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•IMPOSTE DIRETTE


     •I.V.A.


      •I.C.I.
                   1
IMPOSTE DIRETTE


                     Dichiarazioni
Ricostruzione           iniziali
    della                            Dichiarazione
 contabilità                             finale




                                         Irap ?
Redazione dei
   bilanci




                                     2
IMPOSTE DIRETTE: adempimenti iniziali
             - 1/7

ATTIVITÀ PREPARATORIA:

•Ricognizione e raccolta delle scritture contabili
 e documenti originari di contabilità;
•Redazione, rettifica o ricostruzione della
 contabilità generale d’impresa;
•Ricostruzione del bilancio dell’ultimo esercizio
 (ex art.89 L.F.);
•Bilancio civilistico (stato patrimoniale, conto
 economico e nota integrativa);
•Criteri di valutazione: civilistici;

                                       3
IMPOSTE DIRETTE: adempimenti iniziali
             - 2/7

RICONCILIAZIONE FISCALE:

•Ricostruzione del patrimonio iniziale alla data
 del fallimento:
•Confronto fra valutazione civilistica e relativo
 valore normale (rettifiche fiscali);
•Rilevazione di insussistenze di beni (eventuali
 minusvalenze o plusvalenze, se si ricostruisce la
 successiva vendita);
•Ritrovamento di beni non contabilizzati (valore
 normale in mancanza di supporti contabili);

                                       4
IMPOSTE DIRETTE: adempimenti iniziali
             - 3/7

DICHIARAZIONE INIZIALE :

•Periodo d’imposta: 1/1 – data del fallimento;

•Solo reddito d’impresa;

•Regime fiscale del contribuente (ordinario o
 minore);

•Concorre alla determinazione del reddito
 complessivo del fallito ( o dei soci o dei collab.
 familiari) del periodo d’imposta relativo;
                                         5
IMPOSTE DIRETTE: adempimenti iniziali
             - 4/7

MODALITA’ E TERMINI:

•   Presentazione      esclusivamente     in    via
    telematica;
•   Entro l’ultimo giorno del 10° mese successivo
    alla nomina del curat. (art.5 DPR 322/98);
•   Causa di esclusione dagli studi di settore;
•   Applicazione della normativa sulle società
    “non operative” (circ. 48 E/1997);
•   Compilazione modulo IRAP per la frazione
    d’anno antecedente la dichiarazione di
    fallimento;
                                        6
IMPOSTE DIRETTE: adempimenti iniziali
             - 5/7

RIEPILOGO:

1. redigere il bilancio “civilistico” dell’ultimo
   esercizio precedente a quello in cui è stato
   dichiarato il fallimento ai sensi dell’art. 89
   L.F. (se non vi ha provveduto il fallito);
2. redigere il bilancio “civilistico” alla data del
   fallimento;
3. apportare a quest’ultimo le rettifiche
   necessarie ai fini dell’individuazione del
   patrimonio netto iniziale (ex art. 183
   T.U.I.R. e art.18 del DPR 42/88);
                                          7
IMPOSTE DIRETTE: adempimenti iniziali
             - 6/7

RIEPILOGO:

4. redigere e presentare, se ancora nei termini
   e non già predisposta dal fallito, la
   dichiarazione dei redditi relativa all’ultimo
   periodo d’imposta anteriore a quello in cui è
   stato     dichiarato    il   fallimento;

5. redigere e presentare la dichiarazione dei
   redditi della frazione di esercizio anteriore
   alla dichiarazione di fallimento;

                                     8
IMPOSTE DIRETTE: adempimenti iniziali
             - 7/7

RIEPILOGO:

6. comunicare, ex art. 18, comma 4, D.P.R.
   n.42/88,        mediante        consegna       o
   raccomandata, all’imprenditore individuale
   fallito, ai suoi collaboratori familiari ed ai
   soci (anche quelli non falliti) della società di
   persone fallita, le risultanze della predetta
   dichiarazione (per l’inclusione delle sue
   risultanze nella normale dichiarazione del
   periodo d’imposta).

                                        9
IMPOSTE DIRETTE: dichiarazione finale
             - 1/9

NO    IRAP      (salvo   il   caso   dell’esercizio
provvisorio);

Artt. 183 D.P.R. 917/86 e 18 D.P.R. 42/88

•Maxi periodo fallimentare;

•Determinazione del reddito:
            + residuo attivo
            - patrimonio netto
            ---------------
            = reddito periodo fallimentare
                                      10
IMPOSTE DIRETTE: dichiarazione finale
             - 2/9

Determinazione   del   residuo      attivo   (R.M.
153/98):

            + attivo realizzato
            - spese di procedura
            - debiti pagati dalla procedura
            --------------------------
            = residuo attivo

Non può assumere valori negativi;


                                        11
IMPOSTE DIRETTE: dichiarazione finale
             - 3/9



Restituzione di beni al fallito (il residuo attivo
assume valori positivi):

Restituzione di denaro         valor nominale;

Restituzione in natura         valore normale;




                                       12
IMPOSTE DIRETTE: dichiarazione finale
             - 4/9



Le passività accertate, ma non insinuate, non
 possono essere detratte dal residuo attivo;

Se i beni restituiti rientrano nella sfera
personale (non imprenditoriale) del fallito, non
possono rientrare nel concetto fiscale di
“residuo attivo”.



