Firma Digitale e Pec 22/2/2010 Italia Professioni (4)
1. ItaliaProfessioni
l’Associazione dei Professionisti
Short-Workshop
Firma Digitale
P.E.C. Posta Elettronica Certificata
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2. Firma Digitale e P.E.C.
P.E.C.
FIRMA DIGITALE convenzione
Telecom-Confcommercio
Esempi pratici di
FIRMA DIGITALE
e
P.E.C.
Workshop
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3. Cosa sono Firma Digitale e P.E.C.?
Dal punto di vista “filosofico”:
La trasposizione di azioni comuni dal mondo
degli “atomi” cui apparteniamo al mondo dei “bit”.
Di fatto sono strumenti fondamentali per poterci
muovere agevolmente nel “mondo digitale”, mondo in
cui si concentra sempre maggior valore e che presenta
le maggiori potenzialità di crescita.
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4. Cosa sono Firma Digitale e P.E.C.?
Dal punto di vista legale:
FIRMA DIGITALE: Il risultato di una procedura
informatica basata su una coppia di chiavi crittografiche,
pubblica e privata, un certificato qualificato rilasciato da
un certificatore accreditato e un dispositivo sicuro per la
generazione della firma che garantisce l’autenticità, la
provenienza e l’integrità di un documento informatico.
(Decreto Lgs n. 82 07/03/05 – Codice Amministrazione Digitale)
PEC: Un sistema di posta elettronica nel quale è fornita al
mittente una ricevuta elettronica con valore legale,
opponibile ai terzi, che attesta l’invio e la consegna di
messaggi e documenti informatici allegati. (DPR 11/02/2005)
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5. Cosa sono Firma Digitale e P.E.C.?
Dal punto di vista pratico:
FIRMA DIGITALE: L’equivalente elettronico di una
tradizionale firma apposta su carta, con lo stesso valore
legale. È stabilmente associata al contenuto del
documento informatico (e non al supporto), ne garantisce
l’integrità, l’autenticità e la non ripudiabilità.
PEC: Un servizio integrato di trasmissione di documenti
elettronici con elevati livelli di sicurezza e un valore legale
pari a quello della raccomandata A/R, in grado di sostituire
le tradizionali modalità di comunicazione cartacea.
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6. Cosa sono Firma Digitale e P.E.C.?
Dal punto di vista del business:
Strumenti indispensabili per adattare il nostro
modus operandi alle nuove realtà e poter cogliere
tutte le opportunità offerte dal “mondo dei BIT”.
Il loro utilizzo non è riservato ad una élite di “esperti”
ma deve entrare nella stessa cultura d’impresa.
La completezza della normativa e la sicurezza delle
tecnologie impiegate per la firma digitale, la Posta
Elettronica Certificata, la conservazione elettronica
rendono possibile un utilizzo estensivo del documento
elettronico in luogo del documento cartaceo, con notevoli
risparmi di costo e benefici in termini di efficacia ed
efficienza dei processi aziendali.
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7. Cosa è la Firma Digitale?
È l’equivalente elettronico della firma autografa e consente
di rendere manifeste e garantire le caratteristiche di:
Integrità: il documento non è stato modificato, volontariamente o
accidentalmente, dopo la sua firma
Autenticità: il documento è stato firmato effettivamente dalla
persona indicata nel certificato digitale allegato
Non ripudio: chi ha firmato il documento non lo può disconoscere
non è
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8. “Strumenti” della Firma Digitale
E’ basata su un “certificato qualificato” rilasciato da un Ente
Certificatore accreditato CNIPA, valido per tre anni dalla data di
emissione.
E’ generata mediante un dispositivo per la creazione di una
firma “sicura” (smart card/token certificati, software di firma a
norma, es.Dike di Infocert).
Utilizza la crittografia asimmetrica
(con chiave privata e pubblica)
Il documento informatico sottoscritto con firma digitale o con
altro tipo di firma elettronica qualificata, ha l'efficacia prevista per
la forma scritta (art. 2702 del c. c.)
