MOBBING E ALTRI CONFLITTI TRA DIPENDENTI E DATORE DI LAVORO. I LIMITI DEL DIRITTO DI CRITICA DEL LAVORATORE.
1. MOBBING E ALTRI CONFLITTI
TRA DIPENDENTI E DATORE DI
LAVORO.
I LIMITI DEL DIRITTO DI CRITICA
DEL LAVORATORE.
Avv. Maria Di Massa
Torino, 31 marzo 2014
2. COSA SI INTENDE PER «MOBBING»?
Il mobbing è una situazione lavorativa di
conflittualità sistematica, persistente e in
costante progresso, in cui una o più persone
vengono fatte oggetto di azioni ad alto
contenuto persecutorio da parte di uno o più
aggressori in posizione superiore (mobbing
c.d. verticale o «bossing»), inferiore o di parità
(mobbing c.d. orizzontale), con lo scopo di
causare alla vittima danni di vario tipo e gravità.
3. Elementi oggettivi del mobbing verticale o
«bossing»
Ø Molteplicità di comportamenti di carattere persecutorio,
Ø Durata, sistematicità, reiterazione nel tempo e
progressività dei comportamenti persecutori,
Ø Oggettiva potenzialità lesiva della condotta persecutoria,
Ø Lesione della salute o della personalità del lavoratore
4. Elemento soggettivo del mobbing verticale o
«bossing»
Dolo specifico del datore
di lavoro o del superiore,
inteso come volontà
persecutoria che non ha
altra possibile spiegazione
se non l’intenzione di
nuocere alla persona della
vittima.
5. Può essere considerato persecutorio verso il
lavoratore:
Ø L’abuso del c.d. ius
variandi:
demansionamento o
trasferimenti illegittimi,
Ø impedire la crescita
professionale,
Ø tendere dei
“trabocchetti” al
lavoratore,
Ø negare permessi o ferie
senza motivo.
6. … segue:
Ø Isolarlo,
Ø negare postazione e
strumenti di lavoro,
Ø impedirgli di
comunicare,
Ø impedire
l’aggiornamento
professionale,
Ø negare l’assistenza dei
tecnici informatici.
7. … segue:
Ø Attaccarne la reputazione,
aggredirlo
psicologicamente,
Ø diffondere sistematicamente
dicerie e maldicenze sulla
persona,Ø denigrarne
sistematicamente
l’operato senza
motivo,
pubblicamente o
per iscritto.
8. … segue:
Ø Mettere illegittimamente in
discussione le prerogative
professionali o scavalcarle,
Ø costringere il dipendente a
giustificare continuamente il
proprio operato, anche per
iscritto, per violazioni poi
rivelatesi inesistenti.
Ø intraprendere sistematiche
iniziative disciplinari per
illeciti inesistenti,
Ø controllarlo in modo
esasperato.
9. Non sono considerati persecutori:
Ø Comportamenti rientranti nel c.d. ius variandi del
datore di lavoro: trasferimenti a parità di categoria
o posizione, ipotesi di mobilità interna agli uffici,
Ø Comportamenti potenzialmente persecutori ma
circoscritti nel tempo e/o episodici,
Ø Comportamenti che non sono ancora divenuti
mobbing, cioè in fase iniziale,
Ø Comportamenti per cui vi è una “ragionevole e
alternativa spiegazione”.
10. La tutela giudiziaria
Il lavoratore ha facoltà di rivolgersi al giudice per ottenere la
condanna del datore di lavoro e/o del responsabile del
mobbing.
L’onere della prova della condotta persecutoria, della lesione
subita e del nesso causale è posto in capo al lavoratore.
11. Ricadute disciplinari del mobbing nel Codice
Disciplinare del Personale del Comparto SSN
Ø «esercizio, attraverso sistematici atti e comportamenti aggressivi ostili e
denigratori, di forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei
confronti di altro dipendente al fine di procurargli un danno in ambito
l avo rat ivo o a d d i r i t t u ra d i e s c l u d e rl o d a l c o n t e s t o
lavorativo» (Sospensione 6 mesi, art. 11 D),
Ø «reiterazione nell’ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o
moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell’onore e della
dignità della personale altrui» (Licenziamento, art. 13 B).
Ø «atti,comportamenti o molestie,anche di
carattere sessuale,lesivi della dignità
della persona» (Sospensione 10 gg, artt.
