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Prof. Antonio Vito Boccia
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Diritto al lavoro e libera circolazione nell’area Schengen,
quale impulso allo sviluppo economico del Paese:
il caso della Svizzera
come esempio di buone prassi
1. Premessa
2. Il principio di libera circolazione delle persone
3. La libera circolazione dei lavoratori
4. La libera circolazione di servizi
5. Il Caso della Svizzera
6. Importanza economica
7. Gli Accordi bilaterali e i relativi vantaggi economici
8. Dati economici Svizzera-Unione europea
9. La libera circolazione delle persone giova anche nella crisi economica
10. Attuazione delle misure di accompagnamento
11. Occupazione
12. Economia e prosperità
13. Riconoscimento dei diplomi
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Premessa
•Notevole sviluppo demografico, culturale ed economico
•Mercato del lavoro più ampio
•Professionalità in grado di far competere le imprese a livello mondiale
•Manodopera qualificata
•Crescita demografica e ripresa economica
•Riconoscimento dei diplomi e della formazione nell'Unione europea
Una previsione di come gli eventuali accordi bilaterali di libera circolazione tra l’Albania e i paesi dell’Unione
Europea dapprima, e poi l’ingresso nell’Unione Europea dopo, possano facilitare lo sviluppo del paese.
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Il principio di libera circolazione delle persone
Diritto Comunitario
•Le normative che regolano la circolazione delle persone all’interno del territorio dell’ Unione Europea costituiscono
uno dei capitoli più rilevanti e significativi.
•La libera circolazione dei cittadini della U.E. ha una sua propria caratterizzazione, prettamente economica
•Raggiungimento degli obiettivi europei in materia di politica sociale.
•Costituzione di un unico mercato del lavoro su scala europea.
•E’ assicurata la piena libertà di spostamento tra i vari Stati-membro che costituiscono la Comunità: siano essi
lavoratori subordinati, lavoratori autonomi o persone giuridiche.
•Abolizione di qualsivoglia forma di discriminazione ab origine basata sulla nazionalità delle persone, con riguardo
al diritto di ingresso nel territorio comunitario, all’accesso al lavoro, alle condizioni, al soggiorno ed al diritto di
mantenervi la propria residenza dal 1961, e la stessa Corte di Giustizia ha avuto modo di pronunciarsi più volte
sull’argomento (il coniuge e i discendenti che siano minori di anni ventuno).
•Il diritto di soggiorno dei familiari: esso tuttavia non costituisce un diritto autonomo, bensì è naturalmente collegato
alla circostanza che il lavoratore abbia già esercitato il suo proprio diritto di libera circolazione e che disponga di un
alloggio.
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La libera circolazione delle persone nella UE:
Parità di trattamento
Diritto Comunitario
•L’esistenza di un mercato del lavoro comunitario permette che lavoratori e datori di lavoro possano scambiare in
piena libertà le domande e le offerte di impiego, dando esecuzione ai contratti di lavoro conclusi.
•Parità di accesso ai posti di lavoro disponibili in ciascuno dei Paesi-membro della UE: tale garanzia è identificabile
nel principio di parità di trattamento per l’accesso all’impiego tra lavoratori nazionali e lavoratori che provengono da
altri stati comunitari.
•La garanzia di parità di trattamento trova fondamento nella impossibilità di far dipendere la assunzione del
lavoratore a criteri discriminatori in ragione della sua nazionalità.
•Il divieto di discriminazione, a contrario, rappresenta un autentico limite giuridico sia per i comportamenti dei
poteri pubblici, sia per la autonomia dei privati: sicchè le clausole discriminatorie che siano contenute in norme, o
contratti (individuali e/o collettivi), sono da considerarsi radicalmente nulle.
•La libera circolazione può essere parzialmente limitata dalla (legittima) richiesta di attestati di qualificazione
professionale, poiché le regole per il rilascio di tali attestazioni risultano ancora essere diverse nei vari Stati-
membro, in prevalenza per ciò che riguarda i lavoratori autonomi.
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La libera circolazione dei lavoratori
• Il principio di parità di trattamento del lavoratore costituisce, evidentemente, una parte integrante del diritto di
libera circolazione: trattasi di una garanzia di carattere generale.
• Il principio di parità gode comunque di un’ampia valenza protettiva: non a caso tale garanzia è funzionale sia alla
integrazione dei lavoratori migranti che alla tutela degli stessi cittadini del paese di accoglienza.
• Il principio di libera circolazione non può che implicare il diritto a spostarsi liberamente nel territorio degli stati-
membro e, quindi, il diritto del lavoratore a lasciare il proprio territorio nazionale, onde accedere ad una attività
lavorativa in un altro paese comunitario.
