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MOBBING E ALTRI CONFLITTI
TRA DIPENDENTI E DATORE DI
LAVORO.
I LIMITI DEL DIRITTO DI CRITICA
DEL LAVORATORE.
Avv. Maria Di Massa
Torino, 31 marzo 2014
COSA SI INTENDE PER «MOBBING»?
Il mobbing è una situazione lavorativa di
conflittualità sistematica, persistente e in
costante progresso, in cui una o più persone
vengono fatte oggetto di azioni ad alto
contenuto persecutorio da parte di uno o più
aggressori in posizione superiore (mobbing
c.d. verticale o «bossing»), inferiore o di parità
(mobbing c.d. orizzontale), con lo scopo di
causare alla vittima danni di vario tipo e gravità.
Elementi oggettivi del mobbing verticale o
«bossing»
Ø  Molteplicità di comportamenti di carattere persecutorio,
Ø  Durata, sistematicità, reiterazione nel tempo e
progressività dei comportamenti persecutori,
Ø  Oggettiva potenzialità lesiva della condotta persecutoria,
Ø  Lesione della salute o della personalità del lavoratore
Elemento soggettivo del mobbing verticale o
«bossing»
Dolo specifico del datore
di lavoro o del superiore,
inteso come volontà
persecutoria che non ha
altra possibile spiegazione
se non l’intenzione di
nuocere alla persona della
vittima.
Può essere considerato persecutorio verso il
lavoratore:
Ø  L’abuso del c.d. ius
variandi:
demansionamento o
trasferimenti illegittimi,
Ø  impedire la crescita
professionale,
Ø  tendere dei
“trabocchetti” al
lavoratore,
Ø  negare permessi o ferie
senza motivo.
… segue:
Ø  Isolarlo,
Ø  negare postazione e
strumenti di lavoro,
Ø  impedirgli di
comunicare,
Ø  impedire
l’aggiornamento
professionale,
Ø  negare l’assistenza dei
tecnici informatici.
… segue:
Ø  Attaccarne la reputazione,
aggredirlo
psicologicamente,
Ø  diffondere sistematicamente
dicerie e maldicenze sulla
persona,Ø denigrarne
sistematicamente
l’operato senza
motivo,
pubblicamente o
per iscritto.
… segue:
Ø Mettere illegittimamente in
discussione le prerogative
professionali o scavalcarle,
Ø costringere il dipendente a
giustificare continuamente il
proprio operato, anche per
iscritto, per violazioni poi
rivelatesi inesistenti.
Ø intraprendere sistematiche
iniziative disciplinari per
illeciti inesistenti,
Ø controllarlo in modo
esasperato.
Non sono considerati persecutori:
Ø Comportamenti rientranti nel c.d. ius variandi del
datore di lavoro: trasferimenti a parità di categoria
o posizione, ipotesi di mobilità interna agli uffici,
Ø Comportamenti potenzialmente persecutori ma
circoscritti nel tempo e/o episodici,
Ø Comportamenti che non sono ancora divenuti
mobbing, cioè in fase iniziale,
Ø Comportamenti per cui vi è una “ragionevole e
alternativa spiegazione”.
La tutela giudiziaria
Il lavoratore ha facoltà di rivolgersi al giudice per ottenere la
condanna del datore di lavoro e/o del responsabile del
mobbing.
L’onere della prova della condotta persecutoria, della lesione
subita e del nesso causale è posto in capo al lavoratore.
Ricadute disciplinari del mobbing nel Codice
Disciplinare del Personale del Comparto SSN
Ø  «esercizio, attraverso sistematici atti e comportamenti aggressivi ostili e
denigratori, di forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei
confronti di altro dipendente al fine di procurargli un danno in ambito
l avo rat ivo o a d d i r i t t u ra d i e s c l u d e rl o d a l c o n t e s t o
lavorativo» (Sospensione 6 mesi, art. 11 D),
Ø  «reiterazione nell’ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o
moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell’onore e della
dignità della personale altrui» (Licenziamento, art. 13 B).
Ø  «atti,comportamenti o molestie,anche di
carattere sessuale,lesivi della dignità
della persona» (Sospensione 10 gg, artt.
