Corso di Formazione e Aggiornamento: "GESTIONE INTEGRATA DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO. Riutilizzo, recupero e smaltimento per grandi e piccoli cantieri". Intervento di Massimo Ingrosso, Regione del Veneto. 28 marzo 2013 Venezia.
Presentazione del rapporto GREENITALY 2013 NUTRIRE IL FUTURO
Linee Guida regionali per i piccoli e medi cantieri - DGRV 179/2013 (< 6000 m3).
1. Delibera della Giunta regionale
25 ottobre 2012
11 febbraio 2013 n. 179
Procedure operative per la gestione
Decreto del Ministero dell'Ambiente
dellee terretutela del Territorio e del i
della e rocce da scavo per
quantitativi 10 agosto 2012, n. 161 266,
Mare indicati all’articolo
Regolamento recante la disciplina
comma 7, del D.lgs.delle terre e rocce s.m.i.
dell'utilizzazione n. 152/2006 e
da scavo n. 9/CR del
Riferimento Delibera
(G.U. n. 221 del 21 settembre 2012)
21.01.2013.
Dott. Massimo Ingrosso
2. DGRV 179/2013
Le presenti procedure operative si
applicano per la gestione delle
terre e rocce da scavo prodotte
fino ad un quantitativo massimo di
seimila metri cubi per singolo
cantiere; sono suddivise in
ragione delle diverse tipologie di 25 ottobre 2012
intervento ed in funzione del
processo produttivo di origine. Decreto del Ministero dell'Ambiente
Contengono inoltre le modalità per e della tutela del Territorio e del
Mare 10 agosto 2012, n. 161
lo svolgimento dell’indagine Regolamento recante la disciplina
ambientale, le indicazioni dell'utilizzazione delle terre e rocce
da scavo
metodologiche di campionamento, (G.U. n. 221 del 21 settembre 2012)
analisi chimiche del terreno e test
di cessione, le tabelle di
riferimento-siti di possibile
destinazione in riferimento ai limiti
di concentrazione degli inquinanti
ed infine la modulistica da
adottarsi.
3. DGRV 179/2013
• Impianto della procedura del tutto analogo alla
2424/2008
• In funzione della tipologia di interventi
• Interventi sottoposti a VIA e/o AIA
• Interventi sottoposti a permesso a costruire
• Interventi sottoposti a DIA
• LL.PP non soggetti a NIA o AIA né a permesso
a costruire né a DIA
• Interventi non sottoposti né a VIA Né A aia Né A
permesso a costruire né a dia
4. DGRV 179/2013
• E’ ammesso variare la destinazione delle terre e rocce
da scavo in corso d’opera a condizione che il nuovo sito
di utilizzo venga comunicato prima dell’inizio dei lavori
relativi ai singoli lotti di scavo ovvero, nel caso di
materiale depositato in conformità al successivo punto
1.3, prima del trasporto dal sito di deposito a quello di
effettivo utilizzo.
• In questi casi verrà utilizzato nuovamente il MOD 2,
aggiornato con i nuovi dati, che sostituirà integralmente
quello precedentemente presentato.
5. DGRV 179/2013
• . Modalità per il deposito delle terre in attesa di definitivo utilizzo.
• MOD 2,
• può essere effettuato nel luogo di produzione, in un’area esterna allo
stesso appositamente individuata e, ove necessario, autorizzata, ovvero
presso la sede della ditta che effettua lo scavo.
• In ogni caso devono essere rispettati i tempi massimi della durata del
deposito previste dal D.M. 161/2012, oltre che le normative tecniche,
edilizie ed urbanistiche vigenti.
• Nel caso di deposito in attesa di definitivo utilizzo delle terre da scavo
all’esterno del cantiere di produzione, i cumuli di terra da scavo vanno
tenuti distinti per cantiere di provenienza e su ciascun cumulo dovrà essere
posizionato in modo ben visibile un cartello riportante le informazioni
relative al cantiere di provenienza e alla quantità di materiale depositato.
• Il trasporto delle terre di scavo al sito di deposito e dal deposito al sito di
utilizzo è accompagnato dalla documentazione contenuta nel successivo
punto 1.4.
6. DGRV 179/2013
Documentazione attestante la destinazione e la
quantità esportata dei materiali di scavo.
