Appunti per gestire le copie e le fotocopie, utile specialmente nella istiruzione scolastiche e formative.
Quando e quanto è possibile fotocopiare?
A cosa si incorre?
Come fare per non commettere reato?
L'autore è disponibile a consigli info@tutorcorsi.it
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Diritto di autore
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Diomede Blasi
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1 DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE........................................................................... 3
1.1 DECALOGO REDATTO DA CLEAREDI...................................................................................................................... 8
2 SVILUPPI FUTURI.............................................................................................................................................12
2.1 IL FAIR USE ....................................................................................................................................................12
2.1.1 Commento e critica..........................................................................................................................13
2.1.2 Parodia............................................................................................................................................13
2.1.3 In Italia............................................................................................................................................14
2.2 CREATIVE COMMONS .......................................................................................................................................16
2.3 OPEN SOURCE ................................................................................................................................................20
2.4 CONSIDERAZIONI A VALLE DELLA TRATTAZIONE SUL DIRITTO DI AUTORE .........................................................................21
2.4.1 Utilizzo di un’opera..........................................................................................................................23
2.4.2 Copiare CD e DVD ............................................................................................................................23
2.4.3 Banca dati sul materiale didattico....................................................................................................23
2.4.4 Citazioni ..........................................................................................................................................24
2.4.5 Ricerca in internet............................................................................................................................24
2.4.6 Pubblicazioni sul sito della scuola (o su un blog) ...............................................................................24
2.4.7 Video registrati alla TV, acquistati o noleggiati.................................................................................25
2.4.8 Testi e immagini non realizzati dalla scuola......................................................................................25
2.4.9 Testi e immagini realizzati da un docente/studente in seno all’attività didattica ...............................26
2.4.10 Opere di allievi.................................................................................................................................26
2.4.11 Banca dati sul materiale didattico....................................................................................................27
2.4.12 Diritto morale (1).............................................................................................................................28
2.4.13 Diritti di utilizzazione economica (2).................................................................................................29
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1.1 Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
La giurisprudenza applicabile:
Legge 22 aprile 1941. n.633 (e relative modifiche apportate dal Decreto del Presidente della
Repubblica n.19 del 8/1/1979, pubblicato su Gazzetta Ufficiale del 30/1/1979, n.29 e,
successivamente, Dlgs n. 154 del 26 maggio 1997 (attuazione direttiva 93/98/Cee), su
Gazzetta Ufficiale n. 136 del 13 giugno 1997.
Il 19 settembre 2000 è entrata in vigore la legge 248 del 28 agosto 2000, intitolata “Nuove
norme di tutela del diritto d'autore”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 4 settembre 2000 n.
206.
Si propone uno stralcio della legge, per quelle parti che possono risultare particolarmente
interessanti per gli enti scolastici.
Art.1)
Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che
appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla
cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.
Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della
Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche, ratificata e resa
esecutiva con legge 20.6.78, n. 399.
Art.2)
In particolare sono comprese nella protezione:
1) Le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche e religiose, tanto se in forma scritta
quanto se orale.
2) Le opere e le composizioni musicali con o senza parole (...)
3) Le opere coreografiche e pantomimiche delle quali sia fissata la traccia per iscritto od
altrimenti.
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4) Le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, dell'incisione, e delle arti
figurative similari, comprese la scenografie, anche se applicate all'industria, sempreché il loro
valore artistico sia scindibile dal carattere commerciale del prodotto al quale sono associate.
5) I disegni e le opere dell'architettura.
6) Le opere dell'arte cinematografica muta e sonora, sempreché non si tratti di semplice
documentazione (...)
7) Le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia,
8) I programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di
creazione intellettuale dell’autore (…)
Art. 3)
Le opere collettive, costituite dalla riunione di opere o di parte di opere che hanno carattere di
creazione autonoma come risultato della scelta e del coordinamento ad un determinato fine
letterario, scientifico, didattico, religioso, politico od artistico, quali le enciclopedie, i dizionari, le
antologie, le riviste ed i giornali, sono protette come opere originali, indipendentemente e
senza pregiudizio del diritto d'autore sulle opere o sulle parti di opere di cui sono composte.
Art.4)
Senza pregiudizio dei diritti esistenti sull'opera originaria, sono altresì protette le elaborazioni
di carattere creativo dell'opera stessa, quali le traduzioni in altra lingua, le trasformazioni da
una all'altra forma letteraria od artistica, le modificazioni o le aggiunte che costituiscono un
rifacimento sostanziale dell'opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le
variazioni non costituenti opera originale..
Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera per scopi di critica, di
discussione ed anche di insegnamento sono liberi nei limiti giustificati da tali attività, e purché
non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera.
Nelle antologie ad uso scolastico, la riproduzione non può superare la misura determinata dal
regolamento, il quale fisserà le modalità per la determinazione dell'equo compenso.
