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Ministero dell’Interno
                     DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
                                 Direzione Centrale dei Servizi Elettorali




              E L E Z I O N I
              C O M U N A L I

              15 - 16 MAGGIO 2011




SCHEDE INFORMATIVE
15 - 16 MAGGIO 2011
FONTI   NORMATIVE



D.P.R. 16 MAGGIO 1960, N. 570
       Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle
       amministrazioni comunali

LEGGE 7 GIUGNO 1991, N. 182
      Norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e
      circoscrizionali

LEGGE 25 MARZO 1993, N. 81
      Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio
      comunale e del consiglio provinciale

D.P.R. 28 APRILE 1993, N. 132
       Regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1993, n. 81, in materia di ele-
       zioni comunali e provinciali

DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 1996, N. 197
      Attuazione della direttiva 94/80/CE concernente le modalità di esercizio del
      diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell’Unione




                                                                                             ELEZIONI COMUALI
      europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza

LEGGE 30 APRILE 1999, N. 120
      Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché
      disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale

DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267
      Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali

LEGGE 26 MARZO 2010, N. 42
      Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 2010,
      n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni.




COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
     Il consiglio comunale è composto dal sindaco e:
     a) da 48 membri nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti;
     b) da 40 membri nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;
     c) da 36 membri nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti;
     d) da 32 membri nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti
     o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia;
     e) da 24 membri nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;
     f) da 16 membri nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
                                                                                                              2
g) da 12 membri nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti;
       h) da 9 membri negli altri comuni.
       La popolazione è determinata in base ai risultati dell’ultimo censimento ufficiale.




                                                                                              15 - 16 MAGGIO 2011
ELETTORATO ATTIVO
      Sono elettori tutti i cittadini italiani che abbiano compiuto il diciottesimo
      anno di età entro il 15 maggio 2011.
      Sono, altresì, elettori i cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea
      residenti nel comune che presentino apposita istanza al sindaco, entro il qua-
      rantesimo giorno antecedente quello della votazione (5 aprile 2011).




ELETTORATO PASSIVO
      Sono eleggibili a sindaco e a consigliere comunale gli elettori di un qualsia-
      si comune della Repubblica che abbiano compiuto il diciottesimo anno di
      età entro il 15 maggio 2011.
      Sono, altresì, eleggibili a consigliere comunale i cittadini di uno Stato mem-
      bro dell’Unione europea iscritti nelle apposite liste aggiunte.




                                                                                              ELEZIONI COMUALI
COME   SI ELEGGONO IL       SINDACO E IL CONSIGLIO COMUNALE NEI COMUNI CON
POPOLAZIONE SINO A      15.000 ABITANTI
       L’elezione del sindaco e del consiglio è contestuale.
       Ogni candidato sindaco è collegato ad una lista di candidati a consigliere
       comunale.
       È eletto il candidato sindaco che ha ottenuto il maggior numero di voti; in
       caso di parità si procede ad un turno di ballottaggio tra i due candidati che
       hanno ottenuto il maggior numero di voti; in caso di ulteriore parità viene
       eletto il più anziano di età.
       Alla lista vengono assegnati tanti voti quanti sono quelli attribuiti al candida-
       to sindaco collegato.
       Alla lista del candidato sindaco eletto sono attribuiti i 2/3 dei seggi assegna-
       ti al consiglio, i restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente tra le altre
       liste con il metodo d’Hondt.A tal fine, si divide la cifra elettorale di ciascuna
       lista successivamente per 1, 2, 3 . . . . fino alla concorrenza dei seggi da asse-
       gnare.Tra i quozienti così ottenuti, disposti in una graduatoria decrescente,
       vengono scelti i quozienti più alti in numero uguale a quello dei seggi da
       assegnare. A parità di quoziente, il seggio viene attribuito alla lista che ha
       ottenuto la cifra elettorale maggiore; a parità di quest’ultima si procede per
       sorteggio.
       Nell’ambito di ciascuna lista, i candidati vengono eletti consiglieri secondo
       l’ordine delle cifre individuali, costituite dalla cifra di lista aumentata dei voti
       di preferenza; a parità di cifra, secondo l’ordine di presentazione nella lista;
       il primo seggio di ciascuna delle liste di minoranza è attribuito al candidato
       sindaco collegato non eletto.
       In caso di ammissione e votazione di una sola lista, sono eletti tutti i candidati
       compresi nella lista e il candidato a sindaco collegato purché essa abbia ripor-
                                                                                                               3
tato un numero di voti validi non inferiore al 50% dei votanti e il numero dei
       votanti non sia stato inferiore al 50% degli elettori iscritti nelle liste elettorali
       del comune. Qualora non vengano raggiunte tali percentuali l’elezione è nulla.




