2. UE: UN QUADRO DI INSIEME
Le istituzioni:
Consiglio europeo
Commissione
Consiglio dell’UE
Parlamento europeo
Corte di Giustizia
Corte dei Conti
3. Competenze UE dopo Lisbona:
ESCLUSIVA. At. 3 TFUE
L’Unione ha competenza esclusiva nei seguenti settori:
a) unione doganale;
b) definizione delle regole di concorrenza necessarie al funzionamento del
mercato interno;
c) politica monetaria per gli Stati membri la cui moneta è l'euro;
d) conservazione delle risorse biologiche del mare nel quadro della politica
comune della pesca;
e) politica commerciale comune.
4. Concorrente (art. 4 TFUE):
1. L'Unione ha competenza concorrente con quella degli Stati membri quando i trattati le
attribuiscono una competenza che non rientra nei settori di cui agli articoli 3 e 6.
2. L'Unione ha una competenza concorrente con quella degli Stati membri nei principali seguenti
settori:
a) mercato interno;
b) politica sociale, per quanto riguarda gli aspetti definiti nel presente trattato;
c) coesione economica, sociale e territoriale;
d) agricoltura e pesca, tranne la conservazione delle risorse biologiche del mare;
e) ambiente;
f) protezione dei consumatori;
g) trasporti;
h) reti transeuropee;
i) energia;
j) spazio di libertà, sicurezza e giustizia;
k) problemi comuni di sicurezza in materia di sanità pubblica, per quanto riguarda gli aspetti definiti nel
presente trattato.
3. Nei settori della ricerca, dello sviluppo tecnologico e dello spazio, l'Unione ha competenza per
condurre azioni, in particolare la definizione e l'attuazione di programmi, senza che l'esercizio di tale
competenza possa avere per effetto di impedire agli Stati membri di esercitare la loro.
4. Nei settori della cooperazione allo sviluppo e dell'aiuto umanitario, l'Unione ha competenza per
condurre azioni e una politica comune, senza che l'esercizio di tale competenza possa avere per effetto
di impedire agli Stati membri di esercitare la loro.
5. Che tipo di competenza culturale
ha l’UE?
Articolo 6 TFUE
L'Unione ha competenza per svolgere azioni intese a sostenere,
coordinare o completare l'azione degli Stati membri. I settori di tali
azioni, nella loro finalità europea, sono i seguenti:
a) tutela e miglioramento della salute umana;
b) industria;
c) cultura;
d) turismo;
e) istruzione, formazione professionale, gioventù e sport;
f) protezione civile;
g) cooperazione amministrativa.
6. La base legale:
Articolo 167 TFUE (ex art. 151 del TCE)
1. L'Unione contribuisce al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle loro
diversità nazionali e regionali, evidenziando nel contempo il retaggio culturale comune.
2. L'azione dell'Unione è intesa ad incoraggiare la cooperazione tra Stati membri e, se necessario
(sussidiarietà), ad appoggiare e ad integrare l'azione di questi ultimi nei seguenti settori:
− miglioramento della conoscenza e della diffusione della cultura e della storia dei popoli europei,
− conservazione e salvaguardia del patrimonio culturale di importanza europea,
− scambi culturali non commerciali,
− creazione artistica e letteraria, compreso il settore audiovisivo.
3. L'Unione e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni
internazionali competenti in materia di cultura, in particolare con il Consiglio d'Europa.
4. L'Unione tiene conto degli aspetti culturali nell'azione che svolge a norma di altre disposizioni dei
trattati, in particolare ai fini di rispettare e promuovere la diversità delle sue culture (integration
clause).
5. Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi previsti dal presente articolo:
− il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa
ordinaria e previa consultazione del Comitato delle regioni, adottano azioni di
incentivazione, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni
legislative e regolamentari degli Stati membri;
− il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta raccomandazioni .
7. Quella dell’UE è una competenza limitata:
Natura sussidiaria;
Ambiti definiti e limitati dal trattato:
miglioramento della conoscenza e della diffusione della cultura e della storia
dei popoli europei,
conservazione e salvaguardia del patrimonio culturale di importanza
europea,
scambi culturali non commerciali,
creazione artistica e letteraria, compreso il settore audiovisivo.
Mezzi limitati:
L’UE può adottare soltanto decisioni e raccomandazioni.
