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IL DESIGN REGISTRATO, L’ESPERIENZA ITALIANA, COMUNITARIA ED INTERNAZIONALE MAURO DELLUNIVERSITÀ È possibile difendere le idee?  Venezia, 8 Ottobre 2011
19 MARZO 1474 “PROTEZIONE DELLE INVENZIONI”   DECRETO DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI VENEZIA © 2010 Barzanò & Zanardo
“ Protezione delle invenzioni”   prime codificazioni nel  mondo
La proprietà industriale italiana entra nella era moderna ? raccoglie e razionalizza  la legislazione italiana  in materia di  proprietà industriale  oltre a prevedere la  semplificaz. normativa  ed il coordinamento  delle fonti nazionali e comunitarie CODICE DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE PERCHÉ? Affastellamento di norme nazionali e comunitarie poco coordinate tra loro Legge brevetti Legge marchi Legge…. il  Medioevo  della proprietà industriale?! Codice di proprietà industriale d.lgs. n. 30 del 10 febbraio 2005 La proprietà industriale prima del codice 2005 Riforma del codice  d.lgs. n. 131  del 13 agosto 2010
Tutela a mezzo di titoli di proprietà industriale Assenza di tutela Innovazione
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Corazzata  tedesca  Bismarck  (1939 – 1941)
 
[object Object],[object Object],[object Object],Gian Lorenzo Bernini,  David , 1623-24 (Roma, Galleria Borghese) Strategie decise :
Da una parte la domanda  di  Marchio nazionale del 23.9.2005  dall’altra parte la   domanda  di  Marchio comunitario con priorità risalente alla domanda francese  del  23.4.2007 Classe 14
Tutela a mezzo di titoli di proprietà industriale Assenza di tutela Innovazione
Riferimenti normativi Regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio del 12 dicembre 2001 su disegni e modelli comunitari Regolamento d’esecuzione approvato dalla Commissione il 22 ottobre 2002 Regolamento sulle tasse approvato dal comitato sulle tasse il 31 ottobre 2002 Decreto legislativo 30, 2005 (Codice della proprietà industriale, CPI) DM 33, 2010 (Regolamento di attuazione del CPI) Legge 633, 1941 (legge sul diritto d’autore) Art. 2598 codice civile (concorrenza sleale) Convenzione di Unione di Parigi Convenzioni dell’Aja per la registrazione internazionale del design
DISEGNI E MODELLI LE PROCEDURE DI DEPOSITO ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
PROCEDURE DI REGISTRAZIONE NAZIONALE SINGOLI UFFICI BREVETTI & MARCHI NAZIONALI
PROCEDURE DI REGISTRAZIONE INTERNAZIONALE Organizzazione Mondiale Proprietà Intellettuale  O.M.P.I. (W.I.P.O.)
PROCEDURE DI REGISTRAZIONE COMUNITARIA Ufficio per l’Arminizzazione del Mercato Interno  U.A.M.I. (O.H.I.M)
LA REGISTRAZIONE COMUNITARIA:  STATI MEMBRI   Italia   Lettonia   Lituania   Lussemburgo   Malta   Paesi Bassi   Polonia   Portogallo   Regno Unito   Repubblica Ceca   Romania   Slovacchia   Slovenia   Spagna   Svezia   Ungheria   Austria   Belgio   Bulgaria   Cipro   Danimarca   Estonia   Finlandia   Francia   Germania   Grecia   Irlanda
© 2011 Barzanò & Zanardo - Mauro Delluniversità - Tutti i diritti riservati
Il disegno o modello comunitario:  un sistema di protezione a due livelli ,[object Object],[object Object]
CARATTERE UNITARIO   ,[object Object],[object Object],(art. 1, par. 3, reg. com. 6/2002)
PROTEZIONE DI UN DISEGNO O MODELLO NAZIONALE DISEGNO/MODELLO NAZIONALE REGISTRATO IN FRANCIA L’IMPORTAZIONE SENZA IL CONSENSO DEL TITOLARE È  LEGALE LA PRODUZIONE SENZA IL CONSENSO DEL TITOLARE È LEGALE Fonte slide : UAMI
VANTAGGI DEL CARATTERE UNITARIO X LA PRODUZIONE SENZA IL CONSENSO DEL TITOLARE È ILLEGALE L’IMPORTAZIONE SENZA IL CONSENSO DEL TITOLARE È ILLEGALE (Regolamento n. 3295/94 del Consiglio) DISEGNO/MODELLOCOMUNITARIO Fonte slide : UAMI
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Disegni e modelli comunitari  registrati
[object Object],REGISTRAZIONE  diritto esclusivo di utilizzare e vietare l’uso: fabbricazione, offerta, commercializzazione, importazione, esportazione, impiego o detenzione per i fini suddetti di un prodotto in cui il disegno o modello è incappato Disegni e modelli comunitari  registrati
[object Object],[object Object],[object Object],Disegni e modelli comunitari  registrati
