Io voglio crescere strumenti frugali per affrontare la recessione
Attività di vigilanza spisal
1. AGGIORNAMENTO SU VALUTAZIONE DEI RISCHI DA STRESS LAVORO
CORRELATO E L’ANALISI COMPORTAMENTALE DEGLI INFORTUNI
VICENZA, 5 LUGLIO 2012
Le indicazioni del Coordinamento Tecnico Interregionale
per l’attività ispettiva
Primi risultati dell’attività di vigilanza in aziende
dell’ULSS di Vicenza
La gestione del lavoratore con disagio psicosociale
Il progetto europeo di assistenza alle aziende
dott. Pierantonio Zanon
dott.ssa Maria Bellan
SPISAL ULSS N. 6 VICENZA
2. STRESS LAVORO-CORRELATO
LAVORO-
INDICAZIONI PER LA CORRETTA
GESTIONE DEL RISCHIO E PER
L’ATTIVITÀ DI VIGILANZA ALLA
LUCE DELLA LETTERA
CIRCOLARE DEL 18.11.2010
DEL MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
gennaio 2012
3.
4. INTRODUZIONE
Tutti questi documenti hanno concorso in maniera via via più stringente
a definire l’oggetto della valutazione, mettendo al centro della stessa
non il benessere o il malessere dei lavoratori, ma l’organizzazione
del lavoro. In tal modo viene riaffermato con forza che il fine del
lavoro.
processo di valutazione non è solo la pesatura del rischio, ma gli
interventi correttivi e le azioni di miglioramento, cioè le misure di
prevenzione che devono essere attuate per evitare che la situazione
di rischio determini un danno alla salute dei lavoratori.
5. INTRODUZIONE
In sintesi i due elementi irrinunciabili del processo di valutazione per
ogni tipo di azienda sono:
la chiara indicazione delle misure di prevenzione in essere o da
attuare allo scopo di contrastare i fattori stressogeni presenti sul
lavoro
il coinvolgimento dei lavoratori nell’analisi del rischio e nella
individuazione delle soluzioni.
6. I.1 Quali sono le indicazioni pratiche a cui attenersi per verificare il
rispetto degli obblighi di legge nella valutazione dello stress lavoro-
lavoro-
correlato ?
La valutazione dello stress lavoro-correlato deve rispettare sia i contenuti degli
artt. 28 e 29 del D.Lgs 81/08, sia le indicazioni metodologiche della
Commissione Consultiva.
In particolare andrà verificato:
il percorso seguito per la valutazione
il contenuto del DVR
7. I.1 Quali sono le indicazioni pratiche a cui attenersi per verificare il
rispetto degli obblighi di legge nella valutazione dello stress lavoro-
lavoro-
correlato ?
Affinché tale controllo non si limiti ad una verifica puramente formale, si
dovranno approfondire i seguenti aspetti:
l’avvenuta consultazione preventiva degli RLS
la valutazione deve aver riguardato tutti i lavoratori
l’individuazione dei gruppi omogenei/partizioni organizzative deve aver
rispettato adeguati criteri di rappresentatività della realtà aziendale
la valutazione preliminare deve prendere in esame le tre famiglie di fattori:
eventi sentinella, fattori di contenuto e di contesto, indicandone i riscontri
oggettivi e verificabili
la messa in atto di idonee misure di prevenzione coerenti con l’esito della
valutazione
8. I.2 Quali sanzioni si applicano in caso di mancata o carente valutazione
del rischio?
1. il datore di lavoro non ha valutato nessuno dei rischi lavorativi né tantomeno
lo stress lavoro-correlato, e di conseguenza non esiste alcun DVR o il
Documento è talmente generico che è come se non fosse stato fatto:
violazione dell’art. 29 comma 1 del D. Lgs. 81/08 punito con la pena
prevista dall’art. 55 comma 1 lett. a)
2. il datore di lavoro ha valutato i rischi lavorativi ed esiste un DVR, ma tra
questi non è stato valutato lo stress lavoro-correlato, ovvero la valutazione
dello stress è talmente carente che è come se non fosse stata fatta (vedi
lista di controllo per la vigilanza di cui alla tab. 2): violazione dell’art. 28
comma 2 lett. a) primo periodo, punito con la pena prevista dall’art. 55
comma 4;
3. il datore di lavoro ha effettuato la valutazione dello stress lavoro-correlato
che è riportata nel DVR, ma non sono individuate le misure di prevenzione
e il relativo piano attuativo: violazione dell’art.28 comma 2 lett. b) c) e d),
punito con la pena prevista dall’art. 55 comma 3.
