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Corso gestori
Organismo di composizione
della crisi da sovraindebitamento
Fonti
 L 3/2012 aggiornata dal D.L. 18/10/2012 n 179
convertito dalla L 17/12/2012 n221
 l’art 15 co 3 rinvia per i requisiti dell’OCC ad un
successivo D.M.
 il D.M. data 24/9/2014 n 202; entrato in vigore il
28/1/2015 con la pubblicazione sulla G.U.
 L’OCC degli avv.ti è stato costituito giusta
delibera del 29/10/2015 che ha anche approvato
il Regolamento
2
La figura dell’OCC
Chi può costituire un OCC
Art 4 D.M. 202/2014
• I comuni
• le provincie
• le città metropolitane
• le regioni
• le università
• le CCIAA
• gli ordini professionali
• il segretario sociale per l’informazione e consulenza al singolo e ai nuclei
familiari (L.328/2000)
Il Regolamento 202/2014
 Con lo stesso REGOLAMENTO sono regolate:
– le condizioni per l’iscrizione
– la formazione dell’elenco nel registro
– la sua gestione (revisione, sospensione e cancellazione degli
iscritti)
– la determinazione dei compensi spettanti agli organismi a carico
dei soggetti che ricorrono alla procedura
Definizioni
 Organismo: articolazione interna di uno degli enti pubblici individuati
dalla legge, stabilmente destinata all’erogazione del servizio di
gestione della crisi da sovraindebitamento
 Gestione della Crisi il servizio resto dall’organismo allo scopo di
gestire i procedimenti di composizione della crisi da
sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio.
 Gestore della crisi: la persona fisica che individualmente o
collegialmente svolge la prestazione inerente alla gestione dei
procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento
 Responsabile: il responsabile della tenuta dei registri (direttore
generale giustizia civile)
 Regolamento dell’organismo: l’atto adottato dall’organismo
contenente le norme di autodisciplina.
Articolazioni dell’OCC
 Consiglio Direttivo (assume la direzione e la rappresentanza
dell’ORGANISMO e ne cura l’organizzazione fissando i requisiti di
selezione formazione ed aggiornamento dei gestori)
 Referente (distribuisce gli incarichi / nomina il gestore / rende la
dichiarazione di neutralità)
 Segreteria Amministrativa (verifica la sussistenza dei
presupposti di ammissibilità / verifica il pagamento del compenso / si
occupa delle comunicazioni)
 Gestore della Crisi (le persone fisiche che si occupano del
servizio / in regola con i requisiti)
Requisiti per iscrizione nel registro
 Il registro degli organismi
 il responsabile
verifica i requisiti di:
 Formalità dell’OCC (ente pubblico/ nomina referente / polizza
assicurativa/ conformità del regolamento al D.M.)
 Competenza (laurea/ formazione/ tirocinio/ aggiornamento biennale)
 Disciplina transitoria (esenzione triennale aggiornamento 40 ore)
 Onorabilità (art 2382 c.c./ misure di prevenzione codice antimafia/
condannati con sentenza passata in giudicato a pena detentiva/
sanzione disciplinare)
Obblighi dell’organismo e del gestore
 Registro degli affari di gestione
 Referente (distribuisce gli incarichi / nomina-sostituisce il gestore /
dichiara la neutralità)
 Obblighi dell’organismo (comunica al debitore la
complessità/ i dati di polizza/ il preventivo/ porta a conoscenza dei
creditori l’accordo per il compenso)
 Obblighi del gestore (riservatezza/ divieto assumere diritti-
obblighi connessi con gli affari/ divieto di percepire compensi/
dichiarazione di indipendenza/ requisiti di cui all’art 2399 c.c./
rispondere al Responsabile / portare al tribunale la dichiarazione di
indipendenza/ eseguire personalmente la prestazione / dichiarare il
possesso dei requisiti di onorabilità/ distruzione dei dati sensibili)
Il compenso
 Il preventivo è comunicato al debitore al momento del
conferimento dell’incarico
 L’accordo è comunicato ai creditori
 In difetto di accordo per la determinazione si applicano le
disposizioni del regolamento
 Cosa è compreso nel compenso
– l’intero corrispettivo incluse le attività accessorie
– un rimborso forfettario di spese generali (10%-15%)
è previsto il rimborso delle spese vive e dei costi degli ausiliari
 Le soglie minime e massime non sono vincolanti
Il compenso
 Quali sono i criteri per la determinazione
- la complessità / l’opera prestata e i risultati ottenuti
- Il ricorso ad ausiliari / la sollecitudine con cui sono stati svolti i
compiti
 Determinazione del compenso nei casi di
liquidazione/accordi/piano
– Sull’attivo: l’art 1 co 1 del D.M. 30/2012 ridotti tra il 15% e il 40%
– Sul passivo: l’art 1 co 2 del D.M. 30/2012 ridotti tra il 15% e il 40%
– Nell’accordo/piano il compenso è comprensivo dell’opera prestata
successivamente all’omologa.
