Cento anni di imprese per l'Italia - Confindustria
Decreto 150 27ottobre 2009 Legge 150/2009 Gazzetta Ufficiale
1. Supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale” n. 254 del 31 ottobre 2009 - Serie generale
Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA
SI PUBBLICA TUTTI I
PA R T E P R I M A Roma - Sabato, 31 ottobre 2009 GIORNI NON FESTIVI
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N. 197/L
DECRETO LEGISLATIVO 27 ottobre 2009, n. 150.
Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in
materia di ottimizzazione della produttività del la-
voro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pub-
bliche amministrazioni.
2.
3. 31-10-2009 Supplemento ordinario n. 197/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 254
SOMMARIO
DECRETO LEGISLATIVO 27 ottobre 2009, n. 150. — Attuazione della legge 4 marzo 2009,
n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 1
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4.
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LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI
DECRETO LEGISLATIVO 27 ottobre 2009, n. 150. articoli 3, comma 2, lettera a), 4, 5 e 6, della citata legge
Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di n. 15 del 2009, salvo che sull’articolo 60, comma 1, let-
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di ef- tera b), nonché il parere della medesima Conferenza re-
ficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. lativamente all’attuazione delle restanti disposizioni della
medesima legge n. 15 del 2009 nella seduta del 29 luglio
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2009;
Rilevato, in ordine al predetto articolo 60, comma 1,
Visti gli articoli 76, 87, 92, 95 e 117 della lettera b), del decreto, che gli enti territoriali chiedeva-
Costituzione; no di prevedere che la determinazione delle risorse per
Vista la legge 4 marzo 2009, n. 15, recante delega al gli incrementi retributivi destinati al rinnovo dei contratti
Governo finalizzata all’ottimizzazione della produttività collettivi nazionali delle amministrazioni regionali, locali
del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle e degli enti del Servizio sanitario nazionale avvenga pre-
pubbliche amministrazioni, nonché disposizioni integra- via concertazione con le proprie rappresentanze;
tive delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale del- Considerato che il Governo ritiene di non poter acco-
l’economia e del lavoro e alla Corte dei conti; gliere tale richiesta, vertendosi in tema di misure di coordi-
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, re- namento della finanza pubblica tipicamente riconducibili
cante riordino e potenziamento dei meccanismi e strumen- alle competenze dello Stato, e che la previsione della pre-
ti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti via consultazione con le rappresentanze istituzionali del
e dei risultati dell’attività svolta dalle amministrazioni sistema delle autonomie garantisce, comunque, il rispetto
pubbliche, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo del principio della leale collaborazione ed il coinvolgi-
1997, n. 59, e successive modificazioni; mento degli enti territoriali nella concreta determinazione
delle risorse da impegnare per il rinnovo dei contratti;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, re-
cante riforma dell’organizzazione del Governo, a norma Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni par-
dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e suc- lamentari della Camera dei deputati e del Senato della
cessive modificazioni; Repubblica;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, re- Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adot-
cante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei tata nella riunione del 9 ottobre 2009;
Ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo Sulla proposta del Ministro per la pubblica ammini-
1997, n. 59, e successive modificazioni; strazione e l’innovazione, di concerto con il Ministro del-
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, re- l’economia e delle finanze;
cante: norme generali sull’ordinamento del lavoro alle di- EMANA
pendenze delle amministrazioni pubbliche, e successive il seguente decreto legislativo:
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, re-
cante codice in materia di protezione dei dati personali, e TITOLO I
successive modificazioni; PRINCIPI GENERALI
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, re-
cante codice dell’amministrazione digitale, e successive
modificazioni; Art. 1.
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, re- Oggetto e finalità
cante codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a
norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, 1. In attuazione degli articoli da 2 a 7 della legge 4 mar-
n. 246; zo 2009, n. 15, le disposizioni del presente decreto recano
Vista la direttiva dei Ministri per le riforme e le inno- una riforma organica della disciplina del rapporto di lavo-
vazioni nella pubblica amministrazione e per le pari op- ro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, di cui
portunità del 23 maggio 2007, pubblicata nella Gazzetta all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
Ufficiale n.173 del 27 luglio 2007, recante misure per at- 2001, n. 165, intervenendo in particolare in materia di
tuare la parità e le pari opportunità tra uomini e donne contrattazione collettiva, di valutazione delle strutture e
nelle amministrazioni pubbliche; del personale delle amministrazioni pubbliche, di valoriz-
zazione del merito, di promozione delle pari opportunità,
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, conver- di dirigenza pubblica e di responsabilità disciplinare. Fer-
tito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133; mo quanto previsto dall’articolo 3 del decreto legislativo
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei 30 marzo 2001, n. 165, recano altresì norme di raccordo
Ministri, adottata nella riunione dell’8 maggio 2009; per armonizzare con la nuova disciplina i procedimenti
Acquisita l’intesa della Conferenza unificata di cui al- negoziali, di contrattazione e di concertazione di cui al-
l’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, l’articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica
relativamente all’attuazione delle disposizioni di cui agli 5 gennaio 1967, n. 18, e ai decreti legislativi 12 maggio
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1995, n. 195, 19 maggio 2000, n. 139, 13 ottobre 2005, 4. Le amministrazioni pubbliche adottano metodi e
n. 217, e 15 febbraio 2006, n. 63. strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la perfor-
2. Le disposizioni del presente decreto assicurano una mance individuale e quella organizzativa, secondo criteri
migliore organizzazione del lavoro, il rispetto degli ambi- strettamente connessi al soddisfacimento dell’interesse
ti riservati rispettivamente alla legge e alla contrattazione del destinatario dei servizi e degli interventi.
collettiva, elevati standard qualitativi ed economici delle 5. Il rispetto delle disposizioni del presente Titolo è
funzioni e dei servizi, l’incentivazione della qualità del- condizione necessaria per l’erogazione di premi legati al
la prestazione lavorativa, la selettività e la concorsualità merito ed alla performance.
nelle progressioni di carriera, il riconoscimento di meriti 6. Fermo quanto previsto dall’articolo 13, dall’applica-
e demeriti, la selettività e la valorizzazione delle capacità zione delle disposizioni del presente Titolo non devono
e dei risultati ai fini degli incarichi dirigenziali, il raffor- derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
zamento dell’autonomia, dei poteri e della responsabilità Le amministrazioni interessate utilizzano a tale fine le ri-
della dirigenza, l’incremento dell’efficienza del lavoro sorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legi-
pubblico ed il contrasto alla scarsa produttività e all’as- slazione vigente.
senteismo, nonché la trasparenza dell’operato delle am-
ministrazioni pubbliche anche a garanzia della legalità.
Capo II
TITOLO II IL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE
MISURAZIONE, VALUTAZIONE
E TRASPARENZA DELLA PERFORMANCE Art. 4.
Ciclo di gestione della performance
Capo I
1. Ai fini dell’attuazione dei principi generali di cui
DISPOSIZIONI GENERALI all’articolo 3, le amministrazioni pubbliche sviluppano,
in maniera coerente con i contenuti e con il ciclo della
Art. 2. programmazione finanziaria e del bilancio, il ciclo di ge-
stione della performance.
Oggetto e finalità 2. Il ciclo di gestione della performance si articola nel-
1. Le disposizioni contenute nel presente Titolo disci- le seguenti fasi:
plinano il sistema di valutazione delle strutture e dei di- a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si
pendenti delle amministrazioni pubbliche il cui rapporto intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei
di lavoro è disciplinato dall’articolo 2, comma 2, del de- rispettivi indicatori;
creto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di assicu- b) collegamento tra gli obiettivi e l’allocazione delle
rare elevati standard qualitativi ed economici del servizio risorse;
tramite la valorizzazione dei risultati e della performance c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di
organizzativa e individuale. eventuali interventi correttivi;
Art. 3. d) misurazione e valutazione della performance, or-
ganizzativa e individuale;
Principi generali e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di
1. La misurazione e la valutazione della performance valorizzazione del merito;
sono volte al miglioramento della qualità dei servizi of- f) rendicontazione dei risultati agli organi di indiriz-
ferti dalle amministrazioni pubbliche, nonché alla cresci- zo politico-amministrativo, ai vertici delle amministra-
ta delle competenze professionali, attraverso la valoriz- zioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai
zazione del merito e l’erogazione dei premi per i risultati soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi.
perseguiti dai singoli e dalle unità organizzative in un
quadro di pari opportunità di diritti e doveri, trasparenza Art. 5.
dei risultati delle amministrazioni pubbliche e delle risor-
se impiegate per il loro perseguimento. Obiettivi e indicatori
2. Ogni amministrazione pubblica è tenuta a misurare 1. Gli obiettivi sono programmati su base triennale e
ed a valutare la performance con riferimento all’ammi- definiti, prima dell’inizio del rispettivo esercizio, dagli
nistrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o organi di indirizzo politico-amministrativo, sentiti i verti-
aree di responsabilità in cui si articola e ai singoli dipen- ci dell’amministrazione che a loro volta consultano i diri-
denti, secondo modalità conformi alle direttive impartite genti o i responsabili delle unità organizzative. Gli obiet-
dalla Commissione di cui all’articolo 13. tivi sono definiti in coerenza con quelli di bilancio indicati
3. Le amministrazioni pubbliche adottano modalità e nei documenti programmatici di cui alla legge 5 agosto
strumenti di comunicazione che garantiscono la massima 1978, n. 468, e successive modificazioni, e il loro con-
trasparenza delle informazioni concernenti le misurazioni seguimento costituisce condizione per l’erogazione degli
e le valutazioni della performance. incentivi previsti dalla contrattazione integrativa.