                                                                                               15 - 16 MAGGIO 2011
       Non è prevista alcuna soglia di sbarramento per le liste ai fini della parteci-
       pazione all’assegnazione dei seggi.



COME   SI ELEGGE IL SINDACO NEI COMUNI CON POPOLAZIONE
SUPERIORE A    15.000 ABITANTI
       L’elezione del sindaco è contestuale a quella del consiglio comunale.
       Ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare, all’atto della presen-
       tazione della candidatura, il collegamento con una o più liste presentate per
       l’elezione del consiglio comunale.Tale dichiarazione ha efficacia solo se con-
       vergente con analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate.
       È eletto sindaco il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti vali-
       di. Nel caso in cui nessun candidato ottenga tale risultato si procede ad un
       secondo turno di votazione che ha luogo la seconda domenica successiva a
       quella del primo. Sono ammessi al ballottaggio i due candidati alla carica di
       sindaco che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. Nel
       caso di parità di voti tra i candidati, è ammesso al ballottaggio il candidato
       collegato con la lista o il gruppo di liste per l’elezione del consiglio comuna-
       le che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva.A parità di cifra
       elettorale, partecipa al ballottaggio il candidato più anziano di età.
       Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con
       le liste dichiarati al primo turno. Essi hanno tuttavia facoltà, entro sette gior-




                                                                                               ELEZIONI COMUALI
       ni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste
       rispetto a quelle con cui è stato effettuato il collegamento nel primo turno.
       Tutte le dichiarazioni di collegamento hanno efficacia solo se convergenti
       con analoghe dichiarazioni rese dai delegati delle liste interessate.
       Al secondo turno di votazione è proclamato eletto sindaco il candidato che
       ha ottenuto il maggior numero di voti.


COME   SI ELEGGE IL CONSIGLIO COMUNALE NEI COMUNI CON POPOLAZIONE
SUPERIORE A    15.000 ABITANTI
       L’attribuzione dei seggi al consiglio comunale viene effettuata dopo l’elezio-
       ne del sindaco, al termine del primo o del secondo turno di votazione, con
       l’assegnazione del premio di maggioranza alla lista o gruppo di liste collega-
       te al candidato sindaco eletto.
       Al riparto dei seggi non sono ammesse le liste di candidati che abbiano otte-
       nuto al primo turno di votazione meno del 3% dei voti validi e che non
       appartengano a nessun gruppo di liste che abbia superato tale soglia.
       A ciascuna lista o gruppo di liste i seggi sono assegnati proporzionalmente
       con il metodo delle divisioni successive (metodo d’Hondt), dividendo suc-
       cessivamente per 1, 2, 3… la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste
       collegate sino alla concorrenza dei seggi da assegnare. Quindi tra i quozien-
       ti così ottenuti si scelgono i più alti in numero pari ai consiglieri da elegge-
       re, disponendoli in una graduatoria decrescente e a ciascuna lista o gruppo
       di liste sono assegnati tanti seggi quanti sono i quozienti ad esso appartenen-
       ti, compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e deci-
       mali, il seggio è attribuito alla lista o gruppo di liste che ha ottenuto la mag-
       giore cifra elettorale e, a parità di quest’ultima, per sorteggio.
                                                                                                                4
Se un candidato alla carica di sindaco è proclamato eletto al primo turno, alla
       lista o al gruppo di liste ad esso collegate, che non abbiano già conseguito il
       60% dei seggi del consiglio, ma abbiano ottenuto almeno il 40% dei voti vali-




