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La responsabilità nella PA : i reati della e contro la Pubblica
Amministrazione, anticorruzione e trasparenza (L. 190/2012 e Dlgs
33/2013), Codici di comportamento, e procedimento disciplinare
Lezione 11
A cura di
dott. Simone Chiarelli
simone.chiarelli@gmail.com
Cell. +39 3337663638
NOZIONI DI
DIRITTO PENALE
Diritto penale
(precetto/sanzione, norme perfette, norme
imperfette, norme penali in bianco)
Approfondimenti: https://formazione.omniavis.com/ - Youtube: https://www.youtube.com/user/simonechiarelli
Principi
(riserva di legge, legalità, tipicità, irretroattività,
divieto di analogia in malam partem)
Nullum crimen, nulla poena sine lege
Approfondimenti: https://formazione.omniavis.com/ - Youtube: https://www.youtube.com/user/simonechiarelli
Reati comuni/propri
(peculato, malversazione, indebita percezione, concussione, corruzione,
istigazione alla corruzione, abuso d’ufficio, rilevazione di segreti d’ufficio,
utilizzazione di segreti d’ufficio, rifiuto/omissione d’atti d’ufficio,
rifiuto/ritardo di obbedienza, interruzione di pubblico servizio, )
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Delitti (ergastolo, reclusione, multa)
Contravvenzioni
(arresto, ammenda)
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Reato permanente
Reato abituale
Reato aberrante (ictus/delicti)
Reato impossibile
Imputabilità
Minore 14-18
Vizio di mente
Ubriachezza
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Pena
principale
Pene
accessorie
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REATI CONTRO
LA PA (privati)
Delitti contro la P.A.
I delitti contro la pubblica amministrazione italiana sono una categoria di reati previsti
dall'ordinamento penale italiano che attentano ai princìpi costituzionali di buon
andamento e imparzialità degli organi pubblici e dei loro rappresentanti, così
attentando sia al prestigio della cosa pubblica sia al naturale rapporto di fiducia che
deve esistere tra il cittadino e lo Stato.
Sono disciplinati nel titolo II del libro II del codice penale, suddivisi in due
sottocategorie a seconda di chi sia l'autore del reato: il pubblico ufficiale interno alla
pubblica amministrazione (reato proprio) oppure dal cittadino privato esterno a danno
della pubblica amministrazione (reato comune).
Delitti contro la personalità
dello Stato (selezione)
c.p. art. 241. Attentati contro l'integrità, l'indipendenza e l'unità dello Stato
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque
compie atti violenti diretti e idonei a sottoporre il territorio
dello Stato [c.p. 4] o una parte di esso alla sovranità di
uno Stato straniero, ovvero a menomare l'indipendenza o
l'unità dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore
a dodici anni.
c.p. art. 257. Spionaggio politico o militare.
Chiunque si procura, a scopo di spionaggio politico o militare,
notizie che, nell'interesse della sicurezza dello Stato, o
comunque, nell'interesse politico, interno o internazionale, dello
Stato, debbono rimanere segrete [c.p. 256] è punito con la
reclusione non inferiore a quindici anni [c.p. 7, n. 1, 29, 32, 255,
268, 302, 311, 312].
Si applica la pena di morte:
1. se il fatto è commesso nell'interesse di uno Stato in guerra
con lo Stato italiano [c.p. 242];
2. se il fatto ha compromesso la preparazione o l'efficienza
bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari [c.p. 364].
c.p. art. 241. Attentati contro l'integrità, l'indipendenza e l'unità dello Stato
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque
compie atti violenti diretti e idonei a sottoporre il territorio
dello Stato [c.p. 4] o una parte di esso alla sovranità di
uno Stato straniero, ovvero a menomare l'indipendenza o
l'unità dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore
a dodici anni.
c.p. art. 270. Associazioni sovversive .
Chiunque nel territorio dello Stato [c.p. 4] promuove, costituisce,
organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire
violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato
ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico
dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito
con la reclusione da uno a tre anni.
Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto
falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma,
delle quali sia stato ordinato lo scioglimento [Cost. 18; c.p. 302, 311,
312] .
c.p. art. 276. Attentato contro il Presidente della Repubblica
Chiunque attenta alla vita, alla incolumità o alla
libertà personale del Presidente della Repubblica
è punito con l'ergastolo [c.p. 7, n. 1, 22, 302, 311,
312, 360, 364] .
Delitti contro
l’amministrazione della
giustizia (selezione)
c.p. art. 361. Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale
Il pubblico ufficiale [c.p. 357], il quale omette o ritarda di
denunciare all'autorità giudiziaria, o ad un'altra autorità che a quella
abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia
nell'esercizio o a causa delle sue funzioni [c.p. 2, 3], è punito con la
multa da euro 30 (3) a euro 516 [c.p. 31; c.p.p. 347] (4) (5).
La pena è della reclusione fino ad un anno, se il colpevole è un
ufficiale o un agente di polizia giudiziaria [c.p. 360; c.p.p. 57], che
ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare
rapporto [c.p.p. 331].
Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto
punibile a querela della persona offesa [c.p. 120, 126].
c.p. art. 368. Calunnia
Chiunque, con denunzia [c.p.p. 331, 333], querela [c.p.p. 336], richiesta [c.p.p.
341, 342] o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'autorità
giudiziaria o ad un'altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne o alla
Corte penale internazionale, incolpa di un reato taluno che egli sa innocente,
ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato, è punito con la reclusione
da due a sei anni [c.p. 29, 32, 370] (2).
La pena è aumentata [c.p. 64] se s'incolpa taluno di un reato pel quale la legge
stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni, o
un'altra pena più grave.
La reclusione è da quattro a dodici anni, se dal fatto deriva una condanna alla
reclusione superiore a cinque anni; è da sei a venti anni, se dal fatto deriva
una condanna all'ergastolo; e si applica la pena dell'ergastolo, se dal fatto
deriva una condanna alla pena di morte [c.c. 463, n. 3] (3).
c.p. art. 378. Favoreggiamento personale
Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la
pena di morte (2) o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel
medesimo [c.p. 110], aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'autorità,
comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a
sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti, è punito con la
reclusione fino a quattro anni [c.p. 29] (3).
Quando il delitto commesso è quello previsto dall'art. 416-bis, si applica, in
ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni (4).
Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di
contravvenzioni, la pena è della multa fino a euro 516 (5).
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona
aiutata non è imputabile [c.p. 85, 88, 91, 93, 96, 97] o risulta che non ha
commesso il delitto
c.p. art. 378. Favoreggiamento personale
Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la
pena di morte (2) o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel
medesimo [c.p. 110], aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'autorità,
comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a
sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti, è punito con la
reclusione fino a quattro anni [c.p. 29] (3).
Quando il delitto commesso è quello previsto dall'art. 416-bis, si applica, in
ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni (4).
Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di
contravvenzioni, la pena è della multa fino a euro 516 (5).
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona
aiutata non è imputabile [c.p. 85, 88, 91, 93, 96, 97] o risulta che non ha
commesso il delitto
Delitti contro l’ordine pubblico
(selezione)
c.p. art. 414. Istigazione a delinquere.
Chiunque pubblicamente istiga [c.p. 266] a commettere uno o più reati
[c.p. 302, 306] è punito, per il solo fatto dell'istigazione:
1. con la reclusione da uno a cinque anni, se trattasi di istigazione a
commettere delitti [c.p. 17, 29, 32];
2. con la reclusione fino a un anno, ovvero con la multa fino a euro 206 (1),
se trattasi di istigazione a commettere contravvenzioni [c.p. 17].
Se si tratta di istigazione a commettere uno o più delitti e una o più
contravvenzioni, si applica la pena stabilita nel n. 1.
c.p. art. 416. Associazione per delinquere
Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più
delitti [c.p. 576, n. 4], coloro che promuovono o costituiscono od
organizzano l'associazione [c.p. 28, 29, 32, 270, 305, 306] sono puniti, per
ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.
Per il solo fatto di partecipare all'associazione [c.p. 115], la pena è della
reclusione da uno a cinque anni [c.p. 29, 32].
I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.
Se gli associati scorrono in armi [c.p. 585] le campagne o le pubbliche vie
[c.p. 70, n. 1], si applica la reclusione da cinque a quindici anni.
La pena è aumentata [c.p. 63, 64] se il numero degli associati è di dieci o
più [c.p. 418]
Delitti contro l’incolumità
pubblica (selezione)
c.p. art. 422. Strage
Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 285, al fine di uccidere,
compie atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità è punito, se dal
fatto deriva la morte di più persone, con la morte (3).
Se è cagionata la morte di una sola persona, si applica l'ergastolo. In ogni
altro caso si applica la reclusione non inferiore a quindici anni [c.p. 28, 29,
32]
Delitti contro l’ambiente
(selezione)
c.p. art. 452-bis. Inquinamento ambientale
È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000
a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o
un deterioramento significativi e misurabili:
1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del
sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della
fauna. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o
sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico,
architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali
protette, la pena è aumentata.
Delitti contro l’economia
pubblica, l’industria ed il
commercio (selezione)
c.p. art. 501. Rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o
nelle borse di commercio [aggiotaggio]
Chiunque al fine di turbare il mercato interno dei valori o delle merci,
pubblica o altrimenti divulga notizie false, esagerate o tendenziose o
adopera altri artifici atti a cagionare un aumento o una diminuzione del
prezzo delle merci, ovvero dei valori ammessi nelle liste di borsa o
negoziabili nel pubblico mercato, è punito con la reclusione fino a tre anni
e con la multa da euro 516 a euro 25.822 [c.p. 29].
Se l'aumento o la diminuzione del prezzo delle merci o dei valori si verifica,
le pene sono aumentate [c.c. 2628; c.p. 64].
Le pene sono raddoppiate: …………….
Delitti contro la morale
pubblica ed il buon costume
(selezione)
c.p. art. 527. Atti osceni
Chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti
osceni [c.p. 529] è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da
euro 5.000 a euro 30.000 (3).
Si applica la pena della reclusione da quattro mesi a quattro anni e sei
mesi se il fatto è commesso all'interno o nelle immediate vicinanze di
luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo
che essi vi assistano (4).
Se il fatto avviene per colpa [c.p. 43], si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 51 a euro 309 [disp. att. c.p. 19-bis] .
Delitti contro il sentimento per
gli animali (selezione)
c.p. art. 544-bis. Uccisione di animali.
Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la
morte di un animale è punito con la reclusione da
quattro mesi a due anni [disp. att. c.p. 19-ter].
c.p. art. 544-ter. Maltrattamento di animali.
Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione
ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti
o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche
etologiche è punito con la reclusione da tre a diciotto mesi o con
la multa da 5.000 a 30.000 euro.
La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali
sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti
che procurano un danno alla salute degli stessi.
La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo
comma deriva la morte dell'animale
Delitti contro la famiglia
(selezione)
c.p. art. 564. Incesto.
Chiunque, in modo che ne derivi pubblico scandalo, commette incesto
con un discendente o un ascendente [c.c. 75; c.p. 540], o con un affine in
linea retta [c.c. 78], ovvero con una sorella o un fratello, è punito con la
reclusione da uno a cinque anni [c.p. 29, 32].
La pena è della reclusione da due a otto anni nel caso di relazione
incestuosa.
Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, se l'incesto è commesso
da persona maggiore di età con persona minore degli anni diciotto, la
pena è aumentata [c.p. 64] per la persona maggiorenne.
La condanna pronunciata contro il genitore importa la perdita della
responsabilità genitoriale [c.c. 315; c.p. 34] [o della tutela legale] [c.c. 348]
c.p. art. 572. Maltrattamenti contro familiari e conviventi
Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della
famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata
per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una
professione o di un'arte, è punito con la reclusione da tre a sette anni [c.p. 29, 31, 32] (2).
La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di
persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità come definita ai
sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se il fatto è commesso con
armi .
Se dal fatto deriva una lesione personale grave [c.p. 583], si applica la reclusione da quattro
a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne
deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni.
Il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti di cui al presente articolo si
considera persona offesa dal reato.
Delitti contro la persona
(selezione)
c.p. art. 575. Omicidio.
Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la
reclusione non inferiore ad anni ventuno [c.p. 32, 276,
295, 301, 306]
c.p. art. 576. Circostanze aggravanti. Ergastolo (1) (2).
Si applica la pena dell'ergastolo [c.p. 22] se il fatto preveduto dall'articolo precedente è
commesso:
1. col concorso di taluna delle circostanze indicate nel n. 2 dell'articolo 61;
2. contro l'ascendente o il discendente [c.c. 75; c.p. 540, 577, n. 1], quando concorre taluna
delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell'articolo 61 o quando è adoperato un mezzo
venefico o un altro mezzo insidioso, ovvero quando vi è premeditazione;
3. dal latitante [c.p.p. 296], per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione ovvero per
procurarsi i mezzi di sussistenza durante la latitanza;
4. dall'associato per delinquere [c.p. 416], per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla
carcerazione;
5. in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 572,
583-quinquies, 600-bis, 600-ter, 609-bis, 609-quater e 609-octies (4);
5.1. dall'autore del delitto previsto dall'articolo 612-bis nei confronti della persona offesa ;
5-bis. contro un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ovvero un ufficiale o agente di
pubblica sicurezza, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio
c.p. art. 589. Omicidio colposo
Chiunque cagiona per colpa [c.p. 43] la morte di una persona è punito con
la reclusione da sei mesi a cinque anni.
Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione
degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni (4).
Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la
quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria,
la pena è della reclusione da tre a dieci anni
c.p. art. 589-bis. Omicidio stradale
Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle
norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la
reclusione da due a sette anni.
Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza
alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di
sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli
186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione
da otto a dodici anni . [c.p. 590-quater].
La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore …..
c.p. art. 582. Lesione personale
Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale [c.p. 583], dalla quale
deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da
sei mesi a tre anni [c.p. 585].
Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre
alcuna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 583 e 585, ad
eccezione di quelle indicate nel numero 1 e nell'ultima parte dell'articolo
577, il delitto è punibile a querela della persona offesa [c.p. 120, 124, 365;
c.p.p. 336]
c.p. art. 594. Ingiuria
(1) Articolo abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. c), D.Lgs. 15 gennaio 2016,
n. 7, a decorrere dal 6 febbraio 2016. Vedi, anche, l'art. 4, commi 1, lett. a),
2, 3 e 4, lett. f), del medesimo D.Lgs. n. 7/2016.
c.p. art. 595. Diffamazione.
Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con
più persone, offende l'altrui reputazione, è punito [c.p. 598] con la
reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032.
Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è
della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2.065.
Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di
pubblicità, ovvero in atto pubblico [c.c. 2699] (3), la pena è della reclusione
da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516.
Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad
una sua rappresentanza o ad una autorità costituita in collegio, le pene
sono aumentate [c.p. 29, 64].
c.p. art. 610. Violenza privata
Chiunque, con violenza [c.p. 581] o minaccia, costringe altri a fare,
tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a
quattro anni [c.p. 29].
La pena è aumentata [c.p. 64] se concorrono le condizioni prevedute
dall'articolo 339.
c.p. art. 612-bis. Atti persecutori [stalking]
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi
chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e
grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un
prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo
stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.
La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che
è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso
strumenti informatici o telematici.
La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato
di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
ovvero con armi o da persona travisata.
Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei
mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile
se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612, secondo
comma. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona
con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso
con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.
Delitti contro il patrimonio
(selezione)
c.p. art. 624. Furto.
Chiunque s'impossessa della cosa mobile [c.p. 631] altrui,
sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per
altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa
da euro 154 a euro 516 [c.p. 29].
Agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche
l'energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore
economico [c.c. 814; c.p. 625, 626, 646, 647, 649; c.n. 510, 593,
1146].
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra
una o più delle circostanze di cui agli articoli 61, numero 7), e 625.
c.p. art. 628. Rapina
Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto,
mediante violenza alla persona o minaccia, s'impossessa della
cosa mobile altrui [c.p. 624], sottraendola a chi la detiene, è punito
con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 927
a euro 2.500 [c.p. 29, 32] (2).
Alla stessa pena soggiace chi adopera violenza o minaccia
immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il
possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri
l'impunità.
…..
c.p. art. 635. Danneggiamento
Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte,
inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o
con minaccia ovvero in occasione del delitto previsto dall'articolo
331, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni (3).
Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora o
rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui:
1. ….
c.p. art. 640. Truffa
Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un
ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la
multa da euro 51 a euro 1.032 [c.p. 29].
La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 [c.p.
29, 63]:
1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far
esonerare taluno dal servizio militare ;
2. se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo
immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità [c.p. 649,
661; c.p.m.p. 162];
2-bis. se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5).
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze
previste dal capoverso precedente o la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61,
primo comma, numero 7.
c.p. art. 646. Appropriazione indebita
Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si
appropria il denaro o la cosa mobile [c.c. 812; c.p. 624] altrui di cui
abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, è punito, a querela della
persona offesa [c.p. 120; c.p.p. 336], con la reclusione da due a
cinque anni e con la multa da euro 1.000 a euro 3.000 [c.p. 29].
Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito
necessario [c.c. 1783], la pena è aumentata [c.p. 64].
REATI CONTRO
LA PA (P.U.)
c.p. art. 357. Nozione del pubblico ufficiale
Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali
esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o
amministrativa.
Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa
disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e
caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della
volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per
mezzo di poteri autoritativi o certificativi.
c.p. art. 358. Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio
Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico
servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico
servizio.
Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle
stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla
mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello
svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di
opera meramente materiale .
c.p. art. 314. Peculato
Il pubblico ufficiale [c.p. 357] o l'incaricato di un pubblico
servizio [c.p. 358] , che, avendo per ragione del suo ufficio o
servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro [c.p.
458] o di altra cosa mobile altrui [c.c. 812, 814] , se ne appropria,
è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.
Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando
il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della
cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata
immediatamente restituita . [peculato d’uso]
c.p. art. 316-bis. Malversazione a danno dello Stato
Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo
ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità
europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a
favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo
svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle
predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro
anni .
c.p. art. 317. Concussione
Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che,
abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a
dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o
altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.
c.p. art. 318. Corruzione per l'esercizio della funzione
Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei
suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o
altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione
da tre a otto anni.
c.p. art. 322. Istigazione alla corruzione
Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o
ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi
poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita
nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.
Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un
pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto
contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia
accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.
La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un
pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per
l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.
La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un
pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da
parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319 .
c.p. art. 323. Abuso d'ufficio
Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico
ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento
delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di
regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un
interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi
prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto
vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è
punito con la reclusione da uno a quattro anni (3).
La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno
un carattere di rilevante gravità .
c.p. art. 326. Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio
Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che,
violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando
della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o
ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei
mesi a tre anni.
Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno.
Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per
procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale
illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è
punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine
di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare
ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni .
c.p. art. 328. Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione
Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente
rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza
pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza
ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un
pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia
interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le
ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa
fino a euro 1.032. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il
termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa .
DELITTI DEI
PRIVATI CONTRO
LA PA
c.p. art. 336. Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale
Chiunque usa violenza o minaccia a un pubblico ufficiale [c.p. 357] o ad
un incaricato di un pubblico servizio [c.p. 358], per costringerlo a fare un
atto contrario ai propri doveri, o ad omettere un atto dell'ufficio o del
servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni [c.p. 29, 32;
c.p.p. 7].
La pena è della reclusione fino a tre anni, se il fatto è commesso per
costringere alcuna delle persone anzidette a compiere un atto del proprio
ufficio o servizio, o per influire, comunque, su di essa.
c.p. art. 337. Resistenza a un pubblico ufficiale
Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale [c.p.
357] o ad un incaricato di un pubblico servizio [c.p. 358], mentre compie
un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano
assistenza, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni [c.p. 29,
32; c.p.p. 7].
c.p. art. 348. Esercizio abusivo di una professione
Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una
speciale abilitazione dello Stato [c.c. 2229] è punito con la reclusione da sei mesi
a tre anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000.
La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle cose
che servirono o furono destinate a commettere il reato e, nel caso in cui il
soggetto che ha commesso il reato eserciti regolarmente una professione o
attività, la trasmissione della sentenza medesima al competente Ordine, albo o
registro ai fini dell'applicazione dell'interdizione da uno a tre anni dalla professione
o attività regolarmente esercitata.
Si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro
15.000 a euro 75.000 nei confronti del professionista che ha determinato altri a
commettere il reato di cui al primo comma ovvero ha diretto l'attività delle persone
che sono concorse nel reato medesimo.
CONTRAVVENZIONI
CONCERNENTI
L’ATTIVITA’ DELLA P.A.
CODICE DI
COMPORTAMENTO
D.P.R. 16/04/2013, n. 62 - Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti
pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art. 1 Disposizioni di carattere generale
Art. 2 Ambito di applicazione
Art. 3 Principi generali
Art. 4 Regali, compensi e altre utilità
Art. 5 Partecipazione ad associazioni e organizzazioni
Art. 6 Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse
Art. 7 Obbligo di astensione
Art. 8 Prevenzione della corruzione
Art. 9 Trasparenza e tracciabilità
Art. 10 Comportamento nei rapporti privati
Art. 11 Comportamento in servizio
Art. 12 Rapporti con il pubblico
Art. 13 Disposizioni particolari per i dirigenti
Art. 14 Contratti ed altri atti negoziali
Art. 15 Vigilanza, monitoraggio e attività formative
Art. 16 Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice
Art. 17 Disposizioni finali e abrogazioni
Art. 1 Disposizioni di carattere generale
1. Il presente codice di comportamento, di seguito denominato "Codice", definisce, ai fini
dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i doveri minimi di diligenza, lealtà,
imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare.
2. Le previsioni del presente Codice sono integrate e specificate dai codici di comportamento
adottati dalle singole amministrazioni ai sensi dell'articolo 54, comma 5, del citato decreto
legislativo n. 165 del 2001.
Art. 3 Principi generali
1. Il dipendente osserva la Costituzione, servendo la Nazione con disciplina ed onore e
conformando la propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialità dell'azione
amministrativa. Il dipendente svolge i propri compiti nel rispetto della legge, perseguendo
l'interesse pubblico senza abusare della posizione o dei poteri di cui è titolare.
2. Il dipendente rispetta altresì i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità,
obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza e agisce in posizione di indipendenza e
imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi.
3. Il dipendente non usa a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio, evita
situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o
nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione. Prerogative e poteri pubblici
sono esercitati unicamente per le finalità di interesse generale per le quali sono stati conferiti.
Art. 3 Principi generali
4. Il dipendente esercita i propri compiti orientando l'azione amministrativa alla massima
economicità, efficienza ed efficacia. La gestione di risorse pubbliche ai fini dello svolgimento
delle attività amministrative deve seguire una logica di contenimento dei costi, che non
pregiudichi la qualità dei risultati.
5. Nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa, il dipendente assicura la piena parità
di trattamento a parità di condizioni, astenendosi, altresì, da azioni arbitrarie che abbiano effetti
negativi sui destinatari dell'azione amministrativa o che comportino discriminazioni basate su
sesso, nazionalità, origine etnica, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, convinzioni
personali o politiche, appartenenza a una minoranza nazionale, disabilità, condizioni sociali o di
salute, età e orientamento sessuale o su altri diversi fattori.
6. Il dipendente dimostra la massima disponibilità e collaborazione nei rapporti con le altre
pubbliche amministrazioni, assicurando lo scambio e la trasmissione delle informazioni e dei dati
in qualsiasi forma anche telematica, nel rispetto della normativa vigente.
Art. 4 Regali, compensi e altre utilità
1. Il dipendente non chiede, nè sollecita, per sè o per altri, regali o altre utilità.
2. Il dipendente non accetta, per sè o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico
valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e nell'ambito delle
consuetudini internazionali. In ogni caso, indipendentemente dalla circostanza che il fatto
costituisca reato, il dipendente non chiede, per sè o per altri, regali o altre utilità, neanche di
modico valore a titolo di corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio
da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all'ufficio, nè da soggetti nei
cui confronti è o sta per essere chiamato a svolgere o a esercitare attività o potestà proprie
dell'ufficio ricoperto.
3. Il dipendente non accetta, per sè o per altri, da un proprio subordinato, direttamente o
indirettamente, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore. Il dipendente non offre,
direttamente o indirettamente, regali o altre utilità a un proprio sovraordinato, salvo quelli d'uso di
modico valore.
Art. 4 Regali, compensi e altre utilità
4. I regali e le altre utilità comunque ricevuti fuori dai casi consentiti dal presente articolo, a cura
dello stesso dipendente cui siano pervenuti, sono immediatamente messi a disposizione
dell'Amministrazione per la restituzione o per essere devoluti a fini istituzionali.
5. Ai fini del presente articolo, per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelle di
valore non superiore, in via orientativa, a 150 euro, anche sotto forma di sconto. I codici di
comportamento adottati dalle singole amministrazioni possono prevedere limiti inferiori, anche
fino all'esclusione della possibilità di riceverli, in relazione alle caratteristiche dell'ente e alla
tipologia delle mansioni.
6. Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o
abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o
attività inerenti all'ufficio di appartenenza.
7. Al fine di preservare il prestigio e l'imparzialità dell'amministrazione, il responsabile dell'ufficio
vigila sulla corretta applicazione del presente articolo.
Art. 5 Partecipazione ad associazioni e organizzazioni
Art. 6 Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse
Art. 7 Obbligo di astensione
1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano
coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di
conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di
soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o
rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore,
curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati,
società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in
ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile
dell'ufficio di appartenenza.
Art. 10 Comportamento nei rapporti privati
1. Nei rapporti privati, comprese le relazioni extralavorative con pubblici ufficiali nell'esercizio
delle loro funzioni, il dipendente non sfrutta, nè menziona la posizione che ricopre
nell'amministrazione per ottenere utilità che non gli spettino e non assume nessun altro
comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione
Art. 11 Comportamento in servizio
1. Fermo restando il rispetto dei termini del procedimento amministrativo, il dipendente, salvo
giustificato motivo, non ritarda nè adotta comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il
compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza.
2. Il dipendente utilizza i permessi di astensione dal lavoro, comunque denominati, nel rispetto
delle condizioni previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi.
3. Il dipendente utilizza il materiale o le attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio e i servizi
telematici e telefonici dell'ufficio nel rispetto dei vincoli posti dall'amministrazione. Il dipendente
utilizza i mezzi di trasporto dell'amministrazione a sua disposizione soltanto per lo svolgimento
dei compiti d'ufficio, astenendosi dal trasportare terzi, se non per motivi d'ufficio.