• Applicabile semplicemente con la presentazione di un documento di identità, senza il rilascio di alcun visto di
uscita: detta facoltà coincide con il diritto di ingresso del lavoratore migrante in ognuno dei paesi della UE, che
non è condizionabile da alcuna forma di visto di ingresso.
• La libertà di circolazione del lavoratore si concretizza nel diritto di soggiornare senza il rilascio di alcun
permesso costitutivo del diritto.
• Sussistono ancora due limiti: un primo, di carattere meramente residuale, che riguarda l’accesso dei lavoratori
extra-nazionali all’impiego pubblico nelle amministrazioni dei singoli stati-membro.
• Un altro limite: il quale concerne, invece, le ragioni di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, ovvero di sanità
pubblica.
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La libera circolazione di servizi
• Il Trattato sul funzionamento della Unione, nell'evidente intento di assicurare la piena mobilità dei fattori
produttivi in senso ampio altresì, con gli articoli 56-62 TCE, prevede la libera prestazione e circolazione dei
servizi: questa costituisce, in un certo senso, il pieno completamento del diritto alla libera circolazione dei
lavoratori.
• Per “servizi” devono intendersi, secondo l'art. 57 TFUE, «le prestazioni fornite normalmente dietro retribuzione,
in quanto non siano regolate dalle disposizioni relative alla libera circolazione delle merci, dei capitali e delle
persone».
• Tali prestazioni comprendono attività di carattere industriale, commerciale, artigiane e, infine, le libere
professioni.
• L'art. 57 paragr. 2 TFUE, prevede per il prestatore (il quale, a titolo temporaneo, eserciti la propria attività in un
paese diverso da quello di origine) il pieno diritto di esercitare la propria attività «alle stesse condizioni imposte
da tale Stato ai propri cittadini».
• Come per il diritto al libero stabilimento, anche nella libera prestazione dei servizi sono in primo luogo vietate le
discriminazioni ‘‘dirette’’, ossia quei casi in cui la normativa nazionale prevede espressamente un trattamento
diverso e meno favorevole per i liberi prestatori rispetto a quello applicabile ai soggetti stabiliti.
• Sono, infine, vietate le discriminazioni ‘’materiali’’, ossia tutte quelle azioni che derivano dalla assimilazione
della situazione del prestatore di servizi straniero a quella del prestatore nazionale, rispetto a quei requisiti che
risultino -per il cittadino estero- obiettivamente più difficili da acquisire.
Il Caso della Svizzera
•L’Accordo del 21 giugno 1999 sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l’UE (ALC) facilita ai
cittadini dell’UE le condizioni di soggiorno e di lavoro in Svizzera
•Reciproco dei diplomi
•Sull’acquisto di immobili
•Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale
•L’ALC è entrato in vigore il 1 giugno 2002 nei confronti dei cittadini dei vecchi Stati dell’UE
•Il 1 aprile 2006 è stato esteso ai dieci Stati che hanno aderito all’UE il 1 maggio 2004
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Il Caso della Svizzera
• L'immigrazione ha fatto registrare un'evoluzione adeguata alle esigenze dell’economia svizzera, favorendo così lo
sviluppo economico
• Le imprese possono reclutare più facilmente nell'UE o nei Paesi dell'Associazione europea di libero scambio
(AELS) il personale qualificato o altamente qualificato di cui hanno bisogno, il che consente loro di restare
competitive.
• Casi di dumping salariale sono stati osservati in particolare in alcuni settori a rischio. Potenziate le misure di
accompagnamento e si sono rivelate uno strumento efficace di lotta contro simili abusi in ambito retributivo
nonché in materia di condizioni lavorative.
• Dall’immigrazione prodotta da una situazione economica solida in Svizzera sorgono anche problemi legati al
sovraccarico delle infrastrutture e alla convivenza sociale.
• Sono inoltre stati realizzati numerosi studi volti a verificare, per esempio, l’impatto della libera circolazione delle
persone sul mercato del lavoro e sulla situazione del mercato dell'alloggio.
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Importanza economica
• I Bilaterali del 1999 completano l’Accordo di libero scambio del 1972 con un’apertura reciproca dei mercati
• Consolidamento delle relazioni economico-commerciali esistenti tra la Svizzera e l’Unione europea.
• Entrambe le parti traggono beneficio dall’abolizione degli ostacoli al commercio.