                                                                                           15 - 16 MAGGIO 2011
       di, viene assegnato il 60% dei seggi, sempre che nessuna altra lista o altro
       gruppo di liste collegate abbia superato il 50% dei voti validi.
       Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al secondo
       turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate che non abbiano già con-
       seguito almeno il 60% dei seggi del consiglio, viene assegnato il 60% dei
       seggi, sempre che nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate al primo
       turno abbia già superato nel turno medesimo il 50% dei voti validi.
       Determinato il numero di seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste,
       sono, in primo luogo, proclamati consiglieri i candidati a sindaco non eletti,
       collegati a lista che abbia ottenuto almeno un seggio; nel caso di collega-
       mento a più liste, il seggio per il candidato sindaco è detratto dai seggi attri-
       buiti complessivamente al gruppo di liste collegate.
       Sono proclamati consiglieri i candidati di ciascuna lista secondo l’ordine
       delle rispettive cifre individuali costituite dalla cifra di lista aumentata dei
       voti di preferenza; in caso di parità, sono proclamati i candidati che precedo-
       no nell’ordine di lista.




DURATA IN CARICA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE
     Il sindaco e il consiglio comunale durano in carica per un periodo di cinque
     anni.




                                                                                           ELEZIONI COMUALI
     Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco non è, allo
     scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla stessa carica, a
     meno che uno dei due mandati precedenti abbia avuto una durata inferiore a
     due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.




PERIODO DI SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI
     Le elezioni dei consigli comunali si svolgono in un turno annuale ordinario
     da tenersi in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno se il man-
     dato scade nel primo semestre dell’anno, ovvero nello stesso periodo dell’an-
     no successivo se il mandato scade nel secondo semestre.
     Le elezioni dei consigli comunali che devono essere rinnovati per motivi
     diversi dalla scadenza del mandato si svolgono in una domenica compresa
     tra il 15 aprile e il 15 giugno se le condizioni che rendono necessario il rin-
     novo si siano verificate entro il 24 febbraio, ovvero nello stesso periodo del-
     l’anno successivo se le condizioni si sono verificate oltre tale data.




CONVOCAZIONE COMIZI
     La data per lo svolgimento delle elezioni è fissata dal Ministro dell’Interno
     non oltre il cinquantacinquesimo giorno precedente quello della votazione
     (21 marzo 2011).
     Il prefetto convoca i comizi per ciascun comune ed invia copia del relativo
                                                                                                            5
decreto al sindaco, il quale, con manifesto da pubblicarsi quarantacinque giorni
       prima della data della votazione (31 marzo 2011), ne dà avviso agli elettori.
       Qualora, per sopravvenute cause di forza maggiore, non possa farsi luogo alle




                                                                                          15 - 16 MAGGIO 2011
       elezioni per la data fissata dal decreto di convocazione dei comizi, il prefet-
       to può disporne il rinvio, non oltre sessanta giorni, con proprio decreto, da
       rendersi noto con manifesto del sindaco.



