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Cassazione Penale, Sez. 4, 27 novembre 2012, n. 46222 - Mancanza
del carter di protezione e infortunio: responsabilità di un delegato
alla sicurezza
   Mercoledì 12 Dicembre 2012 10:04


Cassazione Penale, Sez. 4, 27 novembre 2012, n. 46222 - Mancanza del carter di protezione e
infortunio: responsabilità di un delegato alla sicurezza


     Delega di Funzione
     Dispositivo di Protezione Individuale




Responsabilità di un delegato alla sicurezza di una spa per il delitto di lesioni colpose
commesse, con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, in
pregiudizio di un dipendente della spa che, addetto ad una macchina legatrice di pile di
cartoni ondulati, nel tentativo di rimuovere un cartoncino di protezione della pila di cartoni
che scorreva sui rulli trasportatori della macchina, cartoncino che si era incastrato tra i rulli, era
rimasto con il guanto della mano sinistra impigliato tra la catena di trasmissione di alcuni rulli
ed un pignone; organi che non risultavano forniti di protezione alcuna. La mano era stata
quindi trascinata nell'ingranaggio che aveva provocato l'amputazione della falange distale del
quarto dito.

Condannato in primo e secondo grado, ricorre in Cassazione - Rigetto.

La suprema Corte afferma che gravava proprio sull'imputato, nella richiamata qualità di
delegato alla sicurezza, il dovere, non solo di porre in essere le misure necessarie a garantire la
sicurezza dei lavoratori, ma anche quello di verificare la presenza e l'operatività dei presidi di
sicurezza ed il rispetto, da parte degli stessi dipendenti, delle norme prevenzionali. Egli era,
cioè, tenuto anche a vigilare perchè le condizioni di sicurezza fossero, non solo presenti, ma
anche mantenute per tutto il tempo in cui il lavoratore prestava la propria opera.

La condotta del lavoratore, pur scorretta ed imprudente, non è stata tale da interrompere il
nesso causale tra la condotta colposa attribuita all'imputato e l'evento determinatosi. A tale
conclusione, la corte territoriale è legittimamente pervenuta, tra l'altro rilevando che era stato
il mancato e corretto posizionamento del carter di protezione, che aveva proprio lo scopo di
isolare gli organi in movimento della macchina al fine di evitare che gli stessi entrassero in
contatto con il corpo degli operatori, a causare l'incidente.


Nessun rilievo, in tale contesto, è stato giustamente attribuito al fatto che l'impianto fosse
munito di vari dispositivi di sicurezza idonei ad evitare infortuni, atteso che era stato di fatto
eliminato il presidio principale, costituito proprio dal carter che, in qualunque condizione e al
cospetto di qualsiasi imprudente condotta dell'operatore, avrebbe sicuramente evitato il
pericoloso contatto degli organi in movimento della macchina con il corpo del lavoratore.
REPUBBLICA ITALIANA


                                      IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

                                    LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE


                                            SEZIONE QUARTA PENALE


                                    Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:


                                        Dott. BRUSCO Carlo - Presidente


                                       Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere


                                      Dott. FOTI Giacomo - rel. Consigliere


                                        Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere


                                  Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere


                                            ha pronunciato la seguente:


                                                   SENTENZA




sul ricorso proposto da:


1) (Omissis) N. IL (Omissis);


avverso la sentenza n. 1528/2010 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 26/09/2011;


visti gli atti, la sentenza e il ricorso;


udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/04/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO FOTI;


Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Spinaci Sante, che ha concluso per il rigetto del
ricorso.



                                                      Fatto
1- Con sentenza del 13 ottobre 2009, il giudice monocratico del Tribunale di Lucca, all'esito di
giudizio ordinario seguito ad opposizione a decreto penale di condanna, ha ritenuto (Omissis), nella
sua qualità di delegato alla sicurezza della " (Omissis) s.p.a.", colpevole del delitto di lesioni colpose
commesse, con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, in pregiudizio di
(Omissis), e lo ha condannato alla pena, interamente condonata, di mesi due di reclusione, sostituita
con la corrispondente pena pecuniaria.

