Presentazione Bando Regione Veneto Ricerca e Sviluppo 2010
1. P.O.R. PARTE FESR
PROGRAMMAZIONE 2007-2013
OBIETTIVO “COMPETITIVITA’ REGIONALE E
OCCUPAZIONE”
LINEA D’INTERVENTO 1.1
RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE
AZIONE 1.1.1
AZIONE 1.1.2
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2. AZIONE 1.1.2 “Contributi a favore
dei processi di trasferimento
tecnologico e allo sviluppo di
strutture di ricerca interne alle
imprese”
BANDO
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3. AZIONE 1.1.2 – FINALITA’
Promuovere l’attivazione e la crescita di
strutture di ricerca e innovazione interne
alle imprese
Migliorare e diffondere il trasferimento
tecnologico a favore delle piccole e medie
imprese
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4. AZIONE 1.1.2 – INTERVENTI FINANZIABILI
SONO PREVISTE SEI DIVERSE MISURE D‘INTERVENTO, PER:
I. ricerca industriale;
II. sviluppo sperimentale;
III. studi di fattibilità tecnica preliminari ad attività di ricerca industriale
o di sviluppo sperimentale;
IV. innovazione di processo;
V. innovazione organizzativa;
VI. trasferimento tecnologico a favore delle piccole e medie imprese (PMI)
NORMATIVE REGIONALI: DGR n. 3585 del 24/11/2009, DECRETO DIREZ. SERI
N. 135 del 27/12/2009, L.R. N°9/2007, indirizzi della DCR n. 73/2008 –
“Piano strategico regionale per la ricerca scientifica, lo sviluppo
tecnologico e l’innovazione ex art. 11 L.R. N°9/2007”
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5. AZIONE 1.1.2 – DEFINIZIONI/1
• organismo di ricerca: soggetto senza scopo di lucro, quale un‘Università o un istituto di ricerca,
ricerca:
indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di
finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca di base, di ricerca
industriale o di sviluppo sperimentale e nel diffonderne i risultati, mediante l'insegnamento, la
pubblicazione o il trasferimento di tecnologie; tutti gli utili sono interamente reinvestiti nelle attività
di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell'insegnamento; le imprese in grado di esercitare
un'influenza su simile ente, ad esempio in qualità di azionisti o membri, non godono di alcun accesso
preferenziale alle capacità di ricerca dell'ente medesimo né ai risultati prodotti;
• ricerca industriale: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da
industriale:
utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole
miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Comprende la creazione di componenti di
sistemi complessi necessaria per la ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie
generiche, ad esclusione dei prototipi;
• sviluppo sperimentale: acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e
sperimentale:
capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani,
progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di
altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione
concernenti nuovi prodotti, processi e servizi. Tali attività possono comprendere l’elaborazione di
progetti, disegni piani e altra documentazione, purché non siano destinati ad uso commerciale.
Rientra nello sviluppo sperimentale la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di
progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è
necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per
poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L’eventuale, ulteriore sfruttamento di
progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi
così generati dai costi ammissibili. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di
routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione,
servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti;
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6. AZIONE 1.1.2 – DEFINIZIONI/2
• innovazione del processo: l'applicazione di un metodo di produzione o di
distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi
nelle tecniche, nelle attrezzature e/o nel software). Non costituiscono innovazione
cambiamenti o miglioramenti minori, l’aumento delle capacità di produzione o di
servizio attraverso l’aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che
sono molto simili a quelli già in uso, la cessazione dell’utilizzazione di un processo, la
mera sostituzione o estensione dell’impianto, i cambiamenti derivanti puramente
da cambiamenti di prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, le normali
modifiche stagionali o altri cambiamenti ciclici, la commercializzazione di prodotti
nuovi o sensibilmente migliorati;
