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LA NUOVA DISCIPLINA SULL’UTILIZZO
 DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO
     D.M. 10 agosto 2012, n. 161

                Dott. Luigi Masia
           Direzione Tutela Ambiente
                Regione Veneto
La parte IV del d.lgs. n. 152/2006
                        disciplina la Gestione dei rifiuti
                              che non si applica a:


Prodotti derivanti da               Sottoprodotti
                                                                       Esclusioni
 attività di recupero            (artt. 183, lett. qq)
                                                                        (art. 185)
     (art. 184 ter)                   e 184 bis)


                                                                Suolo non contaminato
                                    Terre e rocce
                                                                   riutilizzato in sito
                                      (art. 186)
                                                               (art. 185, c. 1, lett. c-bis))



                      In attuazione dell’art. 186 la Regione
                    Veneto ha approvato la Dgr n. 2424/2008
                     “Procedure operative per la gestione
                               delle terre e rocce”
terre e rocce da scavo

L’art. 39, comma 4, del d.lgs. n. 205/2010 stabilisce che:
  • l’art. 186 del d.lgs. n. 152/2006 rimane in vigore fino all’emanazione del
     decreto ministeriale previsto dall’art. 184-bis, comma 2, con il quale saranno
     stabiliti «i criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche
     tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti».


L’art. 49 della legge 24/3/2012, n. 27 “Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la
concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”, stabilisce che:
• l’utilizzo delle terre e rocce da scavo è regolato da un apposito decreto
ministeriale con il quale sono stabilite «le condizioni alle quali le terre e rocce da
scavo sono considerate sottoprodotti ai sensi dell'articolo 184-bis del decreto
legislativo n. 152 del 2006.».
terre e rocce da scavo

A seguito delle disposizioni normative citate è stato emanato il


                DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 2012, n. 161
     Regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo


G.U. 21 settembre 2012, n. 221
Entrato in vigore il 6 ottobre 2012
Il decreto è composto da
•16 articoli e
• 9 allegati.
La parte IV del d.lgs. n. 152/2006
                   disciplina la Gestione dei rifiuti che non si
                                    applica a:


Prodotti derivanti da              Sottoprodotti
                                                                    Esclusioni
 attività di recupero       (artt. 183, lett. qq) e 184
                                                                     (art. 185)
     (art. 184 ter)                     bis)




                                                                       ?
                                                             Suolo non contaminato
                                  Terre e rocce
                                                                riutilizzato in sito
                                    (art. 186)
                                                              (art. 185, c. 1, lett. c)



                      In attuazione dell’art. 186 la Regione
                    Veneto ha approvato la Dgr n. 2424/2008
                     “Procedure operative per la gestione
                               delle terre e rocce”
terre e rocce




                 sottoprodotti                                          rifiuti




    processi                                                         smaltimento
                                 reinterri
   industriali                                                        o recupero




                                                          il mancato rispetto di procedure e
nel rispetto di procedure e caratteristiche
                                                                     caratteristiche
 qualitative previste dal d.m. n. 161/2012
                                                        qualitative comporta la gestione come:
d.m. n. 161/2012
                              art. 2 – finalità

Il decreto   ministeriale stabilisce:
• i criteri qualitativi da soddisfare affinché i materiali di scavo
siano considerati sottoprodotti e non rifiuti;
• le procedure e le modalità affinché la gestione e l'utilizzo dei
materiali da scavo avvenga senza pericolo per la salute
dell'uomo e senza recare pregiudizio all'ambiente.
d.m. n. 161/2012
          art. 2 – ambito di applicazione ed esclusioni

Il decreto ministeriale si applica
• alla gestione dei materiali da scavo.
Sono esclusi dall'ambito di applicazione:
• i rifiuti provenienti direttamente dall'esecuzione di interventi di
demolizione di edifici o altri manufatti preesistenti che sono
soggetti alle specifiche disposizioni in materia di gestione dei
rifiuti.
d.m. n. 161/2012
                                 art. 1 – definizioni
b. «materiali da scavo»: il suolo o sottosuolo, con eventuali presenze di riporto,
derivanti dalla realizzazione di un'opera quali, a titolo esemplificativo:
–scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee, ecc.); perforazione, trivellazione,
palificazione, consolidamento, ecc.; opere infrastrutturali in generale (galleria, diga,
strada, ecc.); rimozione e livellamento di opere in terra; materiali litoidi in genere e
comunque tutte le altre plausibili frazioni granulometriche provenienti da escavazioni
effettuate negli alvei, sia dei corpi idrici superficiali che del reticolo idrico scolante, in
zone golenali dei corsi d'acqua, spiagge, fondali lacustri e marini;
–residui di lavorazione di materiali lapidei (marmi, graniti, pietre, ecc.) anche non
connessi alla realizzazione di un'opera e non contenenti sostanze pericolose (quali ad
esempio flocculanti con acrilamide o poliacrilamide).
I materiali da scavo possono contenere, sempreché la composizione media dell'intera
massa non presenti concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti massimi previsti dal
decreto, anche i seguenti materiali: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC),
vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato;
d.m. n. 161/2012
                         art. 1 – definizioni
c. «riporto»: orizzonte stratigrafico costituito da una miscela
  eterogenea di materiali di origine antropica e suolo/sottosuolo come
  definito nell'allegato 9 del decreto;
d. «materiale inerte di origine antropica»: i materiali di cui
  all'Allegato 9. Le tipologie che si riscontrano più comunemente sono
  riportate in Allegato 9;

L’allegato 9 prevede che:
«Ai fini del presente regolamento, i materiali di origine antropica che si
  possono riscontrare nei riporti, qualora frammisti al terreno naturale
  nella quantità massima del 20%, sono indicativamente identificabili
  con le seguenti tipologie di materiali: materiali litoidi, pietrisco tolto
  d'opera, calcestruzzi, laterizi, prodotti ceramici, intonaci.»
d.m. n. 161/2012
                         art. 1 – definizioni

f. «autorità competente»: è l'autorità che autorizza la realizzazione
   dell'opera e, nel caso di opere soggette a valutazione ambientale o
   ad autorizzazione integrata ambientale, è l'autorità competente di cui
   all'articolo 5, comma 1, lettera p), del decreto legislativo n. 152 del
   2006 e successive modificazioni ;

