, il rischio di caduta dall'alto si potrà concretizzare sul
perimetro del tetto del capannone ed all'interno del perimetro stesso (mettendosi
nelle peggiori condizioni con tetto assolutamente non portante).
In fase progettuale, la prima domanda che il CSP si deve fare è: il rischio di caduta
dall’alto da circa 8 metri, nello specifico contesto, è eliminabile?
Ovviamente la risposta è no.
A questo punto, il CSP si deve domandare: il rischio è riducibile?
La risposta è sì.
La successiva domanda da farsi è: come si può ridurre il rischio di caduta dall’alto
nello specifico contesto?
Ad esempio, le scelte del CSP e del progettista potrebbero essere quelle di:
• posizionamento di reti al di sotto delle porzioni di tetto su cui si interverrà, previa
fisica inibizione di transito su porzioni di tetto non protette al di sotto con la rete
e sulla proiezione a terra degli stessi;
• posizionamento di ponteggio perimetrale per tratti di intervento oppure parapetti
perimetrali per evitare la caduta dal perimetro.
Possibili scelte ce ne sono altre ma, per brevità, limitiamoci a queste.
Questi sono due esempi, certamente non esaustivi, di scelte progettuali ed
organizzative.
Il CSP ha risolto il problema?
Certamente no, perché il rischio di caduta dall'alto è stato solamente ridotto.
A questo punto appare evidente che il rischio di caduta dall’alto che permane
nonostante gli interventi citati, è un rischio comune a tutte le imprese (affidatarie ed
esecutrici) che opereranno sul tetto.
Quindi nel PSC ci saranno le scelte progettuali ed organizzative citate con le
conseguenti misure adottate.
Nel POS, ciascuna impresa dirà come garantirà, tenendo conto di quanto definito
nel PSC, la sicurezza dei propri addetti durante l'esecuzione dei lavori sul tetto.
Quindi, non si deve intendere come se il rischio di caduta dall'alto è "interferenziale",
perché sono esposti i lavoratori di più imprese.
Quello che si vuole dire è che, vista la presenza di un rischio a cui sono esposti i
lavoratori di più imprese, a ciascun datore di lavoro spetta l'onere di garantire la
sicurezza dei propri lavoratori subordinati, esposti al citato rischio, attenendosi a
quanto previsto nel PSC e nel proprio POS.
Ricapitolando, il CSP deve individuare i rischi e proporre scelte progettuali o
organizzative in grado di eliminarli o ridurli al minimo; se un rischio non è eliminabile
con quanto sopra ma solo riducibile, ci si deve domandare se esso è:
1. un rischio derivante dalle "particolarità" dell'area di lavoro o
2. b) è un rischio interferenziale o
3. c) un rischio proprio di ciascuna impresa.
Nei primi due casi, sarà il PSC a governarne il controllo mentre nel terzo caso, ogni
impresa che ha il proprio personale esposto a tale rischio, dovrà definire nel proprio
POS come intenderà governarlo.
Il CSE, quando inizieranno i lavori, verificherà che:
1.le lavorazioni vengano eseguite, previa messa in atto delle scelte progettuali ed
organizzative definite in fase progettuale;
2.le lavorazioni avvengano nel rispetto di quanto scritto nel PSC per rischi
interferenziali (ad esempio, il divieto di eseguire qualunque tipo di lavorazione
e/o di passare al di sotto dell’area di posa degli elementi della nuova
copertura, il posizionamento di barriere fisiche e della segnaletica di divieto
d’accesso al di sotto, ecc.);
3.quanto definito nel POS dell’impresa esecutrice, sia correttamente attuato dalla
stessa.
Questa ultima verifica, però, non potrà essere eseguita con continuità da parte del
CSE e ciò per almeno tre motivi:
• tutte le fasi di realizzazione del nuovo tetto non potranno ritenersi tutte fasi critiche
da necessitare della presenza stabile del CSE in cantiere durante tutto il loro
sviluppo;
• il CSE individuerà quali ritiene siano le fasi critiche durante lo sviluppo dei lavori in
cui è indispensabile la sua presenza durante lo svolgimento delle stesse (una
fase critica è una fase dell’attività in cui si possono concretizzare situazioni e
comportamenti in grado di alterare il livello di sicurezza atteso, già frutto
dell’analisi dei rischi e della definizione delle misure prevenzionali previste nel
PSC), rendendolo non più accettabile.
• non è concretamente possibile che il CSE effettui con continuità una attività di
vigilanza sul rispetto di obblighi propri della catena gerarchica dell’impresa
durante tutta la fase di lavoro;
• la legge individua nel datore di lavoro, nel dirigente e nel preposto, i soggetti
deputati all’attuazione e controllo di quanto previsto del PSC e nel POS.
Anche se la norma non lo richiede espressamente, è opportuno che il CSE, al fine di
dare evidenza del proprio operato, produca specifiche evidenze documentali
(verbali di coordinamento, ecc.), da condividere con tutti i soggetti interessati
(imprese affidatarie, esecutrici, lavoratori autonomi, nonché direttore dei lavori e
committente).
Inoltre, è consigliabile che tale attività produca anche evidenze fotografiche
contenenti non solo le non conformità ma anche e soprattutto le conformità rilevate
durante l’espletamento dell’attività, in modo da dimostrare il rispetto di quanto
previsto nel PSC e nel POS in quel preciso momento temporale in cui il sopralluogo è
stato effettuato.
Per completezza, si ritiene opportuno citare anche un’altra casistica riguardante i
rischi interferenziali.
Nel caso della sostituzione di una porzione del tetto del piccolo capannone
industriale se, invece, ci trovassimo di fronte ad un committente che è anche datore
di lavoro (in quanto nel capannone operano dei propri dipendenti) e che appalta,
ad un'unica impresa esecutrice specializzata, il rifacimento di una porzione del tetto,
saremmo nel campo di applicazione dell’art. 26 del D. Lgs. n° 81/2008, visto che non
è presente una seconda impresa esecutrice.
Pertanto, sarà il datore di lavoro committente a dover dare le informazioni
specifiche all'appaltatore sulle condizioni del tetto (art. 26 comma 1 lett. b) del D.
Lgs. n° 81/2008) e non potrà che farlo utilizzando il lavoro fatto dal progettista
dell’intervento, visto che non sussiste l’obbligo di nomina del CSP (una sola impresa
esecutrice dei lavori in appalto). Questo perché se il tecnico scelto dal datore di
lavoro committente sa fare bene il proprio lavoro, avrà lui stesso previsto nel
progetto, le stesse scelte fatte dal CSP nel precedente esempio.
L'appaltatore, venendo a conoscenza, ad esempio, che il tetto esistente non è
portante, deciderà, tenendo conto di quanto previsto progettualmente (reti,
ponteggi, ecc.), come proteggere i suoi dipendenti dal rischio di caduta dall'alto
esplicitando tali modalità nel proprio POS.
Poi, per definire sia le modalità per la cooperazione e il coordinamento che come
gestire i rischi interferenziali che incideranno sulla sicurezza sia dei dipendenti
dell'appaltatore che anche del datore di lavoro committente, questi due soggetti si
sederanno ad un tavolo e definiranno tali misure nel DUVRI come, ad esempio il
divieto assoluto di accesso e transito dei dipendenti del datore di lavoro
committente al di sotto dell'area interessata dai lavori di rifacimento della porzione
di tetto, la chiusura degli accessi all’area del capannone interessata dai lavori, i
sistemi di accesso pedonale in quota, il posizionamento dell’apparecchio di
sollevamento per portare in quota i materiali, le aree di sorvolo dei carichi, ecc..
(Articolo di Carmelo G. Catanoso - Ingegnere Consulente di Direzione).
Direttiva 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e
di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili (ottava direttiva particolare ai sensi dell'articolo
16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE.
Fonte: puntosicuro.it
Voucher baby-sitting e servizi infanzia lavoratrici autonome, indicazioni Inps.
ROMA – Voucher baby-sitting lavoratrici autonome. Sono state pubblicate da Inps
con circolare n. 216 del 12 dicembre 2016 indicazioni operative per l’anno 2016
riguardanti i benefici introdotti dal Decreto 1 settembre 2016 pubblicato in GU n.252
il 27 ottobre 2016. Contributi per baby-sitting o per oneri da rete pubblica dei servizi
dell’infanzia estesi in via sperimentale per il 2016 anche alle lavoratrici autonome e
alle imprenditrici.
A chi è destinato il beneficio
La circolare riassume innanzitutto quali sono le figure che hanno accesso al
beneficio. Si tratta di lavoratrici che hanno diritto al congedo parentale che
rientrano in tali categorie: “le coltivatrici dirette, mezzadre e colone; le artigiane ed
esercenti attività commerciali; le imprenditrici agricole a titolo principale, nonché le
pescatrici autonome della piccola pescamarittima e delle acque interne di cui
all’art. 66, comma 1, del Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151“.
Sono escluse invece: “le lavoratrici esentate totalmente dal pagamento della rete
pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati convenzionati; le lavoratrici che
usufruiscono dei benefici di cui al Fondo per le Politiche relative ai diritti e dalle pari
opportunità istituito con l’art.19, comma 3, del Decreto legge 4 giugno 2006, n.223,
convertito dalla Legge 4 agosto 2006, n.248“.
Contributi, domande scadenze, elenco strutture
Il contributo è di 600 euro mensili, corrisposto da Inps in voucher telematici per il
baby-sitting oppure direttamente alla struttura pubblica per i servizi per l’infanzia che
dovrà figurare tra quelle presenti nell’elenco Inps.
Per quanto riguarda le strutture, la circolare riporta i riferimenti necessari per
consultare l’elenco, per accedere alle procedure di iscrizione/conferma che
saranno attive fino al 31 dicembre 2016 (sito Inps con Pin o patronato), le istruzioni
per le istanze di pagamento che dovranno inviare gli istituti (per periodi di fruizione
non successivi al 31 luglio 2017). (Leggi anche la circolare Inps del 6 maggio 2016).
Si ricorda infine che “il contributo è erogato per un periodo massimo di tre mesi, solo
per frazioni mensili intere, in alternativa alla fruizione di altrettanti mesi di congedo
parentale ai quali la lavoratrice, di conseguenza, rinuncia”. “Per frazione mensile
intera deve intendersi un mese continuativo di congedo: a
titolo esemplificativo, se la lavoratrice ha usufruito di un mese e un giorno di
congedo parentale, potrà accedere al beneficio per un solo mese, residuandole 29
giorni da utilizzare solo come congedo parentale. Allo stesso modo il beneficio, una
volta richiesto, potrà essere interrotto solo al compimento di una frazione mensile
così come sopra definita”. (Articolo di Corrado De Paolis)
Info: Inps circolare 216 del 12 dicembre 2016 voucher lavoratrici autonome
Fonte: quotidianosicurezza.it