• innovazione organizzativa: l'applicazione di un nuovo metodo organizzativo nelle
pratiche commerciali dell'impresa, nell'organizzazione del luogo di lavoro o nelle
relazioni esterne dell'impresa. Non costituiscono innovazione i cambiamenti nelle
pratiche dell’impresa, nell’organizzazione del luogo di lavoro, nelle relazioni esterne
che si basano su metodi organizzativi già utilizzati nelle imprese, i cambiamenti
nelle pratiche commerciali, le fusioni e le acquisizioni, la cessazione dell’utilizzazione
di un processo, la mera sostituzione o estensione dell’impianto, i cambiamenti
derivanti puramente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione
personalizzata, le normali modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici e la
produzione di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;
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7. AZIONE 1.1.2 – DEFINIZIONI/3
• Trasferimento tecnologico: attività mirante al trasferimento di nuove conoscenze
(brevettate o no) da un organismo di ricerca a un’impresa (o un gruppo di imprese)
o da un’impresa a un’altra impresa (o gruppo di imprese). Tale attività richiede uno
specifico accordo di trasferimento tecnologico, che può concretizzarsi in un accordo di
licenza di brevetto, un accordo di licenza di know-how, un accordo di licenza di
diritti d’autore sul software o un accordo misto di licenza di brevetto, di know-how o
di diritti o di diritti d’autore sul software, compreso qualsiasi accordo di questo tipo
contenente disposizioni relative alla vendita ed all’acquisto di prodotti o relative alla
concessione in licenza di altri diritti di proprietà di beni immateriali, a condizione che
tali disposizioni non costituiscano l’oggetto primario dell’accordo e siano
direttamente collegate alla produzione dei prodotti contrattuali: sono considerati
accordi di trasferimento di tecnologia anche le cessioni di brevetti, di know-how, di
diritti d’autore sul software, o di una combinazione di tali diritti, ove parte del rischio
connesso allo sfruttamento della tecnologia rimanga a carico del cedente, in
particolare quando il corrispettivo della cessione dipende dal fatturato realizzato dal
cessionario per i prodotti realizzati utilizzando la tecnologia ceduta, dai quantitativi
prodotti o dal numero di atti di utilizzazione della tecnologia in questione;
• piccola e media impresa (pmi), micro impresa, piccola impresa, media impresa: le
imprese che rispettano la definizione prevista dall’allegato I del Regolamento CE n.
800/2008;
• grande impresa: l’impresa che non rientra nella definizione di piccola e media
impresa (pmi) di cui all’allegato I del Regolamento CE n. 800/2008.
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8. AZIONE 1.1.2 – PARTICOLARITA’ DEGLI INTERVENTI
FINANZIABILI PER MISURE
PER LE MISURE I E II: investimenti delle imprese per realizzazione di attività di ricerca
industriale e sviluppo sperimentale, realizzate prevalentemente all’interno di strutture di
ricerca o unità produttive delle imprese. Se previsti per il potenziamento e miglioramento
delle strutture di ricerca, dovranno essere giustificabili secondo le necessità del progetto.
PER LE MISURE IV E V: a) l'innovazione deve sempre essere legata all'uso e allo
sfruttamento delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) per modificare
l'organizzazione; b) l'innovazione deve assumere la forma di un progetto, diretto da un
capo progetto identificato e qualificato; c) l'innovazione dei processi o dell'organizzazione
deve rappresentare una novità o un sensibile miglioramento rispetto allo stato dell'arte del
settore interessato, dimostrabile con una descrizione dettagliata, comparandola con le altre
tecniche dei processi o dell'organizzazione attualmente utilizzate da altre imprese dello
stesso settore.
PER LA MISURA VI: investimenti delle imprese finalizzati all’efficace applicazione di una
tecnologia sviluppata da altre imprese o da organismi di ricerca e che sia suscettibile di
immissione in commercio, in coerenza con la definizione di trasferimento tecnologico.
I progetti relativi alle misure I e II possono essere presentati singolarmente o anche abbinati tra loro.
Quelli relativi alle misure III, IV, V, VI devono essere presentati solo SINGOLARMENTE
I soggetti beneficiari dovranno dichiarare la misura o le misure per cui richiedono il finanziamento,
dimostrando l’attinenza col progetto presentato e la conformità alle loro esigenze, nonché le
ricadute positive che deriveranno dalla realizzazione del progetto.
