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PREVENZIONE E PROTEZIONE
                     Giurisprudenza



l Sicurezza in cantiere. Dalla SC un giudizio apparentemente destabilizzante


                    Valutazione nelle aziende
                    fino a dieci dipendenti:
                    una sentenza da capire
   La sentenza della Corte di Cassazione penale, sez. III, 15 giugno 2011, n. 23968, relativa all’obbligo di
   redazione del “documento di valutazione dei rischi” per una ditta che non superava i dieci lavoratori, ha
   dato la sensazione di sovvertire uno dei punti fermi delle poche facilitazioni che il legislatore ha pensato per
   le piccole aziende, cioè la facoltà di autocertificare l’avvenuta valutazione dei rischi in sostituzione
   dell’obbligo di redazione del documento di valutazione dei rischi. La redazione di questa autocertificazione,
   adempimento formale, non ha sostituito l’obbligo sostanziale di effettuare il fondamentale processo di
   valutazione dei rischi, ma ha permesso di evitare, a titolo di semplificazione burocratica, l’elaborazione di un
   documento complesso quale il DVR, il documento di valutazione dei rischi dai contenuti normati.




          Cassazione penale, sezione III, 15 giugno 2011, n. 23968,
                        Pres. Ferrua, Rel. Amoroso

                                        La Corte Suprema di Cassazione
                                               sezione III penale


Composta dagli illustrissimi signori Magistrati:                                Svolgimento del processo
dott. Giuliana Ferrua Presidente                                1. La Ca. St. era imputato del reato di cui all’art. 4 co. 2,
1. dott. Renato Grillo                                          d.lgs. n. 626/94 perché, in qualità di titolare della ditta
2. dott. Giovanni Amoroso                                       C.S.L.C. Im. di La Ca. St. con sede in Sa. Gi.Te. e cantiere
3. dott. Luigi Marini                                           in La., ometteva di elaborare un documento di valuta­
4. dott. Giulio Sarno                                           zione dei rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori
ha pronunciato la seguente                                      (in La il 7.9.2006).
                                                                Il 7 settembre 2006 Vi. Do., tecnico del Servizio di
                        sentenza                                Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro all’A.S.L.
sul ricorso proposto da La Ca. St., nato a Pe.                  Lanciano ­ Vasto effettuava un sopralluogo presso il
avverso la sentenza del Tribunale di Lanciano emessa            cantiere in Via Pi. n. 38 a La., rinvenendo sul posto due
in data 22.10.2009.                                             operai dipendenti della ditta “C.S.L.C. Im.”, il cui legale
Udita la relazione fatta in pubblica udienza del Consi­         rappresentante era il La. Ca. La visita ispettiva riscontra­
gliere Giovanni Amoroso;                                        va l’omessa elaborazione del documento di valutazione
Udito il P.M., in persona del S. Procuratore dott. Alfredo      dei rischi per la sicurezza dei lavoratori all’epoca previ­
Montagna che ha concluso per il rigetto del ricorso;            sta dall’art. 4, comma 2, d.lgs. n. 626/94 (poi prevista
la Corte osserva:                                               dall’art. 17 d.lgs. 8 aprile 2008, n. 81). Il Vi. procedeva

 IL SOLE 24 ORE      14                       www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com                        24 aprile 2012 ­ N. 8
PREVENZIONE E PROTEZIONE
                                                                                         Commento