8. EVOLUZIONE DELLA POLITICA
CULTURALE UE
Capitali europee della cultura (1086)
Programma Kaleidoscope (1996)
Programma Ariane (1997)
Programma Raphael (1997)
Trattato di Maastricht (1993): la cultura diventa competenza europea sussidiaria
Programma Cultura 2000 (2000-2006)
Programma Cultura (2007-2013)
Agenda Europea per la Cultura (2007)
Anno Europeo del dialogo interculturale (2008)
Trattato di Lisbona (2009)
Libro Verde sulle industrie culturali e creative (2010)
Consultazione pubblica sul futuro del Programma Cultura (Settembre 2010)
Proposta di un Programma Quadro per la Cultura: Creative europe (Giugno
2011)
Prossimo step: EUROPA CREATIVA
9. Tipologie di interventi:
Diretti: normativi e finanziari a favore
della cultura e delle attività culturali;
Indiretti: il motivo culturale consente di
derogare ad alcune norme comunitarie
(concorrenza, libera circolazione,
ecc…)
Le Istituzioni UE devono tener conto
degli aspetti culturali nell’ambito delle
altre azioni comunitarie.
10. Programmi con specifico scopo
culturale:
L’azione europea di sostegno alla cultura si
struttura storicamente in Programmi.
Prima: diversi programmi settoriali
(Kaleidoscopio, per la creazione artistica;
Raffaello, per il patrimonio culturale; Arianna,
per le traduzioni).
Dal 2000 riunione delle azioni specifiche in
“programmi Cultura”.
11. Programma cultura 2007-2013
(dec. 1855/2006/CE del 12 dicembre 2006)
Obiettivo generale:
“valorizzazione di uno spazio culturale comune,
sviluppando la cooperazione culturale tra i
realizzatori, gli operatori culturali e le Istituzioni
culturali dei paesi partecipanti al programma, al fine
di far emergere una cittadinanza europea”.
12. Obiettivi specifici:
promuovere la mobilità transnazionale degli
operatori culturali;
Incoraggiare la circolazione transnazionale delle
opere e dei prodotti artistici e culturali;
Favorire il dialogo interculturale.
13. Gli obiettivi vengono perseguiti mediante linee di
azione:
Sostegno ad azioni cultural i:
Progetti di cooperazione pluriennale (32% del bilancio del programma);
Azioni di cooperazione (29% bilancio);
Azioni speciali (16% bilancio).
Sostegno ad organismi attivi a livello europeo nel settore culturale
(10% del bilancio).
Sostegno a lavori di analisi ed attività di raccolta e diffusione
dell’informazione, ad attività che ottimizzino l’impatto di progetti nel
settore della cooperazione culturale europea e dello sviluppo della
politica culturale (5% bilancio)
14. Sostegno ad azioni culturali:
ovvero i progetti di cooperazione culturale tra organizzazioni
pubbliche o private di diversi Stati membri. Questa tipologia di
azioni prevede due tipi di progetti finanziabili: progetti di
cooperazione pluriennali e azioni di cooperazione. Questi si
differenziano per la durata del progetto e per la sua portata in
termini economici e organizzativi. Oltre ai progetti di
cooperazione questa tipologia di azione prevede anche il
finanziamento di azioni speciali, che si distinguono dai progetti
cooperazione per il loro carattere emblematico e federativo. Le
azioni speciali, infatti, devono avere una grande risonanza
europea e contribuire a una migliore presa di coscienza
dell’appartenenza a una stessa comunità, alla sensibilizzazione
alla diversità culturale e al dialogo interculturale e
internazionale. Azioni speciali finanziate dal Programma sono
ad esempio il premio europeo di musica popolare
contemporanea: The European Border Breakers Awards, il Premio
biennale dell’UE per l’architettura contemporanea o il Premio
europeo della letteratura;
15. 1. Sostegno di progetti di cooperazione culturale (settori 1.1, 1.2.1
e 1.3.5)
Si prevede di accordare un sostegno agli organismi culturali per progetti di
cooperazione transnazionale e di ideazione e sviluppo di attività culturali e
artistiche.
L'idea principale di questo settore è di incoraggiare enti, quali teatri, musei,
associazioni professionali, centri di ricerca, università, istituti culturali e autorità
pubbliche, provenienti da paesi diversi fra quelli ammessi al Programma, al fine
di accrescere la cooperazione fra diversi settori e ampliare il loro campo
d'azione culturale e artistico oltre i confini nazionali. Il settore è ripartito in tre
categorie: - progetti di cooperazione pluriennali;
- progetti di cooperazione;
- progetti di cooperazione con i paesi terzi.
