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Lezione 4 - La “procedura tipo”: Bando/avviso, seggio di gara, soccorso istruttorio, commissione giudicatrice, provvedimenti e ricorsi

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5 de Aug de 2020
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Lezione 4 - La “procedura tipo”: Bando/avviso, seggio di gara, soccorso istruttorio, commissione giudicatrice, provvedimenti e ricorsi

  1. La “procedura tipo”: bando/avviso, seggio di gara, soccorso istruttorio, commissione giudicatrice, provvedimenti e ricorsi Relatore: dott. Simone Chiarelli simone.chiarelli@gmail.com Cell. +39 3337663638 Corso “Appalti nella PA” - Lezione n. 04
  2. Lezione n. 04 La “procedura tipo”: bando/avviso, seggio di gara, soccorso istruttorio, commissione giudicatrice, provvedimenti e ricorsi
  3. Dlgs 50/2016 (Codice Appalti) Programmazione Progettazione Affidamento (determina a contrarre) Consultazioni preliminari Bando di gara Disciplinare di gara Modelli di partecipazione Capitolato tecnico Schema di contratto
  4. ANAC - Bandi tipo
  5. CONSULTAZIONI PRELIMINARI
  6. Dlgs 50/2016 (Codice Appalti) Art. 66. (Consultazioni preliminari di mercato) 1. Prima dell'avvio di una procedura di appalto, le amministrazioni aggiudicatrici possono svolgere consultazioni di mercato per la preparazione dell'appalto e per lo svolgimento della relativa procedura e per informare gli operatori economici degli appalti da esse programmati e dei requisiti relativi a questi ultimi. 2. Per le finalità di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici possono acquisire consulenze, relazioni o altra documentazione tecnica da parte di esperti, di partecipanti al mercato nel rispetto delle disposizioni stabilite nel presente codice, o da parte di autorità indipendenti. Tale documentazione può essere utilizzata nella pianificazione e nello svolgimento della procedura di appalto, a condizione che non abbia l'effetto di falsare la concorrenza e non comporti una violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza.
  7. Dlgs 50/2016 (Codice Appalti) Art. 67. (Partecipazione precedente di candidati o offerenti) 1. Qualora un candidato o un offerente o un'impresa collegata a un candidato o a un offerente abbia fornito la documentazione di cui all'articolo 66, comma 2, o abbia altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto, l'amministrazione aggiudicatrice adotta misure adeguate per garantire che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione del candidato o dell'offerente stesso. La comunicazione agli altri candidati e offerenti di informazioni pertinenti scambiate nel quadro della partecipazione del candidato o dell'offerente alla preparazione della procedura o ottenute a seguito di tale partecipazione, nonché la fissazione di termini adeguati per la ricezione delle offerte costituisce minima misura adeguata. 2. Qualora non sia in alcun modo possibile garantire il rispetto del principio della parità di trattamento, il candidato o l'offerente interessato è escluso dalla procedura. In ogni caso, prima di provvedere alla loro esclusione, la amministrazione aggiudicatrice invita i candidati e gli offerenti, entro un termine comunque non superiore a dieci giorni, a provare che la loro partecipazione alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto non costituisce causa di alterazione della concorrenza. 3. Le misure adottate dall'amministrazione aggiudicatrice sono indicate nella relazione unica prevista dall'articolo 99 del presente codice.
  8. ANAC - Linee guida 14
  9. Approfondimenti Consultazioni preliminari Indagini di mercato Tutte le procedure Prima dell’avvio Definizione dell’oggetto dell’appalto Facoltative - non vincolanti Procedure negoziate Durante la procedura Definizione dell’oggetto del soggetto Condizione di accesso alla gara https://www.youtube.com/watch?v=H30yPoSlrWg
  10. LE TIPOLOGIE DI PROCEDURE
  11. Approfondimenti Aperte Ristrette Negoziate Affidamento diretto Dialogo competitivo Affidamento di concessione
  12. Le procedure
  13. I CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
  14. Approfondimenti Minor prezzo Offerta economicamente più vantaggiosa 100% prezzo Anomalia (esclusione automatica) Caratteristiche standardizzate Prenotazione-riduzione impegno Fino al 30% prezzo Commissione giudicatrice Anomalia Offerta tecnica ed economica
  15. Dlgs 50/2016 (Codice Appalti) Art. 36. (Contratti sotto soglia) 9-bis. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 95, comma 3, le stazioni appaltanti procedono all’aggiudicazione dei contratti di cui al presente articolo sulla base del criterio del minor prezzo ovvero sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Art. 95. (Criteri di aggiudicazione dell'appalto) 3. Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo: a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 1, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a); b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro; b-bis) i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.