Art. 12 Rapporti con il pubblico
1. Il dipendente in rapporto con il pubblico si fa riconoscere attraverso l'esposizione in modo
visibile del badge od altro supporto identificativo messo a disposizione dall'amministrazione,
salvo diverse disposizioni di servizio, anche in considerazione della sicurezza dei dipendenti,
opera con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilità e, nel rispondere alla
corrispondenza, a chiamate telefoniche e ai messaggi di posta elettronica, opera nella maniera
più completa e accurata possibile. Qualora non sia competente per posizione rivestita o per
materia, indirizza l'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima
amministrazione. Il dipendente, fatte salve le norme sul segreto d'ufficio, fornisce le spiegazioni
che gli siano richieste in ordine al comportamento proprio e di altri dipendenti dell'ufficio dei quali
ha la responsabilità od il coordinamento. Nelle operazioni da svolgersi e nella trattazione delle
pratiche il dipendente rispetta, salvo diverse esigenze di servizio o diverso ordine di priorità
stabilito dall'amministrazione, l'ordine cronologico e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto con
motivazioni generiche. Il dipendente rispetta gli appuntamenti con i cittadini e risponde senza
ritardo ai loro reclami. …...
Art. 13 Disposizioni particolari per i dirigenti
1. Ferma restando l'applicazione delle altre disposizioni del Codice, le norme del presente articolo
si applicano ai dirigenti, ivi compresi i titolari di incarico ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del
decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, ai soggetti che svolgono funzioni equiparate ai dirigenti operanti negli uffici di diretta
collaborazione delle autorità politiche, nonché ai funzionari responsabili di posizione
organizzativa negli enti privi di dirigenza.
2. Il dirigente svolge con diligenza le funzioni ad esso spettanti in base all'atto di conferimento
dell'incarico, persegue gli obiettivi assegnati e adotta un comportamento organizzativo adeguato
per l'assolvimento dell'incarico.
….
Art. 16 Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice
1. La violazione degli obblighi previsti dal presente Codice integra comportamenti contrari ai
doveri d'ufficio. Ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni contenute nel
presente Codice, nonché dei doveri e degli obblighi previsti dal piano di prevenzione della
corruzione, dà luogo anche a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del pubblico
dipendente, essa è fonte di responsabilità disciplinare accertata all'esito del procedimento
disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni.
2. Ai fini della determinazione del tipo e dell'entità della sanzione disciplinare concretamente
applicabile, la violazione è valutata in ogni singolo caso con riguardo alla gravità del
comportamento ed all'entità del pregiudizio, anche morale, derivatone al decoro o al prestigio
dell'amministrazione di appartenenza. Le sanzioni applicabili sono quelle previste dalla legge,
dai regolamenti e dai contratti collettivi, incluse quelle espulsive che possono essere applicate
esclusivamente nei casi, da valutare in relazione alla gravità, di violazione delle disposizioni di cui
agli articoli 4, qualora concorrano la non modicità del valore del regalo o delle altre utilità e
l'immediata correlazione di questi ultimi con il compimento di un atto o di un'attività tipici
dell'ufficio, 5, comma 2, 14, comma 2, primo periodo, valutata ai sensi del primo periodo.
Art. 16 Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice
…..La disposizione di cui al secondo periodo si applica altresì nei casi di recidiva negli illeciti di cui
agli articoli 4, comma 6, 6, comma 2, esclusi i conflitti meramente potenziali, e 13, comma 9,
primo periodo. I contratti collettivi possono prevedere ulteriori criteri di individuazione delle
sanzioni applicabili in relazione alle tipologie di violazione del presente codice.
3. Resta ferma la comminazione del licenziamento senza preavviso per i casi già previsti dalla
legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi.
4. Restano fermi gli ulteriori obblighi e le conseguenti ipotesi di responsabilità disciplinare dei
pubblici dipendenti previsti da norme di legge, di regolamento o dai contratti collettivi.
LA PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE
Evoluzione normativa
L. 06/11/2012, n. 190
D.Lgs. 14/03/2013,
n. 33
Disposizioni di attuazione
Piano Nazionale
Anticorruzione
Piano Triennale Comunale
Disposizioni di attuazione
L. 190/2012
Art. 1
1. In attuazione dell'articolo 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro
la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi
della legge 3 agosto 2009, n. 116, e degli articoli 20 e 21 della Convenzione penale sulla
corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della legge 28 giugno 2012,
n. 110, la presente legge individua, in ambito nazionale, l'Autorità nazionale anticorruzione e gli
altri organi incaricati di svolgere, con modalità tali da assicurare azione coordinata, attività di
controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica
amministrazione.
Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle
amministrazioni pubbliche
Comitato interministeriale istituito e disciplinato con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della funzione pubblica
Autorità nazionale anticorruzione
Scuola superiore della pubblica amministrazione
Organismo indipendente di valutazione
Organo di indirizzo
Responsabile della prevenzione della corruzione
e della trasparenza (RPCT)
L. 190/2012
Art. 1
7. L'organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, disponendo le
eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei
per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività. Negli enti locali, il
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è individuato, di
norma, nel segretario o nel dirigente apicale, salva diversa e motivata determinazione.
Nelle unioni di comuni, può essere nominato un unico responsabile della prevenzione
della corruzione e della trasparenza. Il Responsabile della prevenzione della corruzione
e della trasparenza segnala all'organo di indirizzo e all'organismo indipendente di
valutazione le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione
della corruzione e di trasparenza e indica agli uffici competenti all'esercizio dell'azione
disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure
in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.
L. 190/2012
Art. 1
… Eventuali misure discriminatorie, dirette o indirette, nei confronti del Responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza per motivi collegati, direttamente o
indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni devono essere segnalate all'Autorità nazionale
anticorruzione, che può chiedere informazioni all'organo di indirizzo e intervenire nelle forme di
cui al comma 3, articolo 15, decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.
L. 190/2012
Art. 1
8. L'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e
trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione
strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione. L'organo di
indirizzo adotta il Piano triennale per la prevenzione della corruzione su proposta del
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il 31 gennaio di ogni
anno e ne cura la trasmissione all'Autorità nazionale anticorruzione. Negli enti locali il piano è
approvato dalla giunta. L'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti
estranei all'amministrazione. Il responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza, entro lo stesso termine, definisce procedure appropriate per selezionare e formare,
ai sensi del comma 10, i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla
corruzione. Le attività a rischio di corruzione devono essere svolte, ove possibile, dal personale di
cui al comma 11.
L. 190/2012
Art. 1
8-bis. L'Organismo indipendente di valutazione verifica, anche ai fini della validazione della
Relazione sulla performance, che i piani triennali per la prevenzione della corruzione siano
coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale e che
nella misurazione e valutazione delle performance si tenga conto degli obiettivi connessi
all'anticorruzione e alla trasparenza. Esso verifica i contenuti della Relazione di cui al comma 14
in rapporto agli obiettivi inerenti alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza. A tal fine,
l'Organismo medesimo può chiedere al Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza le informazioni e i documenti necessari per lo svolgimento del controllo e può
effettuare audizioni di dipendenti. L'Organismo medesimo riferisce all'Autorità nazionale
anticorruzione sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e di
trasparenza.
Organismo indipendente di valutazione
ANAC
Responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza
L. 190/2012
Art. 1
10. Il responsabile individuato ai sensi del comma 7 [Responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza] provvede anche:
a) alla verifica dell'efficace attuazione del piano e della sua idoneità, nonché a proporre la
modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero
quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
b) alla verifica, d'intesa con il dirigente competente, dell'effettiva rotazione degli incarichi negli
uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano
commessi reati di corruzione;
c) ad individuare il personale da inserire nei programmi di formazione di cui al comma 11.
ANAC - relazione annuale
ANAC - relazione annuale
L. 190/2012
Art. 1
12. In caso di commissione, all'interno dell'amministrazione, di un reato di corruzione accertato
con sentenza passata in giudicato, il responsabile individuato ai sensi del comma 7 del presente
articolo risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, nonché sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e
all'immagine della pubblica amministrazione, salvo che provi tutte le seguenti circostanze:
a) di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il
piano di cui al comma 5 e di aver osservato le prescrizioni di cui
ai commi 9 e 10 del presente articolo;
b) di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del piano.
13. La sanzione disciplinare a carico del responsabile individuato ai sensi del comma 7 non può
essere inferiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di un
mese ad un massimo di sei mesi.
L. 190/2012
Art. 1
14. In caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano, il responsabile
individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo risponde ai sensi dell'articolo 21 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché, per omesso
controllo, sul piano disciplinare, salvo che provi di avere comunicato agli uffici le misure da
adottare e le relative modalità e di avere vigilato sull'osservanza del Piano. …..
La violazione, da parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle misure di prevenzione previste
dal Piano costituisce illecito disciplinare.
….. Entro il 15 dicembre di ogni anno, il dirigente individuato ai sensi del comma 7 del presente
articolo trasmette all'organismo indipendente di valutazione e all'organo di indirizzo
dell'amministrazione una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la pubblica nel sito web
dell'amministrazione.
Nei casi in cui l'organo di indirizzo lo richieda o qualora il dirigente responsabile lo ritenga
opportuno, quest'ultimo riferisce sull'attività.
Piano Nazionale
Anticorruzione
Piano Nazionale Anticorruzione
Evoluzione
In data 11 settembre 2013, l’Autorità nazionale anticorruzione ha approvato con la delibera CiVIT
n.72/2013, su proposta del Dipartimento della funzione pubblica il Piano Nazionale
Anticorruzione, ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. b) della legge n. 190/2012.
Il Piano, elaborato sulla base delle direttive contenute nelle Linee di indirizzo del Comitato
interministeriale, contiene degli obiettivi strategici governativi per lo sviluppo della strategia di
prevenzione a livello centrale e fornisce indirizzi e supporto alle amministrazioni pubbliche per
l'attuazione della prevenzione della corruzione e per la stesura del Piano Triennale di Prevenzione
della Corruzione.
PNA
2013
PNA
2015
PNA
2016
PNA
2017
PNA
2018
PNA
2019-2021
P.N.A. 2019-2021
PNA 2019-2021
Il Consiglio, nella seduta del 30 gennaio 2019, ha approvato il Piano triennale di prevenzione della
corruzione e della trasparenza 2019-2021. Il 15 marzo 2019 si è conclusa la consultazione
finalizzata ad acquisire eventuali proposte ed osservazioni.
ALLEGATI
Allegato n. 1: Rappresentazione delle funzioni, dei macro-processi e dei processi dell’A.N.AC.
Allegato n. 2: Mappatura delle attività degli uffici dell’A.N.AC., individuazione dei comportamenti a
rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa
programmazione.
Allegato n. 3: Matrice di analisi del contesto esterno.
Allegato n. 4: Tabelle di assessment delle misure specifiche.
Allegato n. 5: Obblighi di trasparenza sull’organizzazione e sull’attività dell’A.N.AC., ai sensi del
d.lgs. n. 33/2013 e altre fonti normative
P.N.A. 2019-2021
P.N.A. 2019-2021
5. La metodologia di analisi del rischio: gli affinamenti effettuati.
Per quanto attiene, invece, alla metodologia di analisi e valutazione del rischio è stata confermata
quella già utilizzata nell’ambito degli ultimi tre PTPC alla luce dei risultati sostanzialmente positivi
prodotti dalla sua applicazione e in continuità con il lavoro di analisi del rischio di corruzione
compiuto nelle passate annualità
Come già evidenziato nel Piano precedente, l’applicazione meccanica della tecnica suggerita
dall’Allegato 5 del PNA del 2013 aveva dato, in molti casi, risultati inadeguati, portando ad una
sostanziale sottovalutazione del rischio.
La metodologia utilizzata per l’analisi dei rischi di corruzione ai fini della stesura del Piano
triennale anticorruzione ha inteso, pertanto, scongiurare le criticità sopra evidenziate, basandosi
su un principio di prudenza e privilegiando un sistema di misurazione qualitativo, piuttosto che
quantitativo
P.N.A. 2019-2021
5. La metodologia di analisi del rischio: gli affinamenti effettuati.
L’adozione di un sistema di misurazione che si ispira al modello adottato dal “UN Global
Compact“ (conta 12.000 aderenti in 145 Paesi).
Il valore del rischio di un evento di corruzione è stato calcolato come il prodotto della probabilità
dell’evento per l’intensità del relativo impatto:
Rischio (E) = Probabilità(E) x Impatto(E):
P.N.A. 2019-2021
5. La metodologia di analisi del rischio: gli affinamenti effettuati.
la probabilità che si verifichi uno specifico evento di corruzione deve essere valutata raccogliendo
tutti gli elementi informativi sia di natura oggettiva (ad esempio, eventi di corruzione specifici già
occorsi in passato, segnalazioni pervenute all’amministrazione, notizie di stampa), che di natura
soggettiva, tenendo conto del contesto ambientale, delle potenziali motivazioni dei soggetti che
potrebbero attuare azioni corruttive, nonché degli strumenti in loro possesso; tale valutazione
deve essere eseguita dal responsabile al meglio delle sue possibilità di raccolta di informazioni
ed operando una conseguente, attenta valutazione di sintesi al fine di rappresentare la probabilità
di accadimento dell’evento attraverso una scala crescente su 5 valori:
molto bassa
bassa
media
alta
altissima
P.N.A. 2019-2021
5. La metodologia di analisi del rischio: gli affinamenti effettuati.
l’impatto viene valutato calcolando le conseguenze che l’evento di
corruzione produrrebbe:
a) sull’amministrazione in termini di qualità e continuità dell’azione
amministrativa, impatto
economico, conseguenze legali, reputazione e credibilità istituzionale, etc.;
b) sugli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese),
a seguito del degrado
del servizio reso a causa del verificarsi dell’evento di corruzione.
