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I fondi europei ed i finanziamenti regionali: i
finanziamenti comunitari nel Regolamento (UE)
n.1303/2013 e nella disciplina regionale di
attuazione con approfondimenti sulle modalità
operative
Lezione 10
A cura di
dott. Simone Chiarelli
simone.chiarelli@gmail.com
Cell. +39 3337663638
Lezione 10
DIZIONARIO DEI FONDI UE
Best-practice – È il risultato di uno studio apposito. è la migliore procedura da attuare per
standardizzare il raggiungimento di determinati risultati in qualsiasi campo. Vengono
utilizzate per mantenere alta la qualità in un determinato settore. Per ogni progetto
finanziato dalla UE è obbligatorio redigere l’opuscolo della prassi migliore.
Direttive Faro – Sono così chiamati i 7 obiettivi rappresentativi delle tre priorità della
Strategia Europa 2020:
L’Unione nell’innovazione;
Youth on the Move (gioventù in movimento);
Un’agenda europea del digitale;
Un’Europa efficiente sotto il profilo delle risorse;
Una politica industriale per l’era della globalizzazione;
Un’agenda per nuove competenze e nuovi posti di lavoro;
Piattaforma europea contro la povertà.
Lezione 10
DIZIONARIO DEI FONDI UE
Ente intermediario – Stato Membro o Regione che si sostituisce alla Commissione UE nella
gestione del bando di finanziamento.
Ente promotore – Ente che pubblica il bando. Può essere sia la stessa UE sia lo Stato
Membro sia la Regione o GAL.
ESIF o SIE – (European Structural and Investiment Funds) Fondi Strutturali e di Investimento
Europei . Sono i fondi FC, FEAMP, FEASR, FESR, FSE.
FC – Fondo di Coesione. Ha come finalità il sostegno agli stati membri il cui PIL/pro capite
è inferiore al 90% della media europea.
FEAMP – Fondo Europeo Per Gli Affari Marittimi e la Pesca . Ha come finalità il
finanziamento della politica comune della pesca (PCP) e della politica marittima integrata (pmi)
Lezione 10
DIZIONARIO DEI FONDI UE
FEASR – Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Lo sviluppo rurale costituisce il 2º
pilastro della Politica Agricola Comune (PAC). Ha come finalità la promozione dello sviluppo
rurale sostenibile attraverso il miglioramento della competitività dei settori agricolo e
forestale, dell’ambiente e della gestione dello spazio rurale nonché della qualità della vita e
la diversificazione delle attività nelle zone rurali
FESR – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. Ha come finalità il sostegno alla coesione
economica, sociale e territoriale eliminando le principali disparità regionali nell’Unione
FSE – Fondo Sociale Europeo. Ha come finalità l’investimento nelle risorse umane
accrescendo le opportunità di occupazione dei cittadini europei, promuovendo lo sviluppo
dell’istruzione e migliorando la situazione dei soggetti più vulnerabili a rischio di povertà.
Lezione 10
DIZIONARIO DEI FONDI UE
Misura e Tipo di Operazione – Azioni rivolte a produrre effetti nella risoluzione di un
determinato problema individuato nel PSR e tra le priorità della Regione. I tipi di operazione
si traducono in bandi
Obiettivi Generali – Sono quelli direttamente collegati alle priorità generali della Strategia
Obiettivi Specifici – Sono quelli direttamente collegati al bando ed al Tipo di Operazione per
il raggiungimento di un determinato OT
Obiettivi Tematici – Obiettivi di azione comuni per tutta l’Unione specificatamente
individuati e finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di Europa 2020. Sono la traduzione
più ampia dei 5 Target principali della Strategia, sviluppati dalla UE per ogni Stato membro.
Lezione 10
DIZIONARIO DEI FONDI UE
GAL – Gruppo di Azione Locale composto da soggetti pubblici e privati allo scopo di
favorire lo sviluppo locale di un’area rurale di zona “d” nell’ambito del programma d’iniziativa
comunitaria LEADER.
PAC – Politica Agricola Comune dell’Unione europea, creata per aiutare gli agricoltori
europei a produrre alimenti sicuri e di elevata qualità, avendo cura del paesaggio naturale,
della salvaguardia della diversità agricola ed a far fronte ai cambiamenti climatici.
PON – Programma Operativo Nazionale : è un documento proposto dallo Stato Membro e
approvato dalla Commissione europea al fine di attuare in quel Paese la programmazione
della politica comunitaria
Lezione 10
DIZIONARIO DEI FONDI UE
POR – Programma Operativo Regionale : è un documento proposto da una Regione dello
Stato Membro e approvato dalla Commissione europea al fine di attuare in quella regione la
programmazione della politica comunitaria
3 Priorità – Alla base della Strategia Europa 2020 ci sono le tre priorità fondamentali per
risollevare le sorti dell’Unione europea: un’economia intelligente, sostenibile e Inclusiva
(solidale).
Progetto europeo – È un insieme di attività coordinate da un Project Manager, mirate al
raggiungimento di uno o più obiettivi, chiaramente definiti e volti a risolvere una
problematica o un bisogno, entro un determinato periodo di tempo e con un budget
prestabilito .
Lezione 10
DIZIONARIO DEI FONDI UE
PSRN – Programma Nazionale di Sviluppo Rurale – Delinea le priorità dell’Italia, nell’ambito
rurale, per l’utilizzo dei fondi pubblici, adottato dalla Commissione UE il 20 novembre 2015.
Regime de minimis – Gli aiuti alle imprese possono essere erogati solo nel limite massimo
di 200.000 euro ottenuti nell’arco di 3 anni, per evitare di incidere sulla libera concorrenza
Rete PEI – Partenariato Europeo per l’Innovazione: ha la finalità di favorire gli scambi di
esperienze e di buone pratiche, di stabilire un dialogo tra gli agricoltori e la comunità della
ricerca e di favorire la partecipazione di tutti i portatori d’interesse al processo di scambio
delle conoscenze.
Rete Rurale Nazionale (RRn) – È il programma operativo (PON) con cui l’Italia partecipa al più
ampio progetto europeo (Rete Rurale Europea – RRE) che accompagna e integra tutte le attività
legate allo sviluppo delle aree rurali.
Lezione 10
Lezione 10
TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA (art. 174)
Per promuovere uno sviluppo armonioso dell'insieme dell'Unione, questa sviluppa e
prosegue la propria azione intesa a realizzare il rafforzamento della sua coesione
economica, sociale e territoriale.
In particolare l'Unione mira a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni ed il
ritardo delle regioni meno favorite.
Tra le regioni interessate, un'attenzione particolare è rivolta alle zone rurali, alle zone
interessate da transizione industriale e alle regioni che presentano gravi e permanenti
svantaggi naturali o demografici, quali le regioni più settentrionali con bassissima densità
demografica e le regioni insulari, transfrontaliere e di montagna.
Lezione 10
TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA (art. 175)
Gli Stati membri conducono la loro politica economica e la coordinano anche al fine di
raggiungere gli obiettivi dell'articolo 174. L'elaborazione e l'attuazione delle politiche e azioni
dell'Unione, nonché l'attuazione del mercato interno tengono conto degli obiettivi dell'articolo 174
e concorrono alla loro realizzazione. L'Unione appoggia questa realizzazione anche con l'azione
che essa svolge attraverso fondi a finalità strutturale (Fondo europeo agricolo di orientamento e
di garanzia, sezione «orientamento », Fondo sociale europeo, Fondo europeo di sviluppo
regionale), la Banca europea per gli investimenti e gli altri strumenti finanziari esistenti.
La Commissione presenta ogni tre anni al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato
economico e sociale e al Comitato delle regioni una relazione sui progressi compiuti nella
realizzazione della coesione economica, sociale e territoriale e sul modo in cui i vari strumenti
previsti dal presente articolo vi hanno contribuito. Tale relazione è corredata, se del caso, di
appropriate proposte.
Le azioni specifiche che si rivelassero necessarie al di fuori dei Fondi, fatte salve le misure decise
nell'ambito delle altre politiche dell'Unione, possono essere adottate dal Parlamento europeo e
dal Consiglio, che deliberano secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del
Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni.
Lezione 10
TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA (art. 174)
Esigenze:
1) Tutelare la competitività delle imprese in aree economiche disagiate
2) Garantire un livello di benessere omogeneo ai cittadini
3) Salvaguardare uniforme efficacia delle altre politiche UE
Strumenti:
a) Politica economica degli Stati membri
b) Misure strutturali UE
c) Azioni specifiche UE
Lezione 10
Europa 2020: la strategia dell'Unione europea per la crescita e l'occupazione
La strategia Europa 2020 mira a fare in modo che la ripresa economica dell'Unione europea (UE)
in seguito alla crisi economica e finanziaria si accompagni a una serie di riforme che stabiliscano
fondamenta solide per la crescita e la creazione di occupazione da qui al 2020. Se da un lato
affronta le debolezze strutturali dell'economia dell'UE e le questioni economiche e sociali, la
strategia tiene anche conto delle sfide a più lungo termine quali la globalizzazione, la guerra delle
risorse e l’invecchiamento.
PUNTI CHIAVE
La strategia Europa 2020 deve consentire all'UE di raggiungere una crescita:
1) intelligente, attraverso lo sviluppo delle conoscenze e dell'innovazione;
2) sostenibile, basata su un'economia più verde, più efficiente nella gestione delle risorse e più
competitiva;
3) inclusiva, volta a promuovere l'occupazione e la coesione sociale e territoriale.
Lezione 10
Europa 2020: la strategia dell'Unione europea per la crescita e l'occupazione
Per raggiungere questa aspirazione, l’UE si è posta cinque grandi obiettivi da raggiungere entro il
2020:
1) portare almeno al 75% il tasso di occupazione delle persone di età compresa tra 20 e 64
anni;
2) investire il 3% del prodotto interno lordo in ricerca e sviluppo;
3) ridurre le emissioni di gas serra almeno al 20%, portare al 20% la quota di energie rinnovabili
e aumentare l'efficienza energetica del 20%;
4) ridurre il tasso di abbandono scolastico a meno del 10% e portare almeno al 40% il tasso dei
giovani laureati;
5) ridurre di 20 milioni il numero delle persone a rischio di povertà o di esclusione sociale.
http://publications.europa.eu/resource/cellar/8d8026dc-d7d7-4d04-8896-e13ef636ae6b.0010.02/DOC_5
Lezione 10
Fondi strutturali e di investimento europei
Più della metà dei fondi dell’UE viene erogata attraverso i 5 Fondi strutturali e
d’investimento europei (fondi SIE). I fondi sono gestiti congiuntamente dalla Commissione
europea e dai paesi dell’UE. Tutti questi fondi servono a effettuare investimenti per creare
posti di lavoro e un’economia e un ambiente sani e sostenibili in Europa.
I fondi SIE si concentrano su 5 settori:
1) ricerca e innovazione
2) tecnologie digitali
3) sostenere l’economia a basse emissioni di carbonio
4) gestione sostenibile delle risorse naturali
5) piccole imprese.
Lezione 10
Fondi strutturali e di investimento europei
1) il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) - che promuove uno sviluppo equilibrato
nelle diverse regioni dell’UE.
2) il Fondo sociale europeo (FSE) - che sostiene progetti in materia di occupazione in
tutta Europa e investe nel capitale umano dell’Europa: nei lavoratori, nei giovani e in
tutti coloro che cercano un lavoro.
3) il Fondo di coesione (FC) - che finanzia i progetti nel settore dei trasporti e
dell'ambiente nei paesi in cui il reddito nazionale lordo (RNL) pro capite è inferiore al
90% della media dell’UE. Nel periodo 2014-2020, si tratta di Bulgaria, Croazia, Cipro,
Repubblica ceca, Estonia, Grecia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia,
Portogallo, Romania, Slovacchia e Slovenia.
4) il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) - che si concentra sulla
risoluzione di sfide specifiche cui devono far fronte le zone rurali dell’UE.
5) il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) - che aiuta i pescatori a
utilizzare metodi di pesca sostenibili e le comunità costiere a diversificare le loro
economie, migliorando la qualità della vita nelle regioni costiere europee.
Lezione 10
Lezione 10
Lezione 10
LINK
1) http://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/erdf/
2) http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=en
3) http://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/cohesion-fund/
4) http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_en.htm
5) http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff/index_en.htm
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/funding-opportunities/funding-programmes/over
view-funding-programmes/european-structural-and-investment-funds_it
Lezione 10
Regolamento (UE) n. 1303/2013 (art. 1)
Il presente regolamento stabilisce le norme comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo
regionale (FESR), al Fondo sociale europeo (FSE), al Fondo di coesione, al Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale (FEASR) e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), che
operano nell'ambito di un quadro comune ("fondi strutturali e di investimento europei - fondi SIE").