16. Settore 1.1: progetti di cooperazione pluriennali (di una
durata compresa tra tre e cinque anni)
La prima categoria cerca di favorire legami culturali pluriennali e transnazionali
all'interno di un gruppo minimo di sei operatori culturali, provenienti almeno da
sei paesi partecipanti al Programma per la realizzazione di progetti di
cooperazione, e per lo sviluppo di attività culturali congiunte in un arco di tempo
compreso tra 3 e 5 anni.
Le sovvenzioni disponibili vanno da un minimo di 200.000 EUR a un massimo di
500.000 EUR per anno; il sostegno comunitario può coprire solo fino al 50% dei
costi ammissibili totali. La sovvenzione è finalizzata a sostenere o a estendere la
portata geografica di un progetto, garantendone la sostenibilità al di la della
durata del finanziamento.
17. Settore 1.2.1: progetti di cooperazione (durata non
superiore a 24 mesi)
La seconda categoria riguarda azioni settoriali e intersettoriali,
condivise da almeno tre operatori culturali, provenienti almeno da tre
paesi partecipanti al Programma, per un periodo massimo di due anni. I
progetti che promuovono rapporti di cooperazione sul lungo periodo
sono tra i favoriti.
Gli importi disponibili vanno da un minimo di 50.000 EUR a un massimo
di 200.000 EUR; il sostegno comunitario può coprire solo fino al 50%
dei costi ammissibili totali.
18. Settore 1.3.5: progetti di cooperazione con i paesi terzi
(durata non superiore a 24 mesi)
La terza categoria cerca di sostenere progetti di cooperazione culturale che
promuovano scambi culturali tra paesi partecipanti al Programma e paesi terzi
che abbiano stipulato accordi di associazione o cooperazione culturali con
l'Unione europea. Ogni anno vengono selezionati uno o più paesi terzi. Tali
paesi sono elencati annualmente sul sito del Programma, entro una determinata
scadenza prima del termine di presentazione delle candidature. L'azione deve
creare una concreta dimensione di cooperazione internazionale. I progetti di
cooperazione devono coinvolgere non meno di tre operatori culturali, provenienti
da minimo tre paesi partecipanti al Programma, garantire una cooperazione
culturale con almeno un'organizzazione del paese terzo selezionato e prevedere
attività culturali nello stesso.
Gli importi disponibili vanno da 50.000 EUR a 200.000 EUR; il sostegno
comunitario può coprire solo fino al 50% dei costi ammissibili totali.
(2013: Canada e Australia)
http://www.ccpitaly.beniculturali.it/eventi.aspx?sez=6&doc=118 (infoday, 25
marzo)
19. 2. Progetti di traduzione letteraria (durata non superiore
a 24 mesi) (settore 1.2.2)
Questo settore concerne il sostegno a progetti di traduzione. Il supporto
dell'Unione europea alla traduzione letteraria è finalizzato alla valorizzazione
della letteratura e del patrimonio letterario dei cittadini europei, favorendo la
circolazione di opere letterarie tra diversi paesi. Le case editrici possono
ricevere sovvenzioni per la pubblicazione e la traduzione di opere di narrativa da
una lingua europea in un'altra lingua europea.
Gli importi disponibili vanno da 2.000 EUR a 60.000 EUR; il sostegno
comunitario può coprire solo fino al 50% dei costi ammissibili totali.
20. 3. Sostegno a festival culturali europei (progetti della
durata non superiore a 12 mesi) (settore 1.3.6)
Il fine di questo settore s'identifica nel sostegno ai festival che abbiano una
dimensione europea e che contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi
specifici del Programma (ossia la mobilità dei professionisti, la circolazione di
opere e il dialogo interculturale).
L'importo massimo della sovvenzione è di 100.000 EUR, che rappresenta un
massimo del 60% dei costi ammissibili.
Il sostegno può essere garantito per una edizione del festival o per tre edizioni.
