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P.O.R. PARTE FESR
     PROGRAMMAZIONE 2007-2013
OBIETTIVO “COMPETITIVITA’ REGIONALE E
            OCCUPAZIONE”

           LINEA D’INTERVENTO 1.1
      RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE

                AZIONE 1.1.1
                AZIONE 1.1.2

                                        1
AZIONE 1.1.2 “Contributi a favore
   dei processi di trasferimento
  tecnologico e allo sviluppo di
 strutture di ricerca interne alle
             imprese”

             BANDO

                                     2
AZIONE 1.1.2 – FINALITA’

Promuovere l’attivazione e la crescita di
strutture di ricerca e innovazione interne
alle imprese

Migliorare e diffondere il trasferimento
tecnologico a favore delle piccole e medie
imprese

                                             3
AZIONE 1.1.2 – INTERVENTI FINANZIABILI

SONO PREVISTE SEI DIVERSE MISURE D‘INTERVENTO, PER:
I.    ricerca industriale;
II.   sviluppo sperimentale;
III.  studi di fattibilità tecnica preliminari ad attività di ricerca industriale
      o di sviluppo sperimentale;
IV.   innovazione di processo;
V.    innovazione organizzativa;
VI.   trasferimento tecnologico a favore delle piccole e medie imprese (PMI)

 NORMATIVE REGIONALI: DGR n. 3585 del 24/11/2009, DECRETO DIREZ. SERI
      N. 135 del 27/12/2009, L.R. N°9/2007, indirizzi della DCR n. 73/2008 –
         “Piano strategico regionale per la ricerca scientifica, lo sviluppo
               tecnologico e l’innovazione ex art. 11 L.R. N°9/2007”



                                                                               4
AZIONE 1.1.2 – DEFINIZIONI/1
•   organismo di ricerca: soggetto senza scopo di lucro, quale un‘Università o un istituto di ricerca,
                    ricerca:
    indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di
    finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca di base, di ricerca
    industriale o di sviluppo sperimentale e nel diffonderne i risultati, mediante l'insegnamento, la
    pubblicazione o il trasferimento di tecnologie; tutti gli utili sono interamente reinvestiti nelle attività
    di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell'insegnamento; le imprese in grado di esercitare
    un'influenza su simile ente, ad esempio in qualità di azionisti o membri, non godono di alcun accesso
    preferenziale alle capacità di ricerca dell'ente medesimo né ai risultati prodotti;
•   ricerca industriale: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da
            industriale:
    utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole
    miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Comprende la creazione di componenti di
    sistemi complessi necessaria per la ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie
    generiche, ad esclusione dei prototipi;
•   sviluppo sperimentale: acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e
               sperimentale:
    capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani,
    progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di
    altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione
    concernenti nuovi prodotti, processi e servizi. Tali attività possono comprendere l’elaborazione di
    progetti, disegni piani e altra documentazione, purché non siano destinati ad uso commerciale.
    Rientra nello sviluppo sperimentale la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di
    progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è
    necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per
    poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L’eventuale, ulteriore sfruttamento di
    progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi
    così generati dai costi ammissibili. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di
    routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione,
    servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti;


                                                                                                             5
AZIONE 1.1.2 – DEFINIZIONI/2

•   innovazione del processo: l'applicazione di un metodo di produzione o di
    distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi
    nelle tecniche, nelle attrezzature e/o nel software). Non costituiscono innovazione
    cambiamenti o miglioramenti minori, l’aumento delle capacità di produzione o di
    servizio attraverso l’aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che
    sono molto simili a quelli già in uso, la cessazione dell’utilizzazione di un processo, la
    mera sostituzione o estensione dell’impianto, i cambiamenti derivanti puramente
    da cambiamenti di prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, le normali
    modifiche stagionali o altri cambiamenti ciclici, la commercializzazione di prodotti
    nuovi o sensibilmente migliorati;
•   innovazione organizzativa: l'applicazione di un nuovo metodo organizzativo nelle
    pratiche commerciali dell'impresa, nell'organizzazione del luogo di lavoro o nelle
    relazioni esterne dell'impresa. Non costituiscono innovazione i cambiamenti nelle
    pratiche dell’impresa, nell’organizzazione del luogo di lavoro, nelle relazioni esterne
    che si basano su metodi organizzativi già utilizzati nelle imprese, i cambiamenti
    nelle pratiche commerciali, le fusioni e le acquisizioni, la cessazione dell’utilizzazione
    di un processo, la mera sostituzione o estensione dell’impianto, i cambiamenti
    derivanti puramente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione
    personalizzata, le normali modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici e la
    produzione di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;



                                                                                             6
AZIONE 1.1.2 – DEFINIZIONI/3
•   Trasferimento tecnologico: attività mirante al trasferimento di nuove conoscenze
    (brevettate o no) da un organismo di ricerca a un’impresa (o un gruppo di imprese)
    o da un’impresa a un’altra impresa (o gruppo di imprese). Tale attività richiede uno
    specifico accordo di trasferimento tecnologico, che può concretizzarsi in un accordo di
    licenza di brevetto, un accordo di licenza di know-how, un accordo di licenza di
    diritti d’autore sul software o un accordo misto di licenza di brevetto, di know-how o
    di diritti o di diritti d’autore sul software, compreso qualsiasi accordo di questo tipo
    contenente disposizioni relative alla vendita ed all’acquisto di prodotti o relative alla
    concessione in licenza di altri diritti di proprietà di beni immateriali, a condizione che
    tali disposizioni non costituiscano l’oggetto primario dell’accordo e siano
    direttamente collegate alla produzione dei prodotti contrattuali: sono considerati
    accordi di trasferimento di tecnologia anche le cessioni di brevetti, di know-how, di
    diritti d’autore sul software, o di una combinazione di tali diritti, ove parte del rischio
    connesso allo sfruttamento della tecnologia rimanga a carico del cedente, in
    particolare quando il corrispettivo della cessione dipende dal fatturato realizzato dal
    cessionario per i prodotti realizzati utilizzando la tecnologia ceduta, dai quantitativi
    prodotti o dal numero di atti di utilizzazione della tecnologia in questione;
•   piccola e media impresa (pmi), micro impresa, piccola impresa, media impresa: le
    imprese che rispettano la definizione prevista dall’allegato I del Regolamento CE n.
    800/2008;
•   grande impresa: l’impresa che non rientra nella definizione di piccola e media
    impresa (pmi) di cui all’allegato I del Regolamento CE n. 800/2008.

