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PREMESSA
Con il decreto Decreto 3 aprile 2013, n. 55 recante il “Regolamento in materia di emissione,
trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni
pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”,
pubblicato in GU n. 118 del 22 maggio 2013, si è finalmente concluso il percorso legislativo
partito con la Legge finanziaria 2008.
Entro 12 mesi dall’entrata in vigore del Decreto (6 giugno 2013), Ministeri, agenzie fiscali,
enti di previdenza e assistenza sociale, saranno obbligati a ricevere – e pagare – solo
fatture in formato elettronico.
Nel dettaglio.
1. Soggetti coinvolti
I soggetti coinvolti dalla procedura di invio prevista dalle nuove Regole tecniche sono:
‐ il Fornitore (anche, nel testo, opertaore economico; soggetto trasmittente);
‐ il SdI (Sistema di Interscambio) 1
;
‐ il Soggetto trasmittente (se diverso dal fornitore e, quindi, l’intermediario scelto dal
Fornitore);
‐ il Soggetto destinatario (P.A.);
‐ il Soggetto ricevente (se diverso dal soggetto destinatario e, quindi, l’intermediario scelto
dalla P.A.2
).
2. Modalità e tempistiche
La trasmissione delle fatture elettroniche verso la P.A., anche per il mezzo di intermediari,
dovrà avvenire mediante il Sistema di Interscambio (SDI), attualmente gestito dall’Agenzia
delle Entrate3
che ha individuato in SOGEI il soggetto tencologico deputato alla sua
realizzazione.
La decorrenza dell’obbligo per la trasmissione delle fatture elettroniche, prevista in 12 mesi
per Ministeri, agenzie fiscali, enti di previdenza e assistenza sociale4
, è invece di 24 mesi per
tutte le altre amministrazioni incluse nell’elenco Istat5
, ad eccezione delle amministrazioni
locali, per le quali la data di decorrenza sarà determinata con un altro Decreto6
.
1
Secondo l’articolo 6 del Decreto, il Sistema di Interscambio verrà reso disponibile alle amministrazioni di cui all’artico 1, comma
2 […] entro sei mesi dall’entrata in vigore del Decreto medesimo (6 giugno 2013).
2
A norma dell’articolo 5 “Le pubbliche amministrazioni possono costituirsi quali intermediari nei confronti di altre pubbliche
amministrazioni previo accordo tra le parti”.
3
Cfr. Ministero dell'Economia e delle Finanze, DECRETO 7 marzo 2008, “Individuazione del gestore del sistema di interscambio
della fatturazione elettronica nonche' delle relative attribuzioni e competenze” (Gazzetta Ufficiale N. 103 del 3 Maggio 2008).
4
Tra questi: Inpdap, Inail, Inps e casse professionisti.
5
Si tratta del conto economico consolidato di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, pubblicato entro
il 31 luglio di ogni anno.
6
Si tratterà di un Decreto del Ministro dell'Economia, da emanarsi di concerto con il Ministro per la Pubblica amministrazione,
d'intesa con la Conferenza Unificata
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Pertanto, tutte le P.A. destinatarie non potranno né accettare le fatture emesse o trasmesse
in forma cartacea né procedere al pagamento, neppure parziale, sino all'invio del documento
in forma elettronica. I fornitori delle P.A. dovranno gestire il proprio ciclo di fatturazione
esclusivamente in modalità elettronica, non solo nelle fasi di emissione e trasmissione ma
anche in quella di conservazione7
.
Tra le P.A. destinatarie, rientrano tutti i soggetti anche autonomi che concorrono al
perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale e che sono
inseriti nel conto economico consolidato e individuati entro il 30 settembre di ciascun anno
nell'elenco Istat.
Anche le P.A. locali sono state vincolate al rispetto delle medesime regole applicabili a quelle
centrali, in quanto il Decreto ha voluto introdurre una regolamentazione unitaria a livello
nazionale. Ciò detto, il Sistema di Interscambio sarà disponibile alle P.A. che intendono
avvalersene, volontariamente e sulla base di specifici accordi con tutti i propri fornitori,
solamente decorsi sei mesi dall'entrata in vigore del Decreto in oggetto.