In fatto, era accaduto che il (Omissis), dipendente della predetta società, addetto ad una macchina
legatrice di pile di cartoni ondulati, nel tentativo di rimuovere un cartoncino di protezione della pila
di cartoni che scorreva sui rulli trasportatori della macchina, cartoncino che si era incastrato tra i rulli,
era rimasto con il guanto della mano sinistra impigliato tra la catena di trasmissione di alcuni rulli ed
un pignone; organi che non risultavano forniti di protezione alcuna. La mano era stata quindi
trascinata nell'ingranaggio che aveva provocato l'amputazione della falange distale del quarto dito.


Secondo il primo giudice, dell'infortunio doveva essere ritenuto responsabile il (Omissis) che, per
colpa generica e specifica, quest'ultima consistita nella violazione del Decreto del Presidente della
Repubblica n. 547 del 1955, articolo 47, non aveva curato di far riposizionare, dopo la rimozione, il
carter metallico, posto a protezione delle ruote dentate e delle relative catene di trasmissione dei
rulli, che, se correttamente posizionato, avrebbe evitato il contatto del corpo del lavoratore con gli
organi in movimento e dunque l'infortunio non si sarebbe verificato.


2 - Su appello proposto dall'imputato, la Corte d'Appello di Firenze, con sentenza del 26 settembre
2011, ha confermato la decisione impugnata.


Ha ribadito, quindi, il giudice del gravame la responsabilità dell'imputato rilevando che, se era vero
che il lavoratore aveva errato nell'intervenire sulla macchina senza avere azionato il pulsante che
l'avrebbe arrestata e nell'avvicinarsi alle parti in movimento senza seguire il percorso più corretto, che
avrebbe messo in azione, grazie alla presenza di cellule fotoelettriche, i congegni automatici di
arresto del macchinario, era anche vero che era stata l'assenza del carter a determinare l'infortunio e
che la condotta, pur imprudente, del lavoratore non presentava le caratteristiche di eccezionalità, di
esorbitanza rispetto alle ordinarie modalità di lavoro, tali da escludere la responsabilità del datore di
lavoro e quindi del suo delegato.


è stata, in definitiva, per i giudici del merito, proprio l'assenza del carter di protezione, di cui
necessariamente la macchina doveva esser munita, alla stregua del disposto del Decreto del
Presidente della Repubblica n. 575 del 1955, articoli 47 e 61, proprio per evitare qualsiasi contatto
accidentale dell'operatore con gli organi in movimento, a provocare l'incidente.


3 - Avverso detta sentenza il (Omissis) propone ricorso per cassazione, per il tramite dei difensori, e
deduce vizio di motivazione della sentenza impugnata con riguardo alla ritenuta sussistenza del
nesso causale tra la condotta colposa attribuita all'imputato e l'evento determinatosi. Sostiene il
ricorrente che l'infortunio deve essere attribuito esclusivamente alla condotta imprudente del
lavoratore, che avrebbe posto in essere un comportamento del tutto imprevedibile ed esorbitante
rispetto al processo lavorativo, tale da costituire la causa esclusiva della produzione dell'evento.


Il lavoratore, si sostiene nel ricorso, da anni addetto alla macchina legatrice e particolarmente
esperto, sarebbe imprudentemente intervenuto sugli organi in movimento, eludendo tutti i sistemi di
sicurezza (cellule fotoelettriche e pulsantiere manuali capaci di arrestare immediatamente la
macchina), benchè fosse al corrente dei rischi che tale intervento comportava. Tale condotta
costituirebbe causa autonoma e sopravvenuta da sola sufficiente a produrre l'evento, pur se era vero
che mancava, al momento dell'incidente, il carter di protezione.



                                                    Diritto




Il ricorso è infondato, ai limiti dell'inammissibilità.