5. www- tutorcorsi.it - Pagina 5 di 29
Il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre accompagnati dalla
menzione del titolo dell'opera, dai nomi dell'autore, dell'editore e, se si tratta di traduzione, del
traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull'opera riprodotta.(...)
Rendere l’azienda o l’ente corresponsabile del reato in materia di diritto d’autore, era una
richiesta da tempo veniva avanzata da più parti. Infatti per gli autori ed editori diventa un
mancato guadagno la prassi adottata da studenti e docenti di non acquistare i testi e di
fotocopiarli, eludendo quindi i diritti di autori.
Viene punito non solo l’utilizzo attraverso copie cartacee, ma anche attraverso l’utilizzo digitale
come la messa a disposizione del pubblico, attraverso l’immissione in un sistema di reti
telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un’opera di ingegno protetta o di parte di
essa.
Questa norma vuole tutelare l’interesse economico dell’autore di un’opera di ingegno, sia esso
un testo scritto, un software, un’opera d’arte. Se l’opera è protette da diritto d’autore e viene
diffusa e messa a disposizione senza del pubblico in libera circolazione, l’autore sarebbe
defraudato delle sue aspettative di guadagno. Proprietà commerciale (1)
Infatti utilizzare un’opera di proprietà altrui per ricavarne guadagno senza riconoscere il giusto
compenso all’autore costituisce un reato perseguibile.
Anche se l’opera viene diffusa e utilizzata, non per scopi commerciali, quindi senza trarne
profitto, ma non viene citato l’autore, oppure utilizzata deformandone l’opera stessa, l’evento
costituisce offesa all’onore e alla reputazione dell’autore. Proprietà morale (2)
Nelle scuole e da parte degli operatori, sia studenti che docenti, è un aspetto sottovalutato,
infatti è pratica comune utilizzare parti di opere per definire dispense didattiche , oppure
utilizzare file che transitano nel server della scuola, sia per utilizzo didattico da parte dei
docenti, sia per utilizzo ludico da parte degli allievi.
6. www- tutorcorsi.it - Pagina 6 di 29
Non bisogna pensare solo ai testi didattici, ma anche a file musicali o video coperti da diritti di
autore. Se gli allievi hanno libero accesso al server e alla rete internet possono “scaricare”
musica senza riconoscere i diritti di autore e archiviarli sul server.
In questo caso se l’ente non ha predisposto opportuni controlli per impedire tale evento può
essere ritenuta corresponsabile. Se i file sono di utilità per l’ente, questo ricade nella 231,
altrimenti se sono per utilizzo personale del singolo allievo o anche docente, per suo personale
consumo, ricadono nei reati generali, di cui il singolo attore del reato è direttamente
responsabile, l’ente e il suo rappresentante legale diventano responsabili per mancato
controllo, culpa il vigilando..
Il diritto di autore si applica anche a condotte di importazione, distribuzione, vendita,
detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale e locazione di programmi “piratati”. La
legge tutela i software in generale e le banche dati.
La norma viene applicata non solo quando si ricava un profitto, per es. vendo un programma
piratato, ma anche quando si ha lucro, nel senso che utilizzo a scopi lavorativi, programmi non
originali, al solo fine di risparmiare il costo dei software originali.
Con le tecnologie a disposizione, internet, file digitali, che consentono facilmente il “copia
incolla” di parti di testo, facendoli risultare di produzione originale i docenti e i dirigenti possono
correre il non trascurabile rischio di sanzioni penali e amministrative gravi.
La letteratura forense propone casi in cui un docente sia stato multato per aver pubblicato sul
suo sito didattico immagini di opere di noti artisti (Picasso, Kandinsky...), perché queste
manipolazioni non sono consentite né in rete, che usufruisce di un pubblico vasto, ma
neanche in classe, dove il pubblico è decisamente inferiore come numero.
Genericamente si può prescrivere a tutti gli operatori che utilizzare un’opera, o parte di essa,
per qualunque scopo che non sia privato, richiede un esplicito permesso all'autore o all'editore,
regola che vale anche per le immagine e per i suoni. Il non rispetto della norma sul diritto di
autore fa correre agli enti di formazione e ai loro responsabili notevoli rischi. Le sanzioni penali
e amministrative previste per chi viola le norme sul diritto d'autore sono significative e
7. www- tutorcorsi.it - Pagina 7 di 29
comprendono contravvenzioni (con un minimo di 103 euro per ogni opera o parte di opera
riprodotta illecitamente) e la reclusione da sei mesi a tre anni.
Per poter effettuare manipolazioni di testi altrui senza incorrere in sanzioni si propone il
decalogo redatto dal CLEAredi
che definisce alcuni punti importanti per la riproduzione, tramite fotocopiatura,
scannerizzazione e pubblicazione in rete di materiali didattici.
8. www- tutorcorsi.it - Pagina 8 di 29
1.2 Decalogo redatto da CLEARedi
1) Ogni riproduzione di un’opera dell’ingegno deve essere esplicitamente
autorizzata.
