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I “personaggi” che si
occupano della sicurezza
Pare opportuno, tenuto presente che molte cose sono
cambiate a seguito proprio dell’entrata in vigore delle
Nuove Norme, richiamare in grossa sintesi i principali
compiti e le responsabilità delle persone che si
occupano della pianificazione ed attuazione delle
misure di sicurezza. Molte di esse sono “figure nuove”.
Il committente
Il committente nel campo edile, fino a pochi anni fa, non aveva alcun
compito, né responsabilità in materia di sicurezza.
Attualmente invece, tenuto presente che egli è il “motore” dell’attività
edilizia e definisce l’entità delle risorse disponibili, è chiamato a fare
delle scelte anche in materia di sicurezza e ad assumersi le relative
responsabilità.
Si vuole con ciò evitare che il committente “riduca all’essenziale”
(manodopera, materiale) i costi dell’opera e “costringa”
conseguentemente le imprese esecutrici a non conteggiare nei
preventivi le spese necessarie all’attuazione delle misure di sicurezza,
né a mettere in opera tali misure.
I suoi compiti sono:
• per i lavori per cui sia richiesta dalla Legge l’elaborazione di un piano di sicurezza
    e coordinamento e del fascicolo tecnico deve nominare il coordinatore per la
    progettazione che redige il piano stesso, ed il coordinatore per l’ esecuzione che
    ne deve controllare il rispetto.
• per i lavori di cui al punto precedente e per quelli la cui durata presunta sia
    superiore ai 200 uomini – giorno (anche se opera una sola impresa) il
    committente deve inviare all’Organo di vigilanza (ASL e Direzione del Lavoro)
    preventivamente all’inizio dei lavori, una “notifica preliminare”.
    La notifica preliminare è finalizzata ad informare l’Organo di Vigilanza
    dell’esistenza del cantiere, per permettere l’effettuazione di eventuali controlli, e
    dovrà riportare (allegato III D.L.vo 494/96 e smi):
    - data della comunicazione
    - indirizzo del cantiere e natura dell’opera
    - committente, nome ed indirizzo
    - responsabile dei lavori (se nominato) nome ed indirizzo
      nome ed indirizzo dei coordinatori di progettazione ed esecuzione lavori (se
    richiesti)
    - data presunta d’inizio lavori e durata presunta dei lavori stessi
    - numero massimo presunto di lavoratori operanti
    - numero previsto di imprese o lavoratori autonomi
    - identificazione delle imprese selezionate
    - ammontare complessivo presunto dei lavori
• il committente è inoltre tenuto ad attuare (o a verificare che le persone
da lui nominate attuino) le misure generali di tutela prevista dal D.L.vo
81/08, definire la durata e la natura di fasi di lavoro che si svolgano
contemporaneamente o successivamente in modo da assicurarne lo
svolgimento in condizioni di sicurezza, verificare che le imprese operanti
siano iscritte alla Camera di Commercio. È tenuto anche a richiedere
alle imprese una dichiarazione scritta in merito all’ organico medio
annuo diviso per qualifica con gli estremi della denuncia all’INPS, Inail,
Casse edile, e relativa al contratto applicato.
• nella nomina dei coordinatori deve accertarsi che siano in possesso
dei requisiti previsti dal D.L.vo 81/08 e smi, deve comunicarne l’identità
alle imprese selezionate e deve assicurarsi che le imprese dispongano
di copia del piano di sicurezza. Nel caso in cui il committente nomina il
responsabile dei lavori, il committente è esonerato dalle responsabilità
delegate al responsabile che però dovrà disporre dei poteri necessari
all’esercizio dei suoi compiti.
Il responsabile dei lavori
Il responsabile dei lavori è un personaggio che può essere nominato
dal committente per la gestione della sicurezza.
Non vi è alcun obbligo di nomina, se però tale figura esiste e se
dispone dei poteri e delle disponibilità finanziarie
che gli consentono di svolgere il proprio compito, assume le
responsabilità e a lui vengono comminate le sanzioni che altrimenti
sarebbero attribuite al committente.
Il coordinatore di progettazione
Compito principale del coordinatore di progettazione è quello di
redigere il piano di sicurezza ed il fascicolo tecnico.
Il coordinatore di progettazione necessariamente collabora poi
con il coordinatore di esecuzione all’atto
di eventuali modifiche al piano di sicurezza che possono essere
richieste dalle imprese esecutrici e che potrebbero rendersi
necessarie alla luce di quanto riportato dai piani operativi di
sicurezza.
Il coordinatore di esecuzione
É una figura centrale nell’applicazione delle misure di sicurezza infatti i sui
compiti sono diretti e di vigilanza sul rispetto delle misure di sicurezza:
• adegua il piano di sicurezza ed il fascicolo tecnico all’evoluzione dei lavori o
alle richieste di modifiche proposte
dalle ditte esecutrici.
• cura direttamente il coordinamento delle imprese impegnate nel cantiere, la
loro reciproca informazione circa pericoli e rischi, verifica che sia attuata la
partecipazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti nella gestione della
sicurezza.
• vigila sull’attuazione del piano di sicurezza e coordinamento. In caso di
inottemperanza da parte delle imprese operanti può richiedere al committente
l’allontanamento degli inadempienti e la risoluzione dei contratti.
• nel caso in cui le imprese o il committente non adottino alcun
provvedimento ha l’obbligo di comunicare le inosservanze all’ organo di
vigilanza.
• in caso di pericolo grave ed imminente fa sospendere immediatamente le
Il datore di lavoro (impresario/i - subappaltatori - artigiani con
subordinati ecc...)
L’impresario ed i suoi collaboratori (assistente, capo cantiere, capisquadra)
sono i principali destinatari delle norme esistenti fino all’entrata in vigore del
D.L.vo 494/96, si tratta in genere di norme “tecniche”; vengono cioè definiti in
dettaglio i casi in cui è necessario adottare cautele antinfortunistiche, quali
opere sono necessarie e come vanno installate.

Tali norme (d.Lgs. 81/08 ed altre) sono tuttora operanti e tecnicamente valide;

esse vanno in primo luogo integrate con altre disposizioni successive che
hanno sia valenza “tecnica” che “procedurale” e per ultimo “raccordate” con
l’ultima nata, il D.L.vo 81/08, che affronta principalmente aspetti procedurali
ed organizzativi.
Pare utile ricordare sinteticamente i compiti del datore di lavoro:

• valuta i rischi esistenti definisce, attua e fa attuare le misure tecniche ed
organizzative per eliminarli o ridurli.
Controlla nel tempo che tali misure siano rispettate.
• nomina il Responsabile e gli addetti al Servizio Prevenzione e Protezione,
struttura che all’interno della sua ditta si occupa di sicurezza e collabora con il
datore di lavoro nell’attuazione delle misure necessarie.
• redige il piano operativo di sicurezza e lo invia al coordinatore di esecuzione
(o al committente se non è prevista la nomina del CE).
• nel corso dei lavori edili attua il piano di sicurezza fatto preparare dal
committente ed il proprio piano operativo; contatta il coordinatore di esecuzione
lavori per eventuali problemi di attuazione del piano o per dubbi sulla pratica
attuazione delle misure antinfortunistiche.
• si assicura costantemente che attrezzature di cantiere, macchine,
materiali utilizzati, procedure di lavoro ed attività del personale operante
non comportino pericoli o rischi per la salute.
• coopera con gli altri datori di lavoro o artigiani presenti nel cantiere
secondo le disposizioni date dal piano di sicurezza al fine di evitare
condizioni operative o incomprensioni che possano comportare rischi per
le persone.
• da adeguata informazione e formazione (corsi, spiegazioni dettagliate
circa le procedure di lavoro, documentazione, ecc...) ai lavoratori, al fine
di metterli a conoscenza dei rischi cui sono esposti e dei comportamenti e
misure tecniche da attuare per evitarli o ridurli al massimo.
• consulta e coopera con il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
al fine di esaminare e tendere al miglioramento delle condizioni di lavoro
(riunioni periodiche).
• se dalla valutazione del rischio si evidenzia la necessità di sorveglianza
sanitaria dei lavoratori (es. rumore, sostanze chimiche, movimentazione
manuale di carichi ecc...) nomina il medico competente e fa sottoporre i
lavoratori alle visite mediche preventive e periodiche secondo le
periodicità definite dalle norme.
Il responsabile del Servizio di prevenzione e protezione
Il datore di lavoro deve istituire all’interno della propria azienda un servizio
che si occupi della sicurezza, della tutela e della salute dei lavoratori.

Il servizio è composto da un responsabile (lo stesso datore di lavoro, oppure
un dipendente o un consulente esterno) e da personale addetto al servizio. I
designati per lo svolgimento dei loro compiti devono possedere specifiche
conoscenze (esempio: frequentare corsi di formazione) e cooperare con il
datore di lavoro, con il medico competente e con il rappresentante dei
lavoratori (circa i requisiti, compiti, responsabilità vedasi quanto previsto nel
D.Lgs.81/08).

Nel caso che il datore di lavoro svolga direttamente le funzioni di R.S.P.P.
deve preventivamente frequentare un corso di formazione specifico.
Il servizio di prevenzione e protezione provvede a:

• individuare e valutare i rischi, individuare le misure di sicurezza da
  adottare nel rispetto delle norme in vigore.
• individuare, per quanto di competenza, le misure preventive e
protettive.
• elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività.
• proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori.
• partecipare alle consultazioni in materia di sicurezza.
• fornire ai lavoratori l’ informazione prevista.

Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di
lavoro.
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza


Viene eletto dai lavoratori o designato dalle organizzazioni
sindacali per cooperare con il datore di lavoro e le altre
persone che si occupano di sicurezza “sollecitando” per
conto dei lavoratori l’attuazione delle misure di sicurezza
necessarie.
Le attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza vengono
definite nell’art.19 del Decreto Legislativo 626:

• parere consultivo sulla valutazione dei rischi, sulle misure di prevenzione e
protezione da adottare, sulle modalità organizzative per la formazione ed
informazione dei lavoratori, sulla designazione degli addetti al Servizio di
Prevenzione e Protezione.
• segnalazione al datore di lavoro dei rischi individuati e controllo dell’effettiva
predisposizione delle misure cautelative.
Il D.L.vo 81/08 stabilisce l’obbligo di nominare, all’interno dell’azienda o unità
produttiva, il rappresentante RLS, tale nomina avviene per designazione diretta o
per elezione.
Le modalità di designazione cambiano a seconda del numero di dipendenti:

• direttamente eletto dai lavoratori.
• scelto per più aziende nello stesso ambito territoriale o comparto produttivo.
• designato od eletto dai lavoratori nel contesto delle rappresentanze sindacali.
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve avere una formazione adeguata
alle mansioni da svolgere.
Se il rappresentante valuta insufficienti le precauzioni adottate in materia di igiene e
sicurezza del lavoro, può fare ricorso alle autorità competenti (organi di vigilanza).
In ogni caso il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza non deve mai essere
oggetto di alcun pregiudizio da parte dell’imprenditore ed è tutelato dalla legge per le
rappresentanze sindacali. Il datore di lavoro deve anzi agevolare i compiti del
rappresentante, rispettando i tempi necessari per svolgere tali mansioni, fornendo i
mezzi necessari per l’esercizio delle proprie funzioni.
I lavoratori
I lavoratori sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza definite da
leggi e decreti, è prescritto espressamente

ai lavoratori di aver cura della propria sicurezza e della propria
salute, nonché di usare correttamente, (in conformità alle istruzioni e
alla formazione ricevute) i dispositivi di sicurezza, tanto collettivi che
individuali, e gli altri mezzi di protezione, di segnalazione e di
controllo.
Tale obbligo si estende anche all’uso di macchinari, apparecchiature,
utensili, sostanze e preparati pericolosi al fine di evitare che una loro
utilizzazione inappropriata possa arrecare pregiudizi per la salute e la
sicurezza degli altri dipendenti e delle persone eventualmente presenti
nel luogo di lavoro.
I lavoratori hanno, in particolare, l’obbligo:

• di segnalare immediatamente al proprio preposto o dirigente (ovvero, in
assenza di questi, a un referente aziendale idoneo) le disfunzioni o le
carenze delle attrezzature e/o dei dispositivi di sicurezza in dotazione,
nonché ogni eventuale situazione di pericolo di cui vengano a
conoscenza.
• di non rimuovere, modificare o disattivare, senza espressa
autorizzazione dei competenti preposti o dirigenti, i dispositivi di sicurezza,
di segnalazione o di controllo.
• di adoperarsi direttamente, nei limiti delle proprie competenze e
possibilità, per eliminare o circoscrivere, in caso di emergenza, le
situazioni di pericolo, dandone notizia, appena possibile, al
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
• di non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre, non di loro
competenza, che possano compromettere la sicurezza propria e/o altrui.
• di sottoporsi ai controlli sanitari loro prescritti dal medico competente e/o
dagli organi di vigilanza;
• di non rifiutare, salvo giustificato motivo, la designazione all’incarico di
attuare le misure di pronto soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione
dell’emergenza.
• di partecipare con profitto e diligenza alle iniziative aziendali di
informazione, addestramento e formazione, e di cooperare, nei limiti delle
istruzioni ricevute e delle proprie competenze, capacità e condizioni di salute,
con gli incaricati aziendali,per una più efficace attuazione delle procedure di
esodo o di gestione dell’emergenza.
I lavoratori hanno diritto:
• di astenersi, salvo casi eccezionali e su motivata richiesta, dal riprendere
l’attività lavorativa nelle situazioni in cui persista un pericolo grave e
immediato;
• di allontanarsi, in caso di pericolo grave e immediato, e che non può
essere evitato, dal posto di lavoro o da una zona pericolosa, senza subire
pregiudizi o conseguenze per il loro comportamento.
• di prendere in caso di pericolo grave e immediato, nella impossibilità di
contattare un superiore gerarchico o un idoneo referente aziendale,
misure atte a scongiurarne le conseguenze, senza subire pregiudizi per
tale comportamento, salvo che questo sia viziato da gravi negligenze.
• di essere sottoposti a visite mediche personali, qualora la relativa
richiesta sia giustificata da una connessione,
documentabile, con rischi professionali.
Ciascun lavoratore ha diritto di ricevere una informazione
adeguata in materia di prevenzione e protezione.
Ai sensi del D.Lgs. 81/08, essa deve essere resa in forma
agevolmente comprensibile, e riferita:
• ai rischi per la sicurezza e la salute connessi all’attività dell’impresa
in generale.
• alle misure e alle attività di protezione e prevenzione adottate.
• ai rischi specifici, cui è esposto il lavoratore in relazione all’attività
svolta e alle normative di sicurezza e alle disposizioni aziendali in
materia.
• ai pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei preparati pericolosi.
• alle procedure e ai nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le
misure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio e
l’evacuazione dei lavoratori; (il decreto del ministero dell’interno 10
Marzo 1998 ha stabilito i contenuti della formazione per tutti i
lavoratori che svolgono incarichi relativi alla prevenzione incendi,
lotta antincendio o gestione delle emergenze).
• al nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e
protezione e del medico competente (ove nominato).
In aggiunta alla informazione generale è prevista una
informazione specifica in relazione sia all’attività svolta,
sia alla valutazione dei rischi correlata al posto di lavoro o per
posti di lavoro omogenei.
I lavoratori autonomi (artigiani senza subordinati, collaboratori,
coadiuvanti ecc...)
I lavoratori autonomi che intervengono in un cantiere per svolgere attività
professionali proprie devono attenersi al piano di sicurezza e di coordinamento ed
alle indicazioni del coordinatore di esecuzione, in ogni caso ricevono dal titolare
dell’impresa che opera nel cantiere le informazioni circa i pericoli cui sono esposti e
le misure di sicurezza da attuarsi per far fronte ai pericoli derivanti dalle attività
edilizie o derivanti dall’ambiente in cui deve operare. Il lavoratore autonomo a sua
volta fornisce al datore di lavoro dell’impresa/e che opera/no in cantiere indicazioni
circa i rischi derivanti dalla propria attività e che potrebbero estendersi alle altre
persone operanti nel cantiere; infatti i rischi dell’attività svolta dal lavoratore
autonomo non si devono estendere al resto del cantiere e ad altre persone ivi
operanti.

È importante in tali frangenti l’opera di coordinamento delle attività delle imprese
operanti nel cantiere, esercitata dal coordinatore di esecuzione lavori.
Circa invece i rischi derivanti dalla propria attività professionale
l’artigiano autonomo ne risponde in proprio, ma deve innanzitutto
porsi in condizioni di operare in sicurezza utilizzando correttamente
le attrezzature (proprie o di altri) ed i dispositivi di protezione
necessari.
(estratto un articolo apparso sul “sole 24 ore”)




                   Ruolo e modalità di svolgimento delle riunioni
                                  nell'attività di
                            coordinamento in cantiere
Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ha il compito fondamentale di
assicurarsi che tutti i soggetti che operano in cantiere, a qualsiasi livello,
abbiano ricevuto la formazione/informazione adeguata in relazione all'opera da
realizzare.
Inoltre, compito altrettanto importante, deve assicurarsi che tutte le decisioni
operative assunte siano trasmesse in tempi reali ai vari livelli
dell'organizzazione di cantiere, con particolare riferimento alle eventuali
interferenze operative ed alle modifiche tecniche necessarie.
Deve, cioè, avere la certezza che tutti, anche i lavoratori, vengano informati in
relazione a quanto può cambiare rispetto alle informazioni ricevute in
precedenza.
A tal riguardo fondamentale ruolo assumono le riunioni che il coordinatore in
fase di esecuzione tiene con le imprese coinvolte nella realizzazione dell'opera
e le sue ispezioni in cantiere.
Parlando di sicurezza nel settore delle costruzioni, si constata che molti, troppi,
incidenti sul lavoro, sono il frutto di una cattiva comunicazione e una scarsa
formazione ed informazione ai vari soggetti che operano nel ciclo produttivo
Spesso gli incidenti sono il risultato di una carenza culturale che
preferisce per motivi falsamente economici, privilegiare l'improvvisazione
anziché seguire la logica della pianificazione, dell'organizzazione delle varie
attività, del coinvolgimento dei vari soggetti finalizzata al raggiungimento del
risultato finale senza incidenti.
        La conoscenza dei sistemi di sicurezza da adottare, la definizione delle
procedure operative da seguire, la conseguente ed obbligatoria attività di
formazione e di informazione dei vari soggetti sui citati aspetti, dovrebbero e
potrebbero garantire una effettiva riduzione degli incidenti sul lavoro.
        Nonostante l'intensa attività legislativa svolta negli ultimi anni, i livelli di
sicurezza e salute nel settore delle costruzioni non sono migliorati nella misura
che avrebbero potuto. Le ragioni di ciò devono essere individuate, almeno in
parte nella situazione propria del settore: ridotte dimensioni delle aziende,
manodopera errante, situazioni di lavoro precario, in molti casi lavoro in nero,
subappalti ed imprese non organizzate.
La conseguenza è che troppo sovente viene a mancare la formazione
alle maestranze ed una puntuale informazione sull'organizzazione dei
cicli produttivi.