9. I.3 In quali casi si può applicare l’istituto della disposizione previsto
dall’art. 302bis del D.Lgs. 81/08 ?
In caso di incompleta o non corretta applicazione delle indicazioni
metodologiche della Commissione consultiva, qualora il fatto non costituisca
reato, l’organo di vigilanza può impartire una disposizione esecutiva ai sensi
dell’art. 302bis, affinché la valutazione venga ripetuta, modificata o
integrata.
10. I.4 Oltre agli interventi di vigilanza quali azioni possono essere utilmente
intraprese dai servizi di prevenzione e vigilanza delle ASL ?
Sono opportuni e sicuramente da potenziare i seguenti tipi di interventi:
A. di promozione e assistenza anche attraverso iniziative di informazione e
formazione eventualmente rivolte a soggetti privilegiati quali RSPP, RLS,
MC
B. di accoglienza di casi singoli o di gruppo anche se necessario con
valutazioni di tipo clinico
11. A. Promozione e assistenza anche attraverso iniziative di informazione e
formazione eventualmente rivolte a soggetti privilegiati quali RSPP, RLS, MC
Campagna sui rischi psicosociali
nell’ambiente di lavoro 2012
12. Comitato Europeo degli Alti Responsabili
dell’Ispettorato del Lavoro (CARIL)
Ha organizzato una campagna sui rischi psicosociali nel 2012 pianificata da
12 Stati membri sotto la direzione della Svezia
OBIETTIVO
Migliore qualità della valutazione dei rischi psicosociali
AZIONI PREVISTE
Sensibilizzazione sulle tematiche dei rischi psicosociali tramite la
divulgazione di materiale informativo
Attività di vigilanza in azienda
Report di attività che concorre alla definizione europea della prevenzione
dei rischi psicosociali in azienda
13. Regione Veneto:
attivazione Campagna Europea
Direzione Regionale Prevenzione e Direzione Regionale Lavoro
Attività prevista nel Comitato Regionale di Coordinamento (art.7, D.Lgs
81/08):
Formazione/informazione ai rappresentanti delle organizzazioni datoriali e
dei lavoratori nonché ai consulenti del lavoro
Formazione/informazione al personale ispettivo delle DTL e dell’INAIL
Attività congiunta SPISAL/DTL /INAIL nel secondo semestre 2012
14. I rischi psicosociali: Lo stress lavoro correlato
(D.Lgs 8108)
81
I tre comparti stabiliti dal
Comitato Europeo sono:
Sanità
Servizi (hotel e ristoranti)
Trasporti
15. I.4 Oltre agli interventi di vigilanza quali azioni possono essere utilmente
intraprese dai servizi di prevenzione e vigilanza delle ASL ?
Sono opportuni e sicuramente da potenziare i seguenti tipi di interventi:
A. di promozione e assistenza anche attraverso iniziative di informazione e
formazione eventualmente rivolte a soggetti privilegiati quali RSPP, RLS,
MC
B. di accoglienza di casi singoli o di gruppo anche se necessario con
valutazioni di tipo clinico
16. B. Accoglienza di casi singoli o di gruppo anche se necessario con valutazioni
di tipo clinico
Legge regionale 22 gennaio 2010, n. 8 (BUR n. 8/2010)
PREVENZIONE E CONTRASTO DEI FENOMENI DI MOBBING
E TUTELA DELLA SALUTE PSICO-SOCIALE DELLA
PSICO-
PERSONA SUL LUOGO DI LAVORO
17. Legge regionale 22 gennaio 2010, n. 8 (BUR n. 8/2010)
PREVENZIONE E CONTRASTO DEI FENOMENI DI MOBBING E TUTELA
DELLA SALUTE PSICO-SOCIALE DELLA PERSONA SUL LUOGO DI
PSICO-
LAVORO
Art. 2 - Finalità
La Regione del Veneto, in attuazione degli articoli 1, 2, 3, 4, 21, 32, 35 e 41
Veneto,
della Costituzione, nel rispetto della normativa statale vigente e
dell’ordinamento comunitario, promuove e sostiene azioni ed iniziative volte
a prevenire il disagio lavorativo, a contrastare l’insorgenza e la diffusione di
fenomeni di mobbing e di stress psico-sociale e a disincentivare
psico-
comportamenti discriminatori o vessatori correlati all’attività lavorativa
promuovendo corretti stili di vita.