                                     13
IMPOSTE DIRETTE: dichiarazione finale
             - 5/9

Determinazione del patrimonio netto iniziale:

•Deve essere indicato nella dichiarazione iniziale
 della procedura;

•Criteri di valutazione fiscali;

•Il curatore lo deve ricostruire anche se
 l’impresa teneva una contabilità semplificata;

•Nel caso risulti un “deficit”, il patrimonio si
 assume pari a zero (art. 18, comma 2, DPR
 42/88);                              14
IMPOSTE DIRETTE: dichiarazione finale
             - 6/9


Ulteriori rettifiche (nel caso di fallimento di società di
persone o imprenditori individuali):
 + Residuo attivo;
 - patrimonio netto iniziale;
 ----------------------
                                              Foglio di lavoro di
                                               Microsoft Excel



 = reddito periodo fallimentare;
 + debiti personali dei falliti pagati dalla procedura;
 - corrispettivi della vendita dei beni personali dei falliti;
 ----------------------
  = Risultato finale fiscale della procedura (reddito
d’impresa)


                                                     15
IMPOSTE DIRETTE: dichiarazione finale
             - 7/9



Il risultato della dichiarazione finale andrà a
 far parte del reddito complessivo del periodo
 d’imposta in cui la procedura viene chiusa per
 le società di capitali, mentre verrà attribuito
 all’imprenditore fallito o, pro quota , ai soci
 della società di persone (per essere inserito
 nella dichiarazione personale relativa al
 medesimo periodo d’imposta).


                                     16
IMPOSTE DIRETTE: dichiarazione finale
             - 8/9

Riporto e compensazione delle perdite:

•È consentito il riporto e la compensazione delle
 perdite (C.M. 26/E/02) sia per la procedura
 che in caso di nuova impresa successiva al
 fallimento;

•Non è possibile il riporto delle perdite per le
 imprese minori (artt.8 e 79 TUIR);

•Stessi criteri di compensazione        o    riporto
 utilizzati dalle imprese “in bonis”;
                                        17
IMPOSTE DIRETTE: dichiarazione finale
             - 9/9

Problematica relativa alle ritenute subite:

Scomputate dall’eventuale imposta dovuta dalla
procedura nel caso delle società di capitali;

Attribuite all’imprenditore individuale o ai soci
della società di persone;

La possibilità di richiedere il rimborso è
 attribuita al fallito tornato in bonis (C.M.
 26/E/02);

                                       18
IMPOSTE DIRETTE: dichiarazione finale –
        aspetti operativi 1/2

Termine di presentazione (art.5 co.4, DPR
322/98): ultimo giorno del 10° mese successivo
a quello di chiusura del fallimento;

Modello da utilizzare (art.1, co.1, DPR
 322/98):
•     procedura chiusa entro il  30/12/04:
      UNICO 2004;
•     procedura chiusa dal 31/12/04 al
 30/12/05: UNICO 2005;


                                    19
IMPOSTE DIRETTE: dichiarazione finale –
        aspetti operativi 2/2

Quadri    da    compilare:    reddito   d’impresa
ordinaria, dati relativi a soci, amministratori e
sindaci;
NO parametri, NO studi di settore, NO
società non operative;
Sottoscrizione: il curatore , anche se ormai non
più in carica;
Codice carica: 3 (curatore fallimentare);
Stato dell’impresa: quello al momento della
dichiarazione (verificare);
Situazione: quello di riferimento - 2 (per. succ.
alla dich. di fall.);
                                       20
IVA: al momento della
           dichiarazione di fallimento

  Dichiarazione       Dichiarazione
 relativa all’anno     ex art. 8,
  nel corso del         comma 4,
  quale è stato       DPR 322/98
   dichiarato il                       Dichiarazione
    fallimento                        relativa all’anno
                                       precedente la
                                      dichiarazione di
                                         fallimento


Dichiarazion
e ex art.35



                                              fatturazion
                                                   e


                                           21
IVA: dichiarazione ex art. 35


Variazione dati :
1. Indicazione della data di dichiarazione
   di fallimento;
2. Dati del curatore;
3. Depositario delle scritture contabili;

Termini di presentazione:
30 giorni dalla nomina;


                                  22
IVA: dichiarazione dell’anno precedente a
 quello della dichiarazione di fallimento

Solo se i termini di presentazione non sono
scaduti al momento della dichiarazione di
fallimento (e se non vi ha già provveduto il
fallito);

Termini di presentazione: alternativamente
quello più lungo fra:
•quattro mesi dalla nomina;
•termini ordinari;

                                    23
IVA: dichiarazione relativa all’anno nel
  corso del quale è stato dichiarato il
           fallimento - 1/5


Termini di presentazione: ordinari

Si compone di due moduli:

