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U.O.C. Monitoraggi e Valutazioni Ambientali
Class. 6.3 Pratica n. 196/12

RELAZIONE DI COMMENTO ALLE BOZZE DI DOCUMENTO DI PIANO
E DI RAPPORTO AMBIENTALE
Sono stati esaminati i documenti forniti:
o
o

Proposta di Documento di Piano sviluppato dall’Ufficio Tecnico Comunale di Tradate
Rapporto Ambientale sviluppato dagli Arch. M. Mazzucchelli, R. Pozzi e dall’Ing. A.
Mazzucchelli

Si precisa che le osservazioni formulate non sono esaustive di tutte le possibili problematiche che
possono essere affrontate nell’ambito del processo di VAS, soprattutto laddove le competenze di
programmazione e controllo sono attribuite ad altri Enti, ed in particolare non riguardano gli aspetti
paesaggistici e le coerenze con il PTR e il PTCP.
Per quanto riguarda l’aspetto geologico, si fa presente che nella documentazione inviata non è
presente lo Studio Geologico redatto dal Dott. Geol. M.Parmigiani, ai sensi dell’Art.57 della L.R.
12/2005 e secondo le modalità prescritte dalla DGR n. 8/1566 del 22.12.2005 relativa a “Criteri ed
indirizzi per la redazione della componente geologica, idrogeologica e sismica del piano di governo
del territorio”, aggiornato secondo i criteri della DGR 7374/2008; tuttavia, alcuni estratti di tale
studio sono contenuti nel RA, così come la tav. 24 “compatibilità geologica” riporta le classi di
fattibilità delle azioni di piano. A tale proposito si osserva che le informazioni contenute nei
documenti forniti sono sufficienti per verificare la compatibilità geologica delle azioni di piano, si
ricorda però che lo studio geologico deve essere aggiornato secondo i criteri contenuti nella DGR n.
2616/11 "Aggiornamento dei criteri ed indirizzi per la definizione della componente geologica,
idrogeologica e sismica del P.G.T.".
Entrando nel merito dell’analisi, si considera che le relazioni presentate sono apparse, in generale,
sufficientemente articolate e documentate, anche se si osserva che alcuni aspetti fondamentali per la
verifica della sostenibilità del piano, come il rapporto tra previsione di incremento della popolazione
e capacità edificatoria, il sistema di smaltimento e depurazione delle acque reflue e il bilancio idrico
non sono stati adeguatamente approfonditi, o sono apparsi corredati da dati non recenti. Inoltre si
osserva che si è ritenuto di confermare tutte le previsioni del PRG vigente non ancora attuate, pur
avendo ampiamente dimostrato che lo stesso era di molto sovrastimato e che il patrimonio edilizio
attuale di Tradate è superiore alle esigenze della popolazione. Tale scelta si ritiene non condivisibile,
___________________________________________________________________________________________________
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dal momento che le previsioni del precedente PRG non costituiscono assolutamente un vincolo per
l’amministrazione, che può liberamente scegliere di modificare la destinazione d’uso delle aree,
qualora ne valuti l’opportunità. Si cita in relazione a ciò uno stralcio della sentenza del Consiglio di
Stato SEZ. IV, n. 6656 del 21 dicembre 2012, che si è espresso sul ricorso di un privato contro l’AC
che ha trasformato un terreno edificabile a verde privato:…” Anche in questo caso, infatti, la
destinazione a verde privato non richiede motivazione specifica. E, infatti, opportunamente deve
farsi ricorso a quella giurisprudenza che ha evidenziato come all’interno della pianificazione
urbanistica possano trovare spazio anche esigenze di tutela ambientale ed ecologica, tra le quali
spicca proprio la necessità di evitare l'ulteriore edificazione e di mantenere un equilibrato rapporto
tra aree edificate e spazi liberi. Infatti, l’urbanistica e il correlativo esercizio del potere di
pianificazione, non possono essere intesi, sul piano giuridico, solo come un coordinamento delle
potenzialità edificatorie connesse al diritto di proprietà, ma devono essere ricostruiti come
intervento degli enti esponenziali sul proprio territorio, in funzione dello sviluppo complessivo e
armonico del medesimo; uno sviluppo che tenga conto sia delle potenzialità edificatorie dei suoli,
non in astratto, ma in relazione alle effettive esigenze di abitazione della comunità ed alle concrete
vocazioni dei luoghi, sia dei valori ambientali e paesaggistici, delle esigenze di tutela della salute e
quindi della vita salubre degli abitanti, delle esigenze economico-sociali della comunità radicata sul
territorio, sia, in definitiva, del modello di sviluppo che s'intende imprimere ai luoghi stessi, in
considerazione della loro storia, tradizione, ubicazione e di una riflessione del futuro sulla propria
stessa essenza, svolta per autorappresentazione ed autodeterminazione dalla comunità medesima,
con le decisioni dei propri organi elettivi e, prima ancora, con la partecipazione dei cittadini al
procedimento pianificatorio (da ultimo, Consiglio di Stato, sez. IV, 10 maggio 2012 n. 2710).
Si ritiene pertanto che, pur avendo il PGT individuato pochi ambiti di trasformazione, interni o al
margine del TUC, molti dei quali già edificati, scelta apprezzata per il contenimento del consumo di
suolo, per la tutela della salubrità dei suoli conseguente alle indagini preliminari che dovranno essere
eseguite e per la possibilità di valorizzare l’edificato esistente trasformandolo con il mutare delle
esigenze, la sostenibilità delle scelte di piano viene messa in discussione dalla conferma dei p.a. del
PRG vigente, non necessari in relazione al previsto trend di sviluppo della popolazione e comportanti
ulteriore pressione antropica sulle matrici ambientali. Infatti un’eccessiva densificazione del tessuto
urbano comporterà un aumento dell’impermeabilizzazione, del carico idraulico e organico sulla
struttura fognaria e sull’impianto di depurazione, un aumento del consumo di risorse energetiche ed
idriche e dell’inquinamento atmosferico, luminoso e acustico.
Per quanto riguarda gli AT, si considera favorevolmente che nel RA sia contenuto un esame dei
singoli ambiti, situati sia all’interno che all’esterno del tessuto edificato. Tali aree sono descritte da
specifiche schede d’ambito, contenenti informazioni in merito allo scenario ambientale, i fattori di
potenziale impatto, le azioni suggerite al fine di superare le criticità e/o i vincoli presenti.
Tuttavia, si osserva che nel Rapporto Ambientale non sono state prese in considerazione possibili
alternative di Piano, che sarebbero state auspicabili nel processo di VAS al fine di mettere a
confronto i diversi possibili scenari in attuazione degli obiettivi di piano (comma 3 art. 4 LR
12/2005; punto 6.4 allegato 1 DGR 761/2010) adducendo come motivazione il fatto che “il
riconoscimento delle invarianti territoriali, le scelte dettate dai piani a scala vasta, nonché gli
obiettivi generali assunti dall’Amministrazione hanno tracciato un “solco” entro cui definire lo
scenario di sviluppo, lasciando limitati margini interpretativi per la definizione di ipotesi differenti.
Va altresì riconosciuto che saranno i singoli progetti di attuazione delle azioni di Piano il luogo
privilegiato di concertazione e valutazione tra più alternative possibili” (rif. pag 141 RA). A tale
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proposito si sottolinea che, fissati gli obiettivi, diverse sono le strade per la loro realizzazione e
pertanto vi è sempre un’alternativa possibile: nel processo di pianificazione comunale la VAS ha, tra
le finalità, quella di individuare, tra le varie azioni, la più sostenibile. Tale processo di discernimento
pertanto deve essere riportato nel RA, per dar modo agli enti di valutare in modo completo le scelte
effettuate, soprattutto quando queste presentano degli impatti importanti sull’ambiente. Nel caso
specifico, si ritiene difficilmente comprensibile il mantenimento di una capacità insediativa derivata
dal PRG e riconosciuta eccessiva dallo stesso documento di piano, sottraendo aree agricole e
boschive all’interno del TUC che potrebbero essere preservate nell’ottica di conservare una riserva di
aree verdi non spendibili subito ma necessarie per ragionare in tempi medio-lunghi, garantendo la
costituzione di una rete ecologica urbana. In merito poi alla valutazione delle alternative in sede di
presentazione dei progetti attuativi, si osserva che tale passaggio, importante per l’individuazione
delle soluzioni concrete più idonee a limitare gli impatti sull’ambiente, risulta essere successivo: in
sede di VAS si ritiene debba esservi innanzitutto la valutazione della reale necessità degli interventi,
nel quadro generale dell’esistente e della possibile evoluzione attesa, in relazione ai presunti impatti
negativi previsti sull’ambiente.
In mancanza di un approfondito esame sulle alternative, appare difficoltoso per il Dipartimento
intervenire a supporto delle analisi, non essendo delineate in modo puntuale altre possibili
concretizzazioni delle azioni proposte.
Per quanto concerne l’impianto del DdP, i 6 obiettivi individuati esprimono indirizzi di attenzione
all’ambiente naturale e antropico, nonché di contenimento delle risorse. In particolare il primo
obiettivo è il mantenimento degli attuali confini dell’edificato, limitando il consumo di suolo e
non intaccando il patrimonio delle aree agricole: a tale proposito, nell’apprezzare l’orientamento
espresso, si vuole considerare che, ai fini di una vera azione di contenimento, risulta determinante
l’individuazione del perimetro dell’edificato. Dall’analisi delle tavole allegate, tuttavia, si esprimono
perplessità sulla scelta di inglobare aree non edificate che sembrano attualmente agricole, all’interno
di tale perimetro, in quanto si ritiene più corretto che la delimitazione del TUC avvenga secondo
criteri maggiormente rigorosi, seguendo la definizione di cui all’art.10 della l.r. 12/05 e s.m.i. che
definisce lo stesso come “ l’insieme delle parti di territorio su cui è già avvenuta l’edificazione o la
trasformazione dei suoli, comprendendo in essi le aree libere intercluse o di completamento”. Nel
caso specifico le perplessità sono riferite ad alcune aree poste a margine dell’edificato e attualmente
non edificate: in merito alla trasformazione dei suoli, di cui al citato articolo, si ritiene si debba fare
riferimento a una trasformazione irreversibile, non ad eventuali previsioni di trasformazione o suoli
occupati in maniera temporanea (per. es. depositi di materiali edili). Si ritiene pertanto auspicabile
una verifica della perimetrazione del TUC.
In relazione agli altri obiettivi (2 - massimizzazione della tutela delle aree a maggior contenuto
naturalistico, 3 - riqualificazione funzionale dell’area produttiva a sud-ovest con progressiva
delocalizzazione delle aree produttive al di fuori del tessuto residenziale, 4 - recupero dei centri
storici attraverso la riqualificazione energetica e la creazione di programmi di recupero
specifici per i diversi comparti cittadini, 5 - promozione dell’utilizzo dell’energia rinnovabile e
risparmio energetico, ed infine 6 - incremento della rete di mobilità dolce), si apprezzano gli
orientamenti di tutela del patrimonio naturale e agricolo, con la proposizione del PLIS dei 3 Castagni,
di riqualificazione dei corsi d’acqua, l’individuazione della rete ecologica comunale e la salvaguardia
dei varchi individuati dalla stessa, il recupero dei centri storici e la loro riqualificazione dal punto di
vista energetico, l’attenzione al tema del risparmio delle risorse energetiche e alla diffusione delle
fonti di energia rinnovabile, ed infine la promozione della mobilità dolce con l’incremento delle piste
ciclabili.
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Inoltre, si ritiene molto positivo che il DdP abbia effettuato una stima della volumetria inutilizzata in
capo ai centri storici, quantificata in circa il 15% dell’edificato, cioè circa 160.000 mq (rif. pag.27
DdP II e III parte), in grado di accogliere, in base allo standard regionale di cui alla L.R. n°1/2001
(150 mc/ab), circa 1066 abitanti. Tuttavia si osserva che tale indirizzo di recupero dell’edificato
esistente, molto positivo in un’ottica di sostenibilità ambientale delle scelte, rischia di essere
vanificato dalla scelta di confermare tutti i p.a. previsti dal PRG e non ancora attuati, anche in
considerazione del fatto che gli abitanti insediabili all’interno dei centri storici non sono stati
computati nella capacità insediativa totale del piano, come sarebbe stato corretto fare, visto che il
recupero di tali volumetrie è un obiettivo del piano. Infine, in merito al calcolo della capacità
insediativa del piano, si osservano diverse incongruenze: prima di tutto il parametro utilizzato per
determinare la capacità insediativa cambia continuamente, e ci si trova a paragonare una capacità
calcolata prima con il parametro di 100 mc/ab (PRG), poi con i 227 mc/ab (calcolato dividendo il
volume esistente per il numero di abitanti), sommando pertanto capacità insediative calcolate con
parametri diversi; a tale proposito si osserva che la norma attuale prevede un parametro di 150 mc/ab:
anche ammesso che le abitazioni di Tradate siano di dimensioni molto maggiori dello standard
regionale (che già è notevole) un piano sostenibile non può limitarsi a registrare le caratteristiche
dell’esistente, dal momento che, dall’analisi della composizione della popolazione, negli ultimi anni
si è assistito ad un aumento del numero di famiglie e contemporaneamente una diminuzione del
numero di componenti per famiglia. A fronte di tale tendenza, andrebbero probabilmente rivisti i
parametri edilizi, risultando necessarie più abitazioni, ma di minori dimensioni: non è più il tempo
del consumo di suolo oltre le esigenze. Come ultima osservazione, in merito al parametro di
227mc/ab, nel calcolo non si è tenuto conto della volumetria inutilizzata (che avrebbe dovuto essere
sottratta alla volumetria esistente) e pertanto risulta falsato in eccesso.
