1. Aziende, imprese, societa'
Azienda
Classificazione delle aziende
• secondo il fine
• secondo la natura del soggetto giuridico
• secondo la forma giuridica
• secondo il settore di attivita'
• secondo le dimensioni
Classificazione delle aziende: sintesi
Impresa individuale
Le società
• Societa’ semplici
• Societa’ commerciali
Societa’ commerciali
• Concetto
• Classificazione
s.n.c
s.a.s
s.p.a.
s.r.l.
s.a.p.a.
coop
Societa’ di mutua assicurazione
Aziende, imprese, societa'
2. Azienda
L'azienda e' un complesso di persone e di beni diretto al soddisfacimento dei bisogni umani. Si tratta di
organizzazioni economiche, destinate a durare nel tempo, all'interno delle quali, in modo coordinato, si
procaccia, si produce e si consuma ricchezza al fine di soddisfare i bisogni umani.
Le caratteristiche dell'azienda sono quindi:
•una organizzazione di beni e persone
•un complesso di operazioni compiute per il raggiungimento del fine aziendale
CLASSIFICAZIONE DELLE AZIENDE
Le aziende possono essere classificate in base a vari criteri, per esempio secondo:
•Ilfine che si vuole raggiungere
•La natura del soggetto giuridico
•La forma giuridica
•Il settore di attivita'
•Le dimensioni
SECONDO IL FINE CHE SI VUOLE RAGGIUNGERE
La differenziazione degli scopi aziendali, soddisfacimento di bisogni individuali o collettivi, porta alla
costituzione di aziende assai diverse tra loro, che secondo il fine da perseguire, si classificano in:
•aziende di produzione (o imprese)
•aziende di consumo (o di erogazione)
Le aziende di produzione
Le aziende di produzione sono quelle che, attraverso un processo di produzione di beni o di servizi da
mettere a disposizione di terzi mediante lo scambio sul mercato, hanno come fine il conseguimento di un
utile (guadagno).
Le aziende di produzione si chiamano anche Imprese.
Le aziende di produzione possono essere:
•Aziende di produzione diretta, se attuano processi di trasformazione di materie prime ed altri
fattori produttivi in prodotti finiti o servizi. Sono aziende di produzione diretta le imprese industriali ,
siderurgiche, alimentari, manifatturiere, le imprese che producono servizi ( trasporti, telefono,
energia elettrica, etc.)
•Aziende di produzione indiretta, se attuano una funzione di distribuzione e di trasferimento dei
beni nel tempo e nello spazio, senza far subire agli stessi modificazioni materiali (le imprese
mercantili, che commerciano all’ingrosso e al minuto, svolgono un’attività di intermediazione negli
scambi, le aziende bancarie, quelle di trasporto, etc.)
Le aziende di consumo o erogazione
possono essere:
•aziende di consumo come le famiglie, i circoli ricreativi e sportivi, i club, piu' in generale sono
aziende che hanno per scopo il soddisfacimento dei bisogni delle persone che ne fanno parte.
•aziende di erogazione come quelle di assistenza, beneficienza, ricerca, piu' in generale sono
aziende che hanno per scopo il soddisfacimento dei bisogni di persone esterne
3. LE AZIENDE SECONDO LA NATURA DEL SOGGETTO GIURIDICO
Secondo la natura del soggetto giuridico è necessario distinguere due tipi di aziende:
•Aziende private
•Aziende pubbliche
Il soggetto giuridico e' la persona o il gruppo di persone a cui fanno capo diritti e obblighi derivanti
dall’attività compiuta in azienda.
Le varie operazioni aziendali portano la stessa azienda a contatto con operatori esterni verso i quali sorgono
diritti e obblighi: ad esempio l’acquisto da terzi di materie necessarie all’attività aziendale comporta il diritto di
poterne disporre ma anche l’obbligo di pagare il prezzo convenuto.
Vi sono aziende in cui il soggetto giuridico è costituito da persone fisiche e altre il cui soggetto giuridico è
costituito da persone giuridiche.
Le aziende private hanno come soggetto giuridico una persona fisica oppure una persona giuridica con fini
privati ( sono tali alcune aziende di erogazione o consumo, associazioni sportive, ricreative, culturali , e
molte aziende di produzione)
Le aziende pubbliche hanno come soggetto giuridico un Ente pubblico, che persegue interessi di tutta la
collettività (sono tali: lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni)
Per esempio lo Stato controlla sia la gestione delle scuole che degli ospedali, ma queste aziende pubbliche
non hanno scopo di lucro e non sono quindi societa' commerciali.