•il primo è relativo alla frazione d’anno ante
fallimento;

•il secondo è relativo alla frazione d’anno
post fallimento;
                                     24
IVA: dichiarazione relativa all’anno nel
  corso del quale è stato dichiarato il
           fallimento - 2/5


Primo modulo (ante fallimento):

• barrare VA5 (prima frazione d’anno);

• compilare quadro VX (riporti);




                                   25
IVA: dichiarazione relativa all’anno nel
  corso del quale è stato dichiarato il
           fallimento - 3/5

QUADRO VX (ante fallimento):

• debito iva nella prima frazione d’anno: si
riporta solo il saldo a debito o a credito
risultante dal quadro VL del secondo modulo
(post fallimento) per non alterare la par
condicio creditorum;



                                  26
IVA: dichiarazione relativa all’anno nel
  corso del quale è stato dichiarato il
            fallimento - 4/5


QUADRO VX (ante fallimento):

• credito iva nella prima frazione d’anno: si
effettua la somma o la compensazione (a
seconda dei casi) dei saldi della sezione 2
dei quadri VL relativi ai due periodi d’anno;



                                  27
IVA: dichiarazione relativa all’anno nel
  corso del quale è stato dichiarato il
            fallimento - 5/5


Secondo modulo (post fallimento):

• non compilare quadro VX;

• relativo alle sole operazioni poste in
essere dal curatore fallimentare;



                                    28
IVA: dichiarazione ex art. 8, comma 4
              DPR 322/98

•serve per consentire all’Amministrazione Finanziaria
di presentare insinuazione al passivo;

•contiene esclusivamente le operazioni effettuate
nella parte di anno solare che precede la
dichiarazione di fallimento;

•non consente la richiesta di rimborso;

Termini di presentazione:
4 mesi dalla nomina mediante consegna o spedizione
all’Agenzia delle Entrate (non in via telematica);

                                          29
IVA: fatturazione e annotazione delle
operazioni precedenti la dichiarazione di
               fallimento



• solo qualora non siano scaduti i relativi
 termini;

• entro quattro mesi dalla nomina;




                                     30
IVA: durante la procedura

      Dichiarazione
         annuale      Comunicazioni
                       annuali dati    fatturazion
                                            e




  Eventuali
dichiarazioni
 ex art.35




                                      31
IVA: fatturazione e liquidazione periodica
            della procedura

•per le operazioni poste in essere dalla
procedura la fatturazione va eseguita entro 30
giorni dall’effettuazione dell’operazione;

•la liquidazione periodica va effettuata solo se
nel periodo mensile o trimestrale sono state
annotate operazioni imponibili;

•possibilità di opzione per le liquidazioni
trimestrali (con autorizzazione del G.D.) -
maggiorazione 1%;
                                    32
IVA: comunicazione annuale dati



• il curatore non rientra fra i soggetti
obbligati ad eseguirla (neanche per l’eventuale
periodo precedente l’inizio della procedura) -
art. 8 bis del D.P.R. 322/98 ;




                                    33
IVA: dichiarazioni annuali



•obbligo di presentazione della dichiarazione
 annuale (anche in assenza di operazioni
 imponibili);

•esclusivamente in via telematica;

•nei termini ordinari;



                                     34
IVA: dichiarazioni ex art.35 (variazione
                  dati)

•qualora ne ricorrano gli ordinari presupposti;

•entro 30 giorni;

•mediante consegna all’Ag. Entrate,         in    via
 telematica o mediante raccomandata;

•possibilità di cessazione attività (se è terminata
 la fase di liquidazione dell’attivo per quanto
 riguarda le operazioni imponibili) – C.M. 3 del
 28/01/92;
                                         35
IVA: altre questioni


                   Trattamento
 Casi di
                   delle note di
rimborso                            Adempiment
                      credito
                                      i finali
                     ricevute




                                   36
IVA: casi di rimborso – 1/3


a - la richiesta di rimborso, effettuata dal
fallito, è ancora pendente al momento della
dichiarazione di fallimento;

b - la richiesta viene effettuata dal curatore
fallimentare per un credito sorto in epoca
antecedente la sentenza di fallimento;

c - la richiesta di rimborso riguarda le
operazioni relative alla procedura fallimentare.
                                     37
IVA: casi di rimborso (tratti comuni) –
                  2/3



•sempre mediante compilazione del modello VR;

•entro i termini ordinari;

•esonero dalla presentazione di fideiussione fino
 a     €.258.228,40     (per    intero     periodo
 fallimentare e non per singolo rimborso);

•all’esecuzione provvedono direttamente        gli
 uffici delle entrate e non i concessionari;
                                        38
IVA: casi di rimborso (credito iva finale)
                 – 3/3

Credito iva al termine della procedura:
• rimborso in caso di cessazione          attività
  (chiusura partita iva);

• cessione del credito pro soluto;

• rinuncia al credito (mai);

• chiusura del fallimento in pendenza delle
  procedure di rimborso con ripresa delle azioni
  esecutive individuali (pignoramento del credito
  presso terzi);                      39
IVA: trattamento delle note di credito –
                 1/3