Focalizzando l’attenzione sulla capacità insediativa totale (pag. 32 DdP parte II e III), fissata a 1744
abitanti su una popolazione al 31.12.12 di 18.405 abitanti, si osserva che la stessa risulta essere non
commisurata al probabile trend di sviluppo demografico del comune. Infatti le previsioni riportate
dal “Sistema Informativo Statistico Enti Locali” della Regione Lombardia, indicano per il Comune di
Tradate il raggiungimento di un livello di popolazione al 2020 oscillante tra i 18.500 e i 20.100, con
decremento negli anni successivi. Inoltre, ancora una volta, i dati riportati non appaiono congruenti:
nella medesima pagina viene affermato che il 25% degli alloggi previsti dai PL in corso risulta
venduto, per un totale di 300 alloggi e 600 abitanti. Se così fosse, in totale sarebbero previsti circa
1200 alloggi, che moltiplicati per 2 abitanti per alloggio, come calcolato dal DdP, fanno 2400 abitanti
solo per i PL in itinere, ben oltre la capacità insediativa dichiarata dal piano. Alla luce di quanto
sopra riportato, si suggerisce di rivedere l’impianto del piano, facendo chiarezza sull’effettiva
capacità insediativa.

OSSERVAZIONI SPECIFICHE
Entrando nello specifico, si osserva che la proposta di piano individua 6 ambiti di trasformazione
residenziale (AT1, AT2, AT3, AT4,AT5, AT6 bis) AT6, AT7, AT9), 2 ambiti di trasformazione
mista produttiva/residenziale/commerciale (AT6) e commerciale/produttiva (AT7) e 1 ambito
di trasformazione produttiva (AT8).
In relazione al riutilizzo degli ambiti produttivi dismessi, indirizzo condivisibile e auspicato (AT1,
AT4, AT5, AT6, AT7), si ricorda, come sottolineato in quasi tutte le schede degli ambiti di
trasformazione interessati, la necessità di verificare preventivamente le caratteristiche di salubrità
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dei suoli ove verranno realizzate le nuove opere (Tit. III art. 3.2.1 Salubrità dei suoli), vincolando di
fatto i nuovi progetti all’effettuazione di specifici accertamenti di carattere ambientale (piano di
indagine preliminare sulla qualità dei suoli), atti a verificare eventuali episodi di contaminazione
delle matrici ambientali. In particolare, occorre verificare il rispetto delle concentrazioni soglia di
contaminazione (CSC) delle matrici ambientali interessate (suolo, sottosuolo e acque sotterranee) e
l’individuazione di eventuali forme di inquinamento, trascorse e/o presenti. Sulla base delle
risultanze delle verifiche di cui sopra si renderà necessario valutare i successivi adempimenti previsti
dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i., con riferimento alla parte quarta Titolo V - Bonifiche dei siti contaminati.
La possibilità di riconvertire gli ambiti in questione è subordinata all’accertamento dello stato di
salubrità delle aree o, in caso di inquinamento, all’effettuazione dell’analisi di rischio che accerti
l’assenza di rischio sanitario e/o alle operazioni di bonifica. Tale raccomandazione non si estende
all’AT8, per il quale il piano di indagine ha già determinato la non contaminazione del suolo.
In merito al consumo di suolo agricolo, si osserva che 2 ambiti individuati (AT2 e AT3) pur non
ricadendo all’interno di ambiti fertili individuati dal PTCP della Provincia di Varese, risultano
attualmente non edificati con probabile destinazione agricola o ad orto. In considerazione del fatto
che tali ambiti sono adiacenti ad aree agricole, e che la capacità insediativa del piano risulta
sovrastimata rispetto alle previsioni demografiche, si suggerisce di rivedere la trasformazione dei
suoli inedificati, in quanto il consumo di suolo è legato alla impermeabilizzazione dello stesso,
indipendentemente dal fatto che questo si trovi all’esterno o all’interno del TUC.
Per quanto concerne la tutela dall’inquinamento acustico, si ricorda che per l’AT6 localizzato
all’interno della fascia di pertinenza acustica ferroviaria, individuata ai sensi del DPR 459/98,
della linea ferroviaria Trenord Milano-Laveno, vige l’obbligo, prescritto dall’Art. 8 della L.Q.447/95
e dall’Art.5 della L.R. 13/2001, di presentazione di idonea documentazione di previsione di clima
acustico per le nuove edificazioni. Lo scopo di tale valutazione è quello di impedire l’insediamento di
recettori sensibili in aree critiche già compromesse dal rumore prodotto da infrastrutture del
trasporto. In presenza di tale criticità, infatti, risulta utile considerare lo studio di clima acustico già in
fase di pianificazione generale, al fine di definire l’effettiva sostenibilità delle previsioni e garantire
una corretta distribuzione dei volumi e degli spazi destinati a standard. In merito a quanto espresso, si
osserva che il suddetto obbligo deve essere esteso anche agli ambiti di completamento, e si ricorda
che tali prescrizioni dovranno essere inserite nel PdR, in modo da garantire il corretto recepimento
degli obblighi normativi.
Per quanto concerne gli ambiti a trasformazione commerciale o produttiva, si ritiene opportuno
ricordare che, ai sensi dell’Art .8 della L.Q. 447/95 per la tutela dall’inquinamento acustico, vige
l’obbligo di presentazione della documentazione di previsione di impatto acustico, redatta secondo i
criteri e le prescrizioni del DGR 7/8313 (Art. 4 e Art.5) del 8/03/2002, per il rilascio di concessioni
edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive e commerciali, al fine
della valutazione delle emissioni di rumore prodotte dalle attività future nell’ambiente esterno.
Riguardo alla tutela dall’inquinamento elettromagnetico, si osserva che gli ambiti di
trasformazione AT7 e AT8 sono localizzati nelle vicinanze di una stazione radio base per telefonia
cellulare, la cui presenza comporta, in linea di principio, la definizione di volumi in cui non potrà
essere portata a termine la costruzione di edifici elevati o l’elevazione di edifici già esistenti. Si
chiede pertanto di valutare (o segnalare la necessità che venga effettuato prima dell’elaborazione di
qualunque piano), mediante analisi dell’impatto elettromagnetico dell’impianto, se le eventuali
volumetrie che saranno edificate interagiscano con i volumi di rispetto per il valore di attenzione del
campo elettromagnetico, in modo da determinare l’eventuale insorgenza di incompatibilità.
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In relazione alla tematica radon, trattata dal RA (rif. pag. 21 RA) si osserva che studi epidemiologici
effettuati recentemente hanno portato a considerare il rischio per la salute umana anche a
concentrazioni prima considerate non pericolose.
Nel passato, l’attenzione era posta sulla riduzione delle esposizioni a concentrazione di gas radon
elevati (superiori a 400 Bq/m3), mentre in anni recenti sono stati condotti numerosi studi il cui
obiettivo era quello di studiare l’effetto delle concentrazioni di gas radon notevolmente più basse
rispetto a quelle rinvenibili negli ambienti già esaminati.
I risultati di questi recenti studi epidemiologici dimostrano che l’esposizione al gas radon nelle
abitazioni determina un aumento statisticamente significativo dell’incidenza di tumore polmonare e
che tale aumento è proporzionale al livello di concentrazione di gas radon negli ambienti confinati.
Tali studi hanno permesso di stimare che - su un periodo di osservazione di 25-35 anni - si ha un
aumento del rischio relativo di sviluppare tumore polmonare del 10-16% per ogni 100 bequerel per
metro cubo (Bq/m3) di concentrazione di gas radon.
Tali studi hanno anche confermato che non è possibile individuare un valore soglia di concentrazione
di gas radon nelle abitazioni al di sotto del quale il rischio sia considerabile nullo; infatti anche per
esposizioni prolungate a concentrazioni medio o basse di radon, ovvero concentrazioni non superiori
a 200 Bq/m3, si assiste ad un incremento statisticamente significativo del rischio di contrarre la
malattia. Sulla base di queste evidenze scientifiche, si sta sviluppando a livello nazionale ed
internazionale un nuovo approccio a cui Regione Lombardia, con la pubblicazione del Decreto n.
12678 del 21.12.11 “Linee guida per la prevenzione delle esposizioni al gas radon in ambienti
indoor” della Direzione Generale Sanità, si è allineata allo scopo di ridurre i rischi connessi
all’esposizione al gas radon in ambienti confinati.
Tale approccio non è più orientato esclusivamente all’abbattimento dei valori più elevati di
concentrazione di radon – la cui riduzione puntuale è comunque da perseguire attraverso interventi di
bonifica – ma orientato a promuovere interventi finalizzati anche al decremento delle concentrazioni
medio/basse di radon – tenendo conto del rapporto costo/beneficio – sia attraverso l’applicazione di
tecniche di prevenzione ex ante (edifici di nuova realizzazione) sia attraverso tecniche prevenzione
ex post (bonifica su edifici esistenti).
Queste linee guida intendono rappresentare uno strumento operativo per i Comuni, per i progettisti e
per i costruttori di edifici e mirano a fornire indicazioni e suggerimenti riguardanti la realizzazione di
nuovi edifici radon-resistenti e le azioni per ridurre l’esposizione al gas radon nel caso di edifici
esistenti, anche in sinergia con gli interventi finalizzati al risparmio energetico.
Per quanto riguarda l’ambito di trasformazione AT7, si osserva che ricade all’interno della zona di
rispetto di pozzi idropotabili ad uso pubblico. A tale proposito si ricorda che le aree di salvaguardia
delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano sono disciplinate dall’art. 94 del
D.Lgs. 152/06 e s.m.i., che le suddivide in zone di tutela assoluta, adibite esclusivamente a opere di
captazione o presa e ad infrastrutture di servizio, e in zone di rispetto. Dal momento che l’area è
interessata da un’attività produttiva dismessa, per tale ambito si raccomanda di rivedere la rete
fognaria esistente, adeguandola a quanto previsto dalla DGR VII/12693 del 10.04.03 e si ricorda il
divieto di realizzazione di pozzi disperdenti e la dispersione sul suolo delle acque meteoriche
provenienti da piazzali e strade, per le quali dovrà essere previsto il recapito in fognatura.
Per quanto concerne la componente geologica, si partecipa che tra la documentazione messa a
disposizione per le osservazioni non è stato inserito lo Studio geologico che deve essere
rappresentato da uno studio redatto in conformità ai criteri formulati con DGR n. 2616/2011
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"Aggiornamento dei criteri ed indirizzi per la definizione della componente geologica, idrogeologica
e sismica del P.G.T.", i cui provvedimenti sostituiscono le precedenti DGR n. 1566/05 e n. 7374/08.
Tuttavia la D.G.R. specifica che nel Documento di Piano del P.G.T. deve essere definito l’assetto
geologico, idrogeologico e sismico del territorio ai sensi dell’art. 57, comma 1, lettera a).
Pertanto si ritiene che, nel caso specifico, il Documento di Piano debba contenere lo Studio geologico
nel suo complesso, anche al fine di consentire alle Province la verifica di compatibilità della
componente geologica del P.G.T. con il proprio PTCP.
Si evidenzia che il Documento di Piano non è stato integrato con le informazioni dettagliate dalla
Relazione geologica, estrapolate ed inserite invece nel Rapporto Ambientale; non è stata chiarita la
procedura seguita per la redazione dello Studio né tantomeno lo stato di attuazione dell’iter
autorizzativo della pratica.
Si ricorda che tutti gli elaborati dello Studio geologico, articolati e suddivisi nel Documento di Piano
e nel Piano delle Regole, dovranno essere citati, unitamente alla dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà di cui all’Allegato 15 alla DGR n. 2616/2011, nelle delibere di adozione e approvazione del
P.G.T..
Dalla lettura del R.A. si evince che il territorio comunale è stato sottoposto ad analisi approfondite
per l’attestazione dell’effettiva pericolosità delle aree, in parte classificate a pericolosità bassa e in
parte a pericolosità molto bassa o nulla, dalla Tavola RIS 3: l’analisi tuttavia non ha rilevato dissesti
di sorta nel territorio in esame.
Si appunta che, nonostante il rapporto Ambientale abbia fatto riferimento al Piano di Bacino
Idrogeologico, quale strumento di pianificazione sovraordinato, cui peraltro riferire gli obiettivi del
PGT per verificarne la coerenza, non è stata trovata l’eventuale delimitazione di fasce fluviali e le
regolamentazioni delle attività e degli usi del suolo, nonché l'individuazione e perimetrazione delle
aree a rischio idrogeologico, che il PAI ha definito sui bacini critici, fra cui quello dell’Olona.
Si ricorda che il Comune di Tradate è compreso nella d.g.r. 11 dicembre 2001, n. 7/7365 e nella d.g.r.
22 dicembre 2005, n. 8/1566 che non risulta abbiano concluso l’iter di cui all’art. 18 delle N.d.A. del
PAI (Allegato 13, Tabella 2).
A tal proposito si rimanda alla Delibera 2616/11 che riguarda l’aggiornamento dei criteri per la
redazione della componente geologica dei PGT. La principale novità rispetto ai criteri precedenti
(DGR n. 7374/2008 e 1566/2005) riguarda il tema delle riperimetrazioni delle aree in dissesto
contenute nel Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) e delle aree a rischio idrogeologico
molto elevato (cosiddette “aree 267”).
Per quanto riguarda l’idrografia si partecipa che non è stato citato alcuno Studio relativo al Reticolo
idrico minore, su cui l’Amministrazione comunale deve esercitare le funzioni di “Autorità Idraulica”,
in quanto delegata da Regione Lombardia fin dal 2001; pertanto i Comuni hanno la responsabilità di
identificare i reticolo di propria competenza, effettuare la manutenzione sullo stesso e applicare i
canoni per l’occupazione delle aree demaniali. A tal proposito si ricorda che attualmente i criteri e
gli indirizzi per la definizione del reticolo minore, per redazione del Documento di Polizia Idraulica e
per lo svolgimento dell’attività di polizia idraulica sono contenuti nella D.G.R. 4287 del 25 ottobre
2012, (in particolare allegati B, C ed E).