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9. Il quadro normativo Firma Digitale
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
Direttiva europea 1999/93/CE sulle firme elettroniche
Decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10
Decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2003, n. 137
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2004
Deliberazione CNIPA n.4 del 17 Febbraio 2005 “Regole per il riconoscimento e la
verifica del documento informatico”
Decreto legislativo 7 Marzo 2005 n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale”
Protocollo di intesa del 16 Febbraio 2006 per la disponibilità del formato di firma
digitale definito nelle specifiche PDF proposto dalla società Adobe System Inc.
Decreto Legislativo 4 Aprile 2006 n.159 “Disposizioni integrative e correttive al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 recante codice dell’amministrazione
digitale”
Deliberazione CNIPA n.34 del 18 Maggio 2006 “Regole tecniche per la definizione
del profilo di busta crittografica per la firma digitale in linguaggio XML”
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 2009
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10. C.A. Certificatori di Firma Digitale
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11. Firme Digitali rilasciate
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12. Operazione di Firma Digitale
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13. Come firmare con Firma Digitale
smart card lettore software software
di firma del lettore proprio PC
FIRMA
+ + + + = DIGITALE
FIRMA
+ = DIGITALE
qualsiasi PC
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14. Generazione file “Hash” o “impronta”
Il file hash, o “impronta”, è una sequenza di numeri che identifica univocamente
un documento informatico.
È generato da una apposita funzione che “digerisce” il contenuto del documento,
non importa quanto sia grande, restituendo una sequenza di lunghezza fissa.
Certificato
( chiave a2 06 3f...
pubblica )
Calcolo dell’Hash
Chiave
privata
Hash cifrato
Software di
firma
=
Chiave privata Firma
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15. Impronte dei documenti (fatture)
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16. Documento firmato con Firma Digitale
Documento Firma
( Signing Time o riferimento temporale ) Certificato
BUSTA CRITTOGRAFICA .p7m
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17. Emissione e verifica Firma Digitale
Sottoscrizione documento (file)
con firma digitale
Verifica documento (file)
firmato con firma digitale
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18. Validazione temporale Firma Digitale
È il risultato di una procedura informatica con cui si
attribuiscono a uno o più documenti una data e ora certe.
Marca temporale: fornita da una Terza Parte Fidata (CA), garantisce
che il riferimento è una “data certa” ed è opponibile ai terzi.
E’ la certificazione dello stato di un documento ad un certo
istante temporale e consente di estendere nel tempo la validità
legale di un documento firmato digitalmente, anche dopo la
scadenza o la revoca del certificato con cui è stato firmato.
(DPCM 13/1/2004 e CAD art. 20 §3)
Esiste anche il
Riferimento temporale: informazione, contenente data e ora,
ottenuta con soluzioni interne. Le misure attuate a garanzia
dell’associazione e della precisione di data e ora devono essere
documentate.
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19. Certificato di Ruolo in Firma Digitale
Il Titolare può ottenere, direttamente, o con il
consenso dell’eventuale Terzo Interessato,
l’inserimento nel certificato di sottoscrizione di
informazioni relative a Funzioni, Titoli e/o Abilitazioni
Professionali e Poteri di Rappresentanza.
Il certificato di ruolo consente la sottoscrizione
di documenti digitali con l’esatta indicazione e
attestazione del titolo del sottoscrittore.