• Quest’ultima, infatti, snellisce le condizioni commerciali e favorisce la concorrenza, stimolando di conseguenza
la crescita economica, che a sua volta promuove la creazione di posti di lavoro.
• Economie Suisse, l’associazione mantello dell’economia svizzera, definisce questi accordi «indispensabili e
inevitabili».
• Rivestono particolare rilevanza sul piano economico l’Accordo sulla libera circolazione delle persone
• Quello sull’abolizione degli ostacoli tecnici al commercio
• Quello sugli appalti pubblici.
Gli Accordi bilaterali e i relativi vantaggi economici
• Nuove opportunità commerciali per le imprese svizzere in mercati fino ad allora chiusi (prodotti agricoli, per i
trasporti terrestri e aerei nonché per gli appalti pubblici)
• Possono usufruire, nelle gare pubbliche di appalto, delle medesime condizioni di accesso garantite ai loro
concorrenti europei, (acqua, energia, smaltimento rifiuti, trasporti urbani ecc.)
• Le imprese estere hanno libero accesso al mercato svizzero, andando così a incrementare la pressione
concorrenziale nei settori interessati e, di riflesso, incentivando una maggiore produttività
• Nel settore del traffico delle merci è possibile ottenere risparmi immediati attraverso lo snellimento delle norme
di valutazione della conformità dei prodotti (abolizione degli ostacoli tecnici al commercio)
• Il principale impatto dal punto di vista economico è determinato dalla libera circolazione delle persone, che
consente di agevolare, da un lato, il distacco di manodopera svizzera negli Stati membri dell’Unione europea e,
dall’altro, il reclutamento di forza lavoro per il mercato svizzero del lavoro
• La semplificazione delle condizioni della mobilità internazionale dei lavoratori favorisce l’efficienza e pertanto
la crescita delle imprese svizzere, che hanno la possibilità di reclutare con maggiore facilità il personale
qualificato adatto alle loro esigenze
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Gli Accordi bilaterali e i relativi vantaggi economici
La seconda serie di Accordi bilaterali, i Bilaterali II, va ben oltre il quadro meramente economico dei Bilaterali I
estende la cooperazione a importanti settori politici quali:
• la sicurezza
• l’asilo
• l’ambiente
• la cultura
I Bilaterali II soddisfano anche altri interessi economici come:
• Tutelare gli interessi della piazza finanziaria (fiscalità del risparmio, lotta contro la frode);
• Incentivare il settore del turismo in Svizzera grazie all’introduzione del visto Schengen (Schengen/Dublino);
• Avvantaggiare fiscalmente le imprese svizzere attive a livello internazionale, che possono avvalersi di esenzioni
fiscali grazie all’adozione della cosiddetta «Direttiva madre-figlia» (fiscalità del risparmio)
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Dati economici Svizzera-Unione europea
• Il 55% delle esportazioni svizzere (pari a circa 114 miliardi di CHF nel 2014) è diretto verso l’UE
• il 73% delle importazioni svizzere (equivalenti a circa 131 miliardi di CHF nel 2014) provengono dall’UE
• l’82% del capitale estero investito in Svizzera proviene infatti dall’UE (complessivamente circa 562 miliardi di
CHF nel 2013)
• il 43% degli investimenti diretti svizzeri all’estero è destinato all’UE (pari a circa 465 miliardi di CHF nel 2013)
• Oltre 455’800 cittadini svizzeri vivevano e lavorano nei Paesi dell’UE
• 1’363’736 cittadini dell’UE-28/AELS domiciliati in Svizzera
• Oltre 297’000 lavoratori frontalieri provenienti dall’UE/AELS
(Fonte: Amministrazione federale delle dogane AFD, Ufficio federale di statistica UST e Banca nazionale svizzera BNS)
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La libera circolazione delle persone giova anche nella crisi
economica
• Le imprese hanno sfruttato le maggiori possibilità di reclutare manodopera qualificata Favorita la crescita
demografica e la ripresa economica
• La percentuale di lavoratori qualificati tra i neo-immigrati è superiore alla media, a tutto vantaggio
dell’economia.
• Negli ultimi otto anni, l’Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) ha favorito l’immigrazione di
lavoratori in Svizzera, consentendo all’economia svizzera una ripresa significante.
• La percentuale di lavoratori qualificati tra i neo-immigrati è superiore alla media, a tutto vantaggio
dell’economia.
• La recessione e il calo dell’occupazione in Svizzera sono stati moderati rispetto ad altri Paesi industrializzati
anche grazie all’immigrazione.
• Sul piano salariale, finora non sono stati rilevati effetti negativi riconducibili all’immigrazione sulle classi di
reddito basse.
