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Anno 15 - numero 3168 di venerdì 27 settembre 2013
La scadenza per le nuove attività introdotte dal DPR
151/2011
Entro il 7 ottobre 2013 le nuove attività introdotte con l'Allegato I al DPR 151/2011 devono espletare gli adempimenti
previsti dal decreto in materia di prevenzione degli incendi. La normativa, la proroga e l'elenco dei soggetti interessati.
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Brescia, 27 Set ? Entro il 7 ottobre 2013 gli enti e i privati responsabili delle nuove attività introdotte con l'Allegato I (Elenco
delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi) al DPR 151/2011 ? decreto che disciplina e semplifica i
procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi - devono espletare gli adempimenti previsti dal decreto.
Dopo aver fornito e sottolineato la prossima scadenza in materia di prevenzione incendi, vediamo di offrire qualche utile
approfondimento.
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<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[EL0048] ?#>
Innanzitutto ricordiamo che il Decreto del Presidente della Repubblica del 1 agosto 2011, n. 151 è il nuovo "Regolamento
recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49,
comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122".
Un decreto che, entrato in vigore il 7 ottobre 2011, riporta in allegato le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ed
abroga precedenti decreti. Ad esempio:
- il D.P.R. 26/5/1959 n. 689, recante la determinazione delle aziende e lavorazioni soggette ai fini della prevenzione degli
incendi al controllo del Comando del Corpo dei Vigili del Fuoco;
- il Decreto del Ministro dell'Interno 16/2/1982, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione
incendi.
Il nuovo regolamento, che si basa sul principio di proporzionalità (gli adempimenti amministrativi sono diversificati sulla
base della complessità del rischio), elenca tre categorie in cui sono suddivise le attività sottoposte ai controlli di prevenzione
incendi:
-Categoria "A", attività a basso rischio e standardizzate: relativa alle attività che non sono suscettibili di provocare rischi
significativi per l'incolumità pubblica e che sono contraddistinte da un limitato livello di complessità;
-Categoria "B", attività a medio rischio: relativa alle attività caratterizzate da una media complessità e da un medio rischio,
nonché le attività che non hanno normativa tecnica di riferimento e non sono da ritenersi ad alto rischio;
-Categoria "C", attività a elevato rischio: relativa alle attività ad alto rischio e ad alta complessità tecnico-gestionale.
Rimandiamo ai vari articoli prodotti dal nostro giornale sulle diverse procedure da espletare in relazione alla categoria di
appartenenza. Anche con riferimento a quanto contenuto nel decreto del Ministro dell'Interno del 7 agosto 2012 recante
"Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla
documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n.
151".
Torniamo invece alla scadenza del prossimo 7 ottobre.
La scadenza per le nuove attività introdotte dal DPR 151/2011 Stampa - La scadenza per le nuove attività introdotte dal DPR 151/2011 1/3
In realtà secondo l'originale scrittura del DPR 151/2012 gli enti e i privati responsabili delle nuove attività introdotte
all'Allegato I del decreto avrebbero dovuto adeguarsi, espletando gli adempimenti richiesti, entro un anno dall'entrata in vigore
del Decreto del Presidente della Repubblica, cioè entro il 7 ottobre 2012.
Ma nel nostro paese alle "imperative" scadenze seguono spesso "urgenti" proroghe.
Con la legge del 7 agosto 2012 n. 134 si è avuta la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012,
n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese. Conversione che contiene nell'articolo 7, comma 2-bis, la proroga
dell'espletamento degli adempimenti previsti dal DPR 151/2011 relativi alle nuove attività introdotte con l'allegato I.
Dunque con la legge del 7 agosto 2012 n. 134 viene riscritto il comma 4 dell'articolo 11 del DPR 151/2011:
Art. 11
(...)
4. Gli enti e i privati responsabili delle nuove attività introdotte all'Allegato I, esistenti alla data di pubblicazione
del presente regolamento, devono espletare i prescritti adempimenti entro due anni dalla data di entrata in vigore
del presente regolamento.
Sempre in merito alla scadenza in esame, ci soffermiamo ora sui soggetti interessati, cioè sulle nuove attività che, esistenti alla
data del 7 ottobre 2011 rientrano, per la prima volta (anche se in relazione solo a cambiamenti relativi a superficie complessiva,
capienza, ...), nelle disposizioni di prevenzione incendi.
