Mappatura amianto: la proposta del MoVimento 5 Stelle in Commissione Consiliare
Limiti di velocità, autovelox e profili di illegittimità nella reiterazione della sanzione
1. Limiti di velocità, autovelox e
profili di illegittimità nella
reiterazione della sanzione:
il caso della SP Goitese
A cura del dott. Rocco Greco
2. L’art. 142 comma 1 c.d.s.
• Ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana la
velocità massima non può superare i 130 km/h per le autostrade, i 110 km/h
per le strade extraurbane principali, i 90 km/h per le strade extraurbane
secondarie e per le strade extraurbane locali, ed i 50 km/h per le strade nei
centri abitati, con la possibilità di elevare tale limite fino ad un massimo di
70 km/h per le strade urbane le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo
consentano, previa installazione degli appositi segnali.
3. L’art. 142 comma 2 c.d.s.
• Entro i limiti massimi suddetti, gli enti proprietari della strada possono fissare,
provvedendo anche alla relativa segnalazione, limiti di velocità minimi e limiti di
velocità massimi, diversi da quelli fissati al comma 1, in determinate strade e tratti di
strada quando l'applicazione al caso concreto dei criteri indicati nel comma 1 renda
opportuna la determinazione di limiti diversi, seguendo le direttive che saranno
impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Gli enti proprietari della strada
hanno l'obbligo di adeguare tempestivamente i limiti di velocità al venir meno delle cause
che hanno indotto a disporre limiti particolari. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
può modificare i provvedimenti presi dagli enti proprietari della strada, quando siano
contrari alle proprie direttive e comunque contrastanti con i criteri di cui al comma 1. Lo
stesso Ministro può anche disporre l'imposizione di limiti, ove non vi abbia provveduto
l'ente proprietario; in caso di mancato adempimento, il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti può procedere direttamente alla esecuzione delle opere necessarie, con diritto di
rivalsa nei confronti dell'ente proprietario.
4. L’art. 142 comma 6 bis
• Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità
devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo
all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi,
conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del
presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del
Ministro deiTrasporti, di concerto con il Ministro dell’Interno.
5. In concreto…
• Tizio guida beatamente la sua vettura. La strada che sta percorrendo
presenta un limite di 90 km/h. Tuttavia, poiché è sovrappensiero, Tizio non si
avviene di aver superato di 8 km/h il limite, né tantomeno si accorge della
presenza di un autovelox, nascosto dalla fitta vegetazione. Dopo qualche
giorno, gli viene notificato un verbale di accertamento, nel quale gli viene
contestata la violazione dell’art. 142 c. 7.
6. L’Orientamento della Cassazione sull’art. 142
comma 6 bis
• Ordinanza 5997 del 14 Marzo 2014 – «La pubblica amministrazione proprietaria della strada
è tenuta a dare idonea informazione, con l’apposizione “in loco” di cartelli indicanti la presenza
di “autovelox” dell’installazione e della conseguente utilizzazione dei dispositivi di rilevamento
elettronico della velocità, configurandosi, in difetto, l’illegittimità del relativo verbale di
contestazione. A tal riguardo si è puntualizzato che tale disposizione normativa non può
essere considerata una norma priva di precettività, tale da consentire all’interprete di
disapplicarla in ragione di un’asserita, ma inespressa ratio, che ne limiterebbe l’efficacia
nell’ambito dei rapporti organizzativi interni alla pubblica amministrazione e la cui riscontrata
inosservanza non inciderebbe sulla validità dell’atto di accertamento".»
• Sentenza n. 15899/2016 – «In materia di accertamento di violazioni delle norme sui limiti di
velocita', compiuta a mezzo di apparecchiatura di controllo, comunemente denominata
"autovelox", il Decreto Legge n. 121 del 2002, articolo 4, conv. in L. n. 168 del 2002 - secondo
cui dell'installazione dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo deve essere data preventiva
informazione agli automobilisti - non prevede un obbligo rilevante esclusivamente nell'ambito
dei servizi organizzativi interni della P.A., ma e' finalizzato ad informare gli automobilisti
della presenza dei dispositivi di controllo medesimi, onde orientarne la condotta di guida
e preavvertirli del possibile accertamento di infrazioni; ne consegue che la violazione di
tale previsione cagiona la nullita' della sanzione eventualmente irrogata>>
7. E in senso contrario…
• Cass. Ordinanza n. 25769/2013 e sent. 9770/2016 << l'art. 2 del D.M. 15 agosto
2007...non stabilisce una distanza minima per la collocazione dei segnali
stradali o dei dispositivi di segnalazione luminosi....ne consegue che la distanza