SUCCESSIVI APPROFONDIMENTI A CURA DI VENETO INNOVAZIONE SPA
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9. AZIONE 1.1.2 - I BENEFICIARI
• MISURA I: Grandi imprese, PMI in forma singola o associata (RTI/ATS);
imprese
• MISURA II: Grandi imprese, PMI in forma singola o associata (RTI/ATS);
imprese
• MISURA III: PMI in forma singola o associata (RTI/ATS);
• MISURA IV: PMI in forma singola o associata (RTI/ATS);
• MISURA V: PMI in forma singola o associata (RTI/ATS);
• MISURA VI: soltanto singole PMI
In base alla classificazione ATECO 2007:
C attività manifatturiere
D fornitura di energia elettrica
E fornitura di acqua; reti fognarie; attività di gestione dei rifiuti e risanamento;
F costruzioni;
H trasporto e magazzinaggio con l’esclusione dei trasporti di merci su strada e
servizio di trasloco (ATECO 49.4)
J servizi di informazione e comunicazione
M attività professionali, scientifiche e tecniche con l’esclusione della categoria 69
(attività legali e contabilità)
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10. AZIONE 1.1.2 - I BENEFICIARI
I BENEFICIARI DEBBONO AVERE ALMENO UN’UNITA’
OPERATIVA NEL VENETO, DOVE DOVRA’ ESSERE
REALIZZATO IN PREVALENZA L’INTERVENTO
La stessa impresa NON potrà presentare
contemporaneamente, come singola o associata, più
domande, pena l’inammissibilità di tutte quelle
presentate.
Un medesimo organismo di ricerca, in caso di
“collaborazione effettiva” può partecipare ad un
massimo di 3 PROGETTI
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11. AZIONE 1.1.2 – SPESE AMMISSIBILI/1
Per i progetti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, innovazione di
processo e organizzativa interne alle imprese:
• Personale direttamente impiegato nel progetto di ricerca (ricercatori e
tecnici);
• Strumenti e attrezzature di ricerca nella misura e per il periodo in cui
sono utilizzati per il progetto (sono esclusi gli arredamenti, le macchine
per ufficio (mobili per ufficio, personal computer, fotocopiatori, fax, ecc.,
tutti i mezzi di trasporto e le acquisizioni in leasing);
• Consulenze, collaborazioni tecnico-scientifiche e attività di ricerca
contrattuale strettamente connesse al progetto e acquisite a prezzi di
mercato (servizi per l’innovazione tecnologica, organizzativa,
commerciale, informatica, certificazione della qualità, studi di mercato,
ecc.) entro il limite massimo rappresentato dai costi per il personale;
• Acquisizione di licenze per brevetti e software da fonti esterne e a prezzi
di mercato, utilizzati esclusivamente ai fini dell’attività di ricerca;
• Altri costi diretti collegati alla realizzazione dei progetti di ricerca
(inclusi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi).
SUCCESSIVI APPROFONDIMENTI A CURA DI VENETO INNOVAZIONE SPA
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12. AZIONE 1.1.2 – SPESE AMMISSIBILI/2
Per gli studi di fattibilità tecnica preliminari all’attività di ricerca industriale
e di sviluppo sperimentale:
• servizi di consulenza esterna e alle collaborazioni tecnico scientifiche
finalizzate alla redazione dello studio di fattibilità. NON debbono
essere continuativi o periodici; sono esclusi gli ordinari costi di
gestione dell'impresa connessi ad attività (es: consulenza fiscale,
legale e pubblicità).
Per i progetti di trasferimento tecnologico a favore delle PMI:
• spese per l’acquisizione di conoscenze da fonti esterne (organismi di
ricerca, imprese o persone fisiche indipendenti) o su licenza di
brevetti, know-how o altre conoscenze tecniche non brevettate;
N.B.: SONO INAMMISSIBILI:
Tutte le spese per materiali di consumo di uso corrente, anche se riferite al
progetto, o per acquisti di beni e servizi da fonte esterna senza un
contratto scritto non effettuate alle condizioni di mercato o con un
conflitto d’interesse e/o collusione fra acquirente e fornitore
SUCCESSIVI APPROFONDIMENTI A CURA DI VENETO INNOVAZIONE SPA
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13. AZIONE 1.1.2 – SPESE AMMISSIBILI/3
Gli aiuti sono concessi come contributi diretti
alla spesa in conto capitale
Le sovvenzioni previste per le misure I, II, III (Grandi imprese e PMI in forma
singola o associata (RTI/ATS) non sono cumulabili con altri aiuti o
sostegni finanziari nazionali o comunitari relativi agli stessi beni. Sono
invece cumulabili entro i vincoli imposti dal combinato disposto di cui
agli articoli 7, 31 e 32 del Regolamento CE n. 800/2008.