– Nel caso di gruppo di imprese
Le percentuali del compenso sull’attivo
 Compenso sull’attivo realizzato
 dal 12% al 14% quando l’attivo non superi i 16.227,08 euro;
 dal 10% al 12% sulle somme eccedenti i 16.227,08 euro fino a 24.340,62 euro;
 dall’8,50% al 9,50% sulle somme eccedenti i 24.340,62 euro fino a 40.567,68 euro;
 dal 7% all’8% sulle somme eccedenti i 40.567,68 euro fino a 81.135,38 euro;
 dal 5,5% al 6,5% sulle somme eccedenti i 81.135,38 euro fino a 405.676,89 euro;
 dal 4% al 5% sulle somme eccedenti i 405.676,89 euro fino a 811.353,79 euro;
 dallo 0,90% all’1,80% sulle somme eccedenti i € 811.353,79 fino a € 2.434.061,37;
 dallo 0,45% allo 0,90% sulle somme che superano i € 2.434.061,37.
 Il curatore inoltre otterrà, sull’ammontare del passivo accertato, un compenso
supplementare dallo 0,19% allo 0,94% sui primi 81.131,38 euro e dallo 0,06% allo
0,46% sulle somme eccedenti tale cifra.
Il compenso
 Tetti invalicabili:
1. non superiore al 5% dell’ammontare complessivo di quanto è attribuito ai
ceditori per le procedure aventi un passivo superiore a € 1.000.000 e
2. non superiore al 10% sul medesimo ammontare per le procedure con
passivo inferiore
3. queste soglie non si applicano in ogni caso quando l’ammontare complessivo
di quanto attribuito ai creditori è inferiore ad €20.000
4. all’organismo spetta un rimborso forfettario delle spese generali nella
misura del 15% sull’importo del compenso
 Qual è la quota del compenso che spetta al
gestore e quale quella trattenuta dall’organismo
– 80% gestore – 20% OCC
Il compenso
 L’OCC può chiedere acconti
 Unicità del compenso
 quando si sono succeduti più organismi nello stesso procedimento il
compenso è unico
 Nel caso in cui per l’esecuzione del piano o dell’accordo sia nominato
un liquidatore o un gestore per la liquidazione la determinazione del
compenso segue le stesse regole.
