principi generali per garantire attraverso il processo di valutazione dei rischi l'uso in sicurezza delle attrezzature di lavoro di cui al titolo III del D.Lgs 81/08. la presentazione può essere utilizzata per la formazione e l'aggiornamento dei lavoratori e/o degli specialisti di settore. aggiornato all'aprile 2015.
1. 1
L'USO SICURO DELLE ATTREZZATUREL'USO SICURO DELLE ATTREZZATURE
DI LAVORO ATTRAVERSO IL PROCESSODI LAVORO ATTRAVERSO IL PROCESSO
DI VALUTAZIONE DEI RISCHIDI VALUTAZIONE DEI RISCHI
Corrado Cigaina
corrado_cigaina@asl.pavia.it
2. 2
premessa
macchine sicure ma
che permettano di produrre !!
Produttività e sicurezza: un conflitto continuo risolvibile
pensando in termini di sicurezza intrinseca della
macchina: integrazione tra performance e
sicurezza
La valutazione dei rischi dovrebbe aiutare i datori di
lavoro ad ottenere macchine sicure ed efficienti
3. 3
Uso di un attrezzatura di lavoro
qualsiasi operazione lavorativa connessa
all'attrezzatura, quale la messa in servizio o fuori
servizio, l’impiego, il trasporto, la riparazione, la
trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il
montaggio, lo smontaggio
L’uso di attrezzature di lavoro comprende quindi:
– impiego normale nelle condizioni d’uso previste
– impiego particolare preparazione registrazione,
individuazione/eliminazione di guasti, pulizia etc...
4. 4
Attrezzatura di lavoro D.Lgs 81/08
qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto
(complesso di macchine, attrezzature e componenti
necessari all’attuazione di un processo produttivo)
destinato ad essere usato durante il lavoro
NO
5. 5
Macchina D.Lgs 17/10
insieme equipaggiato o destinato ad essere
equipaggiato di un sistema di azionamento diverso
dalla forza umana o animale diretta, composto di parti
o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati
tra loro solidamente per un'applicazione ben
determinata;
6. 6
Macchina D.Lgs 17/10
Macchina è anche:
– una macchina priva di sistema di azionamento
(motore, sistema di trasmissione, sistema di
controllo)
– Un insieme di macchine che per raggiungere
uno stesso risultato sono disposti e comandati
in modo da avere un funzionamento solidale
7. 7
Macchina D.Lgs 17/10
“Macchina” è anche:
– Un'attrezzatura intercambiabile
– Un componente di sicurezza
– Un accessorio di sollevamento
– Catene, funi, cinghie
– Dispositivi amovibili di trasmissione meccanica
– Quasi-macchine
– Ascensori da cantiere
8. 8
Le “quasi macchine” - D.lgs 17/10
Macchine:
– destinate ad essere incorporate in altre
– che non possono rispettare pienamente i RES (
in quanto appunto destinate ad essere
assemblate)
Fabbricante emette dichiarazione di incorporazione
Colui che incorpora:
– Valuta i rischi complessivi
– Soddisfa i RES che mancano
– Si attiene alle istruzioni di assemblaggio
– Marca CE la “nuova unità” assemblata
9. 9
Componente di sicurezza
componente:
–destinato ad espletare una funzione di sicurezza;
–immesso sul mercato separatamente;
–il cui guasto ovvero malfunzionamento, mette a
repentaglio la sicurezza delle persone;
–che non è indispensabile per lo scopo per cui è
stata progettata la macchina o che per tale funzione
può essere sostituito con altri componenti
www.suva.ch
10. 10
Componenti di sicurezza
Rientrando nella definizione di macchina sonno soggetti
al D.Lgs 17/10:
– Valutazione rischi
– Marcatura CE
– Dichiarazione conformità
– etc...etc...
Purché:
– immessi separatamente sul mercato
– non siano pezzi di ricambio in sostituzione di
componenti identici
11. 11
Componenti di sicurezza all V D.Lgs 17/10
esempi:
–Ripari dispositivi amovibili di trasmissione
meccanica.
–Dispositivi che rilevano la presenza di persone.
–Sistemi di estrazione per le emissioni delle
macchine.
–Ripari e dispositivi di protezione destinati a
proteggere le persone esposte contro le parti mobili
coinvolte nel processo di lavorazione delle
macchine.
–Sistemi di ritenzione per mantenere le persone sul
sedile.
–Dispositivi di arresto di emergenza.
12. 12
Idoneità ed adeguatezza
Il datore di lavoro deve mettere a disposizione dei
lavoratori attrezzature... conformi.....idonee ai fini
della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da
svolgere
–Conformità: alle disposizioni di legge pertinenti
–Adeguatezza: funzionalità del tipo di attrezzatura
fornita rispetto al lavoro da svolgere in quanto
costruita o adatta a tale scopo
–Idoneità: attrezzatura in grado di garantire lo
svolgimento dell'attività lavorativa nel pieno rispetto
di leggi, regolamenti ....
13. 13
Disposizioni di legge
conformi a specifiche disposizioni
legislative o regolamentari U.E.:
D.P.R. 459/96 costruite > 21/9/1996
D.Lgs 17/10 costruite > 06/03/2010
D.lgs 194/07 – compat. Elettromagn.
etc.....
conformi a specifiche disposizioni
legislative o regolamentari U.E.:
D.P.R. 459/96 costruite > 21/9/1996
D.Lgs 17/10 costruite > 06/03/2010
D.lgs 194/07 – compat. Elettromagn.
etc.....
Costruite in assenza di disposizioni
Legislative o regolamentari U.E.
Conformi:
ALL. V D.Lgs 81/08
ALL. VI D.Lgs 81/08
Costruite in assenza di disposizioni
Legislative o regolamentari U.E.
Conformi:
ALL. V D.Lgs 81/08
ALL. VI D.Lgs 81/08
14. 14
D.P.R. 459/96
abrogato ad eccezione del art 11 - c.1 e c. 3:
Importante il comma 1
chiunque venda, noleggi o conceda in uso
....macchine o componenti di sicurezza ......privi di
marcatura CE, deve attestare...che gli stessi sono
conformi, al momento della consegna a chi riceva..
alla legislazione previgente
15. 15
Concessione in uso art 72 D.Lgs 81/08
1 - attrezzature di lavoro “non CE”: attestare, al
momento della consegna il rispetto dei requisiti del
ALL. V
2 - Attrezzature di lavoro “non CE” e “CE” senza
operatore ( rif. app. sollevamento) al momento della
cessione:
– attestare il buono stato di conservazione,
manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza
– acquisire e conservare agli atti una
dichiarazione (no attestati) del datore di lavoro
che riporti l’indicazione del lavoratore o dei
lavoratori incaricati del loro uso,
16. 16
La dichiarazione art 72 c. 2
Circ. MLPS 21 del 10/06/2013
Art. 72 c.2 D.Lgs 81/08 - Dichiarazione:
–redatta dal datore di lavoro
–Contenente indicazione dei lavoratori incaricati
dell'uso
–formazione secondo Titolo III D.Lgs 81/08
–Indicazione del possesso dell'abilitazione prevista
per attrezzature accodo stato regione n. 53 del
22/02/2012
17. 17
La scelta delle attrezzature
All’atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore
di lavoro considera:
–le condizioni e le caratteristiche specifiche del
lavoro da svolgere
–i rischi presenti nell’ambiente di lavoro;
–i rischi derivanti dall’impiego delle attrezzature
stesse;
–i rischi derivanti da interferenze con le altre
attrezzature già in uso.
Valutazione dei rischi preliminare all'acquisto
18. 18
La scelta delle attrezzature
Valutare:
–Le condizioni generali ed ambientali in cui si svolge
il lavoro
–Le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere
(scegliendo attrezzature adeguate)
–I rischi associati all'ambiente (rischio elettrico,
rumore)
–Rischi specifici dell'attrezzatura e di interferenza
con altre ( contributo importante di RSPP)
19. 19
Acquisto di una macchina
Da un fornitore UE o extra UE Il datore di lavoro deve
accertare che la macchina:
– Non presenti carenze evidenti
– Sia accompagnata dalla dichiarazione di
conformità, manuale d'uso e marcatura “CE”
Auto-costruzione:
– Valutare i rischi dell'impianto
– Valutare il rispetto dei RES dell'impianto
– Marcare CE tutto l'impianto
– Fascicolo tecnico
– Predisporre manuale d'uso dell'impianto
– Dichiarare la conformità dell'impianto
20. 20
Costruzione in proprio
Il datore di lavoro diviene fabbricante della macchina e
se la mette in servizio deve rispettare il D.Lgs 17/10
Costruzione in proprio :
–Costruzione di una nuova macchina
–Assemblaggio di singole macchine “CE” a formare
un impianto
–Assemblaggio di macchina NO CE con macchina
CE a formare un impianto
21. 21
Macchina vecchia+macchina nuova
Se funzionamento solidale - si ha una nuova macchina
(D.Lgs 17/10) quindi:
– Valutazione dei rischi
– Soddisfare i RES
– Dichiarazione di conformità
– Fascicolo tecnico
– Manuale d'uso e manutenzione
– Aggiornamento della formazione
Porre particolare attenzione nei punti in cui le due
macchine si interfacciano
22. 22
Assemblaggio di macchine “CE”
D.Lgs 17/10 macchina è anche::
insiemi di macchine....che per raggiungere uno stesso
risultato sono disposti e comandati in modo da
avere un funzionamento solidale
un insieme di macchine se (linea guida U.E.):
–sono montate insieme al fine di assolvere una
funzione comune
–sono collegate in modo tale che il funzionamento di
ciascuna unità influisce direttamente sul
funzionamento di altre unità o dell’insieme nel suo
complesso
–devono avere un sistema di comando comune
23. 23
Installazione
rispettare le indicazioni fornite dal costruttore nel
manuale d'uso, esempio:
– requisiti del basamento o del sostegno;
– misure per ridurre la propagazione del rumore;
– misure eliminazione sicura di emissioni nocive
– allacciamento all'alimentazione;
...Oltre a:
– Vie di fuga, passaggi
– Interazione con altre macchine ( es, paranchi)
– Illuminazione
– stoccaggio uso agenti chimici pericolosi
24. 24
Riduzione dei rischi
il datore di lavoro:
Riduce al minimo i rischi connessi all'uso, esempio:
– dove possono essere usate
– posizionarle correttamente
– Formare, addestrare gli operatori
Impedisce l'uso improprio:
– Definire l'uso corretto
– Definire chi può utilizzare le attrezzature
– Vigilare circa l'uso corretto definito
adottando misure tecniche ed organizzative di cui
ALLEGATO VI - fornisce un elenco non esaustivo
25. 25
Allegato VI
– Disposizioni concernenti l'uso delle attrezzature di
lavoro
– Riprende numerosi adempimenti del DPR 547/55
– Si applica a tutte le attrezzature di lavoro (CE e non
CE)
– Suddiviso in 10 punti:
» Concetti generali
» Indicazioni per specifiche attrezzature
26. 26
Uso corretto e scorretto
UNI EN ISO 14121-1
Uso previsto: uso di una macchina in conformità alle
informazioni fornite nelle istruzioni per l’uso
– Uso conforme se l'attrezzatura è utilizzata
secondo le indicazioni del costruttore
Uso scorretto ragionevolmente prevedibile: uso di una
macchina in un modo non previsto dal progettista, ma
che può derivare da un comportamento umano
facilmente prevedibile
– Uso non conforme: uso della macchina per
particolari esigenze lavorative non contemplate
dal costruttore e facilmente prevedibili
27. 27
Gestione delle attrezzature
verificare che tutte le attrezzature siano installate
secondo le indicazioni del costruttore (dichiarazione di
corretta installazione)
Adottare misure atte a garantire un uso corretto,
pretendendo che il lavoratore:
– rispetti le indicazioni del manuale d'uso
– Non manometta i sistemi di sicurezza
– Se non qualificato, non effettui manutenzione
– Si attenga alle indicazioni aziendali
Fondamentale la vigilanza ed il controllo
28. 28
manutenzione
Il datore di lavoro sottopone a manutenzione
l'attrezzatura affinché mantenga i requisiti di legge ;
sarà necessario:
– Raccogliere tutte le informazioni utili
– Definire controlli periodici e programmati e le
relative responsabilità
– Predisporre un registro di controllo delle
attrezzature
Manutentori “esterni”
– Qualificazione dei manutentori
– Utilizzo del sistema dei permessi di lavoro
– Preparazione dell'area di lavoro
29. 29
Registro dei controlli
Art 71 c. 4 lett. b) D.Lgs 81/08
il datore di lavoro è tenuto a redigere e aggiornare un
apposito registro di controllo delle attrezzature quando
previsto
D.Lgs 81/08 non ne definisce i contenuti, ma:
– Quando è previsto?
– Come deve essere fatto?
– Che informazioni deve contenere?
– Con quale cadenza deve essere aggiornato?
mancata redazione-aggiornamento: sanzione da €
2.740,00 a € 7.014,40
30. 30
Registro dei controlli
Quando?
Per ogni attrezzatura oggetto di controllo e verifica
Come deve essere fatto?, che informazioni deve
contenere?
Potrà per esempio essere un archivio che preveda per
ogni attrezzatura:
– codice interno,Matricola/Modello, Fabbricante,
– Data di costruzione,
– “CE” o “non CE”,
– luogo d'installazione,
– Obbligo di verifica periodica
– Schede di manutenzione
31. 31
Registro dei controlli
Con quale cadenza deve essere aggiornato?
almeno:
–controllo iniziale messa in opera;
–controllo dopo ogni montaggio (ad esempio nel caso
di gru di cantiere);
–controlli periodici consigliati dal costruttore
–controlli straordinari a seguito di eventi eccezionali
quali riparazioni, incidenti, fenomeni naturali, lunghi
periodi di inattività).
32. 32
Manutenzione programmata
1° passo Definire gli interventi di manutenzione
–Elencare tutte le attrezzature soggette a
manutenzione suddividendole per aree-reparti
(esempio)
2° passo Raccogliere la documentazione
–Estrapolare dai manuali d'uso e manutenzione tutti
le manutenzioni previste
3° passo Definire le competenze
–Individuare e indicare il nominativo degli addetti
incaricati adeguatamente formati
33. 33
Manutenzione programmata
4° passo Stabilire un calendario dei lavori
– Segnare gli intervalli di manutenzione nel piano
di manutenzione.
5° passo documentare la manutenzione (registro di
controllo)
– Controllare regolarmente la messa in pratica
del piano di manutenzione. Documentare
nell'apposito modulo (con data e visto) gli
interventi di manutenzione eseguiti
35. 35
Controlli e verifiche periodiche
Oltre la regolare manutenzione
Controllo iniziale
Controllo dopo montaggio
Controllo periodico
Controllo straordinario
Verifiche periodiche
ATTREZZATURE LA CUI SICUREZZA
DIPENDE DALL'INSTALLAZIONE
ATTREZZATURE LA CUI SICUREZZA
DIPENDE DALL'INSTALLAZIONE
ATTREZZATURE SOGGETE
AD INFLUSSI
ATTREZZATURE SOGGETE
AD INFLUSSI
ATTREZZATURE ELENCATE
ALLEGATO VII
ATTREZZATURE ELENCATE
ALLEGATO VII
36. 36
Postazione di lavoro
Posto-posizione dei lavoratori durante l’uso delle
attrezzature deve essere sicuro ed ergonomico
Accesso “in sicurezza” ai posti di lavoro è un R.E.S.
D.Lgs 17/10 (punto 1.6.2. all. 1)
il costruttore:
–deve rispettare il R.E.S. 1.6.2
–NON può delegare al datore di lavoro la scelta dei
mezzi di accesso
Interazione tra luogo dell'utilizzatore e costruttore-
installatore
37. 37
Aggiornamento requisiti sicurezza
Art 71 c. 4 lett. a) , 3 e art 18 c. 1 lett. z) D.Lgs 81/08
datore di lavoro
aggiorna le misure di prevenzione delle attrezzature di
lavoro in relazione:
– Alle modifiche strutturali e/o organizzative
(introduzione di nuovi rischi)
– All'evoluzione della tecnica (impiego di misure
di sicurezza all'avanguardia)
Misure di aggiornamento che saranno stabilite con
specifico provvedimento regolamentare
38. 38
Modifiche alle attrezzature
Modifiche attuate
per migliorare la sicurezza
“adeguamento”
Es - Installazione di un riparo
Modifiche attuate
per migliorare la sicurezza
“adeguamento”
Es - Installazione di un riparo
modifiche delle modalità
d'utilizzo e delle prestazioni
previste dal costruttore.
es- Aumento della potenza
modifiche delle modalità
d'utilizzo e delle prestazioni
previste dal costruttore.
es- Aumento della potenza
NO
immissione sul mercato
NO
immissione sul mercato
SI
immissione sul mercato
SI
immissione sul mercato
39. 39
Modifica di una macchina “CE”
modifiche previste e concordate con il costruttore
– la marcatura CE originaria del fabbricante resta
valida
modifiche sostanziali non previste o concordate con
il costruttore
– la marcatura CE originaria decade e dovrà
essere rinnovata
Se le modifiche le esegue il Datore di lavoro potrebbero
sorgere dei conflitti con il fabbricante in materia di
responsabilità.
40. 40
Adeguamento macchine “vecchie”
Conseguenza - obbiettivo della fase preliminare del
processo di valutazione dei rischi
Valutazione dei rischi basata su criteri consolidati che
abbiano un indiscussa validità:
– Norme UNI, CEI,
– Buone prassi, linee guida
– HAZOP (hazard and operability analisys)
Tutte le macchine dovrebbero essere chiaramente
identificabili con apposita targhetta
41. 41
Adeguamento macchine “vecchie”
Al termine dell'adeguamento:
– Predisposizione di istruzioni relative alle
modalità d'uso in sicurezza della macchina
nonché alle situazioni anomali prevedibili
– Dichiarazione che attesti il rispetto delle norme
di legge (es. ALL 5 e ALL 6 D.Lgs 81/08) e/o
buona tecnica - solitamente una perizia
asseverata
42. 42
Permuta o rottamazione
Permuta - all'atto della compravendita
– venditore deve specificare che la macchina non
risulta in regola con la normativa vigente e che
può essere re-immissione sul mercato deve
avvenire previo adeguamento
rottamazione
– Sul venditore non ricade alcun obbligo se non
quello di accertare che la ditta sia autorizzata
allo smaltimento
43. 43
Qualifica degli operatori
Se l'attrezzatura richiede per l'uso conoscenze o
responsabilità particolari in relazione ai rischi specifici:
– La manutenzione, la trasformazione la
riparazione deve essere affidata a personale
competente
– L'uso deve essere riservato a lavoratori
informati formati ed addestrati in modo
specifico ed adeguato
Formazione “speciale” che si aggiunge alla
“specifica” ed eventualmente “all'abilitativa”
44. 44
Qualifica degli operatori
Il lavoratore con il suo errato comportamento può
determinare un uso improprio dell'attrezzatura di
lavoro e quindi un infortunio
– Lavoratore addestrato copie un un errore
– Lavoratore impreparato “supera” le misure
di sicurezza predisposte
La qualificazione è importane quando i pericoli non
possono essere eliminati
45. 45
Analisi dei rischi
Combinazione delle determinazione dell'identificazione
dei pericoli e della stima del rischio (ISO 12100-1: 2003)
Processo indispensabile per assicurare un uso corretto
delle attrezzature di lavoro
Per ogni attrezzatura è necessario attivare un processo
di valutazione del rischio attraverso una serie di tappe
logiche
Valutare i rischi SOLO dopo aver adeguato la
macchina alla normativa pertinente!!!
46. 46
UNI EN ISO 14121/2007
stabilisce i principi per la valutazione del rischio per le
macchine
– Fornisce ottimi criteri di valutazione
– Vincolante per un costruttore
– Facoltativa per un datore di lavoro e/o
“consulente”
serie di passaggi logici, utili per determinare i limiti della
macchina, identificare pericoli, stimare i potenziali
pericoli derivanti da un possibile errore umano.
48. 48
UNI EN ISO 14121/2007 - metodo
Limiti di impiego
– esame di tutti i prevedibili impieghi
Identificazione dei fenomeni pericolosi
– elementi pericolosi , situazioni pericolose
eventi in grado di provocare danni (guasti)
Stima del rischio
– fattori:Gravità del danno, frequenza e durata
di esposizione al pericolo; Possibilità di evitare
il pericolo
valutazione del rischio residuo
– Esame delle misure di sicurezza adottate.
49. 49
Definire i limiti della macchina
Limiti d'utilizzo - l'uso previsto e l'uso scorretto
– Modalità di funzionamento della macchina
– Procedure intervento degli operatori
– Materiali lavorabili
– Chi può (e chi non può) usare la macchina
– Formazione ed addestramento previsti
Limiti di spazio - requisiti interazioni delle persone:
– Uso in atmosfere esplosive
– posizione dell'operatore durante la
manutenzione
Limiti di tempo - durata dei componenti e tempistica
per la manutenzione
50. 50
Uso scorretto
EN ISO 12100-1 fornisce i seguenti esempi
– perdita di controllo della macchina da parte
dell’operatore;
– reazione istintiva di una persona in caso di
malfunzionamento, incidente o guasto durante
l’uso della macchina;
– comportamento derivante da mancanza di
concentrazione o noncuranza
– di comportamento di alcune persone (bambini,
persone disabili).
51. 51
Uso scorretto
particolare attenzione andrà prestata a fattori che
possono portare alla rimozione, smantellamento o
neutralizzazione di ripari e dispositivi di protezione
Tolleranza zero!
In caso d'infortunio sono i datori di lavoro i primi
responsabili
nessun dispositivo di protezione deve poter essere reso
inefficace
52. 52
metodo “pratico”per valutare i rischi
• Inventario attrezzature di lavoro
• Individuazione delle fasi di
lavoro(manutenzione,normale attività)
• Individuazione carenze legislative
• Individuazione esposti
• Inventario attrezzature di lavoro
• Individuazione delle fasi di
lavoro(manutenzione,normale attività)
• Individuazione carenze legislative
• Individuazione esposti
FASE PRELIMINARE
FASE VALUTATIVA
• Individuazione pericoli
• Stima del rischio
• Studio-implementazione misure
prevenzione
• Riesame delle misure applicate
• Individuazione pericoli
• Stima del rischio
• Studio-implementazione misure
prevenzione
• Riesame delle misure applicate
53. 53
Fase preliminare
Suddividere l’azienda in unità logiche comprensibili
– Uffici, produzione, magazzino
Elencare tutte le attrezzature presenti:
– Identificarle in modo univoco
– suddividere quelle “CE” da quelle “ NON CE”
– Verificare la presenza dei manuali d'uso
– Individuare eventuali carenze legislative
– Osservare come vengono utilizzate
– Individuare gli agenti chimici utilizzati o generati
Individuare le persone e le mansioni coinvolte
– Individuazione delle persone che svolgono le
stesse attività (tornitori, manutentori..)
54. 54
Raccogliere informazioni aggiornate
L’informazione è essenziale, individuare:
– i pericoli tipici e ben noti di un determinata
macchina
– le misure di protezione richieste dalle
normative, dalle norme e dai regolamenti in
materia
– le misure protettive che hanno dimostrato la
loro validità su altre macchine simili
– Le caratteristiche degli utilizzatori
– Casistiche di infortuni
Coinvolgere lavoratori, RLS ed i preposti per conoscere
i rischi percepiti.
55. 55
adeguamento delle attrezzature
paragone della situazione ideale (linee guida, buone
prassi, normativa di legge...) con quella in essere
Per ogni macchina “non a norma”:
– Valutare eventuali aggiornamenti dettati
dall'evoluzione tecnica
– Proporre le soluzioni ottimali per garantire la
conformità
– Coinvolgere i lavoratori
adeguare la macchina affinché sia”... idonea ai fini della
salute e sicurezza..” (art 71 c. 1 D.Lgs 81/08)
56. 56
Individuazione dei pericoli
Pericolo: sorgente, situazione o atto avente il
potenziale di causare un danno in termini di infortunio
o malattia o di una loro combinazione
steps:
–Analizzare i manuali d'uso ( sono indicati alcuni
pericoli)
–Riportare le attrezzature individuate su una
planimetria
–Sviluppare una serie di check-list o fogli di lavoro
specifici che possano aiutare nell'individuazione
dei pericoli
–Ispezionare la macchina coinvolgendo i lavoratori,
chiedendo informazioni utili
57. 57
Individuazione dei pericoli
– Osservare la macchina in funzione
– Interpellare i lavoratori ( e darne atto)
– Definire gli steps lavorativi ponendo attenzione a
fasi particolari (pulizia, registrazione
manutenzione)
– Individuare i pericoli (utilizzare le check list )
– Dare atto delle misure di prevenzione in essere
– Definire per ogni macchina una lista di pericoli
– Annotare le palesi misure di intervento necessarie
(es ripari, formazione etc....)
– Tenere conto dei pericoli non connessi all'uso
(fulmini, scoppio tubi idraulici, umidità..)
58. 58
Individuazione dei pericoli
È possibile già suddividere i pericoli in:
– Meccanici
– Chimici
– Fisici
– Ergonomici
– Organizzativi
– Elettrici
ed associarli alle fasi di lavoro:
– Normale uso previsto per la macchina
– Uso imprevisto (es rotture, guasti)
– Pulizia-registrazione
– manutenzione
60. 60
Valutazione dei rischi
non è una scienza assoluta è la 'migliore stima' che è
possibile effettuare sulla base delle informazioni
disponibili.
Un RSPP dovrebbe:
– Ricevere tutte le informazioni disponibili
– Documentarsi in merito
– Interpellare i lavoratori
– Proporre misure prevenzione
– Proporre programmi di formazione-
addestramento
61. 61
Valutazione del rischio
In ogni situazione pericolosa è insita la
probabilità,che si verifichi un evento
Il RISCHIO correlato alla punta del trapano
… è in funzione della....
GRAVITA' della lesione causata dalla punta
… è della....
PROBABILITA' che l'operatore subisca una lesione,
caratterizzata da:
– durata di esposizione: frequenza e durata del lavoro
– probabilità che l’operatore si ferisca con la punta
– possibilità di limitare il danno, (es. ritirando rapidamente la
mano)
64. 64
Misure di prevenzione
Si dovrà individuare le procedure per l’attuazione delle
misure da realizzare e i ruoli dell’aziendale che vi
debbono provvedere.... Chi fa, che cosa (art 28 D.Lgs
81/08)
66. 66
Misure di prevenzione
In fine, si dovrà :
definire il programma delle misure opportune per
garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di
sicurezza:
– Programma di manutenzione
– Programma di in-formazione ed
addestramento
– etc...etc....
Formalizzare e diffondere un sistema disciplinare
interno finalizzato a vigilare individuare e punire le
situazioni ed i comportamenti difformi alle regole
fissate.