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Le linee guida Anac, giurisprudenza e
dottrina: approfondimenti e ripasso dei
principali istituti giuridici
Relatore: dott. Simone Chiarelli
simone.chiarelli@gmail.com
Cell. +39 3337663638
Corso “Appalti nella PA” - Lezione n. 12
Lezione n. 12
Per informazioni sul corso: https://formazione.omniavis.com/
Corso completo (12 lezioni)
Scheda di acquisto per ENTI PUBBLICI
Scheda di acquisto per PRIVATI
https://formazione.omniavis.com/
Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
Codice dei contratti pubblici
(G.U. n. 91 del 19 aprile 2016)
Testo aggiornato e coordinato con la legge 14 giugno 2019, n. 55, di
conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32
Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
VISTA la legge 28 gennaio 2016, n. 11, recante "Deleghe al Governo per
l'attuazione delle direttive direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE ..."
VALUTATA l'opportunità di procedere all'adozione di un unico decreto che
assicuri il corretto recepimento delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE e, contestualmente, introduca immediatamente nell'ordinamento
un sistema di regolazione nella materia degli appalti di lavori, forniture e
servizi, coerente, semplificato, unitario, trasparente ed armonizzato alla
disciplina europea;
EMANA il seguente decreto legislativo:
Dalla soft law al regolamento di attuazione
Articolo 216, comma 27-octies
Nelle more dell’adozione, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettere a) e b), della legge 23 agosto 1988, n. 400,
su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di un regolamento unico recante
disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del presente codice, le linee guida e i
decreti adottati in attuazione delle previgenti disposizioni di cui agli articoli 24, comma 2, 31,
comma 5, 36, comma 7, 89, comma 11, 111, commi 1 e 2, 146, comma 4, 147, commi 1 e 2 e 150,
comma 2, rimangono in vigore o restano efficaci fino alla data di entrata in vigore del
regolamento di cui al presente comma, in quanto compatibili con il presente codice e non
oggetto delle procedure di infrazione nn. 2017/2090 e 2018/2273.
Dalla soft law al regolamento di attuazione
Articolo 216, comma 27-octies
Il regolamento reca, in particolare, disposizioni nelle seguenti materie:
a) nomina, ruolo e compiti del responsabile del procedimento;
b) progettazione di lavori, servizi e forniture, e verifica del progetto;
c) sistema di qualificazione e requisiti degli esecutori di lavori e dei contraenti generali;
d) procedure di affidamento e realizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie
comunitarie;
e) direzione dei lavori e dell’esecuzione;
f) esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture, contabilità, sospensioni e penali;
g) collaudo e verifica di conformità;
h) affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e relativi requisiti degli operatori economici;
i) lavori riguardanti i beni culturali.
A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento cessano di avere efficacia le linee
guida di cui all’articolo 213, comma 2, vertenti sulle materie indicate al precedente periodo
nonché quelle che comunque siano in contrasto con le disposizioni recate dal regolamento.
Linee guida ANAC
https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Attivitadocumentazione/ContrattiPubblici/LineeGuida
PROVVEDIMENTI ANAC
Linee Guida
VINCOLANTI
Linee Guida
NON VINCOLANTI
Pareri vincolanti Pareri non vincolanti
Delibere e altri atti Sanzioni
Linee guida ANAC
Linee Guida n. 1 - Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e
all’ingegneria
Linee Guida n. 2 - Offerta economicamente più vantaggiosa
Linee Guida n. 3 - Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per
l’affidamento di appalti e concessioni
Linee Guida n. 4 - Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle
soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di
operatori economici
Linee guida ANAC
Linee Guida n. 5 - Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo
nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici
Linee Guida n. 6 - Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione di
un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione
delle circostanze di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del Codice
Linee Guida n. 7 - Linee Guida per l’iscrizione nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici
e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società
in house previsto dall’art. 192 del d.lgs. 50/2016
Linee Guida n. 8 - Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel
caso di forniture e servizi ritenuti infungibili
Linee guida n. 9 - Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull’attività dell’operatore
economico nei contratti di partenariato pubblico privato
Linee guida ANAC
Linee guida n. 10 - Affidamento del servizio di vigilanza privata
Linee Guida n. 11 - Indicazioni per la verifica del rispetto del limite di cui all’articolo 177,
comma 1, del codice, da parte dei soggetti pubblici o privati titolari di concessioni di lavori, servizi
pubblici o forniture già in essere alla data di entrata in vigore del codice non affidate con la
formula della finanza di progetto ovvero con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il
diritto dell’Unione europea
Linee guida n. 12 Affidamento dei servizi legali
Linee guida n. 13 recanti “La disciplina delle clausole sociali”
Linee Guida n. 14 recanti “Indicazioni sulle consultazioni preliminari di mercato”
Linee Guida n. 15 recanti “Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure
di affidamento di contratti pubblici”
Linee guida
ANAC n. 1
Linee guida 1
Linee Guida n. 1 - Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e
all’ingegneria
Un primo elemento caratterizzante la disciplina in esame è quello per cui non sono
consentite modalità di affidamento dei servizi di cui all’art. 3, lett. vvvv) diverse da quelle
individuate dal Codice. L’art. 157, comma 3, del codice vieta, infatti, «l’affidamento di attività
di progettazione, direzione lavori, direzione dell’esecuzione, coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,
collaudo, indagine e attività di supporto per mezzo di contratti a tempo determinato o altre
procedure diverse da quelle previste dal presente decreto».
Un secondo elemento cardine è costituito dall’essere svolte la progettazione definitiva e
quella esecutiva, preferibilmente, dal medesimo soggetto, onde garantire omogeneità e
coerenza al processo (art. 23, comma 12, codice).
Linee guida 1
Nel bando di gara per l’affidamento dei lavori va previsto che il concorrente, affidatario della
progettazione dell’appalto in questione, deve produrre la documentazione atta a dimostrare
che l’esperienza acquisita nello svolgimento dell’incarico non ha potuto falsare la
concorrenza
In caso di motivate ragioni di affidamento disgiunto, il nuovo progettista deve accettare
l’attività progettuale svolta in precedenza. Se l’affidamento disgiunto riguarda la
progettazione definitiva o esecutiva, l’accettazione avviene previa validazione
Un terzo elemento di base è quello previsto dall’art. 31, comma 8, del codice, per il quale
non è consentito il subappalto della relazione geologica, che non comprende, va precisato,
le prestazioni d’opera riguardanti le indagini geognostiche e prove geotecniche e le altre
prestazioni specificamente indicate nella norma
Linee guida 1
Un quarto principio fondamentale è quello secondo cui la stazione appaltante può chiedere
soltanto la prestazione di una copertura assicurativa per la responsabilità civile
professionale, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza ma non
anche la c.d. cauzione provvisoria …
Rileva, infine, il principio secondo cui gli appalti relativi ai lavori sono affidati ponendo a
base di gara il progetto esecutivo, il cui contenuto garantisce la rispondenza dell’opera ai
requisiti di qualità predeterminati e il rispetto dei tempi e dei costi previsti. La norma
prevede, altresì, il divieto di ricorrere all’affidamento congiunto della progettazione e
dell’esecuzione di lavori
Linee guida 1
Linee guida 1
Linee guida 1
Linee guida 1
Linee guida 1
Linee guida 1
Linee guida
ANAC n. 2
Linee guida 2
Linee guida 2
L’idea sottostante al nuovo criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa è che la
pubblica amministrazione quando acquista lavori, servizi o forniture per soddisfare
direttamente proprie esigenze o per offrire determinati servizi all’utenza non deve badare
esclusivamente a un risparmio sui costi ma deve anche considerare la qualità di ciò che
viene acquistato
Il primo problema che la stazione appaltante si deve porre nella predisposizione degli atti di
gara è, dunque, la definizione degli obiettivi che intende perseguire e l’importanza che
intende attribuire a ciascuno di essi. Ciò si traduce nell’individuazione degli elementi (o
criteri) che si intende valutare e del relativo peso o fattore di ponderazione.
Linee guida 2
I “pesi” o “punteggi” (e i sub pesi o sub punteggi) di ponderazione sono il valore attribuito
dalla stazione appaltante a ciascun criterio (o sub criterio).
La determinazione dei punteggi da attribuire a ciascuna componente dell’offerta, a ciascun
criterio o subcriterio è rimessa alla stazione appaltante che deve tener conto delle
specificità dell’appalto e, dunque, dell’importanza relativa della componente economica, di
quella tecnica e dei relativi profili oggetto di valutazione.
Il punteggio attribuito a ciascuno dei criteri di valutazione deve essere tale da non alterare
l’oggetto dell’affidamento; a tal proposito è opportuno:
a) ripartire proporzionalmente i punteggi tra i criteri afferenti all’oggetto principale e agli
oggetti secondari dell’affidamento.
b) attribuire un punteggio limitato o non attribuire alcun punteggio ai criteri relativi a profili
ritenuti non essenziali in relazione alle esigenze della stazione appaltante.
Linee guida 2
In generale si deve attribuire un punteggio limitato (vale a dire inferiore alla misura massima
consentita, del 30%) alla componente prezzo quando si ritiene opportuno valorizzare gli
elementi qualitativi dell’offerta o quando si vogliano scoraggiare ribassi eccessivi ritenuti
difficilmente perseguibili dagli operatori economici; viceversa si deve attribuire un peso
maggiore alla componente prezzo quando le condizioni di mercato sono tali che la qualità
dei prodotti offerti dalle imprese è sostanzialmente analoga.
Limitato deve essere, di regola, il peso attribuito ai criteri di natura soggettiva o agli
elementi premianti, ad esempio non più di 10 punti sul totale, considerato che tali elementi
non riguardano tanto il contenuto dell’offerta ma la natura dell’offerente. Tuttavia si può
attribuire un punteggio maggiore in relazione alla specificità dei servizi come avviene per
quelli relativi all’ingegneria e all’architettura in ordine ai quali è alta l’interrelazione tra la
capacità dell’offerente e la qualità dell’offerta.
Linee guida 2
Quando i punteggi relativi a un determinato criterio sono attribuiti sulla base di subcriteri
può accadere che nessun concorrente raggiunga il punteggio massimo previsto; ciò rischia
di alterare la proporzione stabilita dalla stazione appaltante tra i diversi elementi di
ponderazione, specie quando la valutazione è basata sul metodo aggregativo
compensatore. La stazione appaltante procede, se previsto nel bando di gara, alla
riparametrazione dei punteggi per riallinearli ai punteggi previsti per l’elemento di partenza.
L’operazione di riparametrazione può avvenire sia in relazione ai criteri qualitativi sia in
relazione ai criteri quantitativi (laddove non siano previste modalità che consentono di
attribuire alla migliore offerta il punteggio massimo) con riferimento ai punteggi relativi ai
singoli criteri o, laddove siano previsti, in relazione ai singoli sub-criteri.
Linee guida 2
LA VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI QUANTITATIVI
Di regola l’offerta è composta da elementi di natura quantitativa (quali, ad esempio, il
prezzo, il tempo di esecuzione dei lavori, il rendimento, la durata della concessione, il livello
delle tariffe), da elementi riferiti all’assenza o presenza di una determinata caratteristica
(possesso di una certificazione di qualità, del rating di legalità, ecc.) e da elementi di natura
qualitativa, sui quali la commissione di gara deve esprimere il proprio giudizio, secondo i
criteri prestabiliti nel bando di gara.
Nelle presenti Linee guida vengono fornite considerazioni di carattere generale relative al
calcolo dei singoli coefficienti e all’aggregazione dei punteggi ottenuti rinviando per
maggiori approfondimenti al quaderno pubblicato dall’Autorità nel dicembre 2011,
denominato “Il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa”.
Linee guida 2
Linee guida 2
Linee guida 2
Una volta che ciascun commissario ha attribuito il coefficiente a ciascun concorrente, viene
calcolata la media dei coefficienti attribuiti, viene attribuito il valore 1 al coefficiente più
elevato e vengono di conseguenza riparametrati tutti gli altri coefficienti.
Nel caso in cui si scelga di attribuire i coefficienti con il criterio del confronto a coppie il
confronto avviene sulla base delle preferenze accordate da ciascun commissario a ciascun
progetto in confronto con tutti gli altri, secondo i parametri contenuti nei documenti di gara.
Ciascun commissario confronta l’offerta di ciascun concorrente indicando quale offerta
preferisce e il grado di preferenza, variabile tra 1 e 6 (1 - nessuna preferenza; 2 - preferenza
minima; 3 - preferenza piccola; 4 – preferenza media; 5 – preferenza grande; 6 - preferenza
massima), eventualmente utilizzando anche valori intermedi.
Viene costruita una matrice con un numero di righe e un numero di colonne pari al numero
dei concorrenti meno uno come nell’esempio sottostante, nel quale le lettere individuano i
singoli concorrenti; in ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente
all’elemento che è stato preferito con il relativo grado di preferenza e, in caso di parità,
vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi in confronto, assegnando un
punto ad entrambe.
Linee guida 2
Linee guida 2
La stazione appaltante può applicare il criterio di determinazione del punteggio finale per
ciascuna offerta ritenuto più opportuno, purché tale criterio rispetti i seguenti principi:
a) avere basi scientifiche;
b) essere proporzionale con l’oggetto dell’appalto;
c) essere non discriminatorio, ovvero far sì che se un’offerta presenta valori migliori per
ciascun coefficiente rispetto ad un’altra anche il punteggio finale deve riflettere queste
preferenze;
d) essere accuratamente descritto nel bando di gara.
Il metodo aggregativo compensatore
Il metodo Electre
Il metodo Topsis
Linee guida
ANAC n. 3
Linee guida 3
Linee guida 3
2.1. Per ogni singola procedura di affidamento di un appalto o di una concessione, le
stazioni appaltanti, con atto formale del responsabile dell’unità organizzativa, nominano un
RUP per le fasi della programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione. Per gli
affidamenti relativi a lavori, il RUP deve essere nominato prima del progetto di fattibilità
tecnica ed economica e, nel caso di lavori non assoggettati a programmazione,
contestualmente alla decisione di realizzare gli stessi. Per i servizi e le forniture, invece, il
RUP deve essere nominato contestualmente alla decisione di acquisire i servizi e le
forniture.
2.2. Il RUP, nell’esercizio delle sue funzioni, è qualificabile come pubblico ufficiale. Le
funzioni di RUP non possono essere assunte dal personale che versa nelle ipotesi di cui al
comma 2 dell’art. 42 del Codice …
2.3. Il Responsabile Unico del Procedimento deve essere in regola con gli obblighi formativi
di cui all’art. 7 D.P.R. 137/2012 ...
Linee guida 3
2.4. Il RUP svolge i propri compiti con il supporto dei dipendenti dell’amministrazione
aggiudicatrice. Inoltre, nel caso di inadeguatezza dell’organico, il responsabile del
procedimento propone all’amministrazione aggiudicatrice l’affidamento delle attività di
supporto obbligatorio secondo le procedure e con le modalità previste dalla parte II, titolo I
e titolo III, sez. II, capo III del Codice ….
Il RUP è in possesso di titolo di studio e di esperienza e formazione professionale
commisurati alla tipologia e all’entità dei lavori da affidare. Per appalti di particolare
complessità, a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione
delle stazioni appaltanti di cui all’art. 38 del Codice, il RUP deve possedere anche la qualifica
di project manager.
Linee guida 3
5.1.1. I compiti fondamentali del RUP sono specificati all’art. 31, comma 4, per le varie fasi
del procedimento di affidamento. Altri compiti assegnati al RUP sono individuati nel Codice
in relazione a specifici adempimenti che caratterizzano le fasi dell’affidamento e
dell’esecuzione del contratto.
Il controllo della documentazione amministrativa, è svolto dal RUP, da un seggio di gara
istituito ad hoc oppure, se presente nell’organico della stazione appaltante, da un apposito
ufficio/servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della
stazione appaltante. In ogni caso il RUP esercita una funzione di coordinamento e controllo,
finalizzata ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure e adotta le decisioni
conseguenti alle valutazioni effettuate
Linee guida 3
Nel bando di gara la stazione appaltante indica se, in caso di aggiudicazione con il criterio
del minor prezzo, la verifica di congruità delle offerte è rimessa direttamente al RUP e se
questi, in ragione della particolare complessità delle valutazioni o della specificità delle
competenze richieste, debba o possa avvalersi della struttura di supporto istituita ai sensi
dell’art. 31, comma 9, del Codice, o di commissione nominata ad hoc.
6. Compiti del RUP per i lavori nella fase di esecuzione ….
7. Requisiti di professionalità del RUP per appalti di servizi e forniture e concessioni di
servizi
Il RUP è in possesso di titolo di studio e di esperienza e formazione professionale
commisurati alla tipologia e all’entità dei servizi e delle forniture da affidare. Per appalti di
particolare complessità il RUP deve possedere un titolo di studio nelle materie attinenti
all’oggetto dell’affidamento e, a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di
qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all’art. 38 del Codice, anche la qualifica di
project manager.
Linee guida 3
9. Importo massimo e tipologia di lavori per i quali il RUP può coincidere con il progettista
o con il direttore dei lavori.
Le funzioni di RUP, progettista e direttore dei lavori non possono coincidere nel caso di
lavori di speciale complessità o di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico,
ambientale, storico-artistico e conservativo, oltre che tecnologico, nonché nel caso di
progetti integrali ovvero di interventi di importo superiore a 1.500.000 di euro. Per gli appalti
di importo inferiore a 1.000.000 di euro si applicano le disposizioni di cui all’art. 26, comma
6, lett. d), e comma 7, del Codice.
Linee guida 3
10. Importo massimo e tipologia di servizi e forniture per i quali il RUP può coincidere con
il progettista o con il direttore dell’esecuzione del contratto.
Il direttore dell’esecuzione del contratto è soggetto diverso dal responsabile del
procedimento nei seguenti casi:
a. prestazioni di importo superiore a 500.000 euro;
b. interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
c. prestazioni che richiedono l’apporto di una pluralità di competenze (es. servizi a
supporto della funzionalità delle strutture sanitarie che comprendono trasporto, pulizie,
ristorazione, sterilizzazione, vigilanza, socio sanitario, supporto informatico);
d. interventi caratterizzati dall’utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o
dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
e. per ragioni concernente l’organizzazione interna alla stazione appaltante, che
impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i
soggetti che hanno curato l’affidamento.
Linee guida
ANAC n. 4
Linee guida ANAC n. 4
Linee guida ANAC n. 4
Linee guida ANAC n. 4
1.3 Restano fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto (di cui all’articolo 3,
comma 1, lettera cccc) del Codice dei contratti pubblici) e di negoziazione (di cui
all’articolo 3, comma 1, lettera dddd) del Codice dei contratti pubblici), anche
telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa
nonché la normativa sulla qualificazione delle stazioni appaltanti e sulla
centralizzazione e aggregazione della committenza. Per il ricorso a tali strumenti si
applicano le medesime condizioni di trasparenza, pubblicità e motivazione descritte
nelle presenti linee guida.
1.4 Le stazioni appaltanti possono ricorrere, nell’esercizio della propria discrezionalità,
alle procedure ordinarie, anziché a quelle semplificate, qualora le esigenze del
mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale (articolo 36,
comma 2, del Codice dei contratti pubblici.
Linee guida ANAC n. 4
1.5 Le stazioni appaltanti verificano se per un appalto o una concessione di dimensioni inferiori
alle soglie di cui all’articolo 35 del Codice dei contratti pubblici vi sia un interesse transfrontaliero
certo in conformità ai criteri elaborati dalla Corte di Giustizia. Tale condizione non può essere
ricavata, in via ipotetica, da taluni elementi che, considerati in astratto, potrebbero costituire indizi
in tal senso, ma deve risultare in modo chiaro da una valutazione concreta delle circostanze
dell’appalto in questione quali, a titolo esemplificativo, l’importo dell’appalto, in combinazione con
il luogo di esecuzione dei lavori o, ancora, le caratteristiche tecniche dell’appalto e le
caratteristiche specifiche dei prodotti in causa, tenendo anche conto, eventualmente,
dell’esistenza di denunce (reali e non fittizie) presentate da operatori ubicati in altri Stati membri
(si veda la Comunicazione della Commissione Europea 2006/C 179/02, relativa al diritto
comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinate dalle
direttive «appalti pubblici»). Possono essere considerati, al riguardo, anche precedenti
affidamenti con oggetto analogo realizzati da parte della stazione appaltante o altre stazioni
appaltanti di riferimento. È necessario tenere conto del fatto che, in alcuni casi, le frontiere
attraversano centri urbani situati sul territorio di Stati membri diversi e che, in tali circostanze,
anche appalti di valore esiguo possono presentare un interesse transfrontaliero certo.