1 - In tema di vizio motivazionale, occorre preliminarmente rilevare che questa Corte ha, in generale,
costantemente affermato che il vizio della mancanza o manifesta illogicità della motivazione,
valutabile in sede di legittimità, sussiste allorchè il provvedimento giurisdizionale manchi del tutto
della parte motiva ovvero la medesima, pur esistendo graficamente, sia tale da non evidenziare l'iter
argomentativo seguito dal giudice per pervenire alla decisione adottata. è stato, altresì, affermato che
il vizio è presente anche nell'ipotesi in cui dal testo della motivazione emergano illogicità o
contraddizioni di tale evidenza da rivelare una totale estraneità tra le argomentazioni adottate e la
soluzione decisionale prescelta.


Orbene, nel caso di specie la corte territoriale ha compiutamente affrontato tutti i temi della vicenda
processuale sottoposti al suo esame in particolare, proprio quelli relativi alla condotta del lavoratore
ed al nesso causale, ed ha indicato, dopo attento esame degli atti e delle censure proposte
dall'imputato nei motivi d'appello, le ragioni del proprio dissenso rispetto alle tesi difensive ed è
infine giunta a concludere, con argomentazioni del tutto congrue e coerenti sul piano logico, che
detta condotta, pur scorretta ed imprudente, non era stata tale da interrompere il nesso causale tra la
condotta colposa attribuita all'imputato, concretizzatasi anche nella violazione di specifiche norme in
materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro (Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del
1955, articolo 47, riproposto nel Decreto Legislativo n. 81 del 2008, ed anche l'articolo 61), e l'evento
determinatosi.


A tale conclusione, la corte territoriale è legittimamente pervenuta, tra l'altro rilevando che era stato il
mancato e corretto posizionamento del carter di protezione, che aveva proprio lo scopo di isolare gli
organi in movimento della macchina al fine di evitare che gli stessi entrassero in contatto con il corpo
degli operatori, a causare l'incidente.


Nessun rilievo, in tale contesto, è stato giustamente attribuito al fatto che l'impianto fosse munito di
vari dispositivi di sicurezza idonei ad evitare infortuni, atteso che era stato di fatto eliminato il
presidio principale, costituito proprio dal carter che, in qualunque condizione e al cospetto di
qualsiasi imprudente condotta dell'operatore, avrebbe sicuramente evitato il pericoloso contatto
degli organi in movimento della macchina con il corpo del lavoratore.


è pacifico, d'altra parte, che gravava proprio sull'imputato, nella richiamata qualità, il dovere, non solo
di porre in essere le misure necessarie a garantire la sicurezza dei lavoratori, ma anche quello di
verificare la presenza e l'operatività dei presidi di sicurezza ed il rispetto, da parte degli stessi
dipendenti, nelle norme prevenzionali. Egli era, cioè, tenuto anche a vigilare perchè le condizioni di
sicurezza fossero, non solo presenti, ma anche mantenute per tutto il tempo in cui il lavoratore
prestava la propria opera.


A detti obblighi si è sottratto l'imputato, al quale è stata, in conseguenza, giustamente attribuita la
responsabilità dell'incidente e delle sue conseguenze.


Non ha, peraltro, il giudice del gravame omesso di considerare la condotta del lavoratore ed ha
giustamente ritenuto che essa, pur imprudente, non poteva ritenersi tale da interrompere il nesso
causale tra la condotta dell'imputato e l'evento. Ciò nel rispetto dei principi sul punto affermati da
questa Corte, secondo cui l'eventuale colpa concorrente del lavoratore non produce alcun effetto
esimente per il datore di lavoro, o per chi lo rappresenta e ne assume la posizione di garanzia, che
abbia causato l'incidente per la violazione di norme in materia antinfortunistica, atteso che la relativa
normativa è diretta anche a prevenire gli effetti di condotte colpose degli stessi lavoratori.