10 L e 11 E),
Ricadute disciplinari del mobbing nel Codice
Disciplinare della Dirigenza del Comparto SSN
Ø  «atti o comportamenti aggressivi, ostili, denigratori nei confronti dei
dirigenti o altri dipendenti” e “atti, comportamenti o molestie, anche di
carattere sessuale, lesivi della dignità della persona» (Sospensione 6
mesi, art.8 L e M);
Ø  “recidiva plurima di sistematici e reiterati atti o comportamenti
aggressivi, ostili e denigratori che assumano anche forma di violenza
morale o di persecuzione psicologica nei confronti di dirigenti o altri
dipendenti” e «recidiva plurima in atti, comportamenti o molestie, anche
di carattere sessuale, lesivi della dignità della persona» (Licenziamento
senza preavviso, art. 11/2 D e E).
Il diritto di critica del lavoratore
«I lavoratori, senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di
fede religiosa, hanno diritto, nei luoghi dove prestano la loro opera,
di manifestare liberamente il proprio pensiero, nel rispetto dei
principi della Costituzione e delle norme della presente
legge» (articolo 1 Statuto dei Lavoratori). Il diritto di criticare è
parte integrante del diritto di manifestare liberamente il proprio
pensiero sancito dall’art. 21 della Costituzione.	
  
I limiti del diritto di critica del lavoratore
Ø  Vietate le condotte contrarie ai
principi di buona fede e lealtà
nei confronti del datore di
lavoro,
Ø  v i e t a t e l e c o n d o t t e c h e
costituiscano reato di ingiuria,
diffamazione o calunnia,	
  
Ø  vietata la denuncia o la critica
per fatti che non corrispondano
al vero (principio della c.d.
«continenza sostanziale»),
…segue:
Ø  vietata la violenza verbale,
l’utilizzo di espressioni che
eccedano lo scopo informativo,
d i f e t t i n o d i s e r e n i t à o
obiettività, ledano la dignità e
l’immagine dell’altro, violino i
parametri di correttezza e civiltà
desumibili dalle regole del
vivere civile (principio della c.d.
«continenza formale»).
Il diritto di critica del sindacalista
Ø  ammessa, soprattutto ad opera
dei sindacalisti, la critica aspra,
la dialettica severa o
antagonistica,
Ø  il sindacalista, anche se
subordinato, nell’ambito
dell’attività sindacale si pone su
di un piano di parità con il
datore di lavoro, in quanto
tutela interessi collettivi,
Ø  non è però mai ammesso il
superamento del limite della
continenza formale.
Ricadute disciplinari della violazione dei limiti del
diritto di critica nel Codice Disciplinare del
Personale del Comparto SSN
Ø  «condotta,nell’ambiente di lavoro,non conforme ai principi di correttezza
verso i superiori o altri dipendenti…» (Rimprovero o multa, art. 9.1.B);
Ø  «comportamenti minacciosi, gravemente ingiuriosi, calunniosi o
diffamatori nei confronti degli… altri dipendenti…» e gli «alterchi negli
ambienti di lavoro con …i dipendenti..» (Sospensione sino a 10 giorni,
art. 10 G ed H). Per ipotesi di particolare gravità si arriva alla
sospensione sino a sei mesi (art. 11 F);
Ø  «manifestazioni ingiuriose nei confronti dell’Azienda, salvo che siano
espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell’art. 1 legge 20 maggio
1970 n.300» (Sospensione sino a 10 giorni, art.10 i). La recidiva nel
biennio può comportare la sospensione sino a 6 mesi (art.11°). La
recidiva plurima (almeno tre volte nell’anno) può comportare il
licenziamento con preavviso (art. 12 A);
Ø  La terza recidiva nel biennio per minacce, ingiurie gravi, calunnia e
diffamazione può comportare il licenziamento senza preavviso (art.
13 A).
Ricadute disciplinari della violazione dei limiti del
diritto di critica nel Codice Disciplinare della
Dirigenza del Comparto SSN
Ø  «condotta, nell’ambiente di lavoro, non conforme ai principi di correttezza verso i
componenti della direzione aziendale, gli altri dirigenti, i dipendenti …» e gli
«alterchi negli ambienti di lavoro» (Censura scritta o multa, art. 6.4 B e C);
Ø  «minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni…nei confronti dell’azienda o
dei componenti della direzione aziendale, degli altri dirigenti, dei
dipendenti…» (Sospensione sino a 6 mesi, art. 6.8 B);
Ø  «manifestazioni offensive nei confronti dell’Azienda, o dei componenti della
direzione aziendale, degli altri dirigenti, dei dipendenti…salvo che non siano
espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell’art. 1 legge 20 maggio 1970 n.
