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Dott. Giuseppe Laviola



                          INTRODUZIONE




Il problema analizzato in questa ricerca lo si può inquadrare in questa

domanda: Il danneggiato, titolare di un interesse legittimo leso dalla

pubblica amministrazione, può chiedere il risarcimento dei danni

autonomamente dall'impugnazione e conseguente annullamento del

provvedimento illegittimo? Oppure tale azione risarcitoria è

subordinata all'azione di annullamento?

Il quesito fonda le sue radici già nella storica legge n. 2248 del 1865

allegato E, nella quale dagli articoli 2 e 4, si deduce che l'illecito

amministrativo       dipenda       dall'illegittimità   degli      atti

dell'amministrazione, e che di fronte ad atti formalmente legittimi è

preclusa la via processuale.

Si dovrà aspettare la legge n. 5995 del 1889 (che istituisce la IV

sezione del Consiglio di Stato), per arrivare ad una regola di

completamento del sistema, vale a dire la necessaria scissione tra




                                                                     1
giudice chiamato a conoscere dei fatti costitutivi del diritto e colui che

dovrà pronunciarsi sul diritto stesso.

In un simile contesto la cd. <<pregiudiziale amministrativa>>, ossia la

necessaria impugnazione dell'atto amministrativo illegittimo per poter

richiedere l'azione risarcitoria, assolve a funzione di regola d'ordine

dei confini delle due giurisdizioni e di misura di coordinamento

dinamico delle relative decisioni, secondo una logica che finisce con

l'assegnare al momento demolitorio un deciso carattere fondante e

condizionante rispetto alla fase riparatoria.

Vi è da dire che prima del 1992 vi era una regola del sistema che

sanciva la non possibilità di chiedere il risarcimento dei danni nel caso

di violazione di interessi legittimi, al contrario di quanto avveniva per

i diritti soggettivi. Con la legge 142/1992 si è avviata una tappa, quella

di cominciare a riconoscere la tutela riparatoria (subordinata all'azione

di annullamento) a questa situazione giuridica soggettiva, che si è

conclusa con il d.lgs. 80/98 dove è definitivamente caduta la regola

della irrisarcibilità degli interessi legittimi, individuando nel giudice

amministrativo e nelle materie previste dal decreto nonché nei casi di

giurisdizione esclusiva, il potere di disporre del risarcimento danni.

La giurisprudenza amministrativa si è dimostrata, però, non all'altezza




                                                                         2
di tale compito affidatogli dal legislatore, tanto da essere stata definita

in dottrina come <<pietrificata>>1. Fino a che non è intervenuta la

Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la famosa sentenza n. 500 del

1999 che ha riconosciuto la possibilità di chiedere il risarcimento dei

danni da lesione di interesse legittimo dinanzi al giudice ordinario,

senza la necessaria azione di annullamento dinanzi al giudice

amministrativo, dando una interpretazione innovativa all'art. 2043 c.c.

ponendolo in posizione primaria2.

Tale importante sentenza non è mai stata seguita dalla giurisprudenza

amministrativa, e non è stata di grande aiuto in tal senso nemmeno la

l. 205/2000, sia dei vari Tar che del Consiglio di Stato che con

l'ordinanza n. 4 del 2003 dell'Adunanza Plenaria ha ribadito la

pregiudiziale amministrativa, e la stessa Suprema Corte ha fatto

marcia indietro sempre nel 2003 con la sentenza n. 4538 che si è

dimostrata in linea con l'orientamento del Consiglio di Stato.

Anche la Corte costituzionale con la sent. 204/2004, pur non

intervenendo direttamente sul tema (si occupava di riparto di

1 R. Mea, “Risarcibilità per danni derivanti da lesione di interessi legittimi”, in Nuovo dir.,

   1999, pag. 408 ss.

2 R. Garofoli, “Risarcibilità del danno da lesione di interessi legittimi all'indomani della

   sentenza 500/99”, in www.giustit.it, 1999 – Relazione tenuta al Consiglio superiore della

   Magistratura il 23 ottobre 1999.




                                                                                             3
giurisdizione), ha fornito degli utili criteri guida che sono stati

interpretati in modo differente a seconda che si sosteneva la

pregiudiziale        amministrativa       oppure    l'autonomia    dell'azione

risarcitoria da quella di annullamento.

E' cominciata una vera e propria querelle intorno al dibattito e gli

animi si sono riscaldati con continui botta e risposta tra la Corte di

Cassazione      che       (dopo   l'isolata    4538/2003)     ha    affermato

prepotentemente il superamento della pregiudiziale amministrativa,

imponendo al giudice amministrativo nelle ordinanze 13659, 13660 e

19100 del 2006 di pronunciarsi sulle domande risarcitorie autonome, e

il Consiglio di Stato che nonostante tale imposizione continuava a

ritenere vigente la pregiudiziale, approfittando di un obiter dictum

nella ordinanza 12/2007 per porre fine alla questione. Ma le Sezioni

Unite si sono imposte anche dopo di esso, ed ancora più duramente.

In tutto questo la dottrina maggioritaria si è schierata a favore del

Consiglio di Stato e la sua difesa alla pregiudiziale, criticando più

volte il comportamento della Corte di Cassazione. Mentre la dottrina

minoritaria     si    è   schierata   a    favore   di   quest'ultima.   Tutti,

giurisprudenza amministrativa e civile, e dottrina hanno proposto

validi argomenti a sostegno dell'una o dell'altra tesi, invocando




                                                                             4
all'unisono (specie le dottrina) un intervento deciso del legislatore che

calmasse un po' le anime.

Il legislatore è intervenuto, decisamente, soltanto nel 2010 (dopo

almeno dieci anni di conflitti) con la riforma del processo

amministrativo attuata con il d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104. Non

accogliendo nessuna tesi proposta in dottrina e giurisprudenza, il

legislatore ha dimostrato nell'art. 30 di tale codice (sotto la dicitura

<<azioni di condanna>>), di ricorrere ad una soluzione di

compromesso.

Il legislatore, infatti, afferma l'autonomia dell'azione risarcitoria

prevedendo però un termine di decadenza (centoventi giorni) che pur

essendo più lungo rispetto a quello previsto precedentemente per la

tutela demolitoria, sia di molto inferiore al termine prescrizionale (di

solito quinquennale) insito nell'azione risarcitoria. Con la possibilità di

posticipare, <<nel corso del giudizio>>, tale termine nel caso in cui

venga esperita l'azione di annullamento.

Insomma il legislatore non ha convinto ancora una volta, tanto è vero

che il dibattito non si è concluso. Infatti per alcuni tale codice ha

decretato la fine della pregiudiziale amministrativa, per altri invece,

<<la disciplina dell’azione risarcitoria posta dall’art. 30 del Codice




                                                                         5
risulti in linea con la legge delega che poneva come criterio il rispetto

degli orientamenti delle giurisdizioni superiori visto che la Corte di

Cassazione, proprio con sentenza delle S.U. Del 2008, si era attestata

su una posizione certamente avanzata rispetto a quella accolta dal

Codice e che, più in generale, si dubita che essa sia conforme al

principio costituzionale dell’effettività della tutela enfatizzato dalla

Corte Costituzionale nella sentenza n. 204 del 2004 e posto come

principio generale del processo amministrativo dall’art. 1 del Codice.

Ma oggi l’art. 30 rappresenta la soluzione di diritto positivo con la

quale si deve fare i conti. In conclusione, sembra confermata

nell’impostazione             del Codice la preminenza dell’azione di

annullamento che non è scalfita, nell’operatività concreta, né

dall’azione di nullità, né dall’azione risarcitoria pura>>3.

Morale della favola, la questione potrebbe durare ancora a lungo. Nel

frattempo l'Adunanza Plenaria, con una recente pronuncia (la n. 3 23

marzo 2011), affrontando la questione della pregiudiziale, alla luce

delle     nuove        disposizioni          normative,         sembra         quindi       aver

definitivamente ricomposto il mosaico sensibilmente articolato della


3 S. Zoppetti, “La pregiudizialità amministrativa. L'adunanza plenaria sembra mettere la parola

   fine al secolare dibattito della pregiudizialità amministrativa.”, in www.businessjus.it, 15-04-

   2011




                                                                                                 6
pregiudizialità amministrativa alla luce delle nuova disposizioni del

codice del processo amministrativo.

Questo lavoro si articola in cinque capitoli così suddivisi: nel primo

capitolo si illustrerà quella che è la storia della pregiudiziale

amministrativa, che passa necessariamente dalla caduta della

irrisarcibilità degli interessi legittimi; nel secondo capitolo verranno

illustrati gli orientamenti giurisprudenziali e dottrinali prima del

<<nuovo codice del processo amministrativo>>; nel terzo capitolo si

valuterà come tale codice ha inciso sulla pregiudiziale amministrativa;

nel quarto capitolo ci si dedicherà alle reazioni in dottrina e

giurisprudenza all'indomani dell'intervento legislativo; infine, nel

quinto ed ultimo capitolo, si darà uno sguardo sommario al diritto

comunitario e degli Stati membri sul tema in esame.




                                                                      7
Capitolo primo

        L'ESEGESI STORICA DELLA PREGIUDIZIALE

                          AMMINISTRATIVA




1.1    L. 142 del 1992: apertura, attraverso il diritto comunitario,

       alla risarcibilità degli interessi legittimi con l'applicazione

       della pregiudiziale amministrativa

Il legislatore italiano nel reperire la Direttiva Comunitaria “RICORSI”

ha utilizzato l'art. 13 della legge n. 142 del 1992. La direttiva, che

aveva ad oggetto gli appalti pubblici, sanciva il diritto ad un

risarcimento dei danni all'imprenditore leso dalla violazione di regole

poste a tutela della libera concorrenza internazionale nei procedimenti

di ricerca del contraente privato preordinati all'affidamento di

commesse pubbliche, ma lasciava alla sovranità degli stati membri la

facoltà di subordinare tale risarcimento al previo accertamento

dell'illegittimità del provvedimento lesivo da parte di un giudice

speciale. Il legislatore italiano ha optato, in quell'occasione, per




                                                                     8
l'utilizzazione di questa facoltà sancendo al II comma dell'art. 13 che

<<la domanda di risarcimento è proponibile dinanzi al giudice

ordinario da chi ha ottenuto l'annullamento dell'atto lesivo con

sentenza del giudice amministrativo>>, tenendo fede ai nostri classici

principi di riparto di giurisdizione, sconosciuti al di là dei confini

nazionali. E' regola generale, nel nostro ordinamento, che dal 1949 le

controversie sui diritti soggettivi spettino al giudice ordinario, mentre

quelle sugli interessi legittimi al giudice amministrativo, a tale regola

poi si contrappone quella residuale sancita dall'art. 103 Cost. il quale

prevede una giurisdizione per <<blocchi di materie>> che fa si che il

giudice amministrativo giudichi, quando espressamente previsto dalla

legge, anche sui diritti soggettivi. Tale criterio è stato poi rivisitato

dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 204 del 2004 (la quale

verrà esaminata nel prossimo capitolo).

La dottrina auspicava che tale direttiva così come recepita dal

legislatore italiano venisse utilizzata per estendere l'area della

risarcibilità del danno, almeno alle ipotesi di lesione di interessi

legittimi negli appalti pubblici di dimensioni inferiori alla c.d.

<<soglia>> comunitaria. La Suprema Corte, era di tutt'altro avviso,

giudicando eccezionale l'art. 13 in questione. 4

4 L.V. Moscarini, “Risarcibilità del danno da lesione di interessi legittimi e nuovo riparto di




                                                                                             9
1.2     D.Lgs. 1998, n.80: Il superamento della regola che sanciva la

         irrisarcibilità degli interessi legittimi, attraverso un nuovo

         riparto di giurisdizione

Innovativa è stata, poi, la legge delega c.d. <<Bassanini>> del 1997,

n. 59, che ha delegato il governo ad attuare un <<nuovo>> riparto di

giurisdizione, ciò ha portato all'emanazione del d.lgs. 80/1998. Tale

decreto è da analizzare negli art. 33-35. L'art. 33 devolve al giudice

amministrativo le controversie in materia di pubblici servizi (attuando

la delega) e specificandoli in sei lettere; l'art. 34 sancisce la

giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo anche in materia

edilizia ed urbanistica, facendo salva la giurisdizione del Tribunale

delle Acque e quella in materia di espropriazione; ma la vera

innovazione        sta     nell'art.     35     che      così     recita:     <<il      giudice

amministrativo, nelle controversie devolute alla sua giurisdizione

esclusiva ai sensi degli art. 33 e 34, dispone, anche attraverso la

reintegrazione in forma specifica, il risarcimento del danno

ingiusto>>, ponendosi come fine quello della risoluzione del problema

circa la risarcibilità dei danni da lesione di interesse legittimo, fino ad
  giurisdizione”, in Dir. proc. amm., 4/1998, pag. 803 ss. - L'autore ripercorre il percorso che ha

  portato al superamento della irrisarcibilità degli interessi legittimi, analizzando soprattutto

  l'evoluzione legislativa avuta dalla l. 142/1992 al d.lgs 80/98, affermando che per lui ci si è

  avvicinati in questo modo al diritto comunitario.




                                                                                               10
allora negata. E lo fa attraverso quella che appariva l'unica via di

superamento in un sistema ancorato alla tradizionale distinzione tra

diritti soggettivi e interessi legittimi, vale a dire creando nuove aree di

giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, o di quello

ordinario. Nel risarcimento per equivalente l'amministrazione o il

gestore del pubblico servizio potevano formulare una proposta di

risarcimento, negoziabile, al danneggiato e nel caso in cui non si

raggiungeva l'accordo quest'ultimo poteva ottenere un <<giudizio di

ottemperanza>>, che attribuisce al giudice amministrativo non solo

una giurisdizione esclusiva, ma anche di merito. Infatti il giudizio di

ottemperanza si ha quando l'amministrazione non ottempera                  al

giudicato, ed in tal caso è data la possibilità all'interessato di utilizzare

il rimedio del ricorso diretto ad ottenere l'adempimento dell'obbligo di

conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato,

disciplinato dall'art. 27, n. 4, t.u. Cons. Stato, e dall'art. 37, legge Tar.

Tale tipo di giudizio costituisce l'ipotesi più importante di

giurisdizione    di    merito,     potendosi     il   giudice     sostituirsi

all'amministrazione nell'esercizio dei poteri amministrativi. E'

importante il richiamo ad esso nella trattazione dell'art. 35 in quanto

viene proprio configurato un nuovo ambito nel quale può essere




                                                                          11
utilizzato il ricorso per l'esecuzione e accentua il ruolo integrativo del

relativo giudizio, nel corso del quale si determina la sostanza

dell'obbligo dell'amministrazione.

Il risarcimento in forma specifica non era, invece, soggetto a

condizionamenti, richiamandosi a tal fine l'art. 2058 c.c., il quale

sancisce la regola secondo la quale la reintegrazione in forma

specifica può essere disposta dal giudice, sempre che il danneggiato

ne faccia esplicita richiesta, qualora essa sia <<in tutto o in parte

possibile>>, che è da applicarsi automaticamente nel momento in cui

vi è una nuova norma che attribuisce al giudice amministrativo

giurisdizione esclusiva in alcune materie, tra cui anche quella delle

gare, nella misura in cui presuppone l'applicazione anche rispetto a

posizioni di interesse legittimo della regola generale dell'art. 2043 c.c..

Con questo nuovo riparto di giurisdizione, venne superata la regola

della non risarcibilità dei soli interessi legittimi. Il superamento è solo

settoriale, ma comprende settori assai vasti, quali l'edilizia,

l'urbanistica, tutti i servizi pubblici e tutte le gare di affidamento di

pubbliche commesse. Queste innovazioni cominciarono ad avvicinare

il nostro ordinamento a quello comunitario. 5 6 7

5 Cfr. nota 1

6 “Risarcibilità degli interessi legittimi e pregiudiziale amministrativa”, a cura di L.V. Moscarini,



                                                                                                 12
1.3       Giurisprudenza cd. <<pietrificata>> e sent. n. 500, del 1999

          della Corte di Cassazione che rende autonoma l'azione

          risarcitoria, dinanzi al giudice ordinario grazie ad una

          nuova lettura dell'art. 2043 c.c.

Il passo avanti del legislatore e l'opera della dottrina sul tema della

risarcibilità degli interessi legittimi, non era stata accolta da una

giurisprudenza che sul tema è stata ritenuta <<pietrificata>>.

Era una massima costante, poi confermata dalla Corte Costituzionale,

l'affermazione della necessità del previo accertamento dell'illegittimità

dell'atto o del comportamento della p.a. per acconsentire al

risarcimento dei danni da lesione di diritti soggettivi, degradati ad

interessi      legittimi8       9
                                    .   Mentre        questi   ultimi,     quando       erano

<<semplici>>, erano privi di tutela giurisdizionale per quanto

riguardava il risarcimento dei danni. L'intervento di cui sopra, della

Corte Costituzionale, si rivelava non all'altezza del lavoro compiuto

dal legislatore, e in dottrina qualcuno ha attribuito ciò a ragioni

economiche, che risiedevano nel non voler esporre troppo la finanza

pubblica, e nella poca fiducia nel potere pubblico e di chi vi lavorava,
Torino, 2008

7 F. Caringella, “La pregiudiziale amministrativa: una storia infinita”, Milano, 2008

8 Cfr. Cass. civ., sez. III, 9 giugno 1995, n. 6542

9 Cfr. Corte cost., 8 maggio 1998, n. 165




                                                                                          13
ritenuto incapace di evitare danni derivanti da lesioni di interessi

legittimi.10

Nella sent. n. 500, del 1999 della Corte di Cassazione a Sezioni Unite,

vi è stata una vera e propria svolta11                       12
                                                              . Viene posta una regola di

giudizio dove la risarcibilità degli interessi legittimi pretensivi (che

hanno ad oggetto una utilità o un bene della vita che un soggetto

privato mira a           conseguire tramite l'esercizio legittimo del potere

amministrativo) porta una valutazione in qualche modo ispirata alla

logica della spettanza, che è volta ad assicurare al soggetto agente ciò

che gli spetta di diritto; mentre gli interessi legittimi oppositivi (i quali

hanno sempre ad oggetto una utilità o un bene della vita che, però, un

soggetto privato già possiede e che mira a conservare attraverso

10 R. Mea, “ Risarcibilità per danni derivanti da lesione di interessi legittimi”, in Nuovo dir.,

   1999, pag. 408 ss. - In questo articolo viene criticata la giurisprudenza che non ha accolto le

   innovazioni del legislatore in tema di risarcibilità degli interessi legittimi, ignorando anche

   l'opera della dottrina che si era pronunciata sul tema.

11 A. Travi, “La giurisprudenza della Cassazione sul risarcimento dei danni per lesione di

   interessi legittimi dopo la sentenza delle sezioni Unite 22 luglio 1999, n. 500/SU, in Foro it.,

   3/2004, pag. 794 ss. - L'autore affronta le posizioni sulla pregiudiziale amministrativa che si

   sono avute dalla sentenza 500/99 della Corte di Cassazione a sezioni Unite fino al 2003,

   facendo notare che questa è stata criticata e non seguita dalla giurisprudenza amministrativa,

   trovandosi in disaccordo anche con una sentenza della stessa        Cassazione nella sentenza

   4538/2003.

12 Cfr. Cass., SS. UU., 22 luglio 1999, n. 500




                                                                                               14
l'esercizio legittimo del potere amministrativo) sono del tutto

svincolati da essa e la loro risarcibilità si basa tutta sulla logica

oggettivante propria della tutela d'annullamento, la quale rimane

indifferente alla pretesa materiale dell'attore, in quanto l'interesse

sostanziale del cittadino è un risultato ulteriore, e non necessario, di

tale azione, che mira in maniera assolutamente prioritaria a realizzare

un interesse pubblico.

Dunque il problema di fondo riguarda l'autonomia oppure la

dipendenza dell'azione risarcitoria rispetto a quella di annullamento.

La sentenza della Cassazione, e questo rappresenta una novità, si è

espressa a favore dell'autonomia, basandosi sul meccanismo

dell'illecito civile, che pone come norma primaria, e non strumentale

l'art. 2043 c.c. 13 14.

Ciò consente di far sorgere in capo al danneggiato un diritto

soggettivo al risarcimento dei danni, ogni qual volta vi sia una lesione

di un interesse legittimo. La sentenza delle Sezioni Unite ammette il
13 A.R. Tassone, “Giudice amministrativo e risarcimento del danno”, in Giust. amm., 5/2001,

   pag. 528 ss. - L'autore rimarca la differenza di finalità tra l'azione risarcitoria e di

   annullamento. Poi si sofferma approfonditamente sulla legge 205/2000 ed in particolar modo

   sull'art. 7. Arriva a due conclusioni, la non utilizzabilità di questa legge per la risoluzione del

   problema, ed infine la considerazione della regola della pregiudiziale amministrativa come non

   cogente, in quanto non pacifica.

14 F. Cortese“La questione della pregiudizialità amministrativa”, Padova, 2007




                                                                                                  15
risarcimento dei danni da interessi legittimi sia pretensivi che

oppositivi (l'art. 13 della l. 142/1992 era circoscritto agli interessi

legittimi pretensivi), optando per l'autonomia dell'azione risarcitoria

da quella demolitoria, considerando che il giudice ordinario può

compiere valutazioni sulla legittimità dell'atto in sede risarcitoria,

rendendo di fatto inutile la preventiva pronuncia del giudice

amministrativo           sull'annullamento             dello       stesso15.        In    pratica

l'illegittimità dell'azione amministrativa verrà valutata dal giudice

ordinario come uno degli elementi costitutivi della fattispecie di cui

all'art. 2043 c.c..16 Nella motivazione della Suprema Corte si possono

15 G. Mari, “Tutela risarcitoria degli interessi legittimi; pregiudiziale amministrativa e natura

   della reintegrazione in forma specifica, in Riv. Giur. edil., 6/2002, pag. 1357 ss. - Tale

   articolo è una nota alla sentenza n. 3338 del 2002 del Consiglio di Stato, sancendo che

   l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, in questa pronuncia, fonda la pregiudiziale

   amministrativa sul termine di decadenza utilizzato per l'azioni di annullamento. Vengono poi

   analizzate sia le posizioni che sposano tale impostazione e quelle che la criticano.