Esso stabilisce altresì le disposizioni necessarie per garantire l'efficacia dei fondi SIE e il
coordinamento dei fondi tra loro e con altri strumenti dell'Unione. Le norme comuni applicabili ai
fondi SIE sono definite nella parte II.
L'applicazione delle norme stabilite nel presente regolamento lascia impregiudicate le
disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e le
disposizioni specifiche di cui ai seguenti regolamenti (i "regolamenti specifici dei fondi") a norma
del quinto comma del presente articolo: 1) regolamento (UE) n. 1301/2013 (il "regolamento
FESR"); 2) regolamento (UE) n. 1304/2013 (il "regolamento FSE"); 3) regolamento (UE) n.
1300/2013 (il "regolamento Fondo di coesione"); 4) regolamento (UE) n. 1299/2013 (il
"regolamento CTE"); 5) regolamento (UE) n. 1305/2013 (il "regolamento FEASR"); e 6) un futuro
atto giuridico dell'Unione che stabilisca le condizioni per il sostegno finanziario alla politica
marittima e della pesca per il periodo di programmazione 2014-2020 (il "regolamento FEAMP").
Lezione 10
Regolamento (UE) n. 1303/2013 (art. 9)
Al fine di contribuire alla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, e
delle missioni specifiche di ciascun fondo conformemente ai loro obiettivi basati sul trattato, compresa la coesione
economica, sociale e territoriale, ogni fondo SIE sostiene gli obiettivi tematici seguenti:
1) rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione;
2) migliorare l'accesso alle TIC, nonché l'impiego e la qualità delle medesime;
3) promuovere la competitività delle PMI, del settore agricolo (per il FEASR) e del settore della pesca e
dell'acquacoltura (per il FEAMP);
4) sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori;
5) promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi;
6) preservare e tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse;
7) promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le strozzature nelle principali infrastrutture di rete;
8) promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori;
9) promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà e ogni discriminazione;
10) investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e l'apprendimento
permanente;
11) rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate e un'amministrazione
pubblica efficiente;
Gli obiettivi tematici sono tradotti in priorità specifiche per ciascun fondo SIE e sono stabiliti nelle norme specifiche di
ciascun fondo.
Lezione 10
Regolamento (UE) n. 1303/2013 (art. 10)
1. Al fine di promuovere lo sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile dell'Unione, è stabilito
un quadro strategico comune (il "QSC") di cui all'allegato I. Il QSC stabilisce orientamenti
strategici per agevolare il processo di programmazione e il coordinamento settoriale e
territoriale degli interventi dell'Unione nel quadro dei fondi SIE e con altre politiche e altri
strumenti pertinenti dell'Unione, in linea con le finalità e gli obiettivi della strategia dell'Unione per
una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, tenendo conto delle principali sfide territoriali
delle varie tipologie di territorio.
2. Gli orientamenti strategici indicati nel QSC sono stabiliti in linea con le finalità e nell'ambito del
sostegno fornito da ciascun fondo SIE, e in linea con le norme che disciplinano il funzionamento
di ciascun fondo SIE definite nel presente regolamento e nelle norme specifiche di ciascun fondo.
Il QSC non impone agli Stati membri obblighi aggiuntivi oltre a quelli definiti nell'ambito delle
pertinenti politiche settoriali dell'Unione.
3. Il QSC agevola la preparazione dell'accordo di partenariato e dei programmi in ottemperanza
ai principi di proporzionalità e di sussidiarietà e tenendo conto delle competenze nazionali e
regionali, allo scopo di decidere le misure specifiche e appropriate in termini di politiche e di
coordinamento.
Lezione 10
Regolamento (UE) n. 1303/2013 (art. 11)
Il QSC stabilisce:
a) i meccanismi per garantire il contributo dei fondi SIE alla strategia dell'Unione per una crescita
intelligente, sostenibile e inclusiva, e la coerenza della programmazione dei fondi SIE rispetto alle
raccomandazioni pertinenti specifiche per ciascun paese adottate a norma dell'articolo 121,
paragrafo 2, TFUE, alle raccomandazioni pertinenti del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148,
paragrafo 4, TFUE e, ove appropriato a livello nazionale, al programma nazionale di riforma;
b) le disposizioni volte a promuovere un uso integrato dei fondi SIE;
c) le disposizioni per il coordinamento tra i fondi SIE e le altre politiche e gli altri strumenti pertinenti
dell'Unione, compresi gli strumenti per la cooperazione esterna;
d) i principi orizzontali di cui agli articolo 5, 7 e 8 e gli obiettivi strategici trasversali per l'attuazione
dei fondi SIE;
e) le modalità per affrontare le principali sfide territoriali per le zone urbane, rurali, costiere e di
pesca, le sfide demografiche delle regioni o le esigenze specifiche delle zone geografiche che
presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici di cui all'articolo 174 TFUE, e le
sfide specifiche delle regioni ultraperiferiche ai sensi dell'articolo 349 TFUE;
f) i settori prioritari per le attività di cooperazione a titolo dei fondi SIE, tenendo conto, se del caso,
delle strategie macroregionali e di quelle relative ai bacini marittimi.
Lezione 10
Regolamento (UE) n. 1303/2013 (art. 15)
1. L'accordo di partenariato stabilisce:
a) le modalità per garantire l'allineamento con la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva,
nonché le missioni specifiche di ciascun fondo secondo gli obiettivi specifici basati sul trattato, inclusa la coesione
economica, sociale e territoriale, tra cui:
i) un'analisi delle disparità, delle esigenze di sviluppo e del potenziale di crescita con riguardo agli obiettivi tematici e alle sfide
territoriali e tenendo conto del programma nazionale di riforma, ove appropriato, e delle raccomandazioni pertinenti specifiche per
ciascun paese adottate a norma dell'articolo 121, paragrafo 2, TFUE e delle raccomandazioni pertinenti del Consiglio adottate a
norma dell'articolo 148, paragrafo 4, TFUE;
ii) una sintesi delle valutazioni ex ante dei programmi o delle conclusioni essenziali della valutazione ex ante dell'accordo di
partenariato qualora quest'ultima valutazione sia effettuata dallo Stato membro su propria iniziativa;
iii) gli obiettivi tematici selezionati, e per ciascuno di essi, una sintesi dei principali risultati attesi per ciascuno dei fondi SIE;
iv) la ripartizione indicativa del sostegno dell'Unione per obiettivo tematico a livello nazionale per ciascun fondo SIE, nonché
l'importo complessivo indicativo del sostegno previsto per gli obiettivi relativi al cambiamento climatico;
v) l'applicazione dei principi orizzontali di cui agli articoli 5, 7 e 8 e gli obiettivi strategici per l'attuazione dei fondi SIE;
vi) l'elenco dei programmi nell'ambito del FESR, del FSE e del Fondo di coesione, tranne quelli rientranti nell'obiettivo cooperazione
territoriale europea, e dei programmi del FEASR e del FEAMP, con le rispettive dotazioni annuali indicative per ciascun fondo SIE;
vii) dati sulla dotazione collegata alla riserva di efficacia dell'attuazione, disaggregati per fondo SIE e, se del caso, per categoria di
regioni, e agli importi esclusi ai fini del calcolo della riserva di efficacia dell'attuazione a norma dell'articolo 20;
Lezione 10
Regolamento (UE) n. 1303/2013 (art. 15)
b) disposizioni volte a garantire l'efficace attuazione dei fondi SIE, tra cui:
i) disposizioni, conformemente al quadro istituzionale degli Stati membri, che garantiscono il coordinamento tra i fondi SIE e gli
altri strumenti di finanziamento dell'Unione e nazionali e con la BEI;
ii) le informazioni necessarie per la verifica ex ante della conformità alle norme in materia di addizionalità, definite nella parte III;
iii) una sintesi della valutazione dell'adempimento delle condizionalità ex ante applicabili ai sensi dell'articolo 19 e dell'allegato XI a
livello nazionale e, ove le condizionalità ex ante applicabili non siano ottemperate, delle azioni da adottare, degli organismi
responsabili e delle tempistiche di attuazione di tali azioni;
iv) la metodologia e i meccanismi volti a garantire la coerenza nel funzionamento del quadro di riferimento dell'efficacia
dell'attuazione ai sensi dell'articolo 21;
v) una valutazione che indichi se sussiste o meno la necessità di rafforzare la capacità amministrativa delle autorità coinvolte
nella gestione e nel controllo dei programmi e, se del caso, dei beneficiari, nonché, se necessario, una sintesi delle azioni da
adottare a tale scopo;
vi) una sintesi delle azioni previste nei programmi, compreso un calendario indicativo per conseguire una riduzione degli oneri
amministrativi a carico dei beneficiari;
c) disposizioni per il principio di partenariato di cui all'articolo 5;
d) un elenco indicativo dei partner di cui all'articolo 5 e una sintesi delle azioni adottate al fine di coinvolgerli a norma dell'articolo
5 e del loro ruolo nella preparazione dell'accordo di partenariato, nonché la relazione di avanzamento di cui all'articolo 52.
Lezione 10
Regolamento (UE) n. 1303/2013 (art. 15)
2. L'accordo di partenariato indica altresì:
a) un approccio integrato allo sviluppo territoriale sostenuto mediante i fondi SIE o una sintesi degli approcci integrati allo
sviluppo territoriale sulla base dei contenuti dei programmi, che definisca:
i) le disposizioni volte a garantire un approccio integrato all'uso dei fondi SIE per lo sviluppo territoriale di singole aree
subregionali, in particolare le modalità di applicazione degli articoli 32, 33 e 36, corredate dei principi per l'individuazione delle aree
urbane in cui devono essere realizzate le azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile;
ii) principali settori prioritari per la cooperazione nell'ambito dei fondi SIE, tenendo conto, se del caso, delle strategie
macroregionali e delle strategie relative ai bacini marittimi;
iii) se del caso, un approccio integrato per rispondere ai bisogni specifici delle aree geografiche particolarmente colpite dalla
povertà o dei gruppi di destinatari a più alto rischio di discriminazione o esclusione sociale, con particolare riguardo per le
comunità emarginate, le persone con disabilità, i disoccupati di lungo periodo e i giovani che non sono occupati e che non
frequentano corsi di istruzione o di formazione;
iv) se del caso, un approccio integrato volto ad affrontare le sfide demografiche delle regioni o a rispondere a esigenze specifiche
di aree geografiche caratterizzate da gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici di cui all'articolo 174 TFUE;
b) modalità per garantire l'efficace attuazione dei fondi SIE, tra cui una valutazione dei sistemi esistenti per lo scambio
elettronico di dati e una sintesi delle azioni pianificate per consentire gradualmente che tutti gli scambi di informazioni tra i
beneficiari e le autorità responsabili della gestione e del controllo dei programmi avvengano mediante scambio elettronico
dei dati.
Lezione 10
Regolamento (UE) n. 1303/2013 (art. 18)
Conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo, gli Stati membri concentrano
il sostegno sugli interventi che apportano il maggiore valore aggiunto in relazione
alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva tenendo
conto delle principali sfide territoriali per i vari tipi di territori in linea con il QSC e delle
sfide individuate nei programmi nazionali di riforma dello Stato membro, se del caso,
nelle raccomandazioni pertinenti specifiche per ciascun paese di cui all'articolo 121,
paragrafo 2, TFUE e nelle raccomandazioni pertinenti del Consiglio adottate a norma
dell'articolo 148, paragrafo 4, TFUE. Le disposizioni in materia di concentrazione
tematica previste dalle norme specifiche di ciascun fondo non si applicano
all'assistenza tecnica.
Lezione 10
Regolamento (UE) n. 1303/2013 (art. 96)
1. Un programma operativo è costituito da assi prioritari. Un asse prioritario riguarda un fondo e
una categoria di regioni tranne nel caso del Fondo di coesione e corrisponde, fatto salvo l'articolo
59, a un obiettivo tematico e comprende una o più priorità di investimento di tale obiettivo
tematico conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo. Se del caso, e allo scopo di
incrementarne l'impatto e l'efficacia attraverso un approccio integrato tematicamente coerente,
un asse prioritario può:
a) interessare più di una categoria di regioni;
b) combinare una o più priorità di investimento complementari fornite dal FESR, dal Fondo di
coesione o dal FSE nell'ambito di un obiettivo tematico;
c) in casi debitamente giustificati, combinare una o più priorità di investimento complementari
di diversi obiettivi tematici, allo scopo di ottenere il massimo contributo di tale asse
prioritario;
d) per il FSE, combinare le priorità di investimento di diversi obiettivi tematici di cui all'articolo
9, primo comma, punti 8, 9, 10 e 11, al fine di promuoverne il contributo ad altri assi prioritari
e di attuare l'innovazione sociale e la cooperazione transnazionale.