P.N.A. 2019-2021
P.N.A. 2019-2021
6. Analisi del contesto esterno.
il processo di gestione del rischio di corruzione si
suddivide in 3 “macro fasi”:
1. analisi del contesto (interno ed esterno),
2. valutazione del rischio (identificazione, analisi e ponderazione del rischio),
3. trattamento del rischio (identificazione e programmazione delle misure di prevenzione).
P.N.A. 2019-2021
P.N.A. 2019-2021
P.N.A. 2019-2021
P.N.A. 2019-2021 - Allegato 1
P.N.A. 2019-2021 - Allegato 2
P.N.A. 2019-2021 - Allegato 2
P.N.A. 2019-2021 - Allegato 3
P.N.A. 2019-2021 - Allegato 3
P.N.A. 2019-2021 - Allegato 4
P.N.A. 2019-2021 - Allegato 4
P.N.A. 2019-2021 - Allegato 4
P.N.A. 2019-2021 - Allegato 5
VIGILANZA
Linee guida 15
L.G. ANAC n. 15
Linee Guida n. 15 recanti «Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di
affidamento di contratti pubblici». - Approvate con delibera n. 494 del 05 giugno 2019
1 Rapporto tra l’articolo 42 del codice dei contratti pubblici e le disposizioni vigenti in materia di
conflitto di interesse
1.1 Ferme restando le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39 in materia di
incompatibilità e inconferibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti
privati in controllo pubblico, l’articolo 42 del codice dei contratti pubblici disciplina l’ipotesi
particolare in cui il conflitto di interesse insorga nell’ambito di una procedura di gara.
1.2 Con specifico riferimento alle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, le
previsioni dell’articolo 42 del codice dei contratti pubblici devono considerarsi prevalenti rispetto
alle disposizioni contenute nelle altre disposizioni vigenti, ove contrastanti.
L.G. ANAC n. 15
2 Definizione del conflitto di interesse ai sensi dell’articolo 42 del codice dei contratti pubblici
2.1 Il conflitto di interesse individuato all’articolo 42 del codice dei contratti pubblici è la
situazione in cui la sussistenza di un interesse personale in capo ad un soggetto operante in
nome o per conto della stazione appaltante che interviene a qualsiasi titolo nella procedura di
gara o potrebbe in qualsiasi modo influenzarne l’esito è potenzialmente idonea a minare
l’imparzialit à e l’indipendenza della stazione appaltante nella procedura di gara. In altre parole,
l’interferenza tra la sfera istituzionale e quella personale del funzionario pubblico, si ha quando le
decisioni che richiedono imparzialità di giudizio siano adottate da un soggetto che abbia, anche
solo potenzialmente, interessi privati in contrasto con l’interesse pubblico.
2.2 Oltre alle situazioni richiamate dall’articolo 42, il conflitto di interesse sussiste nei casi
tipizzati dal legislatore nell’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 16 aprile
2013, n. 62, ivi compresa l’ipotesi residuale, già indicata, di esistenza di gravi ragioni di
convenienza.
L.G. ANAC n. 15
2.3 Il rischio che si intende evitare può essere, ai sensi dell’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n.
241 e dell’art. 53 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, soltanto potenziale e viene valutato ex ante
rispetto all’azione amministrativa.
2.4 L’interesse personale dell’agente, che potrebbe porsi in contrasto con l’interesse pubblico alla
scelta del miglior offerente, può essere di natura finanziaria, economica o dettato da particolari
legami di parentela, affinità, convivenza o frequentazione abituale con i soggetti destinatari
dell’azione amministrativa. Tale interesse deve essere tale da comportare la sussistenza di gravi
ragioni di convenienza all’astensione, tra le quali va considerata il potenziale danno all’immagine
di imparzialità dell’amministrazione nell’esercizio delle proprie funzioni.
Conflitto Astensione
L.G. ANAC n. 15
10 Individuazione degli eventi rischiosi nelle varie fasi delle procedure di gara e le relative
misure di prevenzione
10.1 Le stazioni appaltanti individuano preventivamente possibili situazioni di rischio che
possano far emergere, nelle varie fasi della procedura, conflitti di interesse non dichiarati o non
comunicati. L’individuazione del rischio è particolarmente rilevante nei casi in cui maggiore è la
discrezionalità riconosciuta alla stazione appaltante.
10.2 Per le stazioni appaltanti tenute al rispetto della legge 6 novembre 2012, n. 190 tale
indicazione è data nel PTPC all’interno della mappatura dei processi nell’area di rischio “contratti
pubblici”. L’individuazione delle situazioni di rischio può essere effettuata sulla base delle
indicazioni esemplificative contenute nella tabella di seguito riportata, riferite a ciascuna fase
della procedura di gara. L’indicazione dei soggetti coinvolti nelle varie fasi della procedura è
effettuata con finalità meramente orientative. Resta fermo che il conflitto di interessi rileva
quando colpisca chiunque partecipi, a qualsiasi titolo e con qualsiasi mansione, alla procedura di
gara. Tra le misure atte a prevenire il rischio di interferenza dovuto a conflitti di interesse meritano
particolare attenzione quelle relative a obblighi di dichiarazione, di comunicazione e di
astensione.
L.G. ANAC n. 15
L.G. ANAC n. 15
L.G. ANAC n. 15
L.G. ANAC n. 15
L.G. ANAC n. 15
12 Attività formative e di sensibilizzazione del personale
12.1 Si raccomanda alle stazioni appaltanti, nell’ambito dell’attività formativa obbligatoria dei
propri dipendenti, di intraprendere adeguate iniziative per dare conoscenza al personale
dell’obbligo di astensione, delle conseguenze scaturenti dalla sua violazione e dei comportamenti
da seguire in caso di conflitto di interesse.
12.2 L’azione di sensibilizzazione sugli obblighi di vigilanza e controllo sull’assenza di conflitti di
interesse in capo ai dipendenti va svolta in particolare con riferimento ai dirigenti e ai titolari di
posizioni organizzative o di funzioni di coordinamento.
12.3 L’attività formativa può essere prevista nell’ambito delle iniziative di formazione contemplate
nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e nel Piano triennale della formazione.
L.G. ANAC n. 15
Formazione
Pianificazione
Dichiarazione - Comunicazione
Astensione
Segnalazione di
condotte illecite –
Whistleblowing
Whistleblowing
Applicazione on line per le segnalazioni di illeciti o irregolarità e comunicazioni di misure
ritorsive, ai sensi dell'art. 54-bis, d.lgs. 165/2001, c.d. Whistleblowing
https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/SegnalazioneWhistleblowing
COMPETENZE ANAC:
L’attività di vigilanza anticorruzione dell’Autorità si svolge ai sensi e nei limiti di quanto previsto
dalla legge n. 190/2012, in un’ottica di prevenzione e non di repressione di singoli illeciti.
L’Autorità, qualora ritenga la segnalazione fondata nei termini chiariti dalla determinazione n. 6 del
28 aprile 2015 «Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d.
whistleblower)», in un’ottica di prevenzione della corruzione, può avviare un’interlocuzione con il
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)
dell’Amministrazione oggetto di segnalazione o disporre l’invio della segnalazione alle istituzioni
competenti, quali ad esempio l’Ispettorato per la Funzione Pubblica, la Corte dei conti, l’Autorità
giudiziaria, la Guardia di Finanza.
Whistleblowing
ANAC - Delibera n. 782 Adunanza del 4 settembre 2019
Oggetto: Procedimento sanzionatorio avviato ex art. 54 bis co. 6 primo periodo del D.lgs. n.
165/2001 nei confronti del (responsabile) per l’adozione di misure ritorsive nei confronti del
dipendente che segnala illeciti ai sensi dell’art 54 bis co. 1 d.lgs. 165/2001
DELIBERA
La natura ritorsiva ai sensi dell’art 54 bis del d.lgs 165/2001 dei provvedimenti sanzionatori
adottati dall’Ufficio Procedimenti Disciplinari del Comune di (omissis) nei confronti del segnalante
e di seguito identificati:
- provvedimento sanzionatorio n. (omissis);
- provvedimento sanzionatorio n. (omissis);
Di irrogare la sanzione pecuniaria in misura pari a euro 5.000 (cinquemila) al (responsabile), in
qualità di firmatario dei provvedimenti dichiarati ritorsivi;
Whistleblowing
Cosa NON può fare ANAC
L’Autorità in base alla normativa attualmente vigente:
NON tutela diritti e interessi individuali;
NON svolge attività di accertamento/soluzione di vicende soggettive e personali del segnalante,
né può incidere, se non in via indiretta e mediata, sulle medesime;
NON può sostituirsi alle istituzioni competenti per materia;
NON fornisce rappresentanza legale o consulenza al segnalante;
NON si occupa delle segnalazioni provenienti da enti privati.
Whistleblowing
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Comunicazione/News/2019/Anac.4.Rapporto.WB.pdf
Trasparenza e
pubblicità
(Dlgs 33/2013)
Pubblicazioni:
tempi e modalità
Amministrazione trasparente
Capo I Principi generali
Capo I-bis Diritto di accesso a dati e documenti
Capo I-ter Pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti
Capo II Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione e l'attività
delle pubbliche amministrazioni
Capo III Obblighi di pubblicazione concernenti l'uso delle risorse pubbliche
Capo IV Obblighi di pubblicazione concernenti le prestazioni offerte e i
servizi erogati
Capo V Obblighi di pubblicazione in settori speciali
Capo VI Vigilanza sull'attuazione delle disposizioni e sanzioni
Capo VII Disposizioni finali e transitorie
Amministrazione trasparente
Art. 8. Decorrenza e durata dell'obbligo di pubblicazione
1. I documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa
vigente sono pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale dell'amministrazione.
2. I documenti contenenti altre informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi
della normativa vigente sono pubblicati e mantenuti aggiornati ai sensi delle disposizioni del
presente decreto.
3. I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della
normativa vigente sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno
successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti
pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di
trattamento dei dati personali e quanto previsto dagli articoli 14, comma 2, e 15, comma 4.
Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono accessibili ai sensi dell'articolo 5.
3-bis. L'Autorità nazionale anticorruzione, sulla base di una valutazione del rischio corruttivo, delle
Amministrazione trasparente
Art. 8. Decorrenza e durata dell'obbligo di pubblicazione
3-bis. L'Autorità nazionale anticorruzione, sulla base di una valutazione del rischio corruttivo,
delle esigenze di semplificazione e delle richieste di accesso, determina, anche su proposta del
Garante per la protezione dei dati personali, i casi in cui la durata della pubblicazione del dato e
del documento può essere inferiore a 5 anni.
Art. 9. Accesso alle informazioni pubblicate nei siti
1. Ai fini della piena accessibilità delle informazioni pubblicate, nella home page dei siti
istituzionali è collocata un'apposita sezione denominata «Amministrazione trasparente», al cui
interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti pubblicati ai sensi della normativa
vigente. Al fine di evitare eventuali duplicazioni, la suddetta pubblicazione può essere sostituita
da un collegamento ipertestuale alla sezione del sito in cui sono presenti i relativi dati,
informazioni o documenti, assicurando la qualità delle informazioni di cui all'articolo 6.
Amministrazione trasparente
Art. 9. Accesso alle informazioni pubblicate nei siti
Le amministrazioni non possono disporre filtri e altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai
motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione
«Amministrazione trasparente».
Amministrazione trasparente
Art. 9-bis. Pubblicazione delle banche dati
1. Le pubbliche amministrazioni titolari delle banche dati di cui all'Allegato B pubblicano i dati,
contenuti nelle medesime banche dati, corrispondenti agli obblighi di pubblicazione di cui al
presente decreto, indicati nel medesimo, con i requisiti di cui all'articolo 6, ove compatibili con le
modalità di raccolta ed elaborazione dei dati.
2. Nei casi di cui al comma 1, nei limiti dei dati effettivamente contenuti nelle banche dati di cui al
medesimo comma, i soggetti di cui all'articolo 2-bis adempiono agli obblighi di pubblicazione
previsti dal presente decreto, indicati nell'Allegato B, mediante la comunicazione dei dati, delle
informazioni o dei documenti dagli stessi detenuti all'amministrazione titolare della
corrispondente banca dati e con la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nella sezione
"Amministrazione trasparente", del collegamento ipertestuale, rispettivamente, alla banca dati
contenente i relativi dati, informazioni o documenti, ferma restando la possibilità per le
amministrazioni di continuare a pubblicare sul proprio sito i predetti dati purché identici a quelli
comunicati alla banca dati.
Amministrazione trasparente
Amministrazione trasparente
Art. 9-bis. Pubblicazione delle banche dati
3. Nel caso in cui sia stata omessa la pubblicazione, nelle banche dati, dei dati oggetto di
comunicazione ai sensi del comma 2 ed effettivamente comunicati, la richiesta di accesso civico
di cui all'articolo 5 è presentata al responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza dell'amministrazione titolare della banca dati.