Le sovvenzioni previste per le misure IV, V, VI (PMI in forma singola o
associata (RTI/ATS) non sono cumulabili con altri aiuti o sostegni
finanziari nazionali o comunitari relativi agli stessi beni. Sono concesse
nei limiti di cumulo di cui agli articoli 3, comma 1, lettera c), e 8 del
DPCM del 3 giugno 2009 (GURI, serie generale n. 131 del 9 giugno 2009).
La durata massima del progetto è limitata a 2 anni, ovvero gli
investimenti debbono essere terminati entro 24 mesi dalla data
di pubblicazione sul BUR del decreto di ammissione a contributo
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14. AZIONE 1.1.2 - INTENSITA’ D’AIUTO/1
L’intensità di aiuto è definita come percentuali massime rispetto ai costi
ammissibili e agevolabili.
Per progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale:
• 25% dei costi totali ammissibili, maggiorabile al 40% per le grandi imprese
• 35% dei costi totali ammissibili, maggiorabile al 50% per le medie imprese
• 45% dei costi totali ammissibili, maggiorabile al 60% per le piccole imprese
Per gli studi di fattibilità tecnica preliminari: 40% alle medie imprese, 50% alle piccole
Per progetti di innovazione di processo e di organizzazione: 25% alle medie imprese,
45% alle piccole
Per progetti di trasferimento tecnologico alle PMI: 50% alle piccole e medie imprese
MAGGIORAZIONI POSSIBILI, QUALORA:
1. si preveda una collaborazione effettiva (es: NON un mero subappalto) fra imprese
indipendenti – di cui almeno una sia PMI, e nessuna sostenga da sola più del 70 % dei
costi ammissibili.
2. Se la stessa collaborazione è fra un’impresa e un organismo di ricerca che si accolli
almeno il 10 % dei costi ammissibili, col diritto di pubblicare i risultati del progetto se
derivino da proprie ricerche.
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15. AZIONE 1.1.2 - INTENSITA’ D’AIUTO/2
IL COSTO AGEVOLABILE PER OGNI PROGETTO (IVA e oneri accessori esclusi),
PENA L’INAMMISSIBILITA’, DEV’ESSERE COMPRESO FRA:
fra i 220.000 e i 600.000 Euro per i progetti di attività di ricerca
industriale o di sviluppo sperimentale
elevato a 750.000 Euro a progetto nel caso di RTI/ATS e PROGETTI
NEL SETTORE NANO E BIO
fra i 30.000 e i 50.000 Euro per gli studi di fattibilità tecnica
preliminare all’attività di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale
fra i 100.000 e i 200.000 Euro per i progetti di innovazione del
processo e di innovazione organizzativa
elevato a 300.000 Euro a progetto nel caso di RTI/ATS:
fra i 30.000 e i 50.000 Euro per i progetti di sostegno al trasferimento
tecnologico alle PMI
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16. AZIONE 1.1.2 - RISERVE PARTICOLARI
PREMIALITA’ A PROGETTI DI COLLABORAZIONE FRA CNR E
IMPRESE E VENETO NANOTECH Scpa E IMPRESE PER R&S
NEI SETTORI NANO E BIOTECH, nelle ipotesi di:
una collaborazione effettiva tra un’impresa e il CNR, per
quanto riguarda le domande presentate per progetti nel
settore delle biotecnologie
una collaborazione effettiva tra un‘impresa e Veneto
Nanotech Scpa, per quanto riguarda le domande
presentate nel settore delle nanotecnologie.