Ricorso al gratuito patrocinio
 Gli artt 146 e 147 DPR 115 /2002 non lo
prevedono e non si applicano estensivamente in
quanto sono limitate al fallimento (mentre il
sovraindebitamento esclude il fallimento)
 L’art 15 L 3/2012 co 4 prevede espressamente
che dalla costituzione e funzionamento degli OCC
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
Il ricorso per la nomina di OCC
 La domanda per la nomina dell’OCC:
– A chi si rivolge
– Compiti della segreteria
– Contenuto minimo della domanda
 La domanda del piano /accordo / liquidazione
richiede l’assistenza tecnica
La figura dell’OCC
 Figura con tre teste:
 Consulente del debitore, del creditore e del giudice
 Emanazione di un ente pubblico ed organismo
chiamato a svolgere una funzione pubblica
Compiti dell’ OCC
 L’art 15 co 5, 6,7,8 riassume i compiti dell’OCC al netto di quanto
previsto specificamente dalle sezioni prima e seconda ha i seguenti
compiti:
 assume ogni iniziativa funzionale alla predisposizione del piano di
ristrutturazione e all’esecuzione dello stesso
 verifica (non attesta) la veridicità dei dati contenuti nella proposta e
nei documenti allegati
 attesta la fattibilità del piano ai sensi dell’art 9 co2
 esegue la pubblicità
 effettua le comunicazioni disposte dal giudice
 (quando il giudice lo dispone) svolge le funzioni di liquidatore o di
gestore per la liquidazione designato ai sensi dell’art 7
poteri / doveri
 previa autorizzazione del giudice può accedere
 ai dati contenuti nell’anagrafe tributaria
 nei sistemi di informazioni creditizie
 nelle centrali rischi
 nelle altre banche dati pubbliche (compreso
l’archivio centrale informatizzato di cui all’art 30 ter
co 2 D.Lgs 141/2010 per svolgere indagini di
supporto al controllo delle identità – il servizio è
istituito per la prevenzione delle frodi nel settore del
credito al consumo)
Accesso alle banche dati
 è ragionevole ritenere che l’organismo possa farsi
autorizzare dal giudice all’accesso a tali banche dati
anche prima del deposito di un atto in tribunale in
quanto verosimilmente le indagini a cui mirano sono
da esperirsi in fase di preparazione del piano e
dunque prima del deposito della proposta.
 i predetti dati devono essere distrutti
contestualmente alla conclusione o cessazione della
procedura e dell’avvenuta distruzione è data
comunicazione al titolare dei dati
Sanzioni Penali
 è punito con la reclusione da 1 a 3 anni e con la multa
da €1.000 a €50.000 il componente dell’OCC che
rende attestazioni false in ordine:
o alla veridicità dei dati
o alla fattibilità del piano
o Nella relazione della meritevolezza
 ovvero che
o cagiona danno ai creditori omettendo o rifiutando
senza giustificato motivo un atto del suo ufficio
Responsabilità civili
 di carattere contrattuali: nei confronti del debitore
 extracontrattuale nei confronti dei creditori per il
caso di dichiarazioni espresse senza la dovuta
ponderazione (si pensi all’attestazione di fattibilità)
 anche i compiti di vigilanza o di informazione
verso i creditori, se disattese, possono essere fonte di
responsabilità.
Corso gestori
Organismo di composizione
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Corso per gestori dell'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento (Parte 1)

  • 1. Corso gestori Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento
  • 2. Fonti  L 3/2012 aggiornata dal D.L. 18/10/2012 n 179 convertito dalla L 17/12/2012 n221  l’art 15 co 3 rinvia per i requisiti dell’OCC ad un successivo D.M.  il D.M. data 24/9/2014 n 202; entrato in vigore il 28/1/2015 con la pubblicazione sulla G.U.  L’OCC degli avv.ti è stato costituito giusta delibera del 29/10/2015 che ha anche approvato il Regolamento 2
  • 4. Chi può costituire un OCC Art 4 D.M. 202/2014 • I comuni • le provincie • le città metropolitane • le regioni • le università • le CCIAA • gli ordini professionali • il segretario sociale per l’informazione e consulenza al singolo e ai nuclei familiari (L.328/2000)
  • 5. Il Regolamento 202/2014  Con lo stesso REGOLAMENTO sono regolate: – le condizioni per l’iscrizione – la formazione dell’elenco nel registro – la sua gestione (revisione, sospensione e cancellazione degli iscritti) – la determinazione dei compensi spettanti agli organismi a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura
  • 6. Definizioni  Organismo: articolazione interna di uno degli enti pubblici individuati dalla legge, stabilmente destinata all’erogazione del servizio di gestione della crisi da sovraindebitamento  Gestione della Crisi il servizio resto dall’organismo allo scopo di gestire i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio.  Gestore della crisi: la persona fisica che individualmente o collegialmente svolge la prestazione inerente alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento  Responsabile: il responsabile della tenuta dei registri (direttore generale giustizia civile)  Regolamento dell’organismo: l’atto adottato dall’organismo contenente le norme di autodisciplina.