Tale situazione non è accettabile economicamente e socialmente, in
quanto la corretta conoscenza della legislazione vigente
determinerebbe un cambiamento radicale e la realizzazione di situazioni
operative sicure.
L'organizzazione della sicurezza

Il decreto legislativo n. 81/08 e smi, ha stabilito l'obbligo per i Committenti
di attenersi alle misure generali di tutela, nella fase di progettazione di
un'opera ed in particolare nell'operare le scelte tecniche di progetto e
nell'organizzare il cantiere.

L'obiettivo di tale disposizione è consentire la pianificazione
dell'esecuzione dei lavori in condizioni di sicurezza o di evitare che le fasi
lavorative che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra
loro generino maggiori rischi.

A questo proposito il legislatore ha previsto, a carico del Committente (o
Responsabile dei lavori) l'obbligo della progettazione della sicurezza
attraverso l'affidamento di tale incarico a persona competente.
Questa figura, definita dal legislatore coordinatore per la progettazione (CSP),
 deve redigere il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) così come previsto
 dall'art. 100 del D.Lgs. n. 81/08.
Il legislatore individua nel C.S.E. la figura che dovrà controllare il processo
 produttivo, figura che dovrebbe avere comprovata esperienza di cantiere al pari
 del coordinatore progettuale.
Spetta a lui il compito di gestire la sicurezza dei lavori:
– aggiornando i tempi operativi in concerto con la direzione lavori;
–mettendo sempre in atto con decisione i dettami previsti nel titolo IV.
–Tenendo conto dei contenuti del “Piano Operativo di Sicurezza” previsti
 all’allegato XV del D.Lgs. 81/08
–Insieme con il Responsabile della Sicurezza in cantiere dell’Impresa, al R.S.P.P.
 della stessa, ai preposti, agli addetti alla Sicurezza , alle Maestranze stesse
Il CSE ha il compito fondamentale di assicurarsi che tutti i soggetti che operano in
cantiere, a qualsiasi livello, abbiano ricevuto la formazione/informazione adeguata in
relazione all'opera da realizzare. Inoltre, compito altrettanto importante, deve
assicurarsi che tutte le decisioni operative assunte siano trasmesse in tempi reali ai
vari livelli dell'organizzazione di cantiere, con particolare riferimento alle eventuali
interferenze operative ed alle modifiche tecniche necessarie.

Deve, cioè, avere la certezza che tutti, anche i lavoratori, vengano informati in
relazione a quanto può cambiare rispetto alle informazioni ricevute in precedenza.

A tal riguardo fondamentale ruolo assumono le riunioni che il coordinatore in fase di
esecuzione tiene con le imprese coinvolte nella realizzazione dell'opera e le sue
ispezioni in cantiere.
La conduzione delle riunioni del CSE

Si possono indicativamente organizzare tre tipi di riunione:
   - riunione gerarchica;
   - riunione di coordinamento;
   - riunione mista
La riunione gerarchica
E’, normalmente, indetta da un dirigente con l'obiettivo di fornire informazioni,
emanare disposizioni, raccogliere pareri. In questo caso è il "capo" a presiedere la
riunione e a "emettere" il maggior numero di messaggi.
Di regola non si sviluppa all'interno della riunione una discussione vera.
Nella riunione di coordinamento tutti i partecipanti sono alla pari, mentre il leader
predispone le condizioni e gli argomenti organizzativi, crea un clima adatto al tipo di
riunione, ma generalmente non interviene nel merito dei contenuti. In questo caso i
messaggi primari sono orizzontali.
Nella riunione mista
Sia il conduttore sia i partecipanti si scambiano messaggi per
trasmettere le informazioni, elaborarle e giungere a decisioni.
In questo caso il leader conduce la riunione, esprime il suo parere
sui contenuti e comunica la decisione raggiunta.

Questo metodo di riunione è sicuramente il più congeniale per
svolgere attività di coordinamento effettivo, specie se riferito alle
attività di un cantiere e considerato che tutte le decisioni concordate
durante la riunione dovranno poi essere oggetto di trasmissione ai
vari livelli subalterni.
Le riunioni e la gestione del cantiere
Durante la realizzazione dell'opera il CSE deve, come prima cosa, verificare, con
opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione da parte delle imprese
esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel
piano di sicurezza e di coordinamento e la corretta applicazione delle relative
procedure di lavoro.
Quindi, nella fase di inizio del cantiere, il CSE ha come interlocutore l'impresa che si
è aggiudicata l'appalto ed è con il responsabile di questa che il CSE deve stabilire
immediatamente un rapporto di confronto costruttivo, di individuazione dei ruoli e
delle rispettive competenze, responsabilità e ambito di intervento.
Durante la prima riunione di coordinamento, che deve essere verbalizzata, il CSE
deve accertare che l'impresa abbia ricevuto copia del piano di sicurezza e di
coordinamento (PSC), che lo abbia realmente esaminato ed assimilato i contenuti;
che lo abbia trasmesso al proprio rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
(RLS) e nel contempo ne abbia illustrato i contenuti.
Non è sufficiente trasmettere o dichiarare di aver trasmesso copia del PSC al
RLS; il CSE deve accertare direttamente con il Rappresentante dei lavoratori
che abbia ricevuto tutte le informazioni necessarie e comprensibili relative al
contenuto del piano. Questo è particolarmente importante perché sarà con il
RLS, oltre che con l'impresa, che il CSE dovrà definire il percorso di
formazione/informazione per tutti i lavoratori, da organizzarsi prima dell'inizio
dell'attività (fasi lavorative).

In questa fase l'impresa aggiudicataria dell'appalto può presentare al CSE
proposte di integrazione al PSC al fine di garantire al meglio la sicurezza nel
cantiere.

In questa eventualità si dovrà redigere specifico verbale tecnico con la
definizione e l'illustrazione delle eventuali modifiche richieste e l'accettazione
delle medesime da parte del CSE.
Si prevede la presentazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS) da parte
dell'Impresa aggiudicataria, il quale deve essere considerato come piano
complementare e di dettaglio del PSC.

L'esame del POS da parte del CSE, non può e non deve essere effettuato in
modo superficiale. E' questo un momento molto importante in cui si tracciano i
termini organizzativi, le linee portanti della gestione della sicurezza e del
necessario coordinamento operativo di tutti i soggetti che saranno chiamati ad
operare nel cantiere.

Oggi questo compito si presenta più semplice che nel passato in quanto il
legislatore è intervenuto indicando quali devono essere i contenuti minimi di
questo documento. L'aver individuato i contenuti minimi del POS, è
sicuramente un fatto positivo, a condizione che gli stessi siano realmente riferiti
alle attività dell'impresa appaltante e venga contemporaneamente a questi
presentata una relazione contenente le procedure operative che devono essere
adottate.
È importante richiedere sempre che vengano illustrate nel dettaglio le
procedure operative relative alle diverse fasi lavorative e il programma
cronologico delle stesse .
Tali procedure dovranno contenere ed illustrare: le opere provvisionali
previste per ogni singola fase lavorativa, i tipi di macchinari o attrezzature
che verranno impiegate, i DPI che dovranno essere indossati ed, in caso
di utilizzo di prodotti chimici, le relative schede di sicurezza. Inoltre, va
sottolineato come la presenza di questo documento illustrativo dell'attività
da svolgere, faciliti e metta in condizione il CSE di accertare ed intervenire
con suggerimenti in relazione alla formazione/informazione specifica che
devono avere i lavoratori interessati.
Tale documento deve essere consegnato al RLS, almeno dieci giorni
prima dell'inizio dell'attività.
Di conseguenza, in assenza di altre indicazioni previste dal Committente
nel capitolato di appalto, tale periodo deve essere preso come riferimento
anche per la consegna del piano operativo al Coordinatore esecutivo.
Il limite per la consegna del POS da parte dei vari soggetti almeno dieci
giorni prima dell'inizio dell'attività deve essere fatto rispettare al fine di
consentire una puntuale pianificazione del coordinamento operativo tra le
diverse ditte.
L'accettazione del POS deve essere verbalizzata dal CSE, il quale può richiedere
modifiche, integrazioni e chiarimenti nel merito nel corso di una riunione che deve
essere verbalizzata. Tale verbale deve essere sottoscritto sia dal responsabile
dell'impresa che dal CSE.
Abbastanza frequente può accedere nel settore delle costruzioni che nel corso dello
sviluppo dell'attività, si creino situazioni diverse da quelle previste nel POS. In tale caso
l'impresa dovrà immediatamente informare il Direttore dei Lavori e il CSE con il quale
dovrà concordare le necessarie modifiche da apportare al POS. Nel caso di situazioni
"urgenti" sarà il CSE, a valutare se integrare il POS con appositi ordini di servizio. In
nessun caso l'impresa potrà proseguire l'attività di quella fase lavorativa se non è
concordata e verbalizzata la nuova soluzione.
Analoga procedura va ripetuta per l'entrata nel ciclo produttivo di tutte le ditte chiamate
ad operare con regolare subappalto. Anche queste dovranno preventivamente
presentare il proprio POS ed anche in questo caso il CSE non deve limitarsi ad
accettare il documento, ma deve accertarsi che lo stesso sia in sintonia con l'attività
prevista e coerente con quello dell'impresa Appaltatrice che ha richiesto il subappalto.
Una particolare attenzione dovrà essere posta nei confronti delle ditte fornitrici di
materiale in quanto anch'esse dovranno presentare il proprio POS (forniture di tipo
particolare: Montaggio ferro, forniture di calcestruzzo, impermeabilizzazioni).
La situazione di queste imprese dovrà essere attentamente esaminata dal CSE, in
quanto, se le stesse devono in qualche modo partecipare od interferire nel ciclo
produttivo (per esempio con la fornitura in opera del calcestruzzo) si dovranno
predisporre precise disposizioni comportamentali alle quali gli operatori dovranno
attenersi. (I lavoratori delle ditte fornitrici dovranno essere puntualmente informati
di tali disposizioni).