Presupposti per l’emissione della nota di credito
da parte del cedente o prestatore di servizio
(devono coesistere):
1 – emissione ed annotazione della fattura
relativa all’operazione originaria;

2 – insinuazione del relativo credito al passivo
fallimentare;

3 – infruttuosità     totale   o   parziale   della
procedura;
                                      40
IVA: trattamento delle note di credito –
                  2/3

Caratteristiche delle note di credito:
a. riguardare sia l’imposta che l’imponibile (non sono ammissibili
   note di credito di sola iva);
b. annotata dal cedente o prestatore sul registro ex art.25
   DPR 633/72 (registro degli acquisti);
c. termine iniziale per l’emissione: momento dell’accertamento
   dell’infruttuosità della procedura fallimentare, cioè a partire
   dall’esecutività dal piano di riparto finale o, in mancanza di
   riparto, dalla scadenza del termine per il reclamo contro il
   decreto di chiusura della procedura (gg.15 dall’affissione);
d. assenza di un termine finale temporale giuridico per
   l’emissione (termine per esercitare in concreto il diritto alla
   detrazione: prima della liquidazione periodica o della
   dichiarazione annuale nella quale è esercitato il diritto alla
   detrazione);
                                                    41
IVA: trattamento delle note di credito –
                  3/3


Comportamento del curatore al momento della
ricezione (risoluzione n.155 del 12 ottobre 2001
dell’Agenzia delle Entrate):

•non determina debito d’imposta per la procedura
fallimentare;

•deve essere annotata dal curatore nel registro
delle fatture emesse in aumento, senza ulteriori
adempimenti dichiarativi a suo carico;
                                     42
I.C.I.: aspetti generali 1/6

Rif. legisl.: art. 10, co.6 D. Lgs 504/92:

Imposta dovuta per ciascun anno di possesso;

Imposta prelevata dal ricavato dalla vendita
 dell’immobile;

Pagamento entro 3 mesi dall’incasso del prezzo
 di vendita;

Dichiarazione entro   3   mesi   dall’incasso   del
prezzo di vendita;
                                       43
I.C.I.: aspetti generali 2/6

Il calcolo dell’imposta deve essere effettuato
 distintamente      per    ciascuna   annualità
 (ragguagliata ai mesi di possesso) rientrante
 nel periodo della procedura;

Versamento in unica soluzione (unico bollettino o
un bollettino per ciascun anno);

Applicazioni delle aliquote agevolate e delle
detrazioni con riferimento alla posizione del
fallito   (soggetto   passivo) nei   confronti
dell’immobile;
                                    44
I.C.I.: aspetti generali 3/6

Periodo di possesso (caso generale):

Termine iniziale: data apertura procedura;

Termine   finale:    data    del            decreto           di
trasferimento dell’immobile;


                                   Foglio di lavoro di
                                    Microsoft Excel




                                                         45
I.C.I.: aspetti generali 4/6

Altri adempimenti del curatore:

1) Caso di cessione dell’immobile prima della
dichiarazione di fallimento (nelle more dei
termini     per   la    presentazione   della
dichiarazione):

il curatore presenta la dichiarazione;

il curatore NON paga l’imposta (il comune dovrà
 insinuarsi in chirografo);

                                         46
I.C.I.: aspetti generali 5/6

Altri adempimenti del curatore:
2) Immobile pervenuto durante la procedura
(successione ereditaria o revocatoria):

Il curatore presenta la dich. iniziale, se
 dovuta, entro i termini ordinari (a far data,
 rispettivamente, dall’apertura della successione
 o dal passaggio in giudicato della sentenza di
 revoca);
Il curatore calcola e paga l’ici – dopo la vendita
 – per il periodo che intercorre fra il termine
 sopra indicato e la vendita;
                                        47
I.C.I.: aspetti generali 6/6

Altri adempimenti del curatore:
3) Chiusura della procedura prima della vendita
del bene:

La chiusura della procedura farà venir meno la
 “sospensione” dei termini per il pagamento che
 dovrà essere effettuato dal fallito tornato in
 bonis nei termini ordinari;

Ritardo del pagamento non sanzionato perché
imputabile a causa prevista dalla legge;

