2. BES
È la condizione che vive uno studente che non risponde nella maniera attesa al
curricolo o non riesce a fronteggiare il normale ambiente di classe senza aiuto
aggiuntivo.
Alunni che presentano una richiesta di specifica attenzione. Prendersi cura e non
curare.
«Quando quello che fa la scuola non è abbastanza»
3. Definizione di BES
Secondo l’ICF (la Classificazione Internazionale del Funzionamento, della disabilità e
della salute) «il Bisogno Educativo Speciale è qualsiasi difficoltà evolutiva di
funzionamento, permanente o transitoria, in ambito educativo e/o apprenditivo,
dovuta all’interazione dei vari fattori di salute e che necessita di educazione
speciale individualizzata».
4. I.C.F.
I.C.F. è il nuovo strumento elaborato dall’O.M.S. per descrivere e misurare la salute
e la disabilità della popolazione .l’I.C.F. consente di COGLIERE , DESCRIVERE e
CLASSIFICARE ciò che può verificarsi in associazione ad una condizione di salute.
Non è una classificazione che riguarda soltanto le condizioni di persone affette da
particolari anomalie fisiche e mentali , ma è applicabile a qualsiasi persona che si
trovi in qualunque condizione di salute.
Si tratta di una vera e propria rivoluzione in ordine al concetto di disabilità , che
tiene conto per la prima volta di fattori contestuali e ambientali.
5. Normativa di riferimento dei BES
Legge
53/2003
Legge
104/1992
Legge
170/2010
BED.M. del 27 Dicembre
2012
C. M. n°8 , 6 Marzo 2013
Nota Ministeriale del 22
Novembre 2013
6. Area dello svantaggio scolastico
BES
Disabilità (Legge
104/1992)
Disturbi evolutivi specifici
Svantaggio
Psicofisico, sensoriale, motorio, autismo
• DSA
• Disturbi specifici linguaggio
• Disturbo della coordinazione motoria
• Disprassia
• Disturbo non verbale
• Disturbo dello spettro autistico lieve
• A.D.H.D. Disturbo attenzione e iperattività
di tipo lieve
• Funzionamento cognitivo limite (
bordeline cognitivo)
• DOP (oppositivo-provocatorio)
Socioeconomico, linguistico, culturale,
disagio comportamentale-relazionale,
altre difficoltà(malattie, traumi, etc.)
7. Area dello svantaggio scolastico: Individuazione
BES
Disabilità (Legge
104/1992)
Disturbi evolutivi specifici
Svantaggio
Certificazione
• DSA – Certificazione diagnostica
Documentazione clinica (diagnosi)
presentata dalla famiglia e considerazioni
pedagogiche e didattiche verbalizzate dal
consiglio di classe o team docenti
Segnalazione sulla base di elementi
oggettivi(es: segnalazione dei servizi sociali)
e/o considerazioni pedagogiche e didattiche
verbalizzate dal consiglio di classe o team
docenti.
8. Aree di origine dei BES (studi di Dario Ianes 2005)
Area
Funzionale
Corporea
Cognitiva
· Ospedalizzazioni, malattie acute o croniche, lesioni, anomalie
cromosomiche o del corpo.
· Difficoltà motorie o sensoriali, difficoltà di attenzione e di
memorizzazione
· Mancanza di autonomia personale e sociale, difficoltà di
gestione del tempo e di pianificazione delle azioni, difficoltà di
applicazione delle conoscenze, difficoltà linguistiche
Area
relazionale
Difficoltà di autocontrollo, problemi comportamentali ed
emozionali, scarsa autostima, motivazione e curiosità, difficoltà nelle
relazioni con i compagni, gli insegnanti e gli adulti.
Area
ambientale
Famiglia problematica, pregiudizi ed ostilità culturali, ambienti
deprivati/devianti, difficoltà socio economiche, difficoltà di
comunicazione o collaborazione tra le agenzie (scuola, servizi, enti…)
che intervengono nell’educazione o nella formazione
9. L’area dei BES comprende …
Lo svantaggio sociale e culturale
I disturbi specifici di apprendimento
I disturbi evolutivi specifici
Le difficoltà derivante dalla non conoscenza della
cultura e della lingua italiana
10. PERSONALIZZAZIONE
La D.M. del 27 dicembre 2012 estende il diritto alla
personalizzazione dell’apprendimento a tutti gli
studenti in difficoltà.
11. Il ruolo dei Consigli di classe/team dei
docenti
E’ doveroso compito dei consigli di classe/team indicare in quali casi (oltre a
quelli già certificati come disabilità/DSA) sia opportuna e necessaria l’adozione di
una personalizzazione della didattica e l’eventuale adozione di misure
compensative o dispensative.
12. Misure compensative e dispensative.
Misure compensative:
Consentire agli studenti con diagnosi di DSA di poter utilizzare le facilitazioni e gli
strumenti eventualmente già in uso durante il percorso scolastico , quali, per
esempio :
Registrazione delle lezioni
Utilizzo di testi in formato digitale
Programmi di sintesi vocale
Altri strumenti tecnologici di facilitazione nella fase di studio e di esame
13. Misure dispensative
Privilegiare verifiche orali piuttosto che scritte , tenendo conto anche del profilo
individuale di abilità.
