1. AREA LEGISLATIVA
Principale normativa di
riferimento
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2. QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO
LEGISLAZIONE EU
Direttiva 2002/91/CE (dal 1º febbraio 2012 sarà sostituita da Direttiva
2010/31CE) Rendimento energetico nell'edilizia
EU ETS (Emission Trading Scheme, Direttiva 2003/87/CE),
Direttiva 2004/8/CE Promozione della cogenerazione basata su una
domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia
Direttiva 2006/32/CE - Promozione dell’efficienza degli usi finali dell’energia
e dei servizi energetici
Direttiva 2009/28/CE – Energia da fonti rinnovabili
Direttiva 2009/29/CE – EU ETS post 2013
Direttiva 2009/125/CE definizione dei requisiti di ecodesign (progettazione
ecocompatibile) per i prodotti che consumano energia
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3. QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO
LEGISLAZIONE ITALIANA
Rendimento energetico in edilizia (DLgs 192/2005 e smi),
Impianti Termici (DPR 412/1993 e smi),
L 10/91 e smi,
DLgs 79/1999 (certificati verdi),
D.M. 20-07-2004 (gas ed energia elettrica; TEE),
Delibera AEEG 348/2007 (prelievi di energia reattiva).
Deliberazione AEEG 18 settembre 2003, n.103/03 “Linee guida per la valutazione
dei progetti di efficienza energetica ai fini del rilascio dei certificati bianchi
Decreto Legislativo n. 115/08 - "Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa
all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della
direttiva 93/76/CEE"
Piano d’Azione Italiano per l’Efficienza Energetica (Giugno 2011)
Deliberazione AEEG 27 ottobre 2011 - EEN 9/11 – Aggiornamento Deliberazione
n.103/03
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4. QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO
NORME
UNI CEI 11339:2009 Gestione dell’energia. Esperti in gestione
dell'energia. Requisiti generali per la qualificazione.
UNI CEI 11352:2010 “Società che forniscono servizi energetici
(ESCO) – Requisiti generali e lista di controllo per la verifica
dei requisiti
UNI CEI/TR 11428:2011 Gestione dell'energia - Diagnosi
energetiche - Requisiti generali del servizio di diagnosi
energetica.
UNI CEI EN 15900:2010 “Servizi di efficienza energetica -
Definizioni e requisiti”
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5. Il contesto Europeo
La nuova Direttiva sull’efficienza energetica
È in fase di preparazione la nuova Direttiva sull’Efficienza Energetica.
Mancato raggiungimento degli obiettivi di efficienza energetica con l’attuale
trend
Aumento dei costi di legati alle nuove direttive Emission Trading
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6. Il contesto Europeo
Campo di applicazione della nuova Direttiva sull’efficienza
energetica
Pubblica Amministrazione
Imprese
Settore Civile
ESCo
Incentivi alla Cogenerazione ad Alta Efficienza
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7. Il contesto Europeo
La nuova Direttiva sull’efficienza energetica
GRANDI IMPRESE
Le grandi imprese dovranno essere soggette ad audit
energetici o all’applicazione di un Sistema di Gestione
dell’Energia, entrambi effettuati da una parte terza
Gli stati membri dovranno prevedere nelle autorizzazioni di
impianti con potenza assorbita superiore ai 20 MW che
eventuali scarichi termici non già recuperati, lo diventino.
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8. Il contesto Europeo
La nuova Direttiva sull’efficienza energetica
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Ogni anno almeno il 3% della superficie degli edifici
posseduti dalle PA dovrà essere rinnovato
Le P.A. dovranno adottare un piano di efficienza energetica
e adottare un SGE per raggiungere tale piano
Obbligo di acquisti di prodotti, servizi, edifici ad alta
efficienza energetica.
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9. Il contesto Europeo
La nuova Direttiva sull’efficienza energetica
DISTRIBUTORI DI ENERGIA
Gli Stati membri dovranno approvare uno schema
obbligatorio applicabile alle società di distribuzione di
Energia, affinché si ottenga un risparmio energetico pari ad
almeno 1,5% annuo
Dovranno essere prese azioni per sviluppare la
cogenerazione ad alta efficienza.
Dovranno essere predisposti schemi di
certificazione/qualificazione per le società che forniscono
servizi di efficienza energetica, audit energetici e servizi
energetici.
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10. Il contesto Europeo
La nuova Direttiva sull’efficienza energetica
PMI
Gli stati membri dovranno approvare programmi per lo
sviluppo di Audit Energetici e l’applicazione di Sistemi di
Gestione dell’Energia alle PMI.
Gli Audit Energetici dovranno essere svolti Enti
appositamente accreditati
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11. Il contesto Italiano
UNI CEI 11352:2010
Gestione dell'energia - Società che forniscono servizi energetici (ESCO) -
Requisiti generali e lista di controllo per la verifica dei requisiti".
In particolare, essa descrive i requisiti minimi dei servizi di efficienza energetica e le
capacità (organizzativa, diagnostica, progettuale, gestionale, economica e finanziaria)
che una ESCO deve possedere per poter offrire le attività peculiari presso i propri
clienti e fornisce una lista di controllo per la verifica delle capacità delle ESCO, oltre
che le linee guida a supporto dei clienti nella scelta dei servizi offerti.
Le attività di Certificazione a fronte dei SGE soddisfaranno gli
obblighi di cui al punto precedente.
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12. Il contesto Italiano
Piano d’Azione Italiano per l’Efficienza Energetica (Giugno 2011)
La Direttiva 2006/32/CE stabilisce che gli Stati Membri devono redigere un
Piano d’Azione per l’Efficienza Energetica che mira a conseguire un obiettivo
nazionale indicativo globale di risparmio energetico al 2016, pari al 9 % per il
nono anno di applicazione, da conseguire tramite servizi energetici e altre
misure di miglioramento dell'efficienza energetica
L’obiettivo generale al 2016, viene fissato per l’Italia pari al 9,6%, misurato a
decorrere dal 1° gennaio 2008.
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13. Il contesto Italiano
UNI CEI 11339:2009
Gestione dell’energia. Esperti in gestione dell'energia. Requisiti generali
per la qualificazione.
La norma definisce i requisiti generali e le procedure per la qualificazione degli
Esperti in Gestione dell'Energia delineandone i compiti, le competenze e le
modalità di valutazione delle competenze.
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14. Il contesto Italiano
UNI CEI/TR 11428:2011
Gestione dell'energia - Diagnosi energetiche - Requisiti generali del servizio di
diagnosi energetica.
Il rapporto tecnico definisce i requisiti e la metodologia comune per le diagnosi energetiche
nonchè la documentazione da produrre.
Si applica a tutti i sistemi energetici, a tutti i vettori di energia e a tutti gli usi dell'energia.
Non definisce requisiti specifici per le diagnosi energetiche relative a edifici, processi produttivi,
trasporti.
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15. PRESCRIZIONI LEGALI
USO RAZIONALE DELL’ENERGIA
MOBILITA’
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
IMPIANTI TERMICI
IMPIANTI DI COMBUSTIONE
COGENERAZIONE
GAS AD EFFETTO SERRA
IMPIANTI A FONTI RINNOVABILI
CERTIFICATI VERDI
CERTIFICATI BIANCHI
SERVIZI ENERGETICI
RENDIMENTO ENERGETICO IN EDILIZIA
SERVIZI ENERGETICI
STANDARD E NORMATIVA DI PRODOTTO
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17. USO RAZIONALE DELL’ENERGIA
LEGGE 9 GENNAIO 1991 N. 10 (Uso razionale
dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle
fonti rinnovabili)
Circolare n° 219/F del 02/03/1992 - Art. 19 della legge n.