Linee guida ANAC n. 4
Per l’affidamento di appalti e concessioni di interesse transfrontaliero certo le stazioni
appaltanti adottano le procedure di aggiudicazione adeguate e utilizzano mezzi di
pubblicità atti a garantire in maniera effettiva ed efficace l’apertura del mercato alle
imprese estere nonché il rispetto delle norme fondamentali e dei principi generali del
Trattato e in particolare il principi di parità di trattamento e il principio di non
discriminazione in base alla nazionalità oltreché l'obbligo di trasparenza che ne deriva.
Linee guida ANAC n. 4
2.1 Il valore stimato dell’appalto è calcolato in osservanza dei criteri fissati all’articolo
35 del Codice dei contratti pubblici. Al fine di evitare un artificioso frazionamento
dell’appalto, volto a eludere la disciplina comunitaria, le stazioni appaltanti devono
prestare attenzione alla corretta definizione del proprio fabbisogno in relazione
all’oggetto degli appalti, specialmente nei casi di ripartizione in lotti, contestuali o
successivi, o di ripetizione dell’affidamento nel tempo.
Linee guida ANAC n. 4
2.2 Per le opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo
previsto per il rilascio del permesso di costruire, nel calcolo del valore stimato devono
essere cumulativamente considerati tutti i lavori di urbanizzazione primaria e
secondaria anche se appartenenti a diversi lotti, connessi ai lavori oggetto di
permesso di costruire, permesso di costruire convenzionato (articolo 28 bis d.P.R. 6
giugno 2001 n. 380) o convenzione di lottizzazione (articolo 28 l. 17 agosto 1942 n.
1150) o altri strumenti urbanistici attuativi. Quanto disposto dall’articolo 16, comma 2
bis, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e 36, comma 4, Codice dei contratti pubblici si applica
unicamente quando il valore di tutte le opere di urbanizzazione, calcolato ai sensi
dell’articolo 35, comma 9, Codice dei contratti pubblici, non raggiunge le soglie di
rilevanza comunitaria.
2.3 Si applica l’articolo 35, comma 11, del codice dei contratti pubblici.
11. In deroga a quanto previsto dai commi 9 e 10, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatari possono aggiudicare l'appalto per singoli lotti senza
applicare le disposizioni del presente codice, quando il valore stimato al netto dell'IVA del lotto sia inferiore a euro 80.000 per le forniture o i servizi oppure a
euro 1.000.000 per i lavori, purché il valore cumulato dei lotti aggiudicati non superi il 20 per cento del valore complessivo di tutti i lotti in cui sono stati
frazionati l'opera prevista, il progetto di acquisizione delle forniture omogenee, o il progetto di prestazione servizi.
Linee guida ANAC n. 4
3.1 L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure
semplificate di cui all’articolo 36 del Codice dei contratti pubblici, ivi compreso
l’affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi enunciati dagli articoli 30,
comma 1, (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione), 34 (criteri di
sostenibilità energetica e ambientale) e 42 (prevenzione e risoluzione dei conflitti di
interesse) del Codice dei contratti pubblici. Le stazioni appaltanti possono applicare
altresì le disposizioni di cui all’articolo 50 del Codice dei contratti pubblici sulle
clausole sociali, tenendo conto anche delle indicazioni che saranno fornite dall’ANAC
in uno specifico atto regolatorio.
Linee guida ANAC n. 4
3.2 Nell’espletamento delle procedure semplificate di cui al richiamato
articolo 36, le stazioni appaltanti garantiscono in aderenza:
a) al principio di economicità, l’uso ottimale delle risorse da impiegare nello
svolgimento della selezione ovvero nell’esecuzione del contratto;
b) al principio di efficacia, la congruità dei propri atti rispetto al
conseguimento dello scopo e dell’interesse pubblico cui sono preordinati;
c) al principio di tempestività, l’esigenza di non dilatare la durata del
procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
d) al principio di correttezza, una condotta leale ed improntata a buona fede,
sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;
e) al principio di libera concorrenza, l’effettiva contendibilità degli affidamenti
da parte dei soggetti potenzialmente interessati;
Linee guida ANAC n. 4
f) al principio di non discriminazione e di parità di trattamento, una
valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l’eliminazione di ostacoli o
restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;
g) al principio di trasparenza e pubblicità, la conoscibilità delle procedure di
gara, nonché l’uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole
alle informazioni relative alle procedure;
h) al principio di proporzionalità, l’adeguatezza e idoneità dell’azione rispetto
alle finalità e all’importo dell’affidamento;
i) al principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, il non consolidarsi di
rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità
degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico;
Linee guida ANAC n. 4
j) ai criteri di sostenibilità energetica e ambientale, la previsione nella
documentazione progettuale e di gara dei criteri ambientali minimi adottati
con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare,
tenendo conto di eventuali aggiornamenti;
k) al principio di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi, l’adozione
di adeguate misure di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse sia
nella fase di svolgimento della procedura di gara che nella fase di esecuzione
del contratto, assicurando altresì una idonea vigilanza sulle misure adottate,
nel rispetto della normativa vigente e in modo coerente con le previsioni del
Piano Nazionale Anticorruzione elaborato dall’ANAC, unitamente ai relativi
aggiornamenti, e dei Piani Triennali per la prevenzione della corruzione e della
trasparenza.
Linee guida ANAC n. 4
3.3 Le stazioni appaltanti tengono conto delle realtà imprenditoriali di minori
dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza
rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche
delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale.
Linee guida ANAC n. 4
3.4 Tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti
dall’articolo 29 del Codice dei contratti pubblici. L’avviso sui risultati della procedura
di affidamento contiene l’indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto
offerte e di quelli invitati (articolo 36, comma 2, lettere b) e c) del Codice dei contratti
pubblici).
Linee guida ANAC n. 4
3.6 Si applica il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, con riferimento
all’affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, nei casi in cui i due
affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa
rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere,
ovvero ancora nello stesso settore di servizi. Il principio di rotazione comporta, di
norma, il divieto di invito a procedure dirette all’assegnazione di un appalto, nei
confronti del contraente uscente e dell’operatore economico invitato e non affidatario
nel precedente affidamento. La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento
avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la
stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici
ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi
alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la
selezione.
Linee guida ANAC n. 4
La stazione appaltante, in apposito regolamento (di contabilità ovvero di specifica
disciplina delle procedure di affidamento di appalti di forniture, servizi e lavori), può
suddividere gli affidamenti in fasce di valore economico, in modo da applicare la rotazione
solo in caso di affidamenti rientranti nella stessa fascia. Il provvedimento di articolazione in
fasce deve prevedere una effettiva differenziazione tra forniture, servizi e lavori e deve
essere adeguatamente motivato in ordine alla scelta dei valori di riferimento delle fasce;
detti valori possono tenere conto, per i lavori, delle soglie previste dal sistema unico di
qualificazione degli esecutori di lavori. In ogni caso, l’applicazione del principio di rotazione
non può essere aggirata, con riferimento agli affidamenti operati negli ultimi tre anni solari,
mediante ricorso a: arbitrari frazionamenti delle commesse o delle fasce; ingiustificate
aggregazioni o strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell’appalto;
alternanza sequenziale di affidamenti diretti o di inviti agli stessi operatori economici;
affidamenti o inviti disposti, senza adeguata giustificazione, ad operatori economici
riconducibili a quelli per i quali opera il divieto di invito o affidamento, ad esempio per la
sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 80, comma 5, lettera m del Codice dei
contratti pubblici.
Linee guida ANAC n. 4
3.7 Fermo restando quanto previsto al paragrafo 3.6, secondo periodo, il rispetto del
principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti fa sì che l’affidamento o il reinvito al
contraente uscente abbiano carattere eccezionale e richiedano un onere motivazionale più
stringente. La stazione appaltante motiva tale scelta in considerazione della particolare
struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto
del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale
(esecuzione a regola d’arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi
pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel
settore di mercato di riferimento. La motivazione circa l’affidamento o il reinvito al
candidato invitato alla precedente procedura selettiva, e non affidatario, deve tenere conto
dell’aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli
circostanze, circa l’affidabilità dell’operatore economico e l’idoneità a fornire prestazioni
coerenti con il livello economico e qualitativo atteso. Negli affidamenti di importo inferiore
a 1.000 euro, è consentito derogare all’applicazione del presente paragrafo, con scelta,
sinteticamente motivata, contenuta nella determinazione a contrarre od in atto equivalente
Linee guida ANAC n. 4
4.1.1 Al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del Codice dei
contratti pubblici e delle regole di concorrenza, la stazione appaltante può acquisire
informazioni, dati, documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per
soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari.
4.1.2 La procedura prende avvio con la determina a contrarre ovvero con atto a essa
equivalente secondo l’ordinamento della singola stazione appaltante.
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FAQ in materia di Contratti Pubblici
Linee guida ANAC n. 4
4.2.1 L’operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui
all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici nonché dei requisiti minimi di:
a) idoneità professionale. In proposito, potrebbe
essere richiesto all’operatore economico di
attestare l’iscrizione al Registro della Camera di
commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad
altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo
svolgimento delle attività nello specifico settore
oggetto del contratto;
Linee guida ANAC n. 4
b) capacità economica e finanziaria. Al riguardo, potrebbe
essere richiesta la dimostrazione di livelli minimi di
fatturato globale, proporzionati all’oggetto dell’affidamento
tali da non compromettere la possibilità delle micro, piccole
e medie imprese di risultare affidatarie. In alternativa al
fatturato, per permettere la partecipazione anche di imprese
di nuova costituzione, può essere richiesta altra
documentazione considerata idonea, quale un sufficiente
livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali;
Linee guida ANAC n. 4
c) capacità tecniche e professionali, stabilite in
ragione dell’oggetto e dell’importo dell’affidamento,
quali a titolo esemplificativo, l’attestazione di
esperienze maturate nello specifico settore, o in
altro settore ritenuto assimilabile, nell’anno
precedente o in altro intervallo temporale ritenuto
significativo ovvero il possesso di specifiche
attrezzature e/o equipaggiamento tecnico.
Linee guida ANAC n. 4
4.2.2 Per lavori, servizi e forniture di importo fino a 5.000,00 euro, in caso di
affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del
contratto sulla base di un’apposita autodichiarazione resa dall’operatore economico ai
sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, anche secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti
il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei
contratti pubblici e speciale, ove previsti.
Da 0,01 euro fino a 5.000 euro
Linee guida ANAC n. 4
4.2.3 Per lavori, servizi e forniture di importo superiore a 5.000,00 euro e non superiore
a 20.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di
procedere alla stipula del contratto sulla base di un’apposita autodichiarazione resa
dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, secondo il modello del documento di gara unico
europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui
all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti.
Da 5.001 euro fino a 20.000 euro
Linee guida ANAC n. 4
4.2.4 Per importi superiori a 20.000,00 euro, nel caso di affidamento diretto la stazione
appaltante, prima di stipulare il contratto, nelle forme di cui all’articolo 32, comma 14,
del Codice dei contratti pubblici, procede alle verifiche del possesso dei requisiti di
carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e di quelli
speciali, se previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per
l’esercizio di particolari professioni o l’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a
specifiche attività (es. articolo 1, comma 52, legge n.190/2012).
Da 20.000 euro fino a 40.000 euro
Linee guida ANAC n. 4
4.3.1 In ottemperanza agli obblighi di motivazione
del provvedimento amministrativo sanciti dalla
legge 7 agosto 1990 n. 241 e al fine di assicurare la
massima trasparenza, la stazione appaltante
motiva in merito alla scelta dell’affidatario, dando
dettagliatamente conto del possesso da parte
dell’operatore economico selezionato dei requisiti
richiesti nella determina a contrarre …..
Linee guida ANAC n. 4
A tal fine, la stazione appaltante può ricorrere
- alla comparazione dei listini di mercato
- di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe
- all’analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni.
In ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o
più operatori economici rappresenta una best practice anche
alla luce del principio di concorrenza. Si richiama quanto
previsto ai paragrafi 3.6 e 3.7 in merito all’applicazione del
principio di rotazione.
Linee guida ANAC n. 4
4.3.2 Per affidamenti di modico valore, ad esempio inferiori a 1.000 euro, o per
affidamenti effettuati nel rispetto di apposito regolamento (ad esempio regolamento di
contabilità) già adottato dalla stazione appaltante, che tiene conto dei principi
comunitari e nazionali in materia di affidamento di contratti pubblici, la motivazione
della scelta dell’affidatario diretto può essere espressa in forma sintetica, anche
richiamando il regolamento stesso nella determina ovvero nell’atto equivalente redatti
in modo semplificato.
Da 0,01 euro fino a 1.000 euro
Linee guida ANAC n. 4
4.3.3 In caso di affidamento diretto, è facoltà della stazione appaltante non richiedere
la garanzia provvisoria di cui all’articolo 93, comma 1, del Codice dei contratti pubblici.
La stazione appaltante ha, altresì, la facoltà di esonerare l’affidatario dalla garanzia
definitiva di cui all’articolo 103 del Codice dei contratti pubblici, in casi specifici, e alle
condizioni dettate dal comma 11 del citato articolo 103.
11. E' facoltà dell'amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli
appalti di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), nonché per gli appalti da eseguirsi da
operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro
natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di
produzione o forniti direttamente dai produttori o di prodotti d'arte, macchinari,
strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori
specializzati. L'esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente
motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.
Linee guida ANAC n. 4
4.4.1. Ai sensi dell’articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, la stipula
del contratto per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire
mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito
scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi
negli Stati membri ovvero tramite piattaforma telematica in caso di acquisto su
mercati elettronici.
4.4.2 Ai sensi dell’articolo 32, comma 10, lettera b), del Codice dei contratti pubblici
non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto.
Linee guida ANAC n. 4
5.2 La procedura prende avvio con la determina a contrarre ovvero con atto a essa
equivalente secondo l’ordinamento della singola stazione appaltante, e contiene
informazioni analoghe a quelle di cui al paragrafo 4.1.2.
5.3 Successivamente la procedura si articola in tre fasi:
a) svolgimento di indagini di mercato o consultazione di elenchi per la selezione di
operatori economici da invitare al confronto competitivo;
b) confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati e invitati e scelta
dell’affidatario;
c) stipulazione del contratto.
Linee guida ANAC n. 4
5.1.1 Le stazioni appaltanti possono dotarsi, nel rispetto del proprio ordinamento, di un
regolamento in cui vengono disciplinate:
a) le modalità di conduzione delle indagini di mercato, eventualmente distinte per
fasce di importo, anche in considerazione della necessità di applicare il principio di
rotazione in armonia con quanto previsto ai precedenti paragrafi 3.6 e 3.7;
b) le modalità di costituzione e revisione dell’elenco degli operatori economici, distinti
per categoria e fascia di importo;
c) i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta a seguito di indagine di
mercato o attingendo dall’elenco degli operatori economici propri o da quelli presenti
nel Mercato Elettronico delle P.A. o altri strumenti similari gestiti dalle centrali di
committenza di riferimento.
Linee guida ANAC n. 4
5.1.2 L’indagine di mercato è preordinata a conoscere gli operatori interessati a
partecipare alle procedure di selezione per lo specifico affidamento. Tale fase non
ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.
5.1.3 Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti
dalla stazione appaltante, differenziate per importo e complessità di affidamento,
secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche tramite la consultazione dei
cataloghi elettronici del mercato elettronico propri o delle altre stazioni appaltanti,
nonché di altri fornitori esistenti, formalizzandone i risultati, eventualmente ai fini della
programmazione e dell’adozione della determina a contrarre o dell’atto equivalente,
avendo cura di escludere quelle informazioni che potrebbero compromettere la
posizione degli operatori sul mercato di riferimento. La stazione appaltante deve
comunque tener conto dell’esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali.
Linee guida ANAC n. 4
5.1.4 La stazione appaltante assicura l’opportuna pubblicità dell’attività di
esplorazione del mercato, scegliendo gli strumenti più idonei in ragione della rilevanza
del contratto per il settore merceologico di riferimento e della sua contendibilità, da
valutare sulla base di parametri non solo economici. A tal fine la stazione appaltante
pubblica un avviso sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione
trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti”, o ricorre ad altre forme di pubblicità.
La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un
periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine
per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.
Linee guida ANAC n. 4
5.1.5 L’avviso di avvio dell’indagine di mercato indica almeno
il valore dell’affidamento
gli elementi essenziali del contratto
i requisiti di idoneità professionale
i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria
le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione
il numero minimo
ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura
i criteri di selezione degli operatori economici
le modalità per comunicare con la stazione appaltante.
Linee guida ANAC n. 4
5.1.6 … L’avviso di costituzione di un elenco di operatori economici è reso conoscibile mediante
pubblicazione sul profilo del committente nella sezione “amministrazione trasparente” sotto la
sezione “bandi e contratti”, o altre forme di pubblicità. Il predetto avviso indica i requisiti di
carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici che gli operatori
economici devono possedere, la modalità di selezione degli operatori economici da invitare, le
categorie e fasce di importo in cui l’amministrazione intende suddividere l’elenco e gli eventuali
requisiti minimi richiesti per l’iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria o fascia di
importo. L’operatore economico può richiedere l’iscrizione limitata ad una o più fasce di importo
ovvero a singole categorie. …
5.1.7 L’iscrizione degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti è
consentita senza limitazioni temporali.
5.1.8 La stazione appaltante procede alla valutazione delle istanze di iscrizione nel termine di
trenta giorni dalla ricezione dell’istanza, fatta salva la previsione di un maggiore termine, non
superiore a novanta giorni, in funzione della numerosità delle istanze pervenute.
Linee guida ANAC n. 4
5.2.1 Una volta conclusa l’indagine di mercato e formalizzati i relativi risultati, ovvero
consultati gli elenchi di operatori economici, la stazione appaltante seleziona, in modo
non discriminatorio gli operatori da invitare, in numero proporzionato all’importo e alla
rilevanza del contratto e, comunque, in numero non inferiore a quanto previsto
dall’articolo 36, comma 2, lettera b) del Codice dei contratti pubblici. … Se non ritiene di
poter invitare tutti gli operatori economici risultanti dall’indagine di mercato o presenti
nell’elenco, la stazione appaltante deve indicare, nell’avviso, il numero massimo di
operatori che selezionerà ai fini del successivo invito, e i relativi criteri, nel rispetto dei
principi di cui al precedente periodo.
Linee guida ANAC n. 4
5.2.2 Ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b), del Codice dei contratti pubblici la
stazione appaltante è tenuta al rispetto del principio di rotazione degli inviti, al fine di
favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli
operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con
alcune imprese. .. la stazione appaltante procede al sorteggio, a condizione che ciò sia
stato debitamente pubblicizzato nell’avviso di indagine di mercato o nell’avviso di
costituzione dell’elenco.
Linee guida ANAC n. 4
5.2.4 La stazione appaltante indica nella determina a contrarre o nell’atto equivalente il
procedimento applicato per la selezione dei fornitori.
5.2.5 La stazione appaltante invita contemporaneamente tutti gli operatori economici
selezionati a presentare offerta a mezzo PEC ovvero, quando ciò non sia possibile,
tramite lettera in conformità a quanto disposto dall’articolo 75, comma 3, del Codice
dei contratti pubblici oppure mediante le specifiche modalità previste dal singolo
mercato elettronico.