                                     48

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  • 1. •IMPOSTE DIRETTE •I.V.A. •I.C.I. 1
  • 2. IMPOSTE DIRETTE Dichiarazioni Ricostruzione iniziali della Dichiarazione contabilità finale Irap ? Redazione dei bilanci 2
  • 3. IMPOSTE DIRETTE: adempimenti iniziali - 1/7 ATTIVITÀ PREPARATORIA: •Ricognizione e raccolta delle scritture contabili e documenti originari di contabilità; •Redazione, rettifica o ricostruzione della contabilità generale d’impresa; •Ricostruzione del bilancio dell’ultimo esercizio (ex art.89 L.F.); •Bilancio civilistico (stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa); •Criteri di valutazione: civilistici; 3
  • 4. IMPOSTE DIRETTE: adempimenti iniziali - 2/7 RICONCILIAZIONE FISCALE: •Ricostruzione del patrimonio iniziale alla data del fallimento: •Confronto fra valutazione civilistica e relativo valore normale (rettifiche fiscali); •Rilevazione di insussistenze di beni (eventuali minusvalenze o plusvalenze, se si ricostruisce la successiva vendita); •Ritrovamento di beni non contabilizzati (valore normale in mancanza di supporti contabili); 4
  • 5. IMPOSTE DIRETTE: adempimenti iniziali - 3/7 DICHIARAZIONE INIZIALE : •Periodo d’imposta: 1/1 – data del fallimento; •Solo reddito d’impresa; •Regime fiscale del contribuente (ordinario o minore); •Concorre alla determinazione del reddito complessivo del fallito ( o dei soci o dei collab. familiari) del periodo d’imposta relativo; 5
  • 6. IMPOSTE DIRETTE: adempimenti iniziali - 4/7 MODALITA’ E TERMINI: • Presentazione esclusivamente in via telematica; • Entro l’ultimo giorno del 10° mese successivo alla nomina del curat. (art.5 DPR 322/98); • Causa di esclusione dagli studi di settore; • Applicazione della normativa sulle società “non operative” (circ. 48 E/1997); • Compilazione modulo IRAP per la frazione d’anno antecedente la dichiarazione di fallimento; 6
  • 7. IMPOSTE DIRETTE: adempimenti iniziali - 5/7 RIEPILOGO: 1. redigere il bilancio “civilistico” dell’ultimo esercizio precedente a quello in cui è stato dichiarato il fallimento ai sensi dell’art. 89 L.F. (se non vi ha provveduto il fallito); 2. redigere il bilancio “civilistico” alla data del fallimento; 3. apportare a quest’ultimo le rettifiche necessarie ai fini dell’individuazione del patrimonio netto iniziale (ex art. 183 T.U.I.R. e art.18 del DPR 42/88); 7
  • 8. IMPOSTE DIRETTE: adempimenti iniziali - 6/7 RIEPILOGO: 4. redigere e presentare, se ancora nei termini e non già predisposta dal fallito, la dichiarazione dei redditi relativa all’ultimo periodo d’imposta anteriore a quello in cui è stato dichiarato il fallimento; 5. redigere e presentare la dichiarazione dei redditi della frazione di esercizio anteriore alla dichiarazione di fallimento; 8
  • 9. IMPOSTE DIRETTE: adempimenti iniziali - 7/7 RIEPILOGO: 6. comunicare, ex art. 18, comma 4, D.P.R. n.42/88, mediante consegna o raccomandata, all’imprenditore individuale fallito, ai suoi collaboratori familiari ed ai soci (anche quelli non falliti) della società di persone fallita, le risultanze della predetta dichiarazione (per l’inclusione delle sue risultanze nella normale dichiarazione del periodo d’imposta). 9
  • 10. IMPOSTE DIRETTE: dichiarazione finale - 1/9 NO IRAP (salvo il caso dell’esercizio provvisorio); Artt. 183 D.P.R. 917/86 e 18 D.P.R. 42/88 •Maxi periodo fallimentare; •Determinazione del reddito: + residuo attivo - patrimonio netto --------------- = reddito periodo fallimentare 10
  • 11. IMPOSTE DIRETTE: dichiarazione finale - 2/9 Determinazione del residuo attivo (R.M. 153/98): + attivo realizzato - spese di procedura - debiti pagati dalla procedura -------------------------- = residuo attivo Non può assumere valori negativi; 11
  • 12. IMPOSTE DIRETTE: dichiarazione finale - 3/9 Restituzione di beni al fallito (il residuo attivo assume valori positivi): Restituzione di denaro valor nominale; Restituzione in natura valore normale; 12
  • 13. IMPOSTE DIRETTE: dichiarazione finale - 4/9 Le passività accertate, ma non insinuate, non possono essere detratte dal residuo attivo; Se i beni restituiti rientrano nella sfera personale (non imprenditoriale) del fallito, non possono rientrare nel concetto fiscale di “residuo attivo”. 13
  • 14. IMPOSTE DIRETTE: dichiarazione finale - 5/9 Determinazione del patrimonio netto iniziale: •Deve essere indicato nella dichiarazione iniziale della procedura; •Criteri di valutazione fiscali; •Il curatore lo deve ricostruire anche se l’impresa teneva una contabilità semplificata; •Nel caso risulti un “deficit”, il patrimonio si assume pari a zero (art. 18, comma 2, DPR 42/88); 14
  • 15. IMPOSTE DIRETTE: dichiarazione finale - 6/9 Ulteriori rettifiche (nel caso di fallimento di società di persone o imprenditori individuali): + Residuo attivo; - patrimonio netto iniziale; ---------------------- Foglio di lavoro di Microsoft Excel = reddito periodo fallimentare; + debiti personali dei falliti pagati dalla procedura; - corrispettivi della vendita dei beni personali dei falliti; ---------------------- = Risultato finale fiscale della procedura (reddito d’impresa) 15
  • 16. IMPOSTE DIRETTE: dichiarazione finale - 7/9 Il risultato della dichiarazione finale andrà a far parte del reddito complessivo del periodo d’imposta in cui la procedura viene chiusa per le società di capitali, mentre verrà attribuito all’imprenditore fallito o, pro quota , ai soci della società di persone (per essere inserito nella dichiarazione personale relativa al medesimo periodo d’imposta). 16