Se dovete fotocopiare, scannerizzare, pubblicare in Internet, includere in una piattaforma e-
learning, dei materiali didattici dovete avere un espicito permesso dell'autore o di chi ha
ricevuto dall'autore questi diritti, come spesso è l'editore.
Cfr. art. 12 Legge sul diritto di autore
2)Se il materiale didattico è prodotto ad hoc da un docente,
o da un altro vostro collaboratore, ciò non lo rende meno “protetto” dalla legge. Quando un
docente vi consegna propri materiali per un corso, vi autorizza a distribuirli in quel corso. Se è
vostra intenzione riutilizzarli in un secondo momento, dovete acquisire regolarmente il diritto di
farlo, attraverso opportune clausole nel contratto con il docente. Più in generale è opportuno
considerare che un contratto con un docente, specie se in contesti di e-learning o di
formazione mista, spesso deve comprendere clausole relative al diritto di autore. Se acquisito
dal docente dei diritti di autore, sui relativi compensi questi potrà usufruire delle relative
agevolazioni fiscali.
Sulle agevolazioni fiscali cfr. art. 3, comma IV, lettera a)DPR 633/72 e art. 53, comma II, lettera b9 e 54, comma II, DPR 917/86.
3)Quando un docente vi consegna dei materiali, è vostro obbligo usare la massima diligenza
nel controllare che siano effettivamente originali o che comunque il docente abbia il diritto
di autorizzarvi a riprodurli. E’ inoltre opportuno chiedere al docente di dichiararvi formalmente
che egli ha effettivamente il diritto ad autorizzarvi, inserendo anche in questo caso una
clausola nel contratto in cui vi manlevi dalle conseguenze che vi potranno derivare se ha
dichiarato il falso.
9. www- tutorcorsi.it - Pagina 9 di 29
4) Ricordate che l’autore di un materiale didattico ha sempre anche i diritti morali sull’opera
prodotta, in particolare, il diritto all’integrità e alla paternità dell’opera. Pertanto, ricordate che
non potete modificare i testi del docente ( o di altro fornitore di contenuti), neanche per
adattarli ad un diverso contesto, se non in accordo con l’autore. E dovete sempre citare
correttamente e chiaramente gli autori del materiale che distribuite.
Cfr. art. 70 Legge sul diritto di autore
5) Può capitare che il materiale prodotto da un docente contenga al suo interno opere di terzi.
Ciò è lecito anche in assenza di una autorizzazione esplicita solo laddove si tratti di citazioni,
per cui una parte assai breve di un’opera, tale da non costituire concorrenza all’opera stessa,
viene utilizzata da un autore per meglio illustrare il proprio pensiero. Va precisato che la
riproduzione deve essere sempre accompagnata “dalla menzione del titolo dell’opera, dei nomi
dell’autore, dell’editore e, in caso di traduzione, del traduttore” e deve essere nei limiti
giustificati dal fine illustrativo della citazione stessa; la riproduzione, inoltre, non dovrà
costituire concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera.
Cfr. art. 70 legge sul diritto di autore
6) Ponete particolare attenzione alla riproduzione di immagini e suoni. Anche laddove siamo
inseriti nel contesto di un’opera testuale, immagini e suoni hanno un loro peculiare regime di
gestione dei diritti. Il più delle volte è utile rivolgersi alla SIAE per cercare di chiarire eventuali
dubbi.
http://www.siae.it/olaf_av-asp e http://www.siae.it/musica.asp
7)Se dovete riprodurre opere già edite da altri, è possibile che i diritti che vi servono siano
nella disponibilità dell’editore e non più, o non solo, dell’autore. Anche se il docente che vi
propone di riprodurre l’opera ne è l’autore, è possibile che abbia ceduto in esclusiva il diritto di
riproduzione al suo editore. E’ quindi opportuno controllare con la dovuta attenzione questo
aspetto.
10. www- tutorcorsi.it - Pagina 10 di 29
8)Se dovete fotocopiare una parte di un libro o di una rivista per un corso organizzato dal
vostro docente, dovete sempre chiedere l’autorizzazione ai titolari dei diritti. La legge prevede
infatti che si possa fotocopiare senza autorizzazione esplicita (e sempre pagando un diritto)
fino al 15% di un libro o di un fascicolo di rivista solo per uso personale o didattica. Se voi
fate delle fotocopie per altri scopi, anche didattiche ma con fini commerciali, non lo state
facendo per vostro uso personale e dunque dovete chiedere esplicito permesso all’autore o
all’editore. Per evitare di dover ricercare, per ogni opera da riprodurre, i soggetti cui
appartengono i diritti, ricerca che può essere molto complessa, esistono società di gestione
collettiva dei diritti di riproduzione delle opere letterarie che gestiscono ampi repertori di
opere. In Italia l’AIDRO (Associazione Italiana per i Diritti di Riproduzione delle Opere
dell’ingegno) svolge questo ruolo, con un repertorio di opere sia italiane sia straniere, ottenute
in gestione tramite accordi bilaterali con consorelle straniere.