In proposito, peraltro, il giudice del gravame ha sostenuto che il comportamento del lavoratore,
come segnalato dall'imputato, pur imprudente, non poteva ritenersi anomalo e disancorato dal
processo produttivo e dalle mansioni alle quali lo stesso era addetto; giudizio al quale lo stesso
giudice è pervenuto attraverso apprezzamenti di merito coerentemente articolati, e dunque non
censurabili nella sede di legittimità.


In conclusione, il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese
processuali.



                                                 P.Q.M.




Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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03 cassazione penale 46222 - responsabilità di un delegato alla sicurezza

  • 1. Cassazione Penale, Sez. 4, 27 novembre 2012, n. 46222 - Mancanza del carter di protezione e infortunio: responsabilità di un delegato alla sicurezza Mercoledì 12 Dicembre 2012 10:04 Cassazione Penale, Sez. 4, 27 novembre 2012, n. 46222 - Mancanza del carter di protezione e infortunio: responsabilità di un delegato alla sicurezza Delega di Funzione Dispositivo di Protezione Individuale Responsabilità di un delegato alla sicurezza di una spa per il delitto di lesioni colpose commesse, con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, in pregiudizio di un dipendente della spa che, addetto ad una macchina legatrice di pile di cartoni ondulati, nel tentativo di rimuovere un cartoncino di protezione della pila di cartoni che scorreva sui rulli trasportatori della macchina, cartoncino che si era incastrato tra i rulli, era rimasto con il guanto della mano sinistra impigliato tra la catena di trasmissione di alcuni rulli ed un pignone; organi che non risultavano forniti di protezione alcuna. La mano era stata quindi trascinata nell'ingranaggio che aveva provocato l'amputazione della falange distale del quarto dito. Condannato in primo e secondo grado, ricorre in Cassazione - Rigetto. La suprema Corte afferma che gravava proprio sull'imputato, nella richiamata qualità di delegato alla sicurezza, il dovere, non solo di porre in essere le misure necessarie a garantire la sicurezza dei lavoratori, ma anche quello di verificare la presenza e l'operatività dei presidi di sicurezza ed il rispetto, da parte degli stessi dipendenti, delle norme prevenzionali. Egli era, cioè, tenuto anche a vigilare perchè le condizioni di sicurezza fossero, non solo presenti, ma anche mantenute per tutto il tempo in cui il lavoratore prestava la propria opera. La condotta del lavoratore, pur scorretta ed imprudente, non è stata tale da interrompere il nesso causale tra la condotta colposa attribuita all'imputato e l'evento determinatosi. A tale conclusione, la corte territoriale è legittimamente pervenuta, tra l'altro rilevando che era stato il mancato e corretto posizionamento del carter di protezione, che aveva proprio lo scopo di isolare gli organi in movimento della macchina al fine di evitare che gli stessi entrassero in contatto con il corpo degli operatori, a causare l'incidente. Nessun rilievo, in tale contesto, è stato giustamente attribuito al fatto che l'impianto fosse munito di vari dispositivi di sicurezza idonei ad evitare infortuni, atteso che era stato di fatto eliminato il presidio principale, costituito proprio dal carter che, in qualunque condizione e al cospetto di qualsiasi imprudente condotta dell'operatore, avrebbe sicuramente evitato il pericoloso contatto degli organi in movimento della macchina con il corpo del lavoratore.
  • 2. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BRUSCO Carlo - Presidente Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere Dott. FOTI Giacomo - rel. Consigliere Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: 1) (Omissis) N. IL (Omissis); avverso la sentenza n. 1528/2010 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 26/09/2011; visti gli atti, la sentenza e il ricorso; udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/04/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO FOTI; Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Spinaci Sante, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Fatto