LE AZIENDE SECONDO LA FORMA GIURIDICA
Le aziende private si classificano in :
•individuali
•collettive
Fanno parte delle aziende individuali quelle il cui soggetto giuridico è una persona fisica.
In questo caso il proprietario dell’azienda incentra su di sé i compiti di direttore, amministratore ed
organizzatore; se invece l’attività d’impresa è esercitata da due o più persone che esercitino in comune
un’attività operativa, dietro l’apporto di capitali, al fine di dividere il rischio d’impresa, abbiamo un’impresa
collettiva o società.
Le aziende collettive, dette anche società hanno dunque come soggetto giuridico più persone fisiche o una
persona giuridica
Le aziende collettive possono essere Società di persone, nelle quali il soggetto giuridico è rappresentato
dai singoli soci, titolari di diritti e obblighi derivanti dall’attività aziendale. Esempio: la Società in nome
collettivo (S.n.c.)
Nelle Società di capitali invece il soggetto giuridico è rappresentato dalla stessa società, che risulta titolare
di diritti e obblighi. Appartengono alle società di capitali: le Società per azioni (S.p.A.), le Societa' in
accomandita per azioni (S.a.p.a.) e le Società a responsabilità limitata (S.r.l.)
SECONDO IL SETTORE DI ATTIVITA'
I settori di attivita' sono:
•primario
•secondario
•terziario
Il settore primario raggruppa l'insieme delle attivita' la cui finalita' consiste in uno sfruttamento delle
risourse naturali: agricoltura, pesca, foreste
Il settore secondario raggruppa l'insieme delle attivita' che consistono in una trasformazione piu' o meno
complessa dei prodotti materiali. Fanno parte del settore secondario le aziende artigiane e industriali.
Il settore terziario raggruppa l'insieme delle attivita' che hanno per oggetto la fournitura di servizi
immateriali. Il settore terziario comprende imprese commerciali e di servizi.
A volte si distingue un quarto settore relativo alla communicazione e all'informatica
4. SECONDO LE DIMENSIONI
I criteri piu' utilizzati sono:
•volume d’affari
•numero di dipendenti
Il volume d’affari e' il totale delle vendite di beni o servizi realizzato in un periodo annuale di normale attivita'.
Si misura moltiplicando le quantita' dei beni o servizi venduti * il prezzo unitario
Ma, quando si considera l’impatto sociale della chiusura di una azienda, non interessa tanto il volume
d'affari, quanto piuttosto il numero di dipendenti che si troveranno disoccupati. Per questo motivo, un altro
criterio che consente di valutare le dimensioni consiste nel calcolare il numero di dipendenti.
In base a questi due criteri si possono distinguere:
•Grandi imprese
•Medie imprese
•Piccole imprese
Grandi imprese Le grandi imprese occupano piu' di 250 dipendenti
Medie imprese. Le medie imprese occupano da 50 a 250 dipendenti. Il loro fatturato deve essere inferiore a
40 milioni di euro o il loro bilancio annuo inferiore a 27 milioni di euro.
Piccole imprese. Le piccole imprese occupano da 10 a 49 dipendenti. Il loro fatturato annuo deve essere
inferiore a 7 milioni di euro o il loro bilancio non superare i 5 milioni di euro.
5. CLASSIFICAZIONE DELLE AZIENDE
Criterio
Il fine che si vuole aziende di produzione aziende di consumo
raggiungere (o imprese) hanno lo scopo (o di erogazione) hanno lo scopo di
del guadagno soddisfare i bisogni dei loro
componenti: famiglia, circoli
ricreativi e sportivi, Stato, Regioni,
Province, Comuni
La natura del soggetto aziende private aziende pubbliche
giuridico hanno per soggetto giuridico una hanno come soggetto giuridico un Ente
persona fisica o un gruppo di pubblico: Stato, Regioni, Province,
persone fisiche o una persona Comuni, Enti assistenziali e previdenziali
giuridica con fini privati
La forma giuridica individuali collettive o societa'
sono quelle il cui soggetto hanno come soggetto giuridico più
giuridico è una persona fisica. persone fisiche o una persona giuridica
societa' non commerciali:
societa' semplice
societa' commerciali:
•di persone: s.n.c. - s.a.s.
•di capitali: s.r.l. -s.p.a. -s.a.p.a.
