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indice
PARTE PRIMA: REGOLAMENTO CONGRESSI TERRITORIALI
Art.   1 - CALENDARIO CONGRESSI TERRITORIALI ..................................................................... 1
SEZIONE PRIMA: ELEZIONE DEI DELEGATI AI CONGRESSI REGIONALI
ART.   2 - DELEGATI AI CONGRESSI REGIONALI .......................................................................... 3
ART.   3 – RAPPRESENTANZA CONGRESSUALE ............................................................................ 3
ART.   4 - RAPPORTO DI RAPPRESENTANZA ................................................................................ 3
ART.   5 - EVENTUALE RIDUZIONE DI RAPPRESENTANZA .............................................................. 3
ART.   6 - SISTEMA ELETTORALE PER L’ELEZIONE DEI DELEGATI AI
          CONGRESSI REGIONALI .............................................................................................. 4
ART.   7 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI
          CANDIDATI AI CONGRESSI REGIONALI ......................................................................... 4
ART.   8 - VOTAZIONI PER L’ELEZIONE DEI DELEGATI
         AL CONGRESSO REGIONALE ........................................................................................ 5
SEZIONE SECONDA: Elezione degli organi statutari comunali,
circoscrizionali comunali, provinciali e regionali
ART.   9 – CONVOCAZIONE DEI CONGRESSI ............................................................................... 6
ART.   10 – MODALITA’ DI VOTAZIONE ....................................................................................... 6
ART.   11 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI
           CANDIDATI NEGLI ORGANISMI DA ELEGGERE .............................................................. 7
ART.   12 – DIREZIONE SEZIONALE, COMITATO CIRCOSCRIZIONALE o MUNICIPALE,
            COMUNALE, PROVINCIALE E REGIONALE – COMPOSIZIONE ......................................... 8
ART.   13 - PRESIDENZA DEI CONGRESSI – POTERI DEL PRESIDENTE........................................... 9
ART.   14 – SVOLGIMENTO DEI CONGRESSI PROVINCIALI E
           REGIONALI .............................................................................................................. 9
ART.   15 – NORME PER LA VOTAZIONE E LO SCRUTINIO ............................................................. 10
ART.   16 – COMMISSIONE ELETTORALE ..................................................................................... 10
ART.   17 – VERBALI ................................................................................................................. 11
SEZIONE TERZA: Ricorsi
ART.   18 - RICORSI - MODALITA’ DI RICORSO - PRESENTAZIONE E
            TEMPI DI DECISIONE ............................................................................................... 12


PARTE SECONDA: REGOLAMENTO CONGRESSO NAZIONALE
SEZIONE QUARTA: ELEZIONE DEI DELEGATI AL CONGRESSO NAZIONALE
ART.   19 - DELEGATI AL CONGRESSO ........................................................................................ 13
ART.   20 - RAPPRESENTANZA CONGRESSUALE E VOTAZIONI ....................................................... 13
ART.   21 - RICORSI - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E TEMPI DI DECISIONE .............................. 14
SEZIONE QUINTA: Congresso Nazionale
ART.   22 – CONVOCAZIONE ..................................................................................................... 14
ART.   23 – PRESIDENZA DELL’ASSEMBLEA – POTERI DEL PRESIDENTE ......................................... 14
ART.   24 - SVOLGIMENTO DEL CONGRESSO ............................................................................... 14
ART.   25 - ELEZIONE DEL SEGRETARIO POLITICO ....................................................................... 15
ART.   26 - ELEZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE ...................................................................... 15
ART.   27 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI....................................... 15
ART.   28 - COMMISSIONE VERIFICA POTERI............................................................................... 16
ART.   29 - NORME PER LA VOTAZIONE E LO SCRUTINIO .............................................................. 16
ART.   30 - COMMISSIONE ELETTORALE ..................................................................................... 16

PARTE TERZA: MODULISTICA ATTUATIVA PER I CONGRESSI ................................................ 17


                                                                                                                                           17
PARTE PRIMA
  REGOLAMENTO CONGRESSI TERRITORIALI


Art. 1 – Calendario congressi territoriali

 1. E’ deliberata la sessione dei congressi territoriali per elezione diretta dei
    segretari e assemblee dei comitati comunali, provinciali e regionali.

 2. Hanno diritto di esercizio dell’elettorato attivo e passivo i soci tesserati per
    l’anno 2010, la cui iscrizione è stata effettuata e validata dagli organi nazionali
    competenti entro il 31 gennaio 2011.

    a) Tutti gli iscritti dal 1° Febbraio 2011 dopo aver maturato 30 giorni
    dall’iscrizione godono solo di elettorato passivo.

 3. I Congressi dovranno essere svolti secondo il seguente calendario:

    a) per i comuni con almeno 10 soci e con popolazione superiore a 15.000
       abitanti, cosi come risultante nell’ultimo censimento, le Assemblee dovranno
       essere convocate con le modalità stabilite dal presente Regolamento, entro
       il 31 dicembre 2011.
    b) Nelle città capoluogo saranno istituite sezioni territoriali nei corrispondenti
       ambiti circoscrizionali o municipali con almeno 10 soci, con le stesse
       modalità dei comitati comunali;
    c) per ogni provincia, comprese Trento e Bolzano, le assemblee degli iscritti
       dovranno essere convocate entro il 31 dicembre 2011, e dove possibile i
       congressi comunali e sezionali;
    d) per ogni regione le assemblee degli iscritti dovranno essere convocate con le
       modalità previste dal presente Regolamento nei successivi 60 giorni e
       comunque non prima dello svolgimento di almeno i due terzi dei rispettivi
       congressi provinciali.
    e) La elezione degli organi di governo provinciale e dei delegati al congresso
       Regionale e nazionale possono avvenire in unica convocazione.
    f) Qualora i Coordinatori territoriali non adempiano entro i termini previsti alla
       convocazione dei Congressi, il Segretario politico provvede, esercitando i
       poteri sostitutivi, alla convocazione ed agli adempimenti concernenti lo
       svolgimento del Congressi stessi o diversamente per eccezionali esigenze
       territoriali.
    g) I Capoluoghi di provincia con oltre 500.000 abitanti sono equiparati ai
       Comitati Provinciali: eleggeranno i Comitati Comunali corrispondenti ai
       territori delle Circoscrizioni/Municipi e in questa fase sperimentale il
       Segretario Politico avrà il compito di verificare la miglior soluzione possibile
       per fronteggiare il nuovo progetto politico del Partito.


4. Incompatibilità:

   a) Per dare maggiore slancio, efficacia, trasparenza e soprattutto per consentire
      la massima partecipazione possibile al partito, considerate anche le numerose
                                                                                     1
sollecitazioni avute da più parti del Territorio Nazionale, si evidenzia la necessità
di prevedere e stabilire le seguenti incompatibilità:
Ministri, Sottosegretari, Presidenti Camera e Senato, Presidenti Giunta e
Consiglio e Assessori Regionali, Presidenti Giunta e Consiglio e Assessori
Provinciali, Sindaci, Presidenti del Consiglio e Assessori di Comuni Capoluogo e
Comuni superiori ai 15.000 abitanti, con le cariche di Segretario Nazionale,
Regionale e Provinciale e di Segretario Comunale nei rispettivi livelli.
I Parlamentari, i Consiglieri Regionali sono incompatibili con le cariche di
Segretario Regionale e Provinciale salvo il raggiungimento dei 2/3 dei voti della
lista di appartenenza.
I Presidenti del Consiglio Comunali, Provinciali e Regionali sono
incompatibili con le cariche di segretario provinciale e regionale salvo il
raggiungimento dei 2/3 dei voti della lista di appartenenza.
Resta inteso che le incompatibilità previste nel paragrafo precedente si applicano
limitatamente    al   periodo   in     cui   vengono   ricoperti   gli   incarichi   pubblici
incompatibili con quelli di Partito.




                                                                                           2
SEZIONE PRIMA: Elezione dei delegati ai Congressi Regionali



ART. 2 - DELEGATI AI CONGRESSI REGIONALI

  1. Sono delegati al Congresso Regionale con diritto di voto i delegati degli
     iscritti eletti dalle Assemblee Provinciali con le modalità previste dal presente
     Regolamento.

  2. Sono delegati al Congresso Regionale con diritto di parola:
     a) i Parlamentari;
     b) i Consiglieri Regionali, Provinciali e del Comune capoluogo;
     c) i Presidenti dei Consigli e delle Giunte regionali, nonché gli Assessori
         Regionali, Provinciali e del Comune capoluogo, se iscritti al Partito.



ART. 3 – RAPPRESENTANZA CONGRESSUALE

  1. La rappresentanza congressuale regionale è costituita dalla somma dei voti
     riportati dalla lista UDC nella provincia di riferimento, per l’elezione delle
     Europee 2009.



ART. 4 - RAPPORTO DI RAPPRESENTANZA

  1. Il rapporto di rappresentanza al Congresso regionale, è pari a un delegato
     ogni 500 voti rappresentati nelle regioni con oltre i 100.000 voti per le
     regioni da 50.000 voti fino a 100.000 voti 1 delegato ogni 250 voti
     rappresentati mentre per le regioni fino a 50.000 voti 1 delegato ogni 150
     voti rappresentati, ovvero la frazione di voti superiori al 50% del rapporto di
     rappresentanza in ragione del principio dell'arrotondamento all'unità
     superiore.

  2. Le tabelle di rappresentanza per ciascuna provincia sono allegate al presente
     Regolamento congressuale.



ART. 5 - EVENTUALE RIDUZIONE DI RAPPRESENTANZA

  1. La rappresentanza congressuale è interamente attribuita a ciascuna
     provincia. Qualora si proceda alla votazione nei termini di cui all'articolo 8,
     dai verbali dei seggi elettorali deve risultare una partecipazione al voto di
     almeno un terzo degli iscritti della provincia stessa.

  2. Alla provincia sarà attribuita la rappresentanza proporzionale al numero dei
     votanti qualora questo sia inferiore ad un quarto degli iscritti della provincia.




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ART. 6 - SISTEMA ELETTORALE PER L’ELEZIONE DEI DELEGATI AI
         CONGRESSI REGIONALI


  1. I delegati al Congresso regionale sono eletti dalle Assemblee provinciali, sulla
     base di liste provinciali rigide contrapposte e con riparto proporzionale di voti.
     Le liste sono presentate in sede di Assemblea Provinciale e votate nei seggi
     istituiti nei Comuni, circoscrizioni comunali o collegi della provincia.

  2. Nelle province con più di 1000 iscritti devono essere costituiti seggi elettorali
     in comuni, circoscrizioni comunali o collegi provinciali, dove siano presenti più
     di 100 iscritti. Il predetto seggio elettorale dovrà coincidere, dove possibile,
     con il corrispettivo collegio elettorale provinciale, ovvero con due o più di essi,
     fino alla concorrenza di almeno 100 iscritti.

  3. Qualora in una provincia il numero degli iscritti sia inferiore a 1000, i delegati
     al Congresso Regionale possono essere eletti dall'assemblea provinciale in un
     unico seggio provinciale.

  4. La votazione avviene a scrutinio segreto.

  5. I candidati risultano eletti in ordine di lista fino all’esaurimento del numero
     di delegati attribuiti proporzionalmente alla lista stessa.

  6. Non è ammesso il voto per delega.



ART. 7 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI
         CANDIDATI AI CONGRESSI REGIONALI


1. Ciascuna lista:

  a) deve contenere un numero di candidati non inferiore al 50% e non
     superiore al numero dei delegati previsti come dalla tabella di
     rappresentanza allegata;


  b) deve comprendere un numero di candidate donne pari ad almeno il 20% dei
     candidati.
  c) deve essere sottoscritta da almeno il 5% dei soci delegati, rappresentativi di
     almeno 1/5 delle Province nei quali vi siano almeno 10 iscritti;

  d) deve indicare il nome, il cognome e il comune sede di iscrizione dei candidati
     ed essere firmata per l'accettazione;

  e) deve essere consegnata al Presidente del Congresso provinciale. Il
     Presidente del Congresso provvede, attraverso il Coordinatore provinciale, in
     un congruo periodo di tempo, a farne recapitare copia, con la connessa
     documentazione per le operazioni di voto, a ciascun Presidente di seggio.



