Istanze informatiche alla PA: PEC e procedure on line. Novità Decreto crescita 2.0 introduzione del domicilio digitale del cittadino, dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente e dell'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti.
Gare telematiche: Il caso della piattaforma di e-procurement della Centrale d...
Istanze informatiche alla PA: PEC e procedure on line
1. “Istanze informatiche alla PA:
PEC e procedure on line”
Avv. Pasquale Lopriore
Divisione Informatica Telematica
Servizio Governo Elettronico
2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)
Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), sancisce il
diritto da parte dei cittadini ad interagire con la Pubblica
Amministrazione.
“Nuovi diritti”
Art. 3 – Diritto all’uso delle nuove tecnologie
Art. 4 – Diritto di accesso ai documenti
Art. 5 – Diritto ad effettuare ogni pagamento in forma Digitale
Art. 6 – Utilizzo della posta elettronica certificata
Art. 9 – Diritto alla partecipazione democratica elettronica
3. Sentenza del T.A.R. Basilicata n.
478/2011
La mancata pubblicazione sulla home page del sito
istituzionale di una pubblica amministrazione dell’indirizzo
di posta elettronica certificata a cui il cittadino possa
rivolgersi, ai sensi dell’art. 54 comma 2 ter, del D.Lgs. n.
82/2005 “Codice dell’amministrazione digitale” e dalle
“Linee guida per i siti web della P.A. Anno 2010” del
Ministero per la pubblica amministrazione e l’innovazione,
comporta la violazione degli artt. 3, 6 e 54 della norma
citata in quanto l’amministrazione è tenuta a consentire agli
utenti di interloquire tramite posta elettronica certificata al
fine di rendere effettivo il loro diritto a richiedere ed
ottenere l’uso delle tecnologie telematiche.
4. Comunicazioni e istanze alla PA
Due modalità diverse per comunicare con la PA se
deve rivolgersi ad un cittadino o ad una impresa
Creazione di
Posta Elettronica una apposita
modalità di
Certificata (PEC) comunicazione
telematica
5. Comunicazioni tra cittadino e PA
Art. 63 comma 3 bis CAD
DL 09/02/2012, n. 5 conv. L 04.04.2012 n° 35 (decreto sviluppo)
A partire dal 1° gennaio 2014, le PA devono utilizzare
esclusivamente per l'utilizzo dei propri servizi, anche a
mezzo di intermediari abilitati:
-i canali e i servizi telematici;
-ivi inclusa la posta elettronica certificata.
Per la presentazione da parte degli interessati:
di denunce;
istanze e atti e garanzie fideiussorie;
per l'esecuzione di versamenti fiscali, contributivi,
previdenziali, assistenziali e assicurativi;
per la richiesta di attestazioni e certificazioni.
6. Comunicazioni tra cittadino e PA
Art. 63 comma 3 bis CAD
DL 09/02/2012, n. 5 conv. L 04.04.2012 n° 35 (decreto sviluppo)
Adempimenti della PA
Pubblicazione sul sito web istituzionale, almeno sessanta
giorni prima della data della loro entrata in vigore:
elenco dei provvedimenti adottati;
termini e modalità di utilizzo dei servizi e dei canali
telematici e della posta elettronica certificata.
7. Comunicazioni tra imprese e P.A.
Articolo 5-bis CAD
La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di
informazioni e documenti tra le imprese e le amministrazioni pubbliche
avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e
della comunicazione. Con le medesime modalità le amministrazioni
pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei
confronti delle imprese.
Norma di attuazione
D.P.C.M. 22 luglio 2011
A decorrere dal 1° luglio 2013, le pubbliche amministrazioni non
possono accettare o effettuare in forma cartacea le comunicazioni di
cui all’articolo 5-bis, comma 1, del Codice dell’amministrazione digitale.
8. Modalità di comunicazione telematica
D.P.C.M. 22 luglio 2011
1. Utilizzo della Posta elettronica certificata (P.E.C.)
- Comunicazioni effettuate fino al 1° luglio 2013
- Nei casi in cui non è prevista una diversa modalità di comunicazione
telematica
2. Creazione di una apposita modalità di comunicazione telematica.
9. Processo di informatizzazione delle
comunicazioni delle PA.
D.P.C.M. 22 luglio 2011
3 Azioni da compiere
1. Definizione di un programma di informatizzazione delle
comunicazioni con le imprese fissando obiettivi intermedi
quantitativamente omogenei a cadenza almeno semestrale.
2. Pubblicazione sui siti istituzionali dell’elenco dei procedimenti
amministrativi relativamente ai quali le comunicazioni sono
svolte esclusivamente in via telematica, con l’indicazione della
data di decorrenza.
3. Comunicazione degli elenchi e dei programmi alI'Agenzia per
l'Italia digitale (ex. DigitPA) per la verifica dell’attuazione di
quanto previsto dall’art. 5-bis, co. 3, CAD
10. Sanzioni
D.P.C.M. 22 luglio 2011
L’inosservanza di quanto previsto dal D.P.C.M. 22 luglio 2011
costituisce ipotesi di responsabilità dirigenziale ai sensi dell’articolo
21, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
In ogni caso, l’attuazione e l’osservanza delle disposizioni del
presente decreto sono rilevanti, ai sensi dell’articolo 12, comma 1-
ter), del Codice dell’amministrazione digitale, ai fini della
misurazione e valutazione della performance organizzativa e di
quella individuale dei dirigenti.