L’art. 5, comma 1, lett. p), del d.lgs. n. 152/2006 prevede che:
«p) autorità competente: la pubblica amministrazione cui compete
  l’adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità,
  l’elaborazione del parere motivato, nel caso di valutazione di piani e
  programmi, e l’adozione dei provvedimenti conclusivi in materia di
  VIA, nel caso di progetti ovvero il rilascio dell’autorizzazione integrata
  ambientale, nel caso di impianti».
d.m. n. 161/2012
                          art. 1 – definizioni

l. «sito»: area o porzione di territorio geograficamente definita e
   determinata, intesa nelle sue componenti ambientali (suolo,
   sottosuolo e acque sotterranee, ivi incluso l'eventuale riporto) dove
   avviene lo scavo o l'utilizzo del materiale;
m. «sito di produzione»: uno o più siti perimetrati in cui è generato il
   materiale da scavo;
n. «sito di destinazione»: il sito, diverso dal sito di produzione, come
   risultante dal Piano di Utilizzo, in cui il materiale da scavo è utilizzato
q. «proponente»: il soggetto che presenta il Piano di Utilizzo;
r. «esecutore»: il soggetto che attua il Piano di Utilizzo.
è generato durante la
                     realizzazione di un’opera il cui
                        scopo primario non è la
                      produzione di tale materiale

 Il materiale da    è utilizzato, in conformità al Piano
    scavo può        di utilizzo, nella medesima opera     La sussistenza
 essere gestito          o in un’opera diversa o in          dei requisiti
      come                    processi produttivi             dev’essere
sottoprodotto (e
                                                            dimostrata dal
non come rifiuto)
                       è idoneo ad essere utilizzato         Proponente
 se risponde ai
                     direttamente, cioè senza subire         attraverso il
     seguenti
                     ulteriori trattamenti diversi dalla   Piano di Utilizzo
    requisiti:
      (art. 4)          normale pratica industriale


                     soddisfa determinati requisiti di
                           qualità ambientale
d.m. n. 161/2012
        All. 1, 2 e 4 – Caratterizzazione ambientale

La caratterizzazione ambientale:
• è necessaria per accertare la sussistenza dei requisiti di
qualità ambientale dei materiali da scavo
• è svolta dal Proponente in fase progettuale e comunque
prima dell’inizio dello scavo.
L’Allegato 2 contiene le “Procedure di campionamento in fase
di progettazione”.
L’Allegato 4 contiene le “Procedure di caratterizzazione
chimico fisiche e accertamento delle qualità ambientali”.
d.m. n. 161/2012
           art. 5 – Presentazione del Piano di Utilizzo