  • 3. 1- Con sentenza del 13 ottobre 2009, il giudice monocratico del Tribunale di Lucca, all'esito di giudizio ordinario seguito ad opposizione a decreto penale di condanna, ha ritenuto (Omissis), nella sua qualità di delegato alla sicurezza della " (Omissis) s.p.a.", colpevole del delitto di lesioni colpose commesse, con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, in pregiudizio di (Omissis), e lo ha condannato alla pena, interamente condonata, di mesi due di reclusione, sostituita con la corrispondente pena pecuniaria. In fatto, era accaduto che il (Omissis), dipendente della predetta società, addetto ad una macchina legatrice di pile di cartoni ondulati, nel tentativo di rimuovere un cartoncino di protezione della pila di cartoni che scorreva sui rulli trasportatori della macchina, cartoncino che si era incastrato tra i rulli, era rimasto con il guanto della mano sinistra impigliato tra la catena di trasmissione di alcuni rulli ed un pignone; organi che non risultavano forniti di protezione alcuna. La mano era stata quindi trascinata nell'ingranaggio che aveva provocato l'amputazione della falange distale del quarto dito. Secondo il primo giudice, dell'infortunio doveva essere ritenuto responsabile il (Omissis) che, per colpa generica e specifica, quest'ultima consistita nella violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955, articolo 47, non aveva curato di far riposizionare, dopo la rimozione, il carter metallico, posto a protezione delle ruote dentate e delle relative catene di trasmissione dei rulli, che, se correttamente posizionato, avrebbe evitato il contatto del corpo del lavoratore con gli organi in movimento e dunque l'infortunio non si sarebbe verificato. 2 - Su appello proposto dall'imputato, la Corte d'Appello di Firenze, con sentenza del 26 settembre 2011, ha confermato la decisione impugnata. Ha ribadito, quindi, il giudice del gravame la responsabilità dell'imputato rilevando che, se era vero che il lavoratore aveva errato nell'intervenire sulla macchina senza avere azionato il pulsante che l'avrebbe arrestata e nell'avvicinarsi alle parti in movimento senza seguire il percorso più corretto, che avrebbe messo in azione, grazie alla presenza di cellule fotoelettriche, i congegni automatici di arresto del macchinario, era anche vero che era stata l'assenza del carter a determinare l'infortunio e che la condotta, pur imprudente, del lavoratore non presentava le caratteristiche di eccezionalità, di esorbitanza rispetto alle ordinarie modalità di lavoro, tali da escludere la responsabilità del datore di lavoro e quindi del suo delegato. è stata, in definitiva, per i giudici del merito, proprio l'assenza del carter di protezione, di cui necessariamente la macchina doveva esser munita, alla stregua del disposto del Decreto del Presidente della Repubblica n. 575 del 1955, articoli 47 e 61, proprio per evitare qualsiasi contatto accidentale dell'operatore con gli organi in movimento, a provocare l'incidente. 3 - Avverso detta sentenza il (Omissis) propone ricorso per cassazione, per il tramite dei difensori, e deduce vizio di motivazione della sentenza impugnata con riguardo alla ritenuta sussistenza del nesso causale tra la condotta colposa attribuita all'imputato e l'evento determinatosi. Sostiene il ricorrente che l'infortunio deve essere attribuito esclusivamente alla condotta imprudente del lavoratore, che avrebbe posto in essere un comportamento del tutto imprevedibile ed esorbitante rispetto al processo lavorativo, tale da costituire la causa esclusiva della produzione dell'evento. Il lavoratore, si sostiene nel ricorso, da anni addetto alla macchina legatrice e particolarmente
  • 4. esperto, sarebbe imprudentemente intervenuto sugli organi in movimento, eludendo tutti i sistemi di sicurezza (cellule fotoelettriche e pulsantiere manuali capaci di arrestare immediatamente la macchina), benchè fosse al corrente dei rischi che tale intervento comportava. Tale condotta costituirebbe causa autonoma e sopravvenuta da sola sufficiente a produrre l'evento, pur se era vero che mancava, al momento dell'incidente, il carter di protezione. Diritto Il ricorso è infondato, ai limiti dell'inammissibilità. 