10 L e 11 E),
12. Ricadute disciplinari del mobbing nel Codice
Disciplinare della Dirigenza del Comparto SSN
Ø «atti o comportamenti aggressivi, ostili, denigratori nei confronti dei
dirigenti o altri dipendenti” e “atti, comportamenti o molestie, anche di
carattere sessuale, lesivi della dignità della persona» (Sospensione 6
mesi, art.8 L e M);
Ø “recidiva plurima di sistematici e reiterati atti o comportamenti
aggressivi, ostili e denigratori che assumano anche forma di violenza
morale o di persecuzione psicologica nei confronti di dirigenti o altri
dipendenti” e «recidiva plurima in atti, comportamenti o molestie, anche
di carattere sessuale, lesivi della dignità della persona» (Licenziamento
senza preavviso, art. 11/2 D e E).
13. Il diritto di critica del lavoratore
«I lavoratori, senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di
fede religiosa, hanno diritto, nei luoghi dove prestano la loro opera,
di manifestare liberamente il proprio pensiero, nel rispetto dei
principi della Costituzione e delle norme della presente
legge» (articolo 1 Statuto dei Lavoratori). Il diritto di criticare è
parte integrante del diritto di manifestare liberamente il proprio
pensiero sancito dall’art. 21 della Costituzione.
14. I limiti del diritto di critica del lavoratore
Ø Vietate le condotte contrarie ai
principi di buona fede e lealtà
nei confronti del datore di
lavoro,
Ø v i e t a t e l e c o n d o t t e c h e
costituiscano reato di ingiuria,
diffamazione o calunnia,
Ø vietata la denuncia o la critica
per fatti che non corrispondano
al vero (principio della c.d.
«continenza sostanziale»),
15. …segue:
Ø vietata la violenza verbale,
l’utilizzo di espressioni che
eccedano lo scopo informativo,
d i f e t t i n o d i s e r e n i t à o
obiettività, ledano la dignità e
l’immagine dell’altro, violino i
parametri di correttezza e civiltà
desumibili dalle regole del
vivere civile (principio della c.d.
«continenza formale»).
16. Il diritto di critica del sindacalista
Ø ammessa, soprattutto ad opera
dei sindacalisti, la critica aspra,
la dialettica severa o
antagonistica,
Ø il sindacalista, anche se
subordinato, nell’ambito
dell’attività sindacale si pone su
di un piano di parità con il
datore di lavoro, in quanto
tutela interessi collettivi,
Ø non è però mai ammesso il
superamento del limite della
continenza formale.
17. Ricadute disciplinari della violazione dei limiti del
diritto di critica nel Codice Disciplinare del
Personale del Comparto SSN
Ø «condotta,nell’ambiente di lavoro,non conforme ai principi di correttezza
verso i superiori o altri dipendenti…» (Rimprovero o multa, art. 9.1.B);
Ø «comportamenti minacciosi, gravemente ingiuriosi, calunniosi o
diffamatori nei confronti degli… altri dipendenti…» e gli «alterchi negli
ambienti di lavoro con …i dipendenti..» (Sospensione sino a 10 giorni,
art. 10 G ed H). Per ipotesi di particolare gravità si arriva alla
sospensione sino a sei mesi (art. 11 F);
Ø «manifestazioni ingiuriose nei confronti dell’Azienda, salvo che siano
espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell’art. 1 legge 20 maggio
1970 n.300» (Sospensione sino a 10 giorni, art.10 i). La recidiva nel
biennio può comportare la sospensione sino a 6 mesi (art.11°). La
recidiva plurima (almeno tre volte nell’anno) può comportare il
licenziamento con preavviso (art. 12 A);
Ø La terza recidiva nel biennio per minacce, ingiurie gravi, calunnia e
diffamazione può comportare il licenziamento senza preavviso (art.
13 A).
18. Ricadute disciplinari della violazione dei limiti del
diritto di critica nel Codice Disciplinare della
Dirigenza del Comparto SSN
Ø «condotta, nell’ambiente di lavoro, non conforme ai principi di correttezza verso i
componenti della direzione aziendale, gli altri dirigenti, i dipendenti …» e gli
«alterchi negli ambienti di lavoro» (Censura scritta o multa, art. 6.4 B e C);
Ø «minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni…nei confronti dell’azienda o
dei componenti della direzione aziendale, degli altri dirigenti, dei
dipendenti…» (Sospensione sino a 6 mesi, art. 6.8 B);
Ø «manifestazioni offensive nei confronti dell’Azienda, o dei componenti della
direzione aziendale, degli altri dirigenti, dei dipendenti…salvo che non siano
espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell’art. 1 legge 20 maggio 1970 n.
300» (Sospensione sino a 6 mesi, art. 6 C);
Ø La recidiva plurima nel biennio può comportare licenziamento con
preavviso (art.11C);
Ø La «reiterazione nell’ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o
minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell’onore e della dignità della
persona» può essere motivo di licenziamento senza preavviso (art. 11.2 A).