Lezione 10
Regolamento (UE) n. 1303/2013 (art. 96)
2. Un programma operativo contribuisce alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente,
sostenibile e inclusiva e al raggiungimento della coesione economica, sociale e territoriale e
stabilisce:
a) una motivazione per la scelta degli obiettivi tematici, le corrispondenti priorità
d'investimento e le dotazioni finanziarie con riguardo all'accordo di partenariato, sulla base
dell'identificazione delle esigenze regionali e, se del caso, nazionali, comprese le esigenze
relative alle sfide identificate nelle raccomandazioni pertinenti specifiche per ciascun paese
adottate a norma dell'articolo 121, paragrafo 2, TFUE e delle raccomandazioni pertinenti del
Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, TFUE, tenendo conto della
valutazione ex ante conformemente all'articolo 55;
b) per ciascun asse prioritario diverso dall'assistenza tecnica: …
c) per ciascun asse prioritario relativo all'assistenza tecnica: ...
d) un piano di finanziamento contenente le tabelle seguenti: ...
e) un elenco dei grandi progetti la cui attuazione è prevista durante il periodo di
programmazione.
Lezione 10
Regolamento (UE) n. 1303/2013 (art. 96)
3. Considerati il suo contenuto e i suoi obiettivi, un programma operativo descrive l'approccio integrato
allo sviluppo territoriale, tenuto conto dell'accordo di partenariato, e indica il modo in cui il programma
operativo contribuisce alla realizzazione dei suoi obiettivi e risultati previsti specificando, se del caso,
quanto segue:
a) l'approccio all'uso di strumenti per lo sviluppo locale di tipo partecipativo e i principi per
l'individuazione delle aree in cui sarà attuato;
b) l'importo indicativo del sostegno del FESR alle azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile,
da realizzare conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento FESR e la dotazione
indicativa del sostegno del FSE alle azioni integrate;
c) l'approccio all'uso dello strumento ITI nei casi che non rientrano tra quelli contemplati alla lettera
b) e la dotazione finanziaria indicativa di ciascun asse prioritario;
d) le modalità delle azioni interregionali e transnazionali, nell'ambito dei programmi operativi, con
beneficiari situati in almeno un altro Stato membro;
e) qualora gli Stati membri e le regioni partecipino a strategie macroregionali e strategie relative ai
bacini marittimi, subordinatamente alle esigenze delle aree interessate dal programma come
identificate dallo Stato membro, il contributo delle operazioni previste nell'ambito del programma
di tali strategie.
Lezione 10
Regolamento (UE) n. 1303/2013 (art. 96)
5. Il programma operativo individua:
a) l'autorità di gestione, l'autorità di certificazione, se del caso, e l'autorità di
audit;
b) l'organismo al quale la Commissione deve effettuare i pagamenti;
c) le azioni adottate per coinvolgere i partner pertinenti di cui all'articolo 5 nella
preparazione del programma operativo e il loro ruolo nelle attività di
esecuzione, sorveglianza e valutazione del programma operativo.
Lezione 10
Regolamento (UE) n. 1303/2013 (art. 96)
… 7. Ciascun programma operativo, tranne quelli in cui l'assistenza tecnica è fornita nell'ambito di un
programma operativo specifico, comprende, dietro valutazione debitamente motivata da parte dello
Stato membro della loro rilevanza ai fini del contenuto e degli obiettivi dei programmi operativi, una
descrizione di:
a) le azioni specifiche per tenere in considerazione le esigenze di protezione ambientale, l'uso
efficiente delle risorse, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ai medesimi, la
resilienza alle catastrofi, la prevenzione e la gestione dei rischi nella scelta delle operazioni;
b) le azioni specifiche per promuovere le pari opportunità e prevenire le discriminazioni fondate sul
sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o
l'orientamento sessuale durante la preparazione, la definizione e l'esecuzione del programma
operativo, in particolare per quanto riguarda l'accesso ai finanziamenti, tenendo conto delle
esigenze dei vari gruppi bersaglio a rischio di tale discriminazione, e in particolare l'obbligo di
garantire l'accessibilità per le persone disabili;
c) il contributo del programma operativo alla promozione della parità tra uomini e donne e, se del
caso, le modalità per garantire l'integrazione della prospettiva di genere a livello di programma
operativo e a livello di operazione.
Lezione 10
Lezione 10
Lezione 10
FONDO SOCIALE EUROPEO
(FSE)
Lezione 10
Regolamento (UE) n. 1304/2013 (art. 1)
1. L'FSE promuove elevati livelli di occupazione e di qualità dei posti di lavoro, migliora l'accesso
al mercato del lavoro, sostiene la mobilità geografica e occupazionale dei lavoratori e facilita il
loro adattamento ai cambiamenti industriali e ai cambiamenti del sistema produttivo necessari
per gli sviluppi sostenibili, incoraggia un livello elevato di istruzione e di formazione per tutti e
sostiene il passaggio dall'istruzione all'occupazione per i giovani, combatte la povertà, migliora
l'inclusione sociale, e promuove l'uguaglianza di genere, la non discriminazione e le pari
opportunità, contribuendo in tal modo alle priorità dell'Unione per quanto riguarda il
rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale.
... 3. L'FSE favorisce le persone, comprese le persone svantaggiate quali i disoccupati di lunga
durata, le persone con disabilità, i migranti, le minoranze etniche, le comunità emarginate e le
persone di qualsiasi età che devono affrontare la povertà e l'esclusione sociale. L'FSE apporta
inoltre un sostegno ai lavoratori, alle imprese, inclusi gli attori dell'economia sociale e gli
imprenditori, nonché ai sistemi e alle strutture, al fine di agevolare il loro adattamento alle nuove
sfide, riducendo altresì gli squilibri tra la domanda e l'offerta di competenze, e promuovere la
buona governance, il progresso sociale e l'attuazione delle riforme, in particolare nel settore
dell'occupazione, dell'istruzione, della formazione e delle politiche sociali.
Lezione 10
Regolamento (UE) n. 1304/2013 (art. 3)
1. Conformemente agli obiettivi tematici di cui all'articolo 9, primo comma, punti 8, 9, 10 e 11, del
regolamento (UE) n. 1303/2013, che corrispondono alle lettere a), b), c) e d) del presente
paragrafo e in linea con i suoi compiti, l'FSE sostiene le seguenti priorità d'investimento:
a) per l'obiettivo tematico "Promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la
mobilità dei lavoratori": …..
b) per l'obiettivo tematico "Promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà e ogni
discriminazione": …..
c) per l'obiettivo tematico "Investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione
professionale per le competenze e l’apprendimento permanente": …..
d) per l'obiettivo tematico "Rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle
parti interessate e promuovere un'amministrazione pubblica efficiente": …..
Lezione 10
Regolamento (UE) n. 1304/2013 (art. 3)
2. Attraverso le priorità d'investimento elencate nel paragrafo 1, l'FSE contribuisce anche ad altri obiettivi
tematici che figurano nell'articolo 9, primo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013, in primo luogo:
a) sostenendo il passaggio a un'economia a bassa emissione di carbonio, resistente ai cambiamenti
climatici, efficiente nell'utilizzazione delle risorse ed ecologicamente sostenibile, mediante un
miglioramento dei sistemi d'istruzione e di formazione mirato all'adattamento delle competenze e delle
qualifiche, il perfezionamento professionale della manodopera e la creazione di nuovi posti di lavoro nei
settori collegati all'ambiente e all'energia;
b) migliorando l'accesso, l'utilizzo e la qualità delle tecnologie d'informazione e di comunicazione grazie
allo sviluppo della cultura digitale e dell'e-learning e all'investimento nell'inclusione digitale, nelle
competenze digitali e nelle relative competenze imprenditoriali;
c) rafforzando la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione attraverso lo sviluppo degli studi
post-universitari e delle competenze imprenditoriali, la formazione dei ricercatori, la condivisione in rete
delle attività e i partenariati tra gli istituti d'insegnamento superiore, i centri di ricerca tecnologici e le
imprese;
d) migliorando la competitività e la sostenibilità a lungo termine delle piccole e medie imprese attraverso
la promozione della capacità di adattamento delle imprese, dei dirigenti e dei lavoratori e un maggiore
investimento nel capitale umano e il sostegno a istituti di istruzione o formazione professionale orientati
alla pratica.
Lezione 10
Regolamento (UE) n. 1304/2013 (art. 17-18 premesse)
L'attuazione efficiente ed efficace delle azioni sostenute dall'FSE dipende dalla buona governance e dal
partenariato tra tutti i soggetti territoriali e socio-economici interessati, tenendo in considerazione
quanti operano a livello regionale e locale, in particolare le associazioni che rappresentano le autorità
locali e regionali, la società civile organizzata, gli operatori economici e, in particolare, le parti sociali e le
organizzazioni non governative. Gli Stati membri dovrebbero di conseguenza incoraggiare la
partecipazione delle parti sociali e delle organizzazioni non governative alla governance strategica
dell'FSE, dalla definizione delle priorità per i programmi operativi all'attuazione e alla valutazione dei
risultati dell'FSE.
Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero garantire che l'attuazione delle priorità finanziate dall'FSE
contribuisca alla promozione della parità tra donne e uomini, conformemente all'articolo 8 TFUE. Le
valutazioni hanno mostrato che è importante prendere in considerazione la dimensione degli obiettivi di
parità di genere in tutti gli aspetti e in tutte le fasi della preparazione, della sorveglianza, dell'attuazione e
della valutazione dei programmi operativi in modo tempestivo e coerente, garantendo al tempo stesso
che siano realizzate azioni specifiche volte a promuovere l'uguaglianza tra i sessi, l'indipendenza
economica delle donne, l'istruzione e l'aggiornamento delle competenze e il reinserimento delle donne
vittime di violenza nel mercato del lavoro e nella società.
Lezione 10
Regolamento (UE) n. 1304/2013 (art. 17-18 premesse)
L'attuazione efficiente ed efficace delle azioni sostenute dall'FSE dipende dalla buona governance e dal
partenariato tra tutti i soggetti territoriali e socio-economici interessati, tenendo in considerazione
quanti operano a livello regionale e locale, in particolare le associazioni che rappresentano le autorità
locali e regionali, la società civile organizzata, gli operatori economici e, in particolare, le parti sociali e le
organizzazioni non governative. Gli Stati membri dovrebbero di conseguenza incoraggiare la
partecipazione delle parti sociali e delle organizzazioni non governative alla governance strategica
dell'FSE, dalla definizione delle priorità per i programmi operativi all'attuazione e alla valutazione dei
risultati dell'FSE.
Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero garantire che l'attuazione delle priorità finanziate dall'FSE
contribuisca alla promozione della parità tra donne e uomini, conformemente all'articolo 8 TFUE. Le
valutazioni hanno mostrato che è importante prendere in considerazione la dimensione degli obiettivi di
parità di genere in tutti gli aspetti e in tutte le fasi della preparazione, della sorveglianza, dell'attuazione e
della valutazione dei programmi operativi in modo tempestivo e coerente, garantendo al tempo stesso
che siano realizzate azioni specifiche volte a promuovere l'uguaglianza tra i sessi, l'indipendenza
economica delle donne, l'istruzione e l'aggiornamento delle competenze e il reinserimento delle donne
vittime di violenza nel mercato del lavoro e nella società.
Lezione 10
Lezione 10
Lezione 10
FSE in ITALIA
- PON Sistemi di politiche attive per l’occupazione
- PON occupazione giovani
- PON istruzione
- PON ricerca e innovazione
- PON inclusione
- PON legalità
- PON città metropolitane
- PON governance e capacità istituzionale
Lezione 10
Programma Operativo Nazionale Ricerca e Innovazione 2014-2020
Il Programma Operativo Nazionale Ricerca e Innovazione 2014-2020 è lo strumento con il
quale l'Italia contribuisce al miglioramento della qualità dell'istruzione superiore e al
rafforzamento della ricerca, dello sviluppo tecnologico e dell'innovazione, realizzando gli
obiettivi della politica di coesione dell'Unione europea a favore delle proprie aree territoriali
più svantaggiate.
