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Ordini di protezione tra
diritto civile e penale
Ass.neTeatra
Bologna 20 mar. 2017
Legge 04.04.2001 n. 154: “misure contro la
violenza nelle relazioni familiari”.
• Artt. 342 bis e 342 ter c.c.;
• Art. 736 bis c.p.c.;
• Artt. 282 bis e II comma del 291 c.p.p.
Art. 342 bis Ordini di
protezione contro gli abusi
familiari
Quando la condotta del coniuge o
di altro convivente è causa di
grave pregiudizio all'integrità
fisica o morale ovvero alla libertà
dell'altro coniuge o convivente, il
giudice, su istanza di parte, può
adottare con decreto uno o più
dei provvedimenti di
cui all'articolo 342-ter
Art. 342 ter Contenuto degli ordini di
protezione
Con il decreto di cui all'articolo 342-bis il giudice ordina al coniuge o convivente, che ha tenuto la condotta pregiudizievole, la cessazione della
stessa condotta e dispone l'allontanamento dalla casa familiare del coniuge o del convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole
prescrivendogli altresì, ove occorra, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall'istante, ed in particolare al luogo di lavoro, al
domicilio della famiglia d'origine, ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone ed in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli
della coppia, salvo che questi non debba frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro.
Il giudice può disporre, altresì, ove occorra l'intervento dei servizi sociali del territorio o di un centro di mediazione familiare, nonché delle
associazioni che abbiano come fine statutario il sostegno e l'accoglienza di donne e minori o di altri soggetti vittime di abusi e maltrattati; il
pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto dei provvedimenti di cui al primo comma, rimangono prive
di mezzi adeguati, fissando modalità e termini di versamento e prescrivendo, se del caso, che la somma sia versata direttamente all'avente diritto
dal datore di lavoro dell'obbligato, detraendola dalla retribuzione allo stesso spettante.
Con il medesimo decreto il giudice, nei casi di cui ai precedenti commi, stabilisce la durata dell'ordine di protezione, che decorre dal giorno
dell'avvenuta esecuzione dello stesso. Questa non può essere superiore a un anno e può essere prorogata, su istanza di parte, soltanto se
ricorrano gravi motivi per il tempo strettamente necessario (1).
Con il medesimo decreto il giudice determina le modalità di attuazione. Ove sorgano difficoltà o contestazioni in ordine all'esecuzione, lo stesso
giudice provvede con decreto ad emanare i provvedimenti più opportuni per l'attuazione, ivi compreso l'ausilio della forza pubblica e dell'ufficiale
sanitario .
Art. 342 ter
Contenuto minimo
• ordine di cessare la condotta pregiudizievole;
• disporre l'allontanamento dalla casa familiare;
Accessori:
• prescrizione di non avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima
(luogo di lavoro, al domicilio della famiglia d'origine, al domicilio di altri prossimi
congiunti o di altre persone ed in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della
coppia), salvo che questi non debba frequentare i medesimi luoghi per esigenze di
lavoro;
• Disporre l'intervento dei servizi sociali del territorio o di un centro di mediazione
familiare, nonché delle associazioni che abbiano come fine statutario il sostegno e
l'accoglienza di donne e minori o di altri soggetti vittime di abusi e maltrattati;
• disporre il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che
rimangono prive di mezzi adeguati (fissando modalità e termini di versamento e
prescrivendo il versamento diretto dal datore di lavoro dell'obbligato);
• stabilire la durata dell'ordine di protezione, che decorre dal giorno dell'avvenuta
esecuzione dello stesso. Questa non può essere superiore a un anno e può essere
prorogata, su istanza di parte, soltanto se ricorrano gravi motivi per il tempo
strettamente necessario;
• (ove sorgano difficoltà o contestazioni in ordine all'esecuzione) provvedere con
decreto ad emanare i provvedimenti più opportuni per l'attuazione, ivi compreso
l'ausilio della forza pubblica e dell'ufficiale sanitario .
Risposta tutelante con uno strumento al
tempo stesso:
forte: per la protezione pronta ed
efficace della vittima garantita
attraverso l’ordine di allontanamento;
flessibile: dal momento che permette e
favorisce, laddove beninteso sia
possibile, anche la ricostruzione della
relazione familiare.