CANDIDATURE
     La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati al consiglio comu-
     nale e delle collegate candidature alla carica di sindaco per ogni comune
     deve essere sottoscritta:
     a) da non meno di 1.000 e da non più di 1.500 elettori nei comuni con popo-
     lazione superiore ad un milione di abitanti;
     b) da non meno di 500 e da non più di 1.000 elettori nei comuni con popo-
     lazione compresa tra 500.001 ed un milione di abitanti;
     c) da non meno di 350 e da non più di 700 elettori nei comuni con popola-
     zione compresa tra 100.001 e 500.000 abitanti;
     d) da non meno di 200 e da non più di 400 elettori nei comuni con popola-
     zione compresa tra 40.001 e 100.000 abitanti;
     e) da non meno di 175 e da non più di 350 elettori nei comuni con popola-
     zione compresa tra 20.001 e 40.000 abitanti;
     f) da non meno di 100 e da non più di 200 elettori nei comuni con popola-
     zione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti;




                                                                                          ELEZIONI COMUALI
     g) da non meno di 60 e da non più di 120 elettori nei comuni con popola-
     zione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti;
     h) da non meno di 30 e da non più di 60 elettori nei comuni con popolazio-
     ne compresa tra 2.001 e 5.000 abitanti;
     i) da non meno di 25 e da non più di 50 elettori nei comuni con popolazio-
     ne compresa tra 1.000 e 2.000 abitanti.
     Nessuna sottoscrizione è richiesta per la dichiarazione di presentazione delle
     liste nei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti.
     La presentazione delle candidature deve essere effettuata alla segreteria del
     comune dalle ore 8 del trentesimo giorno (15 aprile 2011) alle ore 12 del
     ventinovesimo giorno (16 aprile 2011) antecedente la data delle elezioni.




ORARIO DI VOTAZIONE
     Le operazioni di voto per le elezioni del sindaco e del consiglio comunale si
     svolgono, in occasione del primo turno di votazione, dalle ore 8 alle ore 22 di
     domenica 15 maggio 2011 e dalle ore 7 alle ore 15 di lunedì 16 maggio 2011.
     Gli eventuali ballottaggi avranno luogo dalle ore 8 alle ore 22 di domenica
     29 maggio 2011 e dalle ore 7 alle ore 15 di lunedì 30 maggio 2011.



MODALITÀ DI VOTO NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SINO A 15.000 ABITANTI
     Nella scheda è indicato, a fianco del contrassegno, il candidato alla carica di
     sindaco. L’elettore ha diritto di votare per un candidato alla carica di sinda-
     co, segnando il relativo contrassegno.
                                                                                                           6
Può altresì esprimere un voto di preferenza per un candidato alla carica di
       consigliere comunale compreso nella lista collegata al candidato alla carica
       di sindaco prescelto, scrivendone solo il cognome o, in caso di omonimia, il




                                                                                         15 - 16 MAGGIO 2011
       cognome e nome e, ove occorra, data e luogo di nascita nella apposita riga
       stampata sotto il medesimo contrassegno.




MODALITÀ DI VOTO NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 15.000 ABITANTI
     La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di sindaco, scrit-
     ti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni
     della lista o delle liste con cui il candidato è collegato.
     L’elettore può votare:
     • per una delle liste, tracciando un segno sul relativo contrassegno; il voto
     così espresso si intende attribuito anche al candidato sindaco collegato;
     • per un candidato a sindaco, tracciando un segno sul relativo rettangolo,
     non scegliendo alcuna lista collegata; il voto così espresso si intende attribui-
     to solo al candidato alla carica di sindaco;
     • per un candidato a sindaco, tracciando un segno sul relativo rettangolo, e
     per una delle liste collegate tracciando un segno sul relativo contrassegno; il
     voto così espresso si intende attribuito sia al candidato alla carica di sindaco
     sia alla lista collegata;
     • per un candidato a sindaco, tracciando un segno sul relativo rettangolo, e
     per una lista non collegata tracciando un segno sul relativo contrassegno; il




                                                                                         ELEZIONI COMUALI
     voto così espresso si intende attribuito sia al candidato alla carica di sindaco
     sia alla lista non collegata (cd.“voto disgiunto”).
     L’elettore potrà, altresì, manifestare un solo voto di preferenza per un candi-
     dato alla carica di consigliere comunale, segnando, sull’apposita riga stam-
     pata sulla destra di ogni contrassegno di lista, il nominativo (solo il cognome
     o, in caso di omonimia, il cognome e nome e, ove occorra, data e luogo di
     nascita) del candidato preferito appartenente alla lista prescelta.
     Per il ballottaggio il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro
     il quale è scritto il nome del candidato prescelto.