Il Programma, gestito dal Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR), interessa le
regioni in transizione: Abruzzo, Molise e Sardegna e le regioni meno sviluppate: Basilicata,
Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, con una dotazione finanziaria complessiva di 1.189
milioni di euro.
Il PON Ricerca e Innovazione si sviluppa in coerenza con gli obiettivi strategici dei
programmi europei Horizon 2020 e Cosme, in sinergia con la Strategia Nazionale di
Specializzazione Intelligente (SNSI) e con i programmi operativi e le strategie regionali di
specializzazione intelligente.
http://www.ponricerca.gov.it/pon-ricerca/programma/
Lezione 10
Lezione 10
Lezione 10
Lezione 10
Lezione 10
Lezione 10
Lezione 10
Lezione 10
Lezione 10
FONDO EUROPEO DI
SVILUPPO REGIONALE (FESR)
Lezione 10
Regolamento (UE) n. 1301/2013 (art. 1-2)
Il presente regolamento stabilisce i compiti del Fondo europeo di sviluppo regionale
(FESR), l'ambito di applicazione del suo sostegno per quanto riguarda gli obiettivi
"Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e l'obiettivo della
Cooperazione territoriale europea e disposizioni specifiche concernenti il sostegno del
FESR all'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione".
Il FESR contribuisce al finanziamento del sostegno destinato a rafforzare la coesione
economica, sociale e territoriale eliminando le principali disparità regionali nell'Unione
tramite lo sviluppo sostenibile e l'adeguamento strutturale delle economie regionali,
compresa la riconversione delle regioni industriali in declino e delle regioni in ritardo di
sviluppo.
Lezione 10
Regolamento (UE) n. 1301/2013 (art. 3)
1. Per contribuire alle priorità d'investimento indicate all'articolo 5 il FESR sostiene le seguenti attività:
a) investimenti produttivi che contribuiscono alla creazione e al mantenimento di posti di lavoro sostenibili,
tramite aiuti diretti a investimenti nelle PMI;
b) investimenti produttivi, indipendentemente dalle dimensioni dell'impresa interessata, che concorrono alla
realizzazione delle priorità d'investimento indicate all'articolo 5, punti 1 e 4, e, laddove tali investimenti
comportano una cooperazione tra grandi imprese e PMI, all'articolo 5, punto 2;
c) investimenti in infrastrutture che forniscono servizi di base ai cittadini nei settori dell'energia,
dell'ambiente, dei trasporti e TIC;
d) investimenti in infrastrutture sociali, sanitarie, di ricerca, di innovazione, economiche ed educative;
e) investimenti nello sviluppo del potenziale endogeno attraverso investimenti fissi in attrezzature e
infrastrutture di ridotte dimensioni, tra cui infrastrutture per la cultura e il turismo sostenibile, servizi alle
imprese, sostegno a organismi di ricerca e innovazione e a investimenti in tecnologie e nella ricerca
applicata nelle imprese;
f) la creazione di reti, la cooperazione e lo scambio di esperienze tra le autorità competenti regionali, locali e
urbane e altre autorità pubbliche, le parti economiche e sociali e gli organismi pertinenti che
rappresentano la società civile di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) No 1303/2013, gli
studi, le azioni preparatorie e lo sviluppo di capacità.
Lezione 10
Regolamento (UE) n. 1301/2013 (art. 3)
3. Il FESR non sostiene:
a) la disattivazione o la costruzione di centrali nucleari;
b) gli investimenti volti a conseguire una riduzione delle emissioni di gas a
effetto serra derivanti dalle attività elencate nell'allegato I della direttiva
2003/87/CE;
c) la fabbricazione, la trasformazione e la commercializzazione del tabacco e
dei prodotti del tabacco;
d) le imprese in difficoltà, come definite secondo le regole dell'Unione in materia
di aiuti di Stato;
e) gli investimenti in infrastrutture aeroportuali tranne quelli connessi alla
protezione dell'ambiente o accompagnati da investimenti necessari a
mitigare o ridurre il loro impatto ambientale negativo.
Lezione 10
Lezione 10
Lezione 10
Lezione 10
FONDO DI COESIONE (FC)
Fondo di Sviluppo e Coesione
(FSC)
Lezione 10
Regolamento (UE) n. 1300/2013 (art. 2)
1. Il Fondo di coesione, assicurando un appropriato equilibrio e in base alle esigenze di ciascuno
Stato membro in fatto di investimenti e di infrastrutture, sostiene:
a) gli investimenti in materia ambientale, anche in settori connessi allo sviluppo sostenibile e
all'energia che presentano benefici per l'ambiente;
b) le TEN-T, [ reti di trasporto trans-europee (in acronimo TEN-T, dall'inglese Trans-European
Network - Transport)] secondo gli orientamenti adottati con il regolamento (UE) n.
1315/2013;
c) l'assistenza tecnica.
2. Il Fondo di coesione non sostiene:
a) la disattivazione o la costruzione delle centrali nucleari;
b) gli investimenti volti a conseguire la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra provenienti dalle attività
elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE;
c) gli interventi nel campo dell'edilizia abitativa, a meno che non siano destinati a promuovere l'efficienza energetica
o l'uso delle energie rinnovabili;
d) la fabbricazione, la trasformazione e la commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco;
e) le imprese in difficoltà, quali definite secondo le norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato;
f) gli investimenti in infrastrutture aeroportuali, a meno che non siano connessi alla protezione dell'ambiente o
accompagnati da investimenti necessari a mitigare o ridurre il loro impatto ambientale negativo.
Lezione 10
Regolamento (UE) n. 1300/2013 (art. 4)
Il Fondo di coesione sostiene le seguenti priorità d'investimento nell'ambito degli obiettivi tematici
indicati all'articolo 9, primo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013, conformemente alle
esigenze di sviluppo e alle potenzialità di crescita indicate nell'articolo 15, paragrafo 1, lettera a),
punto i), di detto regolamento e nell'accordo di partenariato:
a) favorire il passaggio a un'economia a bassa emissione di carbonio in tutti i settori: …
b) promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la gestione e la prevenzione dei rischi:
…
c) preservare e proteggere l'ambiente e promuovere l'efficienza delle risorse: …
d) promuovere il trasporto sostenibile ed eliminare le strozzature nelle principali infrastrutture
di rete: …
e) potenziare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e dei soggetti interessati e
l'efficienza delle pubbliche amministrazioni attraverso azioni tese a rafforzare la capacità
istituzionale e l'efficienza della pubblica amministrazione e dei servizi pubblici connessi
all'attuazione del Fondo di coesione.
Lezione 10
FSC in Italia
Con il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, il FAS ha assunto la denominazione di Fondo
per lo sviluppo e la coesione (FSC) ed è stato finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria
all’insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale, che sono rivolti al riequilibrio
economico e sociale tra le diverse aree del Paese. Il FSC ha carattere pluriennale in coerenza con
l’articolazione temporale della programmazione dei Fondi strutturali dell’Unione europea,
garantendo l’unitarietà e la complementarietà delle procedure di attivazione delle relative risorse
con quelle previste per i fondi comunitari. In particolare, l’intervento del Fondo è finalizzato al
finanziamento di progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale sia di carattere immateriale, di
rilievo nazionale, interregionale e regionale.
http://www.programmazioneeconomica.gov.it/2019/12/02/fondo-per-lo-sviluppo-e-la-coesione-2
/#Approfondimenti
Lezione 10
Lezione 10
Lezione 10
FONDO EUROPEO AGRICOLO
PER LO SVILUPPO RURALE
(FEASR)
Lezione 10
Regolamento (UE) n. 1305/2013 (art. 1, art. 3)
1. Il presente regolamento stabilisce norme generali a disciplina del sostegno dell'Unione a
favore dello sviluppo rurale, finanziato dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale ("FEASR")
e istituito dal regolamento (UE) n. 1306/2013. Esso definisce gli obiettivi che la politica di
sviluppo rurale contribuisce a conseguire e le priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale.
Esso delinea il contesto strategico della politica di sviluppo rurale e definisce le misure da adotta
al fine di attuare la politica di sviluppo rurale. Inoltre, esso stabilisce norme concernenti la
programmazione, la creazione di reti, la gestione, il monitoraggio e la valutazione, sulla base di
responsabilità condivise tra gli Stati membri e la Commissione e norme che assicurano il
coordinamento tra il FEASR e altri strumenti dell'Unione.
Il FEASR contribuisce alla realizzazione della strategia Europa 2020 promuovendo lo sviluppo
rurale sostenibile nell'insieme dell'Unione in via complementare agli altri strumenti della PAC,
della politica di coesione e della politica comune della pesca. Esso contribuisce allo sviluppo di
un settore agricolo dell'Unione caratterizzato da un maggiore equilibrio territoriale e ambientale
nonché più rispettoso del clima, resiliente, competitivo e innovativo. Esso contribuisce, altresì
allo sviluppo di territori rurali.
Lezione 10
Regolamento (UE) n. 1305/2013 (art. 4)
Nell'ambito generale della PAC, il sostegno allo sviluppo rurale, comprese le attività nel settore
alimentare e non alimentare, nonché forestale, contribuisce al raggiungimento dei seguenti
obiettivi:
a) stimolare la competitività del settore agricolo;
b) garantire la gestione sostenibile delle risorse naturali e l'azione per il clima;
c) realizzare uno sviluppo territoriale equilibrato delle economie e comunità rurali, compresi la
creazione e il mantenimento di posti di lavoro.
Lezione 10
Regolamento (UE) n. 1305/2013 (art. 5)
Gli obiettivi della politica di sviluppo rurale, che contribuiscono alla realizzazione della strategia
Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, sono perseguiti tramite le
seguenti sei priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale, che a loro volta esplicitano i
pertinenti obiettivi tematici del QSC:
1) promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e
nelle zone rurali, con particolare riguardo ai seguenti aspetti: ...
2) potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività
dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende
agricole e la gestione sostenibile delle foreste, con particolare riguardo ai seguenti aspetti: ...
3) promuovere l'organizzazione della filiera alimentare, comprese la trasformazione e la
commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi
nel settore agricolo, con particolare riguardo ai seguenti aspetti: ...
4) preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura,
con particolare riguardo ai seguenti aspetti: ...
Lezione 10
Regolamento (UE) n. 1305/2013 (art. 5)
5) incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di
carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale, con particolare riguardo ai
seguenti aspetti: ….
6) adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle
zone rurali, con particolare riguardo ai seguenti aspetti: ….
Tutte le priorità suelencate contribuiscono alla realizzazione di obiettivi trasversali quali
l'innovazione, l'ambiente, nonché la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad
essi. I programmi possono riguardare meno di sei priorità se giustificato in base all'analisi della
situazione in termini di punti di forza e di debolezza, opportunità e rischi ("analisi SWOT") e a una
valutazione ex ante. Ciascun programma riguarderà almeno quattro priorità. Quando uno Stato
membro presenta un programma nazionale e una serie di programmi regionali, quello nazionale
può riguardare meno di quattro priorità.
Lezione 10
Lezione 10
Lezione 10
Lezione 10
Lezione 10
Lezione 10
Regolamento (UE) n. 508/2014 (art. 5)
Il FEAMP contribuisce al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
a) promuovere una pesca e un’acquacoltura competitive, sostenibili sotto il profilo
ambientale, redditizie sul piano economico e socialmente responsabili;
b) favorire l’attuazione della PCP [politica comune della pesca];
c) promuovere uno sviluppo territoriale equilibrato e inclusivo delle zone di pesca e
acquacoltura;
d) favorire lo sviluppo e l’attuazione della PMI dell’Unione in modo complementare rispetto
alla politica di coesione e alla PCP.
Il perseguimento di tali obiettivi non comporta un aumento della capacità di pesca.
Lezione 10
Regolamento (UE) n. 508/2014 (art. 6)
Il FEAMP contribuisce alla realizzazione della strategia Europa 2020 e all’attuazione della CFP [common fishier
policy]. Persegue i seguenti obiettivi dell’Unione per lo sviluppo sostenibile della pesca e dell’acquacoltura e
delle attività connesse, che a loro volta riflettano i pertinenti obiettivi tematici di cui al regolamento UE) n.