                                                                                             7
AZIONE 1.1.2 – PARTICOLARITA’ DEGLI INTERVENTI
            FINANZIABILI PER MISURE

       PER LE MISURE I E II: investimenti delle imprese per realizzazione di attività di ricerca
       industriale e sviluppo sperimentale, realizzate prevalentemente all’interno di strutture di
       ricerca o unità produttive delle imprese. Se previsti per il potenziamento e miglioramento
       delle strutture di ricerca, dovranno essere giustificabili secondo le necessità del progetto.
       PER LE MISURE IV E V: a) l'innovazione deve sempre essere legata all'uso e allo
       sfruttamento delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) per modificare
       l'organizzazione; b) l'innovazione deve assumere la forma di un progetto, diretto da un
       capo progetto identificato e qualificato; c) l'innovazione dei processi o dell'organizzazione
       deve rappresentare una novità o un sensibile miglioramento rispetto allo stato dell'arte del
       settore interessato, dimostrabile con una descrizione dettagliata, comparandola con le altre
       tecniche dei processi o dell'organizzazione attualmente utilizzate da altre imprese dello
       stesso settore.

       PER LA MISURA VI: investimenti delle imprese finalizzati all’efficace applicazione di una
       tecnologia sviluppata da altre imprese o da organismi di ricerca e che sia suscettibile di
       immissione in commercio, in coerenza con la definizione di trasferimento tecnologico.
I progetti relativi alle misure I e II possono essere presentati singolarmente o anche abbinati tra loro.
       Quelli relativi alle misure III, IV, V, VI devono essere presentati solo SINGOLARMENTE
I soggetti beneficiari dovranno dichiarare la misura o le misure per cui richiedono il finanziamento,
       dimostrando l’attinenza col progetto presentato e la conformità alle loro esigenze, nonché le
                     ricadute positive che deriveranno dalla realizzazione del progetto.

                           SUCCESSIVI APPROFONDIMENTI A CURA DI VENETO INNOVAZIONE SPA
                                                                                                       8
AZIONE 1.1.2 - I BENEFICIARI
•   MISURA I: Grandi imprese, PMI in forma singola o associata (RTI/ATS);
                      imprese
•   MISURA II: Grandi imprese, PMI in forma singola o associata (RTI/ATS);
                       imprese
•   MISURA III: PMI in forma singola o associata (RTI/ATS);
•   MISURA IV: PMI in forma singola o associata (RTI/ATS);
•   MISURA V: PMI in forma singola o associata (RTI/ATS);
•   MISURA VI: soltanto singole PMI

                       In base alla classificazione ATECO 2007:
C   attività manifatturiere
D   fornitura di energia elettrica
E   fornitura di acqua; reti fognarie; attività di gestione dei rifiuti e risanamento;
F   costruzioni;
H   trasporto e magazzinaggio con l’esclusione dei trasporti di merci su strada e
    servizio di trasloco (ATECO 49.4)
J   servizi di informazione e comunicazione
M   attività professionali, scientifiche e tecniche con l’esclusione della categoria 69
    (attività legali e contabilità)

                                                                                          9
AZIONE 1.1.2 - I BENEFICIARI

I BENEFICIARI DEBBONO AVERE ALMENO UN’UNITA’
    OPERATIVA NEL VENETO, DOVE DOVRA’ ESSERE
     REALIZZATO IN PREVALENZA L’INTERVENTO

      La stessa impresa NON potrà presentare
  contemporaneamente, come singola o associata, più
    domande, pena l’inammissibilità di tutte quelle
                      presentate.

    Un medesimo organismo di ricerca, in caso di
   “collaborazione effettiva” può partecipare ad un
               massimo di 3 PROGETTI
                                                      10
AZIONE 1.1.2 – SPESE AMMISSIBILI/1
Per i progetti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, innovazione di
       processo e organizzativa interne alle imprese:
•      Personale direttamente impiegato nel progetto di ricerca (ricercatori e
       tecnici);
•      Strumenti e attrezzature di ricerca nella misura e per il periodo in cui
       sono utilizzati per il progetto (sono esclusi gli arredamenti, le macchine
       per ufficio (mobili per ufficio, personal computer, fotocopiatori, fax, ecc.,
       tutti i mezzi di trasporto e le acquisizioni in leasing);
•      Consulenze, collaborazioni tecnico-scientifiche e attività di ricerca
       contrattuale strettamente connesse al progetto e acquisite a prezzi di
       mercato (servizi per l’innovazione tecnologica, organizzativa,
       commerciale, informatica, certificazione della qualità, studi di mercato,
       ecc.) entro il limite massimo rappresentato dai costi per il personale;
•      Acquisizione di licenze per brevetti e software da fonti esterne e a prezzi
       di mercato, utilizzati esclusivamente ai fini dell’attività di ricerca;
•      Altri costi diretti collegati alla realizzazione dei progetti di ricerca
       (inclusi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi).
                               SUCCESSIVI APPROFONDIMENTI A CURA DI VENETO INNOVAZIONE SPA

                                                                                      11
AZIONE 1.1.2 – SPESE AMMISSIBILI/2

Per gli studi di fattibilità tecnica preliminari all’attività di ricerca industriale
         e di sviluppo sperimentale:
•        servizi di consulenza esterna e alle collaborazioni tecnico scientifiche
         finalizzate alla redazione dello studio di fattibilità. NON debbono
         essere continuativi o periodici; sono esclusi gli ordinari costi di
         gestione dell'impresa connessi ad attività (es: consulenza fiscale,
         legale e pubblicità).
Per i progetti di trasferimento tecnologico a favore delle PMI:
•        spese per l’acquisizione di conoscenze da fonti esterne (organismi di
         ricerca, imprese o persone fisiche indipendenti) o su licenza di
         brevetti, know-how o altre conoscenze tecniche non brevettate;
                            N.B.: SONO INAMMISSIBILI:
  Tutte le spese per materiali di consumo di uso corrente, anche se riferite al
           progetto, o per acquisti di beni e servizi da fonte esterna senza un
           contratto scritto non effettuate alle condizioni di mercato o con un
               conflitto d’interesse e/o collusione fra acquirente e fornitore
                              SUCCESSIVI APPROFONDIMENTI A CURA DI VENETO INNOVAZIONE SPA
                                                                                       12
AZIONE 1.1.2 – SPESE AMMISSIBILI/3

