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AREA LEGISLATIVA

                 Principale normativa di
                 riferimento




CB SGE
Sez. 1 – Ed. 1
QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO
     LEGISLAZIONE EU
      Direttiva 2002/91/CE (dal 1º febbraio 2012 sarà sostituita da Direttiva
       2010/31CE) Rendimento energetico nell'edilizia
      EU ETS (Emission Trading Scheme, Direttiva 2003/87/CE),
      Direttiva 2004/8/CE Promozione della cogenerazione basata su una
       domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia
      Direttiva 2006/32/CE - Promozione dell’efficienza degli usi finali dell’energia
       e dei servizi energetici
      Direttiva 2009/28/CE – Energia da fonti rinnovabili
      Direttiva 2009/29/CE – EU ETS post 2013
      Direttiva 2009/125/CE definizione dei requisiti di ecodesign (progettazione
       ecocompatibile) per i prodotti che consumano energia

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Sez. 1 – Ed. 1
QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO
     LEGISLAZIONE ITALIANA
      Rendimento energetico in edilizia (DLgs 192/2005 e smi),
      Impianti Termici (DPR 412/1993 e smi),
      L 10/91 e smi,
      DLgs 79/1999 (certificati verdi),
      D.M. 20-07-2004 (gas ed energia elettrica; TEE),
      Delibera AEEG 348/2007 (prelievi di energia reattiva).
      Deliberazione AEEG 18 settembre 2003, n.103/03 “Linee guida per la valutazione
       dei progetti di efficienza energetica ai fini del rilascio dei certificati bianchi
      Decreto Legislativo n. 115/08 - "Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa
       all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della
       direttiva 93/76/CEE"
      Piano d’Azione Italiano per l’Efficienza Energetica (Giugno 2011)
      Deliberazione AEEG 27 ottobre 2011 - EEN 9/11 – Aggiornamento Deliberazione
       n.103/03

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QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO

     NORME
      UNI CEI 11339:2009 Gestione dell’energia. Esperti in gestione
       dell'energia. Requisiti generali per la qualificazione.
      UNI CEI 11352:2010 “Società che forniscono servizi energetici
       (ESCO) – Requisiti generali e lista di controllo per la verifica
       dei requisiti
      UNI CEI/TR 11428:2011 Gestione dell'energia - Diagnosi
       energetiche - Requisiti generali del servizio di diagnosi
       energetica.
      UNI CEI EN 15900:2010 “Servizi di efficienza energetica -
       Definizioni e requisiti”
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Il contesto Europeo
        La nuova Direttiva sull’efficienza energetica
        È in fase di preparazione la nuova Direttiva sull’Efficienza Energetica.
         Mancato raggiungimento degli obiettivi di efficienza energetica con l’attuale
          trend
                Aumento dei costi di legati alle nuove direttive Emission Trading




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Il contesto Europeo

        Campo di applicazione della nuova Direttiva sull’efficienza
          energetica
         Pubblica Amministrazione
         Imprese
         Settore Civile
         ESCo
         Incentivi alla Cogenerazione ad Alta Efficienza




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Il contesto Europeo

        La nuova Direttiva sull’efficienza energetica
        GRANDI IMPRESE
         Le grandi imprese dovranno essere soggette ad audit
          energetici o all’applicazione di un Sistema di Gestione
          dell’Energia, entrambi effettuati da una parte terza
         Gli stati membri dovranno prevedere nelle autorizzazioni di
          impianti con potenza assorbita superiore ai 20 MW che
          eventuali scarichi termici non già recuperati, lo diventino.




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Il contesto Europeo

        La nuova Direttiva sull’efficienza energetica
        PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
         Ogni anno almeno il 3% della superficie degli edifici
          posseduti dalle PA dovrà essere rinnovato
         Le P.A. dovranno adottare un piano di efficienza energetica
          e adottare un SGE per raggiungere tale piano
         Obbligo di acquisti di prodotti, servizi, edifici ad alta
          efficienza energetica.




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Il contesto Europeo

        La nuova Direttiva sull’efficienza energetica
        DISTRIBUTORI DI ENERGIA
         Gli Stati membri dovranno approvare uno schema
          obbligatorio applicabile alle società di distribuzione di
          Energia, affinché si ottenga un risparmio energetico pari ad
          almeno 1,5% annuo
         Dovranno essere prese azioni per sviluppare la
          cogenerazione ad alta efficienza.
         Dovranno essere predisposti schemi di
          certificazione/qualificazione per le società che forniscono
          servizi di efficienza energetica, audit energetici e servizi
          energetici.
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Il contesto Europeo

        La nuova Direttiva sull’efficienza energetica
        PMI
         Gli stati membri dovranno approvare programmi per lo
          sviluppo di Audit Energetici e l’applicazione di Sistemi di
          Gestione dell’Energia alle PMI.
         Gli Audit Energetici dovranno essere svolti Enti
          appositamente accreditati




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Il contesto Italiano
        UNI CEI 11352:2010
        Gestione dell'energia - Società che forniscono servizi energetici (ESCO) -
          Requisiti generali e lista di controllo per la verifica dei requisiti".
        In particolare, essa descrive i requisiti minimi dei servizi di efficienza energetica e le
            capacità (organizzativa, diagnostica, progettuale, gestionale, economica e finanziaria)
            che una ESCO deve possedere per poter offrire le attività peculiari presso i propri
            clienti e fornisce una lista di controllo per la verifica delle capacità delle ESCO, oltre
            che le linee guida a supporto dei clienti nella scelta dei servizi offerti.
         Le attività di Certificazione a fronte dei SGE soddisfaranno gli
          obblighi di cui al punto precedente.




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Il contesto Italiano
        Piano d’Azione Italiano per l’Efficienza Energetica (Giugno 2011)
         La Direttiva 2006/32/CE stabilisce che gli Stati Membri devono redigere un
          Piano d’Azione per l’Efficienza Energetica che mira a conseguire un obiettivo
          nazionale indicativo globale di risparmio energetico al 2016, pari al 9 % per il
          nono anno di applicazione, da conseguire tramite servizi energetici e altre
          misure di miglioramento dell'efficienza energetica
         L’obiettivo generale al 2016, viene fissato per l’Italia pari al 9,6%, misurato a
          decorrere dal 1° gennaio 2008.




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Il contesto Italiano
        UNI CEI 11339:2009
         Gestione dell’energia. Esperti in gestione dell'energia. Requisiti generali
          per la qualificazione.
        La norma definisce i requisiti generali e le procedure per la qualificazione degli
           Esperti in Gestione dell'Energia delineandone i compiti, le competenze e le
           modalità di valutazione delle competenze.




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Il contesto Italiano




        UNI CEI/TR 11428:2011
         Gestione dell'energia - Diagnosi energetiche - Requisiti generali del servizio di
          diagnosi energetica.
        Il rapporto tecnico definisce i requisiti e la metodologia comune per le diagnosi energetiche
             nonchè la documentazione da produrre.
        Si applica a tutti i sistemi energetici, a tutti i vettori di energia e a tutti gli usi dell'energia.
        Non definisce requisiti specifici per le diagnosi energetiche relative a edifici, processi produttivi,
           trasporti.




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PRESCRIZIONI LEGALI
                  USO RAZIONALE DELL’ENERGIA
                  MOBILITA’
                  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
                  IMPIANTI TERMICI
                  IMPIANTI DI COMBUSTIONE
                  COGENERAZIONE
                  GAS AD EFFETTO SERRA
                  IMPIANTI A FONTI RINNOVABILI
                  CERTIFICATI VERDI
                  CERTIFICATI BIANCHI
                  SERVIZI ENERGETICI
                  RENDIMENTO ENERGETICO IN EDILIZIA
                  SERVIZI ENERGETICI
                  STANDARD E NORMATIVA DI PRODOTTO
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LEGISLAZIONE

                 USO RAZIONALE DELL’ENERGIA




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USO RAZIONALE DELL’ENERGIA


                  LEGGE 9 GENNAIO 1991 N. 10 (Uso razionale
                   dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle
                   fonti rinnovabili)
                  Circolare n° 219/F del 02/03/1992 - Art. 19 della legge n.
                   10/1991. (Obbligo di nomina e comunicazione annuale del
                   tecnico responsabile per la conservazione e l'uso
                   razionale dell'energia)
                  Circolare n° 226/F del 03/03/1993 (Modifica allo schema di
                   comunicazione), FIRE (Guida alla nomina dell’energy
                   manager - Marzo 2009)




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USO RAZIONALE DELL’ENERGIA


                  A partire dalle crisi energetiche degli anni ’70 i paesi
                   industrializzati hanno affrontato il tema dell’uso razionale
                   dell’energia nei settori industriale e servizi.
                  I temi comuni a tutte le legislazioni sono state:
                     • Preminenza degli obblighi per le organizzazioni energivore (e quindi
                       individuazioni di soggetti obbligati che superano determinate soglie di
                       consumo)
                     • Individuazione di figure professionali (“energy manager”) che
                       concentrino le competenze necessarie ad assicurare una corretta
                       gestione dell’energia




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USO RAZIONALE DELL’ENERGIA IN ITALIA:
                 LEGGE 10/91

                  Art.1 Finalità ed ambito di applicazione.
                 Al fine di migliorare i processi di trasformazione dell’energia,
                     di ridurre i consumi di energia e di migliorare le condizioni
                     di compatibilità ambientale dell’utilizzo dell’energia a parità
                     di servizio reso e di qualità della vita, le norme del
                     presente titolo favoriscono ed incentivano, in accordo con
                     la politica energetica della Comunità economica europea,
                     l’uso razionale dell’energia, il contenimento dei consumi di
                     energia nella produzione e nell’utilizzo di manufatti,
                     l’utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia, la riduzione
                     dei consumi specifici di energia nei processi produttivi, una
                     più rapida sostituzione degli impianti, in particolare nei
                     settori a più elevata intensità energetica.


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USO RAZIONALE DELL’ENERGIA IN ITALIA :
                       LEGGE 10/91


                  Entro il 30 aprile di ogni anno i soggetti operanti nei settori
                   industriale, civile, terziario e dei trasporti che nell’anno
                   precedente hanno avuto un consumo di energia
                   rispettivamente superiore a 10.000 tonnellate equivalenti
                   di petrolio (TEP) per il settore industriale ovvero a 1.000
                   tonnellate equivalenti di petrolio per tutti gli altri settori,
                   debbono comunicare al Ministero dell’ Industria, del
                   Commercio e dell’ Artigianato il nominativo del Tecnico
                   Responsabile per la Conservazione e l’ Uso Razionale
                   dell’ Energia (Energy Manager).




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CIRCOLARE MINISTERO INDUSTRIA, COMMERCIO E
                 ARTIGIANATO 2 MARZO 1992, N.219f
                     Combustibile/energia   Quantità   TEP
                     Gasolio                1t         1,08
                     Olio combustibile      1t         0,98
                     GPL                    1t         1,10
                     Benzina                1t         1,20
                     Carbone fossile        1t         0,74
                     Carbone di legna       1t         0,75
                     Antracite              1t         0,70
                     Legna da ardere        1t         0,45
                     Lignite                1t         0,25
                     Gas naturale           1000 Nm3   0,82
                     Energia AT-MT          1 MWh      0,23
                     Energia BT             1 MWh      0,25

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Sez. 1 – Ed. 1
LA COMUNICAZIONE ANNUALE




                  Frequenza annuale
                  Scadenza: entro 30 aprile
                  modulo per la comunicazione: All.1 ala circolare n.226/F –
                   Legge 10/91
                  Il soggetto tenuto alla nomina dell’ Energy Manager ne
                   comunica il nominativo al MSE tramite la FIRE




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USO RAZIONALE DELL’ENERGIA IN ITALIA : LEGGE
                 10/91 - art.5 PIANI REGIONALI PER LE FONTI
                 RINNOVABILI

                  Le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
                   d’intesa con l’ ENEA, individuano i bacini che in relazione
                   alle caratteristiche, alle dimensioni, alle esigenze di
                   utenza, alla disponibilità di fonti rinnovabili di energia, al
                   risparmio energetico realizzabile e alla preesistenza di altri
                   vettori energetici, costituiscono le aree più idonee ai fini
                   della fattibilità degli interventi di uso razionale dell’energia
                   e di utilizzo delle fonti rinnovabili di energia.
                  D’intesa con gli enti locali e le loro aziende inserite nei
                   bacini di cui al comma 1 ed in coordinamento con l’ ENEA,
                   le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
                   predispongono rispettivamente un piano regionale o
                   provinciale relativo all’uso delle fonti rinnovabili di energia.


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USO RAZIONALE DELL’ENERGIA - ITALIA


                  Nomina Tecnico Responsabile entro il 30/04
                  Utilizzo modulo comunicazione All.1, circ. 226/F
                  Il Tecnico Responsabile adempie alle proprie mansioni
                   (individuazione azioni, interventi, procedure per
                   promuovere l'uso razionale dell'energia, predisposizione
                   bilanci energetici e dati energetici relativi alle proprie
                   strutture e imprese
                  Il Piano regolatore Generale deve prevedere uno specifico
                   piano a livello comunale relativo all'uso delle fonti
                   rinnovabili di energia
                  Art. 5, c. 5. L.10/1991


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Sez. 1 – Ed. 1
LEGISLAZIONE

                 MOBILITA’




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Sez. 1 – Ed. 1
MOBILITA’


         Nei paesi industrializzati il settore dei trasporti consuma circa un terzo
          dell’energia totale. La mobilità intelligente è quindi uno dei campi che più
          vanno curati per arrivare a un’adeguata gestione dell’energia. Il tema si
          intreccia con quello della sicurezza stradale e con quello della salute
          pubblica (smog, polveri sottili, ecc.)
         I filoni di intervento che i paesi si sono dati sono generalmente:
                 • Efficienza ed manutenzione (p.e. revisioni periodiche)
                 • Svecchiamento del parco motoristico (categorie Euro)
                 • Incentivazione di forme di mobilità intelligente




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Sez. 1 – Ed. 1
MOBILITA’ - LEGISLAZIONE ITALIANA


                  DM 27/03/1998 (mobilità sostenibile nelle aree urbane);
                  DM 20/12/2000 [Finanziamenti ai comuni per il governo
                   della domanda di mobilita' (mobility management)]
                  Guida al risparmio di carburante ed alle emissioni di CO2
                   delle autovetture (D. Interm. del 31/07/2008,
                   http://www.sviluppoeconomico.gov.it/pdf_upload/document
                   i/Guida%202010CO2link.pdf)
                  d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada)




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Sez. 1 – Ed. 1
MOBILITA’ - LEGISLAZIONE ITALIANA

                  Le imprese e gli enti pubblici con singole unità locali con più di
                   300 dipendenti e le imprese con complessivamente più di 800
                   addetti, ubicate nei comuni di cui sia accertato il superamento dei
                   valori limite di qualità dell’aria (provvedimenti regionali), adottano
                   il PIANO DEGLI SPOSTAMENTI CASA-LAVORO del proprio
                   personale dipendente, individuando a tale fine un
                   RESPONSABILE DELLA MOBILITA’ AZIENDALE.
                  Il PSCL è finalizzato alla riduzione dell’uso del mezzo di trasporto
                   privato individuale e ad una migliore organizzazione degli orari
                   per limitare le congestione del traffico.
                  Il PSCL viene aggiornato con un rapporto annuale che dovrà
                   contenere la descrizione delle misure adottate ed i risultati
                   raggiunti.
                  Viene trasmesso al comune entro il 31 dicembre di ogni anno
                   entro i successivi 60 giorni il comune stipula con l’impresa o
                   l’ente pubblico proponenti eventuali accordi, il programma per
                   l’applicazione del piano.