Il settore di attivita' primario secondario terziario
raggruppa l'insieme delle raggruppa l'insieme raggruppa l'insieme delle
attivita' la cui finalita' delle attivita' che attivita' che hanno per
consiste in uno consistono in una oggetto la fournitura di servizi
sfruttamento delle risourse trasformazione piu' o immateriali.
naturali: agricoltura, pesca, meno complessa dei A volte si distingue un
foreste prodotti materiali quarto settore relativo alla
communicazione e all'
informatica
Le dimensioni piccole medie grandi
•volume d'affari
•numero dipendenti
6. Impresa individuale
Impresa individuale
E' la forma più semplice e quella che richiede meno impegno dal punto di vista delle procedure burocratiche
necessarie per avviarla. I costi sono ridotti e l'imprenditore può prendere con la massima libertà tutte le
decisioni che ritiene opportune.
Soggetto giuridico è il titolare (che assume la qualità di imprenditore), la cui responsabilita' e' illimitata.
Non è possibile essere titolari di più imprese individuali.
E' adatta per attività di modeste dimensioni, soprattutto nel commercio e nelle arti.
Il capitale è costituito soprattutto dal capitale conferito dal proprietario poichè il ricorso al finanziamento da
parte di terzi è limitato dalle garanzie che il proprietario può offrire. La struttura organizzativa è semplice.
Il nome commerciale dell'impresa individuale si dice ditta e deve contenere il nome del titolare (art. 2563
cod. civ.). La ditta non può essere trasferita separatamente dall'impresa.
Le società
Le imprese collettive o società sono imprese di proprietà di più persone legate tra di loro da un contratto.
Fanno capo quindi a un imprenditore collettivo.
In base al tipo di attività le società si distinguono in:
•società non commerciali (o società semplici )
•società commerciali
Società semplice
Società semplice (s.s.)
Non può svolgere attività commerciale ma solo attività agricole, artigianali e professionali.
E' un tipo di società non è utilizzato nello svolgimento di attività imprenditoriali.
Salvo diversa pattuizione, il potere di amministrazione spetta a tutti i soci disgiuntamente.
Il contratto non é soggetto a forme speciali, , può essere stipulato anche verbalmente, salve quelle richieste
dalla natura dei beni conferiti e può essere modificato soltanto con il consenso di tutti i soci, se non
convenuto diversamente.
Societa' commerciali
Societa'
(art. 2247 CC): Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in
comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili.
La societa' commerciale ha bisogno di organi per assicurare il suo funzionamento: sono gli organi
sociali.
Il funzionamento di ogni societa' si fonda sulla presenza di tre tipi di organi:
gli organi volitivi (decidono), esecutivi (gestiscono), di controllo
7. Classificazione delle societa'
secondo la responsabilita' dei soci società di persone
Snc - Sas
società di capitali
SpA - Srl - Sapa
secondo l'oggetto società non commerciali
SS
soc. commerciali
Snc - Sas – SpA - Srl - Sapa - Soc. Coop.va
secondo lo scopo società lucrative
Snc − Sas – SpA - Srl − Sapa − Soc. Coop.va
società mutualistiche
Soc. Coop.va – Mutua assicurazione
S.n.c
La Società in Nome Collettivo (S.n.c.) e' una societa' di persone senza personalità giuridica nella
quale i soci rispondono personalmente, solidalmente e illimitatamente delle obbligazioni sociali.
Non e' richiesto un capitale minimo per la sua costituzione ed e' ammesso l'apporto in beni materiali ed
aziende.
La maggior parte delle decisioni deve essere presa all'unanimita', ma il contratto sociale puo' prevedere che
le decisioni possono essere prese all'unanimità o maggioranza o delegate a uno dei soci .
Si costituisce per atto pubblico o per scrittura privata autenticata da un notaio.
S.a.s.
S.A.S. società in accomandita semplice
Nella società in accomandita semplice i soci accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente
(c.c.2740) per le obbligazioni sociali, e i soci accomandanti rispondono limitatamente alla quota conferita.
La societa' in accomandita semplice e' una societa' di persone che si caratterizza per l'esistenza di due
categorie di soci: accomandatari e accomandanti, ma solo gli accomandatari possono gestire la societa'.
Responsabilita'
1. Accomandatari: responsabilita' personale, solidale, illimitata
2. Accomandanti: responsabilita' limitata agli apporti conferiti, divieto di intervenire nella gestione
L'amministrazione della società può essere conferita soltanto a soci accomandatari.