1303/2013:
1) promuovere una pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa,
competitiva e basata sulle conoscenze, perseguendo i seguenti obiettivi specifici: …
2) favorire un’acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa,
competitiva e basata sulle conoscenze, perseguendo i seguenti obiettivi specifici:
3) promuovere l’attuazione della PCP perseguendo i seguenti obiettivi specifici:
4) aumentare l’occupazione e la coesione territoriale perseguendo il seguente obiettivo specifico: la
promozione della crescita economica e dell’inclusione sociale e la creazione di posti di lavoro e fornire
sostegno all’occupabilità e alla mobilità dei lavoratori nelle comunità costiere e interne dipendenti dalla
pesca e dall’acquacoltura, compresa la diversificazione delle attività nell’ambito della pesca e in altri
settori dell’economia marittima;
5) favorire la commercializzazione e la trasformazione perseguendo i seguenti obiettivi specifici:
6) favorire l’attuazione della PMI.
Lezione 10
Lezione 10
Lezione 10
Lezione 10
Lezione 10
New Cohesion
Policy
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/2021_2027/
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/2021_2027/
Lezione 10
QUIZ
Lezione 10
Lezione 10
Lezione 10
Lezione 10
Lezione 10
Lezione 10
Lezione 10
Lezione 10
Lezione 10
Lezione 10
Lezione 10
Lezione 10
Lezione 10
Lezione 10
Trattamento dei dati personali: La tutela delle
persone nel GDPR (regolamento UE 2016/679),
ruolo e competenze del Garante per la privacy ed
elementi di informatica giuridica
Lezione 11
A cura di
dott. Simone Chiarelli
simone.chiarelli@gmail.com
Cell. +39 3337663638

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Lezione n. 10 - I fondi europei ed i finanziamenti regionali: i finanziamenti comunitari nel Regolamento (UE) n. 1303/2013 e nella disciplina regionale di attuazione con approfondimenti sulle modalità operative

  • 1. I fondi europei ed i finanziamenti regionali: i finanziamenti comunitari nel Regolamento (UE) n.1303/2013 e nella disciplina regionale di attuazione con approfondimenti sulle modalità operative Lezione 10 A cura di dott. Simone Chiarelli simone.chiarelli@gmail.com Cell. +39 3337663638
  • 2. Lezione 10 DIZIONARIO DEI FONDI UE Best-practice – È il risultato di uno studio apposito. è la migliore procedura da attuare per standardizzare il raggiungimento di determinati risultati in qualsiasi campo. Vengono utilizzate per mantenere alta la qualità in un determinato settore. Per ogni progetto finanziato dalla UE è obbligatorio redigere l’opuscolo della prassi migliore. Direttive Faro – Sono così chiamati i 7 obiettivi rappresentativi delle tre priorità della Strategia Europa 2020: L’Unione nell’innovazione; Youth on the Move (gioventù in movimento); Un’agenda europea del digitale; Un’Europa efficiente sotto il profilo delle risorse; Una politica industriale per l’era della globalizzazione; Un’agenda per nuove competenze e nuovi posti di lavoro; Piattaforma europea contro la povertà.
  • 3. Lezione 10 DIZIONARIO DEI FONDI UE Ente intermediario – Stato Membro o Regione che si sostituisce alla Commissione UE nella gestione del bando di finanziamento. Ente promotore – Ente che pubblica il bando. Può essere sia la stessa UE sia lo Stato Membro sia la Regione o GAL. ESIF o SIE – (European Structural and Investiment Funds) Fondi Strutturali e di Investimento Europei . Sono i fondi FC, FEAMP, FEASR, FESR, FSE. FC – Fondo di Coesione. Ha come finalità il sostegno agli stati membri il cui PIL/pro capite è inferiore al 90% della media europea. FEAMP – Fondo Europeo Per Gli Affari Marittimi e la Pesca . Ha come finalità il finanziamento della politica comune della pesca (PCP) e della politica marittima integrata (pmi)
  • 4. Lezione 10 DIZIONARIO DEI FONDI UE FEASR – Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Lo sviluppo rurale costituisce il 2º pilastro della Politica Agricola Comune (PAC). Ha come finalità la promozione dello sviluppo rurale sostenibile attraverso il miglioramento della competitività dei settori agricolo e forestale, dell’ambiente e della gestione dello spazio rurale nonché della qualità della vita e la diversificazione delle attività nelle zone rurali FESR – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. Ha come finalità il sostegno alla coesione economica, sociale e territoriale eliminando le principali disparità regionali nell’Unione FSE – Fondo Sociale Europeo. Ha come finalità l’investimento nelle risorse umane accrescendo le opportunità di occupazione dei cittadini europei, promuovendo lo sviluppo dell’istruzione e migliorando la situazione dei soggetti più vulnerabili a rischio di povertà.
  • 5. Lezione 10 DIZIONARIO DEI FONDI UE Misura e Tipo di Operazione – Azioni rivolte a produrre effetti nella risoluzione di un determinato problema individuato nel PSR e tra le priorità della Regione. I tipi di operazione si traducono in bandi Obiettivi Generali – Sono quelli direttamente collegati alle priorità generali della Strategia Obiettivi Specifici – Sono quelli direttamente collegati al bando ed al Tipo di Operazione per il raggiungimento di un determinato OT Obiettivi Tematici – Obiettivi di azione comuni per tutta l’Unione specificatamente individuati e finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di Europa 2020. Sono la traduzione più ampia dei 5 Target principali della Strategia, sviluppati dalla UE per ogni Stato membro.
  • 6. Lezione 10 DIZIONARIO DEI FONDI UE GAL – Gruppo di Azione Locale composto da soggetti pubblici e privati allo scopo di favorire lo sviluppo locale di un’area rurale di zona “d” nell’ambito del programma d’iniziativa comunitaria LEADER. PAC – Politica Agricola Comune dell’Unione europea, creata per aiutare gli agricoltori europei a produrre alimenti sicuri e di elevata qualità, avendo cura del paesaggio naturale, della salvaguardia della diversità agricola ed a far fronte ai cambiamenti climatici. PON – Programma Operativo Nazionale : è un documento proposto dallo Stato Membro e approvato dalla Commissione europea al fine di attuare in quel Paese la programmazione della politica comunitaria
  • 7. Lezione 10 DIZIONARIO DEI FONDI UE POR – Programma Operativo Regionale : è un documento proposto da una Regione dello Stato Membro e approvato dalla Commissione europea al fine di attuare in quella regione la programmazione della politica comunitaria 3 Priorità – Alla base della Strategia Europa 2020 ci sono le tre priorità fondamentali per risollevare le sorti dell’Unione europea: un’economia intelligente, sostenibile e Inclusiva (solidale). Progetto europeo – È un insieme di attività coordinate da un Project Manager, mirate al raggiungimento di uno o più obiettivi, chiaramente definiti e volti a risolvere una problematica o un bisogno, entro un determinato periodo di tempo e con un budget prestabilito .
  • 8. Lezione 10 DIZIONARIO DEI FONDI UE PSRN – Programma Nazionale di Sviluppo Rurale – Delinea le priorità dell’Italia, nell’ambito rurale, per l’utilizzo dei fondi pubblici, adottato dalla Commissione UE il 20 novembre 2015. Regime de minimis – Gli aiuti alle imprese possono essere erogati solo nel limite massimo di 200.000 euro ottenuti nell’arco di 3 anni, per evitare di incidere sulla libera concorrenza Rete PEI – Partenariato Europeo per l’Innovazione: ha la finalità di favorire gli scambi di esperienze e di buone pratiche, di stabilire un dialogo tra gli agricoltori e la comunità della ricerca e di favorire la partecipazione di tutti i portatori d’interesse al processo di scambio delle conoscenze. Rete Rurale Nazionale (RRn) – È il programma operativo (PON) con cui l’Italia partecipa al più ampio progetto europeo (Rete Rurale Europea – RRE) che accompagna e integra tutte le attività legate allo sviluppo delle aree rurali.
  • 10. Lezione 10 TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA (art. 174) Per promuovere uno sviluppo armonioso dell'insieme dell'Unione, questa sviluppa e prosegue la propria azione intesa a realizzare il rafforzamento della sua coesione economica, sociale e territoriale. In particolare l'Unione mira a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni ed il ritardo delle regioni meno favorite. Tra le regioni interessate, un'attenzione particolare è rivolta alle zone rurali, alle zone interessate da transizione industriale e alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, quali le regioni più settentrionali con bassissima densità demografica e le regioni insulari, transfrontaliere e di montagna.
  • 11. Lezione 10 TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA (art. 175) Gli Stati membri conducono la loro politica economica e la coordinano anche al fine di raggiungere gli obiettivi dell'articolo 174. L'elaborazione e l'attuazione delle politiche e azioni dell'Unione, nonché l'attuazione del mercato interno tengono conto degli obiettivi dell'articolo 174 e concorrono alla loro realizzazione. L'Unione appoggia questa realizzazione anche con l'azione che essa svolge attraverso fondi a finalità strutturale (Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione «orientamento », Fondo sociale europeo, Fondo europeo di sviluppo regionale), la Banca europea per gli investimenti e gli altri strumenti finanziari esistenti. La Commissione presenta ogni tre anni al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni una relazione sui progressi compiuti nella realizzazione della coesione economica, sociale e territoriale e sul modo in cui i vari strumenti previsti dal presente articolo vi hanno contribuito. Tale relazione è corredata, se del caso, di appropriate proposte. Le azioni specifiche che si rivelassero necessarie al di fuori dei Fondi, fatte salve le misure decise nell'ambito delle altre politiche dell'Unione, possono essere adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio, che deliberano secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni.
  • 12. Lezione 10 TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA (art. 174) Esigenze: 1) Tutelare la competitività delle imprese in aree economiche disagiate 2) Garantire un livello di benessere omogeneo ai cittadini 3) Salvaguardare uniforme efficacia delle altre politiche UE Strumenti: a) Politica economica degli Stati membri b) Misure strutturali UE c) Azioni specifiche UE
  • 13. Lezione 10 Europa 2020: la strategia dell'Unione europea per la crescita e l'occupazione La strategia Europa 2020 mira a fare in modo che la ripresa economica dell'Unione europea (UE) in seguito alla crisi economica e finanziaria si accompagni a una serie di riforme che stabiliscano fondamenta solide per la crescita e la creazione di occupazione da qui al 2020. Se da un lato affronta le debolezze strutturali dell'economia dell'UE e le questioni economiche e sociali, la strategia tiene anche conto delle sfide a più lungo termine quali la globalizzazione, la guerra delle risorse e l’invecchiamento. PUNTI CHIAVE La strategia Europa 2020 deve consentire all'UE di raggiungere una crescita: 1) intelligente, attraverso lo sviluppo delle conoscenze e dell'innovazione; 2) sostenibile, basata su un'economia più verde, più efficiente nella gestione delle risorse e più competitiva; 3) inclusiva, volta a promuovere l'occupazione e la coesione sociale e territoriale.
  • 14. Lezione 10 Europa 2020: la strategia dell'Unione europea per la crescita e l'occupazione Per raggiungere questa aspirazione, l’UE si è posta cinque grandi obiettivi da raggiungere entro il 2020: 1) portare almeno al 75% il tasso di occupazione delle persone di età compresa tra 20 e 64 anni; 2) investire il 3% del prodotto interno lordo in ricerca e sviluppo; 3) ridurre le emissioni di gas serra almeno al 20%, portare al 20% la quota di energie rinnovabili e aumentare l'efficienza energetica del 20%; 4) ridurre il tasso di abbandono scolastico a meno del 10% e portare almeno al 40% il tasso dei giovani laureati; 5) ridurre di 20 milioni il numero delle persone a rischio di povertà o di esclusione sociale. http://publications.europa.eu/resource/cellar/8d8026dc-d7d7-4d04-8896-e13ef636ae6b.0010.02/DOC_5
  • 15. Lezione 10 Fondi strutturali e di investimento europei Più della metà dei fondi dell’UE viene erogata attraverso i 5 Fondi strutturali e d’investimento europei (fondi SIE). I fondi sono gestiti congiuntamente dalla Commissione europea e dai paesi dell’UE. Tutti questi fondi servono a effettuare investimenti per creare posti di lavoro e un’economia e un ambiente sani e sostenibili in Europa. I fondi SIE si concentrano su 5 settori: 1) ricerca e innovazione 2) tecnologie digitali 3) sostenere l’economia a basse emissioni di carbonio 4) gestione sostenibile delle risorse naturali 5) piccole imprese.