OPERAZIONI DI SCRUTINIO
     Le operazioni di scrutinio delle schede per le elezioni comunali, nel primo
     turno di votazione, verranno effettuate lunedì 16 maggio 2011, al termine
     delle operazioni di voto o dello spoglio eventuale delle schede provinciali.
     Nel caso di successivo secondo turno di votazione, le operazioni di scrutinio
     avranno inizio lunedì 30 maggio 2011, al termine delle operazioni di voto o
     dello spoglio delle schede relative all’eventuale ballottaggio per l’elezione del
     presidente della provincia.




                                                                                                          7
MODELLO SCHEDA DI VOTAZIONE
(elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione sino
a 15.000 abitanti. I turno)




 MODELLO SCHEDA DI VOTAZIONE
 (elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione
 superiore a 15.000 abitanti. I turno)
MODELLO SCHEDA DI VOTAZIONE
(ballottaggio per l’elezione del sindaco nei comuni con popolazione sino
a 15.000 abitanti)




MODELLO SCHEDA DI VOTAZIONE
(ballottaggio per l’elezione del sindaco nei comuni con popolazione
superiore a 15.000 abitanti)

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  • 1. Ministero dell’Interno DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI Direzione Centrale dei Servizi Elettorali E L E Z I O N I C O M U N A L I 15 - 16 MAGGIO 2011 SCHEDE INFORMATIVE
  • 2. 15 - 16 MAGGIO 2011 FONTI NORMATIVE D.P.R. 16 MAGGIO 1960, N. 570 Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali LEGGE 7 GIUGNO 1991, N. 182 Norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali LEGGE 25 MARZO 1993, N. 81 Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale D.P.R. 28 APRILE 1993, N. 132 Regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1993, n. 81, in materia di ele- zioni comunali e provinciali DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 1996, N. 197 Attuazione della direttiva 94/80/CE concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell’Unione ELEZIONI COMUALI europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza LEGGE 30 APRILE 1999, N. 120 Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267 Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali LEGGE 26 MARZO 2010, N. 42 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE Il consiglio comunale è composto dal sindaco e: a) da 48 membri nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti; b) da 40 membri nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti; c) da 36 membri nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti; d) da 32 membri nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia; e) da 24 membri nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti; f) da 16 membri nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti; 2
  • 3. g) da 12 membri nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti; h) da 9 membri negli altri comuni. La popolazione è determinata in base ai risultati dell’ultimo censimento ufficiale. 15 - 16 MAGGIO 2011 ELETTORATO ATTIVO Sono elettori tutti i cittadini italiani che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il 15 maggio 2011. Sono, altresì, elettori i cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea residenti nel comune che presentino apposita istanza al sindaco, entro il qua- rantesimo giorno antecedente quello della votazione (5 aprile 2011). ELETTORATO PASSIVO Sono eleggibili a sindaco e a consigliere comunale gli elettori di un qualsia- si comune della Repubblica che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il 15 maggio 2011. Sono, altresì, eleggibili a consigliere comunale i cittadini di uno Stato mem- bro dell’Unione europea iscritti nelle apposite liste aggiunte. ELEZIONI COMUALI COME SI ELEGGONO IL SINDACO E IL CONSIGLIO COMUNALE NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SINO A 15.000 ABITANTI L’elezione del sindaco e del consiglio è contestuale. Ogni candidato sindaco è collegato ad una lista di candidati a consigliere comunale. È eletto il candidato sindaco che ha ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità si procede ad un turno di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti; in caso di ulteriore parità viene eletto il più anziano di età. Alla lista vengono assegnati tanti voti quanti sono quelli attribuiti al candida- to