tra segnali stradali o dispositivi luminosi e la postazione di rilevamento deve
essere valutata in relazione allo stato dei luoghi, senza che assuma alcun
rilievo la mancata ripetizione della segnalazione di divieto dopo ciascuna
intersezione per gli automobilisti che proseguano lungo la medesima strada>>
8. L’art. 201 comma 1 c.d.s.
• Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il
verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la
indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione
immediata, deve, entro novanta giorni dall'accertamento, essere
notificato all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato
identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a
motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell'art. 196, quale
risulta dai pubblici registri alla data dell'accertamento. […]
9. L’art. 45 comma 6 del c.d.s….
• Nel regolamento sono precisati i segnali, i dispositivi, le apparecchiature e
gli altri mezzi tecnici di controllo e regolazione del traffico, nonché quelli atti
all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di
circolazione, ed i materiali che, per la loro fabbricazione e diffusione, sono
soggetti all'approvazione od omologazione da parte del Ministero dei
lavori pubblici, previo accertamento delle caratteristiche geometriche,
fotometriche, funzionali, di idoneità e di quanto altro necessario. Nello
stesso regolamento sono precisate altresì le modalità di omologazione e di
approvazione.
10. …. E la sentenza della Corte Costituzionale n.
113/2015
• La Corte Costituzionale, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell'art. 45,
comma 6, del Codice della Strada (D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), ''nella parte in cui
non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle
violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di
funzionalità e di taratura'.
• E' obbligo degli Enti che utilizzano gli strumenti di rilevazione della velocità,
effettuare la taratura annuale e fornire la documentazione probatoria
conseguente. A tal proposito, secondo la giurisprudenza (sentenza 11 maggio 2016
n. 9645) gli accertamenti eseguiti oltre un anno dall'ultima taratura eseguita e
documentata, sono illegittimi.
• «una qualunque bilancia di un mercato rionale è soggetta a periodica verifica della
taratura, nel mentre non lo è una complessa apparecchiatura, come quella per la
verifica della velocità, che svolge un accertamento irrepetibile e fonte di gravi
conseguenze per il cittadino proprietario e/o conducente di veicolo»
11. Sanzioni plurime per la medesima violazione:
la sentenza del GDP di Parma del 01.12.2015
• «La sanzione, sia essa amministrativa o penale, ha principalmente una
funzione educativa, profondamente radicata nella tradizione giuridica
del nostro paese. Appare quindi che la funzione educativa della sanzione, si
voglia ritenere essa primaria o anche soltanto concorrente, non può
esercitarsi sul soggetto fintanto che questi non sia stato reso edotto della
erogazione della stessa. Conferma indiretta di tale orientamento del
legislatore si trova anche nel disposto dell’art. 8 L. 689/81, laddove di
fronte ad un reiterarsi di violazione non prevede un reiterarsi delle
sanzioni, bensì un aggravamento della singola sanzione prevista,
secondo il prudente apprezzamento del giudice.»
12. • [….] nel caso in esame, il ricorrente ha avuto notizia della prima violazione
effettuata soltanto in un tempo successivo alla commissione delle violazioni
successive, sanzionate con i verbali di cui al presente ricorso e cioè alla notifica
della medesima. Venendo egli ora condannato a pagare la sanzione relativa
alla prima violazione, detta sanzione può svolgere la propria funzione
educativa/dissuasiva, soltanto sui comportamenti del ricorrente successivi,
quantomeno, alla data di notifica dell’accertamento medesimo e non su quelli
che hanno prodotto le altre sanzioni oggi opposte.
13. La mancata informazione e il limite
ingannatore
• << la ratio della preventiva informazione, unica in entrambe le ipotesi, si rinviene
nell’obbligo di civile trasparenza gravante sulla P.A., il cui potere sanzionatorio in
materia di circolazione stradale non è tanto ispirato dall’intento della sorpresa
ingannevole dell’automobilista indisciplinato, in un logica patrimoniale captatoria,
quanto da uno scopo di tutela della sicurezza stradale e di riduzione dei costi
economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare, nonchè di fluidità delle
circolazione, anche mediante l’utilizzo di nuova tecnologie, come è reso palese dal testo
della L. 22 marzo 2001, n. 85, art. 2, di delega al governo per la revisione del nuovo codice
della strada>>.
• Nel diritto amministrativo il principio di legittimo affidamento viene a realizzarsi in tutte
le ipotesi nelle quali una situazione giuridica favorevole al soggetto viene a creare un
determinato grado di stabilità nella sfera giuridica del destinatario (Tar Lazio, n.76/2007).
• Trattasi dunque di quell'interesse teso alla tutela di una situazione giuridica realizzatasi
consequenzialmente ad comportamento della P.A. che ha suscitato nel terzo un
ragionevole affidamento in un determinato risultato.
14. Soluzioni…?
• Art. 21 nonies della L. 241/1990 "Il provvedimento amministrativo illegittimo ai
sensi dell'articolo 21-octies può essere annullato d'ufficio, sussistendone le
ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli
interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato,
ovvero da altro organo previsto dalla legge”.
• Art. 21 nonies della L. 241/1990 “È annullabile il provvedimento amministrativo
adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza.”
15. Grazie!
Dott. Rocco Greco
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