così alla relativa contestazione emettendo il verbale di              cati i criteri adottati per la valutazione stessa; l’indivi­
ispezione in data 7 settembre 2006.                                   duazione delle misure di prevenzione e di protezione e
2. Il tribunale di Lanciano, con sentenza emessa in data              dei dispositivi di protezione individuale, conseguente
22.10.2009 e depositata in data 23.10.2009, dichiara­                 alla valutazione suddetta; il programma delle misure
va La. Ca. St. colpevole del reato a lui ascritto e, per              ritenute opportune per garantire il miglioramento nel
l’effetto, lo condannava alla pena di euro 1.500 di                   tempo dei livelli di sicurezza.
ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali.                  Ma ciò non esonerava anche il datore di lavoro dal
3. Avverso questa pronuncia l’imputato propone ricor­                 predisporre e tenere il documento di valutazione dei
so per cassazione con un unico motivo.                                rischi nel contenuto meno analitico di cui al comma 1;
                                                                      documento che doveva comunque contenere la valuta­
                  Motivi della decisione                              zione di tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei
1. Il ricorso è articolato in un unico motivo.                        lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di la­
Deduce il ricorrente che, a norma dell’art. 4, comma 11,              voratori esposti a rischi particolari, anche nella scelta
d.lgs. n. 626/94, “il datore di lavoro delle aziende che              delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei prepa­
occupano fino a dieci addetti non è soggetto agli obbli­              rati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei
ghi di cui ai commi 2 e 3, ma è tenuto comunque ad                    luoghi di lavoro.
autocertificare per iscritto l’avvenuta effettuazione del­            L’obbligo di valutazione dei rischi e di elaborazione del
la valutazione dei rischi. L’autocertificazione deve esse­            relativo documento è ora confermato dagli artt. 17 e 28
re inviata al rappresentante per la sicurezza”. Di tal                d.lgs. n. 81 del 2008 ed il successivo art. 29, comma 5,
guisa il documento di valutazione dei rischi per la sicu­             prevede parimenti modalità semplificate di adempi­
rezza e salute dei lavoratori è obbligatorio e soggetto a             mento di tale obbligo per i datori di lavoro che occupa­
ispezione per le sole aziende che occupino più di dieci               no fino a dieci dipendenti.
addetti.                                                              C’è quindi continuità normativa con conseguente esclu­
Nella specie non si sarebbe in alcun modo accertata la                sione dell’abolitio criminis per effetto dell’abrogazione
reale consistenza dell’azienda e il numero dei suoi di­               della disposizione recante l’incolpazione.
pendenti effettivamente occupati.                                     Nella specie l’imputato non ha predisposto e tenuto
2. Il ricorso è infondato.                                            alcun documento di valutazione dei rischi sicché distin­
Il comma 11 dell’art. 4 cit. prevedeva effettivamente                 zione puntualizzata nel ricorso non inficia la esattezza e
che il datore di lavoro delle aziende che occupassero                 legittimità della sentenza impugnata.
fino a dieci addetti non era soggetto agli obblighi di cui            3. Pertanto il ricorso va rigettato con conseguente con­
ai commi 2 e 3 e quindi era esonerato, in particolare,                danna del ricorrente al pagamento delle spese proces­
dal predisporre e tenere il documento di valutazione                  suali.
dei rischi nel contenuto di cui al secondo comma; docu­
mento questo più complesso perché doveva contenere                                       Per questi motivi
una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurez­            la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al
za e la salute durante il lavoro, nella quale sono specifi­           pagamento delle spese processuali.                   l


   COMMENTO
l di Cristoforo Moretti, ingegnere libero professionista


Il testo legislativo vigente al momento       bligo di valutazione dei rischi, il comma     tore di lavoro delle aziende familiari,
del reato sottoposto all’esame della          2, l’obbligo di redigere un documento         nonché delle aziende che occupano
Suprema Corte, nell’anno 2006, era il         di valutazione dei rischi, il comma 3,        fino a dieci addetti, non era soggetto
D.Lgs. n. 626/1994, il quale aveva previ­     l’obbligo di custodire il documento in        agli obblighi di cui ai commi 2 e 3, ma
sto, all’art. 4, gli obblighi del datore di   azienda. Come facilitazione per la gran       era tenuto comunque ad autocertifica­
lavoro, del dirigente e del preposto (si      parte delle aziende con pochi addetti         re per iscritto l'avvenuta effettuazione
veda il riquadro 1).                          era previsto il comma 11, stesso art. 4,      della valutazione dei rischi e l'adempi­
Il comma 1, art. 4, aveva previsto l’ob­      nel quale era stato precisato che il da­      mento degli obblighi collegati alla stes­

 24 aprile 2012 ­ N. 8                              www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com                15              IL SOLE 24 ORE
PREVENZIONE E PROTEZIONE
                        Commento


 Riquadro 1

  l Commi 1, 2 e 3, art. 4, D.Lgs. n. 626/1994
                                Art. 4, «Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto»
 «1. Il datore di lavoro, in relazione alla natura dell’attività dell’azienda ovvero dell’unità produttiva, valuta, nella scelta delle
 attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché‚ nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i
 rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi
 particolari.
 2. All’esito della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro elabora un documento contenente:
 a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri
 adottati per la valutazione stessa;
 b) l’individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla
 valutazione di cui alla lettera a);
 c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.
 3. Il documento è custodito presso l’azienda ovvero l’unità produttiva.»


