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art. 11 - diritto connesso per gli editori e protezione delle pubblicazioni di carattere
giornalistico in caso di utilizzo digitale
---> Ratio: Tra 2010 e 2014 i proventi della stampa tradizionale sono scesi di 14 miliardi mentre
quelli della stampa digitale son saliti di 4 miliardi, con una perdita netta perciò di 10 miliardi
per l’industria giornalistica europea in soli 4 anni. Nel frattempo, nuovi attori intermediari
come piattaforme social e aggregatori di notizie si sono imposti sul mercato, che intercettano
il fisiologico flusso dei click diretto ai siti web facendo lauti guadagni senza corrispondere
nulla a chi invece sostiene con investimenti mirati il settore giornalistico.
Gli editori chiedono semplicemente lo stesso livello di protezione accordato già ad altri
produttori di contenuti cui è concesso il diritto di riproduzione e di comunicazione di opere al
pubblico (artt. 2-3 Dir. InfoSoc). Il diritto in questione aiuterebbe a risolvere l’asimmetria di
potere nell’ecosistema digitale e rendere più semplice per gli editori - grandi e piccoli - di
concedere licenze, monetizzare e provvedere a un’equa distribuzione. Inoltre, non essendo un
diritto soggetto a licenze obbligatorie, gli editori potrebbero benissimo usarlo (o no) come
strumento per rafforzare la propria posizione contrattuale per le licenze.
Versione PE: Il testo del Parlamento votato il 12 settembre accoglie l’introduzione di un diritto
per gli editori di ottenere una remunerazione equa e proporzionata per l'utilizzo digitale delle
loro pubblicazioni di carattere giornalistico da parte dei prestatori di servizi della società
dell'informazione, purché i giornalisti ricevano una quota adeguata dei proventi supplementari
percepiti dagli editori per l'utilizzo di pubblicazioni di carattere giornalistico da parte dei
prestatori di servizi. Questo nuovo diritto non pregiudica in alcun modo i diritti riservati ad
autori e titolari di diritti stante la direttiva InfoSoc, che non possono essere espropriati del
diritto di sfruttare le loro opere e altro materiale in modo indipendente dalla pubblicazione di
carattere giornalistico in cui sono inclusi. I diritti accordati agli editori scadono 5 anni dopo
l'uscita della pubblicazione di carattere giornalistico.
È importante sottolineare che non c’è alcun limite all’utilizzo legittimo privato e non
commerciale delle pubblicazioni da parte dei singoli utenti, escludendo chiaramente i semplici
collegamenti ipertestuali accompagnati da singole parole.
Versione trilogo: Il testo finale concordato dai legislatori accoglie l’introduzione di un diritto
connesso per gli editori e non pregiudica in alcun modo l’utilizzo legittimo privato e non
commerciale delle pubblicazioni da parte dei singoli utenti, escludendo chiaramente i semplici
collegamenti ipertestuali. Rispetto alla versione del PE, il diritto non si applica anche all’uso
di parole individuali o di brevi estratti di una pubblicazione giornalistica. Stante il considerando
34, questa esclusione dev’essere interpretata in moda tale da non compromettere l’effettività
dei diritti riconosciuti dalla direttiva. I diritti accordati agli editori scadono 2 anni dopo l'uscita
della pubblicazione di carattere giornalistico.
Come richiesto dal PE, è’ stata mantenuto il paragrafo che stabilisce giornalisti ricevano una
quota adeguata dei proventi supplementari percepiti dagli editori per l'utilizzo di pubblicazioni
di carattere giornalistico da parte dei prestatori di servizi.
art. 13 - Utilizzo di contenuti protetti da parte di prestatori di servizi di condivisione di
contenuti online che memorizzano e danno accesso a grandi quantità di opere e altro
materiale caricati dagli utenti (PROBLEMA DEL VALUE GAP)
--->Ratio: Questo articolo nasce dall’esigenza di risolvere il problema del VALUE GAP (il
divario di valore) cioè la crescente differenza tra il valore/la remunerazione che ritorna agli
autori/creatori e il valore ricavato dalle piattaforme digitali che consentono l’accesso ai
contenuti protetti da copyright senza pagare gli aventi diritto.