  • 16. Lezione 10 Fondi strutturali e di investimento europei 1) il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) - che promuove uno sviluppo equilibrato nelle diverse regioni dell’UE. 2) il Fondo sociale europeo (FSE) - che sostiene progetti in materia di occupazione in tutta Europa e investe nel capitale umano dell’Europa: nei lavoratori, nei giovani e in tutti coloro che cercano un lavoro. 3) il Fondo di coesione (FC) - che finanzia i progetti nel settore dei trasporti e dell'ambiente nei paesi in cui il reddito nazionale lordo (RNL) pro capite è inferiore al 90% della media dell’UE. Nel periodo 2014-2020, si tratta di Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica ceca, Estonia, Grecia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia e Slovenia. 4) il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) - che si concentra sulla risoluzione di sfide specifiche cui devono far fronte le zone rurali dell’UE. 5) il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) - che aiuta i pescatori a utilizzare metodi di pesca sostenibili e le comunità costiere a diversificare le loro economie, migliorando la qualità della vita nelle regioni costiere europee.
  • 19. Lezione 10 LINK 1) http://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/erdf/ 2) http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=en 3) http://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/cohesion-fund/ 4) http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_en.htm 5) http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff/index_en.htm https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/funding-opportunities/funding-programmes/over view-funding-programmes/european-structural-and-investment-funds_it
  • 20. Lezione 10 Regolamento (UE) n. 1303/2013 (art. 1) Il presente regolamento stabilisce le norme comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), al Fondo sociale europeo (FSE), al Fondo di coesione, al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), che operano nell'ambito di un quadro comune ("fondi strutturali e di investimento europei - fondi SIE"). Esso stabilisce altresì le disposizioni necessarie per garantire l'efficacia dei fondi SIE e il coordinamento dei fondi tra loro e con altri strumenti dell'Unione. Le norme comuni applicabili ai fondi SIE sono definite nella parte II. L'applicazione delle norme stabilite nel presente regolamento lascia impregiudicate le disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e le disposizioni specifiche di cui ai seguenti regolamenti (i "regolamenti specifici dei fondi") a norma del quinto comma del presente articolo: 1) regolamento (UE) n. 1301/2013 (il "regolamento FESR"); 2) regolamento (UE) n. 1304/2013 (il "regolamento FSE"); 3) regolamento (UE) n. 1300/2013 (il "regolamento Fondo di coesione"); 4) regolamento (UE) n. 1299/2013 (il "regolamento CTE"); 5) regolamento (UE) n. 1305/2013 (il "regolamento FEASR"); e 6) un futuro atto giuridico dell'Unione che stabilisca le condizioni per il sostegno finanziario alla politica marittima e della pesca per il periodo di programmazione 2014-2020 (il "regolamento FEAMP").
  • 21. Lezione 10 Regolamento (UE) n. 1303/2013 (art. 9) Al fine di contribuire alla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, e delle missioni specifiche di ciascun fondo conformemente ai loro obiettivi basati sul trattato, compresa la coesione economica, sociale e territoriale, ogni fondo SIE sostiene gli obiettivi tematici seguenti: 1) rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione; 2) migliorare l'accesso alle TIC, nonché l'impiego e la qualità delle medesime; 3) promuovere la competitività delle PMI, del settore agricolo (per il FEASR) e del settore della pesca e dell'acquacoltura (per il FEAMP); 4) sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori; 5) promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi; 6) preservare e tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse; 7) promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le strozzature nelle principali infrastrutture di rete; 8) promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori; 9) promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà e ogni discriminazione; 10) investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e l'apprendimento permanente; 11) rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate e un'amministrazione pubblica efficiente; Gli obiettivi tematici sono tradotti in priorità specifiche per ciascun fondo SIE e sono stabiliti nelle norme specifiche di ciascun fondo.
  • 22. Lezione 10 Regolamento (UE) n. 1303/2013 (art. 10) 1. Al fine di promuovere lo sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile dell'Unione, è stabilito un quadro strategico comune (il "QSC") di cui all'allegato I. Il QSC stabilisce orientamenti strategici per agevolare il processo di programmazione e il coordinamento settoriale e territoriale degli interventi dell'Unione nel quadro dei fondi SIE e con altre politiche e altri strumenti pertinenti dell'Unione, in linea con le finalità e gli obiettivi della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, tenendo conto delle principali sfide territoriali delle varie tipologie di territorio. 2. Gli orientamenti strategici indicati nel QSC sono stabiliti in linea con le finalità e nell'ambito del sostegno fornito da ciascun fondo SIE, e in linea con le norme che disciplinano il funzionamento di ciascun fondo SIE definite nel presente regolamento e nelle norme specifiche di ciascun fondo. Il QSC non impone agli Stati membri obblighi aggiuntivi oltre a quelli definiti nell'ambito delle pertinenti politiche settoriali dell'Unione. 3. Il QSC agevola la preparazione dell'accordo di partenariato e dei programmi in ottemperanza ai principi di proporzionalità e di sussidiarietà e tenendo conto delle competenze nazionali e regionali, allo scopo di decidere le misure specifiche e appropriate in termini di politiche e di coordinamento.
  • 23. Lezione 10 Regolamento (UE) n. 1303/2013 (art. 11) Il QSC stabilisce: a) i meccanismi per garantire il contributo dei fondi SIE alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, e la coerenza della programmazione dei fondi SIE rispetto alle raccomandazioni pertinenti specifiche per ciascun paese adottate a norma dell'articolo 121, paragrafo 2, TFUE, alle raccomandazioni pertinenti del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, TFUE e, ove appropriato a livello nazionale, al programma nazionale di riforma; b) le disposizioni volte a promuovere un uso integrato dei fondi SIE; c) le disposizioni per il coordinamento tra i fondi SIE e le altre politiche e gli altri strumenti pertinenti dell'Unione, compresi gli strumenti per la cooperazione esterna; d) i principi orizzontali di cui agli articolo 5, 7 e 8 e gli obiettivi strategici trasversali per l'attuazione dei fondi SIE; e) le modalità per affrontare le principali sfide territoriali per le zone urbane, rurali, costiere e di pesca, le sfide demografiche delle regioni o le esigenze specifiche delle zone geografiche che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici di cui all'articolo 174 TFUE, e le sfide specifiche delle regioni ultraperiferiche ai sensi dell'articolo 349 TFUE; f) i settori prioritari per le attività di cooperazione a titolo dei fondi SIE, tenendo conto, se del caso, delle strategie macroregionali e di quelle relative ai bacini marittimi.
  • 24. Lezione 10 Regolamento (UE) n. 1303/2013 (art. 15) 1. L'accordo di partenariato stabilisce: a) le modalità per garantire l'allineamento con la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, nonché le missioni specifiche di ciascun fondo secondo gli obiettivi specifici basati sul trattato, inclusa la coesione economica, sociale e territoriale, tra cui: i) un'analisi delle disparità, delle esigenze di sviluppo e del potenziale di crescita con riguardo agli obiettivi tematici e alle sfide territoriali e tenendo conto del programma nazionale di riforma, ove appropriato, e delle raccomandazioni pertinenti specifiche per ciascun paese adottate a norma dell'articolo 121, paragrafo 2, TFUE e delle raccomandazioni pertinenti del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, TFUE; ii) una sintesi delle valutazioni ex ante dei programmi o delle conclusioni essenziali della valutazione ex ante dell'accordo di partenariato qualora quest'ultima valutazione sia effettuata dallo Stato membro su propria iniziativa; iii) gli obiettivi tematici selezionati, e per ciascuno di essi, una sintesi dei principali risultati attesi per ciascuno dei fondi SIE; iv) la ripartizione indicativa del sostegno dell'Unione per obiettivo tematico a livello nazionale per ciascun fondo SIE, nonché l'importo complessivo indicativo del sostegno previsto per gli obiettivi relativi al cambiamento climatico; v) l'applicazione dei principi orizzontali di cui agli articoli 5, 7 e 8 e gli obiettivi strategici per l'attuazione dei fondi SIE; vi) l'elenco dei programmi nell'ambito del FESR, del FSE e del Fondo di coesione, tranne quelli rientranti nell'obiettivo cooperazione territoriale europea, e dei programmi del FEASR e del FEAMP, con le rispettive dotazioni annuali indicative per ciascun fondo SIE; vii) dati sulla dotazione collegata alla riserva di efficacia dell'attuazione, disaggregati per fondo SIE e, se del caso, per categoria di regioni, e agli importi esclusi ai fini del calcolo della riserva di efficacia dell'attuazione a norma dell'articolo 20;
  • 25. Lezione 10 Regolamento (UE) n. 1303/2013 (art. 15) b) disposizioni volte a garantire l'efficace attuazione dei fondi SIE, tra cui: i) disposizioni, conformemente al quadro istituzionale degli Stati membri, che garantiscono il coordinamento tra i fondi SIE e gli altri strumenti di finanziamento dell'Unione e nazionali e con la BEI; ii) le informazioni necessarie per la verifica ex ante della conformità alle norme in materia di addizionalità, definite nella parte III; iii) una sintesi della valutazione dell'adempimento delle condizionalità ex ante applicabili ai sensi dell'articolo 19 e dell'allegato XI a livello nazionale e, ove le condizionalità ex ante applicabili non siano ottemperate, delle azioni da adottare, degli organismi responsabili e delle tempistiche di attuazione di tali azioni; iv) la metodologia e i meccanismi volti a garantire la coerenza nel funzionamento del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione ai sensi dell'articolo 21; v) una valutazione che indichi se sussiste o meno la necessità di rafforzare la capacità amministrativa delle autorità coinvolte nella gestione e nel controllo dei programmi e, se del caso, dei beneficiari, nonché, se necessario, una sintesi delle azioni da adottare a tale scopo; vi) una sintesi delle azioni previste nei programmi, compreso un calendario indicativo per conseguire una riduzione degli oneri amministrativi a carico dei beneficiari; c) disposizioni per il principio di partenariato di cui all'articolo 5; d) un elenco indicativo dei partner di cui all'articolo 5 e una sintesi delle azioni adottate al fine di coinvolgerli a norma dell'articolo 5 e del loro ruolo nella preparazione dell'accordo di partenariato, nonché la relazione di avanzamento di cui all'articolo 52.
  • 26. Lezione 10 Regolamento (UE) n. 1303/2013 (art. 15) 2. L'accordo di partenariato indica altresì: a) un approccio integrato allo sviluppo territoriale sostenuto mediante i fondi SIE o una sintesi degli approcci integrati allo sviluppo territoriale sulla base dei contenuti dei programmi, che definisca: i) le disposizioni volte a garantire un approccio integrato all'uso dei fondi SIE per lo sviluppo territoriale di singole aree subregionali, in particolare le modalità di applicazione degli articoli 32, 33 e 36, corredate dei principi per l'individuazione delle aree urbane in cui devono essere realizzate le azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile; ii) principali settori prioritari per la cooperazione nell'ambito dei fondi SIE, tenendo conto, se del caso, delle strategie macroregionali e delle strategie relative ai bacini marittimi; iii) se del caso, un approccio integrato per rispondere ai bisogni specifici delle aree geografiche particolarmente colpite dalla povertà o dei gruppi di destinatari a più alto rischio di discriminazione o esclusione sociale, con particolare riguardo per le comunità emarginate, le persone con disabilità, i disoccupati di lungo periodo e i giovani che non sono occupati e che non frequentano corsi di istruzione o di formazione; iv) se del caso, un approccio integrato volto ad affrontare le sfide demografiche delle regioni o a rispondere a esigenze specifiche di aree geografiche caratterizzate da gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici di cui all'articolo 174 TFUE; b) modalità per garantire l'efficace attuazione dei fondi SIE, tra cui una valutazione dei sistemi esistenti per lo scambio elettronico di dati e una sintesi delle azioni pianificate per consentire gradualmente che tutti gli scambi di informazioni tra i beneficiari e le autorità responsabili della gestione e del controllo dei programmi avvengano mediante scambio elettronico dei dati.
  • 27. Lezione 10 Regolamento (UE) n. 1303/2013 (art. 18) Conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo, gli Stati membri concentrano il sostegno sugli interventi che apportano il maggiore valore aggiunto in relazione alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva tenendo conto delle principali sfide territoriali per i vari tipi di territori in linea con il QSC e delle sfide individuate nei programmi nazionali di riforma dello Stato membro, se del caso, nelle raccomandazioni pertinenti specifiche per ciascun paese di cui all'articolo 121, paragrafo 2, TFUE e nelle raccomandazioni pertinenti del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, TFUE. Le disposizioni in materia di concentrazione tematica previste dalle norme specifiche di ciascun fondo non si applicano all'assistenza tecnica.