Disegni e modelli comunitari  registrati ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Definizioni ,[object Object],[object Object],linee colori struttura superficiale contorni materiali ornamenti forma (art. 3, lettera a, reg. com. 6/2002 )
Cos’è un prodotto? (Art. 31, CPI ) ,[object Object],Esclusi: programmi per elaboratori ,[object Object],[object Object],[object Object]
Requisiti per la protezione ,[object Object],[object Object]
OGGETTO DI REGISTRAZIONE COME MODELLO O DESIGN ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],NOVIT À CARATTERE INDIVIDUALE
REQUISITO DI NOVITA’DEL DISEGNO/MODELLO ,[object Object],[object Object],[object Object],1.  Novità (art. 5, reg. com. 6/2002; art. 32, CPI)
2. Carattere individuale  (art. 6, reg. com. 6/2002; art. 33, CPI) ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],REQUISITO DI NOVITA’DEL DISEGNO/MODELLO
NOVIT À  E  PREDIVULGAZIONE ,[object Object],[object Object],[object Object]
DIVULGAZIONE ,[object Object],[object Object],[object Object]
REGISTRAZIONE DI MODELLO: PERIODO DI GRAZIA ,[object Object],12 mesi –  periodo di grazia divulg. T1 divulg. A La divulgazione del prodotto operata dal soggetto A priva di novità e rende nullo il successivo deposito effettuato dal titolare T1 tempo
PRIORITÀ ,[object Object]
REGISTRAZIONE ITALIANA  e UE: ASPETTI GENERALI   ,[object Object],[object Object]
REGISTRAZIONE ITALIA e UE: PUBBLICAZIONE ,[object Object],[object Object]
LA REGISTRAZIONE INTERNAZIONALE   ,[object Object],[object Object],[object Object]
LA REGISTRAZIONE INTERNAZIONALE: ASPETTI   ,[object Object],[object Object]
REGISTRAZIONE INTERNAZIONALE: VANTAGGI ,[object Object],[object Object]
LA REGISTRAZIONE DI MODELLO: QUALI VANTAGGI? STRUMENTO GIURIDICO CHE  TUTELA EFFICACEMENTE LE CREAZIONI DAL PUNTO DI VISTA ESTETICO:  AZIONABILE CONTRO I TERZI STRUMENTO GIURIDICO CHE INFORMA I TERZI DELLA  POLITICA DI TUTELA DI UN’AZIENDA:  DETERRENTE ALLA COPIATURA DEI TERZI STRUMENTO GIURIDICO VALIDO FINO A PROVA CONTRARIA:  ONERE DELLA PROVA   A CARICO DI CHI CHE NE CONTESTA  EVENTUALMENTE LA VALIDITÀ BENE IMMATERIALE  AVENTE UN PROPRIO VALORE E COME TALE ISCRIVIBILE A  BILANCIO AZIENDALE , CON OPPORTUNI CRITERI DI VALUTAZIONE STRUMENTO GIURIDICO CHE  ANNULLA  UNA SUCCESSIVA  REGISTRAZIONE SU  STESSI MODELLI
VANTAGGI DEL DESIGN REGISTRATO ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
ESCLUSIONE DALLA PROTEZIONE ,[object Object],[object Object],[object Object]
DEROGA ALL’ESCLUSIONE Protezione dei “disegni o modelli” aventi lo scopo di consentire l’unione o la connessione multiple di prodotti intercambiabili in sistemi modulari
ESTENSIONE DELLA PROTEZIONE ,[object Object],[object Object]
PEZZI DI RICAMBIO “… non  esiste protezione in quanto disegno o modello comunitario nei confronti di un disegno o modello che costituisca una  componente di un prodotto complesso  che è utilizzato ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, allo  scopo di consentire la riparazione di tale prodotto complesso al fine di ripristinarne l’aspetto originario ” • I disegni o modelli di pezzi di ricambio sono  registrabili • Il diritto non può essere utilizzato per controllare il  mercato dei pezzi di ricambio • Diritto di vietare che i concorrenti sul mercato dei  prodotti complessi copino il proprio disegno/modello
Disegno/modello registrato per una parte di prodotto Prodotto complesso del concorrente che usa il disegno/modello protetto  Violazione del diritto Produzione di pezzi di ricambio per riparazioni Legale Protezione dei disegni e modelli per parti di prodotti complessi X Fonte slide : UAMI
CHI DISEGNA ?  CHI REGISTRA ? ,[object Object],[object Object]
Louis Vuitton Gianni Versace Articoli di abbigliamento (classe 2)
Articoli tessili non confezionati, materiali artificiali e naturali  (classe 5) Jonathon Gall A. Willoughby
Arredamento (classe 6) Eillen Gray I. Lappalainen Etorre Sottsass
Matteo Thun G. Nelson Ologi Orologeria ed altri strumenti di misura, di controllo, di segnalizazzione (Classe 10)
Anche il WEB DESIGN è tutelabile! ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
WEB DESIGN  esempi di registrazione
WEB DESIGN  esempi di registrazione