Nei confronti di eventuali subappalti a lavoratori autonomi, gli stessi non essendo
tenuti a presentare il POS, hanno comunque l'obbligo di sottoscrivere l'impegno a
rispettare le disposizioni contenute nel POS dell'impresa principale. Il CSE dovrà
accertarsi che queste disposizioni siano state recepite dal lavoratore autonomo e
nel caso integrare le stesse con disposizioni mirate relative all'attività che lo
stesso dovrà svolgere.
Una particolare attenzione dovrà essere posta nei confronti di consorzi
di imprese, consorzi di cooperative, ATI, ecc. In questi casi si dovrà
richiedere il POS ed esaminare che contenga anche i riferimenti
anagrafici di ogni singola ditta, individuando il nome del responsabile
durante le attività del cantiere, il rappresentante dei lavoratori, il tipo di
formazione/informazione che gli stessi hanno ricevuto.
Per ogni ditta subappaltante, il CSE dovrà redigere apposito verbale, il
quale dovrà essere sottoscritto dal responsabile della ditta/impresa
principale, dal responsabile della ditta subappaltante, o lavoratore
autonomo e dal CSE.
Assolto questo primo provvedimento nei confronti di tutti gli attori
chiamati ad operare nel cantiere, il CSE dovrà concertare, d'intesa con
la direzione lavori il coordinamento della sicurezza nel cantiere.
Tale coordinamento è indispensabile se si vogliono ottenere risultati
positivi nel campo della sicurezza.
Il coordinamento, che si concretizza attraverso delle riunioni deve essere
programmato con cadenza periodica in relazione allo sviluppo del
cronoprogramma dei lavori e d'intesa con la direzione lavori, oppure può
essere convocato dal CSE ogni qualvolta lo ritenga necessario. Alle riunioni
di coordinamento devono partecipare i rappresentanti di tutte le
imprese/ditte che operano nel ciclo produttivo. In questa sede oltre alla
verifica del cronoprogramma, e sulla base delle decisioni conseguenti che
verranno assunte, il CSE dovrà impartire le disposizioni operative con
particolare attenzione alle eventuali interferenze lavorative che potrebbero
generare situazioni di rischio aggiuntivo.
Al termine della riunione di coordinamento a cui, come si è detto,
partecipano tutti i responsabili delle imprese, tali disposizioni dovranno
essere oggetto di trasmissione immeditata ai vari livelli: direttore di cantiere,
capi cantiere, Responsabile della sicurezza delegato, assistenti o preposti,
rappresentanti della sicurezza, lavoratori.
All'occorrenza, in presenza di situazioni particolari il CSE dovrà convocare
apposite riunioni operative con i vari soggetti interessati e, se il caso lo
richiede, prescrivere un nuovo momento informativo ai lavoratori, mirato
alla fase lavorativa in corso.
Tutti questi passaggi devono essere oggetto di verbalizzazione e devono essere
sottoscritti dai partecipanti.

Nello sviluppo dell'attività di un cantiere, per molte cause non prevedibili, le
tempistiche previste dal cronoprogramma iniziale, quasi sempre sono destinate a
subire modifiche.
Questo significa che le previsioni programmate, le interferenze operative previste
sono destinate a subire cambiamenti (cause metodologiche, ritardi nella fornitura
dei materiali, situazioni ambientali non previste ecc.).
In questo caso è indispensabile/obbligatorio, rivedere il cronoprogramma di
concerto con la direzione lavori, riprogrammare le varie attività relative all'area
interessata dai ritardi, riprogrammare e dare nuove e precise disposizioni in
materia di sicurezza in relazione alle nuove interferenze operative che si creano.

Tale situazione rende necessario una nuova riunione di coordinamento durante la
quale la direzione lavori presenterà il nuovo cronoprogramma ed il CSE darà le
nuove disposizioni operative in materia di sicurezza.
È questo un momento molto delicato per la "vita" del cantiere e per chi ha
la responsabilità della gestione della sicurezza, in quanto, la direzione
lavori farà sicuramente pressioni al fine di recuperare il tempo perso.

In questo caso il CSE dovrà dimostrare tutta la sua capacità e la sua
decisione per fare in modo che la nuova programmazione si attenga ai
criteri di sicurezza e non esponga i lavoratori a nuovi rischi ma anzi gli
consenta di lavorare in sicurezza.

Tutti i vari passaggi dovuti a questa nuova programmazione dovranno
essere verbalizzati, come pure dovranno essere verbalizzate le nuove
disposizioni di sicurezza e le eventuali prescrizioni tecniche relative a
questo nuovo coordinamento.
Protocollo di regolamentazione degli accessi al cantiere per i non
   addetti ai lavori



L’accesso di visitatori (studenti, accompagnatori, autorità, ecc.) e di professionisti
(personale scientifico addetto agli scavi archeologici, giornalisti, ecc.) è regolamentata
dal seguente protocollo, attraverso il quale vengono definite le modalità di accesso e
l’abbigliamento più congruo al contesto cantieristico, nonché le regole comportamentali
da adottare durante le visite al cantiere.
   Visitatori (studenti e accompagnatori, autorità, ecc.)

   L’abbigliamento da adottare dai visitatori deve essere sobrio, in conformità
    all’ambiente di cantiere e rispondente alle seguenti disposizioni minime:
   utilizzo di scarpe comode, basse e antisdrucciolevoli; evitando quindi scarpe con
    tacchi alti o di altro genere che possano causare instabilità o scivolamenti;
   utilizzo di pantaloni; evitando di indossare pantaloncini o gonne che non
    garantiscono né condizioni di igienicità né condizioni di sicurezza;
   evitare di indossare sciarpe o foulard, che potrebbero determinare condizioni di
    rischio di impigliamento;
   evitare di indossare borse o accessori similari.
   Per l’ingresso di tali visitatori deve essere individuato preliminarmente un percorso sicuro e
    delimitato, evitando l’accesso in zone con lavorazioni in corso, così da impedire
    l’esposizione degli stessi ai rischi connessi alle lavorazioni di cui sopra. Il percorso dei
    visitatori deve avere tutte le caratteristiche di sicurezza:
   larghezza minima di 70 cm;
   delimitazione con parapetto normale di protezione verso il vuoto (nei camminamenti in
    piano può essere sufficiente una delimitazione con nastro bianco/rosso);
   piano di calpestio regolare privo di intralci.
   Tale percorso deve essere segnalato con apposita cartellonistica e gli ospiti devono essere
    accompagnate da personale esperto del cantiere.
   È vietato l’accesso dei visitatori alle zone ove sono in corso lavorazioni. Appropriata
    segnaletica in tal senso deve essere installata in corrispondenza degli accessi al cantiere e
    ripetuta, ove del caso, in corrispondenza delle zone di lavoro.
   Professionisti (archeologi, giornalisti,ecc.)
   L’accesso dei professionisti deve essere valutato in funzione dell’attività che gli stessi
    devono svolgere (consulenza, rilievo giornalistico, verifica scientifica dello stato dei
    luoghi, ecc.). Oltre al rispetto delle disposizioni minime relative all’abbigliamento
    previste per i visitatori, i professionisti devono fare uso di specifici DPI se la loro
    attività comporta la libera circolazione nelle zone di scavo archeologico,
    contestualmente ai lavori in corso o non. Di seguito si fa un elenco minimo non
    esaustivo dei DPI da utilizzare:
   scarpe antinfortunistiche, con suola imperforabile
   casco di protezione;
   guanti di protezione.
   L’elenco dei DPI, come detto, è da considerarsi come minimo, non tenendo conto

    degli eventuali rischi specifici eventualmente presenti.
   L’accesso sia dei visitatori sia dei professionisti deve avvenire in sicurezza,
    pertanto le attività cantieristiche svolte in prossimità dell’ingresso devono essere
    temporaneamente sospese al momento del transito degli stessi.
   All’ingresso del cantiere, inoltre, i non addetti ai lavori devono essere sempre
    registrati e, previo deposito di un documento di riconoscimento, devono risultare
    forniti di appositi cartellini numerati con su scritto “visitatore” e giubbotti ad alta
    visibilità con fasce rifrangenti, nei luoghi dove previsti dalla normativa vigente.
   È comunque consigliabile evitare l’accesso al cantiere di visitatori e professionisti
    in caso di condizioni atmosferiche avverse.
   Infine per una più efficace regolamentazione degli accessi è necessaria
    la registrazione e la dotazione di cartellini di riconoscimento (v. quanto
    richiesto dalla leggi 123/07) per tutte le maestranze presenti e per gli
    eventuali visitatori al fine di poter individuare agevolmente i non addetti
    ai l avori.