10/1991. (Obbligo di nomina e comunicazione annuale del
tecnico responsabile per la conservazione e l'uso
razionale dell'energia)
Circolare n° 226/F del 03/03/1993 (Modifica allo schema di
comunicazione), FIRE (Guida alla nomina dell’energy
manager - Marzo 2009)
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18. USO RAZIONALE DELL’ENERGIA
A partire dalle crisi energetiche degli anni ’70 i paesi
industrializzati hanno affrontato il tema dell’uso razionale
dell’energia nei settori industriale e servizi.
I temi comuni a tutte le legislazioni sono state:
• Preminenza degli obblighi per le organizzazioni energivore (e quindi
individuazioni di soggetti obbligati che superano determinate soglie di
consumo)
• Individuazione di figure professionali (“energy manager”) che
concentrino le competenze necessarie ad assicurare una corretta
gestione dell’energia
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19. USO RAZIONALE DELL’ENERGIA IN ITALIA:
LEGGE 10/91
Art.1 Finalità ed ambito di applicazione.
Al fine di migliorare i processi di trasformazione dell’energia,
di ridurre i consumi di energia e di migliorare le condizioni
di compatibilità ambientale dell’utilizzo dell’energia a parità
di servizio reso e di qualità della vita, le norme del
presente titolo favoriscono ed incentivano, in accordo con
la politica energetica della Comunità economica europea,
l’uso razionale dell’energia, il contenimento dei consumi di
energia nella produzione e nell’utilizzo di manufatti,
l’utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia, la riduzione
dei consumi specifici di energia nei processi produttivi, una
più rapida sostituzione degli impianti, in particolare nei
settori a più elevata intensità energetica.
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20. USO RAZIONALE DELL’ENERGIA IN ITALIA :
LEGGE 10/91
Entro il 30 aprile di ogni anno i soggetti operanti nei settori
industriale, civile, terziario e dei trasporti che nell’anno
precedente hanno avuto un consumo di energia
rispettivamente superiore a 10.000 tonnellate equivalenti
di petrolio (TEP) per il settore industriale ovvero a 1.000
tonnellate equivalenti di petrolio per tutti gli altri settori,
debbono comunicare al Ministero dell’ Industria, del
Commercio e dell’ Artigianato il nominativo del Tecnico
Responsabile per la Conservazione e l’ Uso Razionale
dell’ Energia (Energy Manager).
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21. CIRCOLARE MINISTERO INDUSTRIA, COMMERCIO E
ARTIGIANATO 2 MARZO 1992, N.219f
Combustibile/energia Quantità TEP
Gasolio 1t 1,08
Olio combustibile 1t 0,98
GPL 1t 1,10
Benzina 1t 1,20
Carbone fossile 1t 0,74
Carbone di legna 1t 0,75
Antracite 1t 0,70
Legna da ardere 1t 0,45
Lignite 1t 0,25
Gas naturale 1000 Nm3 0,82
Energia AT-MT 1 MWh 0,23
Energia BT 1 MWh 0,25
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22. LA COMUNICAZIONE ANNUALE
Frequenza annuale
Scadenza: entro 30 aprile
modulo per la comunicazione: All.1 ala circolare n.226/F –
Legge 10/91
Il soggetto tenuto alla nomina dell’ Energy Manager ne
comunica il nominativo al MSE tramite la FIRE
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23. USO RAZIONALE DELL’ENERGIA IN ITALIA : LEGGE
10/91 - art.5 PIANI REGIONALI PER LE FONTI
RINNOVABILI
Le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
d’intesa con l’ ENEA, individuano i bacini che in relazione
alle caratteristiche, alle dimensioni, alle esigenze di
utenza, alla disponibilità di fonti rinnovabili di energia, al
risparmio energetico realizzabile e alla preesistenza di altri
vettori energetici, costituiscono le aree più idonee ai fini
della fattibilità degli interventi di uso razionale dell’energia
e di utilizzo delle fonti rinnovabili di energia.
D’intesa con gli enti locali e le loro aziende inserite nei
bacini di cui al comma 1 ed in coordinamento con l’ ENEA,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
predispongono rispettivamente un piano regionale o
provinciale relativo all’uso delle fonti rinnovabili di energia.
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Sez. 1 – Ed. 1
24. USO RAZIONALE DELL’ENERGIA - ITALIA
Nomina Tecnico Responsabile entro il 30/04
Utilizzo modulo comunicazione All.1, circ. 226/F
Il Tecnico Responsabile adempie alle proprie mansioni
(individuazione azioni, interventi, procedure per
promuovere l'uso razionale dell'energia, predisposizione
bilanci energetici e dati energetici relativi alle proprie
strutture e imprese
Il Piano regolatore Generale deve prevedere uno specifico
piano a livello comunale relativo all'uso delle fonti
rinnovabili di energia
Art. 5, c. 5. L.10/1991
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Sez. 1 – Ed. 1
26. MOBILITA’
Nei paesi industrializzati il settore dei trasporti consuma circa un terzo
dell’energia totale. La mobilità intelligente è quindi uno dei campi che più
vanno curati per arrivare a un’adeguata gestione dell’energia. Il tema si
intreccia con quello della sicurezza stradale e con quello della salute
pubblica (smog, polveri sottili, ecc.)
I filoni di intervento che i paesi si sono dati sono generalmente:
• Efficienza ed manutenzione (p.e. revisioni periodiche)
• Svecchiamento del parco motoristico (categorie Euro)
• Incentivazione di forme di mobilità intelligente
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27. MOBILITA’ - LEGISLAZIONE ITALIANA
DM 27/03/1998 (mobilità sostenibile nelle aree urbane);
DM 20/12/2000 [Finanziamenti ai comuni per il governo
della domanda di mobilita' (mobility management)]
Guida al risparmio di carburante ed alle emissioni di CO2
delle autovetture (D. Interm. del 31/07/2008,
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/pdf_upload/document
i/Guida%202010CO2link.pdf)
d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada)
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28. MOBILITA’ - LEGISLAZIONE ITALIANA
Le imprese e gli enti pubblici con singole unità locali con più di
300 dipendenti e le imprese con complessivamente più di 800
addetti, ubicate nei comuni di cui sia accertato il superamento dei
valori limite di qualità dell’aria (provvedimenti regionali), adottano
il PIANO DEGLI SPOSTAMENTI CASA-LAVORO del proprio
personale dipendente, individuando a tale fine un
RESPONSABILE DELLA MOBILITA’ AZIENDALE.
Il PSCL è finalizzato alla riduzione dell’uso del mezzo di trasporto
privato individuale e ad una migliore organizzazione degli orari
per limitare le congestione del traffico.
Il PSCL viene aggiornato con un rapporto annuale che dovrà
contenere la descrizione delle misure adottate ed i risultati
raggiunti.
Viene trasmesso al comune entro il 31 dicembre di ogni anno
entro i successivi 60 giorni il comune stipula con l’impresa o
l’ente pubblico proponenti eventuali accordi, il programma per
l’applicazione del piano.
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Sez. 1 – Ed. 1
29. PIANO URBANO DEL TRAFFICO
Rappresenta lo strumento tecnico-amministrativo deputato alla
definizione di interventi volti alla razionalizzazione dell’uso, nel breve
periodo, delle risorse disponibili in termini di sistemi e modalità di
trasporto. Gli interventi definiti sono dunque per loro natura di
immediata realizzazione e richiedono un modesto impegno
finanziario.