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ART. 8 - VOTAZIONI PER L’ELEZIONE DEI DELEGATI AL CONGRESSO
         REGIONALE


  1. Le operazioni di voto si terranno contemporaneamente in tutti i seggi della
     provincia.

  2. A cura del Coordinatore provinciale, d’intesa con il Coordinamento
     provinciale, nella convocazione dell'Assemblea degli iscritti, oltre ad indicare
     luogo ed ora di inizio dell'Assemblea, sono individuati i Comuni o le
     Circoscrizioni comunali presso cui sono costituiti i seggi elettorali, la
     individuazione esatta della sede, la data e l'orario di inizio e di conclusione
     delle operazioni di voto.

  3. In assenza dell’intesa tra Coordinatore e Coordinamento, la data, il luogo e
     l'orario di inizio e conclusione delle operazioni di voto, sono stabilite dal
     Presidente dell'Assemblea provinciale, ai sensi del successivo articolo 14.

  4. I componenti dei seggi sono fissati in numero di 3 e sono eletti
     dall'Assemblea,  su    proposta del Presidente, che ne proclama
     immediatamente l'elezione.

  5. La mancata partecipazione ai lavori del seggio da parte di un componente
     non inficia le operazioni di voto, purché siano presenti almeno due degli
     scrutatori designati. In caso di assenza del Presidente, ne assume la
     funzione lo scrutatore più anziano di età.

  6. Ciascuna lista può indicare al Presidente dell'Assemblea, perché ne dia
     tempestiva comunicazione al Presidente di ciascun seggio, un proprio
     rappresentante, previa dichiarazione scritta, firmata dal capolista.

  7. Le operazioni di voto, tra l'apertura del seggio e la sua chiusura, non
     possono concludersi prima che siano trascorse quattro ore.




                                                                                        5
SEZIONE SECONDA: Elezione degli organi statutari comunali,
               circoscrizionali comunali, provinciali e regionali



ART. 9 – CONVOCAZIONE DEI CONGRESSI

  1. I congressi regionali non possono essere convocati se non si sono svolti
     validamente i due terzi dei Congressi provinciali per l'elezione dei delegati,
     che ne costituiscono la base elettorale.

  2. Il Congresso regionale, è convocato dal Coordinatore regionale che, d’intesa
     con il Coordinamento regionale, stabilisce luogo, data, ora di inizio e ordine
     del giorno.

  3. Le assemblee sezionali, ed i congressi circoscrizionali, comunali sono
     convocati dai rispettivi Coordinatori del livello superiore, i quali convocano
     l'Assemblea degli iscritti definendone luogo, data, ora di inizio e ordine del
     giorno.

  4. Il Congresso provinciale viene convocato dal Coordinatore Provinciale
     d’intesa con il Coordinamento Provinciale e si svolge nel rispetto dei termini
     indicati dall'articolo 8, per quanto applicabili.

  5. Le assemblee sezionali ed i congressi comunali, circoscrizionali e provinciali
     sono validi, qualora si proceda alla votazione nei termini di cui all'articolo 8 e
     dai verbali dei seggi elettorali risulti una partecipazione al voto di almeno un
     terzo degli iscritti facenti parte dell'organismo da rinnovare o da istituire.

  6. La votazione sarà ripetuta entro 15 giorni, qualora non si siano realizzate le
     condizioni di cui al comma 5.


ART. 10 – MODALITA’ DI VOTAZIONE

  1. Il Segretario, ad ogni livello, è eletto direttamente dal Congresso a scrutinio
     segreto e a maggioranza assoluta dei voti validi, con eventuale ballottaggio,
     da espletare entro 15 giorni, tra i due candidati che hanno tenuto il maggior
     numero di voti, sulla base di candidature collegate ad una sola lista di
     candidati a componenti il Comitato, presentata nei termini stabiliti e
     corredata da una mozione congressuale.

  2. Il candidato Segretario è capolista della lista di sostegno ed è pertanto eletto
     oltre la quota proporzionale degli eletti assegnati alla propria lista.

  3. La Direzione sezionale ed i componenti dei Comitati, ad ogni livello
     territoriale, sono eletti con un riparto proporzionale di voti, sulla base di liste
     rigide e contrapposte.

  4. Le liste sono presentate in sede di Assemblea congressuale e votate nei
     seggi istituiti nei comuni, circoscrizioni comunali o collegi della provincia,
     secondo l'organismo da eleggere.



                                                                                           6
5. Nelle province con più di 1000 iscritti devono essere costituiti i seggi
      elettorali in comuni, circoscrizioni comunali o collegi provinciali, dove, di
      norma, siano presenti più di 100 iscritti. Il predetto seggio elettorale dovrà
      coincidere, dove è possibile, con il corrispettivo collegio elettorale
      provinciale, ovvero con due o più di essi, fino alla concorrenza di almeno 100
      iscritti.

   6. Qualora in una provincia il numero degli iscritti sia inferiore a 1000, i
      delegati al Congresso regionale possono essere eletti dall'Assemblea
      provinciale in un unico seggio provinciale.

   7. La votazione avviene a scrutinio segreto.

   8. I candidati risultano eletti in ordine di lista fino all'esaurimento del numero di
      componenti attribuiti proporzionalmente alla lista stessa.

   9. Non è ammesso il voto per delega e non sono ammessi voti di preferenza.



ART.11 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI
         CANDIDATI NEGLI ORGANISMI DA ELEGGERE


1. Ciascuna lista:

   a) deve contenere un numero di candidati non inferiore al 50% e non superiore
      al numero dei componenti l’organismo da eleggere;
   b) deve comprendere un numero di candidate donne pari ad almeno il 20% dei
      candidati.
   c) deve essere sottoscritta da almeno il 5% dei soci costituenti l’organismo da
      eleggere che, nel caso di congressi provinciali, devono essere,
      rappresentativi di almeno 1/5 dei Comuni della Provincia nei quali vi siano
      almeno 10 iscritti;
   d) deve indicare il nome, il cognome e il comune di iscrizione dei candidati ed
      essere firmata per l'accettazione;
   e) deve essere consegnata alla Presidenza dell'Assemblea nei termini stabiliti
      del successivo articolo 14. La Presidenza dell'Assemblea provvede,
      attraverso il Coordinatore provinciale, in un congruo periodo di tempo, a
      farne recapitare copia, con la connessa documentazione di rito per le
      operazioni di voto, a ciascun Presidente di seggio.




                                                                                           7
ART. 12 – DIREZIONE SEZIONALE, COMITATO CIRCOSCRIZIONALE
           o MUNICIPALE, COMUNALE, PROVINCIALE
           E REGIONALE - COMPOSIZIONE

  1. La sezione è costituita da almeno 10 soci ed ha una Direzione con un
     numero di componenti fissato dall’Assemblea degli iscritti, variabile dal 5 al
     20 membri, compreso il Segretario.

  2. Il Comitato Circoscrizionale o Municipale è costituito da un numero di
     componenti eletti, fissato dall’Assemblea, variabile secondo la popolazione
     residente nella Circoscrizione o Municipio e composto da 5 a 40 componenti.

  3. L’Assemblea circoscrizionale o Municipale è convocata dal Segretario
     comunale entro i trenta giorni successivi alla elezione del Comitato stesso.

  4. Il Comitato Comunale è costituito da un numero di componenti eletti, fissato
     dal Congresso, variabile secondo la popolazione residente nel Comune e
     composto da 5 a 40 componenti di cui il 20% donne. Nelle città capoluogo il
     numero massimo può essere di 60 componenti.

  5. Il Comitato Provinciale è costituito da un numero di componenti eletti,
     fissato dal Congresso, variabile secondo la popolazione residente nella
     provincia stabilito come segue:

           a) almeno 30 componenti e non più di 60 di cui il 20% donne nelle
              province con popolazione fino a 400.000 abitanti;
           b) almeno 40 componenti e non più di 80 di cui il 20% donne nelle
              province con popolazione compresa tra 400.001 e 1.100.000 di
              abitanti;
           c) almeno 50 componenti e non più di 90 di cui il 20% donne nelle
              regioni con popolazione superiore ad 1.100.000 abitanti.


  6. Il Comitato Regionale è costituito da un numero di componenti eletti, fissato
     dal Congresso, variabile secondo la popolazione residente nella Regione,
     stabilito come segue:

        a) almeno 30     componenti e non più di 60 di cui il 20% donne nelle
           regioni con   popolazione fino ad 1.100.000 abitanti;
        b) almeno 40     componenti e non più di 80 di cui il 20% donne nelle
           regioni con   popolazione compresa tra 1.100.001 e 3.300.000 abitanti;
        c) almeno 60     componenti e non più di 100 di cui il 20% donne nelle
           regioni con   popolazione superiore a 3.300.000 abitanti.




                                                                                      8
ART. 13 - PRESIDENZA DEI CONGRESSI – POTERI DEL PRESIDENTE


  1. I Presidenti delle Assemblee sezionali, dei congressi circoscrizionali o
     Municipali e comunali, sono nominati dal Coordinatore provinciale.

  2. I Presidenti dei congressi nei comuni capoluogo sono nominati dal
     Coordinatore Regionale escluse le città con oltre 500.000 abitanti.

  3. I Presidenti dei Congressi provinciali, delle città capoluogo con oltre 500.000
     abitanti, e Regionali, sono nominati dal Segretario politico Nazionale.

  4. In caso di assenza, all'ora prevista per l'inizio, del Presidente designato, il
     Presidente viene eletto direttamente dall’assemblea degli iscritti o dei
     delegati, a seconda che si tratti dell’Assemblea sezionale, comunale,
     circoscrizionale, provinciale o regionale.

  5. Il Presidente dirige i lavori del Congresso, apre, sospende e chiude la
     seduta, modera la discussione, mantiene l'ordine affinché il dibattito si
     svolga in modo democratico e con la partecipazione di quanti, avendone
     diritto, intendono prendere la parola.



ART.14 – SVOLGIMENTO DEI CONGRESSI PROVINCIALI E
         REGIONALI

  1. Dopo che il Presidente ha dichiarato aperta la seduta del Congresso,
     l’Assemblea provvede alla nomina dell'ufficio di presidenza, composto, oltre
     che dal Presidente, da un vice Presidente e da un Segretario. L’Assemblea
     provvede altresì alla nomina dei Presidenti e dei componenti dei seggi
     elettorali.

  2. L'Assemblea deve inoltre stabilire:
        a) l'orario di conclusione del dibattito;
        b) l'orario di presentazione delle liste, da stabilirsi non prima che siano
           trascorse due ore dall'orario di apertura dell'Assemblea.

  3. Il Presidente del Congresso provinciale, nel caso in cui non si siano realizzate
     le condizioni di cui al precedente articolo 8, deve stabilire e dare
     comunicazione, per ciascun seggio istituito nella provincia, ovvero, nel caso
     di città capoluogo delle aree metropolitane, nelle circoscrizioni comunali, o
     municipi della data, del luogo e dell'orario di inizio e di conclusione delle
     operazioni di voto, che devono durare almeno quattro ore e svolgersi, senza
     interruzione, contemporaneamente, in ciascun seggio.

  4. È fatto carico al Coordinatore provinciale, anche per quanto previsto
     dall'articolo 8, di dare la massima pubblicità agli iscritti per assicurare il
     diritto di voto (data, sedi ed orario di inizio e di conclusione delle votazioni).

  5. L’incarico di Presidente e di componente del seggio è incompatibile con la
     qualità di candidato.


                                                                                          9
6. Gli uffici centrali Organizzativo e Tesseramento, in occasione dei Congressi
     provinciali, fanno pervenire a ciascun comitato provinciale l'elenco degli
     iscritti aventi diritto di voto, valido per il congresso.

  7. Il Congresso regionale, deve provvedere alla elezione, su proposta del
     Presidente del congresso, di un Presidente e di un numero pari di
     componenti per la Commissione Verifica Poteri e di un Presidente e di un
     numero pari di componenti per ogni seggio da costituire per la elezione del
     Segretario e del Comitato regionale. Per lo scrutinio dei voti, si applicano le
     norme del successivo articolo 15.


  8. I delegati al Congresso regionale, per essere ammessi al voto, devono:

     presentarsi alla Commissione verifica poteri, che rilascerà la delega, che può
     essere trasferita ad un altro delegato della stessa lista e della stessa
     provincia; è ammessa una sola delega oltre alla propria.

  9. Gli elenchi dei delegati, controfirmati dal Presidente della Commissione
     Verifica poteri, devono essere trasmessi, con l’indicazione dell’eventuale
     trasferimento di delega, ai Presidenti di seggio da parte del Presidente del
     Congresso.


ART.15 – NORME PER LA VOTAZIONE E LO SCRUTINIO

  1. I soci votano nei seggi nei quali risultano iscritti, nell'ordine in cui si
     presentano, previa esibizione di un documento di riconoscimento e firmano
     per l'avvenuta votazione il tabulato degli iscritti.