Davanti a ricavi annuali per utente di 18 dollari da piattaforme legali come Spotify, YouTube
genera meno di un dollaro, nonostante miliardi di stream e centinaia di milioni di utenti. Servizi
con licenza come Spotify e Deezer con 140 milioni di utenti hanno generato 1,2 miliardi di
dollari per l'industria musicale nel 2014, mentre al confronto gli oltre 900 milioni di utilizzatori
di musica di piattaforme user-generated come YouTube o SoundCloud hanno generato solo
480 milioni di US $ nello stesso anno. L’articolo non richiede né consente alcuna elaborazione
o analisi di dati personali, il solo scopo è di impedire la disponibilità di contenuti non autorizzati
che rappresentano un illecito e di certo non rientrano nel concetto di libertà di espressione.
Versione PE: Si chiarisce che nella loro attività di organizzazione, indicizzazione e messa a
disposizione di contenuti coperti da copyright, sulla quale fanno ingenti guadagni grazie alle
inserzioni pubblicitarie, questi fornitori di servizi operano un atto di comunicazione al pubblico
e pertanto - essendo un diritto esclusivo degli autori - devono stipulare contratti di licenza equi
e adeguati con i titolari di diritti. Questi accordi coprono anche la responsabilità per le opere
caricate dagli utenti che non perseguono scopi commerciali, conferendo perciò certezza e
sicurezza giuridica agli utenti.
Nel caso i titolari non vogliano concludere accordi di licenza, gli Stati membri devo assicurare
che le piattaforme e i titolari di diritti cooperino per garantire la non disponibilità di materiale
protetto da diritto di autore. Si prevedono anche meccanismi di reclamo e ricorso celeri ed
efficaci a disposizione degli utenti qualora tale cooperazione conduca alla rimozione
ingiustificata dei loro contenuti.
Infine, la Commissione e gli Stati membri sono chiamati a organizzare dialoghi tra le parti per
definire le best practice per garantire il funzionamento degli accordi di licenza, tenuto conto
del rispetto dei diritti fondamentali, delle eccezioni e dell’onere gravante sulle MPI.
Versione trilogo: Si chiarisce che i fornitori di servizi di cui all’art. 2 fanno comunicazione al
pubblico e pertanto devono ottenere l’autorizzazione per la messa a disposizione di questi
contenuti dai titolari di diritti. Questi accordi coprono anche la responsabilità per le opere
caricate dagli utenti che non perseguono scopi commerciali o la cui attività non genera reddito
significativo, conferendo perciò certezza e sicurezza giuridica agli utenti.
È stato inserito un paragrafo che ribadisce la non applicabilità del safe harbour nei casi che
ricadono sotto lo scopo di questa direttiva.
Nei casi di non licenza, i fornitori di servizi rimangono responsabili, a meno che non dimostrino
di a) aver fatto del proprio meglio per ottenere la licenza, b) di aver fatto quanto in loro potere
secondo gli alti standard di diligenza professionale per prevenire la disponibilità di materiale
coperto da copyright, c) di aver agito speditamente per rimuovere un contenuto illecito
segnalato dal titolare di diritto e fatto del proprio meglio per prevenire futuri caricamenti (stay-
down). Per determinare se un fornitore di servizi rispetta gli obblighi di cui sopra, si è aggiunto
un principio di proporzionalità che deve tener conto del tipo, della dimensione e dell’audience
del fornitore in questione, nonché la disponibilità e il costo degli strumenti tecnici da
implementare.
Si prevede una mitigazione delle regole per le piccole imprese che hanno meno di tre anni di
vita, un fatturato < 10 mln e una audience mensile inferiore a quota 5 mln, ma se l’audience
supera questa soglia, i fornitori sono tenuti comunque a rispettare degli obblighi minimi.
Si chiarisce in un nuovo paragrafo che gli utenti godono sempre delle eccezioni già previste
dalla legislazione in vigore, ossia per scopi di parodia, critica, citazione, caricatura e pastiche.
Rimangono le disposizioni relative ai meccanismi di reclamo e ricorso celeri ed efficaci a
disposizione degli utenti e all’istituzione di un dialogo strutturato tra le parti interessate.