Pur tuttavia la caratterizzazione dei corsi d’acqua è stata fatta con l’individuazione del reticolo idrico
principale e minore, i cui componenti sono stati indicati con denominazione, descrizione del tratto
individuato come appartenente ad una delle due tipologie, e il numero degli eventuali tributari.
La caratterizzazione dei corsi d’acqua presenti sul territorio comunale è piuttosto generica e riporta
solo per alcuni di essi, presi come esempio, alcune tipologie di intervento antropico effettuato nel
corso degli anni, senza specificarne il tratto interessato, se non in modo generico, e lo stato di
manutenzione del manufatto.
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Si evidenzia che, per il corretto “funzionamento” idraulico, i corsi d’acqua necessitano di un alveo il
più possibile naturale, capace di contenere almeno le portate di morbida e possibilmente di piena,
qualora non eccezionale, pertanto per evitare problemi legati alle esondazioni, segnalate per il T.
Fontanile di Tradate, aggravati spesso dalla cattiva qualità delle acque, si consiglia di operare con
una serie di interventi di pulizia dell’alveo e delle sponde da materiale che potrebbe ostruire il
regolare deflusso e di verificare lo stato di fatto delle opere che incidono sulla sezione prevedendo,
qualora fosse possibile, una rinaturalizzazione del corpo idrico anche con “scoperchiamento” dei
tratti intubati.
A
tal
proposito
si
nota
favorevolmente
che
è
obiettivo
del
PGT
la
riqualificazione/rifunzionalizzazione delle zone fluviali individuate dal reticolo idrico minore; tale
operazione contribuisce ad ottemperare alla norma tecnica del PTCP, che indirizza alla
riqualificazione dei corridoi fluviali quale connessione essenziale nel contesto delle reti ecologiche.
In relazione al sistema di raccolta e trattamento delle acque reflue, dall’analisi del R.A. si osserva
che il quadro conoscitivo non approfondisce la tematica relativa alla raccolta e al trattamento delle
acque reflue, in particolare risultano mancanti:
-

la mappatura degli insediamenti isolati con le relative modalità di trattamento,

-

le valutazioni relative al dimensionamento in relazione sia alle previsioni di sviluppo del
PGT, sia alla presenza di eventuali criticità già in essere.

Nel RA è presente una tavola riportante il tracciato della rete fognaria e viene precisato che il 68%
del sistema è misto, che sono presenti sul territorio 13 sfioratori, senza però precisarne l’ubicazione e
lo stato di manutenzione. Pertanto, si osserva che nell’ambito della Valutazione Ambientale
Strategica debba essere approfondita la conoscenza del territorio comunale, in particolare della
presenza di aree attualmente non collettate e dell’eventuale individuazione tra queste aree di
insediamenti isolati, definiti ai sensi del RR 3/06 con le relative modalità di trattamento.
Per quanto riguarda gli scarichi, si suggerisce di approfondire la tematica sia in termini qualitativi
che quantitativi, verificando la necessità di introdurre eventuali accorgimenti progettuali (sistemi di
separazione e trattamento delle acque di prima pioggia, vasche volano, sfioratori, etc.), volti a
preservare i recettori degli scarichi. Tale approfondimento risulta di primaria importanza in presenza
di “sfioratori di piena” che, seppur autorizzati, comportano aggravi alla qualità delle acque
superficiali. A tale proposito si precisa che gli sfioratori di piena delle reti fognarie, le cui acque
eccedenti siano recapitate in corso d’acqua superficiale, devono rispettare i criteri dell’art. 15 del RR
n. 3/06, in modo da lasciar defluire direttamente all’impianto di trattamento delle acque reflue urbane
la portata nera diluita corrispondente a 750 litri per abitante equivalente al giorno. Inoltre, si ritiene
opportuno ricordare che, ai sensi dell’art. 17 dello stesso RR 3/06, entro il 31.12.2016 deve essere
completato l’adeguamento dei manufatti di sfioro e la realizzazione delle vasche di accumulo e delle
vasche volano, a cui dovranno essere avviate le acque eccedenti scaricate dagli sfioratori al fine di
limitare le portate meteoriche recapitate direttamente nei ricettori e di garantire la maggior tutela del
copro idrico interessato dallo scarico degli sfioratori.
Per quanto concerne la presenza di aree non servite da pubblica fognatura, si ritiene opportuno un
approfondimento di analisi al fine di verificare la possibilità di realizzazione della rete fognaria e il
collegamento della rete delle acque nere all’impianto di depurazione che serve il territorio comunale.
Inoltre, in riferimento agli scarichi di insediamenti isolati, si osserva che l’art. 8 del RR 3/06
prevedeva che entro il 12 aprile 2009 i pozzi perdenti a servizio degli scarichi di acque reflue
domestiche fossero rimossi e sostituiti da strutture conformi alla DGR 2318 (sistema in serie di fossa
Imhoff o fossa settica e trincea di sub irrigazione). La DGR 2318, par. 3.4, vieta l’utilizzo di pozzi
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perdenti per le nuove installazioni, cioè quelle che non rientrano nelle casistiche degli scarichi in atto,
relativi a insediamenti per i quali il permesso di costruire/DIA sia posteriore al 12 aprile 2006. Nuove
installazioni sono comunque da considerarsi tutte quelle legate a una modifica delle strutture di
scarico, per ammaloramento o vetustà delle strutture medesime o per ampliamenti degli insediamenti
da cui provengono le acque reflue che determinino il venir meno dei requisiti di dimensionamento
ottimale dei presidi depurativi esistenti. Il RR 3/06 art. 3 comma 2 prevede che i titolari degli scarichi
possano proporre l’installazione di sistemi alternativi a quelli indicati dalla DGR 2318, che
garantiscano prestazioni almeno equivalenti, fermo restando l’obbligo del rispetto dei limiti di
emissione prescritti.
Per gli scarichi in atto, la Circolare n. 5/2009 relativa a “Indicazioni alle Provincie in ordine
all’adeguamento degli scarichi in atto degli insediamenti isolati di carico organico inferiore a 50AE”
prevede la dismissione dei pozzi perdenti qualora essi ricadano nel divieto generale di cui all’art. 104
del Dlgs 152/2006 (scarico in sottosuolo). Diversamente, gli scarichi in atto di insediamenti isolati
sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo rientrano nell’eccezione al divieto generale di
scarico nei sopra citati recapiti previsto dall’art. 103, comma 1, lettera a) del Dlgs 152/06. In tali casi
i pozzi perdenti possono essere ritenuti idonei solo se realizzati o adeguati in conformità alle norme
tecniche della Delibera del C.I del 1977. In particolare si riassume che per il mantenimento dei pozzi
perdenti devono essere verificate le seguenti prescrizioni:
1. rispetto dei criteri di dimensionamento enunciati al paragrafo 2.4.4, con il vincolo della
massima profondità fissata a 1.5 metri e massimo diametro di 2 metri. Nel caso di
dimensionamento teorico con diametro eccedente i 2 metri, occorre disporre di più pozzi in
parallelo, che distino tra loro almeno la misura del loro diametro. La differenza di quota tra il
fondo del pozzo ed il massimo livello della falda non deve essere comunque inferiore a 2
metri;
2. assenza di convogliamento in esso di acque meteoriche;
3. eventuale integrazione del sistema di trattamento con un degrassatore avente le caratteristiche
indicate al precedente paragrafo 2.3.2;
4. per il rispetto delle distanze dalle condotte dell’acqua potabile, si ritiene che possa essere
applicato lo stesso principio indicato per la sub - irrigazione. Dato che la distanza prevista
dalla Delibera 77 è pari a 50 metri, si ritiene applicabile un criterio proporzionale.
In riferimento al previsto incremento di popolazione, si osserva che la rete fognaria del comune è
connessa al depuratore di Cairate, il quale ha una potenzialità di trattamento di 45.000 AE a fronte di
un totale servito di 41.946 AE, come da data base “S.I.Re Acque” fornito dalla Regione Lombardia,
con una minima capacità residua, considerando che all’impianto sono allacciati 6 comuni e se si
considerano tutte le previsioni di ampliamento dei rispettivi PGT. Pertanto risulta indispensabile che
le prospettive di sviluppo siano concordate e verificate tra tutti i comuni interessati e l’ente gestore.
Si sottolinea che, per quanto riguarda l’idrogeologia, il R.A. ha operato un’estrema sintesi delle
informazioni prese dallo Studio geologico: non sono stati riportati dati qualitativi delle acque
prelevate da pozzo, mentre si è fatto riferimento alla qualità delle acque sotterranee dell’acquifero
captato, peraltro in base ai criteri del D.Lgs. 152/99 ormai abrogato. Si ritiene che, ai fini della
valutazione delle risorse, atte a sostenere talune scelte di Piano, soprattutto in relazione alla scelta
numerica degli ambiti di trasformazione e del relativo aumento dei consumi, sia indispensabile
analizzare dati numerici certi e contestualizzati alla situazione attuale.

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Sono stati approfonditi i caratteri idrogeologici, come richiesto nelle Norme di Attuazione del PTCP
(art. 93 – 97), finalizzati ad un uso consapevole della risorsa idrica; in particolare sono stati censiti i
punti di captazione sia pubblici, pozzi e piezometri, che privati e, in ottemperanza alle linee guida di
approfondimento al PTCP, è stata data una descrizione della rete di distribuzione, da cui risulta che, a
causa della carenza idrica del biennio 2006- 2007 sono stati messi in rete alcuni pozzi di nuova
trivellazione e una connessione di emergenza alle reti dei comuni limitrofi; relativamente alla rete
comunale, come valutato da studi specialistici, la conformazione della stessa rappresenta un fattore di
vulnerabilità in quanto manca di una struttura principale a maglie chiuse che abbracci l’intero
territorio comunale ed è impossibilitata a servire alcune aree comunali, nell’eventualità di rotture di
rami “con struttura ad antenna”. Sicuramente i serbatoi di accumulo rappresentano un “punto di
forza” del sistema in quanto hanno essenzialmente una funzione di compenso giornaliero.
Dal momento che il P.T.C.P. individua, sul territorio di Tradate, due aree di riserva: una a nord, a
confine con il territorio di Venegono Inferiore, la seconda più importante a sud, in corrispondenza
della piana di Lonate Ceppino, si auspica che la Relazione geologica abbia individuato, anche se non
riportato nel R.A., le zone di vulnerabilità dell’acquifero, con la caratterizzazione degli elementi di
pericolo e l’elenco dei divieti per evitare il rischio di contaminazione della falda.
Si afferma che è stato effettuato un bilancio idrologico del territorio comunale ed una valutazione dei
rapporti consumi/riserva idrica, contenuti in un allegato allo S.G. (All.6), da cui il R.A. ha
sintetizzato con una positiva previsione, per cui il bilancio risulterebbe soddisfatto per quanto
riguarda i consumi medi e risulta allo stesso modo sostanzialmente soddisfatto anche nelle condizioni
di picco (giorno di massimo consumo).
Lo studio del 2010, “Studio idrogeologico del Parco Pineta”, ha messo in evidenza la non
sostenibilità del prelievo in falda delle portate di concessione dei pozzi, essenzialmente nei mesi
estivi, e comunque per ben sei mesi annui, nonostante sia stato verificato che la ricarica della falda
sia in attivo rispetto ai prelievi .
Considerando validi i calcoli effettuati, nonostante la mancata presa visione degli stessi, si ritiene
indispensabile che il Comune effettui una verifica col gestore dell’acquedotto di Venegono Inferiore
e dell’acquedotto provinciale dell’Arnona affinché assicurino che la fornitura “di soccorso” possa
essere nuovamente garantita in caso di bisogno (allo stato attuale si afferma che la disponibilità idrica
garantita dalle fonti idropotabili comunali sia sufficiente al soddisfacimento dei fabbisogni della
popolazione, anche nei periodi di forte richiesta idrica) a fronte dell’aumento di richiesta dei comuni
allacciati, conseguente all’attuazione dei PGT.
Sono stati descritti alcuni tratti della rete, quelli sostanzialmente inseriti quali fonti integrative, si
chiede pertanto, a fronte della redazione del PUGSS, prevista dalla L.R. 12/2005 e s.m.i., all’articolo
9, quale parte integrante del Piano dei Servizi, di fornire una caratterizzazione puntuale della stessa,
in aggiunta alla rappresentazione grafica, già contenuta nel R.A., ma non leggibile per mancanza di
definizione.
Rispetto alla stima delle perdite della rete di adduzione e di distribuzione, si partecipa che i dati
utilizzati non sono utili a descrivere la situazione attuale, dal momento che risalgono al triennio
antecedente il 2008; si invita pertanto l’Amministrazione a reperire nuove informazioni circa lo stato
della rete e la fonte delle perdite, al controllo dei contatori di lettura e all’eventuale abusivismo negli
allacciamenti; si rimanda alla messa in pratica di quanto contenuto nel R.R. 2/2006 in merito al
risparmio idrico.
Si consiglia inoltre, qualora si riscontrassero ancora, in seguito alla messa in opera degli interventi
previsti, le problematicità segnalate dallo “Studio idraulico della rete di distribuzione dell’acqua
potabile – Verifica dello stato di fatto (1° fase)” redatto nel 2006, di progettare un nuovo sistema di
conduzione e di raccolta delle acque provenienti dai pozzi e piezometri, dal momento che la struttura

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stessa della rete sembra essere la causa della ridotta pressione, del mancato rifornimento ai serbatoi e
dell’irrisolvibile gestione di tratti eventualmente non alimentati.
In generale, in merito a quanto riferibile alla tematica geologica, idrogeologica e sismica del
territorio, si partecipa che sarebbe stato utile inserire le tavole allegate allo Studio geologico tra la
documentazione proposta, dal momento che così come inserite nel R.A. risultano non utilizzabili per
la verifica delle possibili interferenze alle azioni di Piano.