Linee guida ANAC n. 4
5.2.6 L’invito contiene tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un’offerta informata e
dunque seria, tra cui almeno:
a) l’oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo
complessivo stimato;
b) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi
richiesti per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatori economici selezionati da un elenco, la
conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti nell’elenco;
c) il termine di presentazione dell’offerta ed il periodo di validità della stessa;
d) l’indicazione del termine per l’esecuzione della prestazione;
e) il criterio di aggiudicazione prescelto, nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 95 del Codice dei
contratti pubblici e motivando nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo di cui al predetto
articolo 95, comma 4. Nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, gli elementi di
valutazione e la relativa ponderazione;
f) la misura delle penali;
g) l’indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
h) l’eventuale richiesta di garanzie;
i) il nominativo del RUP;
Linee guida ANAC n. 4
….
j) per gli affidamenti che non hanno un interesse transfrontaliero certo come identificato al punto 1.5,
nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo, la volontà di avvalersi della facoltà prevista
dell’articolo 97, comma 8, Decreto Legislativo n.50/2016, purché pervengano almeno dieci offerte valide,
con l’avvertenza che in ogni caso la stazione appaltante valuta la conformità di ogni offerta, che in base
ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;
k) nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo occorre altresì specificare, per l’ipotesi in cui sia
sorteggiato uno dei metodi di cui alle lettere a), b) ed e) dell’articolo 97, comma 2 del Codice dei
contratti pubblici: ……….
l) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti;
m) la data, l’orario e il luogo di svolgimento della prima seduta pubblica, nella quale il Rup o il seggio di
gara procedono all’apertura dei plichi e della documentazione amministrativa.
Linee guida ANAC n. 4
5.2.7 Le sedute di gara, siano esse svolte dal Rup che dal seggio di gara ovvero dalla
commissione giudicatrice, devono essere tenute in forma pubblica, ad eccezione della
fase di valutazione delle offerte tecniche e le relative attività devono essere
verbalizzate.
Linee guida ANAC n. 4
5.3.1 Ai sensi dell’articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici la stipula del
contratto avviene, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in
modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in
forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante della stazione appaltante o
mediante scrittura privata ovvero mediante corrispondenza secondo l’uso del
commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta
elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.
5.3.2 Ai sensi dell’articolo 32, comma 10, lettera b), del Codice dei contratti pubblici è
esclusa l’applicazione del termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.
5.3.3 Al fine di garantire pubblicità e trasparenza dell’operato della stazione appaltante,
quest’ultima a esito della procedura negoziata pubblica le informazioni relative alla
procedura di gara, previste dalla normativa vigente, tra le quali gli esiti dell’indagine di
mercato e l’elenco dei soggetti invitati, motivando adeguatamente sulle scelte
effettuate.
Linee guida ANAC n. 4
6.1 I contratti di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000,00 euro e inferiore a
1.000.000,00 euro possono essere affidati mediante procedura negoziata, con
consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto del
criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite
elenchi di operatori economici
Linee guida ANAC n. 4
6.3 Considerata l’ampiezza del limite di soglia fino a 1.000.000,00 di euro e i rischi
insiti (per definizione) nella possibilità di affidare tramite procedura negoziata una
porzione ragguardevole dell’intero mercato degli appalti di lavori, appare tanto più
necessaria l’individuazione di meccanismi idonei a garantire la trasparenza della
procedura e la parità di trattamento degli operatori economici. In particolare si
richiamano gli oneri motivazionali già esplicitati nei paragrafi precedenti. Per
affidamenti di importo elevato, superiori a 500.000 euro, le stazioni appaltanti
motivano il mancato ricorso a procedure ordinarie che prevedono un maggior grado di
trasparenza negli affidamenti.
6.4 Ai sensi dell’articolo articolo 32, comma 10 del Codice dei contratti pubblici, si
applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.
Linee guida
ANAC n. 5
Linee guida 5
Linee guida 5
Comunicato del Presidente del 15 luglio 2019
Oggetto: sospensione dell’operatività dell’Albo dei commissari di gara di cui all’articolo 78
del Decreto Legislativo 19 aprile 2016, n. 50
In data 18 aprile 2019 è stato adottato il d.l. 32/2019, successivamente convertito in legge
n. 55 del 14 giugno 2019, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 18 giugno 2019. L’art. 1, comma
1, lett. c), della citata legge ha sospeso fino al 31 dicembre 2020 la previsione dell’art. 77,
comma 3, d.lgs. 50/2016, conseguentemente risulta sospesa anche l’operatività dell’Albo in
oggetto. Si informano, pertanto, i soggetti interessati, che non è più possibile procedere
all’iscrizione al suddetto Albo e che l’Autorità, con successivo comunicato, renderà noti gli
adempimenti in relazione alla tariffa di iscrizione versata.
Raffaele Cantone
Linee guida
ANAC n. 6
Linee guida 6
Linee guida 6
L’art. 80, comma 13, del d.lgs. 18.4.2016 n. 50 prevede che l’ANAC, con proprie linee guida
da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del Codice stesso, possa precisare
i mezzi di prova adeguati a comprovare le circostanze di esclusione in esame e individuare
quali carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto possano considerarsi
significative ai fini della medesima disposizione.
1.3 I motivi di esclusione individuati dall’art. 80 del codice e, per quel che qui rileva, il suo,
comma 5, lett. c) sono presi in considerazione anche:
a) ai fini della qualificazione degli esecutori di lavori pubblici (art. 84, comma 4);
b) ai fini dell’affidamento dei contratti ai subappaltatori e della relativa stipula (art. 80,
comma 14);
c) in relazione all’impresa ausiliaria nei casi di avvalimento (art. 89, comma 3);
d) ai fini della partecipazione alle gare del contraente generale (art. 198).
Linee guida 6
2.2 In particolare, rilevano - salvo che le stesse configurino altra causa ostativa che
comporti l’automatica esclusione dalla procedura di affidamento ai sensi dell’art. 80 del
codice - le condanne non definitive per i reati di cui all’art.80, co. 1 nonché i seguenti reati:
a. abusivo esercizio di una professione;
b. reati fallimentari (bancarotta semplice e bancarotta fraudolenta, omessa dichiarazione
di beni da comprendere nell’inventario fallimentare, ricorso abusivo al credito);
c. reati tributari ex d.lgs. 74/2000, i reati societari, i delitti contro l’industria e il
commercio;
d. reati urbanistici di cui all’art. 44, comma 1 lettere b) e c) del Testo Unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 con riferimento agli affidamenti aventi ad oggetto
lavori o servizi di architettura e ingegneria;
e. reati previsti dal d.lgs. 231/2001.
Linee guida 6
Rileva, altresì, quale illecito professionale grave, che la stazione appaltante deve valutare ai
sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c) del codice, la condanna non definitiva per taluno dei reati
di cui agli artt. 353, 353 bis, 354, 355 e 356 c.p., fermo restando che le condanne definitive
per tali delitti costituiscono motivo di automatica esclusione ai sensi dell’art. 80, comma 1,
lett. b) del codice.
Linee guida 6
2.2.1.1 Al ricorrere dei presupposti di cui al punto 2.1 la stazione appaltante deve valutare,
ai fini dell’eventuale esclusione del concorrente, i comportamenti gravi e significativi
riscontrati nell’esecuzione di precedenti contratti, anche stipulati con altre
amministrazioni, che abbiano comportato, alternativamente o cumulativamente:
a) la risoluzione anticipata non contestata in giudizio, ovvero confermata con
provvedimento esecutivo all’esito di un giudizio;
b) la condanna al risarcimento del danno, sanzioni o penali derivanti da inadempienze
particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza
professionale.
Linee guida 6
2.2.1.2 In particolare, assumono rilevanza:
1. l’inadempimento di una o più obbligazioni contrattualmente assunte;
2. le carenze del prodotto o servizio fornito che lo rendono inutilizzabile per lo scopo previsto;
3. l’adozione di comportamenti scorretti;
4. il ritardo nell’adempimento;
5. l’errore professionale nell’esecuzione della prestazione;
6. l’aver indotto in errore l’amministrazione circa la fortuità dell’evento che dà luogo al ripristino
dell’opera danneggiata per caso fortuito interamente a spese dell’amministrazione stessa;
7. nei contratti misti di progettazione ed esecuzione, qualunque omissione o errore di
progettazione imputabile all’esecutore che ha determinato una modifica o variante ai sensi
dell’art. 106, comma 2, del codice, o della previgente disciplina (art. 132 d.lgs. 163/06);
8. negli appalti di progettazione o concorsi di progettazione, qualunque omissione o errore di
progettazione imputabile al progettista, che ha determinato, nel successivo appalto di lavori, una
modifica o variante, ai sensi dell’art. 106 del codice, o della previgente disciplina (art. 132 d.lgs.
163/06).
Linee guida 6
2.2.1.3 Tali circostanze non determinano di per sé l’esclusione ai sensi dell’art. 80 comma 5
del codice che può invece essere disposta solo quando il comportamento illecito incida in
concreto sull’integrità o sull’affidabilità dell’operatore economico in considerazione della
specifica attività che lo stesso è chiamato a svolgere in esecuzione del contratto da
affidare.
2.2.1.4 L’amministrazione è tenuta a motivare il provvedimento con specifico riferimento
alle ragioni che l’hanno condotta alla valutazione di inaffidabilità dell’operatore economico,
alla gravità della fattispecie e alla connessione tra la condotta valutata e l’oggetto del
contratto da affidare.
Linee guida 6
IV. Obblighi di comunicazione
4.1 La sussistenza delle cause di esclusione individuate dall’art. 80 nonché dei mezzi di
prova specificatamente indicati nelle presenti Linee guida deve essere autocertificata dagli
operatori economici mediante utilizzo del DGUE.
4.2 La stazione appaltante che venga a conoscenza della sussistenza di una causa ostativa
non inserita nel casellario informatico ne tiene conto ai fini delle valutazioni di competenza,
previe idonee verifiche dei fatti.
Linee guida 6
5.1 L’esclusione dalla gara ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera c) deve essere disposta
all’esito di un procedimento in contraddittorio con l’operatore economico interessato
all’esito di una valutazione che operi un apprezzamento complessivo del candidato in
relazione alla specifica prestazione affidata.
6.1 Ai sensi dell’art. 80, comma 7, del codice e nei limiti ivi previsti, l’operatore economico è
ammesso a provare di aver adottato misure sufficienti a dimostrare la sua integrità e
affidabilità nell’esecuzione del contratto oggetto di affidamento nonostante l’esistenza di un
pertinente motivo di esclusione.
6.2 L’adozione delle misure di self-cleaning deve essere intervenuta entro il termine fissato
per la presentazione delle offerte o, nel caso di attestazione, entro la data di sottoscrizione
del contratto con la SOA. Nel DGUE o nel contratto di attestazione l’operatore economico
deve indicare le specifiche misure adottate.
Linee guida
ANAC n. 7
Linee guida 7
Linee guida 7
3.1 Sono tenuti a richiedere l’iscrizione nell’Elenco le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti
aggiudicatori che, al ricorrere dei presupposti previsti dall’art. 5 del Codice dei contratti
pubblici ovvero dagli artt. 4 e 16 del d.lgs. 175/2016, intendano operare affidamenti diretti in
favore di organismi in house in forza di un controllo analogo diretto, invertito, a cascata o
orizzontale sugli stessi.
4.1 La domanda di iscrizione è presentata, a pena di inammissibilità, dal Responsabile
dell’Anagrafe delle Stazioni Appaltanti (cd. RASA) su delega delle persone fisiche deputate
ad esprimere all’esterno la volontà del soggetto richiedente.
9.2 A partire dal 30 ottobre 2017 i soggetti di cui al punto 3 possono presentare all’Autorità
la domanda di iscrizione nell’Elenco e, a far data da tale momento, la presentazione della
domanda di iscrizione costituirà presupposto legittimante l’affidamento in house
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Linee guida
ANAC n. 8
Linee guida 8
Linee guida 8
In via preliminare appare opportuno ricordare che, da un punto di vista giuridico ed
economico, i concetti di infungibilità ed esclusività non sono sinonimi. L’esclusiva attiene
all’esistenza di privative industriali, secondo cui solo il titolare di un diritto di esclusiva
(brevetto) può sfruttare economicamente un certo prodotto o servizio, mentre un bene o
servizio è infungibile se è l’unico che può garantire il soddisfacimento di un certo bisogno.
In altri termini, un bene può essere sostituibile a un altro soggetto a privativa industriale, in
quanto permette di soddisfare il medesimo bisogno garantito dal secondo. Un bene o
servizio può essere infungibile, anche se non vi è alcun brevetto sullo stesso. Per i casi in
cui una fornitura e un servizio siano effettivamente infungibili, il legislatore, comunitario e
nazionale, ha previsto deroghe all’evidenza pubblica, considerato che l’esito di un’eventuale
gara risulterebbe scontato, esistendo un unico operatore economico in grado di
aggiudicarsela e, conseguentemente, l’indizione di una procedura ad evidenza pubblica
determinerebbe uno spreco di tempo e di risorse. Naturalmente, trattandosi di una deroga
all’evidenza pubblica, occorre che l’infungibilità sia debitamente accertata e motivata nella
delibera o determina a contrarre dell’amministrazione.
Linee guida 8
È stato sostenuto che, specie per le gare di appalto, una possibile soluzione per anticipare
rischi di lock-in, soprattutto quando vi sono costi di apprendimento elevati, sta nell’affidare
appalti cosiddetti multi-sourcing, ovvero con due o più vincitori. In questo caso, nelle gare a
valle, la stazione appaltante potrà contare sulla partecipazione dei soggetti aggiudicatari
della prima, i quali avranno acquisito quelle conoscenze specifiche sui bisogni della stessa,
che gli permettono di formulare offerte competitive.
...
Un’ulteriore soluzione, ripresa recentemente con forza in sede europea, valida per i sistemi
ICT è quella del passaggio all’utilizzo di sistemi di telecomunicazione non più basato su
tecnologie proprietarie ma su standard.
Linee guida 8
2.1 La scelta della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara
2.2 La programmazione e la progettazione dell’acquisto di beni e servizi
2.3 Consultazioni preliminari di mercato
2.4 Come superare il rischio di lock-in
Linee guida
ANAC n. 9
Linee guida 9
Linee guida 9
I contratti di partenariato pubblico privato (PPP), definiti all’articolo 3, lettera eee), del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (codice dei contratti pubblici), costituiscono una
forma di cooperazione tra il settore pubblico e quello privato finalizzata alla realizzazione di
opere e alla gestione di servizi, nell’ambito della quale i rischi legati all’operazione che si
intende porre in essere sono suddivisi tra le parti sulla base delle relative competenze di
gestione del rischio, fermo restando che - ai sensi dell’articolo 180, comma 3, del codice dei
contratti pubblici – è necessario che sia trasferito in capo all’operatore economico, oltre che
il rischio di costruzione, anche il rischio di disponibilità o, nei casi di attività redditizia verso
l’esterno, il rischio di domanda dei servizi resi, per il periodo di gestione dell’opera.
Linee guida 9
Linee guida
ANAC n. 10
Linee guida 10
Linee guida 10
La Prefettura di Roma, con nota del 25 giugno 2014, ha segnalato a questa Autorità talune
criticità riscontrate in relazione agli appalti indetti per l’affidamento del servizio di vigilanza
privata. Tali criticità attengono, in particolare:
- all’esatta indicazione dell’oggetto dell’appalto (es. distinzione tra servizio di vigilanza privata
e servizi di guardiania e custodia);
- alla corretta individuazione dei requisiti di partecipazione da fissare nel bando di gara;
- alla determinazione della formula per individuare l’offerta economicamente più vantaggiosa
ed ai casi in cui si attribuisce un punteggio esiguo ai fini della valutazione dell’offerta tecnica
(es. pari a 20 punti) rispetto a quello attribuito all’offerta economica (es. pari ad 80);
- ai ribassi eccessivi proposti dagli operatori economici in sede di gara, che potrebbero essere
correlati ad irregolarità nel rispetto degli obblighi derivanti dall’applicazione del CCNL di
categoria ed all’applicazione di tariffe orarie non in linea con le tabelle sul costo medio del
lavoro elaborate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per tale settore;
- alle modalità di attuazione del c.d. “cambio appalto”, con particolare riferimento
all’applicazione, da parte del nuovo aggiudicatario, di tariffe orarie inferiori al personale
dell’impresa “uscente”.
Linee guida 10
Linee guida
ANAC n. 11
Linee guida 11
Linee guida 11
Art. 177. (Affidamenti dei concessionari)
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, i soggetti pubblici o privati, titolari di concessioni di
lavori, di servizi pubblici o di forniture già in essere alla data di entrata in vigore del presente
codice, non affidate con la formula della finanza di progetto, ovvero con procedure di gara ad
evidenza pubblica secondo il diritto dell'Unione europea, sono obbligati ad affidare, una quota pari
all'ottanta per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle concessioni di importo di
importo pari o superiore a 150.000 euro e relativi alle concessioni mediante procedura ad
evidenza pubblica, introducendo clausole sociali e per la stabilità del personale impiegato e per la
salvaguardia delle professionalità. La restante parte può essere realizzata da società in house di
cui all'articolo 5 per i soggetti pubblici, ovvero da società direttamente o indirettamente
controllate o collegate per i soggetti privati, ovvero tramite operatori individuati mediante
procedura ad evidenza pubblica, anche di tipo semplificato. Per i titolari di concessioni
autostradali, ferme restando le altre disposizioni del presente comma, la quota di cui al primo
periodo è pari al sessanta per cento.
(comma così modificato dall'art. 1, comma 568, legge n. 205 del 2017)
Linee guida 11
Art. 177. (Affidamenti dei concessionari)
2. Le concessioni di cui al comma 1 già in essere si adeguano alle predette disposizioni entro il
31 dicembre 2020.
(comma così modificato dall'art. 1, comma 20, lettera bb), della legge n. 55 del 2019)
3. La verifica del rispetto dei limiti di cui al comma 1 da parte dei soggetti preposti e dell’ANAC
viene effettuata annualmente, secondo le modalità indicate dall’ANAC stessa in apposite linee
guida, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
Eventuali situazioni di squilibrio rispetto ai limiti indicati devono essere riequilibrate entro l’anno
successivo. Nel caso di situazioni di squilibrio reiterate per due anni consecutivi, il concedente
applica una penale in misura pari al 10 per cento dell’importo complessivo dei lavori, servizi o
forniture che avrebbero dovuto essere affidati con procedura ad evidenza pubblica.
(comma così sostituito dall'art. 1, comma 568, legge n. 205 del 2017)
Linee guida
ANAC n. 12
Linee guida ANAC
Linee guida ANAC
Al riguardo, l’Autorità aderisce all’impostazione palesata dal Consiglio di Stato nel parere n.
2017 del 3 agosto 2018. L’affidamento dei servizi legali costituisce appalto, con
conseguente applicabilità dell’allegato IX e degli articoli 140 e seguenti del Codice dei
contratti pubblici, qualora la stazione appaltante affidi la gestione del contenzioso in modo
continuativo o periodico al fornitore nell’unità di tempo considerata (di regola il triennio);
l’incarico conferito ad hoc costituisce invece un contratto d’opera professionale,
consistendo nella trattazione della singola controversia o questione, ed è sottoposto al
regime di cui all’articolo 17 (contratti esclusi).
1.1.1 Rientrano nella disposizione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera d), n. 1 gli incarichi
di patrocinio legale conferiti in relazione ad una specifica e già esistente lite.
1.1.2 Rientrano nella disposizione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera d), n. 2 i servizi di
assistenza e consulenza legale preparatori ad un’attività di difesa in un procedimento di
arbitrato, di conciliazione o giurisdizionale, anche solo eventuale
Linee guida ANAC
1.1.2.3 La probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto di
un procedimento giudiziario, arbitrale o di conciliazione può ritenersi sussistente, a titolo
esemplificativo, nei casi in cui la questione sia oggetto di oscillazioni giurisprudenziali o
quando la medesima fattispecie e/o fattispecie analoghe siano state già oggetto di un
pregresso contenzioso.
1.1.3 I servizi legali di all’articolo 17, comma 1, lettera d), n. 1 e n. 2 possono essere svolti
solo dai soggetti abilitati all’esercizio della professione di avvocato nello Stato membro di
provenienza. Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante
«Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense», per i soggetti abilitati
all’esercizio della professione di avvocato in Italia è necessaria altresì l’iscrizione ad un albo
circondariale.