Cfr. art. 68 Legge sul diritto di autore.
9)Se dovete trattare in forma digitale la riproduzione di opere già edite dovete chiedere agli
aventi diritto un permesso speciale per ciascun atto di trasformazione e distribuzione che
intendete fare. Così, aver acquisito il permesso di fotocopiare un testo non dà il diritto di
scannerizzarlo e successivamente stamparlo. Per quanto il risultato possa essere simile, per
poter procedere in questo secondo caso dovete chiedere un permesso specifico per la
scannerizzazione e un altro permesso per la stampa. E se volete mettere lo stesso contenuto
in una vostra piattaforma e-learning dovete chiedere un ulteriore permesso specifico, anche se
già avete il permesso di scannerizzare e stampare a richiesta. E così via. AIDRO propone
alcuni contratti – per ora a livello sperimentale – per la gestione di alcuni diritti digitali.
10) E’ importante ricordare che il non rispetto di queste semplici regole fa correre agli enti di
formazione e ai loro responsabili notevoli rischi. Le sanzioni penali e amministrative previste
per chi viola le norme sul diritto di autore sono significative e comprendono contravvenzioni
(con un minimo di 103 euro per ogni opera o parte di opera riprodotta illecitamente) e la
reclusione da sei mesi a tre anni. L’eventuale malleva di terzi può attenuare le conseguenze
11. www- tutorcorsi.it - Pagina 11 di 29
economiche per azioni intentate in sede civile, non già allontanare la responsabilità in sede
penale.
Cfr. art. 171-ter e 174-bis Legge sul diritto di autore.
12. www- tutorcorsi.it - Pagina 12 di 29
1.3 Sviluppi futuri
Questo per quanto riguarda la legislazione strettamente in Italia, anche se si stanno evolvendo
le situazioni, tanto da assumere approcci che vengono dall’esperienza anglosassone, come il
fair use e le creative commons.
1.4 Il fair use
Il fair use è il diritto di utilizzare materiale protetto da copyright senza autorizzazione o
pagamento in alcune circostanze, specialmente quando i benefici culturali o sociali dell'uso
sono predominanti, oppure quando la caratteristica del lavoro che si sta svolgendo richiede
necessariamente l’utilizzo di una porzione di lavoro altrui. Non si applica quando l’utilizzo di
parte di lavoro altrui aumenta la commercializzazione del proprio lavoro.
Nel suo senso più elementare, il fair use si riferisce all'utilizzo di materiale protetto da copyright
per uno scopo limitato o di trasformazione, nel senso che con l'aiuto del materiale originale, un
nuovo lavoro è stato creato.
Il fair use è un principio in base alla convinzione che si ha il diritto di utilizzare liberamente
porzioni di materiale protetto da copyright a scopo di commento, di critica o di parodia. Ad
esempio, se si vuole criticare un romanziere, si dovrebbe avere la libertà di citare una parte del
lavoro del romanziere senza chiedere il permesso.
In assenza di questa libertà, i proprietari di copyright potrebbe soffocare qualsiasi commento
negativo sul loro lavoro.
E’ importante che si tratti di uso corretto che si quando la copia è fatta per un periodo limitato
con il chiaro intento di poter commentare, criticare, o creare una parodia di un lavoro protetto
da copyright. Tale uso può essere fatto senza il permesso del proprietario del copyright. In
13. www- tutorcorsi.it - Pagina 13 di 29
altre parole, il fair use è una difesa nei confronti di un reclamo di violazione del copyright. Se
l'uso si qualifica come un uso corretto, allora non può essere considerato una violazione
illegale.
Nella legislazione americana dove viene definito il fair uso, si ha molta difficoltà nel definire un
uso corretto, in quanto non ci sono regole universali, ma dipendono dalla soggettività del
giudice. In ogni caso si parla di uso corretto quando si invoca l’uso per commento/critica, o
parodia.
Queste disposizioni sono in accordo con quanto definito nei paragrafi precedenti, in particolare
con il decalogo de Claredi, al punto 5, con le citazioni si esprime un concetto simile al fair use.
1.4.1 Commento e critica
Se si vuole commentare o criticare un lavoro protetto da copyright, quando si fanno le
recensioni dei libri o di un’opera musicale , si può avere la necessità di riprodurre una parte del
testo per dare valore alle proprie argomentazioni, in questo caso si può invocare il fair use,
oppure se - per esempio, scrivere una recensione del libro - i principi fair use consente di
riprodurre una parte del lavoro per raggiungere lo scopo. Oppure riassumere un articolo
medico per scrivere un articolo giornalistico o inglobare alcuni passi di un testo in una
dispensa didattica. Nella logica del fair use iesiste anche il principio che l'artista originale può
beneficiare della recensione e che il materiale originale rafforzerà la recensione stessa.