Utilizzo della registrazione La vostra azienda protegge i disegni o modelli con la registrazione? Base: campione totale, sondaggio utenti potenziali. Risposta semplice Campione totale: Registrano tutti o alcuni: 59% Campione totale Campione per paese Fonte : UAMI, sondaggio degli utenti potenziali
CHI REGISTRA IN ITALIA ? ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Motivi della registrazione Motivi della protezione Base: registrano tutti i dis./mod. (556) 23% 70% Strategia aziendale Per non  essere copiati Motivi della mancata protezione Base: non registrano dis./mod. (976) 16% 20% Il ciclo di vita del dis./mod. è troppo breve Non apporta vantaggi Criteri utilizzati per decidere quali disegni o modelli   proteggere Base: registrano alcuni disegni/modelli (935) 21% 52% Se può essere facilmente copiato È un disegno/modello innovativo Fonte : UAMI, sondaggio degli utenti potenziali
Intenzione d’uso Fattori dai quali dipende il ricorso all’UAMI Base: non sono sicuri se registrare i disegni/modelli attraverso l’UAMI o meno (442). Risposta multipla   Fonte slide : UAMI
Intenzione d’uso Motivi per non rivolgersi all’UAMI Base: non registrerebbero disegni/   Fonte slide : UAMI
Il disegno o modello comunitario registrato e l’UAMI ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
1. CHI PUO’ PRESENTARE DOMANDA? ,[object Object],[object Object]
LA TITOLARITA’ DEL DIRITTO ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
RAPPRESENTANZA (art. 77) I principi generali sono identici a quelli del marchio comunitario “ Nessuno ha l’obbligo di farsi rappresentare dinanzi all’Ufficio” §1 Tuttavia, le persone fisiche o giuridiche che non hanno nella Comunità domicilio, né sede, stabilimento industriale o commerciale reale ed effettivo devono farsi rappresentare in ogni procedimento presso l’Ufficio Eccezione:   la rappresentanza professionale non è mai necessaria per il deposito di una domanda di disegno o modello comunitario
Chi puó fungere da RAPPRESENTANTE ? ,[object Object],[object Object],Rappresentanti professionali (articolo 78) Avvocati abilitati in uno Stato membro e aventi domicilio professionale nella CE Rappresentanti abilitati iscritti nell’elenco UAMI di cui all’articolo 89, paragrafo 1, RMC Rappresentanti professionali iscritti nello speciale elenco in tema di disegni e modelli
2.  COME PREPARARE LA DOMANDA? ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Condizioni che la domanda deve soddisfare per l’ottenimento di una data di deposito  (art. 36  (1) ) : Altri elementi obbligatori  (art. 36  (2) ) una richiesta di registrazione indicazioni che permettano d’identificare  il richiedente una rappresentazione riproducibile del  disegno o modello (o un campione)   indicazione dei prodotti ai quali il disegno o  modello è destinato ad essere applicato    
Altri elementi della domanda  (art. 36  (3) ) ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],    Tassa di registrazione Tassa di pubblicazione o differimento   
Rappresentazione del disegno o modello  ( art. 4, paragrafo 1,   RE ) ,[object Object],[object Object],[object Object]
Prospettive  ( art. 4, paragrafo 2, RE) ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Campioni ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Prodotti/Classificazione L’indicazione dei prodotti dovrà permettere la classificazione secondo l’Accordo di Locarno I prodotti dovranno preferibilmente essere identificati utilizzando i termini figuranti nell’elenco dei prodotti della classificazione
Portata della protezione (art. 36, paragrafo 6) ,[object Object],[object Object],[object Object],“ non influiscono sulla portata della protezione del disegno o modello in quanto tale”:
Domande multiple  (art. 37) Più disegni e modelli possono essere riuniti in una sola domanda, a condizione che i prodotti appartengano tutti alla stessa classe (eccettuato il caso in cui si tratti di decorazioni) Caratteristiche Non esiste limite quanto al numero di disegni o modelli richiesti Risparmio per il richiedente Nel caso in cui i prodotti appartegano a classi diverse,  invito a presentare piu’ domande Ogni disegno o modello avrà vita autonoma (differimento, nullità, rinuncia, rinnovo, ecc.)