  2. Nei termini fissati dall'articolo 8, ovvero, nel caso che ne ricorrano le
     condizioni, dall'articolo 14, comma 3, il Presidente del seggio dichiara chiusa
     la votazione; procede allo spoglio delle schede e compila il verbale
     conclusivo che, immediatamente, in copia, rimette al Presidente del seggio
     n.1.


ART.16 – COMMISSIONE ELETTORALE

  1. Il Presidente del seggio N.1 e i Presidenti degli altri seggi costituiscono la
     Commissione elettorale che a conclusione delle operazioni di votazione:

        -   somma i voti validi delle liste per l'eventuale riduzione della
            rappresentanza nel caso di votazioni per il Congresso
            regionale;
        -   esamina ed attribuisce le eventuali schede contestate;
        -   somma i voti ottenuti da ciascuna lista in ogni seggio;
        -   procede alle operazioni di riparto proporzionale dei voti tra le liste;
        -   definisce l'elenco degli eletti di ciascuna lista;
        -   compila il verbale conclusivo in tre copie e ne rimette due, entro
            ventiquattro ore, al Segretario provinciale, affinché una sia trasmessa
            all'Ufficio Organizzativo Nazionale completo di tutti i dati anagrafici
            degli eletti (es. nome, cognome, indirizzo, cellulare e-mail).

                                                                                  10
ART. 17 - VERBALI

  1. Delle operazioni congressuali e di quelle della Commissione Verifica poteri,
     viene redatto apposito verbale in duplice copia: uno       resta agli atti del
     Comitato provinciale e uno viene spedito, insieme a quello sulle operazioni di
     voto nei seggi, entro 48 ore, all'ufficio Organizzativo centrale per gli
     adempimenti conseguenti.




                                                                                 11
SEZIONE TERZA: Ricorsi



ART. 18 - RICORSI - MODALITA’ DI RICORSO - PRESENTAZIONE E
          TEMPI DI DECISIONE

  1. Per dirimere eventuali controversie che dovessero insorgere, l’organo
     competente in prima istanza è il Comitato dei Garanti regionale, in seconda
     istanza è il Comitato dei Garanti Nazionale.

  2. I ricorsi avverso le Assemblee sezionali, ed i Congressi circoscrizionali o dei
     municipi e comunali, devono essere inoltrati, entro il termine perentorio di 4
     giorni dalla celebrazione del Congresso stesso, al Comitato dei Garanti
     regionale e trasmessi per conoscenza al Comitato dei Garanti Nazionale
     mentre quelli per i Congressi provinciali e regionali sono trasmessi
     direttamente al Comitato dei Garanti Nazionale.

  3. Il Comitato dei Garanti Regionale decide sui ricorsi entro 4 giorni dal
     ricevimento degli stessi e notifica le relative decisioni entro il giorno
     successivo agli interessati ed al Comitato dei Garanti Nazionale.

  4. Qualora il Comitato dei Garanti regionale non decida nei termini previsti il
     ricorso si intende accolto.

  5. Contro le decisioni del Comitato dei Garanti regionale è possibile promuovere
     ulteriore ricorso entro 48 ore dalla notifica della decisione al comitato dei
     Garanti Nazionale che decide in via definitiva.

  6. Per ogni altra indicazione si fa riferimento allo statuto dell’Unione di Centro e
     alle normative vigenti.




                                                                                    12
PARTE SECONDA
   REGOLAMENTO CONGRESSO NAZIONALE


SEZIONE QUARTA: ELEZIONE DEI DELEGATI AL CONGRESSO NAZIONALE


ART. 19 - DELEGATI AL CONGRESSO

  1. La sessione del Congresso Nazionale è stabilita dagli organi nazionali
     competenti, sulla base del tesseramento validato entro il 31 gennaio 2011 a
     valere sull’anno 2010

  2. Sono delegati al Congresso Nazionale con diritto di voto i delegati degli
     iscritti eletti dalle Assemblee provinciali con le modalità previste dal presente
     regolamento.

  3. Sono delegati al Congresso Nazionale con diritto di parola:
           a) I Parlamentari Europei;
           b) I Parlamentari Nazionali;
           c) I Consiglieri Regionali;
           d) I Presidenti dei Consigli e delle Giunte regionali, nonché gli
              Assessori regionali, se iscritti al partito.

  4. Partecipano al Congresso Nazionale con diritto di parola:

        -   rappresentanti dell’Associazionismo e della società civile che svolgono
            a livello nazionale attività nel settore sociale, culturale e
            imprenditoriale testimoni dei valori fondamentali di ispirazione
            cristiana.


ART. 20 - RAPPRESENTANZA CONGRESSUALE E VOTAZIONI

  1. La rappresentanza Congressuale Nazionale, è costituita dalla somma dei voti
     riportati dalle liste dell’Unione di Centro per l’elezione dell’Europee 2009.

  2. Il rapporto di rappresentanza al Congresso nazionale è pari a un delegato
     ogni 1500 voti rappresentati, ovvero a frazioni di voti superiori al 50% del
     rapporto di rappresentanza in ragione del principio dell’arrotondamento
     all’unità superiore.

  3. Le tabelle di rappresentanza per ciascuna provincia sono allegate al
     regolamento congressuale.

  4. La rappresentanza congressuale è ridotta qualora ricorrano le condizioni di
     cui all’art.5

  5. Il sistema elettorale per la elezione dei delegati al Congresso Nazionale è lo
     stesso previsto per la elezione dei delegati regionali dagli articoli 6, 7 e 8.


                                                                                    13
6. Le liste dei delegati candidati sono presentate con le stesse modalità
     previste dagli articoli 11.

  7. Le votazioni dovranno svolgersi con le modalità e nei termini previsti dagli
     articoli 13, 14, 15 e 16.



ART. 21 - RICORSI - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
          E TEMPI DI DECISIONE

  1. Per dirimere eventuali controversie che dovessero insorgere, l’organo
     competente in prima istanza è il Comitato dei Garanti regionale, qualora
     costituita, in seconda istanza è il Comitato dei Garanti nazionale.

  2. I ricorsi avversi le Assemblee provinciali devono essere inoltrati, entro il
     termine perentorio di 4 giorni dalla celebrazione dell’Assemblea stessa, al
     Comitato dei Garanti, se costituita, ovvero trasmessi al Comitato dei garanti
     nazionale che decide entro 8 giorni; per ogni altra indicazione si fa riferimento
     allo statuto dell’Unione di Centro e alle normative vigenti.




SEZIONE QUINTA: Congresso Nazionale



ART. 22 - CONVOCAZIONE

  1. Il Congresso Nazionale è convocato dal Segretario politico nella data, nel
     luogo e con il relativo Ordine del Giorno.


ART. 23 - PRESIDENZA DELL’ASSEMBLEA - POTERI DEL PRESIDENTE

  1. Il Presidente è eletto dall’Assemblea, su proposta del Segretario politico.

  2. Il Presidente dirige i lavori dell’assemblea, apre, sospende e chiude le
     sedute, modera la discussione, mantiene l’ordine affinché il dibattito si
     svolga in modo democratico e con la partecipazione di quanti, avendone
     diritto, intendono prendere la parola, indice le votazioni e ne proclama i
     risultati. Vigila, coadiuvato dall’ufficio di presidenza, sull’attività della
     Commissione Verifica Poteri e della Commissione Elettorale.


ART. 24 - SVOLGIMENTO DEL CONGRESSO

  1. Dopo che il Presidente ha dichiarato aperti i lavori dell’Assemblea, il
     Congresso provvede alla nomina:

           a) dell’ufficio di presidenza composto, oltre che dal Presidente, da
              almeno due vice Presidenti e da un Segretario;

                                                                                   14
b) di un Presidente più un numero pari di componenti per la
                Commissione Verifica Poteri;
             c) di un Presidente più un numero pari di componenti per ogni seggio
                da costituire;
             d) della commissione, su proposta del Presidente, per l’esame delle
                mozioni, degli ordini del giorno e delle proposte di modifica
                statutaria.
   2. L’incarico di Presidente e di componente il seggio è incompatibile con la
      qualità di candidato.

   3. L’assemblea deve inoltre stabilire:
            a) l’orario di conclusione del dibattito;
             b) l’orario di presentazione delle liste;
             c) l’orario di inizio e conclusione delle operazioni di votazione, che
                devono durare almeno tre ore e svolgersi senza interruzione.



ART. 25 - ELEZIONE DEL SEGRETARIO POLITICO

   1. Il Segretario politico è eletto dal Congresso a scrutinio segreto e a
      maggioranza assoluta dei voti validi, sulla base di candidature collegate ad
      una lista di candidati a componenti il Consiglio Nazionale, presentate entro i
      termini stabiliti dal Congresso.

   2. Nel caso che nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei
      voti validi, si procede, nei termini stabiliti dal Presidente dell’Assemblea,
      comunque entro le 4 ore successive alla proclamazione dei risultati, al
      ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di
      voti.


ART. 26 - ELEZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE

   1. Il Congresso elegge 250 componenti del Consiglio Nazionale, non
      Parlamentari, di cui 20% donne, con una o più liste concorrenti, ciascuna
      collegata alla candidatura a Segretario Politico. I seggi saranno attribuiti con
      il metodo proporzionale.
   2. Sono componenti, con voto consultivo, un rappresentante per ciascuna delle
      circoscrizioni elettorali estero e i rappresentanti dell’Associazionismo che
      testimonia i valori fondamentali a cui si ispira l’Unione Di Centro...
   3. Con apposito Regolamento attuativo sarà disciplinata la scelta dei
      rappresentanti di cui al comma 2.


ART. 27 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI

1. Ciascuna lista:

- deve contenere un numero di candidati non inferiore al 50% e non superiore al
numero di componenti il Consiglio Nazionale;


                                                                                    15
- deve comprendere un numero di candidate donne pari ad almeno il 20% dei
candidati della lista;

- deve essere sottoscritta da almeno il 10% dei delegati al Congresso Nazionale,
appartenenti almeno ad 1/5 delle regioni. Le liste devono indicare il nome, il
cognome e la regione di appartenenza dei candidati ed essere firmate per
accettazione.


ART. 28 - COMMISSIONE VERIFICA POTERI

1. Ogni delegato, per essere ammesso al voto, deve presentarsi alla Commissione
Verifica Poteri che rilascerà la delega.

2. Qualora il delegato sia impossibilitato a partecipare ai lavori del Congresso, la
delega può essere trasferita ad un altro delegato della stessa lista e della stessa
regione. E’ ammessa una sola delega oltre la propria.

3. Gli elenchi dei delegati, controfirmati dal Presidente della Commissione Verifica
Poteri, devono essere trasmessi, con l’indicazione dell’eventuale trasferimento di
delega, ai Presidenti di seggio.

4. Delle operazioni viene redatto apposito verbale in duplice copia.


ART. 29 - NORME PER LA VOTAZIONE E LO SCRUTINIO

1. I delegati votano nell’ordine in cui si presentano al seggio. All’ora fissata dal
Congresso, il Presidente del seggio dichiara chiusa la votazione, quindi procede allo
spoglio delle schede.

2. Delle operazioni è redatto apposito verbale, che viene trasmesso alla
Commissione elettorale per le conseguenti operazioni di calcolo.


ART. 30 - COMMISSIONE ELETTORALE

1. I componenti il seggio n. 1 ed i Presidenti degli altri seggi costituiscono la
Commissione elettorale che:

         a. provvede a verificare che le liste e le candidature presentate siano
            provviste dei requisiti richiesti dal Regolamento Congressuale;
         b. dopo la votazione, esamina ed attribuisce le eventuali schede
            contestate;
         c. somma i voti riportati da ciascuna lista e da ciascuna candidatura in
            ogni seggio;
         d. procede alle operazioni di riparto proporzionale dei voti tra le liste;
         e. definisce l’elenco degli eletti;
         f. compila un verbale in duplice copia di cui uno viene immediatamente
            trasmesso alla Presidenza del Congresso per la proclamazione degli
            eletti.



                                                                                   16
PARTE TERZA
MODULISTICA ATTUATIVA PER CONGRESSI
Bozza di lettera di convocazione degli iscritti


                                                                   Agli iscritti “Unione di Centro Verso il
                                                                   Partito della Nazione” della provincia di
                                                                   ……………………………………
                                                            e.p.c.: All’Ufficio Organizzativo Centrale
                                                                   Roma




OGGETTO: Convocazione Assemblea Provinciale per l’elezione del Segretario Provinciale, del
               Comitato e dei delegati al Congresso Regionale e Nazionale.