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2. Gli obiettivi sono: b) le procedure di conciliazione relative all’appli-
a) rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della col- cazione del sistema di misurazione e valutazione della
lettività, alla missione istituzionale, alle priorità politiche performance;
ed alle strategie dell’amministrazione; c) le modalità di raccordo e di integrazione con i si-
b) specifici e misurabili in termini concreti e chiari; stemi di controllo esistenti;
c) tali da determinare un significativo miglioramento d) le modalità di raccordo e integrazione con i docu-
della qualità dei servizi erogati e degli interventi; menti di programmazione finanziaria e di bilancio.
d) riferibili ad un arco temporale determinato, di
norma corrispondente ad un anno; Art. 8.
e) commisurati ai valori di riferimento derivanti da Ambiti di misurazione e valutazione
standard definiti a livello nazionale e internazionale, non- della performance organizzativa
ché da comparazioni con amministrazioni omologhe;
f) confrontabili con le tendenze della produttività 1. Il Sistema di misurazione e valutazione della perfor-
dell’amministrazione con riferimento, ove possibile, al- mance organizzativa concerne:
meno al triennio precedente; a) l’attuazione delle politiche attivate sulla soddisfa-
g) correlati alla quantità e alla qualità delle risorse zione finale dei bisogni della collettività;
disponibili. b) l’attuazione di piani e programmi, ovvero la mi-
surazione dell’effettivo grado di attuazione dei medesimi,
Art. 6. nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard
qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di as-
Monitoraggio della performance sorbimento delle risorse;
1. Gli organi di indirizzo politico amministrativo, con c) la rilevazione del grado di soddisfazione dei desti-
il supporto dei dirigenti, verificano l’andamento delle per- natari delle attività e dei servizi anche attraverso modalità
formance rispetto agli obiettivi di cui all’articolo 5 duran- interattive;
te il periodo di riferimento e propongono, ove necessario, d) la modernizzazione e il miglioramento qualitativo
interventi correttivi in corso di esercizio. dell’organizzazione e delle competenze professionali e la
2. Ai fini di cui al comma 1, gli organi di indirizzo politi- capacità di attuazione di piani e programmi;
co amministrativo si avvalgono delle risultanze dei sistemi e) lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle rela-
di controllo di gestione presenti nell’amministrazione. zioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i de-
stinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme
Art. 7. di partecipazione e collaborazione;
Sistema di misurazione e valutazione della performance f) l’efficienza nell’impiego delle risorse, con partico-
lare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei co-
1. Le amministrazioni pubbliche valutano annualmen- sti, nonché all’ottimizzazione dei tempi dei procedimenti
te la performance organizzativa e individuale. A tale fine amministrativi;
adottano con apposito provvedimento il Sistema di misu- g) la qualità e la quantità delle prestazioni e dei ser-
razione e valutazione della performance. vizi erogati;
2. La funzione di misurazione e valutazione delle per-
formance è svolta: h) il raggiungimento degli obiettivi di promozione
delle pari opportunità.
a) dagli Organismi indipendenti di valutazione della
performance di cui all’articolo 14, cui compete la misura- Art. 9.
zione e valutazione della performance di ciascuna struttu-
ra amministrativa nel suo complesso, nonché la proposta Ambiti di misurazione e valutazione
di valutazione annuale dei dirigenti di vertice ai sensi del della performance individuale
comma 4, lettera e), del medesimo articolo;
b) dalla Commissione di cui all’articolo 13 ai sensi 1. La misurazione e la valutazione della performance
del comma 6 del medesimo articolo; individuale dei dirigenti e del personale responsabile di
una unità organizzativa in posizione di autonomia e re-
c) dai dirigenti di ciascuna amministrazione, secondo sponsabilità è collegata:
quanto previsto agli articoli 16 e 17, comma 1, lettera e-
bis), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come a) agli indicatori di performance relativi all’ambito
modificati dagli articoli 38 e 39 del presente decreto. organizzativo di diretta responsabilità;
3. Il Sistema di misurazione e valutazione della perfor- b) al raggiungimento di specifici obiettivi
mance, di cui al comma 1, individua, secondo le direttive individuali;
adottate dalla Commissione di cui all’articolo 13, secon- c) alla qualità del contributo assicurato alla perfor-
do quanto stabilito dal comma 2 del medesimo articolo: mance generale della struttura, alle competenze profes-
a) le fasi, i tempi, le modalità, i soggetti e le respon- sionali e manageriali dimostrate;
sabilità del processo di misurazione e valutazione della d) alla capacità di valutazione dei propri collabora-
performance, in conformità alle disposizioni del presente tori, dimostrata tramite una significativa differenziazione
decreto; dei giudizi.
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2. La misurazione e la valutazione svolte dai dirigenti Capo III
sulla performance individuale del personale sono effettua- TRASPARENZA E RENDICONTAZIONE DELLA PERFORMANCE
te sulla base del sistema di cui all’articolo 7 e collegate:
a) al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo
o individuali; Art. 11.
b) alla qualità del contributo assicurato alla perfor- Trasparenza
mance dell’unità organizzativa di appartenenza, alle com-
petenze dimostrate ed ai comportamenti professionali e 1. La trasparenza è intesa come accessibilità totale, an-
organizzativi. che attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti
istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle in-
3. Nella valutazione di performance individuale non formazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione,
sono considerati i periodi di congedo di maternità, di pa- degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e al-
ternità e parentale. l’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni
istituzionali, dei risultati dell’attività di misurazione e va-
Art. 10. lutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di fa-
vorire forme diffuse di controllo del rispetto dei princìpi
Piano della performance e Relazione sulla performance di buon andamento e imparzialità. Essa costituisce livello
essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni
1. Al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed pubbliche ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, let-
attendibilità dei documenti di rappresentazione della per- tera m), della Costituzione.
formance, le amministrazioni pubbliche, secondo quanto
stabilito dall’articolo 15, comma 2, lettera d), redigono 2. Ogni amministrazione, sentite le associazioni rap-
annualmente: presentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e de-
gli utenti, adotta un Programma triennale per la trasparen-
a) entro il 31 gennaio, un documento programma- za e l’integrità, da aggiornare annualmente, che indica le
tico triennale, denominato Piano della performance da iniziative previste per garantire:
adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della pro-
grammazione finanziaria e di bilancio, che individua gli a) un adeguato livello di trasparenza, anche sulla
indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, base delle linee guida elaborate dalla Commissione di cui
con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle all’articolo 13;
risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazio- b) la legalità e lo sviluppo della cultura
ne della performance dell’amministrazione, nonché gli dell’integrità.
obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi 3. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la mas-
indicatori; sima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della
b) un documento, da adottare entro il 30 giugno, performance.