3. TEMPISTICHE MAIL ROOM MAIL DISPATCH MAIL ROOM MAIL DISPATCH EXAM ESAME REGISTRATION REGISTRAZIONE PUBLICATION PUBBLICAZIONE DEFERMENT DIFFERIMENTO 3 MESI
4. Esame  (art. 45) ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Esame ________________________ Una procedura rapida e semplice
Pubblicazione  (art. 73) “ Bollettino dei disegni/modelli” ,[object Object],[object Object],[object Object]
Differimento della pubblicazione  (art. 50) ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
5. Fase patologica  cause di nullità Vi sono due procedimenti per annullare un disegno o modello comunitario registrato (lo stesso vale per il marchio comunitario) 1.Domanda rivolta all’Ufficio (art. 24 par. 2) 2.Domanda riconvenzionale nell’ambito di un procedimento per contraffazione rivolta ad uno dei tribunali dei disegni e modelli comunitari (art. 24 par. 3) – ad es. Corte specializzata Trib. Venezia
Effetti della dichiarazione di nullità    Il disegno o modello è annullato  ex tunc  La dichiarazione di nullità vale per il territorio nazionale o regionale in  cui la registrazione è opponibile (per il design comunitario: i 27 Stati Membri dell’Unione europea)    La dichiarazione di nullità può essere limitata ad una parte del disegno o modello    Gli effetti della nullità possono variare secondo le legislazioni nazionali applicabili
Cause di nullità  (art. 25) ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Tribunale di Torino 3.9.2008 (reclamo)  FIAT vs Great Wall © 2011 Barzanò & Zanardo - Mauro Delluniversità - Tutti i diritti riservati
© 2011 Barzanò & Zanardo - Mauro Delluniversità - Tutti i diritti riservati
Cause di nullità Il disegno o modello : è in conflitto con un disegno o modello anteriore (art. 25 par. 1 lett. d-e) è in conflitto con un diritto d’autore anteriore (art. 25 par 1 lett. f) costituisce utilizzazione abusiva di uno degli elementi indicati nell’articolo 6ter della Convenzione di Parigi (art. 25 par. 1 lett. g)
Ai sensi del nuovo art.  33-bis , c.p.i.  vengono tipizzate le ipotesi di  depositi illeciti  di modelli e design:  non   può costituire oggetto di registrazione il disegno o modello che risulti  contrario all’ordine pubblico  o al  buon costume   STEMMI E LICEITÀ DI DOMANDE DI REGISTRAZIONE DI DESIGN Inoltre viene  estesa anche al design  la tutela dei segni protetti  ex  art. 6-ter della Convenzione di Unione Parigi (CUP) per la protezione della proprietà industriale 1.  Non   può costituire oggetto di registrazione il disegno o modello contrario all' ordine pubblico  o al  buon costume ; il disegno o modello non può essere considerato contrario all'ordine pubblico o al buon costume per il solo fatto di essere vietato da una disposizione di legge o amministrativa.  2.  Non   può costituire oggetto di registrazione il disegno o modello che  costituisce utilizzazione impropria di uno degli elementi elencati nell'articolo 6-ter della Convenzione di Parigi  per la protezione della proprietà industriale, testo di Stoccolma del 14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424,  ovvero di segni, emblemi e stemmi diversi da quelli contemplati da detto articolo e che rivestono un particolare interesse pubblico nello Stato .
Domanda di nullità  (art. 25) Chi può presentarla? Qualsiasi persona fisica o giuridica a condizione che giustifichi un interesse diretto (per esempio la nullità fondata sull’assenza di diritto del richiedente non può essere richiesta che dal soggetto che è legittimamente proprietario del diritto sul disegno o modello; inoltre, solo il titolare di un diritto anteriore può agire in violazione del suo diritto) Alcune autorità competenti degli Stati membri abilitate dalla legislazione nazionale (per lett. d) e g)) QUALCHE CASO
RCD n. 389648-0001   del 22 agosto 2005
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  Decisione ICD 000004653  11 aprile 2008 © 2011 Barzanò & Zanardo - Mauro Delluniversità - Tutti i diritti riservati
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Le modifiche che la recente novella ha apportato al testo dell’art. 239 del codice consentono di estendere la protezione accordata dalla legge sul diritto d’autore a disegni e modelli anche alle opere di disegno industriale cadute in pubblico dominio prima del 19 aprile 2001.  L’ENNESIMO INTERVENTO SUL  DESIGN  INDUSTRIALE FLOS-ARCO-FLUIDA: C-168/09
REGIME TRANSITORIO DELLA TUTELA DEI MODELLI Oggi la tutela del diritto d’autore sui modelli e disegni si applica anche alle opere del disegno industriale che,  anteriormente alla data del 16 aprile 2001 , erano, oppure erano divenute,  di  pubblico dominio .  Rimangono salvi  i diritti acquisiti da terzi che avevano fabbricato o commercializzato,  nei dodici mesi anteriori al 19 aprile 2001 , prodotti realizzati in conformità con le opere del disegno industriale allora in pubblico dominio, “ limitatamente ai prodotti da essi fabbricati o acquistati prima del 19 aprile 2001 e a quelli da essi fabbricati nei cinque anni successivi a tale data e purché detta attività si sia mantenuta nei limiti anche quantitativi del preuso ”.  EFFETTI tutela contro commercializzazione di prodotti riproducenti opere del design realizzate anche prima del 16 aprile 2001 (data limite fissata dalla precedente normativa), con intuibili ripercussioni sul mercato di tali prodotti.
TUTELA E VALORIZZAZIONE  DELL’INNOVAZONE ITALIA ASINA D'EUROPA?