Mais conteúdo relacionado

Destaque

Qué y a dónde más parte 1 de 3
Qué y a dónde más parte 1 de 3Qué y a dónde más parte 1 de 3
Qué y a dónde más parte 1 de 3gotsis
 
EDSONFBONFIM&CAMPINAS
EDSONFBONFIM&CAMPINASEDSONFBONFIM&CAMPINAS
EDSONFBONFIM&CAMPINASEDSONFBONFIM
 
Entrevista a mar jal la cosmética
Entrevista a mar jal   la cosméticaEntrevista a mar jal   la cosmética
Entrevista a mar jal la cosméticaMontse de Paz
 
Towards a better higher education system by Shady Selim
Towards a better higher education system by Shady SelimTowards a better higher education system by Shady Selim
Towards a better higher education system by Shady SelimShady Selim
 
Entrevista a Yoshiko Kajimoto superviviente de hiroshima
Entrevista a Yoshiko Kajimoto superviviente de hiroshimaEntrevista a Yoshiko Kajimoto superviviente de hiroshima
Entrevista a Yoshiko Kajimoto superviviente de hiroshimaMontse de Paz
 
Hunger testimonials hungerthon 2011
Hunger testimonials   hungerthon 2011 Hunger testimonials   hungerthon 2011
Hunger testimonials hungerthon 2011 Suffolk Veteran Sales
 
Esquema animales invertebrados 3º
Esquema animales invertebrados 3ºEsquema animales invertebrados 3º
Esquema animales invertebrados 3ºrsar
 
Armazenagem3º trabalho
Armazenagem3º trabalhoArmazenagem3º trabalho
Armazenagem3º trabalhojorgecs6
 

Destaque (19)

Qué y a dónde más parte 1 de 3
Qué y a dónde más parte 1 de 3Qué y a dónde más parte 1 de 3
Qué y a dónde más parte 1 de 3
 