Il Decreto contiente anche gli Allegati tecnici e nello specifico: Allegato A (FORMATO DELLA
FATTURA ELETTRONICA); Allegato B (REGOLE TECNICHE); Allegato C (LINEE GUIDA); Allegato
D (CODICI UFFICIO); Allegato E (SERVIZI DI SUPPORTO DI NATURA INFORMATICA).
3. Regole Tecniche
Premesso che l’Allegato A contiene l’informativa relativa al formato della fattura elettronica ‐
in cui è specificato che i dati8
delle fatture elettroniche da trasmerttere, anche per il tramite
di intermediari, devono essere rappresentati in un file XML, non contenente macroistruzioni
o codici eseguibili tali da attivare funzionalità che possano modificare gli atti, i fatti o i dati
nello stesso rappresentati9
‐ è sull’Allegato B che occorre prestare maggiore attenzione
poiché contiene le vere e proprie Regole Tecniche.
Nonostante l’altisonante premessa – “Il presente documento descrive le regole tecniche delle
soluzioni informatiche da utilizzare per l'emissione e la trasmissione delle fatture […] nonchè
quelle idonee a garantire l'attestazione della data, l'autenticità dell'origine e l'integrità del
contenuto della fattura elettronica […] – le Regole Tecniche necessitano di ulteriori
“specifiche tecniche” di dettaglio che, tuttavia, saranno rese disponibili entro trenta giorni
dalla data di pubblicazione del Decreto sul sito www.fatturapa.gov.it.
In ogni caso, la prima novità che si evidenzia è che “ai sensi dell'art. 21, comma 3, del D.P.R.
26 ottobre 1972, n. 633, ai fini del presente regolamento si intende per fattura elettronica
un documento informatico in formato XML (eXtensible Markup Language), sottoscritto con
firma elettronica qualificata o digitale, secondo la normativa, anche tecnica, vigente in
materia”.
7
Cfr. articolo 1, commi da 209 a 214, Legge finanziaria 2008.
8
Cfr. Allegato A al Decreto n. 55/2013.
9
Le specifiche tecniche relative alla struttura sintattica ed alle caratteristiche informatiche delle suddette informazioni sono
rese disponibili entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del Decreto sul sito del Sistema di Interscambio
www.fatturapa.gov.it.
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Da una prima lettura il Decreto sembra ancorare, in modo esclusivo e vincolante, la
definizione di fattura elettronica ad un documento informatico in formato XML, per giunta
sottoscritto con firma elettronica qualificata o digitale. Ciò risulta in contrasto non solo con
la più risalente Direttiva Europea 2006/112/CE10
ma anche con la recente Direttiva Europea
2010/45/UE11
e con la stessa disposizione contenuta nell’articolo 21, comma 3 del D.P.R.
633/72 in cui è posta l’alternatività tra “sistemi di controllo di gestione che assicurino un
collegamento affidabile tra la fattura e la cessione di beni o la prestazione di servizi ad essa
riferibile, ovvero mediante l'apposizione della firma elettronica qualificata o digitale
dell'emittente o mediante sistemi EDI di trasmissione elettronica dei dati o altre tecnologie in
grado di garantire l'autenticità dell'origine e l'integrità dei dati12
”.
E’ pur vero che la definizione, così intesa, è valida “ai fini del Regolamento” (recte Decreto),
ma si tratta pure sempre di una norma secondaria che non può in alcun caso derogare alle
norme definitorie di primo grado.
3.1. Trasmissione della Fattura
Sulle modalità di trasmissione, il Decreto prevede che “la trasmissione della fattura al SdI e
da questi ai soggetti riceventi avviene attraverso l'utilizzo di uno dei seguenti canali:
‐ un sistema di posta elettronica certificata (PEC) o analogo sistema di posta elettronica
basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle
comunicazioni, nonché l'integrità del contenuto delle stesse;
‐ un sistema di cooperazione applicativa esposto su rete internet fruibile attraverso protocollo
HTTPS per i soggetti non attestati su rete SPC (Sistema Pubblico di Connettività);
‐ un sistema di cooperazione applicativa tramite porte di dominio attestate su rete SPC
(Sistema Pubblico di Connettività);
‐ un sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo FTP all'interno di
circuiti chiusi che identificano in modo certo i partecipanti e assicurano la sicurezza del
canale;
‐ un sistema di trasmissione telematica esposto su rete internet fruibile attraverso protocollo
HTTPS per i soggetti accreditati.
Le specifiche tecniche13
descrivono in dettaglio le modalità ed i canali di trasmissione
utilizzabili”.
10
Cfr. Articolo 229: “Gli Stati membri non impongono che le fatture siano firmate”.
11
Cfr. Articolo 217 secondo il quale “ai fini della presente direttiva per “fattura elettronica” s'intende una fattura contenente le
informazioni richieste dalla presente direttiva emessa e ricevuta in formato elettronico”; secondo l’Articolo 233 “l’autenticità
dell’origine, l’integrità del contenuto e la leggibilità della fattura, sia essa cartacea o elettronica, sono assicurate dall’emissione
fino al termine del periodo di archiviazione della fattura. Ogni soggetto passivo stabilisce il modo in cui assicurare l’autenticità
dell’origine, l’integrità del contenuto e la leggibilità della fattura. Ciò può essere realizzato attraverso controlli di gestione che
creino una pista di controllo affidabile tra una fattura e una cessione di beni o una prestazione di servizi”. Ricordiamo inoltre che
l’A.E. con la circolare n. 45/E del 19 ottobre 2005, definisce la fattura elettronica come “il documento informatico predisposto
secondo specifiche modalità che garantiscono l’integrità dei dati contenuti e l’attribuzione univoca del documento al soggetto
emittente, senza necessità di provvedere alla stampa su supporto cartaceo”.
12
Vedremo che il Decreto, da questo punto di vista, è conforme ai principi contenuti nella Direttiva 2045/10/UE.
13
Da emanarsi entro trenta giorni dalla pubblicazione del Decreto sul sito www.fatturapa.gov.it
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Accanto al sistema forse più comune di trasmissione, come risulta essere quello legato alla
PEC, tra gli altri, il Decreto prevede la possibilità di utilizzare un “analogo sistema di posta
elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle
comunicazioni, nonché l'integrità del contenuto delle stesse”. Si tratta di un rilievo
importanche che recepisce da un lato, anche se con diverse sfumature, la disposizione
contenuta dell’articolo 233 della Direttiva 2010/45/UE14
e, dall’altro, richiama alla memoria
la disposizione contenuta nell’articolo 16, comma 6 della legge n. 2/2009 in tema di posta
elettronica certificata.
La norma richiamata, infatti, precisa che “Le imprese costituite in forma societaria sono
tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata […] o analogo indirizzo di
posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione
delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità
con analoghi sistemi internazionali”.
Quanto alla tecnlogia – il Decreto parla di “sistema […] basato su tecnologie che certifichino
[…]” – gli operatori dovranno fare riferimento allo standard europeo TS 102 640‐6‐2
approvato dallo European Telecommunications Standards Institute (ETSI).
4. Accreditamento del soggetto Trasmittente
Gli operatori ecomici15
operanti in modo stabile sul territorio dello Stato Italiano che erogano
prestazioni di beni o servizi nei confronti della P.A. possono, nel rispetto delle norme
contenute nel Decreto in oggetto, avvalersi di intermediari per “la trasmissione [al SDI], la
conservazione e l'archiviazione della fattura elettronica mantenendo inalterate le
responsabilità fiscali dell'ente emittente la fattura nei confronti delle PA.”
Il Decreto gradua il livello di accreditamento16
secondo la modalità prescelta dal soggetto
trasmittente (o dal soggetto intermediario scelto dallo stesso) per la trasmissione della
fattura elettronica.
Qualora l’operatore economico (soggetto trasmittente o suo intermediario) utilizzi un
sistema PEC17
, questi non dovrà preventivamente identificarsi18
al SDI ma solamente avvalersi
di un gestore con il quale mantenere un rapporto finalizzato alla disponibilità del servizio19
. In
tutti gli altri casi, sarà necessaria la preventiva identificazione al SDI.
14
L’Articolo 233, come già visto, si riferisce a sistemi in grado di assicurare “[…] l'autenticità dell'origine, l'integrità del contenuto
e la leggibilità della fattura”.
15
Nel Decreto individuati come soggetti trasmittenti.
16
Il punto 4.2. dell’Allegato B è rubricato “Procedura per l’accreditamento del soggetto trasmittente”, mentre il testo della
disposizione parla più genericamente di necessità di “identificazione” [nei confronti del SDI].
17
Qui il testo pare (volutamente?) tronco; ci si riferisce all’utilizzo della PEC e non anche all’analogo sistema di posta elettronica
di cui lo stesso Decreto descrive le caratteristiche al punto 3.1. dell’Allegato B.
18
L’identificazione avviene “tramite la sottoscrizione di un accordo di servizio con il SdI stesso, le cui modalità di sottoscrizione
rispondono ai requisiti […] descritti nelle specifiche tecniche”. Specifiche tecniche che, al momento, non sono disponibili.
19
Il gestore “deve essere tra quelli inclusi in apposito elenco pubblico gestito dall'Agenzia per l'Italia digitale, così come
disciplinato dagli artt. 14 e 15 del D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 e successive modificazioni; le modalità d'identificazione del
soggetto a cui viene assegnata la casella di posta rispondono ai requisiti citati in precedenza [cfr. specifiche tecniche]”.
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6. eWitness Italia Srl ‐ Via Turati 29 , 20121 Milano – tel. +39 02.637889943 ‐ P.I. e C.F. 06044690961
5. Procedura di invio al SDI
Dal punto 4.3. in avanti, l’Allegato B del Decreto descrive la procedura di invio al SDI, la
procedura di gestione delle ricevute e delle notifiche oltre ai controlli effettuati dal SDI.
Rimandando alla lettura del Decreto, si può segnalare in particolare che:
‐ Tutti i canali di trasmissione devono prevedre messaggi di ritorno a conferma del
buon esito della trasmissione;
‐ Il SdI attesta l'avvenuto svolgimento delle fasi principali del processo di trasmissione
delle fatture elettroniche attraverso un sistema di comunicazione che si basa
sull'invio di ricevute e notifiche;
‐ Le ricevute ed i messaggi di notifica sono predisposti secondo un formato XML la cui
struttura sarà riportata nelle specifiche tecniche;
‐ Il SdI, per ogni documento fattura correttamente ricevuto, effettua una serie di
controlli propedeutici all'inoltro al soggetto destinatario.
IL SISTEMA PER I CLIENTI
Sono almeno tre, i fronti su cui eWitness si è attivata al fine di realizzare gli obiettivi rilanciati
dal Decreto e offrire adeguati servizi ai propri Clienti.
1. Generazione dei flussi XML
Al fine di soddisfare lo standard previsto dal Decreto, eWitness provvede alla generazione
delle “fatture elettroniche” secondo le modalità che seguono e a partire da:
‐ Un flusso dati (csv, xml) proveniente da ERP del Cliente;
‐ Reverse engineering dello spool di stampa prodotto dal Cliente, previa verifica di
fattibilità;
‐ Reverse engineering delle fatture in formato PDF prodotte dal Cliente , previa verifica
di fattibilità.
2. Sottoscrizione dei flussi XML
Ai flussi predisposti da eWitness verrà apposta una firma digitale, come previsto dal Decreto,
utilizzando un certificato di firma remota. Il Cliente (per la precisione, l’intestatario delle
credenziali di firma) verrà notificato al termine del processo di generazione dei flussi tramite
email potendo, successivamente, accedere alla piattaforma web eWitness dedicata per
attivare il processo di sottoscrizione dei flussi generati.
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