• MOD 4, attestante:
– generalità della Stazione Appaltante dell’opera pubblica
– generalità della ditta appaltatrice dei lavori di scavo
– generalità della Ditta che trasporta il materiale di scavo
– generalità della Ditta che riceve il materiale di scavo
– sito di provenienza (con estremi dell’atto abilitativo
all’intervento o del luogo di deposito)
– data ed orario di carico
– sito di utilizzo (con estremi dell’atto abilitativo all’intervento) o
impianto in cui viene svolto il processo industriale di utilizzo
ovvero sito di deposito
– data ed orario di scarico
– quantità e tipologia di materiale trasportato.
7. DGRV 179/2013
Utilizzo di terre e rocce provenienti da aree oggetto di procedure di bonifica
L’utilizzo di terre e rocce
provenienti da aree soggette
alle procedure dei siti
contaminati di cui al Titolo V,
Parte IV del decreto legislativo
n. 152/2006, è disciplinato dal
progetto di bonifica redatto ed
approvato secondo le modalità
previste dalla disciplina di cui
allo stesso Titolo V, Parte IV
del decreto legislativo n.
152/2006.
8. DGRV 179/2013
Esclusioni dalla disciplina
Oltre a quanto già previsto dall’art. 185, del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.,
non sono soggetti alla normativa in materia di terre e rocce da scavo
disciplinate dal dm 161/2012:
- i miglioramenti fondiari;
- i materiali litoidi provenienti da escavazioni effettuate negli alvei e nelle
zone golenali dei corsi d’acqua e nelle spiagge e nei fondali lacuali, per
l’effettuazione delle quali il quinto comma dell’articolo 2 della legge
regionale 7 settembre 1982, n. 44, prevede il rilascio delle autorizzazioni
e/o concessioni da parte dell’autorità idraulica. Tali autorizzazioni e/o
concessioni, rilasciate dalle autorità idrauliche competenti in conformità
alla legge regionale 9 agosto 1988, n. 41 ed alle successive deliberazioni
della Giunta Regionale n. 999/2003, n. 918/2004 e n. 3163/2005,
surrogano infatti i provvedimenti autorizzativi previsti dalla citata legge
quadro sulle attività estrattive, n. 44 del 1982, consentendo che l’esercizio
di questa particolare attività di estrazione di materiali litoidi nei corsi
d’acqua sia teso ad assicurare la funzionalità idraulica della rete
idrografica regionale.
9. DGRV 179/2013
. MODALITÀ OPERATIVE PER LO SVOLGIMENTO DELL’INDAGINE
AMBIENTALE
Gestione dei dati risultanti dalle indagini ambientali
METODOLOGIE OPERATIVE DI CAMPIONAMENTO, ANALISI CHIMICHE DEL
TERRENO E TEST DI CESSIONE
Per le metodologie operative di campionamento ed analisi del terreno, si
deve fare riferimento all’Allegato 2 “Criteri generali per la caratterizzazione
dei siti contaminati” alla Parte Quarta – Titolo V del d.lgs. n. 152/2006,
avendo cura di valutare, nella scelta del numero di campioni da formare
per ciascun punto di campionamento, la stratigrafia del terreno.
10. DGRV 179/2013
MODULISTICA
Per le operazioni sopradescritte si dovranno utilizzare i
seguenti schemi di modulistica.
MOD. 1: Dichiarazione del tecnico incaricato da
allegare al progetto dei lavori privati soggetti a
permesso a costruire o denuncia di inizio attività
(D.I.A.)
MOD. 2: Dichiarazione dell’appaltatore/committente e
del tecnico incaricato da presentare prima
dell’esecuzione dei lavori
MOD. 3: Dichiarazione del Direttore dei Lavori da
presentare alla fine dei lavori
MOD. 4: Documentazione attestante la destinazione e
la quantità esportata dei materiali di scavo
11. DGRV 179/2013
Criticità
Alcuni contrasti con l’art. 185/2006
In part. Punto 1.1.5. lett. d) attività di manutenzione alvei
Andrebbe eliminato
Parametri da analizzare (conformarsi al 161/2012)
Vediamo alcuni paramertri:
Aminato, BITEX (161/2012)
PCB (179/2013)
Gestione delle piccole quantità senza alcuna verifica preliminare di
contaminazione (diciamo fino a 200 mc) è possibile?