EDSONFBONFIM&CAMPINAS
EDSONFBONFIM&CAMPINASEDSONFBONFIM&CAMPINAS
EDSONFBONFIM&CAMPINAS
 
Entrevista a mar jal la cosmética
Entrevista a mar jal   la cosméticaEntrevista a mar jal   la cosmética
Entrevista a mar jal la cosmética
 
Sociedad mercantil
Sociedad mercantilSociedad mercantil
Sociedad mercantil
 
Blogger
BloggerBlogger
Blogger
 
Rda
RdaRda
Rda
 
MS5
MS5MS5
MS5
 
Sociedad anónima
Sociedad anónimaSociedad anónima
Sociedad anónima
 
Towards a better higher education system by Shady Selim
Towards a better higher education system by Shady SelimTowards a better higher education system by Shady Selim
Towards a better higher education system by Shady Selim
 
Entrevista a Yoshiko Kajimoto superviviente de hiroshima
Entrevista a Yoshiko Kajimoto superviviente de hiroshimaEntrevista a Yoshiko Kajimoto superviviente de hiroshima
Entrevista a Yoshiko Kajimoto superviviente de hiroshima
 
20001
2000120001
20001
 
Ocean Ridge Crossing
Ocean Ridge Crossing  Ocean Ridge Crossing
Ocean Ridge Crossing
 
Hunger testimonials hungerthon 2011
Hunger testimonials   hungerthon 2011 Hunger testimonials   hungerthon 2011
Hunger testimonials hungerthon 2011
 
Esquema animales invertebrados 3º
Esquema animales invertebrados 3ºEsquema animales invertebrados 3º
Esquema animales invertebrados 3º
 
Six sigma slide
Six sigma slideSix sigma slide
Six sigma slide
 
MS3
MS3MS3
MS3
 
My profile
My profileMy profile
My profile
 
Armazenagem3º trabalho
Armazenagem3º trabalhoArmazenagem3º trabalho
Armazenagem3º trabalho
 
Zotui
ZotuiZotui
Zotui
 

Semelhante a News SSL 51 2016

213 bollettino di informazione e comunicazione della rete di rls delle azie...
213   bollettino di informazione e comunicazione della rete di rls delle azie...213   bollettino di informazione e comunicazione della rete di rls delle azie...
213 bollettino di informazione e comunicazione della rete di rls delle azie...http://www.studioingvolpi.it
 
006 malagoli-gallerani
006 malagoli-gallerani006 malagoli-gallerani
006 malagoli-galleranimarco malagoli
 
CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO: A.U.A., AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE
CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO: A.U.A., AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO: A.U.A., AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE
CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO: A.U.A., AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE eAmbiente
 
Accessibilità e trasparenza nei siti della Pubblica Amministrazione: cosa st...
Accessibilità e trasparenza nei siti della Pubblica Amministrazione: cosa st...Accessibilità e trasparenza nei siti della Pubblica Amministrazione: cosa st...
Accessibilità e trasparenza nei siti della Pubblica Amministrazione: cosa st...Roberto Scano
 
Nuove semplificazioni per il rilascio del certificato anticendio
Nuove semplificazioni per il rilascio del certificato anticendioNuove semplificazioni per il rilascio del certificato anticendio
Nuove semplificazioni per il rilascio del certificato anticendioCentro Produttività Veneto
 
Dispensa sicurezza
Dispensa sicurezzaDispensa sicurezza
Dispensa sicurezzamimmopnl
 
185 2016 itaca-oneri aziendali sicurezza - revisione settembre 2015
185   2016   itaca-oneri aziendali sicurezza - revisione settembre 2015185   2016   itaca-oneri aziendali sicurezza - revisione settembre 2015
185 2016 itaca-oneri aziendali sicurezza - revisione settembre 2015http://www.studioingvolpi.it
 

Semelhante a News SSL 51 2016 (20)

News SSL 41 2017
News SSL 41 2017News SSL 41 2017
News SSL 41 2017
 
News SSL 06 2017
News SSL 06 2017News SSL 06 2017
News SSL 06 2017
 
News SSL 08 2016
News SSL 08 2016News SSL 08 2016
News SSL 08 2016
 
News SSL 48 2017
News SSL 48 2017News SSL 48 2017
News SSL 48 2017
 
213 bollettino di informazione e comunicazione della rete di rls delle azie...
213   bollettino di informazione e comunicazione della rete di rls delle azie...213   bollettino di informazione e comunicazione della rete di rls delle azie...
213 bollettino di informazione e comunicazione della rete di rls delle azie...
 
006 malagoli-gallerani
006 malagoli-gallerani006 malagoli-gallerani
006 malagoli-gallerani
 
54 2016 semplificazioni jobact
54   2016   semplificazioni jobact54   2016   semplificazioni jobact
54 2016 semplificazioni jobact
 
CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO: A.U.A., AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE
CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO: A.U.A., AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO: A.U.A., AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE
CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO: A.U.A., AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE
 
News A 12 2015
News A 12 2015News A 12 2015
News A 12 2015
 
Accessibilità e trasparenza nei siti della Pubblica Amministrazione: cosa st...
Accessibilità e trasparenza nei siti della Pubblica Amministrazione: cosa st...Accessibilità e trasparenza nei siti della Pubblica Amministrazione: cosa st...
Accessibilità e trasparenza nei siti della Pubblica Amministrazione: cosa st...
 
328 ciessevi sicurezza-volontariato
328   ciessevi sicurezza-volontariato328   ciessevi sicurezza-volontariato
328 ciessevi sicurezza-volontariato
 
Nuove semplificazioni per il rilascio del certificato anticendio
Nuove semplificazioni per il rilascio del certificato anticendioNuove semplificazioni per il rilascio del certificato anticendio
Nuove semplificazioni per il rilascio del certificato anticendio
 
97 coord tecnico-regioni_rischi_fisici_agg_2013
97   coord tecnico-regioni_rischi_fisici_agg_201397   coord tecnico-regioni_rischi_fisici_agg_2013
97 coord tecnico-regioni_rischi_fisici_agg_2013
 
25 2017 faq-a_fisici_web
25   2017   faq-a_fisici_web25   2017   faq-a_fisici_web
25 2017 faq-a_fisici_web
 
Dispensa sicurezza
Dispensa sicurezzaDispensa sicurezza
Dispensa sicurezza
 
Il cretino moderno è specializzato
Il cretino moderno è specializzatoIl cretino moderno è specializzato
Il cretino moderno è specializzato
 