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17. AZIONE 1.1.2 – INVIO DOMANDE
CON MODALITA’ ON LINE SU
www.venetoinnovazione.it
E MODALITA’ CARTACEA
DAL 1 AL 28 FEBBRAIO 2010
IN FORMA SINGOLA o ASSOCIATA
(ATS fra i soggetti beneficiari)
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18. AZIONE 1.1.2 - DOTAZIONE FINANZIARIA
22.625.358,00 Euro, di cui:
15.625.358,00 destinati ai progetti di ricerca industriale e di
sviluppo sperimentale cui possono partecipare anche le grandi
imprese di cui:
2.000.000,00 per progetti di ricerca industriale e di sviluppo
sperimentale nel settore delle nanotecnologie;
2.000.000,00 per progetti di ricerca industriale e di sviluppo
sperimentale nel settore delle biotecnologie.
7.000.000,00 per le misure III, IV, V e VI di cui il 50% è
riservato alle micro e piccole imprese
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19. AZIONE 1.1.1 “Supporto ad
attività di ricerca, processi e reti
di innovazione e alla creazione
di imprese in settori a elevato
contenuto tecnologico”
BANDO
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20. AZIONE 1.1.1 – FINALITA’
Perseguire la politica a favore del Sistema della Ricerca Veneto attraverso
progetti di investimento
Fornire incentivi allo sviluppo infrastrutturale.
Si tratta di uno secondo step del quadro generale a supporto delle attività di
investimento già promosse della Regione per la medesima azione 1.1.1. con
iniziative a regia.
Il bando mira a supportare tutte le progettualità di dimensione minore,
proposte dagli altri soggetti appartenenti al Sistema della Ricerca Veneto.
Finanziare esclusivamente le attività di natura non economica dei soggetti
beneficiari (Università o istituti di ricerca) attraverso il supporto
all’acquisizione delle infrastrutture di ricerca necessarie al loro svolgimento.
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21. AZIONE 1.1.1 – INTERVENTI FINANZIABILI
Progettazione e attrezzamento di nuovi laboratori (compresi gli
impianti fisici, gli apparati strumentali e le reti informatiche ad alta
velocità che colleghino i centri di ricerca)
Completamento della dotazione di laboratori esistenti con nuovi e più
avanzati apparati strumentali
Realizzazione e completamento di centri per la fornitura di servizi di
supporto allo sviluppo tecnologico di processi
N. B. : NON SONO AMMISSIBILI GLI INVESTIMENTI:
1. Meramente sostitutivi e non riconducibili ad un programma/progetto
organico, che sia finalizzato ad introdurre innovazioni
2. Per cambiamenti o adeguamenti periodici o stagionali o altre attività di
routine
3. Per il conseguimento degli standard di sicurezza e/o di emissioni imposti
dalla legge o da altri provvedimenti autorizzativi
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22. AZIONE 1.1.1 - DEFINIZIONI
• Ricerca industriale: ricerca pianificata o indagini critiche per acquisire nuove conoscenze, da
industriale:
utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole
miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti. Include la creazione di componenti di
sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, in particolare la validazione di
tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi;
• Sviluppo sperimentale: acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze
e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di
produrre piani, progetti o disegni destinati a prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o
migliorati. Sono comprese le attività di definizione concettuale, pianificazione e
documentazione riguardanti nuovi prodotti, processi e servizi. Esse possono prevedere
l’elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati
a uso commerciale.
• Trasferimento tecnologico: l’attività di trasferimento delle innovazioni tecnologiche tra il
tecnologico:
sistema della ricerca e il sistema produttivo, per favorire la diffusione e la circolazione delle
informazioni, delle conoscenze e delle competenze.
N.B.: LE PROPOSTE DI PROGETTO DOVRANNO NECESSARIAMENTE PREVEDERE
INVESTIMENTI INFRASTRUTTURALI LE CUI FINALITA’ SIANO RICONDUCIBILI AD ALMENO
FINALITA’
UNA DI QUESTE TIPOLOGIE.
SARANNO FINANZIATI SOLO INTERVENTI DI CARATTERE INFRASTRUTTURALE E NON MERA
ATTIVITA’ DI RICERCA
ATTIVITA’
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23. AZIONE 1.1.1 - I BENEFICIARI/1
Organismi di ricerca, così come definiti dalla Comunicazione 2006/C 323/01:
Soggetti senza scopo di lucro quali Università e/o istituti di ricerca,
indipendentemente dallo status giuridico o fonte di finanziamento, la
cui finalità principale è svolgere attività di ricerca di base, industriale
o di sviluppo sperimentale e i cui risultati vengono diffusi tramite
insegnamento, pubblicazione o trasferimento di tecnologie; tutti gli
utili sono interamente reinvestiti nelle attività di ricerca, nella
diffusione dei risultati o nell’insegnamento.