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Le figure della prevenzione

  • 1. I “personaggi” che si occupano della sicurezza
  • 2. Pare opportuno, tenuto presente che molte cose sono cambiate a seguito proprio dell’entrata in vigore delle Nuove Norme, richiamare in grossa sintesi i principali compiti e le responsabilità delle persone che si occupano della pianificazione ed attuazione delle misure di sicurezza. Molte di esse sono “figure nuove”.
  • 3. Il committente Il committente nel campo edile, fino a pochi anni fa, non aveva alcun compito, né responsabilità in materia di sicurezza. Attualmente invece, tenuto presente che egli è il “motore” dell’attività edilizia e definisce l’entità delle risorse disponibili, è chiamato a fare delle scelte anche in materia di sicurezza e ad assumersi le relative responsabilità. Si vuole con ciò evitare che il committente “riduca all’essenziale” (manodopera, materiale) i costi dell’opera e “costringa” conseguentemente le imprese esecutrici a non conteggiare nei preventivi le spese necessarie all’attuazione delle misure di sicurezza, né a mettere in opera tali misure.
  • 4. I suoi compiti sono: • per i lavori per cui sia richiesta dalla Legge l’elaborazione di un piano di sicurezza e coordinamento e del fascicolo tecnico deve nominare il coordinatore per la progettazione che redige il piano stesso, ed il coordinatore per l’ esecuzione che ne deve controllare il rispetto. • per i lavori di cui al punto precedente e per quelli la cui durata presunta sia superiore ai 200 uomini – giorno (anche se opera una sola impresa) il committente deve inviare all’Organo di vigilanza (ASL e Direzione del Lavoro) preventivamente all’inizio dei lavori, una “notifica preliminare”. La notifica preliminare è finalizzata ad informare l’Organo di Vigilanza dell’esistenza del cantiere, per permettere l’effettuazione di eventuali controlli, e dovrà riportare (allegato III D.L.vo 494/96 e smi): - data della comunicazione - indirizzo del cantiere e natura dell’opera - committente, nome ed indirizzo - responsabile dei lavori (se nominato) nome ed indirizzo nome ed indirizzo dei coordinatori di progettazione ed esecuzione lavori (se richiesti) - data presunta d’inizio lavori e durata presunta dei lavori stessi - numero massimo presunto di lavoratori operanti - numero previsto di imprese o lavoratori autonomi - identificazione delle imprese selezionate - ammontare complessivo presunto dei lavori
  • 5. • il committente è inoltre tenuto ad attuare (o a verificare che le persone da lui nominate attuino) le misure generali di tutela prevista dal D.L.vo 81/08, definire la durata e la natura di fasi di lavoro che si svolgano contemporaneamente o successivamente in modo da assicurarne lo svolgimento in condizioni di sicurezza, verificare che le imprese operanti siano iscritte alla Camera di Commercio. È tenuto anche a richiedere alle imprese una dichiarazione scritta in merito all’ organico medio annuo diviso per qualifica con gli estremi della denuncia all’INPS, Inail, Casse edile, e relativa al contratto applicato. • nella nomina dei coordinatori deve accertarsi che siano in possesso dei requisiti previsti dal D.L.vo 81/08 e smi, deve comunicarne l’identità alle imprese selezionate e deve assicurarsi che le imprese dispongano di copia del piano di sicurezza. Nel caso in cui il committente nomina il responsabile dei lavori, il committente è esonerato dalle responsabilità delegate al responsabile che però dovrà disporre dei poteri necessari all’esercizio dei suoi compiti.
  • 6. Il responsabile dei lavori Il responsabile dei lavori è un personaggio che può essere nominato dal committente per la gestione della sicurezza. Non vi è alcun obbligo di nomina, se però tale figura esiste e se dispone dei poteri e delle disponibilità finanziarie che gli consentono di svolgere il proprio compito, assume le responsabilità e a lui vengono comminate le sanzioni che altrimenti sarebbero attribuite al committente.
  • 7. Il coordinatore di progettazione Compito principale del coordinatore di progettazione è quello di redigere il piano di sicurezza ed il fascicolo tecnico. Il coordinatore di progettazione necessariamente collabora poi con il coordinatore di esecuzione all’atto di eventuali modifiche al piano di sicurezza che possono essere richieste dalle imprese esecutrici e che potrebbero rendersi necessarie alla luce di quanto riportato dai piani operativi di sicurezza.
  • 8. Il coordinatore di esecuzione É una figura centrale nell’applicazione delle misure di sicurezza infatti i sui compiti sono diretti e di vigilanza sul rispetto delle misure di sicurezza: • adegua il piano di sicurezza ed il fascicolo tecnico all’evoluzione dei lavori o alle richieste di modifiche proposte dalle ditte esecutrici. • cura direttamente il coordinamento delle imprese impegnate nel cantiere, la loro reciproca informazione circa pericoli e rischi, verifica che sia attuata la partecipazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti nella gestione della sicurezza. • vigila sull’attuazione del piano di sicurezza e coordinamento. In caso di inottemperanza da parte delle imprese operanti può richiedere al committente l’allontanamento degli inadempienti e la risoluzione dei contratti. • nel caso in cui le imprese o il committente non adottino alcun provvedimento ha l’obbligo di comunicare le inosservanze all’ organo di vigilanza. • in caso di pericolo grave ed imminente fa sospendere immediatamente le
  • 9. Il datore di lavoro (impresario/i - subappaltatori - artigiani con subordinati ecc...) L’impresario ed i suoi collaboratori (assistente, capo cantiere, capisquadra) sono i principali destinatari delle norme esistenti fino all’entrata in vigore del D.L.vo 494/96, si tratta in genere di norme “tecniche”; vengono cioè definiti in dettaglio i casi in cui è necessario adottare cautele antinfortunistiche, quali opere sono necessarie e come vanno installate. Tali norme (d.Lgs. 81/08 ed altre) sono tuttora operanti e tecnicamente valide; esse vanno in primo luogo integrate con altre disposizioni successive che hanno sia valenza “tecnica” che “procedurale” e per ultimo “raccordate” con l’ultima nata, il D.L.vo 81/08, che affronta principalmente aspetti procedurali ed organizzativi.
  • 10. Pare utile ricordare sinteticamente i compiti del datore di lavoro: • valuta i rischi esistenti definisce, attua e fa attuare le misure tecniche ed organizzative per eliminarli o ridurli. Controlla nel tempo che tali misure siano rispettate. • nomina il Responsabile e gli addetti al Servizio Prevenzione e Protezione, struttura che all’interno della sua ditta si occupa di sicurezza e collabora con il datore di lavoro nell’attuazione delle misure necessarie. • redige il piano operativo di sicurezza e lo invia al coordinatore di esecuzione (o al committente se non è prevista la nomina del CE). • nel corso dei lavori edili attua il piano di sicurezza fatto preparare dal committente ed il proprio piano operativo; contatta il coordinatore di esecuzione lavori per eventuali problemi di attuazione del piano o per dubbi sulla pratica attuazione delle misure antinfortunistiche.
  • 11. • si assicura costantemente che attrezzature di cantiere, macchine, materiali utilizzati, procedure di lavoro ed attività del personale operante non comportino pericoli o rischi per la salute. • coopera con gli altri datori di lavoro o artigiani presenti nel cantiere secondo le disposizioni date dal piano di sicurezza al fine di evitare condizioni operative o incomprensioni che possano comportare rischi per le persone. • da adeguata informazione e formazione (corsi, spiegazioni dettagliate circa le procedure di lavoro, documentazione, ecc...) ai lavoratori, al fine di metterli a conoscenza dei rischi cui sono esposti e dei comportamenti e misure tecniche da attuare per evitarli o ridurli al massimo. • consulta e coopera con il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza al fine di esaminare e tendere al miglioramento delle condizioni di lavoro (riunioni periodiche). • se dalla valutazione del rischio si evidenzia la necessità di sorveglianza sanitaria dei lavoratori (es. rumore, sostanze chimiche, movimentazione manuale di carichi ecc...) nomina il medico competente e fa sottoporre i lavoratori alle visite mediche preventive e periodiche secondo le periodicità definite dalle norme.
  • 12. Il responsabile del Servizio di prevenzione e protezione Il datore di lavoro deve istituire all’interno della propria azienda un servizio che si occupi della sicurezza, della tutela e della salute dei lavoratori. Il servizio è composto da un responsabile (lo stesso datore di lavoro, oppure un dipendente o un consulente esterno) e da personale addetto al servizio. I designati per lo svolgimento dei loro compiti devono possedere specifiche conoscenze (esempio: frequentare corsi di formazione) e cooperare con il datore di lavoro, con il medico competente e con il rappresentante dei lavoratori (circa i requisiti, compiti, responsabilità vedasi quanto previsto nel D.Lgs.81/08). Nel caso che il datore di lavoro svolga direttamente le funzioni di R.S.P.P. deve preventivamente frequentare un corso di formazione specifico.
  • 13. Il servizio di prevenzione e protezione provvede a: • individuare e valutare i rischi, individuare le misure di sicurezza da adottare nel rispetto delle norme in vigore. • individuare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive. • elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività. • proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori. • partecipare alle consultazioni in materia di sicurezza. • fornire ai lavoratori l’ informazione prevista. Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro.