News A 21 2016
News A 21 2016News A 21 2016
News A 21 2016
 
3 manuale operativo-riduzione_rumore_lavoro
3   manuale operativo-riduzione_rumore_lavoro3   manuale operativo-riduzione_rumore_lavoro
3 manuale operativo-riduzione_rumore_lavoro
 
229 decreto 81 il governo esamina nuove modifiche
229  decreto 81 il governo esamina nuove modifiche229  decreto 81 il governo esamina nuove modifiche
229 decreto 81 il governo esamina nuove modifiche
 
185 2016 itaca-oneri aziendali sicurezza - revisione settembre 2015
185   2016   itaca-oneri aziendali sicurezza - revisione settembre 2015185   2016   itaca-oneri aziendali sicurezza - revisione settembre 2015
185 2016 itaca-oneri aziendali sicurezza - revisione settembre 2015
 

Mais de Roberta Culiersi (20)

Notizie SA 03 2018
Notizie SA 03 2018Notizie SA 03 2018
Notizie SA 03 2018
 
Notizie A 03 2018
Notizie A 03 2018Notizie A 03 2018
Notizie A 03 2018
 
Notizie SSL 03 2018
Notizie SSL 03 2018Notizie SSL 03 2018
Notizie SSL 03 2018
 
Notizie SA 02 2018
Notizie SA 02 2018Notizie SA 02 2018
Notizie SA 02 2018
 
Notizie A 02 2018
Notizie A 02 2018Notizie A 02 2018
Notizie A 02 2018
 
Notizie SSL 02 2018
Notizie SSL 02 2018Notizie SSL 02 2018
Notizie SSL 02 2018
 
NOTIZIE SA 01 2018
NOTIZIE SA 01 2018NOTIZIE SA 01 2018
NOTIZIE SA 01 2018
 
NOTIZIE A 01 2018
NOTIZIE A 01 2018NOTIZIE A 01 2018
NOTIZIE A 01 2018
 
NOTIZIE SSL 01 2018
NOTIZIE SSL 01 2018NOTIZIE SSL 01 2018
NOTIZIE SSL 01 2018
 
NEWS SA 52 2017
NEWS SA 52 2017NEWS SA 52 2017
NEWS SA 52 2017
 
News A 52 2017
News A 52 2017News A 52 2017
News A 52 2017
 
News SSL 52 2017
News SSL 52 2017News SSL 52 2017
News SSL 52 2017
 
NEWS SA 51 2017
NEWS SA 51 2017NEWS SA 51 2017
NEWS SA 51 2017
 
NEWS A 51 2017
NEWS A 51 2017NEWS A 51 2017
NEWS A 51 2017
 
NEWS SSL 51 2017
NEWS SSL 51 2017NEWS SSL 51 2017
NEWS SSL 51 2017
 
NEWS SA 50 2017
NEWS SA 50 2017NEWS SA 50 2017
NEWS SA 50 2017
 
NEWS A 50 2017
NEWS A 50 2017NEWS A 50 2017
NEWS A 50 2017
 
NEWS SSL 50 2017
NEWS SSL 50 2017NEWS SSL 50 2017
NEWS SSL 50 2017
 
News SA 49 2017
News SA 49 2017News SA 49 2017
News SA 49 2017
 
NEWS A 49 2017
NEWS A 49 2017NEWS A 49 2017
NEWS A 49 2017
 

News SSL 51 2016

  • 1. News 51/SSL/2016 Lunedì,19 dicembre 2016 Campi elettromagnetici: le novità normative e gli sviluppi futuri. Le novità e le conseguenze in materia di sicurezza della direttiva 2013/35/UE e del decreto legislativo 159/2016. Le future procedure per la gestione dei rischi. Ne parliamo con Andrea Bogi, uno dei referenti in materia CEM del Portale Agenti Fisici. Bologna, 16 Dic – Il 2016 è stato caratterizzato da diverse novità normative in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e una di queste novità ha riguardato uno degli aspetti spesso meno conosciuti e più sottovalutati negli ambienti lavorativi: l’esposizione ai campi elettromagnetici(CEM). Infatti il 18 agosto è stato finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto legislativo del 01 agosto 2016, n° 159 recante “Attuazione della direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) e che abroga la direttiva 2004/40/CE”. Un recepimento della Direttiva europea 2013/35/UE che è avvenuto con il consueto ritardo delle nostre normative (il recepimento da parte dell’Italia sarebbe dovuto avvenire entro il 1° luglio 2016) e che apporta molte modifiche e integrazioni alla parte del Decreto Legislativo 81/2008 (Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) riguardante la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall’esposizione ai campi elettromagnetici. Per comprendere il significato e l’impatto sui luoghi di lavoro della Direttiva europea 2013/35/UE - chiamata anche direttiva EMF - e del D.Lgs. 159/2016, abbiamo intervistato, il 21 ottobre 2016 ad Ambiente Lavoro di Bologna, Andrea Bogi, uno dei referenti in materia di campi elettromagnetici del Portale Agenti Fisici (PAF) e relatore al convegno “dBAincontri2016 - Campi Elettromagnetici nei luoghi di lavoro. Legislazione, Valutazione, Tutela”. Con Andrea Bogi, del Laboratorio di Sanità Pubblica (Usl Toscana Sud-Est), abbiamo cercato di comprendere non solo le criticità nelle novità normative e gli aspetti da chiarire, ma anche l’importanza della valutazione: una valutazione del rischio da
  • 2. campi elettromagnetici che “andava fatta anche prima di questo recepimento”. Anche se il ritardo nel recepimento e la conseguente mancata applicazione delle sanzioni “ha spinto molti datori di lavoro a non occuparsene”. Cosa cambia con la nuova direttiva europea? Quali sono le modifiche rilevanti? Ci sono criticità o aspetti che potevano essere meglio definiti o chiariti? Quali sono gli aspetti positivi e negativi delle “guide non vincolanti”, prodotte dalla Commissione Europea per aiutare i datori di lavoro a ottemperare agli obblighi previsti della direttiva EMF? Arriviamo poi a parlare del recente e tardivo decreto di recepimento. Il D.Lgs. 159/2016 apporta modifiche e integrazioni nel Decreto Legislativo 81/2008 riguardante la protezione dei lavoratori contro i rischi dell’esposizione ai campi elettromagnetici? Ad esempio con riferimento alla definizione di lavoratore esposto? Quali chiarimenti sono ancora necessari? Ed infine ci soffermiamo con Andrea Bogi sulle attività del Laboratorio di Sanità Pubblica e sull’importante Portale Agenti Fisici, un portale che riporta non solo utili informazioni, ma anche vere e proprie banche dati per le valutazioni dei rischi relative agli agenti fisici. Quali sono gli sviluppi futuri? Verranno prodotte delle procedure guidate per semplificare la gestione dei rischi? Come sempre diamo la possibilità ai nostri lettori di ascoltare integralmente l’intervista e/o di leggerne una parziale trascrizione (in questo caso rielaborata e integrata da successive osservazioni dell’intervistato). Articolo e intervista a cura di Tiziano Menduto In questo ultimo periodo ci sono state diverse novità in materia. Innanzitutto, qualche anno fa, la nuova direttiva europea 2013/35 (direttiva EMF), poi la pubblicazione di una serie di guide di buone prassi all’applicazione della direttiva e poi, con il consueto ritardo che caratterizza molti provvedimenti nostrani, il decreto legislativo del 01 agosto 2016, n° 159 di recepimento della direttiva 2013/35/UE che è entrato in vigore il 2 settembre. Cerchiamo di fare un po’ di chiarezza. Innanzitutto cosa cambia con la nuova direttiva europea? Quali sono le modifiche