sa. Da questa facoltà erano escluse le         espresso il proprio parere con senten­         sponsabilità, (a) di avere effettuato la
aziende soggette a particolari tipi di         za 27 febbraio 2006, n. 27, «Da una            “valutazione dei rischi” e, soprattutto, (b)
rischio, indicati sia nello stesso D.Lgs. n.   lettura sistematica della norma (art.4         di avere adempiuto agli “obblighi ad essa
626/1994 sia in successive uscite legi­        comma 11 in relazione al comma 2) e            collegati”».
slative.                                       tenuto conto della sua ratio, appare evi­
Prima di esaminare il dispositivo della        dente che anche il datore di lavoro di una     Il caso esaminato
sentenza, per completezza è opportu­           impresa di modeste dimensioni e nume­          dalla SC
no rilevare che il vigente D.Lgs. n. 81/       ro ridotto di dipendenti, è comunque ob­       La sentenza della Corte di Cassazione
2008, che ha abrogato il D.Lgs. n. 626/        bligato in via preventiva a effettuare una     penale, sez. III, 15 giugno 2011, n.
1994, ha previsto ancora fino al 30            valutazione globale dei rischi esistenti per   23968, ha proposto il caso di un’ispe­
giugno 2012 la facoltà dell’autocertifi­       i lavoratori sul luogo di lavoro e a darne     zione di un tecnico della prevenzione
cazione per le aziende che occupano            atto in un documento la cui tenuta è           di una ASL del centro Italia in un cantie­
fino a dieci lavoratori, ai sensi del com­     obbligatoria, sebbene possa ricorrere in       re nel quale lavoravano due operai di­
ma 5, art. 29, per il quale «I datori di       tal caso alla procedura semplificata           pendenti di una ditta di impermeabiliz­
lavoro che occupano fino a 10 lavoratori       dell'autocertificazione anziché alla predi­    zazioni. L’ufficiale di Polizia giudiziaria
effettuano la valutazione dei rischi di cui    sposizione di un documento articolato».        aveva rilevato l’omessa elaborazione
al presente articolo sulla base delle pro­     Dello stesso pensiero è stata anche la         del documento di valutazione dei rischi
cedure standardizzate di cui all'articolo      Cassazione civile, che con sentenza n.         e ha proceduto alla relativa contesta­
6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza     21698/2010, ha confermato che «Il              zione ai sensi D.Lgs. n. 626/1994, art. 4,
del diciottesimo mese successivo alla da­      D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, art. 4,      comma 2, emettendo il verbale il 7
ta di entrata in vigore del decreto intermi­   comma 11, a sua volta, dopo averlo             settembre 2006.
nisteriale di cui all'articolo 6, comma 8,     escluso dagli obblighi di cui ai commi 2 e     Il tribunale competente aveva dichiara­
lettera f), e, comunque, non oltre il 30       3, impone al datore di lavoro di “autocer­     to il datore di lavoro della ditta colpe­
giugno 2012, gli stessi datori di lavoro       tificare per iscritto” l’avvenuta effettua­    vole del reato a lui ascritto e lo aveva
possono autocertificare l'effettuazione        zione della valutazione dei rischi e           condannato a un’ammenda e al paga­
della valutazione dei rischi».                 l’adempimento degli obblighi ad essa col­      mento delle spese processuali.
La giurisprudenza, seppur non copiosa,         legati» essendo l’autocertificazione           Contro questa pronuncia il datore di
ha confermato ulteriormente la facoltà         una «attestazione scritta del datore di        lavoro aveva proposto ricorso per
dell’autocertificazione per le aziende         lavoro avente un contenuto niente affatto      Cassazione sostenendo che, a norma
che occupano fino a dieci dipendenti.          formale perché con la stessa quel datore       del D.Lgs. 626/1994, art. 4, comma 11,
Secondo il Tribunale di Nola, che ha           deve dichiarare, assumendosene la re­          «il datore di lavoro delle aziende che

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PREVENZIONE E PROTEZIONE
                                                                                           Commento


 Riquadro 2

  l Punti oscuri della sentenza n. 23968/2011
 «Il comma 11 dell’art. 4 cit. prevedeva effettivamente che il datore di lavoro delle aziende che occupassero fino a dieci
 addetti non era soggetto agli obblighi di cui ai commi 2 e 3 e quindi era esonerato, in particolare, dal predisporre e tenere il
 documento di valutazione dei rischi nel contenuto di cui al secondo comma.»
 (omissis)
 «Ma ciò non esonerava anche il datore di lavoro dal predisporre e tenere il documento di valutazione dei rischi nel
 contenuto meno analitico di cui al comma 1.»