1.4.2 Parodia
Una parodia è un lavoro che mette in ridicolo il lavoro di un altro, di solito ben noto lavoro,
imitando in modo comico. Ovviamente si deve prendere una parte del lavoro originale e
trasformarlo, anche in modo bizzarro per renderlo comico.
Il materiale originale deve essere di solito ben noto in modo che questo funzioni, e l'uso
estensivo del materiale originale è di solito consentito.
14. www- tutorcorsi.it - Pagina 14 di 29
1.4.3 In Italia
Non essendo una legislazione chiara e definita in Italia, si comprende che le controversie
siano sempre in agguato, infatti il titolare del copyright può non ritenere che tale uso sia solo di
commento, anche ne è stato fatto un uso che viola i suoi diritti, morali e/o commerciali, e la
controversia può essere risolta solo in tribunale. Purtroppo la valutazione è spesso molto
soggettiva.
La legislazione Italiana ha definito l'art. 70 della legge 633/1941 sul diritto d'autore prevede il
diritto di compiere il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di una qualsiasi
opera per scopi di critica, di discussione e di
insegnamento, «nei limiti giustificati da tali finalità e
purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera; inoltre se
effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica finalità illustrative e fini non
commerciali».
Inoltre con la legge n°2/08, art. 2, si è aggiunto all'art. 70 il comma 1-bis: "È consentita la
libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa
risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non
sia a scopo di lucro."
In Italia non esiste il
principio di fair use,
nonostante questo sia
15. www- tutorcorsi.it - Pagina 15 di 29
stato riconosciuto dal
senato della repubblica
un parallelo tra la nostra
normativa e quella
statunitense.
Citiamo dall' Atto del Senato18/10/2007
"Risposta scritta pubblicata nel fascicolo n. 047 all'Interrogazione 4-01271" a firma del
Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Marcucci:
quanto poi all'opportunità di “introdurre anche in Italia, in materia di diritto d'autore, il principio
del fair use, si fa presente che a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 9 aprile
2003, n. 68, recante «Attuazione della direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni
aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione», è stato
modificato l'articolo 70 della legge sul diritto d'autore. Pertanto, il testo oggi vigente di tale
disposizione, che è quello sopra sintetizzato, riproduce nella sostanza la disciplina
statunitense sul fair use. Infatti, i quattro elementi che caratterizzano tale disciplina, come
rinvenienti nella Section 107 del Copyright Act, e cioè: - finalità e caratteristiche dell'uso
(natura non commerciale, finalità educative senza fini di lucro); - natura dell'opera tutelata; -
16. www- tutorcorsi.it - Pagina 16 di 29
ampiezza ed importanza della parte utilizzata in rapporto all'intera opera tutelata; - effetto
anche potenzialmente concorrenziale dell'utilizzazione ricorrono a ben vedere anche
nell'articolo 70 della legge sul diritto d'autore.
Pertanto, a giudizio di questa amministrazione l'ordinamento civile italiano in materia del diritto
d'autore risulta oggi conforme, negli assetti fondamentali, non solo a quello degli altri paesi
dell'Europa continentale ma anche a quello dei Paesi dell'area del copyright anglosassone”.
1.5 Creative commons
Creative Commons (CC) è un'organizzazione non profit con sede a San Francisco (USA)
dedicata ad ampliare la gamma di opere creative disponibili alla condivisione e all'utilizzo
pubblici in maniera legale. Rende possibile il riuso creativo di opere dell'ingegno altrui nel
pieno rispetto delle leggi esistenti.
L'organizzazione ha pubblicato diversi tipi di licenze note come licenze Creative Commons
(CC).
Chi detiene dei diritti di autore può scegliere di rilasciare la sua opera con una licenza di
Creative Commons, che si
pone a metà strada fra le
licenze con a riferimento ad
un copyright (tutti i diritti riservati), sigla C, e quelle di pubblico dominio (nessun diritto
ridervato), sigla PD.
17. www- tutorcorsi.it - Pagina 17 di 29
Le licenze Creative
Commons, sigla C, (alcuni
diritti riservati) permettono ai creatori di scegliere e
comunicare quali diritti riservarsi e a quali diritti rinunciare a beneficio dei destinatari. Le
licenze forniscono un modo semplice e standardizzato per dare pubblicamente il permesso di
condividere e utilizzare il lavoro creativo in base alle condizioni stabilite dai creatori.
L'autore di un programma o opera in genere potrebbe ad esempio distribuire gratuitamente e
sotto una licenza Creative Commons per un certo periodo di tempo, beneficiando di una
pubblicità gratuita fra gli utenti e dei contributi apportati dalla comunità, dopodiché potrebbe
legittimamente revocare la licenza e iniziare una distribuzione commerciale dell'opera.