  16. Dlgs 50/2016 (Codice Appalti) Art. 95. (Criteri di aggiudicazione dell'appalto) 4. Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo: a) abrogata b) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera di cui al comma 3, lettera a); c) abrogata
  17. Dlgs 50/2016 (Codice Appalti) Art. 94. (Principi generali in materia di selezione) 2. La stazione appaltante può decidere di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, se ha accertato che l'offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 [Nell’esecuzione di appalti pubblici e di concessioni, gli operatori economici rispettano gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell’allegato X].
  18. Dlgs 50/2016 (Codice Appalti) Art. 183. (Finanza di progetto) 4. Le amministrazioni aggiudicatrici valutano le offerte presentate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. 5. Oltre a quanto previsto dall'articolo 95, l'esame delle proposte è esteso agli aspetti relativi alla qualità del progetto definitivo presentato, al valore economico e finanziario del piano e al contenuto della bozza di convenzione. Per quanto concerne le strutture dedicate alla nautica da diporto, l'esame e la valutazione delle proposte sono svolti anche con riferimento alla maggiore idoneità dell'iniziativa prescelta a soddisfare in via combinata gli interessi pubblici alla valorizzazione turistica ed economica dell'area interessata, alla tutela del paesaggio e dell'ambiente e alla sicurezza della navigazione. Art. 187. (Locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità) 2. Nei casi di cui al comma 1, il bando, ferme le altre indicazioni previste dal presente codice, determina i requisiti soggettivi, funzionali, economici, tecnico-realizzativi ed organizzativi di partecipazione, le caratteristiche tecniche ed estetiche dell'opera, i costi, i tempi e le garanzie dell'operazione, nonché i parametri di valutazione tecnica ed economico-finanziaria dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
  19. Dlgs 50/2016 (Codice Appalti) Art. 188. (Contratto di disponibilità) 3 …. L'amministrazione aggiudicatrice valuta le offerte presentate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Il bando indica i criteri, secondo l'ordine di importanza loro attribuita, in base ai quali si procede alla valutazione comparativa tra le diverse offerte. Gli oneri connessi agli eventuali espropri sono considerati nel quadro economico degli investimenti e finanziati nell'ambito del contratto di disponibilità. Art. 195. (Procedure di aggiudicazione del contraente generale) 4. L'aggiudicazione dei contratti di cui al comma 1 avviene secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata, oltre che sulla base dei criteri di cui all'articolo 95, tenendo conto altresì: a) del valore tecnico ed estetico delle varianti; b) della maggiore entità, rispetto a quella prevista dal bando, del prefinanziamento che il candidato è in grado di offrire; c) di ogni ulteriore elemento individuato in relazione al carattere specifico delle opere da realizzare.