18. Legge regionale 22 gennaio 2010, n. 8 (BUR n. 8/2010)
PREVENZIONE E CONTRASTO DEI FENOMENI DI MOBBING E TUTELA
DELLA SALUTE PSICO-SOCIALE DELLA PERSONA SUL LUOGO DI
PSICO-
LAVORO
Art. 3 Formazione
La Giunta regionale, anche attraverso le aziende unità locali socio-sanitarie
socio-
(ULSS), approva progetti di formazione professionale sul fenomeno del
mobbing e sullo stress psico-sociale correlati all’attività lavorativa rivolti
psico-
prioritariamente ai seguenti soggetti:
a) medici di medicina generale;
b) operatori dei servizi di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro
(SPISAL) e di salute mentale delle aziende ULSS;
c) operatori degli sportelli di assistenza ed ascolto sul mobbing, sul disagio
lavorativo e sullo stress psico-sociale nei luoghi di lavoro di cui
psico-
all’articolo 6;
d) componenti dei comitati e delle commissioni regionali sulle pari
opportunità e sul fenomeno del mobbing.
19. Legge regionale 22 gennaio 2010, n. 8 (BUR n. 8/2010)
PREVENZIONE E CONTRASTO DEI FENOMENI DI MOBBING E TUTELA
DELLA SALUTE PSICO-SOCIALE DELLA PERSONA SUL LUOGO DI
PSICO-
LAVORO
Art. 6 - Sportelli di assistenza ed ascolto sul mobbing, sul disagio
lavorativo e sullo stress psico-sociale nei luoghi di lavoro
psico-
1. Le aziende ULSS istituiscono nell’ambito della propria organizzazione
amministrativa, anche a livello di singolo distretto, appositi sportelli di
assistenza ed ascolto sul mobbing, sul disagio lavorativo e sullo stress
psico-
psico-sociale nei luoghi di lavoro con il compito di:
a) fornire informazioni ed indicazioni sui diritti dei lavoratori e sui relativi
strumenti di tutela;
b) orientare il lavoratore presso le strutture di supporto presenti nella Regione.
20. Legge regionale 22 gennaio 2010, n. 8 (BUR n. 8/2010)
PREVENZIONE E CONTRASTO DEI FENOMENI DI MOBBING E TUTELA
DELLA SALUTE PSICO-SOCIALE DELLA PERSONA SUL LUOGO DI
PSICO-
LAVORO
Art. 7 - Centri di riferimento per il benessere organizzativo
1. Ogni azienda ULSS del comune capoluogo di provincia istituisce, nell’ambito della
propria organizzazione amministrativa, un centro di riferimento per il benessere
organizzativo nei luoghi di lavoro con i seguenti compiti:
compiti:
a) accertamento dello stato di disagio psico-sociale o di malattia del lavoratore ed
psico-
eventuale indicazione del percorso terapeutico di sostegno, cura e riabilitazione;
b) individuazione delle eventuali misure di tutela da adottarsi da parte dei datori di
lavoro nelle ipotesi di rilevati casi di disagio lavorativo;
c) supporto agli SPISAL nelle verifiche sui luoghi di lavoro in tema di valutazione dei
rischi psico-sociali ai sensi dell’articolo 28 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e
psico-
successive modificazioni.