  • 28. Lezione 10 Regolamento (UE) n. 1303/2013 (art. 96) 1. Un programma operativo è costituito da assi prioritari. Un asse prioritario riguarda un fondo e una categoria di regioni tranne nel caso del Fondo di coesione e corrisponde, fatto salvo l'articolo 59, a un obiettivo tematico e comprende una o più priorità di investimento di tale obiettivo tematico conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo. Se del caso, e allo scopo di incrementarne l'impatto e l'efficacia attraverso un approccio integrato tematicamente coerente, un asse prioritario può: a) interessare più di una categoria di regioni; b) combinare una o più priorità di investimento complementari fornite dal FESR, dal Fondo di coesione o dal FSE nell'ambito di un obiettivo tematico; c) in casi debitamente giustificati, combinare una o più priorità di investimento complementari di diversi obiettivi tematici, allo scopo di ottenere il massimo contributo di tale asse prioritario; d) per il FSE, combinare le priorità di investimento di diversi obiettivi tematici di cui all'articolo 9, primo comma, punti 8, 9, 10 e 11, al fine di promuoverne il contributo ad altri assi prioritari e di attuare l'innovazione sociale e la cooperazione transnazionale.
  • 29. Lezione 10 Regolamento (UE) n. 1303/2013 (art. 96) 2. Un programma operativo contribuisce alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e al raggiungimento della coesione economica, sociale e territoriale e stabilisce: a) una motivazione per la scelta degli obiettivi tematici, le corrispondenti priorità d'investimento e le dotazioni finanziarie con riguardo all'accordo di partenariato, sulla base dell'identificazione delle esigenze regionali e, se del caso, nazionali, comprese le esigenze relative alle sfide identificate nelle raccomandazioni pertinenti specifiche per ciascun paese adottate a norma dell'articolo 121, paragrafo 2, TFUE e delle raccomandazioni pertinenti del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, TFUE, tenendo conto della valutazione ex ante conformemente all'articolo 55; b) per ciascun asse prioritario diverso dall'assistenza tecnica: … c) per ciascun asse prioritario relativo all'assistenza tecnica: ... d) un piano di finanziamento contenente le tabelle seguenti: ... e) un elenco dei grandi progetti la cui attuazione è prevista durante il periodo di programmazione.
  • 30. Lezione 10 Regolamento (UE) n. 1303/2013 (art. 96) 3. Considerati il suo contenuto e i suoi obiettivi, un programma operativo descrive l'approccio integrato allo sviluppo territoriale, tenuto conto dell'accordo di partenariato, e indica il modo in cui il programma operativo contribuisce alla realizzazione dei suoi obiettivi e risultati previsti specificando, se del caso, quanto segue: a) l'approccio all'uso di strumenti per lo sviluppo locale di tipo partecipativo e i principi per l'individuazione delle aree in cui sarà attuato; b) l'importo indicativo del sostegno del FESR alle azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile, da realizzare conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento FESR e la dotazione indicativa del sostegno del FSE alle azioni integrate; c) l'approccio all'uso dello strumento ITI nei casi che non rientrano tra quelli contemplati alla lettera b) e la dotazione finanziaria indicativa di ciascun asse prioritario; d) le modalità delle azioni interregionali e transnazionali, nell'ambito dei programmi operativi, con beneficiari situati in almeno un altro Stato membro; e) qualora gli Stati membri e le regioni partecipino a strategie macroregionali e strategie relative ai bacini marittimi, subordinatamente alle esigenze delle aree interessate dal programma come identificate dallo Stato membro, il contributo delle operazioni previste nell'ambito del programma di tali strategie.
  • 31. Lezione 10 Regolamento (UE) n. 1303/2013 (art. 96) 5. Il programma operativo individua: a) l'autorità di gestione, l'autorità di certificazione, se del caso, e l'autorità di audit; b) l'organismo al quale la Commissione deve effettuare i pagamenti; c) le azioni adottate per coinvolgere i partner pertinenti di cui all'articolo 5 nella preparazione del programma operativo e il loro ruolo nelle attività di esecuzione, sorveglianza e valutazione del programma operativo.
  • 32. Lezione 10 Regolamento (UE) n. 1303/2013 (art. 96) … 7. Ciascun programma operativo, tranne quelli in cui l'assistenza tecnica è fornita nell'ambito di un programma operativo specifico, comprende, dietro valutazione debitamente motivata da parte dello Stato membro della loro rilevanza ai fini del contenuto e degli obiettivi dei programmi operativi, una descrizione di: a) le azioni specifiche per tenere in considerazione le esigenze di protezione ambientale, l'uso efficiente delle risorse, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ai medesimi, la resilienza alle catastrofi, la prevenzione e la gestione dei rischi nella scelta delle operazioni; b) le azioni specifiche per promuovere le pari opportunità e prevenire le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale durante la preparazione, la definizione e l'esecuzione del programma operativo, in particolare per quanto riguarda l'accesso ai finanziamenti, tenendo conto delle esigenze dei vari gruppi bersaglio a rischio di tale discriminazione, e in particolare l'obbligo di garantire l'accessibilità per le persone disabili; c) il contributo del programma operativo alla promozione della parità tra uomini e donne e, se del caso, le modalità per garantire l'integrazione della prospettiva di genere a livello di programma operativo e a livello di operazione.
  • 35. Lezione 10 FONDO SOCIALE EUROPEO (FSE)
  • 36. Lezione 10 Regolamento (UE) n. 1304/2013 (art. 1) 1. L'FSE promuove elevati livelli di occupazione e di qualità dei posti di lavoro, migliora l'accesso al mercato del lavoro, sostiene la mobilità geografica e occupazionale dei lavoratori e facilita il loro adattamento ai cambiamenti industriali e ai cambiamenti del sistema produttivo necessari per gli sviluppi sostenibili, incoraggia un livello elevato di istruzione e di formazione per tutti e sostiene il passaggio dall'istruzione all'occupazione per i giovani, combatte la povertà, migliora l'inclusione sociale, e promuove l'uguaglianza di genere, la non discriminazione e le pari opportunità, contribuendo in tal modo alle priorità dell'Unione per quanto riguarda il rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale. ... 3. L'FSE favorisce le persone, comprese le persone svantaggiate quali i disoccupati di lunga durata, le persone con disabilità, i migranti, le minoranze etniche, le comunità emarginate e le persone di qualsiasi età che devono affrontare la povertà e l'esclusione sociale. L'FSE apporta inoltre un sostegno ai lavoratori, alle imprese, inclusi gli attori dell'economia sociale e gli imprenditori, nonché ai sistemi e alle strutture, al fine di agevolare il loro adattamento alle nuove sfide, riducendo altresì gli squilibri tra la domanda e l'offerta di competenze, e promuovere la buona governance, il progresso sociale e l'attuazione delle riforme, in particolare nel settore dell'occupazione, dell'istruzione, della formazione e delle politiche sociali.
  • 37. Lezione 10 Regolamento (UE) n. 1304/2013 (art. 3) 1. Conformemente agli obiettivi tematici di cui all'articolo 9, primo comma, punti 8, 9, 10 e 11, del regolamento (UE) n. 1303/2013, che corrispondono alle lettere a), b), c) e d) del presente paragrafo e in linea con i suoi compiti, l'FSE sostiene le seguenti priorità d'investimento: a) per l'obiettivo tematico "Promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori": ….. b) per l'obiettivo tematico "Promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà e ogni discriminazione": ….. c) per l'obiettivo tematico "Investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e l’apprendimento permanente": ….. d) per l'obiettivo tematico "Rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate e promuovere un'amministrazione pubblica efficiente": …..
  • 38. Lezione 10 Regolamento (UE) n. 1304/2013 (art. 3) 2. Attraverso le priorità d'investimento elencate nel paragrafo 1, l'FSE contribuisce anche ad altri obiettivi tematici che figurano nell'articolo 9, primo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013, in primo luogo: a) sostenendo il passaggio a un'economia a bassa emissione di carbonio, resistente ai cambiamenti climatici, efficiente nell'utilizzazione delle risorse ed ecologicamente sostenibile, mediante un miglioramento dei sistemi d'istruzione e di formazione mirato all'adattamento delle competenze e delle qualifiche, il perfezionamento professionale della manodopera e la creazione di nuovi posti di lavoro nei settori collegati all'ambiente e all'energia; b) migliorando l'accesso, l'utilizzo e la qualità delle tecnologie d'informazione e di comunicazione grazie allo sviluppo della cultura digitale e dell'e-learning e all'investimento nell'inclusione digitale, nelle competenze digitali e nelle relative competenze imprenditoriali; c) rafforzando la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione attraverso lo sviluppo degli studi post-universitari e delle competenze imprenditoriali, la formazione dei ricercatori, la condivisione in rete delle attività e i partenariati tra gli istituti d'insegnamento superiore, i centri di ricerca tecnologici e le imprese; d) migliorando la competitività e la sostenibilità a lungo termine delle piccole e medie imprese attraverso la promozione della capacità di adattamento delle imprese, dei dirigenti e dei lavoratori e un maggiore investimento nel capitale umano e il sostegno a istituti di istruzione o formazione professionale orientati alla pratica.
  • 39. Lezione 10 Regolamento (UE) n. 1304/2013 (art. 17-18 premesse) L'attuazione efficiente ed efficace delle azioni sostenute dall'FSE dipende dalla buona governance e dal partenariato tra tutti i soggetti territoriali e socio-economici interessati, tenendo in considerazione quanti operano a livello regionale e locale, in particolare le associazioni che rappresentano le autorità locali e regionali, la società civile organizzata, gli operatori economici e, in particolare, le parti sociali e le organizzazioni non governative. Gli Stati membri dovrebbero di conseguenza incoraggiare la partecipazione delle parti sociali e delle organizzazioni non governative alla governance strategica dell'FSE, dalla definizione delle priorità per i programmi operativi all'attuazione e alla valutazione dei risultati dell'FSE. Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero garantire che l'attuazione delle priorità finanziate dall'FSE contribuisca alla promozione della parità tra donne e uomini, conformemente all'articolo 8 TFUE. Le valutazioni hanno mostrato che è importante prendere in considerazione la dimensione degli obiettivi di parità di genere in tutti gli aspetti e in tutte le fasi della preparazione, della sorveglianza, dell'attuazione e della valutazione dei programmi operativi in modo tempestivo e coerente, garantendo al tempo stesso che siano realizzate azioni specifiche volte a promuovere l'uguaglianza tra i sessi, l'indipendenza economica delle donne, l'istruzione e l'aggiornamento delle competenze e il reinserimento delle donne vittime di violenza nel mercato del lavoro e nella società.
  • 40. Lezione 10 Regolamento (UE) n. 1304/2013 (art. 17-18 premesse) L'attuazione efficiente ed efficace delle azioni sostenute dall'FSE dipende dalla buona governance e dal partenariato tra tutti i soggetti territoriali e socio-economici interessati, tenendo in considerazione quanti operano a livello regionale e locale, in particolare le associazioni che rappresentano le autorità locali e regionali, la società civile organizzata, gli operatori economici e, in particolare, le parti sociali e le organizzazioni non governative. Gli Stati membri dovrebbero di conseguenza incoraggiare la partecipazione delle parti sociali e delle organizzazioni non governative alla governance strategica dell'FSE, dalla definizione delle priorità per i programmi operativi all'attuazione e alla valutazione dei risultati dell'FSE. Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero garantire che l'attuazione delle priorità finanziate dall'FSE contribuisca alla promozione della parità tra donne e uomini, conformemente all'articolo 8 TFUE. Le valutazioni hanno mostrato che è importante prendere in considerazione la dimensione degli obiettivi di parità di genere in tutti gli aspetti e in tutte le fasi della preparazione, della sorveglianza, dell'attuazione e della valutazione dei programmi operativi in modo tempestivo e coerente, garantendo al tempo stesso che siano realizzate azioni specifiche volte a promuovere l'uguaglianza tra i sessi, l'indipendenza economica delle donne, l'istruzione e l'aggiornamento delle competenze e il reinserimento delle donne vittime di violenza nel mercato del lavoro e nella società.