denominato: «Relazione sulla performance» che eviden- 4. Ai fini della riduzione del costo dei servizi, dell’uti-
zia, a consuntivo, con riferimento all’anno precedente, i lizzo delle tecnologie dell’informazione e della comuni-
risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai cazione, nonché del conseguente risparmio sul costo del
singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rileva- lavoro, le pubbliche amministrazioni provvedono annual-
zione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere mente ad individuare i servizi erogati, agli utenti sia fina-
realizzato. li che intermedi, ai sensi dell’articolo 10, comma 5, del
2. I documenti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Le amministra-
sono immediatamente trasmessi alla Commissione di zioni provvedono altresì alla contabilizzazione dei costi e
cui all’articolo 13 e al Ministero dell’economia e delle all’evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al
finanze. personale per ogni servizio erogato, nonché al monitorag-
gio del loro andamento nel tempo, pubblicando i relativi
3. Eventuali variazioni durante l’esercizio degli obiet- dati sui propri siti istituzionali.
tivi e degli indicatori della performance organizzativa e
individuale sono tempestivamente inserite all’interno nel 5. Al fine di rendere effettivi i principi di trasparenza, le
Piano della performance. pubbliche amministrazioni provvedono a dare attuazione
agli adempimenti relativi alla posta elettronica certificata
4. Per le amministrazioni dello Stato il Piano della per- di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo del
formance contiene la direttiva annuale del Ministro di 7 marzo 2005, n. 82, agli articoli 16, comma 8, e 16-bis,
cui all’articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
n. 165. convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
5. In caso di mancata adozione del Piano della per- 2009, n. 2, e di cui all’articolo 34, comma 1, della legge
formance è fatto divieto di erogazione della retribuzione 18 giugno 2009, n. 69.
di risultato ai dirigenti che risultano avere concorso alla 6. Ogni amministrazione presenta il Piano e la Rela-
mancata adozione del Piano, per omissione o inerzia nel- zione sulla performance di cui all’articolo 10 comma 1,
l’adempimento dei propri compiti, e l’amministrazione lettere a) e b), alle associazioni di consumatori o utenti,
non può procedere ad assunzioni di personale o al con- ai centri di ricerca e a ogni altro osservatore qualificato,
ferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione nell’ambito di apposite giornate della trasparenza senza
comunque denominati. nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
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7. Nell’ambito del Programma triennale per la traspa- c) l’organo di indirizzo politico amministrativo di
renza e l’integrità sono specificate le modalità, i tempi di ciascuna amministrazione;
attuazione, le risorse dedicate e gli strumenti di verifica d) i dirigenti di ciascuna amministrazione.
dell’efficacia delle iniziative di cui al comma 2.
8. Ogni amministrazione ha l’obbligo di pubblicare sul Art. 13.
proprio sito istituzionale in apposita sezione di facile ac-
cesso e consultazione, e denominata: «Trasparenza, valu- Commissione per la valutazione, la trasparenza
tazione e merito»: e l’integrità delle amministrazioni pubbliche
a) il Programma triennale per la trasparenza e l’inte- 1. In attuazione dell’articolo 4, comma 2, lettera f),
grità ed il relativo stato di attuazione; della legge 4 marzo 2009, n. 15, è istituita la Commis-
sione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità del-
b) il Piano e la Relazione di cui all’articolo 10; le amministrazioni pubbliche, di seguito denominata
c) l’ammontare complessivo dei premi collegati alla «Commissione», che opera in posizione di indipendenza
performance stanziati e l’ammontare dei premi effettiva- di giudizio e di valutazione e in piena autonomia, in col-
mente distribuiti; laborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento della funzione pubblica e con il Ministero
d) l’analisi dei dati relativi al grado di differenzia- dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragio-
zione nell’utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia neria generale dello Stato ed eventualmente in raccordo
per i dipendenti; con altri enti o istituzioni pubbliche, con il compito di
e) i nominativi ed i curricula dei componenti degli indirizzare, coordinare e sovrintendere all’esercizio in-
Organismi indipendenti di valutazione e del Responsabi- dipendente delle funzioni di valutazione, di garantire la
le delle funzioni di misurazione della performance di cui trasparenza dei sistemi di valutazione, di assicurare la
all’articolo 14; comparabilità e la visibilità degli indici di andamento ge-
stionale, informando annualmente il Ministro per l’attua-
f) i curricula dei dirigenti e dei titolari di posizioni zione del programma di Governo sull’attività svolta.
organizzative, redatti in conformità al vigente modello
europeo; 2. Mediante intesa tra la Conferenza delle Regioni e
delle Province autonome, l’Anci, l’Upi e la Commissione
g) le retribuzioni dei dirigenti, con specifica eviden- sono definiti i protocolli di collaborazione per la realizza-
za sulle componenti variabili della retribuzione e delle zione delle attività di cui ai commi 5, 6 e 8.
componenti legate alla valutazione di risultato;
3. La Commissione è organo collegiale composto da
h) i curricula e le retribuzioni di coloro che rivestono cinque componenti scelti tra esperti di elevata profes-
incarichi di indirizzo politico amministrativo; sionalità, anche estranei all’amministrazione con com-
i) gli incarichi, retribuiti e non retribuiti, conferiti ai provate competenze in Italia e all’estero, sia nel settore
dipendenti pubblici e a soggetti privati. pubblico che in quello privato in tema di servizi pubblici,
management, misurazione della performance, nonché di
9. In caso di mancata adozione e realizzazione del gestione e valutazione del personale. I componenti sono
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità o di nominati, tenuto conto del principio delle pari opportu-
mancato assolvimento degli obblighi di pubblicazione nità di genere, con decreto del Presidente della Repub-
di cui ai commi 5 e 8 è fatto divieto di erogazione del- blica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su
la retribuzione di risultato ai dirigenti preposti agli uffici proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e
coinvolti. l’innovazione, di concerto con il Ministro per l’attuazione
del programma di Governo, previo parere favorevole del-
le Commissioni parlamentari competenti espresso a mag-
Capo IV gioranza dei due terzi dei componenti. I componenti della
SOGGETTI DEL PROCESSO DI MISURAZIONE Commissione non possono essere scelti tra persone che
E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti po-
litici o in organizzazioni sindacali o che abbiano rivestito
tali incarichi e cariche nei tre anni precedenti la nomina
Art. 12. e, in ogni caso, non devono avere interessi di qualsiasi
natura in conflitto con le funzioni della Commissione. I
Soggetti componenti sono nominati per un periodo di sei anni e
possono essere confermati una sola volta. In occasione
1. Nel processo di misurazione e valutazione della per- della prima seduta, convocata dal componente più anzia-
formance organizzativa e individuale delle amministra- no di età, i componenti eleggono nel loro ambito il Presi-
zioni pubbliche intervengono: dente della Commissione. All’atto dell’accettazione della
nomina, se dipendenti da pubblica amministrazione o ma-
a) un organismo centrale, denominato: «Commis- gistrati in attività di servizio sono collocati fuori ruolo e il
sione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle posto corrispondente nella dotazione organica dell’ammi-
amministrazioni pubbliche», di cui all’articolo 13; nistrazione di appartenenza è reso indisponibile per tut-
b) gli Organismi indipendenti di valutazione della ta la durata del mandato; se professori universitari, sono
performance di cui all’articolo 14; collocati in aspettativa senza assegni.