        Gli aiuti sono concessi come contributi diretti
                  alla spesa in conto capitale
Le sovvenzioni previste per le misure I, II, III (Grandi imprese e PMI in forma
         singola o associata (RTI/ATS) non sono cumulabili con altri aiuti o
      sostegni finanziari nazionali o comunitari relativi agli stessi beni. Sono
      invece cumulabili entro i vincoli imposti dal combinato disposto di cui
              agli articoli 7, 31 e 32 del Regolamento CE n. 800/2008.

   Le sovvenzioni previste per le misure IV, V, VI (PMI in forma singola o
        associata (RTI/ATS) non sono cumulabili con altri aiuti o sostegni
     finanziari nazionali o comunitari relativi agli stessi beni. Sono concesse
       nei limiti di cumulo di cui agli articoli 3, comma 1, lettera c), e 8 del
    DPCM del 3 giugno 2009 (GURI, serie generale n. 131 del 9 giugno 2009).

    La durata massima del progetto è limitata a 2 anni, ovvero gli
    investimenti debbono essere terminati entro 24 mesi dalla data
    di pubblicazione sul BUR del decreto di ammissione a contributo

                                                                               13
AZIONE 1.1.2 - INTENSITA’ D’AIUTO/1
      L’intensità di aiuto è definita come percentuali massime rispetto ai costi
                                ammissibili e agevolabili.
Per progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale:
•      25% dei costi totali ammissibili, maggiorabile al 40% per le grandi imprese
•      35% dei costi totali ammissibili, maggiorabile al 50% per le medie imprese
•      45% dei costi totali ammissibili, maggiorabile al 60% per le piccole imprese

Per gli studi di fattibilità tecnica preliminari: 40% alle medie imprese, 50% alle piccole
Per progetti di innovazione di processo e di organizzazione: 25% alle medie imprese,
                                                             45% alle piccole
Per progetti di trasferimento tecnologico alle PMI: 50% alle piccole e medie imprese

                            MAGGIORAZIONI POSSIBILI, QUALORA:
1.     si preveda una collaborazione effettiva (es: NON un mero subappalto) fra imprese
       indipendenti – di cui almeno una sia PMI, e nessuna sostenga da sola più del 70 % dei
       costi ammissibili.
2.     Se la stessa collaborazione è fra un’impresa e un organismo di ricerca che si accolli
       almeno il 10 % dei costi ammissibili, col diritto di pubblicare i risultati del progetto se
       derivino da proprie ricerche.

                                                                                                 14
AZIONE 1.1.2 - INTENSITA’ D’AIUTO/2

IL COSTO AGEVOLABILE PER OGNI PROGETTO (IVA e oneri accessori esclusi),
            PENA L’INAMMISSIBILITA’, DEV’ESSERE COMPRESO FRA:

      fra i 220.000 e i 600.000 Euro per i progetti di attività di ricerca
      industriale o di sviluppo sperimentale
      elevato a 750.000 Euro a progetto nel caso di RTI/ATS e PROGETTI
      NEL SETTORE NANO E BIO

      fra i 30.000 e i 50.000 Euro per gli studi di fattibilità tecnica
      preliminare all’attività di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale

      fra i 100.000 e i 200.000 Euro per i progetti di innovazione del
      processo e di innovazione organizzativa
      elevato a 300.000 Euro a progetto nel caso di RTI/ATS:

      fra i 30.000 e i 50.000 Euro per i progetti di sostegno al trasferimento
      tecnologico alle PMI

                                                                             15
AZIONE 1.1.2 - RISERVE PARTICOLARI

PREMIALITA’ A PROGETTI DI COLLABORAZIONE FRA CNR E
   IMPRESE E VENETO NANOTECH Scpa E IMPRESE PER R&S
       NEI SETTORI NANO E BIOTECH, nelle ipotesi di:

    una collaborazione effettiva tra un’impresa e il CNR, per
    quanto riguarda le domande presentate per progetti nel
                   settore delle biotecnologie

     una collaborazione effettiva tra un‘impresa e Veneto
      Nanotech Scpa, per quanto riguarda le domande
         presentate nel settore delle nanotecnologie.



                                                            16
AZIONE 1.1.2 – INVIO DOMANDE


CON MODALITA’ ON LINE SU
 www.venetoinnovazione.it
 E MODALITA’ CARTACEA
  DAL 1 AL 28 FEBBRAIO 2010
 IN FORMA SINGOLA o ASSOCIATA
   (ATS fra i soggetti beneficiari)
                                      17
AZIONE 1.1.2 - DOTAZIONE FINANZIARIA


            22.625.358,00 Euro, di cui:
   15.625.358,00 destinati ai progetti di ricerca industriale e di
   sviluppo sperimentale cui possono partecipare anche le grandi
   imprese di cui:
   2.000.000,00 per progetti di ricerca industriale e di sviluppo
   sperimentale nel settore delle nanotecnologie;
   2.000.000,00 per progetti di ricerca industriale e di sviluppo
   sperimentale nel settore delle biotecnologie.

   7.000.000,00 per le misure III, IV, V e VI di cui il 50% è
   riservato alle micro e piccole imprese


                                                                     18
AZIONE 1.1.1 “Supporto ad
attività di ricerca, processi e reti
di innovazione e alla creazione
 di imprese in settori a elevato
     contenuto tecnologico”

             BANDO
                                   19
AZIONE 1.1.1 – FINALITA’

Perseguire la politica a favore del Sistema della Ricerca Veneto attraverso
progetti di investimento

Fornire incentivi allo sviluppo infrastrutturale.

Si tratta di uno secondo step del quadro generale a supporto delle attività di
investimento già promosse della Regione per la medesima azione 1.1.1. con
iniziative a regia.