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Sez. 1 – Ed. 1
PIANO URBANO DEL TRAFFICO

                  Rappresenta lo strumento tecnico-amministrativo deputato alla
                   definizione di interventi volti alla razionalizzazione dell’uso, nel breve
                   periodo, delle risorse disponibili in termini di sistemi e modalità di
                   trasporto. Gli interventi definiti sono dunque per loro natura di
                   immediata realizzazione e richiedono un modesto impegno
                   finanziario.
                  L’azione del PUT è obbligatoria per i comuni con più di 30.000
                   abitanti o per quelli con particolari problematiche nella gestione el
                   traffico (es. stagionalità), ma può essere adottato anche su base
                   volontaria.
                  Con riguardo agli obiettivi a cui il Piano deve orientarsi, essi sono
                   sintetizzati all’art.36 del Nuovo Codice della Strada:
                  “i piani di traffico sono finalizzati ad ottenere il miglioramento delle
                   condizioni di circolazione e della sicurezza stradale, la riduzione
                   degli inquinamenti acustico ed atmosferico ed il risparmio energetico,
                   in accordo con gli strumenti urbanistici vigenti e con i piani di
                   trasporto e nel rispetto dei valori ambientali, stabilendo le priorità ed i
                   tempi di attuazione degli interventi.

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Sez. 1 – Ed. 1
MOBILITA’


                 2.1 Mobilità sostenibile aree urbane - Adempimenti dei Comuni
                  Il Comune deve istituire, presso l'ufficio tecnico del traffico, una
                   struttura di supporto e di coordinamento tra responsabili della
                   mobilità aziendale che mantiene i collegamenti con le
                   amministrazioni comunali e le aziende di trasporto.
                  Entro i successivi sessanta giorni dal ricevimento dei piani di
                   spostamento casa-lavoro il Comune deve provvedere a stipulare
                   con l'impresa o l'ente pubblico proponenti eventuali accordi di
                   programma per l'applicazione del piano.
                  Entro i successivi sessanta giorni dal ricevimento dei piani di
                   spostamento casa-lavoro il Comune deve provvedere a stipulare
                   con l'impresa o l'ente pubblico proponenti eventuali accordi di
                   programma per l'applicazione del piano.



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Sez. 1 – Ed. 1
MOBILITA’ - LEGISLAZIONE ITALIANA


                 2.1 Mobilità sostenibile aree urbane - Adempimenti dei Comuni
                 Il Comune ha adottato il Piano del traffico?
                  Ai comuni, con popolazione residente superiore a trentamila
                   abitanti, è fatto obbligo dell'adozione del piano urbano del traffico.
                  All'obbligo sono tenuti ad adempiere anche i comuni con
                   popolazione residente inferiore a trentamila abitanti i quali
                   registrino, anche in periodi dell'anno, una particolare affluenza
                   turistica, risultino interessati da elevati fenomeni di pendolarismo
                   o siano, comunque, impegnati per altre particolari ragioni alla
                   soluzione di rilevanti problematiche derivanti da congestione della
                   circolazione stradale.
                  Il piano urbano del traffico deve essere aggiornato ogni due anni
                 Mobilità sostenibile aree urbane - Adempimenti delle organizzazioni
                  Nomina Mobility manager

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Sez. 1 – Ed. 1
LEGISLAZIONE

                 IMPIANTI TERMICI




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Sez. 1 – Ed. 1
IMPIANTI TERMICI



        Altra area di consumo energetico trasversale a ogni settore della vita
         moderna è quello della climatizzazione invernale degli edifici.
        Stante la predominanza nella climatizzazione dell’uso di combustibili
         (fossili e non) gli interventi dei legislatori si sono concentrati su:
                 • Efficienza e manutenzione degli impianti termici
                 • Livelli minimi di rendimento
                 • Limiti di utilizzo (temperature massime, orari massimi di funzionamento, ecc.)




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Sez. 1 – Ed. 1
IMPIANTI TERMICI – LEGISLAZIONE ITALIANA



        D.lgs. 152/2006 artt. 282÷290, DPR 412/1993 (Progettazione,
         l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli
         edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia)
        DM 17/3/2003 (aggiornamento allegati F e G del DPR 412/1993), DM
         12.10.2000 (Modifiche alla tabella relativa alle zone climatiche di
         appartenenza dei comuni italiani), DPR 660/96 (rendimento delle nuove
         caldaie ad acqua calda), RD 824/1927 (abilitazioni conduzione impianti
         produzione vapore); Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 192
         (rendimento energetico nell'edilizia)




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Sez. 1 – Ed. 1
IMPIANTI TERMICI – LEGISLAZIONE ITALIANA



                  IMPIANTO TERMICO: impianto tecnologico destinato alla
                   climatizzazione degli ambienti con o senza produzione di
                   acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola
                   produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi,
                   comprendente i i sistemi di produzione, distribuzione e
                   utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e
                   di controllo; sono quindi compresi negli impianti termici, gli
                   impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono
                   considerati impianti termici apparecchi quali stufe,
                   caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari.




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Sez. 1 – Ed. 1
GRADI GIORNO E ZONE CLIMATICHE
                 (DPR 412/93 art.1 e art.2)
                                                         ZONA Numero di gradi giorno che
                                                              determinano la zona di
                  Gradi giorno di una località:              appartenenza dei comuni
                   somma, estesa a tutti i giorni di
                   un periodo annuale                    A      Non superiore a 600
                   convenzionale di riscaldamento,
                   delle sole differenze positive
                                                         B      Maggiore di 600 e non
                   giornaliere tra la temperatura               superiore a 900
                   dell’ambiente,
                   convenzionalmente fissata a           C      Maggiore di 900 e non
                   20°C, e la temperatura media                 superiore a 1400
                   esterna giornaliera; l’unità di
                   misura utilizzata è il grado giorno   D      Maggiore di 1400 e non
                   (GG).                                        superiore a 2100
                  Il territorio nazionale è suddiviso   E      Maggiore di 2100 e non
                   nelle seguenti 6 zone climatiche             superiore a 3000
                   in funzione dei gradi giorno,
                   indipendentemente dalla               F      Maggiore di 3000
                   ubicazione geografica:


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Sez. 1 – Ed. 1
CLASSIFICAZIONE DEGLI EDIFICI PER
                 CATEGORIE

                 Gli edifici classificati in base alla loro destinazione d’uso nelle
                     seguenti categorie (Art.3, DPR 412/93):
                  E.1 edifici adibiti a residenza ed assimilabili
                  E.2 edifici adibiti ad uffici e assimilabili
                  E.3 edifici adibiti ad ospedali, cliniche o case di cura ed
                   assimilabili
                  E.4 edifici adibiti ad attività ricreative, associative o di culto
                  E.5 edifici adibiti ad attività commerciali ed assimilabili
                  E.6 edifici adibiti ad attività sportive
                  E.7 edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli ed
                   assimilabili
                  E.8 edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali ed assimilabili.

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Sez. 1 – Ed. 1
LIMITI DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI
                 DPR 412/93 art.4 e art.9

                 Durante il periodo in cui è in funzione l’impianto di climatizzazione invernale, la media
                     aritmetica delle temperatura dell’aria nei diversi ambienti di ogni singola unità
                     immobiliare non deve superare i seguenti valori con le tolleranze a fianco indicate:
                 18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici industriali;
                 20°C + 2°C di tolleranza per gli edifici rientranti nelle altre categorie.
                 L’ esercizio degli impianti termici è consentito con i seguenti limiti massimi relativi al
                      periodo annuale di esercizio dell’impianto termico:
                 Zona A (comuni con meno di 600 gradi giorno):6 ore/giorno dal 1 dicembre al 15 marzo;
                 Zona B (comuni tra 600 e 900 gradi giorno):8 ore/giorno dal 1 dicembre al 31 marzo;
                 Zona C (comuni tra 900 e 1400 gradi giorno):10 ore/giorno dal 15 novembre al 15
                    marzo;
                 Zona D (comuni tra 1400 e 2100 gradi giorno):12 ore/giorno dal 1 novembre al 15
                    aprile;
                 Zona E (comuni tra 2100 e 3000 gradi giorno):14 ore/giorno dal 15 ottobre al 15 aprile;
                 Zona F (comuni con più di 3000 gradi giorno): nessuna limitazione.
                 La durata di attivazione degli impianti non ubicati nella zona F deve essere comunque
                     compresa tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno.


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Sez. 1 – Ed. 1
CONTROLLI DI EFFICIENZA ENERGETICA all. L
                       D.Lgs. 192/05 smi


                  RENDIMENTO DI COMBUSTIONE o RENDIMENTO TERMICO
                   CONVENZIONALE DI UN GENERATORE DI CALORE. È il
                   rapporto tra la potenza termica convenzionale e la potenza
                   termica del focolare.
                  Il rendimento di combustione, rilevato nel corso dei controlli, deve
                   risultare non inferiore ai valori limite riportati nell’ Allegato H del
                   D. Lgs 192/05.
                  I generatori di calore per i quali, durante le operazioni di controllo,
                   siano stati rilevati redimenti di combustione inferiore ai limiti
                   fissati all’allegato H, non riconducibili a tali valori mediante
                   operazioni di manutenzione, devono essere sostituiti entro 300
                   giorni solari a partire dalla data di controllo.




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Sez. 1 – Ed. 1
CONTROLLI DI EFFICIENZA ENERGETICA all. L
                 D.Lgs. 192/05 smi

                 POTENZA                      FREQUENZA     REGISTRAZIONE
                 NOMINALE A                   CONTROLLO
                 ALIMENTAZIONE                EFFICIENZA
                                              ENERGETICA
                 <35kW a gas (con             Ogni 2 anni   Libretto di impianto +
                 anzianità di installazione                 Mod. All. G D. Lgs.
                 >8 anni oppure se                          192/05
                 impianto con generatore
                 di calore ad acqua calda
                 e a focolare aperto
                 installato all’interno di
                 locali abitati)

                 <35kW a gas (tutti i casi    Ogni 2 anni   Libretto di impianto +
                 diversi dal precedente)                    Mod. All. G D. Lgs.
                                                            192/05




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Sez. 1 – Ed. 1
CONTROLLI DI EFFICIENZA ENERGETICA all. L
                       D.Lgs. 192/05 smi

                 POTENZA                     FREQUENZA                     REGISTRAZIONE
                 NOMINALE A                  CONTROLLO
                 ALIMENTAZIONE               EFFICIENZA
                                             ENERGETICA
                 Combustibile solidi o       Ogni anno, normalmente        Libretto di impianto + Mod.
                 liquido indipendentemente   all’inizio del periodo di     All. G D. Lgs. 192/05
                 dalla potenza               riscaldamento
                                                                           Mod. All. F D.Lgs 192/05
                 35kW ≤ potenza < 350kW      Ogni anno, normalmente        Libretto di centrale + Mod.
                 a gas                       all’inizio del periodo di     All. F D. Lgs. 192/05
                                             riscaldamento



                 ≥ 350kW combustibile        Ogni anno + ulteriore         Libretto di centrale + Mod.
                 solido, liquido o gas       controllo del rendimento di   All. F D. Lgs. 192/05
                                             combustione normalmente
                                             a metà del periodo di
                                             riscaldamento



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Sez. 1 – Ed. 1
RENDIMENTO DI COMBUSTIONE – VALORI LIMITE
                       all. L. c.10 D. Lgs 192/05 smi

                  GENERATORI DI CALORE AD ARIA CALDA (D. Lgs 192/05 All. H e smi)
                  Se installati prima del 29.10.1993: non inferiore a 6 punti percentuali
                   rispetto al valore minimo del rendimento di combustione alla potenza
                   nominale indicato nell’all. E del DPR 412/93 e smi
                  Se installati a partire dal 29.10.1993: non inferiore a 3 punti percentuali
                   rispetto al valore minimo del rendimento di combustione alla potenza
                   nominale indicato nell’all. E del DPR 412/93.
                  All. E DPR 412/1993 e smi: per potenza termica utile nominale ≤400kW
                  Per potenza nominale >400kW
                  Ηc=(83+2log Pn)%
                  il valore dl rendimento di combustione deve essere uguale o superiore al
                   valore sopra indicato e calcolato a Pn=400kW




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Sez. 1 – Ed. 1
GENERATORI DI CALORE AD ACQUA CALDA

                 TIPO CALDAIA          INTERVALLO     TEMPERATURA     RENDIMENTO
                                       POTENZA (Kw)   MEDIA ACQUA     %
                                                      NELLA CALDAIA
                                                      (°C)
                 Caldaia standard      4-400          70              ≥ 84 +2 logPn




                 Caldaia a bassa       4-400          70              ≥ 87,5 +1,5 logPn
                 temperatura
                 (comprese caldaie a
                 condensazione che
                 usano combustibili
                 liquidi)

                 Caldaia a gas a       4-400          70              ≥ 91 + 1 logPn
                 condensazione




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Sez. 1 – Ed. 1
IMPIANTI TERMICI
        Riportare gli identificativi degli impianti e le relative potenze termiche nominali del
         focolare (cfr. definizione impianto termico civile art. 1, DPR 412/93 e art. 283,
         c.1.d, d.lgs. 152/2006)
        Denuncia di installazione o modifica all'autorità competente (comuni con
         popolazione > 40000 abitanti oppure Province)(art. 284, d.lgs. 152/2006)
        Classificazione dell'edificio in base alla destinazione d'uso (art.3, DPR 412/1993)
        Zona climatica di appartenenza dell'edificio (Indicare Zona, gradi Giorno, Periodo
         di accensione, Ore di accensione)
        Sono rispettati i limiti di esercizio degli impianti? (Art. 4 e 9, DPR 412/1993)
        E' stato eventualmente nominato dal proprietario degli impianti con apposita
         delega il Terzo responsabile?
        L'eventuale atto di assunzione di responsabilità da parte del terzo responsabile
         deve essere redatto in forma scritta e consegnato al proprietario degli impianti.
         (art. 11, c.1,7 DPR 412/1993)

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IMPIANTI TERMICI

        Il terzo responsabile ha provveduto alla comunicazione entro sessanta
         giorni della propria nomina all'ente locale competente?
        Il terzo responsabile comunica immediatamente eventuali revoche o
         dimissioni dall'incarico, nonche' eventuali variazioni sia di consistenza
         che di titolarita' dell'impianto all'ente locale competente per i controlli
         previsti al comma 3 dell'articolo 31 della legge 9 gennaio 1991, n. 10.
        Il terzo responsabile è in possesso dei requisiti previsti (iscrizione albo
         nazionale, certificato UNI EN ISO 9001) e di idonea capacità tecnica,
         economica, organizzativa?
        Il personale addetto alla conduzione degli impianti termici civili di potenza
         termica nominale superiore a 0.232 MW è munito di idoneo titolo
         abilitativo? (aggiornamento entro 10 anni dal rilascio)
        E' disponibile il certificato di abilitazione per il personale addetto alla
         conduzione dei generatori di vapore?
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IMPIANTI TERMICI

        Per gli impianti con potenza nominale ≥ 35 kW è disponibile il libretto di
         centrale, conforme all'allegato I DM 17/03/2003?
        Per gli impianti con potenza nominale < 35 kW è disponibile il libretto di
         impianto, conforme all'allegato II DM 17/03/2003?
        I libretti di centrale e/o di impianto sono compilati correttamente all'atto
         della prima messa in servizio da parte della ditta installatrice?
        E' stata trasmessa all'autorità competente la Scheda Identificativa
         dell’impianto?
        I libretti di centrale e/o di impianto sono conservati presso l'edificio o
         unità immobiliare in cui è collocato l'impianto termico?
        Le operazioni di controllo e manutenzione degli impianti termici sono
         svolte in conformità alla normativa cogente?All. L d.lgs. 192/2005


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IMPIANTI TERMICI

        Sono effettuati i controlli di efficienza energetica, alle scadenze temporali
         previste?
        I valori minimi del rendimento di combustione dei generatori di calore
         rilevato nel corso dei controlli sono conformi ai limiti di cui all'all. H del
         d.lgs. 192/2005?
        Sono state intraprese misure specifiche di adeguamento?
        L'operatore ha provveduto al termine delle operazioni di manutenzione e
         controllo a redigere e sottoscrivere un rapporto conforme alla normativa
         cogente, rilasciato al responsabile dell'impianto?
        Il manutentore ha trasmesso il più recente rapporto di controllo e
         manutenzione all'autorità competente (comuni con popolazione > 40000
         abitanti oppure Province)?
       - ogni 2 anni (impianti di potenza nominale del focolare >= 35 kW);
       - ogni 4 anni (impianti di potenza nominale del focolare <35 kW).