L'andamento dei depositi di brevetti europei nell'ultimo decennio riconosce  I NUMERI CI CONDUCONO A FARE QUALCHE RIFLESSIONE… un costante tasso di crescita di richieste di brevetto anche per l'Italia a fine anni '90 l’Italia correva su livelli analoghi a quelli di Olanda, Svizzera e Germania (Francia, Regno Unito e Giappone già 10 anni fa vantavano richieste di brevetto/registrazione cinque volte superiori a quelle italiane) oggi l’Italia  non solo  è rimasto indietro rispetto ai cugini europei,  ma  c’è  anche  da registrare che sono state perse posizioni anche nei confronti di  Stati extra-CE  come ad es. la Corea del Sud  Ma n otiamo che …
I NUMERI CI CONDUCONO A FARE UNA RIFLESSIONE… Nonostante lo sforzo legislativo che ha permesso all’Italia di “uscire dal medioevo”… Il sistema azienda Italia è ancora diffidente circa le potenzialità della difesa esperibile e del valore dei beni aziendali di proprietà immateriale È scarsamente propensa a valorizzare e proteggere i propri  assets  intangibili
RESTIAMO A DISPOSIZIONE  PER CHIARIMENTI O APPROFONDIMENTI! BARZANÒ & ZANARDO Via del Commercio, 56 36100 - VICENZA T -0444-348.210 [email_address]

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Designweek 2011-delluniversita

  • 1. IL DESIGN REGISTRATO, L’ESPERIENZA ITALIANA, COMUNITARIA ED INTERNAZIONALE MAURO DELLUNIVERSITÀ È possibile difendere le idee? Venezia, 8 Ottobre 2011
  • 2. 19 MARZO 1474 “PROTEZIONE DELLE INVENZIONI” DECRETO DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI VENEZIA © 2010 Barzanò & Zanardo
  • 3. “ Protezione delle invenzioni” prime codificazioni nel mondo
  • 4. La proprietà industriale italiana entra nella era moderna ? raccoglie e razionalizza la legislazione italiana in materia di proprietà industriale oltre a prevedere la semplificaz. normativa ed il coordinamento delle fonti nazionali e comunitarie CODICE DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE PERCHÉ? Affastellamento di norme nazionali e comunitarie poco coordinate tra loro Legge brevetti Legge marchi Legge…. il Medioevo della proprietà industriale?! Codice di proprietà industriale d.lgs. n. 30 del 10 febbraio 2005 La proprietà industriale prima del codice 2005 Riforma del codice d.lgs. n. 131 del 13 agosto 2010
  • 5. Tutela a mezzo di titoli di proprietà industriale Assenza di tutela Innovazione
  • 6.
  • 7.
  • 8.  
  • 9.
  • 10. Da una parte la domanda di Marchio nazionale del 23.9.2005 dall’altra parte la domanda di Marchio comunitario con priorità risalente alla domanda francese del 23.4.2007 Classe 14
  • 11. Tutela a mezzo di titoli di proprietà industriale Assenza di tutela Innovazione
  • 12. Riferimenti normativi Regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio del 12 dicembre 2001 su disegni e modelli comunitari Regolamento d’esecuzione approvato dalla Commissione il 22 ottobre 2002 Regolamento sulle tasse approvato dal comitato sulle tasse il 31 ottobre 2002 Decreto legislativo 30, 2005 (Codice della proprietà industriale, CPI) DM 33, 2010 (Regolamento di attuazione del CPI) Legge 633, 1941 (legge sul diritto d’autore) Art. 2598 codice civile (concorrenza sleale) Convenzione di Unione di Parigi Convenzioni dell’Aja per la registrazione internazionale del design
  • 13.
  • 14. PROCEDURE DI REGISTRAZIONE NAZIONALE SINGOLI UFFICI BREVETTI & MARCHI NAZIONALI
  • 15. PROCEDURE DI REGISTRAZIONE INTERNAZIONALE Organizzazione Mondiale Proprietà Intellettuale O.M.P.I. (W.I.P.O.)
  • 16. PROCEDURE DI REGISTRAZIONE COMUNITARIA Ufficio per l’Arminizzazione del Mercato Interno U.A.M.I. (O.H.I.M)
  • 17. LA REGISTRAZIONE COMUNITARIA: STATI MEMBRI   Italia   Lettonia   Lituania   Lussemburgo   Malta   Paesi Bassi   Polonia   Portogallo   Regno Unito   Repubblica Ceca   Romania   Slovacchia   Slovenia   Spagna   Svezia   Ungheria   Austria   Belgio   Bulgaria   Cipro   Danimarca   Estonia   Finlandia   Francia   Germania   Grecia   Irlanda
  • 18.
  • 19. © 2011 Barzanò & Zanardo - Mauro Delluniversità - Tutti i diritti riservati
  • 20.
  • 21.
  • 22. PROTEZIONE DI UN DISEGNO O MODELLO NAZIONALE DISEGNO/MODELLO NAZIONALE REGISTRATO IN FRANCIA L’IMPORTAZIONE SENZA IL CONSENSO DEL TITOLARE È LEGALE LA PRODUZIONE SENZA IL CONSENSO DEL TITOLARE È LEGALE Fonte slide : UAMI
  • 23. VANTAGGI DEL CARATTERE UNITARIO X LA PRODUZIONE SENZA IL CONSENSO DEL TITOLARE È ILLEGALE L’IMPORTAZIONE SENZA IL CONSENSO DEL TITOLARE È ILLEGALE (Regolamento n. 3295/94 del Consiglio) DISEGNO/MODELLOCOMUNITARIO Fonte slide : UAMI
  • 24.