• Si è forse leggermente indebolita la crescita salariale per i lavoratori maggiormente qualificati, il segmento che
ha registrato l’immigrazione più elevata.
• L’immigrazione ha invece avuto ripercussioni favorevoli per le assicurazioni sociali finanziate secondo il
principio della ridistribuzione: i contributi versati dai lavoratori provenienti dagli Stati membri dell’UE in
Svizzera superano ampiamente le prestazioni che percepiscono.
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Riconoscimento dei diplomi
• Alla luce dell'importanza della mobilità delle persone attive nell'attuale mondo del lavoro, anche il
riconoscimento dei diplomi riveste un ruolo decisivo.
• L'accordo sulla libera circolazione delle persone permette agli Svizzeri di far valere la loro formazione
nell'Unione europea e, viceversa, ai cittadini dell'UE di far riconoscere i loro diplomi dell'UE in Svizzera.
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Economia e Prosperità
• La libera circolazione accresce le opportunità di reclutare forza lavoro;
• Le imprese svizzere possono inoltre distaccare più facilmente il rispettivo personale negli Stati membri
dell’Unione europea (ad esempio per il montaggio o la manutenzione di macchinari o apparecchi dell’industria
metalmeccanica ed elettronica), migliorando pertanto le prospettive di concorrenzialità delle imprese elvetiche
rispetto alla concorrenza europea.
• Un terzo del personale che lavora negli istituti ospedalieri è di origine straniera.
• Nel settore alberghiero e della ristorazione, la proporzione di lavoratori stranieri supera il 40 per cento.
• L’80 per cento delle piccole e medie imprese ritiene che la possibilità, offerta dalla libera circolazione delle
persone, di reclutare facilmente la manodopera di cui necessitano, costituisce l’elemento più importante per la
piazza economica elvetica.
• Grazie alla libera circolazione delle persone, il prodotto interno lordo ha segnato una crescita stabile di al-meno
l’un per cento: questo rappresenta all’incirca tra quattro e cinque miliardi di franchi.
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Occupazione
• Mercati del lavoro aperti riducono il rischio di delocalizzazione della produzione all’estero a causa di una
carenza di manodopera qualificata e permettono in questo modo di mantenere gli impieghi nonché di creare
nuovi posti di lavoro.
• D’altra parte, gli Svizzeri usufruiscono di un accesso pari e reciproco al mercato del lavoro dell’Unione europea.
• La libera circolazione delle persone rispecchia l’andamento congiunturale dell’economia: se quest’ultima
rallenta, l’offerta di posti di lavoro diminuisce e quindi l’immigrazione si ridimensiona.
• Durante il quarto trimestre 2008, l’immigrazione proveniente dall’Unione europea è calata di quasi la metà.
• Sono stati creati oltre 250 000 posti di lavoro dalla metà del 2004.
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Conclusioni
• Col rinnovo e l’estensione della libera circolazione delle persone ai “nuovi” Stati membri dell’UE, la Svizzera
riconferma il proprio accesso privilegiato al mercato interno europeo costituito da ben 490 milioni di
consumatori.
• Essa consolida nel contempo le relazioni bilaterali con l’Unione europea che presentano condizioni stabili e
provate, le quali si rivelano particolarmente importanti proprio in periodi dominati dall’incertezza circa gli
sviluppi dell’economia.
• La Svizzera guadagna un franco su tre tramite le sue relazioni economiche con l’Unione europea.
• Queste superano attualmente un volume medio di un miliardo di franchi al giorno (circa 900 milioni di euro).
• Due terzi delle esportazioni svizzere sono dirette verso il mercato europeo (equivalenti a 124 miliardi di franchi
nel 2007).
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Diritto al lavoro e libera circolazione nell’area schengen

  • 1. Prof. Roberto Laera Prof. Antonio Vito Boccia Aleksander Moisiu University FASTIP Faculty Diritto al lavoro e libera circolazione nell’area Schengen, quale impulso allo sviluppo economico del Paese: il caso della Svizzera come esempio di buone prassi
  • 2. 1. Premessa 2. Il principio di libera circolazione delle persone 3. La libera circolazione dei lavoratori 4. La libera circolazione di servizi 5. Il Caso della Svizzera 6. Importanza economica 7. Gli Accordi bilaterali e i relativi vantaggi economici 8. Dati economici Svizzera-Unione europea 9. La libera circolazione delle persone giova anche nella crisi economica 10. Attuazione delle misure di accompagnamento 11. Occupazione 12. Economia e prosperità 13. Riconoscimento dei diplomi Prof. Roberto Laera Prof. Antonio Vito Boccia Aleksander Moisiu University FASTIP Faculty
  • 3. Prof. Roberto Laera Prof. Antonio Vito Boccia Aleksander Moisiu University FASTIP Faculty Premessa •Notevole sviluppo demografico, culturale ed economico •Mercato del lavoro più ampio •Professionalità in grado di far competere le imprese a livello mondiale •Manodopera qualificata •Crescita demografica e ripresa economica •Riconoscimento dei diplomi e della formazione nell'Unione europea Una previsione di come gli eventuali accordi bilaterali di libera circolazione tra l’Albania e i paesi dell’Unione Europea dapprima, e poi l’ingresso nell’Unione Europea dopo, possano facilitare lo sviluppo del paese.