  • 14. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza Viene eletto dai lavoratori o designato dalle organizzazioni sindacali per cooperare con il datore di lavoro e le altre persone che si occupano di sicurezza “sollecitando” per conto dei lavoratori l’attuazione delle misure di sicurezza necessarie.
  • 15. Le attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza vengono definite nell’art.19 del Decreto Legislativo 626: • parere consultivo sulla valutazione dei rischi, sulle misure di prevenzione e protezione da adottare, sulle modalità organizzative per la formazione ed informazione dei lavoratori, sulla designazione degli addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione. • segnalazione al datore di lavoro dei rischi individuati e controllo dell’effettiva predisposizione delle misure cautelative. Il D.L.vo 81/08 stabilisce l’obbligo di nominare, all’interno dell’azienda o unità produttiva, il rappresentante RLS, tale nomina avviene per designazione diretta o per elezione.
  • 16. Le modalità di designazione cambiano a seconda del numero di dipendenti: • direttamente eletto dai lavoratori. • scelto per più aziende nello stesso ambito territoriale o comparto produttivo. • designato od eletto dai lavoratori nel contesto delle rappresentanze sindacali. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve avere una formazione adeguata alle mansioni da svolgere. Se il rappresentante valuta insufficienti le precauzioni adottate in materia di igiene e sicurezza del lavoro, può fare ricorso alle autorità competenti (organi di vigilanza). In ogni caso il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza non deve mai essere oggetto di alcun pregiudizio da parte dell’imprenditore ed è tutelato dalla legge per le rappresentanze sindacali. Il datore di lavoro deve anzi agevolare i compiti del rappresentante, rispettando i tempi necessari per svolgere tali mansioni, fornendo i mezzi necessari per l’esercizio delle proprie funzioni.
  • 17. I lavoratori I lavoratori sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza definite da leggi e decreti, è prescritto espressamente ai lavoratori di aver cura della propria sicurezza e della propria salute, nonché di usare correttamente, (in conformità alle istruzioni e alla formazione ricevute) i dispositivi di sicurezza, tanto collettivi che individuali, e gli altri mezzi di protezione, di segnalazione e di controllo. Tale obbligo si estende anche all’uso di macchinari, apparecchiature, utensili, sostanze e preparati pericolosi al fine di evitare che una loro utilizzazione inappropriata possa arrecare pregiudizi per la salute e la sicurezza degli altri dipendenti e delle persone eventualmente presenti nel luogo di lavoro.
  • 18. I lavoratori hanno, in particolare, l’obbligo: • di segnalare immediatamente al proprio preposto o dirigente (ovvero, in assenza di questi, a un referente aziendale idoneo) le disfunzioni o le carenze delle attrezzature e/o dei dispositivi di sicurezza in dotazione, nonché ogni eventuale situazione di pericolo di cui vengano a conoscenza. • di non rimuovere, modificare o disattivare, senza espressa autorizzazione dei competenti preposti o dirigenti, i dispositivi di sicurezza, di segnalazione o di controllo. • di adoperarsi direttamente, nei limiti delle proprie competenze e possibilità, per eliminare o circoscrivere, in caso di emergenza, le situazioni di pericolo, dandone notizia, appena possibile, al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
  • 19. • di non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre, non di loro competenza, che possano compromettere la sicurezza propria e/o altrui. • di sottoporsi ai controlli sanitari loro prescritti dal medico competente e/o dagli organi di vigilanza; • di non rifiutare, salvo giustificato motivo, la designazione all’incarico di attuare le misure di pronto soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell’emergenza. • di partecipare con profitto e diligenza alle iniziative aziendali di informazione, addestramento e formazione, e di cooperare, nei limiti delle istruzioni ricevute e delle proprie competenze, capacità e condizioni di salute, con gli incaricati aziendali,per una più efficace attuazione delle procedure di esodo o di gestione dell’emergenza. I lavoratori hanno diritto: • di astenersi, salvo casi eccezionali e su motivata richiesta, dal riprendere l’attività lavorativa nelle situazioni in cui persista un pericolo grave e immediato;
  • 20. • di allontanarsi, in caso di pericolo grave e immediato, e che non può essere evitato, dal posto di lavoro o da una zona pericolosa, senza subire pregiudizi o conseguenze per il loro comportamento. • di prendere in caso di pericolo grave e immediato, nella impossibilità di contattare un superiore gerarchico o un idoneo referente aziendale, misure atte a scongiurarne le conseguenze, senza subire pregiudizi per tale comportamento, salvo che questo sia viziato da gravi negligenze. • di essere sottoposti a visite mediche personali, qualora la relativa richiesta sia giustificata da una connessione, documentabile, con rischi professionali.
  • 21. Ciascun lavoratore ha diritto di ricevere una informazione adeguata in materia di prevenzione e protezione. Ai sensi del D.Lgs. 81/08, essa deve essere resa in forma agevolmente comprensibile, e riferita: • ai rischi per la sicurezza e la salute connessi all’attività dell’impresa in generale. • alle misure e alle attività di protezione e prevenzione adottate. • ai rischi specifici, cui è esposto il lavoratore in relazione all’attività svolta e alle normative di sicurezza e alle disposizioni aziendali in materia. • ai pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei preparati pericolosi. • alle procedure e ai nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio e l’evacuazione dei lavoratori; (il decreto del ministero dell’interno 10 Marzo 1998 ha stabilito i contenuti della formazione per tutti i lavoratori che svolgono incarichi relativi alla prevenzione incendi, lotta antincendio o gestione delle emergenze).
  • 22. • al nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente (ove nominato). In aggiunta alla informazione generale è prevista una informazione specifica in relazione sia all’attività svolta, sia alla valutazione dei rischi correlata al posto di lavoro o per posti di lavoro omogenei.
  • 23. I lavoratori autonomi (artigiani senza subordinati, collaboratori, coadiuvanti ecc...) I lavoratori autonomi che intervengono in un cantiere per svolgere attività professionali proprie devono attenersi al piano di sicurezza e di coordinamento ed alle indicazioni del coordinatore di esecuzione, in ogni caso ricevono dal titolare dell’impresa che opera nel cantiere le informazioni circa i pericoli cui sono esposti e le misure di sicurezza da attuarsi per far fronte ai pericoli derivanti dalle attività edilizie o derivanti dall’ambiente in cui deve operare. Il lavoratore autonomo a sua volta fornisce al datore di lavoro dell’impresa/e che opera/no in cantiere indicazioni circa i rischi derivanti dalla propria attività e che potrebbero estendersi alle altre persone operanti nel cantiere; infatti i rischi dell’attività svolta dal lavoratore autonomo non si devono estendere al resto del cantiere e ad altre persone ivi operanti. È importante in tali frangenti l’opera di coordinamento delle attività delle imprese operanti nel cantiere, esercitata dal coordinatore di esecuzione lavori.
  • 24. Circa invece i rischi derivanti dalla propria attività professionale l’artigiano autonomo ne risponde in proprio, ma deve innanzitutto porsi in condizioni di operare in sicurezza utilizzando correttamente le attrezzature (proprie o di altri) ed i dispositivi di protezione necessari.
  • 25. (estratto un articolo apparso sul “sole 24 ore”) Ruolo e modalità di svolgimento delle riunioni nell'attività di coordinamento in cantiere
  • 26. Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ha il compito fondamentale di assicurarsi che tutti i soggetti che operano in cantiere, a qualsiasi livello, abbiano ricevuto la formazione/informazione adeguata in relazione all'opera da realizzare. Inoltre, compito altrettanto importante, deve assicurarsi che tutte le decisioni operative assunte siano trasmesse in tempi reali ai vari livelli dell'organizzazione di cantiere, con particolare riferimento alle eventuali interferenze operative ed alle modifiche tecniche necessarie. Deve, cioè, avere la certezza che tutti, anche i lavoratori, vengano informati in relazione a quanto può cambiare rispetto alle informazioni ricevute in precedenza. A tal riguardo fondamentale ruolo assumono le riunioni che il coordinatore in fase di esecuzione tiene con le imprese coinvolte nella realizzazione dell'opera e le sue ispezioni in cantiere. Parlando di sicurezza nel settore delle costruzioni, si constata che molti, troppi, incidenti sul lavoro, sono il frutto di una cattiva comunicazione e una scarsa formazione ed informazione ai vari soggetti che operano nel ciclo produttivo
  • 27. Spesso gli incidenti sono il risultato di una carenza culturale che preferisce per motivi falsamente economici, privilegiare l'improvvisazione anziché seguire la logica della pianificazione, dell'organizzazione delle varie attività, del coinvolgimento dei vari soggetti finalizzata al raggiungimento del risultato finale senza incidenti. La conoscenza dei sistemi di sicurezza da adottare, la definizione delle procedure operative da seguire, la conseguente ed obbligatoria attività di formazione e di informazione dei vari soggetti sui citati aspetti, dovrebbero e potrebbero garantire una effettiva riduzione degli incidenti sul lavoro. Nonostante l'intensa attività legislativa svolta negli ultimi anni, i livelli di sicurezza e salute nel settore delle costruzioni non sono migliorati nella misura che avrebbero potuto. Le ragioni di ciò devono essere individuate, almeno in parte nella situazione propria del settore: ridotte dimensioni delle aziende, manodopera errante, situazioni di lavoro precario, in molti casi lavoro in nero, subappalti ed imprese non organizzate.
  • 28. La conseguenza è che troppo sovente viene a mancare la formazione alle maestranze ed una puntuale informazione sull'organizzazione dei cicli produttivi. Tale situazione non è accettabile economicamente e socialmente, in quanto la corretta conoscenza della legislazione vigente determinerebbe un cambiamento radicale e la realizzazione di situazioni operative sicure.
  • 29. L'organizzazione della sicurezza Il decreto legislativo n. 81/08 e smi, ha stabilito l'obbligo per i Committenti di attenersi alle misure generali di tutela, nella fase di progettazione di un'opera ed in particolare nell'operare le scelte tecniche di progetto e nell'organizzare il cantiere. L'obiettivo di tale disposizione è consentire la pianificazione dell'esecuzione dei lavori in condizioni di sicurezza o di evitare che le fasi lavorative che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro generino maggiori rischi. A questo proposito il legislatore ha previsto, a carico del Committente (o Responsabile dei lavori) l'obbligo della progettazione della sicurezza attraverso l'affidamento di tale incarico a persona competente.
  • 30. Questa figura, definita dal legislatore coordinatore per la progettazione (CSP), deve redigere il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) così come previsto dall'art. 100 del D.Lgs. n. 81/08. Il legislatore individua nel C.S.E. la figura che dovrà controllare il processo produttivo, figura che dovrebbe avere comprovata esperienza di cantiere al pari del coordinatore progettuale. Spetta a lui il compito di gestire la sicurezza dei lavori: – aggiornando i tempi operativi in concerto con la direzione lavori; –mettendo sempre in atto con decisione i dettami previsti nel titolo IV. –Tenendo conto dei contenuti del “Piano Operativo di Sicurezza” previsti all’allegato XV del D.Lgs. 81/08 –Insieme con il Responsabile della Sicurezza in cantiere dell’Impresa, al R.S.P.P. della stessa, ai preposti, agli addetti alla Sicurezza , alle Maestranze stesse
  • 31. Il CSE ha il compito fondamentale di assicurarsi che tutti i soggetti che operano in cantiere, a qualsiasi livello, abbiano ricevuto la formazione/informazione adeguata in relazione all'opera da realizzare. Inoltre, compito altrettanto importante, deve assicurarsi che tutte le decisioni operative assunte siano trasmesse in tempi reali ai vari livelli dell'organizzazione di cantiere, con particolare riferimento alle eventuali interferenze operative ed alle modifiche tecniche necessarie. Deve, cioè, avere la certezza che tutti, anche i lavoratori, vengano informati in relazione a quanto può cambiare rispetto alle informazioni ricevute in precedenza. A tal riguardo fondamentale ruolo assumono le riunioni che il coordinatore in fase di esecuzione tiene con le imprese coinvolte nella realizzazione dell'opera e le sue ispezioni in cantiere.
  • 32. La conduzione delle riunioni del CSE Si possono indicativamente organizzare tre tipi di riunione: - riunione gerarchica; - riunione di coordinamento; - riunione mista
  • 33. La riunione gerarchica E’, normalmente, indetta da un dirigente con l'obiettivo di fornire informazioni, emanare disposizioni, raccogliere pareri. In questo caso è il "capo" a presiedere la riunione e a "emettere" il maggior numero di messaggi. Di regola non si sviluppa all'interno della riunione una discussione vera. Nella riunione di coordinamento tutti i partecipanti sono alla pari, mentre il leader predispone le condizioni e gli argomenti organizzativi, crea un clima adatto al tipo di riunione, ma generalmente non interviene nel merito dei contenuti. In questo caso i messaggi primari sono orizzontali.
  • 34. Nella riunione mista Sia il conduttore sia i partecipanti si scambiano messaggi per trasmettere le informazioni, elaborarle e giungere a decisioni. In questo caso il leader conduce la riunione, esprime il suo parere sui contenuti e comunica la decisione raggiunta. Questo metodo di riunione è sicuramente il più congeniale per svolgere attività di coordinamento effettivo, specie se riferito alle attività di un cantiere e considerato che tutte le decisioni concordate durante la riunione dovranno poi essere oggetto di trasmissione ai vari livelli subalterni.
  • 35. Le riunioni e la gestione del cantiere Durante la realizzazione dell'opera il CSE deve, come prima cosa, verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro. Quindi, nella fase di inizio del cantiere, il CSE ha come interlocutore l'impresa che si è aggiudicata l'appalto ed è con il responsabile di questa che il CSE deve stabilire immediatamente un rapporto di confronto costruttivo, di individuazione dei ruoli e delle rispettive competenze, responsabilità e ambito di intervento. Durante la prima riunione di coordinamento, che deve essere verbalizzata, il CSE deve accertare che l'impresa abbia ricevuto copia del piano di sicurezza e di coordinamento (PSC), che lo abbia realmente esaminato ed assimilato i contenuti; che lo abbia trasmesso al proprio rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e nel contempo ne abbia illustrato i contenuti.
  • 36. Non è sufficiente trasmettere o dichiarare di aver trasmesso copia del PSC al RLS; il CSE deve accertare direttamente con il Rappresentante dei lavoratori che abbia ricevuto tutte le informazioni necessarie e comprensibili relative al contenuto del piano. Questo è particolarmente importante perché sarà con il RLS, oltre che con l'impresa, che il CSE dovrà definire il percorso di formazione/informazione per tutti i lavoratori, da organizzarsi prima dell'inizio dell'attività (fasi lavorative). In questa fase l'impresa aggiudicataria dell'appalto può presentare al CSE proposte di integrazione al PSC al fine di garantire al meglio la sicurezza nel cantiere. In questa eventualità si dovrà redigere specifico verbale tecnico con la definizione e l'illustrazione delle eventuali modifiche richieste e l'accettazione delle medesime da parte del CSE.
  • 37. Si prevede la presentazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS) da parte dell'Impresa aggiudicataria, il quale deve essere considerato come piano complementare e di dettaglio del PSC. L'esame del POS da parte del CSE, non può e non deve essere effettuato in modo superficiale. E' questo un momento molto importante in cui si tracciano i termini organizzativi, le linee portanti della gestione della sicurezza e del necessario coordinamento operativo di tutti i soggetti che saranno chiamati ad operare nel cantiere. Oggi questo compito si presenta più semplice che nel passato in quanto il legislatore è intervenuto indicando quali devono essere i contenuti minimi di questo documento. L'aver individuato i contenuti minimi del POS, è sicuramente un fatto positivo, a condizione che gli stessi siano realmente riferiti alle attività dell'impresa appaltante e venga contemporaneamente a questi presentata una relazione contenente le procedure operative che devono essere adottate.
  • 38. È importante richiedere sempre che vengano illustrate nel dettaglio le procedure operative relative alle diverse fasi lavorative e il programma cronologico delle stesse . Tali procedure dovranno contenere ed illustrare: le opere provvisionali previste per ogni singola fase lavorativa, i tipi di macchinari o attrezzature che verranno impiegate, i DPI che dovranno essere indossati ed, in caso di utilizzo di prodotti chimici, le relative schede di sicurezza. Inoltre, va sottolineato come la presenza di questo documento illustrativo dell'attività da svolgere, faciliti e metta in condizione il CSE di accertare ed intervenire con suggerimenti in relazione alla formazione/informazione specifica che devono avere i lavoratori interessati. Tale documento deve essere consegnato al RLS, almeno dieci giorni prima dell'inizio dell'attività. Di conseguenza, in assenza di altre indicazioni previste dal Committente nel capitolato di appalto, tale periodo deve essere preso come riferimento anche per la consegna del piano operativo al Coordinatore esecutivo. Il limite per la consegna del POS da parte dei vari soggetti almeno dieci giorni prima dell'inizio dell'attività deve essere fatto rispettare al fine di consentire una puntuale pianificazione del coordinamento operativo tra le diverse ditte.
  • 39. L'accettazione del POS deve essere verbalizzata dal CSE, il quale può richiedere modifiche, integrazioni e chiarimenti nel merito nel corso di una riunione che deve essere verbalizzata. Tale verbale deve essere sottoscritto sia dal responsabile dell'impresa che dal CSE. Abbastanza frequente può accedere nel settore delle costruzioni che nel corso dello sviluppo dell'attività, si creino situazioni diverse da quelle previste nel POS. In tale caso l'impresa dovrà immediatamente informare il Direttore dei Lavori e il CSE con il quale dovrà concordare le necessarie modifiche da apportare al POS. Nel caso di situazioni "urgenti" sarà il CSE, a valutare se integrare il POS con appositi ordini di servizio. In nessun caso l'impresa potrà proseguire l'attività di quella fase lavorativa se non è concordata e verbalizzata la nuova soluzione. Analoga procedura va ripetuta per l'entrata nel ciclo produttivo di tutte le ditte chiamate ad operare con regolare subappalto. Anche queste dovranno preventivamente presentare il proprio POS ed anche in questo caso il CSE non deve limitarsi ad accettare il documento, ma deve accertarsi che lo stesso sia in sintonia con l'attività prevista e coerente con quello dell'impresa Appaltatrice che ha richiesto il subappalto. Una particolare attenzione dovrà essere posta nei confronti delle ditte fornitrici di materiale in quanto anch'esse dovranno presentare il proprio POS (forniture di tipo particolare: Montaggio ferro, forniture di calcestruzzo, impermeabilizzazioni).