Linee guida ANAC
3. LE PROCEDURE DA SEGUIRE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI LEGALI
3.1.3 Rientra nelle migliori pratiche per l’affidamento dei servizi legali di cui all’articolo 17
del Codice dei contratti pubblici la costituzione di elenchi di professionisti, eventualmente
suddivisi per settore di competenza, previamente costituiti dall’amministrazione mediante
una procedura trasparente e aperta, pubblicati sul proprio sito istituzionale. In tal modo,
infatti, l’amministrazione può restringere tra essi il confronto concorrenziale al momento
dell’affidamento, con effetti positivi in termini di maggiore celerità dell’azione
amministrativa. Affinché la costituzione di un elenco di professionisti sia conforme ai
principi di cui all’articolo 4 del Codice dei contratti pubblici è necessario che
l’amministrazione pubblichi sul proprio sito istituzionale un avviso, finalizzato a sollecitare
manifestazioni di interesse per essere inseriti nell’elenco, nel quale sono indicati i requisiti
richiesti per l’iscrizione, le eventuali categorie e fasce di importo in cui l’amministrazione
intende suddividere l’elenco.
Linee guida ANAC
3.2.6 In riferimento al criterio di aggiudicazione, ai sensi dell’articolo 95, comma 3, lettera b)
sarebbe consentito anche l’utilizzo del criterio del minor prezzo solo per i contratti di valore
inferiore a 40.000 euro. Tuttavia, la natura dei servizi in questione e l’importanza degli
interessi coinvolti suggeriscono, anche per gli affidamenti di minor valore, l’utilizzo del
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior
rapporto qualità-prezzo, che consente di selezionare il contraente attraverso sub-criteri tali
da valorizzare la qualità del professionista, sulla base di credenziali di esperienza e di
competenza …
a) professionalità e competenza desunte, ad esempio, dal numero e dalla rilevanza dei
servizi svolti dal concorrente affini a quelli oggetto dell’affidamento;
b) caratteristiche metodologiche dell’offerta desunte dal progetto globale dei servizi
offerti e dall’illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto
dell’incarico, in grado di soddisfare al meglio le aspettative della stazione appaltante;
c) ribasso percentuale indicato nell’offerta economica;
d) titoli accademici o professionali attinenti alla materia oggetto del servizio legale da
affidare.
Linee guida
ANAC n. 13
Linee guida 13
Linee guida 13
1.1 Ai sensi dell’articolo 50 del Codice dei contratti pubblici le stazioni appaltanti
inseriscono, nella lex specialis di gara, comunque denominata, specifiche clausole volte a
promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato.
1.2 Ulteriori clausole sociali, diverse da quelle oggetto di queste Linee guida, sono
consentite in base all’articolo 3, comma 1 lettera qqq) del Codice dei contratti pubblici.
2.2 Le stazioni appaltanti possono prevedere la clausola sociale anche in appalti non ad
alta intensità di manodopera, con esclusione (oltre ai servizi di natura intellettuale):
- degli appalti di fornitura;
- degli appalti di natura occasionale.
Linee guida 13
3.2 L’obbligo richiede, in ogni caso, che siano rispettate le seguenti condizioni:
- il contratto di cui si tratta è oggettivamente assimilabile a quello in essere.
- l’applicazione della clausola sociale non comporta un indiscriminato e generalizzato
dovere di assorbimento del personale utilizzato dall’impresa uscente, dovendo tale obbligo
essere armonizzato con l’organizzazione aziendale prescelta dal nuovo affidatario.
3.3 Ai fini dell’applicazione della clausola sociale, si considera di regola il personale
dell’impresa uscente calcolato come media del personale impiegato nei sei mesi
precedenti la data di indizione della nuova procedura di affidamento.
3.5 La stazione appaltante prevede, nella documentazione di gara, che il concorrente alleghi
all’offerta un progetto di assorbimento, comunque denominato, atto ad illustrare le
concrete modalità di applicazione della clausola sociale
Linee guida 13
4.1 Le stazioni appaltanti indicano nella documentazione di gara il contratto collettivo
applicabile in ragione della pertinenza rispetto all’oggetto prevalente dell’affidamento …
5.1 La mancata accettazione della clausola sociale costituisce manifestazione della
volontà di proporre un’offerta condizionata, come tale inammissibile nelle gare pubbliche,
per la quale si impone l’esclusione dalla gara.
5.2 L’esclusione, viceversa, non è fondata nell’ipotesi in cui l’operatore economico manifesti
il proposito di applicarla nei limiti di compatibilità con la propria organizzazione d’impresa ...
Linee guida
ANAC n. 14
Linee guida 14
Linee guida 14
1.1 Prima dell’avvio di una procedura selettiva, le stazioni appaltanti possono svolgere
consultazioni del mercato finalizzate alla predisposizione degli atti di gara, allo svolgimento
della relativa procedura, nonché a fornire informazioni agli operatori circa le procedure
programmate e i requisiti relativi alle stesse. Non è consentito l’uso delle consultazioni per
finalità meramente divulgative.
1.4 La consultazione si svolge dopo la programmazione e prima dell’avvio del procedimento
per la selezione del contraente.
1.5 In considerazione delle finalità proprie dell’istituto, non è consentito lo svolgimento di
consultazioni in merito a procedure selettive già avviate, anche se sospese.
2.3 La consultazione preliminare di mercato non costituisce una procedura di affidamento
di un contratto pubblico. Le stazioni appaltanti esplicitano, negli atti di avvio della
consultazione preliminare, le precise e distinte finalità della stessa.
Linee guida 14
2.6 Le stazioni appaltanti curano altresì che le consultazioni preliminari di mercato siano
tenute distinte dalle indagini di mercato, quali ad esempio quelle preliminari allo
svolgimento delle procedure negoziate….
2.7 La stazione appaltante si riserva la facoltà di interrompere, modificare, prorogare,
sospendere la procedura, consentendo, a richiesta dei soggetti intervenuti, la restituzione
della documentazione eventualmente depositata, senza che ciò possa costituire, in alcun
modo, diritto o pretesa a qualsivoglia risarcimento o indennizzo.
3.8 Possono prendere parte alla consultazione preliminare, ai sensi dell’articolo 66, comma
2, del Codice, tutti i soggetti in grado di fornire le informazioni richieste, inclusi i portatori di
interessi collettivi e diffusi.
5.2 La stazione appaltante procede a escludere dalla gara il concorrente che ha
partecipato alla consultazione preliminare, solo nel caso in cui non vi siano altri mezzi per
garantire il rispetto del principio della parità di trattamento.
Linee guida
ANAC n. 15
Linee guida 15
Linee guida 15
2.1 Il conflitto di interesse individuato all’articolo 42 del codice dei contratti pubblici è la
situazione in cui la sussistenza di un interesse personale in capo ad un soggetto operante
in nome o per conto della stazione appaltante che interviene a qualsiasi titolo nella
procedura di gara o potrebbe in qualsiasi modo influenzarne l’esito è potenzialmente
idonea a minare l’imparzialità e l’indipendenza della stazione appaltante nella procedura di
gara. In altre parole, l’interferenza tra la sfera istituzionale e quella personale del funzionario
pubblico, si ha quando le decisioni che richiedono imparzialità di giudizio siano adottate da
un soggetto che abbia, anche solo potenzialmente, interessi privati in contrasto con
l’interesse pubblico.
2.3 Il rischio che si intende evitare può essere, ai sensi dell’art. 6-bis della legge 7 agosto
1990, n. 241 e dell’art. 53 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, soltanto potenziale e viene
valutato ex ante rispetto all’azione amministrativa.
Linee guida 15
5 Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 6, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 62/2013 e 6-bis della legge n. 241/90.
6 Dichiarazione sostitutiva riferita alla singola procedura di gara
8 Obbligo di astensione e adozione delle conseguenti misure da parte dell’amministrazione
9 Esclusione dalla gara del concorrente, annullamento dell’aggiudicazione e risoluzione del
contratto
Parte IV – La prevenzione del rischio
Linee guida 15
Linee guida 15
Linee guida 15
11.1 Si raccomanda l’inserimento, nei protocolli di legalità e/o nei patti di integrità, di
specifiche prescrizioni a carico dei concorrenti e dei soggetti affidatari mediante cui si
richiede la preventiva dichiarazione sostitutiva della sussistenza di possibili conflitti di
interesse rispetto ai soggetti che intervengono nella procedura di gara o nella fase
esecutiva e la comunicazione di qualsiasi conflitto di interesse che insorga
successivamente.
12.1 Si raccomanda alle stazioni appaltanti, nell’ambito dell’attività formativa obbligatoria
dei propri dipendenti, di intraprendere adeguate iniziative per dare conoscenza al personale
dell’obbligo di astensione, delle conseguenze scaturenti dalla sua violazione e dei
comportamenti da seguire in caso di conflitto di interesse.
12.2 L’azione di sensibilizzazione sugli obblighi di vigilanza e controllo sull’assenza di
conflitti di interesse in capo ai dipendenti va svolta in particolare con riferimento ai dirigenti
e ai titolari di posizioni organizzative o di funzioni di coordinamento.
Giurisprudenza
PARTECIPANTI
Approfondimenti
T.A.R. Campania Napoli Sez. V, 13-12-2017, n. 5887
La circostanza che le associazioni di volontariato non perseguano uno scopo di lucro non preclude alle stesse
di poter partecipare alle procedure ad evidenza pubblica essendo sufficiente che l'offerta economica sia
ancorata al puntuale computo degli oneri derivanti dalla prestazione, solo indicando livelli di profitto pari a zero.
In altri termini, pur non dovendo necessariamente produrre utili, l'offerta deve essere quantomeno idonea a
coprire i costi onde assicurare l'affidabilità e serietà nella erogazione del servizio, circostanza non
adeguatamente garantita nel caso de quo, attesa l'incongruità del prezzo a base d'asta.
T.A.R. Campania Napoli Sez. V, 11/12/2017, n. 5815
Alla luce della direttiva CE n. 18/2004 e della giurisprudenza della Corte di Giustizia (CGE 23.12.2009, causa
C-305/08) la nozione comunitaria di imprenditore non presuppone la coesistenza dello scopo di lucro
dell'impresa, per cui l'assenza di fine di lucro non è di per sé ostativa della partecipazione ad appalti pubblici.
Nell'ambito delle gare per l'affidamento dei servizi di trasporto infermi ed assistenza delle urgenze, la
partecipazione delle associazioni di volontariato non altera il confronto concorrenziale tra gli operatori, ma
avvantaggia la stessa stazione appaltante consentendole di aggiudicare un servizio connotato da elevati profili
socio-sanitari a condizioni più vantaggiose sia sotto il profilo finanziario che di accessibilità del servizio stesso.
(accoglie il ricorso)
Approfondimenti
Cons. Stato Sez. III Sent., 22/11/2016, n. 4902
Il trasporto sanitario ordinario obbedisce ad esigenze di tutela equilibrata e proporzionata della salute della
collettività, della solidarietà sociale e dell'efficienza di bilancio che giustificano la modalità organizzatoria
dell'affidamento diretto e prioritario alle associazioni di volontariato
Cons. Stato Sez. III Sent., 15/01/2016, n. 116
Quanto, in particolare, alle associazioni di volontariato, ad esse non è precluso partecipare agli appalti, ove si
consideri che la legge quadro sul volontariato, nell'elencare le entrate di tali associazioni, menziona anche le
entrate derivanti da attività commerciali o produttive svolte a latere, con ciò riconoscendo la capacità di
svolgere attività di impresa.
Cons. Stato Sez. III, 26-06-2015, n. 3208
Le convenzioni per servizi affidati senza gara stipulate dalle Aziende sanitarie con le organizzazioni di
volontariato sono legittime se non onerose. E', infatti, conforme al diritto europeo l'art. 75-ter della L.R. Liguria n.
41 del 2006 (come novellata dalla L.R. n. 57 del 2009), che prevede l'affidamento dei servizi in via prioritaria e
senza gara, in favore delle associazioni di volontariato e della Croce Rossa Italiana, con l'esclusiva erogazione
di rimborsi spese.
PRINCIPIO DI
ROTAZIONE
Approfondimenti
Nelle gare pubbliche c.d. sotto soglia il rispetto del principio di rotazione espressamente sancito
dall'art. 36, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016 fa sì che l'affidamento al contraente uscente abbia
carattere eccezionale e richiede un onere motivazionale più stringente e soprattutto che in ogni
caso, l'applicazione del principio di rotazione non può essere aggirata, con riferimento agli
affidamenti operati negli ultimi tre anni solari, mediante ricorso a: arbitrari frazionamenti delle
commesse o delle fasce; ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni del calcolo del
valore stimato dell'appalto; alternanza sequenziale di affidamenti diretti o di inviti agli stessi
operatori economici; affidamenti o inviti disposti, senza adeguata giustificazione, ad operatori
economici riconducibili a quelli per i quali opera il divieto di invito o affidamento.
T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. I, 12/04/2019, n. 813
Approfondimenti
L'obbligo di applicazione del principio di rotazione negli affidamenti sotto-soglia è volto a tutelare
le esigenze della concorrenza in un settore nel quale è maggiore il rischio del consolidarsi, ancor
più a livello locale, di posizioni di rendita anticoncorrenziale da parte di singoli operatori del
settore risultati in precedenza aggiudicatari della fornitura o del servizio. In particolare, per effetto
del principio di rotazione l'impresa che in precedenza ha svolto un determinato servizio non ha
più alcuna possibilità di vantare una legittima pretesa ad essere invitata ad una nuova procedura
di gara per l'affidamento di un contratto pubblico di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, né di risultare aggiudicataria del relativo affidamento.
Cons. Stato Sez. V, 05/03/2019, n. 1524
Approfondimenti
Il principio di rotazione comporta in linea generale che l'invito all'affidatario uscente riveste
carattere eccezionale e deve essere adeguatamente motivato, avuto riguardo al numero ridotto di
operatori presenti sul mercato, al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente
rapporto contrattuale ovvero all'oggetto e alle caratteristiche del mercato di riferimento, con la
conseguenza che la regola della rotazione degli inviti e degli affidamenti - il cui fondamento è
quello di evitare la cristallizzazione di relazioni esclusive tra la stazione appaltante ed il
precedente gestore - amplia le possibilità concrete di aggiudicazione in capo agli altri concorrenti,
anche (e a maggior ragione) quelli già invitati alla gara, i quali sono lesi in via immediata e diretta
dalla sua violazione.
Cons. Stato Sez. V, 17/01/2019, n. 435
Approfondimenti
Nelle procedure di affidamento di contratti pubblici c.d. "sotto-soglia" la stazione appaltante gode
di un'ampia discrezionalità anche nella fase di individuazione delle ditte da consultare; inoltre,
nelle anzidette procedure semplificate, l'amministrazione non ha alcun obbligo di invitare
l'operatore uscente, trattandosi di una mera facoltà di cui, proprio per i principi di massima
partecipazione e di rotazione, in caso di esercizio effettivo di essa la stazione appaltante deve
dare motivato conto all'esterno, essendo tenuta a illustrare le ragioni del mancato contrasto con il
principio di rotazione della scelta di invitare il precedente gestore. L'art. 36, c. 1, d.lgs. n. 50/2016,
disposizione speciale relativa alle gare "sotto soglia", nell'affermare il rispetto del principio di
rotazione prevale sulla normativa sulle gare in generale e comporta che il precedente operatore
debba essere normalmente escluso dall'affidamento. Negli appalti "sotto-soglia", il principio di
rotazione si applica anche agli operatori economici che erano affidatari a seguito di precedente
procedura ad evidenza pubblica, ad evitare che, una volta scaduto il rapporto contrattuale, la
precedente aggiudicataria possa di fatto sfruttare la sua posizione di gestore uscente per
indebitamente rinnovare o vedersi riaffidare il contratto tramite procedura negoziata.
T.A.R. Lazio Latina Sez. I, 13/11/2018, n. 578
Approfondimenti
Il principio di rotazione degli affidamenti, stabilito per i contratti sotto soglia dall'art. 36 del D.Lgs.
n. 50 del 2016, deve considerarsi servente e strumentale rispetto al principio di concorrenza e
non può risolversi in un ostacolo ad esso, con la conseguenza che, dunque, il precedente
aggiudicatario che ha ben operato potrà partecipare alla gara se ciò rappresenta un'estensione
della platea degli offerenti.
T.A.R. Campania Salerno Sez. I, 05/11/2018, n. 1574
NEGOZIATE
Approfondimenti
Il principio della parità di trattamento tra gli offerenti, che ha lo scopo di favorire lo sviluppo di una
concorrenza sana ed efficace tra le imprese che partecipano a un appalto pubblico, impone che
tutti gli offerenti dispongano delle stesse opportunità nella formulazione dei termini delle loro
offerte e implica, quindi, che queste ultime siano soggette alle medesime condizioni per tutti i
concorrenti. Un'applicazione restrittiva del principio di parità di trattamento tra offerenti,
nell'ambito di una procedura negoziata, condurrebbe alla conclusione che solo gli operatori
economici così come sono stati prequalificati possano presentare offerte e diventare
aggiudicatari. … In una procedura negoziata, in caso di scioglimento di un raggruppamento
prequalificato in quanto tale, di cui facevano parte due operatori economici, uno di essi può
subentrare a tale raggruppamento e proseguire la suddetta procedura.
Corte giustizia Unione Europea Sez. V, 11/07/2019, n. 697/17
Approfondimenti
La procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara, disciplinata dall'art. 63 D.Lgs. n.
50/2016, riveste carattere di eccezionalità rispetto all'obbligo delle amministrazioni aggiudicatrici
di individuare il loro contraente attraverso il confronto concorrenziale, sicché la scelta di tale
modalità richiede un particolare rigore nell'individuazione dei presupposti giustificativi, da
interpretarsi restrittivamente, ed è onere dell'amministrazione committente dimostrarne l'effettiva
esistenza.
Cons. Stato Sez. VI, 13/06/2019, n. 3983
Negli appalti sotto soglia la procedura non è aperta, bensì negoziata, pertanto, va confermato il
principio di carattere generale in virtù del quale va riconosciuta l'obbligatorietà del principio di
rotazione per le gare di lavori, servizi e forniture negli appalti cd. "sotto soglia".
Cons. Stato Sez. V, 12/06/2019, n. 3943
Cons. Stato Sez. V, 05/03/2019, n. 1524
Approfondimenti
Nelle procedure negoziate di lavori, servizi e forniture negli appalti cd. "sotto soglia" ove la
stazione appaltante intenda comunque procedere all'invito del gestore uscente, deve
puntualmente motivare tale decisione, facendo in particolare riferimento al numero
eventualmente ridotto di operatori presenti sul mercato, al grado di soddisfazione maturato a
conclusione del precedente rapporto contrattuale ovvero all'oggetto e alle caratteristiche del
mercato di riferimento.
Cons. Stato Sez. V, 06/06/2019, n. 3831
In tema di gare ad evidenza pubblica la procedura negoziata di cui all'art. 63 del D.Lgs. n.
50/2016, avendo carattere eccezionale rispetto all'obbligo delle amministrazioni aggiudicatrici di
individuare il loro contraente attraverso il confronto concorrenziale, presuppone un particolare
rigore nell'individuazione dei presupposti giustificativi su cui si fonda.
Cons. Stato Sez. III, 30/04/2019, n. 2787
Cons. Stato Sez. III, 26/04/2019, n. 2687
Approfondimenti
Non necessita di specifica motivazione l'opzione di escludere l'affidatario uscente dal novero
degli operatori invitati alla procedura negoziata, non trattandosi di una scelta di carattere
sanzionatorio, quanto piuttosto dell'esigenza di evitare il consolidamento di rendite di posizione in
capo al gestore uscente (la cui posizione di vantaggio deriva soprattutto dalle informazioni
acquisite durante il pregresso affidamento) e dell'applicazione del principio di concorrenza e
massima partecipazione che, nella fattispecie, si esplica consentendo ad operatori, diversi da
quelli fino a quel momento coinvolti, di accedere ad appalti di durata necessariamente limitata
per il verificarsi di situazioni non prevedibili.
Cons. Stato Sez. VI, 04/06/2019, n. 3755
Approfondimenti
L'art. 63, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016 consente il ricorso alla procedura negoziata
nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi
imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le
procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere
rispettati: l'estrema urgenza può essere data dall'imminente scadenza del precedente contratto
(già in proroga) in essere con l'appaltatore uscente per il medesimo servizio e dai tempi
presumibilmente occorrenti per il rinnovo della gara, soprattutto se, come nel caso di specie, il
contratto con il precedente gestore non possa più essere prorogato o lo sia già stato così da
rendere non opportuna una ulteriore proroga.