Riportiamo a questo proposito un elenco di attività nuove o modificate dal DPR 151/2011:
- attività n. 55: attività di demolizioni di veicoli e simili con relativi depositi, di superficie superiore a 3.000 mq;
- attività n. 66: strutture turistico-ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a
400 persone;
- attività n. 67: asili nido con oltre 30 persone presenti;
- attività n. 68: strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese
quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 mq (dunque non solo
ospedali e case di cura ma anche strutture come, ad esempio, i poliambulatori);
- attività n. 73: edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei
sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone superiore a 300 unità, ovvero di superficie complessiva
superiore a 5.000 mq, indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità (ad esempio uffici +
attività commerciali);
- attività n. 75: autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva coperta
superiore a 300 mq; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 mq; depositi di mezzi
rotabili (treni, tram ecc.) di superficie coperta superiore a 1.000 mq (non solo stabilimenti di produzione di mezzi rotabili, ma
anche depositi);
- attività n. 72: edifici sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere
biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, nonché qualsiasi altra attività contenuta nell'allegato;
- attività n. 78: aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a
5.000 mq; metropolitane in tutto o in parte sotterranee;
- attività n. 79: interporti con superficie superiore a 20.000 mq;
- attività n. 80: gallerie stradali di lunghezza superore a 500 m e ferroviarie superiori a 2.000 m;
- attività n. 18: esercizi di minuta vendita e/o depositi di sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di
esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive
modificazioni ed integrazioni. Esercizi di vendita di artifici pirotecnici declassificati in "libera vendita" con quantitativi
complessivi in vendita e/o deposito superiori a 500 kg, comprensivi degli imballaggi.
Ricordiamo infine - con riferimento a quanto contenuto nell'intervento " DPR 151 del 01.08.2011 ? Novità e varianti introdotti
rispetto alla normativa previgente" al seminario sulla sicurezza antincendio "Prevenzione Incendi: novità procedurali, strutture,
impianti" (Rimini, dicembre 2011) ? che sulla base della definizione dell'attività n. 13 si evince che "qualsiasi distributore di
gasolio, costituisce attività soggetta", mentre invece, secondo la previgente normativa, "i distributori mobili installati all'interno
di aziende agricole, cave per estrazione di minerali, cantieri stradali e ferroviari (campo di applicazione del DM 19 marzo 1990)
non costituivano attività soggetta".
Alcuni articoli di PuntoSicuro dedicati ai procedimenti di prevenzione incendi:
- Come essere in regola con gli adempimenti di prevenzione incendi;
La scadenza per le nuove attività introdotte dal DPR 151/2011 Stampa - La scadenza per le nuove attività introdotte dal DPR 151/2011 2/3
- DPR 151/2011: indirizzi applicativi e periodo transitorio;
- Prevenzione incendi: le nuove modalità di presentazione delle istanze;
- Prevenzione incendi: lo sportello Unico per le Attività Produttive;
- Gallerie stradali: gli obblighi di prevenzione incendi dei gestori;
- Prevenzione incendi: riduzione degli oneri e semplificazioni amministrative.
Presidente della Repubblica - Decreto del 1 agosto 2011, n. 151 - Regolamento recante semplificazione della disciplina dei
procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Ministero dell'Interno ? Decreto del 7 agosto 2012 recante "Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze
concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7 del
decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151"
Tiziano Menduto
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318 prevenzione incendi

  • 1. Anno 15 - numero 3168 di venerdì 27 settembre 2013 La scadenza per le nuove attività introdotte dal DPR 151/2011 Entro il 7 ottobre 2013 le nuove attività introdotte con l'Allegato I al DPR 151/2011 devono espletare gli adempimenti previsti dal decreto in materia di prevenzione degli incendi. La normativa, la proroga e l'elenco dei soggetti interessati. Pubblicità Brescia, 27 Set ? Entro il 7 ottobre 2013 gli enti e i privati responsabili delle nuove attività introdotte con l'Allegato I (Elenco delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi) al DPR 151/2011 ? decreto che disciplina e semplifica i procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi - devono espletare gli adempimenti previsti dal decreto. Dopo aver fornito e sottolineato la prossima scadenza in materia di prevenzione incendi, vediamo di offrire qualche utile approfondimento. Pubblicità <#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[EL0048] ?#> Innanzitutto ricordiamo che il Decreto del Presidente della Repubblica del 1 agosto 2011, n. 151 è il nuovo "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122". Un decreto che, entrato in vigore il 7 ottobre 2011, riporta in allegato le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ed abroga precedenti decreti. Ad esempio: - il D.P.R. 26/5/1959 n. 689, recante la determinazione delle aziende e lavorazioni soggette ai fini della prevenzione degli incendi al controllo del Comando del Corpo dei Vigili del Fuoco; - il Decreto del Ministro dell'Interno 16/2/1982, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi. Il nuovo regolamento, che si basa sul principio di proporzionalità (gli adempimenti amministrativi sono diversificati sulla base della complessità del rischio), elenca tre categorie in cui sono suddivise le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi: -Categoria "A", attività a basso rischio e standardizzate: relativa alle attività che non sono suscettibili di provocare rischi significativi per l'incolumità