PROVINCIA DI TORINO
CITTÀ DI CASELLE TORINESE
Ordinanza Sindacale N. 20
Data di registrazione 31/01/2023
OGGETTO: FUNERALI SUL TERRITORIO COMUNALE - DIVIETO CORTEI A PIEDI
IL SINDACO
PREMESSO:
a) che sul territorio comunale il percorso dei cortei funebri per il trasporto delle salme dai luoghi di
culto al Cimitero Comunale è in contrasto con la segnaletica presente, strada a senso unico percorsa
in contro senso e rotatoria pericolosa soggetta ad intenso traffico veicolare trovandosi tra l’altro sulla
direttrice anche per l’Aeroporto di Torino – Caselle “Sandro Pertini”;
b) che il percorso dei cortei funebri sulla Via Leini’ e la rotatoria di Strada Aeroporto in direzione del
Cimitero Comunale implica il contromano ed il blocco del traffico al fine di tutelare la sicurezza e
l’incolumità dei pedoni che partecipano al corteo, e che non sempre può essere garantita la presenza
della Polizia Locale;
c) che sul territorio sono presenti numerosi cantieri stradali che implicano sostanziali modifiche della
viabilità ordinaria, rendendo difficoltoso il percorso tradizionale.
RAVVISATA, pertanto, l'esigenza di introdurre disposizioni a tutela della circolazione stradale prevedendo il
divieto di svolgimento dei cortei funebri pedonali, al fine di tutelare l'incolumità pubblica ed il regolare
svolgimento della circolazione stradale;
VISTO l’art. 22 DPR 285/1990 che così recita “il Sindaco disciplina l’orario per il trasporto dei cadaveri, le
modalità ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito”;
VISTO il Titolo I – capo I – artt. 1, 2 e 3 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria –Deliberazione
C.C. n. 29/2008 che all’art. 24 c.1 così recita “i criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i
percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza del Sindaco”;
VISTO l’art 7-bis del T.U.E.L. relativo alle misure edittali previste per le violazioni ai regolamenti ed
ordinanze degli EE.LL.;
VISTA la Legge 689 /81 ed in particolare l’art. 16 comma 2 come modificato dall’art. 6 bis Legge 125/08
che dispone: «Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e provinciali, l’Amministrazione
Comunale o Provinciale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può
stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma»;
VISTO il Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285 ( Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni
intercorse nonché il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo C.d.S. (D.P.R. n. 495
/1992) ;
O R D I N A
1. Per i motivi di cui in narrativa, con decorrenza immediata, è fatto divieto, su tutto il territorio
comunale casellese, lo svolgimento di cortei funebri appiedati.
2. Sono consentiti esclusivamente i cortei funebri con i veicoli attraverso il tragitto più breve, che va
dal luogo dell’abitazione del defunto sino al luogo dove si svolgeranno le esequie e successivo
proseguimento fino al Cimitero Comunale, ovviamente in ossequio alle normative della circolazione
stradale e della relativa segnaletica;
3. Le bande musicali potranno esibirsi solo sui sagrati delle chiese o in spazi adiacenti ai luoghi di
commiato.
I titolari di agenzie onoranze funebri, che eseguono il relativo servizio, nonché i familiari dei defunti che
non ottemperino alle disposizioni della presente ordinanza, saranno soggetti all’applicazione di una
sanzione, ai sensi della legge n. 689/81, che va da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 500,00, con il
pagamento in misura ridotta di € 50,00;
L’inosservanza di quanto precede sarà oggetto di valutazione da parte dell’A.G., ai sensi dell’art.650
C.P.;
Qualora nella inconsueta possibilità venga richiesto la necessità di cortei funebri pedonali, per motivazioni
eccezionali o comunque casistiche particolari, tale richiesta deve essere preventivamente presentata
all’Autorità Comunale, deve essere valutata la necessità e l’itinerario dovrà essere concordato con il
Comando di Polizia Locale, non in contrasto con la segnaletica stradale e con la presenza degli operatori, il
tutto ovviamente previa autorizzazione dell’Amministrazione Comunale.
La Polizia Locale e le altre Forze dell’Ordine sono obbligati a verificare l’applicazione ed il rispetto della
presente ordinanza, sanzionando gli eventuali trasgressori con le modalità sopra riportate.
DISPONE
che la presente ordinanza:
a) sia pubblicata sull’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Caselle Torinese;
b) sia notificata alle agenzie funebri presenti nel territorio di Caselle Torinese;
c) sia comunicata:
- Al Ill.mo Sig. Prefetto di Torino;
- Al Corpo Polizia Locale di Caselle Torinese ;
- Al Comando Stazione dei Carabinieri di Caselle Torinese;
- Al Responsabile del Settore – Servizi Cimiteriali.
d) sia oggetto delle più idonee forme di pubblicità e d’informazione;
Avverte che tale provvedimento assume validità permanente sino ad eventuale revoca o modifica.
Avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso gerarchico al Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti in applicazione dell’art. 37 comma 3 del D.Lgs. 285 /1992 s.m.i. e ricorso giurisdizionale avanti
al T.A.R. Piemonte – Sez. Torino entro 60 giorni, in applicazione del D.Lgs. 104/2010 o, alternativamente,
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione ai sensi del D.P.R. 1199
/1971.
Il Sindaco
Marsaglia Cagnola Giuseppe / InfoCamere S.C.p.A.