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STATUTOSOS
- 1. ARTICOLO 1 Denominazione
→ 1.1. È costituita la società a responsabilità limitata:
“La Scuola Open Source S.R.L.”
ARTICOLO 2 Oggetto Sociale
→ 2.1. La società, che intende agire come Istituto didattico, centro di ricerca e
consulenza — artistica e tecnologica — per l'Industria, il Commercio e l'Artigianato
(digitale e non), ha per oggetto l'esercizio, nel rispetto della normativa vigente in materia,
delle seguenti attività:
A) la formazione e la consulenza, erogata in molteplici modalità (ad esempio: moduli didattici
– intensivi e non – frontali, orizzontali o verticali su temi specifici,laboratori e workshop
orientati allo sviluppo di progetti di ricerca, percorsi teorici di approfondimento) e per diverse
tipologie di segmenti di pubblico (ad esempio: Pubbliche Amministrazioni, Imprese, attività
commerciali e Istituti scolastici di ogni ordine e grado), nelle materie facenti riferimento
all’innovazione sociale o tecnologica, al mondo dell’Open Source, al design, all’informatica,
all’elettronica, alla sociologia, alla teoria delle reti, e a tutti i campi della cultura umanistica o
scientifica che si riterranno utili (strategicamente o tatticamente) per lo sviluppo della
società;
B) l'analisi, la progettazione, lo sviluppo, la documentazione, l’installazione, la
manutenzione, la vendita, il noleggio e la concessione (gratuita o a pagamento) di spazi,
prodotti, servizi, tecnologie e sistemi, elettronici, informatici o di telecomunicazioni (e più in
generale, facenti riferimento all’innovazione sociale o tecnologica) e l’esecuzione di servizi
relativi; la formazione e la consulenza (a Pubbliche Amministrazioni, Imprese, attività
commerciali e Istituti scolastici di ogni ordine e grado), in genere, in riferimento a eventuali
prodotti, servizi, sistemi o tecnologie così sviluppate;
C) l'acquisto, la trasformazione, la vendita ed il noleggio di spazi, prodotti, servizi, tecnologie
e sistemi facenti riferimento all’innovazione sociale o tecnologica, l’educazione,
l’apprendimento in situazione, l’intrattenimento e la cultura, sia di produzione propria, che
prodotti da terzi; la vendita dei suddetti per corrispondenza o tramite reti di trasmissione dati
(internet o intranet), ivi incluse le attività di formazione in tali ambiti;
- 2. D) l'ideazione, la creazione, lo sviluppo e l'implementazione di piattaforme informatiche atte
a erogare servizi e fornire informazioni mediante l'utilizzo della rete Internet, nonché la
gestione delle stesse anche per conto di terzi; l'ideazione, la creazione, lo sviluppo e
l'implementazione di sistemi informatici complessi volti al commercio elettronico, nonché la
gestione degli stessi, anche per conto di terzi;
E) la produzione, la commercializzazione e la distribuzione, anche per conto di terzi, di
prodotti editoriali (libri, riviste, magazine, pubblicazioni, audiovisivi, DVD ma non quotidiani),
con qualsiasi mezzo, ivi incluse le attività di diffusione di contenuti informativi via Internet,
televisione, radio, email, circolari, libri e riviste;
F) la realizzazione, a fini istituzionali, promozionali e pubblicitari di piani editoriali e contenuti
redazionali per il mercato nazionale ed internazionale; realizzazione e commercializzazione
di pubblicazioni editoriali di ogni genere, anche esclusivamente elettroniche, traduzioni,
coedizioni e l'acquisizione e cessione di diritti d’autore o di riproduzione;
G) la consulenza (ad esempio: a Pubbliche Amministrazioni, Imprese, attività commerciali e
Istituti scolastici di ogni ordine e grado) su progetti d’innovazione sociale o tecnologica in
genere; l’erogazione di servizi, tra cui anche la facilitazione e la moderazione per processi di
coprogettazione e gestione delle comunità, per iniziative artistiche, sociali, culturali e
tecnologiche basati su reti di persone, o di trasmissione dati (internet ed intranet);
H) l’ideazione e la produzione di giochi di varie forme (digitali e fisici), la creazione di
iniziative di socializzazione e intrattenimento e scambio su internet, l’organizzazione di
eventi pubblici e privati, la creazione di software e format, destinati all’intrattenimento
pubblico attraverso vari media;
I) lo sfruttamento economico e commerciale di tutte le attività derivanti dall’utilizzo dei canali
digitali;
L) l’organizzazione di corsi di formazione e attività di aggiornamento per clienti direzionali
ovvero per il pubblico e l’organizzazione di eventi inerenti i settori dell’innovazione sociale e
tecnologica in genere, dei socialmedia e dell’informazione digitale, ovvero attinente a
qualsivoglia campo di attività affine con l’oggetto sociale;
- 3. M) l’organizzazione di congressi, convegni, seminari e ogni altra attività didattica e di
riqualificazione professionale, corsi di aggiornamento e approfondimento professionale, con
qualsiasi strumento anche tecnologico;
N) l’assistenza strategica e operativa per la ricerca e lo sviluppo di idee e progetti innovativi,
anche per la realizzazione di nuovi processi/prodotti (software o hardware), servizi, per
conto proprio e/o conto terzi, attraverso l’eventuale collaborazione con università
internazionali, esperti nel settore, nonché la conduzione di workshop;
O) la detenzione di partecipazioni in società italiane ed estere la cui attività sia propedeutica
al raggiungimento dell’oggetto sociale della Società;
P) il fundraising e crowdfunding finalizzati alla nascita e allo sviluppo di idee innovative,
progetti didattici o di ricerca;
Q) la creazione e gestione di una comunità (fisica e digitale) di persone interessate ai temi
dell’innovazione sociale e tecnologica e ai valori dell’opensource;
R) la certificazione per lezioni di coding e didattica digitale innovativa.