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IMPIANTI TERMICI


                  Il libretto di impianto/centrale è compilato in modo
                   completo e corretto?
                  Gli impianti di potenza termica complessiva ≥ 1,5 MW,
                   sono dotati di rilevatori della temperatura negli effluenti
                   gassosi e di un analizzatore per la misurazione e
                   registrazione in continuo dell'ossigeno libero e del
                   monossido di carbonio?
                  verificare condizioni di taratura/calibrazione analizzatori in
                   continuo




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LEGISLAZIONE

                 GAS AD EFFETTO SERRA




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GAS AD EFFETTO SERRA
         La consapevolezza del rischio creato dalle emissioni di CO2 sul clima terrestre
           ha portato all’introduzione del cd. “Protocollo di Kyoto”. Il Protocollo prevede che
          i Paesi industrializzati riducano del 5% le proprie emissioni di questo gas. Il
          protocollo di Kyōto prevede inoltre, per i Paesi aderenti, la possibilità di servirsi di
          un sistema di meccanismi flessibili per l'acquisizione di crediti di emissioni:
         Clean Development Mechanism (CDM): consente ai Paesi industrializzati e ad
          economia in transizione di realizzare progetti nei Paesi in via di sviluppo, che
          generino crediti di emissione (CER) per i Paesi che promuovono gli interventi.
         Joint Implementation (JI): consente ai Paesi industrializzati e ad economia in
          transizione di realizzare progetti per la riduzione delle emissioni di gas-serra in un
          altro paese dello stesso gruppo e di utilizzare i crediti derivanti, congiuntamente
          con il paese ospite.
         Emissions Trading (ET): consente lo scambio di crediti di emissione tra Paesi
          industrializzati e ad economia in transizione; un paese che abbia conseguito una
          diminuzione delle proprie emissioni di gas serra superiore al proprio obiettivo può
          così cedere (ricorrendo all’ET) tali "crediti" a un paese che, al contrario, non sia
          stato in grado di rispettare i propri impegni di riduzione delle emissioni di gas-
          serra.
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GAS AD EFFETTO SERRA – LEGISLAZIONE
                            ITALIANA
                  Direttiva 2003/87/CE, Decisione 2007/589/CE, D.lgs 216/2006,
                   Deliberazione n. 14/2009 (attuazione linee guida monitoragggio),
                   Direttiva 2009/29/CE (estensione campo di applicazione EU ETS),
                   Deliberazione 10/2010 (raccolta dati storici per attività addizionali).
                  Reg. CE n. 842/2006 (gas fluorurati ad effetto serra), Reg. CE n.
                   1497/2007 (requisiti standard di controllo delle perdite per i sistemi di
                   protezione antincendio fissi contenenti taluni gas fluorurati ad effetto
                   serra), Reg. CE n. 1516/2007 (requisiti standard di controllo delle perdite
                   per le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e
                   pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra).
                  Regolamenti contenenti i requisiti minimi e le condizioni per il
                   riconoscimento reciproco della certificazione delle imprese e del
                   personale: Reg. CE n. 303/2008, Reg. CE n. 304/2008, Reg. CE n.
                   305/2008, Reg. CE n. 306/2008, Reg. CE n. 307/2008.




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GAS AD EFFETTO SERRA – LEGISLAZIONE
                 ITALIANA


                  D.lgs 216/2006, attuazione delle direttive 2003/87/CE e
                   2004/101/CE in materia di scambio di quote di emissioni
                   dei gas ad effetto serra nella Comunità, con riferimento ai
                   meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto.
                  Le disposizioni contenute nel presente decreto si
                   applicano alle emissioni proveniente dalle attività indicate
                   nell’allegato A e dei gas ad effetto serra indicati
                   nell’allegato B
                  Nessun impianto può esercitare le attività elencate nell’ all.
                   A che comportino emissioni di gas ad effetto serra senza
                   essere munito dell’autorizzazione ad emettere gas ad
                   effetto serra, rilasciata dall’autorità nazionale competente
                   (art.4)
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GAS AD EFFETTO SERRA – LEGISLAZIONE
                 ITALIANA


                  Se un operatore possiede un quantitativo di quote inferiore
                   alle emissioni dichiarate, dovrà acquistare quote sul
                   mercato. Se, al contrario, l’operatore possiede un
                   quantitativo di quote superiore alle emissioni dichiarate,
                   può vendere quote o tenerle per gli anni successivi.
                  Qualora l’operatore non restituisca l’esatto ammontare di
                   quote, andrà incontro al pagamento di specifiche sanzioni
                   per ogni tonnellata di >CO2 non coperta dalla restituzione
                   delle quote.




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GAS AD EFFETTO SERRA – LEGISLAZIONE
                 ITALIANA


                 EU ETS (Emission trading scheme)
                  Tipo impianto
                  Capacità produttiva
                  Autorizzazione (gestori degli impianti in esercizio al
                   16/11/2004, rientranti nelle categorie di attività elencate in
                   All. I alla Dir. 2003/87/CE; "nuovi entranti")
                  Piano di Monitoraggio e relativo aggiornamento
                  Comunicazione annuale emissioni gas ad effetto serra
                  CO2 emessa almeno ultimo anno (t/anno)



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GAS AD EFFETTO SERRA – LEGISLAZIONE
                 ITALIANA


                 Gas fluorurati ad effetto serra
                  Riportare gli identificativi degli impianti refrigerazione,
                   condizionamento d’aria, pompe di calore ecc. e le tipologie di gas
                   e le relative quantità di carica di gas
                  presenza nel circuito frigorifero di sostanze controllate in
                   quantitativi > 3 Kg?
                  Registro di impianto?
                  Controlli e manutenzioni che garantiscono il divieto di disperdere
                   le sostanze controllate nell'ambiente?
                  attività di recupero/riciclo effettuata da personale tecnico esperto
                   in possesso dei requisiti minimi previsti (da definirsi)?
                  utilizzi dispositivi di monitoraggio uniformati alle norme tecniche
                   stabilite dalla norma ISO 11650?

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LEGISLAZIONE

                 RENDIMENTO ENERGETICO IN
                 EDILIZIA




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RENDIMENTO ENERGETICO IN EDILIZIA


                  In ambito OCSE Il 31% dell'energia elettrica e il 44%
                   dell'energia termica (combustibili) vengono utilizzati in
                   ambito residenziale, in uffici e aree commerciali. Buona
                   parte di queste fonti energetiche sono destinate alla
                   climatizzazione dei locali (riscaldamento invernale e
                   raffrescamento estivo).
                  L’attenzione dei legislatori si è incentrata sulla necessità di
                   garantire standard costruttivi minimi che (in particolare
                   per il patrimonio edilizio di nuova costruzione)
                   garantiscano una sufficiente prestazione energetica
                   dell’involucro.




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RENDIMENTO ENERGETICO IN EDILIZIA -
                        ITALIA
                  d. lgs.192/2005, coordinato con d. lgs. n° 311/2006
                   (rendimento energetico nell'edilizia); D.P.R. 59/2009
                   (Criteri generali, metodologie di calcolo e requisiti per la
                   prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici
                   per la climatizzazione invernale e per la preparazione
                   dell'acqua calda sanitaria); DM 26/06/2009 (linee guida
                   nazionali per la certificazione energetica degli edifici); DM
                   11/03/2008 (riqualificazione energetica degli edifici:
                   definizione dei valori limite di fabbisogno di energia
                   primaria annuo e di trasmittanza termica; aggiornato dal
                   DM 26/01/2010).
                  d. lgs. 115/2008 (attuazione della Direttiva 2006/32/CE
                   relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi
                   energetici e abrogazione della Direttiva 93/76/CEE);
                   LEGGE 9 GENNAIO 1991 N. 10 (Uso razionale
                   dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle
                   fonti rinnovabili - TITOLO II - Norme per il contenimento
                   del consumo di energia negli edifici)


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Sez. 1 – Ed. 1
RENDIMENTO ENERGETICO IN EDILIZIA




                  UNI TS 11300 Parte 1: determinazione del fabbisogno di energia
                   termica dell’edificio per la climatizzazione estiva ed invernale
                  UNI TS 11300 Parte 2: determinazione del fabbisogno di energia
                   primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale e per la
                   produzione di acqua calda sanitaria.
                  Software DOCET (CNR-ENEA)




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Sez. 1 – Ed. 1
RENDIMENTO ENERGETICO IN EDILIZIA
                       DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2005, N.192 e smi

                 PRESTAZIONE ENERGETICA, EFFICIENZA ENERGETICA
                   ovvero RENDIMENTO DI UN EDIFICIO:
                  La quantità annua di energia effettivamente consumata o
                   che si prevede possa essere necessaria per soddisfare i
                   vari bisogni connessi ad un uso standard dell’edificio,
                   compresi la climatizzazione invernale ed estiva, la
                   preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, la
                   ventilazione e l’illuminazione. Tale quantità viene espressa
                   da uno o più descrittori che tengono conto della
                   coibentazione, delle caratteristiche tecniche e di
                   installazione, della progettazione e della posizione in
                   relazione agli aspetti climatici, dell’esposizione al sole e
                   dell’influenza delle strutture adiacenti, dell’esistenza di
                   sistemi di trasformazione propria di energia e degli altri
                   fattori, compreso il clima degli ambienti interna, che
                   influenzano il fabbisogno energetico.

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Sez. 1 – Ed. 1
APPLICAZIONE DEL D.LGS. 192/05 e D-. LGS
                        311/06 (art.3)
                 APPLICAZIONE INTEGRALE:
                 •   Edificio nuovo
                 •   Ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti
                     l’involucro di edifici esistenti con Su>1000mq
                 •   Demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria di
                     edifici con Su>1000mq
                 APPLICAZIONE INTEGRALE Al SOLO AMPLIAMENTO
                 Volume ampliamento>20% volume esistente
                 APPLICAZIONE LIMITATA AL RISPETTO DI SPECIFICI I
                   PARAMETRI:
                 •   Involucro edilizio: ristrutturazioni totali o parziali, manutenzione
                     straordinaria (Su<1000mq) ed ampliamenti volumetrici (<20%
                     volume)
                 •   Impianti termici: nuova installazione o ristrutturazione in edifici
                     esistenti;
                 •   Generatore di calore: sostituzione dei generatori di calore.

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Sez. 1 – Ed. 1
REQUISITI ENERGETICI DEGLI EDIFICI
                      ALL. C D.LGS. 192/05 come modificato dal DM 11.03.08 e
                      dal DM 26/01/10.




                  INDICE DI PRESTAZIONE ENERGETICA
                  TRASMITTANZA TERMICA
                  RENDIMENTO GLOBALE MEDIO STAGIONALE
                   DELL’IMPIANTO TERMICO




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Sez. 1 – Ed. 1
INDICE DI PRESTAZIONE ENERGETICA (EPI)

                  Esprime il consumo di energia primaria totale riferito
                   all’unità di superficie utile o di volume lordo, espresso
                   rispettivamente in kWh/mq anno per gli edifici residenziali
                   o kWh/mc anno per i non residenziali.
                  Il valore dell’indice dipende da:
                  I gradi giorno (GG) della località (somma estesa all’intero
                   periodo di riscaldamento, delle differenze positive
                   giornaliere tra la temperatura dell’ambiente,
                   convenzionalmente fissata a 20°C e la temperatura media
                   esterna giornaliera)
                  Il rapporto S/V che esprime il rapporto tra la superficie che
                   delimita verso l’esterno il volume riscaldato ed il volume
                   riscaldato.



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Sez. 1 – Ed. 1
VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA
                       DEGLI EDIFICI AI FINI DELLA CERTIFICAZIONE
                       ENERGETICA (ALL.A pto 3 DM 26/06/09)

                  PRESTAZIONI OGGETTO DELLA CERTIFICAZIONE
                  Climatizzazione invernale (Epi)
                  Climatizzazione estiva (Epe)
                  Produzione acqua calda sanitaria (Epacs)
                  Illuminazione (Epill )
                 Indice di prestazione energetica globale
                 Epgl = Epi + Epe + Epacs +Epill
                 In fase iniziale Epgl = Epi + Epacs
                 e viene inoltre effettuata una valutazione qualitativa
                   dell’involucro edilizio ai fini della climatizzazione estiva.



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Sez. 1 – Ed. 1
TRASMITTANZA TERMICA



                  Flusso di calore che passa attraverso una parete per mq di
                   superficie delle parete e per grado K di differenza tra la
                   temperatura interna ad un locale e la temperatura esterna o del
                   locale contiguo (W/m2K)
                  La trasmittanza è legata alle caratteristiche del materiale che
                   costituisce l’involucro edilizio.
                  Si assume uguale all’inverso della sommatoria delle Resistenze
                   Termiche dei singoli strati di materiale.