  • 4. Prof. Roberto Laera Prof. Antonio Vito Boccia Aleksander Moisiu University FASTIP Faculty Il principio di libera circolazione delle persone Diritto Comunitario •Le normative che regolano la circolazione delle persone all’interno del territorio dell’ Unione Europea costituiscono uno dei capitoli più rilevanti e significativi. •La libera circolazione dei cittadini della U.E. ha una sua propria caratterizzazione, prettamente economica •Raggiungimento degli obiettivi europei in materia di politica sociale. •Costituzione di un unico mercato del lavoro su scala europea. •E’ assicurata la piena libertà di spostamento tra i vari Stati-membro che costituiscono la Comunità: siano essi lavoratori subordinati, lavoratori autonomi o persone giuridiche. •Abolizione di qualsivoglia forma di discriminazione ab origine basata sulla nazionalità delle persone, con riguardo al diritto di ingresso nel territorio comunitario, all’accesso al lavoro, alle condizioni, al soggiorno ed al diritto di mantenervi la propria residenza dal 1961, e la stessa Corte di Giustizia ha avuto modo di pronunciarsi più volte sull’argomento (il coniuge e i discendenti che siano minori di anni ventuno). •Il diritto di soggiorno dei familiari: esso tuttavia non costituisce un diritto autonomo, bensì è naturalmente collegato alla circostanza che il lavoratore abbia già esercitato il suo proprio diritto di libera circolazione e che disponga di un alloggio.
  • 5. Prof. Roberto Laera Prof. Antonio Vito Boccia Aleksander Moisiu University FASTIP Faculty La libera circolazione delle persone nella UE: Parità di trattamento Diritto Comunitario •L’esistenza di un mercato del lavoro comunitario permette che lavoratori e datori di lavoro possano scambiare in piena libertà le domande e le offerte di impiego, dando esecuzione ai contratti di lavoro conclusi. •Parità di accesso ai posti di lavoro disponibili in ciascuno dei Paesi-membro della UE: tale garanzia è identificabile nel principio di parità di trattamento per l’accesso all’impiego tra lavoratori nazionali e lavoratori che provengono da altri stati comunitari. •La garanzia di parità di trattamento trova fondamento nella impossibilità di far dipendere la assunzione del lavoratore a criteri discriminatori in ragione della sua nazionalità. •Il divieto di discriminazione, a contrario, rappresenta un autentico limite giuridico sia per i comportamenti dei poteri pubblici, sia per la autonomia dei privati: sicchè le clausole discriminatorie che siano contenute in norme, o contratti (individuali e/o collettivi), sono da considerarsi radicalmente nulle. •La libera circolazione può essere parzialmente limitata dalla (legittima) richiesta di attestati di qualificazione professionale, poiché le regole per il rilascio di tali attestazioni risultano ancora essere diverse nei vari Stati- membro, in prevalenza per ciò che riguarda i lavoratori autonomi.
  • 6. Prof. Roberto Laera Prof. Antonio Vito Boccia Aleksander Moisiu University FASTIP Faculty La libera circolazione dei lavoratori • Il principio di parità di trattamento del lavoratore costituisce, evidentemente, una parte integrante del diritto di libera circolazione: trattasi di una garanzia di carattere generale. • Il principio di parità gode comunque di un’ampia valenza protettiva: non a caso tale garanzia è funzionale sia alla integrazione dei lavoratori migranti che alla tutela degli stessi cittadini del paese di accoglienza. • Il principio di libera circolazione non può che implicare il diritto a spostarsi liberamente nel territorio degli stati- membro e, quindi, il diritto del lavoratore a lasciare il proprio territorio nazionale, onde accedere ad una attività lavorativa in un altro paese comunitario. • Applicabile semplicemente con la presentazione di un documento di identità, senza il rilascio di alcun visto di uscita: detta facoltà coincide con il diritto di ingresso del lavoratore migrante in ognuno dei paesi della UE, che non è condizionabile da alcuna forma di visto di ingresso. • La libertà di circolazione del lavoratore si concretizza nel diritto di soggiornare senza il rilascio di alcun permesso costitutivo del diritto. • Sussistono ancora due limiti: un primo, di carattere meramente residuale, che riguarda l’accesso dei lavoratori extra-nazionali all’impiego pubblico nelle amministrazioni dei singoli stati-membro. • Un altro limite: il quale concerne, invece, le ragioni di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, ovvero di sanità pubblica.