→ 2.2. Per il raggiungimento dell'oggetto sociale, la società potrà svolgere qualsiasi attività
complementare, accessoria, ausiliaria ed affine a quanto innanzi indicato, compiendo tutte le
operazioni necessarie, utili o anche solo opportune. Essa Potrà concedere garanzie reali e
personali per il conseguimento degli scopi sociali, nonché assumere, direttamente od
indirettamente, interessenze o partecipazioni in altre società italiane ed estere, aventi
oggetto analogo affine o connesso al proprio, ma solo in funzione del conseguimento degli
scopi sociali e quindi solo strumentalmente rispetto all'oggetto principale ed a scopo di
stabile investimento e non di collocamento.
→ 2.3. La società è costituita ed intende operare nell'ambito delle norme che regolano le
attività delle imprese artigiane. Essa intende avvalersi di tutte le agevolazioni fiscali,
creditizie e di altra natura previste per detto tipo di impresa dalla vigente legislazione.
- 4. ARTICOLO 3 Sede Legale
La società ha sede nel Comune di Bari (BA).
L'organo amministrativo ha facoltà di istituire filiali, rappresentanze, agenzie e succursali e di
sopprimerle, ferma, restando la competenza dell'assemblea per le sedi secondarie.
ARTICOLO 4 Durata della società
La durata della società è stabilita sino al sei giugno duemilasessantasei (06.06.2066).
ARTICOLO 5 Capitale Sociale
Il capitale sociale è di euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero).
In sede di aumento del capitale sociale possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo
suscettibili di valutazione economica,secondo le modalità di legge. In caso di conferimento di
prestazioni d'opera o di servizi, in sostituzione della polizza di assicurazione o della
fideiussione bancaria, il socio, a garanzia dell'obbligo assunto, può versare a titolo di
cauzione il corrispondente importo in denaro presso la società. In caso di riduzione del
capitale per perdite può essere omesso il deposito preventivo, presso la sede sociale, della
relazione dell'Organo Amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle
osservazioni dell'eventuale Organo di Controllo.
→ 5.1. Apporti e finanziamenti dei soci
La società può acquisire dai soci, previo consenso individuale degli stessi con apposita
delibera assembleare, versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di
rimborso, ovvero stipulare con i soci, sulla base di trattative personalizzate, finanziamenti
con obbligo di rimborso, che si presumono infruttiferi salva diversa determinazione risultante
da atto scritto. Il tutto nei limiti e con le modalità previste dalla vigente normativa.
→ 5.2. Ammissione e domiciliazione dei soci
I soggetti che intendono divenire soci della società devono avanzare domanda scritta
indirizzata al C.D.A., secondo le specifiche disposizioni stabilite nel regolamento interno,
redatto dal Consiglio medesimo ed approvato dai soci con decisione adottata con le
maggioranze previste per le modifiche dell'atto costitutivo.
La domanda di ammissione sarà esaminata e valutata (attraverso una votazione
all’unanimità) dal C.D.A. per accertare la congruità del proponente e, in caso di
- 5. accertamento positivo, da questo sottoposta all'approvazione dei soci che delibereranno con
decisione adottata con le maggioranze previste per le modifiche dell'atto costitutivo.
In caso di diniego, questo dovrà essere motivato.
L'ingresso dei nuovi soci avrà luogo o mediante aumento di capitale corrispondente alla
partecipazione che l'aspirante intende possedere, o mediante trasferimento da parte dei soci
di parte delle proprie partecipazioni in proporzione delle partecipazioni possedute, salvo
diversa concorde volontà dei soci.
Sia nel caso di aumento di capitale che in quello di cessione da parte dei precedenti soci, il
corrispettivo che l'aspirante socio verserà alla società o ai soci sarà commisurato al
patrimonio netto della società e non al valore nominale della partecipazione che si intende di
ottenere. La deliberazione di ammissione e la relativa iscrizione nel Registro delle Imprese
saranno in ogni caso subordinate, in caso di aumento di capitale, alla liberazione in sede di
sottoscrizione, da parte del nuovo socio, almeno del 25% (venticinque per cento) della
partecipazione sociale sottoscritta e dell'intero eventuale sovrapprezzo.
Il domicilio dei soci, per tutto quanto concerne i loro rapporti con la società, è a tutti gli effetti
di legge quello indicato nel Registro delle Imprese. A tal fine i soci possono comunicare agli
amministratori il proprio indirizzo di posta elettronica ed il proprio indirizzo di telefax. Gli
amministratori devono aggiornare le risultanza del registro delle Imprese con le indicazioni
comunicate loro dai soci mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o in altro
modo idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento, ed in tutti gli altri casi previsti
dalla legge.
→ 5.3. Trasferimento delle quote per atto fra vivi e recesso
Non sono consentiti atti di trasferimento di quote di partecipazione societaria che facciano
venire meno i requisiti previsti dall'articolo 2 dell'Avviso Nuove Iniziative d'Impresa,
pubblicato sul B.U.R.P. n.20 del 13 febbraio 2014, fino a tre anni dalla data dell'ultimo titolo
di spesa ammesso alle agevolazioni previste dal suddetto Avviso.
Trascorso tale periodo qualora un socio intenda cedere, a titolo oneroso, in tutto o in parte la
propria quota a soggetti diversi dagli altri soci, dal proprio coniuge e dai propri figli, deve
farne prima offerta, con raccomandata A.R. contenente l'indicazione del prezzo richiesto,
- 6. agli altri soci i quali, ciascuno in proporzione alla quota già posseduta, hanno diritto di
prelazione nell'acquisto al prezzo indicato.
Il diritto dovrà essere esercitato nel termine di trenta giorni dal ricevimento dell'offerta,
trascorso il quale l'alienante sarà libero, per il periodo di sei mesi, di cedere a terzi, al prezzo
già richiesto ai soci, la quota offerta. Il diritto di prelazione, dovrà essere esercitato al prezzo
indicato dall'alienante nell'offerta di vendita. Per le porzioni di quota non optate, i soci
accettanti hanno diritto di prelazione nell'acquisto nelle rispettive proporzioni, sempre alle
stesse condizioni. Qualora il diritto di prelazione non venga esercitato per l'intera quota o
porzione offerta in vendita, l'alienante avrà diritto di cederla a terzi al prezzo richiesto ai soci
con raccomandata A.R.
Nel caso di trasferimento per atto tra vivi eseguito senza l'osservanza di quanto prescritto
nel presente articolo, lo stesso non avrà effetto verso la società e l'acquirente non sarà
legittimato all'esercizio del diritto di voto, degli altri diritti amministrativi e dei diritti
patrimoniali.
Ai sensi dell'articolo 2470, comma 1, del codice civile, il trasferimento delle partecipazioni
sociali e la costituzione di diritti reali sulle stesse, sia per atto tra vivi che per successione a
causa di morte, hanno effetto nei confronti della società dal momento del deposito nel
Registro delle Imprese, da eseguire nelle forme e nei termini di legge.
Per le ipotesi di recesso si applicheranno le disposizioni previste dall'articolo 2473 del codice
civile.
→ 5.4. Morte del socio
In caso di morte di uno dei soci per il subentro dei suoi eredi nella quota del defunto è
richiesto il gradimento unanime da parte dell’assemblea dei soci; in caso di mancato
gradimento la relativa quota viene proporzionalmente acquisita dagli altri soci che dovranno
liquidarla agli eredi del socio defunto a norma del terzo e quarto comma dell'articolo 2473
del codice civile.
→ 5.5. Esclusione del socio
L’esclusione del socio, oltre che nel caso indicato all’art. 2466 c.c., può avere luogo:
a) per la dichiarazione di fallimento del socio;
- 7.
b) per l’interdizione o l’inabilitazione del socio o per la sua condanna ad una pena
che importa l’interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici;
c) qualora il socio, senza il consenso degli altri soci, eserciti per conto proprio o altrui
un’attività concorrente con quella della società direttamente o a mezzo di soggetti
interposti; a tal fine si considerano in ogni caso soggetti interposti, salva la possibilità
di provare la qualità di soggetto interposto di altre persone, i parenti in linea retta ed il
coniuge nonché le società nelle quali il socio detenga una quota di partecipazione
superiore al 25% del capitale ovvero rivesta la carica di amministratore;
d) in caso di inadempimento o impossibilità di adempimento del conferimento d’opera
o di servizi eventualmente effettuato da un socio;
e) in caso di scomparsa o dichiarazione di assenza del socio ai sensi degli artt. 49 e
ss. c.c. ovvero qualora questi per almeno due anni consecutivi non eserciti alcun
diritto sociale ad esso spettante;
f) nell’ipotesi in cui vengano meno i requisiti soggettivi richiesti per l’ingresso nella
compagine sociale, ai sensi del precedente art. 9, comma 8 (motivi per i quali può
essere negato il gradimento nel caso di trasferimento della partecipazione ad un
soggetto non socio).
L’esclusione deve essere decisa dai soci all’unanimità, non computandosi nel numero il
socio da escludere. La decisione di esclusione deve essere motivata e comunicata al socio
con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Contro la decisione di esclusione il
socio può proporre opposizione al collegio arbitrale, ai sensi del successivo art. 2015.
Per la liquidazione della quota del socio escluso si applica la procedura di rimborso come
sopra prevista per il recesso, esclusa peraltro la possibilità di rimborso della partecipazione
mediante riduzione del capitale sociale e la conseguente eventuale liquidazione della
società. In particolare la cessione della quota del socio escluso agli altri soci, ovvero al terzo
concordemente individuato per iscritto dai medesimi, potrà essere effettuata dall’organo
amministrativo della società, con facoltà di contrarre con se medesimo ove rivesta anche la
qualità di acquirente, dovendo questo ritenersi investito, in forza del presente atto, del
relativo potere rappresentativo nei confronti del socio escluso. In ogni caso, l’adozione della
- 8. decisione di esclusione comporta la decadenza del socio dall’eventuale carica di membro
del C.D.A. e rappresentante della società, fin dal momento in cui la decisione stessa diviene
efficace.
ARTICOLO 6 Decisioni dei soci
L’assemblea dei soci, attraverso un voto proporzionale alle quote loro spettanti, è sovrana
per tutte le questioni previste dalla legge.
In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:
a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
b) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
c) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
d) le modificazioni dello statuto;
e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale
modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
f) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.
Non è necessaria la decisione dei soci che autorizzi l'acquisto da parte della società, per un
corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci
fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel
registro delle imprese.
→ 6.1. Svolgimento dell’assemblea dei soci
L’assemblea potrà essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in territorio
italiano. L’assemblea è convocata dall’organo amministrativo mediante o raccomandata, o
posta elettronica certificata (PEC), o equivalente, spedita a tutti i soci almeno otto giorni
prima di quello fissato per l’adunanza, ai recapiti risultanti dal libro dei soci.
Le assemblee sono tuttavia valide anche in mancanza di convocazione, ricorrendo tutti i
presupposti previsti dalla legge.
- 9. L’assemblea deve essere convocata almeno una volta all’anno per l’approvazione del
bilancio, entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.
L’approvazione del bilancio può avvenire entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio
sociale quando ricorrono le condizioni di legge. L’assemblea è inoltre convocata quando
l’organo amministrativo lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta dai soci ai sensi
di legge e del presente statuto. I soci possono farsi rappresentare in assemblea da altra
persona mediante delega scritta che dovrà essere conservata dalla società.
Ogni socio ha diritto di voto in assemblea in misura proporzionale alla sua partecipazione.
L’assemblea è presieduta dal presidente del C.D.A. o, in mancanza, dalla persona eletta con
il voto della maggioranza dei presenti. L’assemblea nomina un segretario, anche non socio,
che redige il verbale, sottoscritto dallo stesso e dal presidente. Nei casi previsti dalla legge e
quando l’organo amministrativo lo ritiene opportuno il verbale viene redatto da un notaio
scelto dallo stesso organo amministrativo. L’assemblea è regolarmente costituita con la
presenza di tanti soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale e delibera a
maggioranza assoluta dei presenti. Qualora non si raggiunga il quorum costitutivo
l’assemblea si potrà riunire in seconda convocazione, che non si potrà tenere nello stesso
giorno della prima. In seconda convocazione l’assemblea è regolarmente costituita con
la presenza di almeno un terzo del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta
dei presenti. Nei casi previsti dai numeri 4) e 5) dell’art. 2479 c.c. è necessario anche in
seconda convocazione il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà
del capitale sociale. Compito dell’assemblea è, se necessaria, la nomina del revisore
contabile.
→ 6.2. Espressione del consenso
Salvo quanto previsto nel punto 6.8, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante
consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto; in tali casi deve
essere assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione ed a tutti gli aventi
diritto adeguata informazione. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di
un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di
decisione, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale. Il
procedimento deve concludersi entro trenta giorni dal suo inizio o nel diverso termine
indicato nel testo della decisione. Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo
devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.
- 11. Il C.D.A. può determinare un'indennità per la cessazione dalla carica di uno dei suoi membri
e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con
decisione dei soci.
→ 7.5. Poteri dell'Organo amministrativo
I Consiglio d'Amministrazione, quale organo amministrativo in carica, è investito dei più ampi
poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezioni di sorta, ed in
particolare sono ad esso riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi e delle
attività sociali.
→ 7.6. Rappresentanza
La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del
Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente
o da un membro del C.D.A. appositamente delegato attraverso una procura.
La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei
limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.
→ 7.7. Compensi e rimborsi per i membri del C.D.A.
Ai membri del C.D.A. spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. I
soci possono inoltre assegnare ai membri del C.D.A. un'indennità annuale in misura fissa, o
un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio.
→ 7.8. Presidente e Vice Presidente
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione sovrintende all’attuazione delle deliberazioni
dell’assemblea e del CDA. Egli dura in carica un anno ed è rieleggibile. In caso di dimissioni
o di impedimento grave, in attesa che l’assemblea provveda ad eleggere un nuovo
Presidente, le funzioni di presidente vengono assunte dal Vice Presidente. Il Presidente può
conferire ai Consiglieri procure speciali o ad negotia per determinati atti o categorie di atti.
ARTICOLO 8 Organo di controllo
Verificandosi le condizioni di legge, l'Assemblea procederà alla nomina dell’Organo di
controllo, nelle forme previste dall’ordinamento vigente in tale momento.
In qualsiasi momento ciascun socio ha diritto di avere dall’Organo Amministrativo notizie
dello svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri sociali e i documenti relativi
all’amministrazione, nel pieno rispetto di quanto disposto dall’art. 2476 c.c.
- 12.
ARTICOLO 9 Bilancio e Utili
Gli esercizi sociali chiudono il 31 dicembre di ogni anno ed, alla fine di ogni esercizio,
l’organo amministrativo provvederà alla formazione del bilancio ai sensi di legge.
Dopo l’accantonamento di una somma non inferiore al cinque per cento destinata a riserva
legale, fino a che la stessa non abbia raggiunto un quinto del capitale sociale, gli utili sono
distribuiti ai soci, salvo diversa deliberazione dell’assemblea.
ARTICOLO 10 Scioglimento e liquidazione
Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società,
l’assemblea stabilirà le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori anche non
soci, determinandone i poteri a norma degli articoli 2484 e seguenti dal Codice Civile.
ARTICOLO 11 Composizione delle controversie
Le parti interessate si impegnano a ricorrere alla procedura di conciliazione di cui al
presente comma, prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale; infatti tutte le
controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle
delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi comprese
quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo
preliminare di conciliazione, secondo il regolamento, di tempo in tempo vigente, del servizio
di conciliazione della Camera di Commercio di Bari, con gli effetti previsti dagli artt. 38 e
seguenti del D.Lgs. n. 5/2003; il procedimento di conciliazione dovrà svolgersi entro
sessanta giorni dalla comunicazione della domanda o nel diverso periodo che le parti
concordino per iscritto.
Tutte le controversie derivanti dall'applicazione del presente statuto, che non abbiano trovato
composizione secondo quanto previsto dal precedente comma del presente articolo,
comprese quelle in materia di recesso ed esclusione, che dovessero insorgere tra la società
e i soci, ovvero tra i soci o tra gli eredi o legatari del socio defunto e gli altri soci e/o la
società e che abbiano oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, nonché
l’interpretazione e/o l’applicazione delle disposizioni statutarie, regolamentari o delle
deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti e/o impugnazioni di delibere
assembleari, comprese quelle promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei
loro confronti con la sola eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l’intervento