  • 17. IMPOSTE DIRETTE: dichiarazione finale - 8/9 Riporto e compensazione delle perdite: •È consentito il riporto e la compensazione delle perdite (C.M. 26/E/02) sia per la procedura che in caso di nuova impresa successiva al fallimento; •Non è possibile il riporto delle perdite per le imprese minori (artt.8 e 79 TUIR); •Stessi criteri di compensazione o riporto utilizzati dalle imprese “in bonis”; 17
  • 18. IMPOSTE DIRETTE: dichiarazione finale - 9/9 Problematica relativa alle ritenute subite: Scomputate dall’eventuale imposta dovuta dalla procedura nel caso delle società di capitali; Attribuite all’imprenditore individuale o ai soci della società di persone; La possibilità di richiedere il rimborso è attribuita al fallito tornato in bonis (C.M. 26/E/02); 18
  • 19. IMPOSTE DIRETTE: dichiarazione finale – aspetti operativi 1/2 Termine di presentazione (art.5 co.4, DPR 322/98): ultimo giorno del 10° mese successivo a quello di chiusura del fallimento; Modello da utilizzare (art.1, co.1, DPR 322/98): • procedura chiusa entro il 30/12/04: UNICO 2004; • procedura chiusa dal 31/12/04 al 30/12/05: UNICO 2005; 19
  • 20. IMPOSTE DIRETTE: dichiarazione finale – aspetti operativi 2/2 Quadri da compilare: reddito d’impresa ordinaria, dati relativi a soci, amministratori e sindaci; NO parametri, NO studi di settore, NO società non operative; Sottoscrizione: il curatore , anche se ormai non più in carica; Codice carica: 3 (curatore fallimentare); Stato dell’impresa: quello al momento della dichiarazione (verificare); Situazione: quello di riferimento - 2 (per. succ. alla dich. di fall.); 20
  • 21. IVA: al momento della dichiarazione di fallimento Dichiarazione Dichiarazione relativa all’anno ex art. 8, nel corso del comma 4, quale è stato DPR 322/98 dichiarato il Dichiarazione fallimento relativa all’anno precedente la dichiarazione di fallimento Dichiarazion e ex art.35 fatturazion e 21
  • 22. IVA: dichiarazione ex art. 35 Variazione dati : 1. Indicazione della data di dichiarazione di fallimento; 2. Dati del curatore; 3. Depositario delle scritture contabili; Termini di presentazione: 30 giorni dalla nomina; 22
  • 23. IVA: dichiarazione dell’anno precedente a quello della dichiarazione di fallimento Solo se i termini di presentazione non sono scaduti al momento della dichiarazione di fallimento (e se non vi ha già provveduto il fallito); Termini di presentazione: alternativamente quello più lungo fra: •quattro mesi dalla nomina; •termini ordinari; 23
  • 24. IVA: dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stato dichiarato il fallimento - 1/5 Termini di presentazione: ordinari Si compone di due moduli: •il primo è relativo alla frazione d’anno ante fallimento; •il secondo è relativo alla frazione d’anno post fallimento; 24
  • 25. IVA: dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stato dichiarato il fallimento - 2/5 Primo modulo (ante fallimento): • barrare VA5 (prima frazione d’anno); • compilare quadro VX (riporti); 25
  • 26. IVA: dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stato dichiarato il fallimento - 3/5 QUADRO VX (ante fallimento): • debito iva nella prima frazione d’anno: si riporta solo il saldo a debito o a credito risultante dal quadro VL del secondo modulo (post fallimento) per non alterare la par condicio creditorum; 26
  • 27. IVA: dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stato dichiarato il fallimento - 4/5 QUADRO VX (ante fallimento): • credito iva nella prima frazione d’anno: si effettua la somma o la compensazione (a seconda dei casi) dei saldi della sezione 2 dei quadri VL relativi ai due periodi d’anno; 27
  • 28. IVA: dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stato dichiarato il fallimento - 5/5 Secondo modulo (post fallimento): • non compilare quadro VX; • relativo alle sole operazioni poste in essere dal curatore fallimentare; 28
  • 29. IVA: dichiarazione ex art. 8, comma 4 DPR 322/98 •serve per consentire all’Amministrazione Finanziaria di presentare insinuazione al passivo; •contiene esclusivamente le operazioni effettuate nella parte di anno solare che precede la dichiarazione di fallimento; •non consente la richiesta di rimborso; Termini di presentazione: 4 mesi dalla nomina mediante consegna o spedizione all’Agenzia delle Entrate (non in via telematica); 29
  • 30. IVA: fatturazione e annotazione delle operazioni precedenti la dichiarazione di fallimento • solo qualora non siano scaduti i relativi termini; • entro quattro mesi dalla nomina; 30
  • 31. IVA: durante la procedura Dichiarazione annuale Comunicazioni annuali dati fatturazion e Eventuali dichiarazioni ex art.35 31
  • 32. IVA: fatturazione e liquidazione periodica della procedura •per le operazioni poste in essere dalla procedura la fatturazione va eseguita entro 30 giorni dall’effettuazione dell’operazione; •la liquidazione periodica va effettuata solo se nel periodo mensile o trimestrale sono state annotate operazioni imponibili; •possibilità di opzione per le liquidazioni trimestrali (con autorizzazione del G.D.) - maggiorazione 1%; 32
  • 33. IVA: comunicazione annuale dati • il curatore non rientra fra i soggetti obbligati ad eseguirla (neanche per l’eventuale periodo precedente l’inizio della procedura) - art. 8 bis del D.P.R. 322/98 ; 33