4. Qualora l'omessa pubblicazione dei dati da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al
comma 1 sia imputabile ai soggetti di cui al comma 2, la richiesta di accesso civico di cui
all'articolo 5 è presentata al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
dell'amministrazione tenuta alla comunicazione.
Amministrazione trasparente
Art. 10. Coordinamento con il Piano triennale per la prevenzione della corruzione
1. Ogni amministrazione indica, in un'apposita sezione del Piano triennale per la prevenzione della
corruzione di cui all'articolo 1, comma 5, della legge n. 190 del 2012, i responsabili della
trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del
presente decreto.
3. La promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un obiettivo strategico di ogni
amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali.
8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione:
«Amministrazione trasparente» di cui all'articolo 9:
a) il Piano triennale per la prevenzione della corruzione;
b) il Piano e la Relazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
c) i nominativi ed i curricula dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione di cui
all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009;
Amministrazione trasparente
Capo VI - Vigilanza sull'attuazione delle disposizioni e sanzioni
Art. 43. Responsabile per la trasparenza
1. All'interno di ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui
all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, svolge, di norma, le funzioni di
Responsabile per la trasparenza, di seguito «Responsabile», e il suo nominativo è indicato nel
Piano triennale per la prevenzione della corruzione. Il responsabile svolge stabilmente un'attività
di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione
previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle
informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo
indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi,
all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.
Amministrazione trasparente
Art. 43. Responsabile per la trasparenza
3. I dirigenti responsabili degli uffici dell'amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare
flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge.
4. I dirigenti responsabili dell'amministrazione e il responsabile per la trasparenza controllano e
assicurano la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito dal presente
decreto.
5. In relazione alla loro gravità, il responsabile segnala i casi di inadempimento o di adempimento
parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, all'ufficio di
disciplina, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare. Il responsabile segnala
altresì gli inadempimenti al vertice politico dell'amministrazione, all'OIV ai fini dell'attivazione delle
altre forme di responsabilità.
Amministrazione trasparente
Art. 46. Responsabilità derivante dalla violazione delle disposizioni in materia di obblighi di
pubblicazione e di accesso civico
1. L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e il rifiuto, il
differimento e la limitazione dell'accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 5-bis,
costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di
responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della
corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla
performance individuale dei responsabili.
2. Il responsabile non risponde dell'inadempimento degli obblighi di cui al comma 1 se prova che
tale inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile.
Amministrazione trasparente
Art. 47. Sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza per casi specifici
1. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 14,
concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento
dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e
dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica,
dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del
responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito
internet dell'amministrazione o organismo interessato.
1-bis. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche nei confronti del dirigente che non effettua
la comunicazione ai sensi dell'articolo 14, comma 1-ter, relativa agli emolumenti complessivi
percepiti a carico della finanza pubblica, nonché nei confronti del responsabile della mancata
pubblicazione dei dati di cui al medesimo articolo. La stessa sanzione si applica nei confronti del
responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui all'articolo 4-bis, comma 2.
Amministrazione trasparente
Art. 47. Sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza per casi specifici
2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 22, comma 2, dà luogo ad una
sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della
violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai
soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento
ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.
3. Le sanzioni di cui al comma 1 sono irrogate dall'Autorità nazionale anticorruzione. L'Autorità
nazionale anticorruzione disciplina con proprio regolamento, nel rispetto delle norme previste
dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni.
Pubblicità ed
accesso
Accessi
Accesso ai documenti amministrativi
- Accesso infraprocedimentale (art. 10)
- Accesso ai documenti (artt. 22 e ss.)
Accesso civico
- Ordinario (art. 5 comma 1 Dlgs 33/2013)
- generalizzato (art. 5 comma 2 Dlgs 33/2013)
Accesso privacy
- GDPR (art. 15 regolamento UE 2016/679)
Le procedure di competenza dei servizi comunali (parte 1):
approfondimento sui servizi demografici (Anagrafe, Stato Civile,
Elettorale, Statistica) e le competenze della Polizia locale
Lezione 12
A cura di
dott. Simone Chiarelli
simone.chiarelli@gmail.com
Cell. +39 3337663638

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  • 1. La responsabilità nella PA : i reati della e contro la Pubblica Amministrazione, anticorruzione e trasparenza (L. 190/2012 e Dlgs 33/2013), Codici di comportamento, e procedimento disciplinare Lezione 11 A cura di dott. Simone Chiarelli simone.chiarelli@gmail.com Cell. +39 3337663638
  • 3. Diritto penale (precetto/sanzione, norme perfette, norme imperfette, norme penali in bianco) Approfondimenti: https://formazione.omniavis.com/ - Youtube: https://www.youtube.com/user/simonechiarelli
  • 4. Principi (riserva di legge, legalità, tipicità, irretroattività, divieto di analogia in malam partem) Nullum crimen, nulla poena sine lege Approfondimenti: https://formazione.omniavis.com/ - Youtube: https://www.youtube.com/user/simonechiarelli
  • 5. Reati comuni/propri (peculato, malversazione, indebita percezione, concussione, corruzione, istigazione alla corruzione, abuso d’ufficio, rilevazione di segreti d’ufficio, utilizzazione di segreti d’ufficio, rifiuto/omissione d’atti d’ufficio, rifiuto/ritardo di obbedienza, interruzione di pubblico servizio, ) Approfondimenti: https://formazione.omniavis.com/ - Youtube: https://www.youtube.com/user/simonechiarelli
  • 6. Delitti (ergastolo, reclusione, multa) Contravvenzioni (arresto, ammenda) Approfondimenti: https://formazione.omniavis.com/ - Youtube: https://www.youtube.com/user/simonechiarelli
  • 7. Approfondimenti: https://formazione.omniavis.com/ - Youtube: https://www.youtube.com/user/simonechiarelli
  • 8. Approfondimenti: https://formazione.omniavis.com/ - Youtube: https://www.youtube.com/user/simonechiarelli
  • 9. Approfondimenti: https://formazione.omniavis.com/ - Youtube: https://www.youtube.com/user/simonechiarelli
  • 10. Approfondimenti: https://formazione.omniavis.com/ - Youtube: https://www.youtube.com/user/simonechiarelli Reato permanente Reato abituale Reato aberrante (ictus/delicti) Reato impossibile
  • 11. Imputabilità Minore 14-18 Vizio di mente Ubriachezza Approfondimenti: https://formazione.omniavis.com/ - Youtube: https://www.youtube.com/user/simonechiarelli
  • 12. Pena principale Pene accessorie Approfondimenti: https://formazione.omniavis.com/ - Youtube: https://www.youtube.com/user/simonechiarelli
  • 13.
  • 14. REATI CONTRO LA PA (privati)
  • 15. Delitti contro la P.A. I delitti contro la pubblica amministrazione italiana sono una categoria di reati previsti dall'ordinamento penale italiano che attentano ai princìpi costituzionali di buon andamento e imparzialità degli organi pubblici e dei loro rappresentanti, così attentando sia al prestigio della cosa pubblica sia al naturale rapporto di fiducia che deve esistere tra il cittadino e lo Stato. Sono disciplinati nel titolo II del libro II del codice penale, suddivisi in due sottocategorie a seconda di chi sia l'autore del reato: il pubblico ufficiale interno alla pubblica amministrazione (reato proprio) oppure dal cittadino privato esterno a danno della pubblica amministrazione (reato comune).
  • 16. Delitti contro la personalità dello Stato (selezione)
  • 17. c.p. art. 241. Attentati contro l'integrità, l'indipendenza e l'unità dello Stato Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti violenti diretti e idonei a sottoporre il territorio dello Stato [c.p. 4] o una parte di esso alla sovranità di uno Stato straniero, ovvero a menomare l'indipendenza o l'unità dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore a dodici anni.
  • 18. c.p. art. 257. Spionaggio politico o militare. Chiunque si procura, a scopo di spionaggio politico o militare, notizie che, nell'interesse della sicurezza dello Stato, o comunque, nell'interesse politico, interno o internazionale, dello Stato, debbono rimanere segrete [c.p. 256] è punito con la reclusione non inferiore a quindici anni [c.p. 7, n. 1, 29, 32, 255, 268, 302, 311, 312]. Si applica la pena di morte: 1. se il fatto è commesso nell'interesse di uno Stato in guerra con lo Stato italiano [c.p. 242]; 2. se il fatto ha compromesso la preparazione o l'efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari [c.p. 364].
  • 19. c.p. art. 241. Attentati contro l'integrità, l'indipendenza e l'unità dello Stato Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti violenti diretti e idonei a sottoporre il territorio dello Stato [c.p. 4] o una parte di esso alla sovranità di uno Stato straniero, ovvero a menomare l'indipendenza o l'unità dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore a dodici anni.
  • 20. c.p. art. 270. Associazioni sovversive . Chiunque nel territorio dello Stato [c.p. 4] promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni. Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento [Cost. 18; c.p. 302, 311, 312] .
  • 21. c.p. art. 276. Attentato contro il Presidente della Repubblica Chiunque attenta alla vita, alla incolumità o alla libertà personale del Presidente della Repubblica è punito con l'ergastolo [c.p. 7, n. 1, 22, 302, 311, 312, 360, 364] .
  • 23. c.p. art. 361. Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale Il pubblico ufficiale [c.p. 357], il quale omette o ritarda di denunciare all'autorità giudiziaria, o ad un'altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni [c.p. 2, 3], è punito con la multa da euro 30 (3) a euro 516 [c.p. 31; c.p.p. 347] (4) (5). La pena è della reclusione fino ad un anno, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria [c.p. 360; c.p.p. 57], che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto [c.p.p. 331]. Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa [c.p. 120, 126].
  • 24. c.p. art. 368. Calunnia Chiunque, con denunzia [c.p.p. 331, 333], querela [c.p.p. 336], richiesta [c.p.p. 341, 342] o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'autorità giudiziaria o ad un'altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne o alla Corte penale internazionale, incolpa di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato, è punito con la reclusione da due a sei anni [c.p. 29, 32, 370] (2). La pena è aumentata [c.p. 64] se s'incolpa taluno di un reato pel quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni, o un'altra pena più grave. La reclusione è da quattro a dodici anni, se dal fatto deriva una condanna alla reclusione superiore a cinque anni; è da sei a venti anni, se dal fatto deriva una condanna all'ergastolo; e si applica la pena dell'ergastolo, se dal fatto deriva una condanna alla pena di morte [c.c. 463, n. 3] (3).
  • 25. c.p. art. 378. Favoreggiamento personale Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte (2) o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo [c.p. 110], aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti, è punito con la reclusione fino a quattro anni [c.p. 29] (3). Quando il delitto commesso è quello previsto dall'art. 416-bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni (4). Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a euro 516 (5). Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile [c.p. 85, 88, 91, 93, 96, 97] o risulta che non ha commesso il delitto
  • 26. c.p. art. 378. Favoreggiamento personale Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte (2) o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo [c.p. 110], aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti, è punito con la reclusione fino a quattro anni [c.p. 29] (3). Quando il delitto commesso è quello previsto dall'art. 416-bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni (4). Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a euro 516 (5). Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile [c.p. 85, 88, 91, 93, 96, 97] o risulta che non ha commesso il delitto
  • 27. Delitti contro l’ordine pubblico (selezione)
  • 28. c.p. art. 414. Istigazione a delinquere. Chiunque pubblicamente istiga [c.p. 266] a commettere uno o più reati [c.p. 302, 306] è punito, per il solo fatto dell'istigazione: 1. con la reclusione da uno a cinque anni, se trattasi di istigazione a commettere delitti [c.p. 17, 29, 32]; 2. con la reclusione fino a un anno, ovvero con la multa fino a euro 206 (1), se trattasi di istigazione a commettere contravvenzioni [c.p. 17]. Se si tratta di istigazione a commettere uno o più delitti e una o più contravvenzioni, si applica la pena stabilita nel n. 1.
  • 29. c.p. art. 416. Associazione per delinquere Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti [c.p. 576, n. 4], coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione [c.p. 28, 29, 32, 270, 305, 306] sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione [c.p. 115], la pena è della reclusione da uno a cinque anni [c.p. 29, 32]. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scorrono in armi [c.p. 585] le campagne o le pubbliche vie [c.p. 70, n. 1], si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata [c.p. 63, 64] se il numero degli associati è di dieci o più [c.p. 418]
  • 31. c.p. art. 422. Strage Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 285, al fine di uccidere, compie atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità è punito, se dal fatto deriva la morte di più persone, con la morte (3). Se è cagionata la morte di una sola persona, si applica l'ergastolo. In ogni altro caso si applica la reclusione non inferiore a quindici anni [c.p. 28, 29, 32]
  • 33. c.p. art. 452-bis. Inquinamento ambientale È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.
  • 34. Delitti contro l’economia pubblica, l’industria ed il commercio (selezione)
  • 35. c.p. art. 501. Rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio [aggiotaggio] Chiunque al fine di turbare il mercato interno dei valori o delle merci, pubblica o altrimenti divulga notizie false, esagerate o tendenziose o adopera altri artifici atti a cagionare un aumento o una diminuzione del prezzo delle merci, ovvero dei valori ammessi nelle liste di borsa o negoziabili nel pubblico mercato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 516 a euro 25.822 [c.p. 29]. Se l'aumento o la diminuzione del prezzo delle merci o dei valori si verifica, le pene sono aumentate [c.c. 2628; c.p. 64]. Le pene sono raddoppiate: …………….