300» (Sospensione sino a 6 mesi, art. 6 C);
Ø  La recidiva plurima nel biennio può comportare licenziamento con
preavviso (art.11C);
Ø  La «reiterazione nell’ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o
minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell’onore e della dignità della
persona» può essere motivo di licenziamento senza preavviso (art. 11.2 A).

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MOBBING E ALTRI CONFLITTI TRA DIPENDENTI E DATORE DI LAVORO. I LIMITI DEL DIRITTO DI CRITICA DEL LAVORATORE.

  • 1. MOBBING E ALTRI CONFLITTI TRA DIPENDENTI E DATORE DI LAVORO. I LIMITI DEL DIRITTO DI CRITICA DEL LAVORATORE. Avv. Maria Di Massa Torino, 31 marzo 2014
  • 2. COSA SI INTENDE PER «MOBBING»? Il mobbing è una situazione lavorativa di conflittualità sistematica, persistente e in costante progresso, in cui una o più persone vengono fatte oggetto di azioni ad alto contenuto persecutorio da parte di uno o più aggressori in posizione superiore (mobbing c.d. verticale o «bossing»), inferiore o di parità (mobbing c.d. orizzontale), con lo scopo di causare alla vittima danni di vario tipo e gravità.
  • 3. Elementi oggettivi del mobbing verticale o «bossing» Ø  Molteplicità di comportamenti di carattere persecutorio, Ø  Durata, sistematicità, reiterazione nel tempo e progressività dei comportamenti persecutori, Ø  Oggettiva potenzialità lesiva della condotta persecutoria, Ø  Lesione della salute o della personalità del lavoratore
  • 4. Elemento soggettivo del mobbing verticale o «bossing» Dolo specifico del datore di lavoro o del superiore, inteso come volontà persecutoria che non ha altra possibile spiegazione se non l’intenzione di nuocere alla persona della vittima.
  • 5. Può essere considerato persecutorio verso il lavoratore: Ø  L’abuso del c.d. ius variandi: demansionamento o trasferimenti illegittimi, Ø  impedire la crescita professionale, Ø  tendere dei “trabocchetti” al lavoratore, Ø  negare permessi o ferie senza motivo.
  • 6. … segue: Ø  Isolarlo, Ø  negare postazione e strumenti di lavoro, Ø  impedirgli di comunicare, Ø  impedire l’aggiornamento professionale, Ø  negare l’assistenza dei tecnici informatici.
  • 7. … segue: Ø  Attaccarne la reputazione, aggredirlo psicologicamente, Ø  diffondere sistematicamente dicerie e maldicenze sulla persona,Ø denigrarne sistematicamente l’operato senza motivo, pubblicamente o per iscritto.
  • 8. … segue: Ø Mettere illegittimamente in discussione le prerogative professionali o scavalcarle, Ø costringere il dipendente a giustificare continuamente il proprio operato, anche per iscritto, per violazioni poi rivelatesi inesistenti. Ø intraprendere sistematiche iniziative disciplinari per illeciti inesistenti, Ø controllarlo in modo esasperato.
  • 9. Non sono considerati persecutori: Ø Comportamenti rientranti nel c.d. ius variandi del datore di lavoro: trasferimenti a parità di categoria o posizione, ipotesi di mobilità interna agli uffici, Ø Comportamenti potenzialmente persecutori ma circoscritti nel tempo e/o episodici, Ø Comportamenti che non sono ancora divenuti mobbing, cioè in fase iniziale, Ø Comportamenti per cui vi è una “ragionevole e alternativa spiegazione”.
  • 10. La tutela giudiziaria Il lavoratore ha facoltà di rivolgersi al giudice per ottenere la condanna del datore di lavoro e/o del responsabile del mobbing. L’onere della prova della condotta persecutoria, della lesione subita e del nesso causale è posto in capo al lavoratore.
  • 11. Ricadute disciplinari del mobbing nel Codice Disciplinare del Personale del Comparto SSN Ø  «esercizio, attraverso sistematici atti e comportamenti aggressivi ostili e denigratori, di forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di altro dipendente al fine di procurargli un danno in ambito l avo rat ivo o a d d i r i t t u ra d i e s c l u d e rl o d a l c o n t e s t o lavorativo» (Sospensione 6 mesi, art. 11 D), Ø  «reiterazione nell’ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell’onore e della dignità della personale altrui» (Licenziamento, art. 13 B). Ø  «atti,comportamenti o molestie,anche di carattere sessuale,lesivi della dignità della persona» (Sospensione 10 gg, artt. 10 L e 11 E),
  • 12. Ricadute disciplinari del mobbing nel Codice Disciplinare della Dirigenza del Comparto SSN Ø  «atti o comportamenti aggressivi, ostili, denigratori nei confronti dei dirigenti o altri dipendenti” e “atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, lesivi della dignità della persona» (Sospensione 6 mesi, art.8 L e M); Ø  “recidiva plurima di sistematici e reiterati atti o comportamenti aggressivi, ostili e denigratori che assumano anche forma di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di dirigenti o altri dipendenti” e «recidiva plurima in atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, lesivi della dignità della persona» (Licenziamento senza preavviso, art. 11/2 D e E).