  • 34. IVA: dichiarazioni annuali •obbligo di presentazione della dichiarazione annuale (anche in assenza di operazioni imponibili); •esclusivamente in via telematica; •nei termini ordinari; 34
  • 35. IVA: dichiarazioni ex art.35 (variazione dati) •qualora ne ricorrano gli ordinari presupposti; •entro 30 giorni; •mediante consegna all’Ag. Entrate, in via telematica o mediante raccomandata; •possibilità di cessazione attività (se è terminata la fase di liquidazione dell’attivo per quanto riguarda le operazioni imponibili) – C.M. 3 del 28/01/92; 35
  • 36. IVA: altre questioni Trattamento Casi di delle note di rimborso Adempiment credito i finali ricevute 36
  • 37. IVA: casi di rimborso – 1/3 a - la richiesta di rimborso, effettuata dal fallito, è ancora pendente al momento della dichiarazione di fallimento; b - la richiesta viene effettuata dal curatore fallimentare per un credito sorto in epoca antecedente la sentenza di fallimento; c - la richiesta di rimborso riguarda le operazioni relative alla procedura fallimentare. 37
  • 38. IVA: casi di rimborso (tratti comuni) – 2/3 •sempre mediante compilazione del modello VR; •entro i termini ordinari; •esonero dalla presentazione di fideiussione fino a €.258.228,40 (per intero periodo fallimentare e non per singolo rimborso); •all’esecuzione provvedono direttamente gli uffici delle entrate e non i concessionari; 38
  • 39. IVA: casi di rimborso (credito iva finale) – 3/3 Credito iva al termine della procedura: • rimborso in caso di cessazione attività (chiusura partita iva); • cessione del credito pro soluto; • rinuncia al credito (mai); • chiusura del fallimento in pendenza delle procedure di rimborso con ripresa delle azioni esecutive individuali (pignoramento del credito presso terzi); 39
  • 40. IVA: trattamento delle note di credito – 1/3 Presupposti per l’emissione della nota di credito da parte del cedente o prestatore di servizio (devono coesistere): 1 – emissione ed annotazione della fattura relativa all’operazione originaria; 2 – insinuazione del relativo credito al passivo fallimentare; 3 – infruttuosità totale o parziale della procedura; 40
  • 41. IVA: trattamento delle note di credito – 2/3 Caratteristiche delle note di credito: a. riguardare sia l’imposta che l’imponibile (non sono ammissibili note di credito di sola iva); b. annotata dal cedente o prestatore sul registro ex art.25 DPR 633/72 (registro degli acquisti); c. termine iniziale per l’emissione: momento dell’accertamento dell’infruttuosità della procedura fallimentare, cioè a partire dall’esecutività dal piano di riparto finale o, in mancanza di riparto, dalla scadenza del termine per il reclamo contro il decreto di chiusura della procedura (gg.15 dall’affissione); d. assenza di un termine finale temporale giuridico per l’emissione (termine per esercitare in concreto il diritto alla detrazione: prima della liquidazione periodica o della dichiarazione annuale nella quale è esercitato il diritto alla detrazione); 41
  • 42. IVA: trattamento delle note di credito – 3/3 Comportamento del curatore al momento della ricezione (risoluzione n.155 del 12 ottobre 2001 dell’Agenzia delle Entrate): •non determina debito d’imposta per la procedura fallimentare; •deve essere annotata dal curatore nel registro delle fatture emesse in aumento, senza ulteriori adempimenti dichiarativi a suo carico; 42
  • 43. I.C.I.: aspetti generali 1/6 Rif. legisl.: art. 10, co.6 D. Lgs 504/92: Imposta dovuta per ciascun anno di possesso; Imposta prelevata dal ricavato dalla vendita dell’immobile; Pagamento entro 3 mesi dall’incasso del prezzo di vendita; Dichiarazione entro 3 mesi dall’incasso del prezzo di vendita; 43
  • 44. I.C.I.: aspetti generali 2/6 Il calcolo dell’imposta deve essere effettuato distintamente per ciascuna annualità (ragguagliata ai mesi di possesso) rientrante nel periodo della procedura; Versamento in unica soluzione (unico bollettino o un bollettino per ciascun anno); Applicazioni delle aliquote agevolate e delle detrazioni con riferimento alla posizione del fallito (soggetto passivo) nei confronti dell’immobile; 44
  • 45. I.C.I.: aspetti generali 3/6 Periodo di possesso (caso generale): Termine iniziale: data apertura procedura; Termine finale: data del decreto di trasferimento dell’immobile; Foglio di lavoro di Microsoft Excel 45
  • 46. I.C.I.: aspetti generali 4/6 Altri adempimenti del curatore: 1) Caso di cessione dell’immobile prima della dichiarazione di fallimento (nelle more dei termini per la presentazione della dichiarazione): il curatore presenta la dichiarazione; il curatore NON paga l’imposta (il comune dovrà insinuarsi in chirografo); 46
  • 47. I.C.I.: aspetti generali 5/6 Altri adempimenti del curatore: 2) Immobile pervenuto durante la procedura (successione ereditaria o revocatoria): Il curatore presenta la dich. iniziale, se dovuta, entro i termini ordinari (a far data, rispettivamente, dall’apertura della successione o dal passaggio in giudicato della sentenza di revoca); Il curatore calcola e paga l’ici – dopo la vendita – per il periodo che intercorre fra il termine sopra indicato e la vendita; 47
  • 48. I.C.I.: aspetti generali 6/6 Altri adempimenti del curatore: 3) Chiusura della procedura prima della vendita del bene: La chiusura della procedura farà venir meno la “sospensione” dei termini per il pagamento che dovrà essere effettuato dal fallito tornato in bonis nei termini ordinari; Ritardo del pagamento non sanzionato perché imputabile a causa prevista dalla legge; 48