  • 36. Delitti contro la morale pubblica ed il buon costume (selezione)
  • 37. c.p. art. 527. Atti osceni Chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni [c.p. 529] è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000 (3). Si applica la pena della reclusione da quattro mesi a quattro anni e sei mesi se il fatto è commesso all'interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano (4). Se il fatto avviene per colpa [c.p. 43], si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51 a euro 309 [disp. att. c.p. 19-bis] .
  • 38. Delitti contro il sentimento per gli animali (selezione)
  • 39. c.p. art. 544-bis. Uccisione di animali. Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni [disp. att. c.p. 19-ter].
  • 40. c.p. art. 544-ter. Maltrattamento di animali. Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale
  • 41. Delitti contro la famiglia (selezione)
  • 42. c.p. art. 564. Incesto. Chiunque, in modo che ne derivi pubblico scandalo, commette incesto con un discendente o un ascendente [c.c. 75; c.p. 540], o con un affine in linea retta [c.c. 78], ovvero con una sorella o un fratello, è punito con la reclusione da uno a cinque anni [c.p. 29, 32]. La pena è della reclusione da due a otto anni nel caso di relazione incestuosa. Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, se l'incesto è commesso da persona maggiore di età con persona minore degli anni diciotto, la pena è aumentata [c.p. 64] per la persona maggiorenne. La condanna pronunciata contro il genitore importa la perdita della responsabilità genitoriale [c.c. 315; c.p. 34] [o della tutela legale] [c.c. 348]
  • 43. c.p. art. 572. Maltrattamenti contro familiari e conviventi Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da tre a sette anni [c.p. 29, 31, 32] (2). La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità come definita ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se il fatto è commesso con armi . Se dal fatto deriva una lesione personale grave [c.p. 583], si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni. Il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti di cui al presente articolo si considera persona offesa dal reato.
  • 44. Delitti contro la persona (selezione)
  • 45. c.p. art. 575. Omicidio. Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno [c.p. 32, 276, 295, 301, 306]
  • 46. c.p. art. 576. Circostanze aggravanti. Ergastolo (1) (2). Si applica la pena dell'ergastolo [c.p. 22] se il fatto preveduto dall'articolo precedente è commesso: 1. col concorso di taluna delle circostanze indicate nel n. 2 dell'articolo 61; 2. contro l'ascendente o il discendente [c.c. 75; c.p. 540, 577, n. 1], quando concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell'articolo 61 o quando è adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso, ovvero quando vi è premeditazione; 3. dal latitante [c.p.p. 296], per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione ovvero per procurarsi i mezzi di sussistenza durante la latitanza; 4. dall'associato per delinquere [c.p. 416], per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione; 5. in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 583-quinquies, 600-bis, 600-ter, 609-bis, 609-quater e 609-octies (4); 5.1. dall'autore del delitto previsto dall'articolo 612-bis nei confronti della persona offesa ; 5-bis. contro un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ovvero un ufficiale o agente di pubblica sicurezza, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio
  • 47. c.p. art. 589. Omicidio colposo Chiunque cagiona per colpa [c.p. 43] la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni (4). Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni
  • 48. c.p. art. 589-bis. Omicidio stradale Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da due a sette anni. Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da otto a dodici anni . [c.p. 590-quater]. La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore …..
  • 49. c.p. art. 582. Lesione personale Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale [c.p. 583], dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni [c.p. 585]. Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel numero 1 e nell'ultima parte dell'articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa [c.p. 120, 124, 365; c.p.p. 336]
  • 50. c.p. art. 594. Ingiuria (1) Articolo abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. c), D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, a decorrere dal 6 febbraio 2016. Vedi, anche, l'art. 4, commi 1, lett. a), 2, 3 e 4, lett. f), del medesimo D.Lgs. n. 7/2016.
  • 51. c.p. art. 595. Diffamazione. Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito [c.p. 598] con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2.065. Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico [c.c. 2699] (3), la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516. Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza o ad una autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate [c.p. 29, 64].
  • 52. c.p. art. 610. Violenza privata Chiunque, con violenza [c.p. 581] o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni [c.p. 29]. La pena è aumentata [c.p. 64] se concorrono le condizioni prevedute dall'articolo 339.
  • 53. c.p. art. 612-bis. Atti persecutori [stalking] Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata. Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612, secondo comma. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.
  • 54. Delitti contro il patrimonio (selezione)
  • 55. c.p. art. 624. Furto. Chiunque s'impossessa della cosa mobile [c.p. 631] altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 154 a euro 516 [c.p. 29]. Agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche l'energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico [c.c. 814; c.p. 625, 626, 646, 647, 649; c.n. 510, 593, 1146]. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una o più delle circostanze di cui agli articoli 61, numero 7), e 625.
  • 56. c.p. art. 628. Rapina Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, s'impossessa della cosa mobile altrui [c.p. 624], sottraendola a chi la detiene, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 927 a euro 2.500 [c.p. 29, 32] (2). Alla stessa pena soggiace chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l'impunità. …..
  • 57. c.p. art. 635. Danneggiamento Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione del delitto previsto dall'articolo 331, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni (3). Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui: 1. ….
  • 58. c.p. art. 640. Truffa Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032 [c.p. 29]. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 [c.p. 29, 63]: 1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare ; 2. se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità [c.p. 649, 661; c.p.m.p. 162]; 2-bis. se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5). Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 7.
  • 59. c.p. art. 646. Appropriazione indebita Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile [c.c. 812; c.p. 624] altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, è punito, a querela della persona offesa [c.p. 120; c.p.p. 336], con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 1.000 a euro 3.000 [c.p. 29]. Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario [c.c. 1783], la pena è aumentata [c.p. 64].
  • 61. c.p. art. 357. Nozione del pubblico ufficiale Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.
  • 62. c.p. art. 358. Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale .
  • 63. c.p. art. 314. Peculato Il pubblico ufficiale [c.p. 357] o l'incaricato di un pubblico servizio [c.p. 358] , che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro [c.p. 458] o di altra cosa mobile altrui [c.c. 812, 814] , se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi. Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita . [peculato d’uso]
  • 64. c.p. art. 316-bis. Malversazione a danno dello Stato Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni .
  • 65. c.p. art. 317. Concussione Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.
  • 66. c.p. art. 318. Corruzione per l'esercizio della funzione Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.
  • 67. c.p. art. 322. Istigazione alla corruzione Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319 .
  • 68. c.p. art. 323. Abuso d'ufficio Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni (3). La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità .
  • 69. c.p. art. 326. Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno. Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni .
  • 70. c.p. art. 328. Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 1.032. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa .
  • 72. c.p. art. 336. Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale Chiunque usa violenza o minaccia a un pubblico ufficiale [c.p. 357] o ad un incaricato di un pubblico servizio [c.p. 358], per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, o ad omettere un atto dell'ufficio o del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni [c.p. 29, 32; c.p.p. 7]. La pena è della reclusione fino a tre anni, se il fatto è commesso per costringere alcuna delle persone anzidette a compiere un atto del proprio ufficio o servizio, o per influire, comunque, su di essa.
  • 73. c.p. art. 337. Resistenza a un pubblico ufficiale Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale [c.p. 357] o ad un incaricato di un pubblico servizio [c.p. 358], mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni [c.p. 29, 32; c.p.p. 7].
  • 74. c.p. art. 348. Esercizio abusivo di una professione Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato [c.c. 2229] è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000. La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e, nel caso in cui il soggetto che ha commesso il reato eserciti regolarmente una professione o attività, la trasmissione della sentenza medesima al competente Ordine, albo o registro ai fini dell'applicazione dell'interdizione da uno a tre anni dalla professione o attività regolarmente esercitata. Si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 15.000 a euro 75.000 nei confronti del professionista che ha determinato altri a commettere il reato di cui al primo comma ovvero ha diretto l'attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo.
  • 77. D.P.R. 16/04/2013, n. 62 - Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Art. 1 Disposizioni di carattere generale Art. 2 Ambito di applicazione Art. 3 Principi generali Art. 4 Regali, compensi e altre utilità Art. 5 Partecipazione ad associazioni e organizzazioni Art. 6 Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse Art. 7 Obbligo di astensione Art. 8 Prevenzione della corruzione Art. 9 Trasparenza e tracciabilità Art. 10 Comportamento nei rapporti privati Art. 11 Comportamento in servizio Art. 12 Rapporti con il pubblico Art. 13 Disposizioni particolari per i dirigenti Art. 14 Contratti ed altri atti negoziali Art. 15 Vigilanza, monitoraggio e attività formative Art. 16 Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice Art. 17 Disposizioni finali e abrogazioni
  • 78. Art. 1 Disposizioni di carattere generale 1. Il presente codice di comportamento, di seguito denominato "Codice", definisce, ai fini dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare. 2. Le previsioni del presente Codice sono integrate e specificate dai codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni ai sensi dell'articolo 54, comma 5, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.
  • 79. Art. 3 Principi generali 1. Il dipendente osserva la Costituzione, servendo la Nazione con disciplina ed onore e conformando la propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa. Il dipendente svolge i propri compiti nel rispetto della legge, perseguendo l'interesse pubblico senza abusare della posizione o dei poteri di cui è titolare. 2. Il dipendente rispetta altresì i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza e agisce in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi. 3. Il dipendente non usa a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio, evita situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione. Prerogative e poteri pubblici sono esercitati unicamente per le finalità di interesse generale per le quali sono stati conferiti.
  • 80. Art. 3 Principi generali 4. Il dipendente esercita i propri compiti orientando l'azione amministrativa alla massima economicità, efficienza ed efficacia. La gestione di risorse pubbliche ai fini dello svolgimento delle attività amministrative deve seguire una logica di contenimento dei costi, che non pregiudichi la qualità dei risultati. 5. Nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa, il dipendente assicura la piena parità di trattamento a parità di condizioni, astenendosi, altresì, da azioni arbitrarie che abbiano effetti negativi sui destinatari dell'azione amministrativa o che comportino discriminazioni basate su sesso, nazionalità, origine etnica, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, appartenenza a una minoranza nazionale, disabilità, condizioni sociali o di salute, età e orientamento sessuale o su altri diversi fattori. 6. Il dipendente dimostra la massima disponibilità e collaborazione nei rapporti con le altre pubbliche amministrazioni, assicurando lo scambio e la trasmissione delle informazioni e dei dati in qualsiasi forma anche telematica, nel rispetto della normativa vigente.
  • 81. Art. 4 Regali, compensi e altre utilità 1. Il dipendente non chiede, nè sollecita, per sè o per altri, regali o altre utilità. 2. Il dipendente non accetta, per sè o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e nell'ambito delle consuetudini internazionali. In ogni caso, indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato, il dipendente non chiede, per sè o per altri, regali o altre utilità, neanche di modico valore a titolo di corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all'ufficio, nè da soggetti nei cui confronti è o sta per essere chiamato a svolgere o a esercitare attività o potestà proprie dell'ufficio ricoperto. 3. Il dipendente non accetta, per sè o per altri, da un proprio subordinato, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore. Il dipendente non offre, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità a un proprio sovraordinato, salvo quelli d'uso di modico valore.
  • 82. Art. 4 Regali, compensi e altre utilità 4. I regali e le altre utilità comunque ricevuti fuori dai casi consentiti dal presente articolo, a cura dello stesso dipendente cui siano pervenuti, sono immediatamente messi a disposizione dell'Amministrazione per la restituzione o per essere devoluti a fini istituzionali. 5. Ai fini del presente articolo, per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelle di valore non superiore, in via orientativa, a 150 euro, anche sotto forma di sconto. I codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni possono prevedere limiti inferiori, anche fino all'esclusione della possibilità di riceverli, in relazione alle caratteristiche dell'ente e alla tipologia delle mansioni. 6. Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza. 7. Al fine di preservare il prestigio e l'imparzialità dell'amministrazione, il responsabile dell'ufficio vigila sulla corretta applicazione del presente articolo.
  • 83. Art. 5 Partecipazione ad associazioni e organizzazioni Art. 6 Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse Art. 7 Obbligo di astensione 1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.
  • 84. Art. 10 Comportamento nei rapporti privati 1. Nei rapporti privati, comprese le relazioni extralavorative con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, il dipendente non sfrutta, nè menziona la posizione che ricopre nell'amministrazione per ottenere utilità che non gli spettino e non assume nessun altro comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione Art. 11 Comportamento in servizio 1. Fermo restando il rispetto dei termini del procedimento amministrativo, il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda nè adotta comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza. 2. Il dipendente utilizza i permessi di astensione dal lavoro, comunque denominati, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi. 3. Il dipendente utilizza il materiale o le attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio e i servizi telematici e telefonici dell'ufficio nel rispetto dei vincoli posti dall'amministrazione. Il dipendente utilizza i mezzi di trasporto dell'amministrazione a sua disposizione soltanto per lo svolgimento dei compiti d'ufficio, astenendosi dal trasportare terzi, se non per motivi d'ufficio.