occupano fino a dieci addetti non è sog­        va comunque contenere la valutazione di           abilizzazioni, quindi, in un cantiere
getto agli obblighi di cui ai commi 2 e 3,      tutti i rischi per la sicurezza e per la          edile;
ma è tenuto comunque ad autocertifica­          salute dei lavoratori», per cui era stato     l   il reato contestato era stato la man­
re per iscritto l’avvenuta effettuazione        condannato.                                       cata redazione del “documento di
della valutazione dei rischi». Pertanto,                                                          valutazione dei rischi”, ai sensi del
siccome il documento di valutazione             L’analisi della decisione                         D.Lgs. n. 626/1994 (nel 2006 anco­
dei rischi è obbligatorio per le sole           Un’attenta analisi della sentenza non             ra vigente), art. 4, comma 2;
aziende che occupano più di dieci ad­           può che far emergere qualche perples­         l   nel 2006, oltre al D.Lgs. n. 626/
detti, non può essere richiesto a una           sità, soprattutto, per quanto riguarda i          1994, era vigente il D.Lgs. n. 494/
ditta che occupa un numero di lavora­           due passaggi del testo della sentenza             1996 inerente ai cantieri tempora­
tori inferiore a dieci.                         riportati nel riquadro 2.                         nei e mobili, che aveva previsto per i
La Suprema Corte ha ritenuto il ricor­          Il comma 1, art. 4, D.Lgs. n. 626/1994,           datori di lavoro l’obbligo di redazio­
so infondato, affermando che «il com­           non ha affatto menzionato un docu­                ne del POS (piano operativo di sicu­
ma 11 dell’art. 4 prevedeva effettiva­          mento di valutazione dei rischi, né del           rezza, tuttora richiesto dal D.Lgs. n.
mente che il datore di lavoro delle azien­      contenuto più o meno analitico; il com­           81/2008);
de che occupassero fino a dieci addetti         ma 1 ha riguardato solo un obbligo di         l   l’obbligo di redazione era inserito
non era soggetto agli obblighi di cui ai        valutazione a carico del datore di lavo­          nel D.Lgs. n. 494/1996, all’art. 2,
commi 2 e 3 e quindi era esonerato, in          ro, quindi, l’ultima frase riportata nello        «Definizioni», lettera f­ter), e all’art.
particolare, dal predisporre e tenere il        stralcio di sentenza riportato nel riqua­         9, «Obblighi dei datori di lavoro»,
documento di valutazione dei rischi nel         dro 2 sembra gravemente arbitraria.               comma 1, lettera c­bis), ma era ri­
contenuto di cui al secondo comma; do­          In realtà, la sentenza ha stabilito un            masto privo di sanzioni all’interno
cumento questo più complesso perché             principio corretto ma attraverso una              dello stesso decreto; questi i testi
doveva contenere una relazione sulla va­        strada piuttosto tortuosa. Il dispositivo         dei commi richiamati (si veda il ta­
lutazione dei rischi per la sicurezza e la      è impossibile da comprendere senza                bella 1);
salute durante il lavoro, nella quale sono      conoscere alcuni passaggi legislativi,        poiché la lettera f­ter) aveva precisato
specificati i criteri adottati per la valuta­   oggi superati dal D.Lgs. n. 81/2008, che      che il piano operativo di sicurezza era
zione stessa; l’individuazione delle misure     erano noti al tecnico della prevenzione       «il documento che il datore di lavoro
di prevenzione e di protezione e dei di­        della ASL che aveva effettuato il sopral­     dell’impresa esecutrice redige, in riferi­
spositivi di protezione individuale, conse­     luogo e che sono sottintesi nella sen­        mento al singolo cantiere interessato, ai
guente alla valutazione suddetta; il pro­       tenza; la Suprema Corte ha considera­         sensi dell’art.4 del dlgs 19 settembre
gramma delle misure ritenute opportune          to solo il D.Lgs. n. 626/1994 che non è,      1994 n.626 e successive modifiche», le
per garantire il miglioramento nel tempo        però, l’unico provvedimento coinvolto         sanzioni per la mancanza del POS era­
dei livelli di sicurezza. Ma ciò non esone­     nella vicenda.                                no comminate riferendosi all’art. 4,
rava anche il datore di lavoro dal predi­       Riepilogando sinteticamente i fatti:          D.Lgs. n. 626/1994, e non al D.Lgs. n.
sporre e tenere il documento di valutazio­      l   l’ispezione del tecnico ASL avvenne       494/1996, che appunto era carente di
ne dei rischi nel contenuto meno analitico          nel settembre 2006, in un cantiere        una sanzione specifica.
di cui al comma 1; documento che dove­              in cui lavorava una ditta di imperme­     Da questa analisi sono emersi i sottin­

 24 aprile 2012 ­ N. 8                                www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com                 17                IL SOLE 24 ORE
PREVENZIONE E PROTEZIONE
                        Commento


 Tabella 1

• Artt. 2 e 9, D.Lgs. 1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intendono per:
Art. 2, «Definizioni»
                      n. 494/1994

                              (omissis)
                              f­ter) piano operativo di sicurezza: il documento che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice
                              redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo
                              19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche.
Art. 9, «Obblighi dei 1. I datori di lavoro anche nel caso in cui nel cantiere operi un'unica impresa, anche familiare o
datori di lavoro»     con meno di dieci addetti:
                      (omissis)
                      c­bis) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 2, comma 1, lettera f­ter.

tesi del dispositivo di sentenza. Il DVR      sto espressamente l’obbligo per il da­         di lavoro delle aziende che occupano
della ditta, trattandosi di cantiere edile,   tore di lavoro di una ditta esecutrice di      fino a dieci addetti dagli obblighi di cui ai
era obbligatorio anche per meno di            redigere un documento di valutazione           commi 2 e 3 (cioè, della redazione del
dieci dipendenti ai sensi del D.Lgs. n.       dei rischi, che nei cantieri ha il nome di     documento di valutazione dei rischi),
494/1996 (decreto che non è citato            piano operativo di sicurezza; questo           pur essendo tenuto comunque ad au­
nel dispositivo, rendendo la sentenza         obbligo era sussistente e sussiste anco­       tocertificare per iscritto l’avvenuta ef­
criptica al limite dell’incomprensibilità),   ra per ogni cantiere per ogni ditta ese­       fettuazione della valutazione dei rischi e
ma la sanzionabilità era derivata esclu­      cutrice, a prescindere dal numero di           l’adempimento degli obblighi collegati
sivamente dal D.Lgs. n. 626/1994. Infat­      lavoratori occupati.                           alla stessa. Questa esenzione non vale­
ti, non era stato il comma 1, art. 4, che     Per questo motivo la sentenza è corret­        va allora né vale oggi in regime di D.Lgs.
aveva richiesto un documento (né              ta nella sostanza ma non può essere            n. 81/2008, per alcune tipologie di
molto né poco analitico) di valutazione       condivisa nella forma, infatti, il comma       aziende tra le quali quelle che eseguo­
dei rischi, era stato il D.Lgs. n. 494/       11, D.Lgs. n. 626/1994 aveva ammesso           no lavori edili e questo era precisamen­
1996 sui cantieri edili che aveva previ­      espressamente l’esenzione per il datore        te il caso della sentenza esaminata. l