L’azione del PUT è obbligatoria per i comuni con più di 30.000
abitanti o per quelli con particolari problematiche nella gestione el
traffico (es. stagionalità), ma può essere adottato anche su base
volontaria.
Con riguardo agli obiettivi a cui il Piano deve orientarsi, essi sono
sintetizzati all’art.36 del Nuovo Codice della Strada:
“i piani di traffico sono finalizzati ad ottenere il miglioramento delle
condizioni di circolazione e della sicurezza stradale, la riduzione
degli inquinamenti acustico ed atmosferico ed il risparmio energetico,
in accordo con gli strumenti urbanistici vigenti e con i piani di
trasporto e nel rispetto dei valori ambientali, stabilendo le priorità ed i
tempi di attuazione degli interventi.
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Sez. 1 – Ed. 1
30. MOBILITA’
2.1 Mobilità sostenibile aree urbane - Adempimenti dei Comuni
Il Comune deve istituire, presso l'ufficio tecnico del traffico, una
struttura di supporto e di coordinamento tra responsabili della
mobilità aziendale che mantiene i collegamenti con le
amministrazioni comunali e le aziende di trasporto.
Entro i successivi sessanta giorni dal ricevimento dei piani di
spostamento casa-lavoro il Comune deve provvedere a stipulare
con l'impresa o l'ente pubblico proponenti eventuali accordi di
programma per l'applicazione del piano.
Entro i successivi sessanta giorni dal ricevimento dei piani di
spostamento casa-lavoro il Comune deve provvedere a stipulare
con l'impresa o l'ente pubblico proponenti eventuali accordi di
programma per l'applicazione del piano.
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Sez. 1 – Ed. 1
31. MOBILITA’ - LEGISLAZIONE ITALIANA
2.1 Mobilità sostenibile aree urbane - Adempimenti dei Comuni
Il Comune ha adottato il Piano del traffico?
Ai comuni, con popolazione residente superiore a trentamila
abitanti, è fatto obbligo dell'adozione del piano urbano del traffico.
All'obbligo sono tenuti ad adempiere anche i comuni con
popolazione residente inferiore a trentamila abitanti i quali
registrino, anche in periodi dell'anno, una particolare affluenza
turistica, risultino interessati da elevati fenomeni di pendolarismo
o siano, comunque, impegnati per altre particolari ragioni alla
soluzione di rilevanti problematiche derivanti da congestione della
circolazione stradale.
Il piano urbano del traffico deve essere aggiornato ogni due anni
Mobilità sostenibile aree urbane - Adempimenti delle organizzazioni
Nomina Mobility manager
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Sez. 1 – Ed. 1
33. IMPIANTI TERMICI
Altra area di consumo energetico trasversale a ogni settore della vita
moderna è quello della climatizzazione invernale degli edifici.
Stante la predominanza nella climatizzazione dell’uso di combustibili
(fossili e non) gli interventi dei legislatori si sono concentrati su:
• Efficienza e manutenzione degli impianti termici
• Livelli minimi di rendimento
• Limiti di utilizzo (temperature massime, orari massimi di funzionamento, ecc.)
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Sez. 1 – Ed. 1
34. IMPIANTI TERMICI – LEGISLAZIONE ITALIANA
D.lgs. 152/2006 artt. 282÷290, DPR 412/1993 (Progettazione,
l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli
edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia)
DM 17/3/2003 (aggiornamento allegati F e G del DPR 412/1993), DM
12.10.2000 (Modifiche alla tabella relativa alle zone climatiche di
appartenenza dei comuni italiani), DPR 660/96 (rendimento delle nuove
caldaie ad acqua calda), RD 824/1927 (abilitazioni conduzione impianti
produzione vapore); Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 192
(rendimento energetico nell'edilizia)
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Sez. 1 – Ed. 1
35. IMPIANTI TERMICI – LEGISLAZIONE ITALIANA
IMPIANTO TERMICO: impianto tecnologico destinato alla
climatizzazione degli ambienti con o senza produzione di
acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola
produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi,
comprendente i i sistemi di produzione, distribuzione e
utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e
di controllo; sono quindi compresi negli impianti termici, gli
impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono
considerati impianti termici apparecchi quali stufe,
caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari.
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Sez. 1 – Ed. 1
36. GRADI GIORNO E ZONE CLIMATICHE
(DPR 412/93 art.1 e art.2)
ZONA Numero di gradi giorno che
determinano la zona di
Gradi giorno di una località: appartenenza dei comuni
somma, estesa a tutti i giorni di
un periodo annuale A Non superiore a 600
convenzionale di riscaldamento,
delle sole differenze positive
B Maggiore di 600 e non
giornaliere tra la temperatura superiore a 900
dell’ambiente,
convenzionalmente fissata a C Maggiore di 900 e non
20°C, e la temperatura media superiore a 1400
esterna giornaliera; l’unità di
misura utilizzata è il grado giorno D Maggiore di 1400 e non
(GG). superiore a 2100
Il territorio nazionale è suddiviso E Maggiore di 2100 e non
nelle seguenti 6 zone climatiche superiore a 3000
in funzione dei gradi giorno,
indipendentemente dalla F Maggiore di 3000
ubicazione geografica:
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Sez. 1 – Ed. 1
37. CLASSIFICAZIONE DEGLI EDIFICI PER
CATEGORIE
Gli edifici classificati in base alla loro destinazione d’uso nelle
seguenti categorie (Art.3, DPR 412/93):
E.1 edifici adibiti a residenza ed assimilabili
E.2 edifici adibiti ad uffici e assimilabili
E.3 edifici adibiti ad ospedali, cliniche o case di cura ed
assimilabili
E.4 edifici adibiti ad attività ricreative, associative o di culto
E.5 edifici adibiti ad attività commerciali ed assimilabili
E.6 edifici adibiti ad attività sportive
E.7 edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli ed
assimilabili
E.8 edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali ed assimilabili.
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Sez. 1 – Ed. 1
38. LIMITI DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI
DPR 412/93 art.4 e art.9
Durante il periodo in cui è in funzione l’impianto di climatizzazione invernale, la media
aritmetica delle temperatura dell’aria nei diversi ambienti di ogni singola unità
immobiliare non deve superare i seguenti valori con le tolleranze a fianco indicate:
18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici industriali;
20°C + 2°C di tolleranza per gli edifici rientranti nelle altre categorie.
L’ esercizio degli impianti termici è consentito con i seguenti limiti massimi relativi al
periodo annuale di esercizio dell’impianto termico:
Zona A (comuni con meno di 600 gradi giorno):6 ore/giorno dal 1 dicembre al 15 marzo;
Zona B (comuni tra 600 e 900 gradi giorno):8 ore/giorno dal 1 dicembre al 31 marzo;
Zona C (comuni tra 900 e 1400 gradi giorno):10 ore/giorno dal 15 novembre al 15
marzo;
Zona D (comuni tra 1400 e 2100 gradi giorno):12 ore/giorno dal 1 novembre al 15
aprile;
Zona E (comuni tra 2100 e 3000 gradi giorno):14 ore/giorno dal 15 ottobre al 15 aprile;
Zona F (comuni con più di 3000 gradi giorno): nessuna limitazione.
La durata di attivazione degli impianti non ubicati nella zona F deve essere comunque
compresa tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno.
