Diapo odontoiatria tra adempimenti e responsabilità
1. ACCADEMIA ITALIANA DI CONSERVATIVA
L’odontoiatria tra adempimenti e
responsabilità
avv. Silvia Stefanelli
Continuing Education 2013 – 2014 “Samuele Valerio”
2. I temi trattati
• il consenso informato
• la natura giuridica della prestazione
odontoiatrica
• il contenzioso
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3. Consenso informato
•
Corte Cost 282/2002
•
Salvo che entrino in gioco altri diritti o doveri costituzionali, non è, di norma,
il legislatore a poter stabilire direttamente e specificamente quali siano le
pratiche terapeutiche ammesse, con quali limiti e a quali condizioni.
Poiché la pratica dell’arte medica si fonda sulle acquisizioni scientifiche e
sperimentali, che sono in continua evoluzione,
la regola di fondo in questa materia è costituita dalla
autonomia e dalla responsabilità del medico che,
sempre con il consenso del paziente,
opera le scelte professionali basandosi sullo stato delle
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conoscenze a disposizione
4. Il consenso informato
fondamento deontologico
• CODICE DEONTOLOGICO
• ART. 33
• il medico deve fornire al paziente la più idonea informazione
sulla
• prognosi, prospettive, e le eventuali alterntive terapeutiche
e sulle prevedibili scelte operate
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5. fondamento giurisprudenziale
– TRIB BOLOGNA 8 agosto 2006
(caso relativo alla installazione di due griglie iuxtaossee in corrispondenza della sua arcata inferiore, cui
avevano fatto seguito ripetuti e frequenti dolori mandibolari, accompagnati da stati febbrili necessitanti anche
cure antibiotiche, con danno biologico, consistente nella vasta perdita di tessuto gengivale e nella
superficializzazione del nervo alveolo mandibolare)
In mancanza, il medico viola in primo luogo il dovere di comportarsi secondo buona fede nello
svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto ai sensi dell'art. 1337 c.c.; inoltre, e
soprattutto, tale informazione è condizione indispensabile per la validità del consenso - che non è tale
se non è consapevole - al trattamento terapeutico e chirurgico, senza del quale l'intervento sarebbe
impedito al chirurgo tanto dall'art. 32 comma 2 della Costituzione - a norma del quale nessuno può
essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge -, quanto
dall'art. 13 della Costituzione - che garantisce l'inviolabilità della libertà personale con riferimento
anche alla libertà di salvaguardia della propria salute e della propria integrità fisica -, oltre che dall'art.
33 L. 833/78 - che esclude la possibilità di accertamenti e di trattamenti sanitari contro la volontà del
paziente, se questi è in grado di prestarlo e non ricorrano i presupposti dello stato di necessità di cui
all'art. 54 c.p. - (in tal senso Cass. 10014/94).
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6. Ampiezza del consenso
TRIB BOLOGNA 8 agosto 2006
Oltretutto, con riguardo in particolare al tema della determinazione del "quantum"
dell'informazione necessaria, questa non può essere in alcun modo generica ed
omnicomprensiva, ma deve riguardare le singole fasi dell'intervento (cfr. Cass. 364/97); in
particolare per ognuna di esse il dovere di informazione concerne le inevitabili difficoltà,
gli effetti conseguibili e gli eventuali rischi prevedibili - con esclusione solamente degli
esiti anomali per evitare che il paziente sia indotto al rifiuto delle cure per il timore di
eventi infausti di remota verificazione -, in modo da porre il paziente nelle condizioni di
decidere sull'opportunità di procedervi o meno, attraverso la personale valutazione del
bilanciamento di vantaggi e rischi (così nella motivazione della citata sentenza), a
maggior ragione qualora si tratti di interventi non strettamente necessari per la sua salute.
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7. • Indicare le alternative terapeutiche
•
TRIBUNALE MONZA 22 maggio 2006
Caso di una paziente affetta da sindrome algido-disfunzionale, nella bocca della
quale viene realizzato un ponte
Ne consegue che deve ritenersi corretto l'operato della dott.ssa C. sotto il profilo
della diagnosi, e presumersi che l'informazione resa all'attrice non abbia
ragionevolmente contemplato l'ipotesi di un impianto proprio perché non
costituiva una valida alternativa per i motivi evidenziati dalla dott.ssa H.
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8. La prova del consenso
CORTE d'APPELLO di BARI 30-06-2005
(caso di una paziente che aveva riportato dei danni a livello del cavo orale in conseguenza di
alcuni interventi di natura implantologica e che, in merito all'esecuzione degli stessi, non aveva
rilasciato al professionista un consenso esplicito) .
basterebbe rilevare come sia del tutto impossibile evincere per facta concludentia
l'avvenuta prestazione del consenso informato dalla circostanza che il trattamento di
implantologia tra il dott. M. e la paziente M. sia durato per quasi un anno, atteso che,
come è evidente, gli interventi cui si era sottoposta per tutto questo periodo la M. e la
fiducia accordata da costei alle prestazioni e cure del dentista, di per sè, non sono
comportamenti presupponenti ed indicativi che il consenso era stato richiesto ed ottenuto
nè, soprattutto, che la M. fosse stata perfettamente informata sulla natura delle
prestazioni che sarebbero state eseguite e sui rischi ad esse connesse per le particolari
sue condizioni gengivali di riassorbimento alveolare post-estrattivo e per i limitati volumi
ossei disponibili,
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9. il modulo nel consenso informato
• iè obbligatorio?