Se si diffonde un'opera perché la licenza lo consente (nel caso delle Common Creative,
appunto) bisogna tenere presente che il suo autore ha il diritto all’integrità dell’opera (cioé il
diritto di opporsi a qualsiasi deformazione o modifica dell’opera che possa danneggiare la
reputazione dell’autore).
I diritti d'autore si dividono in diritti morali e in diritti patrimoniali. L'autore può decidere di
rinunciare a quelli patrimoniali (come nel caso di una pubblicazione Creative Commons) ma
non può rinunciare a quelli morali che sono imprescrittibili, irrinunciabili, inalienabili (l'eventuale
cessione dei diritti di sfruttamento economico dell'opera da parte dell'autore verso un editore,
non pregiudica il diritto morale che ne è comunque indipendente).
18. www- tutorcorsi.it - Pagina 18 di 29
Le licenze creative
commons richiedono che
siano rispettate le seguenti
condizioni:
Attribuzione (by):
Bisogna sempre indicare l'autore dell'opera (attributo obbligatorio) in modo che sia possibile
attribuirne la paternità.
Non uso commerciale (nc)
Chiunque può riprodurre, trascrivere, eseguire e distribuire purché non a scopo di lucro,
attribuendo sempre la paternità come definito nel primo attributo. Tuttavia le limitazioni sullo
19. www- tutorcorsi.it - Pagina 19 di 29
sfruttamento economico dell'opera sono limitate al settantesimo anno solare dopo la morte
dell'autore.
Non opere derivate (nd)
Non sono consentite elaborazioni dell'opera creativa
Condividi allo stesso modo
Si può modificare l'opera ma l'opera modificata deve essere rilasciata secondo le stesse
condizioni scelte dall'autore originale.
« Senza pregiudizio dei diritti esistenti sull'opera originaria, sono altresì protette le elaborazioni di carattere
creativo dell'opera stessa, quali le traduzioni in altra lingua, le trasformazioni da una in altra forma letteraria od
artistica, le modificazioni ed aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell'opera originaria, gli
adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera originale. »
20. www- tutorcorsi.it - Pagina 20 di 29
Dalla combinazione delle quattro condizioni precedenti si ottengono le sei licenze pubbliche
Creative Commons:
Attribuzione
Attribuzione - Non opere derivate
Attribuzione - Non Commerciale
Attribuzione - Condividi allo stesso modo
Attribuzione - Non opere derivate, Non commerciale
Attribuzione - Non commerciale, Condividi allo stesso modo
1.6 Open source
In informatica, open source (termine inglese che significa sorgente aperto) indica un software
i cui autori (più precisamente i detentori dei diritti) ne permettono, anzi ne favoriscono il libero
studio e l'apporto di modifiche da parte di altri programmatori indipendenti. Questo è realizzato
mediante l'applicazione di apposite licenze d'uso.
L'open source ha tratto grande beneficio da Internet, perché esso permette a programmatori
geograficamente distanti di coordinarsi e lavorare allo stesso progetto.
Alla filosofia del movimento open source si ispira il movimento open content (contenuti aperti):
in questo caso ad essere liberamente disponibile non è il codice sorgente di un software ma
contenuti editoriali quali testi, immagini, video e musica. Wikipedia è un chiaro esempio dei
frutti di questo movimento. Attualmente l'open source tende ad assumere rilievo filosofico,
21. www- tutorcorsi.it - Pagina 21 di 29
consistendo di una nuova concezione della vita, aperta e refrattaria ad ogni oscurantismo, che
l'open source si propone di superare mediante la condivisione della conoscenza.
1.7 Considerazioni a valle della trattazione sul diritto di autore
L’autore del presente testo, prestato alla editoria, è essenzialmente e prioritariamente un
consulente, cioè un professionista che ha deciso di prestare la sua opera per aiutare e
sostenere dal punto di vista organizzativo le società in generale e gli enti formativi in
particolare.
Pertanto in questa sede non riesce ad abdicare dal suo ruolo e si permette quindi una piccola
digressione consulenziale che spero sia gradita.
Per quanto riguarda l'insegnamento a scuola, per legge i docenti godono di alcuni privilegi in
materia di diritti d'autore, vale a dire che possono fruire delle opere a tariffe speciali – tuttavia
non gratuitamente né illimitatamente. Questo vale per le scuole pubbliche. Salvo poche
eccezioni, le disposizioni si applicano per analogia anche alle scuole private. Ci si riferisce al
caso più eclatante di licenze software per uso didattico.
22. www- tutorcorsi.it - Pagina 22 di 29
Si riportano alcuni consigli tratti da “Pubblicare e
scaricare da Internet
Qualche riflessione”
– seconda edizione,
maggio 2010.