Il Coordinatore provinciale d’intesa con il Coordinamento Provinciale, il giorno ………………… alle ore
…................. presso ……………………………………, convoca l’Assemblea provinciale come in oggetto
indicato.
Si è altresì stabilito che le operazioni di voto debbano svolgersi nei seggi ubicati nelle seguenti sedi e nei
relativi orari di inizio e conclusione:


                 Seggio N. 1 - orario di votazione: dalle ……....... alle ………. ….
                     -    sede ……………………………………………………….
                     -    comprendente     gli   iscritti      delle   circoscrizioni    comunali/comuni       di
                          …………………………………………………………………………………
                 Seggio N. 2 - orario di votazione: dalle ……....... alle ………. ….
                     -    sede ……………………………………………………….
                     -    comprendente     gli   iscritti      delle   circoscrizioni    comunali/comuni       di
                          …………………………………………………………………………………
                 (Segue eventualmente) …………………………………………………………………


Si informa inoltre che, nel caso in cui l’elezione dei delegati dovesse avvenire su lista unica e votata
all’unanimità, quindi per acclamazione, non si procederà alle votazioni nei seggi indicati. Si prega quindi di
partecipare all’Assemblea, ovvero di tenersi informati sulle decisioni conseguenti.
Si ringrazia della collaborazione.
                                                                   Il Coordinatore Provinciale


Dipartimento Organizzativo UDC
Bozza di verbale



ASSEMBLEA PROVINCIALE DI ………………………………………………………………............



                                                   VERBALE


Il giorno ………………………... …………......, in …………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………..
si riunisce, in sessione congressuale, l’Assemblea provinciale dell’Unione di Centro Verso il Partito della
nazione di ……………………………………………………………………………………………………….
Il Presidente, ……………………………………………………………………………………………………
constatata la regolarità della convocazione effettuata ai sensi dell’apposito Regolamento, costituisce l’Ufficio
di Presidenza, chiamando a farne parte:
Vice Presidente: ………………………………………………………………………………………………...
Segretario: ………………………………………………………………………………………………………
Sentite le proposte dei partecipanti all’Assemblea in ordine allo svolgimento dei lavori, il Presidente
comunica:
    1. che il dibattito assembleare si concluderà alle ore ………………………………
    2. che la presentazione delle candidature, da effettuarsi nelle forme previste dal Regolamento, si
        concluderà alle ore …………………… .
* N.B.: devono essere trascorse almeno quattro ore dall’apertura del dibattito.


    3. trascorso il termine di presentazione delle liste, il Presidente dell’Assemblea ne accerta la
        ammissibilità e, attraverso il Coordinatore Provinciale, ne trasmette IMMEDIATAMENTE copia ai
        Presidenti dei seggi per le conseguenti operazioni di voto con eventuale indicazione del
        rappresentante di lista;
 * N.B.: il Presidente può concedere un limitato periodo di tempo per eventuali correzioni ed
integrazioni di carattere formale.


    4. nomina i seguenti presidenti e componenti dei seggi elettorali:
* N.B. sono incompatibili con la qualità di candidato.


Seggio N. 1 – ubicato in ………………………………………………………………………………………
                                          (Via/Piazza – n° civico – comune/circoscrizione comunale)

………………………………………………………………………………………………………. Presidente
……………………………………………………………………………………………………….. scrutatore
……………………………………………………………………………………………………….. scrutatore

Seggio N. 2 – ubicato in ……………………………………………………………….......................................
                                         (Via/Piazza – n° civico – comune/circoscrizione comunale)
………………………………………………………………………………………………………. Presidente
……………………………………………………………………………………………………….. scrutatore
……………………………………………………………………………………………………….. scrutatore

(Eventuali altri) ………………………………………………………………………………………..............



    5. che i Seggi elettorali si insedieranno alle ore ……………………….. del …………………………….
        e che le votazioni avranno luogo dalle ore ……………………… alle ore ………………………….. .
* N.B.: dall’inizio delle votazioni alla loro conclusione, devono trascorrere almeno 4 ore.

Prende quindi parola il Presidente del Congresso, che svolge la relazione politica.


Alle ore ……………………….. si apre il dibattito, al quale partecipano i soci:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………


Il Presidente dell’Assemblea, accertata la definitiva presentazione delle liste, ne da lettura all’Assemblea e
procede agli adempimenti di cui al precedente punto 3.
* N.B.: nel caso in cui sia stata presentata un’unica lista, il Presidente dell’Assemblea ne proclama
l’approvazione per acclamazione dando comunicazione della improcedibilità delle votazioni, così come
previste nei seggi indicati nella eventuale lettera di convocazione. Lo stesso Presidente rimette gli atti al
Coordinatore Provinciale il quale provvede a farne avere copia all’Ufficio Organizzativo Centrale

Il dibattito si conclude alle ore ……………………… .


Letto, approvato e sottoscritto
                                                             Il Presidente ……………………………………….

                                                             Il Vice Presidente ………………………………….

                                                             Il Segretario ………………………………………..




Dipartimento Organizzativo UDC
Bozza verbale del presidente di seggio




ASSEMBLEA PROVINCIALE DI …………………………………………………………............



VERBALE DEL SEGGIO N° ……………... COMUNE: …………………………………………………..


I sottoscritti componenti del Seggio, nominati a norma di Regolamento, si insediano alle ore………
per procedere alle operazioni preliminari.


Sono presenti il Presidente ……………………………………………………………………………
e due scrutatori: …………………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………………………………


Il Presidente del seggio da atto:
        -   di aver ricevuto dal Coordinatore Provinciale l’elenco delle candidature delle liste presentate e le
            schede per la votazione.
        -   di aver ricevuto dall’Ufficio Centrale per il Tesseramento, convalidato dalla Commissione
            Centrale per il controllo del Tesseramento, il tabulato degli aventi diritto al voto.
* N.B.: Si devono indicare gli eventuali rappresentanti di lista (nome, cognome e numero della lista), così
come comunicati dal Coordinatore Provinciale su indicazione del Presidente dell’Assemblea. Detti
rappresentanti di lista, sono gli unici abilitati a presenziare alle operazioni di voto e allo spoglio delle
schede di votazione e a rilasciare eventuali dichiarazioni a verbale.

Alle ore ………………. come stabilito, si da inizio alle votazioni, che si concludono alle ore ……………….
*N.B.: la durata di apertura del seggio deve essere di almeno quattro ore.


Risultano aver partecipato al voto n° …………….. soci.


Il Seggio procede quindi alla conta delle schede votate, contenute nell’apposita urna, risultanti in numero
di ……………………., pari al numero dei votanti.


Si procede quindi allo scrutinio dei voti espressi, che risultano i seguenti:
Schede bianche: n. ………………………………………………………
Schede nulle: n. …………………………………………………………
Schede contestate: n. ……………………………………………………
Voti riportati da ciascuna lista


Hanno ricevuto voti:


Lista ……………………………………… voti validi ………………………… pari a ………………… …%
Lista ……………………………………… voti validi ………………………… pari a ………………… …%
(eventuali altre)………………………………………………………………………………………………….


Alle ore ………………… concluse le operazioni di scrutinio è redatto il presente verbale ed è consegnato,
IMMEDIATAMENTE, in copia, con allegato plico contenente le schede di votazione, al Presidente del
seggio n. 1 per i conseguenti adempimenti.


Letto, approvato e sottoscritto



                                                      Il Presidente ……………………………………….

                                                      Componente……. …………………………………

                                                      Componente………..………………………………

                                              …




Dipartimento Organizzativo UDC
Bozza verbale commissione elettorale




ASSEMBLEA PROVINCIALE DI …………………………………………………………............


                     ELEZIONE DEI DELEGATI AL CONGRESSO NAZIONALE


                                                  VERBALE


I sottoscritti del Seggio n. 1, Presidente……………………………………………………………...
Componenti Sig. ………………………………e Sig. ………………………………………………..
e i Presidenti dei Seggi n.:……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
si insediano alle ore………………per procedere:
    1. alla somma dei voti validi delle liste per l’eventuale riduzione della rappresentanza;
    2. esamina ed attribuisce le eventuali schede contestate;
    3. somma i voti validi ottenuti da ciascuna lista in ogni seggio;
    4. procede alle operazioni di riparto proporzionale dei voti tra le liste;
    5. definisce l’elenco degli eletti di ciascuna lista;
    6. definisce l’elenco dei delegati al Congresso Nazionale spettanti a ciascuna lista;
    7. compila il verbale conclusivo in tre copie e ne rimette due entro 24 ore al Segretario Provinciale.
N.B.: delle operazioni di voto, viene redatto apposito verbale in duplice copia: uno resta al Comitato
Provinciale ed uno da spedirsi entro 48 ore all’Ufficio Organizzativo Nazionale


Liste per l’elezione dei Delegati al Congresso Nazionale:

Lista n. 1 Capolista……………………………………………………………………………………………..
Lista n. 2 Capolista……………………………………………………………………………………………..
Lista n. 3 Capolista……………………………………………………………………………………………..
(eventuali altre)…………………………………………………………………………………………………
Eventuale riduzione della rappresentanza congressuale.
Avendo partecipato al voto n. …………iscritti, pari al ……………..%, così come stabilito dall’art. 5 del
Regolamento la Commissione elettorale provvede alla riduzione della rappresentanza provinciale
proporzionale al numero dei votanti, per un numero complessivo dei delegati pari a ………………….che
vengono ripartiti proporzionalmente ai voti riportati da ciascuna lista.


Accertata la regolarità delle votazioni la Commissione elettorale dà atto che risultano eletti delegati al
Congresso Nazionale gli iscritti:
    1. ……………………………………………..della lista n. ……………………………………………..
    2. ……………………………………………...della lista n. ……………………………………………..
    3. (eventuali altri)


Alle ore……………la Commissione elettorale, completati gli adempimenti di propria competenza, redige e
sottoscrive il presente verbale.


Letto, approvato e sottoscritto:




                                                          Presidente Seggio n. 1 ………………………………
                                                          Presidente Seggio n. 2 ………………………………
                                                          Componente ………………………………………...
                                                          Componente ………………………………………...
                                                          (eventuali altri) ……………………………………...




Dipartimento Organizzativo UDC
Bozza schema di lista da allegare al verbale dell’Assemblea




                                         LISTA N. ……………


                       ………………………………………………………………….
                                           (eventuale denominazione)




1) ……………………………. ………………………………                                           ……………………………..
            (cognome)                           (nome)                     (firma per accettazione)



2) ………………………………. ………………………………….                                        …………………………………


3) (eventuali altri)


N.B.: ogni lista deve contenere:
- un numero di candidati non inferiore al 50% e non superiore al numero dei delegati previsti dalla
tabella allegata al Regolamento;




Dipartimento Organizzativo UDC
Bozza - MOD. Allegato alla Lista




                       ELENCO SOTTOSCRITTORI DELLA LISTA N. …………….


                       ………………………………………………………………….
                                             (eventuale denominazione)




1) ………………….. ……………………..                              …………………………… ………………………...
        (cognome)                   (nome)                  (comune sede iscrizione)           (firma)



2) ……………………. ……………………….                             …………………………….. …………………………….


3) (eventuali altri)


N.B.: deve essere sottoscritta da almeno il 5% degli iscritti nei tabulati della Provincia, che rappresentino
però 1/5 dei comuni dove sono iscritti almeno 10 soci.




Dipartimento Organizzativo UDC
ASSEMBLEA PROVINCIALE ...............................
                                           Seggio n° ………….
                                           Scheda di votazione


  Elezione dei delegati al 1° Congresso Nazionale dell'Unione di Centro Verso il Partito
                                      della Nazione




              lista n° 1                                                          …………………………………………
                                                                                     (eventuale denominazione)

              lista n° 2                                                          …………………………………………
                                                                                     (eventuale denominazione)

              .............. eventuali altre liste

       barrare con un segno ( x ) il quadratino corrispondente alla li t prescelta
       b                                d ti        i    d t ll lista          lt

N.B.: la scheda deve essere controfirmata, sul retro, dai componenti il seggio.