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Sez. 1 – Ed. 1
39. CONTROLLI DI EFFICIENZA ENERGETICA all. L
D.Lgs. 192/05 smi
RENDIMENTO DI COMBUSTIONE o RENDIMENTO TERMICO
CONVENZIONALE DI UN GENERATORE DI CALORE. È il
rapporto tra la potenza termica convenzionale e la potenza
termica del focolare.
Il rendimento di combustione, rilevato nel corso dei controlli, deve
risultare non inferiore ai valori limite riportati nell’ Allegato H del
D. Lgs 192/05.
I generatori di calore per i quali, durante le operazioni di controllo,
siano stati rilevati redimenti di combustione inferiore ai limiti
fissati all’allegato H, non riconducibili a tali valori mediante
operazioni di manutenzione, devono essere sostituiti entro 300
giorni solari a partire dalla data di controllo.
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Sez. 1 – Ed. 1
40. CONTROLLI DI EFFICIENZA ENERGETICA all. L
D.Lgs. 192/05 smi
POTENZA FREQUENZA REGISTRAZIONE
NOMINALE A CONTROLLO
ALIMENTAZIONE EFFICIENZA
ENERGETICA
<35kW a gas (con Ogni 2 anni Libretto di impianto +
anzianità di installazione Mod. All. G D. Lgs.
>8 anni oppure se 192/05
impianto con generatore
di calore ad acqua calda
e a focolare aperto
installato all’interno di
locali abitati)
<35kW a gas (tutti i casi Ogni 2 anni Libretto di impianto +
diversi dal precedente) Mod. All. G D. Lgs.
192/05
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Sez. 1 – Ed. 1
41. CONTROLLI DI EFFICIENZA ENERGETICA all. L
D.Lgs. 192/05 smi
POTENZA FREQUENZA REGISTRAZIONE
NOMINALE A CONTROLLO
ALIMENTAZIONE EFFICIENZA
ENERGETICA
Combustibile solidi o Ogni anno, normalmente Libretto di impianto + Mod.
liquido indipendentemente all’inizio del periodo di All. G D. Lgs. 192/05
dalla potenza riscaldamento
Mod. All. F D.Lgs 192/05
35kW ≤ potenza < 350kW Ogni anno, normalmente Libretto di centrale + Mod.
a gas all’inizio del periodo di All. F D. Lgs. 192/05
riscaldamento
≥ 350kW combustibile Ogni anno + ulteriore Libretto di centrale + Mod.
solido, liquido o gas controllo del rendimento di All. F D. Lgs. 192/05
combustione normalmente
a metà del periodo di
riscaldamento
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Sez. 1 – Ed. 1
42. RENDIMENTO DI COMBUSTIONE – VALORI LIMITE
all. L. c.10 D. Lgs 192/05 smi
GENERATORI DI CALORE AD ARIA CALDA (D. Lgs 192/05 All. H e smi)
Se installati prima del 29.10.1993: non inferiore a 6 punti percentuali
rispetto al valore minimo del rendimento di combustione alla potenza
nominale indicato nell’all. E del DPR 412/93 e smi
Se installati a partire dal 29.10.1993: non inferiore a 3 punti percentuali
rispetto al valore minimo del rendimento di combustione alla potenza
nominale indicato nell’all. E del DPR 412/93.
All. E DPR 412/1993 e smi: per potenza termica utile nominale ≤400kW
Per potenza nominale >400kW
Ηc=(83+2log Pn)%
il valore dl rendimento di combustione deve essere uguale o superiore al
valore sopra indicato e calcolato a Pn=400kW
CB SGE
Sez. 1 – Ed. 1
43. GENERATORI DI CALORE AD ACQUA CALDA
TIPO CALDAIA INTERVALLO TEMPERATURA RENDIMENTO
POTENZA (Kw) MEDIA ACQUA %
NELLA CALDAIA
(°C)
Caldaia standard 4-400 70 ≥ 84 +2 logPn
Caldaia a bassa 4-400 70 ≥ 87,5 +1,5 logPn
temperatura
(comprese caldaie a
condensazione che
usano combustibili
liquidi)
Caldaia a gas a 4-400 70 ≥ 91 + 1 logPn
condensazione
CB SGE
Sez. 1 – Ed. 1
44. IMPIANTI TERMICI
Riportare gli identificativi degli impianti e le relative potenze termiche nominali del
focolare (cfr. definizione impianto termico civile art. 1, DPR 412/93 e art. 283,
c.1.d, d.lgs. 152/2006)
Denuncia di installazione o modifica all'autorità competente (comuni con
popolazione > 40000 abitanti oppure Province)(art. 284, d.lgs. 152/2006)
Classificazione dell'edificio in base alla destinazione d'uso (art.3, DPR 412/1993)
Zona climatica di appartenenza dell'edificio (Indicare Zona, gradi Giorno, Periodo
di accensione, Ore di accensione)
Sono rispettati i limiti di esercizio degli impianti? (Art. 4 e 9, DPR 412/1993)
E' stato eventualmente nominato dal proprietario degli impianti con apposita
delega il Terzo responsabile?
L'eventuale atto di assunzione di responsabilità da parte del terzo responsabile
deve essere redatto in forma scritta e consegnato al proprietario degli impianti.
(art. 11, c.1,7 DPR 412/1993)
CB SGE
Sez. 1 – Ed. 1
45. IMPIANTI TERMICI
Il terzo responsabile ha provveduto alla comunicazione entro sessanta
giorni della propria nomina all'ente locale competente?
Il terzo responsabile comunica immediatamente eventuali revoche o
dimissioni dall'incarico, nonche' eventuali variazioni sia di consistenza
che di titolarita' dell'impianto all'ente locale competente per i controlli
previsti al comma 3 dell'articolo 31 della legge 9 gennaio 1991, n. 10.
Il terzo responsabile è in possesso dei requisiti previsti (iscrizione albo
nazionale, certificato UNI EN ISO 9001) e di idonea capacità tecnica,
economica, organizzativa?
Il personale addetto alla conduzione degli impianti termici civili di potenza
termica nominale superiore a 0.232 MW è munito di idoneo titolo
abilitativo? (aggiornamento entro 10 anni dal rilascio)
E' disponibile il certificato di abilitazione per il personale addetto alla
conduzione dei generatori di vapore?
CB SGE
Sez. 1 – Ed. 1
46. IMPIANTI TERMICI
Per gli impianti con potenza nominale ≥ 35 kW è disponibile il libretto di
centrale, conforme all'allegato I DM 17/03/2003?
Per gli impianti con potenza nominale < 35 kW è disponibile il libretto di
impianto, conforme all'allegato II DM 17/03/2003?
I libretti di centrale e/o di impianto sono compilati correttamente all'atto
della prima messa in servizio da parte della ditta installatrice?
E' stata trasmessa all'autorità competente la Scheda Identificativa
dell’impianto?
I libretti di centrale e/o di impianto sono conservati presso l'edificio o
unità immobiliare in cui è collocato l'impianto termico?
Le operazioni di controllo e manutenzione degli impianti termici sono
svolte in conformità alla normativa cogente?All. L d.lgs. 192/2005
CB SGE
Sez. 1 – Ed. 1
47. IMPIANTI TERMICI
Sono effettuati i controlli di efficienza energetica, alle scadenze temporali
previste?
I valori minimi del rendimento di combustione dei generatori di calore
rilevato nel corso dei controlli sono conformi ai limiti di cui all'all. H del
d.lgs. 192/2005?
Sono state intraprese misure specifiche di adeguamento?
L'operatore ha provveduto al termine delle operazioni di manutenzione e
controllo a redigere e sottoscrivere un rapporto conforme alla normativa
cogente, rilasciato al responsabile dell'impianto?
