Integrazione atto di diffida permesso di costruire ex arena castellano
1. Al Signor Sindaco di
Gioia del Colle
All’Arch. Carlo Latrofa
Dirigente Servizio Ambiente
Provincia di Bari
Via G.Amendola, 189
70126 BARI
Al Comando Corpo Forestale
Via Eva, 24
70023 Gioia del Colle
All’Assessore Regionale all’Ecologia
Via delle Magnolie, 8
70026 Modugno
All’Assessore Regionale all’Urbanistica
Via delle Magnolie, 8
70026 Modugno
All’Ing. Venturo Carella
Capo Servizio del Territorio
Provincia di Bari
Via Castromediano, 138
70126 BARI
All’Ing. Nicola Giordano
Dirigente Assetto del Territorio
Regione Puglia
Via delle Magnolie, 8
70026 Modugno
Al Signor Procuratore della Repubblica
Presso il Tribunale di Bari
Via Hrand Nazariantz
70123 BARI
Al Comando Guardia di Finanza
Via G.D’Annunzio, 72
70023 Gioia del Colle
Atto di significazione e diffida del 25 febbraio 2011 – 2^ integrazione
Oggetto: permesso di costruire n.96/2010 rilasciato dal Dirigente dell’U.T.C. di Gioia del
Colle per la realizzazione di due interventi edilizi in zona omogenea F1 di P.R.G.:
realizzazione uffici, negozi e box;
demolizione e ricostruzione di civile abitazione, ex art. 4 della L.R. n. 14/2009.
Il sottoscritto Vito Antonio Vinci, residente in Gioia del Colle alla via F. Fellini n.45/c, al fine di
fornire alle SS.LL. in indirizzo ulteriori elementi di valutazione che consentano, nel rispetto
dell’autonomia di ciascuno, di assumere le determinazioni connesse alle competenze e alle funzioni
derivanti dalle leggi vigenti, con il presente atto integra le argomentazioni già svolte nell’atto
richiamato, argomentazioni che qui si confermano.
PREMESSO
che in data 25 febbraio 2011 notificò al Sindaco di Gioia del Colle il secondo “atto di
significazione e diffida” relativo alla presunta illegittimità del p.d.c. di cui all’oggetto non ottenendo
alcun riscontro;
che il rispetto per la carica istituzionale ricoperta dal dott. Piero Longo, nella duplice veste di
Sindaco di Gioia del Colle e di Presidente del Consiglio Provinciale, impone allo scrivente di
rivolgersi comunque anche alla Sua persona;
2. che in data 14 marzo u.s., nel corso dell’adunanza del Consiglio Comunale ( di cui ha dato notizia
il quindicinale di informazione locale “GIOIA oggi” , numero 7- Marzo II- allegato a) è stata
presentata un’interrogazione, a firma del capogruppo del PdL dott. Vito Paradiso, relativa al p.d.c.
de quo, ritenuto illegittimo;
che la destinazione dell’area sulla quale è in corso l’intervento edilizio già menzionato è stata
certificata dal Dirigente dell’U.T.C. quale zona F1 (servizi di quartiere, come specificati dall’art.
16, comma 8, del DPR n. 380/2001: “asili nido e scuole materne, scuole dell’obbligo nonché
strutture e complessi per l’istruzione superiore dell’obbligo, mercati di quartiere, delegazioni
comunali, chiese ed altri edifici religiosi, impianti sportivi di quartiere, aree verdi di quartiere,
centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie) ricadente in zona Z.P.S e zona S.I.C (allegato b );
che in data 28/07/2010 il Dirigente dell’U.T.C. esprimeva parere favorevole al rilascio del p.d.c.
“fermo restando l’uso pubblico degli uffici” (allegato c);
che, in pari data, il Dirigente richiedeva ai proprietari e ai progettisti dell’intervento citato la
“Valutazione di incidenza”( ex art. 5 del DPR n. 357/1997, come modificato dall’art. 6 del DPR n.
120/2003) di competenza del Servizio Ambiente della Provincia di Bari (allegato d );
che i titolari dell’intervento edilizio producevano, invece, un’autocertificazione (a firma dei
progettisti) in sostituzione del nulla-osta, propedeutico al rilascio del p.d.c. (allegato e);
che in data 22.11.2010, per notaio dott. Alberto D’Abbicco, i germani Castellano, richiedenti il
p.d.c., sottoscrissero “Atto di vincolo” e “…allo scopo di ritirare il p.d.c. dichiarano di imporre il
vincolo a destinazione ad uso pubblico per l’intervento a farsi”;
che l’art. 107, 3° comma lettera f), del Dlgs n. 267/2000 testualmente recita: “ i provvedimenti di
autorizzazione, concessioni o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni,
anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da
atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie”;
che in data 15 marzo u.s. il secondo atto di significazione veniva riscontrato dagli Ingg. Nicola
GIORDANO e Venturo CARELLA, nelle rispettive qualità di Dirigente Regionale e Provinciale del
Servizio Urbanistica.
Tutto ciò premesso il sottoscritto con il presente atto integrativo
SIGNIFICA
Che il citato certificato di destinazione urbanistica, oltre a confermare ciò che era già a conoscenza
dello scrivente (zona F1-servizi di quartiere), ha reso noto che il Comune di Gioia del Colle è
ricompreso fra quelli che ricadono nei siti della Rete Natura 2000 – siti di importanza comunitaria
(SIC) e zone di protezione speciale (ZPS) - (Regolamento Regionale n.24/2005: Provincia di Bari-
Murgia Alta, codice IT9120007; Provincia di Taranto-Murgia di Sud-Est, codice IT9130005);
che in luogo della richiesta Valutazione di incidenza (V.I.A.), che compete al servizio Ambiente
della Provincia di Bari, veniva presentata ed accettata dal Dirigente dell’U.T.C. una semplice
autocertificazione, ancorchè il richiamato Regolamento Regionale n.24/2005 si applica nelle zone
omogenee “A” e “B” (art.1, comma 2) e non nelle zone F;
che, quand’anche si volesse dare un’interpretazione più estensiva degli interventi descritti nell’art.
1, l’autocertificazione avrebbe dovuto essere redatta e sottoscritta “da tecnico abilitato” (art.2, 1°
comma);
che l’inclusione del Comune di Gioia del Colle nei siti della Rete Natura 2000 esclude che
l’intervento edilizio in corso ai sensi dell’art. 4 della L.R. n.14/2009 possa ritenersi legittimo.
Infatti, l’art.6 , 1° comma lettera f), della citata L.R. (Limiti di applicazione) testualmente recita:
“Non è ammessa la realizzazione degli interventi di cui agli articoli 3 e 4 nei siti della Rete Natura
2000 (siti di importanza comunitaria – SIC – e zone di protezione speciale –ZPS )”;
che “…Le opere di urbanizzazione secondaria possono essere realizzate e gestite da privati previa
stipula di apposite convenzioni con il Comune che ne assicura l’uso pubblico. Per le opere di
urbanizzazione secondaria, ciascuna convenzione dovrà comunque prevedere che al termine del
periodo di tempo cui la convenzione si riferisce la proprietà dell’opera di urbanizzazione
(manufatti ed aree di sedime) passi in proprietà al Comune. E’ comunque ammesso che, adempiuto
3. quest’obbligo, queste strutture possano continuare ad essere gestite da privati (gli stessi loro
realizzatori o altri) previa stipula di ulteriori convenzioni con il Comune…” (Dalle N.T.A. del
P.R.G. del Comune di Palo del Colle – art.29). Si confrontino le N.T.A. dei Comuni di: Bitritto-
art.14-, Noicattaro-art.57-, Santeramo-art.43-, Altamura-artt.25 e 26-, Bitonto-art.23-,
Triggiano-art.54-, Noci-art.16-, etc.;
che le violazioni citate, inoltre, comporterebbero per il Comune anche un danno patrimoniale,
derivante dalla mancata acquisizione delle aree e dei futuri manufatti al patrimonio comunale;
che, quindi, anche alla luce degli esempi citati, l’intervento edilizio di che trattasi, nonché la sua
futura gestione, è di natura privatistica e non garantisce, perciò, la fruizione collettiva da parte
della comunità;
che il pagamento dell’IVA ad aliquota intera, che si presume corrisposta dall’impresa che sta
realizzando gli edifici di cui al citato p.d.c. per forniture e prestazioni, è la riprova che gli stessi non
rientrano nel novero di quelli previsti dall’art.3 del DM 1444/1968 ma sono privati (al riguardo
giova qui ricordare il parere dell’Agenzia delle Entrate-Ministero delle Finanze- Ris. 11.10.01,
n.157/E, per il riconoscimento dell’IVA agevolata -10%- alle opere di urbanizzazione secondaria,
parere espresso in forza della Circolare Ministeriale n.14 del 17.04.1981);
che il pagamento del costo di costruzione avvalora la tesi che trattasi di intervento privato, atteso
che “…il contributo di costruzione non è dovuto: per gli impianti, le attrezzature, le opere
pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonchè per le
opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici” ;
che il parere favorevole espresso dal Dirigente dell’U.T.C. sul rilascio del p.d.c., citato in premessa
sia, a parere dello scrivente, di dubbia legittimità, atteso che è stato espresso senza verificare che
fosse compatibile con le previsioni di pianificazione territoriale e, soprattutto, senza che vi fosse
una convenzione che stabilisse i modi di gestione del manufatto a farsi “ finalizzata a disciplinare e
garantire il perseguimento del pubblico interesse”.
Ben quattro mesi dopo, come si dirà, viene formalizzato un Atto di Vincolo sottoscritto dai
richiedenti il p.d.c. in cui si esclude soltanto la destinazione residenziale dell’edificio a farsi, ma
non si fornisce alcun altro tipo di garanzia;
che l’“Atto di vincolo” citato in premessa, innovando nell’ordinamento perché, relativamente
all’atto de quo, non è previsto da alcuna normativa, rappresenta una pura invenzione con la quale
aggirare “il preventivo convenzionamento” di cui all’art.15, 5° comma, della L.R. n. 20/2001. Il
citato atto di vincolo parla genericamente di “uso pubblico” (nello studio di un avvocato o di un
ingegnere accede il pubblico, ma in qualità di cliente che paga una parcella per il disbrigo di una
pratica privata; appare molto difficile sostenere che tali strutture possano svolgere la funzione di
“spazi o servizi di uso collettivo” come definiti dall’art. 3 del DM n.1444/1968) senza indicare la
tipologia dell’intervento –difforme da quelle indicate dal citato DM – e senza offrire le garanzie che
solo la “preventiva convenzione” avrebbe potuto garantire, perché finalizzata a “…disciplinare e
garantire il perseguimento del pubblico interesse” (art.15, comma 5° della più volte citata L.R.
n.20/2001). Il detto atto di vincolo, quindi, essendo unilaterale, potrebbe annoverarsi fra “gli atti di
buona volontà” ma non può essere sostitutivo dell’istituto giuridico della “convenzione”. Sembra si
sia in presenza, quindi, di una fattispecie giuridica assolutamente anomala e priva di presupposti
normativi: con il più volte richiamato p.d.c. la Pubblica Amministrazione, unica titolare della
pianificazione urbanistica comunale, delega di fatto ad un privato una sua potestà indelegabile
(perché a sua volta delegata, per cui “delegatus delegare non potest”) per consentire quello che, per
quanto argomentato, sembrerebbe, a parere dello scrivente, un “abuso edilizio e paesaggistico-
ambientale” perpetrato con l’assenso del pubblico ufficiale cui è attribuita la competenza della
“prevenzione e repressione dell’abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale” (art.107, 3°
comma lettera g, Dlgs n. 267/2000)
che la parziale violazione dell’art.107, 3° comma lettera f), del Dlgs n.267/2000, come richiamato
in premessa, assorbe, come si dirà, tutti i vizi di legittimità sui quali si è argomentato e rende il
p.d.c. n.96/2010 illegittimo, in quanto risultano violate tutte le leggi e i regolamenti esistenti. Il
4. citato art. 107, infatti, attribuisce al Dirigente una serie di competenze “…ivi comprese le
autorizzazioni e le concessioni edilizie…”. Tali competenze, però, “…anche di natura
discrezionale…”, devono essere contemperate, perché la discrezionalità non si trasformi in arbitrio,
“…dal rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di
indirizzo…” In particolare, quindi, rileva la violazione dell’art.15, 5° comma, della Legge
Urbanistica Regionale n.20/2001: “…la realizzazione di interventi riservati dalla pianificazione
comunale all’iniziativa pubblica può essere affidata ai proprietari legittimati previo
convenzionamento finalizzato a disciplinare e garantire il perseguimento del pubblico
interesse…”;
le N.T.A. del vigente P.R.G. non prevedono che le urbanizzazioni secondarie o servizi di
quartiere possano essere realizzati dal privato;
nessun organo collegiale del Comune di Gioia del Colle ha mai approvato “atti generali di
indirizzo” riguardanti la realizzazione e la gestione dei servizi di quartiere da parte dei privati;
che, quindi, il più volte citato p.d.c. si ritiene sia illegittimo sia per violazione di leggi e
regolamenti sia per eccesso di potere;
che i riscontri al secondo atto di significazione, a firma dell’ing. Nicola Giordano (Dirigente del
Servizio Urbanistica della Regione Puglia) e dell’ing. Venturo Carella (Dirigente Servizio
Urbanistica della Provincia di Bari) sono stati apprezzati quali atti di mera cortesia ma, con tutto il
rispetto per le competenze e le funzioni di ognuno, appaiono soltanto adempimenti burocratico-
dilatori che non aiutano a fare chiarezza. L’affermazione dell’ing. Venturo Carella che non può
“sovrapporsi agli Organi di Giustizia adita” appare essere una tesi abbastanza ardita. La Giustizia
adita, infatti, è stata informata dei fatti solo perché valuti, nell’ambito dell’autonomia costituzionale
che le è propria, se vi siano fatti penalmente rilevanti. Ciò, quindi, non esime il Dirigente
dall’ottemperare alle funzioni delegate dalla Regione e non lo autorizza ad assumere un
comportamento che appare omissivo rispetto ad un obbligo di legge che non è attenuato dalla
discrezionalità;
che, nel reiterare la richiesta dei poteri sostitutivi per l’annullamento del più volte citato p.d.c., ex
art. 21 della L.R. n:20/2001, poteri delegati in termini di funzioni alla Provincia, ex art. 39 della
L.R. n.22/2006, il sottoscritto ne riassume qui di seguito le motivazioni:
L’intervento edilizio in corso rientra tra quelli previsti dall’art. 3 del DM 1444/1968?
E’ legittimo il rilascio del p.d.c. senza il preventivo nulla-osta di competenza della Provincia,
essendo il suolo de quo ricadente nei siti della Rete 2000?
E’ legittimo l’intervento edilizio di cui all’art.4 della L.R. n.14/2009 attesi i “limiti di
applicazione” di cui all’art.6 lettera h)?
Nell’intervento de quo è stato violato l’art.15, 5° comma, della L.R. n.20/2001?
Il citato p.d.c. appare viziato da eccesso di potere, atteso che non risultano soddisfatte le
prescrizioni di cui all’art.107, 3° comma lettera f), del Dlgs n. 267/2000: “…nel rispetto di
criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo…”, per cui la
richiesta del privato, prima del rilascio del p.d.c., andava sottoposta alle valutazioni e alle
decisioni del Consiglio Comunale, unico organo deputato a formulare atti di indirizzo?
È lecito che soltanto il Comune di Gioia del Colle, nella gestione delle aree destinate a servizi
di quartiere, disattenda le norme alle quali, invece, fanno riferimento i Comuni della
Provincia di Bari che sono stati citati?
Se le risposte che si daranno confuteranno le argomentazioni fin qui svolte vorrà dire che il
sottoscritto ha interpretato erroneamente leggi e regolamenti, della qual cosa si scusa sin d’ora; se,
come si ritiene, sono veritiere, ci si attende che le SS.LL., ognuna per le competenze e le funzioni
che per legge competono Loro, si comportino di conseguenza.
Appare opportuno, a parere dello scrivente, che l’Assessorato Regionale all’Urbanistica dica una
parola chiara, attraverso un’apposita circolare, sulla realizzazione e gestione dei servizi di quartiere
da parte del privato e ciò anche per il futuro (pare, infatti, che in via F. Fellini, in zona F1, stia per
essere rilasciato un altro p.d.c. fotocopia di quello di cui al presente atto: “ negozi ed uffici”).
5. Appare difficilmente comprensibile che in una fattispecie identica i Comuni citati applichino le
procedure riferite ed il solo Comune di Gioia del Colle assimili le zone F alle zone B nelle quali, per
il rilascio del p.d.c., è sufficiente la presentazione del progetto ed il pagamento degli oneri di
urbanizzazione e del costo di costruzione.
In presenza di fattispecie identiche è possibile che le procedure adottate siano entrambe legittime?
Nell’attesa di un cortese riscontro, si porgono distinti saluti.
Gioia del Colle, 18 aprile 2011
In fede
Vito Antonio Vinci