21. Legge regionale 22 gennaio 2010, n. 8 (BUR n. 8/2010)
PREVENZIONE E CONTRASTO DEI FENOMENI DI MOBBING E
TUTELA DELLA SALUTE PSICO-SOCIALE DELLA PERSONA SUL
PSICO-
LUOGO DI LAVORO
Art. 7 - Centri di riferimento per il benessere organizzativo
2. Nei centri di cui al comma 1 è istituito un collegio multidisciplinare di
specialisti, provenienti anche dal dipartimento di salute mentale dell’azienda
ULSS, composto almeno da:
a) un medico specialista in medicina del lavoro, con funzioni di
coordinamento;
b) uno psicologo, esperto in test psicodiagnostici;
c) uno psicologo, esperto in psicologia del lavoro e delle organizzazioni;
d) un medico specialista in psichiatria;
e) uno psicoterapeuta.
22. I.5 Cosa si deve fare quando singoli lavoratori o gruppi di
lavoratori si rivolgono ai servizi di prevenzione e vigilanza delle
ASL per problematiche di stress lavoro correlato?
La segnalazione di problematiche di stress lavoro-correlato rappresenta una
indicazione per un intervento di vigilanza volto a verificare se sia stata fatta
correttamente la valutazione del rischio e se vi siano adeguate misure di
prevenzione.
Nello stesso tempo i servizi di prevenzione e vigilanza si trovano a svolgere
anche una funzione di ascolto per singoli o gruppi di lavoratori, che
presentano situazioni di disagio imputabili a condizioni di stress lavorativo, e
trovano nel servizio di prevenzione e vigilanza l’interlocutore di tutela
privilegiato, se non a volte l’unico. In questi casi risulta necessario fornire
accoglienza e sostegno, analizzando la problematica presentata e
ricercando una soluzione articolata che può prevedere il coinvolgimento del
medico competente per la gestione di problemi di salute e/o l’invio del
lavoratore a un centro diagnostico specialistico.
23. IL RUOLO DELLO SPISAL
Attività di vigilanza sull’applicazione delle norme
Il sopralluogo in azienda
L’esame della documentazione presente in Servizio
L’organizzazione produttiva aziendale
La fotografia dei ruoli e delle relazioni aziendali
La verifica della valutazione dello SLC nel DVR
L’individuazione delle azioni correttive
La programmazione del monitoraggio
Gli strumenti sanzionatori
24. IL RUOLO DELLO SPISAL
Attività di vigilanza sull’applicazione delle norme
Il sopralluogo in azienda
L’esame della documentazione presente in Servizio
L’organizzazione produttiva aziendale
La fotografia dei ruoli e delle relazioni aziendali
La verifica della valutazione dello SLC nel DVR
L’individuazione delle azioni correttive
La programmazione del monitoraggio
Gli strumenti sanzionatori
25. Attività di vigilanza sull’applicazione delle norme
Il sopralluogo in azienda
L’esame della documentazione presente in
Servizio
Verbali di contravvenzione e prescrizione
Andamento infortunistico
Segnalazioni da parte di RLS, sindacato, lavoratori
Informative da parte di altra Autorità (Comune,
Provincia, ARPAV, Carabinieri, DPL, ecc.)
Ricorsi contro il giudizio del MC
Malattie professionali
26. IL RUOLO DELLO SPISAL
Attività di vigilanza sull’applicazione delle norme
Il sopralluogo in azienda
L’esame della documentazione presente in Servizio
L’organizzazione produttiva aziendale
La fotografia dei ruoli e delle relazioni aziendali
La verifica della valutazione dello SLC nel DVR
L’individuazione delle azioni correttive
La programmazione del monitoraggio
Gli strumenti sanzionatori
27. Attività di vigilanza sull’applicazione delle norme
Il sopralluogo in azienda
L’organizzazione produttiva aziendale
Dimensione aziendale, dislocazione siti produttivi,
autonomia/coordinamento tra i siti
Orario di lavoro, lavoro a turni, flessibilità coatta di orario/turno
Quota di lavoratori atipici, dipendenti di ditte appaltatrici, contratti
a tempo determinato, ecc.