sindaco collegato. Alla lista del candidato sindaco eletto sono attribuiti i 2/3 dei seggi assegna- ti al consiglio, i restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente tra le altre liste con il metodo d’Hondt.A tal fine, si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3 . . . . fino alla concorrenza dei seggi da asse- gnare.Tra i quozienti così ottenuti, disposti in una graduatoria decrescente, vengono scelti i quozienti più alti in numero uguale a quello dei seggi da assegnare. A parità di quoziente, il seggio viene attribuito alla lista che ha ottenuto la cifra elettorale maggiore; a parità di quest’ultima si procede per sorteggio. Nell’ambito di ciascuna lista, i candidati vengono eletti consiglieri secondo l’ordine delle cifre individuali, costituite dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza; a parità di cifra, secondo l’ordine di presentazione nella lista; il primo seggio di ciascuna delle liste di minoranza è attribuito al candidato sindaco collegato non eletto. In caso di ammissione e votazione di una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista e il candidato a sindaco collegato purché essa abbia ripor- 3
  • 4. tato un numero di voti validi non inferiore al 50% dei votanti e il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Qualora non vengano raggiunte tali percentuali l’elezione è nulla. 15 - 16 MAGGIO 2011 Non è prevista alcuna soglia di sbarramento per le liste ai fini della parteci- pazione all’assegnazione dei seggi. COME SI ELEGGE IL SINDACO NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 15.000 ABITANTI L’elezione del sindaco è contestuale a quella del consiglio comunale. Ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare, all’atto della presen- tazione della candidatura, il collegamento con una o più liste presentate per l’elezione del consiglio comunale.Tale dichiarazione ha efficacia solo se con- vergente con analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate. È eletto sindaco il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti vali- di. Nel caso in cui nessun candidato ottenga tale risultato si procede ad un secondo turno di votazione che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al ballottaggio i due candidati alla carica di sindaco che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. Nel caso di parità di voti tra i candidati, è ammesso al ballottaggio il candidato collegato con la lista o il gruppo di liste per l’elezione del consiglio comuna- le che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva.A parità di cifra elettorale, partecipa al ballottaggio il candidato più anziano di età. Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le liste dichiarati al primo turno. Essi hanno tuttavia facoltà, entro sette gior- ELEZIONI COMUALI ni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle con cui è stato effettuato il collegamento nel primo turno. Tutte le dichiarazioni di collegamento hanno efficacia solo se convergenti con analoghe dichiarazioni rese dai delegati delle liste interessate. Al secondo turno di votazione è proclamato eletto sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti. COME SI ELEGGE IL CONSIGLIO COMUNALE NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 15.000 ABITANTI L’attribuzione dei seggi al consiglio comunale viene effettuata dopo l’elezio- ne del sindaco, al termine del primo o del secondo turno di votazione, con l’assegnazione del premio di maggioranza alla lista o gruppo di liste collega- te al candidato sindaco eletto. Al riparto dei seggi non sono ammesse le liste di candidati che abbiano otte- nuto al primo turno di votazione meno del 3% dei voti validi e che non appartengano a nessun gruppo di liste che abbia superato tale soglia. A ciascuna lista o gruppo di liste i seggi sono assegnati proporzionalmente con il metodo delle divisioni successive (metodo d’Hondt), dividendo suc- cessivamente per 1, 2, 3… la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate sino alla concorrenza dei seggi da assegnare. Quindi tra i quozien- ti così ottenuti si scelgono i più alti in numero pari ai consiglieri da elegge- re, disponendoli in una graduatoria decrescente e a ciascuna lista o gruppo di liste sono assegnati tanti seggi quanti sono i quozienti ad esso appartenen- ti, compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e deci- mali, il seggio è attribuito alla lista o gruppo di liste che ha ottenuto la mag- giore cifra elettorale e, a parità di quest’ultima, per sorteggio. 4