Cancelleria dello
Stato, Area della comunicazione e della documentazione. Consiglio a tutti gli
23. www- tutorcorsi.it - Pagina 23 di 29
operatori della scuola di scaricare da internet questo fascicolo molto istruttivo. Per una lettura
più approfondita si rimanda al testo in forma integrale.
1.7.1 Utilizzo di un’opera
Per utilizzare un’opera occorre il consenso dell’autore. La legge però prevede delle importanti
eccezioni:
Utilizzazione nell’ambito privato: l’utente, se utilizza l’opera a scopo privato (cioè non
commerciale),
tra parenti o amici (per amici si intende due o tre persone molto legate tra loro, e non ad
esempio tutti i compagni di classe) non deve chiedere alcuna autorizzazione e l’autore non ha
diritto ad alcun compenso.
Utilizzazione a scopo didattico: il docente (o i suoi allievi) che vuole sfruttare un’opera per le
attività scolastiche può utilizzarla liberamente senza chiedere il consenso. Per riprodurre (copiare) un’opera
però è obbligatorio versare un compenso all’autore ed è vietato riprodurla per intero se questa è disponibile
in commercio (ad esempio film, canzoni ecc.); è possibile copiarne solo estratti.
Utilizzazione per informazione interna: all’interno dell’istituto scolastico è possibile, senza chiedere il
consenso, riprodurre (copiare) esemplari di opere a scopo di informazione o di documentazione; è però
necessario versare un compenso all’autore e anche in questo caso è vietato riprodurre l’opera per intero.
1.7.2 Copiare CD e DVD
Prestare (gratuitamente) dei CD o DVD a compagni di classe è consentito; se invece in
cambio si chiede del denaro, l’autore ha diritto a un compenso (quindi senza il suo consenso e
senza pagare i diritti non si può fare).
Non pone alcun problema la conversione di un CD in mp3 per salvarlo sul proprio lettore mp3.
1.7.3 Banca dati sul materiale didattico
Pubblicare una banca dati con i titoli delle opere (ma non il contenuto) sull’Intranet della scuola
è consentito. Per la pubblicazione di testi integrali invece bisogna richiedere il consenso
dell’autore, perché a scopo didattico non è consentito riprodurre integralmente esemplari di
opera disponibili in commercio (è permesso solo a scopo personale).
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Sul sito Internet invece non si può pubblicare senza l’autorizzazione dell’autore.
1.7.4 Citazioni
Posso utilizzare nei miei lavori dei pezzi di testo scritti da qualcun altro?
Citare dei proverbi noti è possibile senza limitazioni.
Lo stesso discorso vale per gli autori che sono deceduti da più di 70 anni (come Leopardi,
Ariosto o
Dante).
In tutti gli altri casi è lecito citare un’opera solo se questa citazione serve da commento,
riferimento o dimostrazione. La citazione deve essere breve ed è obbligatorio indicare sempre
la fonte e l’autore (se
designato).
1.7.5 Ricerca in internet
È possibile utilizzare tutti i testi e le immagini che si scaricano da Internet per la didattica. Se
uno studente prepara una presentazione o una ricerca per la scuola, gli è quindi permesso
inserire i contenuti che ha trovato in Internet. Dovrà però sempre citare le fonti del materiale
che ha utilizzato. Non è consentito invece utilizzare questo materiale sul proprio sito web o su
quello della scuola.
1.7.6 Pubblicazioni sul sito della scuola (o su un blog)
In generale è importante distinguere tra le pubblicazioni sul server interno alla scuola
(Intranet) e la pubblicazione su Internet.
Il sito Intranet della scuola è a scopo didattico, e visto che è accessibile solo ad allievi e
docenti, tutto ciò che vi si pubblica è considerato una riproduzione per informazione interna a
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un istituto (in questo caso la scuola); citando l’autore e tenendo conto di alcune eccezioni, la
pubblicazione è possibile.
Non è invece possibile (senza il consenso dell’autore) la pubblicazione in Internet.
1.7.7 Video registrati alla TV, acquistati o noleggiati
Un docente può registrare programmi radio o televisivi per mostrarli agli allievi in classe. Non
può però salvarli integralmente sul sito interno alla scuola (Intranet);
è possibile unicamente pubblicare degli estratti di queste opere. Attenzione: un estratto non è
un film al quale sono stati tolti i titoli di testa o di coda!
Su Internet invece non è possibile alcuna pubblicazione, nemmeno di i estratti (a meno che i
video non siano stati realizzati dalla scuola stessa).
1.7.8 Testi e immagini
non realizzati
dalla scuola
Pubblicare testi o immagini sul sito interno della scuola è possibile; per quanto riguarda il sito
Internet al contrario non lo è, a meno che non si abbia il consenso dell’autore o siano protetti
da specifici diritti CC.
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1.7.9 Testi e immagini
realizzati da un
docente/studente
in seno all’attività
didattica
Se un’opera (testi, fotografie, filmati,…) viene realizzata da un docente (o da un dipendente
dello Stato) nell’ambito del suo lavoro, i diritti d’autore appartengono allo Stato (anche se
l’autore è il docente o il funzionario in questione).