Ragione sociale deve comprendere il nome almeno di un socio accomandatario e la sigla s.a.s.
L'accomandante, il quale consente che il suo nome sia compreso nella ragione sociale, risponde di fronte ai
terzi illimitatamente e solidalmente con i soci accomandatari per le obbligazioni sociali.
Costituzione l'atto costitutivo deve indicare i soci accomandatari e i soci accomandanti. Per la costituzione
non e' richiesto un capitale sociale minimo
Alla società in accomandita semplice si applicano le disposizioni relative alla società in nome collettivo
8. S.p.a.
S.p.a. Societa' per azioni
società di capitali in cui le quote sociali sono rappresentate da azioni.
La società per azioni offre:
• la limitazione della responsabilità dei soci, per le obbligazioni della società, a quanto da essi
conferito;
• le quote di partecipazione sono rappresentate da azioni, consentendo al socio di alienare più
agevolmente le proprie partecipazioni e alla società un più ampio e variegato accesso al risparmio.
•la possibilita' di emettere obbligazioni
La costituzione e' una societa' di capitali, quindi i soci in quanto persone non hanno rilevanza, importano
solo i capitali apportati. La costituzione avviene per atto pubblico e occorre seguire precise formalita'.
I soci sono responsabili solo nei limiti dei loro apporti. Hanno delle azioni che sono valori mobiliari
liberamente cedibili.
Capitale minimo: Euro 100.000 diviso in azioni, tutte di uguale importo. Deve esere versato un minimo di
3/10 del capitale sottoscritto all'atto della costituzione
Denominazione sociale: puo' essere un nome derivante dall'attivita' dell'impresa, un nome di persona o un
nome di fantasia
Azioni: sono titoli di proprieta' che rappresentano una frazione del capitale sociale il cui valore nominale e'
fissato liberamente dallo statuto. L'azione fornisce all'azionista il diritto di partecipare alle assemblee, al
riparto degli utili, al rimborso delle quote di capitale nel caso di scioglimento. I due tipi principali di azioni
sono: ordinarie e privilegiate
Obbligazioni: sono titoli che rappresentano un debito della societa' verso il possessore, sono rimunerate con
un interesse fissato in anticipo e indipendente dalla gestione, sono rimborsate entro una determinata
scadenza, solitamente a lungo termine. Con la emissione di obbligazioni la s.p.a. e' in grado di finanziarsi
ottenendo prestiti direttamente dai risparmiatori.
Gli organi: sono l'assemblea dei soci (organo volitivo), il consiglio di amministrazione (organo esecutivo
permanente di gestione, eletto dalla assemlea dei soci, dirige la societa' e la rappresenta nei confronti dei
terzi), il collegio sindacale (organo di controllo formale e non sostanziale).
S.r.l.
S.r.l. Società a responsabilità limitata
Nella società a responsabilità limitata per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo
patrimonio.
E' un tipo di società in cui le quote di partecipazione sociale non possono essere rappresentate da azioni ma
da quote.
In sintesi:
Capitale minimo Euro 10.000
Denominazione sociale deve contenere l'indicazione di società a responsabilità limitata
Costituzione La società deve costituirsi per atto pubblico. L'atto costitutivo deve indicare: l) il cognome e il
nome, la data e il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio; 2) la denominazione, la sede
della società e le eventuali sedi secondarie; 3) l'oggetto sociale; 4) l'ammontare del capitale sottoscritto e
versato;
5) la quota di conferimento di ciascun socio e il valore dei beni e dei crediti conferiti
6) le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti; 7) il numero, il cognome e il nome, la data e il
luogo di nascita degli amministratori e i loro poteri,
Gli organi: sono l'assemblea dei soci (organo volitivo), il consiglio di amministrazione (organo esecutivo
permanente di gestione, eletto dalla assemlea dei soci, dirige la societa' e la rappresenta nei confronti dei
terzi), il collegio sindacale (organo di controllo formale e non sostanziale, non obbligatorio se l'importo del
capitale sociale e' inferiore a 103.291,38 Euro).
9. S.a.p.a.
S.A.P.A. società in accomandita per azioni
Società commerciale, avente personalità giuridica, il cui capitale è diviso in azioni e che si caratterizza per
l'esistenza di due categorie di soci: i soci accomandatari che rispondono solidalmente e illimitatamente per le
obbligazioni sociali, e i soci accomandanti che sono obbligati nei limiti della quota di capitale sottoscritta
(c.c.2250).