In relazione alla tematica ecologico-naturalistica, si valuta positivamente che il Comune abbia
progettato una rete ecologica a livello locale seguendo quanto contenuto nel documento "Rete
ecologica regionale e programmazione territoriale degli enti locali" secondo cui: “La Rete Ecologica
Comunale (REC) trova la sue condizioni di realizzazione nel Piano di Governo del Territorio
(P.G.T.) previsto dalla L.R. 12/2005”.
E’ stato verificato che il Documento di Piano contiene le azioni di carattere generale dell’opera
progettuale, nonché la definizione degli elementi essenziali e ha identificato nella perequazione e
compensazione urbanistica gli strumenti economici per attuare le opere connesse alla realizzazione
della rete; inoltre è stata prodotta una Carta della rete ecologica comunale (REC), mentre non sono
state definite specifiche regole che si auspica siano demandate al Piano delle Regole o al Piano dei
Servizi; si ricorda a tal proposito che, essendo le aree di competenza del Parco Regionale della Pineta
di Appiano Gentile e Tradate quelle di maggiore rilievo per le rete ecologica comunale, le indicazioni
dovranno rispettare quanto previsto dalle regole stabilite dal PTC del Parco, che inoltre indica i
criteri e indirizzi per la pianificazione urbanistica comunale.
Si apprezza che siano già stati esplicitati gli Elementi di Progetto costitutivi della REC, pur essendo
purtroppo ancora da risolvere alcune situazioni giudicate critiche quali le opere accessorie alla
Pedemontana, la presenza di edificati in aree agricole e l’individuazione da parte del Piano Cave
provinciale di una zona per cava di riserva in area agricolo-boschiva a sud del territorio comunale.
Si rileva positivamente che sia stato approfondito il tema riguardante il rapporto tra elementi naturali
ed elementi agricoli, argomento peraltro contenuto nella succitata delibera regionale; nel DdP si
afferma inoltre che per rispondere agli obiettivi previsti di “migliore conservazione delle risorse
agroforestali”, di “tutela e diversificazione delle attività agroforestali”, e di “miglioramento della
qualità di vita (anche per gli aspetti sanitari) nelle aree rurali” è stato effettuato anche lo studio
agronomico-forestale, di solito richiesto come analisi di supporto all’identificazione delle aree
agricole da parte del PGT dal documento “Linee guida; criteri per la documentazione minima dei
PGT” allegato al PTCP di Varese.
Si apprezza inoltre che, a fronte dell’obiettivo, esplicitato nelle NdA del PTCP, di riqualificazione
dei corridoi fluviali, il PGT preveda la conservazione dei fontanili quali elementi di smaltimento e
rapido deflusso delle acque meteoriche e per questo abbia previsto nel DdP elementi di
regolamentazione e di deflusso idrico.
L’impostazione del Piano è stata indirizzata alla tutela ambientale, come si evince anche dalla
prospettiva di favorire la deframmentazione del territorio causata da infrastrutture viabilistiche già
presenti sul territorio o in caso di futura realizzazione e di prevedere un corretto inserimento
ecosistemico degli insediamenti.
Inoltre si ritiene che, qualora effettivamente concretizzate, le azioni di contenimento del tessuto
urbano edificato, la salvaguardia dei corridoi ecologici esistenti nelle zone di collegamento tra il
Parco Pineta e i PLIS, istituiti e/o da realizzare, il mantenimento di zone cuscinetto tra le aree
protette, le zone agricole e boschive e le zone antropizzate, possano essere la trama su cui tessere un
Piano sostenibile.

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Si valuta positivamente che il PGT persegua la conservazione e lo sviluppo del verde urbano privato
e pubblico sul territorio di Tradate, per cui si prevede un’apposita regolamentazione di corredo, da
inserire probabilmente nel Piano delle Regole, in merito alla cura per la dotazione attuale e futura del
verde pubblico.
La valenza ecologico-naturalistica del territorio comunale è sottoscritta dall’attribuzione di tutta
l’area non urbanizzata a elemento di primo livello della RER e del corridoio fluviale del torrente
Valascia come elemento secondario.
Si legge quale obiettivo del PGT l’istituzione del PLIS dei Tre Castagni, ubicato nella zona sudoccidentale del territorio, la cui proposta di realizzazione risale al 2007, a cui però non sono seguite
né la relativa variante urbanistica, né l’iter di riconoscimento da parte della Provincia di Varese.
Gli elementi di tutela presenti all’interno del Comune di Tradate sono il SIC - Sito di Importanza
Comunitaria IT2020007 “Pineta pedemontana di Appiano Gentile”, il Parco regionale della Pineta di
Appiano Gentile e Tradate e il Parco Naturale della Pineta di Appiano Gentile e Tradate.
In attuazione della Direttiva Comunitaria 92/43/CEE, recepita a livello nazionale con il DPR 357/97,
per la tutela degli habitat, l’Amministrazione comunale ha provveduto a far redigere uno Studio
d’Incidenza volto a valutare le possibili interferenze, seppur indirette, che la realizzazione degli
ambiti potrebbe avere sul SIC e sulle specie e ambienti presenti nell’area da esso delimitata.
Senza entrare nel merito della valutazione del metodo seguito per la redazione dello studio, né
tantomeno entrare nel dettaglio della congruenza con il PTC del Parco, declinato agli Enti competenti
quali la Provincia e il Parco, si conviene che la realizzazione dei progetti legati agli ambiti non
influiscano sull’ambiente del SIC in quanto distanti e ubicati prevalentemente all’interno del tessuto
urbano consolidato.
Si concorda con l’estensore del documento circa la problematicità della mancanza di connessioni tra
il sistema parco e le aree verdi, che dovrebbero essere perimetrate nel proposto “Parco agricolo dei
Tre Castagni” e il PLIS RTO in estensione nel limitrofo Comune di Lonate Ceppino. Si ravvede
pertanto la necessità di concretizzare le azioni di piano volte a raggiungere gli obiettivi di tutela e
connessione ecosistemica, con la messa in opera di interventi indirizzati alla preservazione delle rotte
migratrici della fauna, qualora interrotte dai sistemi viari, di preservare il più possibile aree verdi
all’interno del TUC allo scopo di realizzare possibili connessioni tra le 2 aree di cui sopra ed infine si
raccomanda una vigile attenzione nei confronti dell’opera accessoria alla Pedemontana, peraltro
gravante sull’ecosistema fluviale del Fontanile, per cui è prevista la riqualificazione del corridoio
fluviale.
Dal momento che lo Studio individua nella frammentazione del sistema agronaturale l’incidenza
negativa sul mantenimento della biodiversità all’interno del SIC, si invita l’Amministrazione alla
rivalutazione delle scelte rispetto a quegli ambiti inedificati e posti al margine dell’urbanizzato
AT02, AT03, AT06b, e si auspica che l’edificazione possa essere contenuta alla volumetria e
ubicazione già esistente per gli ambiti AT01 e AT04.
Si conviene inoltre che, essendo gli ecosistemi fluviali i principali elementi di connessione, debba
essere intrapreso un insieme di azioni volte alla preservazione e soprattutto alla riqualificazione;
pertanto si consiglia di censire gli scarichi ancora gravanti sul corpo idrico, di verificare la
funzionalità degli scaricatori di troppo pieno, di verificare l’eventuale scoperchiamento dei tratti
intubati e di operare nel ripristino della naturalità, sostituendo le opere di regimazione vetuste con
manufatti di ingegneria naturalistica.
Si apprezza che a conclusione della descrizione degli ambiti, nel R.A. sia stato inserito un elenco di
“misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali
effetti negativi significativi sull’ambiente dell’attuazione del DdP”, tuttavia si nota che tali
indicazioni siano del tutto generali e non abbiano trovato una prescrizione di tipo pratico nelle schede
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dedicate agli ambiti stessi, come per esempio una prescrizione per l’attuazione di parcheggi verdi,
indicazioni di bioedilizia per il risparmio energetico, indirizzi per un tipo di architettura
paesaggisticamente compatibile, suggerimenti circa la gestione delle aree a verde che possano
effettivamente fungere da elementi di connessione della rete ecologica.
Per quanto concerne la tematica relativa al contenimento energetico, si osserva che nel DdP è stato
dato ampio risalto a tale aspetto, con obiettivi specifici per il contenimento energetico e la
promozione delle energie rinnovabili e prevedendo incentivi premiali per il perseguimento di tali
obiettivi: nell’esprimere piena condivisione delle scelte effettuate, si ricorda comunque che il decreto
n. 28 del 03 marzo 2011 sulle fonti rinnovabili in recepimento alla Direttiva 2009/28/CE, impone
l’utilizzo del 50% di fonti rinnovabili per la produzione di acqua calda sanitaria come condizione per
il rilascio del titolo edilizio, sia per gli edifici nuovi che per le ristrutturazioni rilevanti, e, dal 31
maggio 2012, l’utilizzo del 20% di fonti rinnovabili per la produzione della somma dei consumi
previsti per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento, quota che aumenterà negli
anni successivi secondo lo schema previsto nell’allegato 3 del medesimo decreto. Inoltre si ricorda
che, con Decreto 28 dicembre 2012, il Ministero dello Sviluppo economico ha previsto, in attuazione
dell’art. 28 del D.Lgs. n. 28/2011, una serie di incentivi per l’incremento dell’efficienza energetica e
per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili, ai fini del raggiungimento degli obiettivi
specifici previsti dai Piani di azione per le energie rinnovabili e per l’efficienza energetica.
In riferimento alla L.R.17/2000 e smi, che prevedeva l’approvazione entro il 31 dicembre 2007 del
Piano di illuminazione per il territorio comunale, con la finalità di censire consistenza e stato di
manutenzione dei punti luce presenti sul territorio e di disciplinare le nuove installazioni, nonché
tempi e modalità di adeguamento, manutenzione o sostituzione di quelle esistenti, si invita il
Comune di Tradate a dotarsi di tale strumento che si configura come un “completamento” dell’azione
di governo del territorio, ai fini della riduzione dell’inquinamento luminoso, con conseguenti
vantaggi in termini ecologici e di risparmio energetico. Contemporaneamente si invita
l’amministrazione comunale a cogliere l’occasione del PGT per intervenire sulle eventuali situazioni
difformi che dovessero sussistere, anche in considerazione dell’appartenenza del comune alla fascia
di rispetto prevista per l’Osservatorio Astronomico New Millenium Observatory di Mozzate, per cui
la normativa prevedeva la modifica e la sostituzione degli apparecchi per l’illuminazione entro e non
oltre il 31 dicembre 2009.
Infine, si ritiene opportuno sottolineare che l’accertamento del raggiungimento degli obiettivi attesi
deve essere strettamente legato alla costruzione di un sistema di monitoraggio efficace. A tale
proposito si osserva che il RA non propone un sistema di monitoraggio, ma si limita a fornire elenchi
di possibili indicatori utilizzabili per la costruzione del sistema. Nel condividere quanto affermato
nel RA, “ il progetto del processo di monitoraggio costituisce sicuramente il punto operativamente
più significativo della VAS…”, si sottolinea che un processo di VAS che si conclude senza la
proposta di un adeguato e definito sistema di monitoraggio risulta incompleto. Si invita pertanto l’AC
a provvedere in tal senso, integrando il RA con un sistema di monitoraggio realizzabile, scegliendo
indicatori utili a rappresentare gli effetti delle strategie adottate, per verificare che l’attuazione del
piano porti a compimento gli obiettivi perseguiti da ogni strategia e per intercettare gli eventuali
effetti negativi e adottare tempestivamente opportune misure correttive. Si osserva infatti che la
valutazione di sostenibilità del piano è solo l’inizio di un processo che nella fase del monitoraggio
dimostra la propria capacità di realizzare il percorso locale verso la sostenibilità. Da ultimo, si ricorda
che i risultati del monitoraggio dovranno servire come base di partenza per la prossima
programmazione territoriale.