  20. Dlgs 50/2016 (Codice Appalti) Art. 34. (Criteri di sostenibilità energetica e ambientale) 2. I criteri ambientali minimi definiti dal decreto di cui al comma 1, in particolare i criteri premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, comma 6. Nel caso dei contratti relativi alle categorie di appalto riferite agli interventi di ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e ricostruzione, i criteri ambientali minimi di cui al comma 1, sono tenuti in considerazione, per quanto possibile, in funzione della tipologia di intervento e della localizzazione delle opere da realizzare, sulla base di adeguati criteri definiti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  21. PROCEDURA APERTA “Un caso pratico” https://affidamenti.comune.fi.it/node/3976
  22. Gli atti per la gara Determina a contrarre Bando/Avviso Chiarimenti Scadenza termini Soccorso istruttorio Ammessi/Esclusi Commissione Aggiudicazione Determina Determina Determina Determina
  23. Approfondimenti
  24. Approfondimenti
  25. Approfondimenti
  26. Approfondimenti
  27. Approfondimenti
  28. Approfondimenti
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  30. Approfondimenti
  31. Approfondimenti
  32. Approfondimenti
  33. Approfondimenti
  34. Approfondimenti
  35. Approfondimenti
  36. Approfondimenti
  37. Approfondimenti
  38. Approfondimenti
  39. Approfondimenti
  40. Approfondimenti
  41. Approfondimenti
  42. Approfondimenti
  43. DOCUMENTI DI GARA
  44. Dlgs 50/2016 (Codice Appalti) Art. 85. (Documento di gara unico europeo) 1. Al momento della presentazione delle domande di partecipazione o delle offerte, le stazioni appaltanti accettano il documento di gara unico europeo (DGUE), redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento dalla Commissione europea. Il DGUE è fornito esclusivamente in forma elettronica a partire dal 18 aprile 2018, e consiste in un'autodichiarazione aggiornata come prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi in cui si conferma che l'operatore economico soddisfa le seguenti condizioni: a) non si trova in una delle situazioni di cui all'articolo 80; b) soddisfa i criteri di selezione definiti a norma dell'articolo 83; c) soddisfa gli eventuali criteri oggettivi fissati a norma dell'articolo 91. 2. Il DGUE fornisce, inoltre, le informazioni rilevanti richieste dalla stazione appaltante e le informazioni di cui al comma 1 relative agli eventuali soggetti di cui l'operatore economico si avvale ai sensi dell'articolo 89, indica l'autorità pubblica o il terzo responsabile del rilascio dei documenti complementari e include una dichiarazione formale secondo cui l'operatore economico è in grado, su richiesta e senza indugio, di fornire tali documenti.
  45. Linee guida n. 3 MIT Linee guida n. 3 del 18 luglio 2016 per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara unico Europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue
  46. Approfondimenti
  47. DISCIPLINARE DI GARA
  48. Approfondimenti
  49. Approfondimenti
  50. Approfondimenti
  51. Approfondimenti
  52. QUESITI E RISPOSTE
  53. Approfondimenti
  54. SOCCORSO ISTRUTTORIO
  55. Dlgs 50/2016 (Codice Appalti) Art. 83. (Criteri di selezione e soccorso istruttorio) 9. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
  56. Approfondimenti Il soccorso istruttorio ha come finalità quella di consentire l'integrazione della documentazione già prodotta in gara, ma ritenuta dalla stazione appaltante incompleta o irregolare sotto un profilo formale, non anche di consentire all'offerente di formare atti in data successiva a quella di scadenza del termine di presentazione delle offerte, in violazione del principio di immodificabilità e segretezza dell'offerta, imparzialità e par condicio delle imprese concorrenti. La verifica della correttezza delle statuizioni impugnate non può, dunque, che passare attraverso il riscontro della corretta applicazione da parte del primo giudice dei piani principi giurisprudenziali innanzi richiamati. Cons. Stato Sez. V, 04/04/2019, n. 2219 L'istituto del soccorso istruttorio nelle gare di appalto, previsto e disciplinato dall'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, comprende nel suo ambito operativo, oltre le mere operazioni di formale completamento o chiarimento cui aveva riguardo l'art. 46 del D.Lgs. n. 163/2006, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, ossia la mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità, quand'anche di tipo "essenziale", purché non involgente l'offerta economica o tecnica in sé considerata. Cons. Stato Sez. VI, 09/04/2019, n. 2344
  57. Approfondimenti L'omissione della firma dei partecipanti alla gara in un Raggruppamento Temporaneo d'Impresa, costituendo su un elemento dell'offerta tecnica, proprio in quanto incidente sulla certezza della provenienza e della piena assunzione di responsabilità in ordine ai contenuti della dichiarazione nel suo complesso non può essere considerata mera irregolarità formale sanabile con il soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 del d.lgs. n. 50/2016 T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, 07/06/2019, n. 7470 La generale applicabilità del soccorso istruttorio alle irregolarità riguardanti la garanzia provvisoria non può subire preclusioni dalle previsioni della lex specialis, pena la nullità delle clausole limitative per loro contrarietà al principio di tassatività delle cause di esclusione di cui all'art. 83, comma 8, D.Lgs. n. 50 del 2016. Cons. Stato Sez. V, 21/05/2019, n. 3249 In tema di procedure di gara d'appalto la previsione di cui all'incipit dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50 del 2016 consente la sanatoria attraverso la procedura di soccorso istruttorio delle "carenze di qualsiasi elemento formale della domanda", quale la mancata indicazione di costi comunque contemplati nel prezzo finale complessivamente proposto.
