1. RETI DI IMPRESE E
CONTRATTO DI RETE
UN’OPPORTUNITÀ
PER LE IMPRESE
a cura di Luca Zanderighi
(Professore Economia e Gestione delle Imprese
Università degli Studi di Milano)
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3. “I contratti di rete permettono alle
imprese di innovare e crescere
insieme, condividere
imprenditorialità, investimenti,
risorse e relazioni per avere maggior
forza sul mercato.
Il contratto è solo l’inizio di un
percorso comune che parte dagli
obiettivi, passa per il valore creato e
culmina nel miglioramento
continuo.”
“I contratti di rete permettono
alle imprese di innovare e
Carlocrescere insieme, condividere
Sangalli
imprenditorialità, investimenti,
Presidente Confcommercio
risorse e relazioni per avere
maggior forza sul mercato.
Il contratto è solo l’inizio di un
percorso comune che parte dagli
obiettivi, passa per il valore
creato e culmina nel
miglioramento continuo.”
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5. Premessa
Oggi più che mai il mondo delle imprese – in particolare quello delle
Micro Piccole Medie Imprese (MPMI) del comparto Commercio Turismo
Servizi (CTS) – si trova di fronte a una sfida eccezionale. E’ certamente
vero che saranno gli imprenditori che inventeranno il commercio di
domani, così come nuove soluzioni per il turismo e per i servizi: nessun
pianificatore amministrativo o legislatore o esperto potrà, infatti,
sostituirsi a coloro che impegneranno le loro risorse umane e finanziarie
per provare idee nuove capaci di soddisfare meglio i bisogni delle famiglie
o di altre imprese nel 21° secolo. Ma è altrettanto vero che il futuro
richiederà una valorizzazione del patrimonio di MPMI e il recupero di una
sua maggiore integrazione con il territorio urbano. Questo chiede il
cittadino consumatore, questo chiede il turista che vuole vivere e
conoscere i luoghi che visita (o anche prima).
Mettersi in questa prospettiva di medio periodo significa per un’impresa
affrontare quattro sfide di uguale importanza.
La sfida “green”
Il consumo e il commercio giocheranno un ruolo importante –
insieme all’industria – nel trovare soluzioni innovative di sviluppo
sostenibile di cui abbiamo bisogno. Questo significherà
concretamente due cose: riduzione degli spostamenti che
generano inutili spese energetiche e maggiore ruolo della
prossimità (il che significa ripensare coerentemente la catena
logistica). La seconda conseguenza riguarderà l’evoluzione del
consumo verso una dimensione molto più qualitativa, che
privilegia l’utilizzo che si può avere dei beni e dei servizi alla
quantità.
La sfida demografica
Da qualche tempo siamo entrati nella cd società di papy-boom,
come conseguenza dell’allungamento della durata della vita e
della riduzione della natalità. Questa tendenza, che non si è
ancora integrata nella giusta misura nelle scelte aziendali,
modificherà il rapporto con il commercio sia rendendo ancora più
importante il bisogno di prossimità, sia giocando a favore del
rapporto “qualità prezzo” (piuttosto che verso una ricerca
sistematica dell’offerta di servizi a prezzo più basso).
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6. La sfida Internet e dei new media
Questa sfida, ben lontana dall’essere conclusa, troverà il suo
culmine nello stabilire legami stabili tra le imprese e i loro clienti.
Basti pensare, ad esempio, a come gli smartphone consentano al
consumatore di disporre di maggiori informazioni su prodotti e
servizi e di decidere di acquistarli. Il nomadismo non sopprimerà,
però, il bisogno di vedere, di toccare, di provare un bene prima di
comprarlo. La sfida per le imprese sarà, quindi, quella di fare
business combinando i tradizionali metodi di vendita con i nuovi
strumenti di scambio di informazioni.
La sfida per superare l’individualismo che porta all’isolamento
Si tratta di una sfida difficile, soprattutto per le realtà
imprenditoriali di minore dimensione. La complessità di un mondo
interconnesso e che va sempre più veloce spinge verso
l’aggregazione e verso un adattamento permanente. Le imprese
più piccole tardano, però, a comprendere questa realtà (finché gli
affari vanno bene perché mettersi insieme?) con il rischio reale e
concreto che dopo sia troppo tardi. Anche se saranno sempre gli
imprenditori a dover decidere (e nessuno potrà farlo al posto loro),
occorre porre le basi per favorire il processo di costruzione di
aggregazioni aziendali.
Le quattro sfide che attendono nei prossimi anni le MPMI devono indurre
a ricercare soluzioni organizzative anche innovative che siano in grado di
aumentarne la capacità competitiva senza però costringerle a rinunciare
alla propria autonomia. La Rete di imprese e il Contratto di Rete
rappresentano una possibile risposta a queste sfide per le MPMI del
CTS, in quanto strumenti utili per acquisire maggiore forza contrattuale,
agevolazioni amministrative, finanziarie e per gestire servizi comuni e
nuove opportunità di business.
La presente Guida - che mira ad avvicinare gli operatori a questo nuovo
strumento di aggregazione, descrivendone le principali caratteristiche e le
modalità di applicazione - si rivolge a quelle imprese che intendono
valutare l’opportunità di realizzare aggregazioni aziendali con un
Contratto di rete in funzione dei propri obiettivi strategici e dei programmi
di sviluppo condivisi con altre imprese.
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7. La Guida è suddivisa in 3 parti.
1.
2.
3.
L’importanza per le MPMI di mettersi in rete individuando
le principali tipologie di agglomerazioni aziendali e i fattori
più critici nella costruzione di un progetto comune.
Il Contratto di Rete come potenziale strumento per
s t r u t t u r a re e c o n s o l i d a re u n a re t e d i i m p re s a
evidenziandone le principali caratteristiche.
Esempi di possibili Reti di imprese illustrando gli obiettivi
dell’iniziativa e i potenziali benefici per ciascuna impresa
aderente.
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9. INDICE
Premessa
pag. 5
PRIMA PARTE - L’importanza per le MPMI di mettersi in rete
Tipologie di aggregazioni aziendali
pag. 11
Che cosa è una Rete di impresa?
pag. 12
Perché le imprese fanno rete?
pag. 14
Il Contratto di rete: le principali caratteristiche
pag. 15
SECONDA PARTE - Il Contratto di Rete
Il Contratto di rete: i principali contenuti
pag. 18
Il Contratto di rete: il vantaggio fiscale
pag. 23
Alcuni esempi di possibili Reti di imprese
pag. 25
TERZA PARTE - Le forme di aggregazione
Forme di aggregazione di imprese: alcune tipologie
pag. 28
Appendice 1 - Riferimenti di Legge
pag. 29
Tavola di sintesi
pag. 36
Come preparare un contratto di rete (alcuni esempi)
pag. 37
9
11. PRIMA PARTE - L’importanza per le MPMI di mettersi in rete
Tipologie di aggregazioni aziendali
Come noto, operare come un’aggregazione di aziende rappresenta un
elemento caratterizzante delle MPMI italiane che già da molto tempo
hanno sviluppato modalità di collaborazione tra di loro. In generale, si
possono identificare 3 macro-tipologie di aggregazioni aziendali, in
funzione delle modalità di formalizzazione della relazione tra le imprese
che corrispondono ai diversi gradi di libertà/vincoli per le unità che vi
partecipano.
1. La prima macro-tipologia sono le aggregazioni aziendali che si
basano su rapporti di natura informale, vale a dire aggregazioni che
sono sprovviste di strutture convenzionali e sono dotate di
collegamenti di natura “precaria” (tecnici-produttivi, di carattere
finanziario e personale). Esempi di questo tipo sono le reti di
fornitura di beni e servizi, le iniziative specifiche di operatori che si
basano su gentlement’s agreements (luminarie natalizie, notti
bianche, concorsi a premi, azioni di valorizzazione dei prodotti
locali, etc…).
2. La seconda macro-tipologia sono, invece, le aggregazioni aziendali
che si caratterizzano per la presenza di una relazione strutturata
che può limitarsi a particolari aspetti della gestione o anche a
singole iniziative e che si basano su rapporti di natura contrattuale.
Esempi di questo tipo sono le Associazioni Temporanee di Impresa
(ATI), i consorzi, i gruppi di acquisto, le unioni volontarie, il
contratto di franchising.
3. La terza macro-tipologia riguarda, infine, quelle aggregazioni
aziendali che si caratterizzano per la presenza di una
partecipazione al capitale tra le diverse imprese e che sono basate
su rapporti patrimoniali.
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12. Che cosa è una Rete di impresa?
Un modello differente è quello rappresentato dalla Rete di imprese. La
Rete si distingue, infatti, dalle altre forme di collaborazione tra imprese, in
quanto focalizza l’attenzione sul perseguimento di obiettivi strategici
comuni di crescita: essa svolge una funzione di interazione tra i
partecipanti, laddove l’assunzione delle decisioni strategiche rimane in
capo a ciascuna impresa. In altre parole, la Rete di imprese costituisce un
fenomeno “trasversale” rispetto alle altre forme aggregative: essa si
configura ogni qualvolta alcune imprese – formalmente indipendenti –
pongono in essere “relazioni di co-produzione” attraverso accordi che
sono incentrati sulla esistenza di una struttura relazionale fondata su
meccanismi di comunicazione e di coordinamento. Da sottolineare, a
questo proposito, l’importante ruolo che giocano Internet, le tecnologie
legate al web e i nuovi media come elemento abilitatore e facilitatore di
una Rete di imprese.
La Rete di impresa rappresenta una modalità di coordinamento tra MPMI
che mirano ad aumentare la loro massa critica e ad avere maggiore forza
sul mercato “senza doversi fondere o unire sotto il controllo di un unico
soggetto”. La Rete di imprese costituisce un modello organizzativo di
crescita che è complementare a quello del gruppo societario sulla base di
due presupposti. Il primo è quello della complementarietà, vale a dire
quando più imprese conferiscono prodotti, servizi e competenze per la
definizione di un processo innovativo o per la produzione di un nuovo
bene/servizio che le imprese singolarmente non sarebbero in grado di
fare. Il secondo è quello della interdipendenza, vale a dire quando si è in
presenza di elevati investimenti specifici non reimpiegabili che possono
riguardare processi produttivi di un bene/servizio o processi di natura
commerciale e di marketing.
Si tratta di una forma di coordinamento tra imprese di tipo orizzontale o
verticale - che non può essere considerato in grado di risolvere di per sé i
problemi di un’azienda: è necessario, pertanto, valutare in modo puntuale
non solo la sua utilità per le imprese potenziali aderenti ma anche i fattori
che possono favorirne l’implementazione con successo.
In particolare, quattro aspetti rilevanti devono essere presi in
considerazione nella fase di costituzione di una Rete di imprese:
a. tener conto della presenza di una diffidenza pregiudiziale
dell’imprenditore a valutare la possibilità di mettersi insieme
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13. (talvolta dovuta a esperienze pregresse di aggregazione che non
hanno raggiunto l’obiettivo e quindi “meglio correre da soli”) e del
livello di fiducia esistente tra le parti
b. definire con chiarezza l’opportunità da cogliere (o la minaccia da
evitare) in modo da “allineare gli interessi” delle diverse imprese
(evitare che ogni impresa partecipi per perseguire interessi propri)
c. gestire le aspettative attraverso la definizione su che cosa ogni
partecipante si attende di ottenere dall’aggregazione (al fine di non
compromettere dall’inizio la nascita di un’aggregazione focalizzata)
d. individuare una figura (interna o esterna) che svolga una funzione di
coaching dell’iniziativa e supporti
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14. Perché le imprese fanno rete ?
In termini generali, le motivazioni che possono spingere le imprese a
costruire una Rete sono molteplici, ma possono essere sinteticamente
riportate a tre tipologie di Rete di Imprese, vale a dire:
A. le Reti “del sapere”
B. le Reti “del fare”
C. le Reti “del fare insieme”
La tabella evidenzia gli obiettivi di ciascuna tipologia descrivendone le
caratteristiche.
Obiettivo
Descrizione
•
Scambio di
Reti “del sapere” informazioni e di
know-how
•
•
Reti “del fare”
Scambio di
prestazioni
Reti “del fare
insieme”
Realizzazione di
progetti di
investimento
comune
•
•
•
14
Mettere a fattor comune il
know-how dei singoli soggetti
aderenti per trarne un
vantaggio competitivo
Condividere l’accesso a fonti
informative
Creare filiere integrando nella
rete fornitori e rivenditori
Instaurare rapporti contrattuali
stabili di collaborazione
Effettuare investimenti comuni
ripartendone gli oneri su una
pluralità di soggetti
Aumentare il potere contrattuale
dei singoli soggetti aderenti
15. Il Contratto di rete: le principali caratteristiche
Di recente è entrato nel nostro ordinamento giuridico (2009-2010) uno
strumento che può favorire lo sviluppo e il consolidamento della Rete di
imprese quale forma di coordinamento inter-imprenditoriale: il Contratto
di rete.
Si tratta di
un accordo con il quale più imprenditori si
impegnano a collaborare al fine di accrescere individualmente (singola
impresa) e collettivamente (imprese che fanno parte della rete) la propria
capacità innovativa e la propria competitività sul mercato.
Dal punto di vista giuridico, il Contratto di rete è caratterizzato da una
comunione di scopo tra una pluralità di contraenti. A tale riguardo il
legislatore richiama espressamente la disciplina del contratto
plurilaterale con comunione di scopo, alla quale si collega il principio
generale di conservazione dello stesso a salvaguardia della sua stabilità.
Di conseguenza, laddove una delle parti del contratto venga meno (ad
esempio per il recesso di una delle imprese) il Contratto di rete resterà
valido ed efficace per le altre parti.
La caratteristica fondamentale dell’attività della rete deve essere la
presenza di uno scopo comune tra i suoi membri. Tale scopo è finalizzato
al conseguimento, attraverso la determinazione di un programma
comune, di obiettivi strategici condivisi che permettano - sia alla singola
impresa che all’insieme dei partecipanti alla rete - la crescita della
capacità innovativa e/o della competitività. Nel primo caso si tratta della
possibilità che l’impresa possa accedere, grazie all’appartenenza a una
rete, allo sviluppo di proprie o di nuove opportunità tecnologiche e
commerciali; nel secondo caso si tratta della possibilità di incrementare
la capacità concorrenziale dei membri della rete o della rete stessa sul
mercato.
Il Contratto di rete può essere stipulato da “più imprenditori”
indipendentemente dalla loro rispettiva natura (incluse le imprese
individuali, le società e gli imprenditori pubblici, anche non commerciali).
Possono far parte del Contratto di rete anche enti pubblici che hanno per
oggetto esclusivo o principale un’attività di impresa non necessariamente
commerciale; così come imprese senza scopo di lucro, non essendo
preclusa la possibilità di realizzare reti miste in cui siano presenti soggetti
con e senza scopo di lucro. Non esiste nessun impedimento a stipulare un
Contratto di rete tra imprese che siano legate da rapporti partecipativi o
collegate tra loro.
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16. Il Contratto di rete ha una struttura aperta, vale a dire caratterizzata dalla
possibilità di nuovi ingressi nella rete: ciò significa che il contratto deve
prevedere i criteri di adesione di nuovi soggetti, fermo restando il rispetto
dei requisiti soggettivi sopra indicati. Tali criteri possono prevedere alcune
specifiche caratteristiche soggettive e oggettive per i nuovi aderenti o
subordinare l’adesione a deliberazioni con maggioranze particolari da
parte dei membri (ad esempio, qualificate o all’unanimità).
Il Contratto di rete deve essere stipulato per atto pubblico, per scrittura
privata autenticata o per “atto firmato digitalmente” (intendendosi per
quest’ultima firma il documento informatico munito di firma digitale
secondo il c.d. Codice dell’amministrazione digitale). La pubblicità del
contratto viene assicurata attraverso la sua iscrizione al Registro delle
imprese, con una distinzione in funzione della alternativa scelta dai
soggetti contraenti per fare rete. Se questi ultimi scelgono un contratto
avente effetto costitutivo di un nuovo soggetto giuridico (“reteorganizzazione”), il contratto deve essere iscritto come autonoma
posizione nella sezione ordinaria del Registro delle imprese dove è ubicata
la sede della rete. Se invece i contraenti scelgono un contratto avente solo
effetti obbligatori tra le parti (“rete-contratto”), l’iscrizione del Contratto
di rete deve essere compiuta da ciascuna impresa contraente nella
sezione in cui è iscritta (la visura camerale riporterà il nome della rete a
cui la singola impresa aderisce). In quest’ultimo caso l’efficacia del
contratto inizia a decorrere da quando è stata eseguita l’ultima delle
iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori
originari.
L’onere descritto al punto precedente riguarda anche l’eventuale
introduzione di modifiche del contratto originario (ad esempio la
presenza di nuove adesioni, l’esclusione o il recesso di uno dei contraenti
del Contratto di rete). In questi casi è, infatti, opportuno prevedere nel
contratto che tali modifiche siano sottoposte agli obblighi pubblicitari,
allo scopo di assicurare a chi intrattenga rapporti con la rete una puntuale
conoscenza della sua composizione. Basti pensare, ad esempio, al fatto
che soggetti terzi potrebbero essere stati indotti a sviluppare rapporti con
la rete sulla base dell’affidamento riposto per la presenza di quel
particolare imprenditore ad essa aderente.
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17. Dal punto di vista dell’oggetto del contratto la legge evidenzia tre
possibili modalità di cooperazione tra imprese (ferma restando
l’indipendenza di ciascuna):
1. scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale,
commerciale, tecnica o tecnologica
2. collaborare in forme ed ambiti predeterminati attinenti
l’esercizio delle proprie imprese
3. esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto
della propria impresa
Le tre possibili modalità di collaborazione possono costituire, anche
singolarmente, lo stesso oggetto del contratto di rete. Nella pratica la
collaborazione può assumere svariate forme, quali ad esempio un’attività
di coordinamento per ottenere migliori condizioni nei rapporti esterni
(coordinamento del processo di promozione e di valorizzazione delle
attività) o per raggiungere un risultato finale unitario (produzione di un
pacchetto di beni/servizi da proporre sul mercato) oppure attività
strumentali per raggiungere migliori risultati di gestione (gruppo di
acquisto/vendita di beni/servizi di interesse comune, gestione di logistica,
magazzino, piattaforme informatiche). Da questo punto di vista può
essere utile sottolineare come lo strumento del Contratto di rete differisca
da quello del Consorzio: se infatti l’attività del Consorzio deve essere
strumentale all’attività dei consorziati (imprenditore ausiliario dei
consorziati), il Contratto di rete consente l’esercizio in comune di attività
sia strumentali che strategiche per lo sviluppo dell’impresa (fare altro).
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18. SECONDA PARTE - Il Contratto di Rete
Il Contratto di Rete: i principali contenuti
La legge prevede che alcuni contenuti del Contratto di rete siano di
natura obbligatoria mentre altri siano inseribili a discrezione delle parti
contraenti. Ciò comporta la possibilità che il Contratto di rete assuma una
struttura organizzativa semplificata (c.d. ”rete leggera” caratterizzata dai
soli contenuti obbligatori) e una struttura più complessa e articolata (c.d.
“rete pesante” con la costituzione di un fondo patrimoniale e di un
organo comune).
Il Contratto di rete deve indicare obbligatoriamente:
• Il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale di ogni
partecipante per originaria sottoscrizione del contratto o per
adesione successiva.
Si tratta dell’esigenza di una puntuale individuazione delle parti
contraenti, in relazione al regime di pubblicità del contratto che la
legge prevede mediante la sua iscrizione al Registro delle Imprese.
• L’indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di
innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti e le
modalità concordate tra gli stessi per misurare l’avanzamento
verso tali obiettivi.
La specificazione degli obiettivi strategici, che i contraenti si
prefiggono con l’esecuzione del Contratto di rete, deve essere
accompagnata dalla indicazione delle modalità con cui essi
misureranno, durante l’esecuzione del contratto di rete, il rispettivo
avanzamento verso tali obiettivi. Si tratta di meccanismi che hanno
lo scopo di consentire una verifica nel medio periodo della capacità
del Contratto di rete di fornire soddisfazione a tutti i contraenti.
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19. • La definizione di un programma di rete che contenga i diritti e gli
obblighi di ciascun partecipante, e le modalità di realizzazione
dello scopo comune
Il programma di rete e la sua realizzazione costituiscono l’oggetto
del Contratto. Tale programma deve indicare:
o i diritti e gli obblighi di ciascun partecipante
o le modalità specifiche che consentono l’esecuzione di tali
obblighi posti a carico dei contraenti
o la realizzazione dello scopo comune a tutti i contraenti
La definizione del programma di rete effettuata dai contraenti in
sede di stipula del Contratto non impedisce che le parti possano
successivamente modificare il programma stesso. Tale modifica
dovrà essere realizzata con il consenso di tutti, anche se è possibile
prevedere nel contratto una modifica del programma con decisione
assunta a maggioranza. Laddove tale modifica riguardi elementi
essenziali e qualificanti del programma, sarebbe opportuna la
previsione della facoltà di recesso da parte di coloro che sono
dissenzienti. Infine, va ricordato che il programma di rete, ove i
contraenti vogliano avvalersi delle agevolazioni fiscali, dovrà essere
preventivamente asseverato da un organismo espressione
dell’associazionismo imprenditoriale.
• La durata del contratto
Il Contratto di rete non può essere stipulato a tempo indeterminato,
essendo obbligatorio prevederne una specifica durata. Ciò non
impedisce che le parti possano procedere al suo rinnovo, anche
prevedendone il rinnovo tacito in assenza di comunicazione di
disdetta da parte di chi non intenda mantenere il vincolo del
Contratto di rete.
• Le modalità di adesione di altri imprenditori
Il Contratto di rete deve prevedere la possibilità di adesione
successiva di altri imprenditori, fermo restando che tale possibilità
deve essere disciplinata dagli originari contraenti, cui spetterà la
facoltà di definire i requisiti di accesso alla rete da parte di nuovi
imprenditori e le modalità attraverso le quali gli originari contraenti
esprimeranno il loro consenso all’adesione del nuovo soggetto.
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20. • Le regole per l’assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni
materia o aspetto di interesse comune
I contraenti debbono definire il meccanismo con cui vengono
assunte le decisioni inerenti materie o aspetti di interesse comune.
La definizione dei meccanismi decisionali può riguardare, ad
esempio, la modifica del programma e/o l’adesione di nuovi
contraenti, e più in generale ogni altro aspetto la cui definizione sia
rimessa alle parti.
Il Contratto di rete può prevedere facoltativamente:
• L’istituzione di un fondo patrimoniale comune
Per realizzare il programma di rete le parti contraenti possono
istituire un fondo patrimoniale comune. Il fondo ha un preciso
vincolo di destinazione, essendo finalizzato all’attuazione del
programma di rete e quindi al perseguimento degli obiettivi
strategici. Quando si procede alla istituzione del fondo
patrimoniale, il Contratto deve prevedere la misura e i criteri di
valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi
successivi che i contraenti si obbligano a versare. I conferimenti
possono essere in danaro, ma anche in beni e servizi (purché siano
suscettibili di valutazione economica).
In caso di istituzione del fondo patrimoniale, il Contratto di rete
deve prevederne le regole di gestione: in questo caso sarà
opportuno prevedere:
o il soggetto cui affidare la gestione del fondo
o le modalità per la realizzazione degli investimenti e quelle
eventuali per l’uso dei beni comuni
• La nomina di Organo comune incaricato di gestire l’esecuzione del
contratto
Il Contratto di rete può prevedere l’istituzione di un Organo comune
che può essere composto sia da un singolo soggetto, che da una
pluralità di membri in rappresentanza dei “retisti”. Allorquando i
contraenti procedano alla nomina dell’Organo comune, debbono
necessariamente indicare nel Contratto di rete:
o il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale del
soggetto prescelto a svolgere l’incarico
o i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti
o le regole relative alla sua eventuale sostituzione
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21. All’Organo comune è conferito il mandato per la direzione e la
conduzione delle attività previste nel Contratto di rete. In questo
caso è opportuno anche conferire a tale organo il potere di
esecuzione delle delibere assunte dai partecipanti alla rete: tale
scelta si giustifica con l’esigenza di garantire che la rete operi anche
sulla base di criteri di efficienza, senza che rimanga vincolata da
eccessi di formalismo o di procedure che possano rendere più
oneroso il perseguimento dello scopo comune.
L’ Organo comune è soggetto alle regole e alla disciplina generale
previste per il mandato collettivo che prevede che il conferimento o
la revoca del mandato siano effettuate da ciascun mandante (cioè
ciascun partecipante alla rete). Qualora la decisione di istituire
l’Organo comune dovesse essere presa in un secondo momento
(ancorché tale decisione sia prevista nel contratto come sottoposta
a maggioranza semplice o qualificata), è utile prevedere che la
relativa deliberazione vincoli anche i “retisti” dissenzienti o assenti
(al fine di obbligare questi ultimi a conferire il mandato collettivo).
Inoltre, come prevedono le norme sul mandato, occorre anche
procedere alla predisposizione di una disciplina di funzionamento
dell’Organo comune che tenga in considerazione l’obbligo di
redigere il rendiconto del proprio operato. Per svolgere la sua
attività, l’Organo comune può avvalersi di soggetti esterni alla rete,
affidarsi alle singole imprese partecipanti per lo svolgimento di
specifiche attività o creare specifici gruppi di lavoro ad hoc (di
“retisti” o di soggetti terzi per l’esecuzione di singoli progetti).
• La previsione di cause facoltative di recesso anticipato dal
contratto. Le parti possono prevedere nel contratto specifiche cause
di recesso anticipato da parte del singolo contraente.
Per quanto riguarda la gestione della rete, il contratto deve prevedere le
regole per l’assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o
aspetto di interesse comune. La legge, tuttavia, non impone regole
specifiche: si può, pertanto, ipotizzare l’assunzione di decisioni con criteri
che prevedono la maggioranza semplice dei “retisti” o maggioranze
qualificate – eventualmente solo per alcune specifiche materie – o
l’unanimità dei partecipanti su tutte o anche solo su alcune decisioni.
Risulta evidente che maggiore sarà il ricorso a maggioranze
particolarmente qualificate o all’unanimità, maggiore sarà l’irrigidimento
del governo della rete. Di conseguenza nella redazione del contratto si
21
22. dovrà tener conto delle diverse esigenze dei singoli partecipanti, da un
lato, e della rete in quanto tale, dall’altro, nonché del suo funzionamento
ai fini del raggiungimento dello scopo previsto.
In presenza dell’Organo comune e di un Fondo patrimoniale comune, la
rete può acquisire soggettività giuridica se viene iscritta come posizione
autonoma nella sezione ordinaria del Registro delle imprese nella cui
circoscrizione essa ha sede. In questo caso, la rete – come ha chiarito di
recente l’Agenzia delle entrate – diviene in tutto e per tutto un soggetto
autonomo e distinto dalle imprese che l’hanno costituito e, in quanto tale,
capace di essere titolare di fattispecie impositive proprie: è soggetta
all’imposta sul reddito delle società, all’Irap ed è altresì obbligata alla
tenuta delle scritture contabili per l’attività commerciale esercitata. Alla
luce di queste considerazioni, si possono individuare le diverse
configurazioni che assumono l’Organo comune e il Fondo patrimoniale
comune allorquando si tratti di una “rete-contratto” o di una “reteorganizzazione” (vedi il precedente punto 14). Nel primo caso il Fondo
patrimoniale è un complesso di beni su cui insistono una serie di diritti
dei soggetti contraenti e l’Organo comune agisce quale mandatario
comune di questi ultimi. Nel secondo caso il Fondo patrimoniale è il
patrimonio proprio della rete stessa e l’Organo comune agisce quale
organo di questa.
22
23. Il Contratto di Rete: il vantaggio fiscale
A favore del Contratto di rete è stata introdotta un’agevolazione fiscale
per le imprese contraenti. Prima di illustrare il meccanismo agevolativo è,
tuttavia, opportuno sottolineare come tali benefici fiscali, così come
chiarito da una recente circolare dell’Agenzia delle Entrate, possano
riguardare soltanto la “rete-contratto” e non anche la “reteorganizzazione” così come definite in precedenza. A tale proposito,
occorre infatti ricordare come la Commissione Europea abbia ritenuto che
tali benefici non costituissero un aiuto di stato anche sulla base di quanto
chiarito dalle autorità italiane in merito al fatto che le “reti di imprese
non avranno una personalità giuridica autonoma”.
L’agevolazione fiscale consiste in un regime di sospensione di imposta
per gli utili di esercizio che le parti abbiano accantonato in apposita
riserva e destinato al fondo patrimoniale per la realizzazione degli
investimenti previsti in un programma di rete che sia stato asseverato
dagli organismi abilitati. In particolare, la quota di utili accantonati a
riserva gode di un regime di sospensione di imposta, che opera ai soli fini
delle imposte sui redditi (Irpef ed Ires). Da sottolineare come il regime di
sospensione dall’imposta sui redditi venga meno nel caso in cui viene a
mancare l’adesione al Contratto di rete (qualora gli investimenti previsti
dal programma di rete non siano ancora stati realizzati) o nel caso in cui
la riserva venga utilizzata per scopi diversi dalla copertura delle perdite.
Per quanto concerne la fruizione dell’agevolazione, esiste attualmente il
limite individuale di 1 milione di euro per ciascuna impresa - a
prescindere dalla sua partecipazione a più Contratti di rete - per ogni
singolo periodo d’imposta. A questo limite se ne deve aggiungere un altro
di carattere più generale che riguarda la somma complessiva disponibile a
livello nazionale per ciascun anno di competenza: ad oggi la norma
dispone, infatti, che il finanziamento dell’agevolazione abbia una
copertura triennale per complessivi 48 milioni di euro, così suddivisi:
2011 (20 milioni di euro), 2012 (14 milioni di euro) e 2013 (14 milioni di
euro).
Possono accedere all’agevolazione le imprese che abbiano sottoscritto il
Contratto di rete e le imprese che vi abbiano successivamente aderito. In
particolare, al fine dell’ottenimento della agevolazione è necessario che:
23
24. o Gli importi destinati dall’impresa partecipante al contratto
di rete costituiscano una quota degli utili di esercizio
accantonati a riserva.
Il presupposto dell’agevolazione è soddisfatto con la creazione di
apposita riserva denominata con riferimento alla norma
agevolativa e distinta da altre riserve presenti nel patrimonio
netto. Vi è l’obbligo di dare informazione della riserva in una
nota integrativa, obbligo che opera soltanto per i soggetti tenuti
alla redazione della stessa. Nel caso di contraenti che non
abbiano l’obbligo del bilancio (imprenditori individuali o società
di persone), l’attuazione dell’obbligo di accantonare a riserva la
quota di utili destinati al conferimento nel fondo dovrà essere
realizzata con la formazione di apposito prospetto bollato e
vidimato.
o Le somme accantonate siano destinate alla realizzazione
degli investimenti del programma di rete
Gli utili di esercizio accantonati godono dell’agevolazione se
sono conferiti nel fondo patrimoniale e se sono destinati alla
realizzazione degli investimenti previsti nel programma di rete.
Gli investimenti del programma di rete possono consistere
nell’assunzione dei costi per l’acquisto o utilizzo di beni e/o
servizi o nell’assunzione dei costi per l’utilizzo di personale,
incluso i costi relativi a beni, servizi e personale messi a
disposizione da parte delle imprese aderenti al Contratto di
rete, rilevando a tale fine il costo figurativo relativo all’effettivo
impiego di detti beni, servizi e personale. E’ inoltre necessario
che gli investimenti del programma di rete siano realizzati entro
l’anno successivo alla delibera di accantonamento degli utili.
o Il programma di rete sia stato preventivamente asseverato
Il programma di rete deve essere preventivamente asseverato
da parte degli organismi abilitati all’asseverazione. Si tratta di
organismi che sono espressione delle organizzazioni di
rappresentanza imprenditoriale a livello nazionale presenti nel
Cnel o le confederazioni che sono espressione di interessi
generali di una pluralità di categorie e territori.
24
25. Alcuni esempi di possibili Reti di imprese
Successivamente vengono riportati una serie di esempi di possibili
progetti in cui le MPMI del comparto Commercio Turismo Servizi (CTS)
possono dar vita alla costruzione di forme di collaborazione per migliorare
il loro posizionamento competitivo e/o per sviluppare nuove opportunità
di business in comune.
Rete di imprese: logistica di magazzino
commercio di vicinato
a supporto del
Obiettivo: condividere uno spazio comune (magazzino) per lo stoccaggio
della merce di specifiche categorie individuate e le attività connesse alla
gestione dei flussi di consegna.
Beneficio per le imprese: è legato al fatto che, per le loro dimensioni
limitate e per l’assenza di un magazzino interno, le imprese non possono
stoccare una certa quantità di prodotti per un certo periodo e quindi
godere delle economie di acquisto connesse a minimi di ordine elevati.
Rete di imprese: consegna a domicilio alla clientela
Obiettivo: offrire alla clientela un maggior livello di servizio o attraverso la
stipula di un accordo-quadro con un fornitore locale di servizi logistici a
cui assegnare l’incarico di svolgere le attività coordinandosi con gli
operatori della rete, o attraverso l’erogazione diretta del servizio
coordinando le attività relative a ciascuna impresa aderente.
Beneficio per le imprese: è legato al fatto che l’erogazione di tale servizio
presenti per la singola impresa costi-opportunità elevati tali da rendere
conveniente una gestione condivisa del servizio (per certi comparti, quali
ad esempio quello del commercio alimentare di vicinato, tale servizio
presenta particolare valore per determinati segmenti di consumo come
anziani e persone non autosufficienti).
25
26. Rete di imprese: gruppo di acquisto di servizi
Obiettivo: costituire un gruppo per l’acquisto di alcuni servizi di interesse
comune capace di ottenere di sconti-quantità dai fornitori e di rivenderli
successivamente agli aderenti alla rete, maggiorando il prezzo di cessione
di una piccola quota per coprire le proprie spese di funzionamento.
Beneficio per le imprese: è di natura economica, in termini di sconti
ottenibili nel momento in cui si garantiscono al fornitore di servizi volumi
maggiori di quelli che sarebbe in grado di richiedere un singolo operatore.
Rete di imprese: politiche commerciali di acquisto e gestione
dell’assortimento
Obiettivo: costituire un gruppo per l’acquisto di produzioni alimentari
locali finalizzato alla differenziazione dell’assortimento dei negozi
alimentari di vicinato (anche attraverso la realizzazione di specifici
“corner” all’interno del punto vendita) e/o alla maggiore “tipicizzazione”
delle proposte locali di ristorazione.
Beneficio per le imprese: accanto al rispetto dell’ambiente o alla riduzione
dell’emissione di sostanze inquinanti (caratteristico dei
tentativi di
promuovere filiere commerciali e prodotti c.d. “a Km zero” che si sono
registrati negli ultimi anni), l’inserimento o l’ampliamento del numero di
prodotti locali negli assortimenti dei negozi di vicinato e nella ristorazione
supporta le imprese nel processo di differenziazione della loro offerta
commerciale rispetto a quella, più standardizzata, della grande
distribuzione presente nell’area.
Rete di imprese: booking centralizzato per le imprese che
offrono ospitalità
Obiettivo: creazione di un servizio di booking centralizzato per l’offerta di
ospitalità esistente e diffusa su un territorio da parte delle imprese
(alberghi, rifugi alpini, agriturismi, ristorazione) con la creazione di un
sito web o di un’applicazione per tablet e/o smartphone.
Beneficio per le imprese: è legato al fatto di poter comunicare l’offerta e
gestire meglio la capacità ricettiva nel corso dell’anno e di aiutare il
cliente/turista nella fase di costruzione del suo viaggio/visita.
26
27. Rete di imprese: comunicazione e promozione congiunta
Obiettivo: sviluppare una politica di comunicazione e di promozione
congiunta attraverso l’utilizzo di media tradizionali (newsletter, radio) e
legati alle nuove tecnologie (touch screen, couponing elettronico, social
network) a favore delle imprese aderenti, costruendo anche opportunità
per il cross selling.
Beneficio per le imprese: è legata al fatto di poter sviluppare una politica di
comunicazione a costi più bassi di quanto potrebbe fare ciascun aderente
singolarmente e di poter sviluppare azioni di promozione più mirate
attraverso una condivisione dell’informazione sulla clientela.
Rete di imprese: nuovo servizio sul mercato di riferimento
Obiettivo: sviluppare un servizio innovativo capace di migliorare l’efficienza
dei processi aziendali dei clienti (ad esempio, quelli amministrativi a
scarso valore aggiunto ma ad alta onerosità, come la riconciliazione di
pagamenti, il monitoraggio puntuale dei costi, etc…)
Beneficio per le imprese: è legato alla valorizzazione delle specifiche
competenze di ciascuna impresa aderente al fine di cogliere una
opportunità di business comune.
27
28. Forme di aggregazione di imprese: alcune tipologie
“Rete-contratto”
I soggetti contraenti
Contratto di rete stipulano un contratto avente
effetti obbligatori tra le parti
Organo comune
Fondo
patrimoniale
Soggettività
giuridica
Qualora esistente, l’Organo
comune agisce quale
mandatario dei soggetti
contraenti
Qualora esistente, il Fondo
patrimoniale rappresenta un
complesso di beni su cui
insistono una serie di diritti dei
soggetti contraenti
La rete non costituisce in alcun
modo una soggettività giuridica
capace di essere titolare di
posizioni giuridiche soggettive
proprie né civilistiche né
tributarie (anche se può esserle
attribuito il codice fiscale)
28
“Rete-organizzazione”
I soggetti contraenti
stipulano un contratto
avente effetto costitutivo
di un nuovo soggetto
giuridico
L’Organo comune agisce
quale organo della rete
Il Fondo patrimoniale
rappresenta il patrimonio
proprio della rete
La rete acquisisce
soggettività giuridica
attraverso l’iscrizione
come posizione
autonoma nella sezione
ordinaria del Registro
delle imprese nella cui
circoscrizione ha sede
29. TERZA PARTE - Le forme di aggregazione
Appendice 1: Riferimenti di Legge
Legge n. 33 del 9 aprile 2009
Art. 3, comma 4-ter. Con il contratto di rete due o più imprese si obbligano
ad esercitare in comune una o più attività economiche rientranti nei
rispettivi oggetti sociali allo scopo di accrescere la reciproca capacità
innovativa e la competitività sul mercato. Il contratto è redatto per atto
pubblico o per scrittura privata autenticata, e deve indicare:
a. la denominazione sociale delle imprese aderenti alla rete;
b. l'indicazione delle attività comuni poste a base della rete;
c. l'individuazione di un programma di rete, che contenga
l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascuna
impresa partecipante e le modalità di realizzazione dello scopo
comune da perseguirsi attraverso l'istituzione di un fondo
patrimoniale comune, in relazione al quale sono stabiliti i criteri di
valutazione dei conferimenti che ciascun contraente si obbliga ad
eseguire per la sua costituzione e le relative modalità di gestione,
ovvero mediante ricorso alla costituzione da parte di ciascun
contraente di un patrimonio destinato all'affare, ai sensi
dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a) del codice civile;
d. la durata del contratto e le relative ipotesi di recesso;
e. l'organo comune incaricato di eseguire il programma di rete, i suoi
poteri anche di rappresentanza e le modalità di partecipazione di
ogni impresa alla attività dell'organo.
Art. 3, comma 4-quater. Il contratto di rete è iscritto nel registro delle
imprese ove hanno sede le imprese contraenti.
Legge n. 122 del 30 luglio 2010
Art. 42, comma 2. Alle imprese appartenenti ad una delle reti di imprese
riconosciute ai sensi dei commi successivi competono vantaggi fiscali,
amministrativi e finanziari, nonché la possibilità di stipulare convenzioni
con l’A.B.I. nei termini definiti con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge n.
400 del 1988 entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto.”
29
30. Art. 42, comma 2bis. Il comma 4-ter dell’articolo 3 del decreto-legge 10
febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile
2009, n. 33, è sostituito dal seguente: “4-ter. Con il contratto di rete più
imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e
collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività
sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune
di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti
all’esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o
prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica
ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti
nell’oggetto della propria impresa. Il contratto può anche prevedere
l’istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo
comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti,
l’esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso. Ai fini degli
adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-quater, il contratto deve
essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata e deve
indicare:
a. il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale di ogni
partecipante per originaria sottoscrizione del contratto o per
adesione successiva;
b. l’indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di
innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti e le
modalità concordate tra gli stessi per misurare l’avanzamento verso
tali obiettivi;
c. la definizione di un programma di rete, che contenga l’enunciazione
dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante, le
modalità di realizzazione dello scopo comune e, qualora sia prevista
l’istituzione di un fondo patrimoniale comune, la misura e i criteri di
valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi
successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo
nonchè le regole di gestione del fondo medesimo; se consentito dal
programma, l’esecuzione del conferimento può avvenire anche
mediante apporto di un patrimonio destinato costituito ai sensi
dell’articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile. Al
fondo patrimoniale comune costituito ai sensi della presente lettera
si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli
articoli 2614 e 2615 del codice civile;
d. la durata del contratto, le modalità di adesione di altri imprenditori
e, se pattuite, le cause facoltative di recesso anticipato e le
condizioni per l’esercizio del relativo diritto, ferma restando in ogni
caso l’applicazione delle regole generali di legge in materia di
30
31. scioglimento totale o parziale dei contratti plurilaterali con
comunione di scopo;
e. se il contratto ne prevede l’istituzione, il nome, la ditta, la ragione o
la denominazione sociale del soggetto prescelto per svolgere
l’ufficio di organo comune per l’esecuzione del contratto o di una o
più parti o fasi di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza
conferiti a tale soggetto come mandatario comune nonchè le regole
relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza del
contratto. Salvo che sia diversamente disposto nel contratto,
l’organo comune agisce in rappresentanza degli imprenditori, anche
individuali, par tecipanti al contratto, nelle procedure di
programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle
procedure inerenti ad interventi di garanzia per l’accesso al credito
e in quelle inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei
processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti
dall’ordinamento nonchè all’utilizzazione di strumenti di
promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualità o di cui sia
adeguatamente garantita la genuinità della provenienza;
f. le regole per l’assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni
materia o aspetto di interesse comune che non rientri, quando è
stato istituito un organo comune, nei poteri di gestione conferiti a
tale organo, nonchè, se il contratto prevede la modificabilità a
maggioranza del programma di rete, le regole relative alle modalità
di assunzione delle decisioni di modifica del programma
medesimo”.
Art. 42, comma 2-ter. Il comma 4-quater dell’articolo 3 del decreto-legge
10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile
2009, n. 33, è sostituito dal seguente: “4-quater. Il contratto di rete è
soggetto a iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso cui è
iscritto ciascun partecipante e l’efficacia del contratto inizia a decorrere
da quando è stata eseguita l’ultima delle iscrizioni prescritte a carico di
tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari”.
Art. 42, comma 2-quater. Fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre
2012, una quota degli utili dell’esercizio destinati dalle imprese che
sottoscrivono o aderiscono a un contratto di rete ai sensi dell’articolo 3,
commi 4-ter e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e
successive modificazioni, al fondo patrimoniale comune o al patrimonio
destinato all’affare per realizzare entro l’esercizio successivo gli
investimenti previsti dal programma comune di rete, preventivamente
asseverato da organismi espressione dell’associazionismo imprenditoriale
31
32. muniti dei requisiti previsti con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, ovvero, in via sussidiaria, da organismi pubblici individuati con il
medesimo decreto, se accantonati ad apposita riserva, concorrono alla
formazione del reddito nell’esercizio in cui la riserva è utilizzata per scopi
diversi dalla copertura di perdite di esercizio ovvero in cui viene meno
l’adesione al contratto di rete. L’asseverazione è rilasciata previo riscontro
della sussistenza nel caso specifico degli elementi propri del contratto di
rete e dei relativi requisiti di partecipazione in capo alle imprese che lo
hanno sottoscritto. L’Agenzia delle entrate, avvalendosi dei poteri di cui al
titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, vigila sui contratti di rete e sulla realizzazione degli investimenti
che hanno dato accesso all’agevolazione, revocando i benefici
indebitamente fruiti. L’importo che non concorre alla formazione del
reddito d’impresa non può, comunque, superare il limite di euro
1.000.000. Gli utili destinati al fondo patrimoniale comune o al
patrimonio destinato all’affare trovano espressione in bilancio in una
corrispondente riserva, di cui viene data informazione in nota integrativa,
e sono vincolati alla realizzazione degli investimenti previsti dal
programma comune di rete.
Art. 42, comma 2-quinquies. L’agevolazione di cui al comma 2-quater può
essere fruita, nel limite complessivo di 20 milioni di euro per l’anno 2011
e di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013,
esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi
dovute per il periodo di imposta relativo all’esercizio cui si riferiscono gli
utili destinati al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato
all’affare; per il periodo di imposta successivo l’acconto delle imposte
dirette è calcolato assumendo come imposta del periodo precedente
quella che si sarebbe applicata in assenza delle disposizioni di cui al
comma 2-quater. All’onere derivante dal presente comma si provvede
quanto a 2 milioni di euro per l’anno 2011 mediante utilizzo di quota
delle maggiori entrate derivanti dall’articolo 32, quanto a 18 milioni di
euro per l’anno 2011 e a 14 milioni di euro per l’anno 2013 mediante
utilizzo di quota delle maggiori entrate derivanti dall’articolo 38, commi
13bis e seguenti, e quanto a 14 milioni di euro per l’anno 2012 mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Art. 42, comma 2-sexies. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle
entrate, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti criteri e
32
33. modalità di attuazione dell’agevolazione di cui al comma 2-quater, anche
al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo previsto dal comma
2-quinquies.
Art. 42, comma 2-septies. L’agevolazione di cui al comma 2-quater è
subordinata all’autorizzazione della Commissione europea, con le
procedure previste dall’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul
funzionamento dell’Unione europea”.
Legge n. 134 del 7 agosto 2012
Art. 45. il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Al comma 4-ter
dell'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive
modificazioni, le parole da: "Ai fini degli adempimenti" fino a: "la
genuinità della
provenienza;" sono sostituite dalle seguenti: "Se il
contratto prevede l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e di un
organo comune destinato a svolgere un'attività, anche commerciale,
con i terzi: 1)
la pubblicità di cui al comma 4-quater si intende
adempiuta mediante l'iscrizione del contratto nel registro delle imprese
del luogo dove ha sede la rete; 2) al fondo patrimoniale comune si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e
2615, secondo comma, del codice civile; in ogni caso, per le obbligazioni
contratte dall'organo comune in relazione al programma di rete, i terzi
possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune; 3)
entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale l'organo comune
redige una situazione patrimoniale, osservando, in quanto compatibili,
le disposizioni relative al bilancio di esercizio della società per azioni, e
la deposita presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo ove ha
sede; si applica,
in
quanto compatibile, l'articolo 2615-bis, terzo
comma, del codice civile. Ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al
comma 4-quater, il contratto deve essere redatto per atto pubblico o
per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a
norma degli articoli 24 o 25 del codice di cui al decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, e
successive
modificazioni,
da
ciascun
imprenditore o legale rappresentante
delle
imprese
aderenti,
trasmesso ai competenti uffici del registro delle imprese attraverso il
modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
dello sviluppo economico, e deve indicare: a) il nome, la ditta, la ragione
o la
denominazione
sociale
di ogni partecipante per originaria
sottoscrizione del contratto
o
per adesione successiva, nonchè la
33
34. denominazione e la sede della rete, qualora sia prevista l'istituzione di
un fondo patrimoniale comune ai sensi della lettera c); b) l'indicazione
degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità
competitiva dei partecipanti e le modalità concordate con gli stessi per
misurare l'avanzamento verso tali obiettivi; c) la definizione di un
programma di rete, che contenga l'enunciazione dei diritti e degli
obblighi assunti da ciascun partecipante; le modalità di realizzazione
dello scopo comune e, qualora sia prevista l'istituzione di un fondo
patrimoniale
comune, la misura e i criteri di
valutazione
dei
conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun
partecipante si obbliga a versare al fondo, nonchè le regole di gestione
del fondo medesimo; se consentito dal programma, l'esecuzione del
conferimento può avvenire anche mediante apporto di un patrimonio
destinato, costituito ai sensi dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera
a), del codice civile; d) la durata del contratto, le modalità di adesione
di altri imprenditori e, se pattuite, le cause facoltative di recesso
anticipato e le condizioni per l'esercizio del relativo diritto, ferma
restando in ogni caso l'applicazione delle regole generali di legge in
materia di scioglimento totale o parziale dei contratti plurilaterali con
comunione di scopo; e) se il contratto ne prevede l'istituzione, il nome, la
ditta, la ragione o la denominazione sociale del soggetto prescelto per
svolgere l'ufficio di organo comune per l'esecuzione del contratto o di una
o più parti o fasi di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza
conferiti a tale soggetto, nonchè le regole relative alla sua eventuale
sostituzione durante la vigenza del contratto. L'organo comune agisce
in rappresentanza della rete e, salvo che sia diversamente disposto nel
contratto, degli imprenditori,
anche individuali, partecipanti
al
contratto,
nelle
procedure
di programmazione negoziata con le
pubbliche amministrazioni, nelle procedure inerenti ad interventi di
garanzia per l'accesso al credito e in quelle inerenti allo sviluppo del
sistema imprenditoriale nei processi di
internazionalizzazione
e di
innovazione previsti dall'ordinamento,
nonchè
all'utilizzazione
di
strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualità o di
cui sia adeguatamente garantita la genuinità della provenienza;"»; al
comma 2, all'alinea, le parole: «è aggiunto infine il seguente periodo.»
sono sostituite dalle seguenti: «sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:»
e, al capoverso, dopo le parole: «annotazioni d'ufficio della modifica»
sono aggiunte le seguenti: «; se è prevista la costituzione del fondo
comune, la rete può iscriversi nella sezione ordinaria del registro
delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede; con
l'iscrizione
nel registro delle imprese la rete acquista soggettività
giuridica».
34
35. Legge n. 221 del 17 dicembre 2012
Art. 36. Nel comma 4 dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Il
contratto di rete che prevede l'organo comune e il fondo patrimoniale non
è dotato di soggettività giuridica, salva la facoltà di acquisto della stessa
ai sensi del comma 4-quater ultima parte.»". Dopo il comma 4 è inserito il
seguente: «4-bis. All'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10
febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile
2009, n. 33, ultimo periodo, le parole: "con l'iscrizione nel registro delle
imprese la rete acquista soggettività giuridica" sono sostituite dalle
seguenti: "con l'iscrizione nella sezione
ordinaria del registro delle
imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede la rete acquista
soggettività giuridica. Per acquistare la soggettività giuridica il contratto
deve essere stipulato
per
atto pubblico o per scrittura privata
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82"»; "alla lettera e), il secondo
periodo è sostituito dal seguente: «L'organo comune agisce in
rappresentanza della rete, quando essa acquista soggettività giuridica e,
in assenza della soggettività, degli imprenditori, anche individuali,
partecipanti al contratto salvo che sia diversamente disposto nello stesso"
35
36. Tavola di sintesi: Evoluzione normativa delle reti di impresa costituite
attraverso il contratto di rete
Argomenti
Fondo
patrimoniale
Condizioni
Organo comune
Pubblicità
Legge N. 33 del Legge 122 del Legge N. 134 del
09/04/2009
30/07/2010
07/08/2012
Obbligatorio
Facoltativo. Le reti
che lo hanno
acquisiscono
soggettività
giuridica con
l’iscrizione al Rea.
Iscrizione Rea sede Iscrizione Rea sede
Iscrizione Rea Iscrizione Rea
della rete (la rete è della rete (la rete è
dei singoli (è
dei singoli (è
titolare di una
titolare di una
una qualità dei una qualità dei
posizione
posizione
singoli)
singoli)
autonoma)
autonoma)
Non previsto
Per atto
pubblico o
scrittura privata
autenticata
Controllo
e
Libero
rendicontazione
Rapporto
con i terzi
Facoltativo
Facoltativo. Le reti
che lo adottano
automaticamente
hanno soggettività.
giuridica
Legge N. 221 del
17/12/2012
Singoli
partecipanti
Organo comune
Organo comune
Organo
agisce in
agisce per la rete
comune opera rappresentanza
con soggettività e
su mandato
della rete e dei
per i singoli senza
dei
singoli salvo che il soggettività se il
partecipanti
Contratto non lo
Contratto lo
vieti
consente
Per atto
pubblico o
scrittura
privata
autenticata
Contratto di rete è
redatto per atto
pubblico o
scrittura privata
autenticata ovvero
per atto firmato
digitalmente
Contratto di rete è
redatto per atto
pubblico o scrittura
privata autenticata
ovvero per atto
firmato digitalmente
Rendicontazione
Controllo di
Rendicontazione alla
alla chiusura
avanzamento
chiusura annuale,
annuale, secondo
del
secondo le regole,
le regole, se
Programma di
se compatibili, delle
compatibili, delle
rete
società per azioni
società per azioni
Per le obbligazioni Per le obbligazioni
In assenza di
contratte
contratte
fondo
dall’Organo
dall’Organo comune
patrimoniale
comune si possono si possono far valere
saranno
far valere i diritti
i diritti
coinvolti i
esclusivamente sul esclusivamente sul
singoli aderenti
fondo comune
fondo comune
36
38. Come preparare un contratto di rete (alcuni esempi)
Legge di Riferimento - (L 122/2010 - Art. 42, comma 2bis)
Elementi obbligatori del contratto
a.
Il NOME, la DITTA, la RAGIONE o la DENOMINAZIONE SOCIALE
di ogni partecipante (per originaria sottoscrizione o per adesione
successiva);
b.
Gli OBIETTIVI STRATEGICI di innovazione e di innalzamento della
c a p a c i t à c o m p e t i t i v a ; l e M O DA L I T À P E R M I S U R A R E
L’AVANZAMENTO verso tali obiettivi;
c.
il PROGRAMMA DI RETE che deve contenere:
•
diritti e obblighi assunti da ciascun partecipante
•
modalità di realizzazione dello scopo comune
d.
la DURATA DEL CONTRATTO,
e.
le MODALITÀ DI ADESIONE di altri imprenditori e le CAUSE DI
RECESSO anticipato
f.
le REGOLE PER DECIDERE
•
su aspetti di interesse comune (solo se sono aspetti che NON
rientrano nei poteri di un eventuale Organo Comune).
•
come modificare il programma di rete, se il contratto ne
prevede la modificabilità a maggioranza.
Elementi facoltativi del contratto
g.
(nel caso
preveda l’organo comune per l’esecuzione del
contratto ): i POTERI DI GESTIONE E DI RAPPRESENTANZA
conferiti e le REGOLE RELATIVE ALLA SUA EVENTUALE
SOSTITUZIONE;
h.
(nel caso preveda un fondo patrimoniale comune): la MISURA e i
CRITERI DI VALUTAZIONE DEI CONFERIMENTI INIZIALI e dei
CONTRIBUTI SUCCESSIVI dei retisti; le REGOLE DI GESTIONE
DEL FONDO medesimo;
38
39. Esempio di Contratto di rete
Repertorio n........
n........
Raccolta
CONTRATTO DI RETE D’IMPRESE
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno XXXXXXXX , il giorno XXXX del mese di XXXX
= Giorno / Mese /Anno =
in xxxxxx e propriamente nel mio studio.
Innanzi a me Dottor xxxxxxxxxxxxxxx, Notaio residente in xxxxxxxxxxx, con
studio alla via xxxxxxxxxxxxxxxx n. xx, iscritto nel Ruolo del Distretto
Notarile di xxxxxxxx, senza intervento di testimoni per espressa rinunzia
fattavi, di comune accordo fra loro e col mio consenso, dai costituiti, i
quali hanno tutti i requisiti voluti dalla legge,
e
il
sono presenti i Signori:
1.
2.
1) xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nato in xxxxxxxxxxxx il xxxxxxxxxxxxxx e
domiciliato, per ragione della carica, ove
appresso, il quale interviene al presente atto non in nome proprio
ma nella sua qualità di Consigliere Delegato della società
"xxxxxxxxxxx S.R.L.", con unico socio, con sede in xxxxxxxxx, Via
xxxxx n. xxx, costituita in Italia il 21 giugno 1996, capitale sociale
Euro 96.900,00 (novantaseimilanovecento virgola zero zero)
interamente versato, iscritta al n. xxxx del Repertorio Economico
Amministrativo presso la Camera di Commercio, Industria,
Artigianato ed Agricoltura di xxxxx, codice fiscale e numero di
iscrizione presso il Registro Imprese di xxxxxxxxxxxxx, al presente
atto autorizzato - non rientrando il presente atto tra i poteri ad esso
già attribuiti - in virtù e per effetto di specifica delibera del
Consiglio di Amministrazione di detta società in data 26 marzo
2010, della quale io Notaio ho preso visione;
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2) xxxxxxxxxxxxxx, nato in xxxx il xxxxxxxxxx e domiciliato, per
ragione della carica, ove appresso, il quale interviene al presente
atto non in nome proprio ma nella sua qualità di Amministratore
della società "xxxxxxxxxxxxxx S.R.L.", con unico socio, con sede in
xxxxxxxxx via xxxxxxxxxxxxn.xxxxxxx, presso l'Associazione degli
Industriali, costituita in Italia il xxxxxxxxx, capitale sociale Euro
10.329,14 (diecimilatrecentoventinove virgola quattordici)
interamente versato, iscritta al n. xxxxxxxx del Repertorio
Economico Amministrativo presso la Camera di Commercio,
Industria, Artigianato ed
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40. Agricoltura di Grosseto, codice fiscale e numero di iscrizione presso
il Registro Imprese di xxxxxxxxxxxxx, al presente atto autorizzato non rientrando il presente atto tra i poteri ad esso già attribuiti - in
virtù e per effetto di specifica decisione degli amministratori in data
19 marzo 2010, della quale io Notaio ho preso visione;
3) xxxxxxxxxx, nato in xxxxxxxxxxxx il xxxxxxxxxxx e domiciliato, per
ragione della carica, ove appresso, il quale interviene al presente atto non
in nome proprio ma nella sua qualità di Consigliere e Amministratore
Delegato della società "xxxxxxxx SRL", con unico socio, con sede in
xxxxxxx, via xxxxxxxx n. xx, presso l'Associazione degli Industriali,
costituita in Italia il 28 luglio 1988, capitale sociale Euro 191.462,00
(centonovantunomilaquattrocentosessantadue virgola zero zero)
interamente versato, iscritta al n. xxxx del Repertorio Economico
Amministrativo presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed
Agricoltura di xxxx, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro
Imprese di xxxxxxxxxxxxx, al presente atto autorizzato - non rientrando il
presente atto tra i poteri ad esso già attribuiti - in virtù e per effetto di
specifica delibera del Consiglio di Amministrazione di detta società in
data 24 marzo 2010, della quale io Notaio ho preso visione.
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Della identità personale, qualifica e poteri, di essi costituiti sono io Notaio
certo ed i costituiti stessi hanno richiesto il mio ministero per la stipula
del presente atto, regolato come segue:
ART. 1
Ai sensi dell'art. 3 comma 4 ter e seguenti della Legge 9 aprile 2009 n. 33
di conversione al Decreto Legge 10 febbraio 2009 n. 5, come modificato
dall'art.1 della Legge 23 luglio 2009 n. 99, fra le società "xxxxxx S.R.L.",
con sede in xxxxx, "xxxxxxxxxx S.R.L.", con sede in xxxxxx e "xxxxxxxxx
SRL", con sede in xxxx, rappresentate come detto, viene concluso un
"Contratto di Rete d’Imprese" , regolato dai seguenti patti e condizioni.
ART. 2
La Rete è denominata: "xxxxxxxxxxxxxxxxx - RETE D'IMPRESE".
ART. 3
La sede della Rete è in xxxxxx, via xxxxx n. xxx.
Vengono istituite sedi operative presso le sedi delle società inizialmente
contraenti.
Con deliberazione dell’Assemblea degli Aderenti potranno essere istituite
filiali, rappresentanze ed agenzie.
ART. 4
Con il presente Contratto di Rete d'Imprese i contraenti si prefiggono i
seguenti obiettivi strategici per lo svolgimento delle attività comuni di
seguito descritte:
40
41. o Gestire le iniziative ed i progetti comuni fra le Società di servizi aderenti
alla rete;
o Gestire progetti di ricerca e sviluppo avvalendosi anche di finanziamenti
pubblici e privati;
o Progettare e realizzare iniziative innovative di informazione, formazione
e servizi alle imprese prevalentemente nel territorio della Toscana del Sud;
o Progettare e realizzare iniziative editoriali e di comunicazione comuni
fra le tre società di servizi come, ad esempio, la Rivista xxxxxxxxxxxx – xxx
detenendone la proprietà intellettuale.
Per raggiungere i suddetti scopi la Rete potrà ottenere risorse economiche
direttamente dalle tre società di servizi aderenti alla rete o fatturare le
proprie prestazioni alle imprese beneficiarie delle prestazioni stesse. A tal
fine, ciascuna Impresa aderente, si impegna a prestare la propria
collaborazione più ampia secondo quanto di seguito stabilito nel presente
contratto, assumendo gli obblighi e gli impegni nello stesso contenuti.
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ART. 5
Le Imprese Aderenti, rappresentate come detto, si obbligano a gestire
unitariamente le attività sopra descritte, ed a costituire un Fondo
Patrimoniale Comune idoneo al perseguimento degli scopi del contratto
ed a sostenere, in parti eguali fra esse, le spese di funzionamento
generale della Rete e della sua attività;
a tal fine il Presidente della Rete provvederà a formulare periodici
preventivi, in base ai quali i contraenti saranno tenuti alle eventuali
anticipazioni, salvo conguaglio a rendiconto annuale.
La società "xxxxxxxxxxxx S.R.L.", con sede xxxxxxxxxxx, rappresentata
come detto, dichiara di conferire, come conferisce, nel Fondo Patrimoniale
Comune ai sensi della lettera c) dell'art. 1 della citata Legge 99 del 2009,
il ramo di azienda relativo alla testata: "Rivista xxxxxxxxxxxxxxxxxxx",
bimestrale di informazione, opinione, economia e impresa, registrato
presso il Tribunale di xxxxxxxxxxxal n. xxxxxxxxx in data 26 marzo 2009,
distribuito in circa 7.500 copie nella zona Sud della Toscana a mezzo
posta ed include:
o Il Marchio "xxxx" nell'attuale denominazione e rappresentazione grafica
registrata;
o Le autorizzazioni e concessioni amministrative relative alla
pubblicazione della
"xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx";
o I contratti di pubblicità relativi alla "Rivista xxxxxxxxxxxxx".
Il valore del ramo di azienda conferito, ai sensi della lettera c) dell'art. 1
della citata Legge 99 del 2009, è di Euro 6.000,00 (seimila virgola zero
zero) di cui Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) da riferirsi al marchio
41
42. ed Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero) da riferirsi all'avviamento.
Con precisazione che la testata sopra descritta era detenuta dalla società
"xxxxxxxxxxx S.R.L." in nome e per conto anche di tutte le altre società
aderenti.
Gli Aderenti, rappresentati come detto, dichiarano inoltre, di conferire,
come qui conferiscono, nel Fondo Patrimoniale Comune, quanto segue:
o "xxxxxxxxxxxx S.R.L.", con sede in xxx, Euro 3.000,00 (tremila virgola
zero zero);
o "xxxxxxxxxxxx S.R.L.", con sede in xxxx, Euro 3.000,00 (tremila virgola
zero zero);
o "xxxxxxxxxx S.R.L.", con sede in xxxx, Euro 3.000,00 (tremila virgola zero
zero) - oltre ad Euro 6.000,00 (seimila virgola zero zero) già conferiti
mediante l'apporto del ramo di azienda -.
ART. 6
Per la durata del Contratto di Rete gli Aderenti non potranno chiedere la
divisione del Fondo Patrimoniale Comune e ciò anche in caso di recesso
od esclusione.
In quest ultimo caso la quota del Fondo spettante all'escluso resterà a
vantaggio degli altri Aderenti, mentre in caso di recesso il recedente avrà
diritto alla stessa – calcolata al tempo del recesso – solo successivamente
alla scadenza del contratto di Rete.
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Allo scioglimento del contratto di Rete non potranno essere ottenute
liquidazioni della quota di Fondo Patrimoniale Comune spettante, se non
dietro prova di aver definitivamente regolato tutti i rapporti di debito verso
le altre imprese aderenti, verso i committenti e verso terzi nei cui
confronti la Rete e/o le altre imprese aderenti possano essere chiamate a
rispondere.
ART. 7
La durata della Rete è fissata fino al 31 dicembre 2030.
L'Assemblea degli Aderenti potrà, alla scadenza o prima, stabilire un
ulteriore termine di durata.
ART. 8
L'ammissione di nuove imprese al contratto di Rete dovrà essere
approvata da tutti gli Aderenti ed importerà accettazione di tutte le norme
del presente Atto, di quelle dell'eventuale regolamento e delle altre
eventuali convenzioni complementari.
ART. 9
Le imprese aderenti potranno recedere dal Contratto di Rete nei soli casi
di scioglimento della rispettiva società o di cessazione definitiva
dell'attività di impresa. Potrà essere esclusa dal contratto di rete, per
deliberazione a maggioranza dell’Assemblea degli Aderenti, l'impresa
42
43. Aderente che avesse violato ripetutamente e gravemente gli obblighi
assunti nel contratto, e ciò senza pregiudizio di ogni altra azione di danni
a suo carico. E' inoltre esclusa di diritto l'impresa Aderente che sia
dichiarata fallita o che sia ammessa alla procedura di concordato
preventivo, di liquidazione coatta o di amministrazione controllata.
ART. 10
La partecipazione alla Rete è trasferibile solo unitamente all'azienda o al
suo ramo concretamente interessato alle attività che il presente contratto
disciplina, rientrando il presente contratto nella disciplina dell'art. 2558
del Codice Civile.
ART. 11
Sono Organi dell'esecuzione del Contratto di Rete: o L'Assemblea degli
Aderenti; o Il Presidente.
ART. 12
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L'Assemblea degli Aderenti è composta dai rappresentanti legali o
volontari di tutte le imprese aderenti, le quali possono anche farsi
rappresentare da un'altra impresa aderente con delega scritta.
Ogni Aderente ha diritto ad un voto.
L'Assemblea è convocata dal Presidente con avviso personale, da inviare a
mezzo lettera raccomandata, fax o e-mail con avviso di ricevimento
contenente l'ora, il giorno, il luogo e l'elenco delle materie da trattare, 7
(sette) giorni prima di quello fissato per l'adunanza; con tutte le imprese
Aderenti direttamente presenti, l'Assemblea si intende comunque
validamente costituita e può deliberare su tutti gli argomenti sui quali,
all’unanimità, l’Assemblea stabilisca di deliberare. Delle deliberazioni
dell'Assemblea è redatto verbale a cura del Presidente o del Segretario
all’uopo nominato che può essere anche un terzo. I verbali sono trascritti
a cura del Segretario in apposito libro e gli aderenti possono prenderne
conoscenza.
Gli Aderenti possono adottare le loro decisioni anche a mezzo di
consultazione scritta, il testo scritto della stessa, dal quale risulti con
chiarezza il relativo argomento, è predisposto dal Presidente o da uno
degli Aderenti. Esso viene sottoposto, a ciascun Aderente, con
comunicazione a mezzo lettera raccomandata o
anche a mezzo fax o e-mail con avviso di ricevimento, inviati agli Aderenti
rispettivamente all'indirizzo o al numero di fax o e-mail, a tal fine
comunicato al Presidente.
Sarà del pari considerata effettuata la comunicazione ove il testo della
decisione sia datato e sottoscritto per presa visione dall'Aderente
interpellato.
L'Aderente interpellato, se lo ritiene, presta il suo consenso per iscritto,
sottoscrivendo il testo predisposto od altrimenti approvandolo per iscritto.
La decisione si perfeziona validamente quando tutti gli aderenti siano stati
43
44. interpellati e tutti abbiano espresso e comunicato il proprio consenso alla
decisione proposta.
Il Presidente deve informare senza indugio tutti gli Aderenti delle decisioni
adottate. La documentazione relativa deve essere conservata tra gli atti
della Rete.
ART. 13
L'Assemblea degli aderenti:
1.
a) Nomina il suo Presidente;
2.
b) Approva il rendiconto annuale predisposto dal Presidente;
3.
c) Approva gli eventuali regolamenti interni;
4.
d) Delibera sull'ammissione di nuovi componenti della Rete;
5.
e) Delibera in merito al riparto degli utili ed alla copertura delle
perdite;
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f) Delibera sulle altre materie ad essa rimesse dal presente atto o che il
Presidente ritenga di sottoporre alla sua attenzione.
ART. 14
L'Assemblea delibera validamente con il voto unanime di tutti gli Aderenti,
salvo che per esclusione di uno degli Aderenti, così come specificato al
precedente articolo 9.
ART. 15
Il Presidente è investito dei più ampi poteri per la esecuzione e la gestione
ordinaria della Rete ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga
opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dei suoi scopi, salvo gli
atti che importino un'esposizione della Rete verso terzi o Istituti di Credito
superiore ad Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero) per i quali
dovrà essere, preventivamente, autorizzato dall'Assemblea.
Il Presidente, tra l’altro:
o Assume e licenzia il personale dipendente, ne determina il compenso
nonché tutte le norme e modalità che devono da questo essere osservate
nell'adempimento delle mansioni affidate;
o Provvede alla gestione del Fondo Patrimoniale Comune.
Il Presidente dura in carica 1 (uno) anno e può essere nuovamente
nominato per ulteriori mandati.
Per il primo anno viene nominato Presidente il sopra costituito signor
xxxxxxxxxxxxx, il quale, presente accetta la carica conferitagli.
ART. 16
Il Presidente rappresenta legalmente la Rete di fronte ai terzi ed in
giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed
amministrative, in ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di
44
45. revocazione e cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle
liti. Per gli atti relativi, nonché per tutti quelli occorrenti per l'esecuzione
delle deliberazioni dell’assemblea degli aderenti, il Presidente ha firma
libera.
ART. 17
A cura del Presidente, entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio
annuale, dovrà essere redatta la situazione patrimoniale, osservando le
norme relative al bilancio di esercizio delle società a responsabilità
limitata; la redazione del bilancio potrà avvenire in forma abbreviata ove
ne ricorrano i presupposti previsti dalla Legge.
Il primo di tali rendiconti contemplerà l'attività della Rete fino al 31
dicembre 2010.
ART. 18
Per le obbligazioni assunte in nome della Rete dal Presidente risponde il
Fondo Patrimoniale Comune.
La Rete non può assumere obbligazioni per conto dei singoli Aderenti.
ART. 19
In caso di controversie fra gli Aderenti o fra un Aderente e la Rete è
obbligatorio esperire un tentativo di conciliazione ricorrendo ai Probiviri di
Confindustria Toscana.
ART. 20
Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento
del Contratto, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e
nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.
Il presente atto sconta l'imposta fissa di registro ai sensi dell'articolo 4
D.P 131 del 1986.
.R.
Le spese del presente atto e conseguenti cedono a carico della società
"xxxxxxxxxx S.R.L.", con sede in xxxx. Il rogito, contenuto in quattro fogli di
carta, occupa pagine tredici, questa compresa, scritto parte a macchina,
con inchiostro indelebile, da persona di mia fiducia e parte manoscritto
da me Notaio, a penna, viene sottoscritto e firmato a margine dai
costituiti e da me Notaio, alle ore 17,45.
Io Notaio ho dato chiara lettura del presente atto ai costituiti che, da me
interpellati mi dichiarano di aver rinvenuto il tutto conforme alla loro
volontà e lo approvano.
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48. A Cura di:
Luca Zanderighi - (Professore Economia e Gestione delle Imprese Università
degli Studi di Milano)
Con la collaborazione di:
Giovanna Mavellia
Ludovico Landi
Federico Mestroni
Coordinamento Grafico
Giovanni Collinetti
Ultimo Aggiornamento:
Novembre 2013
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