2. e gli obblighi di legge
✎ Le leggi in vigore
✎ La certificazione, un plus per la professionalità
✎ Le figure professionali interessate
✎ La certificazione del personale
✎ La certificazione delle imprese
✎ Il registro di apparecchiatura
PROGRAMMA
3. Il Regolamento EC 842/2006 è entrato con gradualità in vigore dal
4 Luglio 2006 per i fluidi refrigeranti fluorurati in parte responsabili
dell’effetto serra (come gli HFC) secondo il protocollo di Kyōto.
Riguarda le norme per il contenimento, l’uso, il recupero e la distruzione
dei gas fluorurati ad effetto serra, attuando provvedimenti graduati nel
tempo fino al 2009.
Costituisce l’aspetto nuovo della legislazione UE in materia, derivando
dalla negoziazione politica a seguito delle roventi discussioni fatte a
Bruxelles prima in Commissione Ambiente e poi in Parlamento alla fine
del 2005 a proposito della messa al bando degli HFC.
LE LEGGI IN VIGORE
4. LE LEGGI IN VIGORE
Il regolamento 842/2006 è stato espresso nella pratica principalmente dai
seguenti REGOLAMENTI emessi sempre dalla Commissione Europea:
CE 303/2008 che stabilisce i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento
reciproco della certificazione delle imprese e del personale per quanto concerne le
apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento dell’aria e pompe di calore
contenenti alcuni gas fluorurati ad effetto serra
CE 1516/2007 che stabilisce i requisiti standard di controllo delle perdite per le
apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore
contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra
CE 1494/2007 che stabilisce la forma delle etichette e I requisiti di etichettatura ulteriori
per I prodotti e le apparecchiature contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra
5. LE LEGGI IN VIGORE
Dpr n°43 del 27 gennaio 2012
Regolamento recante attuazione del regolamento
CE 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra
6. LE LEGGI IN VIGORE
Decreto del Presidente della Repubblica 27 Gennaio 2012 n.43
Pubblicato (con un certo ritardo) in Gazzetta Ufficiale il 5 Maggio 2012,
ha sostanzialmente stabilito le modalità dell’entrata in vigore dell’articolo 5
del regolamento 842/2006 anche in Italia.
Le conseguenze principali della sua applicazione nel nostro settore
HVAC&R sono l’obbligo della certificazione per il pe3rsonale e per le imprese.
ACCREDIA ha reso noto le modalità di accreditamento degli Organismi
di Valutazione e di Certificazione per queste attività dopo la
pubblicazione del DPR in G.U. con un proprio regolamento RT-29-rev-01.MG
Le modalità di esame sono quelle indicate nel regolamento CE 303/2008 e la
certificazione sarà valida per 10 anni.
7. LA CERTIFICAZIONE
Oltre a soddisfare i requisiti normativi, la certificazione del personale e delle
imprese rappresenta uno strumento strategico che esalta la professionalità
degli operatori ed è garanzia della qualità dell’operato e del rispetto
dell’ambiente
L’efficacia della certificazione è il risultato di una
buona preparazione tecnica del personale, la
scelta di un organismo di certificazione altamente
qualificato
8. LA CERTIFICAZIONE
La valutazione del personale NON è una certificazione delle capacità
“frigoriste” ma è la verifica della conoscenza di quelle procedure che
permettono di operare senza immettere refrigerante in ambiente e di condurre
una corretta prevenzione delle fughe
La certificazione della azienda ha lo scopo di
valutare risorse, coinvolgimento e strategie
aziendali che permettono al personale certificato
di operare con piena soddisfazione delle parti,
della normativa e dell’ambiente
La certificazione non deve essere considerata un
costo ma un investimento
9. LE FIGURE PROFESSIONALI
Decreto del Presidente della Repubblica 27 Gennaio 2012 n.43
§ 6 L'obbligo di certificazione non si applica alle seguenti attività
effettuate nel luogo di produzione:
a) fabbricazione e riparazione di
apparecchiature fisse di refrigerazione,
di condizionamento d'aria e pompe
di calore contenenti taluni gas
fluorurati ad effetto serra di