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4. La struttura operativa della Commissione è diretta e) adotta le linee guida per la predisposizione dei
da un Segretario generale nominato con deliberazione Programma triennale per la trasparenza e l’integrità di cui
della Commissione medesima tra soggetti aventi speci- all’articolo 11, comma 8, lettera a);
fica professionalità ed esperienza gestionale-organiz-
zativa nel campo del lavoro pubblico. La Commissione f) adotta le linee guida per la definizione degli Stru-
definisce con propri regolamenti le norme concernenti il menti per la qualità dei servizi pubblici;
proprio funzionamento e determina, altresì, i contingen- g) definisce i requisiti per la nomina dei compo-
ti di personale di cui avvalersi entro il limite massimo nenti dell’Organismo indipendente di valutazione di cui
di 30 unità. Alla copertura dei posti si provvede esclusi- all’articolo 14;
vamente mediante personale di altre amministrazioni in
posizione di comando o fuori ruolo, cui si applica l’arti- h) promuove analisi comparate della performance
colo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, delle amministrazioni pubbliche sulla base di indicatori
o mediante personale con contratto a tempo determinato. di andamento gestionale e la loro diffusione attraverso
Nei limiti delle disponibilità di bilancio la Commissione la pubblicazione nei siti istituzionali ed altre modalità ed
può avvalersi di non più di 10 esperti di elevata profes- iniziative ritenute utili;
sionalità ed esperienza sui temi della misurazione e della i) redige la graduatoria di performance delle ammi-
valutazione della performance e della prevenzione e della nistrazioni statali e degli enti pubblici nazionali di cui
lotta alla corruzione, con contratti di diritto privato di col- all’articolo 40, comma 3-quater, del decreto legislativo
laborazione autonoma. La Commissione, previo accordo n. 165 del 2001; a tale fine svolge adeguata attività istrut-
con il Presidente dell’ARAN, può altresì avvalersi del toria e può richiedere alle amministrazioni dati, informa-
personale e delle strutture dell’ARAN. Può inoltre richie- zioni e chiarimenti;
dere indagini, accertamenti e relazioni all’Ispettorato per
la funzione pubblica. l) promuove iniziative di confronto con i cittadini,
le imprese e le relative associazioni rappresentative; le
5. La Commissione indirizza, coordina e sovrintende organizzazioni sindacali e le associazioni professionali; le
all’esercizio delle funzioni di valutazione da parte degli associazioni rappresentative delle amministrazioni pub-
Organismi indipendenti di cui all’articolo 14 e delle altre bliche; gli organismi di valutazione di cui all’articolo 14 e
Agenzie di valutazione; a tale fine: quelli di controllo interni ed esterni alle amministrazioni
pubbliche;
a) promuove sistemi e metodologie finalizzati al
miglioramento della performance delle amministrazioni m) definisce un programma di sostegno a progetti
pubbliche; innovativi e sperimentali, concernenti il miglioramento
della performance attraverso le funzioni di misurazione,
b) assicura la trasparenza dei risultati conseguiti; valutazione e controllo;
c) confronta le performance rispetto a standard ed n) predispone una relazione annuale sulla perfor-
esperienze, nazionali e internazionali; mance delle amministrazioni centrali e ne garantisce la
diffusione attraverso la pubblicazione sul proprio sito isti-
d) favorisce, nella pubblica amministrazione, la cul- tuzionale ed altre modalità ed iniziative ritenute utili;
tura della trasparenza anche attraverso strumenti di pre- o) sviluppa ed intrattiene rapporti di collabo-
venzione e di lotta alla corruzione; razione con analoghe strutture a livello europeo ed
e) favorisce la cultura delle pari opportunità con re- internazionale;
lativi criteri e prassi applicative. p) realizza e gestisce, in collaborazione con il CNI-
PA il portale della trasparenza che contiene i piani e le re-
6. La Commissione nel rispetto dell’esercizio e delle lazioni di performance delle amministrazioni pubbliche.
responsabilità autonome di valutazione proprie di ogni
amministrazione: 7. La Commissione provvede al coordinamento, al
supporto operativo e al monitoraggio delle attività di cui
a) fornisce supporto tecnico e metodologico al- all’articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio
l’attuazione delle varie fasi del ciclo di gestione della 1999, n. 286, come modificato dall’articolo 28 del pre-
performance; sente decreto.
b) definisce la struttura e le modalità di redazione del 8. Presso la Commissione è istituita la Sezione per l’in-
Piano e della Relazione di cui all’articolo 10; tegrità nelle amministrazioni pubbliche con la funzione di
favorire, all’interno della amministrazioni pubbliche, la
c) verifica la corretta predisposizione del Piano e diffusione della legalità e della trasparenza e sviluppare
della Relazione sulla Performance delle amministrazioni interventi a favore della cultura dell’integrità. La Sezione
centrali e, a campione, analizza quelli degli Enti territo- promuove la trasparenza e l’integrità nelle amministra-
riali, formulando osservazioni e specifici rilievi; zioni pubbliche; a tale fine predispone le linee guida del
Programma triennale per l’integrità e la trasparenza di cui
d) definisce i parametri e i modelli di riferimento del articolo 11, ne verifica l’effettiva adozione e vigila sul ri-
Sistema di misurazione e valutazione della performance spetto degli obblighi in materia di trasparenza da parte di
di cui all’articolo 7 in termini di efficienza e produttività; ciascuna amministrazione.
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11. 31-10-2009 Supplemento ordinario n. 197/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 254
9. I risultati dell’attività della Commissione sono pub- 4. L’Organismo indipendente di valutazione della
blici. La Commissione assicura la disponibilità, per le performance:
associazioni di consumatori o utenti, i centri di ricerca e a) monitora il funzionamento complessivo del si-
ogni altro osservatore qualificato, di tutti i dati sui quali stema della valutazione, della trasparenza e integrità dei
la valutazione si basa e trasmette una relazione annuale controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo
sulle proprie attività al Ministro per l’attuazione del pro- stato dello stesso;
gramma di Governo.
b) comunica tempestivamente le criticità riscontrate
10. Dopo cinque anni, dalla data di costituzione, ai competenti organi interni di governo ed amministrazio-
la Commissione affida ad un valutatore indipendente ne, nonché alla Corte dei conti, all’Ispettorato per la fun-
un’analisi dei propri risultati ed un giudizio sull’effica- zione pubblica e alla Commissione di cui all’articolo 13;
cia della sua attività e sull’adeguatezza della struttura di
gestione, anche al fine di formulare eventuali proposte di c) valida la Relazione sulla performance di cui al-
integrazioni o modificazioni dei propri compiti. L’esito l’articolo 10 e ne assicura la visibilità attraverso la pub-
della valutazione e le eventuali raccomandazioni sono blicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione;
trasmesse al Ministro per la pubblica amministrazione d) garantisce la correttezza dei processi di misura-
e l’innovazione e pubblicate sul sito istituzionale della zione e valutazione, nonché dell’utilizzo dei premi di cui
Commissione. al Titolo III, secondo quanto previsto dal presente decre-
11. Con decreto del Ministro per la pubblica ammi- to, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integra-
nistrazione e l’innovazione, di concerto con il Ministro tivi, dai regolamenti interni all’amministrazione, nel ri-
dell’economia e delle finanze, sono stabilite le modalità spetto del principio di valorizzazione del merito e della
di organizzazione, le norme regolatrici dell’autonoma ge- professionalità;
stione finanziaria della Commissione e fissati i compensi e) propone, sulla base del sistema di cui all’artico-
per i componenti. lo 7, all’organo di indirizzo politico-amministrativo, la
12. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l’attribuzio-
dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica am- ne ad essi dei premi di cui al Titolo III;
ministrazione e l’innovazione, di concerto con i Ministri f) è responsabile della corretta applicazione delle li-
competenti, sono dettate disposizioni per il raccordo tra le nee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti
attività della Commissione e quelle delle esistenti Agen- dalla Commissione di cui all’articolo 13;
zie di valutazione. g) promuove e attesta l’assolvimento degli obblighi
13. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a due relativi alla trasparenza e all’integrità di cui al presente
milioni di euro per l’anno 2009 e a 8 milioni di euro a Titolo;
decorrere dall’anno 2010 si provvede nei limiti dell’auto- h) verifica i risultati e le buone pratiche di promozio-
rizzazione di spesa di cui all’articolo 4, comma 3, primo ne delle pari opportunità.
periodo, della legge 4 marzo 2009, n. 15. All’attuazione
della lettera p) del comma 6 si provvede nell’ambito del- 5. L’Organismo indipendente di valutazione della
l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 4, comma 3, performance, sulla base di appositi modelli forniti dalla
secondo periodo, della legge 4 marzo 2009, n. 15, ferme Commissione di cui all’articolo 13, cura annualmente la
restando le risorse da destinare alle altre finalità di cui al realizzazione di indagini sul personale dipendente volte
medesimo comma 3 dell’articolo 4. a rilevare il livello di benessere organizzativo e il grado
di condivisione del sistema di valutazione nonché la ri-
Art. 14. levazione della valutazione del proprio superiore gerar-
chico da parte del personale, e ne riferisce alla predetta
Organismo indipendente di valutazione Commissione.
della performance
6. La validazione della Relazione sulla performance di
1. Ogni amministrazione, singolarmente o in forma as- cui al comma 4, lettera c), è condizione inderogabile per
sociata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pub- l’accesso agli strumenti per premiare il merito di cui al
blica, si dota di un Organismo indipendente di valutazio- Titolo III.
ne della performance.
2. L’Organismo di cui al comma 1 sostituisce i servi- 7. L’Organismo indipendente di valutazione è costituito
zi di controllo interno, comunque denominati, di cui al da un organo monocratico ovvero collegiale composto da
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ed esercita, in 3 componenti dotati dei requisiti stabiliti dalla Commis-
piena autonomia, le attività di cui al comma 4. Esercita, sione ai sensi dell’articolo 13, comma 6, lettera g), e di
altresì, le attività di controllo strategico di cui all’artico- elevata professionalità ed esperienza, maturata nel cam-
lo 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 286 del po del management, della valutazione della performance
1999, e riferisce, in proposito, direttamente all’organo di e della valutazione del personale delle amministrazioni
indirizzo politico-amministrativo. pubbliche. I loro curricula sono comunicati alla Commis-
sione di cui all’articolo 13.