1.7.10 Opere di allievi
Per pubblicare opere di allievi in Internet occorre la loro autorizzazione. Se l’allievo è
minorenne occorre il consenso dei genitori, altrimenti non si possono usare né le opere stesse
né loro estratti.
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1.7.11 Banca dati sul materiale didattico
Pubblicare una banca dati con i titoli delle opere (ma non il contenuto) sull’Intranet della scuola
è consentito. Per la pubblicazione di testi integrali invece bisogna richiedere il consenso
dell’autore, perché a scopo didattico non è consentito riprodurre integralmente esemplari di
opere disponibili in commercio (è permesso solo a scopo personale).
Sul sito Internet invece non si può pubblicare nulla senza autorizzazione dell’autore.
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1.7.12 Diritto morale (1)
Mira a tutelare la personalità dell'autore, il suo onore e la sua reputazione con una corretta
comunicazione agli altri delle sue opere.
I diritti morali sono per loro natura imprescrittibili, irrinunciabili, inalienabili (l'eventuale cessione
dei diritti di sfruttamento economico dell'opera da parte dell'autore a terze figure, non
pregiudica il diritto morale che rimane inalterato) e autonomi (il diritto morale è indipendente
dai diritti di sfruttamento economico. Qualora concorrano gravi ragioni morali, l'autore può
sempre disporre il ritiro dell'opera dal commercio anche dopo la cessione dei diritti economici).
Nonostante l'inalienabilità del diritto morale, se l'autore riconosce e accetta le modificazioni
della propria opera, "non è più ammesso ad agire per impedirne l'esecuzione o per chiederne
la soppressione " (art 22.2 L. 633/41).
I diritti morali, con una eccezione, sono inoltre illimitati nel tempo in quanto durano per sempre
e possono essere fatti valere anche dagli eredi: "Dopo la morte dell'autore il diritto morale può
essere fatto valere, senza limite di tempo, dal coniuge e dai figli e, in loro mancanza, dai
genitori e dagli altri ascendenti e da discendenti diretti; mancando gli ascendenti ed i
discendenti, dai fratelli e dalle sorelle e dai loro discendenti" (art.23 L. 633/41).
Il diritto morale si specifica in una serie di facoltà:
Il diritto alla paternità dell'opera. (art. 20 L. 633/41)
L'autore gode del diritto di rivendicare la paternità dell'opera, cioè di esserne pubblicamente
indicato e riconosciuto come l'artefice e all'inverso, che non gli venga attribuita un'opera non
sua o diversa da quella da lui creata. L'usurpazione della paternità dell'opera costituisce
plagio, contro il quale il vero autore può difendersi ottenendo per via giudiziale la distruzione
dell'opera dell'usurpatore, oltre al risarcimento dei danni (in caso di opera anonima o
pseudoanonima l'autore può rivelarsi, se vuole, quando meglio crede) e di opporsi a qualsiasi
modifica o ad ogni atto che possa pregiudicare il suo onore o la sua reputazione.
Il diritto all'integrità dell'opera.(art. 20 L. 633/41)
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L'autore ha diritto ad essere giudicato dal pubblico per l'opera così come egli l'ha concepita e a
conservare la reputazione che deriva dalla corretta conoscenza dell'opera. Questo diritto tutela
non solo le modifiche dell'opera ma anche qualsiasi modalità di comunicazione dell'opera che
ne falsi la percezione e quindi il giudizio da parte del pubblico.
La tutela del diritto morale all'integrità dell'opera riguarda solo quelle modifiche che
comportano un concreto pregiudizio per la personalità dell'autore.
1.7.13 Diritti di utilizzazione economica (2)
I diritti patrimoniali, detti anche diritti di utilizzazione economica, sono disciplinati della legge
sul diritto d'autore. La norma che stabilisce cosa sono i diritti patrimoniali è l'art. 12 Legge 22
aprile 1941 n. 633: secondo questo articolo, l'utilizzo economico dell'opera può avvenire in
ogni forma e modo. Inoltre, la prima forma di pubblicazione viene considerata come prima
forma di esercizio di un diritto di utilizzazione.
Questi diritti durano tutta la vita dell'autore e fino a 70 anni dopo la morte di quest'ultimo (art 25
L. 633/41). Tale durata non vale in tutto il mondo ed è stata introdotta in Italia nel 1996.
I diritti di utilizzazione economica, detti anche diritti patrimoniali, sono raggruppati in 3
categorie:
Diritti di riproduzione e distribuzione.
Diritti di comunicazione al pubblico.
Diritti di traduzione ed elaborazione.
Tutti i diritti esclusivi appartenenti a queste categorie sono indipendenti tra loro: l'esercizio di
uno non esclude l'esercizio dell'altro (art 19.1).