cui all'articolo 2, comma 3,
del regolamento CE 303/2008
Art. 9 - OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE E ATTESTAZIONE
10. LA CERTIFICAZIONE
Decreto del Presidente della Repubblica 27 Gennaio 2012 n.43
Ad oggi, lo stesso obbligo di esame di certificazione
NON vale per le persone che lavorano su apparecchi
AAC (condizionamento d’aria
dei veicoli a motore) contenenti
refrigeranti HFC
11. LE FIGURE PROFESSIONALI
OPERATORE (articolo 2, §6) una persona fisica o giuridica che eserciti
un effettivo controllo sul funzionamento tecnico delle apparecchiature
e degli impianti contemplati dal presente regolamento
Regolamento CE 842/2006 - Definizioni
OPERATORE
12. Regolamento CE 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra
DEFINIZIONI MANUTENZIONE
..operazioni di riparazione, sostituzione del fluido
refrigerante, incluse le operazioni di recupero, riciclo
e ricarica, nonchè il controllo periodico di apparecchiature
ed impianti di refrigerazione, condizionamento d’aria e
pompe di calore contenenti le sostanze controllate
(vedi anche regolamento CE 303/2008, articolo 3, § 2 “manutenzione”)
LE FIGURE PROFESSIONALI
13. Decreto del Presidente della Repubblica 27 Gennaio 2012 n.43
l’articolo 2, § 2 stabilisce che “il proprietario dell’apparecchiatura o dell’impianto
è considerato operatore qualora non abbia delegato ad una terza persona
l’effettivo controllo sul funzionamento tecnico degli stessi”
OPERATORE
LE FIGURE PROFESSIONALI
14. LE FIGURE PROFESSIONALI
“l’effettivo controllo sul funzionamento tecnico” di un’apparecchiatura o di
un impianto comprende, in linea di principio, i seguenti elementi:
✖
libero accesso all’impianto, che comporta la possibilità di
sorvegliarne i componenti e il loro funzionamento e la possibilità di
concedere l’accesso a terzi
✖
il controllo sul funzionamento e la gestione ordinari (ad esempio,
prendere la decisione di accensione e spegnimento)
✖
il potere (compreso il potere finanziario) di decidere in merito a
modifiche tecniche, alla modifica delle quantità di refrigerante fluorurati
nell’apparecchiatura o nell’impianto e alla esecuzione di controlli o
riparazioni
15. pertanto il proprietario dell’apparecchiatura o dell’impianto è l’operatore
dell’apparecchiatura sino a quando non delega completamente ad una
società esterna (tramite contratto scritto) l’effettivo controllo
dell’apparecchiatura o del sistema
in questo caso gli obblighi, gli adempimenti e le responsabilità legate alla
trasmissione dei dati contenuti nella dichiarazione vanno a ricadere sulla
società suddetta
nel caso in cui invece il proprietario abbia delegato solo la manutenzione
e/o l’assistenza all’installatore/manutentore, l’operatore resta il proprietario,
che è quindi soggetto agli obblighi di effettuare delle verifiche, di tenuta del
registro e di presentazione della dichiarazione
Regolamento CE 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra
LE FIGURE PROFESSIONALI
18. LA CERTIFICAZIONE DEL PERSONALE
Le seguenti persone devono iscriversi al Registro entro 60 giorni dalla sua
istituzione per poi conseguire la certificazione :
a) persone che svolgono una o più delle seguenti attività su
apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe
di calore che contengono gas fluorurati ad effetto serra:
1) controllo delle perdite dalle applicazioni contenenti almeno 3 kg di gas
fluorurati ad effetto serra
2) recupero di gas fluorurati ad effetto serra
3) installazione
4) manutenzione o riparazione
19. LA CERTIFICAZIONE
Decreto del Presidente della Repubblica 27 Gennaio 2012 n.43
Articolo 13 – REGISTRO NAZIONALE DELLE PERSONE E DELLE
IMPRESE CERTIFICATE
§ 1 E' istituito, presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare, sulla base delle risorse già destinate a tali finalità dalla
normativa vigente, il Registro Telematico Nazionale delle persone e
delle imprese certificate.
La gestione del Registro e' affidata alle Camere di Commercio
competenti che vi fanno fronte con le risorse e le modalità previste dalla
legislazione vigente.