1 - In tema di vizio motivazionale, occorre preliminarmente rilevare che questa Corte ha, in generale, costantemente affermato che il vizio della mancanza o manifesta illogicità della motivazione, valutabile in sede di legittimità, sussiste allorchè il provvedimento giurisdizionale manchi del tutto della parte motiva ovvero la medesima, pur esistendo graficamente, sia tale da non evidenziare l'iter argomentativo seguito dal giudice per pervenire alla decisione adottata. è stato, altresì, affermato che il vizio è presente anche nell'ipotesi in cui dal testo della motivazione emergano illogicità o contraddizioni di tale evidenza da rivelare una totale estraneità tra le argomentazioni adottate e la soluzione decisionale prescelta. Orbene, nel caso di specie la corte territoriale ha compiutamente affrontato tutti i temi della vicenda processuale sottoposti al suo esame in particolare, proprio quelli relativi alla condotta del lavoratore ed al nesso causale, ed ha indicato, dopo attento esame degli atti e delle censure proposte dall'imputato nei motivi d'appello, le ragioni del proprio dissenso rispetto alle tesi difensive ed è infine giunta a concludere, con argomentazioni del tutto congrue e coerenti sul piano logico, che detta condotta, pur scorretta ed imprudente, non era stata tale da interrompere il nesso causale tra la condotta colposa attribuita all'imputato, concretizzatasi anche nella violazione di specifiche norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro (Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955, articolo 47, riproposto nel Decreto Legislativo n. 81 del 2008, ed anche l'articolo 61), e l'evento determinatosi. A tale conclusione, la corte territoriale è legittimamente pervenuta, tra l'altro rilevando che era stato il mancato e corretto posizionamento del carter di protezione, che aveva proprio lo scopo di isolare gli organi in movimento della macchina al fine di evitare che gli stessi entrassero in contatto con il corpo degli operatori, a causare l'incidente. Nessun rilievo, in tale contesto, è stato giustamente attribuito al fatto che l'impianto fosse munito di vari dispositivi di sicurezza idonei ad evitare infortuni, atteso che era stato di fatto eliminato il presidio principale, costituito proprio dal carter che, in qualunque condizione e al cospetto di qualsiasi imprudente condotta dell'operatore, avrebbe sicuramente evitato il pericoloso contatto degli organi in movimento della macchina con il corpo del lavoratore. è pacifico, d'altra parte, che gravava proprio sull'imputato, nella richiamata qualità, il dovere, non solo di porre in essere le misure necessarie a garantire la sicurezza dei lavoratori, ma anche quello di verificare la presenza e l'operatività dei presidi di sicurezza ed il rispetto, da parte degli stessi dipendenti, nelle norme prevenzionali. Egli era, cioè, tenuto anche a vigilare perchè le condizioni di sicurezza fossero, non solo presenti, ma anche mantenute per tutto il tempo in cui il lavoratore
  • 5. prestava la propria opera. A detti obblighi si è sottratto l'imputato, al quale è stata, in conseguenza, giustamente attribuita la responsabilità dell'incidente e delle sue conseguenze. Non ha, peraltro, il giudice del gravame omesso di considerare la condotta del lavoratore ed ha giustamente ritenuto che essa, pur imprudente, non poteva ritenersi tale da interrompere il nesso causale tra la condotta dell'imputato e l'evento. Ciò nel rispetto dei principi sul punto affermati da questa Corte, secondo cui l'eventuale colpa concorrente del lavoratore non produce alcun effetto esimente per il datore di lavoro, o per chi lo rappresenta e ne assume la posizione di garanzia, che abbia causato l'incidente per la violazione di norme in materia antinfortunistica, atteso che la relativa normativa è diretta anche a prevenire gli effetti di condotte colpose degli stessi lavoratori. In proposito, peraltro, il giudice del gravame ha sostenuto che il comportamento del lavoratore, come segnalato dall'imputato, pur imprudente, non poteva ritenersi anomalo e disancorato dal processo produttivo e dalle mansioni alle quali lo stesso era addetto; giudizio al quale lo stesso giudice è pervenuto attraverso apprezzamenti di merito coerentemente articolati, e dunque non censurabili nella sede di legittimità. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.