Per poter gestire il materiale da scavo come sottoprodotto il Proponente
• deve presentare il Piano di Utilizzo all’autorità competente almeno
novanta giorni prima dell’inizio dei lavori per la realizzazione dell’opera;
oppure
• può presentare il Piano di Utilizzo all’autorità competente in fase di
approvazione del progetto definitivo dell’opera.
In caso di opere soggette a VIA il Piano di Utilizzo va presentato
all’autorità competente prima dell’espressione del parere di valutazione
ambientale.
A scelta del proponente, la presentazione del Piano può avvenire anche
solo per via telematica.
d.m. n. 161/2012
                 art. 5 – Contenuti del Piano di Utilizzo
Nel Piano di Utilizzo il Proponente deve autocertificare, mediante dichiarazione
   sostitutiva di atto di notorietà, che il materiale da scavo possiede i requisiti per la
   gestione come sottoprodotto.
Il Piano di Utilizzo deve essere redatto in conformità all’Allegato 5.
L'Autorità competente può chiedere, entro trenta giorni dalla presentazione del Piano,
   integrazioni alla documentazione presentata.
d.m. n. 161/2012
                art. 5 – Contenuti del Piano di Utilizzo
L’Allegato 5 prevede che il Piano di Utilizzo deve definire:
• ubicazione dei siti di produzione, con indicazione dei volumi suddivisi per le diverse
    tipologie di materiali;
• ubicazione dei siti di utilizzo e/o processi industriali di impiego dei materiali con
    l'indicazione dei volumi di utilizzo;
• operazioni di normale pratica industriale cui si intendono sottoporre i materiali per
    migliorarne le caratteristiche merceologiche, tecniche e prestazionali;
• modalità di esecuzione e risultanze della caratterizzazione ambientale;
• siti di deposito intermedio in attesa di utilizzo, con indicazione dei tempi di deposito;
• percorsi previsti per il trasporto del materiale da scavo tra le diverse aree impiegate
    nel processo di gestione (siti di produzione, aree di caratterizzazione, aree di
    deposito in attesa di utilizzo, siti di utilizzo e processi industriali di impiego) ed
    indicazione delle modalità di trasporto previste.
d.m. n. 161/2012
                 art. 5 – Contenuti del Piano di Utilizzo
Inoltre l’Allegato 5 prevede che il Piano di Utilizzo deve avere, per tutti i siti interessati:
    (dalla produzione alla destinazione, comprese le aree temporanee, viabilità ecc.):
1. inquadramento territoriale
2. inquadramento urbanistico
3. inquadramento geologico ed idrogeologico
4. descrizione delle attività svolte sul sito
5. piano di campionamento e analisi
d.m. n. 161/2012
                    art. 5 – Durata del Piano di Utilizzo
Il Piano di Utilizzo definisce la propria durata e validità.
Salvo deroghe, l’inizio dei lavori di esecuzione del Piano deve avvenire entro due anni
dalla presentazione del Piano stesso.
È comunque fatta salva la possibilità di presentare, entro due mesi dalla scadenza del
termine di validità, un nuovo Piano con una durata massima di un anno.
d.m. n. 161/2012
           art. 5 – Approvazione del Piano di Utilizzo
L’autorità competente entro novanta giorni dalla presentazione del Piano
di Utilizzo, o delle eventuali integrazioni
•approva o rigetta il Piano,
Qualora l’autorità competente non approvi il Piano di Utilizzo il
Proponente può presentare uno nuovo Piano .
L'Autorità competente, entro trenta giorni dalla presentazione del Piano
di Utilizzo o delle eventuali integrazioni, può chiedere con provvedimento
motivato ad ARPA di verificare, a spese del Proponente, se il materiale
da scavo soddisfa i previsti requisiti di qualità ambientale.
Decorsi i novanta giorni il proponente gestisce il materiale di scavo nel
rispetto di quanto previsto dal Piano stesso.
d.m. n. 161/2012
                 art. 8 – Modifiche al Piano di Utilizzo
Costituiscono modifiche sostanziali del Piano di Utilizzo
a)l'aumento in misura superiore al 20% del volume in banco;
b)la destinazione del materiale da scavo ad un sito di destinazione o ad un utilizzo
diverso;
c)la destinazione del materiale da scavo ad un sito di deposito intermedio diverso;
d)la modifica delle tecnologie di scavo.
In questi casi il Proponente o l’Esecutore devono provvedere all’aggiornamento del
Piano, che seguirà le medesime procedure previste per l’approvazione.
Ne consegue che fino all’approvazione delle modifiche le medesime non sono
operative.
Peraltro:
nel caso a), il Piano di Utilizzo deve essere aggiornato entro 15 giorni dal momento in
cui sia intervenuta la variazione (decorso tale termine cessa, con effetto immediato, la
qualifica del materiale da scavo come sottoprodotto)
d.m. n. 161/2012
         art. 9 – Realizzazione del Piano di Utilizzo
Prima dell’inizio dei lavori di realizzazione dell’opera il
Proponente deve comunicare all’autorità competente
l’Esecutore del Piano di Utilizzo, da questo momento
l’Esecutore fa proprio il Piano di Utilizzo e ne è
responsabile.
L’Esecutore deve redigere la documentazione
necessaria a garantire la tracciabilità del materiale da
scavo, ed in particolare:
• il documento di trasporto,
• la dichiarazione di avvenuto utilizzo (D.A.U.).
d.m. n. 161/2012
       art. 7 – Conservazione del Piano di Utilizzo
Il Piano di Utilizzo deve essere conservato presso il
sito di produzione del materiale da scavo o presso la
sede legale del Proponente e, se diverso, anche
dell'Esecutore.
Al termine dei lavori il Piano va conservato per cinque
anni e reso disponibile in qualunque momento
all'Autorità di controllo che ne faccia richiesta.
Copia del Piano deve essere conservata anche
presso l'Autorità competente.
d.m. n. 161/2012
                    art. 11 – Documento di trasporto
Durante il trasporto, all’esterno del sito di produzione, il materiale da scavo deve
essere accompagnato dal documento di trasporto (si veda l’Allegato 6).
Il documento di trasporto deve essere predisposto in 3 copie:
• una per l’Esecutore;
• una per il Trasportatore;
• una per il Destinatario.
Qualora l’Esecutore del Piano di Utilizzo sia diverso dal Proponente, una quarta copia
dovrà essere conservata dal Proponente stesso.
La documentazione relativa al trasporto dei materiali da scavo:
• va conservata per cinque anni e resa disponibile all'autorità di controllo che ne faccia
richiesta,
• è equipollente alla scheda di trasporto prevista dal d.lgs. n. 286/2005.
d.m. n. 161/2012
                       Documento di trasporto
Nell’Allegato 6 viene inoltre previsto che prima del trasporto del materiale
da scavo, deve essere inviata all'autorità competente una
comunicazione attestante:
•le generalità della stazione appaltante, della ditta appaltatrice dei lavori
di scavo/intervento, della ditta che trasporta il materiale, della ditta che
riceve il materiale e/del luogo di destinazione,
•targa del mezzo utilizzato,
•sito di provenienza,
•data e ora del carico,
•quantità e tipologia del materiale trasportato.
Qualora intervengano delle modifiche, queste dovranno essere
comunicate tempestivamente, anche solo per via telematica all'autorità
competente.
d.m. n. 161/2012
                art. 5 – Requisiti di qualità ambientale
Il rispetto dei requisiti di qualità ambientale per l'utilizzo dei materiali da scavo come
sottoprodotti, è garantito quando il contenuto di sostanze inquinanti all'interno dei
materiali da scavo sia inferiore alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione
(CSC) con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica del sito di
produzione e del sito di destinazione.
L’art. 240, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006 contiene la seguente definizione:
«b) concentrazioni soglia di contaminazione (CSC): i livelli di contaminazione delle
matrici ambientali che costituiscono valori al di sopra dei quali è necessaria la
caratterizzazione del sito e l'analisi di rischio sito specifica, come individuati
nell'Allegato 5 alla parte quarta del presente decreto…..».
La Tabella 1 dell’allegato 5 alla parte quarta del d.lgs. n. 152/2006 è relativa alla
“Concentrazione soglia di contaminazione nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla
specifica destinazione d’uso dei siti da bonificare”. In tale Tabella la colonna A si
riferisce alle concentrazioni di sostanze inquinanti in “Siti ad uso verde pubblico, privato
e residenziale”, mentre la colonna B si riferisce a “Siti ad uso commerciale e
industriale”.
d.m. n. 161/2012
            ALL. 4 – Utilizzabilità dei materiali da scavo
I materiali da scavo sono utilizzabili come sottoprodotti:
a) in reinterri, riempimenti, rimodellazioni, ripascimenti, interventi in mare, miglioramenti
fondiari o viari oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali, per rilevati:
−se la concentrazione di inquinanti rientra nei limiti di cui alla colonna A, in qualsiasi
sito a prescindere dalla sua destinazione;
−se la concentrazione di inquinanti è compresa fra i limiti di cui alle colonne A e B, in
siti a destinazione produttiva (commerciale e industriale);
b) in impianti industriali in sostituzione dei materiali di cava:
−se la concentrazione di inquinanti rientra nei limiti di cui alla colonna A;
−se la concentrazione di inquinanti è compresa tra i limiti di cui alle colonne A e B è
possibile solo nel caso in cui il processo industriale preveda la produzione di prodotti o
manufatti merceologicamente ben distinti dai materiali da scavo, che comporti la
sostanziale modifica delle loro caratteristiche chimico-fisiche iniziali.
d.m. n. 161/2012
                 Deposito in attesa di utilizzo
All’art. 1 il “sito di deposito intermedio” è definito come:
«il sito, diverso dal sito di produzione, come risultante dal
Piano di Utilizzo di cui alla lettera h) del presente articolo, in
cui il materiale da scavo è temporaneamente depositato in
attesa del suo trasferimento al sito di destinazione;».
All’allegato 5 si riporta fra i contenuti del Piano di Utilizzo:
«5. ubicazione di eventuali siti di deposito intermedio in attesa
di utilizzo, anche alternativi tra loro con l'indicazione dei tempi
di deposito;».
d.m. n. 161/2012
             art. 10 – Deposito in attesa di utilizzo
Il deposito del materiale da scavo in attesa dell'utilizzo avviene
all'interno
• del sito di produzione
• dei siti di deposito intermedio
• dei siti di destinazione.