20. LA CERTIFICAZIONE
Decreto del Presidente della Repubblica 27 Gennaio 2012 n.43
Articolo 8 – OBBLIGO DI ISCRIZIONE AL REGISTRO
§ 5 L'iscrizione al Registro e' condizione necessaria per ottenere i certificati
e gli attestati di cui all'articolo 9
21. LA CERTIFICAZIONE DEL PERSONALE
Le persone che svolgono le attività di cui all’articolo 8 § 1 devono essere
in possesso del pertinente certificato rilasciato da un organismo di
certificazione ………..
Decreto del Presidente della Repubblica 27 Gennaio 2012 n.43
Articolo 9, § 1 - OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE E ATTESTAZIONE
22. LA CERTIFICAZIONE DEL PERSONALE
L’attività di certificazione del personale prevede che il candidato venga
valutato sia “teoricamente” con la compilazione di un questionario sia
praticamente mediante interventi diretti
su apparecchiature frigorifere
23. LA CERTIFICAZIONE DELLE IMPRESE
Le imprese possono svolgere le attività di cui all’articolo 8 § 2 e prendere in
consegna gas fluorurati ad effetto serra solo se in possesso del pertinente
certificato rilasciato da un organismo di certificazione…………………….
Decreto del Presidente della Repubblica 27 Gennaio 2012 n.43
Articolo 9, § 5 - OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE E ATTESTAZIONE
24. Per le imprese, anche per poter acquistare il refrigerante, è quindi necessario
CERTIFICARSI in modo definitivo come previsto dal regolamento CE
303/2008 e successive norme nazionali, vale a dire:
a) dimostrare di avere un numero congruo di dipendenti certificati
rispetto al volume delle proprie attività (nelle previste categorie
essenziali)
b) essere dotati di idonea attrezzatura e strumentazione (in parte)
certificata
c) avere procedure di esecuzione delle attività connesse ai refrigeranti
LA CERTIFICAZIONE DELLE IMPRESE
25. Inoltre devono essere disponibili per eventuali ispezioni degli
organismi preposti (ma non ai fini della certificazione):
a) contabilità di tutto il refrigerante FRESCO entrato ed uscito dal
magazzino
b) contabilità di tutto il refrigerante RECUPERATO entrato ed uscito dal
magazzino per lo smaltimento
c) a questo proposito si sottolinea che non esistono standard di
riferimento ma solo la autonoma organizzazione delle aziende
LA CERTIFICAZIONE DELLE IMPRESE
26. Cosa deve essere presente in azienda per ottenere il certificato?
a) elenco del personale certificato e loro numero di iscrizione al Registro
Telematico
b) procedura di qualifica del personale e tenuta sotto controllo dello stato
di qualifica
c) piano della Qualità ed eventuali Manuali Tecnici di Intervento
d) elenco strumenti
e) presenza, identificazione e reperibilità della strumentazione in
numero adeguato rispetto al personale
f) procedura per controllo, manutenzione e taratura della strumentazione
g) procedure per la gestione dei reclami, non conformità, azioni correttive e
preventive
h) visura camerale con iscrizione alla lettera C
LA CERTIFICAZIONE DELLE IMPRESE
27. Al superamento della verifica di certificazione, l’Organismo di Certificazione
rilascia il certificato della durata di 5 anni ed iscrive l’azienda quale figura
certificata sul Registro Telematico Nazionale.
L’azienda continua a mantenere attiva la certificazione
in seguito al superamento delle verifiche
di sorveglianza annuali, sia documentali
che in campo.
LA CERTIFICAZIONE DELLE IMPRESE
28. Durante la VERIFICA INIZIALE DI CERTIFICAZIONE (in campo) l’Azienda
deve dimostrare di:
a) avere personale certificato per le attività che ricadono sotto obbligo di
certificazione
b) possedere e mettere a disposizione del proprio personale tutte
le procedure e le attrezzature necessarie alla corretta esecuzione
delle attività che ricadono sotto obbligo di certificazione
c) avere uno specifico Piano della Qualità sull’erogazione del servizio
oggetto di certificazione.