11. Esempio pratico
Circolare dell’Inail n.43 del 14 9.2012
Approvazione del programma di informatizzazione, recante
l’elenco dei servizi da rendere esclusivamente in modalità
telematica, a decorrere dal 28 settembre 2012:
• Iscrizione/di esercizio per inizio attività
• Cessazione attività (chiusura codice ditta)
• Nuovo lavoro a carattere temporaneo
• Retributive contratti di somministrazione
• Comunicazione tabella armamento settore navigazione
• Retribuzione per l’erogazione di tutte le prestazioni per il settore
navigazione
• Prima iscrizione per il settore navigazione
• Riassicurazione in corso d’anno per il settore navigazione
12. Novità DL 18 ottobre 2012, n. 179
“Crescita 2.0”
• Identità digitale e servizi innovativi per i cittadini:
Documento digitale unificato – Carta di identità elettronica e tessera sanitaria (art. 1).
Domicilio digitale del cittadino e obbligo di PEC per le imprese (artt. 4,5).
• Amministrazione digitale: Pubblicazione dati e informazioni in formato aperto (art. 9).
• Servizi e innovazioni per favorire l’Istruzione digitale: Libri e centri scolastici digitali (art. 11).
• Fascicolo sanitario elettronico, cartella e prescrizione medica digitali (artt. 12,13).
• Moneta e fatturazione elettronica: Pagamenti elettronici alle PA (art. 15).
• Giustizia digitale: Biglietto di cancelleria, comunicazioni e notificazioni per via telematica (art.
16).
13. Art. 3-bis Domicilio digitale del cittadino.
DL 18 ottobre 2012, n. 179 “Crescita 2.0”
Il cittadino ha la facolta' di indicare alla pubblica amministrazione un proprio
indirizzo di posta elettronica certificata, quale suo domicilio digitale.
Creazione dell'ANPR
Anagrafe nazionale della popolazione residente
L’ANPR sarà resa disponibile a tutte le PA e ai gestori o esercenti di pubblici servizi.
Le modalità di comunicazione degli indirizzi PEC e di consultazione verranno definite con decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione
e il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale.
A decorrere dal 1° gennaio 2013, salvo una diversa modalita' di comunicazione o di pubblicazione in
via telematica, le amministrazioni pubbliche e i gestori o esercenti di pubblici servizi comunicano con il
cittadino esclusivamente tramite il domicilio digitale dallo stesso dichiarato, anche ai sensi dell'art. 21-
bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, senza oneri di spedizione a suo carico.
Ogni altra forma di comunicazione non puo' produrre effetti pregiudizievoli per il destinatario.
14. Art. 6 bis CAD “Indice nazionale degli indirizzi di posta
elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei
professionisti” DL 18 ottobre 2012, n. 179 “Crescita 2.0”
Istituzione del pubblico elenco denominato “Indice nazionale
degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle
imprese e dei professionisti” presso il Ministero per lo sviluppo
economico.
L’Indice nazionale è realizzato a partire dagli elenchi di indirizzi
PEC costituiti presso il registro delle imprese e gli ordini o
collegi professionali.
Termine di istituzione sei mesi dalla data di entrata in vigore del
decreto
15. Utilizzo della PEC nelle procedure fallimentari
Art. 7. DL 18 ottobre 2012, n. 179 “Crescita 2.0”
Comunicazioni tramite PEC dei momenti essenziali della procedura
fallimentare.
- presentazione del ricorso per la dichiarazione di fallimento (art. 15 della
L. fall.);
- comunicazioni ai creditori da parte del curatore (art. 31-bis della L. fall.);
- la presentazione della domanda di ammissione al passivo da parte dei
creditori (art. 93 della L. fall.).
Le comunicazioni ai creditori e ai titolari di diritti sui beni posti a carico del
curatore saranno effettuate all’indirizzo PEC dagli stessi indicato.
È a carico del curatore l’obbligo di conservare i messaggi PEC inviati e
ricevuti in pendenza della procedura e, comunque, per il periodo di 2
anni dalla chiusura della stessa.
Viene resa obbligatoria l’indicazione dell’indirizzo PEC da parte di ciascun
creditore nella domanda di ammissione al passivo – art. 93 della L. fall.
16. Validità delle istanze e dichiarazioni presentate
alle PA per via telematica.
Art. 65 CAD Art. 38 DPR. 445/2000
Le istanze e le dichiarazioni inviate o compilate sul sito web secondo le seguenti
modalità sono equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa
apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento.
1. sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata, il cui certificato è
rilasciato da un certificatore accreditato;
2. quando l'autore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità
elettronica o della carta nazionale dei servizi;
3. quando l'autore è identificato dal sistema informatico con strumenti consentano
l'individuazione del soggetto che richiede il servizio.
4. trasmesse dall'autore mediante la propria casella di posta elettronica certificata
purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del
titolare, attestato dal gestore del sistema.
DL crescita 2.0.
Il mancato avvio del procedimento da parte del titolare dell’ufficio competente a seguito di
istanza o dichiarazione inviate telematicamente comporta responsabilità dirigenziale e
responsabilità disciplinare dello stesso.
17. Grazie per l'attenzione
Avv. Pasquale Lopriore
Divisione Informatica Telematica
Servizio Governo Elettronico
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