• ma serve veramente?
•
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10. CONSENSO INFORMATO MINORE
•
In base al disposto dell’art. 316 c.c., comma 2, la potestà sui figli è
esercitata di comune accordo da entrambe i genitori o da un solo
genitore se l’altro è deceduto o sospeso dalla potestà.
Nei casi di trattamenti medici routinari non invasivi
(visite, medicazioni) è sufficiente il consenso di uno soltanto dei genitori in applicazione del
principio generale che gli atti di ordinaria amministrazione possono essere compiuti
disgiuntamente da ciascun genitore (art. 320 c.c.) .
In questi casi il consenso comune è considerato implicito.
implicito
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11. GENITORI SEPARATI
•
•
Il c.d. diritto alla bigenitorialità,
il principio secondo il quale è diritto dei figli ricevere le cure, l’istruzione e l’educazione da
entrambe le figure genitoriali, prevede che la potestà venga esercitata congiuntamente
anche nelle fasi “patologiche” della convivenza (affidamento esclusivo, separazione,
divorzio …) nelle ipotesi che scavalchino i trattamenti medici routinari, quali semplici visite
o medicazioni.
dal 10 marzo 2006 (legge 54/2006 e in precedenza legge 149/2001) è
entrata in vigore la legge sull’affidamento condiviso:
la nuova normativa prevede l’affidamento esclusivo del minore ad uno
solo dei genitori come ipotesi residuale ed eccezionale.
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12. GENITORI SEPARATI
La regola è quella dell’ affidamento condiviso, con esercizio della
potestà genitoriale da parte di entrambi i genitori, per cui:
– in caso di affidamento condiviso il consenso alle cure può essere validamente
prestato da entrambi i genitori congiuntamente o disgiuntamente, avendo essi la
piena potestà genitoriale; le decisioni di maggiore interesse per i figli, tra cui
quelle riguardanti la salute, devono essere assunte di comune accordo dai
genitori ed in caso di contrasto la decisione è rimessa al Giudice;
– in caso di affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori, il consenso alle cure
dovrà essere prestato dal genitore affidatario, fermo restando che è, ad oggi,
sempre ritenuto opportuno coinvolgere nell’acquisizione del consenso alle cure
del minore anche il genitore separato o divorziato NON AFFIDATARIO.
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14. NATURA DELLE PRESTAZIONI
• OBBLIGAZIONE DI MEZZI
l’attore deve dimostatre la negligenza
• OBBLIGAZIONE DI RISULTATO
l’attore deve dimostrare il mancato raggiugimento del
risultato
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15. NATURA DELLE PRESTAZIONI
• L’evoluzione della giurisprudenza in materia di
responsabilità medica
•
dal 2001 in avanti
• il paziente deve dimostrare di non aver raggiunto il
risultato
• il sanitario deve dimostrare perchè il risultato non è stato
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raggiunto
16. LA NATURA DELLE RESPONSABILITA’ MEDICA
•
TRB MODENA 9 giugno 2007 n. 1241
(caso relativo ad una esecuzione impianto-protesica fra il 1995 e 1996 prima e poi di nuovo negli anni 1997-99; tale
trattamento aveva poi determinato difetti di masticazione e funzionali tali da richiedere la nuova esecuzione della
terapia
Nel panorama giurisprudenziale in tema di responsabilità da mal practice può cogliersi
una tendenza evolutiva volta a ricostruire un sempre maggiore numero di casi in cui
la responsabilità del medico viene assimilata quale nascente da una vera e propria
obbligazione di risultato e non di mezzi.
Il professionista, quindi, in questi casi, si trova soggetto ad uno specifico onere
probatorio: dimostrare di aver eseguito la prestazione in modo diligente e perito;
dimostrare positivamente la propria assenza di propria colpa nonostante
l'aggravamento delle condizioni del paziente od il mancato raggiungimento del
risultato positivamente preconizzabile sulla scorta degli standars di settore e la
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diligente applicazione delle leges artis.
20. CONTENZIOSO
• II° Ipotesi
• la mediazione
•
davanti ad un Organismo di Mediazione
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(passaggio obbligatorio)
• la causa ordinaria
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21. Grazie per la vostra attenzione
• studio legale Stefanelli&Stefanelli
• www.studiolegalestefanelli.it
• s.stefanelli@studiolegalestefanelli.it
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