Situazione occupazionale, CIG, mobilità
28. IL RUOLO DELLO SPISAL
Attività di vigilanza sull’applicazione delle norme
Il sopralluogo in azienda
L’esame della documentazione presente in Servizio
L’organizzazione produttiva aziendale
La fotografia dei ruoli e delle relazioni aziendali
La verifica della valutazione dello SLC nel DVR
L’individuazione delle azioni correttive
La programmazione del monitoraggio
Gli strumenti sanzionatori
29. Attività di vigilanza sull’applicazione delle norme
Il sopralluogo in azienda
La fotografia dei ruoli e delle relazioni aziendali
Organigramma aziendale per gli aspetti produttivi
Organigramma aziendale per la salute e sicurezza
Legittimità, effettività e adeguatezza delle figure previste dal D.
Lgs. 81/08 (ad es., per i RLS corsi/aggiornamenti + tempo a
disposizione, per il MC visita ambienti di lavoro, relazione scritta
in riunione periodica, rispetto delle limitazioni di idoneità, ecc.)
La comunicazione aziendale (canali, destinatari,…)
Adozione di un SGSL o presenza di un MOG ex art. 30
30. IL RUOLO DELLO SPISAL
Attività di vigilanza sull’applicazione delle norme
Il sopralluogo in azienda
L’esame della documentazione presente in Servizio
L’organizzazione produttiva aziendale
La fotografia dei ruoli e delle relazioni aziendali
La verifica della valutazione dello SLC nel DVR
L’individuazione delle azioni correttive
La programmazione del monitoraggio
Gli strumenti sanzionatori
31. Attività di vigilanza sull’applicazione delle norme
Il sopralluogo in azienda
La verifica della valutazione dello SLC nel DVR
Presenza di una sezione del DVR relativa allo SLC
Avvio della valutazione antecedente il 1.1.2011
Individuazione del pool incaricato della valutazione (RLS+)
Criteri, strumenti, indicatori e sequenzialità conformi alle
indicazioni della Commissione Consultiva Permanente
Definizione della data di prevista chiusura della valutazione
preliminare (sentinella, contenuto e contesto)
Azioni di informazione estesa a tutto il personale (materiali
informativi, incontri, ecc.)
32. IL RUOLO DEI SERVIZI DI PREVENZIONE E VIGILANZA
DELLE ASL
Nel caso delle aziende che si avvalgono della facoltà di
autocertificare la valutazione del rischio, occorrerà
comunque verificare l’effettiva disponibilità delle
informazioni necessarie (indicatori oggettivi), in quanto
l’assenza del documento di valutazione dei rischi non
significa assenza della documentazione relativa agli
aspetti che devono essere conosciuti per condurre la
valutazione stessa.
33. IL RUOLO DELLO SPISAL
Attività di vigilanza sull’applicazione delle norme
Il sopralluogo in azienda
L’esame della documentazione presente in Servizio
L’organizzazione produttiva aziendale
La fotografia dei ruoli e delle relazioni aziendali
La verifica della valutazione dello SLC nel DVR
L’individuazione delle azioni correttive
La programmazione del monitoraggio
Gli strumenti sanzionatori
34. Attività di vigilanza sull’applicazione delle norme
Il sopralluogo in azienda
L’individuazione delle azioni correttive
Riscontro di criticità di gruppo omogeneo (anche in corso di
valutazione preliminare)
Identificazione degli interventi da effettuare (organizzativi,
tecnici, procedurali, in-formativi)
in-
Definizione dei soggetti incaricati degli interventi correttivi
35. IL RUOLO DELLO SPISAL
Attività di vigilanza sull’applicazione delle norme
Il sopralluogo in azienda
L’esame della documentazione presente in Servizio
L’organizzazione produttiva aziendale
La fotografia dei ruoli e delle relazioni aziendali
La verifica della valutazione dello SLC nel DVR
L’individuazione delle azioni correttive