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Sez. 1 – Ed. 1
TRASMITTANZA TERMICA


                  U = 1/RT
                  RT = Rsi + R1 + R2 +….. + Rn + Rse
                  R= d/λ
                  d = spessore dello strato di materiale nel componente;
                  λ = conduttività termica
                 Es. trasmittanza termica di una parete U=1,268W/m2K
                     trasmittanza termica parete con intonaco U=1,218W/m2K
                    trasmittanza termica di una parete perimetrale U=0,343
                    W/m2K




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Sez. 1 – Ed. 1
RENDIMENTO GLOBALE MEDIO STAGIONALE




                  Rapporto tra i fabbisogno di energia termica utile per la
                   climatizzazione invernale e l’energia primaria delle fonti di
                   energetiche., ivi compresa l’energia elettrica dei dispositivi
                   ausiliari, calcolato con riferimento al periodo annuale di esercizio.
                  Per il calcolo del rendimento globale medio stagionale (RGMS) si
                   ha (UNI 10348, UNI 11300-2):
                  RGMS=RP x RR x RD x RE




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RENDIMENTO GLOBALE MEDIO STAGIONALE
              RENDIMENTO DI PRODUZIONE (RP): rapporto tra l’energia termica utile
               generata ed immessa nella rete di distribuzione e l’energia primaria delle fonti
               energetiche, compresa l’energia elettrica.
              RENDIMENTO DI REGOLAZIONE (RR): tiene conto del fatto che un sistema
               di regolazione che non risponde accuratamente e velocemente alla richiesta di
               energia, genera oscillazioni di temperatura all’interno dell’ambiente che
               causano incrementi di scambi termici per trasmissione e ventilazione verso l’
               esterno.
              RENDIMENTO DI DISTRIBUZIONE (RD): caratterizza l’influenza esercitata
               dalla rete di distribuzione sulla perdita di energia termica non direttamente
               ceduta agli ambienti da riscaldare. Se sono noti tutti gli elementi costituitivi
               della rete, si può valutare con buona precisione l’energia dispersa.
              RENDIMENTO DI EMISSIONE (RE): rapporto tra il fabbisogno energetico utile
               di riscaldamento degli ambienti con un sistema di emissione di riferimento in
               grado di fornire una temperatura interna perfettamente uniforme e uguale nei
               vari ambienti e il sistema di emissione reale nelle stesse condizioni di
               temperatura interna di riferimento e di temperatura esterna la determinazione
               delle perdite di emissione è notevolmente influenzata dalle caratteristiche del
               locale e, in modo particolare, dalla sua altezza.


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ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA
                              DEGLI EDIFICI



                 Ha validità massima di 10 anni (art.6 c.1 DM 26/06/09): la validità massima
                    è confermata se vengono eseguite regolarmente le operazioni di
                    controllo e manutenzione impiantistica (art.6 c.2 DM 26/06/09)
                 Deve essere aggiornato (art.6 c.4 DM 26/06/09) nel caso di interventi che
                   modifichino la prestazione energetica egli edifici come:
                  Intervento di riqualificazione impianti con incrementi del rendimento del
                   5%;
                  Interventi di riqualificazione di almeno il 25% della superficie esterna
                   dell’immobile.
                 L’aggiornamento è facoltativo in tutti gli altri casi.




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ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE ENERGETICA
                            DEGLI EDIFICI
                 AQE = documento predisposto ed asseverato da un professionista abilitato,
                   non necessariamente estraneo alla proprietà, alla progettazione o alla
                   realizzazione dell’edificio, nel quale sono riportati i fabbisogni di energia
                   primaria di calcolo, la classe di appartenenza dell’edificio, o dell’unità
                   immobiliare, in relazione al sistema di certificazione energetica in vigore,
                   ed i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla normativa in
                   vigore per il caso specifico o, ove non sia fissati tali limiti, per un edificio
                   identico di nuova costruzione.
                 L’attestato comprende anche
                  Indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni
                     energetiche;
                  Classe di appartenenza dell’edificio o dell’unità immobiliare, in relazione
                     al sistema di certificazione energetica in vigore;
                  Possibili passaggi di classe a seguito delle eventuale realizzazione degli
                     interventi stessi.




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RELAZIONE TECNICA




                  Il proprietario dell’edificio deve depositare in comune il progetto
                   delle opere stesse, corredato da una relazione tecnica
                   sottoscritta dal progettista, che ne attesti la rispondenza alle
                   prescrizioni del presente capo.
                  L’ Allegato E al D Lgs. 192/05 riporta lo schema di relazione
                   tecnica attestante la rispondenza alle prescrizioni in materia di
                   contenimento del consumo energetico dell’edificio.




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RENDIMENTO ENERGETICO IN EDILIZIA

                  Gli edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la
                   destinazione d'uso, e gli impianti non di processo ad essi
                   associati sono progettati e messi in opera in modo tale da
                   contenere al massimo, in relazione al progresso della
                   tecnica, i consumi di energia termica ed elettrica?
                  Negli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico
                   è risulta soddisfatto il fabbisogno energetico degli stessi
                   favorendo il ricorso a fonti rinnovabili di energia salvo
                   impedimenti di natura tecnica od economica?
                  Il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, ha depositato
                   in comune, in doppia copia insieme alla denuncia
                   dell'inizio dei lavori, il progetto delle opere stesse
                   corredate da una relazione tecnica, sottoscritta dal
                   progettista o dai progettisti, che ne attesti la rispondenza
                   alle prescrizioni in materia di contenimento del consumo
                   energetico degli edifici? art. 28, L. 10/1991 e All. E, d.lgs.
                   192/2005
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Sez. 1 – Ed. 1
RENDIMENTO ENERGETICO IN EDILIZIA
                  E' stata allegata alla relazione tecnica l‘attestazione di verifica
                   sull’applicazione dei requisiti della L.10/1991 redatta dal
                   Responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia
                   nominato?
                  Negli Enti soggetti all’obbligo di nomina, il responsabile nominato
                   deve attestare che le relazioni progettuali sulla rispondenza dei
                   nuovi edifici ai requisiti energetici siano congruenti con gli
                   obblighi di legge.
                  Per edifici di nuova costruzione verificare se sia stata prevista
                   l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da
                   fonti rinnovabili.
                  A partire dal 1/1/2011, per edifici di nuova costruzione, sussite
                   l'obbligo (salvo proroghe), di garantire una produzione energetica
                   non inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa,
                   compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell'intervento.
                  Per i fabbricati industriali, di estensione superficiale non inferiore
                   a 100 metri quadrati, la produzione energetica minima è di 5 kW.



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RENDIMENTO ENERGETICO IN EDILIZIA

                 PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
                  Sono verificate le condizioni di applicazione integrale (intero
                   edificio) dei requisiti di prestazione energetica degli edifici?
                  in caso affermativo riportare descrizione degli interventi e
                   riferimenti al Permesso a costruire.
                  Applicazione integrale (Edificio intero)
                    - edificio nuovo
                     - ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti
                     l'involucro di edifici esistenti con Su > 1000 m2
                     - Demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria di
                     edifici con Su > 1000 m2


                  Verificare eventuali esclusioni di cui all'art.3, c.3 d.lgs. 192/2005

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RENDIMENTO ENERGETICO IN EDILIZIA

                 PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
                  Sono verificate le condizioni di applicazione integrale al solo
                   ampliamento (volume di ampliamento > 20% del volume
                   esistente) dei requisiti di prestazione energetica degli edifici?
                  In caso affermativo riportare descrizione degli interventi e
                   riferimenti al Permesso a costruire
                  Applicazione limitata al rispetto di specifici parametri:
                 - Involucro edilizio: ristrutturazioni totali o parziali, manutenzione
                     straordinaria (Su < 1000 m2) e ampliamenti volumetrici (< 20%
                     volume)
                 - Impianti termici: nuova installazione o ristrutturazione in edifici
                    esistenti
                 - Generatore di calore: sostituzione del generatore di calore
                  Verificare eventuali esclusioni di cui all'art.3, c.3 d.lgs. 192/2005


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RENDIMENTO ENERGETICO IN EDILIZIA

                 PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
                  L'organizzazione è in possesso dell’attestato di certificazione energetica?
                 (NOTA: EVENTUALI LINEE GUIDA DI REGIONI O PROVINCE AUTONOME
                    PREVALGONO SULLE LINEE GUIDA NAZIONALI)
                  La certificazione va richiesta dl titolare del titolo abilitativo a costruire, o dal
                    proprietario, o dal detentore dell'immobile ai Soggetti certificatori riconosciuti ai sensi
                    dell'All.III d.lgs. 115/2008.
                  L'attestato di certificazione energetica è obbligatorio:
                 - al termine dei lavori se DIA o Permesso a costruire è successivo al 08/10/2005 per:
                 * edificio nuovo
                 * ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro di edifici esistenti con
                     Su > 1000 m2
                 * demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria di edifici con Su > 1000 m2
                 - in caso compravendita o locazione di singole unità immobiliari esistenti (art. 35 della L.
                      133/08 ha soppresso l'obbligo di allegare l'ACE agli atti di compravendita degli immobili
                      e in caso di locazione di metterlo a disposizione del conduttore; l'ACE deve comque
                      essere disponibile).


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RENDIMENTO ENERGETICO IN EDILIZIA

                 PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
                  L'attestato di certificazione energetica è mantenuto aggiornato?
                  Il documento ha validità massima di 10 anni, che viene
                   confermata se sono eseguite in modo regolare le operazioni di
                   controllo e manutenzione impiantistica.
                  Deve essere aggiornato nel caso in cui gli interventi modifichino
                   la prestazione energetica degli edifici nei seguenti casi:
                     - intervento di riqualificazione impianti con increment del
                     rendimento del 5%;
                     - intervento di riqualificazione di almeno il 25% della superficie
                     esterna dell'immobile.
                  Sono rispettati i criteri generali e requisiti delle prestazioni
                   energetiche degli edifici e degli impianti? Rif. art. 4, DPR 59/2009


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Sez. 1 – Ed. 1
RENDIMENTO ENERGETICO IN EDILIZIA




                 EDILIZIA PUBBLICA
                  Sono rispettati gli obblighi relativi agli usi efficienti
                   dell'energia nel settore degli edifici pubblici, quali:
                  - strumenti finanziari per il risparmio energetico
                  - diagnosi energetiche
                  - certificazione energetica




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LEGISLAZIONE

                 CERTIFICATI VERDI




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CERTIFICATI VERDI
              Un certificato verde è una forma di incentivazione di energia elettrica
               da fonti rinnovabili. Si tratta in pratica di titoli negoziabili, il cui utilizzo è
               diffuso in molti stati come ad esempio nei Olanda, Svezia, UK, ecc.
              In Italia i certificati verdi sono emessi dal Gestore dei Servizi Energetici
               GSE (Gestore Servizi Energetici) su richiesta dei produttori di energia
               da fonti rinnovabili (impianti con qualifica IAFR).
              La qualifica è rilasciata dal GSE verificati i requisiti stabiliti da:
                 • Decreto Legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003;
                 • Legge 27/12/2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007);
                 • Legge 29/11/2007 n. 222;
                 • Legge 24/12/2007 n. 244;
                 • Decreto Ministeriale 18/12/2008 recante “Incentivazione della produzione
                   di energia elettrica da fonti rinnovabili, ai sensi dell’articolo 2, comma 150,
                   della legge 24 dicembre 2007, n. 244”;
                 • Legge 23/07/2009 n.99 .
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Sez. 1 – Ed. 1
CERTIFICATI VERDI


           Il d. lgs. 79/99, art. 11, prevede inoltre che, dal 2002, produttori e
            importatori di energia elettrica prodotta da fonti non rinnovabili hanno
            l’obbligo di immettere ogni anno in rete una quota di energia elettrica
            prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili. Tale quota è pari al
            2% dell’energia elettrica prodotta o importata da fonte non rinnovabile
            nell’anno precedente, eccedente i 100 Gwh/anno.
           L’obbligo può essere soddisfatto anche attraverso l’acquisto di CV
            relativi alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili effettuata
            da altri soggetti.
           A partire dal 2004 e fino al 2006, la quota minima di elettricità prodotta
            da fonti rinnovabili da immettere in rete nell’anno successivo è stata
            incrementata dello 0,35% annuo. Nel periodo 2007-2012, la quota è
            incrementata dello 0,75% annuo.

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Sez. 1 – Ed. 1
MERCATO DEI CERTIFICATI VERDI


           Il GME organizza e gestisce il mercato dei CV. Possono partecipare al
            mercato dei CV, come acquirenti o venditori, il GSE, i produttori
            nazionali ed esteri, gli importatori di energia elettrica, i clienti grossisti e
            le formazioni associative (associazioni di consumatori e utenti,
            ambientaliste, sindacati) previa domanda al GME e ottenimento della
            qualifica di operatore di mercato.


           1 Mwh = 1 Certificato Verde




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Sez. 1 – Ed. 1
LEGISLAZIONE

                 TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA




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TITOLI EFFICIENZA ENERGETICA


           I Titoli di Efficienza Energetica (TEE), denominati anche certificati
            bianchi, sono la forma di incentivazione che l’Italia ha introdotto per
            faavorire l’uso razione le dell’energia. Viene ricompensato ogni
            intervento che produca un minor consumo rispetto a una situazione
            “media”.
           I TEE sono emessi dal GME a favore dei distributori, delle società
            controllate dai distributori medesimi e a favore di società operanti nel
            settore dei servizi energetici (ESCO) al fine di certificare la riduzione dei
            consumi conseguita attraverso interventi e progetti di incremento di
            efficienza energetica.




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Sez. 1 – Ed. 1
TITOLI EFFICIENZA ENERGETICA


           1 TEE = 1 TEP risparmiato


           I TEE si distinguono in tre tipologie:
                 • 1) Tipo I, attestanti il conseguimento di risparmi di energia primaria
                   attraverso interventi per la riduzione dei consumi finali di energia
                   elettrica;
                 • 2) Tipo II, attestanti il conseguimento di risparmi di energia primaria
                   attraverso interventi per la riduzione dei consumi di gas naturale;
                 • 3) Tipo III, attestanti il conseguimento di risparmi di energia primaria
                   attraverso interventi diversi da quelli di cui ai punti 1 e 2.
           Esempi di progetti ammissibili: installazione di motori a più alta
            efficienza, installazione di lampade fluorescenti compatte, sostituzione
            di scalda-acqua elettrici con scalda-acqua a gas

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Sez. 1 – Ed. 1
TITOLI EFFICIENZA ENERGETICA


           La valutazione dei risparmi è effettuata:
                 • Metodo STANDARDIZZATO: applicabile per tipologie di intervento con
                   caratteristiche standardizzabili. Consente di definire a priori il risparmio
                   conseguibile
                 • Metodo ANALITICO: consente di quantificare il risparmio conseguibile sulla
                   base di un algoritmo di valutazione predefinito e della misurazione diretta di
                   alcuni parametri
                 • Metodo A CONSUNTIVO: consente la quantificazione del risparmio
                   attraverso misurazioni dei consumi ante e post intervento in base adun
                   programma di misura concordato con l’Autorità. Questo metodo di interventi
                   è valido unicamente per le tipologie in cui gli altri metodi non sono applicabili
           Per i primi due metodi l’Autorità ha prodotto delle “schede tecniche” di
            quantificazione dei risparmi e delle norme tecniche tecniche da
            rispettare

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Sez. 1 – Ed. 1
TITOLI EFFICIENZA ENERGETICA


              I distributori di energia elettrica e gas con almeno 50.000 clienti sono
               tenuti a promuovere iniziative tramite le quali i consumatori finali
               possano risparmiare energia a parità di servizi ricevuti. Gli obiettivi
               vengono fissati a livello nazionale e distribuiti tra i soggetti obbligati
              I distributori di energia elettrica e di gas naturale possono conseguire
               gli obiettivi di incremento di efficienza energetica sia attraverso la
               realizzazione di progetti di efficienza energetica e la conseguente
               emissione dei TEE sia acquistando TEE da altri soggetti.
              Il GME organizza e gestisce la sede per la contrattazione dei TEE ed
               ha predisposto, d’intesa con l’AEEG (del. AEEG n. 67 del 14/04/2005),
               le regole di funzionamento del mercato dei TEE.