LA CERTIFICAZIONE DELLE IMPRESE
30. Durante le VERIFICHE DOCUMENTALI potranno essere richiesti all’Azienda
documenti volti a verificare il mantenimento della conformità legislativa, vale a
dire almeno i seguenti (esempio non esaustivo):
a) aggiornamento lista apparecchiature
b) aggiornamento lista personale certificato
c) certificati dei frigoristi in organico
d) autodichiarazione dell'azienda su eventuali reclami
e) registri del sistema/registri dell’apparecchiatura
f) dimostrare di aver svolto almeno un intervento su un impianto durante
l’anno per quanto riguarda le attività certificate
LA CERTIFICAZIONE DELLE IMPRESE
31. Recuperatore di gas refrigeranti
Gruppo manometrico (o manometri)
Tubi flessibili dotate di rubinetti
Cercafughe sensibilità minima 5 grammi / anno
Kit pressatura con azoto o altri gas inerte
Pompa per il vuoto
Bombola da recupero a doppia via
Bilancia
Termometro
Multimetro (o pinza amperometrica)
ATTREZZATURE RICHIESTE AI FINI DELLA CERTIFICAZIONE
LA CERTIFICAZIONE DELLE IMPRESE
32. Recuperatore di gas refrigeranti
Gruppo manometrico (o manometri)
Tubi flessibili dotate di rubinetti
Cercafughe sensibilità minima 5 grammi / anno
Kit pressatura con azoto o altri gas inerte
Pompa per il vuoto
Bombola da recupero a doppia via
Bilancia
Termometro
Multimetro (o pinza amperometrica)
ATTREZZATURE RICHIESTE AI FINI DELLA CERTIFICAZIONE
LA CERTIFICAZIONE DELLE IMPRESE
33. Recuperatore di gas refrigeranti
Gruppo manometrico (o manometri)
Tubi flessibili dotate di rubinetti
Cercafughe sensibilità minima 5 grammi / anno
Kit pressatura con azoto o altri gas inerte
Pompa per il vuoto
Bombola da recupero a doppia via
Bilancia
Termometro
Multimetro (o pinza amperometrica)
ATTREZZATURE RICHIESTE AI FINI DELLA CERTIFICAZIONE
LA CERTIFICAZIONE DELLE IMPRESE
34. Recuperatore di gas refrigeranti
Gruppo manometrico (o manometri)
Tubi flessibili dotate di rubinetti
Cercafughe sensibilità minima 5 grammi / anno
Kit pressatura con azoto o altri gas inerte
Pompa per il vuoto
Bombola da recupero a doppia via
Bilancia
Termometro
Multimetro (o pinza amperometrica)
ATTREZZATURE RICHIESTE AI FINI DELLA CERTIFICAZIONE
LA CERTIFICAZIONE DELLE IMPRESE
35. Recuperatore di gas refrigeranti
Gruppo manometrico (o manometri)
Tubi flessibili dotate di rubinetti
Cercafughe sensibilità minima 5 grammi / anno
Kit pressatura con azoto o altri gas inerte
Pompa per il vuoto
Bombola da recupero a doppia via
Bilancia
Termometro
Multimetro (o pinza amperometrica)
ATTREZZATURE RICHIESTE AI FINI DELLA CERTIFICAZIONE
LA CERTIFICAZIONE DELLE IMPRESE
36. Recuperatore di gas refrigeranti
Gruppo manometrico (o manometri)
Tubi flessibili dotate di rubinetti
Cercafughe sensibilità minima 5 grammi / anno
Kit pressatura con azoto o altri gas inerte
Pompa per il vuoto
Bombola da recupero a doppia via
Bilancia
Termometro
Multimetro (o pinza amperometrica)
ATTREZZATURE RICHIESTE AI FINI DELLA CERTIFICAZIONE
LA CERTIFICAZIONE DELLE IMPRESE
37. Recuperatore di gas refrigeranti
Gruppo manometrico (o manometri)
Tubi flessibili dotate di rubinetti
Cercafughe sensibilità minima 5 grammi / anno
Kit pressatura con azoto o altri gas inerte
Pompa per il vuoto
Bombola da recupero a doppia via
Bilancia
Termometro
Multimetro (o pinza amperometrica)
ATTREZZATURE RICHIESTE AI FINI DELLA CERTIFICAZIONE
LA CERTIFICAZIONE DELLE IMPRESE
38. Recuperatore di gas refrigeranti
Gruppo manometrico (o manometri)
Tubi flessibili dotate di rubinetti
Cercafughe sensibilità minima 5 grammi / anno
Kit pressatura con azoto o altri gas inerte
Pompa per il vuoto
Bombola da recupero a doppia via
Bilancia
Termometro
Multimetro (o pinza amperometrica)
ATTREZZATURE RICHIESTE AI FINI DELLA CERTIFICAZIONE
39. Recuperatore di gas refrigeranti
Gruppo manometrico (o manometri)
Tubi flessibili dotate di rubinetti