Riferimento finale anche al GDPR sulla protezione dei dati dei dati personali dei singoli utenti.
nuovo art. - 14 - Principio di una remunerazione appropriata e proporzionata
--->Ratio: quando un autore trasferisce il diritto di messa a disposizione al pubblico a un
produttore, tale autore ha diritto a un’equa remunerazione derivante dallo sfruttamento
secondario della sua opera. L’amministrazione di tale diritto e la sua osservanza può essere
affidata al rispettivo organismo di gestione collettiva che riscuote la remunerazione dai servizi
della società di informazione che rendono le opere disponibili al pubblico, specialmente online.
Questo diritto si collega - oltre all’art. 13 - alle previsioni dell’art. 14 sugli obblighi di
trasparenza sulle modalità di sfruttamento delle opere e dell’art.15 sui meccanismi di
aggiustamento contrattuale dei corrispettivi dovuti all’autore in caso di remunerazione troppo
bassa rispetto ai profitti derivanti dallo sfruttamento dell’opera.
Questi prestatori di servizi devono perciò corrispondere il giusto compenso, per sostenere oltre
all’industria creativa, anche la stessa sopravvivenza dei creatori e degli artisti in generale, che
hanno diritto a vedersi riconosciute le opere del loro ingegno, grandi o piccole che siano perché
questa è la precondizione per assicurare la ricchezza e la diversità delle produzioni culturali in
Europa, come sancito dall’art. 3 TFUE.
Versione PE: Il Parlamento è riuscito a introdurre nero su bianco un principio importante,
secondo cui gli autori e gli artisti devono ricevere una remunerazione equa e proporzionata per
lo sfruttamento delle loro opere e dei loro materiali, incluso lo sfruttamento online. Tale
obiettivo può essere conseguito in ciascun settore combinando fra loro accordi, inclusi gli
accordi con contrattazione collettiva, e meccanismi di remunerazione di legge.
Versione trilogo: Il Consiglio ha accettare di includere questa nuova disposizione. Dunque ora
si stabilisce per la prima volta a livello europeo gli autori e gli artisti devono ricevere una
remunerazione appropriata e proporzionata per lo sfruttamento delle loro opere.
Nell’implementare questo articolo, agli Stati membri si richiede di tenere in considerazione
diversi meccanismi, nonché il principio di libertà contrattuale. Come chiarito nel recital, il
pagamento forfettario una tantum (lump sum) può essere una misura per implementare il
principio di remunerazione appropriata ma non deve costituire l’unica modalità.

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  • 1. art. 11 - diritto connesso per gli editori e protezione delle pubblicazioni di carattere giornalistico in caso di utilizzo digitale ---> Ratio: Tra 2010 e 2014 i proventi della stampa tradizionale sono scesi di 14 miliardi mentre quelli della stampa digitale son saliti di 4 miliardi, con una perdita netta perciò di 10 miliardi per l’industria giornalistica europea in soli 4 anni. Nel frattempo, nuovi attori intermediari come piattaforme social e aggregatori di notizie si sono imposti sul mercato, che intercettano il fisiologico flusso dei click diretto ai siti web facendo lauti guadagni senza corrispondere nulla a chi invece sostiene con investimenti mirati il settore giornalistico. Gli editori chiedono semplicemente lo stesso livello di protezione accordato già ad altri produttori di contenuti cui è concesso il diritto di riproduzione e di comunicazione di opere al pubblico (artt. 2-3 Dir. InfoSoc). Il diritto in questione aiuterebbe a risolvere l’asimmetria di potere nell’ecosistema digitale e rendere più semplice per gli editori - grandi e piccoli - di concedere licenze, monetizzare e provvedere a un’equa distribuzione. Inoltre, non essendo un diritto soggetto a licenze obbligatorie, gli editori potrebbero benissimo usarlo (o no) come strumento per rafforzare la propria posizione contrattuale per le licenze. Versione PE: Il testo del Parlamento votato il 12 settembre accoglie l’introduzione di un diritto per gli editori di ottenere una remunerazione equa e proporzionata per l'utilizzo digitale delle loro pubblicazioni di carattere giornalistico da parte dei prestatori di servizi della società dell'informazione, purché i giornalisti ricevano una quota adeguata dei proventi supplementari percepiti dagli editori per l'utilizzo di pubblicazioni di carattere giornalistico da parte dei prestatori di servizi. Questo nuovo diritto