 IL SOLE 24 ORE          18                          www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com                           24 aprile 2012 ­ N. 8

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02 sentenza sicurezza autocertificazione

  • 1. PREVENZIONE E PROTEZIONE Giurisprudenza l Sicurezza in cantiere. Dalla SC un giudizio apparentemente destabilizzante Valutazione nelle aziende fino a dieci dipendenti: una sentenza da capire La sentenza della Corte di Cassazione penale, sez. III, 15 giugno 2011, n. 23968, relativa all’obbligo di redazione del “documento di valutazione dei rischi” per una ditta che non superava i dieci lavoratori, ha dato la sensazione di sovvertire uno dei punti fermi delle poche facilitazioni che il legislatore ha pensato per le piccole aziende, cioè la facoltà di autocertificare l’avvenuta valutazione dei rischi in sostituzione dell’obbligo di redazione del documento di valutazione dei rischi. La redazione di questa autocertificazione, adempimento formale, non ha sostituito l’obbligo sostanziale di effettuare il fondamentale processo di valutazione dei rischi, ma ha permesso di evitare, a titolo di semplificazione burocratica, l’elaborazione di un documento complesso quale il DVR, il documento di valutazione dei rischi dai contenuti normati. Cassazione penale, sezione III, 15 giugno 2011, n. 23968, Pres. Ferrua, Rel. Amoroso La Corte Suprema di Cassazione sezione III penale Composta dagli illustrissimi signori Magistrati: Svolgimento del processo dott. Giuliana Ferrua Presidente 1. La Ca. St. era imputato del reato di cui all’art. 4 co. 2, 1. dott. Renato Grillo d.lgs. n. 626/94 perché, in qualità di titolare della ditta 2. dott. Giovanni Amoroso C.S.L.C. Im. di La Ca. St. con sede in Sa. Gi.Te. e cantiere 3. dott. Luigi Marini in La., ometteva di elaborare un documento di valuta­ 4. dott. Giulio Sarno zione dei rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori ha pronunciato la seguente (in La il 7.9.2006). Il 7 settembre 2006 Vi. Do., tecnico del Servizio di sentenza Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro all’A.S.L. sul ricorso proposto da La Ca. St., nato a Pe. Lanciano ­ Vasto effettuava un sopralluogo presso il avverso la sentenza del Tribunale di Lanciano emessa cantiere in Via Pi. n. 38 a La., rinvenendo sul posto due in data 22.10.2009. operai dipendenti della ditta “C.S.L.C. Im.”, il cui legale Udita la relazione fatta in pubblica udienza del Consi­ rappresentante era il La. Ca. La visita ispettiva riscontra­ gliere Giovanni Amoroso; va l’omessa elaborazione del documento di valutazione Udito il P.M., in persona del S. Procuratore dott. Alfredo dei rischi per la sicurezza dei lavoratori all’epoca previ­ Montagna che ha concluso per il rigetto del ricorso; sta dall’art. 4, comma 2, d.lgs. n. 626/94 (poi prevista la Corte osserva: dall’art. 17 d.lgs. 8 aprile 2008, n. 81). Il Vi. procedeva IL SOLE 24 ORE 14 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 24 aprile 2012 ­ N. 8
  • 2. PREVENZIONE E PROTEZIONE Commento così alla relativa contestazione emettendo il verbale di cati i criteri adottati per la valutazione stessa; l’indivi­ ispezione in data 7 settembre 2006. duazione delle misure di prevenzione e di protezione e 2. Il tribunale di Lanciano, con sentenza emessa in data dei dispositivi di protezione individuale, conseguente 22.10.2009 e depositata in data 23.10.2009, dichiara­ alla valutazione suddetta; il programma delle misure va La. Ca. St. colpevole del reato a lui ascritto e, per ritenute opportune per garantire il miglioramento nel l’effetto, lo condannava alla pena di euro 1.500 di tempo dei livelli di sicurezza. ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali. Ma ciò non esonerava anche il datore di lavoro dal 3. Avverso questa pronuncia l’imputato propone ricor­ predisporre e tenere il documento di valutazione dei so per cassazione con un unico motivo. rischi nel contenuto meno analitico di cui al comma 1; documento che doveva comunque contenere la valuta­ Motivi della decisione zione di tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei 1. Il ricorso è articolato in un unico motivo. lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di la­ Deduce il ricorrente che, a norma dell’art. 4, comma 11, voratori esposti a rischi particolari, anche nella scelta d.lgs. n. 626/94, “il datore di lavoro delle aziende che delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei prepa­ occupano fino a dieci addetti non è soggetto agli obbli­ rati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei ghi di cui ai commi 2 e 3, ma è tenuto comunque ad luoghi di lavoro. autocertificare per iscritto l’avvenuta effettuazione del­ L’obbligo di valutazione dei rischi e di elaborazione del la valutazione dei