Il manutentore ha trasmesso il più recente rapporto di controllo e
manutenzione all'autorità competente (comuni con popolazione > 40000
abitanti oppure Province)?
- ogni 2 anni (impianti di potenza nominale del focolare >= 35 kW);
- ogni 4 anni (impianti di potenza nominale del focolare <35 kW).
CB SGE
Sez. 1 – Ed. 1
48. IMPIANTI TERMICI
Il libretto di impianto/centrale è compilato in modo
completo e corretto?
Gli impianti di potenza termica complessiva ≥ 1,5 MW,
sono dotati di rilevatori della temperatura negli effluenti
gassosi e di un analizzatore per la misurazione e
registrazione in continuo dell'ossigeno libero e del
monossido di carbonio?
verificare condizioni di taratura/calibrazione analizzatori in
continuo
CB SGE
Sez. 1 – Ed. 1
49. LEGISLAZIONE
GAS AD EFFETTO SERRA
CB SGE
Sez. 1 – Ed. 1
50. GAS AD EFFETTO SERRA
La consapevolezza del rischio creato dalle emissioni di CO2 sul clima terrestre
ha portato all’introduzione del cd. “Protocollo di Kyoto”. Il Protocollo prevede che
i Paesi industrializzati riducano del 5% le proprie emissioni di questo gas. Il
protocollo di Kyōto prevede inoltre, per i Paesi aderenti, la possibilità di servirsi di
un sistema di meccanismi flessibili per l'acquisizione di crediti di emissioni:
Clean Development Mechanism (CDM): consente ai Paesi industrializzati e ad
economia in transizione di realizzare progetti nei Paesi in via di sviluppo, che
generino crediti di emissione (CER) per i Paesi che promuovono gli interventi.
Joint Implementation (JI): consente ai Paesi industrializzati e ad economia in
transizione di realizzare progetti per la riduzione delle emissioni di gas-serra in un
altro paese dello stesso gruppo e di utilizzare i crediti derivanti, congiuntamente
con il paese ospite.
Emissions Trading (ET): consente lo scambio di crediti di emissione tra Paesi
industrializzati e ad economia in transizione; un paese che abbia conseguito una
diminuzione delle proprie emissioni di gas serra superiore al proprio obiettivo può
così cedere (ricorrendo all’ET) tali "crediti" a un paese che, al contrario, non sia
stato in grado di rispettare i propri impegni di riduzione delle emissioni di gas-
serra.
CB SGE
Sez. 1 – Ed. 1
51. GAS AD EFFETTO SERRA – LEGISLAZIONE
ITALIANA
Direttiva 2003/87/CE, Decisione 2007/589/CE, D.lgs 216/2006,
Deliberazione n. 14/2009 (attuazione linee guida monitoragggio),
Direttiva 2009/29/CE (estensione campo di applicazione EU ETS),
Deliberazione 10/2010 (raccolta dati storici per attività addizionali).
Reg. CE n. 842/2006 (gas fluorurati ad effetto serra), Reg. CE n.
1497/2007 (requisiti standard di controllo delle perdite per i sistemi di
protezione antincendio fissi contenenti taluni gas fluorurati ad effetto
serra), Reg. CE n. 1516/2007 (requisiti standard di controllo delle perdite
per le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e
pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra).
Regolamenti contenenti i requisiti minimi e le condizioni per il
riconoscimento reciproco della certificazione delle imprese e del
personale: Reg. CE n. 303/2008, Reg. CE n. 304/2008, Reg. CE n.
305/2008, Reg. CE n. 306/2008, Reg. CE n. 307/2008.
CB SGE
Sez. 1 – Ed. 1
52. GAS AD EFFETTO SERRA – LEGISLAZIONE
ITALIANA
D.lgs 216/2006, attuazione delle direttive 2003/87/CE e
2004/101/CE in materia di scambio di quote di emissioni
dei gas ad effetto serra nella Comunità, con riferimento ai
meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto.
Le disposizioni contenute nel presente decreto si
applicano alle emissioni proveniente dalle attività indicate
nell’allegato A e dei gas ad effetto serra indicati
nell’allegato B
Nessun impianto può esercitare le attività elencate nell’ all.
A che comportino emissioni di gas ad effetto serra senza
essere munito dell’autorizzazione ad emettere gas ad
effetto serra, rilasciata dall’autorità nazionale competente
(art.4)
CB SGE
Sez. 1 – Ed. 1
53. GAS AD EFFETTO SERRA – LEGISLAZIONE
ITALIANA
Se un operatore possiede un quantitativo di quote inferiore
alle emissioni dichiarate, dovrà acquistare quote sul
mercato. Se, al contrario, l’operatore possiede un
quantitativo di quote superiore alle emissioni dichiarate,
può vendere quote o tenerle per gli anni successivi.
Qualora l’operatore non restituisca l’esatto ammontare di
quote, andrà incontro al pagamento di specifiche sanzioni
per ogni tonnellata di >CO2 non coperta dalla restituzione
delle quote.
CB SGE
Sez. 1 – Ed. 1
54. GAS AD EFFETTO SERRA – LEGISLAZIONE
ITALIANA
EU ETS (Emission trading scheme)
Tipo impianto
Capacità produttiva
Autorizzazione (gestori degli impianti in esercizio al
16/11/2004, rientranti nelle categorie di attività elencate in
All. I alla Dir. 2003/87/CE; "nuovi entranti")
Piano di Monitoraggio e relativo aggiornamento
Comunicazione annuale emissioni gas ad effetto serra
CO2 emessa almeno ultimo anno (t/anno)
CB SGE
Sez. 1 – Ed. 1
55. GAS AD EFFETTO SERRA – LEGISLAZIONE
ITALIANA
Gas fluorurati ad effetto serra
Riportare gli identificativi degli impianti refrigerazione,
condizionamento d’aria, pompe di calore ecc. e le tipologie di gas
e le relative quantità di carica di gas
presenza nel circuito frigorifero di sostanze controllate in
quantitativi > 3 Kg?
Registro di impianto?
Controlli e manutenzioni che garantiscono il divieto di disperdere
le sostanze controllate nell'ambiente?
attività di recupero/riciclo effettuata da personale tecnico esperto
in possesso dei requisiti minimi previsti (da definirsi)?
utilizzi dispositivi di monitoraggio uniformati alle norme tecniche
stabilite dalla norma ISO 11650?
CB SGE
Sez. 1 – Ed. 1
57. RENDIMENTO ENERGETICO IN EDILIZIA
In ambito OCSE Il 31% dell'energia elettrica e il 44%
dell'energia termica (combustibili) vengono utilizzati in
ambito residenziale, in uffici e aree commerciali. Buona
parte di queste fonti energetiche sono destinate alla
climatizzazione dei locali (riscaldamento invernale e
raffrescamento estivo).
L’attenzione dei legislatori si è incentrata sulla necessità di
garantire standard costruttivi minimi che (in particolare
per il patrimonio edilizio di nuova costruzione)
garantiscano una sufficiente prestazione energetica
dell’involucro.