A quali condizioni?
13. DGRV 179/2013
Criticità
Aspetti connessi con le previsioni normative:
1. – dichiarazione che il sito non sia contaminato (179/2013)
2. - il suolo non contaminato o alrto materiale…(art. 185 c. 1, lett. c)
3. I sedimenti spostati all’interno degli alvei…se è provato che non sono
pericolosi (decisione 532/2000)
14. Circolare Segretario Ambiente 21.03.2013
Fornire ai soggetti pubblici e
privati a vario titolo coinvolti
nella materia della gestione
delle terre e rocce da scavo,
alcune modalità orientative
volte ad assicurare una
corretta ed omogenea
applicazione sull’intero
territorio regionale delle
previsioni introdotte dal D.M. n.
161/2012.
15. Circolare Segretario Ambiente 21.03.2013
In conformità alla disciplina transitoria di
cui all’art. 15, comma 1 del D.M. n.
161/2012, gli interventi per i quali, fino
alla data del 5 ottobre 2012, sono state
avviate e seguite le procedure previste
dalla ex D.G.R.V. n. 2424/2008,
intendendosi con ciò almeno la
presentazione all’Autorità competente
dell’Indagine ambientale di cui all’allegato
A della medesima D.G.R.V., possono
essere portati a termine secondo tali
procedure, fatta salva la facoltà da parte
degli interessati di optare per
l’assoggettamento alla disciplina del D.M.
161/2012, nuovo regolamento,
presentando all’Autorità competente
entro il 4 aprile 2013 il Piano di Utilizzo di
cui all’art. 5 del medesimo D.M.
16. Circolare Segretario Ambiente 21.03.2013
In relazione alle modalità di approvazione del
Piano di Utilizzo, in conformità ai contenuti
dell’art. 5, comma 3 del D.M. n. 161/2012,
qualora l’Autorità competente non si
pronunci entro il termine di 90 giorni dalla
presentazione del Piano di Utilizzo o delle
eventuali integrazioni, il Piano di Utilizzo si
intende approvato. In tal caso nei documenti
di trasporto di cui all’allegato 6 del D.M. n.
161/2012, e nel documento di avvenuto utilizzo
(DAU), di cui all’art. 12 del D.M. n. 161/2012,
dovranno essere indicati il numero di protocollo
e la data di deposito del Piano di Utilizzo
presso l’Autorità competente o dell’ultima
integrazione trasmessa.
17. Circolare Segretario Ambiente 21.03.2013
Con riferimento alla facoltà di cui all’art. 5,
comma 10 del D.M. n. 161/2012, attribuita
all’Autorità competente di richiedere all’ARPA
approfondimenti in merito ai contenuti del
Piano di utilizzo si precisa che la stessa può
utilizzo,
essere esercitata unicamente qualora l’Autorità
competente, dopo aver analizzato gli usi
pregressi del sito e dopo aver verificato le
modalità delle determinazioni qualitative del
materiale, ritenga che l’area non sia stata
sufficientemente indagata e di conseguenza
non vi sia sufficiente certezza della qualità del
materiale da scavo. Qualora l’Autorità
competente ritenga che sussista tale
incertezza, prima di inoltrare la richiesta di
intervento all’ARPAV con le modalità previste
dall’art. 5, punto 10, del D.M. 161/2012, può
valutare di richiedere al proponente di integrare
le informazioni presentate.
18. Circolare Segretario Ambiente 21.03.2013
Quanto alla comunicazione preventiva di
trasporto del materiale di scavo, di cui
all’allegato 6 del D.M. n. 161/2012, ferme
restando le informazioni da fornire indicate
nello stesso allegato 6, al fine di evitare inutili
appesantimenti burocratici ed un sovraccarico
da parte dell’autorità ricevente, il proponente
ha la facoltà di trasmettere all’Autorità
competente una comunicazione cumulativa
che contenga un crono programma di
movimentazione di tutti o parte dei trasporti
programmati nel corso dei lavori. Tale
comunicazione, salva diversa determinazione
dell’Autorità competente, è sufficiente a
garantire il controllo dell’attività. In caso di
modifiche in corso d’opera la comunicazione
cumulativa dovrà essere tempestivamente
rettificata.