  • 5. Se un candidato alla carica di sindaco è proclamato eletto al primo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate, che non abbiano già conseguito il 60% dei seggi del consiglio, ma abbiano ottenuto almeno il 40% dei voti vali- 15 - 16 MAGGIO 2011 di, viene assegnato il 60% dei seggi, sempre che nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate abbia superato il 50% dei voti validi. Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al secondo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate che non abbiano già con- seguito almeno il 60% dei seggi del consiglio, viene assegnato il 60% dei seggi, sempre che nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate al primo turno abbia già superato nel turno medesimo il 50% dei voti validi. Determinato il numero di seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste, sono, in primo luogo, proclamati consiglieri i candidati a sindaco non eletti, collegati a lista che abbia ottenuto almeno un seggio; nel caso di collega- mento a più liste, il seggio per il candidato sindaco è detratto dai seggi attri- buiti complessivamente al gruppo di liste collegate. Sono proclamati consiglieri i candidati di ciascuna lista secondo l’ordine delle rispettive cifre individuali costituite dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza; in caso di parità, sono proclamati i candidati che precedo- no nell’ordine di lista. DURATA IN CARICA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE Il sindaco e il consiglio comunale durano in carica per un periodo di cinque anni. ELEZIONI COMUALI Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla stessa carica, a meno che uno dei due mandati precedenti abbia avuto una durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie. PERIODO DI SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI Le elezioni dei consigli comunali si svolgono in un turno annuale ordinario da tenersi in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno se il man- dato scade nel primo semestre dell’anno, ovvero nello stesso periodo dell’an- no successivo se il mandato scade nel secondo semestre. Le elezioni dei consigli comunali che devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato si svolgono in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno se le condizioni che rendono necessario il rin- novo si siano verificate entro il 24 febbraio, ovvero nello stesso periodo del- l’anno successivo se le condizioni si sono verificate oltre tale data. CONVOCAZIONE COMIZI La data per lo svolgimento delle elezioni è fissata dal Ministro dell’Interno non oltre il cinquantacinquesimo giorno precedente quello della votazione (21 marzo 2011). Il prefetto convoca i comizi per ciascun comune ed invia copia del relativo 5
  • 6. decreto al sindaco, il quale, con manifesto da pubblicarsi quarantacinque giorni prima della data della votazione (31 marzo 2011), ne dà avviso agli elettori. Qualora, per sopravvenute cause di forza maggiore, non possa farsi luogo alle 15 - 16 MAGGIO 2011 elezioni per la data fissata dal decreto di convocazione dei comizi, il prefet- to può disporne il rinvio, non oltre sessanta giorni, con proprio decreto, da rendersi noto con manifesto del sindaco. CANDIDATURE La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati al consiglio comu- nale e delle collegate candidature alla carica di sindaco per ogni comune deve essere sottoscritta: a) da non meno di 1.000 e da non più di 1.500 elettori nei comuni con popo- lazione superiore ad un milione di abitanti; b) da non meno di 500 e da non più di 1.000 elettori nei comuni con popo- lazione compresa tra 500.001 ed un milione di abitanti; c) da non meno di 350 e da non più di 700 elettori nei comuni con popola- zione compresa tra 100.001 e 500.000 abitanti; d) da non meno di 200 e da non più di 400 elettori nei comuni con popola- zione compresa tra 40.001 e 100.000 abitanti; e) da non meno di 175 e da non più di 350 elettori nei comuni con popola- zione compresa tra 20.001 e 40.000 abitanti; f) da non meno di 100 e da non più di 200 elettori nei comuni con popola- zione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti; ELEZIONI COMUALI g) da non meno di 60 e da non più di 