Cercafughe sensibilità minima 5 grammi / anno
Kit pressatura con azoto o altri gas inerte
Pompa per il vuoto
Bombola da recupero a doppia via
Bilancia
Termometro
Multimetro (o pinza amperometrica)
ATTREZZATURE RICHIESTE AI FINI DELLA CERTIFICAZIONE
LA CERTIFICAZIONE DELLE IMPRESE
40. Recuperatore di gas refrigeranti
Gruppo manometrico (o manometri)
Tubi flessibili dotate di rubinetti
Cercafughe sensibilità minima 5 grammi / anno
Kit pressatura con azoto o altri gas inerte
Pompa per il vuoto
Bombola da recupero a doppia via
Bilancia
Termometro
Multimetro (o pinza amperometrica)
ATTREZZATURE RICHIESTE AI FINI DELLA CERTIFICAZIONE
LA CERTIFICAZIONE DELLE IMPRESE
41. IL REGISTRO DELL’APPARECCHIATURA
Decreto del Presidente della Repubblica 27 Gennaio 2012 n.43
Articolo 15 – REGISTRO DELL’IMPIANTO
§ 1 Gli operatori delle applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento
d'aria e pompe di calore, contenenti 3 kg o più di gas fluorurati ad
effetto serra tengono il 'Registro dell'Apparecchiatura” di cui
all'articolo 2 del regolamento CE 1516/2007
§ 3 Nei registri di cui ai commi 1 e 2, gli operatori riportano le informazioni
previste dall'articolo 3, § 6, del regolamento CE 842/2006.
Il formato del registro e le modalità della loro messa a disposizione ai
sensi del comma 4, vengono pubblicati sul sito web del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, previo avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
42. CE 842/2006
articolo 3, § 6
Gli operatori delle applicazioni ………
tengono un registro ………
IL REGISTRO DELL’APPARECCHIATURA
43. il Regolamento CE 842/2006 detta per volta la prescrizione
di compilazione del REGISTRO D’APPARECCHIATURA
per i nuovi impianti HVAC&R contenenti
HFC con più di 3 kg di refrigerante !
(art. 3, § 6)
L’obbligo di compilazione del REGISTRO D’APPARECCHIATURA per il regolamento
CE 842/2006 è entrato in vigore dal 4 luglio 2007 per I fluidi fluorurati in parte
responsabili dell’effetto serra secondo il protocollo di Kyōto
IL REGISTRO DELL’APPARECCHIATURA
44. La denominazione “REGISTRO D’APPARECCHIATURA”
viene chiaramente enunciata nel regolamento CE 1516/2007
“che stabilisce, conformemente al regolamento CE 842/2006
del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti standard
di controllo delle perdite per le apparecchiature fisse di refrigerazione,
condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti taluni
gas fluorurati ad effetto serra”
(art. 2, § 1)
IL REGISTRO DELL’APPARECCHIATURA
45. La compilazione del registro (mod. conforme del CSG rev.01 del 21.05.2013)
IL REGISTRO DELL’APPARECCHIATURA
46. 1 - Supermercato XXX, Centro Commerciale YYY, Abitazione Sig. Rossi, etc
La compilazione del registro (mod. conforme del CSG rev.01 del 21.05.2013)
IL REGISTRO DELL’APPARECCHIATURA
47. 2 - Questa parte di scheda deve essere compilata per ciascuna apparecchiatura. Un libretto (registro) di impianto per
ciascuna apparecchiatura (ciascun circuito frigorifero) NB: APPARECCHIATURA = CIRCUITO FRIGORIFERO SINGOLO
3 - Ad es. Pompa di calore, Chiller
6 - gas fluorurati ad effetto serra HFC e sostanze che riducono lo strato di ozono CFC / HCFC (NB: + sigla ASHRAE /RxxxL)
La compilazione del registro (mod. conforme del CSG rev.01 del 21.05.2013)
IL REGISTRO DELL’APPARECCHIATURA
48. La compilazione del registro (mod. conforme del CSG rev.01 del 21.05.2013)
IL REGISTRO DELL’APPARECCHIATURA
49. La compilazione del registro (mod. conforme del CSG rev.01 del 21.05.2013)
5 - Gli impianti e le apparecchiature devono essere sottoposti a controllo con le seguenti scadenze:
a) annuale: per impianti e apparecchiature con un contenuto di sostanze controllate comprese tra i 3 ed i 30 kg;
b) semestrale: per impianti e apparecchiature con un contenuto di sostanze controllate tra i 30 ed i 300 kg.