                           ASSEMBLEA PROVINCIALE ...............................
                                           Seggio n° ………….
                                           Scheda di votazione

  Elezione dei delegati al 1° Congresso Nazionale dell'Unione di Centro Verso il Partito
                                      della Nazione




              lista n° 1                                                          …………………………………………
                                                                                     (eventuale denominazione)

              lista n° 2                                                          …………………………………………
                                                                                     (eventuale denominazione)

              .............. eventuali altre liste

       barrare con un segno ( x ) il quadratino corrispondente alla lista prescelta

N.B.: la scheda deve essere controfirmata, sul retro, dai componenti il seggio.
Bozza di lettera per invio dati esito assemblee provinciali




                                                                All’Ufficio Organizzativo Centrale
                                                                Roma




OGGETTO: Invio dati e documentazione relativi all’esito delle assemblee provinciali per l’elezione dei
              delegati al Congresso Nazionale.




Unita alla presente si rimette, per quanto di competenza, la seguente documentazione:
    1. il verbale dell’Assemblea provinciale.
    2. copia del verbale della Commissione elettorale con l’elenco dei delegati eletti.
N.B.: la predetta documentazione deve essere rimessa entro 48 ore dallo svolgimento delle votazioni.


RACCOMANDAZIONE: di ogni delegato eletto, oltre alle generalità è NECESSARIO comunicare anche
il telefono cellulare ed eventualmente l’e-mail.




                                                                Il Segretario Provinciale




Dipartimento Organizzativo UDC
Elenco delegati al Congresso nazionale Unione di Centro Verso il Partito della Nazione
                           sigla                           DELEGATO                             residenza
n°       Regione                                                                                                      cellulare   e-mail
                           prov.             cognome                     nome   indirizzo              CAP   comune
1

2

3

4

5

6

7

8

9

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11

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29

30



192.168.0.5lavori@E-MAIL DA SPEDIRE Xadpelenco_delegati_all_mod5                      1                                     11.36 - 01/09/2011
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Regolamento e modulisica congressi UDC (modifica dei garanti del 3 11-2011)