Il bando mira a supportare tutte le progettualità di dimensione minore,
proposte dagli altri soggetti appartenenti al Sistema della Ricerca Veneto.

Finanziare esclusivamente le attività di natura non economica dei soggetti
beneficiari (Università o istituti di ricerca) attraverso il supporto
all’acquisizione delle infrastrutture di ricerca necessarie al loro svolgimento.


                                                                              20
AZIONE 1.1.1 – INTERVENTI FINANZIABILI

       Progettazione e attrezzamento di nuovi laboratori (compresi gli
       impianti fisici, gli apparati strumentali e le reti informatiche ad alta
       velocità che colleghino i centri di ricerca)
       Completamento della dotazione di laboratori esistenti con nuovi e più
       avanzati apparati strumentali
       Realizzazione e completamento di centri per la fornitura di servizi di
       supporto allo sviluppo tecnologico di processi

N. B. : NON SONO AMMISSIBILI GLI INVESTIMENTI:
1.     Meramente sostitutivi e non riconducibili ad un programma/progetto
       organico, che sia finalizzato ad introdurre innovazioni
2.     Per cambiamenti o adeguamenti periodici o stagionali o altre attività di
       routine
3.     Per il conseguimento degli standard di sicurezza e/o di emissioni imposti
       dalla legge o da altri provvedimenti autorizzativi

                                                                             21
AZIONE 1.1.1 - DEFINIZIONI

•      Ricerca industriale: ricerca pianificata o indagini critiche per acquisire nuove conoscenze, da
                industriale:
       utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole
       miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti. Include la creazione di componenti di
       sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, in particolare la validazione di
       tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi;
•      Sviluppo sperimentale: acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze
       e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di
       produrre piani, progetti o disegni destinati a prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o
       migliorati. Sono comprese le attività di definizione concettuale, pianificazione e
       documentazione riguardanti nuovi prodotti, processi e servizi. Esse possono prevedere
       l’elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati
       a uso commerciale.
•      Trasferimento tecnologico: l’attività di trasferimento delle innovazioni tecnologiche tra il
                       tecnologico:
       sistema della ricerca e il sistema produttivo, per favorire la diffusione e la circolazione delle
       informazioni, delle conoscenze e delle competenze.

          N.B.: LE PROPOSTE DI PROGETTO DOVRANNO NECESSARIAMENTE PREVEDERE
        INVESTIMENTI INFRASTRUTTURALI LE CUI FINALITA’ SIANO RICONDUCIBILI AD ALMENO
                                             FINALITA’
                                  UNA DI QUESTE TIPOLOGIE.
    SARANNO FINANZIATI SOLO INTERVENTI DI CARATTERE INFRASTRUTTURALE E NON MERA
                                     ATTIVITA’ DI RICERCA
                                     ATTIVITA’


                                                                                                      22
AZIONE 1.1.1 - I BENEFICIARI/1

Organismi di ricerca, così come definiti dalla Comunicazione 2006/C 323/01:
      Soggetti senza scopo di lucro quali Università e/o istituti di ricerca,
      indipendentemente dallo status giuridico o fonte di finanziamento, la
      cui finalità principale è svolgere attività di ricerca di base, industriale
      o di sviluppo sperimentale e i cui risultati vengono diffusi tramite
      insegnamento, pubblicazione o trasferimento di tecnologie; tutti gli
      utili sono interamente reinvestiti nelle attività di ricerca, nella
      diffusione dei risultati o nell’insegnamento.
              In particolare, per organismi di ricerca, s’intendono:
  –      Società e consorzi
  –      Parchi scientifici e tecnologici
  –      Aziende speciali di Enti pubblici
  –      Laboratori e Centri di Ricerca qualificati, autorizzati dal Ministero
         dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica inclusi in un
         apposito albo
                         SONO ESCLUSE LE UNIVERSITA’
                 E IL CNR AREA DELLA RICERCA DI PADOVA
                                                                                    23
AZIONE 1.1.1 - I BENEFICIARI/2

-     DEBBONO AVERE ALMENO UNA SEDE OPERATIVA NEL
      VENETO, DOVE DOVRA’ ESSERE REALIZZATO L’INTERVENTO
-     DEBBONO PREVEDERE L’ATTIVITA’ DI RICERCA NELLO
      STATUTO
-     DEBBONO PREVEDERE L’ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO
      NELL’OGGETTO SOCIALE
    N.B.: Tutti i requisiti dovranno essere posseduti dai beneficiari
         almeno 6 mesi prima della presentazione della domanda.
Dovranno garantire inoltre:
    che i finanziamenti saranno connessi e imputabili alle sole
    attività non economiche da loro svolte;
    che sia mantenuta una contabilità separata



                                                                        24
AZIONE 1.1.1 – SPESE AMMISSIBILI

•      Personale direttamente impiegato (ricercatori e tecnici)
•      Strumenti, attrezzature e impianti nella misura e per il periodo di
       realizzazione dell’intervento (sono considerati ammissibili i costi di
       ammortamento corrispondenti)
•      Acquisto od ottenimento in licenza di brevetti e software da fonti esterne
       e a prezzi di mercato, e spese relative all’iter di accreditamento del
       laboratorio
•      Spese generali non superiori al 5% del costo complessivo del progetto.

               N.B.: le spese non devono essere state già sostenute
                   alla data di presentazione della domanda

             La durata massima del progetto è limitata a 2 ANNI
    E DEVE CONCLUDERSI ENTRO 24 mesi dalla data di pubblicazione sul BUR
                   del decreto di ammissione a contributo.


                                                                               25
AZIONE 1.1.1 – INTENSITA’ DI AIUTO

        Si basa sulla destinazione d’uso che avrà l’investimento finanziato:
•    ricerca industriale: 50%
•    sviluppo sperimentale: 25%
•    trasferimento tecnologico: 25%

Il costo agevolabile del progetto non può essere inferiore a 250.000 € e superiore a
              750.000 €. Per ogni progetto, il contributo massimo erogabile
                         non può essere superiore a 375.000

     ULTERIORI MAGGIORAZIONI POSSIBILI:
     Se il beneficiario s’impegna ad assumere, in aggiunta all’organico, dei
     ricercatori. Ovvero, coloro che possiedono una laurea in discipline scientifiche
     allocati in operazioni di R&S. Il loro contratto di assunzione deve coprire
     almeno la durata del progetto e avere la stessa durata dell’intervento.