CB SGE
Sez. 1 – Ed. 1
58. RENDIMENTO ENERGETICO IN EDILIZIA -
ITALIA
d. lgs.192/2005, coordinato con d. lgs. n° 311/2006
(rendimento energetico nell'edilizia); D.P.R. 59/2009
(Criteri generali, metodologie di calcolo e requisiti per la
prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici
per la climatizzazione invernale e per la preparazione
dell'acqua calda sanitaria); DM 26/06/2009 (linee guida
nazionali per la certificazione energetica degli edifici); DM
11/03/2008 (riqualificazione energetica degli edifici:
definizione dei valori limite di fabbisogno di energia
primaria annuo e di trasmittanza termica; aggiornato dal
DM 26/01/2010).
d. lgs. 115/2008 (attuazione della Direttiva 2006/32/CE
relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi
energetici e abrogazione della Direttiva 93/76/CEE);
LEGGE 9 GENNAIO 1991 N. 10 (Uso razionale
dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle
fonti rinnovabili - TITOLO II - Norme per il contenimento
del consumo di energia negli edifici)
CB SGE
Sez. 1 – Ed. 1
59. RENDIMENTO ENERGETICO IN EDILIZIA
UNI TS 11300 Parte 1: determinazione del fabbisogno di energia
termica dell’edificio per la climatizzazione estiva ed invernale
UNI TS 11300 Parte 2: determinazione del fabbisogno di energia
primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale e per la
produzione di acqua calda sanitaria.
Software DOCET (CNR-ENEA)
CB SGE
Sez. 1 – Ed. 1
60. RENDIMENTO ENERGETICO IN EDILIZIA
DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2005, N.192 e smi
PRESTAZIONE ENERGETICA, EFFICIENZA ENERGETICA
ovvero RENDIMENTO DI UN EDIFICIO:
La quantità annua di energia effettivamente consumata o
che si prevede possa essere necessaria per soddisfare i
vari bisogni connessi ad un uso standard dell’edificio,
compresi la climatizzazione invernale ed estiva, la
preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, la
ventilazione e l’illuminazione. Tale quantità viene espressa
da uno o più descrittori che tengono conto della
coibentazione, delle caratteristiche tecniche e di
installazione, della progettazione e della posizione in
relazione agli aspetti climatici, dell’esposizione al sole e
dell’influenza delle strutture adiacenti, dell’esistenza di
sistemi di trasformazione propria di energia e degli altri
fattori, compreso il clima degli ambienti interna, che
influenzano il fabbisogno energetico.
CB SGE
Sez. 1 – Ed. 1
61. APPLICAZIONE DEL D.LGS. 192/05 e D-. LGS
311/06 (art.3)
APPLICAZIONE INTEGRALE:
• Edificio nuovo
• Ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti
l’involucro di edifici esistenti con Su>1000mq
• Demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria di
edifici con Su>1000mq
APPLICAZIONE INTEGRALE Al SOLO AMPLIAMENTO
Volume ampliamento>20% volume esistente
APPLICAZIONE LIMITATA AL RISPETTO DI SPECIFICI I
PARAMETRI:
• Involucro edilizio: ristrutturazioni totali o parziali, manutenzione
straordinaria (Su<1000mq) ed ampliamenti volumetrici (<20%
volume)
• Impianti termici: nuova installazione o ristrutturazione in edifici
esistenti;
• Generatore di calore: sostituzione dei generatori di calore.
CB SGE
Sez. 1 – Ed. 1
62. REQUISITI ENERGETICI DEGLI EDIFICI
ALL. C D.LGS. 192/05 come modificato dal DM 11.03.08 e
dal DM 26/01/10.
INDICE DI PRESTAZIONE ENERGETICA
TRASMITTANZA TERMICA
RENDIMENTO GLOBALE MEDIO STAGIONALE
DELL’IMPIANTO TERMICO
CB SGE
Sez. 1 – Ed. 1
63. INDICE DI PRESTAZIONE ENERGETICA (EPI)
Esprime il consumo di energia primaria totale riferito
all’unità di superficie utile o di volume lordo, espresso
rispettivamente in kWh/mq anno per gli edifici residenziali
o kWh/mc anno per i non residenziali.
Il valore dell’indice dipende da:
I gradi giorno (GG) della località (somma estesa all’intero
periodo di riscaldamento, delle differenze positive
giornaliere tra la temperatura dell’ambiente,
convenzionalmente fissata a 20°C e la temperatura media
esterna giornaliera)
Il rapporto S/V che esprime il rapporto tra la superficie che
delimita verso l’esterno il volume riscaldato ed il volume
riscaldato.
CB SGE
Sez. 1 – Ed. 1
64. VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA
DEGLI EDIFICI AI FINI DELLA CERTIFICAZIONE
ENERGETICA (ALL.A pto 3 DM 26/06/09)
PRESTAZIONI OGGETTO DELLA CERTIFICAZIONE
Climatizzazione invernale (Epi)
Climatizzazione estiva (Epe)
Produzione acqua calda sanitaria (Epacs)
Illuminazione (Epill )
Indice di prestazione energetica globale
Epgl = Epi + Epe + Epacs +Epill
In fase iniziale Epgl = Epi + Epacs
e viene inoltre effettuata una valutazione qualitativa
dell’involucro edilizio ai fini della climatizzazione estiva.
CB SGE
Sez. 1 – Ed. 1
65. TRASMITTANZA TERMICA
Flusso di calore che passa attraverso una parete per mq di
superficie delle parete e per grado K di differenza tra la
temperatura interna ad un locale e la temperatura esterna o del
locale contiguo (W/m2K)
La trasmittanza è legata alle caratteristiche del materiale che
costituisce l’involucro edilizio.
Si assume uguale all’inverso della sommatoria delle Resistenze
Termiche dei singoli strati di materiale.
CB SGE
Sez. 1 – Ed. 1
66. TRASMITTANZA TERMICA
U = 1/RT
RT = Rsi + R1 + R2 +….. + Rn + Rse
R= d/λ
d = spessore dello strato di materiale nel componente;
λ = conduttività termica
Es. trasmittanza termica di una parete U=1,268W/m2K
trasmittanza termica parete con intonaco U=1,218W/m2K
trasmittanza termica di una parete perimetrale U=0,343
W/m2K
CB SGE
Sez. 1 – Ed. 1
67. RENDIMENTO GLOBALE MEDIO STAGIONALE
Rapporto tra i fabbisogno di energia termica utile per la
climatizzazione invernale e l’energia primaria delle fonti di
energetiche., ivi compresa l’energia elettrica dei dispositivi
ausiliari, calcolato con riferimento al periodo annuale di esercizio.
Per il calcolo del rendimento globale medio stagionale (RGMS) si
ha (UNI 10348, UNI 11300-2):
RGMS=RP x RR x RD x RE
CB SGE
Sez. 1 – Ed. 1
68. RENDIMENTO GLOBALE MEDIO STAGIONALE
RENDIMENTO DI PRODUZIONE (RP): rapporto tra l’energia termica utile
generata ed immessa nella rete di distribuzione e l’energia primaria delle fonti
energetiche, compresa l’energia elettrica.
RENDIMENTO DI REGOLAZIONE (RR): tiene conto del fatto che un sistema
di regolazione che non risponde accuratamente e velocemente alla richiesta di
energia, genera oscillazioni di temperatura all’interno dell’ambiente che
causano incrementi di scambi termici per trasmissione e ventilazione verso l’
esterno.
RENDIMENTO DI DISTRIBUZIONE (RD): caratterizza l’influenza esercitata
dalla rete di distribuzione sulla perdita di energia termica non direttamente
ceduta agli ambienti da riscaldare. Se sono noti tutti gli elementi costituitivi
della rete, si può valutare con buona precisione l’energia dispersa.