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Il Responsabile dell’Istruttoria p.a. Elisabetta Pasta
Il Responsabile Tematica Risorse Idriche e Naturali: dott. Arianna Castiglioni

Responsabile del procedimento: dr.ssa Valeria Roella Tel. n.0332/327736 e-mail: v.roella@arpalombardia.it
Responsabile dell’istruttoria: p.a. Elisabetta Pasta Tel. n. 0331/378817 e-mail: e.pasta@arpalombardia.it

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Il parere di ARPA sul PGT di Tradate

  • 1. U.O.C. Monitoraggi e Valutazioni Ambientali Class. 6.3 Pratica n. 196/12 RELAZIONE DI COMMENTO ALLE BOZZE DI DOCUMENTO DI PIANO E DI RAPPORTO AMBIENTALE Sono stati esaminati i documenti forniti: o o Proposta di Documento di Piano sviluppato dall’Ufficio Tecnico Comunale di Tradate Rapporto Ambientale sviluppato dagli Arch. M. Mazzucchelli, R. Pozzi e dall’Ing. A. Mazzucchelli Si precisa che le osservazioni formulate non sono esaustive di tutte le possibili problematiche che possono essere affrontate nell’ambito del processo di VAS, soprattutto laddove le competenze di programmazione e controllo sono attribuite ad altri Enti, ed in particolare non riguardano gli aspetti paesaggistici e le coerenze con il PTR e il PTCP. Per quanto riguarda l’aspetto geologico, si fa presente che nella documentazione inviata non è presente lo Studio Geologico redatto dal Dott. Geol. M.Parmigiani, ai sensi dell’Art.57 della L.R. 12/2005 e secondo le modalità prescritte dalla DGR n. 8/1566 del 22.12.2005 relativa a “Criteri ed indirizzi per la redazione della componente geologica, idrogeologica e sismica del piano di governo del territorio”, aggiornato secondo i criteri della DGR 7374/2008; tuttavia, alcuni estratti di tale studio sono contenuti nel RA, così come la tav. 24 “compatibilità geologica” riporta le classi di fattibilità delle azioni di piano. A tale proposito si osserva che le informazioni contenute nei documenti forniti sono sufficienti per verificare la compatibilità geologica delle azioni di piano, si ricorda però che lo studio geologico deve essere aggiornato secondo i criteri contenuti nella DGR n. 2616/11 "Aggiornamento dei criteri ed indirizzi per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del P.G.T.". Entrando nel merito dell’analisi, si considera che le relazioni presentate sono apparse, in generale, sufficientemente articolate e documentate, anche se si osserva che alcuni aspetti fondamentali per la verifica della sostenibilità del piano, come il rapporto tra previsione di incremento della popolazione e capacità edificatoria, il sistema di smaltimento e depurazione delle acque reflue e il bilancio idrico non sono stati adeguatamente approfonditi, o sono apparsi corredati da dati non recenti. Inoltre si osserva che si è ritenuto di confermare tutte le previsioni del PRG vigente non ancora attuate, pur avendo ampiamente dimostrato che lo stesso era di molto sovrastimato e che il patrimonio edilizio attuale di Tradate è superiore alle esigenze della popolazione. Tale scelta si ritiene non condivisibile, ___________________________________________________________________________________________________ Dipartimento di Varese Via Campigli, 5 – 21100 Varese – Tel. 0332.327740 – 719 – 745 – Fax 0332.312079– 313161 Indirizzo e-mail: varese@arpalombardia.it IndirizzoPEC: dipartimentovarese.arpa@pec.regione.lombardia.it UNI EN ISO 9001:2008 Certificato n.9175.ARPL Pagina 1 di 14
  • 2. dal momento che le previsioni del precedente PRG non costituiscono assolutamente un vincolo per l’amministrazione, che può liberamente scegliere di modificare la destinazione d’uso delle aree, qualora ne valuti l’opportunità. Si cita in relazione a ciò uno stralcio della sentenza del Consiglio di Stato SEZ. IV, n. 6656 del 21 dicembre 2012, che si è espresso sul ricorso di un privato contro l’AC che ha trasformato un terreno edificabile a verde privato:…” Anche in questo caso, infatti, la destinazione a verde privato non richiede motivazione specifica. E, infatti, opportunamente deve farsi ricorso a quella giurisprudenza che ha evidenziato come all’interno della pianificazione urbanistica possano trovare spazio anche esigenze di tutela ambientale ed ecologica, tra le quali spicca proprio la necessità di evitare l'ulteriore edificazione e di mantenere un equilibrato rapporto tra aree edificate e spazi liberi. Infatti, l’urbanistica e il correlativo esercizio del potere di pianificazione, non possono essere intesi, sul piano giuridico, solo come un coordinamento delle potenzialità edificatorie connesse al diritto di proprietà, ma devono essere ricostruiti come intervento degli enti esponenziali sul proprio territorio, in funzione dello sviluppo complessivo e armonico del medesimo; uno sviluppo che tenga conto sia delle potenzialità edificatorie dei suoli, non in astratto, ma in relazione alle effettive esigenze di abitazione della comunità ed alle concrete vocazioni dei luoghi, sia dei valori ambientali e paesaggistici, delle esigenze di tutela della salute e quindi della vita salubre degli abitanti, delle esigenze economico-sociali della comunità radicata sul territorio, sia, in definitiva, del modello di sviluppo che s'intende imprimere ai luoghi stessi, in considerazione della loro storia, tradizione, ubicazione e di una riflessione del futuro sulla propria stessa essenza, svolta per autorappresentazione ed autodeterminazione dalla comunità medesima, con le decisioni dei propri organi elettivi e, prima ancora, con la partecipazione dei cittadini al procedimento pianificatorio (da ultimo, Consiglio di Stato, sez. IV, 10 maggio 2012 n. 2710). Si ritiene pertanto che, pur avendo il PGT individuato pochi ambiti di trasformazione, interni o al margine del TUC, molti dei quali già edificati, scelta apprezzata per il contenimento del consumo di suolo, per la tutela della salubrità dei suoli conseguente alle indagini preliminari che dovranno essere eseguite e per la possibilità di valorizzare l’edificato esistente trasformandolo con il mutare delle esigenze, la sostenibilità delle scelte di piano viene messa in discussione dalla conferma dei p.a. del PRG vigente, non necessari in relazione al previsto trend di sviluppo della popolazione e comportanti ulteriore pressione antropica sulle matrici ambientali. Infatti un’eccessiva densificazione del tessuto urbano comporterà un aumento dell’impermeabilizzazione, del carico idraulico e organico sulla struttura fognaria e sull’impianto di depurazione, un aumento del consumo di risorse energetiche ed idriche e dell’inquinamento atmosferico, luminoso e acustico. Per quanto riguarda gli AT, si considera favorevolmente che nel RA sia contenuto un esame dei singoli ambiti, situati sia all’interno che all’esterno del tessuto edificato. Tali aree sono descritte da specifiche schede d’ambito, contenenti informazioni in merito allo scenario ambientale, i fattori di potenziale impatto, le azioni suggerite al fine di superare le criticità e/o i vincoli presenti. Tuttavia, si osserva che nel Rapporto Ambientale non sono state prese in considerazione possibili alternative di Piano, che sarebbero state auspicabili nel processo di VAS al fine di mettere a confronto i diversi possibili scenari in attuazione degli obiettivi di piano (comma 3 art. 4 LR 12/2005; punto 6.4 allegato 1 DGR 761/2010) adducendo come motivazione il fatto che “il riconoscimento delle invarianti territoriali, le scelte dettate dai piani a scala vasta, nonché gli obiettivi generali assunti dall’Amministrazione hanno tracciato un “solco” entro cui definire lo scenario di sviluppo, lasciando limitati margini interpretativi per la definizione di ipotesi differenti. Va altresì riconosciuto che saranno i singoli progetti di attuazione delle azioni di Piano il luogo privilegiato di concertazione e valutazione tra più alternative possibili” (rif. pag 141 RA). A tale Dipartimento di Varese Via Campigli, 5 – 21100 Varese – Tel. 0332.327740 – 719 – 745 – Fax 0332.312079– 313161 Indirizzo e-mail: varese@arpalombardia.it IndirizzoPEC: dipartimentovarese.arpa@pec.regione.lombardia.it Pagina 2 di 14
  • 3. proposito si sottolinea che, fissati gli obiettivi, diverse sono le strade per la loro realizzazione e pertanto vi è sempre un’alternativa possibile: nel processo di pianificazione comunale la VAS ha, tra le finalità, quella di individuare, tra le varie azioni, la più sostenibile. Tale processo di discernimento pertanto deve essere riportato nel RA, per dar modo agli enti di valutare in modo completo le scelte effettuate, soprattutto quando queste presentano degli impatti importanti sull’ambiente. Nel caso specifico, si ritiene difficilmente comprensibile il mantenimento di una capacità insediativa derivata dal PRG e riconosciuta eccessiva dallo stesso documento di piano, sottraendo aree agricole e boschive all’interno del TUC che potrebbero essere preservate nell’ottica di conservare una riserva di aree verdi non spendibili subito ma necessarie per ragionare in tempi medio-lunghi, garantendo la costituzione di una rete ecologica urbana. In merito poi alla valutazione delle alternative in sede di presentazione dei progetti attuativi, si osserva che tale passaggio, importante per l’individuazione delle soluzioni concrete più idonee a limitare gli impatti sull’ambiente, risulta essere successivo: in sede di VAS si ritiene debba esservi innanzitutto la valutazione della reale necessità degli interventi, nel quadro generale dell’esistente e della possibile evoluzione attesa, in relazione ai presunti impatti negativi previsti sull’ambiente. In mancanza di un approfondito esame sulle alternative, appare difficoltoso per il Dipartimento intervenire a supporto delle analisi, non essendo delineate in modo puntuale altre possibili concretizzazioni delle azioni proposte. Per quanto concerne l’impianto del DdP, i 6 obiettivi individuati esprimono indirizzi di attenzione all’ambiente naturale e antropico, nonché di contenimento delle risorse. In particolare il primo obiettivo è il mantenimento degli attuali confini dell’edificato, limitando il consumo di suolo e non intaccando il patrimonio delle aree agricole: a tale proposito, nell’apprezzare l’orientamento espresso, si vuole considerare che, ai fini di una vera azione di contenimento, risulta determinante l’individuazione del perimetro dell’edificato. Dall’analisi delle tavole allegate, tuttavia, si esprimono perplessità sulla scelta di inglobare aree non edificate che sembrano attualmente agricole, all’interno di tale perimetro, in quanto si ritiene più corretto che la delimitazione del TUC avvenga secondo criteri maggiormente rigorosi, seguendo la definizione di cui all’art.10 della l.r. 12/05 e s.m.i. che definisce lo stesso come “ l’insieme delle parti di territorio su cui è già avvenuta l’edificazione o la trasformazione dei suoli, comprendendo in essi le aree libere intercluse o di completamento”. Nel caso specifico le perplessità sono riferite ad alcune aree poste a margine dell’edificato e attualmente non edificate: in merito alla trasformazione dei suoli, di cui al citato articolo, si ritiene si debba fare riferimento a una trasformazione irreversibile, non ad eventuali previsioni di trasformazione o suoli occupati in maniera temporanea (per. es. depositi di materiali edili). Si ritiene pertanto auspicabile una verifica della perimetrazione del TUC. In relazione agli altri obiettivi (2 - massimizzazione della tutela delle aree a maggior contenuto naturalistico, 3 - riqualificazione funzionale dell’area produttiva a sud-ovest con progressiva delocalizzazione delle aree produttive al di fuori del tessuto residenziale, 4 - recupero dei centri storici attraverso la riqualificazione energetica e la creazione di programmi di recupero specifici per i diversi comparti cittadini, 5 - promozione dell’utilizzo dell’energia rinnovabile e risparmio energetico, ed infine 6 - incremento della rete di mobilità dolce), si apprezzano gli orientamenti di tutela del patrimonio naturale e agricolo, con la proposizione del PLIS dei 3 Castagni, di riqualificazione dei corsi d’acqua, l’individuazione della rete ecologica comunale e la salvaguardia dei varchi individuati dalla stessa, il recupero dei centri storici e la loro riqualificazione dal punto di vista energetico, l’attenzione al tema del risparmio delle risorse energetiche e alla diffusione delle fonti di energia rinnovabile, ed infine la promozione della mobilità dolce con l’incremento delle piste ciclabili. Dipartimento di Varese Via Campigli, 5 – 21100 Varese – Tel. 0332.327740 – 719 – 745 – Fax 0332.312079– 313161 Indirizzo e-mail: varese@arpalombardia.it IndirizzoPEC: dipartimentovarese.arpa@pec.regione.lombardia.it Pagina 3 di 14
