Roma, 29 maggio 2017, Auditorium GSE - Convegno settoriale dedicato ad approfondire gli aspetti tecnici ed operativi correlati alla nuova disciplina del meccanismo dei Certificati Bianchi.
2. Certificati Bianchi: chiarimenti operativi
• I numeri del 2016 e le previsioni del 2017
• Il soggetto titolare del progetto
• I progetti di EE ammissibili
• I metodi di valutazione dei risparmi
• I contenuti minimi delle proposte progettuali
• Le disposizioni finali
Indice
3. I numeri dei Certificati Bianchi nel 2016
• Nel 2016 sono state presentate 11.709 Richieste di Verifica e Certificazioni e 815 Proposte di
Progetto e di Programma di Misura, per un totale pari a 12.524 richieste
• Il GSE ha riconosciuto circa 5,5 milioni di TEE (+10% rispetto al 2015) a cui corrispondono risparmi di
energia primaria pari a 1,9 Mtep/anno
• Il 51% dei risparmi riguarda il gas naturale, il 34% l’energia elettrica, il 15% altre forme di energia.
• Il 56% dei titoli sono relativi al settore industriale il 40% a quello civile, il 4% all’illuminazione
pubblica e privata
5,525,52
TEE emessi nel 2016 per metodo valutazione, tipo e
settore (mln)
5,52
2.65
0.44
2.43
TEE PER RVC
RVC-C
RVC-A
RVC-S
3.09
2.21
0.22
TEE PER SETTORE
Industriale
Civile
Illuminazione
1.88
2.80
0.84
TEE PER TIPOLOGIA
TIPO I
TIPO II
TIPO III
4. La stima dei numeri dei Certificati Bianchi nel 2017
Consuntivo TEE al 26 maggio
2017
2,88
0,56
9,51
6,27
6,68
0
2
4
6
8
10
12
14
Obbligo residuo
2014
Obbligo residuo
2015
Obbligo 2016 Obbligo Totale 2016
Obbligo 2016 TEE (MTEE) - Domanda
0,67
0,88
4,13
2,04
0,34
7,74
8,08
Stima TEE riconosciuti a
impianti CAR
TEE disponibili
al 1° giugno 2016
TEE riconosciuti
da giu 2016 a gen 2017
Stima TEE riconscoiuti
feb 2017 a mag 2017
Stima TEE disponibili
al 31 mag 2017
StimaTEE al 31 maggio 2017 (MTEE) - Offerta
Obbligo minimo
Stima TEE al 31 maggio 2017
Rapporto Annuale 2016
5. Ai fini della presentazione dell’istanza al GSE per l’accesso al meccanismo, il nuovo decreto definisce:
• soggetto proponente: colui che presenta l’istanza per la richiesta di incentivo al GSE;
• soggetto titolare del progetto: il soggetto che sostiene l’investimento per la realizzazione del
progetto di efficienza energetica.
Il soggetto proponente può anche non coincidere con il soggetto titolare del progetto
Ai fini dell’erogazione dei Certificati Bianchi, i rapporti tra il GSE e il soggetto titolare (e soggetto
proponente, se diverso dal titolare e percettore di TEE) è disciplinato dal contratto tipo approvato
dal Ministero dello sviluppo economico e pubblicato sul sito istituzionale del GSE.
Chiarimenti operativi: il soggetto titolare del progetto
6. Ai fini dell’accesso al meccanismo dei Certificati Bianchi sono ammissibili i progetti di efficienza
energetica:
• realizzati dal medesimo soggetto titolare del progetto presso uno o più stabilimenti, edifici o
siti comunque denominati;
• realizzati con data di inizio della realizzazione dei lavori successiva alla data di trasmissione al
GSE dell’istanza di accesso al meccanismo;
• che generano risparmi energetici addizionali;
• per i quali siano stati utilizzati nuovi componenti o componenti rigenerati per i quali non
siano già stati riconosciuti Certificati Bianchi;
• predisposti e trasmessi al GSE, in base alla tipologia di progetto, secondo quanto previsto
all’Allegato 1 del D.M. 11 gennaio 2017;
• classificabili tra le tipologie di intervento riportate in Tabella 1 dell’Allegato 2 del D.M. 11
gennaio 2017.