CB SGE
Sez. 1 – Ed. 1
LEGISLAZIONE

                 NORMATIVA DI PRODOTTO




CB SGE
Sez. 1 – Ed. 1
STANDARD E NORMATIVA DI PRODOTTO

              Negli ultimi anni l’attenzione in tema di energia si è allargata anche ad alcune
               categorie di prodotti con elevato consumo energetico.
              Vanno citati in questo ambito:
                 Energy Star: è uno standard internazionale per prodotti a basso consumo
                  energetico. Creato nel 1992 dall’EPA, ha avuto successo soprattutto nei
                  paesi anglosassoni.
                 Direttiva ERP: è la direttiva della UE che interviene sugli “Energy related
                  Products”. L‘obiettivo della Direttiva ErP 2009/125/CE è quello di ridurre il
                  consumo energetico dei prodotti interessati mediante una progettazione
                  ecocompatibile (“eco-design”). A tale scopo, per ogni gruppo di prodotti
                  vengono stabiliti standard validi a livello di UE.
              A partire da novembre 2009, i seguenti gruppi di prodotti hanno ricevuto un
               regolamento a sé e devono soddisfare i requisiti di questa direttiva: boiler
               (gas/gasolio/elettricità), elettronica di consumo (televisori), perdite di energia in
               modalità stand-by e off degli ErP, caricabatteria e alimentatori esterni,
               illuminazione per uffici, illuminazione stradale (pubblica), motori elettrici,
               circolatori indipendenti e senza premistoppa, frigoriferi e congelatori ad uso
               domestico, decoder semplici, illuminazione domestica
CB SGE
Sez. 1 – Ed. 1

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Sgs auditor iso 50001 3 legislazione