16 S. Malinconico, “Risarcimento del danno da lesione di interessi legittimi: riparto di

   giurisdizione e rapporto tra tutela demolitoria e risarcitoria, in particolare il caso

   dell'occupazione illegittima, in Dir. proc. amm., 4/2006, pag. 1041 ss. - L'autore ripercorre le

   posizioni della Corte di Cassazione sulla pregiudiziale amministrativa, facendo notare come

   nelle sentenze n. 13659, 13660 e 13911 del 2006, venga imposta l'autonomia dell'azione

   risarcitoria, facendo notare cosa differenzia e cosa accomuna tali pronunce alla storica sentenza

   n. 500 del 1999. Le differenze con questa, si fa notare, stanno nel fatto che nel 1999 le sezioni

   Unite attribuiscono la cognizione al giudice ordinario quale giudice dei diritti soggettivi,

   mentre nel 2006 prendendo spunto anche dalle posizioni della Corte Costituzionale, la affidano




                                                                                                16
cogliere, quindi, alcuni punti fondamentali quali: a) affermazione della

centralità       del danno rispetto alla condotta illecita; b) estensione

dell'area della risarcibilità, senza che assuma, a tali fini, rilievo

determinante <<la qualificazione formale della posizione giuridica

vantata dal soggetto>>; c) specificazione di tale principio alla luce dei

rapporti di diritto pubblico, per i quali la soluzione circa la

disponibilità del rimedio risarcitorio <<non è senz'altro determinata

dalla diversa qualità dei contrapposti interessi>>; d) superamento

della necessaria pregiudizialità dell'azione di annullamento rispetto a

quella      risarcitoria.17       Autorevole           dottrina       e    la giurisprudenza

amministrativa, hanno criticato, poi, il superamento da parte della

Corte di Cassazione della c.d. <<pregiudiziale amministrativa>>,

ascrivendo che il problema di essa, supera la distinzione tra nullità per

violazione di norme imperative (che trovano sempre applicazione e

   al giudice amministrativo. Anche se l'interesse legittimo torna a <<sdoppiarsi>> come nel

   1999, da un lato vi è l'interesse collegato all'esercizio del potere e tutelabile attraverso l'azione

   di annullamento; dall'altro si colloca un interesse di natura esclusivamente sostanziale, fondato

   sulla logica della <<spettanza>>.

17 G. Comporti, “Pregiudizialità amministrativa: natura e limiti di una figura a geometria

   variabile”, in Dir. proc. amm., 2/2005, pag. 280 ss. - In questo scritto viene dato un ottimo

   contributo al tema della pregiudiziale amministrativa, analizzandola a seconda degli ambiti

   processuali ai quali si relaziona, affrontando le posizioni favorevoli e non a tale regola, ed

   analizzando le posizioni della giurisprudenza.




                                                                                                    17
non possono essere derogate dalla volontà delle parti) e quella per

violazione di norme ordinative (che possono invece essere derogate),

arrivando con un certo grado certezza (grazie sia al ripensamento della

stessa Suprema Corte e con la pronuncia dell'Adunanza Plenaria del

Consiglio di Stato n. 4, del 2003), anche se non unanime, ad affermare

che se il danno consiste nella violazione di una posizione giuridico-

soggettiva rientrante nella categoria degli interessi legittimi, che non

possono essere considerati, diversamente da quanto è stato invece

anche autorevolmente osservato, come defunti, l'interesse leso

dev'essere fatto valere con l'impugnazione dell'atto lesivo entro il

termine decadenziale breve (di sessanta giorni dalla conoscenza del

provvedimento previsto per l'azione di annullamento). Con la

consapevolezza che se tale termine scade, l'interesse leso viene

declassato ad interesse semplice e come tale non più protetto neppure

con l'azione risarcitoria, e questo anche se l'illegittimità deriva da una

norma imperativa violata18. All'interesse pubblico di questa, viene

preferito l'inoppugnabilità del provvedimento per scadenza del

18 L.V. Moscarini, “Risarcibilità degli interessi legittimi e responsabilità della pubblica

   amministrazione e dell'aggiudicatorio”, in Cons. Stato, 4/2004, pag. 927 ss. - L'autore affronta

   il problema di una possibile declaratoria di incostituzionalità dell'art. 7 della l. 205/2000,

   facendo notare che in questo caso vi sarebbero dei risvolti anche a livello comunitario. Viene

   poi spiegato meglio il problema della pregiudiziale amministrativa.




                                                                                               18
termine di decadenza19 20 21.

Nella sentenza in questione emerge però una disparità tra i portatori di

interessi oppositivi (in ogni caso risarcibili), e quelli di interessi

pretensivi i quali devono dimostrare che, secondo quanto era lecito

attendersi, la loro richiesta avrebbe dovuto trovare accoglimento da

parte della pubblica amministrazione. Secondo parte della dottrina,

così facendo le Sezioni Unite non hanno in quell'occasione ben

compreso il potenziale di ciò che poi hanno affermato, vale a dire

l'autonomia tra azione risarcitoria da quella di annullamento22.



1.4     Legge 2000, n. 205 ed il rapporto tra azione di annullamento e

          di risarcimento secondo le tendenze tradizionalistiche della

          dottrina

Prima della sentenza 500/99, l'unico giudice per le controversie tra

19 A. Travi, “Pregiudizialità dell'annullamento per lesione di interessi legittimi (osservazioni a

   Cassazione 22 marzo 2003, n. 4538), in Foro it., 7-8/2003, pag. 2073 ss. - Nota approfondita

   alla pronuncia 4538/2003 della Corte di Cassazione, facendo notare come questa misurandosi

   con la giurisprudenza civile sulla responsabilità dell'amministrazione per provvedimenti

   illegittimi, ma esprimendosi anche in termini più generali, sostiene che l'antigiuridicità dell'atto

   lesivo non può essere conosciuta dal giudice civile in via incidentale.

20 Cfr. Cass., SS. UU., 22 marzo 2003, n.4538

21 Cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 26 marzo 2003, n. 4

22 Cfr. nota 9




                                                                                                   19
cittadino e amministrazione autorità era il quello amministrativo. E la

legge n. 205, del 2000 sembra proseguire verso questa direzione, se

non fosse per l'ipotesi di affidare la tutela risarcitoria riconosciuta

dalla Corte di Cassazione su interessi legittimi veri o presunti, al

giudice ordinario. Oltre che a voler concentrare dinanzi ad un solo

giudice, ogni controversia tra privato e pubblica amministrazione che

abbia    come      presupposto    l'illegittimità   del   provvedimento

amministrativo. Nel rapporto tra le due azioni trovano sfogo le

tendenze tradizionalistiche che portano alla subordinazione dell'azione

risarcitoria davanti al giudice amministrativo, nei confronti dell'azione

di annullamento.

La prima di queste tendenze è la permanente validità della c.d.

<<pregiudiziale amministrativa>>, ovvero l'affermazione che la tutela

risarcitoria può essere acconsentita, solo nel caso in cui venga accolto

il ricorso per l'annullamento del provvedimento cui si ricollega il

<<danno ingiusto>>, lamentato dal cittadino. La tutela aquiliana va

così perdendo la propria autonomia assiologica, e tende ad apparire

come una semplice appendice di quella caducatoria. Il giudice

amministrativo così, anche nella tutela risarcitoria, finisce con

l'operare sempre e comunque nella logica oggettiva dell'annullamento




                                                                      20
e non in quella della spettanza;

La seconda tendenza appare quella di impostare schemi decisionali

rigidi, definendo in termini automatici la tutela risarcitoria rispetto a

quella di annullamento, alla quale si assegna una funzione

pregiudiziale23.



1.5      segue...le tre diverse letture dell'art. 7

L'art. 7 della l. 205/2000, al contrario della sent. 500/99, sembra

lasciare aperta la tesi della pregiudiziale, anche se tale norma non è di

interpretazione univoca, con l'unico punto pacifico che indica il

giudice amministrativo competente sulle questioni risarcitorie che

siano qualificabili come <<diritti patrimoniali conseguenziali>>. La

norma si presta ad almeno tre letture:

a) Si può sostenere che ove la lettera della legge parla di risarcimento

e altre questioni conseguenziali, queste non si riferiscono a questioni

risarcitorie. Da qui deriverebbe che, sul piano della giurisdizione,

siano affidate al giudice amministrativo le azioni risarcitorie per

lesione di interessi legittimi             a prescindere dall'azione di

annullamento, salvo il caso in cui questo non sia stato pronunciato in

eccesso di potere (uno dei vizi di legittimità). Resta confermata invece

23 Cfr. nota 5




                                                                      21
l'autonomia delle due azioni, come sancito dalla Cassazione. Tali

azioni    sarebbero     perciò        proponibili   cumulativamente      o

alternativamente davanti al giudice amministrativo, rispettivamente

nel termine di decadenza (sessanta giorni) e prescrizione (di solito

cinque anni);

b) un'altra interpretazione, più fedele alla lettera della legge, individua

nell'aggettivo <<conseguenziali>> le azioni risarcitorie che siano

conseguenziali all'azione di annullamento. In questo caso il problema

dell'autonomia delle due azioni non esisterebbe perchè risolto in

principio, nel momento in cui si attribuiscono al giudice

amministrativo le azioni risarcitorie dipendenti da quelle di

annullamento;

c) la terza interpretazione farebbe operare l'art. 7, non sul piano

processuale, ma su quello sostanziale, qualificando tutte le azioni

risarcitorie dipendenti da un provvedimento illegittimo, e quindi tutte

conseguenziali    all'azione     di    annullamento   sul   piano     della

giurisdizione, le azioni risarcitorie collegate ad un provvedimento

illegittimo sarebbero demandate al giudice amministrativo, invece,

quelle relative ai danni arrecati dalla pubblica amministrazione

autorità sarebbero affidate al giudice ordinario. Mentre sul piano




                                                                        22
dell'autonomia delle due azioni, nel momento in cui l'azione

risarcitoria discende da un provvedimento illegittimo e sfavorevole, la

qualificazione normativa di consequenzialità farebbe si che questa non

possa essere esperita se non contemporaneamente o conseguentemente

a quella demolitoria. Risultano, da queste considerazioni, evidenti due

cose: non poter impostare la risoluzione del problema sull'art. 7,

essendo esso volto a regolare questioni di giurisdizione; inoltre dopo

la sentenza 500/99 e dopo l'apertura ed il pacifico riconoscimento

della risarcibilità della lesione degli interessi legittimi, la corrente

ricostruzione tra azione risarcitoria e di annullamento, in chiave di

subordinazione, non può essere considerata cogente24.



1.6     La giurisdizione del giudice amministrativo comprensiva delle

          azioni   risarcitorie   e   osservazioni   sulla   pregiudiziale

          amministrativa

La l. 205/2000 riconoscendo nel giudice amministrativo colui al quale

spetta conoscere delle domande risarcitorie nei confronti della

pubblica amministrazione, rende non più necessario seguire la strada

impostata dalle Sezioni Unite25 che prima di tale legge era l'unica

24 Cfr. nota 5

25 Cfr. nota 9




                                                                       23
percorribile per uscire dall'impasse per cui, il giudice amministrativo

non poteva pronunciarsi sul risarcimento in quanto gli si poteva

rivolgere solo un petitum di annullamento, il giudice ordinario poi non

poteva nemmeno conoscere sulla domanda di risarcimento perchè

vertendo su interessi legittimi risultava evidente una carenza di

giurisdizione (seguendo il tradizionale riparto di giurisdizione).

Passando ad analizzare il problema dell'autonomia delle due azioni,

avendo esaurito le questioni sulla giurisdizione, va detto che una forte

tesi dottrinale imposta il problema sul fatto che l'illecito civile della

pubblica amministrazione, che agisce in veste di autorità, va ravvisato

a prescindere dalla fondatezza dell'aspettativa del cittadino alla

soddisfazione dei propri interessi materiali di base da parte del

provvedimento. Si dimostra l'autonomia dell'azione risarcitoria nel

solo caso che questa può risultare esperibile anche ove non lo sia

l'azione di annullamento. Questa tesi però non dimostra la reciproca

autonomia delle due azioni nel caso in cui sia proprio quanto disposto

dal provvedimento a costituire lesione delle aspettative (legittime o

meno) del cittadino.

E' possibile sostenere che la pregiudiziale amministrativa trovi

fondamento nell'essenza dello stesso interesse legittimo, che trova




                                                                      24
tutela in congegni più ripristinatori che risarcitori, in questo

meccanismo non si può prescindere dal preventivo annullamento del

provvedimento illegittimo. Questa tesi è assolutamente coerente, ma è

possibile applicarla a due condizioni: in primis, svuotando di

significato la pregiudiziale amministrativa, riconducendola a questioni

ripristinatorie che nulla hanno a che vedere con la tutela risarcitoria;

inoltre va ridisegnato il quadro delle situazioni giuridiche soggettive

nei confronti della pubblica amministrazione, trasformando in diritto

soggettivi gran parte degli interessi legittimi, ossia tutti quelli in cui la

pretesa del soggetto sia classificata come necessità giuridica e non

come mera possibilità.

Sul piano sostanziale nessun problema, ma si riscontrano problemi di

adeguatezza di tutela perchè verrebbero, al di fuori della giurisdizione

esclusiva, affidate pretese di soddisfazione <<reale>> al giudice

ordinario, al quale è inibito accordare alcuna tutela, nei confronti del

provvedimento amministrativo, che non sia quella obbligatoria. Sulla

base di ciò che emerge fino alla l. 205/2000, vi è un solo effetto che

può connettersi al mancato esperimento dell'azione demolitoria: il

consolidarsi dell'assetto di interessi stabilito dal provvedimento, una

volta che questo sia divenuto intangibile per il ricorrente. Questa




                                                                          25
azione risarcitoria ne risulta condizionata nel petitum, in quanto il

ricorrente non può chiedere la reintegrazione <<in forma specifica>>

ma <<per equivalente>> essendosi consolidati gli effetti del

provvedimento. E le differenze sono evidenti, laddove il risarcimento

in forma specifica si esplica in una riparazione in natura, consistente

nella remissione in pristino, vale a dire nell'eliminazione di quanto

illecitamente fatto, quando ciò risulti identificato con la fonte,

esclusiva o concorrente, di un danno attuale e destinato, altrimenti, a

protrarsi nel tempo, ovvero nella corresponsione di una somma di

denaro, da liquidarsi in base alle spese occorrenti per il ripristino (e

non in base alla perdita subita); il risarcimento per equivalente invece,

che è attivabile qualora non sia possibile il primo o risulti

eccessivamente oneroso per il debitore, avviene attraverso un

equivalente monetario della perdita subita (danno emergente) e del

mancato guadagno (lucro cessante).

Proprio quest'ultima tesi veniva posta come giustificazione della

pregiudiziale amministrativa da chi sostiene la necessità giuridica di

contestare gli effetti del provvedimento per non rendere i suoi danni

esorbitanti. Giustificazione che viene smontata dai critici della

pregiudiziale per due ragioni principali: è poco rilevante la




                                                                      26
preoccupazione che un ricorrente astuto e sleale non impugni il

provvedimento per farne maturare danni emergenti di cui si riserva di

chiedere il risarcimento, perchè nessun ricorrente rinuncerebbe a

priori alla soddisfazione <<in forma specifica>> se non per

decorrenza dei termini; inoltre ciò provocherebbe delle conseguenze

sfavorevoli sia al cittadino che all'amministrazione. Il primo sarebbe

assoggettato al termine decadenziale breve, mentre la seconda si

vedrebbe spostare sul piano risarcitorio la garanzia di quegli interessi

del cittadino di carattere puramente formale, che ricevono tutela

attraverso l'annullamento.26

In buona sostanza, la l. 205/2000 non pronunciandosi espressamente

sul problema della pregiudiziale amministrativa lascia insoluta la

questione.



1.7       Tesi <<tutta amministrativa>> e tesi <<tutta civilistica>> a

          confronto: a) la tesi <<tutta amministrativa>>

Ci sono due tesi differenti in ordine al rapporto tra azione risarcitoria

ed azione di annullamento, quella <<tutta amministrativa>> e quella

<<tutta civilistica>>. La prima muove dall'assunto che con il d.lgs.

80/98 e con la l. 205/2000, si è inteso concentrare davanti ad un unico

26 Cfr. nota 5




                                                                      27
giudice, quello amministrativo, in coerenza con l'art. 24 Cost., ogni

forma di tutela, anche risarcitoria nei confronti della pubblica

amministrazione, in seguito a lesione di interessi legittimi. Le norme

richiamate avrebbero previsto, come necessaria condizione per

l'accesso alla tutela risarcitoria, che nel termine di decadenza per

l'impugnazione fosse anche esperita con esito favorevole l'azione di

annullamento, ancorchè la tutela risarcitoria possa essere richiesta non

insieme, ma successivamente (Cons. Stato, Ad. Plen. 4 del 2003).

L'annullamento dovrebbe essere richiesto in via principale nel termine

di decadenza, perchè al g.a. non è consentita la cognizione incidentale

della illegittimità degli atti amministrativi né esso è munito del potere

di disapplicazione27 28. Ne consegue che, se la tutela di annullamento

non è richiesta nel termine per l'impugnazione del provvedimento,

questo diviene inoppugnabile, precludendo l'accesso non solo alla

tutela risarcitoria erogabile dal giudice amministrativo, ma anche a

quella che potesse essere chiesta al giudice ordinario, facendo valere

l'atto illegittimo come elemento costitutivo dell'illecito civile (secondo

la sent. 500 del 1999 delle S.U.). 29
27 Cfr. Cons. Stato, sez. VI, 18 giugno 2002, n. 3338

28 Cfr. Cons. Stato, sez. VI, 5 dicembre 2002, n. 6657

29 V.G. Casari, “Annullamento dell'atto e risarcimento del danno”, in Dir. econ., 4/2006, pag. 801

   ss. - Articolo molto accurato sulla pregiudiziale amministrativa, che ripercorre le posizioni del




                                                                                                28
1.8      b) la tesi <<tutta civilistica>>

Secondo la tesi <<tutta civilistica>>, invece, la parte che chiede il

risarcimento aziona sempre un vero e proprio diritto soggettivo, come

tale spettante in linea di principio al giudice ordinario. L'attribuzione

al giudice amministrativo del potere di condannare al risarcimento del

danno non avrebbe in alcun modo modificato la natura di questa

situazione giuridica soggettiva, ma avrebbe solo previsto, per ragioni

di connessione, la possibilità di una tutela <<ulteriore>> dinanzi al

giudice amministrativo. Di conseguenza il titolare di quella situazione

giuridica soggettiva avrebbe la possibilità di scegliere, a sua

discrezione, tra la tutela del suo diritto dinanzi al giudice

amministrativo e quella dinanzi al giudice ordinario30.

In altri termini, la tesi <<tutta amministrativa>> ritiene che una volta

concentrata presso il giudice amministrativo la tutela impugnatoria

dell'atto illegittimo e quella risarcitoria conseguente, non sarebbe

possibile l'accertamento incidentale della legittimità dell'atto non


   giudice amministrativo e la sua difesa della pregiudiziale, e della Cassazione pronunciatasi più

   volte a favore dell'autonomia dell'azione risarcitoria, illustrando sia la tesi <<tutta civilistica>>,

   che quella <<tutta amministrativa>>. L'autore, poi, auspica un intervento del legislatore o della

   Corte costituzionale per dirimere i contrasti tra Consiglio di Stato e Corte di Cassazione,

   contando più sull'intervento del primo avendo trovato riluttante la Consulta sul tema.

30 Cfr. nota 14




                                                                                                     29
impugnato nel termine decadenziale ai fini del giudizio risarcitorio,

oltre che per la mancanza del potere di disapplicazione in capo al

giudice amministrativo, anche per il carattere sussidiario che la tutela

risarcitoria rivestirebbe in un giudizio tipicamente impugnatorio, e per

la natura stessa dell'interesse legittimo quale situazione soggettiva il

cui esercizio e la cui tutela non può che ottenersi nell'ambito dei tempi

e dei modi di sviluppo della funzione, tanto nella fase procedimentale

amministrativa, quanto in quella processuale.

Diversamente la tesi <<tutta civilistica>> ritiene che la domanda

risarcitoria possa essere conosciuta dal giudice amministrativo solo

contestualmente a quella demolitoria, ammettendo l'autonoma

domanda risarcitoria dinanzi al giudice ordinario31 32.

Entrambe le tesi sono state, nel 2006, criticate dalla Corte di
31 G. Mari, “Osservazioni a prima lettura a margine di Cass. Sez. Un., 15 giugno 2006 n. 13911:

   la giurisdizione sulle domande risarcitorie proposte autonomamente e la pregiudiziale

   amministrativa”, in Riv. giur. edil., 4-5/2006, pag. 905 ss. - L'autore analizza l'ordinanza della

   Corte di Cassazione, e dopo aver rivisitato le tesi tutta civilistica e tutta amministrativa, si fa

   notare come la Corte critichi entrambe introducendone una intermedia.

32 A. Travi, “Questioni attuali di responsabilità dell'amministrazione: giurisdizione, risarcimento

   dei danni, pregiudizialità”, in Resp. civ. prev., 3/2003, pag. 661 ss. - L'autore si sofferma sulle

   diversità di approcci della giurisprudenza civile e di quella amministrativa, anche sul tema

   della pregiudiziale amministrativa. Osservando come tale regola sia dominante nella seconda

   anche se occorrono, per l'autore, tesi molto forti per sostenerla e prova a vedere se quelle

   addotte siano o meno all'altezza.




                                                                                                  30
Cassazione che ha proposto una tesi intermedia, della quale parlerò

successivamente (vedi capitolo secondo).




                                                                31
Capitolo secondo

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI, E POSIZIONI DELLA

             DOTTRINA PRECEDENTI ALLA RIFORMA DEL

                    PROCESSO AMMINISTRATIVO




2.1       Consiglio di Stato e Corte di Cassazione sul tema della

          pregiudiziale amministrativa

Dopo la sentenza storica delle Sezioni Unite della Corte di

Cassazione, la n. 500 del 1999, il Consiglio di Stato in Adunanza

Plenaria ha (in linea tra l'altro con una sentenza della stessa Corte di

Cassazione33) nell'ordinanza n. 4 del 2003 affermato la necessità della

previa impugnazione e conseguente annullamento dell'atto illegittimo,

per poter esperire l'azione risarcitoria, confermando in maniera

assoluta, quindi, la pregiudiziale amministrativa 34. C'è chi poi, dagli

orientamenti della Suprema Corte ha fatto notare come l'art. 2043 c.c.

sia una sorta di norma in bianco (pur riconoscendogli la centralità),

33 Cfr. nota 17

34 Cfr. nota 18




                                                                     32
essendo contenuta una qualificazione, la ingiustizia del danno, che si

riempie di contenuto col riferimento alle norme sostanziali attributive

di posizioni di vantaggio35.



2.2     Sentenza n. 204 del 2004 della Corte Costituzionale

Inoltre, è stato di aiuto anche la Corte Costituzionale con una sentenza

del 2004 che, pur non pronunciandosi espressamente sul problema in

esame (in quell'occasione si occupava di riparto di giurisdizione), ha

offerto validi spunti al legislatore e alla giurisprudenza sia civile che

amministrativa, per poter far chiarezza sulla questione di cui si stava

dibattendo36. Il giudice delle leggi, in quell'occasione, dichiarò non

conformi a Costituzione alcune disposizioni contenute nella legge

205/2000. Nelle conclusioni la Corte ribadisce quanto segue: fa salvo

l'affidamento al giudice amministrativo della tutela risarcitoria ex art.

7, l. 205/2000; riscrive il I comma dell'art. 33, l. 80/98 e dichiara

illegittimo il II; dichiara parzialmente illegittimo l'art. 34 della stessa

legge, laddove estende pure ai comportamenti la giurisdizione

35 G. Verde, “La pregiudizialità dell'annullamento nel processo amministrativo per risarcimento

   del danno, in Dir. proc. amm., 4/2003, pag. 963 ss. - L'autore fa una critica alla interpretazione

   data dalla giurisprudenza all'art. 2043 c.c., ripercorrendo soprattutto la posizione assunta dalla

   Cassazione nella sent. 500/99.

36 Cfr. Corte cost., 6 luglio 2004, n. 204




                                                                                                 33
esclusiva.

Il riconoscimento della legittimità costituzionale dell'affidamento al

giudice amministrativo della tutela risarcitoria, va riferita alla sola

giurisdizione esclusiva. Anche se l'argomentazione a fondamento di

ciò (ossia che il risarcimento del danno ingiusto non è affatto una

particolare materia, sebbene costituisce uno strumento ulteriore,

attribuito in virtù dell'art. 24 Cost., il quale richiede che il giudice sia

munito di adeguati poteri per assicurare la pienezza della tutela),

sembra valere anche quando l'azione risarcitoria sia proposta

nell'ambito della giurisdizione generale di legittimità37.

In altre parole, la Corte, qualifica il risarcimento del danno ingiusto,

non già come materia, ma come <<strumento ulteriore di tutela,

rispetto a quello classico demolitorio>> che è necessario in relazione

al principio di effettività della tutela giurisdizionale di cui all'art. 24

della Costituzione. Appare in questo modo definitivamente superata,

come sottolinea la stessa Corte, la prospettiva di costringere

nuovamente il privato danneggiato a rivolgersi prima al giudice

37 R. Villata, “Leggendo la sentenza 204 della Corte costituzionale”, in Dir. proc. amm., 3/2004,

   pag. 832 ss. - L'autore è uno dei primi a fare delle riflessioni sulla sentenza n. 204 del 2004

   della Corte Costituzionale, analizzando anche i risvolti possibili sulla pregiudiziale

   amministrativa, evidenziando sul tema il rischio di due discipline differenti sul tema, una

   governata dalla Cassazione e l'altra dal Consiglio di Stato.




                                                                                              34
amministrativo per ottenere l'annullamento del provvedimento

illegittimo, e dopo al giudice ordinario per chiedere il ristoro dei diritti

patrimoniali consequenziali. Implicazioni ulteriori non è possibile

trarre da questa sentenza, specie in ordine ai rapporti tra azione di

annullamento e azione di risarcimento, si che si tratti di giurisdizione

esclusiva che di legittimità38 39.



2.3    Corte di Cassazione e cd. <<ordinanze gemelle>>: l'autonomia

          dell'azione risarcitoria imposta attraverso motivi legati alla

          giurisdizione, considerazioni giurisprudenziali e dottrinali

Nel 2006 la Corte di Cassazione ha dedicato ben tre pronunce


38 M. Clarich, “La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo “riletta” dalla Corte

   Costituzionale (commento a Corte Cost. 6 luglio 2004, n. 204, in Giorn. dir. amm., 2004 fasc.

   1, pag. 969 ss. - L'autore commenta la sentenza n. 204 della Corte Costituzionale, facendo

   notare come questa confermi la tesi sollevata dall'art. 7 della l. 205/2000, ovvero l'attribuzione

   al giudice amministrativo del potere di condannare l'amministrazione al risarcimento del danno

   correlato all'esercizio illegittimo della funzione amministrativa. Ci si sofferma, poi, sulla

   qualificazione che la Consulta da al risarcimento del danno ingiusto, non più come materia ma

   come <<strumento ulteriore di tutela, rispetto a quello classico demolitorio>>.

39 V.G. Casari, “Le materie ed i contenuti della giurisdizione esclusiva secondo la sentenza della

   Corte Costituzionale n. 204 del 2004”, in Dir. econ., 3-4/2004, pag. 719 ss. - In questo articolo,

   molto accurato sulla sentenza 204 della Corte Costituzionale, tra le altre cose si fa notare che

   questa ha precisato i limiti che il legislatore deve rispettare nell'individuazione di nuove

   materie di giurisdizione esclusiva.




                                                                                                 35
(definite dalla dottrina <<gemelle>>) al tema della pregiudiziale

amministrativa, dichiarandola in tutte e tre le occasioni come

superata40     41   42
                         . La Suprema Corte ha criticato entrambe le tesi

(amministrativa e civilistica) che si sono impiegate sul problema della

pregiudiziale amministrativa (vedi 1.4), proponendone una intermedia.

Questa ha affermato che la concentrazione nel giudice amministrativo

di ogni forma di tutela è da ritenersi pienamente legittima e aderente al

disposto costituzionale, ma solo se <<non reca pregiudizio alla tutela

sostanziale delle situazioni soggettive sacrificate dall'agire illegittimo

della pubblica amministrazione>>, e quindi solo se consente <<una

tutela sostanziale degli interessi legittimi non difforme da ogni altra

situazione protetta in rapporto alla tutela risarcitoria>>. In questo

senso, <<un'interpretazione costituzionalmente orientata delle norme

che hanno attribuito al giudice amministrativo la giurisdizione sul

risarcimento del danno>> porta a concludere per un verso, che <<la

parte potrà chiedere al giudice amministrativo anche solo la tutela

risarcitoria, senza dover osservare allora il termine di decadenza

pertinente all'azione di annullamento>>.


40 Cfr. Cass., SS. UU., 13 giugno 2006, n. 13569

41 Cfr. Cass., SS. UU., 13 giugno 2006, n. 13660

42 Cfr. Cass., SS. UU., 15 giugno 2006, n. 19100




                                                                       36
Dunque, la Corte di Cassazione, nel 2006 ha imposto al giudice

amministrativo di pronunciarsi sulle domande risarcitorie autonome,

anche dopo che l'atto illegittimo fosse diventato inoppugnabile,

ammonendo che un eventuale rifiuto sarebbe stato cassato, invocando

l'art. 362 c.p.c. 43. Il quale prevede che <<Possono essere impugnate

con ricorso per cassazione, nel termine di cui all'articolo 325 secondo

comma, le decisioni in grado d'appello o in unico grado di un giudice

speciale, per motivi attinenti alla giurisdizione del giudice stesso.

Possono essere denunciati in ogni tempo con ricorso per cassazione:

i conflitti positivi o negativi di giurisdizione tra giudici speciali, o tra

questi e i giudici ordinari; i conflitti negativi di attribuzione tra la

pubblica amministrazione e il giudice ordinario>>.



2.4 Ordinanza n. 12 del 2007 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio

          di Stato e riaffermazione della pregiudiziale amministrativa

Il problema della pregiudiziale amministrativa, dopo i contrasti tra la

Suprema Corte e la giurisprudenza amministrativa (che si è trovata in

linea con la Cassazione soltanto in una occasione 44), era stato rimesso
43 Cfr. nota 14

44 Cfr. Cons. Stato, sez. V, 31 marzo 2007, n. 2822 – In questa occasione, tra l'altro, il Consiglio

   di Stato ha considerato l'orientamento della Corte di Cassazione, in linea sia con la sentenza

   dell'Adunanza Plenaria n. 4 del 2003 (Cfr. nota 18) e sia con la Corte Costituzionale n.204 del




                                                                                                37
dal Consiglio di Giustizia di Sicilia all'Adunanza Plenaria del

Consiglio di Stato con ordinanza 78/2007, e tutti gli operatori

aspettavano         con      speranza        la    pronuncia   di   esso.   Ma   con

quell'Adunanza Plenaria fu lasciato tutto aperto, essendo stato

considerato non rilevante la soluzione del problema nella fattispecie in

esame, e le speranze deluse45.

Qualche mese più tardi però, sempre in Adunanza Plenaria il

Consiglio di Stato riafferma la pregiudiziale dell'azione di

annullamento, basando la sua decisione, innanzitutto sul testo dell'art

35 d.lgs. 80/98 che attribuisce carattere <<consequenziale>> ed

<<ulteriore>> alla tutela risarcitoria. Poi osserva che, la cosiddetta

presunzione di legittimità dell'atto si trasforma in certezza nel caso

esso non venisse impugnato nei sessanta giorni previsti a pena di

decadenza, in quanto verrebbe esclusa l'ingiustizia del danno ex art.

2043 c.c.. Ne deriva che l'azione risarcitoria proposta autonomamente

va respinta nel merito e per questo non può essere impugnata in

Cassazione ai sensi dell'art. 362 richiamato da questa. Infine il

massimo giudice amministrativo, dubita che il giudice ordinario possa

disapplicare un provvedimento divenuto inoppugnabile, in un contesto

   2004 (Cfr. nota 33).

45 Cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 30 luglio 2007, n. 9




                                                                                 38
di azione risarcitoria46.

Si possono cogliere sette punti a favore della pregiudiziale che il

massimo giudice amministrativo, enuncia in questa occasione, anche

se la maggior parte oggetto di critiche anche dalla dottrina più

favorevole all'applicazione del principio.

Si critica soprattutto in tale sentenza, l'essersi focalizzata in termini di

<<opportunità>>,            e    cioè      dichiarando   che   sarebbe   contrario

all'interesse generale assoggettare l'amministrazione per tanto tempo a

richieste di risarcimento dei danni. Ma si fa notare come, le ragioni di

opportunità, riguardino poco il diritto.

Ora è utile esaminare gli argomenti dell'Adunanza plenaria che

meritano attenzione.

Un primo orientamento, sancisce che finché un atto amministrativo

non sia annullato, risulta essere efficace e produttivo di effetti e quindi

capace di regolare la situazione concreta. Quindi sarebbe una

contraddizione negare la pregiudiziale amministrativa. Anche c'è chi

fa notare che in questo caso il Consiglio sovrappone l'efficacia con la

legittimità, in quanto è vero che l'atto è efficacie fin quando non viene

annullato, ma questo poco importa ai fini del risarcimento dei danni,

dove conta solo che l'atto sia illegittimo per qualificarlo come

46 Cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 22 ottobre 2007, n.12




                                                                               39
ingiusto, consentendo di attivare le tutela aquiliana; un secondo

orientamento sancisce che la lesione dell'interesse legittimo potrebbe

essere accertata solo in via principale e un tale accertamento

richiederebbe l'impugnazione dell'atto. Questa è una tesi che vanta

illustri precedenti dottrinali ed accolta in una decisione isolata anche

dalla Cassazione. Ma nel caso oggetto di studio, tale pretesa è

rappresentata solo dal diritto al risarcimento dei danni, e rispetto a

questa pretesa la lesione dell'interesse legittimo è solo pregiudiziale e

perciò passibile di accertamento in via incidentale; la terza

argomentazione fonda sul divieto per il giudice amministrativo di

disapplicare un atto amministrativo. Nel caso della domanda

risarcitoria per lesione di interessi legittimi, però, la pronuncia del

giudice amministrativo non incide sugli effetti dell'atto. Nelle vertenze

risarcitorie non vi è alcuna esigenza di disapplicarlo, perchè non vi è

ragione per prescindere dagli effetti prodotti dall'atto, né per

eliminarli47.

Dunque, per il Consiglio di Stato, due sono i caratteri fondamentali

nella (ri)affermazione della pregiudiziale amministrativa.


47 A. Travi, “Pregiudizialità amministrativa e confronto tra le giurisdizioni”, in Foro it., 1/2008,

   pag. 3 ss. - Viene dimostrato come a distanza di otto anni dalla storica sentenza 500/99, la

   risarcibilità degli interessi legittimi non si sia ancora amalgamato nel nostro ordinamento.




                                                                                                  40
In primis, si sottolinea il carattere dell'interesse legittimo, rimarcando

le differenze con il diritto soggettivo, il quale è assistito da una tutela

piena e diretta da parte dell'ordinamento, mentre il primo <<origina

da un compromesso, chiaramente solidaristico, tra le esigenze

collettive di cui è portatrice (…) l'amministrazione stessa e la pretesa

di colui che dalla loro legittima soddisfazione è coinvolto di veder

preservati quei suoi beni giuridici che preesistono all'attività pubblica

ovvero che nel corso di questa si profilino>>. Il Consiglio di Stato, ha

quindi bocciato l'evoluzione dell'interesse legittimo, tracciata nel 2006

dalla Corte di Cassazione, la quale descriveva un interesse legittimo

<<che va perdendo la sua tradizionale funzione meramente

formulativa e ancillare rispetto all'interesse pubblico, per assumere

un più marcato connotato sostanziale, coerentemente del resto con

l'evoluzione della stessa nozione di interesse pubblico>>.

Poi, l'altro punto fondamentale che l'Adunanza Plenaria pone ha

fondamento della pregiudiziale di annullamento, riguarda la

presunzione di legittimità dell'atto, che se non impugnato diviene

assodata48.
48 M. Clarich, “La pregiudizialità amministrativa riaffermata dall'Adunanza Plenaria del

   Consiglio di Stato: linea del Piave o effetto boomerang?”, in Giorn. dir. amm., 1/2008, pag. 55

   ss. - L'autore esamina accuratamente la sentenza n. 12 del 2007 del Consiglio di Stato, specie

   nelle argomentazioni che hanno spinto l'Adunanza Plenaria a riaffermare la pregiudiziale




                                                                                              41
Per di più il giudice amministrativo, fa presente, invocando la

sentenza n. 77 del 2007 della Corte Costituzionale, che la Corte di

Cassazione <<con la sua pronuncia può soltanto, a norma dell'art.

111 comma VIII, Cost., vincolare il Consiglio di Stato e la Corte dei

Conti a ritenersi legittimati a decidere la controversia, ma certamente

non può vincolarli sotto alcun profilo quanto al contenuto (di merito

o di rito) di tale decisione>>49.

Il Consiglio di Stato in questa pronuncia si è dedicato al problema in

un obiter dictum. Nel caso in cui si fosse pronunciato espressamente

sul tema, si sarebbe esposta al ricorso avanti alle Sezioni Unite, e

dunque ha voluto evitare un conflitto elevato con le stesse. In quanto

affrontando la questione solo come percorso argomentativo, il quale al

di là della sua ampiezza e dell'autorevolezza del giudice che lo

formula, non rientra nel giudicato e per tanto non soggetto a denuncia

in Cassazione. Del resto se lo avesse voluto, il Consiglio, poteva

   amministrativa.

49 R. Villata, “Corte di Cassazione, Consiglio di Stato e c.d. pregiudiziale amministrativa”, in

   Dir. proc. amm., 4/2009, pag. 898 ss. - L'autore nell'esaminare la querelle tra i due organi

   giurisprudenziali, innanzitutto rifiuta la tesi (pur riconoscendole l'originalità) di chi sostiene

   l'alternatività delle due azioni. Poi ripercorre l'iter argomentativo del Consiglio di Stato nella

   sentenza 12/2007 e quello della Cassazione 30254/2008, schierandosi a favore del primo.

   Infine prova a presagire ciò che avverrà con la delega insita nella l. 69/2009 che preannunciava

   il nuovo codice del processo amministrativo.




                                                                                                 42
pronunciarsi espressamente con la n. 9/2007 quando era stato investito

direttamente sul tema50 51 52.



2.5     Sentenza n. 30254 del 2008 della Corte di Cassazione, risposta

          (inaspettata), al Consiglio di Stato

Ma la Corte di Cassazione, approfittando di un ricorso proposto contro
50 C.E. Gallo, “L'adunanza plenaria conferma la pregiudizialità amministrativa”, in Urb. app.,

   3/2008, pag. 346 ss. - Accurata analisi della sentenza 12/2007 del Consiglio di Stato. Dei sette

   argomenti a favore della pregiudiziale amministrativa individuati dall'adunanza plenaria,

   l'autore ne ritiene valido soltanto uno, quello che viene tratto, non espressamente, dal fatto che

   la Corte Costituzionale ha riconosciuto che la giurisdizione in tema di risarcimento del danno è

   il completamento della giurisdizione di annullamento e che, pertanto, trattandosi di

   completamento, si deve necessariamente inserire nel sistema complessivo di tutela che il

   giudice amministrativo accorda.

51 R. Villata, “L'adunanza plenaria del Consiglio di Stato ritorna, confermandola, sulla c.d.

   pregiudizialità amministrativa...ma le Sezioni Unite sottraggono al giudice amministrativo le

   controversie sulla sorte del contratto a seguito dell'annullamento dell'aggiudicazione”, in Dir.

   proc. amm., 1/2008, pag. 300 ss. - Viene individuato nella sentenza 27169/2007 delle sezioni

   Unite della Cassazione, un sapore di rivalsa nei confronti della 12/2007 del Consiglio di Stato.

   La Cassazione infatti sottrae alla cognizione del giudice amministrativo il problema della sorte

   del contratto stipulato in base ad un'aggiudicazione dichiarata illegittima e conseguentemente

   annullata.

52 L.V. Moscarini, “Giurisdizione e pregiudiziale di annullamento (note a margine delle

   decisioni dell'adunanza plenaria del Consiglio di Stato 30 luglio 2007 n.9 e 22 ottobre 2007

   n.12)”, in Riv. amm., 2007, pag. 643 ss. - Vengono analizzate in dettaglio le due, ravvicinate,

   sentenze dell'Adunanza Plenaria. Dove la prima omette di pronunciarsi sulla pregiudiziale,

   mentre la seconda la afferma in un obiter dictum.




                                                                                                 43
la pronuncia n. 12/2007 del Consiglio di Stato, ribadisce con forza la

tesi         contraria         alla        pregiudiziale            amministrativa53.

Le Sezioni Unite, pur respingendo il ricorso principale dichiarandolo

<<inammissibile>>, non perdono occasione per invocare il III comma

dell'art. 363 c.p.c. , per enunciare un principio di diritto, <<è viziata

da violazione di norme sulla giurisdizione la decisione del giudice

amministrativo che nega la tutela risarcitoria degli interessi legittimi

sul      presupposto          che      l'illegittimità       dell'atto      debba        essere

precedentemente richiesta e dichiarata in sede di annullamento>>,

con l'intento di porre la parola fine alla pregiudiziale amministrativa 54
55
 .
53 Cfr. Cass., SS. UU., 23 dicembre 2008, n. 30254 – Tale orientamento è stato poi seguito da

     altre pronunce della Suprema Corte (6 settembre 2010, n. 19048; 16 dicembre 2010, n. 23595;

     11 gennaio 2011, n. 405), nonché da numerose pronunce anche della giurisprudenza

     amministrativa che ha voluto uniformarsi alla Cassazione pur utilizzando l'art. 1227 c.c.,

     ovvero valutando la colposa inerzia del danneggiato come motivo di riduzione o esclusione

     del danno (Cfr. CdS 8550/2010; 3066/2009; 5183/2008). Anche se, tuttavia, altre pronunce

     hanno continuato ad affermare la pregiudiziale amministrativa (Cfr. CdS 2751/2008;

     3592/2008; T.A.R. 797/2009; 1263/2009; 248/2008)

54 M. Clarich, “La Corte di Cassazione chiude ogni spazio alla pregiudizialità amministrativa”,

     in Danno resp., 7/2009, pag. 722 ss. - Viene ripercorsa per intero e passo passo la sentenza

     30254/2008 della Cassazione che impone l'autonomia dell'azione risarcitoria al giudice

     amministrativo.

55 S. Fantini, “La pregiudizialità amministrativa come morivo inerente alla giurisdizione”, in

     Urb. app., 5/2009, pag. 548 ss. - Viene illustrato, in un'attenta analisi, come la Cassazione




                                                                                              44
Ma, si obbietta, che il giudice amministrativo che si attiene a questo

principio, non rifiuta la tutela risarcitoria dell'interesse legittimo, ma

rigetta nello specifico la domanda per mancanza di un elemento

costitutivo del fatto illecito, cosa che le stesse Sezioni unite gli

consentono. In altre parole verrebbe rifiutato il risarcimento per una

<<determinante del caso concreto>>.

La Suprema Corte facendo rientrare tali problematiche in questioni di

giurisdizione andrebbe in contrasto con precisi precetti Costituzionali.

Ed è in base a ciò che si è avallata l'ipotesi di sollevare un conflitto di

attribuzione56.

Riassumendo, le Sezioni Unite, in questa occasione rispondendo a

sorpresa al obiter dictum del Consiglio di Stato, contestano gli

argomenti a favore della pregiudiziale amministrativa; ribadiscono

l'inerenza della questione alla verifica della giurisdizione rimessa alla

   abbia introdotto la pregiudiziale amministrativa in un motivo inerente alla giurisdizione.

56 R. Villata, “La Corte di Cassazione non rinuncia al programma di imporre al Consiglio di

   Stato le proprie tesi in tema di responsabilità della pubblica amministrazione attribuendo la

   veste di giurisdizione a un profilo squisitamente di merito”, in www.giustamm.it, 23-1-2009 –

   Critica dura alla Corte di Cassazione, e timore che si arrivi alla fine alla classica soluzione

   <<all'italiana>>: negazione della pregiudiziale amministrativa, ma rigetto della domanda a

   mente dell'art. 1227 c.c., come suggerito nelle ordinanze del giugno 2006 dalla Suprema Corte.

   Ipotesi che poi si avvererà, così come l'autore aveva presagito e temuto, nel codice del processo

   amministrativo all'art. 30.




                                                                                                45
Suprema Corte; superano l'ostacolo rappresentato dall'estraneità del

tema dibattuto all'oggetto della lite deliberata.

Con tale pronuncia la Cassazione va a completare la posizione assunta

nel 200657, che lasciava aperte numerose questioni anche se continua a

non     convincere in     dottrina,   e   non piegando    nemmeno la

giurisprudenza amministrativa che hanno respinto come infondate nel

merito senza dichiararle inammissibili le domande risarcitorie

autonome58-

Se non altro per lo meno tale decisione spiana la strada all'intervento

del legislatore (che arriverà, però, soltanto nel 2010 con la riforma del

processo amministrativo, la quale verrà trattata nel capitolo

successivo).



2.6        Le posizioni della dottrina a favore della pregiudiziale

          amministrativa: a) termine di decadenza

E' opportuno, adesso, passare in rassegna gli argomenti a favore

dell'una e dell'altra tesi che sono stati proposti dalla dottrina.

Analizzando le tesi favorevoli alla pregiudiziale amministrativa e

quindi più vicine alla giurisprudenza amministrativa, può innanzitutto

57 Cfr. note 37, 38, 39

58 Cfr. nota 25




                                                                      46
evidenziarsi come, non riconoscendo la necessità del previo

annullamento del provvedimento amministrativo, si avrebbe una

sostanziale elusione del termine di decadenza. L'interessato, infatti,

sarebbe vincolato al solo termine di prescrizione, dalla cui decorrenza

dipenderebbe       l'intera     valutazione      del         comportamento

dell'amministrazione, posto che al giudice del risarcimento sarebbe

consentito attuare la disapplicazione dell'atto illegittimo. Quest'ultima

è un'altra ragione che si è posta a favore della previa azione di

annullamento, posto che in capo al giudice amministrativo non vi è un

proprio potere di disapplicazione.



2.7     b) Critiche all'arbitrio lasciato al ricorrente dalla Corte di

        Cassazione

Autorevole dottrina, ha osservato come destasse perplessità la scelta

operata nel 2006 dalla Corte di Cassazione, sull'opportunità di

generalizzare l'ammissibilità del ricorso diretto anche contro i danni

derivanti da atti illegittimi, la quale rimette in sostanza all'interessato

la possibilità di <<scegliere>> tra chiedere al giudice (secondo

Costituzione)     di     assicurare      una     effettiva      <<giustizia

nell'amministrazione>>, e quella di lasciare in vita una situazione di




                                                                        47
ingiustizia sostanziale, purché il proprio interesse economico venga

soddisfatto, con doppio pregiudizio per la collettività.

Appare importante in quest'ottica il richiamo all'esigenza che il

giudice amministrativo mutui le regole civilistiche sul concetto stesso

di danno come fatto, sul nesso causale, anche ipotetico, sui criteri di

valutazione ex art. 1223, 1225, 1226, 1227 comma I e II c.c..

Sicché, sempre secondo tale dottrina, l'azione risarcitoria autonoma

dall'impugnazione dell'atto, pur ammissibile nel rispetto dell'art. 24

Costituzione, rischia di non condurre a risultati concreti in sede di

valutazione della fondatezza della pretesa59.



2.8       c) la pregiudiziale amministrativa giustificata dalla Corte

          Costituzionale

C'è chi ha posto, poi, ha fondamento della tesi della pregiudiziale le

sentenze della Corte Costituzionale n. 204 e 281 del 2004, che

restringerebbero l'ambito della nuova giurisdizione esclusiva del

giudice amministrativo, a tal punto da giustificare l'affermazione che

59 M.A. Sandulli, “Finalmente <<definitiva>> certezza sul riparto di giurisdizione in tema di

   comportamenti e sulla c.d. <<pregiudiziale amministrativa>>? Tra i due litiganti vince la

   <<garanzia di piena tutela>>”, in Giust. amm., 2006, pag. 369 ss. - Vengono mostrate

   perplessità sulla soluzione prospettata dalla Suprema Corte in ordina alla questione della

   pregiudiziale amministrativa




                                                                                          48
in alcune materie (edilizia e urbanistica ad esempio) non sussiste più

una giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo pure essendo

<<piena>> e quindi comprensiva della tutela risarcitoria. Essendo

considerata quest'ultima non più come speciale materia, ma come una

modalità di attuazione della tutela giurisdizionale delle posizioni

giuridiche soggettive protette. Quindi sono da considerare le

affermazioni di chi ha giudicato la giurisdizione di questo giudice,

nelle speciali materie di cui agli art. 33-35 d.lgs. 80/98, non più

esclusiva in quanto vertente sugli interessi legittimi sia pretensivi che

oppositivi, ma non sui diritti soggettivi. Conservando però il carattere

di giurisdizione piena, e cioè comprensiva, entro i limiti in tal modo

circoscritti nel più ristretto ambito delle posizioni di interesse

legittimo, oppositivo o pretensivo, lese da un provvedimento

autoritativo, anche della tutela risarcitoria, integrata beninteso dallo

strumento, opzionale, della reintegrazione in forma specifica.

Tali considerazioni della Consulta, per tale dottrina, hanno ritenuto

indispensabile l'impugnazione del provvedimento illegittimo ai fini

della domanda sul risarcimento danni, ad hanno confermato

l'operatività del termine decadenziale breve60.

60 L.V. Moscarini, “<<Riassetto>> costituzionale del riparto di giurisdizione per materie e

   pregiudiziale amministrativa”, in Giur. cost., 5/2004, pag. 3321 ss. - L'autore si schiera a




                                                                                           49
2.9     d) la natura dell'interesse legittimo

Per altri, a sostegno della pregiudiziale amministrativa, vi sarebbe la

natura stessa dell'interesse legittimo la cui lesione fa sorgere, in capo

al soggetto leso, l'azione risarcitoria come residuale e attivabile solo

qualora non sia più possibile annullare l'atto amministrativo

illegittimo. Anche se tale considerazione non affermerebbe la

pregiudiziale, ma ridimensionerebbe le pretese risarcitorie di chi non

ha impugnato l'atto: questi non potrà vedersi risarcire i danni che si

sarebbero potuti evitare con la tempestiva impugnazione, ma sarebbe

assurdo negare la risarcibilità di quei danni che comunque si sarebbero

prodotti. Il legislatore potrebbe fondare la regola della pregiudiziale,

secondo parte della dottrina, sulla base della specialità del giudice

amministrativo, facendo operare così i brevissimi termine di

decadenza61.

La dottrina ha poi affermato che, la lesione di un interesse legittimo

configura un danno ingiusto ex art. 2043 c.c., quindi l'interessato fa
   favore della pregiudiziale amministrativa, facendo leva sulle sentenze n. 204 e 281 della Corte

   Costituzionale del 2004.

61 A.R. Tassone, “Sui fondamenti della c.d. <<pregiudizialità amministrativa>>, in Giust. amm.,

   3/2007, pag. 647 ss. - Vengono esaminate tutte la ragioni che giustificano la pregiudiziale

   amministrativa, sancendo infine che il legislatore può benissimo introdurre tale regola

   accompagnata da brevissimi termini di decadenza, facendo perno sulla specialità del giudice

   amministrativo.




                                                                                              50
valere in giudizio il diritto di credito nascente dal fatto illecito.

Facendo notare che, prima della svolta avvenuta con le tre ordinanze

del 2006, la stessa Corte di Cassazione, negava la risarcibilità degli

interessi legittimi, sia basandosi in termini di improbabilità della

domanda per difetto assoluto di giurisdizione stante l'inesistenza di

qualsivoglia situazione tutelabile, poi negando il requisito del danno

ingiusto. Secondo tali autori, il vero problema sull'autonomia delle

due azioni è il seguente: se tale azione, in presenza di un

provvedimento asseritamente illegittimo ma non impugnato, possa

essere fondata nel merito.

Dunque il giudice amministrativo adito con una richiesta di

risarcimento danni in una fattispecie nella quale opera un

provvedimento efficace inoppugnabile dovrà chiedersi se la domanda

era fondata e risulterebbe erronea, in caso di risposta negativa, una

sentenza di inammissibilità. Sono poco convincenti, dunque per la

dottrina   maggioritaria,    le   tesi   che   rifiutino   l'indispensabilità

dell'annullamento dell'atto per l'azione risarcitoria. Ma ritiene

assolutamente certo che ove il giudice amministrativo si rifiuta di

condannare l'amministrazione al risarcimento dei danni, non si astiene

affatto dall'esercitare la propria giurisdizione, ma rigetta nel merito la




                                                                          51
domanda, così come accade nel caso in cui il giudice ritenga

intervenuta una causa di decadenza della pretesa avanzata. Le Sezioni

Unite con tale assunto hanno semplicemente proposto una soluzione al

problema della responsabilità dell'amministrazione, esibendo un

inesistente problema di giurisdizione d'altronde senza rispettare i

limiti disegnati dalla Costituzione, leggendo in maniera errata l'art.

11162 63.

Ai fini della cd. pregiudizialità amministrativa, quindi, sono rilevanti

le fattispecie in cui la pretesa risarcitoria è del tutto indipendente dalla

validità del provvedimento, poggiando sulla violazione da parte

dell'amministrazione di regole di comportamento. Ma non risulta

condivisibile far seguire automaticamente alla dichiarazione di

62 R. Villata, “Questioni di giurisdizione sui comportamenti in materia espropriativa:

   osservazioni (purtroppo perplesse) a margine di un dibattito giurisprudenziale”, in Dir. proc.

   amm., 4/2006, pag. 865 ss. - Viene analizzato, criticandolo, l'atteggiamento della Corte di

   Cassazione che inserisce le sue ragioni in motivi inerenti alla giurisdizione, facendo notare

   come si sia abbandonata la tesi sostenuta dallo stesso giudice nelle pronuncia n. 1207/2006. Si

   conclude il lavoro riconoscendo alle sezioni Unite il merito di aver proposto una soluzione,

   seppur non convincente, al problema negando però, basandosi sulla sent. 204/2004 della Corte

   Costituzionale, il richiamo fatto alla nomofilachia in tema di responsabilità della pubblica

   amministrazione.

63 R. Villata, “Pregiudizialità amministrativa nell'azione risarcitoria per responsabilità da

   provvedimento?”, in Dir. proc. amm., 2/2007, pag. 271 ss. - Viene spiegato il problema della

   pregiudiziale amministrativa alla luce dell'art. 2043 c.c.




                                                                                              52
inammissibilità    dell'azione   di   annullamento         anche    quella

dell'eventuale azione risarcitoria.



2.10    e) il <<carattere consequenziale>> assunto dalla tutela

        risarcitoria e presunzione di legittimità

Una gran parte della dottrina, inoltre, condivide ciò che l'Adunanza

Plenaria del Consiglio di Stato ha affermato nella sent. n. 12 del 2007.

Vale a dire che la pregiudiziale amministrativa, trarrebbe fondamento

innanzitutto dal testo dell'art. 35 del d.lgs. 80/98 che attribuisce

carattere <<consequenziale>> ed <<ulteriore>> alla tutela risarcitoria.

In più si osserva che la cosiddetta presunzione di legittimità dell'atto si

trasforma in certezza nel caso questo non venisse impugnato nei

sessanta giorni previsti a pena di decadenza, in quanto verrebbe

esclusa l'ingiustizia del danno ex art. 2043 c.c.. Ne deriva che l'azione

risarcitoria proposta autonomamente andrebbe respinta nel merito e

per questo non può essere impugnata ai sensi dell'art. 362 c.p.c., come

sottolineato dalla Suprema Corte.

Ciò che critica la dottrina maggioritaria negli orientamenti della Corte

di Cassazione, e in special modo nella pronuncia n. 30254/2008, è

l'inquadramento del problema della pregiudiziale amministrativa nelle




                                                                        53
questioni attinenti alla giurisdizione, facendo notare che se si seguisse

questa impostazione ci sarebbe il rischio della perdita di specialità del

giudice amministrativo. Ed è per questo che si è auspicato un ricorso

per    conflitto       di     attribuzione         da     parte      della      giurisprudenza

amministrativa dinanzi alla Corte Costituzionale, ma si è anche

sottolineata la pericolosità di tale scelta, in quanto nel caso la

domanda venisse rigettata dalla Consulta, si finirebbe per spianare la

strada alle Sezioni Unite per nuovi interventi nella stessa direzione dei

precedenti64.



2.11       f) il mancato potere di disapplicazione in capo al giudice

          amministrativo

Tornando al mancato potere di disapplicazione in capo al giudice

amministrativo, ci si rifà all'art. 5 l. 2248/2865 allegato E, il quale

attribuisce tale potere al giudice ordinario, con la conseguenza che il

giudice amministrativo potrebbe eliminare l'atto, ma non disapplicarlo

salvo alcuni casi ammessi dalla giurisprudenza. Il principale

64 A.R. Tassone, “Morire per la <<pregiudiziale amministrativa?>>”, in www.giustamm.it, 29-

   01-2009 – L'autore dimostra come potrebbe perdersi la specialità del giudice amministrativo se

   si continuasse a seguire l'impostazione della Corte di Cassazione, che inquadra il problema nei

   motivi attinenti alla giurisdizione. Inoltre viene anche definito controproducente, la difesa della

   pregiudiziale amministrativa.




                                                                                                  54
fondamento di tale orientamento restrittivo che limita a pochi casi il

poteri disapplicativo del giudice amministrativo, va individuato nella

natura impugnatoria del processo amministrativo, la quale impone il

rispetto a pena di inammissibilità del termine perentorio di decadenza.



2,12       La pregiudiziale amministrativa e il metodo <<Enzo

         Capaccioli>>

C'è chi spiega la vigenza della pregiudiziale amministrativa attraverso

il cd. metodo di <<Enzo Capaccioli>>, che inquadra gli interessi

legittimi e la differenza con i diritti soggettivi, illustrando in base a

quale criterio si differenziano, prima in generale e poi nel merito della

loro risarcibilità.

Capaccioli riduce gli interessi legittimi alle situazioni in cui la

pubblica amministrazione non è vincolata nel merito, spiegando che

l'interesse legittimo consiste nella legittimità degli atti, e che, a sua

volta, la tutela di quella           posizione giuridica soggettiva si risolve

pertanto nel sindacato di legittimità e nel conseguente annullamento

degli atti illegittimi. Non è concepibile, per Capaccioli, la concessione

della tutela risarcitoria senza il preliminare annullamento dell'atto.

Insomma tale metodo rafforza la posizione del Consiglio di Stato65.

65 D. Sorace, “Il metodo di Enzo Capaccioli e la questione della risarcibilità dei danni per




                                                                                         55
Infine vi è anche chi evidenzia l'incostituzionalità dell'art. 7 della

legge 205/2000 e dell'autonomia dell'azione risarcitoria, ma questo

non ha trovato riscontro nel giudice delle leggi.



2.13 Le posizioni della dottrina favorevoli all'autonomia dell'azione

         risarcitoria: critiche alla difesa <<a tutti i costi>> della

         pregiudiziale amministrativa

Per una parte della dottrina, che sento di condividere, è

controproducente accanirsi a difesa della pregiudiziale amministrativa,

per diverse ragioni: la pregiudiziale amministrativa è soltanto uno dei

congegni che possono garantire, già de jure condito, la innegabile

specialità del regime di responsabilità civile dell'amministrazione;

affermare tale regola, senza un'esplicita previsione normativa,

rimarcherebbe           il      carattere         oggettivo           della       giurisdizione

amministrativa, che apparirebbe (anche se ingiustamente) come tutrice

dei privilegi dell'autorità piuttosto che dei diritti del cittadino; la

pregiudiziale amministrativa è utilizzata al fine di ampliare e

completare        la     trasformazione            della       specialità        del      giudice


  lesione degli interessi legittimi”, in Dir. amm., 4/2009, pag. 889 ss. - Viene illustrato il metodo

  di Enzo Capaccioli applicandolo alla risarcibilità degli interessi legittimi ed illustrandone i

  possibili risvolti anche in tema di pregiudiziale amministrativa.




                                                                                                 56
amministrativo, in senso pienamente oggettivo. Ma tale compito va

affrontato in altro modo, senza focalizzarsi su una posizione minore

quale quella della pregiudiziale di annullamento. Si potrebbe lasciare

tranquillamente tale compito al legislatore.

Dunque non è necessaria una difesa ad oltranza di questa regola, o

comunque non prima di limitarne il valore che essa presenta, evitando

così di compromettere questioni di ben più ampia portata. Ricavare la

pregiudiziale     amministrativa,   dal     quadro   normativo   anteriore

all'emanazione del nuovo codice del processo amministrativo, ha solo

ritardato l'evoluzione della specialità del giudice amministrativo66.



2.14     a) Quando l'azione di annullamento diviene inutile, e critiche

          all'applicazione del termine di decadenza nell'azione

          risarcitoria

Analizzando ora il contrario punto di vista, quello non favorevole alla

permanenza del giudizio di annullamento pregiudiziale, può anzitutto

osservarsi come il giudizio di annullamento, nel caso concreto,

potrebbe rivelarsi inutile o impossibile.

Inoltre, in ragione del decorso del tempo, la tutela annullatoria

potrebbe non essere effettiva, risolvendosi ormai il vantaggio del

66 Cfr. nota 37




                                                                        57
privato nella mera prospettiva risarcitoria, si da rendere, appunto

inutile il giudizio di annullamento.

Ancora, il problema della elusione del termine di decadenza, a

vantaggio del solo rispetto del termine di prescrizione previsto per il

giudizio risarcitorio, assumerebbe significato diverso nell'ambito del

giudizio, finalizzato al solo risarcimento.

Difatti, si osserva, lo stretto termine di decadenza è previsto solo in

considerazione delle ragioni di certezza che sottostanno l'esercizio

dell'azione amministrativa.



2.15     b) le finalità diverse delle due azioni

Del pari, è stato osservato, anche il problema della disapplicazione si

pone in modo diverso, ove si chieda il solo risarcimento del danno.

Con riferimento, poi, alle perplessità espresse circa la perdurante

efficacia del provvedimento, in pendenza di una sua valutazione di

illegittimità che ha comportato il diritto al risarcimento, è stato

osservato che, in sostanza, permanendo in capo all'amministrazione

poteri di autotutela, pur in mancanza di un potere vincolante di

annullamento da parte del giudice in sede di disapplicazione, all'ente

che ha posto in essere il provvedimento illegittimo rimarrebbero in




                                                                      58
ogni caso possibilità di ripristino della legalità. In questo senso, anzi,

potrebbe anche prospettarsi, nel futuro, la possibilità di ipotizzare una

forma di responsabilità a carico del funzionario che, pur conoscendo

la situazione, non si adoperi per l'eliminazione dell'atto (e sempre che

non vi sia un interesse pubblico prevalente che ne giustifichi il

mantenimento).

La dottrina, poi, giustifica l'autonomia delle due azioni, sul

presupposto che in realtà rispondono a finalità diverse. L'azione di

annullamento, infatti, è diretta ad ottenere la rimozione dell'atto e,

tramite essa, il rispetto del principio di legalità nel successivo

svolgimento dell'attività amministrativa. L'azione risarcitoria, invece,

è diretta a riparare il danno subito dal privato, mentre non è deputata

alla rimozione dell'illegittimità provvedimentale.



2.16   c) Contestazione del richiamo all'art. 1227 c.c. e al mancato

       potere di disapplicazione in capo al giudice amministrativo

Si contesta poi, sul piano del diritto sostanziale il richiamo, che la

dottrina favorevole alla pregiudiziale ha fatto, all'art. 1227 comma II

c.c., che esclude il risarcimento <<per i danni che il creditore avrebbe

potuto evitare usando l'ordinaria diligenza>>. In base a quest'assunto




                                                                       59
si escluderebbe la tutela risarcitoria nel caso di mancata impugnazione

dell'atto illegittimo. Ma ciò non sarebbe un argomento abbastanza

forte, visto anche che la giurisprudenza civile era orientata ad

escludere l'applicazione di tale articolo sull'onere di proporre azioni

giudiziarie.

L'argomento sul mancato potere disapplicativo in capo al giudice

amministrativo       che    fonderebbe   la   necessaria     pregiudizialità

amministrativa, viene snobbato sui presupposti che il richiamo a tale

principio nulla direbbe sul problema in esame, visto che la

disapplicazione consente al giudice di decidere la vertenza a

prescindere dagli effetti giuridici che l'atto produce, ma nella pretesa

risarcitoria si deve partire proprio da questi, perchè la lesione degli

interessi legittimi è provocata proprio da tali effetti.



2.17    d) diversa lettura dell'art. 35 d.lgs. 80/98 ed art. 7 l. 205/2000

Infine si contesta il richiamo all'art. 35 d.lgs. 80/98 così come

modificato dall'art. 7 l. 205/2000 che è intervenuto, si osserva, sulla

giurisdizione e non sul rito.

Inoltre, applicando la pregiudiziale amministrativa, vi sarebbero delle

disparità      tra   il    danneggiato   dall'operato      della   pubblica




                                                                         60
amministrazione e colui che viene danneggiato dall'amministrazione

che ha agito jure privatorum, nonostante l'interesse sia paritario, ma

l'uno dovrebbe osservare il breve termine di decadenza e l'altro il più

lungo termine di prescrizione.

L'unico argomento accettabile, per tale dottrina, sta nell'interesse

superiore dell'amministrazione a non veder contestato il suo operato

oltre il termine decadenziale dettato dal legislatore per l'impugnativa

del provvedimento. Anche se ciò vale solo per il ricorrente che agisce

per la caducazione del provvedimento e non per il risarcimento. In

questo caso l'azione di annullamento assumerebbe per l'azione

risarcitoria soltanto valenza incidenter tantum, ovvero andrebbe

valutata insieme a tutti gli altri requisiti necessari per il

riconoscimento del diritto al risarcimento del danno in conseguenza

dell'accertata esistenza del illiceità del provvedimento67.

Concludendo, nessuna tesi pare essere persuasiva per la dottrina

minoritaria, nell'affermare la pregiudiziale amministrativa68.

Anzi c'è chi definisce il processo amministrativo, in relazione alle



67 C. Varrone, “La pregiudizialità amministrativa: un mito in frantumi”, in www.giustamm.it, 19-

   1-2009 – L'autore critica tutte le argomentazioni a favore della pregiudiziale addotte da

   giurisprudenza amministrativa e dottrina.

68 Cfr. nota 17




                                                                                            61
controversie risarcitorie, come obsoleto69.

Inoltre, la difesa della pregiudiziale amministrativa, appare inadeguata

alla luce dell'art. 7 l. 205/2000, il quale afferma una giurisdizione

piena del giudice amministrativo che può conoscere dell'illegittimità

dell'atto, del risarcimento danni e degli altri <<diritti patrimoniali

consequenziali>>.

L'annullamento si configura come una delle possibili sanzioni

dell'invalidità, ma non è l'unica, sicché il provvedimento invalido ben

potrebbe venire in rilievo nella sola prospettiva patrimonialistica del

risarcimento.



2.18      e) il processo amministrativo come <<processo di parti>>

Non va dimenticato poi, per tale dottrina, che il processo

amministrativo si basa sul principio della domanda di parte ed è in

primis un <<processo di parti>>, e questo impone che il soggetto che

propone il ricorso abbia la legittimazione a ricorrere e l'interesse ad

agire. Dove la prima va individuata nella necessaria titolarità della

posizione giuridica soggettiva che si vuole dedurre in giudizio; mentre
69 D. Sorace, “La responsabilità risarcitoria delle pubbliche amministrazioni per lesione di

   interessi legittimi dopo 10 anni”, in Dir. amm., 2/2009, pag. 379 ss. - Viene considerato

   obsoleto il processo amministrativo sulle domande risarcitorie, per questo l'autore auspica un

   intervento del legislatore volto a rimediare a questo problema.




                                                                                             62
il secondo requisito coincide con l'utilità concreta che ne potrebbe

derivare dalla proposizione del ricorso, e l'interesse deve essere

concreto, attuale e personale. Inoltre il giudice in tale modello

processuale deve attenersi a ciò che le parti chiedono (principio

dispositivo).

D'altronde viene richiamata anche la sentenza 204/2004 della Corte

Costituzionale, che viene letta nel senso di voler rafforzare la tutela

del privato. Sul tema semmai deve intervenire il legislatore e non i

giudici amministrativi, andando ad inventare una regola non sancita

espressamente in nessuna norma.

Vi sono poi situazioni in cui il privato potrebbe non avere più

interesse ad annullare l'atto oppure tale strada gli risulta impraticabile.

Per tale dottrina dovrebbe essere il cittadino a scegliere quale tutela

esperire, se quella di annullamento oppure quella risarcitoria70 71.

70 M. Allena, “La pregiudizialità amministrativa fra annullamento e tutela risarcitoria”, in Dir.

   proc. amm., 1/2006, pag. 105 ss. - Tale articolo dopo aver fatto notare che la necessità del

   previo annullamento per ottenere il risarcimento dei danni è insita nel sistema del processo

   amministrativo, fa notare che tale processo è comunque un processo di parte e in quanto tale

   spetterebbe al cittadino la scelta circa la proposizione di un'autonoma domanda risarcitoria.

   Viene criticata poi l'impostazione di chi giustifica la pregiudiziale amministrativa su questioni

   di natura erariale fondate sulla povertà casse pubbliche.

71 M.C. Cavallaro, “La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Tra rapporti di diritto

   pubblico e rapporti di diritto privato: brevi riflessioni a margine dei recenti orientamenti della




                                                                                                 63
2.19     Riflessioni alternative

C'è chi, in dottrina, imposta il discorso circa la risarcibilità                               da

provvedimento illegittimo prescindendo dalla cd. pregiudiziale

amministrativa. Infatti, si osserva, mettendo fuori quadro questa, si

ottiene che il diritto soggettivo, colpito dal provvedimento

amministrativo, può essere                   tutelato con l'azione                risarcitoria,

prescindendo           dall'impugnazione               e       dall'annullamento              del

provvedimento stesso.

Non venendo annullato, il provvedimento lesivo resta in vita, e restano

in vita i suoi effetti. In questo modo, se estinto, il diritto resta

(illegittimamente)         estinto;      invece,       se     limitato,       compresso         o

trasformato, esso resta configurato secondo quanto stabilito con il

provvedimento (nonostante la illegittimità di quest'ultimo).

Il titolare del diritto colpito dal provvedimento illegittimo, esercitando

l'azione risarcitoria, non può far valere altro che il suo diritto. Il danno

riguarda la perdita o la riduzione di questo, non viene in gioco alcun

interesse legittimo, dato che non si contrasta l'esercizio del potere né

si controverte circa la validità (e l'efficacia) del provvedimento, ma si


  Corte Costituzionale”, in Dir. proc. amm., 3/2010, pag. 934 ss. - Articolo molto utile che

  mostra i risvolti nella giurisprudenza contabile della Corte dei Conti e parallelismi con la

  giurisprudenza amministrativa, la sua giurisdizione esclusiva e la pregiudiziale amministrativa.




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Tesi Di Laurea Giuseppe Laviola

  • 1. Dott. Giuseppe Laviola INTRODUZIONE Il problema analizzato in questa ricerca lo si può inquadrare in questa domanda: Il danneggiato, titolare di un interesse legittimo leso dalla pubblica amministrazione, può chiedere il risarcimento dei danni autonomamente dall'impugnazione e conseguente annullamento del provvedimento illegittimo? Oppure tale azione risarcitoria è subordinata all'azione di annullamento? Il quesito fonda le sue radici già nella storica legge n. 2248 del 1865 allegato E, nella quale dagli articoli 2 e 4, si deduce che l'illecito amministrativo dipenda dall'illegittimità degli atti dell'amministrazione, e che di fronte ad atti formalmente legittimi è preclusa la via processuale. Si dovrà aspettare la legge n. 5995 del 1889 (che istituisce la IV sezione del Consiglio di Stato), per arrivare ad una regola di completamento del sistema, vale a dire la necessaria scissione tra 1
  • 2. giudice chiamato a conoscere dei fatti costitutivi del diritto e colui che dovrà pronunciarsi sul diritto stesso. In un simile contesto la cd. <<pregiudiziale amministrativa>>, ossia la necessaria impugnazione dell'atto amministrativo illegittimo per poter richiedere l'azione risarcitoria, assolve a funzione di regola d'ordine dei confini delle due giurisdizioni e di misura di coordinamento dinamico delle relative decisioni, secondo una logica che finisce con l'assegnare al momento demolitorio un deciso carattere fondante e condizionante rispetto alla fase riparatoria. Vi è da dire che prima del 1992 vi era una regola del sistema che sanciva la non possibilità di chiedere il risarcimento dei danni nel caso di violazione di interessi legittimi, al contrario di quanto avveniva per i diritti soggettivi. Con la legge 142/1992 si è avviata una tappa, quella di cominciare a riconoscere la tutela riparatoria (subordinata all'azione di annullamento) a questa situazione giuridica soggettiva, che si è conclusa con il d.lgs. 80/98 dove è definitivamente caduta la regola della irrisarcibilità degli interessi legittimi, individuando nel giudice amministrativo e nelle materie previste dal decreto nonché nei casi di giurisdizione esclusiva, il potere di disporre del risarcimento danni. La giurisprudenza amministrativa si è dimostrata, però, non all'altezza 2
  • 3. di tale compito affidatogli dal legislatore, tanto da essere stata definita in dottrina come <<pietrificata>>1. Fino a che non è intervenuta la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la famosa sentenza n. 500 del 1999 che ha riconosciuto la possibilità di chiedere il risarcimento dei danni da lesione di interesse legittimo dinanzi al giudice ordinario, senza la necessaria azione di annullamento dinanzi al giudice amministrativo, dando una interpretazione innovativa all'art. 2043 c.c. ponendolo in posizione primaria2. Tale importante sentenza non è mai stata seguita dalla giurisprudenza amministrativa, e non è stata di grande aiuto in tal senso nemmeno la l. 205/2000, sia dei vari Tar che del Consiglio di Stato che con l'ordinanza n. 4 del 2003 dell'Adunanza Plenaria ha ribadito la pregiudiziale amministrativa, e la stessa Suprema Corte ha fatto marcia indietro sempre nel 2003 con la sentenza n. 4538 che si è dimostrata in linea con l'orientamento del Consiglio di Stato. Anche la Corte costituzionale con la sent. 204/2004, pur non intervenendo direttamente sul tema (si occupava di riparto di 1 R. Mea, “Risarcibilità per danni derivanti da lesione di interessi legittimi”, in Nuovo dir., 1999, pag. 408 ss. 2 R. Garofoli, “Risarcibilità del danno da lesione di interessi legittimi all'indomani della sentenza 500/99”, in www.giustit.it, 1999 – Relazione tenuta al Consiglio superiore della Magistratura il 23 ottobre 1999. 3
  • 4. giurisdizione), ha fornito degli utili criteri guida che sono stati interpretati in modo differente a seconda che si sosteneva la pregiudiziale amministrativa oppure l'autonomia dell'azione risarcitoria da quella di annullamento. E' cominciata una vera e propria querelle intorno al dibattito e gli animi si sono riscaldati con continui botta e risposta tra la Corte di Cassazione che (dopo l'isolata 4538/2003) ha affermato prepotentemente il superamento della pregiudiziale amministrativa, imponendo al giudice amministrativo nelle ordinanze 13659, 13660 e 19100 del 2006 di pronunciarsi sulle domande risarcitorie autonome, e il Consiglio di Stato che nonostante tale imposizione continuava a ritenere vigente la pregiudiziale, approfittando di un obiter dictum nella ordinanza 12/2007 per porre fine alla questione. Ma le Sezioni Unite si sono imposte anche dopo di esso, ed ancora più duramente. In tutto questo la dottrina maggioritaria si è schierata a favore del Consiglio di Stato e la sua difesa alla pregiudiziale, criticando più volte il comportamento della Corte di Cassazione. Mentre la dottrina minoritaria si è schierata a favore di quest'ultima. Tutti, giurisprudenza amministrativa e civile, e dottrina hanno proposto validi argomenti a sostegno dell'una o dell'altra tesi, invocando 4
  • 5. all'unisono (specie le dottrina) un intervento deciso del legislatore che calmasse un po' le anime. Il legislatore è intervenuto, decisamente, soltanto nel 2010 (dopo almeno dieci anni di conflitti) con la riforma del processo amministrativo attuata con il d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104. Non accogliendo nessuna tesi proposta in dottrina e giurisprudenza, il legislatore ha dimostrato nell'art. 30 di tale codice (sotto la dicitura <<azioni di condanna>>), di ricorrere ad una soluzione di compromesso. Il legislatore, infatti, afferma l'autonomia dell'azione risarcitoria prevedendo però un termine di decadenza (centoventi giorni) che pur essendo più lungo rispetto a quello previsto precedentemente per la tutela demolitoria, sia di molto inferiore al termine prescrizionale (di solito quinquennale) insito nell'azione risarcitoria. Con la possibilità di posticipare, <<nel corso del giudizio>>, tale termine nel caso in cui venga esperita l'azione di annullamento. Insomma il legislatore non ha convinto ancora una volta, tanto è vero che il dibattito non si è concluso. Infatti per alcuni tale codice ha decretato la fine della pregiudiziale amministrativa, per altri invece, <<la disciplina dell’azione risarcitoria posta dall’art. 30 del Codice 5
  • 6. risulti in linea con la legge delega che poneva come criterio il rispetto degli orientamenti delle giurisdizioni superiori visto che la Corte di Cassazione, proprio con sentenza delle S.U. Del 2008, si era attestata su una posizione certamente avanzata rispetto a quella accolta dal Codice e che, più in generale, si dubita che essa sia conforme al principio costituzionale dell’effettività della tutela enfatizzato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 204 del 2004 e posto come principio generale del processo amministrativo dall’art. 1 del Codice. Ma oggi l’art. 30 rappresenta la soluzione di diritto positivo con la quale si deve fare i conti. In conclusione, sembra confermata nell’impostazione del Codice la preminenza dell’azione di annullamento che non è scalfita, nell’operatività concreta, né dall’azione di nullità, né dall’azione risarcitoria pura>>3. Morale della favola, la questione potrebbe durare ancora a lungo. Nel frattempo l'Adunanza Plenaria, con una recente pronuncia (la n. 3 23 marzo 2011), affrontando la questione della pregiudiziale, alla luce delle nuove disposizioni normative, sembra quindi aver definitivamente ricomposto il mosaico sensibilmente articolato della 3 S. Zoppetti, “La pregiudizialità amministrativa. L'adunanza plenaria sembra mettere la parola fine al secolare dibattito della pregiudizialità amministrativa.”, in www.businessjus.it, 15-04- 2011 6
  • 7. pregiudizialità amministrativa alla luce delle nuova disposizioni del codice del processo amministrativo. Questo lavoro si articola in cinque capitoli così suddivisi: nel primo capitolo si illustrerà quella che è la storia della pregiudiziale amministrativa, che passa necessariamente dalla caduta della irrisarcibilità degli interessi legittimi; nel secondo capitolo verranno illustrati gli orientamenti giurisprudenziali e dottrinali prima del <<nuovo codice del processo amministrativo>>; nel terzo capitolo si valuterà come tale codice ha inciso sulla pregiudiziale amministrativa; nel quarto capitolo ci si dedicherà alle reazioni in dottrina e giurisprudenza all'indomani dell'intervento legislativo; infine, nel quinto ed ultimo capitolo, si darà uno sguardo sommario al diritto comunitario e degli Stati membri sul tema in esame. 7
  • 8. Capitolo primo L'ESEGESI STORICA DELLA PREGIUDIZIALE AMMINISTRATIVA 1.1 L. 142 del 1992: apertura, attraverso il diritto comunitario, alla risarcibilità degli interessi legittimi con l'applicazione della pregiudiziale amministrativa Il legislatore italiano nel reperire la Direttiva Comunitaria “RICORSI” ha utilizzato l'art. 13 della legge n. 142 del 1992. La direttiva, che aveva ad oggetto gli appalti pubblici, sanciva il diritto ad un risarcimento dei danni all'imprenditore leso dalla violazione di regole poste a tutela della libera concorrenza internazionale nei procedimenti di ricerca del contraente privato preordinati all'affidamento di commesse pubbliche, ma lasciava alla sovranità degli stati membri la facoltà di subordinare tale risarcimento al previo accertamento dell'illegittimità del provvedimento lesivo da parte di un giudice speciale. Il legislatore italiano ha optato, in quell'occasione, per 8
  • 9. l'utilizzazione di questa facoltà sancendo al II comma dell'art. 13 che <<la domanda di risarcimento è proponibile dinanzi al giudice ordinario da chi ha ottenuto l'annullamento dell'atto lesivo con sentenza del giudice amministrativo>>, tenendo fede ai nostri classici principi di riparto di giurisdizione, sconosciuti al di là dei confini nazionali. E' regola generale, nel nostro ordinamento, che dal 1949 le controversie sui diritti soggettivi spettino al giudice ordinario, mentre quelle sugli interessi legittimi al giudice amministrativo, a tale regola poi si contrappone quella residuale sancita dall'art. 103 Cost. il quale prevede una giurisdizione per <<blocchi di materie>> che fa si che il giudice amministrativo giudichi, quando espressamente previsto dalla legge, anche sui diritti soggettivi. Tale criterio è stato poi rivisitato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 204 del 2004 (la quale verrà esaminata nel prossimo capitolo). La dottrina auspicava che tale direttiva così come recepita dal legislatore italiano venisse utilizzata per estendere l'area della risarcibilità del danno, almeno alle ipotesi di lesione di interessi legittimi negli appalti pubblici di dimensioni inferiori alla c.d. <<soglia>> comunitaria. La Suprema Corte, era di tutt'altro avviso, giudicando eccezionale l'art. 13 in questione. 4 4 L.V. Moscarini, “Risarcibilità del danno da lesione di interessi legittimi e nuovo riparto di 9
  • 10. 1.2 D.Lgs. 1998, n.80: Il superamento della regola che sanciva la irrisarcibilità degli interessi legittimi, attraverso un nuovo riparto di giurisdizione Innovativa è stata, poi, la legge delega c.d. <<Bassanini>> del 1997, n. 59, che ha delegato il governo ad attuare un <<nuovo>> riparto di giurisdizione, ciò ha portato all'emanazione del d.lgs. 80/1998. Tale decreto è da analizzare negli art. 33-35. L'art. 33 devolve al giudice amministrativo le controversie in materia di pubblici servizi (attuando la delega) e specificandoli in sei lettere; l'art. 34 sancisce la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo anche in materia edilizia ed urbanistica, facendo salva la giurisdizione del Tribunale delle Acque e quella in materia di espropriazione; ma la vera innovazione sta nell'art. 35 che così recita: <<il giudice amministrativo, nelle controversie devolute alla sua giurisdizione esclusiva ai sensi degli art. 33 e 34, dispone, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, il risarcimento del danno ingiusto>>, ponendosi come fine quello della risoluzione del problema circa la risarcibilità dei danni da lesione di interesse legittimo, fino ad giurisdizione”, in Dir. proc. amm., 4/1998, pag. 803 ss. - L'autore ripercorre il percorso che ha portato al superamento della irrisarcibilità degli interessi legittimi, analizzando soprattutto l'evoluzione legislativa avuta dalla l. 142/1992 al d.lgs 80/98, affermando che per lui ci si è avvicinati in questo modo al diritto comunitario. 10
  • 11. allora negata. E lo fa attraverso quella che appariva l'unica via di superamento in un sistema ancorato alla tradizionale distinzione tra diritti soggettivi e interessi legittimi, vale a dire creando nuove aree di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, o di quello ordinario. Nel risarcimento per equivalente l'amministrazione o il gestore del pubblico servizio potevano formulare una proposta di risarcimento, negoziabile, al danneggiato e nel caso in cui non si raggiungeva l'accordo quest'ultimo poteva ottenere un <<giudizio di ottemperanza>>, che attribuisce al giudice amministrativo non solo una giurisdizione esclusiva, ma anche di merito. Infatti il giudizio di ottemperanza si ha quando l'amministrazione non ottempera al giudicato, ed in tal caso è data la possibilità all'interessato di utilizzare il rimedio del ricorso diretto ad ottenere l'adempimento dell'obbligo di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato, disciplinato dall'art. 27, n. 4, t.u. Cons. Stato, e dall'art. 37, legge Tar. Tale tipo di giudizio costituisce l'ipotesi più importante di giurisdizione di merito, potendosi il giudice sostituirsi all'amministrazione nell'esercizio dei poteri amministrativi. E' importante il richiamo ad esso nella trattazione dell'art. 35 in quanto viene proprio configurato un nuovo ambito nel quale può essere 11
  • 12. utilizzato il ricorso per l'esecuzione e accentua il ruolo integrativo del relativo giudizio, nel corso del quale si determina la sostanza dell'obbligo dell'amministrazione. Il risarcimento in forma specifica non era, invece, soggetto a condizionamenti, richiamandosi a tal fine l'art. 2058 c.c., il quale sancisce la regola secondo la quale la reintegrazione in forma specifica può essere disposta dal giudice, sempre che il danneggiato ne faccia esplicita richiesta, qualora essa sia <<in tutto o in parte possibile>>, che è da applicarsi automaticamente nel momento in cui vi è una nuova norma che attribuisce al giudice amministrativo giurisdizione esclusiva in alcune materie, tra cui anche quella delle gare, nella misura in cui presuppone l'applicazione anche rispetto a posizioni di interesse legittimo della regola generale dell'art. 2043 c.c.. Con questo nuovo riparto di giurisdizione, venne superata la regola della non risarcibilità dei soli interessi legittimi. Il superamento è solo settoriale, ma comprende settori assai vasti, quali l'edilizia, l'urbanistica, tutti i servizi pubblici e tutte le gare di affidamento di pubbliche commesse. Queste innovazioni cominciarono ad avvicinare il nostro ordinamento a quello comunitario. 5 6 7 5 Cfr. nota 1 6 “Risarcibilità degli interessi legittimi e pregiudiziale amministrativa”, a cura di L.V. Moscarini, 12
  • 13. 1.3 Giurisprudenza cd. <<pietrificata>> e sent. n. 500, del 1999 della Corte di Cassazione che rende autonoma l'azione risarcitoria, dinanzi al giudice ordinario grazie ad una nuova lettura dell'art. 2043 c.c. Il passo avanti del legislatore e l'opera della dottrina sul tema della risarcibilità degli interessi legittimi, non era stata accolta da una giurisprudenza che sul tema è stata ritenuta <<pietrificata>>. Era una massima costante, poi confermata dalla Corte Costituzionale, l'affermazione della necessità del previo accertamento dell'illegittimità dell'atto o del comportamento della p.a. per acconsentire al risarcimento dei danni da lesione di diritti soggettivi, degradati ad interessi legittimi8 9 . Mentre questi ultimi, quando erano <<semplici>>, erano privi di tutela giurisdizionale per quanto riguardava il risarcimento dei danni. L'intervento di cui sopra, della Corte Costituzionale, si rivelava non all'altezza del lavoro compiuto dal legislatore, e in dottrina qualcuno ha attribuito ciò a ragioni economiche, che risiedevano nel non voler esporre troppo la finanza pubblica, e nella poca fiducia nel potere pubblico e di chi vi lavorava, Torino, 2008 7 F. Caringella, “La pregiudiziale amministrativa: una storia infinita”, Milano, 2008 8 Cfr. Cass. civ., sez. III, 9 giugno 1995, n. 6542 9 Cfr. Corte cost., 8 maggio 1998, n. 165 13
  • 14. ritenuto incapace di evitare danni derivanti da lesioni di interessi legittimi.10 Nella sent. n. 500, del 1999 della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, vi è stata una vera e propria svolta11 12 . Viene posta una regola di giudizio dove la risarcibilità degli interessi legittimi pretensivi (che hanno ad oggetto una utilità o un bene della vita che un soggetto privato mira a conseguire tramite l'esercizio legittimo del potere amministrativo) porta una valutazione in qualche modo ispirata alla logica della spettanza, che è volta ad assicurare al soggetto agente ciò che gli spetta di diritto; mentre gli interessi legittimi oppositivi (i quali hanno sempre ad oggetto una utilità o un bene della vita che, però, un soggetto privato già possiede e che mira a conservare attraverso 10 R. Mea, “ Risarcibilità per danni derivanti da lesione di interessi legittimi”, in Nuovo dir., 1999, pag. 408 ss. - In questo articolo viene criticata la giurisprudenza che non ha accolto le innovazioni del legislatore in tema di risarcibilità degli interessi legittimi, ignorando anche l'opera della dottrina che si era pronunciata sul tema. 11 A. Travi, “La giurisprudenza della Cassazione sul risarcimento dei danni per lesione di interessi legittimi dopo la sentenza delle sezioni Unite 22 luglio 1999, n. 500/SU, in Foro it., 3/2004, pag. 794 ss. - L'autore affronta le posizioni sulla pregiudiziale amministrativa che si sono avute dalla sentenza 500/99 della Corte di Cassazione a sezioni Unite fino al 2003, facendo notare che questa è stata criticata e non seguita dalla giurisprudenza amministrativa, trovandosi in disaccordo anche con una sentenza della stessa Cassazione nella sentenza 4538/2003. 12 Cfr. Cass., SS. UU., 22 luglio 1999, n. 500 14
  • 15. l'esercizio legittimo del potere amministrativo) sono del tutto svincolati da essa e la loro risarcibilità si basa tutta sulla logica oggettivante propria della tutela d'annullamento, la quale rimane indifferente alla pretesa materiale dell'attore, in quanto l'interesse sostanziale del cittadino è un risultato ulteriore, e non necessario, di tale azione, che mira in maniera assolutamente prioritaria a realizzare un interesse pubblico. Dunque il problema di fondo riguarda l'autonomia oppure la dipendenza dell'azione risarcitoria rispetto a quella di annullamento. La sentenza della Cassazione, e questo rappresenta una novità, si è espressa a favore dell'autonomia, basandosi sul meccanismo dell'illecito civile, che pone come norma primaria, e non strumentale l'art. 2043 c.c. 13 14. Ciò consente di far sorgere in capo al danneggiato un diritto soggettivo al risarcimento dei danni, ogni qual volta vi sia una lesione di un interesse legittimo. La sentenza delle Sezioni Unite ammette il 13 A.R. Tassone, “Giudice amministrativo e risarcimento del danno”, in Giust. amm., 5/2001, pag. 528 ss. - L'autore rimarca la differenza di finalità tra l'azione risarcitoria e di annullamento. Poi si sofferma approfonditamente sulla legge 205/2000 ed in particolar modo sull'art. 7. Arriva a due conclusioni, la non utilizzabilità di questa legge per la risoluzione del problema, ed infine la considerazione della regola della pregiudiziale amministrativa come non cogente, in quanto non pacifica. 14 F. Cortese“La questione della pregiudizialità amministrativa”, Padova, 2007 15
  • 16. risarcimento dei danni da interessi legittimi sia pretensivi che oppositivi (l'art. 13 della l. 142/1992 era circoscritto agli interessi legittimi pretensivi), optando per l'autonomia dell'azione risarcitoria da quella demolitoria, considerando che il giudice ordinario può compiere valutazioni sulla legittimità dell'atto in sede risarcitoria, rendendo di fatto inutile la preventiva pronuncia del giudice amministrativo sull'annullamento dello stesso15. In pratica l'illegittimità dell'azione amministrativa verrà valutata dal giudice ordinario come uno degli elementi costitutivi della fattispecie di cui all'art. 2043 c.c..16 Nella motivazione della Suprema Corte si possono 15 G. Mari, “Tutela risarcitoria degli interessi legittimi; pregiudiziale amministrativa e natura della reintegrazione in forma specifica, in Riv. Giur. edil., 6/2002, pag. 1357 ss. - Tale articolo è una nota alla sentenza n. 3338 del 2002 del Consiglio di Stato, sancendo che l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, in questa pronuncia, fonda la pregiudiziale amministrativa sul termine di decadenza utilizzato per l'azioni di annullamento. Vengono poi analizzate sia le posizioni che sposano tale impostazione e quelle che la criticano. 16 S. Malinconico, “Risarcimento del danno da lesione di interessi legittimi: riparto di giurisdizione e rapporto tra tutela demolitoria e risarcitoria, in particolare il caso dell'occupazione illegittima, in Dir. proc. amm., 4/2006, pag. 1041 ss. - L'autore ripercorre le posizioni della Corte di Cassazione sulla pregiudiziale amministrativa, facendo notare come nelle sentenze n. 13659, 13660 e 13911 del 2006, venga imposta l'autonomia dell'azione risarcitoria, facendo notare cosa differenzia e cosa accomuna tali pronunce alla storica sentenza n. 500 del 1999. Le differenze con questa, si fa notare, stanno nel fatto che nel 1999 le sezioni Unite attribuiscono la cognizione al giudice ordinario quale giudice dei diritti soggettivi, mentre nel 2006 prendendo spunto anche dalle posizioni della Corte Costituzionale, la affidano 16
  • 17. cogliere, quindi, alcuni punti fondamentali quali: a) affermazione della centralità del danno rispetto alla condotta illecita; b) estensione dell'area della risarcibilità, senza che assuma, a tali fini, rilievo determinante <<la qualificazione formale della posizione giuridica vantata dal soggetto>>; c) specificazione di tale principio alla luce dei rapporti di diritto pubblico, per i quali la soluzione circa la disponibilità del rimedio risarcitorio <<non è senz'altro determinata dalla diversa qualità dei contrapposti interessi>>; d) superamento della necessaria pregiudizialità dell'azione di annullamento rispetto a quella risarcitoria.17 Autorevole dottrina e la giurisprudenza amministrativa, hanno criticato, poi, il superamento da parte della Corte di Cassazione della c.d. <<pregiudiziale amministrativa>>, ascrivendo che il problema di essa, supera la distinzione tra nullità per violazione di norme imperative (che trovano sempre applicazione e al giudice amministrativo. Anche se l'interesse legittimo torna a <<sdoppiarsi>> come nel 1999, da un lato vi è l'interesse collegato all'esercizio del potere e tutelabile attraverso l'azione di annullamento; dall'altro si colloca un interesse di natura esclusivamente sostanziale, fondato sulla logica della <<spettanza>>. 17 G. Comporti, “Pregiudizialità amministrativa: natura e limiti di una figura a geometria variabile”, in Dir. proc. amm., 2/2005, pag. 280 ss. - In questo scritto viene dato un ottimo contributo al tema della pregiudiziale amministrativa, analizzandola a seconda degli ambiti processuali ai quali si relaziona, affrontando le posizioni favorevoli e non a tale regola, ed analizzando le posizioni della giurisprudenza. 17
  • 18. non possono essere derogate dalla volontà delle parti) e quella per violazione di norme ordinative (che possono invece essere derogate), arrivando con un certo grado certezza (grazie sia al ripensamento della stessa Suprema Corte e con la pronuncia dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 4, del 2003), anche se non unanime, ad affermare che se il danno consiste nella violazione di una posizione giuridico- soggettiva rientrante nella categoria degli interessi legittimi, che non possono essere considerati, diversamente da quanto è stato invece anche autorevolmente osservato, come defunti, l'interesse leso dev'essere fatto valere con l'impugnazione dell'atto lesivo entro il termine decadenziale breve (di sessanta giorni dalla conoscenza del provvedimento previsto per l'azione di annullamento). Con la consapevolezza che se tale termine scade, l'interesse leso viene declassato ad interesse semplice e come tale non più protetto neppure con l'azione risarcitoria, e questo anche se l'illegittimità deriva da una norma imperativa violata18. All'interesse pubblico di questa, viene preferito l'inoppugnabilità del provvedimento per scadenza del 18 L.V. Moscarini, “Risarcibilità degli interessi legittimi e responsabilità della pubblica amministrazione e dell'aggiudicatorio”, in Cons. Stato, 4/2004, pag. 927 ss. - L'autore affronta il problema di una possibile declaratoria di incostituzionalità dell'art. 7 della l. 205/2000, facendo notare che in questo caso vi sarebbero dei risvolti anche a livello comunitario. Viene poi spiegato meglio il problema della pregiudiziale amministrativa. 18
  • 19. termine di decadenza19 20 21. Nella sentenza in questione emerge però una disparità tra i portatori di interessi oppositivi (in ogni caso risarcibili), e quelli di interessi pretensivi i quali devono dimostrare che, secondo quanto era lecito attendersi, la loro richiesta avrebbe dovuto trovare accoglimento da parte della pubblica amministrazione. Secondo parte della dottrina, così facendo le Sezioni Unite non hanno in quell'occasione ben compreso il potenziale di ciò che poi hanno affermato, vale a dire l'autonomia tra azione risarcitoria da quella di annullamento22. 1.4 Legge 2000, n. 205 ed il rapporto tra azione di annullamento e di risarcimento secondo le tendenze tradizionalistiche della dottrina Prima della sentenza 500/99, l'unico giudice per le controversie tra 19 A. Travi, “Pregiudizialità dell'annullamento per lesione di interessi legittimi (osservazioni a Cassazione 22 marzo 2003, n. 4538), in Foro it., 7-8/2003, pag. 2073 ss. - Nota approfondita alla pronuncia 4538/2003 della Corte di Cassazione, facendo notare come questa misurandosi con la giurisprudenza civile sulla responsabilità dell'amministrazione per provvedimenti illegittimi, ma esprimendosi anche in termini più generali, sostiene che l'antigiuridicità dell'atto lesivo non può essere conosciuta dal giudice civile in via incidentale. 20 Cfr. Cass., SS. UU., 22 marzo 2003, n.4538 21 Cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 26 marzo 2003, n. 4 22 Cfr. nota 9 19
  • 20. cittadino e amministrazione autorità era il quello amministrativo. E la legge n. 205, del 2000 sembra proseguire verso questa direzione, se non fosse per l'ipotesi di affidare la tutela risarcitoria riconosciuta dalla Corte di Cassazione su interessi legittimi veri o presunti, al giudice ordinario. Oltre che a voler concentrare dinanzi ad un solo giudice, ogni controversia tra privato e pubblica amministrazione che abbia come presupposto l'illegittimità del provvedimento amministrativo. Nel rapporto tra le due azioni trovano sfogo le tendenze tradizionalistiche che portano alla subordinazione dell'azione risarcitoria davanti al giudice amministrativo, nei confronti dell'azione di annullamento. La prima di queste tendenze è la permanente validità della c.d. <<pregiudiziale amministrativa>>, ovvero l'affermazione che la tutela risarcitoria può essere acconsentita, solo nel caso in cui venga accolto il ricorso per l'annullamento del provvedimento cui si ricollega il <<danno ingiusto>>, lamentato dal cittadino. La tutela aquiliana va così perdendo la propria autonomia assiologica, e tende ad apparire come una semplice appendice di quella caducatoria. Il giudice amministrativo così, anche nella tutela risarcitoria, finisce con l'operare sempre e comunque nella logica oggettiva dell'annullamento 20
  • 21. e non in quella della spettanza; La seconda tendenza appare quella di impostare schemi decisionali rigidi, definendo in termini automatici la tutela risarcitoria rispetto a quella di annullamento, alla quale si assegna una funzione pregiudiziale23. 1.5 segue...le tre diverse letture dell'art. 7 L'art. 7 della l. 205/2000, al contrario della sent. 500/99, sembra lasciare aperta la tesi della pregiudiziale, anche se tale norma non è di interpretazione univoca, con l'unico punto pacifico che indica il giudice amministrativo competente sulle questioni risarcitorie che siano qualificabili come <<diritti patrimoniali conseguenziali>>. La norma si presta ad almeno tre letture: a) Si può sostenere che ove la lettera della legge parla di risarcimento e altre questioni conseguenziali, queste non si riferiscono a questioni risarcitorie. Da qui deriverebbe che, sul piano della giurisdizione, siano affidate al giudice amministrativo le azioni risarcitorie per lesione di interessi legittimi a prescindere dall'azione di annullamento, salvo il caso in cui questo non sia stato pronunciato in eccesso di potere (uno dei vizi di legittimità). Resta confermata invece 23 Cfr. nota 5 21
  • 22. l'autonomia delle due azioni, come sancito dalla Cassazione. Tali azioni sarebbero perciò proponibili cumulativamente o alternativamente davanti al giudice amministrativo, rispettivamente nel termine di decadenza (sessanta giorni) e prescrizione (di solito cinque anni); b) un'altra interpretazione, più fedele alla lettera della legge, individua nell'aggettivo <<conseguenziali>> le azioni risarcitorie che siano conseguenziali all'azione di annullamento. In questo caso il problema dell'autonomia delle due azioni non esisterebbe perchè risolto in principio, nel momento in cui si attribuiscono al giudice amministrativo le azioni risarcitorie dipendenti da quelle di annullamento; c) la terza interpretazione farebbe operare l'art. 7, non sul piano processuale, ma su quello sostanziale, qualificando tutte le azioni risarcitorie dipendenti da un provvedimento illegittimo, e quindi tutte conseguenziali all'azione di annullamento sul piano della giurisdizione, le azioni risarcitorie collegate ad un provvedimento illegittimo sarebbero demandate al giudice amministrativo, invece, quelle relative ai danni arrecati dalla pubblica amministrazione autorità sarebbero affidate al giudice ordinario. Mentre sul piano 22
  • 23. dell'autonomia delle due azioni, nel momento in cui l'azione risarcitoria discende da un provvedimento illegittimo e sfavorevole, la qualificazione normativa di consequenzialità farebbe si che questa non possa essere esperita se non contemporaneamente o conseguentemente a quella demolitoria. Risultano, da queste considerazioni, evidenti due cose: non poter impostare la risoluzione del problema sull'art. 7, essendo esso volto a regolare questioni di giurisdizione; inoltre dopo la sentenza 500/99 e dopo l'apertura ed il pacifico riconoscimento della risarcibilità della lesione degli interessi legittimi, la corrente ricostruzione tra azione risarcitoria e di annullamento, in chiave di subordinazione, non può essere considerata cogente24. 1.6 La giurisdizione del giudice amministrativo comprensiva delle azioni risarcitorie e osservazioni sulla pregiudiziale amministrativa La l. 205/2000 riconoscendo nel giudice amministrativo colui al quale spetta conoscere delle domande risarcitorie nei confronti della pubblica amministrazione, rende non più necessario seguire la strada impostata dalle Sezioni Unite25 che prima di tale legge era l'unica 24 Cfr. nota 5 25 Cfr. nota 9 23
  • 24. percorribile per uscire dall'impasse per cui, il giudice amministrativo non poteva pronunciarsi sul risarcimento in quanto gli si poteva rivolgere solo un petitum di annullamento, il giudice ordinario poi non poteva nemmeno conoscere sulla domanda di risarcimento perchè vertendo su interessi legittimi risultava evidente una carenza di giurisdizione (seguendo il tradizionale riparto di giurisdizione). Passando ad analizzare il problema dell'autonomia delle due azioni, avendo esaurito le questioni sulla giurisdizione, va detto che una forte tesi dottrinale imposta il problema sul fatto che l'illecito civile della pubblica amministrazione, che agisce in veste di autorità, va ravvisato a prescindere dalla fondatezza dell'aspettativa del cittadino alla soddisfazione dei propri interessi materiali di base da parte del provvedimento. Si dimostra l'autonomia dell'azione risarcitoria nel solo caso che questa può risultare esperibile anche ove non lo sia l'azione di annullamento. Questa tesi però non dimostra la reciproca autonomia delle due azioni nel caso in cui sia proprio quanto disposto dal provvedimento a costituire lesione delle aspettative (legittime o meno) del cittadino. E' possibile sostenere che la pregiudiziale amministrativa trovi fondamento nell'essenza dello stesso interesse legittimo, che trova 24
  • 25. tutela in congegni più ripristinatori che risarcitori, in questo meccanismo non si può prescindere dal preventivo annullamento del provvedimento illegittimo. Questa tesi è assolutamente coerente, ma è possibile applicarla a due condizioni: in primis, svuotando di significato la pregiudiziale amministrativa, riconducendola a questioni ripristinatorie che nulla hanno a che vedere con la tutela risarcitoria; inoltre va ridisegnato il quadro delle situazioni giuridiche soggettive nei confronti della pubblica amministrazione, trasformando in diritto soggettivi gran parte degli interessi legittimi, ossia tutti quelli in cui la pretesa del soggetto sia classificata come necessità giuridica e non come mera possibilità. Sul piano sostanziale nessun problema, ma si riscontrano problemi di adeguatezza di tutela perchè verrebbero, al di fuori della giurisdizione esclusiva, affidate pretese di soddisfazione <<reale>> al giudice ordinario, al quale è inibito accordare alcuna tutela, nei confronti del provvedimento amministrativo, che non sia quella obbligatoria. Sulla base di ciò che emerge fino alla l. 205/2000, vi è un solo effetto che può connettersi al mancato esperimento dell'azione demolitoria: il consolidarsi dell'assetto di interessi stabilito dal provvedimento, una volta che questo sia divenuto intangibile per il ricorrente. Questa 25
  • 26. azione risarcitoria ne risulta condizionata nel petitum, in quanto il ricorrente non può chiedere la reintegrazione <<in forma specifica>> ma <<per equivalente>> essendosi consolidati gli effetti del provvedimento. E le differenze sono evidenti, laddove il risarcimento in forma specifica si esplica in una riparazione in natura, consistente nella remissione in pristino, vale a dire nell'eliminazione di quanto illecitamente fatto, quando ciò risulti identificato con la fonte, esclusiva o concorrente, di un danno attuale e destinato, altrimenti, a protrarsi nel tempo, ovvero nella corresponsione di una somma di denaro, da liquidarsi in base alle spese occorrenti per il ripristino (e non in base alla perdita subita); il risarcimento per equivalente invece, che è attivabile qualora non sia possibile il primo o risulti eccessivamente oneroso per il debitore, avviene attraverso un equivalente monetario della perdita subita (danno emergente) e del mancato guadagno (lucro cessante). Proprio quest'ultima tesi veniva posta come giustificazione della pregiudiziale amministrativa da chi sostiene la necessità giuridica di contestare gli effetti del provvedimento per non rendere i suoi danni esorbitanti. Giustificazione che viene smontata dai critici della pregiudiziale per due ragioni principali: è poco rilevante la 26
  • 27. preoccupazione che un ricorrente astuto e sleale non impugni il provvedimento per farne maturare danni emergenti di cui si riserva di chiedere il risarcimento, perchè nessun ricorrente rinuncerebbe a priori alla soddisfazione <<in forma specifica>> se non per decorrenza dei termini; inoltre ciò provocherebbe delle conseguenze sfavorevoli sia al cittadino che all'amministrazione. Il primo sarebbe assoggettato al termine decadenziale breve, mentre la seconda si vedrebbe spostare sul piano risarcitorio la garanzia di quegli interessi del cittadino di carattere puramente formale, che ricevono tutela attraverso l'annullamento.26 In buona sostanza, la l. 205/2000 non pronunciandosi espressamente sul problema della pregiudiziale amministrativa lascia insoluta la questione. 1.7 Tesi <<tutta amministrativa>> e tesi <<tutta civilistica>> a confronto: a) la tesi <<tutta amministrativa>> Ci sono due tesi differenti in ordine al rapporto tra azione risarcitoria ed azione di annullamento, quella <<tutta amministrativa>> e quella <<tutta civilistica>>. La prima muove dall'assunto che con il d.lgs. 80/98 e con la l. 205/2000, si è inteso concentrare davanti ad un unico 26 Cfr. nota 5 27
  • 28. giudice, quello amministrativo, in coerenza con l'art. 24 Cost., ogni forma di tutela, anche risarcitoria nei confronti della pubblica amministrazione, in seguito a lesione di interessi legittimi. Le norme richiamate avrebbero previsto, come necessaria condizione per l'accesso alla tutela risarcitoria, che nel termine di decadenza per l'impugnazione fosse anche esperita con esito favorevole l'azione di annullamento, ancorchè la tutela risarcitoria possa essere richiesta non insieme, ma successivamente (Cons. Stato, Ad. Plen. 4 del 2003). L'annullamento dovrebbe essere richiesto in via principale nel termine di decadenza, perchè al g.a. non è consentita la cognizione incidentale della illegittimità degli atti amministrativi né esso è munito del potere di disapplicazione27 28. Ne consegue che, se la tutela di annullamento non è richiesta nel termine per l'impugnazione del provvedimento, questo diviene inoppugnabile, precludendo l'accesso non solo alla tutela risarcitoria erogabile dal giudice amministrativo, ma anche a quella che potesse essere chiesta al giudice ordinario, facendo valere l'atto illegittimo come elemento costitutivo dell'illecito civile (secondo la sent. 500 del 1999 delle S.U.). 29 27 Cfr. Cons. Stato, sez. VI, 18 giugno 2002, n. 3338 28 Cfr. Cons. Stato, sez. VI, 5 dicembre 2002, n. 6657 29 V.G. Casari, “Annullamento dell'atto e risarcimento del danno”, in Dir. econ., 4/2006, pag. 801 ss. - Articolo molto accurato sulla pregiudiziale amministrativa, che ripercorre le posizioni del 28
  • 29. 1.8 b) la tesi <<tutta civilistica>> Secondo la tesi <<tutta civilistica>>, invece, la parte che chiede il risarcimento aziona sempre un vero e proprio diritto soggettivo, come tale spettante in linea di principio al giudice ordinario. L'attribuzione al giudice amministrativo del potere di condannare al risarcimento del danno non avrebbe in alcun modo modificato la natura di questa situazione giuridica soggettiva, ma avrebbe solo previsto, per ragioni di connessione, la possibilità di una tutela <<ulteriore>> dinanzi al giudice amministrativo. Di conseguenza il titolare di quella situazione giuridica soggettiva avrebbe la possibilità di scegliere, a sua discrezione, tra la tutela del suo diritto dinanzi al giudice amministrativo e quella dinanzi al giudice ordinario30. In altri termini, la tesi <<tutta amministrativa>> ritiene che una volta concentrata presso il giudice amministrativo la tutela impugnatoria dell'atto illegittimo e quella risarcitoria conseguente, non sarebbe possibile l'accertamento incidentale della legittimità dell'atto non giudice amministrativo e la sua difesa della pregiudiziale, e della Cassazione pronunciatasi più volte a favore dell'autonomia dell'azione risarcitoria, illustrando sia la tesi <<tutta civilistica>>, che quella <<tutta amministrativa>>. L'autore, poi, auspica un intervento del legislatore o della Corte costituzionale per dirimere i contrasti tra Consiglio di Stato e Corte di Cassazione, contando più sull'intervento del primo avendo trovato riluttante la Consulta sul tema. 30 Cfr. nota 14 29
  • 30. impugnato nel termine decadenziale ai fini del giudizio risarcitorio, oltre che per la mancanza del potere di disapplicazione in capo al giudice amministrativo, anche per il carattere sussidiario che la tutela risarcitoria rivestirebbe in un giudizio tipicamente impugnatorio, e per la natura stessa dell'interesse legittimo quale situazione soggettiva il cui esercizio e la cui tutela non può che ottenersi nell'ambito dei tempi e dei modi di sviluppo della funzione, tanto nella fase procedimentale amministrativa, quanto in quella processuale. Diversamente la tesi <<tutta civilistica>> ritiene che la domanda risarcitoria possa essere conosciuta dal giudice amministrativo solo contestualmente a quella demolitoria, ammettendo l'autonoma domanda risarcitoria dinanzi al giudice ordinario31 32. Entrambe le tesi sono state, nel 2006, criticate dalla Corte di 31 G. Mari, “Osservazioni a prima lettura a margine di Cass. Sez. Un., 15 giugno 2006 n. 13911: la giurisdizione sulle domande risarcitorie proposte autonomamente e la pregiudiziale amministrativa”, in Riv. giur. edil., 4-5/2006, pag. 905 ss. - L'autore analizza l'ordinanza della Corte di Cassazione, e dopo aver rivisitato le tesi tutta civilistica e tutta amministrativa, si fa notare come la Corte critichi entrambe introducendone una intermedia. 32 A. Travi, “Questioni attuali di responsabilità dell'amministrazione: giurisdizione, risarcimento dei danni, pregiudizialità”, in Resp. civ. prev., 3/2003, pag. 661 ss. - L'autore si sofferma sulle diversità di approcci della giurisprudenza civile e di quella amministrativa, anche sul tema della pregiudiziale amministrativa. Osservando come tale regola sia dominante nella seconda anche se occorrono, per l'autore, tesi molto forti per sostenerla e prova a vedere se quelle addotte siano o meno all'altezza. 30
  • 31. Cassazione che ha proposto una tesi intermedia, della quale parlerò successivamente (vedi capitolo secondo). 31
  • 32. Capitolo secondo ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI, E POSIZIONI DELLA DOTTRINA PRECEDENTI ALLA RIFORMA DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO 2.1 Consiglio di Stato e Corte di Cassazione sul tema della pregiudiziale amministrativa Dopo la sentenza storica delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, la n. 500 del 1999, il Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria ha (in linea tra l'altro con una sentenza della stessa Corte di Cassazione33) nell'ordinanza n. 4 del 2003 affermato la necessità della previa impugnazione e conseguente annullamento dell'atto illegittimo, per poter esperire l'azione risarcitoria, confermando in maniera assoluta, quindi, la pregiudiziale amministrativa 34. C'è chi poi, dagli orientamenti della Suprema Corte ha fatto notare come l'art. 2043 c.c. sia una sorta di norma in bianco (pur riconoscendogli la centralità), 33 Cfr. nota 17 34 Cfr. nota 18 32
  • 33. essendo contenuta una qualificazione, la ingiustizia del danno, che si riempie di contenuto col riferimento alle norme sostanziali attributive di posizioni di vantaggio35. 2.2 Sentenza n. 204 del 2004 della Corte Costituzionale Inoltre, è stato di aiuto anche la Corte Costituzionale con una sentenza del 2004 che, pur non pronunciandosi espressamente sul problema in esame (in quell'occasione si occupava di riparto di giurisdizione), ha offerto validi spunti al legislatore e alla giurisprudenza sia civile che amministrativa, per poter far chiarezza sulla questione di cui si stava dibattendo36. Il giudice delle leggi, in quell'occasione, dichiarò non conformi a Costituzione alcune disposizioni contenute nella legge 205/2000. Nelle conclusioni la Corte ribadisce quanto segue: fa salvo l'affidamento al giudice amministrativo della tutela risarcitoria ex art. 7, l. 205/2000; riscrive il I comma dell'art. 33, l. 80/98 e dichiara illegittimo il II; dichiara parzialmente illegittimo l'art. 34 della stessa legge, laddove estende pure ai comportamenti la giurisdizione 35 G. Verde, “La pregiudizialità dell'annullamento nel processo amministrativo per risarcimento del danno, in Dir. proc. amm., 4/2003, pag. 963 ss. - L'autore fa una critica alla interpretazione data dalla giurisprudenza all'art. 2043 c.c., ripercorrendo soprattutto la posizione assunta dalla Cassazione nella sent. 500/99. 36 Cfr. Corte cost., 6 luglio 2004, n. 204 33
  • 34. esclusiva. Il riconoscimento della legittimità costituzionale dell'affidamento al giudice amministrativo della tutela risarcitoria, va riferita alla sola giurisdizione esclusiva. Anche se l'argomentazione a fondamento di ciò (ossia che il risarcimento del danno ingiusto non è affatto una particolare materia, sebbene costituisce uno strumento ulteriore, attribuito in virtù dell'art. 24 Cost., il quale richiede che il giudice sia munito di adeguati poteri per assicurare la pienezza della tutela), sembra valere anche quando l'azione risarcitoria sia proposta nell'ambito della giurisdizione generale di legittimità37. In altre parole, la Corte, qualifica il risarcimento del danno ingiusto, non già come materia, ma come <<strumento ulteriore di tutela, rispetto a quello classico demolitorio>> che è necessario in relazione al principio di effettività della tutela giurisdizionale di cui all'art. 24 della Costituzione. Appare in questo modo definitivamente superata, come sottolinea la stessa Corte, la prospettiva di costringere nuovamente il privato danneggiato a rivolgersi prima al giudice 37 R. Villata, “Leggendo la sentenza 204 della Corte costituzionale”, in Dir. proc. amm., 3/2004, pag. 832 ss. - L'autore è uno dei primi a fare delle riflessioni sulla sentenza n. 204 del 2004 della Corte Costituzionale, analizzando anche i risvolti possibili sulla pregiudiziale amministrativa, evidenziando sul tema il rischio di due discipline differenti sul tema, una governata dalla Cassazione e l'altra dal Consiglio di Stato. 34
  • 35. amministrativo per ottenere l'annullamento del provvedimento illegittimo, e dopo al giudice ordinario per chiedere il ristoro dei diritti patrimoniali consequenziali. Implicazioni ulteriori non è possibile trarre da questa sentenza, specie in ordine ai rapporti tra azione di annullamento e azione di risarcimento, si che si tratti di giurisdizione esclusiva che di legittimità38 39. 2.3 Corte di Cassazione e cd. <<ordinanze gemelle>>: l'autonomia dell'azione risarcitoria imposta attraverso motivi legati alla giurisdizione, considerazioni giurisprudenziali e dottrinali Nel 2006 la Corte di Cassazione ha dedicato ben tre pronunce 38 M. Clarich, “La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo “riletta” dalla Corte Costituzionale (commento a Corte Cost. 6 luglio 2004, n. 204, in Giorn. dir. amm., 2004 fasc. 1, pag. 969 ss. - L'autore commenta la sentenza n. 204 della Corte Costituzionale, facendo notare come questa confermi la tesi sollevata dall'art. 7 della l. 205/2000, ovvero l'attribuzione al giudice amministrativo del potere di condannare l'amministrazione al risarcimento del danno correlato all'esercizio illegittimo della funzione amministrativa. Ci si sofferma, poi, sulla qualificazione che la Consulta da al risarcimento del danno ingiusto, non più come materia ma come <<strumento ulteriore di tutela, rispetto a quello classico demolitorio>>. 39 V.G. Casari, “Le materie ed i contenuti della giurisdizione esclusiva secondo la sentenza della Corte Costituzionale n. 204 del 2004”, in Dir. econ., 3-4/2004, pag. 719 ss. - In questo articolo, molto accurato sulla sentenza 204 della Corte Costituzionale, tra le altre cose si fa notare che questa ha precisato i limiti che il legislatore deve rispettare nell'individuazione di nuove materie di giurisdizione esclusiva. 35
  • 36. (definite dalla dottrina <<gemelle>>) al tema della pregiudiziale amministrativa, dichiarandola in tutte e tre le occasioni come superata40 41 42 . La Suprema Corte ha criticato entrambe le tesi (amministrativa e civilistica) che si sono impiegate sul problema della pregiudiziale amministrativa (vedi 1.4), proponendone una intermedia. Questa ha affermato che la concentrazione nel giudice amministrativo di ogni forma di tutela è da ritenersi pienamente legittima e aderente al disposto costituzionale, ma solo se <<non reca pregiudizio alla tutela sostanziale delle situazioni soggettive sacrificate dall'agire illegittimo della pubblica amministrazione>>, e quindi solo se consente <<una tutela sostanziale degli interessi legittimi non difforme da ogni altra situazione protetta in rapporto alla tutela risarcitoria>>. In questo senso, <<un'interpretazione costituzionalmente orientata delle norme che hanno attribuito al giudice amministrativo la giurisdizione sul risarcimento del danno>> porta a concludere per un verso, che <<la parte potrà chiedere al giudice amministrativo anche solo la tutela risarcitoria, senza dover osservare allora il termine di decadenza pertinente all'azione di annullamento>>. 40 Cfr. Cass., SS. UU., 13 giugno 2006, n. 13569 41 Cfr. Cass., SS. UU., 13 giugno 2006, n. 13660 42 Cfr. Cass., SS. UU., 15 giugno 2006, n. 19100 36
  • 37. Dunque, la Corte di Cassazione, nel 2006 ha imposto al giudice amministrativo di pronunciarsi sulle domande risarcitorie autonome, anche dopo che l'atto illegittimo fosse diventato inoppugnabile, ammonendo che un eventuale rifiuto sarebbe stato cassato, invocando l'art. 362 c.p.c. 43. Il quale prevede che <<Possono essere impugnate con ricorso per cassazione, nel termine di cui all'articolo 325 secondo comma, le decisioni in grado d'appello o in unico grado di un giudice speciale, per motivi attinenti alla giurisdizione del giudice stesso. Possono essere denunciati in ogni tempo con ricorso per cassazione: i conflitti positivi o negativi di giurisdizione tra giudici speciali, o tra questi e i giudici ordinari; i conflitti negativi di attribuzione tra la pubblica amministrazione e il giudice ordinario>>. 2.4 Ordinanza n. 12 del 2007 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato e riaffermazione della pregiudiziale amministrativa Il problema della pregiudiziale amministrativa, dopo i contrasti tra la Suprema Corte e la giurisprudenza amministrativa (che si è trovata in linea con la Cassazione soltanto in una occasione 44), era stato rimesso 43 Cfr. nota 14 44 Cfr. Cons. Stato, sez. V, 31 marzo 2007, n. 2822 – In questa occasione, tra l'altro, il Consiglio di Stato ha considerato l'orientamento della Corte di Cassazione, in linea sia con la sentenza dell'Adunanza Plenaria n. 4 del 2003 (Cfr. nota 18) e sia con la Corte Costituzionale n.204 del 37
  • 38. dal Consiglio di Giustizia di Sicilia all'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con ordinanza 78/2007, e tutti gli operatori aspettavano con speranza la pronuncia di esso. Ma con quell'Adunanza Plenaria fu lasciato tutto aperto, essendo stato considerato non rilevante la soluzione del problema nella fattispecie in esame, e le speranze deluse45. Qualche mese più tardi però, sempre in Adunanza Plenaria il Consiglio di Stato riafferma la pregiudiziale dell'azione di annullamento, basando la sua decisione, innanzitutto sul testo dell'art 35 d.lgs. 80/98 che attribuisce carattere <<consequenziale>> ed <<ulteriore>> alla tutela risarcitoria. Poi osserva che, la cosiddetta presunzione di legittimità dell'atto si trasforma in certezza nel caso esso non venisse impugnato nei sessanta giorni previsti a pena di decadenza, in quanto verrebbe esclusa l'ingiustizia del danno ex art. 2043 c.c.. Ne deriva che l'azione risarcitoria proposta autonomamente va respinta nel merito e per questo non può essere impugnata in Cassazione ai sensi dell'art. 362 richiamato da questa. Infine il massimo giudice amministrativo, dubita che il giudice ordinario possa disapplicare un provvedimento divenuto inoppugnabile, in un contesto 2004 (Cfr. nota 33). 45 Cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 30 luglio 2007, n. 9 38
  • 39. di azione risarcitoria46. Si possono cogliere sette punti a favore della pregiudiziale che il massimo giudice amministrativo, enuncia in questa occasione, anche se la maggior parte oggetto di critiche anche dalla dottrina più favorevole all'applicazione del principio. Si critica soprattutto in tale sentenza, l'essersi focalizzata in termini di <<opportunità>>, e cioè dichiarando che sarebbe contrario all'interesse generale assoggettare l'amministrazione per tanto tempo a richieste di risarcimento dei danni. Ma si fa notare come, le ragioni di opportunità, riguardino poco il diritto. Ora è utile esaminare gli argomenti dell'Adunanza plenaria che meritano attenzione. Un primo orientamento, sancisce che finché un atto amministrativo non sia annullato, risulta essere efficace e produttivo di effetti e quindi capace di regolare la situazione concreta. Quindi sarebbe una contraddizione negare la pregiudiziale amministrativa. Anche c'è chi fa notare che in questo caso il Consiglio sovrappone l'efficacia con la legittimità, in quanto è vero che l'atto è efficacie fin quando non viene annullato, ma questo poco importa ai fini del risarcimento dei danni, dove conta solo che l'atto sia illegittimo per qualificarlo come 46 Cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 22 ottobre 2007, n.12 39
  • 40. ingiusto, consentendo di attivare le tutela aquiliana; un secondo orientamento sancisce che la lesione dell'interesse legittimo potrebbe essere accertata solo in via principale e un tale accertamento richiederebbe l'impugnazione dell'atto. Questa è una tesi che vanta illustri precedenti dottrinali ed accolta in una decisione isolata anche dalla Cassazione. Ma nel caso oggetto di studio, tale pretesa è rappresentata solo dal diritto al risarcimento dei danni, e rispetto a questa pretesa la lesione dell'interesse legittimo è solo pregiudiziale e perciò passibile di accertamento in via incidentale; la terza argomentazione fonda sul divieto per il giudice amministrativo di disapplicare un atto amministrativo. Nel caso della domanda risarcitoria per lesione di interessi legittimi, però, la pronuncia del giudice amministrativo non incide sugli effetti dell'atto. Nelle vertenze risarcitorie non vi è alcuna esigenza di disapplicarlo, perchè non vi è ragione per prescindere dagli effetti prodotti dall'atto, né per eliminarli47. Dunque, per il Consiglio di Stato, due sono i caratteri fondamentali nella (ri)affermazione della pregiudiziale amministrativa. 47 A. Travi, “Pregiudizialità amministrativa e confronto tra le giurisdizioni”, in Foro it., 1/2008, pag. 3 ss. - Viene dimostrato come a distanza di otto anni dalla storica sentenza 500/99, la risarcibilità degli interessi legittimi non si sia ancora amalgamato nel nostro ordinamento. 40
  • 41. In primis, si sottolinea il carattere dell'interesse legittimo, rimarcando le differenze con il diritto soggettivo, il quale è assistito da una tutela piena e diretta da parte dell'ordinamento, mentre il primo <<origina da un compromesso, chiaramente solidaristico, tra le esigenze collettive di cui è portatrice (…) l'amministrazione stessa e la pretesa di colui che dalla loro legittima soddisfazione è coinvolto di veder preservati quei suoi beni giuridici che preesistono all'attività pubblica ovvero che nel corso di questa si profilino>>. Il Consiglio di Stato, ha quindi bocciato l'evoluzione dell'interesse legittimo, tracciata nel 2006 dalla Corte di Cassazione, la quale descriveva un interesse legittimo <<che va perdendo la sua tradizionale funzione meramente formulativa e ancillare rispetto all'interesse pubblico, per assumere un più marcato connotato sostanziale, coerentemente del resto con l'evoluzione della stessa nozione di interesse pubblico>>. Poi, l'altro punto fondamentale che l'Adunanza Plenaria pone ha fondamento della pregiudiziale di annullamento, riguarda la presunzione di legittimità dell'atto, che se non impugnato diviene assodata48. 48 M. Clarich, “La pregiudizialità amministrativa riaffermata dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato: linea del Piave o effetto boomerang?”, in Giorn. dir. amm., 1/2008, pag. 55 ss. - L'autore esamina accuratamente la sentenza n. 12 del 2007 del Consiglio di Stato, specie nelle argomentazioni che hanno spinto l'Adunanza Plenaria a riaffermare la pregiudiziale 41
  • 42. Per di più il giudice amministrativo, fa presente, invocando la sentenza n. 77 del 2007 della Corte Costituzionale, che la Corte di Cassazione <<con la sua pronuncia può soltanto, a norma dell'art. 111 comma VIII, Cost., vincolare il Consiglio di Stato e la Corte dei Conti a ritenersi legittimati a decidere la controversia, ma certamente non può vincolarli sotto alcun profilo quanto al contenuto (di merito o di rito) di tale decisione>>49. Il Consiglio di Stato in questa pronuncia si è dedicato al problema in un obiter dictum. Nel caso in cui si fosse pronunciato espressamente sul tema, si sarebbe esposta al ricorso avanti alle Sezioni Unite, e dunque ha voluto evitare un conflitto elevato con le stesse. In quanto affrontando la questione solo come percorso argomentativo, il quale al di là della sua ampiezza e dell'autorevolezza del giudice che lo formula, non rientra nel giudicato e per tanto non soggetto a denuncia in Cassazione. Del resto se lo avesse voluto, il Consiglio, poteva amministrativa. 49 R. Villata, “Corte di Cassazione, Consiglio di Stato e c.d. pregiudiziale amministrativa”, in Dir. proc. amm., 4/2009, pag. 898 ss. - L'autore nell'esaminare la querelle tra i due organi giurisprudenziali, innanzitutto rifiuta la tesi (pur riconoscendole l'originalità) di chi sostiene l'alternatività delle due azioni. Poi ripercorre l'iter argomentativo del Consiglio di Stato nella sentenza 12/2007 e quello della Cassazione 30254/2008, schierandosi a favore del primo. Infine prova a presagire ciò che avverrà con la delega insita nella l. 69/2009 che preannunciava il nuovo codice del processo amministrativo. 42
  • 43. pronunciarsi espressamente con la n. 9/2007 quando era stato investito direttamente sul tema50 51 52. 2.5 Sentenza n. 30254 del 2008 della Corte di Cassazione, risposta (inaspettata), al Consiglio di Stato Ma la Corte di Cassazione, approfittando di un ricorso proposto contro 50 C.E. Gallo, “L'adunanza plenaria conferma la pregiudizialità amministrativa”, in Urb. app., 3/2008, pag. 346 ss. - Accurata analisi della sentenza 12/2007 del Consiglio di Stato. Dei sette argomenti a favore della pregiudiziale amministrativa individuati dall'adunanza plenaria, l'autore ne ritiene valido soltanto uno, quello che viene tratto, non espressamente, dal fatto che la Corte Costituzionale ha riconosciuto che la giurisdizione in tema di risarcimento del danno è il completamento della giurisdizione di annullamento e che, pertanto, trattandosi di completamento, si deve necessariamente inserire nel sistema complessivo di tutela che il giudice amministrativo accorda. 51 R. Villata, “L'adunanza plenaria del Consiglio di Stato ritorna, confermandola, sulla c.d. pregiudizialità amministrativa...ma le Sezioni Unite sottraggono al giudice amministrativo le controversie sulla sorte del contratto a seguito dell'annullamento dell'aggiudicazione”, in Dir. proc. amm., 1/2008, pag. 300 ss. - Viene individuato nella sentenza 27169/2007 delle sezioni Unite della Cassazione, un sapore di rivalsa nei confronti della 12/2007 del Consiglio di Stato. La Cassazione infatti sottrae alla cognizione del giudice amministrativo il problema della sorte del contratto stipulato in base ad un'aggiudicazione dichiarata illegittima e conseguentemente annullata. 52 L.V. Moscarini, “Giurisdizione e pregiudiziale di annullamento (note a margine delle decisioni dell'adunanza plenaria del Consiglio di Stato 30 luglio 2007 n.9 e 22 ottobre 2007 n.12)”, in Riv. amm., 2007, pag. 643 ss. - Vengono analizzate in dettaglio le due, ravvicinate, sentenze dell'Adunanza Plenaria. Dove la prima omette di pronunciarsi sulla pregiudiziale, mentre la seconda la afferma in un obiter dictum. 43
  • 44. la pronuncia n. 12/2007 del Consiglio di Stato, ribadisce con forza la tesi contraria alla pregiudiziale amministrativa53. Le Sezioni Unite, pur respingendo il ricorso principale dichiarandolo <<inammissibile>>, non perdono occasione per invocare il III comma dell'art. 363 c.p.c. , per enunciare un principio di diritto, <<è viziata da violazione di norme sulla giurisdizione la decisione del giudice amministrativo che nega la tutela risarcitoria degli interessi legittimi sul presupposto che l'illegittimità dell'atto debba essere precedentemente richiesta e dichiarata in sede di annullamento>>, con l'intento di porre la parola fine alla pregiudiziale amministrativa 54 55 . 53 Cfr. Cass., SS. UU., 23 dicembre 2008, n. 30254 – Tale orientamento è stato poi seguito da altre pronunce della Suprema Corte (6 settembre 2010, n. 19048; 16 dicembre 2010, n. 23595; 11 gennaio 2011, n. 405), nonché da numerose pronunce anche della giurisprudenza amministrativa che ha voluto uniformarsi alla Cassazione pur utilizzando l'art. 1227 c.c., ovvero valutando la colposa inerzia del danneggiato come motivo di riduzione o esclusione del danno (Cfr. CdS 8550/2010; 3066/2009; 5183/2008). Anche se, tuttavia, altre pronunce hanno continuato ad affermare la pregiudiziale amministrativa (Cfr. CdS 2751/2008; 3592/2008; T.A.R. 797/2009; 1263/2009; 248/2008) 54 M. Clarich, “La Corte di Cassazione chiude ogni spazio alla pregiudizialità amministrativa”, in Danno resp., 7/2009, pag. 722 ss. - Viene ripercorsa per intero e passo passo la sentenza 30254/2008 della Cassazione che impone l'autonomia dell'azione risarcitoria al giudice amministrativo. 55 S. Fantini, “La pregiudizialità amministrativa come morivo inerente alla giurisdizione”, in Urb. app., 5/2009, pag. 548 ss. - Viene illustrato, in un'attenta analisi, come la Cassazione 44
  • 45. Ma, si obbietta, che il giudice amministrativo che si attiene a questo principio, non rifiuta la tutela risarcitoria dell'interesse legittimo, ma rigetta nello specifico la domanda per mancanza di un elemento costitutivo del fatto illecito, cosa che le stesse Sezioni unite gli consentono. In altre parole verrebbe rifiutato il risarcimento per una <<determinante del caso concreto>>. La Suprema Corte facendo rientrare tali problematiche in questioni di giurisdizione andrebbe in contrasto con precisi precetti Costituzionali. Ed è in base a ciò che si è avallata l'ipotesi di sollevare un conflitto di attribuzione56. Riassumendo, le Sezioni Unite, in questa occasione rispondendo a sorpresa al obiter dictum del Consiglio di Stato, contestano gli argomenti a favore della pregiudiziale amministrativa; ribadiscono l'inerenza della questione alla verifica della giurisdizione rimessa alla abbia introdotto la pregiudiziale amministrativa in un motivo inerente alla giurisdizione. 56 R. Villata, “La Corte di Cassazione non rinuncia al programma di imporre al Consiglio di Stato le proprie tesi in tema di responsabilità della pubblica amministrazione attribuendo la veste di giurisdizione a un profilo squisitamente di merito”, in www.giustamm.it, 23-1-2009 – Critica dura alla Corte di Cassazione, e timore che si arrivi alla fine alla classica soluzione <<all'italiana>>: negazione della pregiudiziale amministrativa, ma rigetto della domanda a mente dell'art. 1227 c.c., come suggerito nelle ordinanze del giugno 2006 dalla Suprema Corte. Ipotesi che poi si avvererà, così come l'autore aveva presagito e temuto, nel codice del processo amministrativo all'art. 30. 45
  • 46. Suprema Corte; superano l'ostacolo rappresentato dall'estraneità del tema dibattuto all'oggetto della lite deliberata. Con tale pronuncia la Cassazione va a completare la posizione assunta nel 200657, che lasciava aperte numerose questioni anche se continua a non convincere in dottrina, e non piegando nemmeno la giurisprudenza amministrativa che hanno respinto come infondate nel merito senza dichiararle inammissibili le domande risarcitorie autonome58- Se non altro per lo meno tale decisione spiana la strada all'intervento del legislatore (che arriverà, però, soltanto nel 2010 con la riforma del processo amministrativo, la quale verrà trattata nel capitolo successivo). 2.6 Le posizioni della dottrina a favore della pregiudiziale amministrativa: a) termine di decadenza E' opportuno, adesso, passare in rassegna gli argomenti a favore dell'una e dell'altra tesi che sono stati proposti dalla dottrina. Analizzando le tesi favorevoli alla pregiudiziale amministrativa e quindi più vicine alla giurisprudenza amministrativa, può innanzitutto 57 Cfr. note 37, 38, 39 58 Cfr. nota 25 46
  • 47. evidenziarsi come, non riconoscendo la necessità del previo annullamento del provvedimento amministrativo, si avrebbe una sostanziale elusione del termine di decadenza. L'interessato, infatti, sarebbe vincolato al solo termine di prescrizione, dalla cui decorrenza dipenderebbe l'intera valutazione del comportamento dell'amministrazione, posto che al giudice del risarcimento sarebbe consentito attuare la disapplicazione dell'atto illegittimo. Quest'ultima è un'altra ragione che si è posta a favore della previa azione di annullamento, posto che in capo al giudice amministrativo non vi è un proprio potere di disapplicazione. 2.7 b) Critiche all'arbitrio lasciato al ricorrente dalla Corte di Cassazione Autorevole dottrina, ha osservato come destasse perplessità la scelta operata nel 2006 dalla Corte di Cassazione, sull'opportunità di generalizzare l'ammissibilità del ricorso diretto anche contro i danni derivanti da atti illegittimi, la quale rimette in sostanza all'interessato la possibilità di <<scegliere>> tra chiedere al giudice (secondo Costituzione) di assicurare una effettiva <<giustizia nell'amministrazione>>, e quella di lasciare in vita una situazione di 47
  • 48. ingiustizia sostanziale, purché il proprio interesse economico venga soddisfatto, con doppio pregiudizio per la collettività. Appare importante in quest'ottica il richiamo all'esigenza che il giudice amministrativo mutui le regole civilistiche sul concetto stesso di danno come fatto, sul nesso causale, anche ipotetico, sui criteri di valutazione ex art. 1223, 1225, 1226, 1227 comma I e II c.c.. Sicché, sempre secondo tale dottrina, l'azione risarcitoria autonoma dall'impugnazione dell'atto, pur ammissibile nel rispetto dell'art. 24 Costituzione, rischia di non condurre a risultati concreti in sede di valutazione della fondatezza della pretesa59. 2.8 c) la pregiudiziale amministrativa giustificata dalla Corte Costituzionale C'è chi ha posto, poi, ha fondamento della tesi della pregiudiziale le sentenze della Corte Costituzionale n. 204 e 281 del 2004, che restringerebbero l'ambito della nuova giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, a tal punto da giustificare l'affermazione che 59 M.A. Sandulli, “Finalmente <<definitiva>> certezza sul riparto di giurisdizione in tema di comportamenti e sulla c.d. <<pregiudiziale amministrativa>>? Tra i due litiganti vince la <<garanzia di piena tutela>>”, in Giust. amm., 2006, pag. 369 ss. - Vengono mostrate perplessità sulla soluzione prospettata dalla Suprema Corte in ordina alla questione della pregiudiziale amministrativa 48
  • 49. in alcune materie (edilizia e urbanistica ad esempio) non sussiste più una giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo pure essendo <<piena>> e quindi comprensiva della tutela risarcitoria. Essendo considerata quest'ultima non più come speciale materia, ma come una modalità di attuazione della tutela giurisdizionale delle posizioni giuridiche soggettive protette. Quindi sono da considerare le affermazioni di chi ha giudicato la giurisdizione di questo giudice, nelle speciali materie di cui agli art. 33-35 d.lgs. 80/98, non più esclusiva in quanto vertente sugli interessi legittimi sia pretensivi che oppositivi, ma non sui diritti soggettivi. Conservando però il carattere di giurisdizione piena, e cioè comprensiva, entro i limiti in tal modo circoscritti nel più ristretto ambito delle posizioni di interesse legittimo, oppositivo o pretensivo, lese da un provvedimento autoritativo, anche della tutela risarcitoria, integrata beninteso dallo strumento, opzionale, della reintegrazione in forma specifica. Tali considerazioni della Consulta, per tale dottrina, hanno ritenuto indispensabile l'impugnazione del provvedimento illegittimo ai fini della domanda sul risarcimento danni, ad hanno confermato l'operatività del termine decadenziale breve60. 60 L.V. Moscarini, “<<Riassetto>> costituzionale del riparto di giurisdizione per materie e pregiudiziale amministrativa”, in Giur. cost., 5/2004, pag. 3321 ss. - L'autore si schiera a 49
  • 50. 2.9 d) la natura dell'interesse legittimo Per altri, a sostegno della pregiudiziale amministrativa, vi sarebbe la natura stessa dell'interesse legittimo la cui lesione fa sorgere, in capo al soggetto leso, l'azione risarcitoria come residuale e attivabile solo qualora non sia più possibile annullare l'atto amministrativo illegittimo. Anche se tale considerazione non affermerebbe la pregiudiziale, ma ridimensionerebbe le pretese risarcitorie di chi non ha impugnato l'atto: questi non potrà vedersi risarcire i danni che si sarebbero potuti evitare con la tempestiva impugnazione, ma sarebbe assurdo negare la risarcibilità di quei danni che comunque si sarebbero prodotti. Il legislatore potrebbe fondare la regola della pregiudiziale, secondo parte della dottrina, sulla base della specialità del giudice amministrativo, facendo operare così i brevissimi termine di decadenza61. La dottrina ha poi affermato che, la lesione di un interesse legittimo configura un danno ingiusto ex art. 2043 c.c., quindi l'interessato fa favore della pregiudiziale amministrativa, facendo leva sulle sentenze n. 204 e 281 della Corte Costituzionale del 2004. 61 A.R. Tassone, “Sui fondamenti della c.d. <<pregiudizialità amministrativa>>, in Giust. amm., 3/2007, pag. 647 ss. - Vengono esaminate tutte la ragioni che giustificano la pregiudiziale amministrativa, sancendo infine che il legislatore può benissimo introdurre tale regola accompagnata da brevissimi termini di decadenza, facendo perno sulla specialità del giudice amministrativo. 50
  • 51. valere in giudizio il diritto di credito nascente dal fatto illecito. Facendo notare che, prima della svolta avvenuta con le tre ordinanze del 2006, la stessa Corte di Cassazione, negava la risarcibilità degli interessi legittimi, sia basandosi in termini di improbabilità della domanda per difetto assoluto di giurisdizione stante l'inesistenza di qualsivoglia situazione tutelabile, poi negando il requisito del danno ingiusto. Secondo tali autori, il vero problema sull'autonomia delle due azioni è il seguente: se tale azione, in presenza di un provvedimento asseritamente illegittimo ma non impugnato, possa essere fondata nel merito. Dunque il giudice amministrativo adito con una richiesta di risarcimento danni in una fattispecie nella quale opera un provvedimento efficace inoppugnabile dovrà chiedersi se la domanda era fondata e risulterebbe erronea, in caso di risposta negativa, una sentenza di inammissibilità. Sono poco convincenti, dunque per la dottrina maggioritaria, le tesi che rifiutino l'indispensabilità dell'annullamento dell'atto per l'azione risarcitoria. Ma ritiene assolutamente certo che ove il giudice amministrativo si rifiuta di condannare l'amministrazione al risarcimento dei danni, non si astiene affatto dall'esercitare la propria giurisdizione, ma rigetta nel merito la 51
  • 52. domanda, così come accade nel caso in cui il giudice ritenga intervenuta una causa di decadenza della pretesa avanzata. Le Sezioni Unite con tale assunto hanno semplicemente proposto una soluzione al problema della responsabilità dell'amministrazione, esibendo un inesistente problema di giurisdizione d'altronde senza rispettare i limiti disegnati dalla Costituzione, leggendo in maniera errata l'art. 11162 63. Ai fini della cd. pregiudizialità amministrativa, quindi, sono rilevanti le fattispecie in cui la pretesa risarcitoria è del tutto indipendente dalla validità del provvedimento, poggiando sulla violazione da parte dell'amministrazione di regole di comportamento. Ma non risulta condivisibile far seguire automaticamente alla dichiarazione di 62 R. Villata, “Questioni di giurisdizione sui comportamenti in materia espropriativa: osservazioni (purtroppo perplesse) a margine di un dibattito giurisprudenziale”, in Dir. proc. amm., 4/2006, pag. 865 ss. - Viene analizzato, criticandolo, l'atteggiamento della Corte di Cassazione che inserisce le sue ragioni in motivi inerenti alla giurisdizione, facendo notare come si sia abbandonata la tesi sostenuta dallo stesso giudice nelle pronuncia n. 1207/2006. Si conclude il lavoro riconoscendo alle sezioni Unite il merito di aver proposto una soluzione, seppur non convincente, al problema negando però, basandosi sulla sent. 204/2004 della Corte Costituzionale, il richiamo fatto alla nomofilachia in tema di responsabilità della pubblica amministrazione. 63 R. Villata, “Pregiudizialità amministrativa nell'azione risarcitoria per responsabilità da provvedimento?”, in Dir. proc. amm., 2/2007, pag. 271 ss. - Viene spiegato il problema della pregiudiziale amministrativa alla luce dell'art. 2043 c.c. 52
  • 53. inammissibilità dell'azione di annullamento anche quella dell'eventuale azione risarcitoria. 2.10 e) il <<carattere consequenziale>> assunto dalla tutela risarcitoria e presunzione di legittimità Una gran parte della dottrina, inoltre, condivide ciò che l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha affermato nella sent. n. 12 del 2007. Vale a dire che la pregiudiziale amministrativa, trarrebbe fondamento innanzitutto dal testo dell'art. 35 del d.lgs. 80/98 che attribuisce carattere <<consequenziale>> ed <<ulteriore>> alla tutela risarcitoria. In più si osserva che la cosiddetta presunzione di legittimità dell'atto si trasforma in certezza nel caso questo non venisse impugnato nei sessanta giorni previsti a pena di decadenza, in quanto verrebbe esclusa l'ingiustizia del danno ex art. 2043 c.c.. Ne deriva che l'azione risarcitoria proposta autonomamente andrebbe respinta nel merito e per questo non può essere impugnata ai sensi dell'art. 362 c.p.c., come sottolineato dalla Suprema Corte. Ciò che critica la dottrina maggioritaria negli orientamenti della Corte di Cassazione, e in special modo nella pronuncia n. 30254/2008, è l'inquadramento del problema della pregiudiziale amministrativa nelle 53
  • 54. questioni attinenti alla giurisdizione, facendo notare che se si seguisse questa impostazione ci sarebbe il rischio della perdita di specialità del giudice amministrativo. Ed è per questo che si è auspicato un ricorso per conflitto di attribuzione da parte della giurisprudenza amministrativa dinanzi alla Corte Costituzionale, ma si è anche sottolineata la pericolosità di tale scelta, in quanto nel caso la domanda venisse rigettata dalla Consulta, si finirebbe per spianare la strada alle Sezioni Unite per nuovi interventi nella stessa direzione dei precedenti64. 2.11 f) il mancato potere di disapplicazione in capo al giudice amministrativo Tornando al mancato potere di disapplicazione in capo al giudice amministrativo, ci si rifà all'art. 5 l. 2248/2865 allegato E, il quale attribuisce tale potere al giudice ordinario, con la conseguenza che il giudice amministrativo potrebbe eliminare l'atto, ma non disapplicarlo salvo alcuni casi ammessi dalla giurisprudenza. Il principale 64 A.R. Tassone, “Morire per la <<pregiudiziale amministrativa?>>”, in www.giustamm.it, 29- 01-2009 – L'autore dimostra come potrebbe perdersi la specialità del giudice amministrativo se si continuasse a seguire l'impostazione della Corte di Cassazione, che inquadra il problema nei motivi attinenti alla giurisdizione. Inoltre viene anche definito controproducente, la difesa della pregiudiziale amministrativa. 54
  • 55. fondamento di tale orientamento restrittivo che limita a pochi casi il poteri disapplicativo del giudice amministrativo, va individuato nella natura impugnatoria del processo amministrativo, la quale impone il rispetto a pena di inammissibilità del termine perentorio di decadenza. 2,12 La pregiudiziale amministrativa e il metodo <<Enzo Capaccioli>> C'è chi spiega la vigenza della pregiudiziale amministrativa attraverso il cd. metodo di <<Enzo Capaccioli>>, che inquadra gli interessi legittimi e la differenza con i diritti soggettivi, illustrando in base a quale criterio si differenziano, prima in generale e poi nel merito della loro risarcibilità. Capaccioli riduce gli interessi legittimi alle situazioni in cui la pubblica amministrazione non è vincolata nel merito, spiegando che l'interesse legittimo consiste nella legittimità degli atti, e che, a sua volta, la tutela di quella posizione giuridica soggettiva si risolve pertanto nel sindacato di legittimità e nel conseguente annullamento degli atti illegittimi. Non è concepibile, per Capaccioli, la concessione della tutela risarcitoria senza il preliminare annullamento dell'atto. Insomma tale metodo rafforza la posizione del Consiglio di Stato65. 65 D. Sorace, “Il metodo di Enzo Capaccioli e la questione della risarcibilità dei danni per 55
  • 56. Infine vi è anche chi evidenzia l'incostituzionalità dell'art. 7 della legge 205/2000 e dell'autonomia dell'azione risarcitoria, ma questo non ha trovato riscontro nel giudice delle leggi. 2.13 Le posizioni della dottrina favorevoli all'autonomia dell'azione risarcitoria: critiche alla difesa <<a tutti i costi>> della pregiudiziale amministrativa Per una parte della dottrina, che sento di condividere, è controproducente accanirsi a difesa della pregiudiziale amministrativa, per diverse ragioni: la pregiudiziale amministrativa è soltanto uno dei congegni che possono garantire, già de jure condito, la innegabile specialità del regime di responsabilità civile dell'amministrazione; affermare tale regola, senza un'esplicita previsione normativa, rimarcherebbe il carattere oggettivo della giurisdizione amministrativa, che apparirebbe (anche se ingiustamente) come tutrice dei privilegi dell'autorità piuttosto che dei diritti del cittadino; la pregiudiziale amministrativa è utilizzata al fine di ampliare e completare la trasformazione della specialità del giudice lesione degli interessi legittimi”, in Dir. amm., 4/2009, pag. 889 ss. - Viene illustrato il metodo di Enzo Capaccioli applicandolo alla risarcibilità degli interessi legittimi ed illustrandone i possibili risvolti anche in tema di pregiudiziale amministrativa. 56
  • 57. amministrativo, in senso pienamente oggettivo. Ma tale compito va affrontato in altro modo, senza focalizzarsi su una posizione minore quale quella della pregiudiziale di annullamento. Si potrebbe lasciare tranquillamente tale compito al legislatore. Dunque non è necessaria una difesa ad oltranza di questa regola, o comunque non prima di limitarne il valore che essa presenta, evitando così di compromettere questioni di ben più ampia portata. Ricavare la pregiudiziale amministrativa, dal quadro normativo anteriore all'emanazione del nuovo codice del processo amministrativo, ha solo ritardato l'evoluzione della specialità del giudice amministrativo66. 2.14 a) Quando l'azione di annullamento diviene inutile, e critiche all'applicazione del termine di decadenza nell'azione risarcitoria Analizzando ora il contrario punto di vista, quello non favorevole alla permanenza del giudizio di annullamento pregiudiziale, può anzitutto osservarsi come il giudizio di annullamento, nel caso concreto, potrebbe rivelarsi inutile o impossibile. Inoltre, in ragione del decorso del tempo, la tutela annullatoria potrebbe non essere effettiva, risolvendosi ormai il vantaggio del 66 Cfr. nota 37 57
  • 58. privato nella mera prospettiva risarcitoria, si da rendere, appunto inutile il giudizio di annullamento. Ancora, il problema della elusione del termine di decadenza, a vantaggio del solo rispetto del termine di prescrizione previsto per il giudizio risarcitorio, assumerebbe significato diverso nell'ambito del giudizio, finalizzato al solo risarcimento. Difatti, si osserva, lo stretto termine di decadenza è previsto solo in considerazione delle ragioni di certezza che sottostanno l'esercizio dell'azione amministrativa. 2.15 b) le finalità diverse delle due azioni Del pari, è stato osservato, anche il problema della disapplicazione si pone in modo diverso, ove si chieda il solo risarcimento del danno. Con riferimento, poi, alle perplessità espresse circa la perdurante efficacia del provvedimento, in pendenza di una sua valutazione di illegittimità che ha comportato il diritto al risarcimento, è stato osservato che, in sostanza, permanendo in capo all'amministrazione poteri di autotutela, pur in mancanza di un potere vincolante di annullamento da parte del giudice in sede di disapplicazione, all'ente che ha posto in essere il provvedimento illegittimo rimarrebbero in 58
  • 59. ogni caso possibilità di ripristino della legalità. In questo senso, anzi, potrebbe anche prospettarsi, nel futuro, la possibilità di ipotizzare una forma di responsabilità a carico del funzionario che, pur conoscendo la situazione, non si adoperi per l'eliminazione dell'atto (e sempre che non vi sia un interesse pubblico prevalente che ne giustifichi il mantenimento). La dottrina, poi, giustifica l'autonomia delle due azioni, sul presupposto che in realtà rispondono a finalità diverse. L'azione di annullamento, infatti, è diretta ad ottenere la rimozione dell'atto e, tramite essa, il rispetto del principio di legalità nel successivo svolgimento dell'attività amministrativa. L'azione risarcitoria, invece, è diretta a riparare il danno subito dal privato, mentre non è deputata alla rimozione dell'illegittimità provvedimentale. 2.16 c) Contestazione del richiamo all'art. 1227 c.c. e al mancato potere di disapplicazione in capo al giudice amministrativo Si contesta poi, sul piano del diritto sostanziale il richiamo, che la dottrina favorevole alla pregiudiziale ha fatto, all'art. 1227 comma II c.c., che esclude il risarcimento <<per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza>>. In base a quest'assunto 59
  • 60. si escluderebbe la tutela risarcitoria nel caso di mancata impugnazione dell'atto illegittimo. Ma ciò non sarebbe un argomento abbastanza forte, visto anche che la giurisprudenza civile era orientata ad escludere l'applicazione di tale articolo sull'onere di proporre azioni giudiziarie. L'argomento sul mancato potere disapplicativo in capo al giudice amministrativo che fonderebbe la necessaria pregiudizialità amministrativa, viene snobbato sui presupposti che il richiamo a tale principio nulla direbbe sul problema in esame, visto che la disapplicazione consente al giudice di decidere la vertenza a prescindere dagli effetti giuridici che l'atto produce, ma nella pretesa risarcitoria si deve partire proprio da questi, perchè la lesione degli interessi legittimi è provocata proprio da tali effetti. 2.17 d) diversa lettura dell'art. 35 d.lgs. 80/98 ed art. 7 l. 205/2000 Infine si contesta il richiamo all'art. 35 d.lgs. 80/98 così come modificato dall'art. 7 l. 205/2000 che è intervenuto, si osserva, sulla giurisdizione e non sul rito. Inoltre, applicando la pregiudiziale amministrativa, vi sarebbero delle disparità tra il danneggiato dall'operato della pubblica 60
  • 61. amministrazione e colui che viene danneggiato dall'amministrazione che ha agito jure privatorum, nonostante l'interesse sia paritario, ma l'uno dovrebbe osservare il breve termine di decadenza e l'altro il più lungo termine di prescrizione. L'unico argomento accettabile, per tale dottrina, sta nell'interesse superiore dell'amministrazione a non veder contestato il suo operato oltre il termine decadenziale dettato dal legislatore per l'impugnativa del provvedimento. Anche se ciò vale solo per il ricorrente che agisce per la caducazione del provvedimento e non per il risarcimento. In questo caso l'azione di annullamento assumerebbe per l'azione risarcitoria soltanto valenza incidenter tantum, ovvero andrebbe valutata insieme a tutti gli altri requisiti necessari per il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno in conseguenza dell'accertata esistenza del illiceità del provvedimento67. Concludendo, nessuna tesi pare essere persuasiva per la dottrina minoritaria, nell'affermare la pregiudiziale amministrativa68. Anzi c'è chi definisce il processo amministrativo, in relazione alle 67 C. Varrone, “La pregiudizialità amministrativa: un mito in frantumi”, in www.giustamm.it, 19- 1-2009 – L'autore critica tutte le argomentazioni a favore della pregiudiziale addotte da giurisprudenza amministrativa e dottrina. 68 Cfr. nota 17 61
  • 62. controversie risarcitorie, come obsoleto69. Inoltre, la difesa della pregiudiziale amministrativa, appare inadeguata alla luce dell'art. 7 l. 205/2000, il quale afferma una giurisdizione piena del giudice amministrativo che può conoscere dell'illegittimità dell'atto, del risarcimento danni e degli altri <<diritti patrimoniali consequenziali>>. L'annullamento si configura come una delle possibili sanzioni dell'invalidità, ma non è l'unica, sicché il provvedimento invalido ben potrebbe venire in rilievo nella sola prospettiva patrimonialistica del risarcimento. 2.18 e) il processo amministrativo come <<processo di parti>> Non va dimenticato poi, per tale dottrina, che il processo amministrativo si basa sul principio della domanda di parte ed è in primis un <<processo di parti>>, e questo impone che il soggetto che propone il ricorso abbia la legittimazione a ricorrere e l'interesse ad agire. Dove la prima va individuata nella necessaria titolarità della posizione giuridica soggettiva che si vuole dedurre in giudizio; mentre 69 D. Sorace, “La responsabilità risarcitoria delle pubbliche amministrazioni per lesione di interessi legittimi dopo 10 anni”, in Dir. amm., 2/2009, pag. 379 ss. - Viene considerato obsoleto il processo amministrativo sulle domande risarcitorie, per questo l'autore auspica un intervento del legislatore volto a rimediare a questo problema. 62
  • 63. il secondo requisito coincide con l'utilità concreta che ne potrebbe derivare dalla proposizione del ricorso, e l'interesse deve essere concreto, attuale e personale. Inoltre il giudice in tale modello processuale deve attenersi a ciò che le parti chiedono (principio dispositivo). D'altronde viene richiamata anche la sentenza 204/2004 della Corte Costituzionale, che viene letta nel senso di voler rafforzare la tutela del privato. Sul tema semmai deve intervenire il legislatore e non i giudici amministrativi, andando ad inventare una regola non sancita espressamente in nessuna norma. Vi sono poi situazioni in cui il privato potrebbe non avere più interesse ad annullare l'atto oppure tale strada gli risulta impraticabile. Per tale dottrina dovrebbe essere il cittadino a scegliere quale tutela esperire, se quella di annullamento oppure quella risarcitoria70 71. 70 M. Allena, “La pregiudizialità amministrativa fra annullamento e tutela risarcitoria”, in Dir. proc. amm., 1/2006, pag. 105 ss. - Tale articolo dopo aver fatto notare che la necessità del previo annullamento per ottenere il risarcimento dei danni è insita nel sistema del processo amministrativo, fa notare che tale processo è comunque un processo di parte e in quanto tale spetterebbe al cittadino la scelta circa la proposizione di un'autonoma domanda risarcitoria. Viene criticata poi l'impostazione di chi giustifica la pregiudiziale amministrativa su questioni di natura erariale fondate sulla povertà casse pubbliche. 71 M.C. Cavallaro, “La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Tra rapporti di diritto pubblico e rapporti di diritto privato: brevi riflessioni a margine dei recenti orientamenti della 63
  • 64. 2.19 Riflessioni alternative C'è chi, in dottrina, imposta il discorso circa la risarcibilità da provvedimento illegittimo prescindendo dalla cd. pregiudiziale amministrativa. Infatti, si osserva, mettendo fuori quadro questa, si ottiene che il diritto soggettivo, colpito dal provvedimento amministrativo, può essere tutelato con l'azione risarcitoria, prescindendo dall'impugnazione e dall'annullamento del provvedimento stesso. Non venendo annullato, il provvedimento lesivo resta in vita, e restano in vita i suoi effetti. In questo modo, se estinto, il diritto resta (illegittimamente) estinto; invece, se limitato, compresso o trasformato, esso resta configurato secondo quanto stabilito con il provvedimento (nonostante la illegittimità di quest'ultimo). Il titolare del diritto colpito dal provvedimento illegittimo, esercitando l'azione risarcitoria, non può far valere altro che il suo diritto. Il danno riguarda la perdita o la riduzione di questo, non viene in gioco alcun interesse legittimo, dato che non si contrasta l'esercizio del potere né si controverte circa la validità (e l'efficacia) del provvedimento, ma si Corte Costituzionale”, in Dir. proc. amm., 3/2010, pag. 934 ss. - Articolo molto utile che mostra i risvolti nella giurisprudenza contabile della Corte dei Conti e parallelismi con la giurisprudenza amministrativa, la sua giurisdizione esclusiva e la pregiudiziale amministrativa. 64