  • 7. Articolazioni dell’OCC  Consiglio Direttivo (assume la direzione e la rappresentanza dell’ORGANISMO e ne cura l’organizzazione fissando i requisiti di selezione formazione ed aggiornamento dei gestori)  Referente (distribuisce gli incarichi / nomina il gestore / rende la dichiarazione di neutralità)  Segreteria Amministrativa (verifica la sussistenza dei presupposti di ammissibilità / verifica il pagamento del compenso / si occupa delle comunicazioni)  Gestore della Crisi (le persone fisiche che si occupano del servizio / in regola con i requisiti)
  • 8. Requisiti per iscrizione nel registro  Il registro degli organismi  il responsabile verifica i requisiti di:  Formalità dell’OCC (ente pubblico/ nomina referente / polizza assicurativa/ conformità del regolamento al D.M.)  Competenza (laurea/ formazione/ tirocinio/ aggiornamento biennale)  Disciplina transitoria (esenzione triennale aggiornamento 40 ore)  Onorabilità (art 2382 c.c./ misure di prevenzione codice antimafia/ condannati con sentenza passata in giudicato a pena detentiva/ sanzione disciplinare)
  • 9. Obblighi dell’organismo e del gestore  Registro degli affari di gestione  Referente (distribuisce gli incarichi / nomina-sostituisce il gestore / dichiara la neutralità)  Obblighi dell’organismo (comunica al debitore la complessità/ i dati di polizza/ il preventivo/ porta a conoscenza dei creditori l’accordo per il compenso)  Obblighi del gestore (riservatezza/ divieto assumere diritti- obblighi connessi con gli affari/ divieto di percepire compensi/ dichiarazione di indipendenza/ requisiti di cui all’art 2399 c.c./ rispondere al Responsabile / portare al tribunale la dichiarazione di indipendenza/ eseguire personalmente la prestazione / dichiarare il possesso dei requisiti di onorabilità/ distruzione dei dati sensibili)
  • 10. Il compenso  Il preventivo è comunicato al debitore al momento del conferimento dell’incarico  L’accordo è comunicato ai creditori  In difetto di accordo per la determinazione si applicano le disposizioni del regolamento  Cosa è compreso nel compenso – l’intero corrispettivo incluse le attività accessorie – un rimborso forfettario di spese generali (10%-15%) è previsto il rimborso delle spese vive e dei costi degli ausiliari  Le soglie minime e massime non sono vincolanti
  • 11. Il compenso  Quali sono i criteri per la determinazione - la complessità / l’opera prestata e i risultati ottenuti - Il ricorso ad ausiliari / la sollecitudine con cui sono stati svolti i compiti  Determinazione del compenso nei casi di liquidazione/accordi/piano – Sull’attivo: l’art 1 co 1 del D.M. 30/2012 ridotti tra il 15% e il 40% – Sul passivo: l’art 1 co 2 del D.M. 30/2012 ridotti tra il 15% e il 40% – Nell’accordo/piano il compenso è comprensivo dell’opera prestata successivamente all’omologa. – Nel caso di gruppo di imprese
  • 12. Le percentuali del compenso sull’attivo  Compenso sull’attivo realizzato  dal 12% al 14% quando l’attivo non superi i 16.227,08 euro;  dal 10% al 12% sulle somme eccedenti i 16.227,08 euro fino a 24.340,62 euro;  dall’8,50% al 9,50% sulle somme eccedenti i 24.340,62 euro fino a 40.567,68 euro;  dal 7% all’8% sulle somme eccedenti i 40.567,68 euro fino a 81.135,38 euro;  dal 5,5% al 6,5% sulle somme eccedenti i 81.135,38 euro fino a 405.676,89 euro;  dal 4% al 5% sulle somme eccedenti i 405.676,89 euro fino a 811.353,79 euro;  dallo 0,90% all’1,80% sulle somme eccedenti i € 811.353,79 fino a € 2.434.061,37;  dallo 0,45% allo 0,90% sulle somme che superano i € 2.434.061,37.  Il curatore inoltre otterrà, sull’ammontare del passivo accertato, un compenso supplementare dallo 0,19% allo 0,94% sui primi 81.131,38 euro e dallo 0,06% allo 0,46% sulle somme eccedenti tale cifra.