  • 25.
  • 26.
  • 27.
  • 28.
  • 29.
  • 30.
  • 31.
  • 32.
  • 33.
  • 34.
  • 35.
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  • 37.
  • 38.
  • 39.
  • 40.
  • 41.
  • 42.
  • 43. LA REGISTRAZIONE DI MODELLO: QUALI VANTAGGI? STRUMENTO GIURIDICO CHE TUTELA EFFICACEMENTE LE CREAZIONI DAL PUNTO DI VISTA ESTETICO: AZIONABILE CONTRO I TERZI STRUMENTO GIURIDICO CHE INFORMA I TERZI DELLA POLITICA DI TUTELA DI UN’AZIENDA: DETERRENTE ALLA COPIATURA DEI TERZI STRUMENTO GIURIDICO VALIDO FINO A PROVA CONTRARIA: ONERE DELLA PROVA A CARICO DI CHI CHE NE CONTESTA EVENTUALMENTE LA VALIDITÀ BENE IMMATERIALE AVENTE UN PROPRIO VALORE E COME TALE ISCRIVIBILE A BILANCIO AZIENDALE , CON OPPORTUNI CRITERI DI VALUTAZIONE STRUMENTO GIURIDICO CHE ANNULLA UNA SUCCESSIVA REGISTRAZIONE SU STESSI MODELLI
  • 44.
  • 45.
  • 46. DEROGA ALL’ESCLUSIONE Protezione dei “disegni o modelli” aventi lo scopo di consentire l’unione o la connessione multiple di prodotti intercambiabili in sistemi modulari
  • 47.
  • 48. PEZZI DI RICAMBIO “… non esiste protezione in quanto disegno o modello comunitario nei confronti di un disegno o modello che costituisca una componente di un prodotto complesso che è utilizzato ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, allo scopo di consentire la riparazione di tale prodotto complesso al fine di ripristinarne l’aspetto originario ” • I disegni o modelli di pezzi di ricambio sono registrabili • Il diritto non può essere utilizzato per controllare il mercato dei pezzi di ricambio • Diritto di vietare che i concorrenti sul mercato dei prodotti complessi copino il proprio disegno/modello
  • 49. Disegno/modello registrato per una parte di prodotto Prodotto complesso del concorrente che usa il disegno/modello protetto Violazione del diritto Produzione di pezzi di ricambio per riparazioni Legale Protezione dei disegni e modelli per parti di prodotti complessi X Fonte slide : UAMI
  • 50.
  • 51. Louis Vuitton Gianni Versace Articoli di abbigliamento (classe 2)
  • 52. Articoli tessili non confezionati, materiali artificiali e naturali (classe 5) Jonathon Gall A. Willoughby
  • 53. Arredamento (classe 6) Eillen Gray I. Lappalainen Etorre Sottsass
  • 54. Matteo Thun G. Nelson Ologi Orologeria ed altri strumenti di misura, di controllo, di segnalizazzione (Classe 10)
  • 55.
  • 56. WEB DESIGN esempi di registrazione
  • 57. WEB DESIGN esempi di registrazione
  • 58. Utilizzo della registrazione La vostra azienda protegge i disegni o modelli con la registrazione? Base: campione totale, sondaggio utenti potenziali. Risposta semplice Campione totale: Registrano tutti o alcuni: 59% Campione totale Campione per paese Fonte : UAMI, sondaggio degli utenti potenziali
  • 59.
  • 60. Motivi della registrazione Motivi della protezione Base: registrano tutti i dis./mod. (556) 23% 70% Strategia aziendale Per non essere copiati Motivi della mancata protezione Base: non registrano dis./mod. (976) 16% 20% Il ciclo di vita del dis./mod. è troppo breve Non apporta vantaggi Criteri utilizzati per decidere quali disegni o modelli proteggere Base: registrano alcuni disegni/modelli (935) 21% 52% Se può essere facilmente copiato È un disegno/modello innovativo Fonte : UAMI, sondaggio degli utenti potenziali
  • 61. Intenzione d’uso Fattori dai quali dipende il ricorso all’UAMI Base: non sono sicuri se registrare i disegni/modelli attraverso l’UAMI o meno (442). Risposta multipla Fonte slide : UAMI
  • 62. Intenzione d’uso Motivi per non rivolgersi all’UAMI Base: non registrerebbero disegni/ Fonte slide : UAMI
  • 63.
  • 64.
  • 65.