  • 3. rilevanti? Andrea Bogi: Intanto il primo punto che bisogna avere in testa è che in realtà la valutazione del rischio da campi elettromagnetici andava fatta anche prima di questo recepimento, così come ampiamente riportato nell’ultimo aggiornamento delle Linee guida pubblicate dal Coordinamento Tecnico delle Regioni – INAIL (FAQ Agenti Fisici) e riportato nel Portale Agenti Fisici. Perché una volta che nel testo unico c’è scritto che vanno valutati tutti i rischi, bisogna valutarli tutti. Poi quello che invece mancava era l'applicazione vigente dei limiti e delle sanzioni. E il fatto che poi non ci fossero sanzioni ha spinto molti datori di lavoro a non occuparsi di questa valutazione. D'ora in poi quello che cambia, sostanzialmente, è che da una parte al livello tecnico si è aggiunta un po' di flessibilità, per poter rendere più agevole l’effettivo rispetto dei valori limite in alcuni scenari espositivi che presentavano criticità nell’applicazione della vecchia direttiva. Con la nuova normativa i limiti sono stati divisi in due categorie: bisogna occuparsi da una parte dei limiti per gli effetti sensoriali e dall'altra per quelli sanitari. Si assume che i limiti per gli effetti sensoriali, che sono più bassi, in certe condizioni controllate si possono anche superare. E poi c’è tutta la parte di gestione dei casi di superamento e dei differenti limiti. Infine ci sono tutte le sanzioni. Il nostro giornale ha pubblicato le guide non vincolanti. Quali sono gli aspetti positivi e negativi di queste linee guida? Andrea Bogi: Le linee guida sicuramente aiutano in prima battuta a orientarsi con i criteri applicativi dei diversi limiti introdotti dalla normativa. E poi soprattutto la cosa positiva è che c'è una tabella di attrezzature che riesce direttamente a dire se c'è un problema di campi elettromagnetici oppure no, senza necessariamente dover andare a fare le misure, ed orienta al tipo di valutazione del rischio richiesta per le differenti categorie di lavoratori potenzialmente esposti Quindi da questo punto di vista sicuramente queste tabelle offrono un primo approccio che risolve velocemente la gestione del rischio dei campi elettromagnetici per la maggior parte delle aziende, soprattutto le PMI. Come lato negativo c'è forse il fatto che, negli esempi e nella parte dei “casi studio” specialmente per quelle sorgenti che sono in grado di produrre esposizioni
  • 4. importanti, quindi che emettono campi elettromagnetici significativi sotto il profilo protezionistico, il documento pecca talvolta di superficialità. Per esempio nella parte degli elettromedicali si poteva andare molto più avanti con i casi studio. Comunque questo è un buon inizio. Ci sono criticità nella direttiva? Aspetti che potevano essere meglio definiti o chiariti? O temi che non hanno trovato spazio? Andrea Bogi: La direttiva quando è uscita non era sicuramente di facile applicazione, perché era molto più articolata rispetto alla precedente. E questo fatto ha portato alla necessità di sviluppare delle linee guida perché altrimenti ci si perdeva un po' in tutta questa serie di limitazioni, in relazione a effetti, frequenze, …. Veniamo ora al decreto di recepimento, il recente e tardivo decreto 159 del 2016. Il decreto apporta modifiche e integrazioni nel Decreto Legislativo 81/2008 riguardante la protezione dei lavoratori contro i rischi dell’esposizione ai campi elettromagnetici? Andrea Bogi: Sicuramente la cosa in più, che viene detta, è questa differenziazione in base al tipo di impiego e riguardo alla possibilità di superare i limiti sensoriali e nel contempo mettere in atto idonee misure di tutela per i lavoratori. Perché se con la tecnologia attuale non si riesce a rispettare un dato limite se ne deve prendere atto, gestendo comunque al meglio la sicurezza del lavoratore. Poi, anche se poteva essere messa meglio, c'è un richiamo alla legge quadro per la protezione dei campi elettromagnetici per la popolazione generale che permette di agganciarsi anche al discorso della distinzione tra lavoratori professionalmente esposti e non esposti ed una maggiore attenzione verso la tutela dei soggetti particolarmente sensibili, quali ad esempio portatori di pacemaker e dispositivi elettronici impiantati, anche in termini di obblighi di formazione specifica. Mi pare che ci sia anche una definizione di lavoratore esposto. Si definisce meglio chi sia il lavoratore esposto… Andrea Bogi: Anche lì si potevano fare le cose meglio rispetto a come sono state fatte, ma diciamo che quantomeno è stato messo un richiamo alla legge quadro sui campi elettromagnetici che definisce in maniera chiara ed univoca chi è un lavoratore esposto e chi deve essere considerato e trattato secondo i limiti della
  • 5. popolazione generale. In particolare i lavoratori esposti a CEM sono quei lavoratori che per la loro specifica mansione sono esposti ai campi elettromagnetici. Questo porta ad una sostanziale differenza rispetto a come è avvenuta la valutazione fino ad ora, anche nel migliore dei casi. Perché normalmente le valutazioni dei campi elettromagnetici non si trovano nelle aziende, ma in quelle poche che le hanno si fa riferimento semplicemente ai valori di azione per i lavoratori, quando invece anche l’esposizione della segretaria che lavora insieme al saldatore deve essere valutata, ma facendo riferimento ai limiti valevoli per la popolazione, non ai limiti dei lavoratori. Sempre in relazione alla normativa, mi pare siano sorti dubbi sull’interpretazione dei casi in cui occorre inviare la comunicazione all’organo di vigilanza… Andrea Bogi: Sì, questo è un punto su cui abbiamo avuto molte richieste, telefonate, mail, … Perché, ad esempio, nel caso delle saldatrici si ha il superamento dei valori inferiori d'azione. Sul Portale a breve pubblicheremo delle FAQ che chiariranno questi ed altri aspetti controversi, su cui stiamo ricevendo molte richieste. Abbiamo anche in programma la