120 elettori nei comuni con popola- zione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti; h) da non meno di 30 e da non più di 60 elettori nei comuni con popolazio- ne compresa tra 2.001 e 5.000 abitanti; i) da non meno di 25 e da non più di 50 elettori nei comuni con popolazio- ne compresa tra 1.000 e 2.000 abitanti. Nessuna sottoscrizione è richiesta per la dichiarazione di presentazione delle liste nei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti. La presentazione delle candidature deve essere effettuata alla segreteria del comune dalle ore 8 del trentesimo giorno (15 aprile 2011) alle ore 12 del ventinovesimo giorno (16 aprile 2011) antecedente la data delle elezioni. ORARIO DI VOTAZIONE Le operazioni di voto per le elezioni del sindaco e del consiglio comunale si svolgono, in occasione del primo turno di votazione, dalle ore 8 alle ore 22 di domenica 15 maggio 2011 e dalle ore 7 alle ore 15 di lunedì 16 maggio 2011. Gli eventuali ballottaggi avranno luogo dalle ore 8 alle ore 22 di domenica 29 maggio 2011 e dalle ore 7 alle ore 15 di lunedì 30 maggio 2011. MODALITÀ DI VOTO NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SINO A 15.000 ABITANTI Nella scheda è indicato, a fianco del contrassegno, il candidato alla carica di sindaco. L’elettore ha diritto di votare per un candidato alla carica di sinda- co, segnando il relativo contrassegno. 6
  • 7. Può altresì esprimere un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale compreso nella lista collegata al candidato alla carica di sindaco prescelto, scrivendone solo il cognome o, in caso di omonimia, il 15 - 16 MAGGIO 2011 cognome e nome e, ove occorra, data e luogo di nascita nella apposita riga stampata sotto il medesimo contrassegno. MODALITÀ DI VOTO NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 15.000 ABITANTI La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di sindaco, scrit- ti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui il candidato è collegato. L’elettore può votare: • per una delle liste, tracciando un segno sul relativo contrassegno; il voto così espresso si intende attribuito anche al candidato sindaco collegato; • per un candidato a sindaco, tracciando un segno sul relativo rettangolo, non scegliendo alcuna lista collegata; il voto così espresso si intende attribui- to solo al candidato alla carica di sindaco; • per un candidato a sindaco, tracciando un segno sul relativo rettangolo, e per una delle liste collegate tracciando un segno sul relativo contrassegno; il voto così espresso si intende attribuito sia al candidato alla carica di sindaco sia alla lista collegata; • per un candidato a sindaco, tracciando un segno sul relativo rettangolo, e per una lista non collegata tracciando un segno sul relativo contrassegno; il ELEZIONI COMUALI voto così espresso si intende attribuito sia al candidato alla carica di sindaco sia alla lista non collegata (cd.“voto disgiunto”). L’elettore potrà, altresì, manifestare un solo voto di preferenza per un candi- dato alla carica di consigliere comunale, segnando, sull’apposita riga stam- pata sulla destra di ogni contrassegno di lista, il nominativo (solo il cognome o, in caso di omonimia, il cognome e nome e, ove occorra, data e luogo di nascita) del candidato preferito appartenente alla lista prescelta. Per il ballottaggio il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto. OPERAZIONI DI SCRUTINIO Le operazioni di scrutinio delle schede per le elezioni comunali, nel primo turno di votazione, verranno effettuate lunedì 16 maggio 2011, al termine delle operazioni di voto o dello spoglio eventuale delle schede provinciali. Nel caso di successivo secondo turno di votazione, le operazioni di scrutinio avranno inizio lunedì 30 maggio 2011, al termine delle operazioni di voto o dello spoglio delle schede relative all’eventuale ballottaggio per l’elezione del presidente della provincia. 7
  • 8. MODELLO SCHEDA DI VOTAZIONE (elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti. I turno) MODELLO SCHEDA DI VOTAZIONE (elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti. I turno)
  • 9. MODELLO SCHEDA DI VOTAZIONE (ballottaggio per l’elezione del sindaco nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti) MODELLO SCHEDA DI VOTAZIONE (ballottaggio per l’elezione del sindaco nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti)