16. AMIANTO: il più tragico errore dell’era industriale Lavorazione dell’amianto negli anni ‘30 Lavorazione dell’amianto oggi
17. AMIANTO: caratteristiche Con il termine amianto o asbesto definiamo le varietà fibrose di minerali silicati che si trovano in alcune tipologie di formazioni rocciose. Le principali caratteristiche sono Notevole resistenza meccanica e flessibilità - Resistenza al fuoco e al calore - Resistenza all'azione di agenti chimici e biologici, all'abrasione e all'usura - Facilmente filabile - Proprietà fonoassorbenti e termoisolanti - Si lega a calce, gesso, cemento e ad alcuni polimeri (gomma, PVC).
18. Utilizzo dell’amianto nell’antichità II Sec. Primo Utilizzo industriale 1880 AMIANTO: le tappe 5 Prima realizzazione in Italia della macchina per la produzione di CA 1912 Prime pubblicazioni su fibrosi polmonari 1920 Primo studio epidemiologico 1955 Utilizzo dell’amianto nei farmaci e nei giocattoli (oltre 3000 prodotti) 1960 IARC (International AgencyResearchofCancer) dichiara l’amianto cancerogeno 1973 Consapevolezza tra i lavoratori ‘70 Consapevolezza tra la popolazione ‘80 Legislazione (obblighi e divieti) ‘90
22. Cancro del polmone.L’insorgenza di malattie è dovuta alla polvere di amianto quando viene respirata. Ad oggi non è stato provato che l’amianto sia pericoloso per ingestione (ad esempio nell’acqua potabile) o per contatto con la pelle.
50. l’obbligo di notifica alla ASL (proprietari) della presenza amianto sia floccato che in matrice friabile negli edificiLa legge 257/92 cita i principi generali e non scende mai nel tecnico. Per le soluzioni tecniche, il legislatore rimanda all’emanazione di decreti che usciranno nel corso dei vari anni sottoforma di Decreti Ministeriali attuativi della legge 257/92, come ad esempio il DM 6/9/94, d’interesse per la gestione dell’amianto negli immobili.
51. D.Lgs. 81/08: Tutela dei lavoratori Obiettivo generale tutelare i lavoratori durante la produzione (ex D.Lgs. 277/91), nei processi di bonifica, negli ambienti di lavoro. Valutazione del Rischio Nel D.Lgs. 81/2008il tema dell’amianto a tutela dei lavoratori, è trattato al Titolo IX “sostanze pericolose” Capo III. l’applicabilità di quanto riportato al Titolo IX del Testo Unico in merito all’amianto trova riscontro pratico solo nel caso in cui vi siano lavoratori alle dipendenze di un Datore di lavoro, in qualsiasi forma contrattuale definita dall’art. 3 dello stesso Decreto 10
52. 11 D.Lgs. 81/08: Obblighi del committente Un altro aspetto d’interesse del D.Lgs. 81/2008 che esula completamente dalla valutazione dei rischi, riguarda gli obblighi del committente in caso di affidamento di lavori di bonifica. In questo caso trovano applicazione gli obblighi enunciati nell’art. 90 Titolo IV (cantieri temporanei e mobili)
53. 12 D. Lgs. 152/06: la tutela dell’ambiente Obiettivo generale Tutela ambientale Regolamenta il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto, fissa i valori limite di concentrazione dell’amianto nei terreni, nelle acque e in atmosfera.
55. DM 6/9/94: un valido strumento di gestione Individuazione dell’amianto nelle strutture edilizie Classificazione dei materiali contenenti amianto Campionamento ed analisi dei materiali Valutazione del rischio Materiali integri non suscettibili di danneggiamento Materiali integri suscettibili di danneggiamento Materiali danneggiati Metodi di bonifica Rimozione, Incapsulamento, Confinamento Indicazioni per la scelta del metodo Programma di Controllo e manutenzione Misure di sicurezza da rispettare durante le bonifiche Materiali friabili Tubazioni e Glove Bag Coperture in cemento amianto Allegati (tecniche di analisi, DPI e supporti per il censimento e la mappatura) 14 Confinamento (sovracopertura) Incapsulamento Rimozione
56. Obblighi e responsabilità Gli obblighi a carico delle varie figure coinvolte nel processo di gestione si configurano prevalentemente in attività quali: CENSIMENTO E MAPPATURA l’individuazione dei MCA all’interno dello stabile; VALUTAZIONE DEL RISCHIO sia per il personale dipendente che per gli occupanti; MANUTENZIONE E CONTROLLO dei MCA; BONIFICA DELL’AMIANTO cantieri temporanei e mobili. 15
58. Obblighi: Censimento e Mappatura E’ naturale che qualsiasi azione di qualsivoglia natura (preventiva o protettiva) rivolta a qualsiasi soggetto non può prescindere dall’individuazione dell’amianto nello stabile(1). Se non si conosce il luogo, la tipologia, i quantitativi, non è possibile mettere in atto le misure tecniche e organizzative finalizzate alla gestione del rischio. I riferimenti di legge che impongono l’obbligo di individuare l’amianto sono: art. 12 comma 5 Legge 257/92 (obbligo per i proprietari di immobili a comunicare la presenza di amianto floccato o in matrice friabile alle unità sanitarie locali); Art. 12 DPR 8/8/94: obbligo di censimento dell’amianto , a carico dei proprietari di edifici pubblici, locali aperti al pubblico e di utilizzazione collettiva e per i blocchi di appartamenti punto 1 dell’allegato al DM 6/9/94 (localizzazione e caratterizzazione dell’amianto nelle strutture edilizie); (DdL) art. 248 D. Lgs. 81/08 (individuazione preliminare ai lavori di demolizione della presenza di amianto) Per le singole unità abitative private il censimento di cui all’art. 12 DPR 8/8/94 ha carattere facoltativo. (1) Il Centro Regionale Amianto del Lazio ha iniziato il censimento dell’amianto nel Lazio nel 2009. L’onere del censimento è a carico delle Regioni e si svilupperà per fasi. 17