Prevedere nelle prove scritte l’eventuale riduzione quantitativa ,nel caso non si
riesca a concedere tempo supplementare
Considerare nella valutazione i contenuti e non l’ortografia.
14. Piano didattico personalizzato
Il PDP ha lo scopo di definire, monitorare e documentare (secondo
un’elaborazione collegiale) le strategie di intervento più idonee e i criteri di
valutazione degli apprendimenti.
15. Il PDP non è …
Una mera esplicitazione di strumenti compensativi e dispensativi per gli alunni
con DSA
16. Il PDP è ..
Lo strumento in cui si potranno includere progettazioni didattico-educative
calibrate sui livelli minimi attesi per le competenze in uscita, di cui moltissimi
alunni con BES, privi di certificazione diagnostica, abbisognano.
17. DELIBERA DEL CONSIGLIO-TEAM
E’ necessario che l’attivazione di un percorso individualizzato e personalizzato
per un alunno con BES, che si traduce nel PDP, sia deliberata dal Consiglio di
classe/team docenti
18. FIRMA DEL PDP
Deve essere firmato dal Dirigente Scolastico (o docente delegato), dai docenti e
dalla famiglia Nel caso in cui sia necessario trattare dati sensibili, si includerà nel
PDP apposita autorizzazione da parte della famiglia.
19. PDP SENZA CERTIFICAZIONE CLINICA
Ove non sia presente certificazione clinica o diagnosi, il Consiglio di classe o il
team docenti motiveranno, verbalizzandole, le decisioni assunte sulla base di
considerazioni pedagogiche e didattiche.
20. ALUNNI CON DSA
Per gli alunni con DSA in possesso di certificazione da struttura privata, si
raccomanda, nelle more del rilascio della certificazione da struttura pubblica, di
adottare preventivamente le misure previste dalla L.170/2010, nel caso il
consiglio/team ravvisi sulla base di considerazioni pedagogiche-didattiche,
carenze riconducibili al disturbo.
21. Normativa DSA
Legge 170/2010: Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in
ambito scolastico.
Decreto attuativo; Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti
con disturbi specifici di apprendimento, Luglio 2011
22. Focus sui DSA
Dislessia: disturbo nella lettura (intesa come abilità di decodifica del testo)
Disortografia: disturbo nella scrittura (intesa come abilità di codifica fonografica e
competenza ortografica)
Disgrafia: disturbo nella grafica (intesa come abilità grafo-motoria)
Discalculia: disturbo nelle abilità di numero e di calcolo (intese come capacità di
comprendere e operare con i numeri)
23. TERMINE PRESENTAZIONE CERTIFICAZIONE
Negli anni terminali di ciascun ciclo, in ragione degli adempimenti connessi agli
esami di Stato, le certificazioni dovranno essere presentate entro il 31 Marzo.
(Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012)
24. Alunni con disturbi evolutivi specifici
Disturbi nell’area del linguaggio
Disturbi nell’area non verbale
Disturbo dello spettro autistico lieve
Disturbo dell’attenzione e dell’iperattività
Disturbi dell’ansia e dell’umore
Funzionamento cognitivo limite o borderline
A tutti i casi di cui sopra vanno estese le misure previste nella legge 53/2003 e nella legge
170/2010
25. AREA DELLO SVANTAGGIO SOCIOECONOMICO,
LINGUISTICO E CULTURALE
Ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni
Educativi Speciali o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi
psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e
personalizzata risposta.
26. Alunni in situazioni di svantaggio
Per questi alunni, e in particolare per coloro che sperimentano difficoltà derivanti
dalla non conoscenza della lingua italiana - per esempio alunni di origine
straniera di recente immigrazione e, in specie, coloro che sono entrati nel nostro
sistema scolastico nell’ultimo anno è parimenti possibile attivare percorsi
individualizzati e personalizzati, oltre che adottare strumenti compensativi e
misure dispensative.
27. Transitorietà dell’intervento
A differenza delle situazioni di disturbo documentate da diagnosi, le misure
dispensative, per gli alunni in situazione di svantaggio socio-culturale, avranno
carattere transitorio.
28. SECONDA LINGUA STRANIERA
Ai sensi dell’articolo 5 del DPR n. 89/2009, le 2 ore di insegnamento della
seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado possono
essere utilizzate anche per potenziare l'insegnamento della lingua italiana per gli
alunni stranieri non in possesso delle necessarie conoscenze e competenze nella
medesima lingua italiana, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche.
29. DISPENSA PROVA SCRITTA
LINGUA STRANIERA
Ai sensi del DM n. 5669 del 12 luglio 2011, non si potrà accedere alla dispensa
dalle prove scritte di lingua straniera se non in presenza di uno specifico disturbo
clinicamente diagnosticato, secondo quanto previsto dall’art. 6 del DM n. 5669
del 12 luglio 2011 e dalle allegate Linee guida.