In particolare, per organismi di ricerca, s’intendono:
– Società e consorzi
– Parchi scientifici e tecnologici
– Aziende speciali di Enti pubblici
– Laboratori e Centri di Ricerca qualificati, autorizzati dal Ministero
dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica inclusi in un
apposito albo
SONO ESCLUSE LE UNIVERSITA’
E IL CNR AREA DELLA RICERCA DI PADOVA
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24. AZIONE 1.1.1 - I BENEFICIARI/2
- DEBBONO AVERE ALMENO UNA SEDE OPERATIVA NEL
VENETO, DOVE DOVRA’ ESSERE REALIZZATO L’INTERVENTO
- DEBBONO PREVEDERE L’ATTIVITA’ DI RICERCA NELLO
STATUTO
- DEBBONO PREVEDERE L’ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO
NELL’OGGETTO SOCIALE
N.B.: Tutti i requisiti dovranno essere posseduti dai beneficiari
almeno 6 mesi prima della presentazione della domanda.
Dovranno garantire inoltre:
che i finanziamenti saranno connessi e imputabili alle sole
attività non economiche da loro svolte;
che sia mantenuta una contabilità separata
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25. AZIONE 1.1.1 – SPESE AMMISSIBILI
• Personale direttamente impiegato (ricercatori e tecnici)
• Strumenti, attrezzature e impianti nella misura e per il periodo di
realizzazione dell’intervento (sono considerati ammissibili i costi di
ammortamento corrispondenti)
• Acquisto od ottenimento in licenza di brevetti e software da fonti esterne
e a prezzi di mercato, e spese relative all’iter di accreditamento del
laboratorio
• Spese generali non superiori al 5% del costo complessivo del progetto.
N.B.: le spese non devono essere state già sostenute
alla data di presentazione della domanda
La durata massima del progetto è limitata a 2 ANNI
E DEVE CONCLUDERSI ENTRO 24 mesi dalla data di pubblicazione sul BUR
del decreto di ammissione a contributo.
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26. AZIONE 1.1.1 – INTENSITA’ DI AIUTO
Si basa sulla destinazione d’uso che avrà l’investimento finanziato:
• ricerca industriale: 50%
• sviluppo sperimentale: 25%
• trasferimento tecnologico: 25%
Il costo agevolabile del progetto non può essere inferiore a 250.000 € e superiore a
750.000 €. Per ogni progetto, il contributo massimo erogabile
non può essere superiore a 375.000
ULTERIORI MAGGIORAZIONI POSSIBILI:
Se il beneficiario s’impegna ad assumere, in aggiunta all’organico, dei
ricercatori. Ovvero, coloro che possiedono una laurea in discipline scientifiche
allocati in operazioni di R&S. Il loro contratto di assunzione deve coprire
almeno la durata del progetto e avere la stessa durata dell’intervento.
+ 2% in più sull’intero costo agevolabile per ogni ricercatore assunto,
fino ad un massimo del 10% in più rispetto all’intensità di base
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27. AZIONE 1.1.1 – INVIO DOMANDE
CON MODALITA’ ON LINE SU
www.venetoinnovazione.it
E MODALITA’ CARTACEA
DAL 15 GENNAIO AL 15 FEBBRAIO 2010
IN FORMA SINGOLA o ASSOCIATA
(ATS fra i soggetti beneficiari)
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29. Grazie per l’attenzione
Per informazioni:
REGIONE DEL VENETO - DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO,
RICERCA E INNOVAZIONE
Fondamenta S. Lucia, 23 – 30123 VENEZIA
Segreteria:
0412794273 - 4267- 4268
Fax: 0412795801
ricercainnovazione@regione.veneto.it
http://www.venetoinnovazione.it
http://www.regione.veneto.it/Economia/Attivita+Produttive/Industria/
http://www.regione.veneto.it/Bandi+Avvisi+Concorsi/Bandi/?materia=Industria
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