rischi. L’autocertificazione deve esse­ relativo documento è ora confermato dagli artt. 17 e 28 re inviata al rappresentante per la sicurezza”. Di tal d.lgs. n. 81 del 2008 ed il successivo art. 29, comma 5, guisa il documento di valutazione dei rischi per la sicu­ prevede parimenti modalità semplificate di adempi­ rezza e salute dei lavoratori è obbligatorio e soggetto a mento di tale obbligo per i datori di lavoro che occupa­ ispezione per le sole aziende che occupino più di dieci no fino a dieci dipendenti. addetti. C’è quindi continuità normativa con conseguente esclu­ Nella specie non si sarebbe in alcun modo accertata la sione dell’abolitio criminis per effetto dell’abrogazione reale consistenza dell’azienda e il numero dei suoi di­ della disposizione recante l’incolpazione. pendenti effettivamente occupati. Nella specie l’imputato non ha predisposto e tenuto 2. Il ricorso è infondato. alcun documento di valutazione dei rischi sicché distin­ Il comma 11 dell’art. 4 cit. prevedeva effettivamente zione puntualizzata nel ricorso non inficia la esattezza e che il datore di lavoro delle aziende che occupassero legittimità della sentenza impugnata. fino a dieci addetti non era soggetto agli obblighi di cui 3. Pertanto il ricorso va rigettato con conseguente con­ ai commi 2 e 3 e quindi era esonerato, in particolare, danna del ricorrente al pagamento delle spese proces­ dal predisporre e tenere il documento di valutazione suali. dei rischi nel contenuto di cui al secondo comma; docu­ mento questo più complesso perché doveva contenere Per questi motivi una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurez­ la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al za e la salute durante il lavoro, nella quale sono specifi­ pagamento delle spese processuali. l COMMENTO l di Cristoforo Moretti, ingegnere libero professionista Il testo legislativo vigente al momento bligo di valutazione dei rischi, il comma tore di lavoro delle aziende familiari, del reato sottoposto all’esame della 2, l’obbligo di redigere un documento nonché delle aziende che occupano Suprema Corte, nell’anno 2006, era il di valutazione dei rischi, il comma 3, fino a dieci addetti, non era soggetto D.Lgs. n. 626/1994, il quale aveva previ­ l’obbligo di custodire il documento in agli obblighi di cui ai commi 2 e 3, ma sto, all’art. 4, gli obblighi del datore di azienda. Come facilitazione per la gran era tenuto comunque ad autocertifica­ lavoro, del dirigente e del preposto (si parte delle aziende con pochi addetti re per iscritto l'avvenuta effettuazione veda il riquadro 1). era previsto il comma 11, stesso art. 4, della valutazione dei rischi e l'adempi­ Il comma 1, art. 4, aveva previsto l’ob­ nel quale era stato precisato che il da­ mento degli obblighi collegati alla stes­ 24 aprile 2012 ­ N. 8 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 15 IL SOLE 24 ORE
  • 3. PREVENZIONE E PROTEZIONE Commento Riquadro 1 l Commi 1, 2 e 3, art. 4, D.Lgs. n. 626/1994 Art. 4, «Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto» «1. Il datore di lavoro, in relazione alla natura dell’attività dell’azienda ovvero dell’unità produttiva, valuta, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché‚ nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari. 2. All’esito della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro elabora un documento contenente: a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; b) l’individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione di cui alla lettera a); c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza. 3. Il documento è custodito presso l’azienda ovvero l’unità produttiva.» sa. Da questa facoltà erano escluse le espresso il proprio parere con senten­ sponsabilità, (a) di avere effettuato la aziende soggette a particolari tipi di za 27 febbraio 2006, n. 27, «Da una “valutazione dei rischi” e, soprattutto, (b) rischio, indicati sia nello stesso D.Lgs. n. lettura sistematica della norma (art.4 di avere adempiuto agli “obblighi ad essa 626/1994 sia in successive uscite legi­ comma 11 in relazione al comma 2) e collegati”». slative. tenuto conto della sua ratio, appare evi­ Prima di esaminare il dispositivo della dente che anche il datore di lavoro di una Il caso esaminato sentenza, per completezza è opportu­ impresa di modeste dimensioni e nume­ dalla SC no rilevare che il vigente D.Lgs. n. 81/ ro ridotto di dipendenti, è comunque ob­ La sentenza della Corte di Cassazione 2008, che ha abrogato il D.Lgs. n. 626/ bligato in via preventiva a effettuare una penale, sez. III, 15 giugno 2011, n. 1994, ha previsto ancora fino al 30 valutazione globale dei rischi esistenti per 23968, ha proposto il caso di un’ispe­ giugno 2012 la facoltà dell’autocertifi­ i lavoratori sul luogo di lavoro e a darne zione di