2. COOPERATIVE E CORPORAZIONI –
PARALLELISMO ED EVOLUZIONE?
Se tralasciamo temporaneamente i
preconcetti che evocano queste due parole
possiamo notare che:
Sia Cooperative che Corporazioni
rappresentano aggregazioni trasversali del
mondo del lavoro. La cooperativa infatti è
l’aggregazione di più persone di varia
estradizione e cultura finalizzata alla
realizzazione di un prodotto. La
corporazione è l’unione di tutti i settori
sociali e di tutte le figure professionali
impegnate in un determinato settore (es.
Tessile, Ceramico, ecc.).
Le Corporazioni possono quindi essere
viste come l’evoluzione naturale della
cooperativa su scala nazionale che limita le
spinte di prevaricazione di una cooperativa
sull’altra.
3. DIFFERENZE SOSTANZIALI
Non ci dobbiamo nascondere l’esistenza
delle differenze:
La cooperativa agisce in un sistema
aziendale (costi-ricavi) agendo:
Sulla concorrenzialità dei prezzi;
Sul soddisfacimento dei requisiti minimi del
prodotto;
Sulla ripartizione di utili e perdite.
La Corporazione difende i diritti degli
associati con lo scopo di garantire il
minimo reddito a tutti agendo:
Sul prezzo in relazione al mercato;
Sull’innovazione tecnologica in relazione alla
concorrenza di altre produzioni equipollenti;
Sulla formazione per garantire gli standards
qualitativi.
4. UTILITÀ DELLE COOPERATIVE - PREMESSE
In un sistema di tipo industrializzato, sia il settore primario che
secondario hanno bisogno di investimenti economici rilevanti.
La forza lavoro deve rispondere immediatamente alla elasticità del
mercato.
Abbiamo visto che la riduzione dei grandi possedimenti agricoli, per
esempio, ha indotto a una riduzione delle produzioni estensive di
prodotti primari.
5. UTILITÀ DELLE COOPERATIVE
Cooperative e consorzi uniscono
le forze dei “piccoli” per la
realizzazione di una “idea”.
Laddove il singolo non può
arrivare, l’unione di più persone
può raggiungere uno scopo.
La cooperativa può fungere da
elemento aggregante in piccoli
centri.
La cooperativa, se ben gestita,
dovrebbe attenuare le tensioni
sociali.
6. DANNOSITÀ DELLE COOPERATIVE -
LAVORATORI
Uno dei principali danni della cooperativa è
l’assenza di tutele economiche dei
lavoratori.
Il lavoratore riceve in funzione del lavoro
svolto e non in funzione di un minimo
garantito.
Mentre in una normale azienda il titolare può
chiedere finanziamenti per pagare gli
stipendi in base alla lavorazione
programmata nel medio-lungo periodo, il
socio della cooperativa (legalmente
paragonato a un padroncino) può chiedere
solo in funzione della propria capacità
finanziaria.
Si può dire in breve che:” se il mercato tira il
socio della cooperativa va benissimo, se il
mercato è in recessione il socio della
cooperativa è il primo ad accorgrsene”
7. DANNOSITÀ DELLE COOPERATIVE - MERCATO
La Cooperativa tende ad un mercato marginalistico in
cui la conquista di quote di mercato può indurre ad
una politica dei prezzi al ribasso forte del fatto che
non necessita di accantonamenti.
Un crollo dei mercati infatti viene assorbito dalla
mancata retribuzione dei “soci”.
8. PERICOLI DELLE CORPORAZIONI -
PROTEZIONISMO
Gli errori che in passato hanno interessato le corporazioni sono soprattutto
riguardanti le barriere all’ingresso. La presenza in una corporazione dava dei
diritti che corrispondevano a delle garanzie di perizia e capacità che si fornivano
ai clienti. In alcuni casi i priori di determinate corporazioni impedivano ai
concorrenti di raggiungere una posizione di predominio nella corporazione
stessa.
La presenza di prodotti più importanti di altri o a più alto valore aggiunto,
provocarono spesso uno status sociale molto diverso, anche a parità di capacità
professionale, tra componenti di diverse corporazioni.
9. LE CORPORAZIONI FASCISTE IL PRINCIPIO CORPORATIVO
COME PRINCIPIO DI RAPPRESENTANZA DEGLI INTERESSI COLLETTIVI
Si concepisce il diritto corporativo come
I'ordinamento giuridico della
produzione, i cui elementi costitutivi -
I'uno relativo allo scopo, I'altro relativo
ai mezzi idonei ad attuare lo scopo -
sono :
a) I'assunzione di finalità sociali
tendenti a tutelare giuridicamente gli
interessi collettivi che si formano nel
campo dei rapporti economici e del
lavoro;
b) la immissione, nell'ordinamento
giuridico, di una nuova forma di
organizzazione sociale capace di
attuare, direttamente o indirettamente,
queste nuove finalità statuali.