E' la forma di societa' meno diffusa in Italia.
Soci accomandatari I soci accomandatari sono di diritto amministratori e sono soggetti agli obblighi degli
amministratori delle società per azioni
Capitale minimo Euro 100.000. Le quote sono rappresentate da azioni.
Denominazione sociale La denominazione della società è costituita dal nome di almeno uno dei soci
accomandatari, con l'indicazione di società in accomandita per azioni.
Costituzione per atto pubblico. L'atto costitutivo deve indicare i soci accomandatari.
Coop
Coop - Società cooperativa
Sono societa' che hanno come caratteristica principale lo scopo mutualistico e la variabilita' dei soci e del
capitale. Le variazioni di capitale sociale non comportano variazioni statutarie.
Lo scopo mutualistico consiste nel fornire beni o servizi o occasioni di lavoro direttamente ai soci a
condizioni piu' vantaggiose di quelle del mercato.
La cooperativa, regolamentata agli articoli 2511 e seguenti del codice civile, è un'impresa realizzata con il
concorso di almeno 9 soci (almeno 3 in caso di piccola società cooperativa) al fine di ottenere occasioni di
lavoro alle migliori condizioni. All'interno della società vige il principio democratico "una testa, un voto", tutti i
soci hanno il medesimo diritto di voto indipendentemente dalle quote di capitale sottoscritte.
Possono costituirsi come società cooperative a responsabilità illimitata o limitata.
Società cooperative a responsabilità illimitata
Per le obbligazioni sociali risponde la società con il suo patrimonio e, in caso di liquidazione coatta
amministrativa o di fallimento, rispondono in via sussidiaria i soci solidalmente e illimitatamente
Società cooperative a responsabilità limitata
Per le obbligazioni sociali risponde la società con il suo patrimonio.
Le quote di partecipazione possono essere rappresentate da azioni.
L'atto costitutivo può stabilire pero' che, in caso di liquidazione coatta amministrativa o di fallimento della
società, ciascun socio risponda sussidiariamente e solidalmente per una somma multipla della propria quota
a norma
Caratteristiche essenziali
La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di società cooperativa
a responsabilità illimitata o di società cooperativa a responsabilità limitata.
Costituzione La società deve costituirsi per atto pubblico.
L'atto costitutivo deve essere depositato entro trenta giorni per l'iscrizione nel registro delle imprese, a cura
del notaio che lo ha ricevuto o degli amministratori
Variabilità dei soci e del capitale: la variazione del numero e delle persone dei soci non importa
modificazione dell'atto costitutivo.
Il capitale della società, anche se questa è a responsabilità limitata, non e' determinato in un ammontare
prestabilito.
Ogni trimestre deve essere depositato per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese, a cura degli
amministratori, un elenco delle variazioni delle persone dei soci a responsabilità illimitata o di quelli che
hanno assunto responsabilità per una somma multipla dell'ammontare della propria quota
Assemblea: hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci. Ogni socio ha un
voto, qualunque sia il valore della quota o il numero delle azioni.
PSC piccola società cooperativa
Dal 1997 è stata istituita una forma semplificata di società cooperativa, la "piccola società cooperativa", che
ha le seguenti caratteristiche :
1. è composta esclusivamente da persone fisiche in numero non inferiore a 3 e non superiore a 8
2. la denominazione sociale deve contenere l'indicazione di "Piccola Società Cooperativa"
10. 3. l'assemblea dei soci può svolgere anche i compiti e le funzioni di consiglio di amministrazione con la sola
elezione del legale rappresentante, ed essere così l'unico organo obbligatorio.
4. la nomina del collegio sindacale non è obbligatoria
5. quando si superano gli 8 soci la PSC deve deliberare la propria trasformazione in società cooperativa. La
PSC può trasformarsi esclusivamente in società cooperativa
6. per le obbligazioni sociali risponde la società con il suo patrimonio
Società di mutua assicurazione
società di mutua assicurazione
società che si inquadra nel più ampio fenomeno dell’attività mutualistica. I caratteri essenziali sono la natura
assicurativa della prestazione e del vincolo associativo che lega il socio alla società. Infatti la qualità di socio
è riconosciuta solo assicurandosi presso la società e viene meno con l’estinguersi dell’assicurazione.
Le obbligazioni sociali della Mutua Assicuratrice sono garantite dal patrimonio sociale.
I soci sono tenuti al pagamento di contributi fissi o variabili, entro il limite massimo determinato dall’atto
costitutivo.