un tecnico della prevenzione cazione per le aziende che occupano atto in un documento la cui tenuta è di una ASL del centro Italia in un cantie­ fino a dieci lavoratori, ai sensi del com­ obbligatoria, sebbene possa ricorrere in re nel quale lavoravano due operai di­ ma 5, art. 29, per il quale «I datori di tal caso alla procedura semplificata pendenti di una ditta di impermeabiliz­ lavoro che occupano fino a 10 lavoratori dell'autocertificazione anziché alla predi­ zazioni. L’ufficiale di Polizia giudiziaria effettuano la valutazione dei rischi di cui sposizione di un documento articolato». aveva rilevato l’omessa elaborazione al presente articolo sulla base delle pro­ Dello stesso pensiero è stata anche la del documento di valutazione dei rischi cedure standardizzate di cui all'articolo Cassazione civile, che con sentenza n. e ha proceduto alla relativa contesta­ 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza 21698/2010, ha confermato che «Il zione ai sensi D.Lgs. n. 626/1994, art. 4, del diciottesimo mese successivo alla da­ D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, art. 4, comma 2, emettendo il verbale il 7 ta di entrata in vigore del decreto intermi­ comma 11, a sua volta, dopo averlo settembre 2006. nisteriale di cui all'articolo 6, comma 8, escluso dagli obblighi di cui ai commi 2 e Il tribunale competente aveva dichiara­ lettera f), e, comunque, non oltre il 30 3, impone al datore di lavoro di “autocer­ to il datore di lavoro della ditta colpe­ giugno 2012, gli stessi datori di lavoro tificare per iscritto” l’avvenuta effettua­ vole del reato a lui ascritto e lo aveva possono autocertificare l'effettuazione zione della valutazione dei rischi e condannato a un’ammenda e al paga­ della valutazione dei rischi». l’adempimento degli obblighi ad essa col­ mento delle spese processuali. La giurisprudenza, seppur non copiosa, legati» essendo l’autocertificazione Contro questa pronuncia il datore di ha confermato ulteriormente la facoltà una «attestazione scritta del datore di lavoro aveva proposto ricorso per dell’autocertificazione per le aziende lavoro avente un contenuto niente affatto Cassazione sostenendo che, a norma che occupano fino a dieci dipendenti. formale perché con la stessa quel datore del D.Lgs. 626/1994, art. 4, comma 11, Secondo il Tribunale di Nola, che ha deve dichiarare, assumendosene la re­ «il datore di lavoro delle aziende che IL SOLE 24 ORE 16 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 24 aprile 2012 ­ N. 8
  • 4. PREVENZIONE E PROTEZIONE Commento Riquadro 2 l Punti oscuri della sentenza n. 23968/2011 «Il comma 11 dell’art. 4 cit. prevedeva effettivamente che il datore di lavoro delle aziende che occupassero fino a dieci addetti non era soggetto agli obblighi di cui ai commi 2 e 3 e quindi era esonerato, in particolare, dal predisporre e tenere il documento di valutazione dei rischi nel contenuto di cui al secondo comma.» (omissis) «Ma ciò non esonerava anche il datore di lavoro dal predisporre e tenere il documento di valutazione dei rischi nel contenuto meno analitico di cui al comma 1.» occupano fino a dieci addetti non è sog­ va comunque contenere la valutazione di abilizzazioni, quindi, in un cantiere getto agli obblighi di cui ai commi 2 e 3, tutti i rischi per la sicurezza e per la edile; ma è tenuto comunque ad autocertifica­ salute dei lavoratori», per cui era stato l il reato contestato era stato la man­ re per iscritto l’avvenuta effettuazione condannato. cata redazione del “documento di della valutazione dei rischi». Pertanto, valutazione dei rischi”, ai sensi del siccome il documento di valutazione L’analisi della decisione D.Lgs. n. 626/1994 (nel 2006 anco­ dei rischi è obbligatorio per le sole Un’attenta analisi della sentenza non ra vigente), art. 4, comma 2; aziende che occupano più di dieci ad­ può che far emergere qualche perples­ l nel 2006, oltre al D.Lgs. n. 626/ detti, non può essere richiesto a una sità, soprattutto, per quanto riguarda i 1994, era vigente il D.Lgs. n. 494/ ditta che occupa un numero di lavora­ due passaggi del testo della sentenza 1996 inerente ai cantieri tempora­ tori inferiore a dieci. riportati nel riquadro 2. nei e mobili, che aveva previsto per i La Suprema Corte ha ritenuto il ricor­ Il comma 1, art. 4, D.Lgs. n. 626/1994, datori di lavoro l’obbligo di redazio­ so infondato, affermando che «il com­ non ha affatto menzionato un docu­ ne del POS (piano operativo di sicu­ ma 11 dell’art. 4 prevedeva effettiva­ mento di valutazione dei rischi, né del rezza, tuttora richiesto dal D.Lgs. n. mente che il datore di lavoro delle azien­ contenuto più o meno analitico; il com­ 81/2008); de che occupassero fino a dieci addetti ma 1 ha riguardato solo un obbligo di l l’obbligo di redazione era inserito non era soggetto agli