  • 85. Art. 12 Rapporti con il pubblico 1. Il dipendente in rapporto con il pubblico si fa riconoscere attraverso l'esposizione in modo visibile del badge od altro supporto identificativo messo a disposizione dall'amministrazione, salvo diverse disposizioni di servizio, anche in considerazione della sicurezza dei dipendenti, opera con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilità e, nel rispondere alla corrispondenza, a chiamate telefoniche e ai messaggi di posta elettronica, opera nella maniera più completa e accurata possibile. Qualora non sia competente per posizione rivestita o per materia, indirizza l'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione. Il dipendente, fatte salve le norme sul segreto d'ufficio, fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento proprio e di altri dipendenti dell'ufficio dei quali ha la responsabilità od il coordinamento. Nelle operazioni da svolgersi e nella trattazione delle pratiche il dipendente rispetta, salvo diverse esigenze di servizio o diverso ordine di priorità stabilito dall'amministrazione, l'ordine cronologico e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto con motivazioni generiche. Il dipendente rispetta gli appuntamenti con i cittadini e risponde senza ritardo ai loro reclami. …...
  • 86. Art. 13 Disposizioni particolari per i dirigenti 1. Ferma restando l'applicazione delle altre disposizioni del Codice, le norme del presente articolo si applicano ai dirigenti, ivi compresi i titolari di incarico ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ai soggetti che svolgono funzioni equiparate ai dirigenti operanti negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché ai funzionari responsabili di posizione organizzativa negli enti privi di dirigenza. 2. Il dirigente svolge con diligenza le funzioni ad esso spettanti in base all'atto di conferimento dell'incarico, persegue gli obiettivi assegnati e adotta un comportamento organizzativo adeguato per l'assolvimento dell'incarico. ….
  • 87. Art. 16 Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice 1. La violazione degli obblighi previsti dal presente Codice integra comportamenti contrari ai doveri d'ufficio. Ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni contenute nel presente Codice, nonché dei doveri e degli obblighi previsti dal piano di prevenzione della corruzione, dà luogo anche a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del pubblico dipendente, essa è fonte di responsabilità disciplinare accertata all'esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni. 2. Ai fini della determinazione del tipo e dell'entità della sanzione disciplinare concretamente applicabile, la violazione è valutata in ogni singolo caso con riguardo alla gravità del comportamento ed all'entità del pregiudizio, anche morale, derivatone al decoro o al prestigio dell'amministrazione di appartenenza. Le sanzioni applicabili sono quelle previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi, incluse quelle espulsive che possono essere applicate esclusivamente nei casi, da valutare in relazione alla gravità, di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 4, qualora concorrano la non modicità del valore del regalo o delle altre utilità e l'immediata correlazione di questi ultimi con il compimento di un atto o di un'attività tipici dell'ufficio, 5, comma 2, 14, comma 2, primo periodo, valutata ai sensi del primo periodo.
  • 88. Art. 16 Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice …..La disposizione di cui al secondo periodo si applica altresì nei casi di recidiva negli illeciti di cui agli articoli 4, comma 6, 6, comma 2, esclusi i conflitti meramente potenziali, e 13, comma 9, primo periodo. I contratti collettivi possono prevedere ulteriori criteri di individuazione delle sanzioni applicabili in relazione alle tipologie di violazione del presente codice. 3. Resta ferma la comminazione del licenziamento senza preavviso per i casi già previsti dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi. 4. Restano fermi gli ulteriori obblighi e le conseguenti ipotesi di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti previsti da norme di legge, di regolamento o dai contratti collettivi.
  • 90. Evoluzione normativa L. 06/11/2012, n. 190 D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 Disposizioni di attuazione Piano Nazionale Anticorruzione Piano Triennale Comunale Disposizioni di attuazione
  • 91. L. 190/2012 Art. 1 1. In attuazione dell'articolo 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 116, e degli articoli 20 e 21 della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della legge 28 giugno 2012, n. 110, la presente legge individua, in ambito nazionale, l'Autorità nazionale anticorruzione e gli altri organi incaricati di svolgere, con modalità tali da assicurare azione coordinata, attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.
  • 92. Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche Comitato interministeriale istituito e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica Autorità nazionale anticorruzione Scuola superiore della pubblica amministrazione
  • 93. Organismo indipendente di valutazione Organo di indirizzo Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)
  • 94. L. 190/2012 Art. 1 7. L'organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività. Negli enti locali, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è individuato, di norma, nel segretario o nel dirigente apicale, salva diversa e motivata determinazione. Nelle unioni di comuni, può essere nominato un unico responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza segnala all'organo di indirizzo e all'organismo indipendente di valutazione le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e indica agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.
  • 95. L. 190/2012 Art. 1 … Eventuali misure discriminatorie, dirette o indirette, nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni devono essere segnalate all'Autorità nazionale anticorruzione, che può chiedere informazioni all'organo di indirizzo e intervenire nelle forme di cui al comma 3, articolo 15, decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.
  • 96. L. 190/2012 Art. 1 8. L'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione. L'organo di indirizzo adotta il Piano triennale per la prevenzione della corruzione su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il 31 gennaio di ogni anno e ne cura la trasmissione all'Autorità nazionale anticorruzione. Negli enti locali il piano è approvato dalla giunta. L'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione. Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, entro lo stesso termine, definisce procedure appropriate per selezionare e formare, ai sensi del comma 10, i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione. Le attività a rischio di corruzione devono essere svolte, ove possibile, dal personale di cui al comma 11.
  • 97. L. 190/2012 Art. 1 8-bis. L'Organismo indipendente di valutazione verifica, anche ai fini della validazione della Relazione sulla performance, che i piani triennali per la prevenzione della corruzione siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale e che nella misurazione e valutazione delle performance si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza. Esso verifica i contenuti della Relazione di cui al comma 14 in rapporto agli obiettivi inerenti alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza. A tal fine, l'Organismo medesimo può chiedere al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza le informazioni e i documenti necessari per lo svolgimento del controllo e può effettuare audizioni di dipendenti. L'Organismo medesimo riferisce all'Autorità nazionale anticorruzione sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza.
  • 98. Organismo indipendente di valutazione ANAC Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
  • 99.
  • 100. L. 190/2012 Art. 1 10. Il responsabile individuato ai sensi del comma 7 [Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza] provvede anche: a) alla verifica dell'efficace attuazione del piano e della sua idoneità, nonché a proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione; b) alla verifica, d'intesa con il dirigente competente, dell'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione; c) ad individuare il personale da inserire nei programmi di formazione di cui al comma 11.
  • 101. ANAC - relazione annuale
  • 102. ANAC - relazione annuale
  • 103. L. 190/2012 Art. 1 12. In caso di commissione, all'interno dell'amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il responsabile individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, salvo che provi tutte le seguenti circostanze: a) di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il piano di cui al comma 5 e di aver osservato le prescrizioni di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo; b) di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del piano. 13. La sanzione disciplinare a carico del responsabile individuato ai sensi del comma 7 non può essere inferiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di un mese ad un massimo di sei mesi.
  • 104. L. 190/2012 Art. 1 14. In caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano, il responsabile individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché, per omesso controllo, sul piano disciplinare, salvo che provi di avere comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di avere vigilato sull'osservanza del Piano. ….. La violazione, da parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito disciplinare. ….. Entro il 15 dicembre di ogni anno, il dirigente individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo trasmette all'organismo indipendente di valutazione e all'organo di indirizzo dell'amministrazione una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la pubblica nel sito web dell'amministrazione. Nei casi in cui l'organo di indirizzo lo richieda o qualora il dirigente responsabile lo ritenga opportuno, quest'ultimo riferisce sull'attività.
  • 106. Piano Nazionale Anticorruzione Evoluzione In data 11 settembre 2013, l’Autorità nazionale anticorruzione ha approvato con la delibera CiVIT n.72/2013, su proposta del Dipartimento della funzione pubblica il Piano Nazionale Anticorruzione, ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. b) della legge n. 190/2012. Il Piano, elaborato sulla base delle direttive contenute nelle Linee di indirizzo del Comitato interministeriale, contiene degli obiettivi strategici governativi per lo sviluppo della strategia di prevenzione a livello centrale e fornisce indirizzi e supporto alle amministrazioni pubbliche per l'attuazione della prevenzione della corruzione e per la stesura del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione. PNA 2013 PNA 2015 PNA 2016 PNA 2017 PNA 2018 PNA 2019-2021
  • 107. P.N.A. 2019-2021 PNA 2019-2021 Il Consiglio, nella seduta del 30 gennaio 2019, ha approvato il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019-2021. Il 15 marzo 2019 si è conclusa la consultazione finalizzata ad acquisire eventuali proposte ed osservazioni. ALLEGATI Allegato n. 1: Rappresentazione delle funzioni, dei macro-processi e dei processi dell’A.N.AC. Allegato n. 2: Mappatura delle attività degli uffici dell’A.N.AC., individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure specifiche, con la relativa programmazione. Allegato n. 3: Matrice di analisi del contesto esterno. Allegato n. 4: Tabelle di assessment delle misure specifiche. Allegato n. 5: Obblighi di trasparenza sull’organizzazione e sull’attività dell’A.N.AC., ai sensi del d.lgs. n. 33/2013 e altre fonti normative
  • 109. P.N.A. 2019-2021 5. La metodologia di analisi del rischio: gli affinamenti effettuati. Per quanto attiene, invece, alla metodologia di analisi e valutazione del rischio è stata confermata quella già utilizzata nell’ambito degli ultimi tre PTPC alla luce dei risultati sostanzialmente positivi prodotti dalla sua applicazione e in continuità con il lavoro di analisi del rischio di corruzione compiuto nelle passate annualità Come già evidenziato nel Piano precedente, l’applicazione meccanica della tecnica suggerita dall’Allegato 5 del PNA del 2013 aveva dato, in molti casi, risultati inadeguati, portando ad una sostanziale sottovalutazione del rischio. La metodologia utilizzata per l’analisi dei rischi di corruzione ai fini della stesura del Piano triennale anticorruzione ha inteso, pertanto, scongiurare le criticità sopra evidenziate, basandosi su un principio di prudenza e privilegiando un sistema di misurazione qualitativo, piuttosto che quantitativo
  • 110. P.N.A. 2019-2021 5. La metodologia di analisi del rischio: gli affinamenti effettuati. L’adozione di un sistema di misurazione che si ispira al modello adottato dal “UN Global Compact“ (conta 12.000 aderenti in 145 Paesi). Il valore del rischio di un evento di corruzione è stato calcolato come il prodotto della probabilità dell’evento per l’intensità del relativo impatto: Rischio (E) = Probabilità(E) x Impatto(E):
  • 111. P.N.A. 2019-2021 5. La metodologia di analisi del rischio: gli affinamenti effettuati. la probabilità che si verifichi uno specifico evento di corruzione deve essere valutata raccogliendo tutti gli elementi informativi sia di natura oggettiva (ad esempio, eventi di corruzione specifici già occorsi in passato, segnalazioni pervenute all’amministrazione, notizie di stampa), che di natura soggettiva, tenendo conto del contesto ambientale, delle potenziali motivazioni dei soggetti che potrebbero attuare azioni corruttive, nonché degli strumenti in loro possesso; tale valutazione deve essere eseguita dal responsabile al meglio delle sue possibilità di raccolta di informazioni ed operando una conseguente, attenta valutazione di sintesi al fine di rappresentare la probabilità di accadimento dell’evento attraverso una scala crescente su 5 valori: molto bassa bassa media alta altissima
  • 112. P.N.A. 2019-2021 5. La metodologia di analisi del rischio: gli affinamenti effettuati. l’impatto viene valutato calcolando le conseguenze che l’evento di corruzione produrrebbe: a) sull’amministrazione in termini di qualità e continuità dell’azione amministrativa, impatto economico, conseguenze legali, reputazione e credibilità istituzionale, etc.; b) sugli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell’evento di corruzione.
  • 114. P.N.A. 2019-2021 6. Analisi del contesto esterno. il processo di gestione del rischio di corruzione si suddivide in 3 “macro fasi”: 1. analisi del contesto (interno ed esterno), 2. valutazione del rischio (identificazione, analisi e ponderazione del rischio), 3. trattamento del rischio (identificazione e programmazione delle misure di prevenzione).
  • 118. P.N.A. 2019-2021 - Allegato 1
  • 119. P.N.A. 2019-2021 - Allegato 2
  • 120. P.N.A. 2019-2021 - Allegato 2
  • 121. P.N.A. 2019-2021 - Allegato 3
  • 122. P.N.A. 2019-2021 - Allegato 3
  • 123. P.N.A. 2019-2021 - Allegato 4
  • 124. P.N.A. 2019-2021 - Allegato 4
  • 125. P.N.A. 2019-2021 - Allegato 4
  • 126. P.N.A. 2019-2021 - Allegato 5
  • 129. L.G. ANAC n. 15 Linee Guida n. 15 recanti «Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici». - Approvate con delibera n. 494 del 05 giugno 2019 1 Rapporto tra l’articolo 42 del codice dei contratti pubblici e le disposizioni vigenti in materia di conflitto di interesse 1.1 Ferme restando le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39 in materia di incompatibilità e inconferibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, l’articolo 42 del codice dei contratti pubblici disciplina l’ipotesi particolare in cui il conflitto di interesse insorga nell’ambito di una procedura di gara. 1.2 Con specifico riferimento alle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, le previsioni dell’articolo 42 del codice dei contratti pubblici devono considerarsi prevalenti rispetto alle disposizioni contenute nelle altre disposizioni vigenti, ove contrastanti.