  • 7. Prof. Roberto Laera Prof. Antonio Vito Boccia Aleksander Moisiu University FASTIP Faculty La libera circolazione di servizi • Il Trattato sul funzionamento della Unione, nell'evidente intento di assicurare la piena mobilità dei fattori produttivi in senso ampio altresì, con gli articoli 56-62 TCE, prevede la libera prestazione e circolazione dei servizi: questa costituisce, in un certo senso, il pieno completamento del diritto alla libera circolazione dei lavoratori. • Per “servizi” devono intendersi, secondo l'art. 57 TFUE, «le prestazioni fornite normalmente dietro retribuzione, in quanto non siano regolate dalle disposizioni relative alla libera circolazione delle merci, dei capitali e delle persone». • Tali prestazioni comprendono attività di carattere industriale, commerciale, artigiane e, infine, le libere professioni. • L'art. 57 paragr. 2 TFUE, prevede per il prestatore (il quale, a titolo temporaneo, eserciti la propria attività in un paese diverso da quello di origine) il pieno diritto di esercitare la propria attività «alle stesse condizioni imposte da tale Stato ai propri cittadini». • Come per il diritto al libero stabilimento, anche nella libera prestazione dei servizi sono in primo luogo vietate le discriminazioni ‘‘dirette’’, ossia quei casi in cui la normativa nazionale prevede espressamente un trattamento diverso e meno favorevole per i liberi prestatori rispetto a quello applicabile ai soggetti stabiliti. • Sono, infine, vietate le discriminazioni ‘’materiali’’, ossia tutte quelle azioni che derivano dalla assimilazione della situazione del prestatore di servizi straniero a quella del prestatore nazionale, rispetto a quei requisiti che risultino -per il cittadino estero- obiettivamente più difficili da acquisire.
  • 8. Il Caso della Svizzera •L’Accordo del 21 giugno 1999 sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l’UE (ALC) facilita ai cittadini dell’UE le condizioni di soggiorno e di lavoro in Svizzera •Reciproco dei diplomi •Sull’acquisto di immobili •Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale •L’ALC è entrato in vigore il 1 giugno 2002 nei confronti dei cittadini dei vecchi Stati dell’UE •Il 1 aprile 2006 è stato esteso ai dieci Stati che hanno aderito all’UE il 1 maggio 2004 Prof. Roberto Laera Prof. Antonio Vito Boccia Aleksander Moisiu University FASTIP Faculty
  • 9. Il Caso della Svizzera • L'immigrazione ha fatto registrare un'evoluzione adeguata alle esigenze dell’economia svizzera, favorendo così lo sviluppo economico • Le imprese possono reclutare più facilmente nell'UE o nei Paesi dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) il personale qualificato o altamente qualificato di cui hanno bisogno, il che consente loro di restare competitive. • Casi di dumping salariale sono stati osservati in particolare in alcuni settori a rischio. Potenziate le misure di accompagnamento e si sono rivelate uno strumento efficace di lotta contro simili abusi in ambito retributivo nonché in materia di condizioni lavorative. • Dall’immigrazione prodotta da una situazione economica solida in Svizzera sorgono anche problemi legati al sovraccarico delle infrastrutture e alla convivenza sociale. • Sono inoltre stati realizzati numerosi studi volti a verificare, per esempio, l’impatto della libera circolazione delle persone sul mercato del lavoro e sulla situazione del mercato dell'alloggio. Prof. Roberto Laera Prof. Antonio Vito Boccia Aleksander Moisiu University FASTIP Faculty
  • 10. Prof. Roberto Laera Prof. Antonio Vito Boccia Aleksander Moisiu University FASTIP Faculty Importanza economica • I Bilaterali del 1999 completano l’Accordo di libero scambio del 1972 con un’apertura reciproca dei mercati • Consolidamento delle relazioni economico-commerciali esistenti tra la Svizzera e l’Unione europea. • Entrambe le parti traggono beneficio dall’abolizione degli ostacoli al commercio. • Quest’ultima, infatti, snellisce le condizioni commerciali e favorisce la concorrenza, stimolando di conseguenza la crescita economica, che a sua volta promuove la creazione di posti di lavoro. • Economie Suisse, l’associazione mantello dell’economia svizzera, definisce questi accordi «indispensabili e inevitabili». • Rivestono particolare rilevanza sul piano economico l’Accordo sulla libera circolazione delle persone • Quello sull’abolizione degli ostacoli tecnici al commercio • Quello sugli appalti pubblici.