  • 1. AREA LEGISLATIVA Principale normativa di riferimento CB SGE Sez. 1 – Ed. 1
  • 2. QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO LEGISLAZIONE EU  Direttiva 2002/91/CE (dal 1º febbraio 2012 sarà sostituita da Direttiva 2010/31CE) Rendimento energetico nell'edilizia  EU ETS (Emission Trading Scheme, Direttiva 2003/87/CE),  Direttiva 2004/8/CE Promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia  Direttiva 2006/32/CE - Promozione dell’efficienza degli usi finali dell’energia e dei servizi energetici  Direttiva 2009/28/CE – Energia da fonti rinnovabili  Direttiva 2009/29/CE – EU ETS post 2013  Direttiva 2009/125/CE definizione dei requisiti di ecodesign (progettazione ecocompatibile) per i prodotti che consumano energia CB SGE Sez. 1 – Ed. 1
  • 3. QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO LEGISLAZIONE ITALIANA  Rendimento energetico in edilizia (DLgs 192/2005 e smi),  Impianti Termici (DPR 412/1993 e smi),  L 10/91 e smi,  DLgs 79/1999 (certificati verdi),  D.M. 20-07-2004 (gas ed energia elettrica; TEE),  Delibera AEEG 348/2007 (prelievi di energia reattiva).  Deliberazione AEEG 18 settembre 2003, n.103/03 “Linee guida per la valutazione dei progetti di efficienza energetica ai fini del rilascio dei certificati bianchi  Decreto Legislativo n. 115/08 - "Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE"  Piano d’Azione Italiano per l’Efficienza Energetica (Giugno 2011)  Deliberazione AEEG 27 ottobre 2011 - EEN 9/11 – Aggiornamento Deliberazione n.103/03 CB SGE Sez. 1 – Ed. 1
  • 4. QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO NORME  UNI CEI 11339:2009 Gestione dell’energia. Esperti in gestione dell'energia. Requisiti generali per la qualificazione.  UNI CEI 11352:2010 “Società che forniscono servizi energetici (ESCO) – Requisiti generali e lista di controllo per la verifica dei requisiti  UNI CEI/TR 11428:2011 Gestione dell'energia - Diagnosi energetiche - Requisiti generali del servizio di diagnosi energetica.  UNI CEI EN 15900:2010 “Servizi di efficienza energetica - Definizioni e requisiti” CB SGE Sez. 1 – Ed. 1
  • 5. Il contesto Europeo La nuova Direttiva sull’efficienza energetica È in fase di preparazione la nuova Direttiva sull’Efficienza Energetica.  Mancato raggiungimento degli obiettivi di efficienza energetica con l’attuale trend  Aumento dei costi di legati alle nuove direttive Emission Trading CB SGE Sez. 1 – Ed. 1
  • 6. Il contesto Europeo Campo di applicazione della nuova Direttiva sull’efficienza energetica  Pubblica Amministrazione  Imprese  Settore Civile  ESCo  Incentivi alla Cogenerazione ad Alta Efficienza CB SGE Sez. 1 – Ed. 1
  • 7. Il contesto Europeo La nuova Direttiva sull’efficienza energetica GRANDI IMPRESE  Le grandi imprese dovranno essere soggette ad audit energetici o all’applicazione di un Sistema di Gestione dell’Energia, entrambi effettuati da una parte terza  Gli stati membri dovranno prevedere nelle autorizzazioni di impianti con potenza assorbita superiore ai 20 MW che eventuali scarichi termici non già recuperati, lo diventino. CB SGE Sez. 1 – Ed. 1
  • 8. Il contesto Europeo La nuova Direttiva sull’efficienza energetica PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  Ogni anno almeno il 3% della superficie degli edifici posseduti dalle PA dovrà essere rinnovato  Le P.A. dovranno adottare un piano di efficienza energetica e adottare un SGE per raggiungere tale piano  Obbligo di acquisti di prodotti, servizi, edifici ad alta efficienza energetica. CB SGE Sez. 1 – Ed. 1
  • 9. Il contesto Europeo La nuova Direttiva sull’efficienza energetica DISTRIBUTORI DI ENERGIA  Gli Stati membri dovranno approvare uno schema obbligatorio applicabile alle società di distribuzione di Energia, affinché si ottenga un risparmio energetico pari ad almeno 1,5% annuo  Dovranno essere prese azioni per sviluppare la cogenerazione ad alta efficienza.  Dovranno essere predisposti schemi di certificazione/qualificazione per le società che forniscono servizi di efficienza energetica, audit energetici e servizi energetici. CB SGE Sez. 1 – Ed. 1
  • 10. Il contesto Europeo La nuova Direttiva sull’efficienza energetica PMI  Gli stati membri dovranno approvare programmi per lo sviluppo di Audit Energetici e l’applicazione di Sistemi di Gestione dell’Energia alle PMI.  Gli Audit Energetici dovranno essere svolti Enti appositamente accreditati CB SGE Sez. 1 – Ed. 1
  • 11. Il contesto Italiano UNI CEI 11352:2010 Gestione dell'energia - Società che forniscono servizi energetici (ESCO) - Requisiti generali e lista di controllo per la verifica dei requisiti". In particolare, essa descrive i requisiti minimi dei servizi di efficienza energetica e le capacità (organizzativa, diagnostica, progettuale, gestionale, economica e finanziaria) che una ESCO deve possedere per poter offrire le attività peculiari presso i propri clienti e fornisce una lista di controllo per la verifica delle capacità delle ESCO, oltre che le linee guida a supporto dei clienti nella scelta dei servizi offerti.  Le attività di Certificazione a fronte dei SGE soddisfaranno gli obblighi di cui al punto precedente. CB SGE Sez. 1 – Ed. 1
  • 12. Il contesto Italiano Piano d’Azione Italiano per l’Efficienza Energetica (Giugno 2011)  La Direttiva 2006/32/CE stabilisce che gli Stati Membri devono redigere un Piano d’Azione per l’Efficienza Energetica che mira a conseguire un obiettivo nazionale indicativo globale di risparmio energetico al 2016, pari al 9 % per il nono anno di applicazione, da conseguire tramite servizi energetici e altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica  L’obiettivo generale al 2016, viene fissato per l’Italia pari al 9,6%, misurato a decorrere dal 1° gennaio 2008. CB SGE Sez. 1 – Ed. 1
  • 13. Il contesto Italiano UNI CEI 11339:2009  Gestione dell’energia. Esperti in gestione dell'energia. Requisiti generali per la qualificazione. La norma definisce i requisiti generali e le procedure per la qualificazione degli Esperti in Gestione dell'Energia delineandone i compiti, le competenze e le modalità di valutazione delle competenze. CB SGE Sez. 1 – Ed. 1
  • 14. Il contesto Italiano UNI CEI/TR 11428:2011  Gestione dell'energia - Diagnosi energetiche - Requisiti generali del servizio di diagnosi energetica. Il rapporto tecnico definisce i requisiti e la metodologia comune per le diagnosi energetiche nonchè la documentazione da produrre. Si applica a tutti i sistemi energetici, a tutti i vettori di energia e a tutti gli usi dell'energia. Non definisce requisiti specifici per le diagnosi energetiche relative a edifici, processi produttivi, trasporti. CB SGE Sez. 1 – Ed. 1
  • 15. PRESCRIZIONI LEGALI  USO RAZIONALE DELL’ENERGIA  MOBILITA’  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA  IMPIANTI TERMICI  IMPIANTI DI COMBUSTIONE  COGENERAZIONE  GAS AD EFFETTO SERRA  IMPIANTI A FONTI RINNOVABILI  CERTIFICATI VERDI  CERTIFICATI BIANCHI  SERVIZI ENERGETICI  RENDIMENTO ENERGETICO IN EDILIZIA  SERVIZI ENERGETICI  STANDARD E NORMATIVA DI PRODOTTO CB SGE Sez. 1 – Ed. 1
  • 16. LEGISLAZIONE USO RAZIONALE DELL’ENERGIA CB SGE Sez. 1 – Ed. 1
  • 17. USO RAZIONALE DELL’ENERGIA  LEGGE 9 GENNAIO 1991 N. 10 (Uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili)  Circolare n° 219/F del 02/03/1992 - Art. 19 della legge n. 10/1991. (Obbligo di nomina e comunicazione annuale del tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia)  Circolare n° 226/F del 03/03/1993 (Modifica allo schema di comunicazione), FIRE (Guida alla nomina dell’energy manager - Marzo 2009) CB SGE Sez. 1 – Ed. 1
  • 18. USO RAZIONALE DELL’ENERGIA  A partire dalle crisi energetiche degli anni ’70 i paesi industrializzati hanno affrontato il tema dell’uso razionale dell’energia nei settori industriale e servizi.  I temi comuni a tutte le legislazioni sono state: • Preminenza degli obblighi per le organizzazioni energivore (e quindi individuazioni di soggetti obbligati che superano determinate soglie di consumo) • Individuazione di figure professionali (“energy manager”) che concentrino le competenze necessarie ad assicurare una corretta gestione dell’energia CB SGE Sez. 1 – Ed. 1
  • 19. USO RAZIONALE DELL’ENERGIA IN ITALIA: LEGGE 10/91  Art.1 Finalità ed ambito di applicazione. Al fine di migliorare i processi di trasformazione dell’energia, di ridurre i consumi di energia e di migliorare le condizioni di compatibilità ambientale dell’utilizzo dell’energia a parità di servizio reso e di qualità della vita, le norme del presente titolo favoriscono ed incentivano, in accordo con la politica energetica della Comunità economica europea, l’uso razionale dell’energia, il contenimento dei consumi di energia nella produzione e nell’utilizzo di manufatti, l’utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia, la riduzione dei consumi specifici di energia nei processi produttivi, una più rapida sostituzione degli impianti, in particolare nei settori a più elevata intensità energetica. CB SGE Sez. 1 – Ed. 1
  • 20. USO RAZIONALE DELL’ENERGIA IN ITALIA : LEGGE 10/91  Entro il 30 aprile di ogni anno i soggetti operanti nei settori industriale, civile, terziario e dei trasporti che nell’anno precedente hanno avuto un consumo di energia rispettivamente superiore a 10.000 tonnellate equivalenti di petrolio (TEP) per il settore industriale ovvero a 1.000 tonnellate equivalenti di petrolio per tutti gli altri settori, debbono comunicare al Ministero dell’ Industria, del Commercio e dell’ Artigianato il nominativo del Tecnico Responsabile per la Conservazione e l’ Uso Razionale dell’ Energia (Energy Manager). CB SGE Sez. 1 – Ed. 1
  • 21. CIRCOLARE MINISTERO INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO 2 MARZO 1992, N.219f Combustibile/energia Quantità TEP Gasolio 1t 1,08 Olio combustibile 1t 0,98 GPL 1t 1,10 Benzina 1t 1,20 Carbone fossile 1t 0,74 Carbone di legna 1t 0,75 Antracite 1t 0,70 Legna da ardere 1t 0,45 Lignite 1t 0,25 Gas naturale 1000 Nm3 0,82 Energia AT-MT 1 MWh 0,23 Energia BT 1 MWh 0,25 CB SGE Sez. 1 – Ed. 1
  • 22. LA COMUNICAZIONE ANNUALE  Frequenza annuale  Scadenza: entro 30 aprile  modulo per la comunicazione: All.1 ala circolare n.226/F – Legge 10/91  Il soggetto tenuto alla nomina dell’ Energy Manager ne comunica il nominativo al MSE tramite la FIRE CB SGE Sez. 1 – Ed. 1
  • 23. USO RAZIONALE DELL’ENERGIA IN ITALIA : LEGGE 10/91 - art.5 PIANI REGIONALI PER LE FONTI RINNOVABILI  Le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, d’intesa con l’ ENEA, individuano i bacini che in relazione alle caratteristiche, alle dimensioni, alle esigenze di utenza, alla disponibilità di fonti rinnovabili di energia, al risparmio energetico realizzabile e alla preesistenza di altri vettori energetici, costituiscono le aree più idonee ai fini della fattibilità degli interventi di uso razionale dell’energia e di utilizzo delle fonti rinnovabili di energia.  D’intesa con gli enti locali e le loro aziende inserite nei bacini di cui al comma 1 ed in coordinamento con l’ ENEA, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, predispongono rispettivamente un piano regionale o provinciale relativo all’uso delle fonti rinnovabili di energia. CB SGE Sez. 1 – Ed. 1
  • 24. USO RAZIONALE DELL’ENERGIA - ITALIA  Nomina Tecnico Responsabile entro il 30/04  Utilizzo modulo comunicazione All.1, circ. 226/F  Il Tecnico Responsabile adempie alle proprie mansioni (individuazione azioni, interventi, procedure per promuovere l'uso razionale dell'energia, predisposizione bilanci energetici e dati energetici relativi alle proprie strutture e imprese  Il Piano regolatore Generale deve prevedere uno specifico piano a livello comunale relativo all'uso delle fonti rinnovabili di energia  Art. 5, c. 5. L.10/1991 CB SGE Sez. 1 – Ed. 1
  • 25. LEGISLAZIONE MOBILITA’ CB SGE Sez. 1 – Ed. 1
  • 26. MOBILITA’  Nei paesi industrializzati il settore dei trasporti consuma circa un terzo dell’energia totale. La mobilità intelligente è quindi uno dei campi che più vanno curati per arrivare a un’adeguata gestione dell’energia. Il tema si intreccia con quello della sicurezza stradale e con quello della salute pubblica (smog, polveri sottili, ecc.)  I filoni di intervento che i paesi si sono dati sono generalmente: • Efficienza ed manutenzione (p.e. revisioni periodiche) • Svecchiamento del parco motoristico (categorie Euro) • Incentivazione di forme di mobilità intelligente CB SGE Sez. 1 – Ed. 1
  • 27. MOBILITA’ - LEGISLAZIONE ITALIANA  DM 27/03/1998 (mobilità sostenibile nelle aree urbane);  DM 20/12/2000 [Finanziamenti ai comuni per il governo della domanda di mobilita' (mobility management)]  Guida al risparmio di carburante ed alle emissioni di CO2 delle autovetture (D. Interm. del 31/07/2008, http://www.sviluppoeconomico.gov.it/pdf_upload/document i/Guida%202010CO2link.pdf)  d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada) CB SGE Sez. 1 – Ed. 1
  • 28. MOBILITA’ - LEGISLAZIONE ITALIANA  Le imprese e gli enti pubblici con singole unità locali con più di 300 dipendenti e le imprese con complessivamente più di 800 addetti, ubicate nei comuni di cui sia accertato il superamento dei valori limite di qualità dell’aria (provvedimenti regionali), adottano il PIANO DEGLI SPOSTAMENTI CASA-LAVORO del proprio personale dipendente, individuando a tale fine un RESPONSABILE DELLA MOBILITA’ AZIENDALE.  Il PSCL è finalizzato alla riduzione dell’uso del mezzo di trasporto privato individuale e ad una migliore organizzazione degli orari per limitare le congestione del traffico.  Il PSCL viene aggiornato con un rapporto annuale che dovrà contenere la descrizione delle misure adottate ed i risultati raggiunti.  Viene trasmesso al comune entro il 31 dicembre di ogni anno entro i successivi 60 giorni il comune stipula con l’impresa o l’ente pubblico proponenti eventuali accordi, il programma per l’applicazione del piano. CB SGE Sez. 1 – Ed. 1
  • 29. PIANO URBANO DEL TRAFFICO  Rappresenta lo strumento tecnico-amministrativo deputato alla definizione di interventi volti alla razionalizzazione dell’uso, nel breve periodo, delle risorse disponibili in termini di sistemi e modalità di trasporto. Gli interventi definiti sono dunque per loro natura di immediata realizzazione e richiedono un modesto impegno finanziario.  L’azione del PUT è obbligatoria per i comuni con più di 30.000 abitanti o per quelli con particolari problematiche nella gestione el traffico (es. stagionalità), ma può essere adottato anche su base volontaria.  Con riguardo agli obiettivi a cui il Piano deve orientarsi, essi sono sintetizzati all’art.36 del Nuovo Codice della Strada:  “i piani di traffico sono finalizzati ad ottenere il miglioramento delle condizioni di circolazione e della sicurezza stradale, la riduzione degli inquinamenti acustico ed atmosferico ed il risparmio energetico, in accordo con gli strumenti urbanistici vigenti e con i piani di trasporto e nel rispetto dei valori ambientali, stabilendo le priorità ed i tempi di attuazione degli interventi. CB SGE Sez. 1 – Ed. 1
  • 30. MOBILITA’ 2.1 Mobilità sostenibile aree urbane - Adempimenti dei Comuni  Il Comune deve istituire, presso l'ufficio tecnico del traffico, una struttura di supporto e di coordinamento tra responsabili della mobilità aziendale che mantiene i collegamenti con le amministrazioni comunali e le aziende di trasporto.  Entro i successivi sessanta giorni dal ricevimento dei piani di spostamento casa-lavoro il Comune deve provvedere a stipulare con l'impresa o l'ente pubblico proponenti eventuali accordi di programma per l'applicazione del piano.  Entro i successivi sessanta giorni dal ricevimento dei piani di spostamento casa-lavoro il Comune deve provvedere a stipulare con l'impresa o l'ente pubblico proponenti eventuali accordi di programma per l'applicazione del piano. CB SGE Sez. 1 – Ed. 1
  • 31. MOBILITA’ - LEGISLAZIONE ITALIANA 2.1 Mobilità sostenibile aree urbane - Adempimenti dei Comuni Il Comune ha adottato il Piano del traffico?  Ai comuni, con popolazione residente superiore a trentamila abitanti, è fatto obbligo dell'adozione del piano urbano del traffico.  All'obbligo sono tenuti ad adempiere anche i comuni con popolazione residente inferiore a trentamila abitanti i quali registrino, anche in periodi dell'anno, una particolare affluenza turistica, risultino interessati da elevati fenomeni di pendolarismo o siano, comunque, impegnati per altre particolari ragioni alla soluzione di rilevanti problematiche derivanti da congestione della circolazione stradale.  Il piano urbano del traffico deve essere aggiornato ogni due anni Mobilità sostenibile aree urbane - Adempimenti delle organizzazioni  Nomina Mobility manager CB SGE Sez. 1 – Ed. 1
  • 32. LEGISLAZIONE IMPIANTI TERMICI CB SGE Sez. 1 – Ed. 1
  • 33. IMPIANTI TERMICI  Altra area di consumo energetico trasversale a ogni settore della vita moderna è quello della climatizzazione invernale degli edifici.  Stante la predominanza nella climatizzazione dell’uso di combustibili (fossili e non) gli interventi dei legislatori si sono concentrati su: • Efficienza e manutenzione degli impianti termici • Livelli minimi di rendimento • Limiti di utilizzo (temperature massime, orari massimi di funzionamento, ecc.) CB SGE Sez. 1 – Ed. 1
  • 34. IMPIANTI TERMICI – LEGISLAZIONE ITALIANA  D.lgs. 152/2006 artt. 282÷290, DPR 412/1993 (Progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia)  DM 17/3/2003 (aggiornamento allegati F e G del DPR 412/1993), DM 12.10.2000 (Modifiche alla tabella relativa alle zone climatiche di appartenenza dei comuni italiani), DPR 660/96 (rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda), RD 824/1927 (abilitazioni conduzione impianti produzione vapore); Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 192 (rendimento energetico nell'edilizia) CB SGE Sez. 1 – Ed. 1
  • 35. IMPIANTI TERMICI – LEGISLAZIONE ITALIANA  IMPIANTO TERMICO: impianto tecnologico destinato alla climatizzazione degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente i i sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di controllo; sono quindi compresi negli impianti termici, gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari. CB SGE Sez. 1 – Ed. 1