RENDIMENTO DI EMISSIONE (RE): rapporto tra il fabbisogno energetico utile
di riscaldamento degli ambienti con un sistema di emissione di riferimento in
grado di fornire una temperatura interna perfettamente uniforme e uguale nei
vari ambienti e il sistema di emissione reale nelle stesse condizioni di
temperatura interna di riferimento e di temperatura esterna la determinazione
delle perdite di emissione è notevolmente influenzata dalle caratteristiche del
locale e, in modo particolare, dalla sua altezza.
CB SGE
Sez. 1 – Ed. 1
69. ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA
DEGLI EDIFICI
Ha validità massima di 10 anni (art.6 c.1 DM 26/06/09): la validità massima
è confermata se vengono eseguite regolarmente le operazioni di
controllo e manutenzione impiantistica (art.6 c.2 DM 26/06/09)
Deve essere aggiornato (art.6 c.4 DM 26/06/09) nel caso di interventi che
modifichino la prestazione energetica egli edifici come:
Intervento di riqualificazione impianti con incrementi del rendimento del
5%;
Interventi di riqualificazione di almeno il 25% della superficie esterna
dell’immobile.
L’aggiornamento è facoltativo in tutti gli altri casi.
CB SGE
Sez. 1 – Ed. 1
70. ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE ENERGETICA
DEGLI EDIFICI
AQE = documento predisposto ed asseverato da un professionista abilitato,
non necessariamente estraneo alla proprietà, alla progettazione o alla
realizzazione dell’edificio, nel quale sono riportati i fabbisogni di energia
primaria di calcolo, la classe di appartenenza dell’edificio, o dell’unità
immobiliare, in relazione al sistema di certificazione energetica in vigore,
ed i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla normativa in
vigore per il caso specifico o, ove non sia fissati tali limiti, per un edificio
identico di nuova costruzione.
L’attestato comprende anche
Indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni
energetiche;
Classe di appartenenza dell’edificio o dell’unità immobiliare, in relazione
al sistema di certificazione energetica in vigore;
Possibili passaggi di classe a seguito delle eventuale realizzazione degli
interventi stessi.
CB SGE
Sez. 1 – Ed. 1
71. RELAZIONE TECNICA
Il proprietario dell’edificio deve depositare in comune il progetto
delle opere stesse, corredato da una relazione tecnica
sottoscritta dal progettista, che ne attesti la rispondenza alle
prescrizioni del presente capo.
L’ Allegato E al D Lgs. 192/05 riporta lo schema di relazione
tecnica attestante la rispondenza alle prescrizioni in materia di
contenimento del consumo energetico dell’edificio.
CB SGE
Sez. 1 – Ed. 1
72. RENDIMENTO ENERGETICO IN EDILIZIA
Gli edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la
destinazione d'uso, e gli impianti non di processo ad essi
associati sono progettati e messi in opera in modo tale da
contenere al massimo, in relazione al progresso della
tecnica, i consumi di energia termica ed elettrica?
Negli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico
è risulta soddisfatto il fabbisogno energetico degli stessi
favorendo il ricorso a fonti rinnovabili di energia salvo
impedimenti di natura tecnica od economica?
Il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, ha depositato
in comune, in doppia copia insieme alla denuncia
dell'inizio dei lavori, il progetto delle opere stesse
corredate da una relazione tecnica, sottoscritta dal
progettista o dai progettisti, che ne attesti la rispondenza
alle prescrizioni in materia di contenimento del consumo
energetico degli edifici? art. 28, L. 10/1991 e All. E, d.lgs.
192/2005
CB SGE
Sez. 1 – Ed. 1
73. RENDIMENTO ENERGETICO IN EDILIZIA
E' stata allegata alla relazione tecnica l‘attestazione di verifica
sull’applicazione dei requisiti della L.10/1991 redatta dal
Responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia
nominato?
Negli Enti soggetti all’obbligo di nomina, il responsabile nominato
deve attestare che le relazioni progettuali sulla rispondenza dei
nuovi edifici ai requisiti energetici siano congruenti con gli
obblighi di legge.
Per edifici di nuova costruzione verificare se sia stata prevista
l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da
fonti rinnovabili.
A partire dal 1/1/2011, per edifici di nuova costruzione, sussite
l'obbligo (salvo proroghe), di garantire una produzione energetica
non inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa,
compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell'intervento.
Per i fabbricati industriali, di estensione superficiale non inferiore
a 100 metri quadrati, la produzione energetica minima è di 5 kW.
CB SGE
Sez. 1 – Ed. 1
74. RENDIMENTO ENERGETICO IN EDILIZIA
PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Sono verificate le condizioni di applicazione integrale (intero
edificio) dei requisiti di prestazione energetica degli edifici?
in caso affermativo riportare descrizione degli interventi e
riferimenti al Permesso a costruire.
Applicazione integrale (Edificio intero)
- edificio nuovo
- ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti
l'involucro di edifici esistenti con Su > 1000 m2
- Demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria di
edifici con Su > 1000 m2
Verificare eventuali esclusioni di cui all'art.3, c.3 d.lgs. 192/2005
CB SGE
Sez. 1 – Ed. 1
75. RENDIMENTO ENERGETICO IN EDILIZIA
PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Sono verificate le condizioni di applicazione integrale al solo
ampliamento (volume di ampliamento > 20% del volume
esistente) dei requisiti di prestazione energetica degli edifici?
In caso affermativo riportare descrizione degli interventi e
riferimenti al Permesso a costruire
Applicazione limitata al rispetto di specifici parametri:
- Involucro edilizio: ristrutturazioni totali o parziali, manutenzione
straordinaria (Su < 1000 m2) e ampliamenti volumetrici (< 20%
volume)
- Impianti termici: nuova installazione o ristrutturazione in edifici
esistenti
- Generatore di calore: sostituzione del generatore di calore
Verificare eventuali esclusioni di cui all'art.3, c.3 d.lgs. 192/2005
CB SGE
Sez. 1 – Ed. 1
76. RENDIMENTO ENERGETICO IN EDILIZIA
PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
L'organizzazione è in possesso dell’attestato di certificazione energetica?
(NOTA: EVENTUALI LINEE GUIDA DI REGIONI O PROVINCE AUTONOME
PREVALGONO SULLE LINEE GUIDA NAZIONALI)
La certificazione va richiesta dl titolare del titolo abilitativo a costruire, o dal
proprietario, o dal detentore dell'immobile ai Soggetti certificatori riconosciuti ai sensi
dell'All.III d.lgs. 115/2008.
L'attestato di certificazione energetica è obbligatorio:
- al termine dei lavori se DIA o Permesso a costruire è successivo al 08/10/2005 per:
* edificio nuovo
* ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro di edifici esistenti con
Su > 1000 m2
* demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria di edifici con Su > 1000 m2
- in caso compravendita o locazione di singole unità immobiliari esistenti (art. 35 della L.
133/08 ha soppresso l'obbligo di allegare l'ACE agli atti di compravendita degli immobili
e in caso di locazione di metterlo a disposizione del conduttore; l'ACE deve comque
essere disponibile).
CB SGE
Sez. 1 – Ed. 1
77. RENDIMENTO ENERGETICO IN EDILIZIA
PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
L'attestato di certificazione energetica è mantenuto aggiornato?
Il documento ha validità massima di 10 anni, che viene
confermata se sono eseguite in modo regolare le operazioni di
controllo e manutenzione impiantistica.
Deve essere aggiornato nel caso in cui gli interventi modifichino
la prestazione energetica degli edifici nei seguenti casi:
- intervento di riqualificazione impianti con increment del
rendimento del 5%;
- intervento di riqualificazione di almeno il 25% della superficie
esterna dell'immobile.