  • 43. Lezione 10 FSE in ITALIA - PON Sistemi di politiche attive per l’occupazione - PON occupazione giovani - PON istruzione - PON ricerca e innovazione - PON inclusione - PON legalità - PON città metropolitane - PON governance e capacità istituzionale
  • 44. Lezione 10 Programma Operativo Nazionale Ricerca e Innovazione 2014-2020 Il Programma Operativo Nazionale Ricerca e Innovazione 2014-2020 è lo strumento con il quale l'Italia contribuisce al miglioramento della qualità dell'istruzione superiore e al rafforzamento della ricerca, dello sviluppo tecnologico e dell'innovazione, realizzando gli obiettivi della politica di coesione dell'Unione europea a favore delle proprie aree territoriali più svantaggiate. Il Programma, gestito dal Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR), interessa le regioni in transizione: Abruzzo, Molise e Sardegna e le regioni meno sviluppate: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, con una dotazione finanziaria complessiva di 1.189 milioni di euro. Il PON Ricerca e Innovazione si sviluppa in coerenza con gli obiettivi strategici dei programmi europei Horizon 2020 e Cosme, in sinergia con la Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente (SNSI) e con i programmi operativi e le strategie regionali di specializzazione intelligente. http://www.ponricerca.gov.it/pon-ricerca/programma/
  • 53. Lezione 10 FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)
  • 54. Lezione 10 Regolamento (UE) n. 1301/2013 (art. 1-2) Il presente regolamento stabilisce i compiti del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), l'ambito di applicazione del suo sostegno per quanto riguarda gli obiettivi "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e l'obiettivo della Cooperazione territoriale europea e disposizioni specifiche concernenti il sostegno del FESR all'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione". Il FESR contribuisce al finanziamento del sostegno destinato a rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale eliminando le principali disparità regionali nell'Unione tramite lo sviluppo sostenibile e l'adeguamento strutturale delle economie regionali, compresa la riconversione delle regioni industriali in declino e delle regioni in ritardo di sviluppo.
  • 55. Lezione 10 Regolamento (UE) n. 1301/2013 (art. 3) 1. Per contribuire alle priorità d'investimento indicate all'articolo 5 il FESR sostiene le seguenti attività: a) investimenti produttivi che contribuiscono alla creazione e al mantenimento di posti di lavoro sostenibili, tramite aiuti diretti a investimenti nelle PMI; b) investimenti produttivi, indipendentemente dalle dimensioni dell'impresa interessata, che concorrono alla realizzazione delle priorità d'investimento indicate all'articolo 5, punti 1 e 4, e, laddove tali investimenti comportano una cooperazione tra grandi imprese e PMI, all'articolo 5, punto 2; c) investimenti in infrastrutture che forniscono servizi di base ai cittadini nei settori dell'energia, dell'ambiente, dei trasporti e TIC; d) investimenti in infrastrutture sociali, sanitarie, di ricerca, di innovazione, economiche ed educative; e) investimenti nello sviluppo del potenziale endogeno attraverso investimenti fissi in attrezzature e infrastrutture di ridotte dimensioni, tra cui infrastrutture per la cultura e il turismo sostenibile, servizi alle imprese, sostegno a organismi di ricerca e innovazione e a investimenti in tecnologie e nella ricerca applicata nelle imprese; f) la creazione di reti, la cooperazione e lo scambio di esperienze tra le autorità competenti regionali, locali e urbane e altre autorità pubbliche, le parti economiche e sociali e gli organismi pertinenti che rappresentano la società civile di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) No 1303/2013, gli studi, le azioni preparatorie e lo sviluppo di capacità.
  • 56. Lezione 10 Regolamento (UE) n. 1301/2013 (art. 3) 3. Il FESR non sostiene: a) la disattivazione o la costruzione di centrali nucleari; b) gli investimenti volti a conseguire una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dalle attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE; c) la fabbricazione, la trasformazione e la commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco; d) le imprese in difficoltà, come definite secondo le regole dell'Unione in materia di aiuti di Stato; e) gli investimenti in infrastrutture aeroportuali tranne quelli connessi alla protezione dell'ambiente o accompagnati da investimenti necessari a mitigare o ridurre il loro impatto ambientale negativo.
  • 60. Lezione 10 FONDO DI COESIONE (FC) Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC)
  • 61. Lezione 10 Regolamento (UE) n. 1300/2013 (art. 2) 1. Il Fondo di coesione, assicurando un appropriato equilibrio e in base alle esigenze di ciascuno Stato membro in fatto di investimenti e di infrastrutture, sostiene: a) gli investimenti in materia ambientale, anche in settori connessi allo sviluppo sostenibile e all'energia che presentano benefici per l'ambiente; b) le TEN-T, [ reti di trasporto trans-europee (in acronimo TEN-T, dall'inglese Trans-European Network - Transport)] secondo gli orientamenti adottati con il regolamento (UE) n. 1315/2013; c) l'assistenza tecnica. 2. Il Fondo di coesione non sostiene: a) la disattivazione o la costruzione delle centrali nucleari; b) gli investimenti volti a conseguire la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra provenienti dalle attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE; c) gli interventi nel campo dell'edilizia abitativa, a meno che non siano destinati a promuovere l'efficienza energetica o l'uso delle energie rinnovabili; d) la fabbricazione, la trasformazione e la commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco; e) le imprese in difficoltà, quali definite secondo le norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato; f) gli investimenti in infrastrutture aeroportuali, a meno che non siano connessi alla protezione dell'ambiente o accompagnati da investimenti necessari a mitigare o ridurre il loro impatto ambientale negativo.
  • 62. Lezione 10 Regolamento (UE) n. 1300/2013 (art. 4) Il Fondo di coesione sostiene le seguenti priorità d'investimento nell'ambito degli obiettivi tematici indicati all'articolo 9, primo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013, conformemente alle esigenze di sviluppo e alle potenzialità di crescita indicate nell'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), punto i), di detto regolamento e nell'accordo di partenariato: a) favorire il passaggio a un'economia a bassa emissione di carbonio in tutti i settori: … b) promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la gestione e la prevenzione dei rischi: … c) preservare e proteggere l'ambiente e promuovere l'efficienza delle risorse: … d) promuovere il trasporto sostenibile ed eliminare le strozzature nelle principali infrastrutture di rete: … e) potenziare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e dei soggetti interessati e l'efficienza delle pubbliche amministrazioni attraverso azioni tese a rafforzare la capacità istituzionale e l'efficienza della pubblica amministrazione e dei servizi pubblici connessi all'attuazione del Fondo di coesione.
  • 63. Lezione 10 FSC in Italia Con il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, il FAS ha assunto la denominazione di Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) ed è stato finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all’insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale, che sono rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese. Il FSC ha carattere pluriennale in coerenza con l’articolazione temporale della programmazione dei Fondi strutturali dell’Unione europea, garantendo l’unitarietà e la complementarietà delle procedure di attivazione delle relative risorse con quelle previste per i fondi comunitari. In particolare, l’intervento del Fondo è finalizzato al finanziamento di progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale sia di carattere immateriale, di rilievo nazionale, interregionale e regionale. http://www.programmazioneeconomica.gov.it/2019/12/02/fondo-per-lo-sviluppo-e-la-coesione-2 /#Approfondimenti
  • 66. Lezione 10 FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE (FEASR)
  • 67. Lezione 10 Regolamento (UE) n. 1305/2013 (art. 1, art. 3) 1. Il presente regolamento stabilisce norme generali a disciplina del sostegno dell'Unione a favore dello sviluppo rurale, finanziato dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale ("FEASR") e istituito dal regolamento (UE) n. 1306/2013. Esso definisce gli obiettivi che la politica di sviluppo rurale contribuisce a conseguire e le priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale. Esso delinea il contesto strategico della politica di sviluppo rurale e definisce le misure da adotta al fine di attuare la politica di sviluppo rurale. Inoltre, esso stabilisce norme concernenti la programmazione, la creazione di reti, la gestione, il monitoraggio e la valutazione, sulla base di responsabilità condivise tra gli Stati membri e la Commissione e norme che assicurano il coordinamento tra il FEASR e altri strumenti dell'Unione. Il FEASR contribuisce alla realizzazione della strategia Europa 2020 promuovendo lo sviluppo rurale sostenibile nell'insieme dell'Unione in via complementare agli altri strumenti della PAC, della politica di coesione e della politica comune della pesca. Esso contribuisce allo sviluppo di un settore agricolo dell'Unione caratterizzato da un maggiore equilibrio territoriale e ambientale nonché più rispettoso del clima, resiliente, competitivo e innovativo. Esso contribuisce, altresì allo sviluppo di territori rurali.
  • 68. Lezione 10 Regolamento (UE) n. 1305/2013 (art. 4) Nell'ambito generale della PAC, il sostegno allo sviluppo rurale, comprese le attività nel settore alimentare e non alimentare, nonché forestale, contribuisce al raggiungimento dei seguenti obiettivi: a) stimolare la competitività del settore agricolo; b) garantire la gestione sostenibile delle risorse naturali e l'azione per il clima; c) realizzare uno sviluppo territoriale equilibrato delle economie e comunità rurali, compresi la creazione e il mantenimento di posti di lavoro.
  • 69. Lezione 10 Regolamento (UE) n. 1305/2013 (art. 5) Gli obiettivi della politica di sviluppo rurale, che contribuiscono alla realizzazione della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, sono perseguiti tramite le seguenti sei priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale, che a loro volta esplicitano i pertinenti obiettivi tematici del QSC: 1) promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali, con particolare riguardo ai seguenti aspetti: ... 2) potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste, con particolare riguardo ai seguenti aspetti: ... 3) promuovere l'organizzazione della filiera alimentare, comprese la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo, con particolare riguardo ai seguenti aspetti: ... 4) preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura, con particolare riguardo ai seguenti aspetti: ...
  • 70. Lezione 10 Regolamento (UE) n. 1305/2013 (art. 5) 5) incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale, con particolare riguardo ai seguenti aspetti: …. 6) adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali, con particolare riguardo ai seguenti aspetti: …. Tutte le priorità suelencate contribuiscono alla realizzazione di obiettivi trasversali quali l'innovazione, l'ambiente, nonché la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi. I programmi possono riguardare meno di sei priorità se giustificato in base all'analisi della situazione in termini di punti di forza e di debolezza, opportunità e rischi ("analisi SWOT") e a una valutazione ex ante. Ciascun programma riguarderà almeno quattro priorità. Quando uno Stato membro presenta un programma nazionale e una serie di programmi regionali, quello nazionale può riguardare meno di quattro priorità.
  • 76. Lezione 10 Regolamento (UE) n. 508/2014 (art. 5) Il FEAMP contribuisce al raggiungimento dei seguenti obiettivi: a) promuovere una pesca e un’acquacoltura competitive, sostenibili sotto il profilo ambientale, redditizie sul piano economico e socialmente responsabili; b) favorire l’attuazione della PCP [politica comune della pesca]; c) promuovere uno sviluppo territoriale equilibrato e inclusivo delle zone di pesca e acquacoltura; d) favorire lo sviluppo e l’attuazione della PMI dell’Unione in modo complementare rispetto alla politica di coesione e alla PCP. Il perseguimento di tali obiettivi non comporta un aumento della capacità di pesca.
  • 77. Lezione 10 Regolamento (UE) n. 508/2014 (art. 6) Il FEAMP contribuisce alla realizzazione della strategia Europa 2020 e all’attuazione della CFP [common fishier policy]. Persegue i seguenti obiettivi dell’Unione per lo sviluppo sostenibile della pesca e dell’acquacoltura e delle attività connesse, che a loro volta riflettano i pertinenti obiettivi tematici di cui al regolamento UE) n. 1303/2013: 1) promuovere una pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze, perseguendo i seguenti obiettivi specifici: … 2) favorire un’acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze, perseguendo i seguenti obiettivi specifici: 3) promuovere l’attuazione della PCP perseguendo i seguenti obiettivi specifici: 4) aumentare l’occupazione e la coesione territoriale perseguendo il seguente obiettivo specifico: la promozione della crescita economica e dell’inclusione sociale e la creazione di posti di lavoro e fornire sostegno all’occupabilità e alla mobilità dei lavoratori nelle comunità costiere e interne dipendenti dalla pesca e dall’acquacoltura, compresa la diversificazione delle attività nell’ambito della pesca e in altri settori dell’economia marittima; 5) favorire la commercializzazione e la trasformazione perseguendo i seguenti obiettivi specifici: 6) favorire l’attuazione della PMI.
  • 100. Trattamento dei dati personali: La tutela delle persone nel GDPR (regolamento UE 2016/679), ruolo e competenze del Garante per la privacy ed elementi di informatica giuridica Lezione 11 A cura di dott. Simone Chiarelli simone.chiarelli@gmail.com Cell. +39 3337663638