  • 36. GRADI GIORNO E ZONE CLIMATICHE (DPR 412/93 art.1 e art.2) ZONA Numero di gradi giorno che determinano la zona di  Gradi giorno di una località: appartenenza dei comuni somma, estesa a tutti i giorni di un periodo annuale A Non superiore a 600 convenzionale di riscaldamento, delle sole differenze positive B Maggiore di 600 e non giornaliere tra la temperatura superiore a 900 dell’ambiente, convenzionalmente fissata a C Maggiore di 900 e non 20°C, e la temperatura media superiore a 1400 esterna giornaliera; l’unità di misura utilizzata è il grado giorno D Maggiore di 1400 e non (GG). superiore a 2100  Il territorio nazionale è suddiviso E Maggiore di 2100 e non nelle seguenti 6 zone climatiche superiore a 3000 in funzione dei gradi giorno, indipendentemente dalla F Maggiore di 3000 ubicazione geografica: CB SGE Sez. 1 – Ed. 1
  • 37. CLASSIFICAZIONE DEGLI EDIFICI PER CATEGORIE Gli edifici classificati in base alla loro destinazione d’uso nelle seguenti categorie (Art.3, DPR 412/93):  E.1 edifici adibiti a residenza ed assimilabili  E.2 edifici adibiti ad uffici e assimilabili  E.3 edifici adibiti ad ospedali, cliniche o case di cura ed assimilabili  E.4 edifici adibiti ad attività ricreative, associative o di culto  E.5 edifici adibiti ad attività commerciali ed assimilabili  E.6 edifici adibiti ad attività sportive  E.7 edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli ed assimilabili  E.8 edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali ed assimilabili. CB SGE Sez. 1 – Ed. 1
  • 38. LIMITI DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI DPR 412/93 art.4 e art.9 Durante il periodo in cui è in funzione l’impianto di climatizzazione invernale, la media aritmetica delle temperatura dell’aria nei diversi ambienti di ogni singola unità immobiliare non deve superare i seguenti valori con le tolleranze a fianco indicate: 18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici industriali; 20°C + 2°C di tolleranza per gli edifici rientranti nelle altre categorie. L’ esercizio degli impianti termici è consentito con i seguenti limiti massimi relativi al periodo annuale di esercizio dell’impianto termico: Zona A (comuni con meno di 600 gradi giorno):6 ore/giorno dal 1 dicembre al 15 marzo; Zona B (comuni tra 600 e 900 gradi giorno):8 ore/giorno dal 1 dicembre al 31 marzo; Zona C (comuni tra 900 e 1400 gradi giorno):10 ore/giorno dal 15 novembre al 15 marzo; Zona D (comuni tra 1400 e 2100 gradi giorno):12 ore/giorno dal 1 novembre al 15 aprile; Zona E (comuni tra 2100 e 3000 gradi giorno):14 ore/giorno dal 15 ottobre al 15 aprile; Zona F (comuni con più di 3000 gradi giorno): nessuna limitazione. La durata di attivazione degli impianti non ubicati nella zona F deve essere comunque compresa tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno. CB SGE Sez. 1 – Ed. 1
  • 39. CONTROLLI DI EFFICIENZA ENERGETICA all. L D.Lgs. 192/05 smi  RENDIMENTO DI COMBUSTIONE o RENDIMENTO TERMICO CONVENZIONALE DI UN GENERATORE DI CALORE. È il rapporto tra la potenza termica convenzionale e la potenza termica del focolare.  Il rendimento di combustione, rilevato nel corso dei controlli, deve risultare non inferiore ai valori limite riportati nell’ Allegato H del D. Lgs 192/05.  I generatori di calore per i quali, durante le operazioni di controllo, siano stati rilevati redimenti di combustione inferiore ai limiti fissati all’allegato H, non riconducibili a tali valori mediante operazioni di manutenzione, devono essere sostituiti entro 300 giorni solari a partire dalla data di controllo. CB SGE Sez. 1 – Ed. 1
  • 40. CONTROLLI DI EFFICIENZA ENERGETICA all. L D.Lgs. 192/05 smi POTENZA FREQUENZA REGISTRAZIONE NOMINALE A CONTROLLO ALIMENTAZIONE EFFICIENZA ENERGETICA <35kW a gas (con Ogni 2 anni Libretto di impianto + anzianità di installazione Mod. All. G D. Lgs. >8 anni oppure se 192/05 impianto con generatore di calore ad acqua calda e a focolare aperto installato all’interno di locali abitati) <35kW a gas (tutti i casi Ogni 2 anni Libretto di impianto + diversi dal precedente) Mod. All. G D. Lgs. 192/05 CB SGE Sez. 1 – Ed. 1
  • 41. CONTROLLI DI EFFICIENZA ENERGETICA all. L D.Lgs. 192/05 smi POTENZA FREQUENZA REGISTRAZIONE NOMINALE A CONTROLLO ALIMENTAZIONE EFFICIENZA ENERGETICA Combustibile solidi o Ogni anno, normalmente Libretto di impianto + Mod. liquido indipendentemente all’inizio del periodo di All. G D. Lgs. 192/05 dalla potenza riscaldamento Mod. All. F D.Lgs 192/05 35kW ≤ potenza < 350kW Ogni anno, normalmente Libretto di centrale + Mod. a gas all’inizio del periodo di All. F D. Lgs. 192/05 riscaldamento ≥ 350kW combustibile Ogni anno + ulteriore Libretto di centrale + Mod. solido, liquido o gas controllo del rendimento di All. F D. Lgs. 192/05 combustione normalmente a metà del periodo di riscaldamento CB SGE Sez. 1 – Ed. 1
  • 42. RENDIMENTO DI COMBUSTIONE – VALORI LIMITE all. L. c.10 D. Lgs 192/05 smi  GENERATORI DI CALORE AD ARIA CALDA (D. Lgs 192/05 All. H e smi)  Se installati prima del 29.10.1993: non inferiore a 6 punti percentuali rispetto al valore minimo del rendimento di combustione alla potenza nominale indicato nell’all. E del DPR 412/93 e smi  Se installati a partire dal 29.10.1993: non inferiore a 3 punti percentuali rispetto al valore minimo del rendimento di combustione alla potenza nominale indicato nell’all. E del DPR 412/93.  All. E DPR 412/1993 e smi: per potenza termica utile nominale ≤400kW  Per potenza nominale >400kW  Ηc=(83+2log Pn)%  il valore dl rendimento di combustione deve essere uguale o superiore al valore sopra indicato e calcolato a Pn=400kW CB SGE Sez. 1 – Ed. 1
  • 43. GENERATORI DI CALORE AD ACQUA CALDA TIPO CALDAIA INTERVALLO TEMPERATURA RENDIMENTO POTENZA (Kw) MEDIA ACQUA % NELLA CALDAIA (°C) Caldaia standard 4-400 70 ≥ 84 +2 logPn Caldaia a bassa 4-400 70 ≥ 87,5 +1,5 logPn temperatura (comprese caldaie a condensazione che usano combustibili liquidi) Caldaia a gas a 4-400 70 ≥ 91 + 1 logPn condensazione CB SGE Sez. 1 – Ed. 1
  • 44. IMPIANTI TERMICI  Riportare gli identificativi degli impianti e le relative potenze termiche nominali del focolare (cfr. definizione impianto termico civile art. 1, DPR 412/93 e art. 283, c.1.d, d.lgs. 152/2006)  Denuncia di installazione o modifica all'autorità competente (comuni con popolazione > 40000 abitanti oppure Province)(art. 284, d.lgs. 152/2006)  Classificazione dell'edificio in base alla destinazione d'uso (art.3, DPR 412/1993)  Zona climatica di appartenenza dell'edificio (Indicare Zona, gradi Giorno, Periodo di accensione, Ore di accensione)  Sono rispettati i limiti di esercizio degli impianti? (Art. 4 e 9, DPR 412/1993)  E' stato eventualmente nominato dal proprietario degli impianti con apposita delega il Terzo responsabile?  L'eventuale atto di assunzione di responsabilità da parte del terzo responsabile deve essere redatto in forma scritta e consegnato al proprietario degli impianti. (art. 11, c.1,7 DPR 412/1993) CB SGE Sez. 1 – Ed. 1
  • 45. IMPIANTI TERMICI  Il terzo responsabile ha provveduto alla comunicazione entro sessanta giorni della propria nomina all'ente locale competente?  Il terzo responsabile comunica immediatamente eventuali revoche o dimissioni dall'incarico, nonche' eventuali variazioni sia di consistenza che di titolarita' dell'impianto all'ente locale competente per i controlli previsti al comma 3 dell'articolo 31 della legge 9 gennaio 1991, n. 10.  Il terzo responsabile è in possesso dei requisiti previsti (iscrizione albo nazionale, certificato UNI EN ISO 9001) e di idonea capacità tecnica, economica, organizzativa?  Il personale addetto alla conduzione degli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore a 0.232 MW è munito di idoneo titolo abilitativo? (aggiornamento entro 10 anni dal rilascio)  E' disponibile il certificato di abilitazione per il personale addetto alla conduzione dei generatori di vapore? CB SGE Sez. 1 – Ed. 1
  • 46. IMPIANTI TERMICI  Per gli impianti con potenza nominale ≥ 35 kW è disponibile il libretto di centrale, conforme all'allegato I DM 17/03/2003?  Per gli impianti con potenza nominale < 35 kW è disponibile il libretto di impianto, conforme all'allegato II DM 17/03/2003?  I libretti di centrale e/o di impianto sono compilati correttamente all'atto della prima messa in servizio da parte della ditta installatrice?  E' stata trasmessa all'autorità competente la Scheda Identificativa dell’impianto?  I libretti di centrale e/o di impianto sono conservati presso l'edificio o unità immobiliare in cui è collocato l'impianto termico?  Le operazioni di controllo e manutenzione degli impianti termici sono svolte in conformità alla normativa cogente?All. L d.lgs. 192/2005 CB SGE Sez. 1 – Ed. 1
  • 47. IMPIANTI TERMICI  Sono effettuati i controlli di efficienza energetica, alle scadenze temporali previste?  I valori minimi del rendimento di combustione dei generatori di calore rilevato nel corso dei controlli sono conformi ai limiti di cui all'all. H del d.lgs. 192/2005?  Sono state intraprese misure specifiche di adeguamento?  L'operatore ha provveduto al termine delle operazioni di manutenzione e controllo a redigere e sottoscrivere un rapporto conforme alla normativa cogente, rilasciato al responsabile dell'impianto?  Il manutentore ha trasmesso il più recente rapporto di controllo e manutenzione all'autorità competente (comuni con popolazione > 40000 abitanti oppure Province)? - ogni 2 anni (impianti di potenza nominale del focolare >= 35 kW); - ogni 4 anni (impianti di potenza nominale del focolare <35 kW). CB SGE Sez. 1 – Ed. 1
  • 48. IMPIANTI TERMICI  Il libretto di impianto/centrale è compilato in modo completo e corretto?  Gli impianti di potenza termica complessiva ≥ 1,5 MW, sono dotati di rilevatori della temperatura negli effluenti gassosi e di un analizzatore per la misurazione e registrazione in continuo dell'ossigeno libero e del monossido di carbonio?  verificare condizioni di taratura/calibrazione analizzatori in continuo CB SGE Sez. 1 – Ed. 1
  • 49. LEGISLAZIONE GAS AD EFFETTO SERRA CB SGE Sez. 1 – Ed. 1
  • 50. GAS AD EFFETTO SERRA  La consapevolezza del rischio creato dalle emissioni di CO2 sul clima terrestre ha portato all’introduzione del cd. “Protocollo di Kyoto”. Il Protocollo prevede che i Paesi industrializzati riducano del 5% le proprie emissioni di questo gas. Il protocollo di Kyōto prevede inoltre, per i Paesi aderenti, la possibilità di servirsi di un sistema di meccanismi flessibili per l'acquisizione di crediti di emissioni:  Clean Development Mechanism (CDM): consente ai Paesi industrializzati e ad economia in transizione di realizzare progetti nei Paesi in via di sviluppo, che generino crediti di emissione (CER) per i Paesi che promuovono gli interventi.  Joint Implementation (JI): consente ai Paesi industrializzati e ad economia in transizione di realizzare progetti per la riduzione delle emissioni di gas-serra in un altro paese dello stesso gruppo e di utilizzare i crediti derivanti, congiuntamente con il paese ospite.  Emissions Trading (ET): consente lo scambio di crediti di emissione tra Paesi industrializzati e ad economia in transizione; un paese che abbia conseguito una diminuzione delle proprie emissioni di gas serra superiore al proprio obiettivo può così cedere (ricorrendo all’ET) tali "crediti" a un paese che, al contrario, non sia stato in grado di rispettare i propri impegni di riduzione delle emissioni di gas- serra. CB SGE Sez. 1 – Ed. 1
  • 51. GAS AD EFFETTO SERRA – LEGISLAZIONE ITALIANA  Direttiva 2003/87/CE, Decisione 2007/589/CE, D.lgs 216/2006, Deliberazione n. 14/2009 (attuazione linee guida monitoragggio), Direttiva 2009/29/CE (estensione campo di applicazione EU ETS), Deliberazione 10/2010 (raccolta dati storici per attività addizionali).  Reg. CE n. 842/2006 (gas fluorurati ad effetto serra), Reg. CE n. 1497/2007 (requisiti standard di controllo delle perdite per i sistemi di protezione antincendio fissi contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra), Reg. CE n. 1516/2007 (requisiti standard di controllo delle perdite per le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra).  Regolamenti contenenti i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle imprese e del personale: Reg. CE n. 303/2008, Reg. CE n. 304/2008, Reg. CE n. 305/2008, Reg. CE n. 306/2008, Reg. CE n. 307/2008. CB SGE Sez. 1 – Ed. 1
  • 52. GAS AD EFFETTO SERRA – LEGISLAZIONE ITALIANA  D.lgs 216/2006, attuazione delle direttive 2003/87/CE e 2004/101/CE in materia di scambio di quote di emissioni dei gas ad effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto.  Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano alle emissioni proveniente dalle attività indicate nell’allegato A e dei gas ad effetto serra indicati nell’allegato B  Nessun impianto può esercitare le attività elencate nell’ all. A che comportino emissioni di gas ad effetto serra senza essere munito dell’autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra, rilasciata dall’autorità nazionale competente (art.4) CB SGE Sez. 1 – Ed. 1
  • 53. GAS AD EFFETTO SERRA – LEGISLAZIONE ITALIANA  Se un operatore possiede un quantitativo di quote inferiore alle emissioni dichiarate, dovrà acquistare quote sul mercato. Se, al contrario, l’operatore possiede un quantitativo di quote superiore alle emissioni dichiarate, può vendere quote o tenerle per gli anni successivi.  Qualora l’operatore non restituisca l’esatto ammontare di quote, andrà incontro al pagamento di specifiche sanzioni per ogni tonnellata di >CO2 non coperta dalla restituzione delle quote. CB SGE Sez. 1 – Ed. 1
  • 54. GAS AD EFFETTO SERRA – LEGISLAZIONE ITALIANA EU ETS (Emission trading scheme)  Tipo impianto  Capacità produttiva  Autorizzazione (gestori degli impianti in esercizio al 16/11/2004, rientranti nelle categorie di attività elencate in All. I alla Dir. 2003/87/CE; "nuovi entranti")  Piano di Monitoraggio e relativo aggiornamento  Comunicazione annuale emissioni gas ad effetto serra  CO2 emessa almeno ultimo anno (t/anno) CB SGE Sez. 1 – Ed. 1
  • 55. GAS AD EFFETTO SERRA – LEGISLAZIONE ITALIANA Gas fluorurati ad effetto serra  Riportare gli identificativi degli impianti refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore ecc. e le tipologie di gas e le relative quantità di carica di gas  presenza nel circuito frigorifero di sostanze controllate in quantitativi > 3 Kg?  Registro di impianto?  Controlli e manutenzioni che garantiscono il divieto di disperdere le sostanze controllate nell'ambiente?  attività di recupero/riciclo effettuata da personale tecnico esperto in possesso dei requisiti minimi previsti (da definirsi)?  utilizzi dispositivi di monitoraggio uniformati alle norme tecniche stabilite dalla norma ISO 11650? CB SGE Sez. 1 – Ed. 1
  • 56. LEGISLAZIONE RENDIMENTO ENERGETICO IN EDILIZIA CB SGE Sez. 1 – Ed. 1
  • 57. RENDIMENTO ENERGETICO IN EDILIZIA  In ambito OCSE Il 31% dell'energia elettrica e il 44% dell'energia termica (combustibili) vengono utilizzati in ambito residenziale, in uffici e aree commerciali. Buona parte di queste fonti energetiche sono destinate alla climatizzazione dei locali (riscaldamento invernale e raffrescamento estivo).  L’attenzione dei legislatori si è incentrata sulla necessità di garantire standard costruttivi minimi che (in particolare per il patrimonio edilizio di nuova costruzione) garantiscano una sufficiente prestazione energetica dell’involucro. CB SGE Sez. 1 – Ed. 1
  • 58. RENDIMENTO ENERGETICO IN EDILIZIA - ITALIA  d. lgs.192/2005, coordinato con d. lgs. n° 311/2006 (rendimento energetico nell'edilizia); D.P.R. 59/2009 (Criteri generali, metodologie di calcolo e requisiti per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici per la climatizzazione invernale e per la preparazione dell'acqua calda sanitaria); DM 26/06/2009 (linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici); DM 11/03/2008 (riqualificazione energetica degli edifici: definizione dei valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo e di trasmittanza termica; aggiornato dal DM 26/01/2010).  d. lgs. 115/2008 (attuazione della Direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della Direttiva 93/76/CEE); LEGGE 9 GENNAIO 1991 N. 10 (Uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili - TITOLO II - Norme per il contenimento del consumo di energia negli edifici) CB SGE Sez. 1 – Ed. 1
  • 59. RENDIMENTO ENERGETICO IN EDILIZIA  UNI TS 11300 Parte 1: determinazione del fabbisogno di energia termica dell’edificio per la climatizzazione estiva ed invernale  UNI TS 11300 Parte 2: determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria.  Software DOCET (CNR-ENEA) CB SGE Sez. 1 – Ed. 1
  • 60. RENDIMENTO ENERGETICO IN EDILIZIA DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2005, N.192 e smi PRESTAZIONE ENERGETICA, EFFICIENZA ENERGETICA ovvero RENDIMENTO DI UN EDIFICIO:  La quantità annua di energia effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare i vari bisogni connessi ad un uso standard dell’edificio, compresi la climatizzazione invernale ed estiva, la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, la ventilazione e l’illuminazione. Tale quantità viene espressa da uno o più descrittori che tengono conto della coibentazione, delle caratteristiche tecniche e di installazione, della progettazione e della posizione in relazione agli aspetti climatici, dell’esposizione al sole e dell’influenza delle strutture adiacenti, dell’esistenza di sistemi di trasformazione propria di energia e degli altri fattori, compreso il clima degli ambienti interna, che influenzano il fabbisogno energetico. CB SGE Sez. 1 – Ed. 1
  • 61. APPLICAZIONE DEL D.LGS. 192/05 e D-. LGS 311/06 (art.3) APPLICAZIONE INTEGRALE: • Edificio nuovo • Ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l’involucro di edifici esistenti con Su>1000mq • Demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria di edifici con Su>1000mq APPLICAZIONE INTEGRALE Al SOLO AMPLIAMENTO Volume ampliamento>20% volume esistente APPLICAZIONE LIMITATA AL RISPETTO DI SPECIFICI I PARAMETRI: • Involucro edilizio: ristrutturazioni totali o parziali, manutenzione straordinaria (Su<1000mq) ed ampliamenti volumetrici (<20% volume) • Impianti termici: nuova installazione o ristrutturazione in edifici esistenti; • Generatore di calore: sostituzione dei generatori di calore. CB SGE Sez. 1 – Ed. 1
  • 62. REQUISITI ENERGETICI DEGLI EDIFICI ALL. C D.LGS. 192/05 come modificato dal DM 11.03.08 e dal DM 26/01/10.  INDICE DI PRESTAZIONE ENERGETICA  TRASMITTANZA TERMICA  RENDIMENTO GLOBALE MEDIO STAGIONALE DELL’IMPIANTO TERMICO CB SGE Sez. 1 – Ed. 1