  • 40. La situazione di queste imprese dovrà essere attentamente esaminata dal CSE, in quanto, se le stesse devono in qualche modo partecipare od interferire nel ciclo produttivo (per esempio con la fornitura in opera del calcestruzzo) si dovranno predisporre precise disposizioni comportamentali alle quali gli operatori dovranno attenersi. (I lavoratori delle ditte fornitrici dovranno essere puntualmente informati di tali disposizioni). Nei confronti di eventuali subappalti a lavoratori autonomi, gli stessi non essendo tenuti a presentare il POS, hanno comunque l'obbligo di sottoscrivere l'impegno a rispettare le disposizioni contenute nel POS dell'impresa principale. Il CSE dovrà accertarsi che queste disposizioni siano state recepite dal lavoratore autonomo e nel caso integrare le stesse con disposizioni mirate relative all'attività che lo stesso dovrà svolgere.
  • 41. Una particolare attenzione dovrà essere posta nei confronti di consorzi di imprese, consorzi di cooperative, ATI, ecc. In questi casi si dovrà richiedere il POS ed esaminare che contenga anche i riferimenti anagrafici di ogni singola ditta, individuando il nome del responsabile durante le attività del cantiere, il rappresentante dei lavoratori, il tipo di formazione/informazione che gli stessi hanno ricevuto. Per ogni ditta subappaltante, il CSE dovrà redigere apposito verbale, il quale dovrà essere sottoscritto dal responsabile della ditta/impresa principale, dal responsabile della ditta subappaltante, o lavoratore autonomo e dal CSE. Assolto questo primo provvedimento nei confronti di tutti gli attori chiamati ad operare nel cantiere, il CSE dovrà concertare, d'intesa con la direzione lavori il coordinamento della sicurezza nel cantiere. Tale coordinamento è indispensabile se si vogliono ottenere risultati positivi nel campo della sicurezza.
  • 42. Il coordinamento, che si concretizza attraverso delle riunioni deve essere programmato con cadenza periodica in relazione allo sviluppo del cronoprogramma dei lavori e d'intesa con la direzione lavori, oppure può essere convocato dal CSE ogni qualvolta lo ritenga necessario. Alle riunioni di coordinamento devono partecipare i rappresentanti di tutte le imprese/ditte che operano nel ciclo produttivo. In questa sede oltre alla verifica del cronoprogramma, e sulla base delle decisioni conseguenti che verranno assunte, il CSE dovrà impartire le disposizioni operative con particolare attenzione alle eventuali interferenze lavorative che potrebbero generare situazioni di rischio aggiuntivo. Al termine della riunione di coordinamento a cui, come si è detto, partecipano tutti i responsabili delle imprese, tali disposizioni dovranno essere oggetto di trasmissione immeditata ai vari livelli: direttore di cantiere, capi cantiere, Responsabile della sicurezza delegato, assistenti o preposti, rappresentanti della sicurezza, lavoratori. All'occorrenza, in presenza di situazioni particolari il CSE dovrà convocare apposite riunioni operative con i vari soggetti interessati e, se il caso lo richiede, prescrivere un nuovo momento informativo ai lavoratori, mirato alla fase lavorativa in corso.
  • 43. Tutti questi passaggi devono essere oggetto di verbalizzazione e devono essere sottoscritti dai partecipanti. Nello sviluppo dell'attività di un cantiere, per molte cause non prevedibili, le tempistiche previste dal cronoprogramma iniziale, quasi sempre sono destinate a subire modifiche. Questo significa che le previsioni programmate, le interferenze operative previste sono destinate a subire cambiamenti (cause metodologiche, ritardi nella fornitura dei materiali, situazioni ambientali non previste ecc.). In questo caso è indispensabile/obbligatorio, rivedere il cronoprogramma di concerto con la direzione lavori, riprogrammare le varie attività relative all'area interessata dai ritardi, riprogrammare e dare nuove e precise disposizioni in materia di sicurezza in relazione alle nuove interferenze operative che si creano. Tale situazione rende necessario una nuova riunione di coordinamento durante la quale la direzione lavori presenterà il nuovo cronoprogramma ed il CSE darà le nuove disposizioni operative in materia di sicurezza.
  • 44. È questo un momento molto delicato per la "vita" del cantiere e per chi ha la responsabilità della gestione della sicurezza, in quanto, la direzione lavori farà sicuramente pressioni al fine di recuperare il tempo perso. In questo caso il CSE dovrà dimostrare tutta la sua capacità e la sua decisione per fare in modo che la nuova programmazione si attenga ai criteri di sicurezza e non esponga i lavoratori a nuovi rischi ma anzi gli consenta di lavorare in sicurezza. Tutti i vari passaggi dovuti a questa nuova programmazione dovranno essere verbalizzati, come pure dovranno essere verbalizzate le nuove disposizioni di sicurezza e le eventuali prescrizioni tecniche relative a questo nuovo coordinamento.
  • 45. Protocollo di regolamentazione degli accessi al cantiere per i non addetti ai lavori L’accesso di visitatori (studenti, accompagnatori, autorità, ecc.) e di professionisti (personale scientifico addetto agli scavi archeologici, giornalisti, ecc.) è regolamentata dal seguente protocollo, attraverso il quale vengono definite le modalità di accesso e l’abbigliamento più congruo al contesto cantieristico, nonché le regole comportamentali da adottare durante le visite al cantiere.
  • 46. Visitatori (studenti e accompagnatori, autorità, ecc.)  L’abbigliamento da adottare dai visitatori deve essere sobrio, in conformità all’ambiente di cantiere e rispondente alle seguenti disposizioni minime:  utilizzo di scarpe comode, basse e antisdrucciolevoli; evitando quindi scarpe con tacchi alti o di altro genere che possano causare instabilità o scivolamenti;  utilizzo di pantaloni; evitando di indossare pantaloncini o gonne che non garantiscono né condizioni di igienicità né condizioni di sicurezza;  evitare di indossare sciarpe o foulard, che potrebbero determinare condizioni di rischio di impigliamento;  evitare di indossare borse o accessori similari.
  • 47. Per l’ingresso di tali visitatori deve essere individuato preliminarmente un percorso sicuro e delimitato, evitando l’accesso in zone con lavorazioni in corso, così da impedire l’esposizione degli stessi ai rischi connessi alle lavorazioni di cui sopra. Il percorso dei visitatori deve avere tutte le caratteristiche di sicurezza:  larghezza minima di 70 cm;  delimitazione con parapetto normale di protezione verso il vuoto (nei camminamenti in piano può essere sufficiente una delimitazione con nastro bianco/rosso);  piano di calpestio regolare privo di intralci.  Tale percorso deve essere segnalato con apposita cartellonistica e gli ospiti devono essere accompagnate da personale esperto del cantiere.  È vietato l’accesso dei visitatori alle zone ove sono in corso lavorazioni. Appropriata segnaletica in tal senso deve essere installata in corrispondenza degli accessi al cantiere e ripetuta, ove del caso, in corrispondenza delle zone di lavoro.
  • 48. Professionisti (archeologi, giornalisti,ecc.)  L’accesso dei professionisti deve essere valutato in funzione dell’attività che gli stessi devono svolgere (consulenza, rilievo giornalistico, verifica scientifica dello stato dei luoghi, ecc.). Oltre al rispetto delle disposizioni minime relative all’abbigliamento previste per i visitatori, i professionisti devono fare uso di specifici DPI se la loro attività comporta la libera circolazione nelle zone di scavo archeologico, contestualmente ai lavori in corso o non. Di seguito si fa un elenco minimo non esaustivo dei DPI da utilizzare:  scarpe antinfortunistiche, con suola imperforabile  casco di protezione;  guanti di protezione.  L’elenco dei DPI, come detto, è da considerarsi come minimo, non tenendo conto degli eventuali rischi specifici eventualmente presenti.
  • 49. L’accesso sia dei visitatori sia dei professionisti deve avvenire in sicurezza, pertanto le attività cantieristiche svolte in prossimità dell’ingresso devono essere temporaneamente sospese al momento del transito degli stessi.  All’ingresso del cantiere, inoltre, i non addetti ai lavori devono essere sempre registrati e, previo deposito di un documento di riconoscimento, devono risultare forniti di appositi cartellini numerati con su scritto “visitatore” e giubbotti ad alta visibilità con fasce rifrangenti, nei luoghi dove previsti dalla normativa vigente.  È comunque consigliabile evitare l’accesso al cantiere di visitatori e professionisti in caso di condizioni atmosferiche avverse.
  • 50. Infine per una più efficace regolamentazione degli accessi è necessaria la registrazione e la dotazione di cartellini di riconoscimento (v. quanto richiesto dalla leggi 123/07) per tutte le maestranze presenti e per gli eventuali visitatori al fine di poter individuare agevolmente i non addetti ai l avori.