3. L’Organismo indipendente di valutazione è nomina-
to, sentita la Commissione di cui all’articolo 13, dall’or- 8. I componenti dell’Organismo indipendente di valu-
gano di indirizzo politico-amministrativo per un periodo tazione non possono essere nominati tra soggetti che rive-
di tre anni. L’incarico dei componenti può essere rinno- stano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici
vato una sola volta. o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti
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12. 31-10-2009 Supplemento ordinario n. 197/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 254
continuativi di collaborazione o di consulenza con le pre- TITOLO III
dette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili MERITO E PREMI
incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei
tre anni precedenti la designazione.
9. Presso l’Organismo indipendente di valutazione è Capo I
costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza DISPOSIZIONI GENERALI
pubblica, una struttura tecnica permanente per la misu-
razione della performance, dotata delle risorse necessarie Art. 17.
all’esercizio delle relative funzioni.
10. Il responsabile della struttura tecnica permanente Oggetto e finalità
deve possedere una specifica professionalità ed esperien- 1. Le disposizioni del presente titolo recano strumenti
za nel campo della misurazione della performance nelle di valorizzazione del merito e metodi di incentivazione
amministrazioni pubbliche. della produttività e della qualità della prestazione lavo-
11. Agli oneri derivanti dalla costituzione e dal fun- rativa informati a principi di selettività e concorsualità
zionamento degli organismi di cui al presente articolo si nelle progressioni di carriera e nel riconoscimento degli
provvede nei limiti delle risorse attualmente destinate ai incentivi.
servizi di controllo interno. 2. Dall’applicazione delle disposizioni del presente Ti-
tolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la
Art. 15. finanza pubblica. Le amministrazioni interessate utilizza-
no a tale fine le risorse umane, finanziarie e strumentali
Responsabilità dell’organo di indirizzo disponibili a legislazione vigente.
politico-amministrativo
Art. 18.
1. L’organo di indirizzo politico-amministrativo pro-
muove la cultura della responsabilità per il migliora- Criteri e modalità per la valorizzazione del merito
mento della performance, del merito, della trasparenza e ed incentivazione della performance
dell’integrità.
1. Le amministrazioni pubbliche promuovono il merito
2. L’organo di indirizzo politico-amministrativo di cia- e il miglioramento della performance organizzativa e in-
scuna amministrazione: dividuale, anche attraverso l’utilizzo di sistemi premianti
a) emana le direttive generali contenenti gli indirizzi selettivi, secondo logiche meritocratiche, nonché valo-
strategici; rizzano i dipendenti che conseguono le migliori perfor-
mance attraverso l’attribuzione selettiva di incentivi sia
b) definisce in collaborazione con i vertici dell’am- economici sia di carriera.
ministrazione il Piano e la Relazione di cui all’articolo 10,
comma 1, lettere a) e b); 2. È vietata la distribuzione in maniera indifferenziata
o sulla base di automatismi di incentivi e premi collegati
c) verifica il conseguimento effettivo degli obiettivi alla performance in assenza delle verifiche e attestazioni
strategici; sui sistemi di misurazione e valutazione adottati ai sensi
d) definisce il Programma triennale per la trasparen- del presente decreto.
za e l’integrità di cui all’articolo 11, nonché gli eventuali
aggiornamenti annuali. Art. 19.
Criteri per la differenziazione delle valutazioni
Art. 16.
1. In ogni amministrazione, l’Organismo indipendente,
Norme per gli Enti territoriali sulla base dei livelli di performance attribuiti ai valutati
e il Servizio sanitario nazionale secondo il sistema di valutazione di cui al Titolo II del
presente decreto, compila una graduatoria delle valuta-
1. Negli ordinamenti delle regioni, anche per quanto zioni individuali del personale dirigenziale, distinto per
concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio livello generale e non, e del personale non dirigenziale.
sanitario nazionale, e degli enti locali trovano diretta ap- 2. In ogni graduatoria di cui al comma 1 il personale
plicazione le disposizioni dell’articolo 11, commi 1 e 3. è distribuito in differenti livelli di performance in modo
2. Le regioni e gli enti locali adeguano i propri ordina- che:
menti ai principi contenuti negli articoli 3, 4, 5, comma 2, a) il venticinque per cento è collocato nella fascia
7, 9 e 15, comma 1. di merito alta, alla quale corrisponde l’attribuzione del
3. Nelle more dell’adeguamento di cui al comma 2, da cinquanta per cento delle risorse destinate al trattamento
attuarsi entro il 31 dicembre 2010, negli ordinamenti del- accessorio collegato alla performance individuale;
le regioni e degli enti locali si applicano le disposizioni b) il cinquanta per cento è collocato nella fascia di
vigenti; decorso il termine fissato per l’adeguamento si merito intermedia, alla quale corrisponde l’attribuzione
applicano le disposizioni previste nel presente Titolo fino del cinquanta per cento delle risorse destinate al tratta-
all’emanazione della disciplina regionale e locale. mento accessorio collegato alla performance individuale;
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13. 31-10-2009 Supplemento ordinario n. 197/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 254
c) il restante venticinque per cento è collocato nella Art. 21.
fascia di merito bassa, alla quale non corrisponde l’at-
tribuzione di alcun trattamento accessorio collegato alla Bonus annuale delle eccellenze
performance individuale.
1. È istituito, nell’ambito delle risorse di cui al com-
3. Per i dirigenti si applicano i criteri di compilazione ma 3-bis dell’articolo 45 del decreto legislativo 30 marzo
della graduatoria e di attribuzione del trattamento acces- 2001, n. 165, come modificato dall’articolo 57, comma 1,
sorio di cui al comma 2, con riferimento alla retribuzione lettera c), del presente decreto, il bonus annuale delle
di risultato. eccellenze al quale concorre il personale, dirigenziale e
4. La contrattazione collettiva integrativa può prevede- non, che si è collocato nella fascia di merito alta nelle
re deroghe alla percentuale del venticinque per cento di rispettive graduatorie di cui all’articolo 19, comma 2, let-
cui alla lettera a) del comma 2 in misura non superiore tera a). Il bonus è assegnato alle performance eccellenti
a cinque punti percentuali in aumento o in diminuzione, individuate in non più del cinque per cento del personale,
con corrispondente variazione compensativa delle per- dirigenziale e non, che si è collocato nella predetta fascia
centuali di cui alle lettere b) o c). La contrattazione può di merito alta.
altresì prevedere deroghe alla composizione percentuale 2. Nei limiti delle risorse disponibili, la contrattazione
delle fasce di cui alle lettere b) e c) e alla distribuzione tra collettiva nazionale determina l’ammontare del bonus an-
le medesime fasce delle risorse destinate ai trattamenti nuale delle eccellenze.
accessori collegati alla performance individuale.
5. Il Dipartimento della funzione pubblica provvede al 3. Il personale premiato con il bonus annuale di cui al
monitoraggio delle deroghe di cui al comma 4, al fine di comma 1 può accedere agli strumenti premianti di cui agli
verificare il rispetto dei principi di selettività e di merito- articoli 22 e 26 a condizione che rinunci al bonus stesso.
crazia e riferisce in proposito al Ministro per la pubblica 4. Entro il mese di aprile di ogni anno, le amministra-
amministrazione e l’innovazione. zioni pubbliche, a conclusione del processo di valutazio-
6. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si appli- ne della performance, assegnano al personale il bonus
cano al personale dipendente se il numero dei dipendenti annuale relativo all’esercizio precedente.
in servizio nell’amministrazione non è superiore a 8 e ai
dirigenti se il numero dei dirigenti in servizio nell’ammi- Art. 22.
nistrazione non è superiore a 5. In ogni caso deve essere
garantita l’attribuzione selettiva della quota prevalente Premio annuale per l’innovazione
delle risorse destinate al trattamento economico accesso-
rio collegato alla performance a un percentuale limitata 1. Ogni amministrazione pubblica istituisce un premio
del personale dipendente e dirigente. annuale per l’innovazione, di valore pari all’ammontare
del bonus annuale di eccellenza, di cui all’articolo 21, per
ciascun dipendente premiato.
Capo II
2. Il premio viene assegnato al miglior progetto rea-
PREMI lizzato nell’anno, in grado di produrre un significativo
cambiamento dei servizi offerti o dei processi inter-
ni di lavoro, con un elevato impatto sulla performance
Art. 20. dell’organizzazione.