  • 13. Il compenso  Tetti invalicabili: 1. non superiore al 5% dell’ammontare complessivo di quanto è attribuito ai ceditori per le procedure aventi un passivo superiore a € 1.000.000 e 2. non superiore al 10% sul medesimo ammontare per le procedure con passivo inferiore 3. queste soglie non si applicano in ogni caso quando l’ammontare complessivo di quanto attribuito ai creditori è inferiore ad €20.000 4. all’organismo spetta un rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% sull’importo del compenso  Qual è la quota del compenso che spetta al gestore e quale quella trattenuta dall’organismo – 80% gestore – 20% OCC
  • 14. Il compenso  L’OCC può chiedere acconti  Unicità del compenso  quando si sono succeduti più organismi nello stesso procedimento il compenso è unico  Nel caso in cui per l’esecuzione del piano o dell’accordo sia nominato un liquidatore o un gestore per la liquidazione la determinazione del compenso segue le stesse regole.
  • 15. Ricorso al gratuito patrocinio  Gli artt 146 e 147 DPR 115 /2002 non lo prevedono e non si applicano estensivamente in quanto sono limitate al fallimento (mentre il sovraindebitamento esclude il fallimento)  L’art 15 L 3/2012 co 4 prevede espressamente che dalla costituzione e funzionamento degli OCC non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  • 16. Il ricorso per la nomina di OCC  La domanda per la nomina dell’OCC: – A chi si rivolge – Compiti della segreteria – Contenuto minimo della domanda  La domanda del piano /accordo / liquidazione richiede l’assistenza tecnica
  • 17. La figura dell’OCC  Figura con tre teste:  Consulente del debitore, del creditore e del giudice  Emanazione di un ente pubblico ed organismo chiamato a svolgere una funzione pubblica
  • 18. Compiti dell’ OCC  L’art 15 co 5, 6,7,8 riassume i compiti dell’OCC al netto di quanto previsto specificamente dalle sezioni prima e seconda ha i seguenti compiti:  assume ogni iniziativa funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione e all’esecuzione dello stesso  verifica (non attesta) la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati  attesta la fattibilità del piano ai sensi dell’art 9 co2  esegue la pubblicità  effettua le comunicazioni disposte dal giudice  (quando il giudice lo dispone) svolge le funzioni di liquidatore o di gestore per la liquidazione designato ai sensi dell’art 7
  • 19. poteri / doveri  previa autorizzazione del giudice può accedere  ai dati contenuti nell’anagrafe tributaria  nei sistemi di informazioni creditizie  nelle centrali rischi  nelle altre banche dati pubbliche (compreso l’archivio centrale informatizzato di cui all’art 30 ter co 2 D.Lgs 141/2010 per svolgere indagini di supporto al controllo delle identità – il servizio è istituito per la prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo)
  • 20. Accesso alle banche dati  è ragionevole ritenere che l’organismo possa farsi autorizzare dal giudice all’accesso a tali banche dati anche prima del deposito di un atto in tribunale in quanto verosimilmente le indagini a cui mirano sono da esperirsi in fase di preparazione del piano e dunque prima del deposito della proposta.  i predetti dati devono essere distrutti contestualmente alla conclusione o cessazione della procedura e dell’avvenuta distruzione è data comunicazione al titolare dei dati
  • 21. Sanzioni Penali  è punito con la reclusione da 1 a 3 anni e con la multa da €1.000 a €50.000 il componente dell’OCC che rende attestazioni false in ordine: o alla veridicità dei dati o alla fattibilità del piano o Nella relazione della meritevolezza  ovvero che o cagiona danno ai creditori omettendo o rifiutando senza giustificato motivo un atto del suo ufficio
  • 22. Responsabilità civili  di carattere contrattuali: nei confronti del debitore  extracontrattuale nei confronti dei creditori per il caso di dichiarazioni espresse senza la dovuta ponderazione (si pensi all’attestazione di fattibilità)  anche i compiti di vigilanza o di informazione verso i creditori, se disattese, possono essere fonte di responsabilità.
  • 23. Corso gestori Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento