La legge di Stabilità per l'anno 2014, all'art. 1, comma 139, fa slittare la nullità degli atti ai quali non è stato allegato l'Ape, all'entrata in vigore delle norme tecniche di attuazione, senza tener conto che il D.L. 145/2013 aveva già sostituito la sanzione della nullità, con la sanzione amministrativa pecuniaria. Il Ministro Cancellieri ammette l'errore.
http://www.marasciuolo.it/contributi/item/214-ape-attestato-prestazione-energetica-ministro-cancellieri-ammette-errore-sulla-nullit%C3%A0-atti-legge-stabilit%C3%A0-2014.html
2. Normativa
Decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, (conv.
con L. 90/13) che ha recepito la
Direttiva 2010/31/Ue, che abroga e
sostituisce la Direttiva 2002/91/Ce;
Decreto legislativo 192/2005 (che aveva
recepito la Direttiva 2002/91/Ce).
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3. OBBLIGO DI DOTAZIONE
•Edifici che devono essere dotati a prescindere da un loro
trasferimento o locazione;
•Edifici che devono essere dotati in occasione del
trasferimento o locazione.
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4. Edifici che devono essere dotati in
occasione del trasferimento o locazione
Art. 6, c. 2, d.lgs. 192/2005 “Nel caso di
vendita, di trasferimento di immobili a titolo
gratuito o di nuova locazione di edifici o
unità immobiliari, ove l'edificio o l'unità non
ne sia già dotato, il proprietario è tenuto a
produrre l'attestato di prestazione energetica
di cui al comma 1.”
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5. Obbligo di dichiarazione e di allegazione:
Art. 6, c. 3 e 3bis, d.lgs. 192/2005.
“Nei contratti di vendita, negli atti di trasferimento di
immobili a titolo gratuito o nei nuovi contratti di locazione
di edifici o di singole unità immobiliari è inserita apposita
clausola con la quale l'acquirente o il conduttore danno atto
di aver ricevuto le informazioni e la documentazione,
comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della
prestazione energetica degli edifici.
L'attestato di prestazione energetica deve essere allegato
al contratto di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a
titolo gratuito o ai nuovi contratti di locazione, pena la
nullità degli stessi contratti.”
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7. NOVITA'
a) Eliminazione della sanzione della NULLITA';
b) Introduce le sanzioni amministrative pecuniarie, in
caso di mancata dichiarazione e/o allegazione;
c) Esclude l'obbligo di dichiarazione e di allegazione
per gli atti a titolo gratuito;
d) Esclude l'obbligo di allegazione per le Locazioni
aventi ad oggetto singole unità immobiliari.
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9. SANZIONI
Omessa Dichiarazione o Allegazione:
* Contratti a titolo oneroso e locazioni
edifici € 3.000 - € 18.000;
* Locazioni singole unità immobiliari:
€ 1.000 - € 4.000;
* Locazione non eccede i 3 anni:
sanzione ridotta della metà.
10. Cosa succede per i contratti
passati?
In caso in cui non si fosse rispettata la
vecchia normativa e, quindi, l'obbligo di
allegazione?
Si applica la sanzione della NULLITA' del
contratto?
11. Norma transitoria
(art. 1, comma 8, D.L. Piano Destinazione Italia)
Richiesta di una delle parti;
In sostituzione della NULLITA', sanzione
amministrativa introdotta;
Tranne: nullità già dichiarata con sentenza
passata in giudicato.
12. L. 147/2013
Disposizioni per la formazione del
bilancio
annuale e pluriennale dello Stato
Legge di stabilità per l’anno 2014
(G.U. n. 302 del 27/12/2013)
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13. Art. 1, comma 139
Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2013, n. 90, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 3-bis, sono
premesse le seguenti parole:
«A decorrere dalla data di entrata in vigore
del decreto di adeguamento di cui al comma
12,»;
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15. La risposta del Ministro della Giustizia
1) La Legge di Stabilità è intervenuta su una
norma, Art. 6, comma 3 bis D.Lgs.
192/2005, oramai abrogata;
2) Mise conviene sull’inefficacia del rinvio
della Legge di Stabilità al comma 3bis;
3) La nullità è una sanzione eccessiva;
4) È opportuno un coordinamento fra norme
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16. Avv. Gennaro Marasciuolo
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