21. sostegno a organismi attivi a livello
europeo
nel settore culturale
Questa azione prevede un contributo finanziario
finalizzato a sostenere il funzionamento di organismi
europei. La selezione degli organismi beneficiari di
queste sovvenzioni di funzionamento è effettuata
sulla base di un invito a presentare proposte. Ai fini di
tale selezione è rilevante la rispondenza tra il
programma di lavoro degli organismi e gli obiettivi
specifici del Programma;
22. sostegno ad attività d’analisi nonché alla raccolta e alla diffusione
dell’informazione e ad attività che ottimizzano l’impatto dei
progetti nel settore della cooperazione culturale
Attraverso questa tipologia di azione la
Commissione europea finanzia uffici
informativi (i cosiddetti national contact point),
studi e ricerche nel settore della
cooperazione culturale europea e dello
sviluppo della politica culturale europea,
nonché azioni di raccolta e diffusione delle
informazioni relative ai progetti di
cooperazione culturale.
24. Ma la cultura viene finanziata anche (e
soprattutto) nell’ambito di Programmi
aventi obiettivi diversi…
Fondi strutturali: fondo europeo per lo sviluppo regionale; fondo
sociale europeo: fondo di coesione
(http://ec.europa.eu/regional_policy/index_it.htm);
(http://ec.europa.eu/regional_policy/country/prordn/sea
rch.cfm?
gv_pay=ALL&gv_reg=ALL&gv_obj=ALL&gv_the=79&LA
N=EN&gv_per=2)
Programmi quadro per la ricerca e lo sviluppo tecnologico: VII
programma (2007-2013), (tra i settori di interesse, informazione e
comunicazione, cfr. Reg. CE 1082/2006 del 18 dic. 2006)
25. Programma di sostegno al settore
audiovisivo europeo: MEDIA 2007
(Decisione n. 1718/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15
novembre 2006)
Obiettivi generali:
Conservare e valorizzare la diversità culturale e
linguistica europea e il patrimonio audiovisivo
cinematografico; garantire l’accesso al pubblico di tale
patrimonio; favorire il dialogo tra le culture.
Accrescere la circolazione e la visibilità delle opere
audiovisive europee;
Rafforzare la concorrenza del settore audiovisivo
europeo nel quadro di un mercato europeo aperto e
concorrenziale propizio all’occupazione.
26. Programma di sostegno al settore
audiovisivo europeo: MEDIA 2007
Obiettivi specifici:
Acquisizione e perfezionamento delle competenze dei
professionisti europei del settore audiovisivo: sostegno al
collegamento in rete e alla mobilità dei professionisti europei
della formazione (scuole di cinema);
Distribuzione e promozione delle opere audiovisive europee
(coproduzione, acquisizione e promozione di film europei
non nazionali…);
Progetti pilota, finanziati se tesi a garantire l’adeguamento
del programma agli sviluppi di mercato, in particolare quelli
che riguardano l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e
della comunicazione.
28. Deroghe alla libera circolazione delle merci:
Articolo 34 (ex articolo 28 del TCE)
Sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitative
all'importazione nonché qualsiasi misura di effetto equivalente.
Articolo 35 (ex articolo 29 del TCE)
Sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitative
all'esportazione e qualsiasi misura di effetto equivalente.
Articolo 36 (ex articolo 30 del TCE)
Le disposizioni degli articoli 34 e 35 lasciano impregiudicati i divieti o
restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito giustificati da
motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di
tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di
preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico,
storico o archeologico nazionale, o di tutela della proprietà
industriale e commerciale . Tuttavia, tali divieti o restrizioni non
devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una
restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri.
29. Deroghe alla libera circolazione dei servizi:
Articolo 56 (ex articolo 49 del TCE)
Nel quadro delle disposizioni seguenti, le restrizioni alla libera
prestazione dei servizi all'interno dell'Unione sono vietate nei
confronti dei cittadini degli Stati membri stabiliti in uno Stato
membro che non sia quello del destinatario della prestazione.
(…)
La Corte di giustizia ha ritenuto che per motivi imperativi che
possono giustificare deroghe al principio vi siano anche
esigenze connesse alla cultura
(cfr. per esempio, sent. Veronica Omoroep organizatie del 3
marzo 1993, C-148/91)
30. Conclusioni.
Cultura in ambito UE:
I fase: fantasma che si aggira per l’Europa;
II fase: strumento per l’integrazione e la formazione di una coscienza europea;
III fase…: strumento per il rilancio economico ed occupazionale dell’Europa.