  • 63. INDICE DI PRESTAZIONE ENERGETICA (EPI)  Esprime il consumo di energia primaria totale riferito all’unità di superficie utile o di volume lordo, espresso rispettivamente in kWh/mq anno per gli edifici residenziali o kWh/mc anno per i non residenziali.  Il valore dell’indice dipende da:  I gradi giorno (GG) della località (somma estesa all’intero periodo di riscaldamento, delle differenze positive giornaliere tra la temperatura dell’ambiente, convenzionalmente fissata a 20°C e la temperatura media esterna giornaliera)  Il rapporto S/V che esprime il rapporto tra la superficie che delimita verso l’esterno il volume riscaldato ed il volume riscaldato. CB SGE Sez. 1 – Ed. 1
  • 64. VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI AI FINI DELLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA (ALL.A pto 3 DM 26/06/09)  PRESTAZIONI OGGETTO DELLA CERTIFICAZIONE  Climatizzazione invernale (Epi)  Climatizzazione estiva (Epe)  Produzione acqua calda sanitaria (Epacs)  Illuminazione (Epill ) Indice di prestazione energetica globale Epgl = Epi + Epe + Epacs +Epill In fase iniziale Epgl = Epi + Epacs e viene inoltre effettuata una valutazione qualitativa dell’involucro edilizio ai fini della climatizzazione estiva. CB SGE Sez. 1 – Ed. 1
  • 65. TRASMITTANZA TERMICA  Flusso di calore che passa attraverso una parete per mq di superficie delle parete e per grado K di differenza tra la temperatura interna ad un locale e la temperatura esterna o del locale contiguo (W/m2K)  La trasmittanza è legata alle caratteristiche del materiale che costituisce l’involucro edilizio.  Si assume uguale all’inverso della sommatoria delle Resistenze Termiche dei singoli strati di materiale. CB SGE Sez. 1 – Ed. 1
  • 66. TRASMITTANZA TERMICA  U = 1/RT  RT = Rsi + R1 + R2 +….. + Rn + Rse  R= d/λ  d = spessore dello strato di materiale nel componente;  λ = conduttività termica Es. trasmittanza termica di una parete U=1,268W/m2K trasmittanza termica parete con intonaco U=1,218W/m2K trasmittanza termica di una parete perimetrale U=0,343 W/m2K CB SGE Sez. 1 – Ed. 1
  • 67. RENDIMENTO GLOBALE MEDIO STAGIONALE  Rapporto tra i fabbisogno di energia termica utile per la climatizzazione invernale e l’energia primaria delle fonti di energetiche., ivi compresa l’energia elettrica dei dispositivi ausiliari, calcolato con riferimento al periodo annuale di esercizio.  Per il calcolo del rendimento globale medio stagionale (RGMS) si ha (UNI 10348, UNI 11300-2):  RGMS=RP x RR x RD x RE CB SGE Sez. 1 – Ed. 1
  • 68. RENDIMENTO GLOBALE MEDIO STAGIONALE  RENDIMENTO DI PRODUZIONE (RP): rapporto tra l’energia termica utile generata ed immessa nella rete di distribuzione e l’energia primaria delle fonti energetiche, compresa l’energia elettrica.  RENDIMENTO DI REGOLAZIONE (RR): tiene conto del fatto che un sistema di regolazione che non risponde accuratamente e velocemente alla richiesta di energia, genera oscillazioni di temperatura all’interno dell’ambiente che causano incrementi di scambi termici per trasmissione e ventilazione verso l’ esterno.  RENDIMENTO DI DISTRIBUZIONE (RD): caratterizza l’influenza esercitata dalla rete di distribuzione sulla perdita di energia termica non direttamente ceduta agli ambienti da riscaldare. Se sono noti tutti gli elementi costituitivi della rete, si può valutare con buona precisione l’energia dispersa.  RENDIMENTO DI EMISSIONE (RE): rapporto tra il fabbisogno energetico utile di riscaldamento degli ambienti con un sistema di emissione di riferimento in grado di fornire una temperatura interna perfettamente uniforme e uguale nei vari ambienti e il sistema di emissione reale nelle stesse condizioni di temperatura interna di riferimento e di temperatura esterna la determinazione delle perdite di emissione è notevolmente influenzata dalle caratteristiche del locale e, in modo particolare, dalla sua altezza. CB SGE Sez. 1 – Ed. 1
  • 69. ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI Ha validità massima di 10 anni (art.6 c.1 DM 26/06/09): la validità massima è confermata se vengono eseguite regolarmente le operazioni di controllo e manutenzione impiantistica (art.6 c.2 DM 26/06/09) Deve essere aggiornato (art.6 c.4 DM 26/06/09) nel caso di interventi che modifichino la prestazione energetica egli edifici come:  Intervento di riqualificazione impianti con incrementi del rendimento del 5%;  Interventi di riqualificazione di almeno il 25% della superficie esterna dell’immobile. L’aggiornamento è facoltativo in tutti gli altri casi. CB SGE Sez. 1 – Ed. 1
  • 70. ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI AQE = documento predisposto ed asseverato da un professionista abilitato, non necessariamente estraneo alla proprietà, alla progettazione o alla realizzazione dell’edificio, nel quale sono riportati i fabbisogni di energia primaria di calcolo, la classe di appartenenza dell’edificio, o dell’unità immobiliare, in relazione al sistema di certificazione energetica in vigore, ed i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla normativa in vigore per il caso specifico o, ove non sia fissati tali limiti, per un edificio identico di nuova costruzione. L’attestato comprende anche  Indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche;  Classe di appartenenza dell’edificio o dell’unità immobiliare, in relazione al sistema di certificazione energetica in vigore;  Possibili passaggi di classe a seguito delle eventuale realizzazione degli interventi stessi. CB SGE Sez. 1 – Ed. 1
  • 71. RELAZIONE TECNICA  Il proprietario dell’edificio deve depositare in comune il progetto delle opere stesse, corredato da una relazione tecnica sottoscritta dal progettista, che ne attesti la rispondenza alle prescrizioni del presente capo.  L’ Allegato E al D Lgs. 192/05 riporta lo schema di relazione tecnica attestante la rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico dell’edificio. CB SGE Sez. 1 – Ed. 1
  • 72. RENDIMENTO ENERGETICO IN EDILIZIA  Gli edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la destinazione d'uso, e gli impianti non di processo ad essi associati sono progettati e messi in opera in modo tale da contenere al massimo, in relazione al progresso della tecnica, i consumi di energia termica ed elettrica?  Negli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico è risulta soddisfatto il fabbisogno energetico degli stessi favorendo il ricorso a fonti rinnovabili di energia salvo impedimenti di natura tecnica od economica?  Il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, ha depositato in comune, in doppia copia insieme alla denuncia dell'inizio dei lavori, il progetto delle opere stesse corredate da una relazione tecnica, sottoscritta dal progettista o dai progettisti, che ne attesti la rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico degli edifici? art. 28, L. 10/1991 e All. E, d.lgs. 192/2005 CB SGE Sez. 1 – Ed. 1
  • 73. RENDIMENTO ENERGETICO IN EDILIZIA  E' stata allegata alla relazione tecnica l‘attestazione di verifica sull’applicazione dei requisiti della L.10/1991 redatta dal Responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia nominato?  Negli Enti soggetti all’obbligo di nomina, il responsabile nominato deve attestare che le relazioni progettuali sulla rispondenza dei nuovi edifici ai requisiti energetici siano congruenti con gli obblighi di legge.  Per edifici di nuova costruzione verificare se sia stata prevista l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.  A partire dal 1/1/2011, per edifici di nuova costruzione, sussite l'obbligo (salvo proroghe), di garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell'intervento.  Per i fabbricati industriali, di estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati, la produzione energetica minima è di 5 kW. CB SGE Sez. 1 – Ed. 1
  • 74. RENDIMENTO ENERGETICO IN EDILIZIA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI  Sono verificate le condizioni di applicazione integrale (intero edificio) dei requisiti di prestazione energetica degli edifici?  in caso affermativo riportare descrizione degli interventi e riferimenti al Permesso a costruire.  Applicazione integrale (Edificio intero)  - edificio nuovo  - ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro di edifici esistenti con Su > 1000 m2  - Demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria di edifici con Su > 1000 m2  Verificare eventuali esclusioni di cui all'art.3, c.3 d.lgs. 192/2005 CB SGE Sez. 1 – Ed. 1
  • 75. RENDIMENTO ENERGETICO IN EDILIZIA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI  Sono verificate le condizioni di applicazione integrale al solo ampliamento (volume di ampliamento > 20% del volume esistente) dei requisiti di prestazione energetica degli edifici?  In caso affermativo riportare descrizione degli interventi e riferimenti al Permesso a costruire  Applicazione limitata al rispetto di specifici parametri: - Involucro edilizio: ristrutturazioni totali o parziali, manutenzione straordinaria (Su < 1000 m2) e ampliamenti volumetrici (< 20% volume) - Impianti termici: nuova installazione o ristrutturazione in edifici esistenti - Generatore di calore: sostituzione del generatore di calore  Verificare eventuali esclusioni di cui all'art.3, c.3 d.lgs. 192/2005 CB SGE Sez. 1 – Ed. 1
  • 76. RENDIMENTO ENERGETICO IN EDILIZIA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI  L'organizzazione è in possesso dell’attestato di certificazione energetica? (NOTA: EVENTUALI LINEE GUIDA DI REGIONI O PROVINCE AUTONOME PREVALGONO SULLE LINEE GUIDA NAZIONALI)  La certificazione va richiesta dl titolare del titolo abilitativo a costruire, o dal proprietario, o dal detentore dell'immobile ai Soggetti certificatori riconosciuti ai sensi dell'All.III d.lgs. 115/2008.  L'attestato di certificazione energetica è obbligatorio: - al termine dei lavori se DIA o Permesso a costruire è successivo al 08/10/2005 per: * edificio nuovo * ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro di edifici esistenti con Su > 1000 m2 * demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria di edifici con Su > 1000 m2 - in caso compravendita o locazione di singole unità immobiliari esistenti (art. 35 della L. 133/08 ha soppresso l'obbligo di allegare l'ACE agli atti di compravendita degli immobili e in caso di locazione di metterlo a disposizione del conduttore; l'ACE deve comque essere disponibile). CB SGE Sez. 1 – Ed. 1
  • 77. RENDIMENTO ENERGETICO IN EDILIZIA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI  L'attestato di certificazione energetica è mantenuto aggiornato?  Il documento ha validità massima di 10 anni, che viene confermata se sono eseguite in modo regolare le operazioni di controllo e manutenzione impiantistica.  Deve essere aggiornato nel caso in cui gli interventi modifichino la prestazione energetica degli edifici nei seguenti casi:  - intervento di riqualificazione impianti con increment del rendimento del 5%;  - intervento di riqualificazione di almeno il 25% della superficie esterna dell'immobile.  Sono rispettati i criteri generali e requisiti delle prestazioni energetiche degli edifici e degli impianti? Rif. art. 4, DPR 59/2009 CB SGE Sez. 1 – Ed. 1
  • 78. RENDIMENTO ENERGETICO IN EDILIZIA EDILIZIA PUBBLICA  Sono rispettati gli obblighi relativi agli usi efficienti dell'energia nel settore degli edifici pubblici, quali:  - strumenti finanziari per il risparmio energetico  - diagnosi energetiche  - certificazione energetica CB SGE Sez. 1 – Ed. 1
  • 79. LEGISLAZIONE CERTIFICATI VERDI CB SGE Sez. 1 – Ed. 1
  • 80. CERTIFICATI VERDI  Un certificato verde è una forma di incentivazione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Si tratta in pratica di titoli negoziabili, il cui utilizzo è diffuso in molti stati come ad esempio nei Olanda, Svezia, UK, ecc.  In Italia i certificati verdi sono emessi dal Gestore dei Servizi Energetici GSE (Gestore Servizi Energetici) su richiesta dei produttori di energia da fonti rinnovabili (impianti con qualifica IAFR).  La qualifica è rilasciata dal GSE verificati i requisiti stabiliti da: • Decreto Legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003; • Legge 27/12/2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007); • Legge 29/11/2007 n. 222; • Legge 24/12/2007 n. 244; • Decreto Ministeriale 18/12/2008 recante “Incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ai sensi dell’articolo 2, comma 150, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”; • Legge 23/07/2009 n.99 . CB SGE Sez. 1 – Ed. 1
  • 81. CERTIFICATI VERDI  Il d. lgs. 79/99, art. 11, prevede inoltre che, dal 2002, produttori e importatori di energia elettrica prodotta da fonti non rinnovabili hanno l’obbligo di immettere ogni anno in rete una quota di energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili. Tale quota è pari al 2% dell’energia elettrica prodotta o importata da fonte non rinnovabile nell’anno precedente, eccedente i 100 Gwh/anno.  L’obbligo può essere soddisfatto anche attraverso l’acquisto di CV relativi alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili effettuata da altri soggetti.  A partire dal 2004 e fino al 2006, la quota minima di elettricità prodotta da fonti rinnovabili da immettere in rete nell’anno successivo è stata incrementata dello 0,35% annuo. Nel periodo 2007-2012, la quota è incrementata dello 0,75% annuo. CB SGE Sez. 1 – Ed. 1
  • 82. MERCATO DEI CERTIFICATI VERDI  Il GME organizza e gestisce il mercato dei CV. Possono partecipare al mercato dei CV, come acquirenti o venditori, il GSE, i produttori nazionali ed esteri, gli importatori di energia elettrica, i clienti grossisti e le formazioni associative (associazioni di consumatori e utenti, ambientaliste, sindacati) previa domanda al GME e ottenimento della qualifica di operatore di mercato.  1 Mwh = 1 Certificato Verde CB SGE Sez. 1 – Ed. 1
  • 83. LEGISLAZIONE TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA CB SGE Sez. 1 – Ed. 1
  • 84. TITOLI EFFICIENZA ENERGETICA  I Titoli di Efficienza Energetica (TEE), denominati anche certificati bianchi, sono la forma di incentivazione che l’Italia ha introdotto per faavorire l’uso razione le dell’energia. Viene ricompensato ogni intervento che produca un minor consumo rispetto a una situazione “media”.  I TEE sono emessi dal GME a favore dei distributori, delle società controllate dai distributori medesimi e a favore di società operanti nel settore dei servizi energetici (ESCO) al fine di certificare la riduzione dei consumi conseguita attraverso interventi e progetti di incremento di efficienza energetica. CB SGE Sez. 1 – Ed. 1
  • 85. TITOLI EFFICIENZA ENERGETICA  1 TEE = 1 TEP risparmiato  I TEE si distinguono in tre tipologie: • 1) Tipo I, attestanti il conseguimento di risparmi di energia primaria attraverso interventi per la riduzione dei consumi finali di energia elettrica; • 2) Tipo II, attestanti il conseguimento di risparmi di energia primaria attraverso interventi per la riduzione dei consumi di gas naturale; • 3) Tipo III, attestanti il conseguimento di risparmi di energia primaria attraverso interventi diversi da quelli di cui ai punti 1 e 2.  Esempi di progetti ammissibili: installazione di motori a più alta efficienza, installazione di lampade fluorescenti compatte, sostituzione di scalda-acqua elettrici con scalda-acqua a gas CB SGE Sez. 1 – Ed. 1
  • 86. TITOLI EFFICIENZA ENERGETICA  La valutazione dei risparmi è effettuata: • Metodo STANDARDIZZATO: applicabile per tipologie di intervento con caratteristiche standardizzabili. Consente di definire a priori il risparmio conseguibile • Metodo ANALITICO: consente di quantificare il risparmio conseguibile sulla base di un algoritmo di valutazione predefinito e della misurazione diretta di alcuni parametri • Metodo A CONSUNTIVO: consente la quantificazione del risparmio attraverso misurazioni dei consumi ante e post intervento in base adun programma di misura concordato con l’Autorità. Questo metodo di interventi è valido unicamente per le tipologie in cui gli altri metodi non sono applicabili  Per i primi due metodi l’Autorità ha prodotto delle “schede tecniche” di quantificazione dei risparmi e delle norme tecniche tecniche da rispettare CB SGE Sez. 1 – Ed. 1
  • 87. TITOLI EFFICIENZA ENERGETICA  I distributori di energia elettrica e gas con almeno 50.000 clienti sono tenuti a promuovere iniziative tramite le quali i consumatori finali possano risparmiare energia a parità di servizi ricevuti. Gli obiettivi vengono fissati a livello nazionale e distribuiti tra i soggetti obbligati  I distributori di energia elettrica e di gas naturale possono conseguire gli obiettivi di incremento di efficienza energetica sia attraverso la realizzazione di progetti di efficienza energetica e la conseguente emissione dei TEE sia acquistando TEE da altri soggetti.  Il GME organizza e gestisce la sede per la contrattazione dei TEE ed ha predisposto, d’intesa con l’AEEG (del. AEEG n. 67 del 14/04/2005), le regole di funzionamento del mercato dei TEE. CB SGE Sez. 1 – Ed. 1
  • 88. LEGISLAZIONE NORMATIVA DI PRODOTTO CB SGE Sez. 1 – Ed. 1
  • 89. STANDARD E NORMATIVA DI PRODOTTO  Negli ultimi anni l’attenzione in tema di energia si è allargata anche ad alcune categorie di prodotti con elevato consumo energetico.  Vanno citati in questo ambito:  Energy Star: è uno standard internazionale per prodotti a basso consumo energetico. Creato nel 1992 dall’EPA, ha avuto successo soprattutto nei paesi anglosassoni.  Direttiva ERP: è la direttiva della UE che interviene sugli “Energy related Products”. L‘obiettivo della Direttiva ErP 2009/125/CE è quello di ridurre il consumo energetico dei prodotti interessati mediante una progettazione ecocompatibile (“eco-design”). A tale scopo, per ogni gruppo di prodotti vengono stabiliti standard validi a livello di UE.  A partire da novembre 2009, i seguenti gruppi di prodotti hanno ricevuto un regolamento a sé e devono soddisfare i requisiti di questa direttiva: boiler (gas/gasolio/elettricità), elettronica di consumo (televisori), perdite di energia in modalità stand-by e off degli ErP, caricabatteria e alimentatori esterni, illuminazione per uffici, illuminazione stradale (pubblica), motori elettrici, circolatori indipendenti e senza premistoppa, frigoriferi e congelatori ad uso domestico, decoder semplici, illuminazione domestica CB SGE Sez. 1 – Ed. 1