  • 1.
  • 2. indice PARTE PRIMA: REGOLAMENTO CONGRESSI TERRITORIALI Art. 1 - CALENDARIO CONGRESSI TERRITORIALI ..................................................................... 1 SEZIONE PRIMA: ELEZIONE DEI DELEGATI AI CONGRESSI REGIONALI ART. 2 - DELEGATI AI CONGRESSI REGIONALI .......................................................................... 3 ART. 3 – RAPPRESENTANZA CONGRESSUALE ............................................................................ 3 ART. 4 - RAPPORTO DI RAPPRESENTANZA ................................................................................ 3 ART. 5 - EVENTUALE RIDUZIONE DI RAPPRESENTANZA .............................................................. 3 ART. 6 - SISTEMA ELETTORALE PER L’ELEZIONE DEI DELEGATI AI CONGRESSI REGIONALI .............................................................................................. 4 ART. 7 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI AI CONGRESSI REGIONALI ......................................................................... 4 ART. 8 - VOTAZIONI PER L’ELEZIONE DEI DELEGATI AL CONGRESSO REGIONALE ........................................................................................ 5 SEZIONE SECONDA: Elezione degli organi statutari comunali, circoscrizionali comunali, provinciali e regionali ART. 9 – CONVOCAZIONE DEI CONGRESSI ............................................................................... 6 ART. 10 – MODALITA’ DI VOTAZIONE ....................................................................................... 6 ART. 11 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI NEGLI ORGANISMI DA ELEGGERE .............................................................. 7 ART. 12 – DIREZIONE SEZIONALE, COMITATO CIRCOSCRIZIONALE o MUNICIPALE, COMUNALE, PROVINCIALE E REGIONALE – COMPOSIZIONE ......................................... 8 ART. 13 - PRESIDENZA DEI CONGRESSI – POTERI DEL PRESIDENTE........................................... 9 ART. 14 – SVOLGIMENTO DEI CONGRESSI PROVINCIALI E REGIONALI .............................................................................................................. 9 ART. 15 – NORME PER LA VOTAZIONE E LO SCRUTINIO ............................................................. 10 ART. 16 – COMMISSIONE ELETTORALE ..................................................................................... 10 ART. 17 – VERBALI ................................................................................................................. 11 SEZIONE TERZA: Ricorsi ART. 18 - RICORSI - MODALITA’ DI RICORSO - PRESENTAZIONE E TEMPI DI DECISIONE ............................................................................................... 12 PARTE SECONDA: REGOLAMENTO CONGRESSO NAZIONALE SEZIONE QUARTA: ELEZIONE DEI DELEGATI AL CONGRESSO NAZIONALE ART. 19 - DELEGATI AL CONGRESSO ........................................................................................ 13 ART. 20 - RAPPRESENTANZA CONGRESSUALE E VOTAZIONI ....................................................... 13 ART. 21 - RICORSI - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E TEMPI DI DECISIONE .............................. 14 SEZIONE QUINTA: Congresso Nazionale ART. 22 – CONVOCAZIONE ..................................................................................................... 14 ART. 23 – PRESIDENZA DELL’ASSEMBLEA – POTERI DEL PRESIDENTE ......................................... 14 ART. 24 - SVOLGIMENTO DEL CONGRESSO ............................................................................... 14 ART. 25 - ELEZIONE DEL SEGRETARIO POLITICO ....................................................................... 15 ART. 26 - ELEZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE ...................................................................... 15 ART. 27 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI....................................... 15 ART. 28 - COMMISSIONE VERIFICA POTERI............................................................................... 16 ART. 29 - NORME PER LA VOTAZIONE E LO SCRUTINIO .............................................................. 16 ART. 30 - COMMISSIONE ELETTORALE ..................................................................................... 16 PARTE TERZA: MODULISTICA ATTUATIVA PER I CONGRESSI ................................................ 17 17
  • 3. PARTE PRIMA REGOLAMENTO CONGRESSI TERRITORIALI Art. 1 – Calendario congressi territoriali 1. E’ deliberata la sessione dei congressi territoriali per elezione diretta dei segretari e assemblee dei comitati comunali, provinciali e regionali. 2. Hanno diritto di esercizio dell’elettorato attivo e passivo i soci tesserati per l’anno 2010, la cui iscrizione è stata effettuata e validata dagli organi nazionali competenti entro il 31 gennaio 2011. a) Tutti gli iscritti dal 1° Febbraio 2011 dopo aver maturato 30 giorni dall’iscrizione godono solo di elettorato passivo. 3. I Congressi dovranno essere svolti secondo il seguente calendario: a) per i comuni con almeno 10 soci e con popolazione superiore a 15.000 abitanti, cosi come risultante nell’ultimo censimento, le Assemblee dovranno essere convocate con le modalità stabilite dal presente Regolamento, entro il 31 dicembre 2011. b) Nelle città capoluogo saranno istituite sezioni territoriali nei corrispondenti ambiti circoscrizionali o municipali con almeno 10 soci, con le stesse modalità dei comitati comunali; c) per ogni provincia, comprese Trento e Bolzano, le assemblee degli iscritti dovranno essere convocate entro il 31 dicembre 2011, e dove possibile i congressi comunali e sezionali; d) per ogni regione le assemblee degli iscritti dovranno essere convocate con le modalità previste dal presente Regolamento nei successivi 60 giorni e comunque non prima dello svolgimento di almeno i due terzi dei rispettivi congressi provinciali. e) La elezione degli organi di governo provinciale e dei delegati al congresso Regionale e nazionale possono avvenire in unica convocazione. f) Qualora i Coordinatori territoriali non adempiano entro i termini previsti alla convocazione dei Congressi, il Segretario politico provvede, esercitando i poteri sostitutivi, alla convocazione ed agli adempimenti concernenti lo svolgimento del Congressi stessi o diversamente per eccezionali esigenze territoriali. g) I Capoluoghi di provincia con oltre 500.000 abitanti sono equiparati ai Comitati Provinciali: eleggeranno i Comitati Comunali corrispondenti ai territori delle Circoscrizioni/Municipi e in questa fase sperimentale il Segretario Politico avrà il compito di verificare la miglior soluzione possibile per fronteggiare il nuovo progetto politico del Partito. 4. Incompatibilità: a) Per dare maggiore slancio, efficacia, trasparenza e soprattutto per consentire la massima partecipazione possibile al partito, considerate anche le numerose 1
  • 4. sollecitazioni avute da più parti del Territorio Nazionale, si evidenzia la necessità di prevedere e stabilire le seguenti incompatibilità: Ministri, Sottosegretari, Presidenti Camera e Senato, Presidenti Giunta e Consiglio e Assessori Regionali, Presidenti Giunta e Consiglio e Assessori Provinciali, Sindaci, Presidenti del Consiglio e Assessori di Comuni Capoluogo e Comuni superiori ai 15.000 abitanti, con le cariche di Segretario Nazionale, Regionale e Provinciale e di Segretario Comunale nei rispettivi livelli. I Parlamentari, i Consiglieri Regionali sono incompatibili con le cariche di Segretario Regionale e Provinciale salvo il raggiungimento dei 2/3 dei voti della lista di appartenenza. I Presidenti del Consiglio Comunali, Provinciali e Regionali sono incompatibili con le cariche di segretario provinciale e regionale salvo il raggiungimento dei 2/3 dei voti della lista di appartenenza. Resta inteso che le incompatibilità previste nel paragrafo precedente si applicano limitatamente al periodo in cui vengono ricoperti gli incarichi pubblici incompatibili con quelli di Partito. 2
  • 5. SEZIONE PRIMA: Elezione dei delegati ai Congressi Regionali ART. 2 - DELEGATI AI CONGRESSI REGIONALI 1. Sono delegati al Congresso Regionale con diritto di voto i delegati degli iscritti eletti dalle Assemblee Provinciali con le modalità previste dal presente Regolamento. 2. Sono delegati al Congresso Regionale con diritto di parola: a) i Parlamentari; b) i Consiglieri Regionali, Provinciali e del Comune capoluogo; c) i Presidenti dei Consigli e delle Giunte regionali, nonché gli Assessori Regionali, Provinciali e del Comune capoluogo, se iscritti al Partito. ART. 3 – RAPPRESENTANZA CONGRESSUALE 1. La rappresentanza congressuale regionale è costituita dalla somma dei voti riportati dalla lista UDC nella provincia di riferimento, per l’elezione delle Europee 2009. ART. 4 - RAPPORTO DI RAPPRESENTANZA 1. Il rapporto di rappresentanza al Congresso regionale, è pari a un delegato ogni 500 voti rappresentati nelle regioni con oltre i 100.000 voti per le regioni da 50.000 voti fino a 100.000 voti 1 delegato ogni 250 voti rappresentati mentre per le regioni fino a 50.000 voti 1 delegato ogni 150 voti rappresentati, ovvero la frazione di voti superiori al 50% del rapporto di rappresentanza in ragione del principio dell'arrotondamento all'unità superiore. 2. Le tabelle di rappresentanza per ciascuna provincia sono allegate al presente Regolamento congressuale. ART. 5 - EVENTUALE RIDUZIONE DI RAPPRESENTANZA 1. La rappresentanza congressuale è interamente attribuita a ciascuna provincia. Qualora si proceda alla votazione nei termini di cui all'articolo 8, dai verbali dei seggi elettorali deve risultare una partecipazione al voto di almeno un terzo degli iscritti della provincia stessa. 2. Alla provincia sarà attribuita la rappresentanza proporzionale al numero dei votanti qualora questo sia inferiore ad un quarto degli iscritti della provincia. 3
  • 6. ART. 6 - SISTEMA ELETTORALE PER L’ELEZIONE DEI DELEGATI AI CONGRESSI REGIONALI 1. I delegati al Congresso regionale sono eletti dalle Assemblee provinciali, sulla base di liste provinciali rigide contrapposte e con riparto proporzionale di voti. Le liste sono presentate in sede di Assemblea Provinciale e votate nei seggi istituiti nei Comuni, circoscrizioni comunali o collegi della provincia. 2. Nelle province con più di 1000 iscritti devono essere costituiti seggi elettorali in comuni, circoscrizioni comunali o collegi provinciali, dove siano presenti più di 100 iscritti. Il predetto seggio elettorale dovrà coincidere, dove possibile, con il corrispettivo collegio elettorale provinciale, ovvero con due o più di essi, fino alla concorrenza di almeno 100 iscritti. 3. Qualora in una provincia il numero degli iscritti sia inferiore a 1000, i delegati al Congresso Regionale possono essere eletti dall'assemblea provinciale in un unico seggio provinciale. 4. La votazione avviene a scrutinio segreto. 5. I candidati risultano eletti in ordine di lista fino all’esaurimento del numero di delegati attribuiti proporzionalmente alla lista stessa. 6. Non è ammesso il voto per delega. ART. 7 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI AI CONGRESSI REGIONALI 1. Ciascuna lista: a) deve contenere un numero di candidati non inferiore al 50% e non superiore al numero dei delegati previsti come dalla tabella di rappresentanza allegata; b) deve comprendere un numero di candidate donne pari ad almeno il 20% dei candidati. c) deve essere sottoscritta da almeno il 5% dei soci delegati, rappresentativi di almeno 1/5 delle Province nei quali vi siano almeno 10 iscritti; d) deve indicare il nome, il cognome e il comune sede di iscrizione dei candidati ed essere firmata per l'accettazione; e) deve essere consegnata al Presidente del Congresso provinciale. Il Presidente del Congresso provvede, attraverso il Coordinatore provinciale, in un congruo periodo di tempo, a farne recapitare copia, con la connessa documentazione per le operazioni di voto, a ciascun Presidente di seggio. 4
  • 7. ART. 8 - VOTAZIONI PER L’ELEZIONE DEI DELEGATI AL CONGRESSO REGIONALE 1. Le operazioni di voto si terranno contemporaneamente in tutti i seggi della provincia. 2. A cura del Coordinatore provinciale, d’intesa con il Coordinamento provinciale, nella convocazione dell'Assemblea degli iscritti, oltre ad indicare luogo ed ora di inizio dell'Assemblea, sono individuati i Comuni o le Circoscrizioni comunali presso cui sono costituiti i seggi elettorali, la individuazione esatta della sede, la data e l'orario di inizio e di conclusione delle operazioni di voto. 3. In assenza dell’intesa tra Coordinatore e Coordinamento, la data, il luogo e l'orario di inizio e conclusione delle operazioni di voto, sono stabilite dal Presidente dell'Assemblea provinciale, ai sensi del successivo articolo 14. 4. I componenti dei seggi sono fissati in numero di 3 e sono eletti dall'Assemblea, su proposta del Presidente, che ne proclama immediatamente l'elezione. 5. La mancata partecipazione ai lavori del seggio da parte di un componente non inficia le operazioni di voto, purché siano presenti almeno due degli scrutatori designati. In caso di assenza del Presidente, ne assume la funzione lo scrutatore più anziano di età. 6. Ciascuna lista può indicare al Presidente dell'Assemblea, perché ne dia tempestiva comunicazione al Presidente di ciascun seggio, un proprio rappresentante, previa dichiarazione scritta, firmata dal capolista. 7. Le operazioni di voto, tra l'apertura del seggio e la sua chiusura, non possono concludersi prima che siano trascorse quattro ore. 5
  • 8. SEZIONE SECONDA: Elezione degli organi statutari comunali, circoscrizionali comunali, provinciali e regionali ART. 9 – CONVOCAZIONE DEI CONGRESSI 1. I congressi regionali non possono essere convocati se non si sono svolti validamente i due terzi dei Congressi provinciali per l'elezione dei delegati, che ne costituiscono la base elettorale. 2. Il Congresso regionale, è convocato dal Coordinatore regionale che, d’intesa con il Coordinamento regionale, stabilisce luogo, data, ora di inizio e ordine del giorno. 3. Le assemblee sezionali, ed i congressi circoscrizionali, comunali sono convocati dai rispettivi Coordinatori del livello superiore, i quali convocano l'Assemblea degli iscritti definendone luogo, data, ora di inizio e ordine del giorno. 4. Il Congresso provinciale viene convocato dal Coordinatore Provinciale d’intesa con il Coordinamento Provinciale e si svolge nel rispetto dei termini indicati dall'articolo 8, per quanto applicabili. 5. Le assemblee sezionali ed i congressi comunali, circoscrizionali e provinciali sono validi, qualora si proceda alla votazione nei termini di cui all'articolo 8 e dai verbali dei seggi elettorali risulti una partecipazione al voto di almeno un terzo degli iscritti facenti parte dell'organismo da rinnovare o da istituire. 6. La votazione sarà ripetuta entro 15 giorni, qualora non si siano realizzate le condizioni di cui al comma 5. ART. 10 – MODALITA’ DI VOTAZIONE 1. Il Segretario, ad ogni livello, è eletto direttamente dal Congresso a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei voti validi, con eventuale ballottaggio, da espletare entro 15 giorni, tra i due candidati che hanno tenuto il maggior numero di voti, sulla base di candidature collegate ad una sola lista di candidati a componenti il Comitato, presentata nei termini stabiliti e corredata da una mozione congressuale. 2. Il candidato Segretario è capolista della lista di sostegno ed è pertanto eletto oltre la quota proporzionale degli eletti assegnati alla propria lista. 3. La Direzione sezionale ed i componenti dei Comitati, ad ogni livello territoriale, sono eletti con un riparto proporzionale di voti, sulla base di liste rigide e contrapposte. 4. Le liste sono presentate in sede di Assemblea congressuale e votate nei seggi istituiti nei comuni, circoscrizioni comunali o collegi della provincia, secondo l'organismo da eleggere. 6