  • 66. RAPPRESENTANZA (art. 77) I principi generali sono identici a quelli del marchio comunitario “ Nessuno ha l’obbligo di farsi rappresentare dinanzi all’Ufficio” §1 Tuttavia, le persone fisiche o giuridiche che non hanno nella Comunità domicilio, né sede, stabilimento industriale o commerciale reale ed effettivo devono farsi rappresentare in ogni procedimento presso l’Ufficio Eccezione: la rappresentanza professionale non è mai necessaria per il deposito di una domanda di disegno o modello comunitario
  • 67.
  • 68.
  • 69. Condizioni che la domanda deve soddisfare per l’ottenimento di una data di deposito (art. 36 (1) ) : Altri elementi obbligatori (art. 36 (2) ) una richiesta di registrazione indicazioni che permettano d’identificare il richiedente una rappresentazione riproducibile del disegno o modello (o un campione) indicazione dei prodotti ai quali il disegno o modello è destinato ad essere applicato    
  • 70.
  • 71.
  • 72.
  • 73.
  • 74. Prodotti/Classificazione L’indicazione dei prodotti dovrà permettere la classificazione secondo l’Accordo di Locarno I prodotti dovranno preferibilmente essere identificati utilizzando i termini figuranti nell’elenco dei prodotti della classificazione
  • 75.
  • 76. Domande multiple (art. 37) Più disegni e modelli possono essere riuniti in una sola domanda, a condizione che i prodotti appartengano tutti alla stessa classe (eccettuato il caso in cui si tratti di decorazioni) Caratteristiche Non esiste limite quanto al numero di disegni o modelli richiesti Risparmio per il richiedente Nel caso in cui i prodotti appartegano a classi diverse, invito a presentare piu’ domande Ogni disegno o modello avrà vita autonoma (differimento, nullità, rinuncia, rinnovo, ecc.)
  • 77. 3. TEMPISTICHE MAIL ROOM MAIL DISPATCH MAIL ROOM MAIL DISPATCH EXAM ESAME REGISTRATION REGISTRAZIONE PUBLICATION PUBBLICAZIONE DEFERMENT DIFFERIMENTO 3 MESI
  • 78.
  • 79.
  • 80.
  • 81.
  • 82. 5. Fase patologica cause di nullità Vi sono due procedimenti per annullare un disegno o modello comunitario registrato (lo stesso vale per il marchio comunitario) 1.Domanda rivolta all’Ufficio (art. 24 par. 2) 2.Domanda riconvenzionale nell’ambito di un procedimento per contraffazione rivolta ad uno dei tribunali dei disegni e modelli comunitari (art. 24 par. 3) – ad es. Corte specializzata Trib. Venezia
  • 83. Effetti della dichiarazione di nullità  Il disegno o modello è annullato ex tunc  La dichiarazione di nullità vale per il territorio nazionale o regionale in cui la registrazione è opponibile (per il design comunitario: i 27 Stati Membri dell’Unione europea)  La dichiarazione di nullità può essere limitata ad una parte del disegno o modello  Gli effetti della nullità possono variare secondo le legislazioni nazionali applicabili
  • 84.
  • 85. Tribunale di Torino 3.9.2008 (reclamo) FIAT vs Great Wall © 2011 Barzanò & Zanardo - Mauro Delluniversità - Tutti i diritti riservati
  • 86. © 2011 Barzanò & Zanardo - Mauro Delluniversità - Tutti i diritti riservati
  • 87. Cause di nullità Il disegno o modello : è in conflitto con un disegno o modello anteriore (art. 25 par. 1 lett. d-e) è in conflitto con un diritto d’autore anteriore (art. 25 par 1 lett. f) costituisce utilizzazione abusiva di uno degli elementi indicati nell’articolo 6ter della Convenzione di Parigi (art. 25 par. 1 lett. g)
  • 88. Ai sensi del nuovo art. 33-bis , c.p.i. vengono tipizzate le ipotesi di depositi illeciti di modelli e design: non può costituire oggetto di registrazione il disegno o modello che risulti contrario all’ordine pubblico o al buon costume STEMMI E LICEITÀ DI DOMANDE DI REGISTRAZIONE DI DESIGN Inoltre viene estesa anche al design la tutela dei segni protetti ex art. 6-ter della Convenzione di Unione Parigi (CUP) per la protezione della proprietà industriale 1. Non può costituire oggetto di registrazione il disegno o modello contrario all' ordine pubblico o al buon costume ; il disegno o modello non può essere considerato contrario all'ordine pubblico o al buon costume per il solo fatto di essere vietato da una disposizione di legge o amministrativa. 2. Non può costituire oggetto di registrazione il disegno o modello che costituisce utilizzazione impropria di uno degli elementi elencati nell'articolo 6-ter della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, testo di Stoccolma del 14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424, ovvero di segni, emblemi e stemmi diversi da quelli contemplati da detto articolo e che rivestono un particolare interesse pubblico nello Stato .