Art. 282-bis. c.p.p. - Allontanamento dalla casa
familiare
1. Con il provvedimento che dispone l'allontanamento il giudice prescrive all'imputato di lasciare immediatamente la casa familiare, ovvero di non
farvi rientro, e di non accedervi senza l'autorizzazione del giudice che procede. L'eventuale autorizzazione può prescrivere determinate modalità
di visita.
2. Il giudice, qualora sussistano esigenze di tutela dell'incolumità della persona offesa o dei suoi prossimi congiunti, può inoltre prescrivere
all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa, in particolare il luogo di lavoro, il domicilio
della famiglia di origine o dei prossimi congiunti, salvo che la frequentazione sia necessaria per motivi di lavoro. In tale ultimo caso il giudice
prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.
3. Il giudice, su richiesta del pubblico ministero, può altresì ingiungere il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi
che, per effetto della misura cautelare disposta, rimangano prive di mezzi adeguati. Il giudice determina la misura dell'assegno tenendo conto
delle circostanze e dei redditi dell'obbligato e stabilisce le modalità ed i termini del versamento. Può ordinare, se necessario, che l'assegno sia
versato direttamente al beneficiario da parte del datore di lavoro dell'obbligato, detraendolo dalla retribuzione a lui spettante. L'ordine di
pagamento ha efficacia di titolo esecutivo.
4. […]
5. […]
6. […]
“
”
le prescrizioni dell’ordine di protezione di cui agli artt. 342
bis e 342 ter c.c. di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente
frequentati dalla vittima, consentono una tempestiva e
adeguata tutela in una prospettiva di attenuazione della
conflittualità e di recupero delle relazioni familiari
T. Napoli, ord. 01.02.2002
Art. 342 ter, c. II: Il giudice può disporre, altresì, ove occorra l'intervento dei servizi sociali del
territorio o di un centro di mediazione familiare, nonché delle associazioni che abbiano come
fine statutario il sostegno e l'accoglienza di donne e minori o di altri soggetti vittime di abusi e
maltrattati
Abuso familiare
Nuova categoria giuridica (civile)
Art. 342 bis Ordini di protezione contro gli
abusi familiari
Quando la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave
pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge o
convivente, il giudice, su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più
dei provvedimenti di cui all'articolo 342-ter.
“
”
l’accertamento dell’esistenza di comportamenti
violenti è presupposto per l’allontanamento del
coniuge dalla casa familiare, a prescindere da
qualsiasi indagine sulle cause di quei comportamenti e
sulle rispettive colpe
T.Terni 26.09.2003
Integrità morale, fisica e
libertà
Trib. Bari 18.07.2002
Per potersi configurare il "grave pregiudizio all'integrità morale" di un coniuge,
che legittima il ricorso ex art. 342 bis c.c., deve verificarsi un "vulnus" alla
dignità dell'individuo di entità non comune, o per la particolare delicatezza
dei profili della dignità stessa concretamente incisi, o per le modalità - forti -
dell'offesa arrecata, o per la ripetitività o la prolungata durata nel tempo
della sofferenza patita dall'offeso
“
”
è escluso il grave pregiudizio in presenza di una
situazione di reciproca incomunicabilità ed
intolleranza dei coniugi, caratterizzata da litigi che,
benché aspri nei toni, non sono stati aggravati da
violenze fisiche o minacce
T. Bari 11.12.2001
Condotta
“
”
Integra il grave pregiudizio alla integrità morale di un
coniuge il comportamento dell’altro che si concretizzi
in continui pedinamenti e controlli telefonici, nell’uso
di epiteti dispregiative e nella negazione di ogni
sostegno economico
T. Bari 18.07.2001
“
”
ai sensi e per gli effetti dell’art. 342 bis la condotta deve
essere costituita da reiterate azioni ravvicinate nel tempo e
consapevolmente dirette a ledere i beni dell’integrità fisica o
morale, ovvero della libertà di un familiare convivente, per
modo che, mancando l’uno (reiterazione) o l’altro
(volontarietà e consapevolezza) elemento, sarebbe preclusa
al giudice la pronuncia di un ordine di protezione
T.Trani 12.10.2001; 18.06.2005
Ma anche un singolo ed isolato episodio
Parte della giurisprudenza di merito è più diffusamente nel senso che gli ordini
di protezione possano essere adottati anche nel caso di
di violenza. Proprio in accoglimento di tale soluzione è stato
ordinato l'allontanamento dalla casa coniugale del marito che, con il
sostegno dei propri familiari, abbia aggredito ed insultato la moglie, in
presenza di figli minorenni (T. Palermo, 4.6.2001).
Soggetto agente
Incapacità di intendere e di volere
Si tende a negare rilevanza al carattere abituale della condotta ed al dolo dell’agente,
posto che il dettato dell’art. 342 bis autorizza a ritenere integrato l’illecito de quo ogni
qualvolta si realizzi l’evento dannoso descritto, il quale deve essere collegato alla
condotta da un nesso di causalità adeguato, irrilevante restando tanto l’abitualità
della condotta stessa, quanto l’atteggiamento soggettivo dell’autore della medesima
[…] l’ordine di protezione deve poter emettersi anche a fronte di situazioni di grave
pregiudizio alla integrità fisica o morale, ovvero alla libertà del familiare convivente,
cagionate dalla condotta di soggetti incapaci di intendere e di volere perché affetti da
turbe psichiche (T. Palermo 04.06.2000)
“
”
A norma degli artt. 342 bis e 342 ter, gli ordini di
protezione contro gli abusi familiari possono essere
adottati dalTribunale allorché le parti occupino, seppure
in linea di mero fatto, lo stesso immobile, anche senza
formare un unico nucleo familiare. È irrilevante, pertanto,
che sia controverso tra le parti, se la codetenzione
dell’alloggio abbia, o meno, un fondamento giuridico che
la legittimi
T. Prato 08.06.2009
La reiterazione di atti di aggressività del figlio nei confronti dei genitori,
idonea ad arrecare nel tempo una rilevante lesione a beni giuridici
fondamentali quali la dignità delle persone, la serenità della vita familiare, la
funzione di guida e di indirizzo che spetta ai genitori nei confronti dei figli,
giustifica l’adozione di un ordine di protezione. Ne consegue che se non viene
meno il dovere dei genitori di istruire, mantenere ed educare i figli, questi
possono nondimeno essere allontanati dalla casa familiare qualora la loro
condotta ingiustificatamente aggressiva e violenta, protrattasi nel tempo, sia
idonea ad arrecare gravi danni ai genitori. A diverse conclusioni non sembra
possibile giungere nemmeno in presenza di situazioni nelle quali non sarebbe
difficile individuare eventuali errori educativi dei genitori stessi nei confronti
dei figli. (T. Modena 30.05.2006)
Ritenuta, alla stregua della sommaria istruzione svolta, la sussistenza dei
presupposti per disporre l’allontanamento del residente dall’abitazione
familiare dei genitori, ove vive altresì il fratello minore, i comprovati eccessi di
ira, caratterizzati da episodi di violenza sulle cose, spesso connotati da
particolare intensità (senza contare la continuata aggressività verbale, non
giustificata dall’atteggiamento asseritamente “arrogante”, ed invero rimasto
del tutto indimostrato, dei genitori odierni ricorrente) oggettivamente recano
nocumento apprezzabile all’integrità morala quantomeno del fratello minore
(T.Venezia 9-10.08.2005)
Attualità della condotta
“
”
Il grave pregiudizio, quale presupposto per
l’emanazione di ordini di protezione, non deve
necessariamente essere attuale, rilevando anche il
pericolo concreto di lesioni che potrebbero verificarsi
nell’immediato futuro
T. Reggio Emilia 21.05.2002
Iter processuale
Art. 736 bis c.p.c. - Provvedimenti di adozione
degli ordini di protezione contro gli abusi familiari
Nei casi di cui all'articolo 342bis del codice civile, l'istanza si propone, anche dalla parte personalmente,
con ricorso al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'istante […].
[…] Il giudice, sentite le parti, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione necessari,
disponendo, ove occorra, anche per mezzo della polizia tributaria, indagini sui redditi, sul tenore di vita e sul
patrimonio personale e comune delle parti, e provvede con decreto motivato immediatamente esecutivo.
Nel caso di urgenza, il giudice, assunte ove occorra sommarie informazioni, può adottare immediatamente
l'ordine di protezione fissando l'udienza di comparizione delle parti davanti a sè entro un termine non
superiore a quindici giorni ed assegnando all'istante un termine non superiore a otto giorni per la notificazione
del ricorso e del decreto. All'udienza il giudice conferma, modifica o revoca l'ordine di protezione.
Contro il decreto con cui il giudice adotta l'ordine di protezione o rigetta il ricorso, ai sensi del secondo comma,
ovvero conferma, modifica o revoca l'ordine di protezione precedentemente adottato nel caso di cui al terzo
comma, è ammesso reclamo al tribunale entro i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 739. […]
Istruttoria «agevolata»
-Sommarie informazioni rese da persone
informate dei fatti;
-Referti medici;
-Querele;
-Provvedimenti T.M.;
-Relazioni A.S.;
-Il giudice procede nel modo che ritiene più
opportuno agli atti di istruzione necessari,
disponendo anche per mezzo della polizia
tributaria, indagini sui redditi, sul tenore di vita
e sul patrimonio personale e comune delle parti
Art. 736 bis c.p.c. - Provvedimenti di adozione
degli ordini di protezione contro gli abusi familiari
Nel caso di urgenza, il giudice, assunte ove occorra sommarie informazioni,
può adottare immediatamente l'ordine di protezione fissando l'udienza di
comparizione delle parti davanti a sè entro un termine non superiore a quindici
giorni ed assegnando all'istante un termine non superiore a otto giorni per la
notificazione del ricorso e del decreto. All'udienza il giudice conferma,
modifica o revoca l'ordine di protezione.
“
”
la misura di protezione può essere prorogata su istanza di
parte, qualora ricorrano gravi motivi, cioè in tutti i casi in cui
si verifichino fatti e comportamenti che, pur senza tradursi
direttamente in nuovi episodi di violenza, siano tuttavia tali
da ingenerare ulteriori occasioni di contrasto e da esporre
nuovamente a pregiudizio la persona protetta
T.Taranto 01.12.2001
In questo caso è stato prorogato la durata dell’ordine di protezione in quanto il soggetto, al quale
era stato ordinato l’allontanamento dalla casa familiare, almeno in una occasione si era recato nello
stabile ove la moglie dimorava, con ciò facendo temere che la sua presenza nei luoghi che gli erano
stati temporaneamente interdetti fosse finalizzata o comunque potesse sfociare nel compimento
di ulteriori atti lesivi dell’integrità fisica della moglie.
Grazie per l’attenzione
j.savi@studiosavi.net

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  • 2. Legge 04.04.2001 n. 154: “misure contro la violenza nelle relazioni familiari”. • Artt. 342 bis e 342 ter c.c.; • Art. 736 bis c.p.c.; • Artt. 282 bis e II comma del 291 c.p.p.
  • 3.
  • 4. Art. 342 bis Ordini di protezione contro gli abusi familiari Quando la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge o convivente, il giudice, su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui all'articolo 342-ter
  • 5. Art. 342 ter Contenuto degli ordini di protezione Con il decreto di cui all'articolo 342-bis il giudice ordina al coniuge o convivente, che ha tenuto la condotta pregiudizievole, la cessazione della stessa condotta e dispone l'allontanamento dalla casa familiare del coniuge o del convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole prescrivendogli altresì, ove occorra, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall'istante, ed in particolare al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia d'origine, ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone ed in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia, salvo che questi non debba frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro. Il giudice può disporre, altresì, ove occorra l'intervento dei servizi sociali del territorio o di un centro di mediazione familiare, nonché delle associazioni che abbiano come fine statutario il sostegno e l'accoglienza di donne e minori o di altri soggetti vittime di abusi e maltrattati; il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto dei provvedimenti di cui al primo comma, rimangono prive di mezzi adeguati, fissando modalità e termini di versamento e prescrivendo, se del caso, che la somma sia versata direttamente all'avente diritto dal datore di lavoro dell'obbligato, detraendola dalla retribuzione allo stesso spettante. Con il medesimo decreto il giudice, nei casi di cui ai precedenti commi, stabilisce la durata dell'ordine di protezione, che decorre dal giorno dell'avvenuta esecuzione dello stesso. Questa non può essere superiore a un anno e può essere prorogata, su istanza di parte, soltanto se ricorrano gravi motivi per il tempo strettamente necessario (1). Con il medesimo decreto il giudice determina le modalità di attuazione. Ove sorgano difficoltà o contestazioni in ordine all'esecuzione, lo stesso giudice provvede con decreto ad emanare i provvedimenti più opportuni per l'attuazione, ivi compreso l'ausilio della forza pubblica e dell'ufficiale sanitario .
  • 6. Art. 342 ter Contenuto minimo • ordine di cessare la condotta pregiudizievole; • disporre l'allontanamento dalla casa familiare; Accessori: • prescrizione di non avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima (luogo di lavoro, al domicilio della famiglia d'origine, al domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone ed in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia), salvo che questi non debba frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro; • Disporre l'intervento dei servizi sociali del territorio o di un centro di mediazione familiare, nonché delle associazioni che abbiano come fine statutario il sostegno e l'accoglienza di donne e minori o di altri soggetti vittime di abusi e maltrattati; • disporre il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che rimangono prive di mezzi adeguati (fissando modalità e termini di versamento e prescrivendo il versamento diretto dal datore di lavoro dell'obbligato); • stabilire la durata dell'ordine di protezione, che decorre dal giorno dell'avvenuta esecuzione dello stesso. Questa non può essere superiore a un anno e può essere prorogata, su istanza di parte, soltanto se ricorrano gravi motivi per il tempo strettamente necessario; • (ove sorgano difficoltà o contestazioni in ordine all'esecuzione) provvedere con decreto ad emanare i provvedimenti più opportuni per l'attuazione, ivi compreso l'ausilio della forza pubblica e dell'ufficiale sanitario . Risposta tutelante con uno strumento al tempo stesso: forte: per la protezione pronta ed efficace della vittima garantita attraverso l’ordine di allontanamento; flessibile: dal momento che permette e favorisce, laddove beninteso sia possibile, anche la ricostruzione della relazione familiare.
  • 7. Art. 282-bis. c.p.p. - Allontanamento dalla casa familiare 1. Con il provvedimento che dispone l'allontanamento il giudice prescrive all'imputato di lasciare immediatamente la casa familiare, ovvero di non farvi rientro, e di non accedervi senza l'autorizzazione del giudice che procede. L'eventuale autorizzazione può prescrivere determinate modalità di visita. 2. Il giudice, qualora sussistano esigenze di tutela dell'incolumità della persona offesa o dei suoi prossimi congiunti, può inoltre prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa, in particolare il luogo di lavoro, il domicilio della famiglia di origine o dei prossimi congiunti, salvo che la frequentazione sia necessaria per motivi di lavoro. In tale ultimo caso il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni. 3. Il giudice, su richiesta del pubblico ministero, può altresì ingiungere il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto della misura cautelare disposta, rimangano prive di mezzi adeguati. Il giudice determina la misura dell'assegno tenendo conto delle circostanze e dei redditi dell'obbligato e stabilisce le modalità ed i termini del versamento. Può ordinare, se necessario, che l'assegno sia versato direttamente al beneficiario da parte del datore di lavoro dell'obbligato, detraendolo dalla retribuzione a lui spettante. L'ordine di pagamento ha efficacia di titolo esecutivo. 4. […] 5. […] 6. […]
  • 8. “ ” le prescrizioni dell’ordine di protezione di cui agli artt. 342 bis e 342 ter c.c. di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima, consentono una tempestiva e adeguata tutela in una prospettiva di attenuazione della conflittualità e di recupero delle relazioni familiari T. Napoli, ord. 01.02.2002 Art. 342 ter, c. II: Il giudice può disporre, altresì, ove occorra l'intervento dei servizi sociali del territorio o di un centro di mediazione familiare, nonché delle associazioni che abbiano come fine statutario il sostegno e l'accoglienza di donne e minori o di altri soggetti vittime di abusi e maltrattati
  • 9. Abuso familiare Nuova categoria giuridica (civile)
  • 10. Art. 342 bis Ordini di protezione contro gli abusi familiari Quando la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge o convivente, il giudice, su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui all'articolo 342-ter.
  • 11. “ ” l’accertamento dell’esistenza di comportamenti violenti è presupposto per l’allontanamento del coniuge dalla casa familiare, a prescindere da qualsiasi indagine sulle cause di quei comportamenti e sulle rispettive colpe T.Terni 26.09.2003
  • 13. Trib. Bari 18.07.2002 Per potersi configurare il "grave pregiudizio all'integrità morale" di un coniuge, che legittima il ricorso ex art. 342 bis c.c., deve verificarsi un "vulnus" alla dignità dell'individuo di entità non comune, o per la particolare delicatezza dei profili della dignità stessa concretamente incisi, o per le modalità - forti - dell'offesa arrecata, o per la ripetitività o la prolungata durata nel tempo della sofferenza patita dall'offeso
  • 14. “ ” è escluso il grave pregiudizio in presenza di una situazione di reciproca incomunicabilità ed intolleranza dei coniugi, caratterizzata da litigi che, benché aspri nei toni, non sono stati aggravati da violenze fisiche o minacce T. Bari 11.12.2001
  • 16. “ ” Integra il grave pregiudizio alla integrità morale di un coniuge il comportamento dell’altro che si concretizzi in continui pedinamenti e controlli telefonici, nell’uso di epiteti dispregiative e nella negazione di ogni sostegno economico T. Bari 18.07.2001
  • 17. “ ” ai sensi e per gli effetti dell’art. 342 bis la condotta deve essere costituita da reiterate azioni ravvicinate nel tempo e consapevolmente dirette a ledere i beni dell’integrità fisica o morale, ovvero della libertà di un familiare convivente, per modo che, mancando l’uno (reiterazione) o l’altro (volontarietà e consapevolezza) elemento, sarebbe preclusa al giudice la pronuncia di un ordine di protezione T.Trani 12.10.2001; 18.06.2005
  • 18. Ma anche un singolo ed isolato episodio Parte della giurisprudenza di merito è più diffusamente nel senso che gli ordini di protezione possano essere adottati anche nel caso di di violenza. Proprio in accoglimento di tale soluzione è stato ordinato l'allontanamento dalla casa coniugale del marito che, con il sostegno dei propri familiari, abbia aggredito ed insultato la moglie, in presenza di figli minorenni (T. Palermo, 4.6.2001).
  • 20. Incapacità di intendere e di volere Si tende a negare rilevanza al carattere abituale della condotta ed al dolo dell’agente, posto che il dettato dell’art. 342 bis autorizza a ritenere integrato l’illecito de quo ogni qualvolta si realizzi l’evento dannoso descritto, il quale deve essere collegato alla condotta da un nesso di causalità adeguato, irrilevante restando tanto l’abitualità della condotta stessa, quanto l’atteggiamento soggettivo dell’autore della medesima […] l’ordine di protezione deve poter emettersi anche a fronte di situazioni di grave pregiudizio alla integrità fisica o morale, ovvero alla libertà del familiare convivente, cagionate dalla condotta di soggetti incapaci di intendere e di volere perché affetti da turbe psichiche (T. Palermo 04.06.2000)
  • 21. “ ” A norma degli artt. 342 bis e 342 ter, gli ordini di protezione contro gli abusi familiari possono essere adottati dalTribunale allorché le parti occupino, seppure in linea di mero fatto, lo stesso immobile, anche senza formare un unico nucleo familiare. È irrilevante, pertanto, che sia controverso tra le parti, se la codetenzione dell’alloggio abbia, o meno, un fondamento giuridico che la legittimi T. Prato 08.06.2009
  • 22. La reiterazione di atti di aggressività del figlio nei confronti dei genitori, idonea ad arrecare nel tempo una rilevante lesione a beni giuridici fondamentali quali la dignità delle persone, la serenità della vita familiare, la funzione di guida e di indirizzo che spetta ai genitori nei confronti dei figli, giustifica l’adozione di un ordine di protezione. Ne consegue che se non viene meno il dovere dei genitori di istruire, mantenere ed educare i figli, questi possono nondimeno essere allontanati dalla casa familiare qualora la loro condotta ingiustificatamente aggressiva e violenta, protrattasi nel tempo, sia idonea ad arrecare gravi danni ai genitori. A diverse conclusioni non sembra possibile giungere nemmeno in presenza di situazioni nelle quali non sarebbe difficile individuare eventuali errori educativi dei genitori stessi nei confronti dei figli. (T. Modena 30.05.2006)
  • 23. Ritenuta, alla stregua della sommaria istruzione svolta, la sussistenza dei presupposti per disporre l’allontanamento del residente dall’abitazione familiare dei genitori, ove vive altresì il fratello minore, i comprovati eccessi di ira, caratterizzati da episodi di violenza sulle cose, spesso connotati da particolare intensità (senza contare la continuata aggressività verbale, non giustificata dall’atteggiamento asseritamente “arrogante”, ed invero rimasto del tutto indimostrato, dei genitori odierni ricorrente) oggettivamente recano nocumento apprezzabile all’integrità morala quantomeno del fratello minore (T.Venezia 9-10.08.2005)
  • 25. “ ” Il grave pregiudizio, quale presupposto per l’emanazione di ordini di protezione, non deve necessariamente essere attuale, rilevando anche il pericolo concreto di lesioni che potrebbero verificarsi nell’immediato futuro T. Reggio Emilia 21.05.2002
  • 27. Art. 736 bis c.p.c. - Provvedimenti di adozione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari Nei casi di cui all'articolo 342bis del codice civile, l'istanza si propone, anche dalla parte personalmente, con ricorso al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'istante […]. […] Il giudice, sentite le parti, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione necessari, disponendo, ove occorra, anche per mezzo della polizia tributaria, indagini sui redditi, sul tenore di vita e sul patrimonio personale e comune delle parti, e provvede con decreto motivato immediatamente esecutivo. Nel caso di urgenza, il giudice, assunte ove occorra sommarie informazioni, può adottare immediatamente l'ordine di protezione fissando l'udienza di comparizione delle parti davanti a sè entro un termine non superiore a quindici giorni ed assegnando all'istante un termine non superiore a otto giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. All'udienza il giudice conferma, modifica o revoca l'ordine di protezione. Contro il decreto con cui il giudice adotta l'ordine di protezione o rigetta il ricorso, ai sensi del secondo comma, ovvero conferma, modifica o revoca l'ordine di protezione precedentemente adottato nel caso di cui al terzo comma, è ammesso reclamo al tribunale entro i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 739. […]
  • 28. Istruttoria «agevolata» -Sommarie informazioni rese da persone informate dei fatti; -Referti medici; -Querele; -Provvedimenti T.M.; -Relazioni A.S.; -Il giudice procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione necessari, disponendo anche per mezzo della polizia tributaria, indagini sui redditi, sul tenore di vita e sul patrimonio personale e comune delle parti
  • 29. Art. 736 bis c.p.c. - Provvedimenti di adozione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari Nel caso di urgenza, il giudice, assunte ove occorra sommarie informazioni, può adottare immediatamente l'ordine di protezione fissando l'udienza di comparizione delle parti davanti a sè entro un termine non superiore a quindici giorni ed assegnando all'istante un termine non superiore a otto giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. All'udienza il giudice conferma, modifica o revoca l'ordine di protezione.
  • 30. “ ” la misura di protezione può essere prorogata su istanza di parte, qualora ricorrano gravi motivi, cioè in tutti i casi in cui si verifichino fatti e comportamenti che, pur senza tradursi direttamente in nuovi episodi di violenza, siano tuttavia tali da ingenerare ulteriori occasioni di contrasto e da esporre nuovamente a pregiudizio la persona protetta T.Taranto 01.12.2001 In questo caso è stato prorogato la durata dell’ordine di protezione in quanto il soggetto, al quale era stato ordinato l’allontanamento dalla casa familiare, almeno in una occasione si era recato nello stabile ove la moglie dimorava, con ciò facendo temere che la sua presenza nei luoghi che gli erano stati temporaneamente interdetti fosse finalizzata o comunque potesse sfociare nel compimento di ulteriori atti lesivi dell’integrità fisica della moglie.