obblighi di cui ai valutazione a carico del datore di lavo­ nel D.Lgs. n. 494/1996, all’art. 2, commi 2 e 3 e quindi era esonerato, in ro, quindi, l’ultima frase riportata nello «Definizioni», lettera f­ter), e all’art. particolare, dal predisporre e tenere il stralcio di sentenza riportato nel riqua­ 9, «Obblighi dei datori di lavoro», documento di valutazione dei rischi nel dro 2 sembra gravemente arbitraria. comma 1, lettera c­bis), ma era ri­ contenuto di cui al secondo comma; do­ In realtà, la sentenza ha stabilito un masto privo di sanzioni all’interno cumento questo più complesso perché principio corretto ma attraverso una dello stesso decreto; questi i testi doveva contenere una relazione sulla va­ strada piuttosto tortuosa. Il dispositivo dei commi richiamati (si veda il ta­ lutazione dei rischi per la sicurezza e la è impossibile da comprendere senza bella 1); salute durante il lavoro, nella quale sono conoscere alcuni passaggi legislativi, poiché la lettera f­ter) aveva precisato specificati i criteri adottati per la valuta­ oggi superati dal D.Lgs. n. 81/2008, che che il piano operativo di sicurezza era zione stessa; l’individuazione delle misure erano noti al tecnico della prevenzione «il documento che il datore di lavoro di prevenzione e di protezione e dei di­ della ASL che aveva effettuato il sopral­ dell’impresa esecutrice redige, in riferi­ spositivi di protezione individuale, conse­ luogo e che sono sottintesi nella sen­ mento al singolo cantiere interessato, ai guente alla valutazione suddetta; il pro­ tenza; la Suprema Corte ha considera­ sensi dell’art.4 del dlgs 19 settembre gramma delle misure ritenute opportune to solo il D.Lgs. n. 626/1994 che non è, 1994 n.626 e successive modifiche», le per garantire il miglioramento nel tempo però, l’unico provvedimento coinvolto sanzioni per la mancanza del POS era­ dei livelli di sicurezza. Ma ciò non esone­ nella vicenda. no comminate riferendosi all’art. 4, rava anche il datore di lavoro dal predi­ Riepilogando sinteticamente i fatti: D.Lgs. n. 626/1994, e non al D.Lgs. n. sporre e tenere il documento di valutazio­ l l’ispezione del tecnico ASL avvenne 494/1996, che appunto era carente di ne dei rischi nel contenuto meno analitico nel settembre 2006, in un cantiere una sanzione specifica. di cui al comma 1; documento che dove­ in cui lavorava una ditta di imperme­ Da questa analisi sono emersi i sottin­ 24 aprile 2012 ­ N. 8 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 17 IL SOLE 24 ORE
  • 5. PREVENZIONE E PROTEZIONE Commento Tabella 1 • Artt. 2 e 9, D.Lgs. 1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intendono per: Art. 2, «Definizioni» n. 494/1994 (omissis) f­ter) piano operativo di sicurezza: il documento che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche. Art. 9, «Obblighi dei 1. I datori di lavoro anche nel caso in cui nel cantiere operi un'unica impresa, anche familiare o datori di lavoro» con meno di dieci addetti: (omissis) c­bis) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 2, comma 1, lettera f­ter. tesi del dispositivo di sentenza. Il DVR sto espressamente l’obbligo per il da­ di lavoro delle aziende che occupano della ditta, trattandosi di cantiere edile, tore di lavoro di una ditta esecutrice di fino a dieci addetti dagli obblighi di cui ai era obbligatorio anche per meno di redigere un documento di valutazione commi 2 e 3 (cioè, della redazione del dieci dipendenti ai sensi del D.Lgs. n. dei rischi, che nei cantieri ha il nome di documento di valutazione dei rischi), 494/1996 (decreto che non è citato piano operativo di sicurezza; questo pur essendo tenuto comunque ad au­ nel dispositivo, rendendo la sentenza obbligo era sussistente e sussiste anco­ tocertificare per iscritto l’avvenuta ef­ criptica al limite dell’incomprensibilità), ra per ogni cantiere per ogni ditta ese­ fettuazione della valutazione dei rischi e ma la sanzionabilità era derivata esclu­ cutrice, a prescindere dal numero di l’adempimento degli obblighi collegati sivamente dal D.Lgs. n. 626/1994. Infat­ lavoratori occupati. alla stessa. Questa esenzione non vale­ ti, non era stato il comma 1, art. 4, che Per questo motivo la sentenza è corret­ va allora né vale oggi in regime di D.Lgs. aveva richiesto un documento (né ta nella sostanza ma non può essere n. 81/2008, per alcune tipologie di molto né poco analitico) di valutazione condivisa nella forma, infatti, il comma aziende tra le quali quelle che eseguo­ dei rischi, era stato il D.Lgs. n. 494/ 11, D.Lgs. n. 626/1994 aveva ammesso no lavori edili e questo era precisamen­ 1996 sui cantieri edili che aveva previ­ espressamente l’esenzione per il datore te il caso della sentenza esaminata. l IL SOLE 24 ORE 18 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 24 aprile 2012 ­ N. 8