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20. Certificato di Ruolo in Firma Digitale
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21. Vantaggi della Firma Digitale
Garantisce integrità, sicurezza ed autenticità
firma di documento su carta: firma digitale:
• è sempre uguale a se stessa • varia in relazione al documento
• può essere apposta in bianco • non può essere apposta in bianco
• può essere contraffatta • non può essere contraffatta
• l'identità del firmatario è incerta • identità del firmatario sicura
• l'integrità del documento è incerta • integrità del documento sicura
• datazione incerta • marcatura temporale: data certa
• in caso di disconoscimento l'onere • l'utilizzo del dispositivo di firma si
della prova è a carico di terzi presume riconducibile al titolare
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22. La P.E.C. Posta Elettronica Certificata
creazione firma spedizione gestione archiviazione
IERI
Firma digitale
GED e Wokflow
OGGI
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23. Il quadro normativo P.E.C.
• DPR 11 febbraio 2005, n. 68, “Regolamento recante
disposizioni per l’utilizzo della posta elettronica certificata,
a norma dell’articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.”
(G.U. 28 aprile 2005, n. 97)
• Decreto Ministeriale 2 novembre 2005, “Regole tecniche per la
formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della
posta elettronica certificata”
• Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’Amministrazione
Digitale”. Ribadisce ulteriormente il valore legale della trasmissione
telematica via PEC.
Le modifiche al Codice dell'Amministrazione Digitale rendono la
casella PEC obbligatoria per le PA dal 1°Settembre 2006
La trasmissione con la PEC è “valida agli effetti di legge”
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24. Novità normativa uso P.E.C.
Il Decreto Legislativo n. 185 del 29 Novembre 2008
(convertito con Legge 2/2009) prevede che:
Imprese:
• costituite in forma societaria devono indicare il proprio
indirizzo PEC nella domanda di iscrizione al Registro Imprese
• già costituite alla data 29/11/2008 devono comunicare al
Registro Imprese il loro indirizzo PEC entro il 29/11/2011
Professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato
devono comunicare ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo
PEC entro il 29/11/2009 (anche chi non è libero professionista, ma è iscritto ad albo o elenco)
Gli ordini professionali devono pubblicare un elenco riservato
consultabile solo dalle P.A. i dati degli iscritti e loro indirizzo PEC
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25. I flussi dei messaggi PEC
Server di Provider
Posta Certificata di Posta Casella PEC
InfoCert Certificata
ricevuta di
accettazione
ricevuta di
consegna
P.E.C.
Mittente Destinatario
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26. Le certificazioni della P.E.C.
Le certificazioni per il mittente
Il momento dell'invio, con data e ora (ricevuta di accettazione)
Il momento della consegna nella casella destinataria, con data e ora
(ricevuta di consegna)
Il contenuto del messaggio (allegato alla ricevuta di consegna)
Le certificazioni per il destinatario
L’appartenenza della casella mittente alla PEC
La non falsificabilità della casella mittente
L'integrità del messaggio
La data e l’ora di invio e di ricezione
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27. PEC: garanzia consegna e contenuto
Sentenza Cassazione 12/05/2005, n. 10021:
la sola ricezione della busta raccomandata da parte del
destinatario non costituisce prova di ricezione del contenuto
della stessa.
Con la PEC il mittente può dimostrare che cosa è stato
realmente consegnato nella casella del destinatario
Art. 1335 codice civile (presunzione di conoscenza):
non è necessaria la certificazione dell'avvenuta lettura o
accettazione da parte del destinatario.
La proposta, l’accettazione e ogni altra dichiarazione diretta a
una determinata persona si reputano conosciute nel momento
in cui giungono all’indirizzo del destinatario, se questi non
prova di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di
averne notizia
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28. Opponibilità e tracciabilità della P.E.C.
Le certificazioni sono a norma di legge, opponibili a terzi
Le certificazioni sono firmate elettronicamente dal Gestore
I gestori mantengono per 30 mesi la certificazione delle
trasmissioni avvenute
Date e ore (timbri postali) sono certificate con margine
d'errore inferiore al secondo
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29. I flussi dei messaggi PEC
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30. I flussi dei messaggi PEC
Fonte CNIPA
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31. Confronto P.E.C. raccomandata A/R
Raccomandata AR Da PEC a PEC
Certezza d'invio
Certezza di consegna
Tempi di consegna settimane secondi
Contemporaneità della
spedizione
Certezza del contenuto
Identità mittente
casella autentica
Valore legale
firma del msg
dell'allegato firma autografa
firma digitale
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32. Risparmi con P.E.C.
