1. “Vivi come se dovessi morire domani.
“Chi più desidera vive più a lungo”
Khalil GIBRAN
Impara come se dovessi vivere per sempre”
Gandhi
Scuola di Formazione I.S.O.Po.L. – A.N.V.U.
Corso di aggiornamento professionale
Rimini - dicembre 2008
Corso organizzato da M&IT Consulting
“L’ASSICURAZIONE R.C.A.
dei veicoli immatricolati all’estero”
di Milena Orlandi
Ufficiale Polizia Municipale - Macerata
2. Corso di aggiornamento professionale. A.N.V.U. – Scuola di Formazione I.S.O.Po.L.
“L’ASSICURAZIONE R.C.A. dei veicoli immatricolati all’estero”
di Milena Orlandi
Ufficiale Polizia Municipale – Macerata
La disciplina relativa all’assicurazione obbligatoria per veicoli a motore e natanti
è convenuta nel Codice delle assicurazioni private, Dlgs. 209/2005, in particolare nel
titolo X e relativo regolamento (DM 1.4.2008 n. 86).
Per i veicoli immatricolati in Italia, per i veicoli di San Marino e Città del
Vaticano, la copertura assicurativa è dimostrata mediante certificato e contrassegno
assicurativo.
I veicoli immatricolati all’estero, ai fini dell’adempimento dell’obbligo
assicurativo, vanno distinti in due categorie:
1. veicoli immatricolati in uno stato appartenente allo SEE e assimilati;
2. veicoli immatricolati in stati “terzi”.
Veicoli immatricolati in stati dello SEE e assimilati
Appartengono allo SEE i seguenti paesi:
AUSTRIA
BELGIO
BULGARIA
CIPRO
DANIMARCA
ESTONIA
FINLANDIA
FRANCIA
GERMANIA
GRAN BRETAGNA
GRECIA
IRLANDA
ISLANDA
LETTONIA
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“L’ASSICURAZIONE dei veicoli immatricolati all’estero”
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LIECHTENSTEIN
LITUANIA
LUSSEMBURGO
MALTA
MONACO
NORVEGIA
OLANDA
POLONIA
PORTOGALLO
REPUBBLICA CECA
REPUBBLICA SLOVACCA
ROMANIA
SLOVENIA
SPAGNA
SVEZIA
UNGHERIA
Sono da considerare assimilati i seguenti paesi:
ANDORRA
CROAZIA
SVIZZERA
In base ai commi 3 b) e 4 dell’art. 125 del D.lgs. 209/2005 i veicoli a motore
immatricolati in uno di questi stati si considera che abbiano assolto
dell’assicurazione R.C.A. per il solo fatto della loro immatricolazione (c.d.
“stazionamento abituale”) in detti paesi. Per questi veicoli non occorre alcun
documento assicurativo né sono richiesti particolari controlli perché si
considerano sempre assicurati.
E cosa accade se il veicolo non è provvisto di una copertura assicurativa?
L’Ufficio Centrale Italiano provvede al risarcimento del danno per conto
dell’Ufficio Nazionale del paese di immatricolazione del veicolo estero. Quindi la
mancanza di assicurazione non ha effetti rilevanti sul risarcimento dei danni
provocati da un veicolo non assicurato, poiché il danneggiato troverà un ente,
appunto l’U.C.I., che provvederà al risarcimento del danno.
Quando un organo di polizia interviene per rilevare un sinistro nel quale è
coinvolto un veicolo apparentemente immatricolato in uno dei sopra elencati
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stati, i controlli dovranno essere incentrati sulla regolarità dei documenti di
circolazione esibiti. Solo un accurato controllo potrà fornire la conferma che il
veicolo è immatricolato in quel determinato stato estero e quindi in regola con
l’adempimento assicurativo. Il controllo del numero di telaio del veicolo è
fondamentale.
Veicoli immatricolati in stati “terzi”
Sono da considerare stati “terzi” quelli non appartenenti allo SEE e assimilati
elencati al punto precedente. I veicoli immatricolati in tali stati sono soggetti al
controllo alla frontiera dell’adempimento dell’obbligo assicurativo che si intende
assolto con:
- possesso di certificato internazionale di assicurazione (carta verde) in corso di
validità;
- un contratto di assicurazione “frontiera” di durata non inferiore a 15 giorni e
non superiore a 6 mesi.
Al contrario di quanto previsto al punto precedente la mancanza di tale
documentazione, in caso di sinistro stradale, comporta riflessi negativi per il
danneggiato.
Il danneggiato potrà solo usufruire dei benefici del fondo di garanzia per le
vittime della strada ma per i danni materiali il risarcimento sarà decurtato della
franchigia prevista dalla legge.
Il controllo assicurativo di un veicolo immatricolato in uno stato “terzo” si
concentrerà sulla carta verde.
Gli elementi da controllare in una carta verde sono:
1. data di inizio e data di scadenza;
2. corrispondenza tra i documenti di circolazione del veicolo e la targa
riportata sulla carta verde;
3. il Bureau estero che l’ha rilasciata, tenendo presente che ogni Bureau è
abilitato ad emettere carte verdi solo per i veicoli immatricolati nel proprio
paese. Eccezioni: se in un paese non esiste un Bureau e se la carta verde è
unita ad una polizza di frontiera.
E’ consigliabile acquisire sempre, in caso di sinistro stradale, soprattutto se
grave, la fotocopia della carta verde, per poter procedere in seguito, ad un
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controllo più approfondito interpellando l’U.C.I. che nel giro di 36 ore circa da
una risposta certa.
Inviare copia del rapporto del sinistro stradale unitamente alla fotocopia della
carta verde all’U.C.I. corso Sempione, 39 - Milano
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