  • 9. 5. Nelle province con più di 1000 iscritti devono essere costituiti i seggi elettorali in comuni, circoscrizioni comunali o collegi provinciali, dove, di norma, siano presenti più di 100 iscritti. Il predetto seggio elettorale dovrà coincidere, dove è possibile, con il corrispettivo collegio elettorale provinciale, ovvero con due o più di essi, fino alla concorrenza di almeno 100 iscritti. 6. Qualora in una provincia il numero degli iscritti sia inferiore a 1000, i delegati al Congresso regionale possono essere eletti dall'Assemblea provinciale in un unico seggio provinciale. 7. La votazione avviene a scrutinio segreto. 8. I candidati risultano eletti in ordine di lista fino all'esaurimento del numero di componenti attribuiti proporzionalmente alla lista stessa. 9. Non è ammesso il voto per delega e non sono ammessi voti di preferenza. ART.11 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI NEGLI ORGANISMI DA ELEGGERE 1. Ciascuna lista: a) deve contenere un numero di candidati non inferiore al 50% e non superiore al numero dei componenti l’organismo da eleggere; b) deve comprendere un numero di candidate donne pari ad almeno il 20% dei candidati. c) deve essere sottoscritta da almeno il 5% dei soci costituenti l’organismo da eleggere che, nel caso di congressi provinciali, devono essere, rappresentativi di almeno 1/5 dei Comuni della Provincia nei quali vi siano almeno 10 iscritti; d) deve indicare il nome, il cognome e il comune di iscrizione dei candidati ed essere firmata per l'accettazione; e) deve essere consegnata alla Presidenza dell'Assemblea nei termini stabiliti del successivo articolo 14. La Presidenza dell'Assemblea provvede, attraverso il Coordinatore provinciale, in un congruo periodo di tempo, a farne recapitare copia, con la connessa documentazione di rito per le operazioni di voto, a ciascun Presidente di seggio. 7
  • 10. ART. 12 – DIREZIONE SEZIONALE, COMITATO CIRCOSCRIZIONALE o MUNICIPALE, COMUNALE, PROVINCIALE E REGIONALE - COMPOSIZIONE 1. La sezione è costituita da almeno 10 soci ed ha una Direzione con un numero di componenti fissato dall’Assemblea degli iscritti, variabile dal 5 al 20 membri, compreso il Segretario. 2. Il Comitato Circoscrizionale o Municipale è costituito da un numero di componenti eletti, fissato dall’Assemblea, variabile secondo la popolazione residente nella Circoscrizione o Municipio e composto da 5 a 40 componenti. 3. L’Assemblea circoscrizionale o Municipale è convocata dal Segretario comunale entro i trenta giorni successivi alla elezione del Comitato stesso. 4. Il Comitato Comunale è costituito da un numero di componenti eletti, fissato dal Congresso, variabile secondo la popolazione residente nel Comune e composto da 5 a 40 componenti di cui il 20% donne. Nelle città capoluogo il numero massimo può essere di 60 componenti. 5. Il Comitato Provinciale è costituito da un numero di componenti eletti, fissato dal Congresso, variabile secondo la popolazione residente nella provincia stabilito come segue: a) almeno 30 componenti e non più di 60 di cui il 20% donne nelle province con popolazione fino a 400.000 abitanti; b) almeno 40 componenti e non più di 80 di cui il 20% donne nelle province con popolazione compresa tra 400.001 e 1.100.000 di abitanti; c) almeno 50 componenti e non più di 90 di cui il 20% donne nelle regioni con popolazione superiore ad 1.100.000 abitanti. 6. Il Comitato Regionale è costituito da un numero di componenti eletti, fissato dal Congresso, variabile secondo la popolazione residente nella Regione, stabilito come segue: a) almeno 30 componenti e non più di 60 di cui il 20% donne nelle regioni con popolazione fino ad 1.100.000 abitanti; b) almeno 40 componenti e non più di 80 di cui il 20% donne nelle regioni con popolazione compresa tra 1.100.001 e 3.300.000 abitanti; c) almeno 60 componenti e non più di 100 di cui il 20% donne nelle regioni con popolazione superiore a 3.300.000 abitanti. 8
  • 11. ART. 13 - PRESIDENZA DEI CONGRESSI – POTERI DEL PRESIDENTE 1. I Presidenti delle Assemblee sezionali, dei congressi circoscrizionali o Municipali e comunali, sono nominati dal Coordinatore provinciale. 2. I Presidenti dei congressi nei comuni capoluogo sono nominati dal Coordinatore Regionale escluse le città con oltre 500.000 abitanti. 3. I Presidenti dei Congressi provinciali, delle città capoluogo con oltre 500.000 abitanti, e Regionali, sono nominati dal Segretario politico Nazionale. 4. In caso di assenza, all'ora prevista per l'inizio, del Presidente designato, il Presidente viene eletto direttamente dall’assemblea degli iscritti o dei delegati, a seconda che si tratti dell’Assemblea sezionale, comunale, circoscrizionale, provinciale o regionale. 5. Il Presidente dirige i lavori del Congresso, apre, sospende e chiude la seduta, modera la discussione, mantiene l'ordine affinché il dibattito si svolga in modo democratico e con la partecipazione di quanti, avendone diritto, intendono prendere la parola. ART.14 – SVOLGIMENTO DEI CONGRESSI PROVINCIALI E REGIONALI 1. Dopo che il Presidente ha dichiarato aperta la seduta del Congresso, l’Assemblea provvede alla nomina dell'ufficio di presidenza, composto, oltre che dal Presidente, da un vice Presidente e da un Segretario. L’Assemblea provvede altresì alla nomina dei Presidenti e dei componenti dei seggi elettorali. 2. L'Assemblea deve inoltre stabilire: a) l'orario di conclusione del dibattito; b) l'orario di presentazione delle liste, da stabilirsi non prima che siano trascorse due ore dall'orario di apertura dell'Assemblea. 3. Il Presidente del Congresso provinciale, nel caso in cui non si siano realizzate le condizioni di cui al precedente articolo 8, deve stabilire e dare comunicazione, per ciascun seggio istituito nella provincia, ovvero, nel caso di città capoluogo delle aree metropolitane, nelle circoscrizioni comunali, o municipi della data, del luogo e dell'orario di inizio e di conclusione delle operazioni di voto, che devono durare almeno quattro ore e svolgersi, senza interruzione, contemporaneamente, in ciascun seggio. 4. È fatto carico al Coordinatore provinciale, anche per quanto previsto dall'articolo 8, di dare la massima pubblicità agli iscritti per assicurare il diritto di voto (data, sedi ed orario di inizio e di conclusione delle votazioni). 5. L’incarico di Presidente e di componente del seggio è incompatibile con la qualità di candidato. 9
  • 12. 6. Gli uffici centrali Organizzativo e Tesseramento, in occasione dei Congressi provinciali, fanno pervenire a ciascun comitato provinciale l'elenco degli iscritti aventi diritto di voto, valido per il congresso. 7. Il Congresso regionale, deve provvedere alla elezione, su proposta del Presidente del congresso, di un Presidente e di un numero pari di componenti per la Commissione Verifica Poteri e di un Presidente e di un numero pari di componenti per ogni seggio da costituire per la elezione del Segretario e del Comitato regionale. Per lo scrutinio dei voti, si applicano le norme del successivo articolo 15. 8. I delegati al Congresso regionale, per essere ammessi al voto, devono: presentarsi alla Commissione verifica poteri, che rilascerà la delega, che può essere trasferita ad un altro delegato della stessa lista e della stessa provincia; è ammessa una sola delega oltre alla propria. 9. Gli elenchi dei delegati, controfirmati dal Presidente della Commissione Verifica poteri, devono essere trasmessi, con l’indicazione dell’eventuale trasferimento di delega, ai Presidenti di seggio da parte del Presidente del Congresso. ART.15 – NORME PER LA VOTAZIONE E LO SCRUTINIO 1. I soci votano nei seggi nei quali risultano iscritti, nell'ordine in cui si presentano, previa esibizione di un documento di riconoscimento e firmano per l'avvenuta votazione il tabulato degli iscritti. 2. Nei termini fissati dall'articolo 8, ovvero, nel caso che ne ricorrano le condizioni, dall'articolo 14, comma 3, il Presidente del seggio dichiara chiusa la votazione; procede allo spoglio delle schede e compila il verbale conclusivo che, immediatamente, in copia, rimette al Presidente del seggio n.1. ART.16 – COMMISSIONE ELETTORALE 1. Il Presidente del seggio N.1 e i Presidenti degli altri seggi costituiscono la Commissione elettorale che a conclusione delle operazioni di votazione: - somma i voti validi delle liste per l'eventuale riduzione della rappresentanza nel caso di votazioni per il Congresso regionale; - esamina ed attribuisce le eventuali schede contestate; - somma i voti ottenuti da ciascuna lista in ogni seggio; - procede alle operazioni di riparto proporzionale dei voti tra le liste; - definisce l'elenco degli eletti di ciascuna lista; - compila il verbale conclusivo in tre copie e ne rimette due, entro ventiquattro ore, al Segretario provinciale, affinché una sia trasmessa all'Ufficio Organizzativo Nazionale completo di tutti i dati anagrafici degli eletti (es. nome, cognome, indirizzo, cellulare e-mail). 10
  • 13. ART. 17 - VERBALI 1. Delle operazioni congressuali e di quelle della Commissione Verifica poteri, viene redatto apposito verbale in duplice copia: uno resta agli atti del Comitato provinciale e uno viene spedito, insieme a quello sulle operazioni di voto nei seggi, entro 48 ore, all'ufficio Organizzativo centrale per gli adempimenti conseguenti. 11
  • 14. SEZIONE TERZA: Ricorsi ART. 18 - RICORSI - MODALITA’ DI RICORSO - PRESENTAZIONE E TEMPI DI DECISIONE 1. Per dirimere eventuali controversie che dovessero insorgere, l’organo competente in prima istanza è il Comitato dei Garanti regionale, in seconda istanza è il Comitato dei Garanti Nazionale. 2. I ricorsi avverso le Assemblee sezionali, ed i Congressi circoscrizionali o dei municipi e comunali, devono essere inoltrati, entro il termine perentorio di 4 giorni dalla celebrazione del Congresso stesso, al Comitato dei Garanti regionale e trasmessi per conoscenza al Comitato dei Garanti Nazionale mentre quelli per i Congressi provinciali e regionali sono trasmessi direttamente al Comitato dei Garanti Nazionale. 3. Il Comitato dei Garanti Regionale decide sui ricorsi entro 4 giorni dal ricevimento degli stessi e notifica le relative decisioni entro il giorno successivo agli interessati ed al Comitato dei Garanti Nazionale. 4. Qualora il Comitato dei Garanti regionale non decida nei termini previsti il ricorso si intende accolto. 5. Contro le decisioni del Comitato dei Garanti regionale è possibile promuovere ulteriore ricorso entro 48 ore dalla notifica della decisione al comitato dei Garanti Nazionale che decide in via definitiva. 6. Per ogni altra indicazione si fa riferimento allo statuto dell’Unione di Centro e alle normative vigenti. 12
  • 15. PARTE SECONDA REGOLAMENTO CONGRESSO NAZIONALE SEZIONE QUARTA: ELEZIONE DEI DELEGATI AL CONGRESSO NAZIONALE ART. 19 - DELEGATI AL CONGRESSO 1. La sessione del Congresso Nazionale è stabilita dagli organi nazionali competenti, sulla base del tesseramento validato entro il 31 gennaio 2011 a valere sull’anno 2010 2. Sono delegati al Congresso Nazionale con diritto di voto i delegati degli iscritti eletti dalle Assemblee provinciali con le modalità previste dal presente regolamento. 3. Sono delegati al Congresso Nazionale con diritto di parola: a) I Parlamentari Europei; b) I Parlamentari Nazionali; c) I Consiglieri Regionali; d) I Presidenti dei Consigli e delle Giunte regionali, nonché gli Assessori regionali, se iscritti al partito. 4. Partecipano al Congresso Nazionale con diritto di parola: - rappresentanti dell’Associazionismo e della società civile che svolgono a livello nazionale attività nel settore sociale, culturale e imprenditoriale testimoni dei valori fondamentali di ispirazione cristiana. ART. 20 - RAPPRESENTANZA CONGRESSUALE E VOTAZIONI 1. La rappresentanza Congressuale Nazionale, è costituita dalla somma dei voti riportati dalle liste dell’Unione di Centro per l’elezione dell’Europee 2009. 2. Il rapporto di rappresentanza al Congresso nazionale è pari a un delegato ogni 1500 voti rappresentati, ovvero a frazioni di voti superiori al 50% del rapporto di rappresentanza in ragione del principio dell’arrotondamento all’unità superiore. 3. Le tabelle di rappresentanza per ciascuna provincia sono allegate al regolamento congressuale. 4. La rappresentanza congressuale è ridotta qualora ricorrano le condizioni di cui all’art.5 5. Il sistema elettorale per la elezione dei delegati al Congresso Nazionale è lo stesso previsto per la elezione dei delegati regionali dagli articoli 6, 7 e 8. 13
  • 16. 6. Le liste dei delegati candidati sono presentate con le stesse modalità previste dagli articoli 11. 7. Le votazioni dovranno svolgersi con le modalità e nei termini previsti dagli articoli 13, 14, 15 e 16. ART. 21 - RICORSI - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E TEMPI DI DECISIONE 1. Per dirimere eventuali controversie che dovessero insorgere, l’organo competente in prima istanza è il Comitato dei Garanti regionale, qualora costituita, in seconda istanza è il Comitato dei Garanti nazionale. 2. I ricorsi avversi le Assemblee provinciali devono essere inoltrati, entro il termine perentorio di 4 giorni dalla celebrazione dell’Assemblea stessa, al Comitato dei Garanti, se costituita, ovvero trasmessi al Comitato dei garanti nazionale che decide entro 8 giorni; per ogni altra indicazione si fa riferimento allo statuto dell’Unione di Centro e alle normative vigenti. SEZIONE QUINTA: Congresso Nazionale ART. 22 - CONVOCAZIONE 1. Il Congresso Nazionale è convocato dal Segretario politico nella data, nel luogo e con il relativo Ordine del Giorno. ART. 23 - PRESIDENZA DELL’ASSEMBLEA - POTERI DEL PRESIDENTE 1. Il Presidente è eletto dall’Assemblea, su proposta del Segretario politico. 2. Il Presidente dirige i lavori dell’assemblea, apre, sospende e chiude le sedute, modera la discussione, mantiene l’ordine affinché il dibattito si svolga in modo democratico e con la partecipazione di quanti, avendone diritto, intendono prendere la parola, indice le votazioni e ne proclama i risultati. Vigila, coadiuvato dall’ufficio di presidenza, sull’attività della Commissione Verifica Poteri e della Commissione Elettorale. ART. 24 - SVOLGIMENTO DEL CONGRESSO 1. Dopo che il Presidente ha dichiarato aperti i lavori dell’Assemblea, il Congresso provvede alla nomina: a) dell’ufficio di presidenza composto, oltre che dal Presidente, da almeno due vice Presidenti e da un Segretario; 14
  • 17. b) di un Presidente più un numero pari di componenti per la Commissione Verifica Poteri; c) di un Presidente più un numero pari di componenti per ogni seggio da costituire; d) della commissione, su proposta del Presidente, per l’esame delle mozioni, degli ordini del giorno e delle proposte di modifica statutaria. 2. L’incarico di Presidente e di componente il seggio è incompatibile con la qualità di candidato. 3. L’assemblea deve inoltre stabilire: a) l’orario di conclusione del dibattito; b) l’orario di presentazione delle liste; c) l’orario di inizio e conclusione delle operazioni di votazione, che devono durare almeno tre ore e svolgersi senza interruzione. ART. 25 - ELEZIONE DEL SEGRETARIO POLITICO 1. Il Segretario politico è eletto dal Congresso a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei voti validi, sulla base di candidature collegate ad una lista di candidati a componenti il Consiglio Nazionale, presentate entro i termini stabiliti dal Congresso. 2. Nel caso che nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi, si procede, nei termini stabiliti dal Presidente dell’Assemblea, comunque entro le 4 ore successive alla proclamazione dei risultati, al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. ART. 26 - ELEZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE 1. Il Congresso elegge 250 componenti del Consiglio Nazionale, non Parlamentari, di cui 20% donne, con una o più liste concorrenti, ciascuna collegata alla candidatura a Segretario Politico. I seggi saranno attribuiti con il metodo proporzionale. 2. Sono componenti, con voto consultivo, un rappresentante per ciascuna delle circoscrizioni elettorali estero e i rappresentanti dell’Associazionismo che testimonia i valori fondamentali a cui si ispira l’Unione Di Centro... 3. Con apposito Regolamento attuativo sarà disciplinata la scelta dei rappresentanti di cui al comma 2. ART. 27 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI 1. Ciascuna lista: - deve contenere un numero di candidati non inferiore al 50% e non superiore al numero di componenti il Consiglio Nazionale; 15