Cons. Stato Sez. III, 08/10/2018, n. 5766
Approfondimenti
Nelle procedure di affidamento di contratti pubblici c.d. "sotto-soglia" la stazione appaltante gode
di un'ampia discrezionalità anche nella fase di individuazione delle ditte da consultare; inoltre,
nelle anzidette procedure semplificate, l'amministrazione non ha alcun obbligo di invitare
l'operatore uscente, trattandosi di una mera facoltà di cui, proprio per i principi di massima
partecipazione e di rotazione, in caso di esercizio effettivo di essa la stazione appaltante deve
dare motivato conto all'esterno, essendo tenuta a illustrare le ragioni del mancato contrasto con il
principio di rotazione della scelta di invitare il precedente gestore. L'art. 36, c. 1, d.lgs. n. 50/2016,
disposizione speciale relativa alle gare "sotto soglia", nell'affermare il rispetto del principio di
rotazione prevale sulla normativa sulle gare in generale e comporta che il precedente operatore
debba essere normalmente escluso dall'affidamento. Negli appalti "sotto-soglia", il principio di
rotazione si applica anche agli operatori economici che erano affidatari a seguito di precedente
procedura ad evidenza pubblica, ad evitare che, una volta scaduto il rapporto contrattuale, la
precedente aggiudicataria possa di fatto sfruttare la sua posizione di gestore uscente per
indebitamente rinnovare o vedersi riaffidare il contratto tramite procedura negoziata.
T.A.R. Lazio Latina Sez. I, 13/11/2018, n. 578
REQUISITI
Artt. 80 e 83
Giurisprudenza
Nell'ambito delle gare pubbliche, in linea generale, l'art. 80, c. 5, lett. c) D.Lgs. n. 50/2016, rimette
alla stazione appaltante il potere di apprezzamento delle condotte dell'operatore economico che
possono integrare un grave illecito professionale, tale da porne in dubbio l'integrità e l'affidabilità,
anche oltre le ipotesi elencate nel medesimo articolo.
Nelle gare pubbliche, quando la stazione appaltante esclude un operatore economico perché
considerato colpevole di un grave illecito professionale, non compreso nell'elenco dell'art. 80,
comma 5 lett. c) D.Lgs. n. 50/2016, deve adeguatamente motivare l'esercizio di siffatta
discrezionalità ed in maniera ben più rigorosa ed impegnativa rispetto a quanto avviene a fronte
delle particolari ipotesi esemplificate dal testo di legge.
T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, 24/07/2019, n. 1736
Giurisprudenza
Ai fini della rilevanza dell'omessa dichiarazione di condanne penali è irrilevante che si tratti di
condanne risalenti nel tempo in quanto l'art. 80, comma 5, D.Lgs. 50/2016 non contiene alcune
alcuna espressa previsione sulla rilevanza temporale dei gravi illeciti professionali, in coerenza
con il potere discrezionale di valutazione di tali fattispecie attribuito alla stazione appaltante.
Non spetta ai partecipanti alla gara il diritto di decidere unilateralmente la rilevanza delle
condanne penali subite dagli amministratori
T.A.R. Lazio Roma Sez. III ter, 23/07/2019, n. 9832
Nell'ambito di una gara ad evidenza pubblica la stazione appaltante è obbligata ad escludere un
operatore economico dalla gara in presenza di un'attestazione negativa di regolarità fiscale,
rilasciata dall'Agenzia delle Entrate nei suoi confronti.
T.A.R. Sardegna Cagliari Sez. II, 17/07/2019, n. 652
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Lezione 12 - Linee guida ANAC, giurisprudenza e dottrina: approfondimenti e ripasso dei principali istituti giuridici

  • 1. Le linee guida Anac, giurisprudenza e dottrina: approfondimenti e ripasso dei principali istituti giuridici Relatore: dott. Simone Chiarelli simone.chiarelli@gmail.com Cell. +39 3337663638 Corso “Appalti nella PA” - Lezione n. 12
  • 2. Lezione n. 12 Per informazioni sul corso: https://formazione.omniavis.com/
  • 3. Corso completo (12 lezioni) Scheda di acquisto per ENTI PUBBLICI Scheda di acquisto per PRIVATI https://formazione.omniavis.com/
  • 4. Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016) Testo aggiornato e coordinato con la legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32
  • 5. Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 VISTA la legge 28 gennaio 2016, n. 11, recante "Deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE ..." VALUTATA l'opportunità di procedere all'adozione di un unico decreto che assicuri il corretto recepimento delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE e, contestualmente, introduca immediatamente nell'ordinamento un sistema di regolazione nella materia degli appalti di lavori, forniture e servizi, coerente, semplificato, unitario, trasparente ed armonizzato alla disciplina europea; EMANA il seguente decreto legislativo:
  • 6. Dalla soft law al regolamento di attuazione Articolo 216, comma 27-octies Nelle more dell’adozione, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettere a) e b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di un regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del presente codice, le linee guida e i decreti adottati in attuazione delle previgenti disposizioni di cui agli articoli 24, comma 2, 31, comma 5, 36, comma 7, 89, comma 11, 111, commi 1 e 2, 146, comma 4, 147, commi 1 e 2 e 150, comma 2, rimangono in vigore o restano efficaci fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma, in quanto compatibili con il presente codice e non oggetto delle procedure di infrazione nn. 2017/2090 e 2018/2273.
  • 7. Dalla soft law al regolamento di attuazione Articolo 216, comma 27-octies Il regolamento reca, in particolare, disposizioni nelle seguenti materie: a) nomina, ruolo e compiti del responsabile del procedimento; b) progettazione di lavori, servizi e forniture, e verifica del progetto; c) sistema di qualificazione e requisiti degli esecutori di lavori e dei contraenti generali; d) procedure di affidamento e realizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie; e) direzione dei lavori e dell’esecuzione; f) esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture, contabilità, sospensioni e penali; g) collaudo e verifica di conformità; h) affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e relativi requisiti degli operatori economici; i) lavori riguardanti i beni culturali. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento cessano di avere efficacia le linee guida di cui all’articolo 213, comma 2, vertenti sulle materie indicate al precedente periodo nonché quelle che comunque siano in contrasto con le disposizioni recate dal regolamento.
  • 9. PROVVEDIMENTI ANAC Linee Guida VINCOLANTI Linee Guida NON VINCOLANTI Pareri vincolanti Pareri non vincolanti Delibere e altri atti Sanzioni
  • 10. Linee guida ANAC Linee Guida n. 1 - Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria Linee Guida n. 2 - Offerta economicamente più vantaggiosa Linee Guida n. 3 - Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni Linee Guida n. 4 - Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici
  • 11. Linee guida ANAC Linee Guida n. 5 - Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici Linee Guida n. 6 - Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del Codice Linee Guida n. 7 - Linee Guida per l’iscrizione nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall’art. 192 del d.lgs. 50/2016 Linee Guida n. 8 - Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili Linee guida n. 9 - Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull’attività dell’operatore economico nei contratti di partenariato pubblico privato
  • 12. Linee guida ANAC Linee guida n. 10 - Affidamento del servizio di vigilanza privata Linee Guida n. 11 - Indicazioni per la verifica del rispetto del limite di cui all’articolo 177, comma 1, del codice, da parte dei soggetti pubblici o privati titolari di concessioni di lavori, servizi pubblici o forniture già in essere alla data di entrata in vigore del codice non affidate con la formula della finanza di progetto ovvero con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell’Unione europea Linee guida n. 12 Affidamento dei servizi legali Linee guida n. 13 recanti “La disciplina delle clausole sociali” Linee Guida n. 14 recanti “Indicazioni sulle consultazioni preliminari di mercato” Linee Guida n. 15 recanti “Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici”
  • 14. Linee guida 1 Linee Guida n. 1 - Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria Un primo elemento caratterizzante la disciplina in esame è quello per cui non sono consentite modalità di affidamento dei servizi di cui all’art. 3, lett. vvvv) diverse da quelle individuate dal Codice. L’art. 157, comma 3, del codice vieta, infatti, «l’affidamento di attività di progettazione, direzione lavori, direzione dell’esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, indagine e attività di supporto per mezzo di contratti a tempo determinato o altre procedure diverse da quelle previste dal presente decreto». Un secondo elemento cardine è costituito dall’essere svolte la progettazione definitiva e quella esecutiva, preferibilmente, dal medesimo soggetto, onde garantire omogeneità e coerenza al processo (art. 23, comma 12, codice).
  • 15. Linee guida 1 Nel bando di gara per l’affidamento dei lavori va previsto che il concorrente, affidatario della progettazione dell’appalto in questione, deve produrre la documentazione atta a dimostrare che l’esperienza acquisita nello svolgimento dell’incarico non ha potuto falsare la concorrenza In caso di motivate ragioni di affidamento disgiunto, il nuovo progettista deve accettare l’attività progettuale svolta in precedenza. Se l’affidamento disgiunto riguarda la progettazione definitiva o esecutiva, l’accettazione avviene previa validazione Un terzo elemento di base è quello previsto dall’art. 31, comma 8, del codice, per il quale non è consentito il subappalto della relazione geologica, che non comprende, va precisato, le prestazioni d’opera riguardanti le indagini geognostiche e prove geotecniche e le altre prestazioni specificamente indicate nella norma
  • 16. Linee guida 1 Un quarto principio fondamentale è quello secondo cui la stazione appaltante può chiedere soltanto la prestazione di una copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza ma non anche la c.d. cauzione provvisoria … Rileva, infine, il principio secondo cui gli appalti relativi ai lavori sono affidati ponendo a base di gara il progetto esecutivo, il cui contenuto garantisce la rispondenza dell’opera ai requisiti di qualità predeterminati e il rispetto dei tempi e dei costi previsti. La norma prevede, altresì, il divieto di ricorrere all’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione di lavori
  • 25. Linee guida 2 L’idea sottostante al nuovo criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa è che la pubblica amministrazione quando acquista lavori, servizi o forniture per soddisfare direttamente proprie esigenze o per offrire determinati servizi all’utenza non deve badare esclusivamente a un risparmio sui costi ma deve anche considerare la qualità di ciò che viene acquistato Il primo problema che la stazione appaltante si deve porre nella predisposizione degli atti di gara è, dunque, la definizione degli obiettivi che intende perseguire e l’importanza che intende attribuire a ciascuno di essi. Ciò si traduce nell’individuazione degli elementi (o criteri) che si intende valutare e del relativo peso o fattore di ponderazione.
  • 26. Linee guida 2 I “pesi” o “punteggi” (e i sub pesi o sub punteggi) di ponderazione sono il valore attribuito dalla stazione appaltante a ciascun criterio (o sub criterio). La determinazione dei punteggi da attribuire a ciascuna componente dell’offerta, a ciascun criterio o subcriterio è rimessa alla stazione appaltante che deve tener conto delle specificità dell’appalto e, dunque, dell’importanza relativa della componente economica, di quella tecnica e dei relativi profili oggetto di valutazione. Il punteggio attribuito a ciascuno dei criteri di valutazione deve essere tale da non alterare l’oggetto dell’affidamento; a tal proposito è opportuno: a) ripartire proporzionalmente i punteggi tra i criteri afferenti all’oggetto principale e agli oggetti secondari dell’affidamento. b) attribuire un punteggio limitato o non attribuire alcun punteggio ai criteri relativi a profili ritenuti non essenziali in relazione alle esigenze della stazione appaltante.
  • 27. Linee guida 2 In generale si deve attribuire un punteggio limitato (vale a dire inferiore alla misura massima consentita, del 30%) alla componente prezzo quando si ritiene opportuno valorizzare gli elementi qualitativi dell’offerta o quando si vogliano scoraggiare ribassi eccessivi ritenuti difficilmente perseguibili dagli operatori economici; viceversa si deve attribuire un peso maggiore alla componente prezzo quando le condizioni di mercato sono tali che la qualità dei prodotti offerti dalle imprese è sostanzialmente analoga. Limitato deve essere, di regola, il peso attribuito ai criteri di natura soggettiva o agli elementi premianti, ad esempio non più di 10 punti sul totale, considerato che tali elementi non riguardano tanto il contenuto dell’offerta ma la natura dell’offerente. Tuttavia si può attribuire un punteggio maggiore in relazione alla specificità dei servizi come avviene per quelli relativi all’ingegneria e all’architettura in ordine ai quali è alta l’interrelazione tra la capacità dell’offerente e la qualità dell’offerta.
  • 28. Linee guida 2 Quando i punteggi relativi a un determinato criterio sono attribuiti sulla base di subcriteri può accadere che nessun concorrente raggiunga il punteggio massimo previsto; ciò rischia di alterare la proporzione stabilita dalla stazione appaltante tra i diversi elementi di ponderazione, specie quando la valutazione è basata sul metodo aggregativo compensatore. La stazione appaltante procede, se previsto nel bando di gara, alla riparametrazione dei punteggi per riallinearli ai punteggi previsti per l’elemento di partenza. L’operazione di riparametrazione può avvenire sia in relazione ai criteri qualitativi sia in relazione ai criteri quantitativi (laddove non siano previste modalità che consentono di attribuire alla migliore offerta il punteggio massimo) con riferimento ai punteggi relativi ai singoli criteri o, laddove siano previsti, in relazione ai singoli sub-criteri.
  • 29. Linee guida 2 LA VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI QUANTITATIVI Di regola l’offerta è composta da elementi di natura quantitativa (quali, ad esempio, il prezzo, il tempo di esecuzione dei lavori, il rendimento, la durata della concessione, il livello delle tariffe), da elementi riferiti all’assenza o presenza di una determinata caratteristica (possesso di una certificazione di qualità, del rating di legalità, ecc.) e da elementi di natura qualitativa, sui quali la commissione di gara deve esprimere il proprio giudizio, secondo i criteri prestabiliti nel bando di gara. Nelle presenti Linee guida vengono fornite considerazioni di carattere generale relative al calcolo dei singoli coefficienti e all’aggregazione dei punteggi ottenuti rinviando per maggiori approfondimenti al quaderno pubblicato dall’Autorità nel dicembre 2011, denominato “Il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa”.
  • 32. Linee guida 2 Una volta che ciascun commissario ha attribuito il coefficiente a ciascun concorrente, viene calcolata la media dei coefficienti attribuiti, viene attribuito il valore 1 al coefficiente più elevato e vengono di conseguenza riparametrati tutti gli altri coefficienti. Nel caso in cui si scelga di attribuire i coefficienti con il criterio del confronto a coppie il confronto avviene sulla base delle preferenze accordate da ciascun commissario a ciascun progetto in confronto con tutti gli altri, secondo i parametri contenuti nei documenti di gara. Ciascun commissario confronta l’offerta di ciascun concorrente indicando quale offerta preferisce e il grado di preferenza, variabile tra 1 e 6 (1 - nessuna preferenza; 2 - preferenza minima; 3 - preferenza piccola; 4 – preferenza media; 5 – preferenza grande; 6 - preferenza massima), eventualmente utilizzando anche valori intermedi. Viene costruita una matrice con un numero di righe e un numero di colonne pari al numero dei concorrenti meno uno come nell’esempio sottostante, nel quale le lettere individuano i singoli concorrenti; in ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all’elemento che è stato preferito con il relativo grado di preferenza e, in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi in confronto, assegnando un punto ad entrambe.
  • 34. Linee guida 2 La stazione appaltante può applicare il criterio di determinazione del punteggio finale per ciascuna offerta ritenuto più opportuno, purché tale criterio rispetti i seguenti principi: a) avere basi scientifiche; b) essere proporzionale con l’oggetto dell’appalto; c) essere non discriminatorio, ovvero far sì che se un’offerta presenta valori migliori per ciascun coefficiente rispetto ad un’altra anche il punteggio finale deve riflettere queste preferenze; d) essere accuratamente descritto nel bando di gara. Il metodo aggregativo compensatore Il metodo Electre Il metodo Topsis
  • 37. Linee guida 3 2.1. Per ogni singola procedura di affidamento di un appalto o di una concessione, le stazioni appaltanti, con atto formale del responsabile dell’unità organizzativa, nominano un RUP per le fasi della programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione. Per gli affidamenti relativi a lavori, il RUP deve essere nominato prima del progetto di fattibilità tecnica ed economica e, nel caso di lavori non assoggettati a programmazione, contestualmente alla decisione di realizzare gli stessi. Per i servizi e le forniture, invece, il RUP deve essere nominato contestualmente alla decisione di acquisire i servizi e le forniture. 2.2. Il RUP, nell’esercizio delle sue funzioni, è qualificabile come pubblico ufficiale. Le funzioni di RUP non possono essere assunte dal personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 2 dell’art. 42 del Codice … 2.3. Il Responsabile Unico del Procedimento deve essere in regola con gli obblighi formativi di cui all’art. 7 D.P.R. 137/2012 ...
  • 38. Linee guida 3 2.4. Il RUP svolge i propri compiti con il supporto dei dipendenti dell’amministrazione aggiudicatrice. Inoltre, nel caso di inadeguatezza dell’organico, il responsabile del procedimento propone all’amministrazione aggiudicatrice l’affidamento delle attività di supporto obbligatorio secondo le procedure e con le modalità previste dalla parte II, titolo I e titolo III, sez. II, capo III del Codice …. Il RUP è in possesso di titolo di studio e di esperienza e formazione professionale commisurati alla tipologia e all’entità dei lavori da affidare. Per appalti di particolare complessità, a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all’art. 38 del Codice, il RUP deve possedere anche la qualifica di project manager.
  • 39. Linee guida 3 5.1.1. I compiti fondamentali del RUP sono specificati all’art. 31, comma 4, per le varie fasi del procedimento di affidamento. Altri compiti assegnati al RUP sono individuati nel Codice in relazione a specifici adempimenti che caratterizzano le fasi dell’affidamento e dell’esecuzione del contratto. Il controllo della documentazione amministrativa, è svolto dal RUP, da un seggio di gara istituito ad hoc oppure, se presente nell’organico della stazione appaltante, da un apposito ufficio/servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante. In ogni caso il RUP esercita una funzione di coordinamento e controllo, finalizzata ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure e adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate
  • 40. Linee guida 3 Nel bando di gara la stazione appaltante indica se, in caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, la verifica di congruità delle offerte è rimessa direttamente al RUP e se questi, in ragione della particolare complessità delle valutazioni o della specificità delle competenze richieste, debba o possa avvalersi della struttura di supporto istituita ai sensi dell’art. 31, comma 9, del Codice, o di commissione nominata ad hoc. 6. Compiti del RUP per i lavori nella fase di esecuzione …. 7. Requisiti di professionalità del RUP per appalti di servizi e forniture e concessioni di servizi Il RUP è in possesso di titolo di studio e di esperienza e formazione professionale commisurati alla tipologia e all’entità dei servizi e delle forniture da affidare. Per appalti di particolare complessità il RUP deve possedere un titolo di studio nelle materie attinenti all’oggetto dell’affidamento e, a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all’art. 38 del Codice, anche la qualifica di project manager.
  • 41. Linee guida 3 9. Importo massimo e tipologia di lavori per i quali il RUP può coincidere con il progettista o con il direttore dei lavori. Le funzioni di RUP, progettista e direttore dei lavori non possono coincidere nel caso di lavori di speciale complessità o di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, oltre che tecnologico, nonché nel caso di progetti integrali ovvero di interventi di importo superiore a 1.500.000 di euro. Per gli appalti di importo inferiore a 1.000.000 di euro si applicano le disposizioni di cui all’art. 26, comma 6, lett. d), e comma 7, del Codice.
  • 42. Linee guida 3 10. Importo massimo e tipologia di servizi e forniture per i quali il RUP può coincidere con il progettista o con il direttore dell’esecuzione del contratto. Il direttore dell’esecuzione del contratto è soggetto diverso dal responsabile del procedimento nei seguenti casi: a. prestazioni di importo superiore a 500.000 euro; b. interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico; c. prestazioni che richiedono l’apporto di una pluralità di competenze (es. servizi a supporto della funzionalità delle strutture sanitarie che comprendono trasporto, pulizie, ristorazione, sterilizzazione, vigilanza, socio sanitario, supporto informatico); d. interventi caratterizzati dall’utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità; e. per ragioni concernente l’organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l’affidamento.