10. LE CORPORAZIONI FASCISTE IL PRINCIPIO CORPORATIVO
COME PRINCIPIO DI RAPPRESENTANZA DEGLI INTERESSI COLLETTIVI
La soddisfazione di questi fini dello stato, è resa
giuridicamente possibile attraverso I’organizzazione
corporativa, che si concreta in una serie di organi e di
soggetti che hanno per caratteristica fondamentale una
struttura corporativa, vale a dire sono costituiti da
elementi che rappresentano, facendone parte come
esponenti di esse, quelle stesse categorie di produttori
che sono considerate destinatarie dell'azione collettiva,
corporativa.
Destinatari del diritto corporativo sono
i produttori: datori di lavoro, lavoratori, professionisti e
artisti; di queste categorie lo Stato regola :
i rapporti interni alla impresa economica (cioè i rapporti di
lavoro tra imprenditori e lavoratori);
i rapporti esterni alla impresa (cioè i rapporti tra imprenditori
e imprenditori, tra imprenditori e consumatori, ecc.)
Ciò non significa che lo Stato e i suoi enti ausiliari si
trasformino in produttori, ma, piuttosto, che i produttori e le
loro associazioni sono indirizzati dallo Stato al
conseguimento di quei fini voluti dallo Stato stesso,
attraverso i suoi ,organi corporativi
11. LE CORPORAZIONI FASCISTE IL PRINCIPIO CORPORATIVO
COME PRINCIPIO DI RAPPRESENTANZA DEGLI INTERESSI COLLETTIVI
Il principio corporativo subordina gli interessi
dell'individuo produttore agli interessi collettivi di
categoria, rappresentati dal sindacato, e la STATO
subordinazione degli interessi collettivi di
categoria agli interessi della Nazione, Interesse della Nazione
rappresentati dallo Stato. Questo concetto si
esprime affermando come gli interessi dello
Stato trascendano quelli delle varie categorie di SINDACATO
produttori sebbene gli interessi di queste ultime
possano essere considerati come interessi Interesse di categoria
superiori ed autonomi in confronto con
I'interesse particolare dei singoli.
Questa graduazione di interessi –
dall’interesse, individuale, a quello nazionale, Interesse del singolo
attraverso quello del gruppo professionale,
legalmente riconosciuto - porta su un nuovo
piano i rapporti tra individui e individui, tra
categorie e categorie, tra individui ,e Stato, tra
categorie e Stato.
12. RAPPORTI FRA INDIVIDUI E INDIVIDUI
il principio corporativo giustifica
l’intervento che lo Stato, per mezzo
della organizzazione corporativa, ha la
possibilità di operare nei rapporti
giuridici privati, riguardo le attività
connesse alla produzione; intervento,
che si presenta come una regolazione
generale dei rapporti, in modo che la
volontà dei singoli rappresenta solo la
via necessaria a costituire o sciogliere
il vincolo contrattuale, essendo il
contenuto del rapporto sottratto in gran
parte alla autonomia dei contraenti, e
determinato da una volontà esterna e
superiore.
13. RAPPORTI FRA CATEGORIE E CATEGORIE
Scopo dell'ordinamento corporativo,
inteso come ordinamento giuridico
della produzione, è quello di
regolare I'economia attraverso la
costituzione di rapporti collettivi;
vale a dire, di costituire rapporti
gìuridici fra le associazioni sindacali,
rappresentanti le categorie, dai quali
scaturiscano vincoli, e per le
associazioni e per i singoli; che
diano al contenuto di questi rapporti
una particolare efficacia.
14. RAPPORTI FRA INDIVIDUI E STATO
Fra individui e Stato: il principio corporativo si
inserisce come mediatore e costituisce il mezzo per
la partecipazione dell'individuo, attraverso la
rappresentanza di categoria, alla vita stessa della
comunità politica, cioè dello Stato.
15. RAPPORTI FRA CATEGORIE E STATO
la rappresentanza degli interessi collettivi di categoria, non
significa separazione degli interessi di categoria di
fronte agli interessi dello Stato: ma, poiché sopra gli
interessi collettivi si afferma un interesse d'ordine
superiore, I'interesse alla tutela della produzione
nazionale, I'ordinamento corporativo fa obbligo ai
rappresentanti degli interessi collettivi, di subordinare gli
interessi delle categorie agli interessi superiori, e quindi
pubblici, della produzione, fatti propri dallo Stato.
Sul piano di questi rapporti complessi, tra individui e
associazioni, tra associazioni e Stato, opera dunque il
principio corporativo.
Esso si afferma come il principio dell'organizzazione delle
categorie, attraverso la rappresentanza degli interessi
collettivi, in organi corporativi o in soggetti autarchici, e
dell'azione di questi organi ed enti, in ordine alla
protezione degli interessi rappresentati e al
raggiungimento di quei fini pubblici di tutela della
produzione che si identificano nel benessere dei singoli
e nello sviluppo della potenza nazionale.