In caso di variazione dei siti di deposito intermedio indicati nel
Piano di Utilizzo, il Proponente aggiorna il Piano.
d.m. n. 161/2012
               art. 10 – Deposito in attesa di utilizzo
Il deposito di materiale da scavo:
• deve essere fisicamente separato e gestito in modo autonomo rispetto
ai rifiuti eventualmente presenti nel sito in un deposito temporaneo;
• avviene in conformità al Piano di Utilizzo identificando, tramite apposita
segnaletica posizionata in modo visibile, le informazioni relative al sito di
produzione, le quantità del materiale depositato, i dati amministrativi del
Piano di Utilizzo;
• avviene tenendo fisicamente distinto il materiale da scavo oggetto di
differenti Piani di Utilizzo;
• non può avere durata superiore alla durata del Piano di Utilizzo
(decorso tale periodo viene meno, con effetto immediato, la qualifica di
sottoprodotto del materiale da scavo non utilizzato in conformità al Piano
e, quindi, tale materiale deve essere trattato quale rifiuto, resta
impregiudicata la facoltà di presentare un nuovo Piano di Utilizzo).
d.m. n. 161/2012
             art. 12 – Dichiarazione di avvenuto utilizzo
L’Esecutore del Piano di Utilizzo deve trasmettere all’autorità competente la
Dichiarazione di avvenuto utilizzo (D.A.U.), consistente in una dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà , che attesta l’avvenuto utilizzo del materiale scavato in conformità
al Piano stesso.
L’Allegato 7 contiene la modulistica relativa alla Dichiarazione (D.A.U.).
Tale documentazione deve essere conservata per cinque anni.
La Dichiarazione deve essere effettuata entro il termine in cui il Piano di Utilizzo cessa
di avere validità.
Nel caso l'utilizzo avvenga non da parte del proponente o dell'esecutore, nella
Dichiarazione deve essere riportato il periodo entro il quale il soggetto indicato deve
completare l'utilizzo. Dell'avvenuto utilizzo deve comunque essere data comunicazione
all'Autorità competente.
L'omessa Dichiarazione nei termini previsti comporta la cessazione, con effetto
immediato, della qualifica del materiale da scavo come sottoprodotto.
d.m. n. 161/2012
                             art. 5 – Valori di fondo
Nel caso di siti in cui, per fenomeni naturali, nel materiale da scavo siano
superate le Concentrazioni Soglia di Contaminazione, è fatta salva la possibilità
che tali concentrazioni siano assunte pari al valore di fondo naturale esistente per tutti i
parametri superati.
A tal fine:
•il Proponente, in fase di predisposizione del Piano di Utilizzo, segnala il superamento
delle CSC all'Autorità competente, e presenta un piano di accertamento per definire i
valori di fondo da assumere;
•il piano di accertamento è eseguito in contraddittorio con ARPA.
Sulla base dei valori di fondo definiti dal piano di accertamento, il proponente presenta
il Piano di Utilizzo e il materiale da scavo:
•potrà essere utilizzato nell'ambito dello stesso sito di produzione;
•mentre in caso di utilizzo in un sito diverso rispetto a quello di produzione ciò dovrà
accadere in un ambito territoriale con fondo naturale con caratteristiche analoghe e
confrontabili per tutti i parametri oggetto di superamento nella caratterizzazione del sito
di produzione.
d.m. n. 161/2012
                  art. 5 – Sito oggetto di bonifica
Nel caso in cui il sito di produzione interessi un sito oggetto di
interventi di bonifica i requisiti di qualità ambientale sono individuati da
ARPA su richiesta del Proponente.
L'ARPA, entro sessanta giorni dalla data della richiesta, comunica al
Proponente se per i materiali da scavo, ivi compresi i materiali da riporto,
i valori riscontrati per tutti gli elementi e i composti di cui alla Tabella 1
dell'allegato 5, alla parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006,
non superano le Concentrazioni Soglia di Contaminazione di cui alle
colonne A e B della medesima Tabella 1 sopra indicata, con riferimento
alla specifica destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione
indicata dal Piano di Utilizzo.
In caso di esito positivo, il proponente può presentare il Piano di Utilizzo.
d.m. n. 161/2012
                 art. 6 – Situazioni di emergenza
Nel caso di situazioni di emergenza dovute a causa di forza
maggiore:
• la sussistenza dei requisiti per la gestione dei materiali da scavo
come sottoprodotti deve essere attestata all'Autorità competente
mediante una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
(allegato 7);
• dalla data della dichiarazione il materiale da scavo può essere
gestito nel rispetto di quanto dichiarato;
• il soggetto che ha effettuato la dichiarazione deve presentare,
entro quindici giorni dalla data di inizio lavori, il Piano di Utilizzo;
• l'Autorità competente può eseguire controlli e richiedere verifiche
e integrazioni alla documentazione presentata.
d.m. n. 161/2012
                art. 15 – Disposizioni transitorie
La disposizione transitoria del decreto prevede che:
• sono fatti salvi gli interventi realizzati e conclusi alla data di
entrata in vigore (6 ottobre 2012) della nuova disciplina;
• per i progetti per i quali è in corso l’utilizzo di materiali da scavo
secondo quanto previsto dalle norme previgenti è possibile
presentare all’autorità competente, entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore del decreto (cioè entro il 5 marzo 2013), un
Piano di Utilizzo determinando così che per la gestione dei
materiali da scavo saranno seguite le previsioni del nuovo decreto;
• in assenza della presentazione di un Piano di Utilizzo nei termini
indicati al punto precedente, i progetti sono portati a termine
secondo la procedura prevista dalle norme previgenti.
d.m. n. 161/2012
                         Sanzioni
Il decreto n. 161/2012 non prevede specifiche
sanzioni per violazioni delle singole disposizioni in
esso contenute.

E’ però stabilito che, la violazione delle disposizioni in
esso contenute, anche in fase di esecuzione del Piano
di Utilizzo, comporta che i materiali di scavo non
possono essere considerati sottoprodotti.
GRAZIE PER L’ATTENZIONE

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La nuova disciplina sull’utilizzo delle terre e rocce da scavo

  • 1. eAmbiente srl Parco Scientifico e Tecnologico VEGA di Venezia LA NUOVA DISCIPLINA SULL’UTILIZZO DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO D.M. 10 agosto 2012, n. 161 Dott. Luigi Masia Direzione Tutela Ambiente Regione Veneto
  • 2. La parte IV del d.lgs. n. 152/2006 disciplina la Gestione dei rifiuti che non si applica a: Prodotti derivanti da Sottoprodotti Esclusioni attività di recupero (artt. 183, lett. qq) (art. 185) (art. 184 ter) e 184 bis) Suolo non contaminato Terre e rocce riutilizzato in sito (art. 186) (art. 185, c. 1, lett. c-bis)) In attuazione dell’art. 186 la Regione Veneto ha approvato la Dgr n. 2424/2008 “Procedure operative per la gestione delle terre e rocce”
  • 3. terre e rocce da scavo L’art. 39, comma 4, del d.lgs. n. 205/2010 stabilisce che: • l’art. 186 del d.lgs. n. 152/2006 rimane in vigore fino all’emanazione del decreto ministeriale previsto dall’art. 184-bis, comma 2, con il quale saranno stabiliti «i criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti». L’art. 49 della legge 24/3/2012, n. 27 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”, stabilisce che: • l’utilizzo delle terre e rocce da scavo è regolato da un apposito decreto ministeriale con il quale sono stabilite «le condizioni alle quali le terre e rocce da scavo sono considerate sottoprodotti ai sensi dell'articolo 184-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006.».
  • 4. terre e rocce da scavo A seguito delle disposizioni normative citate è stato emanato il DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 2012, n. 161 Regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo G.U. 21 settembre 2012, n. 221 Entrato in vigore il 6 ottobre 2012 Il decreto è composto da •16 articoli e • 9 allegati.
  • 5. La parte IV del d.lgs. n. 152/2006 disciplina la Gestione dei rifiuti che non si applica a: Prodotti derivanti da Sottoprodotti Esclusioni attività di recupero (artt. 183, lett. qq) e 184 (art. 185) (art. 184 ter) bis) ? Suolo non contaminato Terre e rocce riutilizzato in sito (art. 186) (art. 185, c. 1, lett. c) In attuazione dell’art. 186 la Regione Veneto ha approvato la Dgr n. 2424/2008 “Procedure operative per la gestione delle terre e rocce”
  • 6. terre e rocce sottoprodotti rifiuti processi smaltimento reinterri industriali o recupero il mancato rispetto di procedure e nel rispetto di procedure e caratteristiche caratteristiche qualitative previste dal d.m. n. 161/2012 qualitative comporta la gestione come:
  • 7. d.m. n. 161/2012 art. 2 – finalità Il decreto ministeriale stabilisce: • i criteri qualitativi da soddisfare affinché i materiali di scavo siano considerati sottoprodotti e non rifiuti; • le procedure e le modalità affinché la gestione e l'utilizzo dei materiali da scavo avvenga senza pericolo per la salute dell'uomo e senza recare pregiudizio all'ambiente.
  • 8. d.m. n. 161/2012 art. 2 – ambito di applicazione ed esclusioni Il decreto ministeriale si applica • alla gestione dei materiali da scavo. Sono esclusi dall'ambito di applicazione: • i rifiuti provenienti direttamente dall'esecuzione di interventi di demolizione di edifici o altri manufatti preesistenti che sono soggetti alle specifiche disposizioni in materia di gestione dei rifiuti.
  • 9. d.m. n. 161/2012 art. 1 – definizioni b. «materiali da scavo»: il suolo o sottosuolo, con eventuali presenze di riporto, derivanti dalla realizzazione di un'opera quali, a titolo esemplificativo: –scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee, ecc.); perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento, ecc.; opere infrastrutturali in generale (galleria, diga, strada, ecc.); rimozione e livellamento di opere in terra; materiali litoidi in genere e comunque tutte le altre plausibili frazioni granulometriche provenienti da escavazioni effettuate negli alvei, sia dei corpi idrici superficiali che del reticolo idrico scolante, in zone golenali dei corsi d'acqua, spiagge, fondali lacustri e marini; –residui di lavorazione di materiali lapidei (marmi, graniti, pietre, ecc.) anche non connessi alla realizzazione di un'opera e non contenenti sostanze pericolose (quali ad esempio flocculanti con acrilamide o poliacrilamide). I materiali da scavo possono contenere, sempreché la composizione media dell'intera massa non presenti concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti massimi previsti dal decreto, anche i seguenti materiali: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato;
  • 10. d.m. n. 161/2012 art. 1 – definizioni c. «riporto»: orizzonte stratigrafico costituito da una miscela eterogenea di materiali di origine antropica e suolo/sottosuolo come definito nell'allegato 9 del decreto; d. «materiale inerte di origine antropica»: i materiali di cui all'Allegato 9. Le tipologie che si riscontrano più comunemente sono riportate in Allegato 9; L’allegato 9 prevede che: «Ai fini del presente regolamento, i materiali di origine antropica che si possono riscontrare nei riporti, qualora frammisti al terreno naturale nella quantità massima del 20%, sono indicativamente identificabili con le seguenti tipologie di materiali: materiali litoidi, pietrisco tolto d'opera, calcestruzzi, laterizi, prodotti ceramici, intonaci.»
  • 11. d.m. n. 161/2012 art. 1 – definizioni f. «autorità competente»: è l'autorità che autorizza la realizzazione dell'opera e, nel caso di opere soggette a valutazione ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale, è l'autorità competente di cui all'articolo 5, comma 1, lettera p), del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni ; L’art. 5, comma 1, lett. p), del d.lgs. n. 152/2006 prevede che: «p) autorità competente: la pubblica amministrazione cui compete l’adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità, l’elaborazione del parere motivato, nel caso di valutazione di piani e programmi, e l’adozione dei provvedimenti conclusivi in materia di VIA, nel caso di progetti ovvero il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale, nel caso di impianti».
  • 12. d.m. n. 161/2012 art. 1 – definizioni l. «sito»: area o porzione di territorio geograficamente definita e determinata, intesa nelle sue componenti ambientali (suolo, sottosuolo e acque sotterranee, ivi incluso l'eventuale riporto) dove avviene lo scavo o l'utilizzo del materiale; m. «sito di produzione»: uno o più siti perimetrati in cui è generato il materiale da scavo; n. «sito di destinazione»: il sito, diverso dal sito di produzione, come risultante dal Piano di Utilizzo, in cui il materiale da scavo è utilizzato q. «proponente»: il soggetto che presenta il Piano di Utilizzo; r. «esecutore»: il soggetto che attua il Piano di Utilizzo.
  • 13. è generato durante la realizzazione di un’opera il cui scopo primario non è la produzione di tale materiale Il materiale da è utilizzato, in conformità al Piano scavo può di utilizzo, nella medesima opera La sussistenza essere gestito o in un’opera diversa o in dei requisiti come processi produttivi dev’essere sottoprodotto (e dimostrata dal non come rifiuto) è idoneo ad essere utilizzato Proponente se risponde ai direttamente, cioè senza subire attraverso il seguenti ulteriori trattamenti diversi dalla Piano di Utilizzo requisiti: (art. 4) normale pratica industriale soddisfa determinati requisiti di qualità ambientale
  • 14. d.m. n. 161/2012 All. 1, 2 e 4 – Caratterizzazione ambientale La caratterizzazione ambientale: • è necessaria per accertare la sussistenza dei requisiti di qualità ambientale dei materiali da scavo • è svolta dal Proponente in fase progettuale e comunque prima dell’inizio dello scavo. L’Allegato 2 contiene le “Procedure di campionamento in fase di progettazione”. L’Allegato 4 contiene le “Procedure di caratterizzazione chimico fisiche e accertamento delle qualità ambientali”.
  • 15. d.m. n. 161/2012 art. 5 – Presentazione del Piano di Utilizzo Per poter gestire il materiale da scavo come sottoprodotto il Proponente • deve presentare il Piano di Utilizzo all’autorità competente almeno novanta giorni prima dell’inizio dei lavori per la realizzazione dell’opera; oppure • può presentare il Piano di Utilizzo all’autorità competente in fase di approvazione del progetto definitivo dell’opera. In caso di opere soggette a VIA il Piano di Utilizzo va presentato all’autorità competente prima dell’espressione del parere di valutazione ambientale. A scelta del proponente, la presentazione del Piano può avvenire anche solo per via telematica.
  • 16. d.m. n. 161/2012 art. 5 – Contenuti del Piano di Utilizzo Nel Piano di Utilizzo il Proponente deve autocertificare, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che il materiale da scavo possiede i requisiti per la gestione come sottoprodotto. Il Piano di Utilizzo deve essere redatto in conformità all’Allegato 5. L'Autorità competente può chiedere, entro trenta giorni dalla presentazione del Piano, integrazioni alla documentazione presentata.
  • 17. d.m. n. 161/2012 art. 5 – Contenuti del Piano di Utilizzo L’Allegato 5 prevede che il Piano di Utilizzo deve definire: • ubicazione dei siti di produzione, con indicazione dei volumi suddivisi per le diverse tipologie di materiali; • ubicazione dei siti di utilizzo e/o processi industriali di impiego dei materiali con l'indicazione dei volumi di utilizzo; • operazioni di normale pratica industriale cui si intendono sottoporre i materiali per migliorarne le caratteristiche merceologiche, tecniche e prestazionali; • modalità di esecuzione e risultanze della caratterizzazione ambientale; • siti di deposito intermedio in attesa di utilizzo, con indicazione dei tempi di deposito; • percorsi previsti per il trasporto del materiale da scavo tra le diverse aree impiegate nel processo di gestione (siti di produzione, aree di caratterizzazione, aree di deposito in attesa di utilizzo, siti di utilizzo e processi industriali di impiego) ed indicazione delle modalità di trasporto previste.
  • 18. d.m. n. 161/2012 art. 5 – Contenuti del Piano di Utilizzo Inoltre l’Allegato 5 prevede che il Piano di Utilizzo deve avere, per tutti i siti interessati: (dalla produzione alla destinazione, comprese le aree temporanee, viabilità ecc.): 1. inquadramento territoriale 2. inquadramento urbanistico 3. inquadramento geologico ed idrogeologico 4. descrizione delle attività svolte sul sito 5. piano di campionamento e analisi
  • 19. d.m. n. 161/2012 art. 5 – Durata del Piano di Utilizzo Il Piano di Utilizzo definisce la propria durata e validità. Salvo deroghe, l’inizio dei lavori di esecuzione del Piano deve avvenire entro due anni dalla presentazione del Piano stesso. È comunque fatta salva la possibilità di presentare, entro due mesi dalla scadenza del termine di validità, un nuovo Piano con una durata massima di un anno.
  • 20. d.m. n. 161/2012 art. 5 – Approvazione del Piano di Utilizzo L’autorità competente entro novanta giorni dalla presentazione del Piano di Utilizzo, o delle eventuali integrazioni •approva o rigetta il Piano, Qualora l’autorità competente non approvi il Piano di Utilizzo il Proponente può presentare uno nuovo Piano . L'Autorità competente, entro trenta giorni dalla presentazione del Piano di Utilizzo o delle eventuali integrazioni, può chiedere con provvedimento motivato ad ARPA di verificare, a spese del Proponente, se il materiale da scavo soddisfa i previsti requisiti di qualità ambientale. Decorsi i novanta giorni il proponente gestisce il materiale di scavo nel rispetto di quanto previsto dal Piano stesso.
  • 21. d.m. n. 161/2012 art. 8 – Modifiche al Piano di Utilizzo Costituiscono modifiche sostanziali del Piano di Utilizzo a)l'aumento in misura superiore al 20% del volume in banco; b)la destinazione del materiale da scavo ad un sito di destinazione o ad un utilizzo diverso; c)la destinazione del materiale da scavo ad un sito di deposito intermedio diverso; d)la modifica delle tecnologie di scavo. In questi casi il Proponente o l’Esecutore devono provvedere all’aggiornamento del Piano, che seguirà le medesime procedure previste per l’approvazione. Ne consegue che fino all’approvazione delle modifiche le medesime non sono operative. Peraltro: nel caso a), il Piano di Utilizzo deve essere aggiornato entro 15 giorni dal momento in cui sia intervenuta la variazione (decorso tale termine cessa, con effetto immediato, la qualifica del materiale da scavo come sottoprodotto)
  • 22. d.m. n. 161/2012 art. 9 – Realizzazione del Piano di Utilizzo Prima dell’inizio dei lavori di realizzazione dell’opera il Proponente deve comunicare all’autorità competente l’Esecutore del Piano di Utilizzo, da questo momento l’Esecutore fa proprio il Piano di Utilizzo e ne è responsabile. L’Esecutore deve redigere la documentazione necessaria a garantire la tracciabilità del materiale da scavo, ed in particolare: • il documento di trasporto, • la dichiarazione di avvenuto utilizzo (D.A.U.).
  • 23. d.m. n. 161/2012 art. 7 – Conservazione del Piano di Utilizzo Il Piano di Utilizzo deve essere conservato presso il sito di produzione del materiale da scavo o presso la sede legale del Proponente e, se diverso, anche dell'Esecutore. Al termine dei lavori il Piano va conservato per cinque anni e reso disponibile in qualunque momento all'Autorità di controllo che ne faccia richiesta. Copia del Piano deve essere conservata anche presso l'Autorità competente.
  • 24. d.m. n. 161/2012 art. 11 – Documento di trasporto Durante il trasporto, all’esterno del sito di produzione, il materiale da scavo deve essere accompagnato dal documento di trasporto (si veda l’Allegato 6). Il documento di trasporto deve essere predisposto in 3 copie: • una per l’Esecutore; • una per il Trasportatore; • una per il Destinatario. Qualora l’Esecutore del Piano di Utilizzo sia diverso dal Proponente, una quarta copia dovrà essere conservata dal Proponente stesso. La documentazione relativa al trasporto dei materiali da scavo: • va conservata per cinque anni e resa disponibile all'autorità di controllo che ne faccia richiesta, • è equipollente alla scheda di trasporto prevista dal d.lgs. n. 286/2005.
  • 25. d.m. n. 161/2012 Documento di trasporto Nell’Allegato 6 viene inoltre previsto che prima del trasporto del materiale da scavo, deve essere inviata all'autorità competente una comunicazione attestante: •le generalità della stazione appaltante, della ditta appaltatrice dei lavori di scavo/intervento, della ditta che trasporta il materiale, della ditta che riceve il materiale e/del luogo di destinazione, •targa del mezzo utilizzato, •sito di provenienza, •data e ora del carico, •quantità e tipologia del materiale trasportato. Qualora intervengano delle modifiche, queste dovranno essere comunicate tempestivamente, anche solo per via telematica all'autorità competente.
  • 26. d.m. n. 161/2012 art. 5 – Requisiti di qualità ambientale Il rispetto dei requisiti di qualità ambientale per l'utilizzo dei materiali da scavo come sottoprodotti, è garantito quando il contenuto di sostanze inquinanti all'interno dei materiali da scavo sia inferiore alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica del sito di produzione e del sito di destinazione. L’art. 240, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006 contiene la seguente definizione: «b) concentrazioni soglia di contaminazione (CSC): i livelli di contaminazione delle matrici ambientali che costituiscono valori al di sopra dei quali è necessaria la caratterizzazione del sito e l'analisi di rischio sito specifica, come individuati nell'Allegato 5 alla parte quarta del presente decreto…..». La Tabella 1 dell’allegato 5 alla parte quarta del d.lgs. n. 152/2006 è relativa alla “Concentrazione soglia di contaminazione nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d’uso dei siti da bonificare”. In tale Tabella la colonna A si riferisce alle concentrazioni di sostanze inquinanti in “Siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale”, mentre la colonna B si riferisce a “Siti ad uso commerciale e industriale”.
  • 27. d.m. n. 161/2012 ALL. 4 – Utilizzabilità dei materiali da scavo I materiali da scavo sono utilizzabili come sottoprodotti: a) in reinterri, riempimenti, rimodellazioni, ripascimenti, interventi in mare, miglioramenti fondiari o viari oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali, per rilevati: −se la concentrazione di inquinanti rientra nei limiti di cui alla colonna A, in qualsiasi sito a prescindere dalla sua destinazione; −se la concentrazione di inquinanti è compresa fra i limiti di cui alle colonne A e B, in siti a destinazione produttiva (commerciale e industriale); b) in impianti industriali in sostituzione dei materiali di cava: −se la concentrazione di inquinanti rientra nei limiti di cui alla colonna A; −se la concentrazione di inquinanti è compresa tra i limiti di cui alle colonne A e B è possibile solo nel caso in cui il processo industriale preveda la produzione di prodotti o manufatti merceologicamente ben distinti dai materiali da scavo, che comporti la sostanziale modifica delle loro caratteristiche chimico-fisiche iniziali.
  • 28. d.m. n. 161/2012 Deposito in attesa di utilizzo All’art. 1 il “sito di deposito intermedio” è definito come: «il sito, diverso dal sito di produzione, come risultante dal Piano di Utilizzo di cui alla lettera h) del presente articolo, in cui il materiale da scavo è temporaneamente depositato in attesa del suo trasferimento al sito di destinazione;». All’allegato 5 si riporta fra i contenuti del Piano di Utilizzo: «5. ubicazione di eventuali siti di deposito intermedio in attesa di utilizzo, anche alternativi tra loro con l'indicazione dei tempi di deposito;».
  • 29. d.m. n. 161/2012 art. 10 – Deposito in attesa di utilizzo Il deposito del materiale da scavo in attesa dell'utilizzo avviene all'interno • del sito di produzione • dei siti di deposito intermedio • dei siti di destinazione. In caso di variazione dei siti di deposito intermedio indicati nel Piano di Utilizzo, il Proponente aggiorna il Piano.
  • 30. d.m. n. 161/2012 art. 10 – Deposito in attesa di utilizzo Il deposito di materiale da scavo: • deve essere fisicamente separato e gestito in modo autonomo rispetto ai rifiuti eventualmente presenti nel sito in un deposito temporaneo; • avviene in conformità al Piano di Utilizzo identificando, tramite apposita segnaletica posizionata in modo visibile, le informazioni relative al sito di produzione, le quantità del materiale depositato, i dati amministrativi del Piano di Utilizzo; • avviene tenendo fisicamente distinto il materiale da scavo oggetto di differenti Piani di Utilizzo; • non può avere durata superiore alla durata del Piano di Utilizzo (decorso tale periodo viene meno, con effetto immediato, la qualifica di sottoprodotto del materiale da scavo non utilizzato in conformità al Piano e, quindi, tale materiale deve essere trattato quale rifiuto, resta impregiudicata la facoltà di presentare un nuovo Piano di Utilizzo).
  • 31. d.m. n. 161/2012 art. 12 – Dichiarazione di avvenuto utilizzo L’Esecutore del Piano di Utilizzo deve trasmettere all’autorità competente la Dichiarazione di avvenuto utilizzo (D.A.U.), consistente in una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà , che attesta l’avvenuto utilizzo del materiale scavato in conformità al Piano stesso. L’Allegato 7 contiene la modulistica relativa alla Dichiarazione (D.A.U.). Tale documentazione deve essere conservata per cinque anni. La Dichiarazione deve essere effettuata entro il termine in cui il Piano di Utilizzo cessa di avere validità. Nel caso l'utilizzo avvenga non da parte del proponente o dell'esecutore, nella Dichiarazione deve essere riportato il periodo entro il quale il soggetto indicato deve completare l'utilizzo. Dell'avvenuto utilizzo deve comunque essere data comunicazione all'Autorità competente. L'omessa Dichiarazione nei termini previsti comporta la cessazione, con effetto immediato, della qualifica del materiale da scavo come sottoprodotto.
  • 32. d.m. n. 161/2012 art. 5 – Valori di fondo Nel caso di siti in cui, per fenomeni naturali, nel materiale da scavo siano superate le Concentrazioni Soglia di Contaminazione, è fatta salva la possibilità che tali concentrazioni siano assunte pari al valore di fondo naturale esistente per tutti i parametri superati. A tal fine: •il Proponente, in fase di predisposizione del Piano di Utilizzo, segnala il superamento delle CSC all'Autorità competente, e presenta un piano di accertamento per definire i valori di fondo da assumere; •il piano di accertamento è eseguito in contraddittorio con ARPA. Sulla base dei valori di fondo definiti dal piano di accertamento, il proponente presenta il Piano di Utilizzo e il materiale da scavo: •potrà essere utilizzato nell'ambito dello stesso sito di produzione; •mentre in caso di utilizzo in un sito diverso rispetto a quello di produzione ciò dovrà accadere in un ambito territoriale con fondo naturale con caratteristiche analoghe e confrontabili per tutti i parametri oggetto di superamento nella caratterizzazione del sito di produzione.
  • 33. d.m. n. 161/2012 art. 5 – Sito oggetto di bonifica Nel caso in cui il sito di produzione interessi un sito oggetto di interventi di bonifica i requisiti di qualità ambientale sono individuati da ARPA su richiesta del Proponente. L'ARPA, entro sessanta giorni dalla data della richiesta, comunica al Proponente se per i materiali da scavo, ivi compresi i materiali da riporto, i valori riscontrati per tutti gli elementi e i composti di cui alla Tabella 1 dell'allegato 5, alla parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, non superano le Concentrazioni Soglia di Contaminazione di cui alle colonne A e B della medesima Tabella 1 sopra indicata, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione indicata dal Piano di Utilizzo. In caso di esito positivo, il proponente può presentare il Piano di Utilizzo.
  • 34. d.m. n. 161/2012 art. 6 – Situazioni di emergenza Nel caso di situazioni di emergenza dovute a causa di forza maggiore: • la sussistenza dei requisiti per la gestione dei materiali da scavo come sottoprodotti deve essere attestata all'Autorità competente mediante una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (allegato 7); • dalla data della dichiarazione il materiale da scavo può essere gestito nel rispetto di quanto dichiarato; • il soggetto che ha effettuato la dichiarazione deve presentare, entro quindici giorni dalla data di inizio lavori, il Piano di Utilizzo; • l'Autorità competente può eseguire controlli e richiedere verifiche e integrazioni alla documentazione presentata.
  • 35. d.m. n. 161/2012 art. 15 – Disposizioni transitorie La disposizione transitoria del decreto prevede che: • sono fatti salvi gli interventi realizzati e conclusi alla data di entrata in vigore (6 ottobre 2012) della nuova disciplina; • per i progetti per i quali è in corso l’utilizzo di materiali da scavo secondo quanto previsto dalle norme previgenti è possibile presentare all’autorità competente, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (cioè entro il 5 marzo 2013), un Piano di Utilizzo determinando così che per la gestione dei materiali da scavo saranno seguite le previsioni del nuovo decreto; • in assenza della presentazione di un Piano di Utilizzo nei termini indicati al punto precedente, i progetti sono portati a termine secondo la procedura prevista dalle norme previgenti.
  • 36. d.m. n. 161/2012 Sanzioni Il decreto n. 161/2012 non prevede specifiche sanzioni per violazioni delle singole disposizioni in esso contenute. E’ però stabilito che, la violazione delle disposizioni in esso contenute, anche in fase di esecuzione del Piano di Utilizzo, comporta che i materiali di scavo non possono essere considerati sottoprodotti.