non pregiudica in alcun modo i diritti riservati ad autori e titolari di diritti stante la direttiva InfoSoc, che non possono essere espropriati del diritto di sfruttare le loro opere e altro materiale in modo indipendente dalla pubblicazione di carattere giornalistico in cui sono inclusi. I diritti accordati agli editori scadono 5 anni dopo l'uscita della pubblicazione di carattere giornalistico. È importante sottolineare che non c’è alcun limite all’utilizzo legittimo privato e non commerciale delle pubblicazioni da parte dei singoli utenti, escludendo chiaramente i semplici collegamenti ipertestuali accompagnati da singole parole. Versione trilogo: Il testo finale concordato dai legislatori accoglie l’introduzione di un diritto connesso per gli editori e non pregiudica in alcun modo l’utilizzo legittimo privato e non commerciale delle pubblicazioni da parte dei singoli utenti, escludendo chiaramente i semplici collegamenti ipertestuali. Rispetto alla versione del PE, il diritto non si applica anche all’uso
  • 2. di parole individuali o di brevi estratti di una pubblicazione giornalistica. Stante il considerando 34, questa esclusione dev’essere interpretata in moda tale da non compromettere l’effettività dei diritti riconosciuti dalla direttiva. I diritti accordati agli editori scadono 2 anni dopo l'uscita della pubblicazione di carattere giornalistico. Come richiesto dal PE, è’ stata mantenuto il paragrafo che stabilisce giornalisti ricevano una quota adeguata dei proventi supplementari percepiti dagli editori per l'utilizzo di pubblicazioni di carattere giornalistico da parte dei prestatori di servizi. art. 13 - Utilizzo di contenuti protetti da parte di prestatori di servizi di condivisione di contenuti online che memorizzano e danno accesso a grandi quantità di opere e altro materiale caricati dagli utenti (PROBLEMA DEL VALUE GAP) --->Ratio: Questo articolo nasce dall’esigenza di risolvere il problema del VALUE GAP (il divario di valore) cioè la crescente differenza tra il valore/la remunerazione che ritorna agli autori/creatori e il valore ricavato dalle piattaforme digitali che consentono l’accesso ai contenuti protetti da copyright senza pagare gli aventi diritto. Davanti a ricavi annuali per utente di 18 dollari da piattaforme legali come Spotify, YouTube genera meno di un dollaro, nonostante miliardi di stream e centinaia di milioni di utenti. Servizi con licenza come Spotify e Deezer con 140 milioni di utenti hanno generato 1,2 miliardi di dollari per l'industria musicale nel 2014, mentre al confronto gli oltre 900 milioni di utilizzatori di musica di piattaforme user-generated come YouTube o SoundCloud hanno generato solo 480 milioni di US $ nello stesso anno. L’articolo non richiede né consente alcuna elaborazione o analisi di dati personali, il solo scopo è di impedire la disponibilità di contenuti non autorizzati che rappresentano un illecito e di certo non rientrano nel concetto di libertà di espressione. Versione PE: Si chiarisce che nella loro attività di organizzazione, indicizzazione e messa a disposizione di contenuti coperti da copyright, sulla quale fanno ingenti guadagni grazie alle inserzioni pubblicitarie, questi fornitori di servizi operano un atto di comunicazione al pubblico e pertanto - essendo un diritto esclusivo degli autori - devono stipulare contratti di licenza equi e adeguati con i titolari di diritti. Questi accordi coprono anche la responsabilità per le opere caricate dagli utenti che non perseguono scopi commerciali, conferendo perciò certezza e sicurezza giuridica agli utenti. Nel caso i titolari non vogliano concludere accordi di licenza, gli Stati membri devo assicurare che le piattaforme e i titolari di diritti cooperino per garantire la non disponibilità di materiale