  • 130. L.G. ANAC n. 15 2 Definizione del conflitto di interesse ai sensi dell’articolo 42 del codice dei contratti pubblici 2.1 Il conflitto di interesse individuato all’articolo 42 del codice dei contratti pubblici è la situazione in cui la sussistenza di un interesse personale in capo ad un soggetto operante in nome o per conto della stazione appaltante che interviene a qualsiasi titolo nella procedura di gara o potrebbe in qualsiasi modo influenzarne l’esito è potenzialmente idonea a minare l’imparzialit à e l’indipendenza della stazione appaltante nella procedura di gara. In altre parole, l’interferenza tra la sfera istituzionale e quella personale del funzionario pubblico, si ha quando le decisioni che richiedono imparzialità di giudizio siano adottate da un soggetto che abbia, anche solo potenzialmente, interessi privati in contrasto con l’interesse pubblico. 2.2 Oltre alle situazioni richiamate dall’articolo 42, il conflitto di interesse sussiste nei casi tipizzati dal legislatore nell’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 16 aprile 2013, n. 62, ivi compresa l’ipotesi residuale, già indicata, di esistenza di gravi ragioni di convenienza.
  • 131. L.G. ANAC n. 15 2.3 Il rischio che si intende evitare può essere, ai sensi dell’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 53 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, soltanto potenziale e viene valutato ex ante rispetto all’azione amministrativa. 2.4 L’interesse personale dell’agente, che potrebbe porsi in contrasto con l’interesse pubblico alla scelta del miglior offerente, può essere di natura finanziaria, economica o dettato da particolari legami di parentela, affinità, convivenza o frequentazione abituale con i soggetti destinatari dell’azione amministrativa. Tale interesse deve essere tale da comportare la sussistenza di gravi ragioni di convenienza all’astensione, tra le quali va considerata il potenziale danno all’immagine di imparzialità dell’amministrazione nell’esercizio delle proprie funzioni. Conflitto Astensione
  • 132. L.G. ANAC n. 15 10 Individuazione degli eventi rischiosi nelle varie fasi delle procedure di gara e le relative misure di prevenzione 10.1 Le stazioni appaltanti individuano preventivamente possibili situazioni di rischio che possano far emergere, nelle varie fasi della procedura, conflitti di interesse non dichiarati o non comunicati. L’individuazione del rischio è particolarmente rilevante nei casi in cui maggiore è la discrezionalità riconosciuta alla stazione appaltante. 10.2 Per le stazioni appaltanti tenute al rispetto della legge 6 novembre 2012, n. 190 tale indicazione è data nel PTPC all’interno della mappatura dei processi nell’area di rischio “contratti pubblici”. L’individuazione delle situazioni di rischio può essere effettuata sulla base delle indicazioni esemplificative contenute nella tabella di seguito riportata, riferite a ciascuna fase della procedura di gara. L’indicazione dei soggetti coinvolti nelle varie fasi della procedura è effettuata con finalità meramente orientative. Resta fermo che il conflitto di interessi rileva quando colpisca chiunque partecipi, a qualsiasi titolo e con qualsiasi mansione, alla procedura di gara. Tra le misure atte a prevenire il rischio di interferenza dovuto a conflitti di interesse meritano particolare attenzione quelle relative a obblighi di dichiarazione, di comunicazione e di astensione.
  • 137. L.G. ANAC n. 15 12 Attività formative e di sensibilizzazione del personale 12.1 Si raccomanda alle stazioni appaltanti, nell’ambito dell’attività formativa obbligatoria dei propri dipendenti, di intraprendere adeguate iniziative per dare conoscenza al personale dell’obbligo di astensione, delle conseguenze scaturenti dalla sua violazione e dei comportamenti da seguire in caso di conflitto di interesse. 12.2 L’azione di sensibilizzazione sugli obblighi di vigilanza e controllo sull’assenza di conflitti di interesse in capo ai dipendenti va svolta in particolare con riferimento ai dirigenti e ai titolari di posizioni organizzative o di funzioni di coordinamento. 12.3 L’attività formativa può essere prevista nell’ambito delle iniziative di formazione contemplate nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e nel Piano triennale della formazione.
  • 138. L.G. ANAC n. 15 Formazione Pianificazione Dichiarazione - Comunicazione Astensione
  • 139. Segnalazione di condotte illecite – Whistleblowing
  • 140. Whistleblowing Applicazione on line per le segnalazioni di illeciti o irregolarità e comunicazioni di misure ritorsive, ai sensi dell'art. 54-bis, d.lgs. 165/2001, c.d. Whistleblowing https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/SegnalazioneWhistleblowing COMPETENZE ANAC: L’attività di vigilanza anticorruzione dell’Autorità si svolge ai sensi e nei limiti di quanto previsto dalla legge n. 190/2012, in un’ottica di prevenzione e non di repressione di singoli illeciti. L’Autorità, qualora ritenga la segnalazione fondata nei termini chiariti dalla determinazione n. 6 del 28 aprile 2015 «Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)», in un’ottica di prevenzione della corruzione, può avviare un’interlocuzione con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) dell’Amministrazione oggetto di segnalazione o disporre l’invio della segnalazione alle istituzioni competenti, quali ad esempio l’Ispettorato per la Funzione Pubblica, la Corte dei conti, l’Autorità giudiziaria, la Guardia di Finanza.
  • 141. Whistleblowing ANAC - Delibera n. 782 Adunanza del 4 settembre 2019 Oggetto: Procedimento sanzionatorio avviato ex art. 54 bis co. 6 primo periodo del D.lgs. n. 165/2001 nei confronti del (responsabile) per l’adozione di misure ritorsive nei confronti del dipendente che segnala illeciti ai sensi dell’art 54 bis co. 1 d.lgs. 165/2001 DELIBERA La natura ritorsiva ai sensi dell’art 54 bis del d.lgs 165/2001 dei provvedimenti sanzionatori adottati dall’Ufficio Procedimenti Disciplinari del Comune di (omissis) nei confronti del segnalante e di seguito identificati: - provvedimento sanzionatorio n. (omissis); - provvedimento sanzionatorio n. (omissis); Di irrogare la sanzione pecuniaria in misura pari a euro 5.000 (cinquemila) al (responsabile), in qualità di firmatario dei provvedimenti dichiarati ritorsivi;
  • 142. Whistleblowing Cosa NON può fare ANAC L’Autorità in base alla normativa attualmente vigente: NON tutela diritti e interessi individuali; NON svolge attività di accertamento/soluzione di vicende soggettive e personali del segnalante, né può incidere, se non in via indiretta e mediata, sulle medesime; NON può sostituirsi alle istituzioni competenti per materia; NON fornisce rappresentanza legale o consulenza al segnalante; NON si occupa delle segnalazioni provenienti da enti privati.
  • 146. Amministrazione trasparente Capo I Principi generali Capo I-bis Diritto di accesso a dati e documenti Capo I-ter Pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti Capo II Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni Capo III Obblighi di pubblicazione concernenti l'uso delle risorse pubbliche Capo IV Obblighi di pubblicazione concernenti le prestazioni offerte e i servizi erogati Capo V Obblighi di pubblicazione in settori speciali Capo VI Vigilanza sull'attuazione delle disposizioni e sanzioni Capo VII Disposizioni finali e transitorie
  • 147. Amministrazione trasparente Art. 8. Decorrenza e durata dell'obbligo di pubblicazione 1. I documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale dell'amministrazione. 2. I documenti contenenti altre informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati e mantenuti aggiornati ai sensi delle disposizioni del presente decreto. 3. I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto dagli articoli 14, comma 2, e 15, comma 4. Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono accessibili ai sensi dell'articolo 5. 3-bis. L'Autorità nazionale anticorruzione, sulla base di una valutazione del rischio corruttivo, delle
  • 148. Amministrazione trasparente Art. 8. Decorrenza e durata dell'obbligo di pubblicazione 3-bis. L'Autorità nazionale anticorruzione, sulla base di una valutazione del rischio corruttivo, delle esigenze di semplificazione e delle richieste di accesso, determina, anche su proposta del Garante per la protezione dei dati personali, i casi in cui la durata della pubblicazione del dato e del documento può essere inferiore a 5 anni. Art. 9. Accesso alle informazioni pubblicate nei siti 1. Ai fini della piena accessibilità delle informazioni pubblicate, nella home page dei siti istituzionali è collocata un'apposita sezione denominata «Amministrazione trasparente», al cui interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti pubblicati ai sensi della normativa vigente. Al fine di evitare eventuali duplicazioni, la suddetta pubblicazione può essere sostituita da un collegamento ipertestuale alla sezione del sito in cui sono presenti i relativi dati, informazioni o documenti, assicurando la qualità delle informazioni di cui all'articolo 6.
  • 149. Amministrazione trasparente Art. 9. Accesso alle informazioni pubblicate nei siti Le amministrazioni non possono disporre filtri e altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione «Amministrazione trasparente».
  • 150. Amministrazione trasparente Art. 9-bis. Pubblicazione delle banche dati 1. Le pubbliche amministrazioni titolari delle banche dati di cui all'Allegato B pubblicano i dati, contenuti nelle medesime banche dati, corrispondenti agli obblighi di pubblicazione di cui al presente decreto, indicati nel medesimo, con i requisiti di cui all'articolo 6, ove compatibili con le modalità di raccolta ed elaborazione dei dati. 2. Nei casi di cui al comma 1, nei limiti dei dati effettivamente contenuti nelle banche dati di cui al medesimo comma, i soggetti di cui all'articolo 2-bis adempiono agli obblighi di pubblicazione previsti dal presente decreto, indicati nell'Allegato B, mediante la comunicazione dei dati, delle informazioni o dei documenti dagli stessi detenuti all'amministrazione titolare della corrispondente banca dati e con la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", del collegamento ipertestuale, rispettivamente, alla banca dati contenente i relativi dati, informazioni o documenti, ferma restando la possibilità per le amministrazioni di continuare a pubblicare sul proprio sito i predetti dati purché identici a quelli comunicati alla banca dati.
  • 152. Amministrazione trasparente Art. 9-bis. Pubblicazione delle banche dati 3. Nel caso in cui sia stata omessa la pubblicazione, nelle banche dati, dei dati oggetto di comunicazione ai sensi del comma 2 ed effettivamente comunicati, la richiesta di accesso civico di cui all'articolo 5 è presentata al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'amministrazione titolare della banca dati. 4. Qualora l'omessa pubblicazione dei dati da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 sia imputabile ai soggetti di cui al comma 2, la richiesta di accesso civico di cui all'articolo 5 è presentata al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'amministrazione tenuta alla comunicazione.
  • 153. Amministrazione trasparente Art. 10. Coordinamento con il Piano triennale per la prevenzione della corruzione 1. Ogni amministrazione indica, in un'apposita sezione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione di cui all'articolo 1, comma 5, della legge n. 190 del 2012, i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del presente decreto. 3. La promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un obiettivo strategico di ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali. 8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: «Amministrazione trasparente» di cui all'articolo 9: a) il Piano triennale per la prevenzione della corruzione; b) il Piano e la Relazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; c) i nominativi ed i curricula dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009;
  • 154. Amministrazione trasparente Capo VI - Vigilanza sull'attuazione delle disposizioni e sanzioni Art. 43. Responsabile per la trasparenza 1. All'interno di ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza, di seguito «Responsabile», e il suo nominativo è indicato nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione. Il responsabile svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.
  • 155. Amministrazione trasparente Art. 43. Responsabile per la trasparenza 3. I dirigenti responsabili degli uffici dell'amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge. 4. I dirigenti responsabili dell'amministrazione e il responsabile per la trasparenza controllano e assicurano la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito dal presente decreto. 5. In relazione alla loro gravità, il responsabile segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, all'ufficio di disciplina, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare. Il responsabile segnala altresì gli inadempimenti al vertice politico dell'amministrazione, all'OIV ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità.
  • 156. Amministrazione trasparente Art. 46. Responsabilità derivante dalla violazione delle disposizioni in materia di obblighi di pubblicazione e di accesso civico 1. L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 5-bis, costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili. 2. Il responsabile non risponde dell'inadempimento degli obblighi di cui al comma 1 se prova che tale inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile.
  • 157. Amministrazione trasparente Art. 47. Sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza per casi specifici 1. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato. 1-bis. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche nei confronti del dirigente che non effettua la comunicazione ai sensi dell'articolo 14, comma 1-ter, relativa agli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, nonché nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui al medesimo articolo. La stessa sanzione si applica nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui all'articolo 4-bis, comma 2.
  • 158. Amministrazione trasparente Art. 47. Sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza per casi specifici 2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 22, comma 2, dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento. 3. Le sanzioni di cui al comma 1 sono irrogate dall'Autorità nazionale anticorruzione. L'Autorità nazionale anticorruzione disciplina con proprio regolamento, nel rispetto delle norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni.
  • 160. Accessi Accesso ai documenti amministrativi - Accesso infraprocedimentale (art. 10) - Accesso ai documenti (artt. 22 e ss.) Accesso civico - Ordinario (art. 5 comma 1 Dlgs 33/2013) - generalizzato (art. 5 comma 2 Dlgs 33/2013) Accesso privacy - GDPR (art. 15 regolamento UE 2016/679)
  • 161. Le procedure di competenza dei servizi comunali (parte 1): approfondimento sui servizi demografici (Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Statistica) e le competenze della Polizia locale Lezione 12 A cura di dott. Simone Chiarelli simone.chiarelli@gmail.com Cell. +39 3337663638