Chiarimenti operativi: progetti ammissibili
7. I metodi di valutazione dei risparmi conseguibili attraverso la realizzazione dei progetti di efficienza
energetica sono due:
1. metodo a consuntivo: quantifica il risparmio energetico addizionale conseguibile mediante il
progetto a consuntivo (PC, RC);
2. metodo standardizzato: quantifica il risparmio energetico addizionale conseguito attraverso la
realizzazione del progetto standardizzato (PS, RS);
Chiarimenti operativi: metodi di valutazione dei risparmi
8. Chiarimenti operativi: metodo di valutazione a consuntivo
• Misurazione puntuale delle grandezze caratteristiche
• Individuazione parametri di funzionamento
• Data avvio realizzazione del progetto entro i 12 mesi dall’approvazione
• Data decorrenza vita utile entro 36 mesi da avvio realizzazione progetto
• Presentazione RC entro 120 giorni da fine periodo di monitoraggio
• 10 TEP almeno nei primi 12 mesi del periodo di monitoraggio
• Misure periodo ex ante 12 mesi
9. Chiarimenti operativi: metodo di valutazione standardizzato
• Misurazione campionaria delle grandezze caratteristiche
• Algoritmo, parametri e modalità di misura predefiniti
• Data decorrenza vita utile entro 36 mesi da avvio realizzazione progetto
• Presentazione RS entro 120 giorni da fine periodo di monitoraggio
• 5 TEP almeno nei primi 12 mesi del periodo di monitoraggio
• Misure periodo ex ante 12 mesi
10. Elenco approvato con decreto direttoriale
Chiarimenti operativi : proposta progetti ammissibili
Progetti Ammissibili Elenco PS
Tabella 1 dell’Allegato 2
Aggiornamento mediante decreto direttoriale DG-MEREEN (MiSE) di concerto con
DG-CLE (MATTM)
11. Chiarimenti operativi : documentazione da trasmettere
• Informazioni relative all’anagrafica dei soggetti
• Informazioni relative al sito presso cui si realizza il progetto
• Copia della diagnosi energetica (ove presente)
• Schede tecniche
• Documentazione inerente la data di avvio della realizzazione del progetto
• Relazione tecnica
12. Chiarimenti operativi : i contenuti della relazione tecnica
• Descrizione del contesto e del progetto
• Tipologia e settore di intervento
• Confini del progetto e programma di misura
• Variabili operative del processo
• Consumo di riferimento e di baseline
• Algoritmo
13. Chiarimenti operativi : Disposizioni finali
Entro 180 giorni dall’entrata in vigore delle nuove disposizioni (04/04/2017) è possibile
presentare l’istanza per l’accesso al meccanismo, ai sensi del DM 28 dicembre 2012, nei seguenti
casi:
• per i progetti standardizzati (RVC-S) che al 04/04/2017 hanno raggiunto la soglia minima
• per i progetti analitici (RVC-A) che al 04/04/2017 hanno concluso il primo periodo di
monitoraggio
• i progetti a consuntivo (PPPM) i cui interventi al 04/04/2017 sono in corso di realizzazione;
14. Chiarimenti operativi : Presentazione PC
• per i nuovi Progetti a Consuntivo (PC) la cui data di avvio realizzazione del progetto intercorre tra il
04/04/2017 e il rilascio piattaforma informatica (15/05/2017) è stato richiesto invio di PEC
• per i nuovi Progetti a Consuntivo (PC) la cui data di avvio realizzazione del progetto è
successiva al 15/05/2017, è necessario procedere con l’inoltro dell’istanza tramite la
piattaforma informatica
Notas do Editor
750kTEE a Maggio 2017 Vs 435 kTEE Maggio 2016.
Nel caso non coincidano, il soggetto proponente ha la delega a presentare dal soggetto titolare.
Salvo deroghe, i TEE sono riconosciuti al soggetto titolare
Ai fini dell’ammissibilità preliminare al metodo di valutazione dei risparmi con il metodo standardizzato, è necessario dimostrare:
la replicabilità degli interventi che compongono il progetto PS in contesti simili;
la non convenienza economica del costo relativo all’installazione di misuratori dedicati e alla gestione della misura dei singoli interventi, a fronte del valore economico indicativo dei Certificati Bianchi.
Il nuovo decreto, nella Tabella 1 dell’Allegato 2, riporta l’elenco non esaustivo degli interventi di efficienza energetica ammissibili, distinti per tipologia di intervento e forma di energia risparmiata, con l’indicazione dei valori di vita utile ai fini del riconoscimento dei Certificati Bianchi
Sono comunque ammessi gli interventi realizzati fra la data di avvio del progetto e la data di presentazione della RVC-S;
Il periodo di riferimento della prima richiesta è minore o uguale a 12 mesi e che deve decorrere entro 12 mesi dalla data di prima attivazione. Inoltre si ricorda che il raggiungimento della soglia minima (RNI pari a 40 tep), così come previsto all’art.10, comma 2, delle Linee Guida EEN 9/11, deve avvenire nel corso del periodo di riferimento della prima richiesta
per gli interventi con data di avvio di realizzazione del progetto successiva al 04/04/2017, non possono essere presentate PPPM
Sono comunque ammessi gli interventi realizzati fra la data di avvio del progetto e la data di presentazione della RVC-S;
Il periodo di riferimento della prima richiesta è minore o uguale a 12 mesi e che deve decorrere entro 12 mesi dalla data di prima attivazione. Inoltre si ricorda che il raggiungimento della soglia minima (RNI pari a 40 tep), così come previsto all’art.10, comma 2, delle Linee Guida EEN 9/11, deve avvenire nel corso del periodo di riferimento della prima richiesta
per gli interventi con data di avvio di realizzazione del progetto successiva al 04/04/2017, non possono essere presentate PPPM