La programmazione del monitoraggio
Gli strumenti sanzionatori
36. Attività di vigilanza sull’applicazione delle norme
Il sopralluogo in azienda
La programmazione del monitoraggio
Costruzione degli strumenti di verifica dell’efficacia degli
interventi
Individuazione delle partizioni organizzative sulle quali applicare
gli interventi correttivi (anche per step sperimentali)
Cronologia degli interventi
Applicazione degli strumenti di verifica
Ri-valutazione preliminare
Ri-
37. IL RUOLO DELLO SPISAL
Attività di vigilanza sull’applicazione delle norme
Il sopralluogo in azienda
L’esame della documentazione presente in Servizio
L’organizzazione produttiva aziendale
La fotografia dei ruoli e delle relazioni aziendali
La verifica della valutazione dello SLC nel DVR
L’individuazione delle azioni correttive
La programmazione del monitoraggio
Gli strumenti sanzionatori
38. Attività di vigilanza sull’applicazione delle norme
Il sopralluogo in azienda
Gli strumenti sanzionatori
• Le 3 azioni indicate dal CTIPLL
oppure
• Articolo 302-bis - Potere di disposizione
302-
Gli organi di vigilanza impartiscono disposizioni esecutive ai fini dell’applicazione
delle norme tecniche e delle buone prassi, laddove volontariamente adottate
dal datore di lavoro e da questi espressamente richiamate in sede ispettiva,
qualora ne riscontrino la non corretta adozione, e salvo che il fatto non
costituisca reato.
39. Le ispezioni fatte ad oggi
9 AZIENDE DI MEDIOGRANDI DIMENSIONI del territorio AULSS 6
MEDIO
>
1000
800
Numero dipendenti
600
Servizi
400 Settore
manifatturiero
200
0
azienda1 azienda2 azienda4 azienda5 azienda6 azienda7 azienda8 azienda9
azienda3
40. Indicazioni della Lettera Circolare della CCP del 18
Novembre 2010
La valutazione SLC:
Deve essere stata avviata entro il 31122010
3112
È parte integrante del DVR e come tale viene effettuata dal DL che si avvale
di RSPP, MC (ove nominato) e RLSRLST
RLS
Non riguarda i singoli individui ma gruppi omogenei di lavoratori
Si articola in due fasi:
Valutazione preliminare (necessaria): consiste nella rilevazione di indicatori oggettivi e
verificabili (eventi sentinella, fattori di contenuto del lavoro, fattori di contesto del
lavoro)
Valutazione approfondita (eventuale): prevede la valutazione della percezione
soggettiva dei lavoratori
41. Le ispezioni: che cosa troviamo?
1. 2. 3. 4.
DATA DI AVVIO COINVOLGIMENTO INDIVIDUAZIONE VALUTAZIONE
DELLA FIGURE DELLA GRUPPI PRELIMINARE DI
VALUTAZIONE SICUREZZA OMOGENEI INDICATORI
OGGETTIVI E
VERIFICABILI
42. Data di avvio della valutazione
Entro il 31122010 tutte le aziende hanno dato inizio alla
3112
procedura, costituendo il “gruppo di lavoro” indicato per lo
svolgimento della valutazione e scegliendo la metodologia
procedurale.
43. Coinvolgimento delle figure della sicurezza
Molto spesso le liste di controllocheck list vengono compilate d’ufficio dal DL,
controllo
RSPP, UFFICIO DEL PERSONALE, MC
I RLSRLST eo i lavoratori vengono coinvolti nel momento della condivisione
RLS e
dei risultati ottenuti
Le figure della sicurezza hanno ricevuto adeguata formazione sul tema
44. Individuazione dei gruppi omogenei
Tutte le aziende hanno suddiviso la valutazione per partizioni
organizzative in base al proprio organigramma.
45. Valutazione preliminare
Non sempre risulta essere oggettiva, parametrica e verificabile
Gli eventi sentinella a volte vengono raccolti per l’intera azienda
(e non per gruppi omogenei)
A volte risulta incompleta della pianificazione delle azioni
correttive e di un piano di monitoraggio
Mancanza della descrizione del percorso metodologico attuato