     + 2% in più sull’intero costo agevolabile per ogni ricercatore assunto,
     fino ad un massimo del 10% in più rispetto all’intensità di base

                                                                                   26
AZIONE 1.1.1 – INVIO DOMANDE


  CON MODALITA’ ON LINE SU
   www.venetoinnovazione.it
   E MODALITA’ CARTACEA
DAL 15 GENNAIO AL 15 FEBBRAIO 2010
    IN FORMA SINGOLA o ASSOCIATA
      (ATS fra i soggetti beneficiari)

                                         27
AZIONE 1.1.1 -DOTAZIONE FINANZIARIA




       8.384.455,00 Euro



                                      28
Grazie per l’attenzione
                            Per informazioni:

    REGIONE DEL VENETO - DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO,
                    RICERCA E INNOVAZIONE
            Fondamenta S. Lucia, 23 – 30123 VENEZIA
                           Segreteria:
                     0412794273 - 4267- 4268
                         Fax: 0412795801
              ricercainnovazione@regione.veneto.it
                 http://www.venetoinnovazione.it
    http://www.regione.veneto.it/Economia/Attivita+Produttive/Industria/
http://www.regione.veneto.it/Bandi+Avvisi+Concorsi/Bandi/?materia=Industria

                                                                         29

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Presentazione Bando Regione Veneto Ricerca e Sviluppo 2010