Sono rispettati i criteri generali e requisiti delle prestazioni
energetiche degli edifici e degli impianti? Rif. art. 4, DPR 59/2009
CB SGE
Sez. 1 – Ed. 1
78. RENDIMENTO ENERGETICO IN EDILIZIA
EDILIZIA PUBBLICA
Sono rispettati gli obblighi relativi agli usi efficienti
dell'energia nel settore degli edifici pubblici, quali:
- strumenti finanziari per il risparmio energetico
- diagnosi energetiche
- certificazione energetica
CB SGE
Sez. 1 – Ed. 1
80. CERTIFICATI VERDI
Un certificato verde è una forma di incentivazione di energia elettrica
da fonti rinnovabili. Si tratta in pratica di titoli negoziabili, il cui utilizzo è
diffuso in molti stati come ad esempio nei Olanda, Svezia, UK, ecc.
In Italia i certificati verdi sono emessi dal Gestore dei Servizi Energetici
GSE (Gestore Servizi Energetici) su richiesta dei produttori di energia
da fonti rinnovabili (impianti con qualifica IAFR).
La qualifica è rilasciata dal GSE verificati i requisiti stabiliti da:
• Decreto Legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003;
• Legge 27/12/2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007);
• Legge 29/11/2007 n. 222;
• Legge 24/12/2007 n. 244;
• Decreto Ministeriale 18/12/2008 recante “Incentivazione della produzione
di energia elettrica da fonti rinnovabili, ai sensi dell’articolo 2, comma 150,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244”;
• Legge 23/07/2009 n.99 .
CB SGE
Sez. 1 – Ed. 1
81. CERTIFICATI VERDI
Il d. lgs. 79/99, art. 11, prevede inoltre che, dal 2002, produttori e
importatori di energia elettrica prodotta da fonti non rinnovabili hanno
l’obbligo di immettere ogni anno in rete una quota di energia elettrica
prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili. Tale quota è pari al
2% dell’energia elettrica prodotta o importata da fonte non rinnovabile
nell’anno precedente, eccedente i 100 Gwh/anno.
L’obbligo può essere soddisfatto anche attraverso l’acquisto di CV
relativi alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili effettuata
da altri soggetti.
A partire dal 2004 e fino al 2006, la quota minima di elettricità prodotta
da fonti rinnovabili da immettere in rete nell’anno successivo è stata
incrementata dello 0,35% annuo. Nel periodo 2007-2012, la quota è
incrementata dello 0,75% annuo.
CB SGE
Sez. 1 – Ed. 1
82. MERCATO DEI CERTIFICATI VERDI
Il GME organizza e gestisce il mercato dei CV. Possono partecipare al
mercato dei CV, come acquirenti o venditori, il GSE, i produttori
nazionali ed esteri, gli importatori di energia elettrica, i clienti grossisti e
le formazioni associative (associazioni di consumatori e utenti,
ambientaliste, sindacati) previa domanda al GME e ottenimento della
qualifica di operatore di mercato.
1 Mwh = 1 Certificato Verde
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84. TITOLI EFFICIENZA ENERGETICA
I Titoli di Efficienza Energetica (TEE), denominati anche certificati
bianchi, sono la forma di incentivazione che l’Italia ha introdotto per
faavorire l’uso razione le dell’energia. Viene ricompensato ogni
intervento che produca un minor consumo rispetto a una situazione
“media”.
I TEE sono emessi dal GME a favore dei distributori, delle società
controllate dai distributori medesimi e a favore di società operanti nel
settore dei servizi energetici (ESCO) al fine di certificare la riduzione dei
consumi conseguita attraverso interventi e progetti di incremento di
efficienza energetica.
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85. TITOLI EFFICIENZA ENERGETICA
1 TEE = 1 TEP risparmiato
I TEE si distinguono in tre tipologie:
• 1) Tipo I, attestanti il conseguimento di risparmi di energia primaria
attraverso interventi per la riduzione dei consumi finali di energia
elettrica;
• 2) Tipo II, attestanti il conseguimento di risparmi di energia primaria
attraverso interventi per la riduzione dei consumi di gas naturale;
• 3) Tipo III, attestanti il conseguimento di risparmi di energia primaria
attraverso interventi diversi da quelli di cui ai punti 1 e 2.
Esempi di progetti ammissibili: installazione di motori a più alta
efficienza, installazione di lampade fluorescenti compatte, sostituzione
di scalda-acqua elettrici con scalda-acqua a gas
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86. TITOLI EFFICIENZA ENERGETICA
La valutazione dei risparmi è effettuata:
• Metodo STANDARDIZZATO: applicabile per tipologie di intervento con
caratteristiche standardizzabili. Consente di definire a priori il risparmio
conseguibile
• Metodo ANALITICO: consente di quantificare il risparmio conseguibile sulla
base di un algoritmo di valutazione predefinito e della misurazione diretta di
alcuni parametri
• Metodo A CONSUNTIVO: consente la quantificazione del risparmio
attraverso misurazioni dei consumi ante e post intervento in base adun
programma di misura concordato con l’Autorità. Questo metodo di interventi
è valido unicamente per le tipologie in cui gli altri metodi non sono applicabili
Per i primi due metodi l’Autorità ha prodotto delle “schede tecniche” di
quantificazione dei risparmi e delle norme tecniche tecniche da
rispettare
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87. TITOLI EFFICIENZA ENERGETICA
I distributori di energia elettrica e gas con almeno 50.000 clienti sono
tenuti a promuovere iniziative tramite le quali i consumatori finali
possano risparmiare energia a parità di servizi ricevuti. Gli obiettivi
vengono fissati a livello nazionale e distribuiti tra i soggetti obbligati
I distributori di energia elettrica e di gas naturale possono conseguire
gli obiettivi di incremento di efficienza energetica sia attraverso la
realizzazione di progetti di efficienza energetica e la conseguente
emissione dei TEE sia acquistando TEE da altri soggetti.
Il GME organizza e gestisce la sede per la contrattazione dei TEE ed
ha predisposto, d’intesa con l’AEEG (del. AEEG n. 67 del 14/04/2005),
le regole di funzionamento del mercato dei TEE.
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88. LEGISLAZIONE
NORMATIVA DI PRODOTTO
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89. STANDARD E NORMATIVA DI PRODOTTO
Negli ultimi anni l’attenzione in tema di energia si è allargata anche ad alcune
categorie di prodotti con elevato consumo energetico.
Vanno citati in questo ambito:
Energy Star: è uno standard internazionale per prodotti a basso consumo
energetico. Creato nel 1992 dall’EPA, ha avuto successo soprattutto nei
paesi anglosassoni.
Direttiva ERP: è la direttiva della UE che interviene sugli “Energy related
Products”. L‘obiettivo della Direttiva ErP 2009/125/CE è quello di ridurre il
consumo energetico dei prodotti interessati mediante una progettazione
ecocompatibile (“eco-design”). A tale scopo, per ogni gruppo di prodotti
vengono stabiliti standard validi a livello di UE.
A partire da novembre 2009, i seguenti gruppi di prodotti hanno ricevuto un
regolamento a sé e devono soddisfare i requisiti di questa direttiva: boiler
(gas/gasolio/elettricità), elettronica di consumo (televisori), perdite di energia in
modalità stand-by e off degli ErP, caricabatteria e alimentatori esterni,
illuminazione per uffici, illuminazione stradale (pubblica), motori elettrici,
circolatori indipendenti e senza premistoppa, frigoriferi e congelatori ad uso
domestico, decoder semplici, illuminazione domestica
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