30. AZIONI A LIVELLO DI SINGOLA
SCUOLA
I compiti del Gruppo di lavoro e di studio d’Istituto (GLHI) si estendono alle
problematiche relative a tutti i BES.
A tale scopo i suoi componenti sono integrati da tutte le risorse specifiche e di
coordinamento presenti nella scuola (funzioni strumentali, insegnanti per il sostegno,
assistenti alla comunicazione, docenti “disciplinari” con compiti di coordinamento delle
classi, genitori ed esperti istituzionali o esterni in regime di convenzionamento con la
scuola), in modo da assicurare all’interno del corpo docente il trasferimento capillare
delle azioni di miglioramento intraprese e un’efficace capacità di rilevazione e
intervento sulle criticità all’interno delle classi.
Tale gruppo di lavoro allargato assume il nome di Gruppo di lavoro per l’inclusione
(GLI)
31. Gruppo di lavoro per l’inclusione
Il Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI) svolge le seguenti funzioni:
Rilevazione dei BES presenti nella scuola;
raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere dalla
scuola
focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle
strategie/metodologie di gestione delle classi;
Rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola;
Raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH Operativi sulla
base delle effettive esigenze, ai sensi dell’art. 1, c. 605, lettera b, della legge 296/2006,
tradotte in sede di definizione del PEI come stabilito dall'art. 10 comma 5 della Legge
30 luglio 2010 n. 122 ;
Elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività riferito a tutti gli alunni
con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di Giugno).
32. Piano annuale per l’inclusività
Il GLI procederà ad un’analisi delle criticità e dei punti di forza degli interventi di
inclusione scolastica operati nell’anno appena trascorso. Il piano annuale conterrà
l’ipotesi globale di utilizzo funzionale delle risorse specifiche, istituzionali e non,
per incrementare il livello di inclusività generale della scuola nell’anno successivo.
Il Piano sarà quindi discusso e deliberato in Collegio dei Docenti e inviato ai
competenti Uffici degli UUSSRR, nonché ai GLIP e al GLIR, per la richiesta di
organico di sostegno
33. Programmazione e verifica degli obiettivi
All’inizio di ogni anno scolastico il Gruppo propone al Collegio dei Docenti una
programmazione degli obiettivi da perseguire e delle attività da porre in essere,
che confluisce nel Piano annuale per l’Inclusività; al termine dell’anno scolastico, il
Collegio procede alla verifica dei risultati raggiunti.
34. Utilizzo funzionale delle risorse
Nel mese di settembre, in relazione alle risorse effettivamente assegnate alla
scuola il Gruppo provvederà ad un adattamento del Piano, sulla base del quale il
Dirigente scolastico procederà all’assegnazione definitiva delle risorse, sempre in
termini “funzionali”.
A tal punto i singoli GLHO completeranno la redazione del PEI per gli alunni con
disabilità di ciascuna classe, tenendo conto di quanto indicato nelle Linee guida
del 4 agosto 2009.
35. Nel PTOF della scuola occorre esplicitare …
un concreto impegno programmatico per l’inclusione, basato su una attenta
lettura del grado di inclusività della scuola e su obiettivi di miglioramento, da
perseguire nel senso della trasversalità delle prassi di inclusione negli ambiti
dell’insegnamento curricolare, della gestione delle classi, dell’organizzazione dei
tempi e degli spazi scolastici, delle relazioni tra docenti, alunni e famiglie
36. Nel PTOF della scuola occorre esplicitare …
criteri e procedure di utilizzo “funzionale” delle risorse professionali presenti,
privilegiando, rispetto a una logica meramente quantitativa di distribuzione degli
organici, una logica “qualitativa”, sulla base di un progetto di inclusione condiviso
con famiglie e servizi sociosanitari che recuperi l’aspetto “pedagogico” del
percorso di apprendimento e l’ambito specifico di competenza della scuola.
37. Nel PTOF della scuola occorre esplicitare …
L’impegno a partecipare ad azioni di formazione e/o di prevenzione concordate
a livello territoriale.
38. Valutazione del grado di inclusività della scuola
La rilevazione, il monitoraggio e la valutazione del grado di inclusività della
scuola sono finalizzate ad accrescere la consapevolezza dell’intera comunità
educante sulla centralità e la trasversalità dei processi inclusivi in relazione alla
qualità dei “risultati” educativi. Da tali azioni si potranno inoltre desumere
indicatori realistici sui quali fondare piani di miglioramento organizzativo e
culturale. Ci si potrà inoltre avvalere dell’approccio fondato sul modello ICF
dell’OMS e dei relativi concetti di barriere e facilitatori.
39. Cosa sono i DSA?
Legge 170/2010
Per la prima volta viene normativamente riconosciuta, definita e regolamentata la
materia sui disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico.
Nell’interpretazione delle definizioni si tiene conto dell’evoluzione delle
conoscenze scientifiche in materia.
Art. 1 Riconoscimento: dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia quali «DSA»:
Presenza di capacità cognitive adeguate; assenza di patologie neurologiche e di
deficit sensoriali.
I DSA Possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita
quotidiana.