  • 46. Linee guida ANAC n. 4 1.3 Restano fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto (di cui all’articolo 3, comma 1, lettera cccc) del Codice dei contratti pubblici) e di negoziazione (di cui all’articolo 3, comma 1, lettera dddd) del Codice dei contratti pubblici), anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa nonché la normativa sulla qualificazione delle stazioni appaltanti e sulla centralizzazione e aggregazione della committenza. Per il ricorso a tali strumenti si applicano le medesime condizioni di trasparenza, pubblicità e motivazione descritte nelle presenti linee guida. 1.4 Le stazioni appaltanti possono ricorrere, nell’esercizio della propria discrezionalità, alle procedure ordinarie, anziché a quelle semplificate, qualora le esigenze del mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale (articolo 36, comma 2, del Codice dei contratti pubblici.
  • 47. Linee guida ANAC n. 4 1.5 Le stazioni appaltanti verificano se per un appalto o una concessione di dimensioni inferiori alle soglie di cui all’articolo 35 del Codice dei contratti pubblici vi sia un interesse transfrontaliero certo in conformità ai criteri elaborati dalla Corte di Giustizia. Tale condizione non può essere ricavata, in via ipotetica, da taluni elementi che, considerati in astratto, potrebbero costituire indizi in tal senso, ma deve risultare in modo chiaro da una valutazione concreta delle circostanze dell’appalto in questione quali, a titolo esemplificativo, l’importo dell’appalto, in combinazione con il luogo di esecuzione dei lavori o, ancora, le caratteristiche tecniche dell’appalto e le caratteristiche specifiche dei prodotti in causa, tenendo anche conto, eventualmente, dell’esistenza di denunce (reali e non fittizie) presentate da operatori ubicati in altri Stati membri (si veda la Comunicazione della Commissione Europea 2006/C 179/02, relativa al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinate dalle direttive «appalti pubblici»). Possono essere considerati, al riguardo, anche precedenti affidamenti con oggetto analogo realizzati da parte della stazione appaltante o altre stazioni appaltanti di riferimento. È necessario tenere conto del fatto che, in alcuni casi, le frontiere attraversano centri urbani situati sul territorio di Stati membri diversi e che, in tali circostanze, anche appalti di valore esiguo possono presentare un interesse transfrontaliero certo.
  • 48. Linee guida ANAC n. 4 Per l’affidamento di appalti e concessioni di interesse transfrontaliero certo le stazioni appaltanti adottano le procedure di aggiudicazione adeguate e utilizzano mezzi di pubblicità atti a garantire in maniera effettiva ed efficace l’apertura del mercato alle imprese estere nonché il rispetto delle norme fondamentali e dei principi generali del Trattato e in particolare il principi di parità di trattamento e il principio di non discriminazione in base alla nazionalità oltreché l'obbligo di trasparenza che ne deriva.
  • 49. Linee guida ANAC n. 4 2.1 Il valore stimato dell’appalto è calcolato in osservanza dei criteri fissati all’articolo 35 del Codice dei contratti pubblici. Al fine di evitare un artificioso frazionamento dell’appalto, volto a eludere la disciplina comunitaria, le stazioni appaltanti devono prestare attenzione alla corretta definizione del proprio fabbisogno in relazione all’oggetto degli appalti, specialmente nei casi di ripartizione in lotti, contestuali o successivi, o di ripetizione dell’affidamento nel tempo.
  • 50. Linee guida ANAC n. 4 2.2 Per le opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso di costruire, nel calcolo del valore stimato devono essere cumulativamente considerati tutti i lavori di urbanizzazione primaria e secondaria anche se appartenenti a diversi lotti, connessi ai lavori oggetto di permesso di costruire, permesso di costruire convenzionato (articolo 28 bis d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380) o convenzione di lottizzazione (articolo 28 l. 17 agosto 1942 n. 1150) o altri strumenti urbanistici attuativi. Quanto disposto dall’articolo 16, comma 2 bis, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e 36, comma 4, Codice dei contratti pubblici si applica unicamente quando il valore di tutte le opere di urbanizzazione, calcolato ai sensi dell’articolo 35, comma 9, Codice dei contratti pubblici, non raggiunge le soglie di rilevanza comunitaria. 2.3 Si applica l’articolo 35, comma 11, del codice dei contratti pubblici. 11. In deroga a quanto previsto dai commi 9 e 10, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatari possono aggiudicare l'appalto per singoli lotti senza applicare le disposizioni del presente codice, quando il valore stimato al netto dell'IVA del lotto sia inferiore a euro 80.000 per le forniture o i servizi oppure a euro 1.000.000 per i lavori, purché il valore cumulato dei lotti aggiudicati non superi il 20 per cento del valore complessivo di tutti i lotti in cui sono stati frazionati l'opera prevista, il progetto di acquisizione delle forniture omogenee, o il progetto di prestazione servizi.
  • 51. Linee guida ANAC n. 4 3.1 L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all’articolo 36 del Codice dei contratti pubblici, ivi compreso l’affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi enunciati dagli articoli 30, comma 1, (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione), 34 (criteri di sostenibilità energetica e ambientale) e 42 (prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse) del Codice dei contratti pubblici. Le stazioni appaltanti possono applicare altresì le disposizioni di cui all’articolo 50 del Codice dei contratti pubblici sulle clausole sociali, tenendo conto anche delle indicazioni che saranno fornite dall’ANAC in uno specifico atto regolatorio.
  • 52. Linee guida ANAC n. 4 3.2 Nell’espletamento delle procedure semplificate di cui al richiamato articolo 36, le stazioni appaltanti garantiscono in aderenza: a) al principio di economicità, l’uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell’esecuzione del contratto; b) al principio di efficacia, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell’interesse pubblico cui sono preordinati; c) al principio di tempestività, l’esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni; d) al principio di correttezza, una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione; e) al principio di libera concorrenza, l’effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;
  • 53. Linee guida ANAC n. 4 f) al principio di non discriminazione e di parità di trattamento, una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l’eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione; g) al principio di trasparenza e pubblicità, la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l’uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure; h) al principio di proporzionalità, l’adeguatezza e idoneità dell’azione rispetto alle finalità e all’importo dell’affidamento; i) al principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico;
  • 54. Linee guida ANAC n. 4 j) ai criteri di sostenibilità energetica e ambientale, la previsione nella documentazione progettuale e di gara dei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, tenendo conto di eventuali aggiornamenti; k) al principio di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi, l’adozione di adeguate misure di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse sia nella fase di svolgimento della procedura di gara che nella fase di esecuzione del contratto, assicurando altresì una idonea vigilanza sulle misure adottate, nel rispetto della normativa vigente e in modo coerente con le previsioni del Piano Nazionale Anticorruzione elaborato dall’ANAC, unitamente ai relativi aggiornamenti, e dei Piani Triennali per la prevenzione della corruzione e della trasparenza.
  • 55. Linee guida ANAC n. 4 3.3 Le stazioni appaltanti tengono conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale.
  • 56. Linee guida ANAC n. 4 3.4 Tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall’articolo 29 del Codice dei contratti pubblici. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati (articolo 36, comma 2, lettere b) e c) del Codice dei contratti pubblici).
  • 57. Linee guida ANAC n. 4 3.6 Si applica il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, con riferimento all’affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi. Il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di invito a procedure dirette all’assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente e dell’operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento. La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione.
  • 58. Linee guida ANAC n. 4 La stazione appaltante, in apposito regolamento (di contabilità ovvero di specifica disciplina delle procedure di affidamento di appalti di forniture, servizi e lavori), può suddividere gli affidamenti in fasce di valore economico, in modo da applicare la rotazione solo in caso di affidamenti rientranti nella stessa fascia. Il provvedimento di articolazione in fasce deve prevedere una effettiva differenziazione tra forniture, servizi e lavori e deve essere adeguatamente motivato in ordine alla scelta dei valori di riferimento delle fasce; detti valori possono tenere conto, per i lavori, delle soglie previste dal sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori. In ogni caso, l’applicazione del principio di rotazione non può essere aggirata, con riferimento agli affidamenti operati negli ultimi tre anni solari, mediante ricorso a: arbitrari frazionamenti delle commesse o delle fasce; ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell’appalto; alternanza sequenziale di affidamenti diretti o di inviti agli stessi operatori economici; affidamenti o inviti disposti, senza adeguata giustificazione, ad operatori economici riconducibili a quelli per i quali opera il divieto di invito o affidamento, ad esempio per la sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 80, comma 5, lettera m del Codice dei contratti pubblici.
  • 59. Linee guida ANAC n. 4 3.7 Fermo restando quanto previsto al paragrafo 3.6, secondo periodo, il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti fa sì che l’affidamento o il reinvito al contraente uscente abbiano carattere eccezionale e richiedano un onere motivazionale più stringente. La stazione appaltante motiva tale scelta in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d’arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento. La motivazione circa l’affidamento o il reinvito al candidato invitato alla precedente procedura selettiva, e non affidatario, deve tenere conto dell’aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l’affidabilità dell’operatore economico e l’idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso. Negli affidamenti di importo inferiore a 1.000 euro, è consentito derogare all’applicazione del presente paragrafo, con scelta, sinteticamente motivata, contenuta nella determinazione a contrarre od in atto equivalente
  • 60. Linee guida ANAC n. 4 4.1.1 Al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del Codice dei contratti pubblici e delle regole di concorrenza, la stazione appaltante può acquisire informazioni, dati, documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari. 4.1.2 La procedura prende avvio con la determina a contrarre ovvero con atto a essa equivalente secondo l’ordinamento della singola stazione appaltante. https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/MenuServizio/FAQ/ContrattiPubblici FAQ in materia di Contratti Pubblici
  • 61. Linee guida ANAC n. 4 4.2.1 L’operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici nonché dei requisiti minimi di: a) idoneità professionale. In proposito, potrebbe essere richiesto all’operatore economico di attestare l’iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto;
  • 62. Linee guida ANAC n. 4 b) capacità economica e finanziaria. Al riguardo, potrebbe essere richiesta la dimostrazione di livelli minimi di fatturato globale, proporzionati all’oggetto dell’affidamento tali da non compromettere la possibilità delle micro, piccole e medie imprese di risultare affidatarie. In alternativa al fatturato, per permettere la partecipazione anche di imprese di nuova costituzione, può essere richiesta altra documentazione considerata idonea, quale un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali;
  • 63. Linee guida ANAC n. 4 c) capacità tecniche e professionali, stabilite in ragione dell’oggetto e dell’importo dell’affidamento, quali a titolo esemplificativo, l’attestazione di esperienze maturate nello specifico settore, o in altro settore ritenuto assimilabile, nell’anno precedente o in altro intervallo temporale ritenuto significativo ovvero il possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico.
  • 64. Linee guida ANAC n. 4 4.2.2 Per lavori, servizi e forniture di importo fino a 5.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un’apposita autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti. Da 0,01 euro fino a 5.000 euro
  • 65. Linee guida ANAC n. 4 4.2.3 Per lavori, servizi e forniture di importo superiore a 5.000,00 euro e non superiore a 20.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un’apposita autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti. Da 5.001 euro fino a 20.000 euro
  • 66. Linee guida ANAC n. 4 4.2.4 Per importi superiori a 20.000,00 euro, nel caso di affidamento diretto la stazione appaltante, prima di stipulare il contratto, nelle forme di cui all’articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, procede alle verifiche del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e di quelli speciali, se previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di particolari professioni o l’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (es. articolo 1, comma 52, legge n.190/2012). Da 20.000 euro fino a 40.000 euro
  • 67. Linee guida ANAC n. 4 4.3.1 In ottemperanza agli obblighi di motivazione del provvedimento amministrativo sanciti dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e al fine di assicurare la massima trasparenza, la stazione appaltante motiva in merito alla scelta dell’affidatario, dando dettagliatamente conto del possesso da parte dell’operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nella determina a contrarre …..
  • 68. Linee guida ANAC n. 4 A tal fine, la stazione appaltante può ricorrere - alla comparazione dei listini di mercato - di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe - all’analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni. In ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una best practice anche alla luce del principio di concorrenza. Si richiama quanto previsto ai paragrafi 3.6 e 3.7 in merito all’applicazione del principio di rotazione.
  • 69. Linee guida ANAC n. 4 4.3.2 Per affidamenti di modico valore, ad esempio inferiori a 1.000 euro, o per affidamenti effettuati nel rispetto di apposito regolamento (ad esempio regolamento di contabilità) già adottato dalla stazione appaltante, che tiene conto dei principi comunitari e nazionali in materia di affidamento di contratti pubblici, la motivazione della scelta dell’affidatario diretto può essere espressa in forma sintetica, anche richiamando il regolamento stesso nella determina ovvero nell’atto equivalente redatti in modo semplificato. Da 0,01 euro fino a 1.000 euro
  • 70. Linee guida ANAC n. 4 4.3.3 In caso di affidamento diretto, è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia provvisoria di cui all’articolo 93, comma 1, del Codice dei contratti pubblici. La stazione appaltante ha, altresì, la facoltà di esonerare l’affidatario dalla garanzia definitiva di cui all’articolo 103 del Codice dei contratti pubblici, in casi specifici, e alle condizioni dettate dal comma 11 del citato articolo 103. 11. E' facoltà dell'amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), nonché per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori o di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati. L'esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.
  • 71. Linee guida ANAC n. 4 4.4.1. Ai sensi dell’articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri ovvero tramite piattaforma telematica in caso di acquisto su mercati elettronici. 4.4.2 Ai sensi dell’articolo 32, comma 10, lettera b), del Codice dei contratti pubblici non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto.
  • 72. Linee guida ANAC n. 4 5.2 La procedura prende avvio con la determina a contrarre ovvero con atto a essa equivalente secondo l’ordinamento della singola stazione appaltante, e contiene informazioni analoghe a quelle di cui al paragrafo 4.1.2. 5.3 Successivamente la procedura si articola in tre fasi: a) svolgimento di indagini di mercato o consultazione di elenchi per la selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo; b) confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati e invitati e scelta dell’affidatario; c) stipulazione del contratto.
  • 73. Linee guida ANAC n. 4 5.1.1 Le stazioni appaltanti possono dotarsi, nel rispetto del proprio ordinamento, di un regolamento in cui vengono disciplinate: a) le modalità di conduzione delle indagini di mercato, eventualmente distinte per fasce di importo, anche in considerazione della necessità di applicare il principio di rotazione in armonia con quanto previsto ai precedenti paragrafi 3.6 e 3.7; b) le modalità di costituzione e revisione dell’elenco degli operatori economici, distinti per categoria e fascia di importo; c) i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta a seguito di indagine di mercato o attingendo dall’elenco degli operatori economici propri o da quelli presenti nel Mercato Elettronico delle P.A. o altri strumenti similari gestiti dalle centrali di committenza di riferimento.
  • 74. Linee guida ANAC n. 4 5.1.2 L’indagine di mercato è preordinata a conoscere gli operatori interessati a partecipare alle procedure di selezione per lo specifico affidamento. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura. 5.1.3 Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti dalla stazione appaltante, differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico propri o delle altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti, formalizzandone i risultati, eventualmente ai fini della programmazione e dell’adozione della determina a contrarre o dell’atto equivalente, avendo cura di escludere quelle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori sul mercato di riferimento. La stazione appaltante deve comunque tener conto dell’esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali.
  • 75. Linee guida ANAC n. 4 5.1.4 La stazione appaltante assicura l’opportuna pubblicità dell’attività di esplorazione del mercato, scegliendo gli strumenti più idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento e della sua contendibilità, da valutare sulla base di parametri non solo economici. A tal fine la stazione appaltante pubblica un avviso sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti”, o ricorre ad altre forme di pubblicità. La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.
  • 76. Linee guida ANAC n. 4 5.1.5 L’avviso di avvio dell’indagine di mercato indica almeno il valore dell’affidamento gli elementi essenziali del contratto i requisiti di idoneità professionale i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura i criteri di selezione degli operatori economici le modalità per comunicare con la stazione appaltante.
  • 77. Linee guida ANAC n. 4 5.1.6 … L’avviso di costituzione di un elenco di operatori economici è reso conoscibile mediante pubblicazione sul profilo del committente nella sezione “amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti”, o altre forme di pubblicità. Il predetto avviso indica i requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici che gli operatori economici devono possedere, la modalità di selezione degli operatori economici da invitare, le categorie e fasce di importo in cui l’amministrazione intende suddividere l’elenco e gli eventuali requisiti minimi richiesti per l’iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria o fascia di importo. L’operatore economico può richiedere l’iscrizione limitata ad una o più fasce di importo ovvero a singole categorie. … 5.1.7 L’iscrizione degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti è consentita senza limitazioni temporali. 5.1.8 La stazione appaltante procede alla valutazione delle istanze di iscrizione nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell’istanza, fatta salva la previsione di un maggiore termine, non superiore a novanta giorni, in funzione della numerosità delle istanze pervenute.
  • 78. Linee guida ANAC n. 4 5.2.1 Una volta conclusa l’indagine di mercato e formalizzati i relativi risultati, ovvero consultati gli elenchi di operatori economici, la stazione appaltante seleziona, in modo non discriminatorio gli operatori da invitare, in numero proporzionato all’importo e alla rilevanza del contratto e, comunque, in numero non inferiore a quanto previsto dall’articolo 36, comma 2, lettera b) del Codice dei contratti pubblici. … Se non ritiene di poter invitare tutti gli operatori economici risultanti dall’indagine di mercato o presenti nell’elenco, la stazione appaltante deve indicare, nell’avviso, il numero massimo di operatori che selezionerà ai fini del successivo invito, e i relativi criteri, nel rispetto dei principi di cui al precedente periodo.
  • 79. Linee guida ANAC n. 4 5.2.2 Ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b), del Codice dei contratti pubblici la stazione appaltante è tenuta al rispetto del principio di rotazione degli inviti, al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese. .. la stazione appaltante procede al sorteggio, a condizione che ciò sia stato debitamente pubblicizzato nell’avviso di indagine di mercato o nell’avviso di costituzione dell’elenco.
  • 80. Linee guida ANAC n. 4 5.2.4 La stazione appaltante indica nella determina a contrarre o nell’atto equivalente il procedimento applicato per la selezione dei fornitori. 5.2.5 La stazione appaltante invita contemporaneamente tutti gli operatori economici selezionati a presentare offerta a mezzo PEC ovvero, quando ciò non sia possibile, tramite lettera in conformità a quanto disposto dall’articolo 75, comma 3, del Codice dei contratti pubblici oppure mediante le specifiche modalità previste dal singolo mercato elettronico.
  • 81. Linee guida ANAC n. 4 5.2.6 L’invito contiene tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un’offerta informata e dunque seria, tra cui almeno: a) l’oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato; b) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatori economici selezionati da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti nell’elenco; c) il termine di presentazione dell’offerta ed il periodo di validità della stessa; d) l’indicazione del termine per l’esecuzione della prestazione; e) il criterio di aggiudicazione prescelto, nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 95 del Codice dei contratti pubblici e motivando nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo di cui al predetto articolo 95, comma 4. Nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione; f) la misura delle penali; g) l’indicazione dei termini e delle modalità di pagamento; h) l’eventuale richiesta di garanzie; i) il nominativo del RUP;
  • 82. Linee guida ANAC n. 4 …. j) per gli affidamenti che non hanno un interesse transfrontaliero certo come identificato al punto 1.5, nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo, la volontà di avvalersi della facoltà prevista dell’articolo 97, comma 8, Decreto Legislativo n.50/2016, purché pervengano almeno dieci offerte valide, con l’avvertenza che in ogni caso la stazione appaltante valuta la conformità di ogni offerta, che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa; k) nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo occorre altresì specificare, per l’ipotesi in cui sia sorteggiato uno dei metodi di cui alle lettere a), b) ed e) dell’articolo 97, comma 2 del Codice dei contratti pubblici: ………. l) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti; m) la data, l’orario e il luogo di svolgimento della prima seduta pubblica, nella quale il Rup o il seggio di gara procedono all’apertura dei plichi e della documentazione amministrativa.
  • 83. Linee guida ANAC n. 4 5.2.7 Le sedute di gara, siano esse svolte dal Rup che dal seggio di gara ovvero dalla commissione giudicatrice, devono essere tenute in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche e le relative attività devono essere verbalizzate.