  • 13. Il diritto di critica del lavoratore «I lavoratori, senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di fede religiosa, hanno diritto, nei luoghi dove prestano la loro opera, di manifestare liberamente il proprio pensiero, nel rispetto dei principi della Costituzione e delle norme della presente legge» (articolo 1 Statuto dei Lavoratori). Il diritto di criticare è parte integrante del diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero sancito dall’art. 21 della Costituzione.  
  • 14. I limiti del diritto di critica del lavoratore Ø  Vietate le condotte contrarie ai principi di buona fede e lealtà nei confronti del datore di lavoro, Ø  v i e t a t e l e c o n d o t t e c h e costituiscano reato di ingiuria, diffamazione o calunnia,   Ø  vietata la denuncia o la critica per fatti che non corrispondano al vero (principio della c.d. «continenza sostanziale»),
  • 15. …segue: Ø  vietata la violenza verbale, l’utilizzo di espressioni che eccedano lo scopo informativo, d i f e t t i n o d i s e r e n i t à o obiettività, ledano la dignità e l’immagine dell’altro, violino i parametri di correttezza e civiltà desumibili dalle regole del vivere civile (principio della c.d. «continenza formale»).
  • 16. Il diritto di critica del sindacalista Ø  ammessa, soprattutto ad opera dei sindacalisti, la critica aspra, la dialettica severa o antagonistica, Ø  il sindacalista, anche se subordinato, nell’ambito dell’attività sindacale si pone su di un piano di parità con il datore di lavoro, in quanto tutela interessi collettivi, Ø  non è però mai ammesso il superamento del limite della continenza formale.
  • 17. Ricadute disciplinari della violazione dei limiti del diritto di critica nel Codice Disciplinare del Personale del Comparto SSN Ø  «condotta,nell’ambiente di lavoro,non conforme ai principi di correttezza verso i superiori o altri dipendenti…» (Rimprovero o multa, art. 9.1.B); Ø  «comportamenti minacciosi, gravemente ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti degli… altri dipendenti…» e gli «alterchi negli ambienti di lavoro con …i dipendenti..» (Sospensione sino a 10 giorni, art. 10 G ed H). Per ipotesi di particolare gravità si arriva alla sospensione sino a sei mesi (art. 11 F); Ø  «manifestazioni ingiuriose nei confronti dell’Azienda, salvo che siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell’art. 1 legge 20 maggio 1970 n.300» (Sospensione sino a 10 giorni, art.10 i). La recidiva nel biennio può comportare la sospensione sino a 6 mesi (art.11°). La recidiva plurima (almeno tre volte nell’anno) può comportare il licenziamento con preavviso (art. 12 A); Ø  La terza recidiva nel biennio per minacce, ingiurie gravi, calunnia e diffamazione può comportare il licenziamento senza preavviso (art. 13 A).
  • 18. Ricadute disciplinari della violazione dei limiti del diritto di critica nel Codice Disciplinare della Dirigenza del Comparto SSN Ø  «condotta, nell’ambiente di lavoro, non conforme ai principi di correttezza verso i componenti della direzione aziendale, gli altri dirigenti, i dipendenti …» e gli «alterchi negli ambienti di lavoro» (Censura scritta o multa, art. 6.4 B e C); Ø  «minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni…nei confronti dell’azienda o dei componenti della direzione aziendale, degli altri dirigenti, dei dipendenti…» (Sospensione sino a 6 mesi, art. 6.8 B); Ø  «manifestazioni offensive nei confronti dell’Azienda, o dei componenti della direzione aziendale, degli altri dirigenti, dei dipendenti…salvo che non siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell’art. 1 legge 20 maggio 1970 n. 300» (Sospensione sino a 6 mesi, art. 6 C); Ø  La recidiva plurima nel biennio può comportare licenziamento con preavviso (art.11C); Ø  La «reiterazione nell’ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell’onore e della dignità della persona» può essere motivo di licenziamento senza preavviso (art. 11.2 A).