Costi Raccomandata A/R P.E.C.
Postali maggiori di 3,80 € centesimi di €
Materiali carta e busta -
spedizione presso spedizione
Logistici
ufficio postale dal pc
Archiviazione cartacea digitale
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33. Valore aggiunto della P.E.C.
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34. Le caratteristiche della P.E.C.
Sicurezza
L'accesso alle caselle PEC avviene esclusivamente tramite protocolli di
comunicazione sicuri (https, smtp con ssl o starttls, imaps, pop3s)
Semplicità
La PEC è fruibile con gli stessi strumenti della posta elettronica tradizionale:
• i più diffusi client di posta elettronica: Outlook, Mozilla,...
• in modalità web (webmail)
Interoperabilità
E’ garantita l’interoperabilità con tutti gli altri gestori PEC presenti
nell’Indice CNIPA
Integrabilità
La PEC, utilizzando protocolli standard, è facilmente integrabile con qualsiasi
software applicativo:
• protocollo (Pubbliche Amministrazioni)
• gestionali/ERP (imprese)
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35. Targhet della P.E.C.
imprese
professionisti privati
PA
Grandi
Cittadini
aziende
PA
Target Centrali
(gruppi, a rete)
Partite IVA
Studi
PEC professionali
PA locali,
Enti, ASL, Famiglie
Scuole Società
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36. Utilizzo P.E.C. Business Comunity
Attività BtoB Attività BtoC Attività con PA
Gestione Reti Documentazione
(franchising, agenti, Offerte, Ordini verso Sportello
concessionari) Unico
Rapporti con
professionisti Offerte per gare
Fatturazione clienti
(commercialisti, d’appalto
avvocati)
Comunicazioni
certificate e riservate Procedimenti della PA
Stipula Contratti (es. A.E.)
(progetti, intenti, ecc.)
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37. Utilizzo P.E.C. da parte P.A.
Interno PA Verso altre PA Verso esterno
Convocazioni di Provincia verso Sportello Unico
consigli e giunte istituti scolastici e URP
Invio di Scambio risultati Comunicazioni con
circolari e elettorali fra Comuni Imprese e
direttive e Prefetture Professionisti
Comunicazioni Comuni da/per
per/fra Gestione appalti di
ASL gara,
Circoscrizioni
e-procurement
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38. Le sinergie con la firma digitale
L'accesso alla webmail può avvenire con un certificato
di autenticazione
Il mittente può firmare il messaggio con il certificato di
autenticazione a garanzia della sua identità personale
I documenti allegati possono essere firmati digitalmente
a norma di legge garantendone l'autenticità e l’integrità
Se il destinatario possiede un certificato digitale è
possibile crittografare il messaggio garantendo la
massima riservatezza della comunicazione
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39. Dall’atomo al bit
Il passaggio al documento elettronico
è di natura culturale
più che tecnologico…
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40. PROSSIMI WORKSHOP
giovedì 25 marzo 2010
"L’arte di parlare in pubblico: essere incisivi e disinvolti
in qualunque situazione" - (Orazio Compagnino)
giovedì 15 aprile 2010
"L'importanza della comunicazione per un Professionista:
si diventa grandi da piccoli" - (Carlo Tagliabue)
martedì 25 maggio 2010
"Professionista nel vendere… se stesso, i propri
comportamenti, idee, servizi e prodotti" - (Orazio Compagnino)
martedì 8 giugno 2010
"Gestione dei documenti informatici con conservazione sostitutiva
a norma di quelli con rilevanza fiscale" - (Adriano Pettenon)
Grazie e buon lavoro! (senza carta) Ing. Adriano Pettenon
adripett@tin.it
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