  • 84. Linee guida ANAC n. 4 5.3.1 Ai sensi dell’articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici la stipula del contratto avviene, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata ovvero mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri. 5.3.2 Ai sensi dell’articolo 32, comma 10, lettera b), del Codice dei contratti pubblici è esclusa l’applicazione del termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto. 5.3.3 Al fine di garantire pubblicità e trasparenza dell’operato della stazione appaltante, quest’ultima a esito della procedura negoziata pubblica le informazioni relative alla procedura di gara, previste dalla normativa vigente, tra le quali gli esiti dell’indagine di mercato e l’elenco dei soggetti invitati, motivando adeguatamente sulle scelte effettuate.
  • 85. Linee guida ANAC n. 4 6.1 I contratti di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 euro possono essere affidati mediante procedura negoziata, con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici
  • 86. Linee guida ANAC n. 4 6.3 Considerata l’ampiezza del limite di soglia fino a 1.000.000,00 di euro e i rischi insiti (per definizione) nella possibilità di affidare tramite procedura negoziata una porzione ragguardevole dell’intero mercato degli appalti di lavori, appare tanto più necessaria l’individuazione di meccanismi idonei a garantire la trasparenza della procedura e la parità di trattamento degli operatori economici. In particolare si richiamano gli oneri motivazionali già esplicitati nei paragrafi precedenti. Per affidamenti di importo elevato, superiori a 500.000 euro, le stazioni appaltanti motivano il mancato ricorso a procedure ordinarie che prevedono un maggior grado di trasparenza negli affidamenti. 6.4 Ai sensi dell’articolo articolo 32, comma 10 del Codice dei contratti pubblici, si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.
  • 89. Linee guida 5 Comunicato del Presidente del 15 luglio 2019 Oggetto: sospensione dell’operatività dell’Albo dei commissari di gara di cui all’articolo 78 del Decreto Legislativo 19 aprile 2016, n. 50 In data 18 aprile 2019 è stato adottato il d.l. 32/2019, successivamente convertito in legge n. 55 del 14 giugno 2019, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 18 giugno 2019. L’art. 1, comma 1, lett. c), della citata legge ha sospeso fino al 31 dicembre 2020 la previsione dell’art. 77, comma 3, d.lgs. 50/2016, conseguentemente risulta sospesa anche l’operatività dell’Albo in oggetto. Si informano, pertanto, i soggetti interessati, che non è più possibile procedere all’iscrizione al suddetto Albo e che l’Autorità, con successivo comunicato, renderà noti gli adempimenti in relazione alla tariffa di iscrizione versata. Raffaele Cantone
  • 92. Linee guida 6 L’art. 80, comma 13, del d.lgs. 18.4.2016 n. 50 prevede che l’ANAC, con proprie linee guida da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del Codice stesso, possa precisare i mezzi di prova adeguati a comprovare le circostanze di esclusione in esame e individuare quali carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto possano considerarsi significative ai fini della medesima disposizione. 1.3 I motivi di esclusione individuati dall’art. 80 del codice e, per quel che qui rileva, il suo, comma 5, lett. c) sono presi in considerazione anche: a) ai fini della qualificazione degli esecutori di lavori pubblici (art. 84, comma 4); b) ai fini dell’affidamento dei contratti ai subappaltatori e della relativa stipula (art. 80, comma 14); c) in relazione all’impresa ausiliaria nei casi di avvalimento (art. 89, comma 3); d) ai fini della partecipazione alle gare del contraente generale (art. 198).
  • 93. Linee guida 6 2.2 In particolare, rilevano - salvo che le stesse configurino altra causa ostativa che comporti l’automatica esclusione dalla procedura di affidamento ai sensi dell’art. 80 del codice - le condanne non definitive per i reati di cui all’art.80, co. 1 nonché i seguenti reati: a. abusivo esercizio di una professione; b. reati fallimentari (bancarotta semplice e bancarotta fraudolenta, omessa dichiarazione di beni da comprendere nell’inventario fallimentare, ricorso abusivo al credito); c. reati tributari ex d.lgs. 74/2000, i reati societari, i delitti contro l’industria e il commercio; d. reati urbanistici di cui all’art. 44, comma 1 lettere b) e c) del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 con riferimento agli affidamenti aventi ad oggetto lavori o servizi di architettura e ingegneria; e. reati previsti dal d.lgs. 231/2001.
  • 94. Linee guida 6 Rileva, altresì, quale illecito professionale grave, che la stazione appaltante deve valutare ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c) del codice, la condanna non definitiva per taluno dei reati di cui agli artt. 353, 353 bis, 354, 355 e 356 c.p., fermo restando che le condanne definitive per tali delitti costituiscono motivo di automatica esclusione ai sensi dell’art. 80, comma 1, lett. b) del codice.
  • 95. Linee guida 6 2.2.1.1 Al ricorrere dei presupposti di cui al punto 2.1 la stazione appaltante deve valutare, ai fini dell’eventuale esclusione del concorrente, i comportamenti gravi e significativi riscontrati nell’esecuzione di precedenti contratti, anche stipulati con altre amministrazioni, che abbiano comportato, alternativamente o cumulativamente: a) la risoluzione anticipata non contestata in giudizio, ovvero confermata con provvedimento esecutivo all’esito di un giudizio; b) la condanna al risarcimento del danno, sanzioni o penali derivanti da inadempienze particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale.
  • 96. Linee guida 6 2.2.1.2 In particolare, assumono rilevanza: 1. l’inadempimento di una o più obbligazioni contrattualmente assunte; 2. le carenze del prodotto o servizio fornito che lo rendono inutilizzabile per lo scopo previsto; 3. l’adozione di comportamenti scorretti; 4. il ritardo nell’adempimento; 5. l’errore professionale nell’esecuzione della prestazione; 6. l’aver indotto in errore l’amministrazione circa la fortuità dell’evento che dà luogo al ripristino dell’opera danneggiata per caso fortuito interamente a spese dell’amministrazione stessa; 7. nei contratti misti di progettazione ed esecuzione, qualunque omissione o errore di progettazione imputabile all’esecutore che ha determinato una modifica o variante ai sensi dell’art. 106, comma 2, del codice, o della previgente disciplina (art. 132 d.lgs. 163/06); 8. negli appalti di progettazione o concorsi di progettazione, qualunque omissione o errore di progettazione imputabile al progettista, che ha determinato, nel successivo appalto di lavori, una modifica o variante, ai sensi dell’art. 106 del codice, o della previgente disciplina (art. 132 d.lgs. 163/06).
  • 97. Linee guida 6 2.2.1.3 Tali circostanze non determinano di per sé l’esclusione ai sensi dell’art. 80 comma 5 del codice che può invece essere disposta solo quando il comportamento illecito incida in concreto sull’integrità o sull’affidabilità dell’operatore economico in considerazione della specifica attività che lo stesso è chiamato a svolgere in esecuzione del contratto da affidare. 2.2.1.4 L’amministrazione è tenuta a motivare il provvedimento con specifico riferimento alle ragioni che l’hanno condotta alla valutazione di inaffidabilità dell’operatore economico, alla gravità della fattispecie e alla connessione tra la condotta valutata e l’oggetto del contratto da affidare.
  • 98. Linee guida 6 IV. Obblighi di comunicazione 4.1 La sussistenza delle cause di esclusione individuate dall’art. 80 nonché dei mezzi di prova specificatamente indicati nelle presenti Linee guida deve essere autocertificata dagli operatori economici mediante utilizzo del DGUE. 4.2 La stazione appaltante che venga a conoscenza della sussistenza di una causa ostativa non inserita nel casellario informatico ne tiene conto ai fini delle valutazioni di competenza, previe idonee verifiche dei fatti.
  • 99. Linee guida 6 5.1 L’esclusione dalla gara ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera c) deve essere disposta all’esito di un procedimento in contraddittorio con l’operatore economico interessato all’esito di una valutazione che operi un apprezzamento complessivo del candidato in relazione alla specifica prestazione affidata. 6.1 Ai sensi dell’art. 80, comma 7, del codice e nei limiti ivi previsti, l’operatore economico è ammesso a provare di aver adottato misure sufficienti a dimostrare la sua integrità e affidabilità nell’esecuzione del contratto oggetto di affidamento nonostante l’esistenza di un pertinente motivo di esclusione. 6.2 L’adozione delle misure di self-cleaning deve essere intervenuta entro il termine fissato per la presentazione delle offerte o, nel caso di attestazione, entro la data di sottoscrizione del contratto con la SOA. Nel DGUE o nel contratto di attestazione l’operatore economico deve indicare le specifiche misure adottate.
  • 102. Linee guida 7 3.1 Sono tenuti a richiedere l’iscrizione nell’Elenco le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori che, al ricorrere dei presupposti previsti dall’art. 5 del Codice dei contratti pubblici ovvero dagli artt. 4 e 16 del d.lgs. 175/2016, intendano operare affidamenti diretti in favore di organismi in house in forza di un controllo analogo diretto, invertito, a cascata o orizzontale sugli stessi. 4.1 La domanda di iscrizione è presentata, a pena di inammissibilità, dal Responsabile dell’Anagrafe delle Stazioni Appaltanti (cd. RASA) su delega delle persone fisiche deputate ad esprimere all’esterno la volontà del soggetto richiedente. 9.2 A partire dal 30 ottobre 2017 i soggetti di cui al punto 3 possono presentare all’Autorità la domanda di iscrizione nell’Elenco e, a far data da tale momento, la presentazione della domanda di iscrizione costituirà presupposto legittimante l’affidamento in house https://servizi.anticorruzione.it/qad/login
  • 105. Linee guida 8 In via preliminare appare opportuno ricordare che, da un punto di vista giuridico ed economico, i concetti di infungibilità ed esclusività non sono sinonimi. L’esclusiva attiene all’esistenza di privative industriali, secondo cui solo il titolare di un diritto di esclusiva (brevetto) può sfruttare economicamente un certo prodotto o servizio, mentre un bene o servizio è infungibile se è l’unico che può garantire il soddisfacimento di un certo bisogno. In altri termini, un bene può essere sostituibile a un altro soggetto a privativa industriale, in quanto permette di soddisfare il medesimo bisogno garantito dal secondo. Un bene o servizio può essere infungibile, anche se non vi è alcun brevetto sullo stesso. Per i casi in cui una fornitura e un servizio siano effettivamente infungibili, il legislatore, comunitario e nazionale, ha previsto deroghe all’evidenza pubblica, considerato che l’esito di un’eventuale gara risulterebbe scontato, esistendo un unico operatore economico in grado di aggiudicarsela e, conseguentemente, l’indizione di una procedura ad evidenza pubblica determinerebbe uno spreco di tempo e di risorse. Naturalmente, trattandosi di una deroga all’evidenza pubblica, occorre che l’infungibilità sia debitamente accertata e motivata nella delibera o determina a contrarre dell’amministrazione.
  • 106. Linee guida 8 È stato sostenuto che, specie per le gare di appalto, una possibile soluzione per anticipare rischi di lock-in, soprattutto quando vi sono costi di apprendimento elevati, sta nell’affidare appalti cosiddetti multi-sourcing, ovvero con due o più vincitori. In questo caso, nelle gare a valle, la stazione appaltante potrà contare sulla partecipazione dei soggetti aggiudicatari della prima, i quali avranno acquisito quelle conoscenze specifiche sui bisogni della stessa, che gli permettono di formulare offerte competitive. ... Un’ulteriore soluzione, ripresa recentemente con forza in sede europea, valida per i sistemi ICT è quella del passaggio all’utilizzo di sistemi di telecomunicazione non più basato su tecnologie proprietarie ma su standard.
  • 107. Linee guida 8 2.1 La scelta della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara 2.2 La programmazione e la progettazione dell’acquisto di beni e servizi 2.3 Consultazioni preliminari di mercato 2.4 Come superare il rischio di lock-in
  • 110. Linee guida 9 I contratti di partenariato pubblico privato (PPP), definiti all’articolo 3, lettera eee), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (codice dei contratti pubblici), costituiscono una forma di cooperazione tra il settore pubblico e quello privato finalizzata alla realizzazione di opere e alla gestione di servizi, nell’ambito della quale i rischi legati all’operazione che si intende porre in essere sono suddivisi tra le parti sulla base delle relative competenze di gestione del rischio, fermo restando che - ai sensi dell’articolo 180, comma 3, del codice dei contratti pubblici – è necessario che sia trasferito in capo all’operatore economico, oltre che il rischio di costruzione, anche il rischio di disponibilità o, nei casi di attività redditizia verso l’esterno, il rischio di domanda dei servizi resi, per il periodo di gestione dell’opera.
  • 114. Linee guida 10 La Prefettura di Roma, con nota del 25 giugno 2014, ha segnalato a questa Autorità talune criticità riscontrate in relazione agli appalti indetti per l’affidamento del servizio di vigilanza privata. Tali criticità attengono, in particolare: - all’esatta indicazione dell’oggetto dell’appalto (es. distinzione tra servizio di vigilanza privata e servizi di guardiania e custodia); - alla corretta individuazione dei requisiti di partecipazione da fissare nel bando di gara; - alla determinazione della formula per individuare l’offerta economicamente più vantaggiosa ed ai casi in cui si attribuisce un punteggio esiguo ai fini della valutazione dell’offerta tecnica (es. pari a 20 punti) rispetto a quello attribuito all’offerta economica (es. pari ad 80); - ai ribassi eccessivi proposti dagli operatori economici in sede di gara, che potrebbero essere correlati ad irregolarità nel rispetto degli obblighi derivanti dall’applicazione del CCNL di categoria ed all’applicazione di tariffe orarie non in linea con le tabelle sul costo medio del lavoro elaborate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per tale settore; - alle modalità di attuazione del c.d. “cambio appalto”, con particolare riferimento all’applicazione, da parte del nuovo aggiudicatario, di tariffe orarie inferiori al personale dell’impresa “uscente”.
  • 118. Linee guida 11 Art. 177. (Affidamenti dei concessionari) 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, i soggetti pubblici o privati, titolari di concessioni di lavori, di servizi pubblici o di forniture già in essere alla data di entrata in vigore del presente codice, non affidate con la formula della finanza di progetto, ovvero con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell'Unione europea, sono obbligati ad affidare, una quota pari all'ottanta per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle concessioni di importo di importo pari o superiore a 150.000 euro e relativi alle concessioni mediante procedura ad evidenza pubblica, introducendo clausole sociali e per la stabilità del personale impiegato e per la salvaguardia delle professionalità. La restante parte può essere realizzata da società in house di cui all'articolo 5 per i soggetti pubblici, ovvero da società direttamente o indirettamente controllate o collegate per i soggetti privati, ovvero tramite operatori individuati mediante procedura ad evidenza pubblica, anche di tipo semplificato. Per i titolari di concessioni autostradali, ferme restando le altre disposizioni del presente comma, la quota di cui al primo periodo è pari al sessanta per cento. (comma così modificato dall'art. 1, comma 568, legge n. 205 del 2017)
  • 119. Linee guida 11 Art. 177. (Affidamenti dei concessionari) 2. Le concessioni di cui al comma 1 già in essere si adeguano alle predette disposizioni entro il 31 dicembre 2020. (comma così modificato dall'art. 1, comma 20, lettera bb), della legge n. 55 del 2019) 3. La verifica del rispetto dei limiti di cui al comma 1 da parte dei soggetti preposti e dell’ANAC viene effettuata annualmente, secondo le modalità indicate dall’ANAC stessa in apposite linee guida, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Eventuali situazioni di squilibrio rispetto ai limiti indicati devono essere riequilibrate entro l’anno successivo. Nel caso di situazioni di squilibrio reiterate per due anni consecutivi, il concedente applica una penale in misura pari al 10 per cento dell’importo complessivo dei lavori, servizi o forniture che avrebbero dovuto essere affidati con procedura ad evidenza pubblica. (comma così sostituito dall'art. 1, comma 568, legge n. 205 del 2017)
  • 122. Linee guida ANAC Al riguardo, l’Autorità aderisce all’impostazione palesata dal Consiglio di Stato nel parere n. 2017 del 3 agosto 2018. L’affidamento dei servizi legali costituisce appalto, con conseguente applicabilità dell’allegato IX e degli articoli 140 e seguenti del Codice dei contratti pubblici, qualora la stazione appaltante affidi la gestione del contenzioso in modo continuativo o periodico al fornitore nell’unità di tempo considerata (di regola il triennio); l’incarico conferito ad hoc costituisce invece un contratto d’opera professionale, consistendo nella trattazione della singola controversia o questione, ed è sottoposto al regime di cui all’articolo 17 (contratti esclusi). 1.1.1 Rientrano nella disposizione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera d), n. 1 gli incarichi di patrocinio legale conferiti in relazione ad una specifica e già esistente lite. 1.1.2 Rientrano nella disposizione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera d), n. 2 i servizi di assistenza e consulenza legale preparatori ad un’attività di difesa in un procedimento di arbitrato, di conciliazione o giurisdizionale, anche solo eventuale
  • 123. Linee guida ANAC 1.1.2.3 La probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto di un procedimento giudiziario, arbitrale o di conciliazione può ritenersi sussistente, a titolo esemplificativo, nei casi in cui la questione sia oggetto di oscillazioni giurisprudenziali o quando la medesima fattispecie e/o fattispecie analoghe siano state già oggetto di un pregresso contenzioso. 1.1.3 I servizi legali di all’articolo 17, comma 1, lettera d), n. 1 e n. 2 possono essere svolti solo dai soggetti abilitati all’esercizio della professione di avvocato nello Stato membro di provenienza. Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante «Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense», per i soggetti abilitati all’esercizio della professione di avvocato in Italia è necessaria altresì l’iscrizione ad un albo circondariale.
  • 124. Linee guida ANAC 3. LE PROCEDURE DA SEGUIRE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI LEGALI 3.1.3 Rientra nelle migliori pratiche per l’affidamento dei servizi legali di cui all’articolo 17 del Codice dei contratti pubblici la costituzione di elenchi di professionisti, eventualmente suddivisi per settore di competenza, previamente costituiti dall’amministrazione mediante una procedura trasparente e aperta, pubblicati sul proprio sito istituzionale. In tal modo, infatti, l’amministrazione può restringere tra essi il confronto concorrenziale al momento dell’affidamento, con effetti positivi in termini di maggiore celerità dell’azione amministrativa. Affinché la costituzione di un elenco di professionisti sia conforme ai principi di cui all’articolo 4 del Codice dei contratti pubblici è necessario che l’amministrazione pubblichi sul proprio sito istituzionale un avviso, finalizzato a sollecitare manifestazioni di interesse per essere inseriti nell’elenco, nel quale sono indicati i requisiti richiesti per l’iscrizione, le eventuali categorie e fasce di importo in cui l’amministrazione intende suddividere l’elenco.
  • 125. Linee guida ANAC 3.2.6 In riferimento al criterio di aggiudicazione, ai sensi dell’articolo 95, comma 3, lettera b) sarebbe consentito anche l’utilizzo del criterio del minor prezzo solo per i contratti di valore inferiore a 40.000 euro. Tuttavia, la natura dei servizi in questione e l’importanza degli interessi coinvolti suggeriscono, anche per gli affidamenti di minor valore, l’utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, che consente di selezionare il contraente attraverso sub-criteri tali da valorizzare la qualità del professionista, sulla base di credenziali di esperienza e di competenza … a) professionalità e competenza desunte, ad esempio, dal numero e dalla rilevanza dei servizi svolti dal concorrente affini a quelli oggetto dell’affidamento; b) caratteristiche metodologiche dell’offerta desunte dal progetto globale dei servizi offerti e dall’illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell’incarico, in grado di soddisfare al meglio le aspettative della stazione appaltante; c) ribasso percentuale indicato nell’offerta economica; d) titoli accademici o professionali attinenti alla materia oggetto del servizio legale da affidare.
  • 128. Linee guida 13 1.1 Ai sensi dell’articolo 50 del Codice dei contratti pubblici le stazioni appaltanti inseriscono, nella lex specialis di gara, comunque denominata, specifiche clausole volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato. 1.2 Ulteriori clausole sociali, diverse da quelle oggetto di queste Linee guida, sono consentite in base all’articolo 3, comma 1 lettera qqq) del Codice dei contratti pubblici. 2.2 Le stazioni appaltanti possono prevedere la clausola sociale anche in appalti non ad alta intensità di manodopera, con esclusione (oltre ai servizi di natura intellettuale): - degli appalti di fornitura; - degli appalti di natura occasionale.