  • 1. P.O.R. PARTE FESR PROGRAMMAZIONE 2007-2013 OBIETTIVO “COMPETITIVITA’ REGIONALE E OCCUPAZIONE” LINEA D’INTERVENTO 1.1 RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE AZIONE 1.1.1 AZIONE 1.1.2 1
  • 2. AZIONE 1.1.2 “Contributi a favore dei processi di trasferimento tecnologico e allo sviluppo di strutture di ricerca interne alle imprese” BANDO 2
  • 3. AZIONE 1.1.2 – FINALITA’ Promuovere l’attivazione e la crescita di strutture di ricerca e innovazione interne alle imprese Migliorare e diffondere il trasferimento tecnologico a favore delle piccole e medie imprese 3
  • 4. AZIONE 1.1.2 – INTERVENTI FINANZIABILI SONO PREVISTE SEI DIVERSE MISURE D‘INTERVENTO, PER: I. ricerca industriale; II. sviluppo sperimentale; III. studi di fattibilità tecnica preliminari ad attività di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale; IV. innovazione di processo; V. innovazione organizzativa; VI. trasferimento tecnologico a favore delle piccole e medie imprese (PMI) NORMATIVE REGIONALI: DGR n. 3585 del 24/11/2009, DECRETO DIREZ. SERI N. 135 del 27/12/2009, L.R. N°9/2007, indirizzi della DCR n. 73/2008 – “Piano strategico regionale per la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione ex art. 11 L.R. N°9/2007” 4
  • 5. AZIONE 1.1.2 – DEFINIZIONI/1 • organismo di ricerca: soggetto senza scopo di lucro, quale un‘Università o un istituto di ricerca, ricerca: indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e nel diffonderne i risultati, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie; tutti gli utili sono interamente reinvestiti nelle attività di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell'insegnamento; le imprese in grado di esercitare un'influenza su simile ente, ad esempio in qualità di azionisti o membri, non godono di alcun accesso preferenziale alle capacità di ricerca dell'ente medesimo né ai risultati prodotti; • ricerca industriale: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da industriale: utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Comprende la creazione di componenti di sistemi complessi necessaria per la ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi; • sviluppo sperimentale: acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e sperimentale: capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi. Tali attività possono comprendere l’elaborazione di progetti, disegni piani e altra documentazione, purché non siano destinati ad uso commerciale. Rientra nello sviluppo sperimentale la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L’eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti; 5
  • 6. AZIONE 1.1.2 – DEFINIZIONI/2 • innovazione del processo: l'applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature e/o nel software). Non costituiscono innovazione cambiamenti o miglioramenti minori, l’aumento delle capacità di produzione o di servizio attraverso l’aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che sono molto simili a quelli già in uso, la cessazione dell’utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione dell’impianto, i cambiamenti derivanti puramente da cambiamenti di prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, le normali modifiche stagionali o altri cambiamenti ciclici, la commercializzazione di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati; • innovazione organizzativa: l'applicazione di un nuovo metodo organizzativo nelle pratiche commerciali dell'impresa, nell'organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne dell'impresa. Non costituiscono innovazione i cambiamenti nelle pratiche dell’impresa, nell’organizzazione del luogo di lavoro, nelle relazioni esterne che si basano su metodi organizzativi già utilizzati nelle imprese, i cambiamenti nelle pratiche commerciali, le fusioni e le acquisizioni, la cessazione dell’utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione dell’impianto, i cambiamenti derivanti puramente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, le normali modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici e la produzione di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati; 6
  • 7. AZIONE 1.1.2 – DEFINIZIONI/3 • Trasferimento tecnologico: attività mirante al trasferimento di nuove conoscenze (brevettate o no) da un organismo di ricerca a un’impresa (o un gruppo di imprese) o da un’impresa a un’altra impresa (o gruppo di imprese). Tale attività richiede uno specifico accordo di trasferimento tecnologico, che può concretizzarsi in un accordo di licenza di brevetto, un accordo di licenza di know-how, un accordo di licenza di diritti d’autore sul software o un accordo misto di licenza di brevetto, di know-how o di diritti o di diritti d’autore sul software, compreso qualsiasi accordo di questo tipo contenente disposizioni relative alla vendita ed all’acquisto di prodotti o relative alla concessione in licenza di altri diritti di proprietà di beni immateriali, a condizione che tali disposizioni non costituiscano l’oggetto primario dell’accordo e siano direttamente collegate alla produzione dei prodotti contrattuali: sono considerati accordi di trasferimento di tecnologia anche le cessioni di brevetti, di know-how, di diritti d’autore sul software, o di una combinazione di tali diritti, ove parte del rischio connesso allo sfruttamento della tecnologia rimanga a carico del cedente, in particolare quando il corrispettivo della cessione dipende dal fatturato realizzato dal cessionario per i prodotti realizzati utilizzando la tecnologia ceduta, dai quantitativi prodotti o dal numero di atti di utilizzazione della tecnologia in questione; • piccola e media impresa (pmi), micro impresa, piccola impresa, media impresa: le imprese che rispettano la definizione prevista dall’allegato I del Regolamento CE n. 800/2008; • grande impresa: l’impresa che non rientra nella definizione di piccola e media impresa (pmi) di cui all’allegato I del Regolamento CE n. 800/2008. 7
  • 8. AZIONE 1.1.2 – PARTICOLARITA’ DEGLI INTERVENTI FINANZIABILI PER MISURE PER LE MISURE I E II: investimenti delle imprese per realizzazione di attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, realizzate prevalentemente all’interno di strutture di ricerca o unità produttive delle imprese. Se previsti per il potenziamento e miglioramento delle strutture di ricerca, dovranno essere giustificabili secondo le necessità del progetto. PER LE MISURE IV E V: a) l'innovazione deve sempre essere legata all'uso e allo sfruttamento delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) per modificare l'organizzazione; b) l'innovazione deve assumere la forma di un progetto, diretto da un capo progetto identificato e qualificato; c) l'innovazione dei processi o dell'organizzazione deve rappresentare una novità o un sensibile miglioramento rispetto allo stato dell'arte del settore interessato, dimostrabile con una descrizione dettagliata, comparandola con le altre tecniche dei processi o dell'organizzazione attualmente utilizzate da altre imprese dello stesso settore. PER LA MISURA VI: investimenti delle imprese finalizzati all’efficace applicazione di una tecnologia sviluppata da altre imprese o da organismi di ricerca e che sia suscettibile di immissione in commercio, in coerenza con la definizione di trasferimento tecnologico. I progetti relativi alle misure I e II possono essere presentati singolarmente o anche abbinati tra loro. Quelli relativi alle misure III, IV, V, VI devono essere presentati solo SINGOLARMENTE I soggetti beneficiari dovranno dichiarare la misura o le misure per cui richiedono il finanziamento, dimostrando l’attinenza col progetto presentato e la conformità alle loro esigenze, nonché le ricadute positive che deriveranno dalla realizzazione del progetto. SUCCESSIVI APPROFONDIMENTI A CURA DI VENETO INNOVAZIONE SPA 8
