La prima parte delle slide che hanno accompagnato le lezioni del corso per gestori dell'organismo di composizione della crisi, tenuto all'ordine degli avvocati di Milano.
2. Fonti
L 3/2012 aggiornata dal D.L. 18/10/2012 n 179
convertito dalla L 17/12/2012 n221
l’art 15 co 3 rinvia per i requisiti dell’OCC ad un
successivo D.M.
il D.M. data 24/9/2014 n 202; entrato in vigore il
28/1/2015 con la pubblicazione sulla G.U.
L’OCC degli avv.ti è stato costituito giusta
delibera del 29/10/2015 che ha anche approvato
il Regolamento
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4. Chi può costituire un OCC
Art 4 D.M. 202/2014
• I comuni
• le provincie
• le città metropolitane
• le regioni
• le università
• le CCIAA
• gli ordini professionali
• il segretario sociale per l’informazione e consulenza al singolo e ai nuclei
familiari (L.328/2000)
5. Il Regolamento 202/2014
Con lo stesso REGOLAMENTO sono regolate:
– le condizioni per l’iscrizione
– la formazione dell’elenco nel registro
– la sua gestione (revisione, sospensione e cancellazione degli
iscritti)
– la determinazione dei compensi spettanti agli organismi a carico
dei soggetti che ricorrono alla procedura
6. Definizioni
Organismo: articolazione interna di uno degli enti pubblici individuati
dalla legge, stabilmente destinata all’erogazione del servizio di
gestione della crisi da sovraindebitamento
Gestione della Crisi il servizio resto dall’organismo allo scopo di
gestire i procedimenti di composizione della crisi da
sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio.
Gestore della crisi: la persona fisica che individualmente o
collegialmente svolge la prestazione inerente alla gestione dei
procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento
Responsabile: il responsabile della tenuta dei registri (direttore
generale giustizia civile)
Regolamento dell’organismo: l’atto adottato dall’organismo
contenente le norme di autodisciplina.
7. Articolazioni dell’OCC
Consiglio Direttivo (assume la direzione e la rappresentanza
dell’ORGANISMO e ne cura l’organizzazione fissando i requisiti di
selezione formazione ed aggiornamento dei gestori)
Referente (distribuisce gli incarichi / nomina il gestore / rende la
dichiarazione di neutralità)
Segreteria Amministrativa (verifica la sussistenza dei
presupposti di ammissibilità / verifica il pagamento del compenso / si
occupa delle comunicazioni)
Gestore della Crisi (le persone fisiche che si occupano del
servizio / in regola con i requisiti)
8. Requisiti per iscrizione nel registro
Il registro degli organismi
il responsabile
verifica i requisiti di:
Formalità dell’OCC (ente pubblico/ nomina referente / polizza
assicurativa/ conformità del regolamento al D.M.)
Competenza (laurea/ formazione/ tirocinio/ aggiornamento biennale)
Disciplina transitoria (esenzione triennale aggiornamento 40 ore)
Onorabilità (art 2382 c.c./ misure di prevenzione codice antimafia/
condannati con sentenza passata in giudicato a pena detentiva/
sanzione disciplinare)
9. Obblighi dell’organismo e del gestore
Registro degli affari di gestione
Referente (distribuisce gli incarichi / nomina-sostituisce il gestore /
dichiara la neutralità)
Obblighi dell’organismo (comunica al debitore la
complessità/ i dati di polizza/ il preventivo/ porta a conoscenza dei
creditori l’accordo per il compenso)
Obblighi del gestore (riservatezza/ divieto assumere diritti-
obblighi connessi con gli affari/ divieto di percepire compensi/
dichiarazione di indipendenza/ requisiti di cui all’art 2399 c.c./
rispondere al Responsabile / portare al tribunale la dichiarazione di
indipendenza/ eseguire personalmente la prestazione / dichiarare il
possesso dei requisiti di onorabilità/ distruzione dei dati sensibili)
10. Il compenso
Il preventivo è comunicato al debitore al momento del
conferimento dell’incarico
L’accordo è comunicato ai creditori
In difetto di accordo per la determinazione si applicano le
disposizioni del regolamento
Cosa è compreso nel compenso
– l’intero corrispettivo incluse le attività accessorie
– un rimborso forfettario di spese generali (10%-15%)
è previsto il rimborso delle spese vive e dei costi degli ausiliari
Le soglie minime e massime non sono vincolanti
11. Il compenso
Quali sono i criteri per la determinazione
- la complessità / l’opera prestata e i risultati ottenuti
- Il ricorso ad ausiliari / la sollecitudine con cui sono stati svolti i
compiti
Determinazione del compenso nei casi di
liquidazione/accordi/piano
– Sull’attivo: l’art 1 co 1 del D.M. 30/2012 ridotti tra il 15% e il 40%
– Sul passivo: l’art 1 co 2 del D.M. 30/2012 ridotti tra il 15% e il 40%
– Nell’accordo/piano il compenso è comprensivo dell’opera prestata
successivamente all’omologa.