  • 11. Gli Accordi bilaterali e i relativi vantaggi economici • Nuove opportunità commerciali per le imprese svizzere in mercati fino ad allora chiusi (prodotti agricoli, per i trasporti terrestri e aerei nonché per gli appalti pubblici) • Possono usufruire, nelle gare pubbliche di appalto, delle medesime condizioni di accesso garantite ai loro concorrenti europei, (acqua, energia, smaltimento rifiuti, trasporti urbani ecc.) • Le imprese estere hanno libero accesso al mercato svizzero, andando così a incrementare la pressione concorrenziale nei settori interessati e, di riflesso, incentivando una maggiore produttività • Nel settore del traffico delle merci è possibile ottenere risparmi immediati attraverso lo snellimento delle norme di valutazione della conformità dei prodotti (abolizione degli ostacoli tecnici al commercio) • Il principale impatto dal punto di vista economico è determinato dalla libera circolazione delle persone, che consente di agevolare, da un lato, il distacco di manodopera svizzera negli Stati membri dell’Unione europea e, dall’altro, il reclutamento di forza lavoro per il mercato svizzero del lavoro • La semplificazione delle condizioni della mobilità internazionale dei lavoratori favorisce l’efficienza e pertanto la crescita delle imprese svizzere, che hanno la possibilità di reclutare con maggiore facilità il personale qualificato adatto alle loro esigenze Prof. Roberto Laera Prof. Antonio Vito Boccia Aleksander Moisiu University FASTIP Faculty
  • 12. Gli Accordi bilaterali e i relativi vantaggi economici La seconda serie di Accordi bilaterali, i Bilaterali II, va ben oltre il quadro meramente economico dei Bilaterali I estende la cooperazione a importanti settori politici quali: • la sicurezza • l’asilo • l’ambiente • la cultura I Bilaterali II soddisfano anche altri interessi economici come: • Tutelare gli interessi della piazza finanziaria (fiscalità del risparmio, lotta contro la frode); • Incentivare il settore del turismo in Svizzera grazie all’introduzione del visto Schengen (Schengen/Dublino); • Avvantaggiare fiscalmente le imprese svizzere attive a livello internazionale, che possono avvalersi di esenzioni fiscali grazie all’adozione della cosiddetta «Direttiva madre-figlia» (fiscalità del risparmio) Prof. Roberto Laera Prof. Antonio Vito Boccia Aleksander Moisiu University FASTIP Faculty
  • 13. Dati economici Svizzera-Unione europea • Il 55% delle esportazioni svizzere (pari a circa 114 miliardi di CHF nel 2014) è diretto verso l’UE • il 73% delle importazioni svizzere (equivalenti a circa 131 miliardi di CHF nel 2014) provengono dall’UE • l’82% del capitale estero investito in Svizzera proviene infatti dall’UE (complessivamente circa 562 miliardi di CHF nel 2013) • il 43% degli investimenti diretti svizzeri all’estero è destinato all’UE (pari a circa 465 miliardi di CHF nel 2013) • Oltre 455’800 cittadini svizzeri vivevano e lavorano nei Paesi dell’UE • 1’363’736 cittadini dell’UE-28/AELS domiciliati in Svizzera • Oltre 297’000 lavoratori frontalieri provenienti dall’UE/AELS (Fonte: Amministrazione federale delle dogane AFD, Ufficio federale di statistica UST e Banca nazionale svizzera BNS) Prof. Roberto Laera Prof. Antonio Vito Boccia Aleksander Moisiu University FASTIP Faculty
  • 14. La libera circolazione delle persone giova anche nella crisi economica • Le imprese hanno sfruttato le maggiori possibilità di reclutare manodopera qualificata Favorita la crescita demografica e la ripresa economica • La percentuale di lavoratori qualificati tra i neo-immigrati è superiore alla media, a tutto vantaggio dell’economia. • Negli ultimi otto anni, l’Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) ha favorito l’immigrazione di lavoratori in Svizzera, consentendo all’economia svizzera una ripresa significante. • La percentuale di lavoratori qualificati tra i neo-immigrati è superiore alla media, a tutto vantaggio dell’economia. • La recessione e il calo dell’occupazione in Svizzera sono stati moderati rispetto ad altri Paesi industrializzati anche grazie all’immigrazione. • Sul piano salariale, finora non