  • 18. - deve comprendere un numero di candidate donne pari ad almeno il 20% dei candidati della lista; - deve essere sottoscritta da almeno il 10% dei delegati al Congresso Nazionale, appartenenti almeno ad 1/5 delle regioni. Le liste devono indicare il nome, il cognome e la regione di appartenenza dei candidati ed essere firmate per accettazione. ART. 28 - COMMISSIONE VERIFICA POTERI 1. Ogni delegato, per essere ammesso al voto, deve presentarsi alla Commissione Verifica Poteri che rilascerà la delega. 2. Qualora il delegato sia impossibilitato a partecipare ai lavori del Congresso, la delega può essere trasferita ad un altro delegato della stessa lista e della stessa regione. E’ ammessa una sola delega oltre la propria. 3. Gli elenchi dei delegati, controfirmati dal Presidente della Commissione Verifica Poteri, devono essere trasmessi, con l’indicazione dell’eventuale trasferimento di delega, ai Presidenti di seggio. 4. Delle operazioni viene redatto apposito verbale in duplice copia. ART. 29 - NORME PER LA VOTAZIONE E LO SCRUTINIO 1. I delegati votano nell’ordine in cui si presentano al seggio. All’ora fissata dal Congresso, il Presidente del seggio dichiara chiusa la votazione, quindi procede allo spoglio delle schede. 2. Delle operazioni è redatto apposito verbale, che viene trasmesso alla Commissione elettorale per le conseguenti operazioni di calcolo. ART. 30 - COMMISSIONE ELETTORALE 1. I componenti il seggio n. 1 ed i Presidenti degli altri seggi costituiscono la Commissione elettorale che: a. provvede a verificare che le liste e le candidature presentate siano provviste dei requisiti richiesti dal Regolamento Congressuale; b. dopo la votazione, esamina ed attribuisce le eventuali schede contestate; c. somma i voti riportati da ciascuna lista e da ciascuna candidatura in ogni seggio; d. procede alle operazioni di riparto proporzionale dei voti tra le liste; e. definisce l’elenco degli eletti; f. compila un verbale in duplice copia di cui uno viene immediatamente trasmesso alla Presidenza del Congresso per la proclamazione degli eletti. 16
  • 20. Bozza di lettera di convocazione degli iscritti Agli iscritti “Unione di Centro Verso il Partito della Nazione” della provincia di …………………………………… e.p.c.: All’Ufficio Organizzativo Centrale Roma OGGETTO: Convocazione Assemblea Provinciale per l’elezione del Segretario Provinciale, del Comitato e dei delegati al Congresso Regionale e Nazionale. Il Coordinatore provinciale d’intesa con il Coordinamento Provinciale, il giorno ………………… alle ore …................. presso ……………………………………, convoca l’Assemblea provinciale come in oggetto indicato. Si è altresì stabilito che le operazioni di voto debbano svolgersi nei seggi ubicati nelle seguenti sedi e nei relativi orari di inizio e conclusione: Seggio N. 1 - orario di votazione: dalle ……....... alle ………. …. - sede ………………………………………………………. - comprendente gli iscritti delle circoscrizioni comunali/comuni di ………………………………………………………………………………… Seggio N. 2 - orario di votazione: dalle ……....... alle ………. …. - sede ………………………………………………………. - comprendente gli iscritti delle circoscrizioni comunali/comuni di ………………………………………………………………………………… (Segue eventualmente) ………………………………………………………………… Si informa inoltre che, nel caso in cui l’elezione dei delegati dovesse avvenire su lista unica e votata all’unanimità, quindi per acclamazione, non si procederà alle votazioni nei seggi indicati. Si prega quindi di partecipare all’Assemblea, ovvero di tenersi informati sulle decisioni conseguenti. Si ringrazia della collaborazione. Il Coordinatore Provinciale Dipartimento Organizzativo UDC
  • 21. Bozza di verbale ASSEMBLEA PROVINCIALE DI ………………………………………………………………............ VERBALE Il giorno ………………………... …………......, in …………………………………………………………... ………………………………………………………………………………………………………………….. si riunisce, in sessione congressuale, l’Assemblea provinciale dell’Unione di Centro Verso il Partito della nazione di ………………………………………………………………………………………………………. Il Presidente, …………………………………………………………………………………………………… constatata la regolarità della convocazione effettuata ai sensi dell’apposito Regolamento, costituisce l’Ufficio di Presidenza, chiamando a farne parte: Vice Presidente: ………………………………………………………………………………………………... Segretario: ……………………………………………………………………………………………………… Sentite le proposte dei partecipanti all’Assemblea in ordine allo svolgimento dei lavori, il Presidente comunica: 1. che il dibattito assembleare si concluderà alle ore ……………………………… 2. che la presentazione delle candidature, da effettuarsi nelle forme previste dal Regolamento, si concluderà alle ore …………………… . * N.B.: devono essere trascorse almeno quattro ore dall’apertura del dibattito. 3. trascorso il termine di presentazione delle liste, il Presidente dell’Assemblea ne accerta la ammissibilità e, attraverso il Coordinatore Provinciale, ne trasmette IMMEDIATAMENTE copia ai Presidenti dei seggi per le conseguenti operazioni di voto con eventuale indicazione del rappresentante di lista; * N.B.: il Presidente può concedere un limitato periodo di tempo per eventuali correzioni ed integrazioni di carattere formale. 4. nomina i seguenti presidenti e componenti dei seggi elettorali: * N.B. sono incompatibili con la qualità di candidato. Seggio N. 1 – ubicato in ……………………………………………………………………………………… (Via/Piazza – n° civico – comune/circoscrizione comunale) ………………………………………………………………………………………………………. Presidente
  • 22. ……………………………………………………………………………………………………….. scrutatore ……………………………………………………………………………………………………….. scrutatore Seggio N. 2 – ubicato in ………………………………………………………………....................................... (Via/Piazza – n° civico – comune/circoscrizione comunale) ………………………………………………………………………………………………………. Presidente ……………………………………………………………………………………………………….. scrutatore ……………………………………………………………………………………………………….. scrutatore (Eventuali altri) ……………………………………………………………………………………….............. 5. che i Seggi elettorali si insedieranno alle ore ……………………….. del ……………………………. e che le votazioni avranno luogo dalle ore ……………………… alle ore ………………………….. . * N.B.: dall’inizio delle votazioni alla loro conclusione, devono trascorrere almeno 4 ore. Prende quindi parola il Presidente del Congresso, che svolge la relazione politica. Alle ore ……………………….. si apre il dibattito, al quale partecipano i soci: ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… Il Presidente dell’Assemblea, accertata la definitiva presentazione delle liste, ne da lettura all’Assemblea e procede agli adempimenti di cui al precedente punto 3. * N.B.: nel caso in cui sia stata presentata un’unica lista, il Presidente dell’Assemblea ne proclama l’approvazione per acclamazione dando comunicazione della improcedibilità delle votazioni, così come previste nei seggi indicati nella eventuale lettera di convocazione. Lo stesso Presidente rimette gli atti al Coordinatore Provinciale il quale provvede a farne avere copia all’Ufficio Organizzativo Centrale Il dibattito si conclude alle ore ……………………… . Letto, approvato e sottoscritto Il Presidente ………………………………………. Il Vice Presidente …………………………………. Il Segretario ……………………………………….. Dipartimento Organizzativo UDC
  • 23. Bozza verbale del presidente di seggio ASSEMBLEA PROVINCIALE DI …………………………………………………………............ VERBALE DEL SEGGIO N° ……………... COMUNE: ………………………………………………….. I sottoscritti componenti del Seggio, nominati a norma di Regolamento, si insediano alle ore……… per procedere alle operazioni preliminari. Sono presenti il Presidente …………………………………………………………………………… e due scrutatori: ……………………………………………………………………………………..... ………………………………………………………………………………………………………… Il Presidente del seggio da atto: - di aver ricevuto dal Coordinatore Provinciale l’elenco delle candidature delle liste presentate e le schede per la votazione. - di aver ricevuto dall’Ufficio Centrale per il Tesseramento, convalidato dalla Commissione Centrale per il controllo del Tesseramento, il tabulato degli aventi diritto al voto. * N.B.: Si devono indicare gli eventuali rappresentanti di lista (nome, cognome e numero della lista), così come comunicati dal Coordinatore Provinciale su indicazione del Presidente dell’Assemblea. Detti rappresentanti di lista, sono gli unici abilitati a presenziare alle operazioni di voto e allo spoglio delle schede di votazione e a rilasciare eventuali dichiarazioni a verbale. Alle ore ………………. come stabilito, si da inizio alle votazioni, che si concludono alle ore ………………. *N.B.: la durata di apertura del seggio deve essere di almeno quattro ore. Risultano aver partecipato al voto n° …………….. soci. Il Seggio procede quindi alla conta delle schede votate, contenute nell’apposita urna, risultanti in numero di ……………………., pari al numero dei votanti. Si procede quindi allo scrutinio dei voti espressi, che risultano i seguenti: Schede bianche: n. ……………………………………………………… Schede nulle: n. ………………………………………………………… Schede contestate: n. ……………………………………………………
  • 24. Voti riportati da ciascuna lista Hanno ricevuto voti: Lista ……………………………………… voti validi ………………………… pari a ………………… …% Lista ……………………………………… voti validi ………………………… pari a ………………… …% (eventuali altre)…………………………………………………………………………………………………. Alle ore ………………… concluse le operazioni di scrutinio è redatto il presente verbale ed è consegnato, IMMEDIATAMENTE, in copia, con allegato plico contenente le schede di votazione, al Presidente del seggio n. 1 per i conseguenti adempimenti. Letto, approvato e sottoscritto Il Presidente ………………………………………. Componente……. ………………………………… Componente………..……………………………… … Dipartimento Organizzativo UDC
  • 25. Bozza verbale commissione elettorale ASSEMBLEA PROVINCIALE DI …………………………………………………………............ ELEZIONE DEI DELEGATI AL CONGRESSO NAZIONALE VERBALE I sottoscritti del Seggio n. 1, Presidente……………………………………………………………... Componenti Sig. ………………………………e Sig. ……………………………………………….. e i Presidenti dei Seggi n.:…………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………… si insediano alle ore………………per procedere: 1. alla somma dei voti validi delle liste per l’eventuale riduzione della rappresentanza; 2. esamina ed attribuisce le eventuali schede contestate; 3. somma i voti validi ottenuti da ciascuna lista in ogni seggio; 4. procede alle operazioni di riparto proporzionale dei voti tra le liste; 5. definisce l’elenco degli eletti di ciascuna lista; 6. definisce l’elenco dei delegati al Congresso Nazionale spettanti a ciascuna lista; 7. compila il verbale conclusivo in tre copie e ne rimette due entro 24 ore al Segretario Provinciale. N.B.: delle operazioni di voto, viene redatto apposito verbale in duplice copia: uno resta al Comitato Provinciale ed uno da spedirsi entro 48 ore all’Ufficio Organizzativo Nazionale Liste per l’elezione dei Delegati al Congresso Nazionale: Lista n. 1 Capolista…………………………………………………………………………………………….. Lista n. 2 Capolista…………………………………………………………………………………………….. Lista n. 3 Capolista…………………………………………………………………………………………….. (eventuali altre)…………………………………………………………………………………………………
  • 26. Eventuale riduzione della rappresentanza congressuale. Avendo partecipato al voto n. …………iscritti, pari al ……………..%, così come stabilito dall’art. 5 del Regolamento la Commissione elettorale provvede alla riduzione della rappresentanza provinciale proporzionale al numero dei votanti, per un numero complessivo dei delegati pari a ………………….che vengono ripartiti proporzionalmente ai voti riportati da ciascuna lista. Accertata la regolarità delle votazioni la Commissione elettorale dà atto che risultano eletti delegati al Congresso Nazionale gli iscritti: 1. ……………………………………………..della lista n. …………………………………………….. 2. ……………………………………………...della lista n. …………………………………………….. 3. (eventuali altri) Alle ore……………la Commissione elettorale, completati gli adempimenti di propria competenza, redige e sottoscrive il presente verbale. Letto, approvato e sottoscritto: Presidente Seggio n. 1 ……………………………… Presidente Seggio n. 2 ……………………………… Componente ………………………………………... Componente ………………………………………... (eventuali altri) ……………………………………... Dipartimento Organizzativo UDC
  • 27. Bozza schema di lista da allegare al verbale dell’Assemblea LISTA N. …………… …………………………………………………………………. (eventuale denominazione) 1) ……………………………. ……………………………… …………………………….. (cognome) (nome) (firma per accettazione) 2) ………………………………. …………………………………. ………………………………… 3) (eventuali altri) N.B.: ogni lista deve contenere: - un numero di candidati non inferiore al 50% e non superiore al numero dei delegati previsti dalla tabella allegata al Regolamento; Dipartimento Organizzativo UDC
  • 28. Bozza - MOD. Allegato alla Lista ELENCO SOTTOSCRITTORI DELLA LISTA N. ……………. …………………………………………………………………. (eventuale denominazione) 1) ………………….. …………………….. …………………………… ………………………... (cognome) (nome) (comune sede iscrizione) (firma) 2) ……………………. ………………………. …………………………….. ……………………………. 3) (eventuali altri) N.B.: deve essere sottoscritta da almeno il 5% degli iscritti nei tabulati della Provincia, che rappresentino però 1/5 dei comuni dove sono iscritti almeno 10 soci. Dipartimento Organizzativo UDC
  • 29. ASSEMBLEA PROVINCIALE ............................... Seggio n° …………. Scheda di votazione Elezione dei delegati al 1° Congresso Nazionale dell'Unione di Centro Verso il Partito della Nazione lista n° 1 ………………………………………… (eventuale denominazione) lista n° 2 ………………………………………… (eventuale denominazione) .............. eventuali altre liste barrare con un segno ( x ) il quadratino corrispondente alla li t prescelta b d ti i d t ll lista lt N.B.: la scheda deve essere controfirmata, sul retro, dai componenti il seggio. ASSEMBLEA PROVINCIALE ............................... Seggio n° …………. Scheda di votazione Elezione dei delegati al 1° Congresso Nazionale dell'Unione di Centro Verso il Partito della Nazione lista n° 1 ………………………………………… (eventuale denominazione) lista n° 2 ………………………………………… (eventuale denominazione) .............. eventuali altre liste barrare con un segno ( x ) il quadratino corrispondente alla lista prescelta N.B.: la scheda deve essere controfirmata, sul retro, dai componenti il seggio.
  • 30. Bozza di lettera per invio dati esito assemblee provinciali All’Ufficio Organizzativo Centrale Roma OGGETTO: Invio dati e documentazione relativi all’esito delle assemblee provinciali per l’elezione dei delegati al Congresso Nazionale. Unita alla presente si rimette, per quanto di competenza, la seguente documentazione: 1. il verbale dell’Assemblea provinciale. 2. copia del verbale della Commissione elettorale con l’elenco dei delegati eletti. N.B.: la predetta documentazione deve essere rimessa entro 48 ore dallo svolgimento delle votazioni. RACCOMANDAZIONE: di ogni delegato eletto, oltre alle generalità è NECESSARIO comunicare anche il telefono cellulare ed eventualmente l’e-mail. Il Segretario Provinciale Dipartimento Organizzativo UDC
  • 31. Elenco delegati al Congresso nazionale Unione di Centro Verso il Partito della Nazione sigla DELEGATO residenza n° Regione cellulare e-mail prov. cognome nome indirizzo CAP comune 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 192.168.0.5lavori@E-MAIL DA SPEDIRE Xadpelenco_delegati_all_mod5 1 11.36 - 01/09/2011