  • 3. protetto da diritto di autore. Si prevedono anche meccanismi di reclamo e ricorso celeri ed efficaci a disposizione degli utenti qualora tale cooperazione conduca alla rimozione ingiustificata dei loro contenuti. Infine, la Commissione e gli Stati membri sono chiamati a organizzare dialoghi tra le parti per definire le best practice per garantire il funzionamento degli accordi di licenza, tenuto conto del rispetto dei diritti fondamentali, delle eccezioni e dell’onere gravante sulle MPI. Versione trilogo: Si chiarisce che i fornitori di servizi di cui all’art. 2 fanno comunicazione al pubblico e pertanto devono ottenere l’autorizzazione per la messa a disposizione di questi contenuti dai titolari di diritti. Questi accordi coprono anche la responsabilità per le opere caricate dagli utenti che non perseguono scopi commerciali o la cui attività non genera reddito significativo, conferendo perciò certezza e sicurezza giuridica agli utenti. È stato inserito un paragrafo che ribadisce la non applicabilità del safe harbour nei casi che ricadono sotto lo scopo di questa direttiva. Nei casi di non licenza, i fornitori di servizi rimangono responsabili, a meno che non dimostrino di a) aver fatto del proprio meglio per ottenere la licenza, b) di aver fatto quanto in loro potere secondo gli alti standard di diligenza professionale per prevenire la disponibilità di materiale coperto da copyright, c) di aver agito speditamente per rimuovere un contenuto illecito segnalato dal titolare di diritto e fatto del proprio meglio per prevenire futuri caricamenti (stay- down). Per determinare se un fornitore di servizi rispetta gli obblighi di cui sopra, si è aggiunto un principio di proporzionalità che deve tener conto del tipo, della dimensione e dell’audience del fornitore in questione, nonché la disponibilità e il costo degli strumenti tecnici da implementare. Si prevede una mitigazione delle regole per le piccole imprese che hanno meno di tre anni di vita, un fatturato < 10 mln e una audience mensile inferiore a quota 5 mln, ma se l’audience supera questa soglia, i fornitori sono tenuti comunque a rispettare degli obblighi minimi. Si chiarisce in un nuovo paragrafo che gli utenti godono sempre delle eccezioni già previste dalla legislazione in vigore, ossia per scopi di parodia, critica, citazione, caricatura e pastiche. Rimangono le disposizioni relative ai meccanismi di reclamo e ricorso celeri ed efficaci a disposizione degli utenti e all’istituzione di un dialogo strutturato tra le parti interessate. Riferimento finale anche al GDPR sulla protezione dei dati dei dati personali dei singoli utenti.
  • 4. nuovo art. - 14 - Principio di una remunerazione appropriata e proporzionata --->Ratio: quando un autore trasferisce il diritto di messa a disposizione al pubblico a un produttore, tale autore ha diritto a un’equa remunerazione derivante dallo sfruttamento secondario della sua opera. L’amministrazione di tale diritto e la sua osservanza può essere affidata al rispettivo organismo di gestione collettiva che riscuote la remunerazione dai servizi della società di informazione che rendono le opere disponibili al pubblico, specialmente online. Questo diritto si collega - oltre all’art. 13 - alle previsioni dell’art. 14 sugli obblighi di trasparenza sulle modalità di sfruttamento delle opere e dell’art.15 sui meccanismi di aggiustamento contrattuale dei corrispettivi dovuti all’autore in caso di remunerazione troppo bassa rispetto ai profitti derivanti dallo sfruttamento dell’opera. Questi prestatori di servizi devono perciò corrispondere il giusto compenso, per sostenere oltre all’industria creativa, anche la stessa sopravvivenza dei creatori e degli artisti in generale, che hanno diritto a vedersi riconosciute le opere del loro ingegno, grandi o piccole che siano perché questa è la precondizione per assicurare la ricchezza e la diversità delle produzioni culturali in Europa, come sancito dall’art. 3 TFUE. Versione PE: Il Parlamento è riuscito a introdurre nero su bianco un principio importante, secondo cui gli autori e gli artisti devono ricevere una remunerazione equa e proporzionata per lo sfruttamento delle loro opere e dei loro materiali, incluso lo sfruttamento online. Tale obiettivo può essere conseguito in ciascun settore combinando fra loro accordi, inclusi gli accordi con contrattazione collettiva, e meccanismi di remunerazione di legge. Versione trilogo: Il Consiglio ha accettare di includere questa nuova disposizione. Dunque ora si stabilisce per la prima volta a livello europeo gli autori e gli artisti devono ricevere una remunerazione appropriata e proporzionata per lo sfruttamento delle loro opere. Nell’implementare questo articolo, agli Stati membri si richiede di tenere in considerazione diversi meccanismi, nonché il principio di libertà contrattuale. Come chiarito nel recital, il pagamento forfettario una tantum (lump sum) può essere una misura per implementare il principio di remunerazione appropriata ma non deve costituire l’unica modalità.