  • 129. Linee guida 13 3.2 L’obbligo richiede, in ogni caso, che siano rispettate le seguenti condizioni: - il contratto di cui si tratta è oggettivamente assimilabile a quello in essere. - l’applicazione della clausola sociale non comporta un indiscriminato e generalizzato dovere di assorbimento del personale utilizzato dall’impresa uscente, dovendo tale obbligo essere armonizzato con l’organizzazione aziendale prescelta dal nuovo affidatario. 3.3 Ai fini dell’applicazione della clausola sociale, si considera di regola il personale dell’impresa uscente calcolato come media del personale impiegato nei sei mesi precedenti la data di indizione della nuova procedura di affidamento. 3.5 La stazione appaltante prevede, nella documentazione di gara, che il concorrente alleghi all’offerta un progetto di assorbimento, comunque denominato, atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale
  • 130. Linee guida 13 4.1 Le stazioni appaltanti indicano nella documentazione di gara il contratto collettivo applicabile in ragione della pertinenza rispetto all’oggetto prevalente dell’affidamento … 5.1 La mancata accettazione della clausola sociale costituisce manifestazione della volontà di proporre un’offerta condizionata, come tale inammissibile nelle gare pubbliche, per la quale si impone l’esclusione dalla gara. 5.2 L’esclusione, viceversa, non è fondata nell’ipotesi in cui l’operatore economico manifesti il proposito di applicarla nei limiti di compatibilità con la propria organizzazione d’impresa ...
  • 133. Linee guida 14 1.1 Prima dell’avvio di una procedura selettiva, le stazioni appaltanti possono svolgere consultazioni del mercato finalizzate alla predisposizione degli atti di gara, allo svolgimento della relativa procedura, nonché a fornire informazioni agli operatori circa le procedure programmate e i requisiti relativi alle stesse. Non è consentito l’uso delle consultazioni per finalità meramente divulgative. 1.4 La consultazione si svolge dopo la programmazione e prima dell’avvio del procedimento per la selezione del contraente. 1.5 In considerazione delle finalità proprie dell’istituto, non è consentito lo svolgimento di consultazioni in merito a procedure selettive già avviate, anche se sospese. 2.3 La consultazione preliminare di mercato non costituisce una procedura di affidamento di un contratto pubblico. Le stazioni appaltanti esplicitano, negli atti di avvio della consultazione preliminare, le precise e distinte finalità della stessa.
  • 134. Linee guida 14 2.6 Le stazioni appaltanti curano altresì che le consultazioni preliminari di mercato siano tenute distinte dalle indagini di mercato, quali ad esempio quelle preliminari allo svolgimento delle procedure negoziate…. 2.7 La stazione appaltante si riserva la facoltà di interrompere, modificare, prorogare, sospendere la procedura, consentendo, a richiesta dei soggetti intervenuti, la restituzione della documentazione eventualmente depositata, senza che ciò possa costituire, in alcun modo, diritto o pretesa a qualsivoglia risarcimento o indennizzo. 3.8 Possono prendere parte alla consultazione preliminare, ai sensi dell’articolo 66, comma 2, del Codice, tutti i soggetti in grado di fornire le informazioni richieste, inclusi i portatori di interessi collettivi e diffusi. 5.2 La stazione appaltante procede a escludere dalla gara il concorrente che ha partecipato alla consultazione preliminare, solo nel caso in cui non vi siano altri mezzi per garantire il rispetto del principio della parità di trattamento.
  • 137. Linee guida 15 2.1 Il conflitto di interesse individuato all’articolo 42 del codice dei contratti pubblici è la situazione in cui la sussistenza di un interesse personale in capo ad un soggetto operante in nome o per conto della stazione appaltante che interviene a qualsiasi titolo nella procedura di gara o potrebbe in qualsiasi modo influenzarne l’esito è potenzialmente idonea a minare l’imparzialità e l’indipendenza della stazione appaltante nella procedura di gara. In altre parole, l’interferenza tra la sfera istituzionale e quella personale del funzionario pubblico, si ha quando le decisioni che richiedono imparzialità di giudizio siano adottate da un soggetto che abbia, anche solo potenzialmente, interessi privati in contrasto con l’interesse pubblico. 2.3 Il rischio che si intende evitare può essere, ai sensi dell’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 53 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, soltanto potenziale e viene valutato ex ante rispetto all’azione amministrativa.
  • 138. Linee guida 15 5 Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013 e 6-bis della legge n. 241/90. 6 Dichiarazione sostitutiva riferita alla singola procedura di gara 8 Obbligo di astensione e adozione delle conseguenti misure da parte dell’amministrazione 9 Esclusione dalla gara del concorrente, annullamento dell’aggiudicazione e risoluzione del contratto Parte IV – La prevenzione del rischio
  • 141. Linee guida 15 11.1 Si raccomanda l’inserimento, nei protocolli di legalità e/o nei patti di integrità, di specifiche prescrizioni a carico dei concorrenti e dei soggetti affidatari mediante cui si richiede la preventiva dichiarazione sostitutiva della sussistenza di possibili conflitti di interesse rispetto ai soggetti che intervengono nella procedura di gara o nella fase esecutiva e la comunicazione di qualsiasi conflitto di interesse che insorga successivamente. 12.1 Si raccomanda alle stazioni appaltanti, nell’ambito dell’attività formativa obbligatoria dei propri dipendenti, di intraprendere adeguate iniziative per dare conoscenza al personale dell’obbligo di astensione, delle conseguenze scaturenti dalla sua violazione e dei comportamenti da seguire in caso di conflitto di interesse. 12.2 L’azione di sensibilizzazione sugli obblighi di vigilanza e controllo sull’assenza di conflitti di interesse in capo ai dipendenti va svolta in particolare con riferimento ai dirigenti e ai titolari di posizioni organizzative o di funzioni di coordinamento.
  • 144. Approfondimenti T.A.R. Campania Napoli Sez. V, 13-12-2017, n. 5887 La circostanza che le associazioni di volontariato non perseguano uno scopo di lucro non preclude alle stesse di poter partecipare alle procedure ad evidenza pubblica essendo sufficiente che l'offerta economica sia ancorata al puntuale computo degli oneri derivanti dalla prestazione, solo indicando livelli di profitto pari a zero. In altri termini, pur non dovendo necessariamente produrre utili, l'offerta deve essere quantomeno idonea a coprire i costi onde assicurare l'affidabilità e serietà nella erogazione del servizio, circostanza non adeguatamente garantita nel caso de quo, attesa l'incongruità del prezzo a base d'asta. T.A.R. Campania Napoli Sez. V, 11/12/2017, n. 5815 Alla luce della direttiva CE n. 18/2004 e della giurisprudenza della Corte di Giustizia (CGE 23.12.2009, causa C-305/08) la nozione comunitaria di imprenditore non presuppone la coesistenza dello scopo di lucro dell'impresa, per cui l'assenza di fine di lucro non è di per sé ostativa della partecipazione ad appalti pubblici. Nell'ambito delle gare per l'affidamento dei servizi di trasporto infermi ed assistenza delle urgenze, la partecipazione delle associazioni di volontariato non altera il confronto concorrenziale tra gli operatori, ma avvantaggia la stessa stazione appaltante consentendole di aggiudicare un servizio connotato da elevati profili socio-sanitari a condizioni più vantaggiose sia sotto il profilo finanziario che di accessibilità del servizio stesso. (accoglie il ricorso)
  • 145. Approfondimenti Cons. Stato Sez. III Sent., 22/11/2016, n. 4902 Il trasporto sanitario ordinario obbedisce ad esigenze di tutela equilibrata e proporzionata della salute della collettività, della solidarietà sociale e dell'efficienza di bilancio che giustificano la modalità organizzatoria dell'affidamento diretto e prioritario alle associazioni di volontariato Cons. Stato Sez. III Sent., 15/01/2016, n. 116 Quanto, in particolare, alle associazioni di volontariato, ad esse non è precluso partecipare agli appalti, ove si consideri che la legge quadro sul volontariato, nell'elencare le entrate di tali associazioni, menziona anche le entrate derivanti da attività commerciali o produttive svolte a latere, con ciò riconoscendo la capacità di svolgere attività di impresa. Cons. Stato Sez. III, 26-06-2015, n. 3208 Le convenzioni per servizi affidati senza gara stipulate dalle Aziende sanitarie con le organizzazioni di volontariato sono legittime se non onerose. E', infatti, conforme al diritto europeo l'art. 75-ter della L.R. Liguria n. 41 del 2006 (come novellata dalla L.R. n. 57 del 2009), che prevede l'affidamento dei servizi in via prioritaria e senza gara, in favore delle associazioni di volontariato e della Croce Rossa Italiana, con l'esclusiva erogazione di rimborsi spese.
  • 147. Approfondimenti Nelle gare pubbliche c.d. sotto soglia il rispetto del principio di rotazione espressamente sancito dall'art. 36, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016 fa sì che l'affidamento al contraente uscente abbia carattere eccezionale e richiede un onere motivazionale più stringente e soprattutto che in ogni caso, l'applicazione del principio di rotazione non può essere aggirata, con riferimento agli affidamenti operati negli ultimi tre anni solari, mediante ricorso a: arbitrari frazionamenti delle commesse o delle fasce; ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell'appalto; alternanza sequenziale di affidamenti diretti o di inviti agli stessi operatori economici; affidamenti o inviti disposti, senza adeguata giustificazione, ad operatori economici riconducibili a quelli per i quali opera il divieto di invito o affidamento. T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. I, 12/04/2019, n. 813
  • 148. Approfondimenti L'obbligo di applicazione del principio di rotazione negli affidamenti sotto-soglia è volto a tutelare le esigenze della concorrenza in un settore nel quale è maggiore il rischio del consolidarsi, ancor più a livello locale, di posizioni di rendita anticoncorrenziale da parte di singoli operatori del settore risultati in precedenza aggiudicatari della fornitura o del servizio. In particolare, per effetto del principio di rotazione l'impresa che in precedenza ha svolto un determinato servizio non ha più alcuna possibilità di vantare una legittima pretesa ad essere invitata ad una nuova procedura di gara per l'affidamento di un contratto pubblico di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, né di risultare aggiudicataria del relativo affidamento. Cons. Stato Sez. V, 05/03/2019, n. 1524
  • 149. Approfondimenti Il principio di rotazione comporta in linea generale che l'invito all'affidatario uscente riveste carattere eccezionale e deve essere adeguatamente motivato, avuto riguardo al numero ridotto di operatori presenti sul mercato, al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale ovvero all'oggetto e alle caratteristiche del mercato di riferimento, con la conseguenza che la regola della rotazione degli inviti e degli affidamenti - il cui fondamento è quello di evitare la cristallizzazione di relazioni esclusive tra la stazione appaltante ed il precedente gestore - amplia le possibilità concrete di aggiudicazione in capo agli altri concorrenti, anche (e a maggior ragione) quelli già invitati alla gara, i quali sono lesi in via immediata e diretta dalla sua violazione. Cons. Stato Sez. V, 17/01/2019, n. 435
  • 150. Approfondimenti Nelle procedure di affidamento di contratti pubblici c.d. "sotto-soglia" la stazione appaltante gode di un'ampia discrezionalità anche nella fase di individuazione delle ditte da consultare; inoltre, nelle anzidette procedure semplificate, l'amministrazione non ha alcun obbligo di invitare l'operatore uscente, trattandosi di una mera facoltà di cui, proprio per i principi di massima partecipazione e di rotazione, in caso di esercizio effettivo di essa la stazione appaltante deve dare motivato conto all'esterno, essendo tenuta a illustrare le ragioni del mancato contrasto con il principio di rotazione della scelta di invitare il precedente gestore. L'art. 36, c. 1, d.lgs. n. 50/2016, disposizione speciale relativa alle gare "sotto soglia", nell'affermare il rispetto del principio di rotazione prevale sulla normativa sulle gare in generale e comporta che il precedente operatore debba essere normalmente escluso dall'affidamento. Negli appalti "sotto-soglia", il principio di rotazione si applica anche agli operatori economici che erano affidatari a seguito di precedente procedura ad evidenza pubblica, ad evitare che, una volta scaduto il rapporto contrattuale, la precedente aggiudicataria possa di fatto sfruttare la sua posizione di gestore uscente per indebitamente rinnovare o vedersi riaffidare il contratto tramite procedura negoziata. T.A.R. Lazio Latina Sez. I, 13/11/2018, n. 578
  • 151. Approfondimenti Il principio di rotazione degli affidamenti, stabilito per i contratti sotto soglia dall'art. 36 del D.Lgs. n. 50 del 2016, deve considerarsi servente e strumentale rispetto al principio di concorrenza e non può risolversi in un ostacolo ad esso, con la conseguenza che, dunque, il precedente aggiudicatario che ha ben operato potrà partecipare alla gara se ciò rappresenta un'estensione della platea degli offerenti. T.A.R. Campania Salerno Sez. I, 05/11/2018, n. 1574
  • 153. Approfondimenti Il principio della parità di trattamento tra gli offerenti, che ha lo scopo di favorire lo sviluppo di una concorrenza sana ed efficace tra le imprese che partecipano a un appalto pubblico, impone che tutti gli offerenti dispongano delle stesse opportunità nella formulazione dei termini delle loro offerte e implica, quindi, che queste ultime siano soggette alle medesime condizioni per tutti i concorrenti. Un'applicazione restrittiva del principio di parità di trattamento tra offerenti, nell'ambito di una procedura negoziata, condurrebbe alla conclusione che solo gli operatori economici così come sono stati prequalificati possano presentare offerte e diventare aggiudicatari. … In una procedura negoziata, in caso di scioglimento di un raggruppamento prequalificato in quanto tale, di cui facevano parte due operatori economici, uno di essi può subentrare a tale raggruppamento e proseguire la suddetta procedura. Corte giustizia Unione Europea Sez. V, 11/07/2019, n. 697/17
  • 154. Approfondimenti La procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara, disciplinata dall'art. 63 D.Lgs. n. 50/2016, riveste carattere di eccezionalità rispetto all'obbligo delle amministrazioni aggiudicatrici di individuare il loro contraente attraverso il confronto concorrenziale, sicché la scelta di tale modalità richiede un particolare rigore nell'individuazione dei presupposti giustificativi, da interpretarsi restrittivamente, ed è onere dell'amministrazione committente dimostrarne l'effettiva esistenza. Cons. Stato Sez. VI, 13/06/2019, n. 3983 Negli appalti sotto soglia la procedura non è aperta, bensì negoziata, pertanto, va confermato il principio di carattere generale in virtù del quale va riconosciuta l'obbligatorietà del principio di rotazione per le gare di lavori, servizi e forniture negli appalti cd. "sotto soglia". Cons. Stato Sez. V, 12/06/2019, n. 3943 Cons. Stato Sez. V, 05/03/2019, n. 1524
  • 155. Approfondimenti Nelle procedure negoziate di lavori, servizi e forniture negli appalti cd. "sotto soglia" ove la stazione appaltante intenda comunque procedere all'invito del gestore uscente, deve puntualmente motivare tale decisione, facendo in particolare riferimento al numero eventualmente ridotto di operatori presenti sul mercato, al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale ovvero all'oggetto e alle caratteristiche del mercato di riferimento. Cons. Stato Sez. V, 06/06/2019, n. 3831 In tema di gare ad evidenza pubblica la procedura negoziata di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016, avendo carattere eccezionale rispetto all'obbligo delle amministrazioni aggiudicatrici di individuare il loro contraente attraverso il confronto concorrenziale, presuppone un particolare rigore nell'individuazione dei presupposti giustificativi su cui si fonda. Cons. Stato Sez. III, 30/04/2019, n. 2787 Cons. Stato Sez. III, 26/04/2019, n. 2687
  • 156. Approfondimenti Non necessita di specifica motivazione l'opzione di escludere l'affidatario uscente dal novero degli operatori invitati alla procedura negoziata, non trattandosi di una scelta di carattere sanzionatorio, quanto piuttosto dell'esigenza di evitare il consolidamento di rendite di posizione in capo al gestore uscente (la cui posizione di vantaggio deriva soprattutto dalle informazioni acquisite durante il pregresso affidamento) e dell'applicazione del principio di concorrenza e massima partecipazione che, nella fattispecie, si esplica consentendo ad operatori, diversi da quelli fino a quel momento coinvolti, di accedere ad appalti di durata necessariamente limitata per il verificarsi di situazioni non prevedibili. Cons. Stato Sez. VI, 04/06/2019, n. 3755
  • 157. Approfondimenti L'art. 63, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016 consente il ricorso alla procedura negoziata nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati: l'estrema urgenza può essere data dall'imminente scadenza del precedente contratto (già in proroga) in essere con l'appaltatore uscente per il medesimo servizio e dai tempi presumibilmente occorrenti per il rinnovo della gara, soprattutto se, come nel caso di specie, il contratto con il precedente gestore non possa più essere prorogato o lo sia già stato così da rendere non opportuna una ulteriore proroga. Cons. Stato Sez. III, 08/10/2018, n. 5766
  • 158. Approfondimenti Nelle procedure di affidamento di contratti pubblici c.d. "sotto-soglia" la stazione appaltante gode di un'ampia discrezionalità anche nella fase di individuazione delle ditte da consultare; inoltre, nelle anzidette procedure semplificate, l'amministrazione non ha alcun obbligo di invitare l'operatore uscente, trattandosi di una mera facoltà di cui, proprio per i principi di massima partecipazione e di rotazione, in caso di esercizio effettivo di essa la stazione appaltante deve dare motivato conto all'esterno, essendo tenuta a illustrare le ragioni del mancato contrasto con il principio di rotazione della scelta di invitare il precedente gestore. L'art. 36, c. 1, d.lgs. n. 50/2016, disposizione speciale relativa alle gare "sotto soglia", nell'affermare il rispetto del principio di rotazione prevale sulla normativa sulle gare in generale e comporta che il precedente operatore debba essere normalmente escluso dall'affidamento. Negli appalti "sotto-soglia", il principio di rotazione si applica anche agli operatori economici che erano affidatari a seguito di precedente procedura ad evidenza pubblica, ad evitare che, una volta scaduto il rapporto contrattuale, la precedente aggiudicataria possa di fatto sfruttare la sua posizione di gestore uscente per indebitamente rinnovare o vedersi riaffidare il contratto tramite procedura negoziata. T.A.R. Lazio Latina Sez. I, 13/11/2018, n. 578
  • 160. Giurisprudenza Nell'ambito delle gare pubbliche, in linea generale, l'art. 80, c. 5, lett. c) D.Lgs. n. 50/2016, rimette alla stazione appaltante il potere di apprezzamento delle condotte dell'operatore economico che possono integrare un grave illecito professionale, tale da porne in dubbio l'integrità e l'affidabilità, anche oltre le ipotesi elencate nel medesimo articolo. Nelle gare pubbliche, quando la stazione appaltante esclude un operatore economico perché considerato colpevole di un grave illecito professionale, non compreso nell'elenco dell'art. 80, comma 5 lett. c) D.Lgs. n. 50/2016, deve adeguatamente motivare l'esercizio di siffatta discrezionalità ed in maniera ben più rigorosa ed impegnativa rispetto a quanto avviene a fronte delle particolari ipotesi esemplificate dal testo di legge. T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, 24/07/2019, n. 1736
  • 161. Giurisprudenza Ai fini della rilevanza dell'omessa dichiarazione di condanne penali è irrilevante che si tratti di condanne risalenti nel tempo in quanto l'art. 80, comma 5, D.Lgs. 50/2016 non contiene alcune alcuna espressa previsione sulla rilevanza temporale dei gravi illeciti professionali, in coerenza con il potere discrezionale di valutazione di tali fattispecie attribuito alla stazione appaltante. Non spetta ai partecipanti alla gara il diritto di decidere unilateralmente la rilevanza delle condanne penali subite dagli amministratori T.A.R. Lazio Roma Sez. III ter, 23/07/2019, n. 9832 Nell'ambito di una gara ad evidenza pubblica la stazione appaltante è obbligata ad escludere un operatore economico dalla gara in presenza di un'attestazione negativa di regolarità fiscale, rilasciata dall'Agenzia delle Entrate nei suoi confronti. T.A.R. Sardegna Cagliari Sez. II, 17/07/2019, n. 652