  • 9. AZIONE 1.1.2 - I BENEFICIARI • MISURA I: Grandi imprese, PMI in forma singola o associata (RTI/ATS); imprese • MISURA II: Grandi imprese, PMI in forma singola o associata (RTI/ATS); imprese • MISURA III: PMI in forma singola o associata (RTI/ATS); • MISURA IV: PMI in forma singola o associata (RTI/ATS); • MISURA V: PMI in forma singola o associata (RTI/ATS); • MISURA VI: soltanto singole PMI In base alla classificazione ATECO 2007: C attività manifatturiere D fornitura di energia elettrica E fornitura di acqua; reti fognarie; attività di gestione dei rifiuti e risanamento; F costruzioni; H trasporto e magazzinaggio con l’esclusione dei trasporti di merci su strada e servizio di trasloco (ATECO 49.4) J servizi di informazione e comunicazione M attività professionali, scientifiche e tecniche con l’esclusione della categoria 69 (attività legali e contabilità) 9
  • 10. AZIONE 1.1.2 - I BENEFICIARI I BENEFICIARI DEBBONO AVERE ALMENO UN’UNITA’ OPERATIVA NEL VENETO, DOVE DOVRA’ ESSERE REALIZZATO IN PREVALENZA L’INTERVENTO La stessa impresa NON potrà presentare contemporaneamente, come singola o associata, più domande, pena l’inammissibilità di tutte quelle presentate. Un medesimo organismo di ricerca, in caso di “collaborazione effettiva” può partecipare ad un massimo di 3 PROGETTI 10
  • 11. AZIONE 1.1.2 – SPESE AMMISSIBILI/1 Per i progetti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, innovazione di processo e organizzativa interne alle imprese: • Personale direttamente impiegato nel progetto di ricerca (ricercatori e tecnici); • Strumenti e attrezzature di ricerca nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto (sono esclusi gli arredamenti, le macchine per ufficio (mobili per ufficio, personal computer, fotocopiatori, fax, ecc., tutti i mezzi di trasporto e le acquisizioni in leasing); • Consulenze, collaborazioni tecnico-scientifiche e attività di ricerca contrattuale strettamente connesse al progetto e acquisite a prezzi di mercato (servizi per l’innovazione tecnologica, organizzativa, commerciale, informatica, certificazione della qualità, studi di mercato, ecc.) entro il limite massimo rappresentato dai costi per il personale; • Acquisizione di licenze per brevetti e software da fonti esterne e a prezzi di mercato, utilizzati esclusivamente ai fini dell’attività di ricerca; • Altri costi diretti collegati alla realizzazione dei progetti di ricerca (inclusi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi). SUCCESSIVI APPROFONDIMENTI A CURA DI VENETO INNOVAZIONE SPA 11
  • 12. AZIONE 1.1.2 – SPESE AMMISSIBILI/2 Per gli studi di fattibilità tecnica preliminari all’attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale: • servizi di consulenza esterna e alle collaborazioni tecnico scientifiche finalizzate alla redazione dello studio di fattibilità. NON debbono essere continuativi o periodici; sono esclusi gli ordinari costi di gestione dell'impresa connessi ad attività (es: consulenza fiscale, legale e pubblicità). Per i progetti di trasferimento tecnologico a favore delle PMI: • spese per l’acquisizione di conoscenze da fonti esterne (organismi di ricerca, imprese o persone fisiche indipendenti) o su licenza di brevetti, know-how o altre conoscenze tecniche non brevettate; N.B.: SONO INAMMISSIBILI: Tutte le spese per materiali di consumo di uso corrente, anche se riferite al progetto, o per acquisti di beni e servizi da fonte esterna senza un contratto scritto non effettuate alle condizioni di mercato o con un conflitto d’interesse e/o collusione fra acquirente e fornitore SUCCESSIVI APPROFONDIMENTI A CURA DI VENETO INNOVAZIONE SPA 12
  • 13. AZIONE 1.1.2 – SPESE AMMISSIBILI/3 Gli aiuti sono concessi come contributi diretti alla spesa in conto capitale Le sovvenzioni previste per le misure I, II, III (Grandi imprese e PMI in forma singola o associata (RTI/ATS) non sono cumulabili con altri aiuti o sostegni finanziari nazionali o comunitari relativi agli stessi beni. Sono invece cumulabili entro i vincoli imposti dal combinato disposto di cui agli articoli 7, 31 e 32 del Regolamento CE n. 800/2008. Le sovvenzioni previste per le misure IV, V, VI (PMI in forma singola o associata (RTI/ATS) non sono cumulabili con altri aiuti o sostegni finanziari nazionali o comunitari relativi agli stessi beni. Sono concesse nei limiti di cumulo di cui agli articoli 3, comma 1, lettera c), e 8 del DPCM del 3 giugno 2009 (GURI, serie generale n. 131 del 9 giugno 2009). La durata massima del progetto è limitata a 2 anni, ovvero gli investimenti debbono essere terminati entro 24 mesi dalla data di pubblicazione sul BUR del decreto di ammissione a contributo 13
  • 14. AZIONE 1.1.2 - INTENSITA’ D’AIUTO/1 L’intensità di aiuto è definita come percentuali massime rispetto ai costi ammissibili e agevolabili. Per progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale: • 25% dei costi totali ammissibili, maggiorabile al 40% per le grandi imprese • 35% dei costi totali ammissibili, maggiorabile al 50% per le medie imprese • 45% dei costi totali ammissibili, maggiorabile al 60% per le piccole imprese Per gli studi di fattibilità tecnica preliminari: 40% alle medie imprese, 50% alle piccole Per progetti di innovazione di processo e di organizzazione: 25% alle medie imprese, 45% alle piccole Per progetti di trasferimento tecnologico alle PMI: 50% alle piccole e medie imprese MAGGIORAZIONI POSSIBILI, QUALORA: 1. si preveda una collaborazione effettiva (es: NON un mero subappalto) fra imprese indipendenti – di cui almeno una sia PMI, e nessuna sostenga da sola più del 70 % dei costi ammissibili. 2. Se la stessa collaborazione è fra un’impresa e un organismo di ricerca che si accolli almeno il 10 % dei costi ammissibili, col diritto di pubblicare i risultati del progetto se derivino da proprie ricerche. 14
  • 15. AZIONE 1.1.2 - INTENSITA’ D’AIUTO/2 IL COSTO AGEVOLABILE PER OGNI PROGETTO (IVA e oneri accessori esclusi), PENA L’INAMMISSIBILITA’, DEV’ESSERE COMPRESO FRA: fra i 220.000 e i 600.000 Euro per i progetti di attività di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale elevato a 750.000 Euro a progetto nel caso di RTI/ATS e PROGETTI NEL SETTORE NANO E BIO fra i 30.000 e i 50.000 Euro per gli studi di fattibilità tecnica preliminare all’attività di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale fra i 100.000 e i 200.000 Euro per i progetti di innovazione del processo e di innovazione organizzativa elevato a 300.000 Euro a progetto nel caso di RTI/ATS: fra i 30.000 e i 50.000 Euro per i progetti di sostegno al trasferimento tecnologico alle PMI 15
  • 16. AZIONE 1.1.2 - RISERVE PARTICOLARI PREMIALITA’ A PROGETTI DI COLLABORAZIONE FRA CNR E IMPRESE E VENETO NANOTECH Scpa E IMPRESE PER R&S NEI SETTORI NANO E BIOTECH, nelle ipotesi di: una collaborazione effettiva tra un’impresa e il CNR, per quanto riguarda le domande presentate per progetti nel settore delle biotecnologie una collaborazione effettiva tra un‘impresa e Veneto Nanotech Scpa, per quanto riguarda le domande presentate nel settore delle nanotecnologie. 16
  • 17. AZIONE 1.1.2 – INVIO DOMANDE CON MODALITA’ ON LINE SU www.venetoinnovazione.it E MODALITA’ CARTACEA DAL 1 AL 28 FEBBRAIO 2010 IN FORMA SINGOLA o ASSOCIATA (ATS fra i soggetti beneficiari) 17