60. Obblighi: Valutazione del Rischio La valutazione del rischio va eseguita sia per il personale dipendente che per gli occupanti lo stabile in tutti quei casi in cui è emersa la presenza di materiali contenenti amianto all’interno dello stabile dalla fase di censimento e mappatura; È uno strumento decisionale per valutare le necessarie azioni da intraprendere I riferimenti di legge che trovano applicazione in questo secondo punto sono: punto 2 dell’allegato al DM 6/9/94 (valutazione del rischio per gli occupanti dell’immobile) (DdL) art. 249 del D. Lgs 81/08 (valutazione del rischio amianto per i lavoratori dipendenti) (DdL) art 28 del D. Lgs 81/08 (valutazione del rischio per i lavoratori dipendenti) 19
62. Obblighi: Manutenzione e controllo Nei casi in cui l’amianto è stato individuato e se dalla valutazione del rischio effettuata non sia emersa la necessità di interventi di bonifica vi è solo la necessità di attuare misure procedurali e organizzative idonee mantenere l’amianto in buone condizioni a preservare i bassi livelli di rischio emersi. In questo caso sarà necessario comunicare, non solo agli occupanti, ma anche ai fornitori o prestatori d’opera, la presenza di amianto in determinati punti dello stabile. Dal punto di vista normativo trovano pertanto applicazione: punto 4 dell’allegato al DM 6/6/94 (programma di controllo dei MCA in sede) (DdL) art. 26 comma 1 lettera b) (informativa sui rischi nei contratti d’appalto) 21
65. Per lavori di bonifica amianto con importi inferiori ad € 100.000 non vi è l’obbligo di nomina del coordinatore in progettazione, ma tale ruolo sarà ricoperto da coordinatore in esecuzione;
81. VdR: Fattori di Rischio In un determinato ambiente, il rischio per gli occupanti associato alla presenza di un materiale in amianto dipende dalla: pericolosità del materiale: ossia la capacità dello stesso di liberare fibre nell’ambiente, per sua natura e per il suo stato di conservazione; probabilità che le fibre libere (aerodisperse) siano inalate dagli occupanti 40 Sono questi e solo questi, i due fattori che determinano una corretta valutazione del rischio amianto.
82. Strumenti di valutazione dei fattori di rischio Individuazione della tipologia di amianto, compatto o friabile e i quantitativi presenti (censimento e mappatura); Valutazione dello stato di usura e di conservazione in cui si trova l’amianto (ispezioni visive e osservazioni di dettaglio al microscopio); Valutazione della probabilità che il materiale rilasci fibre nell’ambiente in concentrazioni e modalità tali da poter essere inalato dagli occupanti (rilievi strumentali); Valutazione della probabilità che si verifichi un contatto tra gli occupanti e i MCA (algoritmi di valutazione); Valutazione della probabilità che i MCA possano essere “disturbati” o danneggiati accidentalmente in interventi di manutenzione, lavori edili, demolizioni o volontariamente (atti vandalici); Assenza di un programma di controllo e manutenzione e di procedure informative agli occupanti volte a limitare la dispersione di fibre nell’ambiente (misure tecniche, organizzative e procedurali di cui al punto 4 del DM 6/9/94). 41
83. 42 MATERIALI INTEGRI SUSCETTIBILI A DANNEGGIAMENTO MATERIALI INTEGRI NON SUSCETTIBILI A DANNEGGIAMENTO AREA NON ESTESA AREA ESTESA ELIMINARE LE CAUSE RESTAURO ELIMINAZIONE DELLE CAUSE CONFINAMENTO VALUTAZIONE MATERIALI CONTENENTI AMIANTO NEGLI EDIFICI INCASPULAMENTO RIMOZIONE MATERIALI DANNEGGIATI PROGRAMMA DI CONTROLLO E MANUTENZIONE BONIFICA VdR: Esiti della valutazione e azioni da intraprendere CONFINAMENTO INCASPULAMENTO RIMOZIONE
84. La Gestione dell’amianto “in situ” 43 Attuazione del Programma di Controllo e Manutenzione (punto 4 D.M. 6/9/94) ridurre al minimo l’esposizione degli occupanti alle fibre d’amianto aerodisperse.
85. Gestione: cosa deve fare il proprietario e/o il titolare dell’attività? Il programma di controllo e manutenzione si traduce nei seguenti obblighi a carico del proprietario dell’edificio e/o del responsabile dell’attività che vi si svolge: designare una figura responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali d’amianto; tenere un’idonea documentazione da cui risulti l’ubicazione dei materiali contenenti amianto; garantire il rispetto di efficaci misure di sicurezza durante le attività di pulizia, gli interventi manutentivi o qualsiasi evento che possa causare un disturbo dei materiali di amianto; fornire una corretta informazione agli occupanti dell’edificio sulla presenza di amianto nello stabile, sui rischi potenziali e sui comportamenti da adottare; nel caso siano in opera materiali friabili, provvedere a far ispezionare l’edificio almeno una volta all’anno, da personale in grado di valutare le condizioni dei materiali, redigendo un dettagliato rapporto corredato di documentazione fotografica, trasmettendone copia alla USL competente. 44
86. Metodi di bonifica e criteri decisionali 45 I metodi di bonifica previsti nel DM 6/9/94 riguardano:
87.
88. Rischio di contaminazione dell’area d’intervento.
105. Se l’amianto presente è in buono stato di conservazione può rimanere in situ, a condizione che vengano attuate le procedure di controllo e manutenzione;