pubblica e che sono contraddistinte da un limitato livello di complessità; -Categoria "B", attività a medio rischio: relativa alle attività caratterizzate da una media complessità e da un medio rischio, nonché le attività che non hanno normativa tecnica di riferimento e non sono da ritenersi ad alto rischio; -Categoria "C", attività a elevato rischio: relativa alle attività ad alto rischio e ad alta complessità tecnico-gestionale. Rimandiamo ai vari articoli prodotti dal nostro giornale sulle diverse procedure da espletare in relazione alla categoria di appartenenza. Anche con riferimento a quanto contenuto nel decreto del Ministro dell'Interno del 7 agosto 2012 recante "Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151". Torniamo invece alla scadenza del prossimo 7 ottobre. La scadenza per le nuove attività introdotte dal DPR 151/2011 Stampa - La scadenza per le nuove attività introdotte dal DPR 151/2011 1/3
  • 2. In realtà secondo l'originale scrittura del DPR 151/2012 gli enti e i privati responsabili delle nuove attività introdotte all'Allegato I del decreto avrebbero dovuto adeguarsi, espletando gli adempimenti richiesti, entro un anno dall'entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica, cioè entro il 7 ottobre 2012. Ma nel nostro paese alle "imperative" scadenze seguono spesso "urgenti" proroghe. Con la legge del 7 agosto 2012 n. 134 si è avuta la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese. Conversione che contiene nell'articolo 7, comma 2-bis, la proroga dell'espletamento degli adempimenti previsti dal DPR 151/2011 relativi alle nuove attività introdotte con l'allegato I. Dunque con la legge del 7 agosto 2012 n. 134 viene riscritto il comma 4 dell'articolo 11 del DPR 151/2011: Art. 11 (...) 4. Gli enti e i privati responsabili delle nuove attività introdotte all'Allegato I, esistenti alla data di pubblicazione del presente regolamento, devono espletare i prescritti adempimenti entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Sempre in merito alla scadenza in esame, ci soffermiamo ora sui soggetti interessati, cioè sulle nuove attività che, esistenti alla data del 7 ottobre 2011 rientrano, per la prima volta (anche se in relazione solo a cambiamenti relativi a superficie complessiva, capienza, ...), nelle disposizioni di prevenzione incendi. Riportiamo a questo proposito un elenco di attività nuove o modificate dal DPR 151/2011: - attività n. 55: attività di demolizioni di veicoli e simili con relativi depositi, di superficie superiore a 3.000 mq; - attività n. 66: strutture turistico-ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone; - attività n. 67: asili nido con oltre 30 persone presenti; - attività n. 68: strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 mq (dunque non solo ospedali e case di cura ma anche strutture come, ad esempio, i poliambulatori); - attività n. 73: edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone superiore a 300 unità, ovvero di superficie complessiva superiore a 5.000 mq, indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità (ad esempio uffici + attività commerciali); - attività n. 75: autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 mq; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 mq; depositi di mezzi rotabili (treni, tram ecc.) di superficie coperta superiore a 1.000 mq (non solo stabilimenti di produzione di mezzi rotabili, ma anche depositi); - attività n. 72: edifici sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, nonché qualsiasi altra attività contenuta nell'allegato; - attività n. 78: aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 mq; metropolitane in tutto o in parte sotterranee; - attività n. 79: interporti con superficie superiore a 20.000 mq; - attività n. 80: gallerie stradali di lunghezza superore a 500 m e ferroviarie superiori a 2.000 m; - attività n. 18: esercizi di minuta vendita e/o depositi di sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni. Esercizi di vendita di artifici pirotecnici declassificati in "libera vendita" con quantitativi complessivi in vendita e/o deposito superiori a 500 kg, comprensivi degli imballaggi. Ricordiamo infine - con riferimento a quanto contenuto nell'intervento " DPR 151 del 01.08.2011 ? Novità e varianti introdotti rispetto alla normativa previgente" al seminario sulla sicurezza antincendio "Prevenzione Incendi: novità procedurali, strutture, impianti" (Rimini, dicembre 2011) ? che sulla base della definizione dell'attività n. 13 si evince che "qualsiasi distributore di gasolio, costituisce attività soggetta", mentre invece, secondo la previgente normativa, "i distributori mobili installati all'interno di aziende agricole, cave per estrazione di minerali, cantieri stradali e ferroviari (campo di applicazione del DM 19 marzo 1990) non costituivano attività soggetta". Alcuni articoli di PuntoSicuro dedicati ai procedimenti di prevenzione incendi: - Come essere in regola con gli adempimenti di prevenzione incendi; La scadenza per le nuove attività introdotte dal DPR 151/2011 Stampa - La scadenza per le nuove attività introdotte dal DPR 151/2011 2/3
  • 3. - DPR 151/2011: indirizzi applicativi e periodo transitorio; - Prevenzione incendi: le nuove modalità di presentazione delle istanze; - Prevenzione incendi: lo sportello Unico per le Attività Produttive; - Gallerie stradali: gli obblighi di prevenzione incendi dei gestori; - Prevenzione incendi: riduzione degli oneri e semplificazioni amministrative. Presidente della Repubblica - Decreto del 1 agosto 2011, n. 151 - Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Ministero dell'Interno ? Decreto del 7 agosto 2012 recante "Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151" Tiziano Menduto Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons. <- Sommario del numero Articoli correlati in Normativa -> La scadenza per le nuove attività introdotte dal DPR 151/2011 Stampa - La scadenza per le nuove attività introdotte dal DPR 151/2011 3/3