Notas do Editor

  1. 1] Non vi è alcuna norma che impone al curatore fallimentare di redigere e presentare la dichiarazione dei redditi dell’impresa fallita relativa al periodo d’imposta antecedente a quello in cui è intervenuta la sentenza dichiarativa di fallimento, qualora i relativi termini risultino pendenti. In conformità, la maggior parte della dottrina non ritiene che il curatore debba compilare siffatta dichiarazione. Al contrario, l’Amministrazione Finanziaria si è espressa per l’obbligo del curatore di presentare le dichiarazioni i cui termini siano ancora pendenti al momento della dichiarazione di fallimento e ciò sul presupposto che lo spossessamento dei beni e la privazione del potere di disposizione ed amministrazione degli stessi impedisca al fallito anche la presentazione della dichiarazione dei redditi. Con C.M. n.5 del 7/11/1988, confortata da un parere dell’Avvocatura della Stato, l’Amministrazione Finanziaria propende per l’obbligo a carico del curatore, ma lo fa in forma dubitativa e sollecita interventi legislativi in materia. Da un punto di vista esclusivamente teorico si può concordare con chi, in dottrina, esclude l’obbligo specifico del curatore. Tuttavia egli, per effetto degli artt. 14 e 16 L.F., si trova in possesso delle scritture contabili dell’impresa fallita e ne deve predisporre il bilancio ex art. 89 L.F. . Pertanto, in attesa degli auspicati interventi del legislatore, bisogna riconoscere che il medesimo curatore appare, in effetti, il soggetto in grado di compilare e presentare questa dichiarazione poiché è l’unico a disporre della documentazione necessaria.
  2. Non vi è alcuna norma che impone al curatore fallimentare di redigere e presentare la dichiarazione dei redditi dell’impresa fallita relativa al periodo d’imposta antecedente a quello in cui è intervenuta la sentenza dichiarativa di fallimento, qualora i relativi termini risultino pendenti. In conformità, la maggior parte della dottrina non ritiene che il curatore debba compilare siffatta dichiarazione. Al contrario, l’Amministrazione Finanziaria si è espressa per l’obbligo del curatore di presentare le dichiarazioni i cui termini siano ancora pendenti al momento della dichiarazione di fallimento e ciò sul presupposto che lo spossessamento dei beni e la privazione del potere di disposizione ed amministrazione degli stessi impedisca al fallito anche la presentazione della dichiarazione dei redditi. Con C.M. n.5 del 7/11/1988, confortata da un parere dell’Avvocatura della Stato, l’Amministrazione Finanziaria propende per l’obbligo a carico del curatore, ma lo fa in forma dubitativa e sollecita interventi legislativi in materia. Da un punto di vista esclusivamente teorico si può concordare con chi, in dottrina, esclude l’obbligo specifico del curatore. Tuttavia egli, per effetto degli artt. 14 e 16 L.F., si trova in possesso delle scritture contabili dell’impresa fallita e ne deve predisporre il bilancio ex art. 89 L.F. . Pertanto, in attesa degli auspicati interventi del legislatore, bisogna riconoscere che il medesimo curatore appare, in effetti, il soggetto in grado di compilare e presentare questa dichiarazione poiché è l’unico a disporre della documentazione necessaria.