  • 4. Inoltre, si ritiene molto positivo che il DdP abbia effettuato una stima della volumetria inutilizzata in capo ai centri storici, quantificata in circa il 15% dell’edificato, cioè circa 160.000 mq (rif. pag.27 DdP II e III parte), in grado di accogliere, in base allo standard regionale di cui alla L.R. n°1/2001 (150 mc/ab), circa 1066 abitanti. Tuttavia si osserva che tale indirizzo di recupero dell’edificato esistente, molto positivo in un’ottica di sostenibilità ambientale delle scelte, rischia di essere vanificato dalla scelta di confermare tutti i p.a. previsti dal PRG e non ancora attuati, anche in considerazione del fatto che gli abitanti insediabili all’interno dei centri storici non sono stati computati nella capacità insediativa totale del piano, come sarebbe stato corretto fare, visto che il recupero di tali volumetrie è un obiettivo del piano. Infine, in merito al calcolo della capacità insediativa del piano, si osservano diverse incongruenze: prima di tutto il parametro utilizzato per determinare la capacità insediativa cambia continuamente, e ci si trova a paragonare una capacità calcolata prima con il parametro di 100 mc/ab (PRG), poi con i 227 mc/ab (calcolato dividendo il volume esistente per il numero di abitanti), sommando pertanto capacità insediative calcolate con parametri diversi; a tale proposito si osserva che la norma attuale prevede un parametro di 150 mc/ab: anche ammesso che le abitazioni di Tradate siano di dimensioni molto maggiori dello standard regionale (che già è notevole) un piano sostenibile non può limitarsi a registrare le caratteristiche dell’esistente, dal momento che, dall’analisi della composizione della popolazione, negli ultimi anni si è assistito ad un aumento del numero di famiglie e contemporaneamente una diminuzione del numero di componenti per famiglia. A fronte di tale tendenza, andrebbero probabilmente rivisti i parametri edilizi, risultando necessarie più abitazioni, ma di minori dimensioni: non è più il tempo del consumo di suolo oltre le esigenze. Come ultima osservazione, in merito al parametro di 227mc/ab, nel calcolo non si è tenuto conto della volumetria inutilizzata (che avrebbe dovuto essere sottratta alla volumetria esistente) e pertanto risulta falsato in eccesso. Focalizzando l’attenzione sulla capacità insediativa totale (pag. 32 DdP parte II e III), fissata a 1744 abitanti su una popolazione al 31.12.12 di 18.405 abitanti, si osserva che la stessa risulta essere non commisurata al probabile trend di sviluppo demografico del comune. Infatti le previsioni riportate dal “Sistema Informativo Statistico Enti Locali” della Regione Lombardia, indicano per il Comune di Tradate il raggiungimento di un livello di popolazione al 2020 oscillante tra i 18.500 e i 20.100, con decremento negli anni successivi. Inoltre, ancora una volta, i dati riportati non appaiono congruenti: nella medesima pagina viene affermato che il 25% degli alloggi previsti dai PL in corso risulta venduto, per un totale di 300 alloggi e 600 abitanti. Se così fosse, in totale sarebbero previsti circa 1200 alloggi, che moltiplicati per 2 abitanti per alloggio, come calcolato dal DdP, fanno 2400 abitanti solo per i PL in itinere, ben oltre la capacità insediativa dichiarata dal piano. Alla luce di quanto sopra riportato, si suggerisce di rivedere l’impianto del piano, facendo chiarezza sull’effettiva capacità insediativa. OSSERVAZIONI SPECIFICHE Entrando nello specifico, si osserva che la proposta di piano individua 6 ambiti di trasformazione residenziale (AT1, AT2, AT3, AT4,AT5, AT6 bis) AT6, AT7, AT9), 2 ambiti di trasformazione mista produttiva/residenziale/commerciale (AT6) e commerciale/produttiva (AT7) e 1 ambito di trasformazione produttiva (AT8). In relazione al riutilizzo degli ambiti produttivi dismessi, indirizzo condivisibile e auspicato (AT1, AT4, AT5, AT6, AT7), si ricorda, come sottolineato in quasi tutte le schede degli ambiti di trasformazione interessati, la necessità di verificare preventivamente le caratteristiche di salubrità Dipartimento di Varese Via Campigli, 5 – 21100 Varese – Tel. 0332.327740 – 719 – 745 – Fax 0332.312079– 313161 Indirizzo e-mail: varese@arpalombardia.it IndirizzoPEC: dipartimentovarese.arpa@pec.regione.lombardia.it Pagina 4 di 14
  • 5. dei suoli ove verranno realizzate le nuove opere (Tit. III art. 3.2.1 Salubrità dei suoli), vincolando di fatto i nuovi progetti all’effettuazione di specifici accertamenti di carattere ambientale (piano di indagine preliminare sulla qualità dei suoli), atti a verificare eventuali episodi di contaminazione delle matrici ambientali. In particolare, occorre verificare il rispetto delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) delle matrici ambientali interessate (suolo, sottosuolo e acque sotterranee) e l’individuazione di eventuali forme di inquinamento, trascorse e/o presenti. Sulla base delle risultanze delle verifiche di cui sopra si renderà necessario valutare i successivi adempimenti previsti dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i., con riferimento alla parte quarta Titolo V - Bonifiche dei siti contaminati. La possibilità di riconvertire gli ambiti in questione è subordinata all’accertamento dello stato di salubrità delle aree o, in caso di inquinamento, all’effettuazione dell’analisi di rischio che accerti l’assenza di rischio sanitario e/o alle operazioni di bonifica. Tale raccomandazione non si estende all’AT8, per il quale il piano di indagine ha già determinato la non contaminazione del suolo. In merito al consumo di suolo agricolo, si osserva che 2 ambiti individuati (AT2 e AT3) pur non ricadendo all’interno di ambiti fertili individuati dal PTCP della Provincia di Varese, risultano attualmente non edificati con probabile destinazione agricola o ad orto. In considerazione del fatto che tali ambiti sono adiacenti ad aree agricole, e che la capacità insediativa del piano risulta sovrastimata rispetto alle previsioni demografiche, si suggerisce di rivedere la trasformazione dei suoli inedificati, in quanto il consumo di suolo è legato alla impermeabilizzazione dello stesso, indipendentemente dal fatto che questo si trovi all’esterno o all’interno del TUC. Per quanto concerne la tutela dall’inquinamento acustico, si ricorda che per l’AT6 localizzato all’interno della fascia di pertinenza acustica ferroviaria, individuata ai sensi del DPR 459/98, della linea ferroviaria Trenord Milano-Laveno, vige l’obbligo, prescritto dall’Art. 8 della L.Q.447/95 e dall’Art.5 della L.R. 13/2001, di presentazione di idonea documentazione di previsione di clima acustico per le nuove edificazioni. Lo scopo di tale valutazione è quello di impedire l’insediamento di recettori sensibili in aree critiche già compromesse dal rumore prodotto da infrastrutture del trasporto. In presenza di tale criticità, infatti, risulta utile considerare lo studio di clima acustico già in fase di pianificazione generale, al fine di definire l’effettiva sostenibilità delle previsioni e garantire una corretta distribuzione dei volumi e degli spazi destinati a standard. In merito a quanto espresso, si osserva che il suddetto obbligo deve essere esteso anche agli ambiti di completamento, e si ricorda che tali prescrizioni dovranno essere inserite nel PdR, in modo da garantire il corretto recepimento degli obblighi normativi. Per quanto concerne gli ambiti a trasformazione commerciale o produttiva, si ritiene opportuno ricordare che, ai sensi dell’Art .8 della L.Q. 447/95 per la tutela dall’inquinamento acustico, vige l’obbligo di presentazione della documentazione di previsione di impatto acustico, redatta secondo i criteri e le prescrizioni del DGR 7/8313 (Art. 4 e Art.5) del 8/03/2002, per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive e commerciali, al fine della valutazione delle emissioni di rumore prodotte dalle attività future nell’ambiente esterno. Riguardo alla tutela dall’inquinamento elettromagnetico, si osserva che gli ambiti di trasformazione AT7 e AT8 sono localizzati nelle vicinanze di una stazione radio base per telefonia cellulare, la cui presenza comporta, in linea di principio, la definizione di volumi in cui non potrà essere portata a termine la costruzione di edifici elevati o l’elevazione di edifici già esistenti. Si chiede pertanto di valutare (o segnalare la necessità che venga effettuato prima dell’elaborazione di qualunque piano), mediante analisi dell’impatto elettromagnetico dell’impianto, se le eventuali volumetrie che saranno edificate interagiscano con i volumi di rispetto per il valore di attenzione del campo elettromagnetico, in modo da determinare l’eventuale insorgenza di incompatibilità. Dipartimento di Varese Via Campigli, 5 – 21100 Varese – Tel. 0332.327740 – 719 – 745 – Fax 0332.312079– 313161 Indirizzo e-mail: varese@arpalombardia.it IndirizzoPEC: dipartimentovarese.arpa@pec.regione.lombardia.it Pagina 5 di 14
  • 6. In relazione alla tematica radon, trattata dal RA (rif. pag. 21 RA) si osserva che studi epidemiologici effettuati recentemente hanno portato a considerare il rischio per la salute umana anche a concentrazioni prima considerate non pericolose. Nel passato, l’attenzione era posta sulla riduzione delle esposizioni a concentrazione di gas radon elevati (superiori a 400 Bq/m3), mentre in anni recenti sono stati condotti numerosi studi il cui obiettivo era quello di studiare l’effetto delle concentrazioni di gas radon notevolmente più basse rispetto a quelle rinvenibili negli ambienti già esaminati. I risultati di questi recenti studi epidemiologici dimostrano che l’esposizione al gas radon nelle abitazioni determina un aumento statisticamente significativo dell’incidenza di tumore polmonare e che tale aumento è proporzionale al livello di concentrazione di gas radon negli ambienti confinati. Tali studi hanno permesso di stimare che - su un periodo di osservazione di 25-35 anni - si ha un aumento del rischio relativo di sviluppare tumore polmonare del 10-16% per ogni 100 bequerel per metro cubo (Bq/m3) di concentrazione di gas radon. Tali studi hanno anche confermato che non è possibile individuare un valore soglia di concentrazione di gas radon nelle abitazioni al di sotto del quale il rischio sia considerabile nullo; infatti anche per esposizioni prolungate a concentrazioni medio o basse di radon, ovvero concentrazioni non superiori a 200 Bq/m3, si assiste ad un incremento statisticamente significativo del rischio di contrarre la malattia. Sulla base di queste evidenze scientifiche, si sta sviluppando a livello nazionale ed internazionale un nuovo approccio a cui Regione Lombardia, con la pubblicazione del Decreto n. 12678 del 21.12.11 “Linee guida per la prevenzione delle esposizioni al gas radon in ambienti indoor” della Direzione Generale Sanità, si è allineata allo scopo di ridurre i rischi connessi all’esposizione al gas radon in ambienti confinati. Tale approccio non è più orientato esclusivamente all’abbattimento dei valori più elevati di concentrazione di radon – la cui riduzione puntuale è comunque da perseguire attraverso interventi di bonifica – ma orientato a promuovere interventi finalizzati anche al decremento delle concentrazioni medio/basse di radon – tenendo conto del rapporto costo/beneficio – sia attraverso l’applicazione di tecniche di prevenzione ex ante (edifici di nuova realizzazione) sia attraverso tecniche prevenzione ex post (bonifica su edifici esistenti). Queste linee guida intendono rappresentare uno strumento operativo per i Comuni, per i progettisti e per i costruttori di edifici e mirano a fornire indicazioni e suggerimenti riguardanti la realizzazione di nuovi edifici radon-resistenti e le azioni per ridurre l’esposizione al gas radon nel caso di edifici esistenti, anche in sinergia con gli interventi finalizzati al risparmio energetico. Per quanto riguarda l’ambito di trasformazione AT7, si osserva che ricade all’interno della zona di rispetto di pozzi idropotabili ad uso pubblico. A tale proposito si ricorda che le aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano sono disciplinate dall’art. 94 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., che le suddivide in zone di tutela assoluta, adibite esclusivamente a opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio, e in zone di rispetto. Dal momento che l’area è interessata da un’attività produttiva dismessa, per tale ambito si raccomanda di rivedere la rete fognaria esistente, adeguandola a quanto previsto dalla DGR VII/12693 del 10.04.03 e si ricorda il divieto di realizzazione di pozzi disperdenti e la dispersione sul suolo delle acque meteoriche provenienti da piazzali e strade, per le quali dovrà essere previsto il recapito in fognatura. Per quanto concerne la componente geologica, si partecipa che tra la documentazione messa a disposizione per le osservazioni non è stato inserito lo Studio geologico che deve essere rappresentato da uno studio redatto in conformità ai criteri formulati con DGR n. 2616/2011 Dipartimento di Varese Via Campigli, 5 – 21100 Varese – Tel. 0332.327740 – 719 – 745 – Fax 0332.312079– 313161 Indirizzo e-mail: varese@arpalombardia.it IndirizzoPEC: dipartimentovarese.arpa@pec.regione.lombardia.it Pagina 6 di 14
  • 7. "Aggiornamento dei criteri ed indirizzi per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del P.G.T.", i cui provvedimenti sostituiscono le precedenti DGR n. 1566/05 e n. 7374/08. Tuttavia la D.G.R. specifica che nel Documento di Piano del P.G.T. deve essere definito l’assetto geologico, idrogeologico e sismico del territorio ai sensi dell’art. 57, comma 1, lettera a). Pertanto si ritiene che, nel caso specifico, il Documento di Piano debba contenere lo Studio geologico nel suo complesso, anche al fine di consentire alle Province la verifica di compatibilità della componente geologica del P.G.T. con il proprio PTCP. Si evidenzia che il Documento di Piano non è stato integrato con le informazioni dettagliate dalla Relazione geologica, estrapolate ed inserite invece nel Rapporto Ambientale; non è stata chiarita la procedura seguita per la redazione dello Studio né tantomeno lo stato di attuazione dell’iter autorizzativo della pratica. Si ricorda che tutti gli elaborati dello Studio geologico, articolati e suddivisi nel Documento di Piano e nel Piano delle Regole, dovranno essere citati, unitamente alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all’Allegato 15 alla DGR n. 2616/2011, nelle delibere di adozione e approvazione del P.G.T.. Dalla lettura del R.A. si evince che il territorio comunale è stato sottoposto ad analisi approfondite per l’attestazione dell’effettiva pericolosità delle aree, in parte classificate a pericolosità bassa e in parte a pericolosità molto bassa o nulla, dalla Tavola RIS 3: l’analisi tuttavia non ha rilevato dissesti di sorta nel territorio in esame. Si appunta che, nonostante il rapporto Ambientale abbia fatto riferimento al Piano di Bacino Idrogeologico, quale strumento di pianificazione sovraordinato, cui peraltro riferire gli obiettivi del PGT per verificarne la coerenza, non è stata trovata l’eventuale delimitazione di fasce fluviali e le regolamentazioni delle attività e degli usi del suolo, nonché l'individuazione e perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico, che il PAI ha definito sui bacini critici, fra cui quello dell’Olona. Si ricorda che il Comune di Tradate è compreso nella d.g.r. 11 dicembre 2001, n. 7/7365 e nella d.g.r. 22 dicembre 2005, n. 8/1566 che non risulta abbiano concluso l’iter di cui all’art. 18 delle N.d.A. del PAI (Allegato 13, Tabella 2). A tal proposito si rimanda alla Delibera 2616/11 che riguarda l’aggiornamento dei criteri per la redazione della componente geologica dei PGT. La principale novità rispetto ai criteri precedenti (DGR n. 7374/2008 e 1566/2005) riguarda il tema delle riperimetrazioni delle aree in dissesto contenute nel Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) e delle aree a rischio idrogeologico molto elevato (cosiddette “aree 267”). Per quanto riguarda l’idrografia si partecipa che non è stato citato alcuno Studio relativo al Reticolo idrico minore, su cui l’Amministrazione comunale deve esercitare le funzioni di “Autorità Idraulica”, in quanto delegata da Regione Lombardia fin dal 2001; pertanto i Comuni hanno la responsabilità di identificare i reticolo di propria competenza, effettuare la manutenzione sullo stesso e applicare i canoni per l’occupazione delle aree demaniali. A tal proposito si ricorda che attualmente i criteri e gli indirizzi per la definizione del reticolo minore, per redazione del Documento di Polizia Idraulica e per lo svolgimento dell’attività di polizia idraulica sono contenuti nella D.G.R. 4287 del 25 ottobre 2012, (in particolare allegati B, C ed E). Pur tuttavia la caratterizzazione dei corsi d’acqua è stata fatta con l’individuazione del reticolo idrico principale e minore, i cui componenti sono stati indicati con denominazione, descrizione del tratto individuato come appartenente ad una delle due tipologie, e il numero degli eventuali tributari. La caratterizzazione dei corsi d’acqua presenti sul territorio comunale è piuttosto generica e riporta solo per alcuni di essi, presi come esempio, alcune tipologie di intervento antropico effettuato nel corso degli anni, senza specificarne il tratto interessato, se non in modo generico, e lo stato di manutenzione del manufatto. Dipartimento di Varese Via Campigli, 5 – 21100 Varese – Tel. 0332.327740 – 719 – 745 – Fax 0332.312079– 313161 Indirizzo e-mail: varese@arpalombardia.it IndirizzoPEC: dipartimentovarese.arpa@pec.regione.lombardia.it Pagina 7 di 14