c) trimestrale: per impianti e apparecchiature con un contenuto di sostanze controllate superiore ai 300 kg (in questo caso
è obbligatorio un sistema fisso di rilevamento perdite).
Ove esista un sistema fisso idoneo di rilevamento delle perdite correttamente funzionante, la frequenza dei controlli lettere
b) e c), può essere dimezzata.
8 - I dispositivi fissi di rilevazione dei gas sono controllati ogni 12 mesi per verificarne il corretto funzionamento.
La sensibilità dei dispositivi portatili di rilevazione di gas è di almeno 5 grammi all’anno.
IL REGISTRO DELL’APPARECCHIATURA
50. La compilazione del registro (mod. conforme del CSG rev.01 del 21.05.2013)
7 - Le apparecchiature sono controllate per individuare perdite entro un mese (anche dopo poche ore) dalla riparazione della perdita per
accertare che la riparazione sia stata efficace. Gli operatori adottano tutte le misure fattibili per riparare non appena possibile le perdite
rilevate
9 - Si segnala che le date e gli esiti relativi al “controllo di verifica periodico” di cui all’articolo 3, paragrafo 2 del regolamento CE 842/2006
dovranno essere riportati nella parte del Registro dell’Apparecchiatura “Interventi sull’apparecchiatura”, sezione “Aggiunta di refrigerante”.
In quest’ultimo caso, dovrà essere indicata la causa dell’esito negativo e l’intervento effettuato (nelle note)
In particolare, sotto la voce “Causa della perdita”, dovrà essere riportata la dicitura “controllo periodico” con il relativo esito positivo o
negativo
IL REGISTRO DELL’APPARECCHIATURA
51. La compilazione del registro (mod. conforme del CSG rev.01 del 21.05.2013)
4 - Conservare fattura o scontrino in fondo al registro
IL REGISTRO DELL’APPARECCHIATURA
52. La compilazione del registro (mod. conforme del CSG rev.01 del 21.05.2013)
IL REGISTRO DELL’APPARECCHIATURA
53. Il 31 maggio di ogni anno l’operatore (proprietario
dell’impianto, effettivo utilizzatore o azienda manutentrice
delegata) deve dichiarare con apposito modulo la quantità di
refrigerante aggiunta o recuperata, cioè la SOMMA dei valori
inseriti nelle rispettive caselle all’interno del presente registro
d’apparecchiatura
(vedi anche “Ulteriore nota” in fondo al registro CSG)
IL REGISTRO DELL’APPARECCHIATURA
55. Decreto Legislativo 5 Marzo 2013, n.26
Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al
regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra.
(13G00065) (GU n.74 del 28-3-2013)
recante le sanzioni per la violazione delle disposizioni derivanti dal
regolamento CE 842/2006 su taluni Gas Fluorurati ad effetto serra recepito
in Italia con Dpr 43/2012.
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 74 del 28 marzo 2013 il 12 aprile 2013 è
entrato in vigore il provvedimento che disciplina nuove e pesanti sanzioni
sugli adempimenti relativi a impianti e attrezzature contenenti gas serra.
SANZIONI
61. SANZIONI
utilizzo di personale
non certificato nel recupero
e contenimento perdite di refrigerante
a carico dei tecnici del freddo
da 10.000 € a 100.000 €
62. SANZIONI
utilizzo di personale
non certificato per attività di
installazione, manutenzione e riparazione
a carico dei tecnici del freddo
da 10.000 € a 100.000 €