Strumenti 3. L’assegnazione del premio per l’innovazione com-
pete all’Organismo indipendente di valutazione della per-
1. Gli strumenti per premiare il merito e le professio- formance di cui all’articolo 14, sulla base di una valuta-
nalità sono: zione comparativa delle candidature presentate da singoli
a) il bonus annuale delle eccellenze, di cui dirigenti e dipendenti o da gruppi di lavoro.
all’articolo 21; 4. Il progetto premiato è l’unico candidabile al Premio
b) il premio annuale per l’innovazione, di cui nazionale per l’innovazione nelle amministrazioni pub-
all’articolo 22; bliche, promosso dal Ministro per la pubblica ammini-
strazione e l’innovazione.
c) le progressioni economiche, di cui
all’articolo 23;
Art. 23.
d) le progressioni di carriera, di cui all’articolo 24;
e) l’attribuzione di incarichi e responsabilità, di cui Progressioni economiche
all’articolo 25;
1. Le amministrazioni pubbliche riconoscono selettiva-
f) l’accesso a percorsi di alta formazione e di crescita mente le progressioni economiche di cui all’articolo 52,
professionale, in ambito nazionale e internazionale, di cui comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
all’articolo 26. n.165, come introdotto dall’articolo 62 del presente de-
2. Gli incentivi di cui alle lettere a), b), c), ed e) del creto, sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi
comma 1 sono riconosciuti a valere sulle risorse disponi- nazionali e integrativi di lavoro e nei limiti delle risorse
bili per la contrattazione collettiva integrativa. disponibili.
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14. 31-10-2009 Supplemento ordinario n. 197/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 254
2. Le progressioni economiche sono attribuite in modo Art. 27.
selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione
allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati Premio di efficienza
individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione. 1. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 61
3. La collocazione nella fascia di merito alta ai sensi del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
dell’articolo 19, comma 2, lettera a), per tre anni conse- con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
cutivi, ovvero per cinque annualità anche non consecu- dall’articolo 2, commi 33 e 34, della legge 22 dicembre
tive, costituisce titolo prioritario ai fini dell’attribuzione 2008, n. 203, una quota fino al 30 per cento dei risparmi
delle progressioni economiche. sui costi di funzionamento derivanti da processi di ristrut-
turazione, riorganizzazione e innovazione all’interno del-
Art. 24. le pubbliche amministrazioni è destinata, in misura fino
a due terzi, a premiare, secondo criteri generali definiti
Progressioni di carriera dalla contrattazione collettiva integrativa, il personale
1. Ai sensi dell’articolo 52, comma 1-bis, del decreto direttamente e proficuamente coinvolto e per la parte re-
legislativo n. 165 del 2001, come introdotto dall’artico- sidua ad incrementare le somme disponibili per la con-
lo 62 del presente decreto, le amministrazioni pubbliche, trattazione stessa.
a decorrere dal 1° gennaio 2010, coprono i posti disponi- 2. Le risorse di cui al comma 1 possono essere utilizza-
bili nella dotazione organica attraverso concorsi pubblici, te solo se i risparmi sono stati documentati nella Relazio-
con riserva non superiore al cinquanta per cento a favore ne di performance, validati dall’Organismo di valutazione
del personale interno, nel rispetto delle disposizioni vi- di cui all’articolo 14 e verificati dal Ministero dell’econo-
genti in materia di assunzioni. mia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria gene-
2. L’attribuzione dei posti riservati al personale inter- rale dello Stato.
no è finalizzata a riconoscere e valorizzare le competenze 3. Le risorse di cui al comma 1 per le regioni, anche per
professionali sviluppate dai dipendenti, in relazione alle quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Ser-
specifiche esigenze delle amministrazioni. vizio sanitario nazionale, e i relativi enti dipendenti, non-
3. La collocazione nella fascia di merito alta, di cui al- ché per gli enti locali possono essere utilizzate solo se i
l’articolo 19, comma 2, lettera a), per tre anni consecuti- risparmi sono stati documentati nella Relazione di perfor-
vi, ovvero per cinque annualità anche non consecutive, mance e validati dal proprio organismo di valutazione.
costituisce titolo rilevante ai fini della progressione di
carriera. Art. 28.
Qualità dei servizi pubblici
Art. 25.
1. Il comma 2 dell’articolo 11 del decreto legislativo
Attribuzione di incarichi e responsabilità 30 luglio 1999, n. 286, è sostituito dal seguente: «2. Le
1. Le amministrazioni pubbliche favoriscono la cresci- modalità di definizione, adozione e pubblicizzazione de-
ta professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti gli standard di qualità, i casi e le modalità di adozione
pubblici ai fini del continuo miglioramento dei processi e delle carte dei servizi, i criteri di misurazione della qualità
dei servizi offerti. dei servizi, le condizioni di tutela degli utenti, nonché i
casi e le modalità di indennizzo automatico e forfettario
2. La professionalità sviluppata e attestata dal sistema all’utenza per mancato rispetto degli standard di qualità
di misurazione e valutazione costituisce criterio per l’as- sono stabilite con direttive, aggiornabili annualmente, del
segnazione di incarichi e responsabilità secondo criteri Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta della
oggettivi e pubblici. Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’inte-
grità nelle amministrazioni pubbliche. Per quanto riguar-
Art. 26. da i servizi erogati direttamente o indirettamente dalle
Accesso a percorsi di alta formazione regioni e dagli enti locali, si provvede con atti di indirizzo
e di crescita professionale e coordinamento adottati d’intesa con la Conferenza uni-
ficata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
1. Le amministrazioni pubbliche riconoscono e valo- su proposta della Commissione per la valutazione, la tra-
rizzano i contributi individuali e le professionalità svilup- sparenza e l’integrità nelle amministrazioni pubbliche.».
pate dai dipendenti e a tali fini:
a) promuovono l’accesso privilegiato dei dipendenti Capo III
a percorsi di alta formazione in primarie istituzioni edu-
cative nazionali e internazionali; NORME FINALI, TRANSITORIE E ABROGAZIONI
b) favoriscono la crescita professionale e l’ulteriore
sviluppo di competenze dei dipendenti, anche attraverso Art. 29.
periodi di lavoro presso primarie istituzioni pubbliche e Inderogabilità
private, nazionali e internazionali.
2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono ricono- 1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 31, per
sciuti nei limiti delle risorse disponibili di ciascuna le regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le
amministrazione. amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e per
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15. 31-10-2009 Supplemento ordinario n. 197/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 254
gli enti locali, le disposizioni del presente Titolo hanno risorse disponibili per la contrattazione integrativa, utiliz-
carattere imperativo, non possono essere derogate dalla zano gli strumenti di cui all’articolo 20, comma 1, lette-
contrattazione collettiva e sono inserite di diritto nei con- re c), d), e) ed f), nonché, adattandoli alla specificità dei
tratti collettivi ai sensi e per gli effetti degli articoli 1339 propri ordinamenti, quelli di cui alle lettere a) e b). Gli
e 1419, secondo comma, del codice civile, a decorrere dal incentivi di cui alle predette lettere a), b), c) ed e) sono
periodo contrattuale successivo a quello in corso alla data riconosciuti a valere sulle risorse disponibili per la con-
di entrata in vigore del presente decreto. trattazione collettiva integrativa.
4. Nelle more dell’adeguamento di cui al comma 1, da
Art. 30. attuarsi entro il 31 dicembre 2010, negli ordinamenti del-
Norme transitorie e abrogazioni le regioni e degli enti locali si applicano le disposizioni
vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto;
1. La Commissione di cui all’articolo 13 è costituita decorso il termine fissato per l’adeguamento si applicano
entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente le disposizioni previste nel presente titolo fino alla data di
decreto. emanazione della disciplina regionale e locale.