  • 8. Si evidenzia che, per il corretto “funzionamento” idraulico, i corsi d’acqua necessitano di un alveo il più possibile naturale, capace di contenere almeno le portate di morbida e possibilmente di piena, qualora non eccezionale, pertanto per evitare problemi legati alle esondazioni, segnalate per il T. Fontanile di Tradate, aggravati spesso dalla cattiva qualità delle acque, si consiglia di operare con una serie di interventi di pulizia dell’alveo e delle sponde da materiale che potrebbe ostruire il regolare deflusso e di verificare lo stato di fatto delle opere che incidono sulla sezione prevedendo, qualora fosse possibile, una rinaturalizzazione del corpo idrico anche con “scoperchiamento” dei tratti intubati. A tal proposito si nota favorevolmente che è obiettivo del PGT la riqualificazione/rifunzionalizzazione delle zone fluviali individuate dal reticolo idrico minore; tale operazione contribuisce ad ottemperare alla norma tecnica del PTCP, che indirizza alla riqualificazione dei corridoi fluviali quale connessione essenziale nel contesto delle reti ecologiche. In relazione al sistema di raccolta e trattamento delle acque reflue, dall’analisi del R.A. si osserva che il quadro conoscitivo non approfondisce la tematica relativa alla raccolta e al trattamento delle acque reflue, in particolare risultano mancanti: - la mappatura degli insediamenti isolati con le relative modalità di trattamento, - le valutazioni relative al dimensionamento in relazione sia alle previsioni di sviluppo del PGT, sia alla presenza di eventuali criticità già in essere. Nel RA è presente una tavola riportante il tracciato della rete fognaria e viene precisato che il 68% del sistema è misto, che sono presenti sul territorio 13 sfioratori, senza però precisarne l’ubicazione e lo stato di manutenzione. Pertanto, si osserva che nell’ambito della Valutazione Ambientale Strategica debba essere approfondita la conoscenza del territorio comunale, in particolare della presenza di aree attualmente non collettate e dell’eventuale individuazione tra queste aree di insediamenti isolati, definiti ai sensi del RR 3/06 con le relative modalità di trattamento. Per quanto riguarda gli scarichi, si suggerisce di approfondire la tematica sia in termini qualitativi che quantitativi, verificando la necessità di introdurre eventuali accorgimenti progettuali (sistemi di separazione e trattamento delle acque di prima pioggia, vasche volano, sfioratori, etc.), volti a preservare i recettori degli scarichi. Tale approfondimento risulta di primaria importanza in presenza di “sfioratori di piena” che, seppur autorizzati, comportano aggravi alla qualità delle acque superficiali. A tale proposito si precisa che gli sfioratori di piena delle reti fognarie, le cui acque eccedenti siano recapitate in corso d’acqua superficiale, devono rispettare i criteri dell’art. 15 del RR n. 3/06, in modo da lasciar defluire direttamente all’impianto di trattamento delle acque reflue urbane la portata nera diluita corrispondente a 750 litri per abitante equivalente al giorno. Inoltre, si ritiene opportuno ricordare che, ai sensi dell’art. 17 dello stesso RR 3/06, entro il 31.12.2016 deve essere completato l’adeguamento dei manufatti di sfioro e la realizzazione delle vasche di accumulo e delle vasche volano, a cui dovranno essere avviate le acque eccedenti scaricate dagli sfioratori al fine di limitare le portate meteoriche recapitate direttamente nei ricettori e di garantire la maggior tutela del copro idrico interessato dallo scarico degli sfioratori. Per quanto concerne la presenza di aree non servite da pubblica fognatura, si ritiene opportuno un approfondimento di analisi al fine di verificare la possibilità di realizzazione della rete fognaria e il collegamento della rete delle acque nere all’impianto di depurazione che serve il territorio comunale. Inoltre, in riferimento agli scarichi di insediamenti isolati, si osserva che l’art. 8 del RR 3/06 prevedeva che entro il 12 aprile 2009 i pozzi perdenti a servizio degli scarichi di acque reflue domestiche fossero rimossi e sostituiti da strutture conformi alla DGR 2318 (sistema in serie di fossa Imhoff o fossa settica e trincea di sub irrigazione). La DGR 2318, par. 3.4, vieta l’utilizzo di pozzi Dipartimento di Varese Via Campigli, 5 – 21100 Varese – Tel. 0332.327740 – 719 – 745 – Fax 0332.312079– 313161 Indirizzo e-mail: varese@arpalombardia.it IndirizzoPEC: dipartimentovarese.arpa@pec.regione.lombardia.it Pagina 8 di 14
  • 9. perdenti per le nuove installazioni, cioè quelle che non rientrano nelle casistiche degli scarichi in atto, relativi a insediamenti per i quali il permesso di costruire/DIA sia posteriore al 12 aprile 2006. Nuove installazioni sono comunque da considerarsi tutte quelle legate a una modifica delle strutture di scarico, per ammaloramento o vetustà delle strutture medesime o per ampliamenti degli insediamenti da cui provengono le acque reflue che determinino il venir meno dei requisiti di dimensionamento ottimale dei presidi depurativi esistenti. Il RR 3/06 art. 3 comma 2 prevede che i titolari degli scarichi possano proporre l’installazione di sistemi alternativi a quelli indicati dalla DGR 2318, che garantiscano prestazioni almeno equivalenti, fermo restando l’obbligo del rispetto dei limiti di emissione prescritti. Per gli scarichi in atto, la Circolare n. 5/2009 relativa a “Indicazioni alle Provincie in ordine all’adeguamento degli scarichi in atto degli insediamenti isolati di carico organico inferiore a 50AE” prevede la dismissione dei pozzi perdenti qualora essi ricadano nel divieto generale di cui all’art. 104 del Dlgs 152/2006 (scarico in sottosuolo). Diversamente, gli scarichi in atto di insediamenti isolati sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo rientrano nell’eccezione al divieto generale di scarico nei sopra citati recapiti previsto dall’art. 103, comma 1, lettera a) del Dlgs 152/06. In tali casi i pozzi perdenti possono essere ritenuti idonei solo se realizzati o adeguati in conformità alle norme tecniche della Delibera del C.I del 1977. In particolare si riassume che per il mantenimento dei pozzi perdenti devono essere verificate le seguenti prescrizioni: 1. rispetto dei criteri di dimensionamento enunciati al paragrafo 2.4.4, con il vincolo della massima profondità fissata a 1.5 metri e massimo diametro di 2 metri. Nel caso di dimensionamento teorico con diametro eccedente i 2 metri, occorre disporre di più pozzi in parallelo, che distino tra loro almeno la misura del loro diametro. La differenza di quota tra il fondo del pozzo ed il massimo livello della falda non deve essere comunque inferiore a 2 metri; 2. assenza di convogliamento in esso di acque meteoriche; 3. eventuale integrazione del sistema di trattamento con un degrassatore avente le caratteristiche indicate al precedente paragrafo 2.3.2; 4. per il rispetto delle distanze dalle condotte dell’acqua potabile, si ritiene che possa essere applicato lo stesso principio indicato per la sub - irrigazione. Dato che la distanza prevista dalla Delibera 77 è pari a 50 metri, si ritiene applicabile un criterio proporzionale. In riferimento al previsto incremento di popolazione, si osserva che la rete fognaria del comune è connessa al depuratore di Cairate, il quale ha una potenzialità di trattamento di 45.000 AE a fronte di un totale servito di 41.946 AE, come da data base “S.I.Re Acque” fornito dalla Regione Lombardia, con una minima capacità residua, considerando che all’impianto sono allacciati 6 comuni e se si considerano tutte le previsioni di ampliamento dei rispettivi PGT. Pertanto risulta indispensabile che le prospettive di sviluppo siano concordate e verificate tra tutti i comuni interessati e l’ente gestore. Si sottolinea che, per quanto riguarda l’idrogeologia, il R.A. ha operato un’estrema sintesi delle informazioni prese dallo Studio geologico: non sono stati riportati dati qualitativi delle acque prelevate da pozzo, mentre si è fatto riferimento alla qualità delle acque sotterranee dell’acquifero captato, peraltro in base ai criteri del D.Lgs. 152/99 ormai abrogato. Si ritiene che, ai fini della valutazione delle risorse, atte a sostenere talune scelte di Piano, soprattutto in relazione alla scelta numerica degli ambiti di trasformazione e del relativo aumento dei consumi, sia indispensabile analizzare dati numerici certi e contestualizzati alla situazione attuale. Dipartimento di Varese Via Campigli, 5 – 21100 Varese – Tel. 0332.327740 – 719 – 745 – Fax 0332.312079– 313161 Indirizzo e-mail: varese@arpalombardia.it IndirizzoPEC: dipartimentovarese.arpa@pec.regione.lombardia.it Pagina 9 di 14
  • 10. Sono stati approfonditi i caratteri idrogeologici, come richiesto nelle Norme di Attuazione del PTCP (art. 93 – 97), finalizzati ad un uso consapevole della risorsa idrica; in particolare sono stati censiti i punti di captazione sia pubblici, pozzi e piezometri, che privati e, in ottemperanza alle linee guida di approfondimento al PTCP, è stata data una descrizione della rete di distribuzione, da cui risulta che, a causa della carenza idrica del biennio 2006- 2007 sono stati messi in rete alcuni pozzi di nuova trivellazione e una connessione di emergenza alle reti dei comuni limitrofi; relativamente alla rete comunale, come valutato da studi specialistici, la conformazione della stessa rappresenta un fattore di vulnerabilità in quanto manca di una struttura principale a maglie chiuse che abbracci l’intero territorio comunale ed è impossibilitata a servire alcune aree comunali, nell’eventualità di rotture di rami “con struttura ad antenna”. Sicuramente i serbatoi di accumulo rappresentano un “punto di forza” del sistema in quanto hanno essenzialmente una funzione di compenso giornaliero. Dal momento che il P.T.C.P. individua, sul territorio di Tradate, due aree di riserva: una a nord, a confine con il territorio di Venegono Inferiore, la seconda più importante a sud, in corrispondenza della piana di Lonate Ceppino, si auspica che la Relazione geologica abbia individuato, anche se non riportato nel R.A., le zone di vulnerabilità dell’acquifero, con la caratterizzazione degli elementi di pericolo e l’elenco dei divieti per evitare il rischio di contaminazione della falda. Si afferma che è stato effettuato un bilancio idrologico del territorio comunale ed una valutazione dei rapporti consumi/riserva idrica, contenuti in un allegato allo S.G. (All.6), da cui il R.A. ha sintetizzato con una positiva previsione, per cui il bilancio risulterebbe soddisfatto per quanto riguarda i consumi medi e risulta allo stesso modo sostanzialmente soddisfatto anche nelle condizioni di picco (giorno di massimo consumo). Lo studio del 2010, “Studio idrogeologico del Parco Pineta”, ha messo in evidenza la non sostenibilità del prelievo in falda delle portate di concessione dei pozzi, essenzialmente nei mesi estivi, e comunque per ben sei mesi annui, nonostante sia stato verificato che la ricarica della falda sia in attivo rispetto ai prelievi . Considerando validi i calcoli effettuati, nonostante la mancata presa visione degli stessi, si ritiene indispensabile che il Comune effettui una verifica col gestore dell’acquedotto di Venegono Inferiore e dell’acquedotto provinciale dell’Arnona affinché assicurino che la fornitura “di soccorso” possa essere nuovamente garantita in caso di bisogno (allo stato attuale si afferma che la disponibilità idrica garantita dalle fonti idropotabili comunali sia sufficiente al soddisfacimento dei fabbisogni della popolazione, anche nei periodi di forte richiesta idrica) a fronte dell’aumento di richiesta dei comuni allacciati, conseguente all’attuazione dei PGT. Sono stati descritti alcuni tratti della rete, quelli sostanzialmente inseriti quali fonti integrative, si chiede pertanto, a fronte della redazione del PUGSS, prevista dalla L.R. 12/2005 e s.m.i., all’articolo 9, quale parte integrante del Piano dei Servizi, di fornire una caratterizzazione puntuale della stessa, in aggiunta alla rappresentazione grafica, già contenuta nel R.A., ma non leggibile per mancanza di definizione. Rispetto alla stima delle perdite della rete di adduzione e di distribuzione, si partecipa che i dati utilizzati non sono utili a descrivere la situazione attuale, dal momento che risalgono al triennio antecedente il 2008; si invita pertanto l’Amministrazione a reperire nuove informazioni circa lo stato della rete e la fonte delle perdite, al controllo dei contatori di lettura e all’eventuale abusivismo negli allacciamenti; si rimanda alla messa in pratica di quanto contenuto nel R.R. 2/2006 in merito al risparmio idrico. Si consiglia inoltre, qualora si riscontrassero ancora, in seguito alla messa in opera degli interventi previsti, le problematicità segnalate dallo “Studio idraulico della rete di distribuzione dell’acqua potabile – Verifica dello stato di fatto (1° fase)” redatto nel 2006, di progettare un nuovo sistema di conduzione e di raccolta delle acque provenienti dai pozzi e piezometri, dal momento che la struttura Dipartimento di Varese Via Campigli, 5 – 21100 Varese – Tel. 0332.327740 – 719 – 745 – Fax 0332.312079– 313161 Indirizzo e-mail: varese@arpalombardia.it IndirizzoPEC: dipartimentovarese.arpa@pec.regione.lombardia.it Pagina 10 di 14