– Nel caso di gruppo di imprese
12. Le percentuali del compenso sull’attivo
Compenso sull’attivo realizzato
dal 12% al 14% quando l’attivo non superi i 16.227,08 euro;
dal 10% al 12% sulle somme eccedenti i 16.227,08 euro fino a 24.340,62 euro;
dall’8,50% al 9,50% sulle somme eccedenti i 24.340,62 euro fino a 40.567,68 euro;
dal 7% all’8% sulle somme eccedenti i 40.567,68 euro fino a 81.135,38 euro;
dal 5,5% al 6,5% sulle somme eccedenti i 81.135,38 euro fino a 405.676,89 euro;
dal 4% al 5% sulle somme eccedenti i 405.676,89 euro fino a 811.353,79 euro;
dallo 0,90% all’1,80% sulle somme eccedenti i € 811.353,79 fino a € 2.434.061,37;
dallo 0,45% allo 0,90% sulle somme che superano i € 2.434.061,37.
Il curatore inoltre otterrà, sull’ammontare del passivo accertato, un compenso
supplementare dallo 0,19% allo 0,94% sui primi 81.131,38 euro e dallo 0,06% allo
0,46% sulle somme eccedenti tale cifra.
13. Il compenso
Tetti invalicabili:
1. non superiore al 5% dell’ammontare complessivo di quanto è attribuito ai
ceditori per le procedure aventi un passivo superiore a € 1.000.000 e
2. non superiore al 10% sul medesimo ammontare per le procedure con
passivo inferiore
3. queste soglie non si applicano in ogni caso quando l’ammontare complessivo
di quanto attribuito ai creditori è inferiore ad €20.000
4. all’organismo spetta un rimborso forfettario delle spese generali nella
misura del 15% sull’importo del compenso
Qual è la quota del compenso che spetta al
gestore e quale quella trattenuta dall’organismo
– 80% gestore – 20% OCC
14. Il compenso
L’OCC può chiedere acconti
Unicità del compenso
quando si sono succeduti più organismi nello stesso procedimento il
compenso è unico
Nel caso in cui per l’esecuzione del piano o dell’accordo sia nominato
un liquidatore o un gestore per la liquidazione la determinazione del
compenso segue le stesse regole.
15. Ricorso al gratuito patrocinio
Gli artt 146 e 147 DPR 115 /2002 non lo
prevedono e non si applicano estensivamente in
quanto sono limitate al fallimento (mentre il
sovraindebitamento esclude il fallimento)
L’art 15 L 3/2012 co 4 prevede espressamente
che dalla costituzione e funzionamento degli OCC
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
16. Il ricorso per la nomina di OCC
La domanda per la nomina dell’OCC:
– A chi si rivolge
– Compiti della segreteria
– Contenuto minimo della domanda
La domanda del piano /accordo / liquidazione
richiede l’assistenza tecnica
17. La figura dell’OCC
Figura con tre teste:
Consulente del debitore, del creditore e del giudice
Emanazione di un ente pubblico ed organismo
chiamato a svolgere una funzione pubblica
18. Compiti dell’ OCC
L’art 15 co 5, 6,7,8 riassume i compiti dell’OCC al netto di quanto
previsto specificamente dalle sezioni prima e seconda ha i seguenti
compiti:
assume ogni iniziativa funzionale alla predisposizione del piano di
ristrutturazione e all’esecuzione dello stesso
verifica (non attesta) la veridicità dei dati contenuti nella proposta e
nei documenti allegati
attesta la fattibilità del piano ai sensi dell’art 9 co2
esegue la pubblicità
effettua le comunicazioni disposte dal giudice
(quando il giudice lo dispone) svolge le funzioni di liquidatore o di
gestore per la liquidazione designato ai sensi dell’art 7
19. poteri / doveri
previa autorizzazione del giudice può accedere
ai dati contenuti nell’anagrafe tributaria
nei sistemi di informazioni creditizie
nelle centrali rischi
nelle altre banche dati pubbliche (compreso
l’archivio centrale informatizzato di cui all’art 30 ter
co 2 D.Lgs 141/2010 per svolgere indagini di
supporto al controllo delle identità – il servizio è
istituito per la prevenzione delle frodi nel settore del
credito al consumo)
20. Accesso alle banche dati
è ragionevole ritenere che l’organismo possa farsi
autorizzare dal giudice all’accesso a tali banche dati
anche prima del deposito di un atto in tribunale in
quanto verosimilmente le indagini a cui mirano sono
da esperirsi in fase di preparazione del piano e
dunque prima del deposito della proposta.
i predetti dati devono essere distrutti
contestualmente alla conclusione o cessazione della
procedura e dell’avvenuta distruzione è data
comunicazione al titolare dei dati
21. Sanzioni Penali
è punito con la reclusione da 1 a 3 anni e con la multa
da €1.000 a €50.000 il componente dell’OCC che
rende attestazioni false in ordine:
o alla veridicità dei dati
o alla fattibilità del piano
o Nella relazione della meritevolezza
ovvero che
o cagiona danno ai creditori omettendo o rifiutando
senza giustificato motivo un atto del suo ufficio
22. Responsabilità civili
di carattere contrattuali: nei confronti del debitore
extracontrattuale nei confronti dei creditori per il
caso di dichiarazioni espresse senza la dovuta
ponderazione (si pensi all’attestazione di fattibilità)
anche i compiti di vigilanza o di informazione
verso i creditori, se disattese, possono essere fonte di
responsabilità.