2. Gli Organismi indipendenti di cui all’articolo 14 5. Entro il 31 dicembre 2011, le regioni e gli enti lo-
sono costituiti entro il 30 aprile 2010. Fino alla loro costi- cali trasmettono, anche attraverso i loro rappresentanti
tuzione continuano ad operare gli uffici e i soggetti pre- istituzionali, i dati relativi alla attribuzione al personale
posti all’attività di valutazione e controllo strategico di dipendente e dirigente delle risorse destinate al trattamen-
cui all’articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, to economico accessorio collegato alla performance indi-
n. 286. viduale alla Conferenza unificata che verifica l’efficacia
3. In sede di prima attuazione del presente decreto, gli delle norme adottate in attuazione dei principi di cui agli
Organismi indipendenti di cui all’articolo 14 provvedo- articoli 17, comma 2, 18, 23, commi 1 e 2, 24, commi 1
no, entro il 30 settembre 2010, sulla base degli indirizzi e 2, 25, 26 e 27, comma 1, anche al fine di promuovere
della Commissione di cui all’articolo 13 a definire i siste- l’adozione di eventuali misure di correzione e migliore
mi di valutazione della performance di cui all’articolo 7 adeguamento.
in modo da assicurarne la piena operatività a decorrere
dal 1° gennaio 2011. La Commissione effettua il monito- TITOLO IV
raggio sui parametri e i modelli di riferimento dei predetti
sistemi ai sensi dell’articolo 13, comma 6, lettera d). NUOVE NORME GENERALI SULL’ORDINAMEN-
4. A decorrere dal 30 aprile 2010 sono abrogate le se- TO DEL LAVORO ALLE DIPENDENZE DELLE
guenti disposizioni del decreto legislativo 30 luglio 1999, AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
n. 286:
a) il terzo periodo dell’articolo 1, comma 2, lettera a); Capo I
b) l’articolo 1, comma 6;
PRINCIPI GENERALI
c) l’articolo 5;
d) l’articolo 6, commi 2 e 3;
f) l’articolo 11, comma 3. Art. 32.
Oggetto, ambito e finalità
Art. 31.
Norme per gli Enti territoriali 1. Le disposizioni del presente Capo definiscono la
e il Servizio sanitario nazionale ripartizione tra le materie sottoposte alla legge, nonché
sulla base di questa, ad atti organizzativi e all’autonoma
1. Le regioni, anche per quanto concerne i propri enti responsabilità del dirigente nella gestione delle risorse
e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e umane e quelle oggetto della contrattazione collettiva.
gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi
contenuti negli articoli 17, comma 2, 18, 23, commi 1 e 2, Art. 33.
24, commi 1 e 2, 25, 26 e 27, comma 1.
2. Le regioni, anche per quanto concerne i propri enti e Modifiche all’articolo 2 del decreto legislativo
le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e gli 30 marzo 2001, n. 165
enti locali, nell’esercizio delle rispettive potestà normative, 1. All’articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
prevedono che una quota prevalente delle risorse destinate n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
al trattamento economico accessorio collegato alla perfor-
mance individuale venga attribuita al personale dipendente a) al comma 2, alla fine del primo periodo, sono in-
e dirigente che si colloca nella fascia di merito alta e che le serite le seguenti parole: «, che costituiscono disposizioni
fasce di merito siano comunque non inferiori a tre. a carattere imperativo»;
3. Per premiare il merito e la professionalità, le regio- b) al comma 3, dopo le parole: «mediante contratti
ni, anche per quanto concerne i propri enti e le ammini- collettivi» sono inserite le seguenti: «e salvo i casi previ-
strazioni del Servizio sanitario nazionale, e gli enti locali, sti dal comma 3-ter e 3-quater dell’articolo 40 e le ipotesi
oltre a quanto autonomamente stabilito, nei limiti delle di tutela delle retribuzioni di cui all’articolo 47-bis,»;
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16. 31-10-2009 Supplemento ordinario n. 197/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 254
c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: Capo II
«3-bis. Nel caso di nullità delle disposizioni con- DIRIGENZA PUBBLICA
trattuali per violazione di norme imperative o dei limiti
fissati alla contrattazione collettiva, si applicano gli arti-
coli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile.». Art. 37.
Oggetto, ambito di applicazione e finalità
Art. 34.
1. Le disposizioni del presente capo modificano la
Modifica all’articolo 5 del decreto legislativo disciplina della dirigenza pubblica per conseguire la mi-
30 marzo 2001, n. 165 gliore organizzazione del lavoro e assicurare il progressi-
vo miglioramento della qualità delle prestazioni erogate
al pubblico, utilizzando anche i criteri di gestione e di va-
1. All’articolo 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, lutazione del settore privato, al fine di realizzare adeguati
n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni: livelli di produttività del lavoro pubblico, di favorire il
riconoscimento di meriti e demeriti, e di rafforzare il prin-
a) il comma 2 è sostituito dal seguente: cipio di distinzione tra le funzioni di indirizzo e controllo
«2. Nell’ambito delle leggi e degli atti organizzati- spettanti agli organi di governo e le funzioni di gestione
vi di cui all’articolo 2, comma 1, le determinazioni per amministrativa spettanti alla dirigenza, nel rispetto del-
l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla ge- la giurisprudenza costituzionale in materia, regolando il
stione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusi- rapporto tra organi di vertice e dirigenti titolari di incari-
va dagli organi preposti alla gestione con la capacità e chi apicali in modo da garantire la piena e coerente attua-
i poteri del privato datore di lavoro, fatta salva la sola zione dell’indirizzo politico in ambito amministrativo.
informazione ai sindacati, ove prevista nei contratti di cui
all’articolo 9. Rientrano, in particolare, nell’esercizio dei Art. 38.
poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle ri-
sorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità, Modifica all’articolo 16 del decreto legislativo
nonché la direzione, l’organizzazione del lavoro nell’am- 30 marzo 2001, n. 165
bito degli uffici.»;
1. All’articolo 16, comma 1, del decreto legislati-
b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: vo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti
modificazioni:
«3-bis. Le disposizioni del presente articolo si appli-
cano anche alle Autorità amministrative indipendenti.». a) dopo la lettera a) è inserita la seguente: «a-bis)
propongono le risorse e i profili professionali necessari
allo svolgimento dei compiti dell’ufficio cui sono prepo-
Art. 35. sti anche al fine dell’elaborazione del documento di pro-
grammazione triennale del fabbisogno di personale di cui
Modifica all’articolo 6 del decreto legislativo all’articolo 6, comma 4;»;
30 marzo 2001, n. 165 b) dopo la lettera l) è aggiunta la seguente: «l-bis)
concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire
1. All’articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne
n. 165, dopo il comma 4, è inserito il seguente: «4-bis. Il il rispetto da parte dei dipendenti dell’ufficio cui sono
documento di programmazione triennale del fabbisogno preposti.».
di personale ed i suoi aggiornamenti di cui al comma 4
sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che Art. 39.
individuano i profili professionali necessari allo svolgi-
mento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono Modifica all’articolo 17 del decreto legislativo
preposti.». 30 marzo 2001, n. 165
1. All’articolo 17, comma 1, del decreto legislati-
Art. 36. vo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti
modificazioni:
Modifica all’articolo 9 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 a) dopo la lettera d) è inserita la seguente: «d-bis)
concorrono all’individuazione delle risorse e dei profili
professionali necessari allo svolgimento dei compiti del-
1. L’articolo 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, l’ufficio cui sono preposti anche al fine dell’elaborazione
n. 165, è il sostituito dal seguente: del documento di programmazione triennale del fabbiso-
«Art. 9 (Partecipazione sindacale). — 1. Fermo re- gno di personale di cui all’articolo 6, comma 4;»;
stando quanto previsto dall’articolo 5, comma 2, i con- b) alla lettera e), sono aggiunte, in fine, le seguenti
tratti collettivi nazionali disciplinano le modalità e gli parole: «, anche ai sensi di quanto previsto all’articolo 16,
istituti della partecipazione.». comma 1, lettera l-bis»;
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17. 31-10-2009 Supplemento ordinario n. 197/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 254
c) dopo la lettera e) è aggiunta seguente: «e-bis) ef- d) al comma 3, le parole: «richieste dal comma 6.»
fettuano la valutazione del personale assegnato ai propri sono sostituite dalle seguenti: «e nelle percentuali previ-
uffici, nel rispetto del principio del merito, ai fini della ste dal comma 6.»;
progressione economica e tra le aree, nonché della corre-
sponsione di indennità e premi incentivanti.». e) al comma 6:
1) al terzo periodo, le parole: «sono conferiti a
Art. 40. persone di particolare e comprovata qualificazione pro-
fessionale» sono sostituite dalle seguenti: «sono conferiti,
Modifica all’articolo 19 del decreto legislativo fornendone esplicita motivazione, a persone di particola-
30 marzo 2001, n. 165 re e comprovata qualificazione professionale, non rinve-
nibile nei ruoli dell’Amministrazione»;
1. All’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2) al terzo periodo, le parole: «o da concrete espe-
2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni: rienze di lavoro maturate» sono sostituite dalle seguenti:
«e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Ai fini un quinquennio»;
del conferimento di ciascun incarico di funzione diri-
genziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle ca- f) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
ratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla complessità «6-bis. Fermo restando il contingente comples-
della struttura interessata, delle attitudini e delle capacità sivo dei dirigenti di prima o seconda fascia il quoziente
professionali del singolo dirigente, dei risultati consegui- derivante dall’applicazione delle percentuali previste dai
ti in precedenza nell’amministrazione di appartenenza e commi 4, 5-bis e 6, è arrotondato all’unità inferiore, se il
della relativa valutazione, delle specifiche competenze primo decimale è inferiore a cinque, o all’unità superiore,
organizzative possedute, nonché delle esperienze di dire- se esso è uguale o superiore a cinque.
zione eventualmente maturate all’estero, presso il settore
privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purchè 6-ter. Il comma 6 ed il comma 6-bis si applicano
attinenti al conferimento dell’incarico. Al conferimento alle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2.»;
degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si g) al comma 8, le parole: «, al comma 5-bis, limi-
applica l’articolo 2103 del codice civile.»; tatamente al personale non appartenente ai ruoli di cui
b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: all’articolo 23, e al comma 6,» sono soppresse.