pubblicazione di procedure on linespecifichecon l’obiettivo di semplificare la gestione del rischio e garantire nel contempo la messa in atto di idonee misure di tutela nel caso dei saldatori e in generale dei casi più critici e diffusi nelle PMI. In linea di principio comunque la comunicazione non va fatta in tutti i casi in cui anche se si superano i livelli di azione i valori limite di esposizione interni (…) non sono superati. E quindi in qualche modo, con l'aiuto magari anche dei produttori e dell’evolversi delle norme di prodotto (…) si riuscirà ad evitare una serie di comunicazioni che poi alla fine rimangono lì e non hanno una reale valenza ai fini della prevenzione. (Articolo di Tiziano Menduto) Link al Portale Agenti Fisici… Decreto legislativo 1 agosto 2016, n. 159 - Attuazione della direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) e che abroga la direttiva 2004/40/CE. (16G00172). Fonte: puntosicuro.it
  • 6. Cantieri edili o di ingegneria civile: rischi interferenziali e non. In un cantiere edile possono essere presenti diverse tipologie di rischi. Vediamo quali possono essere considerati “rischi d’interferenza” e quali no. Negli ultimi tempi sta sempre più aumentando la discussione tra gli addetti ai lavori su cosa debba intendersi per “rischio d’interferenza” in un cantiere edile o d’ingegneria civile ricadente nel campo di applicazione del Capo I del Titolo IV del D. Lgs. n° 81/2008 e quale debba essere il contenuto, al riguardo, dello strumento che governa la sicurezza sul lavoro nei cantieri e cioè il Piano di Sicurezza e Coordinamento ( PSC). Innanzi tutto va chiarito cosa s’intende per “rischi d’interferenza” e quali sono le altre tipologie di rischi presenti in un cantiere edile o d’ingegneria civile dove operano più imprese esecutrici. Questa particolare tipologia di rischio deriva da una situazione di presenza simultanea o successiva di più imprese o di lavoratori autonomi nella medesima area di lavoro; esso è, pertanto, generato non da singole attività lavorative ma dalla suddetta situazione di promiscuità e/o di polifunzionalità e dalle ricadute esterne delle attività stesse. I rischi interferenziali possono anche derivare dalla specifica interazione tra le diverse attività presenti nel cantiere come, ad esempio, durante l’utilizzazione d’impianti, d’aree e/o d’attrezzature di lavoro comuni. Accanto a questi esistono altre tipologie di rischi come, ad esempio, quelli derivanti dalle particolarità dell’ambiente fisico dove sono eseguiti i lavori e cioè dalle specifiche condizioni dell’area di cantiere, come le condizioni idrogeologiche o dalle particolari condizioni della zona dei lavori e dell’ambiente circostante. Infine, ci sono anche i rischi specifici o propri derivanti dalla natura dell’attività delle imprese esecutrici. Al riguardo va ricordato che, rispetto i rischi specifici o propri, la posizione di garanzia continua ad essere quella del datore di lavoro che, tramite la sua catena gerarchica, è chiamato a soddisfare gli obblighi posti a suo carico dal legislatore fin dagli anni ’50 del secolo scorso con i D.P.R. 164/1956, D. P. R. n° 547/1955, ecc.. Ogni datore di lavoro ha la sua autonomia organizzativa ma più datori di lavoro, nello
  • 7. stesso ambiente e ciascuno con la sua autonomia, possono creare delle situazioni di rischio che non sono governabili da ciascuno di loro ma che necessitano di una regia. Per questo motivo l’Unione Europea aveva emanato la direttiva 92/57/CEE e non certo per aggiungere un ulteriore livello di controllo sui rischi propri dell’impresa. Aspetto che, ancor oggi, risulta di difficile comprensione tra molti degli addetti ai lavori. Nella realtà, ciò che oggi continua a mancare è una seria ricerca prevenzionale in fase progettuale svolta almeno “a quattro mani” dal progettista (nelle sue vare declinazioni: architettonico, strutturale, impiantistico, ecc.) e il Coordinatore della Sicurezza per la Progettazione dell’opera (CSP). Nella realtà, specialmente nei piccoli cantieri “privati” (sono la maggioranza), non c’è traccia di ricerca prevenzionale in fase progettuale con la totale assenza d’integrazione delle scelte conseguenti nella progettazione dell’opera. Il PSC è, in genere, un documento che vive in una “dimensione parallela” alla progettazione dell’opera o, e succede anche questo, viene ad essere redatto a cantiere già aperto. Naturalmente, in questi casi, appare evidente quale sia l’effettiva utilità di tale documento. Ciò avviene perché il committente, non ha proceduto alla nomina del CSP o perché non lo sapeva o perché non voleva procedere in tal senso per una sua precisa scelta in dispregio delle norme di legge vigenti. E’ indubbio, infatti, che il soggetto deputato ad informare il committente sui suoi obblighi è, innanzitutto, il professionista a cui ci si rivolge per le pratiche autorizzative e la successiva progettazione; in altri casi è lo stesso imprenditore a cui il committente si è direttamente rivolto. Per evitare queste pratiche difformi dalle norme nei cantieri “privati”,sarebbe bastato prevedere che, al momento della richiesta del titolo autorizzativo all’amministrazione concedente, il legislatore avesse imposto, visto che la nomina del CSP deve avvenire contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, anche la comunicazione dell’avvenuto affidamento dell’incarico di CSP o, in caso contrario, specifiche motivazioni sul perché non si è proceduto in tal senso (ad esempio: certezza della presenza di un’unica impresa esecutrice) .
