Bortoletti, reati contro la PA, l'infiltrazione della criminalità organizzat...
Legislazione Anticorruzione. Le Responsabilità nella Pubblica Amministrazione 2
1. LEGISLAZIONE ANTICORRUZIONE - LE RESPONSABILITA’ NELLA P.A.
Bologna 25 ottobre 2012 - Convegno «Il Lavoro Pubblico dopo la Spending Rewiew» - Maggioli Editore
FRANZINA BILARDO & MORENO PROSPERI
4. PREMESSA GENERALE
PRECISO MUTAMENTO DI ROTTA CULTURALE
non più un sistema penale inteso come nicchia repressiva,
ma un pacchetto normativo multidisciplinare inteso :
da un lato, come rigida
regolamentazione dell’attività amministrativa;
dall’altro, come inasprimento sanzionatorio
nel caso in cui la precedente
azione preventiva abbia fallito il suo
obiettivo “anticorruzione”.
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5. NELLA PREVISIONE LEGISLATIVA :
Una corretta applicazione della
Legislazione “anticorruzione”
dovrebbe rendere impossibile,
o quanto meno improbabile,
una condotta delittuosa autonoma e
libera di muoversi al di sopra
delle regole di legalità precostituita.
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6. La sanzione penale dovrebbe
diventare l’ultima spiaggia di
un meccanismo disfunzionale
legato ad un abuso,
prevedibile ed evitabile,
a sua volta derivante da una
concatenazione
di altri abusi, a loro volta causati
da una cattiva organizzazione
della macchina amministrativa.
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7. VERITA’ O IPOCRISIA ???
VERITA’ VERITA’
DICHIARATA : SOSPETTA :
Le reali vittime dell’
“dobbiamo punire “anticorruzione” non
i corrotti e i saranno né i “grossi” né i
potenti della macchina
corruttibili, ricchi e
politico-ammnistrativa,
poveri, piccoli e ma i “piccoli” … e più
grandi …!!!” piccoli sono meglio è
…. 7
8. INDIZIO SIGNIFICATIVO DI TALE SOSPETTO :
La modifica dell’impianto penalistico (co.75 e ss) nel DDL
:
anticorruzione è stata solo apparente un mese o un anno
in più nei Delitti contro la P.A. - da sempre esistiti – non
muta alcunché ….
ViceVersa, ParLaNO Da se’ aLcuNe
Modifiche sostanziali AL ddl
In sede di emendamento governativo:
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9. l’art. 2635 del codice civile (corruzione tra privati”
ex “infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità”):
• era procedibile a querela;
• durante i lavori parlamentari del DDL era stato
(come auspicato da anni) portato a “procedibilità
d’ufficio”;
• nella seduta del 17 ottobre u.s. - in occasione del voto
di fiducia - il Governo ha portato alla votazione
un emendamento in cui il reato di cui all’art. 2635
è ridiventato “procedibile a querela”!!!!!
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10. Ideale prosecuzione logica
della Riforma
Societaria del 2002 ,
che ha depenalizzato quasi
tutti
i reati societari !!! 10
11. Questo è tra i tanti motivi per cui è
presumibile ritenere che saranno
le “basse” sfere della P.A., e non le “alte”, a
diventare possibili “capri espiatori da dare
in pasto alla folla” …. il che può essere
parato solo attraverso uno spontaneo ed
integrale adeguamento alla presunta
nuova logica “anticorruttiva” …
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12. SOLO QUALCHE ESEMPIO …
• La mancata predisposizione del piano anticorruzione e la
mancata adozione delle procedure per la selezione e la
formazione dei dipendenti diventano elementi di valutazione
della responsabilità dirigenziale;
• In caso di commissione, all’interno dell’amministrazione, di un
reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato,
il responsabile anticorruzione risponderà ai sensi dell’articolo
21 del D Lgs 30 marzo 2001, n.165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche)
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13. Articolo 21 D.Lsg. 165/2001 - Responsabilità dirigenziale
…. l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente comportano … l'eventuale
responsabilità disciplinare … l'impossibilita' di rinnovo dello stesso incarico
dirigenziale. .. l'amministrazione può inoltre, … revocare l'incarico … ovvero
recedere dal rapporto di lavoro … al dirigente nei confronti del quale sia stata
accertata … la colpevole violazione del dovere di vigilanza …. la retribuzione di
risultato e' decurtata … in relazione alla gravità della violazione di una quota fino
all'ottanta per cento …. Nel caso di grave inosservanza delle direttive impartite
dall'organo competente o di ripetuta valutazione negativa … il dirigente … può
essere escluso dal conferimento di ulteriori incarichi di livello dirigenziale
corrispondente a quello revocato, per un periodo non inferiore a due anni. Nei
casi di maggiore gravità, l'amministrazione può recedere dal rapporto di lavoro,
secondo le disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi …
14. Responsabilità disciplinare per danno erariale
e all’immagine della pubblica amministrazione:
• 1-sexies. Nel giudizio di responsabilità, l’entità del danno all’immagine
della pubblica amministrazione derivante dalla commissione di un reato
contro la stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza passata
in giudicato si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma
di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita
dal dipendente.