«1-bis. L’amministrazione rende conoscibili, an- Art. 41.
che mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito
istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione Modifica all’articolo 21 del decreto legislativo
che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i 30 marzo 2001, n. 165
criteri di scelta; acquisisce le disponibilità dei dirigenti
interessati e le valuta. 1. All’articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, sono apportate le seguenti modifiche:
1-ter. Gli incarichi dirigenziali possono essere re-
vocati esclusivamente nei casi e con le modalità di cui a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il man-
all’articolo 21, comma 1, secondo periodo. L’ammini- cato raggiungimento degli obiettivi accertato attraverso
strazione che, in dipendenza dei processi di riorganizza- le risultanze del sistema di valutazione di cui al Titolo II
zione ovvero alla scadenza, in assenza di una valutazione del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo
negativa, non intende confermare l’incarico conferito al 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivi-
dirigente, è tenuta a darne idonea e motivata comunica- tà del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle
zione al dirigente stesso con un preavviso congruo, pro- pubbliche amministrazioni ovvero l’inosservanza delle
spettando i posti disponibili per un nuovo incarico.»; direttive imputabili al dirigente comportano, previa con-
testazione e ferma restando l’eventuale responsabilità
c) al comma 2: disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto
1) dopo il secondo periodo è inserito il collettivo, l’impossibilità di rinnovo dello stesso incarico
seguente: «La durata dell’incarico può essere inferiore a dirigenziale. In relazione alla gravità dei casi, l’ammini-
tre anni se coincide con il conseguimento del limite di età strazione può inoltre, previa contestazione e nel rispetto
per il collocamento a riposo dell’interessato.»; del principio del contraddittorio, revocare l’incarico col-
locando il dirigente a disposizione dei ruoli di cui all’arti-
2) in fine, è aggiunto il seguente periodo: «In caso colo 23 ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo le
di primo conferimento ad un dirigente della seconda fa- disposizioni del contratto collettivo.»;
scia di incarichi di uffici dirigenziali generali o di funzio-
ni equiparate, la durata dell’incarico è pari a tre anni. Re- b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis.
sta fermo che per i dipendenti statali titolari di incarichi Al di fuori dei casi di cui al comma 1, al dirigente nei
di funzioni dirigenziali ai sensi del presente articolo, ai confronti del quale sia stata accertata, previa contestazio-
fini dell’applicazione dell’articolo 43, comma 1, del de- ne e nel rispetto del principio del contraddittorio secondo
creto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, le procedure previste dalla legge e dai contratti collettivi
n. 1092, e successive modificazioni, l’ultimo stipendio va nazionali, la colpevole violazione del dovere di vigilan-
individuato nell’ultima retribuzione percepita in relazio- za sul rispetto, da parte del personale assegnato ai propri
ne all’incarico svolto.»; uffici, degli standard quantitativi e qualitativi fissati dal-
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18. 31-10-2009 Supplemento ordinario n. 197/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 254
l’amministrazione, conformemente agli indirizzi delibe- Art. 44.
rati dalla Commissione di cui all’articolo 13 del decreto
legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, Modifica all’articolo 23-bis del decreto legislativo
in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro 30 marzo 2001, n. 165
pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche am- 1. All’articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo
ministrazioni, la retribuzione di risultato è decurtata, sen- 2001, n.165, sono apportate le seguenti modificazioni:
tito il Comitato dei garanti, in relazione alla gravità della
violazione di una quota fino all’ottanta per cento.». a) al comma 1, le parole da: «possono» fino a «aspet-
tativa» sono sostituite dalle seguenti: «sono collocati,
salvo motivato diniego dell’amministrazione di apparte-
Art. 42. nenza in ordine alle proprie preminenti esigenze organiz-
zative, in aspettativa»;
Modifica all’articolo 22 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 b) al comma 2, in fine, sono aggiunte le seguen-
ti parole: «in ordine alle proprie preminenti esigenze
1. L’articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, organizzative».
n.165, è sostituito dal seguente:
Art. 45.
«Art. 22 (Comitato dei garanti). — 1. I provvedimenti
di cui all’articolo 21, commi 1 e 1-bis, sono adottati sen- Modifica all’articolo 24 del decreto legislativo
tito il Comitato dei garanti, i cui componenti, nel rispet- 30 marzo 2001, n. 165
to del principio di genere, sono nominati con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Comitato dura in 1. All’articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo
carica tre anni e l’incarico non è rinnovabile. 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole: «e alle connesse respon-
2. Il Comitato dei garanti è composto da un consiglie- sabilità» sono sostituite dalle seguenti: «, alle connesse
re della Corte dei conti, designato dal suo Presidente, e responsabilità e ai risultati conseguiti»;
da quattro componenti designati rispettivamente, uno
dal Presidente della Commissione di cui all’articolo 13 b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo «1-bis. Il trattamento accessorio collegato ai risul-
2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produt- tati deve costituire almeno il 30 per cento della retribu-
tività del lavoro pubblico, e di efficienza e trasparenza zione complessiva del dirigente considerata al netto della
delle pubbliche amministrazioni, uno dal Ministro per la retribuzione individuale di anzianità e degli incarichi ag-
pubblica amministrazione e l’innovazione, scelto tra un giuntivi soggetti al regime dell’onnicomprensività.
esperto scelto tra soggetti con specifica qualificazione ed 1-ter. I contratti collettivi nazionali incrementano
esperienza nei settori dell’organizzazione amministrativa progressivamente la componente legata al risultato, in
e del lavoro pubblico, e due scelti tra dirigenti di uffici modo da adeguarsi a quanto disposto dal comma 1-bis,
dirigenziali generali di cui almeno uno appartenente agli entro la tornata contrattuale successiva a quella decorren-
Organismi indipendenti di valutazione, estratti a sorte te dal 1° gennaio 2010, destinando comunque a tale com-
fra coloro che hanno presentato la propria candidatura. ponente tutti gli incrementi previsti per la parte accessoria
I componenti sono collocati fuori ruolo e il posto corri- della retribuzione. La disposizione di cui al comma 1-bis
spondente nella dotazione organica dell’amministrazione non si applica alla dirigenza del Servizio sanitario nazio-
di appartenenza è reso indisponibile per tutta la durata del nale e dall’attuazione del medesimo comma non devono
mandato. Per la partecipazione al Comitato non è prevista derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
la corresponsione di emolumenti o rimborsi spese. 1-quater. La parte della retribuzione collegata al
3. Il parere del Comitato dei garanti viene reso entro il raggiungimento dei risultati della prestazione non può
termine di quarantacinque giorni dalla richiesta; decorso essere corrisposta al dirigente responsabile qualora l’am-
inutilmente tale termine si prescinde dal parere.». ministrazione di appartenenza, decorso il periodo transi-
torio di sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto
Art. 43. legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15,
in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro
Modifica all’articolo 23 del decreto legislativo pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche am-
30 marzo 2001, n. 165 ministrazioni, non abbia predisposto il sistema di valuta-
zione di cui al Titolo II del citato decreto legislativo.».
1. Al terzo periodo del comma 1 dell’articolo 23 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «tre Art. 46.
anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni». Modifica all’articolo 28 del decreto legislativo
2. Per i dirigenti ai quali sia stato conferito l’incarico 30 marzo 2001, n. 165
di direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti
prima della data di entrata in vigore del presente decreto, 1. All’articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo
il termine di cui all’articolo 23, comma 1, terzo periodo, 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
del decreto legislativo n. 165 del 2001, rimane fissato in a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Accesso
tre anni. alla qualifica di dirigente della seconda fascia»;
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