  • 8. Così come concepita la norma, però, va ricordato che è sempre possibile permettere al committente di poter attendere fino all’ultimo momento per l’affidamento dell’incarico di coordinatore, visto che l’appalto per l’esecuzione dell’opera, viene assegnato, quasi sempre ad un’impresa (esclusi gli appalti scorporati) che, generalmente, poi subappalterà parte dei lavori ad altre imprese (e lavoratori autonomi). Quindi, se si volesse rimuovere la causa prima di PSC “raffazzonati o appiccicati” al progetto dell’opera da eseguire, basterebbe prevedere quanto sopra perché, diciamolo chiaramente, quanti sono oggi gli appalti per la cui esecuzione, in cantiere è realmente presente una sola impresa? Fare prevenzione vuol dire intervenire diminuendo le probabilità di accadimento di un evento; le azioni preventive devono essere messe in atto, in termini di scelte progettuali ed organizzative (Allegato XV, p. 1.1.1. lett. a)), dal progettista supportato dal CSP (ove esistente/operante perché temporalmente nominato in modo corretto) durante lo sviluppo di tutta la fase progettuale. Le scelte progettuali ed organizzative, definite per eliminare o ridurre i rischi, sarebbero così già dentro il progetto ed il capitolato. Va anche ricordato che non è certo il CSP che può, fin dall’inizio del processo costruttivo (inizio, inteso come concezione dell’opera) far incamminare il committente lungo il percorso virtuoso definito dal legislatore ma è il progettista che può, ovviamente, anche coincidere con il CSP. Tornando ai rischi interferenziali, per spiegare come gestirli, è opportuno utilizzare un esempio. Si può far riferimento alla realizzazione di un nuova porzione del tetto di un piccolo capannone industriale da ristrutturare per riadibirlo poi ad officina meccanica. Se il CSP ha ricevuto un incarico realmente nella fase progettuale e non a progetto già finito (come avviene spesso) si dovrà innanzi tutto domandare quali saranno i rischi presenti durante l'esecuzione dei lavori. Pertanto, il CSP, visto che nel capannone non sono presenti attività di un committente che è anche datore di lavoro (altrimenti dovrebbe considerare anche il rischio che le attività di cantiere trasmettono alle attività del datore di lavoro committente e viceversa), il primo rischio di cui si dovrà preoccupare ed a cui
  • 9. saranno esposti gli addetti all’esecuzione dei lavori, sarà il rischio di caduta dall'alto. Semplificando al massimo, il rischio di caduta dall'alto si potrà concretizzare sul perimetro del tetto del capannone ed all'interno del perimetro stesso (mettendosi nelle peggiori condizioni con tetto assolutamente non portante). In fase progettuale, la prima domanda che il CSP si deve fare è: il rischio di caduta dall’alto da circa 8 metri, nello specifico contesto, è eliminabile? Ovviamente la risposta è no. A questo punto, il CSP si deve domandare: il rischio è riducibile? La risposta è sì. La successiva domanda da farsi è: come si può ridurre il rischio di caduta dall’alto nello specifico contesto? Ad esempio, le scelte del CSP e del progettista potrebbero essere quelle di: • posizionamento di reti al di sotto delle porzioni di tetto su cui si interverrà, previa fisica inibizione di transito su porzioni di tetto non protette al di sotto con la rete e sulla proiezione a terra degli stessi; • posizionamento di ponteggio perimetrale per tratti di intervento oppure parapetti perimetrali per evitare la caduta dal perimetro. Possibili scelte ce ne sono altre ma, per brevità, limitiamoci a queste. Questi sono due esempi, certamente non esaustivi, di scelte progettuali ed organizzative. Il CSP ha risolto il problema? Certamente no, perché il rischio di caduta dall'alto è stato solamente ridotto. A questo punto appare evidente che il rischio di caduta dall’alto che permane nonostante gli interventi citati, è un rischio comune a tutte le imprese (affidatarie ed esecutrici) che opereranno sul tetto. Quindi nel PSC ci saranno le scelte progettuali ed organizzative citate con le conseguenti misure adottate. Nel POS, ciascuna impresa dirà come garantirà, tenendo conto di quanto definito nel PSC, la sicurezza dei propri addetti durante l'esecuzione dei lavori sul tetto. Quindi, non si deve intendere come se il rischio di caduta dall'alto è "interferenziale", perché sono esposti i lavoratori di più imprese. Quello che si vuole dire è che, vista la presenza di un rischio a cui sono esposti i
  • 10. lavoratori di più imprese, a ciascun datore di lavoro spetta l'onere di garantire la sicurezza dei propri lavoratori subordinati, esposti al citato rischio, attenendosi a quanto previsto nel PSC e nel proprio POS. Ricapitolando, il CSP deve individuare i rischi e proporre scelte progettuali o organizzative in grado di eliminarli o ridurli al minimo; se un rischio non è eliminabile con quanto sopra ma solo riducibile, ci si deve domandare se esso è: 1. un rischio derivante dalle "particolarità" dell'area di lavoro o 2. b) è un rischio interferenziale o 3. c) un rischio proprio di ciascuna impresa. Nei primi due casi, sarà il PSC a governarne il controllo mentre nel terzo caso, ogni impresa che ha il proprio personale esposto a tale rischio, dovrà definire nel proprio POS come intenderà governarlo. Il CSE, quando inizieranno i lavori, verificherà che: 1.le lavorazioni vengano eseguite, previa messa in atto delle scelte progettuali ed organizzative definite in fase progettuale; 2.le lavorazioni avvengano nel rispetto di quanto scritto nel PSC per rischi interferenziali (ad esempio, il divieto di eseguire qualunque tipo di lavorazione e/o di passare al di sotto dell’area di posa degli elementi della nuova copertura, il posizionamento di barriere fisiche e della segnaletica di divieto d’accesso al di sotto, ecc.); 3.quanto definito nel POS dell’impresa esecutrice, sia correttamente attuato dalla stessa. Questa ultima verifica, però, non potrà essere eseguita con continuità da parte del CSE e ciò per almeno tre motivi: • tutte le fasi di realizzazione del nuovo tetto non potranno ritenersi tutte fasi critiche da necessitare della presenza stabile del CSE in cantiere durante tutto il loro sviluppo; • il CSE individuerà quali ritiene siano le fasi critiche durante lo sviluppo dei lavori in cui è indispensabile la sua presenza durante lo svolgimento delle stesse (una fase critica è una fase dell’attività in cui si possono concretizzare situazioni e comportamenti in grado di alterare il livello di sicurezza atteso, già frutto dell’analisi dei rischi e della definizione delle misure prevenzionali previste nel PSC), rendendolo non più accettabile. • non è concretamente possibile che il CSE effettui con continuità una attività di vigilanza sul rispetto di obblighi propri della catena gerarchica dell’impresa
  • 11. durante tutta la fase di lavoro; • la legge individua nel datore di lavoro, nel dirigente e nel preposto, i soggetti deputati all’attuazione e controllo di quanto previsto del PSC e nel POS. Anche se la norma non lo richiede espressamente, è opportuno che il CSE, al fine di dare evidenza del proprio operato, produca specifiche evidenze documentali (verbali di coordinamento, ecc.), da condividere con tutti i soggetti interessati (imprese affidatarie, esecutrici, lavoratori autonomi, nonché direttore dei lavori e committente). Inoltre, è consigliabile che tale attività produca anche evidenze fotografiche contenenti non solo le non conformità ma anche e soprattutto le conformità rilevate durante l’espletamento dell’attività, in modo da dimostrare il rispetto di quanto previsto nel PSC e nel POS in quel preciso momento temporale in cui il sopralluogo è stato effettuato. Per completezza, si ritiene opportuno citare anche un’altra casistica riguardante i rischi interferenziali. Nel caso della sostituzione di una porzione del tetto del piccolo capannone industriale se, invece, ci trovassimo di fronte ad un committente che è anche datore di lavoro (in quanto nel capannone operano dei propri dipendenti) e che appalta, ad un'unica impresa esecutrice specializzata, il rifacimento di una porzione del tetto, saremmo nel campo di applicazione dell’art. 26 del D. Lgs. n° 81/2008, visto che non è presente una seconda impresa esecutrice. Pertanto, sarà il datore di lavoro committente a dover dare le informazioni specifiche all'appaltatore sulle condizioni del tetto (art. 26 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n° 81/2008) e non potrà che farlo utilizzando il lavoro fatto dal progettista dell’intervento, visto che non sussiste l’obbligo di nomina del CSP (una sola impresa esecutrice dei lavori in appalto). Questo perché se il tecnico scelto dal datore di lavoro committente sa fare bene il proprio lavoro, avrà lui stesso previsto nel progetto, le stesse scelte fatte dal CSP nel precedente esempio. L'appaltatore, venendo a conoscenza, ad esempio, che il tetto esistente non è portante, deciderà, tenendo conto di quanto previsto progettualmente (reti, ponteggi, ecc.), come proteggere i suoi dipendenti dal rischio di caduta dall'alto esplicitando tali modalità nel proprio POS. Poi, per definire sia le modalità per la cooperazione e il coordinamento che come gestire i rischi interferenziali che incideranno sulla sicurezza sia dei dipendenti
  • 12. dell'appaltatore che anche del datore di lavoro committente, questi due soggetti si sederanno ad un tavolo e definiranno tali misure nel DUVRI come, ad esempio il divieto assoluto di accesso e transito dei dipendenti del datore di lavoro committente al di sotto dell'area interessata dai lavori di rifacimento della porzione di tetto, la chiusura degli accessi all’area del capannone interessata dai lavori, i sistemi di accesso pedonale in quota, il posizionamento dell’apparecchio di sollevamento per portare in quota i materiali, le aree di sorvolo dei carichi, ecc.. (Articolo di Carmelo G. Catanoso - Ingegnere Consulente di Direzione). Direttiva 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili (ottava direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE. Fonte: puntosicuro.it Voucher baby-sitting e servizi infanzia lavoratrici autonome, indicazioni Inps. ROMA – Voucher baby-sitting lavoratrici autonome. Sono state pubblicate da Inps con circolare n. 216 del 12 dicembre 2016 indicazioni operative per l’anno 2016 riguardanti i benefici introdotti dal Decreto 1 settembre 2016 pubblicato in GU n.252 il 27 ottobre 2016. Contributi per baby-sitting o per oneri da rete pubblica dei servizi dell’infanzia estesi in via sperimentale per il 2016 anche alle lavoratrici autonome e alle imprenditrici. A chi è destinato il beneficio La circolare riassume innanzitutto quali sono le figure che hanno accesso al beneficio. Si tratta di lavoratrici che hanno diritto al congedo parentale che rientrano in tali categorie: “le coltivatrici dirette, mezzadre e colone; le artigiane ed esercenti attività commerciali; le imprenditrici agricole a titolo principale, nonché le pescatrici autonome della piccola pescamarittima e delle acque interne di cui all’art. 66, comma 1, del Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151“. Sono escluse invece: “le lavoratrici esentate totalmente dal pagamento della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati convenzionati; le lavoratrici che usufruiscono dei benefici di cui al Fondo per le Politiche relative ai diritti e dalle pari opportunità istituito con l’art.19, comma 3, del Decreto legge 4 giugno 2006, n.223, convertito dalla Legge 4 agosto 2006, n.248“.
  • 13. Contributi, domande scadenze, elenco strutture Il contributo è di 600 euro mensili, corrisposto da Inps in voucher telematici per il baby-sitting oppure direttamente alla struttura pubblica per i servizi per l’infanzia che dovrà figurare tra quelle presenti nell’elenco Inps. Per quanto riguarda le strutture, la circolare riporta i riferimenti necessari per consultare l’elenco, per accedere alle procedure di iscrizione/conferma che saranno attive fino al 31 dicembre 2016 (sito Inps con Pin o patronato), le istruzioni per le istanze di pagamento che dovranno inviare gli istituti (per periodi di fruizione non successivi al 31 luglio 2017). (Leggi anche la circolare Inps del 6 maggio 2016). Si ricorda infine che “il contributo è erogato per un periodo massimo di tre mesi, solo per frazioni mensili intere, in alternativa alla fruizione di altrettanti mesi di congedo parentale ai quali la lavoratrice, di conseguenza, rinuncia”. “Per frazione mensile intera deve intendersi un mese continuativo di congedo: a titolo esemplificativo, se la lavoratrice ha usufruito di un mese e un giorno di congedo parentale, potrà accedere al beneficio per un solo mese, residuandole 29 giorni da utilizzare solo come congedo parentale. Allo stesso modo il beneficio, una volta richiesto, potrà essere interrotto solo al compimento di una frazione mensile così come sopra definita”. (Articolo di Corrado De Paolis) Info: Inps circolare 216 del 12 dicembre 2016 voucher lavoratrici autonome Fonte: quotidianosicurezza.it