  58. Approfondimenti Nelle gare pubbliche, anche se il principio del favor partecipationis, volto a favorire la più ampia partecipazione alle gare pubbliche, ha di norma carattere recessivo rispetto al principio della par condicio, tuttavia l'esigenza di apprestare tutela all'affidamento inibisce alla stazione appaltante di escludere dalla gara pubblica un'impresa che abbia compilato l'offerta in conformità al facsimile all'uopo dalla stessa predisposto, potendo eventuali parziali difformità rispetto al disciplinare costituire oggetto di richiesta di integrazione (necessariamente, mediante soccorso istruttorio). Cons. Stato Sez. V, 29/04/2019, n. 2720 L'esclusione dalla gara d'appalto deve essere disposta quando la dichiarazione manchi ma non anche se, essendo stata resa, appaia di tenore equivoco o contraddittorio inducendo soltanto margini di dubbio sull'effettiva volontà del dichiarante, dovendosi ricorrere in tal caso all'applicazione dell'istituto del soccorso istruttorio ex art. 46, comma 1, del codice dei contratti pubblici, a meno che la contraddittorietà della dichiarazione sia tale da farla risultare come inesistente, con esclusione del potere di chiedere chiarimenti o integrazioni. Cons. Stato Sez. III, 16/04/2019, n. 2493
  59. Approfondimenti Soccorso istruttorio GARA TELEMATICA – RISCHIO DI MALFUNZIONAMENTI – VA POSTO A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE – OBBLIGO DI ATTIVAZIONE DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO (ART. 58 , ART. 83 D.LGS. N. 50/2016) - TAR Lecce, 10.06.2019 n. 977 Soccorso istruttorio – Carenze della domanda – Comprende non solo la documentazione amministrativa ma tutto il complesso dei requisiti occorrenti per la partecipazione alla gara – Estensione all’ipotesi di omessa indicazione tout court - TAR Napoli, 16.07.2018 n. 4711 Pertanto, tenuto conto che l’impresa aggiudicataria non ha prodotto tutte le certificazioni e dichiarazioni necessarie per attestarne il relativo possesso, risulta corretta la conseguenza che ne ha tratto il giudice di primo grado, secondo cui la ditta doveva essere necessariamente esclusa, in quanto non aveva rispettato le prescrizioni di gara. - Sentenza n. 2344 del 9 aprile 2019 il Consiglio di Stato
  60. COMMISSIONE GIUDICATRICE
  61. Approfondimenti
  62. Approfondimenti
  63. Approfondimenti
  64. Approfondimenti
  65. AMMESSI/ESCLUSI
  66. Approfondimenti
  67. Approfondimenti
  68. AGGIUDICAZIONE
  69. Approfondimenti
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  74. Approfondimenti
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  76. Approfondimenti
  77. Approfondimenti
  78. Approfondimenti
  79. PRENOTAZIONE IMPEGNO RIDUZIONE
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  83. Approfondimenti
  84. Approfondimenti
  85. Approfondimenti
  86. PUBBLICAZIONI
  87. Approfondimenti
  88. Approfondimenti https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/05/22/TX19BFF10694/S5
  89. Approfondimenti
  90. Approfondimenti https://start.toscana.it/tendering/tenders/010527-2019/view/detail/1
  91. Approfondimenti
  92. SINTESI
  93. La prossima lezione
  94. “6. In deroga al comma 5, agli operatori economici non è richiesto di presentare documenti complementari o altre prove documentali qualora questi siano presenti nella banca dati di cui all'articolo 81 o qualora la stazione appaltante, avendo aggiudicato l'appalto o concluso l'accordo quadro, possieda già tali documenti.” (art. 85 comma 6) Simone Chiarelli
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