• 1-septies. Nei giudizi di responsabilità aventi ad oggetto atti o fatti di cui al
comma 1-sexies, il sequestro conservativo … è concesso in tutti i casi di
fondato timore di attenuazione della garanzia del credito erariale» (co. 62
DDL, a modifica dell’art.1 L. 20/94 “in materia di giurisdizione Corte
Conti”)
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15. Duplice rischio di sequestro conservativo
292.750.000
In sede di giudizio di
responsabilità In sede di
dinanzi alla Corte giudizio
dei Conti ex art. 5 penale ex art.
comma 2 D.L. 316 c.p.p.
1993 n. 453
• In sede amministrativa agirà il P. G. della Corte dei Conti
• In sede penale il Procuratore della Repubblica
• Entrambi i giudizi possono muoversi in contemporanea non essendo
più operante la pregiudiziale penale 15
16. … e rimane sempre pendente
la spada di Damocle
della misura
interdittiva/sospensione dal servizio
prevista dall’art. 289 c.p.p.
… misura esclusa per gli uffici elettivi
ricoperti per diretta investitura popolare …
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17. ancora…
• La sanzione disciplinare non potrà essere
inferiore alla sospensione dal servizio con
privazione della retribuzione da un minimo di un
mese ad un massimo di sei mesi;
• In caso di ripetute violazioni delle misure di
prevenzione previste dal piano, il responsabile
prevenzione anticorruzione risponderà anche
per omesso controllo, sul piano disciplinare.
• La violazione, da parte dei dipendenti
dell’amministrazione, delle misure di
prevenzione previste dal piano costituirà illecito
disciplinare.
18. E quando sarà emanato, con D.P.R.,
il Codice di Comportamento:
La violazione dei doveri contenuti nel codice di
comportamento, compresi quelli relativi
all’attuazione del Piano di prevenzione della
corruzione, sarà fonte di responsabilità disciplinare
ed altresì rilevante ai fini della responsabilità civile,
amministrativa e contabile ogniqualvolta le stesse
responsabilità siano collegate alla violazione di
doveri, obblighi, leggi o regolamenti.
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19. Gli “attacchi” al dipendente (onesto ma
ingenuo) potranno arrivare da:
■ i poteri ispettivi della Commissione per la
valutazione, la trasparenza e l’integrità delle
amministrazioni pubbliche (previsti dal co.3) ;
■ le denunce dei privati, oggi più che mai in
grado di consultare - legittimamente ex artt. 18
e 19 D.Lgs. 196/2003 - i siti web della P.A.;
■ le denunce dei dipendenti, oggi coperti
dall’anonimato ai sensi del comma 51.
20. …… ANCORA DI SALVEZZA …..
a) avere predisposto, prima della
commissione del fatto, il piano
anticorruzione e di averne osservato le
relative prescrizioni;
b) aver vigilato sul funzionamento e
sull’osservanza del piano.
…. STESSA IDENTICA EFFICACIA ESIMENTE DEL
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE 231/2001 ….
21. RESPONSABILITA’
PENALE
personale, diretta,
materiale, concorsuale a
PERSONALE
dolo diretto SOCIETARIA
per ruoli
indiretta per
ex art. 40 c.p. e funzioni in
colpa da
per violazione
“mancata SOCIETA’
della posizione
organizzazione”
di garanzia PARTECIPATE 21
22. COMMA. 34
“Le disposizioni dei commi da 15 a 33 si
applicano alle amministrazioni 2001, n. 165,
agli enti pubblici nazionali, nonché alle società
partecipate dalle amministrazioni pubbliche e
dalle loro controllate, ai sensi dell’articolo 2359
del codice civile, limitatamente alla loro attività
di pubblico interesse disciplinata dal diritto
nazionale o dell’Unione europea”
23. Ergo ….rgo …
• Responsabilità per fatti e condotte
dell’Amministrazione partecipante;
• Responsabilità per fatti e condotte della società
partecipata;
• Vigilanza sull’amministrazione pubblica
attraverso normativa Brunetta e normativa
anticorruzione;
• Vigilanza sulla partecipata attraverso D.Lgs.
231/2001 ed eventuale OdV ‘231.
24. … la condotta corruttiva di uno del “gruppo”
innescherà una reazione circolare, a catena,
di condotte e responsabilità
a rischio reciproco ….
e la circolarità delle condotte colpose/dolose sarà
idonea a creare responsabilità “A TAPPETO”….
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