sono stati rilevati effetti negativi riconducibili all’immigrazione sulle classi di reddito basse. • Si è forse leggermente indebolita la crescita salariale per i lavoratori maggiormente qualificati, il segmento che ha registrato l’immigrazione più elevata. • L’immigrazione ha invece avuto ripercussioni favorevoli per le assicurazioni sociali finanziate secondo il principio della ridistribuzione: i contributi versati dai lavoratori provenienti dagli Stati membri dell’UE in Svizzera superano ampiamente le prestazioni che percepiscono. Prof. Roberto Laera Prof. Antonio Vito Boccia Aleksander Moisiu University FASTIP Faculty
  • 15. Riconoscimento dei diplomi • Alla luce dell'importanza della mobilità delle persone attive nell'attuale mondo del lavoro, anche il riconoscimento dei diplomi riveste un ruolo decisivo. • L'accordo sulla libera circolazione delle persone permette agli Svizzeri di far valere la loro formazione nell'Unione europea e, viceversa, ai cittadini dell'UE di far riconoscere i loro diplomi dell'UE in Svizzera. Prof. Roberto Laera Prof. Antonio Vito Boccia Aleksander Moisiu University FASTIP Faculty
  • 16. Economia e Prosperità • La libera circolazione accresce le opportunità di reclutare forza lavoro; • Le imprese svizzere possono inoltre distaccare più facilmente il rispettivo personale negli Stati membri dell’Unione europea (ad esempio per il montaggio o la manutenzione di macchinari o apparecchi dell’industria metalmeccanica ed elettronica), migliorando pertanto le prospettive di concorrenzialità delle imprese elvetiche rispetto alla concorrenza europea. • Un terzo del personale che lavora negli istituti ospedalieri è di origine straniera. • Nel settore alberghiero e della ristorazione, la proporzione di lavoratori stranieri supera il 40 per cento. • L’80 per cento delle piccole e medie imprese ritiene che la possibilità, offerta dalla libera circolazione delle persone, di reclutare facilmente la manodopera di cui necessitano, costituisce l’elemento più importante per la piazza economica elvetica. • Grazie alla libera circolazione delle persone, il prodotto interno lordo ha segnato una crescita stabile di al-meno l’un per cento: questo rappresenta all’incirca tra quattro e cinque miliardi di franchi. Prof. Roberto Laera Prof. Antonio Vito Boccia Aleksander Moisiu University FASTIP Faculty
  • 17. Occupazione • Mercati del lavoro aperti riducono il rischio di delocalizzazione della produzione all’estero a causa di una carenza di manodopera qualificata e permettono in questo modo di mantenere gli impieghi nonché di creare nuovi posti di lavoro. • D’altra parte, gli Svizzeri usufruiscono di un accesso pari e reciproco al mercato del lavoro dell’Unione europea. • La libera circolazione delle persone rispecchia l’andamento congiunturale dell’economia: se quest’ultima rallenta, l’offerta di posti di lavoro diminuisce e quindi l’immigrazione si ridimensiona. • Durante il quarto trimestre 2008, l’immigrazione proveniente dall’Unione europea è calata di quasi la metà. • Sono stati creati oltre 250 000 posti di lavoro dalla metà del 2004. Prof. Roberto Laera Prof. Antonio Vito Boccia Aleksander Moisiu University FASTIP Faculty
  • 18. Conclusioni • Col rinnovo e l’estensione della libera circolazione delle persone ai “nuovi” Stati membri dell’UE, la Svizzera riconferma il proprio accesso privilegiato al mercato interno europeo costituito da ben 490 milioni di consumatori. • Essa consolida nel contempo le relazioni bilaterali con l’Unione europea che presentano condizioni stabili e provate, le quali si rivelano particolarmente importanti proprio in periodi dominati dall’incertezza circa gli sviluppi dell’economia. • La Svizzera guadagna un franco su tre tramite le sue relazioni economiche con l’Unione europea. • Queste superano attualmente un volume medio di un miliardo di franchi al giorno (circa 900 milioni di euro). • Due terzi delle esportazioni svizzere sono dirette verso il mercato europeo (equivalenti a 124 miliardi di franchi nel 2007). Prof. Roberto Laera Prof. Antonio Vito Boccia Aleksander Moisiu University FASTIP Faculty