  • 11. stessa della rete sembra essere la causa della ridotta pressione, del mancato rifornimento ai serbatoi e dell’irrisolvibile gestione di tratti eventualmente non alimentati. In generale, in merito a quanto riferibile alla tematica geologica, idrogeologica e sismica del territorio, si partecipa che sarebbe stato utile inserire le tavole allegate allo Studio geologico tra la documentazione proposta, dal momento che così come inserite nel R.A. risultano non utilizzabili per la verifica delle possibili interferenze alle azioni di Piano. In relazione alla tematica ecologico-naturalistica, si valuta positivamente che il Comune abbia progettato una rete ecologica a livello locale seguendo quanto contenuto nel documento "Rete ecologica regionale e programmazione territoriale degli enti locali" secondo cui: “La Rete Ecologica Comunale (REC) trova la sue condizioni di realizzazione nel Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) previsto dalla L.R. 12/2005”. E’ stato verificato che il Documento di Piano contiene le azioni di carattere generale dell’opera progettuale, nonché la definizione degli elementi essenziali e ha identificato nella perequazione e compensazione urbanistica gli strumenti economici per attuare le opere connesse alla realizzazione della rete; inoltre è stata prodotta una Carta della rete ecologica comunale (REC), mentre non sono state definite specifiche regole che si auspica siano demandate al Piano delle Regole o al Piano dei Servizi; si ricorda a tal proposito che, essendo le aree di competenza del Parco Regionale della Pineta di Appiano Gentile e Tradate quelle di maggiore rilievo per le rete ecologica comunale, le indicazioni dovranno rispettare quanto previsto dalle regole stabilite dal PTC del Parco, che inoltre indica i criteri e indirizzi per la pianificazione urbanistica comunale. Si apprezza che siano già stati esplicitati gli Elementi di Progetto costitutivi della REC, pur essendo purtroppo ancora da risolvere alcune situazioni giudicate critiche quali le opere accessorie alla Pedemontana, la presenza di edificati in aree agricole e l’individuazione da parte del Piano Cave provinciale di una zona per cava di riserva in area agricolo-boschiva a sud del territorio comunale. Si rileva positivamente che sia stato approfondito il tema riguardante il rapporto tra elementi naturali ed elementi agricoli, argomento peraltro contenuto nella succitata delibera regionale; nel DdP si afferma inoltre che per rispondere agli obiettivi previsti di “migliore conservazione delle risorse agroforestali”, di “tutela e diversificazione delle attività agroforestali”, e di “miglioramento della qualità di vita (anche per gli aspetti sanitari) nelle aree rurali” è stato effettuato anche lo studio agronomico-forestale, di solito richiesto come analisi di supporto all’identificazione delle aree agricole da parte del PGT dal documento “Linee guida; criteri per la documentazione minima dei PGT” allegato al PTCP di Varese. Si apprezza inoltre che, a fronte dell’obiettivo, esplicitato nelle NdA del PTCP, di riqualificazione dei corridoi fluviali, il PGT preveda la conservazione dei fontanili quali elementi di smaltimento e rapido deflusso delle acque meteoriche e per questo abbia previsto nel DdP elementi di regolamentazione e di deflusso idrico. L’impostazione del Piano è stata indirizzata alla tutela ambientale, come si evince anche dalla prospettiva di favorire la deframmentazione del territorio causata da infrastrutture viabilistiche già presenti sul territorio o in caso di futura realizzazione e di prevedere un corretto inserimento ecosistemico degli insediamenti. Inoltre si ritiene che, qualora effettivamente concretizzate, le azioni di contenimento del tessuto urbano edificato, la salvaguardia dei corridoi ecologici esistenti nelle zone di collegamento tra il Parco Pineta e i PLIS, istituiti e/o da realizzare, il mantenimento di zone cuscinetto tra le aree protette, le zone agricole e boschive e le zone antropizzate, possano essere la trama su cui tessere un Piano sostenibile. Dipartimento di Varese Via Campigli, 5 – 21100 Varese – Tel. 0332.327740 – 719 – 745 – Fax 0332.312079– 313161 Indirizzo e-mail: varese@arpalombardia.it IndirizzoPEC: dipartimentovarese.arpa@pec.regione.lombardia.it Pagina 11 di 14
  • 12. Si valuta positivamente che il PGT persegua la conservazione e lo sviluppo del verde urbano privato e pubblico sul territorio di Tradate, per cui si prevede un’apposita regolamentazione di corredo, da inserire probabilmente nel Piano delle Regole, in merito alla cura per la dotazione attuale e futura del verde pubblico. La valenza ecologico-naturalistica del territorio comunale è sottoscritta dall’attribuzione di tutta l’area non urbanizzata a elemento di primo livello della RER e del corridoio fluviale del torrente Valascia come elemento secondario. Si legge quale obiettivo del PGT l’istituzione del PLIS dei Tre Castagni, ubicato nella zona sudoccidentale del territorio, la cui proposta di realizzazione risale al 2007, a cui però non sono seguite né la relativa variante urbanistica, né l’iter di riconoscimento da parte della Provincia di Varese. Gli elementi di tutela presenti all’interno del Comune di Tradate sono il SIC - Sito di Importanza Comunitaria IT2020007 “Pineta pedemontana di Appiano Gentile”, il Parco regionale della Pineta di Appiano Gentile e Tradate e il Parco Naturale della Pineta di Appiano Gentile e Tradate. In attuazione della Direttiva Comunitaria 92/43/CEE, recepita a livello nazionale con il DPR 357/97, per la tutela degli habitat, l’Amministrazione comunale ha provveduto a far redigere uno Studio d’Incidenza volto a valutare le possibili interferenze, seppur indirette, che la realizzazione degli ambiti potrebbe avere sul SIC e sulle specie e ambienti presenti nell’area da esso delimitata. Senza entrare nel merito della valutazione del metodo seguito per la redazione dello studio, né tantomeno entrare nel dettaglio della congruenza con il PTC del Parco, declinato agli Enti competenti quali la Provincia e il Parco, si conviene che la realizzazione dei progetti legati agli ambiti non influiscano sull’ambiente del SIC in quanto distanti e ubicati prevalentemente all’interno del tessuto urbano consolidato. Si concorda con l’estensore del documento circa la problematicità della mancanza di connessioni tra il sistema parco e le aree verdi, che dovrebbero essere perimetrate nel proposto “Parco agricolo dei Tre Castagni” e il PLIS RTO in estensione nel limitrofo Comune di Lonate Ceppino. Si ravvede pertanto la necessità di concretizzare le azioni di piano volte a raggiungere gli obiettivi di tutela e connessione ecosistemica, con la messa in opera di interventi indirizzati alla preservazione delle rotte migratrici della fauna, qualora interrotte dai sistemi viari, di preservare il più possibile aree verdi all’interno del TUC allo scopo di realizzare possibili connessioni tra le 2 aree di cui sopra ed infine si raccomanda una vigile attenzione nei confronti dell’opera accessoria alla Pedemontana, peraltro gravante sull’ecosistema fluviale del Fontanile, per cui è prevista la riqualificazione del corridoio fluviale. Dal momento che lo Studio individua nella frammentazione del sistema agronaturale l’incidenza negativa sul mantenimento della biodiversità all’interno del SIC, si invita l’Amministrazione alla rivalutazione delle scelte rispetto a quegli ambiti inedificati e posti al margine dell’urbanizzato AT02, AT03, AT06b, e si auspica che l’edificazione possa essere contenuta alla volumetria e ubicazione già esistente per gli ambiti AT01 e AT04. Si conviene inoltre che, essendo gli ecosistemi fluviali i principali elementi di connessione, debba essere intrapreso un insieme di azioni volte alla preservazione e soprattutto alla riqualificazione; pertanto si consiglia di censire gli scarichi ancora gravanti sul corpo idrico, di verificare la funzionalità degli scaricatori di troppo pieno, di verificare l’eventuale scoperchiamento dei tratti intubati e di operare nel ripristino della naturalità, sostituendo le opere di regimazione vetuste con manufatti di ingegneria naturalistica. Si apprezza che a conclusione della descrizione degli ambiti, nel R.A. sia stato inserito un elenco di “misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali effetti negativi significativi sull’ambiente dell’attuazione del DdP”, tuttavia si nota che tali indicazioni siano del tutto generali e non abbiano trovato una prescrizione di tipo pratico nelle schede Dipartimento di Varese Via Campigli, 5 – 21100 Varese – Tel. 0332.327740 – 719 – 745 – Fax 0332.312079– 313161 Indirizzo e-mail: varese@arpalombardia.it IndirizzoPEC: dipartimentovarese.arpa@pec.regione.lombardia.it Pagina 12 di 14
  • 13. dedicate agli ambiti stessi, come per esempio una prescrizione per l’attuazione di parcheggi verdi, indicazioni di bioedilizia per il risparmio energetico, indirizzi per un tipo di architettura paesaggisticamente compatibile, suggerimenti circa la gestione delle aree a verde che possano effettivamente fungere da elementi di connessione della rete ecologica. Per quanto concerne la tematica relativa al contenimento energetico, si osserva che nel DdP è stato dato ampio risalto a tale aspetto, con obiettivi specifici per il contenimento energetico e la promozione delle energie rinnovabili e prevedendo incentivi premiali per il perseguimento di tali obiettivi: nell’esprimere piena condivisione delle scelte effettuate, si ricorda comunque che il decreto n. 28 del 03 marzo 2011 sulle fonti rinnovabili in recepimento alla Direttiva 2009/28/CE, impone l’utilizzo del 50% di fonti rinnovabili per la produzione di acqua calda sanitaria come condizione per il rilascio del titolo edilizio, sia per gli edifici nuovi che per le ristrutturazioni rilevanti, e, dal 31 maggio 2012, l’utilizzo del 20% di fonti rinnovabili per la produzione della somma dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento, quota che aumenterà negli anni successivi secondo lo schema previsto nell’allegato 3 del medesimo decreto. Inoltre si ricorda che, con Decreto 28 dicembre 2012, il Ministero dello Sviluppo economico ha previsto, in attuazione dell’art. 28 del D.Lgs. n. 28/2011, una serie di incentivi per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili, ai fini del raggiungimento degli obiettivi specifici previsti dai Piani di azione per le energie rinnovabili e per l’efficienza energetica. In riferimento alla L.R.17/2000 e smi, che prevedeva l’approvazione entro il 31 dicembre 2007 del Piano di illuminazione per il territorio comunale, con la finalità di censire consistenza e stato di manutenzione dei punti luce presenti sul territorio e di disciplinare le nuove installazioni, nonché tempi e modalità di adeguamento, manutenzione o sostituzione di quelle esistenti, si invita il Comune di Tradate a dotarsi di tale strumento che si configura come un “completamento” dell’azione di governo del territorio, ai fini della riduzione dell’inquinamento luminoso, con conseguenti vantaggi in termini ecologici e di risparmio energetico. Contemporaneamente si invita l’amministrazione comunale a cogliere l’occasione del PGT per intervenire sulle eventuali situazioni difformi che dovessero sussistere, anche in considerazione dell’appartenenza del comune alla fascia di rispetto prevista per l’Osservatorio Astronomico New Millenium Observatory di Mozzate, per cui la normativa prevedeva la modifica e la sostituzione degli apparecchi per l’illuminazione entro e non oltre il 31 dicembre 2009. Infine, si ritiene opportuno sottolineare che l’accertamento del raggiungimento degli obiettivi attesi deve essere strettamente legato alla costruzione di un sistema di monitoraggio efficace. A tale proposito si osserva che il RA non propone un sistema di monitoraggio, ma si limita a fornire elenchi di possibili indicatori utilizzabili per la costruzione del sistema. Nel condividere quanto affermato nel RA, “ il progetto del processo di monitoraggio costituisce sicuramente il punto operativamente più significativo della VAS…”, si sottolinea che un processo di VAS che si conclude senza la proposta di un adeguato e definito sistema di monitoraggio risulta incompleto. Si invita pertanto l’AC a provvedere in tal senso, integrando il RA con un sistema di monitoraggio realizzabile, scegliendo indicatori utili a rappresentare gli effetti delle strategie adottate, per verificare che l’attuazione del piano porti a compimento gli obiettivi perseguiti da ogni strategia e per intercettare gli eventuali effetti negativi e adottare tempestivamente opportune misure correttive. Si osserva infatti che la valutazione di sostenibilità del piano è solo l’inizio di un processo che nella fase del monitoraggio dimostra la propria capacità di realizzare il percorso locale verso la sostenibilità. Da ultimo, si ricorda che i risultati del monitoraggio dovranno servire come base di partenza per la prossima programmazione territoriale. Dipartimento di Varese Via Campigli, 5 – 21100 Varese – Tel. 0332.327740 – 719 – 745 – Fax 0332.312079– 313161 Indirizzo e-mail: varese@arpalombardia.it IndirizzoPEC: dipartimentovarese.arpa@pec.regione.lombardia.it Pagina 13 di 14
  • 14. Il Responsabile dell’Istruttoria p.a. Elisabetta Pasta Il Responsabile Tematica Risorse Idriche e Naturali: dott. Arianna Castiglioni Responsabile del procedimento: dr.ssa Valeria Roella Tel. n.0332/327736 e-mail: v.roella@arpalombardia.it Responsabile dell’istruttoria: p.a. Elisabetta Pasta Tel. n. 0331/378817 e-mail: e.pasta@arpalombardia.it Dipartimento di Varese Via Campigli, 5 – 21100 Varese – Tel. 0332.327740 – 719 – 745 – Fax 0332.312079– 313161 Indirizzo e-mail: varese@arpalombardia.it IndirizzoPEC: dipartimentovarese.arpa@pec.regione.lombardia.it Pagina 14 di 14