1. DOLO E COLPA NEL SISTEMA
PREVENZIONALE
Studio Bottini – Riproduzione vietata
“VALENZA LEGALE DEI S.G.S.L.”
TORINO 26 MAGGIO 2011
Relatore:
Relatore:
Fabrizio Bottini
Direttore Nazionale Ufficio Giuridico FIRAS – SPP
Docente in diritto della sicurezza sul lavoro e legislazione
prevenzionale comparata.
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2. FONTI NORMATIVE
Art. 2087 Codice Civile:
Civile
Tutela delle condizioni di lavoro;
l’imprenditore è tenuto ad adottare
nell’esercizio dell’impresa le misure che,
secondo la particolarità del lavoro,
l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a
tutelare l’integrità fisica e la personalità
morale dei prestatori di lavoro
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3. FONTI NORMATIVE
Art. 41 COSTITUZIONE
LIBERATA’ DI INIZIATIVA ECONOMICA
PRIVATA
Non può svolgersi in contrasto con l’utilità
sociale o in modo da recare danno alla
sicurezza, libertà ed alla dignità umana
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4. FONTI NORMATIVE
Art. 9 STATUTO DEI LAVORATORI
Rappresenta una svolta decisiva nelle
relazioni sociali mediante l’attribuzione alle
rappresentanze sindacali del diritto al
controllo della effettiva osservanza della
normativa sulla sicurezza sul lavoro
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5. TESTO UNICO ?
L’elaborato normativo contenuto all’interno del
D.lgs 81/08 è da considerarsi, più che un T.U. un
“Codice della Sicurezza” che raccoglie le novità
vigenti.
Non possiamo ancora parlare in termini unitari
della disciplina prevenzionistica in quanto una
porzione della normativa di settore si trova ancora
in svariati testi normativi
(D.lgs 151/2001 c.d. Testo Unico sulla maternità
D.lgs 66/2003 orario di lavoro ecc.)
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6. DINAMISMO EVOLUTIVO DELLA NORMA
DIRITTO AMM.VO SOCIOLOGIA
DIRITTO DEL DIRITTO PENALE
LAVORO
MEDICINA
LAVORO
NORMATIVA
TECNICA
DIRITTO CIVILE
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7. Gli obblighi di prevenzione nella legislazione
italiana
Legislazione specialistica: D.P.R.
Statuto 547/55, D.P.R. 303/56, D.P.R.
302/56, … ora superate dal
dei lavoratori
D.Lgs 81/08
Recepimento direttive Costituzione, Codice civile,
comunitarie Codice penale
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8. Responsabilità Civile
L’obbligo di sicurezza ricade principalmente sul
datore di lavoro, come soggetto responsabile
dell’intera organizzazione e garante del sistema
antinfortunistico.
Sotto il profilo giuridico al principio della
responsabilità penale, chiaro centro unitario di
formale imputazione, si contrappone il concetto della
imputazione
complessità dell’organizzazione aziendale....
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9. NATURA DELLA RESPONSABILITÀ
DEL DATORE DI LAVORO
Art. 2087 c.c.
violazione
Responsabilità contrattuale Responsabilità
(per violazione di un diritto di extracontrattuale
credito) (per violazione di un diritto
assoluto della persona)
Art. 1218 c.c.
(per dolo o colpa) Art. 2043 c.c.
(per dolo o colpa)
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10. REATI
DELITTI CONTRAVVENZIONI
Multa Ammenda
Reclusione Arresto
L’arresto: pena che deriva da una contravvenzione:
va da 5 giorni a 3 anni
OBBLIGHI DI SICUREZZA NORME E RESPONSABILITA’
La reclusione: pena detentiva derivante da delitti:
va da 15 giorni a 30 anni
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11. Responsabilizzazione dei detentori del potere
La responsabilità deve essere localizzata laddove si
trovano le competenze e i poteri.
RESPONSABILITÀ
RESPONSABILITÀ POTERE
La responsabilità risiede esattamente lí dove sono
presenti i poteri. Se non ci sono poteri non ci sono
responsabilità. Se invece ci sono i poteri (nei limiti dei
poteri che ogni soggetto ha) ci sono le connesse
responsabilità, al di là del “nomen juris” che viene
attribuito ad ogni singolo soggetto.
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12. .... segue...
Responsabilizzazione dei detentori
del potere
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13. Il principio di effettività
- Art. 299 D.lgs 81/08 e s.m.i -
Tale principio esprime la volontà
dell’ordinamento di fotografare i sistemi
organizzativi per quello che effettivamente
sono e di dare rilevanza agli obblighi e alle
responsabilità in base all’assetto delle
mansioni realmente svolte e dei poteri
concretamente esercitati
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14. Responsabilità Penale
il Reato o illecito penale, inteso come violazione
della legge penale (teoria formale) e come fatto
che lede il bene giuridico tutelato dalla norma
(teoria sostanziale) può definirsi coma la
condotta umana violatrice di una disposizione di
legge posta a tutela di un interesse giuridico o
valore.
Secondo la teoria tripartita il reato consta di un
elemento oggettivo di uno valutativo e di
uno psicologico.
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15. Responsabilità Penale
la teoria, invero, maggiormente accolta è
però quella bipartita secondo la quale il reato è
composto da un elemento oggettivo (condotta,
evento, causalità) e da uno soggettivo (dolo o
colpa).
La colpevolezza, intesa come atteggiamento
antidoveroso della volontà, segna l’appartenenza
psichica del fatto al suo autore, così come la
causalità ne determina l’appartenenza materiale.
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16. Responsabilità Penale
il dolo, quindi, è un plus rispetto al requisito della coscienza
e volontarietà della azione o della omissione di cui all’art.
42 c.p. che costituisce il minimum per affermare la suitas
della condotta al soggetto ravvisabile sia in presenza di uno
sforzo cosciente, sia allorquando, come nei reati dovuti a
dimenticanza, l’atto esterno poteva essere impedito con un
volere.
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17. Responsabilità Penale
nell’ipotesi di dolo eventuale il soggetto accetta
preventivamente la conseguenza della propria
azione, mentre nella colpa cosciente agisce con
la fiducia o la speranza che l’evento non si
verifichi.
Nel primo caso, dunque, vi è l’accettazione del
rischio, nell’altro ne manca l’adesione
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18. Responsabilità Penale
Ovviamente nel nostro Ordinamento penalistico esistono
diverse forme di dolo.
Solo a titolo esemplificativo se ne riportano quelle di più
immediato interesse prevenzionale:
Dolo indiretto: si ha quando l’evento non è l’obiettivo
indiretto
dell’azione od omissione dell’agente, il quale prevede l’evento
come conseguenza certa od altamente probabile della sua
condotta e lo accetta come strumento per perseguire un fine
ulteriore. (es. armatore che da fuoco alla nave per ottenere
risarcimento assicurativo, pur sapendo che come
conseguenza altamente probabile può esserci la morte
dell’equipaggio).
Dolo diretto: è la più grave forma di dolo e si verifica quando
diretto
il soggetto agente assume un comportamento voluto.
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19. La volontà colpevole
Il dolo è la forma tipica della volontà
colpevole si ha quando l’evento del reato è
dall’agente preveduto e voluto come
conseguenza della propria azione od
omissione (art. 43 c.p.)
Intellettiva Volitiva
Rappresentazione anticipata Intenzionalità dell’evento
Dell’evento
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20. Responsabilità Penale
Nel processo Thyssen krupp l’accusa diretta all’Amministratore
delegato è stata di Dolo eventuale:
È una forma di dolo indiretto e si ha quando l’agente pone in essere
una condotta con la consapevolezza che vi siano concrete possibilità
che la stessa produca un evento integrante un reato, eppur tuttavia
accetta il rischio di cagionarlo.
L’agente decide di agire “costi quel che costi”.
Il perché dell’accusa:
L’ amministratore delegato ha posticipato dal 2006-2007 al 2007-
2008 gli investimenti per il miglioramento dei sistemi antincendio
dello stabilimento di Torino, pur sapendo che a quella data la sede
sarebbe stata chiusa.
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21. Cassazione Pen. Sent. n.10994 del 1981
[Sussiste dolo eventuale indiretto
quando] l’agente si sia rappresentato
come probabile e possibile anche
l’evento morte e, ciononostante, abbia
agito, così accettando di esso
preventivamente il rischio e mostrando
in definitiva di volerlo cagionare.
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22. Cassazione sentenza n. 7 del 26/04/2010
La differenza tra dolo eventuale e dolo
diretto sta nell’accettazione nel primo caso
di un evento come possibile e nel secondo
di un evento come probabile.
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23. Responsabilità Penale
Oltre all’amministratore delegato (l’unico che risponde
di omicidio volontario con dolo eventuale), il
provvedimento riguarda:
- due consiglieri delegati;
- il direttore dello stabilimento di Torino;
- il RSPP (responsabile del servizio prevenzione
protezione ai rischi sul lavoro); che dovranno
rispondere di omissione volontaria di cautele
contro gli incidenti e l’omicidio colposo con colpa
cosciente
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24. Responsabilità Penale
Iscritti nel registro degli indagati anche
•Il tecnico incaricato di valutare il rischio incendio
•Tre persone (per falsa testimonianza)
•Quattro funzionari dello SPRESAL (che avvertirono
l’azienda prima dei sopralluoghi)
•Una decina di falsi testimoni
Si procederà anche per la responsabilità
riconducibile al gravissimo stress emotivo dei
lavoratori dopo la tragedia
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25. Responsabilità Penale
•Sanzione (pecuniaria) di euro 800.000
•Divieto di pubblicità dei propri prodotti per
sei mesi ,
•Esclusione dai sussidi e finanziamenti
pubblici;
•Revoca dei finanziamenti già concessi;
•Pubblicizzazione sui quotidiani.
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26. Responsabilità Penale
Si sono costituiti parte civile:
• La regione Piemonte (euro 973.300);
• Provincia di Torino (euro 500.000);
• I Sindacati (100.000 euro ad ognuno)
FIM/CISL – FIOM/CGIL- UILM/UIL- FILM – CUB.
• Decine di ex colleghi che lavoravano
all’interno dello stabilimento.
•Già consegnate alla famiglie delle
vittime 12 milioni e 970 mila euro
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27. Responsabilità Penale
Secondo l'accusa (oltre a Guariniello anche Laura
Longo e Francesca Traverso), l'omicidio
volontario è stato contestato all'amministratore
delegato in quanto lo stesso decise di posticipare i
lavori di adeguamento del sistema di rilevazione e
spegnimento degli incendi nello stabilimento
torinese benché sapesse che gli impianti non
rispettavano i criteri di sicurezza.
Iniziale stanziamento dei fondi necessari
all’adeguamento che venne sospeso in ragione della
preventivata chiusura dello stabilimento oggetto del
tragico evento.
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28. D.Lgs 231/2001
Il reato è stato dunque commesso nell’interesse e
nel vantaggio economico della società,
l’infortunio dunque non è il risultato di una scelta
individuale ma di una politica aziendale (D.lgs
231/2001)
il GUP ha anche accolto la richiesta di rinvio a
giudizio dell’azienda come persona giuridica
per illeciti amministrativi connessi alla mancata
adozione di cautele antinfortunistiche chiesto dalla
procura perché i comportamenti dei manager
coinvolti sono stati nell’interesse e a vantaggio
della società.
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29. PARTE CIVILE
COSTITUIRSI PARTE CIVILE:
La parte civile, nel processo penale, è il
soggetto danneggiato dal reato che intende
far valere dinnanzi al giudice penale la propria
pretesa di risarcimento ovvero di restituzione.
La domanda civile, inserita nel processo
penale, conserva la propria autonomia seppur
regolamentata da norme del codice di
procedura penale.
Soggetto legittimato è qualsiasi persona fisica
e giuridica nonché gli enti senza personalità
giuridica.
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30. REATI OMISSIVI
Nel campo della sicurezza sul lavoro assumono
particolare rilevanza, vista l’intensa frequenza, i c.d.
reati omissivi, essendo molteplici i soggetti con
l’obbligo di fare.
I reati omissivi si dividono in propri ed impropri.
Quest’ultimi ricorrono quando il soggetto ha il dovere
di assicurare il rispetto del bene protetto, per cui
l’inosservanza dell’obbligo di garanzia integra il reato.
Fattispecie art. 40 comma 2 c.p. non impedire un
c.p
evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire,
equivale a cagionarlo. (NORMA “UNIVERSALE”)
(omicidio colposo ascritto ad un capocantiere che
aveva il dovere di vigilare e quindi prevenire possibili
incidenti)
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31. La colpa per previsione
La colpa prevenzionale consiste nel non avere non assolto al
dovere di conoscibilità imposto dal legislatore in riferimento a
situazioni di pericolo da cui sia derivato l’evento dannoso.
Il legislatore impone ai debitori della sicurezza in materia di
prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro due doveri che
debbono coesistere nel:
Dovere di prevenzione
Dovere di adempimento ATTIVARSI sempre per prevedere ciò che si DEVE
Non restare inerti dinanzi agli obblighi di prevedere
Attivazione previsti dalle norme ATTIVARSI sempre per prevedere ciò che SAREBBE
Antinfortunistiche e d’igiene sul lavoro POSSIBILE o PROBABILE PREVEDERE
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32. Singoli reati
Art. 437 c.p. “chiunque ometta di collocare
impianti apparecchi o segnali destinati a prevenire
disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o
danneggia, è punito con la reclusione da 6 mesi a 5
anni. Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio,
la pena è la reclusione da 3 a 10 anni”.
L’elemento del reato si estrinseca sia in forma
omissiva (omettere di collocare) che commissiva
(rimuovere o danneggiare).
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33. Singoli reati
Nel primo caso (omettere di collocare) soggetti
attivi sono coloro sui quali grava l’obbligo di
collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a
prevenire oltre i disastri gi infortuni sul lavoro,
configurandosi come reato proprio.
Nel secondo caso (rimuovere o danneggiare)
soggetto attivo può essere chiunque e si versa in
un reato non proprio.
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34. Singoli reati
Il reato è pertanto considerato di pericolo presunto
avendo il legislatore valutato le condotte
ontologicamente pericolose, indipendentemente dal
realizzarsi dell’evento dannoso, il cui verificarsi
diventa una circostanza di aggravamento della
pena.
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35. DELITTI
• Art. 437 C.p. - Rimozione od omissione
dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro
• Art. 451 C.p. - Omissione colposa di
cautele o difese contro disastri o infortuni
sul lavoro
• Art. 589 C.p. - Omicidio colposo
• Art. 590 C.p. - Lesioni personali colpose
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36. ARTICOLO 451 C.P.
Omissione colposa di cautele o difese contro
disastri o infortuni sul lavoro - Chiunque, per
colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o
rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati
alla estinzione di un incendio, o al salvataggio o
al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, è
punito con la reclusione fino a un anno o con la
multa da Euro 103 a 516.
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37. ARTICOLO 589 C.P.
Omicidio colposo - Chiunque cagiona per
colpa la morte di una persona, . . . se il fatto è
commesso con violazione delle norme per
la prevenzione degli infortuni sul lavoro, . . .
è punito con la reclusione da uno a cinque
anni….
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38. ARTICOLO 590 C.P.
Lesioni personali colpose - Chiunque cagiona
da altri, per colpa, una lesione personale . . con
violazione delle norme per la prevenzione degli
infortuni sul lavoro . . è punito, se le lesioni sono
lievi, con la reclusione fino a tre mesi o con la multa
fino a Euro 516; se le lesioni sono gravi con la
reclusione da due a sei mesi o con la multa da
Euro 206 a 619; se le lesioni sono gravissime con
la reclusione da sei mesi a due anni o con la multa
da Euro 619 a 1239…
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39. IL SISTEMA DI GESTIONE SICUREZZA
LAVORO, SALVA IL DATORE DI
LAVORO
ex art. 30 D.lgs 81/08
(D.Lgs 231/2001)
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40. Grazie per la cortese attenzione
Fabrizio Bottini
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