  • 89. Domanda di nullità (art. 25) Chi può presentarla? Qualsiasi persona fisica o giuridica a condizione che giustifichi un interesse diretto (per esempio la nullità fondata sull’assenza di diritto del richiedente non può essere richiesta che dal soggetto che è legittimamente proprietario del diritto sul disegno o modello; inoltre, solo il titolare di un diritto anteriore può agire in violazione del suo diritto) Alcune autorità competenti degli Stati membri abilitate dalla legislazione nazionale (per lett. d) e g)) QUALCHE CASO
  • 90. RCD n. 389648-0001 del 22 agosto 2005
  • 91. © 2011 Barzanò & Zanardo - Mauro Delluniversità - Tutti i diritti riservati
  • 92. © 2011 Barzanò & Zanardo - Mauro Delluniversità - Tutti i diritti riservati
  • 93. Decisione ICD 000004653 11 aprile 2008 © 2011 Barzanò & Zanardo - Mauro Delluniversità - Tutti i diritti riservati
  • 94. © 2011 Barzanò & Zanardo - Mauro Delluniversità - Tutti i diritti riservati
  • 95. © 2008 Barzanò & Zanardo - Mauro Delluniversità - Tutti i diritti riservati
  • 96. © 2011 Barzanò & Zanardo - Mauro Delluniversità - Tutti i diritti riservati
  • 97. Le modifiche che la recente novella ha apportato al testo dell’art. 239 del codice consentono di estendere la protezione accordata dalla legge sul diritto d’autore a disegni e modelli anche alle opere di disegno industriale cadute in pubblico dominio prima del 19 aprile 2001. L’ENNESIMO INTERVENTO SUL DESIGN INDUSTRIALE FLOS-ARCO-FLUIDA: C-168/09
  • 98. REGIME TRANSITORIO DELLA TUTELA DEI MODELLI Oggi la tutela del diritto d’autore sui modelli e disegni si applica anche alle opere del disegno industriale che, anteriormente alla data del 16 aprile 2001 , erano, oppure erano divenute, di pubblico dominio . Rimangono salvi i diritti acquisiti da terzi che avevano fabbricato o commercializzato, nei dodici mesi anteriori al 19 aprile 2001 , prodotti realizzati in conformità con le opere del disegno industriale allora in pubblico dominio, “ limitatamente ai prodotti da essi fabbricati o acquistati prima del 19 aprile 2001 e a quelli da essi fabbricati nei cinque anni successivi a tale data e purché detta attività si sia mantenuta nei limiti anche quantitativi del preuso ”. EFFETTI tutela contro commercializzazione di prodotti riproducenti opere del design realizzate anche prima del 16 aprile 2001 (data limite fissata dalla precedente normativa), con intuibili ripercussioni sul mercato di tali prodotti.
  • 99. TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL’INNOVAZONE ITALIA ASINA D'EUROPA?
  • 100. L'andamento dei depositi di brevetti europei nell'ultimo decennio riconosce I NUMERI CI CONDUCONO A FARE QUALCHE RIFLESSIONE… un costante tasso di crescita di richieste di brevetto anche per l'Italia a fine anni '90 l’Italia correva su livelli analoghi a quelli di Olanda, Svizzera e Germania (Francia, Regno Unito e Giappone già 10 anni fa vantavano richieste di brevetto/registrazione cinque volte superiori a quelle italiane) oggi l’Italia non solo è rimasto indietro rispetto ai cugini europei, ma c’è anche da registrare che sono state perse posizioni anche nei confronti di Stati extra-CE come ad es. la Corea del Sud Ma n otiamo che …
  • 101. I NUMERI CI CONDUCONO A FARE UNA RIFLESSIONE… Nonostante lo sforzo legislativo che ha permesso all’Italia di “uscire dal medioevo”… Il sistema azienda Italia è ancora diffidente circa le potenzialità della difesa esperibile e del valore dei beni aziendali di proprietà immateriale È scarsamente propensa a valorizzare e proteggere i propri assets intangibili
  • 102. RESTIAMO A DISPOSIZIONE PER CHIARIMENTI O APPROFONDIMENTI! BARZANÒ & ZANARDO Via del Commercio, 56 36100 - VICENZA T -0444-348.210 [email_address]

Notas do Editor

  1. Per le esposizioni internazionali ufficiali, possibilità di ottenere 6 mesi di priorità di esposizione grazie all’articolo 44
  2. Articolo 14 Diritto al disegno o modello comunitario 1. Il diritto al disegno o modello comuniatrio spetta all’autore o ai suoi aventi cayusa. 2. Se il disegnoo o il modello è stato realizzato da due o più persone il diritto al disegno o modello comunitario spetta ad esse congiuntamente. 3. Qualora tuttavia un disegno o modello sia stato sviluppato da un dipendente, nell’esecuzione delle proprie mansioni o su istruzioni impartite dal suo datore di lavoro salvo patto contrario o diversa disposizione della legislazione nazionale applicabile.
  3. Articolo 77 Principi generali di rappresentanza
  4. Articolo 77 §3 seconda linea: Il dipendente di una persona giuridica contemplato nel presente § puo rappresentare anche altre persone giuridiche che abbiano con la prima legami di natura economica, anche se non hanno nella Comunità domicilio, né una sede, né uno stabilimento industriale o commerciale reale e effettivo.