2. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 2009, n. 122 Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169. Articolo1 (... ) La valutazione concorre, con la sua finalità anche formativa e attraverso l'individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo (…) Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali sul rendimento scolastico devono essere coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti dal piano dell'offerta formativa (…) Il collegio dei docenti definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione , nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. Detti criteri e modalità fanno parte integrante del piano dell'offerta formativa.
3. In sintesi Scuola Primaria Scuola Secondaria di I° La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è effettuata dal docente o dai docenti contitolari della classe. La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è effettuata dal consiglio di classe presieduto dal DS, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza. I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutti gli alunni. I docenti di sotegno partecipano alla valutazione di tutti gli alunni. Il personale docente esterno e gli esperti di cui si avvale la scuola per l’ampliamento e il potenziamento dell’offerta formativa (anche docente IARC) forniscono agli insegnanti della classe elementi conoscitivi sull’interesse e il profitto di ciascun alunno. Il personale docente esterno e gli esperti di cui si avvale la scuola per l’ampliamento e il potenziamento dell’offerta formativa (anche docente IARC) forniscono agli insegnanti della classe elementi conoscitivi sull’interesse e il profitto di ciascun alunno.
4. Scuola Primaria Scuola Secondaria di I° La valutazione periodica e finale degli apprendimenti e la certificazione delle competenze sono effettuate mediante l’attribuzione di voti numerici espressi in decimi e illustrate con giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall’alunno. La valutazione periodica e finale degli apprendimenti e la certificazione delle competenze nonché la valutazione dell’esame finale del ciclo sono effettuate mediante l’attribuzione di voti numerici espressi in decimi. Per l’insegnamento della religione cattolica resta la valutazione attraverso un giudizio sintetico formulato dal docente. La valutazione per l’insegnamento della religione cattolica continuerà ad essere espressa senza attribuzione di voto numerico. L’esito dell’esame conclusivo è espresso con valutazione complessiva in decimi (media dei voti nelle singole prove +giudizio idoneità) e illustrato con una certificazione analitica dei traguardi di competenza e del livello globale di maturazione dell’alunno. Conseguono il diploma gli alunni con una valutazione non inferiore a sei decimi. Agli alunni particolarmente meritevoli che conseguiranno il punteggio di 10 decimi potrà essere assegnata la lode dalla commissione che deciderà all’unanimità.
5. Scuola Primaria Scuola Secondaria di I° I docenti con decisione assunta all’unanimità possono non ammettere alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione. Sono ammessi alla classe successiva gli studenti che hanno ottenuto con decisione assunta a maggioranza dal C di C un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina. ( La votazione del comportamento degli alunni è espressa dai docenti contitolari attraverso un giudizio.) La votazione sul comportamento degli studenti (deciso collegialmente dal C di C) determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all’esame finale. (Il voto numerico è illustrato con specifica nota nel documento di valutazione). Ferma restando la frequenza richiesta ai fini della validità dell’anno e per la valutazione degli alunni, le motivate deroghe in casi eccezionali sono deliberate dal Collegio a condizione che le assenze non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione. Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte del C di C e opportunamente verbalizzate. Per l’ammissione all’esame gli alunni dovranno conseguire la sufficienza in tutte le materie compreso il comportamento. Il C di C formula un giudizio di idoneità espresso in decimi considerando il percorso scolastico dell’allievo .
6. Scuola Primaria Scuola Secondaria di I° Nel caso in cui l’ammissione alla classe successiva sia comunque deliberata in presenza di carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, la scuola provvede a inserire una specifica nota al riguardo nel documento individuale di valutazione e a informare la famiglia.
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37. Griglia per l’attribuzione dei voti in decimi alunni H voto Descrittore di livello 4 Obiettivo non raggiunto: mancata consegna,comportamento oppositivo 5 Obiettivo raggiunto in modo parziale: totalmente guidato e poco collaborativo 6 Obiettivo sostanzialmente raggiunto: guidato. 7 Obiettivo raggiunto in modo soddisfacente: parzialmente guidato. 8 Obiettivo raggiunto a pieno: in autonomia. 9 Obiettivo raggiunto a pieno: in autonomia e con sicurezza. 10 Obiettivo raggiunto a pieno: in autonomia, con sicurezza e ruolo propositivo.