  • 18. AZIONE 1.1.2 - DOTAZIONE FINANZIARIA 22.625.358,00 Euro, di cui: 15.625.358,00 destinati ai progetti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale cui possono partecipare anche le grandi imprese di cui: 2.000.000,00 per progetti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale nel settore delle nanotecnologie; 2.000.000,00 per progetti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale nel settore delle biotecnologie. 7.000.000,00 per le misure III, IV, V e VI di cui il 50% è riservato alle micro e piccole imprese 18
  • 19. AZIONE 1.1.1 “Supporto ad attività di ricerca, processi e reti di innovazione e alla creazione di imprese in settori a elevato contenuto tecnologico” BANDO 19
  • 20. AZIONE 1.1.1 – FINALITA’ Perseguire la politica a favore del Sistema della Ricerca Veneto attraverso progetti di investimento Fornire incentivi allo sviluppo infrastrutturale. Si tratta di uno secondo step del quadro generale a supporto delle attività di investimento già promosse della Regione per la medesima azione 1.1.1. con iniziative a regia. Il bando mira a supportare tutte le progettualità di dimensione minore, proposte dagli altri soggetti appartenenti al Sistema della Ricerca Veneto. Finanziare esclusivamente le attività di natura non economica dei soggetti beneficiari (Università o istituti di ricerca) attraverso il supporto all’acquisizione delle infrastrutture di ricerca necessarie al loro svolgimento. 20
  • 21. AZIONE 1.1.1 – INTERVENTI FINANZIABILI Progettazione e attrezzamento di nuovi laboratori (compresi gli impianti fisici, gli apparati strumentali e le reti informatiche ad alta velocità che colleghino i centri di ricerca) Completamento della dotazione di laboratori esistenti con nuovi e più avanzati apparati strumentali Realizzazione e completamento di centri per la fornitura di servizi di supporto allo sviluppo tecnologico di processi N. B. : NON SONO AMMISSIBILI GLI INVESTIMENTI: 1. Meramente sostitutivi e non riconducibili ad un programma/progetto organico, che sia finalizzato ad introdurre innovazioni 2. Per cambiamenti o adeguamenti periodici o stagionali o altre attività di routine 3. Per il conseguimento degli standard di sicurezza e/o di emissioni imposti dalla legge o da altri provvedimenti autorizzativi 21
  • 22. AZIONE 1.1.1 - DEFINIZIONI • Ricerca industriale: ricerca pianificata o indagini critiche per acquisire nuove conoscenze, da industriale: utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti. Include la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, in particolare la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi; • Sviluppo sperimentale: acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni destinati a prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Sono comprese le attività di definizione concettuale, pianificazione e documentazione riguardanti nuovi prodotti, processi e servizi. Esse possono prevedere l’elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale. • Trasferimento tecnologico: l’attività di trasferimento delle innovazioni tecnologiche tra il tecnologico: sistema della ricerca e il sistema produttivo, per favorire la diffusione e la circolazione delle informazioni, delle conoscenze e delle competenze. N.B.: LE PROPOSTE DI PROGETTO DOVRANNO NECESSARIAMENTE PREVEDERE INVESTIMENTI INFRASTRUTTURALI LE CUI FINALITA’ SIANO RICONDUCIBILI AD ALMENO FINALITA’ UNA DI QUESTE TIPOLOGIE. SARANNO FINANZIATI SOLO INTERVENTI DI CARATTERE INFRASTRUTTURALE E NON MERA ATTIVITA’ DI RICERCA ATTIVITA’ 22
  • 23. AZIONE 1.1.1 - I BENEFICIARI/1 Organismi di ricerca, così come definiti dalla Comunicazione 2006/C 323/01: Soggetti senza scopo di lucro quali Università e/o istituti di ricerca, indipendentemente dallo status giuridico o fonte di finanziamento, la cui finalità principale è svolgere attività di ricerca di base, industriale o di sviluppo sperimentale e i cui risultati vengono diffusi tramite insegnamento, pubblicazione o trasferimento di tecnologie; tutti gli utili sono interamente reinvestiti nelle attività di ricerca, nella diffusione dei risultati o nell’insegnamento. In particolare, per organismi di ricerca, s’intendono: – Società e consorzi – Parchi scientifici e tecnologici – Aziende speciali di Enti pubblici – Laboratori e Centri di Ricerca qualificati, autorizzati dal Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica inclusi in un apposito albo SONO ESCLUSE LE UNIVERSITA’ E IL CNR AREA DELLA RICERCA DI PADOVA 23
  • 24. AZIONE 1.1.1 - I BENEFICIARI/2 - DEBBONO AVERE ALMENO UNA SEDE OPERATIVA NEL VENETO, DOVE DOVRA’ ESSERE REALIZZATO L’INTERVENTO - DEBBONO PREVEDERE L’ATTIVITA’ DI RICERCA NELLO STATUTO - DEBBONO PREVEDERE L’ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO NELL’OGGETTO SOCIALE N.B.: Tutti i requisiti dovranno essere posseduti dai beneficiari almeno 6 mesi prima della presentazione della domanda. Dovranno garantire inoltre: che i finanziamenti saranno connessi e imputabili alle sole attività non economiche da loro svolte; che sia mantenuta una contabilità separata 24
  • 25. AZIONE 1.1.1 – SPESE AMMISSIBILI • Personale direttamente impiegato (ricercatori e tecnici) • Strumenti, attrezzature e impianti nella misura e per il periodo di realizzazione dell’intervento (sono considerati ammissibili i costi di ammortamento corrispondenti) • Acquisto od ottenimento in licenza di brevetti e software da fonti esterne e a prezzi di mercato, e spese relative all’iter di accreditamento del laboratorio • Spese generali non superiori al 5% del costo complessivo del progetto. N.B.: le spese non devono essere state già sostenute alla data di presentazione della domanda La durata massima del progetto è limitata a 2 ANNI E DEVE CONCLUDERSI ENTRO 24 mesi dalla data di pubblicazione sul BUR del decreto di ammissione a contributo. 25
  • 26. AZIONE 1.1.1 – INTENSITA’ DI AIUTO Si basa sulla destinazione d’uso che avrà l’investimento finanziato: • ricerca industriale: 50% • sviluppo sperimentale: 25% • trasferimento tecnologico: 25% Il costo agevolabile del progetto non può essere inferiore a 250.000 € e superiore a 750.000 €. Per ogni progetto, il contributo massimo erogabile non può essere superiore a 375.000 ULTERIORI MAGGIORAZIONI POSSIBILI: Se il beneficiario s’impegna ad assumere, in aggiunta all’organico, dei ricercatori. Ovvero, coloro che possiedono una laurea in discipline scientifiche allocati in operazioni di R&S. Il loro contratto di assunzione deve coprire almeno la durata del progetto e avere la stessa durata dell’intervento. + 2% in più sull’intero costo agevolabile per ogni ricercatore assunto, fino ad un massimo del 10% in più rispetto all’intensità di base 26
  • 27. AZIONE 1.1.1 – INVIO DOMANDE CON MODALITA’ ON LINE SU www.venetoinnovazione.it E MODALITA’ CARTACEA DAL 15 GENNAIO AL 15 FEBBRAIO 2010 IN FORMA SINGOLA o ASSOCIATA (ATS fra i soggetti beneficiari) 27
  • 28. AZIONE 1.1.1 -DOTAZIONE FINANZIARIA 8.384.455,00 Euro 28
  • 29. Grazie per l’attenzione Per informazioni: REGIONE DEL VENETO - DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO, RICERCA E INNOVAZIONE Fondamenta S. Lucia, 23 – 30123 VENEZIA Segreteria: 0412794273 - 4267- 4268 Fax: 0412795801 ricercainnovazione@regione.veneto.it http://www.venetoinnovazione.it http://www.regione.veneto.it/Economia/Attivita+Produttive/Industria/ http://www.regione.veneto.it/Bandi+Avvisi+Concorsi/Bandi/?materia=Industria 29